Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104

Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104
(in SO n. 148 alla GUn. 156 del 7-7-2010)

Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  l),  della
Costituzione; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare  l'articolo
44, recante delega al Governo per il riassetto della  disciplina  del
processo amministrativo, nel quale, al comma 4, e'  previsto  che  il
Governo puo' avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14,  numero
2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al  regio  decreto
26 giugno 1924, n. 1054; 
  Vista la nota in data 8  luglio  2009  con  la  quale  il  Governo,
avvalendosi della facolta' di cui all'articolo  14,  numero  2),  del
citato testo unico n. 1054 del 1924,  ha  commesso  al  Consiglio  di
Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in  data  23
luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto e'  stata
deferita ad una commissione speciale  e  ne  e'  stata  stabilita  la
composizione; 
  Visto il progetto del decreto legislativo recante  il  «codice  del
processo  amministrativo»  e  le  relative   norme   di   attuazione,
transitorie, di coordinamento e  di  abrogazione,  redatto  da  detta
commissione speciale e trasmesso al Governo con nota  del  Presidente
del Consiglio di Stato in data 10 febbraio 2010; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 aprile 2010; 
  Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 giugno 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

                              E m a n a 

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1 

        Approvazione del codice e delle disposizioni connesse 

  1. E' approvato  il  codice  del  processo  amministrativo  di  cui
all'allegato 1 al presente decreto. 
  2.  Sono  altresi'  approvate  le  norme  di  attuazione   di   cui
all'allegato 2, le norme transitorie di cui all'allegato 3 e le norme
di coordinamento e le abrogazioni di cui all'allegato 4.
                               Art. 2 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra in vigore il 16 settembre 2010. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

    Dato a Roma addi' 2 luglio 2010 

                             NAPOLITANO 

                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 

Visto:il Guardasigilli Alfano
 
                           INDICE GENERALE 

    Allegato 1 - Codice del processo amministrativo 
    Allegato 2 - Norme di attuazione 
    Allegato 3 - Norme transitorie 
    Allegato 4 - Norme di coordinamento e abrogazioni 

                           INDICE SOMMARIO 

                             ALLEGATO 1 

                 Codice del processo amministrativo 

                             LIBRO PRIMO 

                        DISPOSIZIONI GENERALI 

    Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa 
      Capo I - Principi generali 
      Capo II - Organi della giurisdizione amministrativa 
      Capo III - Giurisdizione amministrativa 
      Capo IV - Competenza 
      Capo V - Astensione e ricusazione 
      Capo VI - Ausiliari del giudice 
    Titolo II - Parti e difensori 
    Titolo III - Azioni e domande 
      Capo I - Contraddittorio e intervento 
      Capo II - Azioni di cognizione 
    Titolo IV - Pronunce giurisdizionali 
    Titolo V - Disposizioni di rinvio 

                            LIBRO SECONDO 

               PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO 

    Titolo I - Disposizioni generali 
      Capo I - Ricorso 
        Sezione I - Ricorso e costituzione delle parti 
        Sezione II - Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini 
    Titolo II - Procedimento cautelare 
    Titolo III - Mezzi di prova e attivita' istruttoria 
      Capo I - Mezzi di prova 
      Capo II - Ammissione e assunzione delle prove 
    Titolo IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi 
      Capo I - Riunione dei ricorsi 
      Capo II - Discussione 
      Capo III - Deliberazione 
    Titolo V - Incidenti nel processo 
      Capo I - Incidente di falso 
      Capo II - Sospensione e interruzione del processo 
    Titolo VI - Estinzione e improcedibilita' 
    Titolo VII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del
giudice 
    Titolo VIII - Udienze 
    Titolo IX - Sentenza 

                             LIBRO TERZO 

                            IMPUGNAZIONI 

    Titolo I - Impugnazioni in generale 
    Titolo II - Appello 
    Titolo III - Revocazione 
    Titolo IV - Opposizione di terzo 
    Titolo V - Ricorso per cassazione 

                            LIBRO QUARTO 

                    OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI 

    Titolo I - Giudizio di ottemperanza 
    Titolo  II  -  Rito  in   materia   di   accesso   ai   documenti
amministrativi 
    Titolo   III   -   Tutela   contro   l'inerzia   della   pubblica
amministrazione 
    Titolo IV - Procedimento di ingiunzione 
    Titolo V - Riti abbreviati relativi a speciali controversie 
    Titolo VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali 
      Capo I - Disposizioni comuni al contenzioso elettorale 
      Capo II - Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione  dai
procedimenti  elettorali  preparatori  per  le   elezioni   comunali,
provinciali e regionali 
      Capo III - Rito relativo alle operazioni elettorali di  comuni,
province, regioni e Parlamento europeo 

                            LIBRO QUINTO 

                            NORME FINALI 

                             ALLEGATO 2 

                         Norme di attuazione 

    Titolo I - Registri - Orario di segreteria 
    Titolo II - Fascicoli di parte e d'ufficio 
    Titolo III - Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze 
    Titolo IV - Processo amministrativo telematico 
    Titolo V - Spese di giustizia 

                             ALLEGATO 3 

                          Norme transitorie 

    Titolo I - Definizione dei ricorsi pendenti  da  piu'  di  cinque
anni  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  codice  del  processo
amministrativo 
    Titolo II - Ulteriori disposizioni transitorie 

                             ALLEGATO 4 

                Norme di coordinamento e abrogazioni 

                         INDICE SISTEMATICO 

                             ALLEGATO 1 

                 Codice del processo amministrativo 

                             LIBRO PRIMO 

                        DISPOSIZIONI GENERALI 

    Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa 
      Capo I - Principi generali 
          Art. 1 - Effettivita' 
          Art. 2 - Giusto processo 
          Art. 3 - Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti 
      Capo II - Organi della giurisdizione amministrativa 
          Art. 4 - Giurisdizione dei giudici amministrativi 
          Art. 5 - Tribunali amministrativi regionali 
          Art. 6 - Consiglio di Stato 
      Capo III - Giurisdizione amministrativa 
          Art. 7 - Giurisdizione amministrativa 
          Art. 8 - Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali 
          Art. 9 - Difetto di giurisdizione 
          Art. 10 - Regolamento preventivo di giurisdizione 
          Art. 11 - Decisione sulle questioni di giurisdizione 
          Art. 12 - Rapporti con l'arbitrato 
      Capo IV - Competenza 
          Art. 13 - Competenza territoriale inderogabile 
          Art. 14 - Competenza funzionale inderogabile 
          Art.  15  -   Rilievo   dell'incompetenza   e   regolamento
preventivo di competenza 
          Art. 16 - Regime della competenza 
      Capo V - Astensione e ricusazione 
          Art. 17 - Astensione 
          Art. 18 - Ricusazione 
      Capo VI - Ausiliari del giudice 
          Art. 19 - Consulente tecnico 
          Art. 20 - Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione  del
consulente 
          Art. 21 - Commissario ad acta 
    Titolo II - Parti e difensori 
          Art. 22 - Patrocinio 
          Art. 23 - Difesa personale delle parti 
          Art. 24 - Procura alle liti 
          Art. 25 - Domicilio 
          Art. 26 - Spese di giudizio 
    Titolo III - Azioni e domande 
      Capo I - Contraddittorio e intervento 
          Art. 27 - Contraddittorio 
          Art. 28 - Intervento 
      Capo II - Azioni di cognizione 
          Art. 29 - Azione di annullamento 
          Art. 30 - Azione di condanna 
          Art. 31 - Azione avverso  il  silenzio  e  declaratoria  di
nullita' 
          Art. 32 - Pluralita'  delle  domande  e  conversione  delle
azioni 
    Titolo IV - Pronunce giurisdizionali 
          Art. 33 - Provvedimenti del giudice 
          Art. 34 - Sentenze di merito 
          Art. 35 - Pronunce di rito 
          Art. 36 - Pronunce interlocutorie 
          Art. 37 - Errore scusabile 
    Titolo V - Disposizioni di rinvio 
          Art. 38 - Rinvio interno 
          Art. 39 - Rinvio esterno 

                            LIBRO SECONDO 

               PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO 

    Titolo I - Disposizioni generali 
      Capo I - Ricorso 
        Sezione I - Ricorso e costituzione delle parti 
          Art. 40 - Contenuto del ricorso 
          Art. 41 - Notificazione del ricorso e suoi destinatari 
          Art. 42 - Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale 
          Art. 43 - Motivi aggiunti 
          Art. 44 - Vizi del ricorso e della notificazione 
          Art.  45  -  Deposito  del  ricorso  e  degli  altri   atti
processuali 
          Art. 46 - Costituzione delle parti intimate 
          Art. 47 - Ripartizione  delle  controversie  tra  tribunali
amministrativi regionali e sezioni staccate 
          Art. 48  -  Giudizio  conseguente  alla  trasposizione  del
ricorso straordinario 
          Art. 49 - Integrazione del contraddittorio 
          Art. 50 - Intervento volontario in causa 
          Art. 51 - Intervento per ordine del giudice 
        Sezione II - Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini 
          Art. 52 - Termini e forme speciali di notificazione 
          Art. 53 - Abbreviazione dei termini 
          Art. 54  -  Deposito  tardivo  di  memorie  e  documenti  e
sospensione dei termini 
    Titolo II - Procedimento cautelare 
          Art. 55 - Misure cautelari collegiali 
          Art. 56 - Misure cautelari monocratiche 
          Art. 57 - Spese del procedimento cautelare 
          Art.  58  -  Revoca  o  modifica  delle  misure   cautelari
collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta 
          Art. 59 - Esecuzione delle misure cautelari 
          Art. 60 - Definizione del  giudizio  in  esito  all'udienza
cautelare 
          Art. 61 - Misure cautelari anteriori alla causa 
          Art. 62 - Appello cautelare 
    Titolo III - Mezzi di prova e attivita' istruttoria 
      Capo I - Mezzi di prova 
          Art. 63 - Mezzi di prova 
      Capo II - Ammissione e assunzione delle prove 
          Art. 64 - Disponibilita', onere e valutazione della prova 
          Art. 65 - Istruttoria presidenziale e collegiale 
          Art. 66 - Verificazione 
          Art. 67 - Consulenza tecnica d'ufficio 
          Art. 68 - Termini e modalita' dell'istruttoria 
          Art. 69 - Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria 
    Titolo IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi 
      Capo I - Riunione dei ricorsi 
          Art. 70 - Riunione dei ricorsi 
      Capo II - Discussione 
          Art. 71 - Fissazione dell'udienza 
          Art. 72 - Priorita' nella trattazione dei ricorsi  vertenti
su un'unica questione 
          Art. 73 - Udienza di discussione 
          Art. 74 - Sentenze in forma semplificata 
      Capo III - Deliberazione 
          Art. 75 - Deliberazione del collegio 
          Art. 76 - Modalita' della votazione 
    Titolo V - Incidenti nel processo 
        Capo I - Incidente di falso 
          Art. 77 - Querela di falso 
          Art. 78 - Deposito della sentenza  resa  sulla  querela  di
falso 
    Capo II - Sospensione e interruzione del processo 
          Art. 79 - Sospensione e interruzione del processo 
          Art. 80 - Prosecuzione o riassunzione del processo  sospeso
o interrotto 
    Titolo VI - Estinzione e improcedibilita' 
          Art. 81 - Perenzione 
          Art. 82 - Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali 
          Art. 83 - Effetti della perenzione 
          Art. 84 - Rinuncia 
          Art.  85  -  Forma  e   rito   per   l'estinzione   e   per
l'improcedibilita' 
    Titolo VII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del
giudice 
          Art. 86 - Procedimento di correzione 
    Titolo VIII - Udienze 
          Art. 87 - Udienze pubbliche e  procedimenti  in  camera  di
consiglio 
    Titolo IX - Sentenza 
          Art. 88 - Contenuto della sentenza 
          Art. 89 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza 
          Art. 90 - Pubblicita' della sentenza 

                             LIBRO TERZO 

                            IMPUGNAZIONI 

    Titolo I - Impugnazioni in generale 
          Art. 91 - Mezzi di impugnazione 
          Art. 92 - Termini per le impugnazioni 
          Art. 93 - Luogo di notificazione dell'impugnazione 
          Art. 94 - Deposito delle impugnazioni 
          Art. 95 - Parti del giudizio di impugnazione 
          Art. 96 - Impugnazioni avverso la medesima sentenza 
          Art. 97 - Intervento nel giudizio di impugnazione 
          Art. 98 - Misure cautelari 
          Art. 99 - Deferimento all'adunanza plenaria 
    Titolo II - Appello 
          Art. 100 -  Appellabilita'  delle  sentenze  dei  tribunali
amministrativi regionali 
          Art. 101 - Contenuto del ricorso in appello 
          Art. 102 - Legittimazione a proporre l'appello 
    Art. 103 - Riserva facoltativa di appello 
    Art. 104 - Nuove domande ed eccezioni 
    Art. 105 - Rimessione al primo giudice 
    Titolo III - Revocazione 
    Art. 106 - Casi di revocazione 
    Art. 107 - Impugnazione della sentenza  emessa  nel  giudizio  di
revocazione 
    Titolo IV - Opposizione di terzo 
    Art. 108 - Casi di opposizione di terzo 
    Art. 109 - Competenza 
    Titolo V - Ricorso per cassazione 
    Art. 110 - Motivi di ricorso 
    Art. 111 - Sospensione della sentenza 

                            LIBRO QUARTO 

                    OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI 

    Titolo I - Giudizio di ottemperanza 
    Art. 112 - Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza 
    Art. 113 - Giudice dell'ottemperanza 
    Art. 114 - Procedimento 
    Art.  115  -  Titolo  esecutivo  e  rilascio  di   estratto   del
provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva 
    Titolo  II  -  Rito  in   materia   di   accesso   ai   documenti
amministrativi 
          Art.  116  -  Rito  in  materia  di  accesso  ai  documenti
amministrativi 
    Titolo   III   -   Tutela   contro   l'inerzia   della   pubblica
amministrazione 
          Art. 117 - Ricorsi avverso il silenzio 
    Titolo IV - Procedimento di ingiunzione 
          Art. 118 - Decreto ingiuntivo 
    Titolo V - Riti abbreviati relativi a speciali controversie 
          Art. 119 - Rito abbreviato comune a determinate materie 
          Art. 120  -  Disposizioni  specifiche  ai  giudizi  di  cui
all'articolo 119, comma 1, lettera a) 
          Art. 121 - Inefficacia  del  contratto  in  caso  di  gravi
violazioni 
          Art. 122 - Inefficacia del contratto negli altri casi 
          Art. 123 - Sanzioni alternative 
          Art. 124 - Tutela in forma specifica e per equivalente 
          Art.  125  -  Ulteriori  disposizioni  processuali  per  le
controversie relative a infrastrutture strategiche e  alle  procedure
esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale 
    Titolo VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali 
      Capo I - Disposizioni comuni al contenzioso elettorale 
          Art. 126  -  Ambito  della  giurisdizione  sul  contenzioso
elettorale 
          Art. 127 - Esenzione dagli oneri fiscali 
          Art. 128 - Inammissibilita' del  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica 
      Capo II - Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione  dai
procedimenti  elettorali  preparatori  per  le   elezioni   comunali,
provinciali e regionali 
          Art. 129 - Giudizio avverso  gli  atti  di  esclusione  dal
procedimento preparatorio per le  elezioni  comunali,  provinciali  e
regionali 
      Capo III - Rito relativo alle operazioni elettorali di  comuni,
province, regioni e Parlamento europeo 
          Art. 130 - Procedimento in primo grado  in  relazione  alle
operazioni elettorali  di  comuni,  province,  regioni  e  Parlamento
europeo 
          Art. 131  -  Procedimento  in  appello  in  relazione  alle
operazioni elettorali di comuni, province e regioni 
          Art. 132  -  Procedimento  in  appello  in  relazione  alle
operazioni elettorali di comuni, province, regioni e  del  Parlamento
europeo 

                            LIBRO QUINTO 

                            NORME FINALI 

          Art. 133 - Materie di giurisdizione esclusiva 
          Art. 134 - Materie di giurisdizione estesa al merito 
          Art. 135 - Competenza funzionale inderogabile del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma 
          Art. 136 - Disposizioni sulle comunicazioni e sui  depositi
informatici 
          Art. 137 - Norma finanziaria 

                             ALLEGATO 2 

                         Norme di attuazione 

    Titolo I - Registri - Orario di segreteria 
          Art. 1 - Registro generale dei ricorsi 
          Art. 2 -  Ruoli  e  registri  particolari,  collazione  dei
provvedimenti e forme di comunicazione 
          Art. 3 - Registrazioni in forma automatizzata 
          Art. 4 - Orario 
    Titolo II - Fascicoli di parte e d'ufficio 
          Art. 5 - Formazione e  tenuta  dei  fascicoli  di  parte  e
d'ufficio.  Surrogazione  di  copie   agli   originali   mancanti   e
ricostituzione di atti 
          Art. 6 - Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del
fascicolo d'ufficio 
          Art. 7 - Rilascio di copie 
    Titolo III - Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze 
          Art. 8 - Ordine di fissazione dei ricorsi 
          Art. 9 - Calendario delle udienze 
          Art. 10 - Toghe e divise 
          Art. 11 - Direzione dell'udienza 
          Art. 12 - Polizia dell'udienza 
    Titolo IV - Processo amministrativo telematico 
          Art. 13 - Processo telematico 
    Titolo V - Spese di giustizia 
          Art. 14 - Commissione  per  l'ammissione  al  patrocinio  a
spese dello Stato 
          Art. 15 - Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie 
          Art.  16  -   Misure   straordinarie   per   la   riduzione
dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita' 

                             ALLEGATO 3 

                          Norme transitorie 

    Titolo I - Definizione dei ricorsi pendenti  da  piu'  di  cinque
anni  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  codice  del  processo
amministrativo 
          Art. 1 - Nuova istanza di fissazione d'udienza 
    Titolo II - Ulteriori disposizioni transitorie 
          Art. 2 - Ultrattivita' della disciplina previgente 
          Art. 3  -  Disposizione  particolare  per  il  giudizio  di
appello 

                             ALLEGATO 4 

                Norme di coordinamento e abrogazioni 

          Art. 1 - Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di
elezioni politiche e del Parlamento europeo 
          Art. 2 - Norme di coordinamento e  abrogazioni  in  materia
di  elezioni amministrative 
          Art. 3 - Ulteriori norme di coordinamento 
          Art. 4 - Ulteriori abrogazioni
 
                             ALLEGATO 1 

                 Codice del processo amministrativo 

                             LIBRO PRIMO 

                        DISPOSIZIONI GENERALI 

                              Titolo I 

        Principi e organi della giurisdizione amministrativa 

                               Capo I 

                          Principi generali 

                               Art. 1 

                            Effettivita' 

    1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela  piena  ed
effettiva  secondo  i  principi  della  Costituzione  e  del  diritto
europeo. 

                               Art. 2 

                           Giusto processo 

    1. Il processo amministrativo  attua  i  principi  della  parita'
delle parti, del  contraddittorio  e  del  giusto  processo  previsto
dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione. 
    2.  Il  giudice  amministrativo  e  le  parti  cooperano  per  la
realizzazione della ragionevole durata del processo. 

                               Art. 3 

           Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti 

    1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e' motivato. 
    2. Il giudice e le parti redigono gli atti in  maniera  chiara  e
sintetica. 

                               Capo II 

              Organi della giurisdizione amministrativa 

                               Art. 4 

              Giurisdizione dei giudici amministrativi 

    1. La giurisdizione amministrativa e'  esercitata  dai  tribunali
amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato  secondo  le  norme
del presente codice. 

                               Art. 5 

                 Tribunali amministrativi regionali 

    1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo  grado  i
tribunali  amministrativi  regionali  e  il  Tribunale  regionale  di
giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino -  Alto
Adige. 
    2. Il tribunale amministrativo regionale decide con  l'intervento
di  tre  magistrati,  compreso  il  presidente.   In   mancanza   del
presidente, il collegio e' presieduto  dal  magistrato  con  maggiore
anzianita' nel ruolo. 
    3. Il Tribunale regionale  di  giustizia  amministrativa  per  la
regione autonoma del Trentino - Alto Adige resta  disciplinato  dallo
statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. 

                               Art. 6 

                         Consiglio di Stato 

    1. Il  Consiglio  di  Stato  e'  organo  di  ultimo  grado  della
giurisdizione amministrativa. 
    2. Il Consiglio di  Stato  in  sede  giurisdizionale  decide  con
l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione  e
quattro consiglieri.  In  caso  di  impedimento  del  presidente,  il
collegio e' presieduto dal consigliere piu' anziano nella qualifica. 
    3. Salvo quanto previsto dalle norme di attuazione richiamate  al
comma 6, l'adunanza plenaria e' composta dal presidente del Consiglio
di Stato che la presiede e da  dodici  magistrati  del  Consiglio  di
Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali. 
    4. In caso di impedimento, il presidente del Consiglio  di  Stato
e' sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale piu'  anziano
nel ruolo; gli altri componenti dell'adunanza plenaria,  in  caso  di
assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato piu' anziano
nella stessa qualifica della rispettiva sezione. 
    5. Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma  di
Bolzano  del  Tribunale  regionale  di  giustizia  amministrativa  si
applicano anche  le  disposizioni  dello  statuto  speciale  e  delle
relative norme di attuazione. 
    6. Gli appelli avverso le pronunce del  Tribunale  amministrativo
regionale della Sicilia  sono  proposti  al  Consiglio  di  giustizia
amministrativa  per  la  Regione  siciliana,   nel   rispetto   delle
disposizioni  dello  statuto  speciale  e  delle  relative  norme  di
attuazione. 

                              Capo III 

                    Giurisdizione amministrativa 

                               Art. 7 

                    Giurisdizione amministrativa 

    1.   Sono   devolute   alla   giurisdizione   amministrativa   le
controversie, nelle quali si faccia questione di interessi  legittimi
e,  nelle  particolari  materie  indicate  dalla  legge,  di  diritti
soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere
amministrativo,   riguardanti   provvedimenti,   atti,   accordi    o
comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di  tale
potere, posti  in  essere  da  pubbliche  amministrazioni.  Non  sono
impugnabili  gli   atti   o   provvedimenti   emanati   dal   Governo
nell'esercizio del potere politico. 
    2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si
intendono anche i soggetti ad esse equiparati o  comunque  tenuti  al
rispetto dei principi del procedimento amministrativo. 
    3. La giurisdizione amministrativa si articola  in  giurisdizione
generale di legittimita', esclusiva ed estesa al merito. 
    4. Sono attribuite alla giurisdizione  generale  di  legittimita'
del  giudice  amministrativo  le  controversie  relative   ad   atti,
provvedimenti o omissioni delle pubbliche  amministrazioni,  comprese
quelle relative al risarcimento del danno per  lesione  di  interessi
legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali,  pure  se
introdotte in via autonoma. 
    5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge
e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai  fini
risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione
di diritti soggettivi. 
    6.  Il  giudice   amministrativo   esercita   giurisdizione   con
cognizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e
dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale  giurisdizione  il  giudice
amministrativo puo' sostituirsi all'amministrazione. 
    7. Il principio  di  effettivita'  e'  realizzato  attraverso  la
concentrazione davanti al giudice amministrativo  di  ogni  forma  di
tutela  degli  interessi  legittimi  e,  nelle  particolari   materie
indicate dalla legge, dei diritti soggettivi. 
    8.  Il  ricorso  straordinario  e'  ammesso  unicamente  per   le
controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. 

                               Art. 8 

          Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali 

    1.  Il  giudice  amministrativo  nelle  materie  in  cui  non  ha
giurisdizione esclusiva conosce, senza  efficacia  di  giudicato,  di
tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la
cui  risoluzione  sia  necessaria  per  pronunciare  sulla  questione
principale. 
    2.  Restano  riservate  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  le
questioni pregiudiziali concernenti lo stato  e  la  capacita'  delle
persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio,  e
la risoluzione dell'incidente di falso. 

                               Art. 9 

                      Difetto di giurisdizione 

    1. Il difetto di giurisdizione e' rilevato in primo  grado  anche
d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione e'  rilevato  se  dedotto  con
specifico motivo avverso il capo della pronuncia  impugnata  che,  in
modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione. 

                               Art. 10 

               Regolamento preventivo di giurisdizione 

    1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali  e'
ammesso  il  ricorso  per  regolamento  preventivo  di  giurisdizione
previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si  applica
il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice. 
    2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure  cautelari,
ma il giudice non puo' disporle se non ritiene sussistente la propria
giurisdizione. 

                               Art. 11 

             Decisione sulle questioni di giurisdizione 

    1.  Il  giudice  amministrativo,  quando   declina   la   propria
giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che  ne  e'
fornito. 
    2.   Quando   la   giurisdizione   e'   declinata   dal   giudice
amministrativo in favore di  altro  giudice  nazionale  o  viceversa,
ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono  fatti
salvi gli effetti processuali  e  sostanziali  della  domanda  se  il
processo e' riproposto innanzi al giudice  indicato  nella  pronuncia
che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi
dal suo passaggio in giudicato. 
    3. Quando il giudizio e' tempestivamente  riproposto  davanti  al
giudice  amministrativo,  quest'ultimo,  alla  prima  udienza,   puo'
sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione. 
    4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice  le
sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di
giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice  amministrativo,
ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono  fatti
salvi gli effetti processuali e  sostanziali  della  domanda,  se  il
giudizio e' riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di
tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite. 
    5.  Nei  giudizi  riproposti,  il  giudice,  con  riguardo   alle
preclusioni e decadenze intervenute, puo' concedere la rimessione  in
termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti. 
    6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo,  le
prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione
possono essere valutate come argomenti di prova. 
    7. Le misure cautelari perdono la loro  efficacia  trenta  giorni
dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara  il  difetto  di
giurisdizione del  giudice  che  le  ha  emanate.  Le  parti  possono
riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione. 

                               Art. 12 

                      Rapporti con l'arbitrato 

    1. Le controversie concernenti diritti soggettivi  devolute  alla
giurisdizione  del  giudice  amministrativo  possono  essere  risolte
mediante arbitrato rituale di diritto. 

                               Capo IV 

                             Competenza 

                               Art. 13 

                Competenza territoriale inderogabile 

    1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi  o
comportamenti  di  pubbliche  amministrazioni   e'   inderogabilmente
competente  il   tribunale   amministrativo   regionale   nella   cui
circoscrizione   territoriale   esse   hanno   sede.   Il   tribunale
amministrativo  regionale  e'  comunque  inderogabilmente  competente
sulle  controversie  riguardanti  provvedimenti,  atti,   accordi   o
comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono
limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha
sede. 
    2.  Per  le  controversie  riguardanti  pubblici  dipendenti   e'
inderogabilmente competente il  tribunale  nella  cui  circoscrizione
territoriale e' situata la sede di servizio. 
    3. Negli altri casi e' inderogabilmente competente, per gli  atti
statali, il Tribunale amministrativo regionale  del  Lazio,  sede  di
Roma e,  per  gli  atti  dei  soggetti  pubblici  a  carattere  ultra
regionale,  il   tribunale   amministrativo   regionale   nella   cui
circoscrizione ha sede il soggetto. 
    4.  La  competenza  territoriale  del  tribunale   amministrativo
regionale non e' derogabile. 

                               Art. 14 

                 Competenza funzionale inderogabile 

    1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile  del
Tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede  di  Roma,  le
controversie indicate dall'articolo 135 e dalla legge. 
    2. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile  del
Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede  di  Milano,
le controversie relative  ai  poteri  esercitati  dall'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas. 
    3. La competenza e' funzionalmente inderogabile  altresi'  per  i
giudizi di cui agli articoli  113  e  119,  nonche'  per  ogni  altro
giudizio per il quale la legge o il presente  codice  individuino  il
giudice competente con criteri diversi da quelli di cui  all'articolo
13. 

                               Art. 15 

  Rilievo dell'incompetenza e regolamento preventivo di competenza 

    1. Il difetto di competenza e'  rilevato  in  primo  grado  anche
d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione esso e'  rilevato  se  dedotto
con specifico motivo avverso il capo della pronuncia  impugnata  che,
in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza. 
    2. Finche' la causa non e' decisa in primo grado, ciascuna  parte
puo' chiedere al Consiglio di Stato di regolare  la  competenza.  Non
rilevano, a tal fine, le pronunce istruttorie o interlocutorie di cui
all'articolo  36,  comma  1,  ne'  quelle  che  respingono  l'istanza
cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. Il
regolamento e' proposto con istanza notificata  alle  altre  parti  e
depositata, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere,
entro quindici giorni dall'ultima notificazione presso la  segreteria
del Consiglio di Stato. 
    3. Il Consiglio di  Stato  decide  in  camera  di  consiglio  con
ordinanza, con la quale provvede anche sulle spese  del  regolamento.
La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche  dopo  la  sentenza
che definisce il giudizio, salvo 
    diversa statuizione espressa nella sentenza. Al  procedimento  si
applicano i termini di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8. 
    4. La pronuncia  del  Consiglio  di  Stato  vincola  i  tribunali
amministrativi  regionali.  Se  viene  indicato  come  competente  un
tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere  riassunto
nel  termine  perentorio  di  trenta   giorni   dalla   notificazione
dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero  entro  sessanta
giorni dalla sua pubblicazione. 
    5. Quando e' proposta domanda cautelare il tribunale  adito,  ove
non riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e  14,
non decide su tale domanda e, se non ritiene di provvedere  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 2,  richiede  d'ufficio,  con  ordinanza,  il
regolamento  di  competenza,  indicando  il  tribunale   che   reputa
competente. 
    6.  L'ordinanza  con  cui  e'   richiesto   il   regolamento   e'
immediatamente trasmessa d'ufficio al Consiglio di Stato a cura della
segreteria.  Della  camera  di  consiglio  fissata  per  regolare  la
competenza ai sensi del comma 4 e' dato avviso, almeno  dieci  giorni
prima, ai difensori che si siano costituiti davanti al  Consiglio  di
Stato. Fino a due giorni liberi  prima  e'  ammesso  il  deposito  di
memorie e documenti e sono sentiti in camera di consiglio i difensori
che ne facciano richiesta. 
    7. Nelle more del procedimento di cui al comma 6,  il  ricorrente
puo' riproporre le  istanze  cautelari  al  tribunale  amministrativo
regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 5 il  quale  decide
in ogni caso sulla domanda cautelare, fermo quanto previsto dal comma
8. 
    8. Le pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice dichiarato
incompetente perdono comunque efficacia dopo trenta giorni dalla data
di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza. 
    9. Le parti possono sempre riproporre  le  istanze  cautelari  al
giudice dichiarato competente. 
    10. La disciplina dei commi 8 e 9 si applica anche alle  pronunce
sull'istanza  cautelare  rese  dal  giudice  privato  del  potere  di
decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui  all'articolo
47, comma 2. 

                               Art. 16 

                       Regime della competenza 

    1. La competenza di cui agli articoli 13  e  14  e'  inderogabile
anche in ordine alle misure cautelari. 
    2. Il difetto di competenza e'  rilevato,  anche  d'ufficio,  con
ordinanza  che  indica  il  giudice  competente.  Se,   nel   termine
perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la
causa e' riassunta  davanti  al  giudice  dichiarato  competente,  il
processo segue davanti al nuovo giudice. 
    3. L'ordinanza con cui  il  giudice  adito  dichiara  la  propria
competenza o incompetenza e' impugnabile nel termine di trenta giorni
dalla  notificazione,   ovvero   di   sessanta   giorni   dalla   sua
pubblicazione, con il regolamento di competenza di  cui  all'articolo
15. Il regolamento puo'  essere  altresi'  richiesto  d'ufficio,  con
ordinanza,  dal  giudice  dinanzi  al  quale  il  giudizio  e'  stato
riassunto ai sensi del comma 2; in tale  caso  si  procede  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 6. 
    4.  Durante  la  pendenza  del  regolamento  di  competenza,   il
ricorrente puo' sempre  proporre  l'istanza  cautelare  al  tribunale
amministrativo regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 2  o
in quella di cui all'articolo 15, comma 5, il quale  decide  in  ogni
caso  sulla  domanda  cautelare,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'articolo 15, comma 8. 

                               Capo V 

                      Astensione e ricusazione 

                               Art. 17 

                             Astensione 

    1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalita'
di astensione previste dal codice di procedura civile. 

                               Art. 18 

                             Ricusazione 

    1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione
previste dal codice di procedura civile. 
    2.  La  ricusazione  si  propone,   almeno   tre   giorni   prima
dell'udienza designata, con domanda  diretta  al  presidente,  quando
sono noti i magistrati che devono prendere parte all'udienza; in caso
contrario, puo' proporsi oralmente all'udienza medesima  prima  della
discussione. 
    3. La domanda deve indicare i motivi  ed  i  mezzi  di  prova  ed
essere  firmata  dalla  parte  o  dall'avvocato  munito  di   procura
speciale. 
    4.  Proposta  la  ricusazione,  il   collegio   investito   della
controversia puo' disporre la prosecuzione del  giudizio,  se  ad  un
sommario  esame  ritiene  l'istanza  inammissibile  o  manifestamente
infondata. 
    5. In ogni caso la decisione definitiva sull'istanza e' adottata,
entro trenta giorni  dalla  sua  proposizione,  dal  collegio  previa
sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito. 
    6.  I  componenti  del  collegio  chiamato   a   decidere   sulla
ricusazione non sono ricusabili. 
    7. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara  inammissibile  o
respinge l'istanza  di  ricusazione,  provvede  sulle  spese  e  puo'
condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria  non
superiore ad euro cinquecento. 
    8. La ricusazione o l'astensione non  hanno  effetto  sugli  atti
anteriori. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende nulli gli
atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del  giudice
ricusato. 

                               Capo VI 

                        Ausiliari del giudice 

                               Art. 19 

                  Verificatore e consulente tecnico 

    1. Il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di  singoli
atti o per tutto il processo, da uno o piu' verificatori, ovvero,  se
indispensabile, da uno o piu' consulenti. 
    2. L'incarico di consulenza puo'  essere  affidato  a  dipendenti
pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui  all'articolo  13
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, o
altri soggetti aventi particolare  competenza  tecnica.  Non  possono
essere nominati coloro che prestano attivita' in favore  delle  parti
del giudizio. La verificazione e' affidata a un  organismo  pubblico,
estraneo alle parti del giudizio,  munito  di  specifiche  competenze
tecniche. 
    3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che  sono
loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i  chiarimenti
richiesti. 

                               Art. 20 

     Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente 

    1. Il verificatore e il consulente, se scelto  tra  i  dipendenti
pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all'articolo  13  delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura  civile,  hanno
l'obbligo  di  prestare  il  loro  ufficio,  tranne  che  il  giudice
riconosca l'esistenza di un giustificato motivo. 
    2. Il consulente, o il verificatore, puo' essere  ricusato  dalle
parti per i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di  procedura
civile. Della ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato. 

                               Art. 21 

                         Commissario ad acta 

    1.  Nell'ambito   della   propria   giurisdizione,   il   giudice
amministrativo,  se  deve   sostituirsi   all'amministrazione,   puo'
nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta.  Si  applica
l'articolo 20, comma 2. 

                              Titolo II 

                          Parti e difensori 

                               Art. 22 

                             Patrocinio 

    1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, nei giudizi davanti ai
tribunali amministrativi regionali e' obbligatorio il  patrocinio  di
avvocato. 
    2. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato e' obbligatorio il
ministero  di   avvocato   ammesso   al   patrocinio   innanzi   alle
giurisdizioni superiori. 
    3. La parte o  la  persona  che  la  rappresenta,  quando  ha  la
qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura
presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di
altro difensore. 

                               Art. 23 

                    Difesa personale delle parti 

    1.  Le  parti  possono  stare  in  giudizio  personalmente  senza
l'assistenza del difensore nei giudizi  in  materia  di  accesso,  in
materia elettorale e nei giudizi relativi al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione  europea  e  dei  loro  familiari  di  circolare   e   di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 

                               Art. 24 

                          Procura alle liti 

    1. La procura rilasciata  per  agire  e  contraddire  davanti  al
giudice si intende conferita anche per  proporre  motivi  aggiunti  e
ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto. 

                               Art. 25 

                              Domicilio 

    1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali,  la
parte,  se  non  elegge  domicilio  nel  comune  sede  del  tribunale
amministrativo regionale o  della  sezione  staccata  dove  pende  il
ricorso,  si  intende  domiciliata,  ad  ogni  effetto,   presso   la
segreteria del tribunale amministrativo  regionale  o  della  sezione
staccata. 
    2. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la  parte,  se  non
elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata,  ad  ogni  effetto,
presso la segreteria del Consiglio di Stato. 

                               Art. 26 

                          Spese di giudizio 

    1. Quando emette una decisione, il giudice provvede  anche  sulle
spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97  del
codice di procedura civile. 
    2.  Il  giudice,  nel  pronunciare  sulle  spese,  puo'  altresi'
condannare, anche d'ufficio, la parte  soccombente  al  pagamento  in
favore dell'altra  parte  di  una  somma  di  denaro  equitativamente
determinata, quando la decisione e' fondata su  ragioni  manifeste  o
orientamenti giurisprudenziali consolidati. 

                             Titolo III 

                          Azioni e domande 

                               Capo I 

                    Contraddittorio e intervento 

                               Art. 27 

                           Contraddittorio 

    1. Il contraddittorio e' integralmente costituito  quando  l'atto
introduttivo e'  notificato  all'amministrazione  resistente  e,  ove
esistenti, ai controinteressati. 
    2. Se il giudizio e' promosso solo contro alcune  delle  parti  e
non  si  e'  verificata   alcuna   decadenza,   il   giudice   ordina
l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un
termine perentorio. Nelle more dell'integrazione del  contraddittorio
il giudice puo' pronunciare provvedimenti cautelari interinali. 

                               Art. 28 

                             Intervento 

    1. Se il giudizio non e' stato promosso contro alcuna delle parti
nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono
intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa. 
    2. Chiunque non  sia  parte  del  giudizio  e  non  sia  decaduto
dall'esercizio delle relative azioni, ma  vi  abbia  interesse,  puo'
intervenire accettando lo stato e il grado  in  cui  il  giudizio  si
trova. 
    3.  Il  giudice,  anche  su  istanza  di  parte,  quando  ritiene
opportuno che il processo si svolga nei confronti  di  un  terzo,  ne
ordina l'intervento. 

                               Capo II 

                        Azioni di cognizione 

                               Art. 29 

                       Azione di annullamento 

    1. L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza
ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di  sessanta
giorni. 

                               Art. 30 

                         Azione di condanna 

    1. L'azione di condanna puo' essere proposta  contestualmente  ad
altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e  nei  casi
di cui al presente articolo, anche in via autonoma. 
    2. Puo' essere chiesta la  condanna  al  risarcimento  del  danno
ingiusto   derivante   dall'illegittimo   esercizio    dell'attivita'
amministrativa o dal mancato esercizio di  quella  obbligatoria.  Nei
casi di giurisdizione  esclusiva  puo'  altresi'  essere  chiesto  il
risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi.  Sussistendo
i presupposti previsti dall'articolo 2058  del  codice  civile,  puo'
essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica. 
    3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi  legittimi
e' proposta entro  il  termine  di  decadenza  di  centoventi  giorni
decorrente dal giorno in cui il fatto si e' verificato  ovvero  dalla
conoscenza del provvedimento  se  il  danno  deriva  direttamente  da
questo. Nel determinare il risarcimento il giudice  valuta  tutte  le
circostanze di fatto e il comportamento complessivo  delle  parti  e,
comunque, esclude il risarcimento dei danni che si  sarebbero  potuti
evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso  l'esperimento
degli strumenti di tutela previsti. 
    4. Per il risarcimento dell'eventuale  danno  che  il  ricorrente
comprovi di aver subito in  conseguenza  dell'inosservanza  dolosa  o
colposa del termine di conclusione del procedimento,  il  termine  di
cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura  l'inadempimento.  Il
termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere  dopo  un  anno
dalla scadenza del termine per provvedere. 
    5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di  annullamento  la
domanda risarcitoria puo' essere formulata nel corso del giudizio  o,
comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in  giudicato  della
relativa sentenza. 
    6. Di ogni domanda di  condanna  al  risarcimento  di  danni  per
lesioni di interessi legittimi  o,  nelle  materie  di  giurisdizione
esclusiva, di diritti soggettivi conosce  esclusivamente  il  giudice
amministrativo. 

                               Art. 31 

        Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullita' 

    1.  Decorsi  i  termini  per  la  conclusione  del   procedimento
amministrativo, chi vi  ha  interesse  puo'  chiedere  l'accertamento
dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. 
    2.  L'azione  puo'   essere   proposta   fintanto   che   perdura
l'inadempimento e, comunque, non oltre un  anno  dalla  scadenza  del
termine  di  conclusione  del  procedimento.  E'   fatta   salva   la
riproponibilita'  dell'istanza  di  avvio  del  procedimento  ove  ne
ricorrano i presupposti. 
    3. Il giudice puo' pronunciare  sulla  fondatezza  della  pretesa
dedotta in giudizio solo quando si tratta di  attivita'  vincolata  o
quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della
discrezionalita' e non  sono  necessari  adempimenti  istruttori  che
debbano essere compiuti dall'amministrazione. 
    4. La domanda  volta  all'accertamento  delle  nullita'  previste
dalla legge si propone entro il termine di decadenza  di  centottanta
giorni. La nullita' dell'atto puo' sempre essere opposta dalla  parte
resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice.  Le  disposizioni
del presente comma non si applicano alle nullita' di cui all'articolo
114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le  disposizioni
del Titolo I del Libro IV. 

                               Art. 32 

         Pluralita' delle domande e conversione delle azioni 

    1. E' sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande
connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni  sono
soggette a riti diversi, si applica quello  ordinario,  salvo  quanto
previsto dai Capi I e II del Titolo V del Libro IV. 
    2. Il  giudice  qualifica  l'azione  proposta  in  base  ai  suoi
elementi sostanziali. Sussistendone i  presupposti  il  giudice  puo'
sempre disporre la conversione delle azioni. 

                              Titolo IV 

                      Pronunce giurisdizionali 

                               Art. 33 

                      Provvedimenti del giudice 

    1. Il giudice pronuncia: 
    a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio; 
    b) ordinanza quando assume  misure  cautelari  o  interlocutorie,
ovvero decide sulla competenza; 
    c) decreto nei casi previsti dalla legge. 
    2. Le sentenze di primo grado sono esecutive. 
    3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza  o  in
camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono  comunicati
alle parti dalla segreteria nel termine di cui all'articolo 89, comma
3. 
    4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in ogni caso il
giudice competente. 

                               Art. 34 

                         Sentenze di merito 

    1. In caso di accoglimento del ricorso  il  giudice,  nei  limiti
della domanda: 
    a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato; 
    b) ordina  all'amministrazione,  rimasta  inerte,  di  provvedere
entro un termine; 
    c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche  a  titolo
di  risarcimento  del  danno,  all'adozione  delle  misure  idonee  a
tutelare la situazione giuridica soggettiva  dedotta  in  giudizio  e
dispone  misure  di  risarcimento  in  forma   specifica   ai   sensi
dell'articolo 2058 del codice civile; 
    d) nei casi di giurisdizione di merito,  adotta  un  nuovo  atto,
ovvero modifica o riforma quello impugnato; 
    e) dispone  le  misure  idonee  ad  assicurare  l'attuazione  del
giudicato e delle pronunce non sospese,  compresa  la  nomina  di  un
commissario ad acta, che puo' avvenire anche in  sede  di  cognizione
con  effetto   dalla   scadenza   di   un   termine   assegnato   per
l'ottemperanza. 
    2. In nessun caso il giudice puo' pronunciare con  riferimento  a
poteri amministrativi non ancora esercitati.  Salvo  quanto  previsto
dal comma 3  e  dall'articolo  30,  comma  3,  il  giudice  non  puo'
conoscere della legittimita' degli atti  che  il  ricorrente  avrebbe
dovuto impugnare con l'azione di annullamento di cui all'articolo 29. 
    3.  Quando,  nel   corso   del   giudizio,   l'annullamento   del
provvedimento impugnato non risulta piu' utile per il ricorrente,  il
giudice accerta l'illegittimita' dell'atto se sussiste l'interesse ai
fini risarcitori. 
    4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice puo',  in  mancanza
di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai  quali  il
debitore deve proporre a favore del creditore  il  pagamento  di  una
somma entro un congruo termine.  Se  le  parti  non  giungono  ad  un
accordo, ovvero non adempiono agli  obblighi  derivanti  dall'accordo
concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV,  possono
essere  chiesti  la  determinazione   della   somma   dovuta   ovvero
l'adempimento degli obblighi ineseguiti. 
    5. Qualora nel corso  del  giudizio  la  pretesa  del  ricorrente
risulti  pienamente  soddisfatta,  il  giudice  dichiara  cessata  la
materia del contendere. 

                               Art. 35 

                          Pronunce di rito 

    1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: 
    a) irricevibile se accerta la tardivita'  della  notificazione  o
del deposito; 
    b) inammissibile quando e' carente l'interesse o sussistono altre
ragioni ostative ad una pronuncia sul merito; 
    c) improcedibile quando nel corso  del  giudizio  sopravviene  il
difetto di interesse delle parti alla  decisione,  o  non  sia  stato
integrato  il   contraddittorio   nel   termine   assegnato,   ovvero
sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito. 
    2. Il giudice dichiara estinto il giudizio: 
    a)  se,  nei  casi  previsti  dal  presente  codice,  non   viene
proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla  legge  o
assegnato dal giudice; 
    b) per perenzione; 
    c) per rinuncia. 

                               Art. 36 

                       Pronunce interlocutorie 

    1. Salvo che il presente codice disponga diversamente, il giudice
provvede con ordinanza in tutti i casi in cui non  definisce  nemmeno
in parte il giudizio. 
    2. Il giudice pronuncia sentenza  non  definitiva  quando  decide
solo  su  alcune  delle  questioni,  anche  se  adotta  provvedimenti
istruttori per l'ulteriore trattazione della causa. 

                               Art. 37 

                          Errore scusabile 

    1. Il giudice puo' disporre, anche d'ufficio,  la  rimessione  in
termini per errore scusabile in  presenza  di  oggettive  ragioni  di
incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto. 

                              Titolo V 

                       Disposizioni di rinvio 

                               Art. 38 

                           Rinvio interno 

    1. Il processo amministrativo si svolge secondo  le  disposizioni
del Libro II che, se non espressamente derogate, si  applicano  anche
alle impugnazioni e ai riti speciali. 

                               Art. 39 

                           Rinvio esterno 

    1. Per quanto non disciplinato dal presente codice  si  applicano
le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili
o espressione di principi generali. 
    2. Le notificazioni degli atti del processo  amministrativo  sono
comunque disciplinate dal codice di procedura civile  e  dalle  leggi
speciali  concernenti  la  notificazione  degli  atti  giudiziari  in
materia civile. 

                            LIBRO SECONDO 

               PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO 

                              Titolo I 

                        Disposizioni generali 

                               Capo I 

                               Ricorso 

                              Sezione I 

                 Ricorso e costituzione delle parti 

                               Art. 40 

                        Contenuto del ricorso 

    1. Il ricorso deve contenere: 
    a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo  difensore
e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto; 
    b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso  l'atto
o il provvedimento eventualmente  impugnato,  e  la  data  della  sua
notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza; 
    c) l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si
fonda  il  ricorso,  l'indicazione  dei  mezzi   di   prova   e   dei
provvedimenti chiesti al giudice; 
    d) la sottoscrizione del ricorrente,  se  esso  sta  in  giudizio
personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso,
della procura speciale. 

                               Art. 41 

            Notificazione del ricorso e suoi destinatari 

    1.  Le  domande  si  introducono   con   ricorso   al   tribunale
amministrativo regionale competente. 
    2. Qualora sia proposta azione di annullamento  il  ricorso  deve
essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione
che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei  controinteressati
che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto  dalla
legge,  decorrente  dalla  notificazione,   comunicazione   o   piena
conoscenza, ovvero,  per  gli  atti  di  cui  non  sia  richiesta  la
notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto  il  termine
della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla
legge.  Qualora  sia  proposta  azione  di  condanna,  anche  in  via
autonoma,  il  ricorso  e'   notificato   altresi'   agli   eventuali
beneficiari dell'atto illegittimo, ai  sensi  dell'articolo  102  del
codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede  ai  sensi
dell'articolo 49. 
    3.   La   notificazione   dei   ricorsi   nei   confronti   delle
amministrazioni dello Stato e' effettuata secondo  le  norme  vigenti
per la difesa in giudizio delle stesse. 
    4. Quando la notificazione del  ricorso  nei  modi  ordinari  sia
particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare  in
giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui e' assegnato
il ricorso puo' disporre, su richiesta di parte, che la notificazione
sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalita'. 
    5. Il termine per la notificazione del ricorso  e'  aumentato  di
trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro  Stato
d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa. 

                               Art. 42 

            Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale 

    1. Le parti resistenti e  i  controinteressati  possono  proporre
domande il cui interesse sorge in dipendenza della  domanda  proposta
in via principale, a mezzo di  ricorso  incidentale.  Il  ricorso  si
propone nel termine di  sessanta  giorni  decorrente  dalla  ricevuta
notificazione del ricorso principale. Per i soggetti  intervenuti  il
termine decorre  dall'effettiva  conoscenza  della  proposizione  del
ricorso principale. 
    2. Il ricorso incidentale, notificato ai sensi  dell'articolo  41
alle  controparti  personalmente   o,   se   costituite,   ai   sensi
dell'articolo 170 del codice di procedura civile, ha i  contenuti  di
cui all'articolo 40  ed  e'  depositato  nei  termini  e  secondo  le
modalita' previste dall'articolo 45. 
    3. Le altre parti possono presentare memorie e produrre documenti
nei termini e secondo le modalita' previsti dall'articolo 46. 
    4. La cognizione del ricorso incidentale e' attribuita al giudice
competente per quello principale, salvo che la domanda introdotta con
il ricorso incidentale sia devoluta  alla  competenza  del  Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede  di  Roma,  ovvero  alla
competenza funzionale di un tribunale  amministrativo  regionale,  ai
sensi dell'articolo  14;  in  tal  caso  la  competenza  a  conoscere
dell'intero giudizio spetta al Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma, ovvero  al  tribunale  amministrativo  regionale
avente competenza funzionale ai sensi dell'articolo 14. 
    5. Nelle controversie in  cui  si  faccia  questione  di  diritti
soggettivi le  domande  riconvenzionali  dipendenti  da  titoli  gia'
dedotti in giudizio sono proposte nei termini e con le  modalita'  di
cui al presente articolo. 

                               Art. 43 

                           Motivi aggiunti 

    1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con
motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande gia' proposte,
ovvero domande nuove purche' connesse  a  quelle  gia'  proposte.  Ai
motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi
compresa quella relativa ai termini. 
    2. Le notifiche alle controparti costituite  avvengono  ai  sensi
dell'articolo 170 del codice di procedura civile. 
    3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 e'  stata  proposta  con
ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il  giudice  provvede
alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70. 

                               Art. 44 

               Vizi del ricorso e della notificazione 

    1. Il ricorso e' nullo: 
    a) se manca la sottoscrizione; 
    b)  se,  per  l'inosservanza   delle   altre   norme   prescritte
nell'articolo  40,  vi  e'  incertezza  assoluta  sulle   persone   o
sull'oggetto della domanda. 
    2.  Se  il  ricorso  contiene  irregolarita',  il  collegio  puo'
ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato. 
    3.  La  costituzione  degli  intimati  sana  la  nullita'   della
notificazione del ricorso, salvi i  diritti  acquisiti  anteriormente
alla comparizione, nonche' le irregolarita' di cui al comma 2. 
    4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e  il  destinatario
non si costituisca in giudizio, il giudice, se  ritiene  che  l'esito
negativo della notificazione  dipenda  da  causa  non  imputabile  al
notificante,  fissa  al  ricorrente   un   termine   perentorio   per
rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. 

                               Art. 45 

         Deposito del ricorso e degli altri atti processuali 

    1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a  preventiva
notificazione  sono  depositati  nella  segreteria  del  giudice  nel
termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal  momento  in  cui
l'ultima notificazione dell'atto stesso si e' perfezionata anche  per
il destinatario. I termini di cui al presente  comma  sono  aumentati
nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5. 
    2. E' fatta salva  la  facolta'  della  parte  di  effettuare  il
deposito dell'atto, anche se non ancora  pervenuto  al  destinatario,
sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per
il notificante. 
    3. La parte che si avvale della facolta' di cui  al  comma  2  e'
tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in  cui  la
notificazione si  e'  perfezionata  anche  per  il  destinatario.  In
assenza di tale prova le domande introdotte con  l'atto  non  possono
essere esaminate. 
    4. La mancata produzione, da parte del  ricorrente,  della  copia
del provvedimento impugnato e della  documentazione  a  sostegno  del
ricorso non implica decadenza. 

                               Art. 46 

                  Costituzione delle parti intimate 

    1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei  propri
confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate  possono
costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare  i  mezzi  di
prova di cui intendono valersi e produrre documenti. 
    2. L'amministrazione,  nel  termine  di  cui  al  comma  1,  deve
produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonche' gli  atti  e  i
documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato,  quelli  in  esso
citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio. 
    3. Della produzione di cui al comma 2 e' data comunicazione  alle
parti costituite a cura della segreteria. 
    4. I termini di cui al presente articolo sono aumentati nei  casi
e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5. 

                               Art. 47 

Ripartizione  delle   controversie   tra   tribunali   amministrativi
                    regionali e sezioni staccate 

    1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai  criteri
di cui all'articolo 13, il deposito del ricorso e' effettuato  presso
la  segreteria  della  sezione  staccata.  Fuori  dei  casi  di   cui
all'articolo 14,  non  e'  considerata  questione  di  competenza  la
ripartizione  delle   controversie   tra   tribunale   amministrativo
regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata. 
    2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che  il  ricorso
debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale  con  sede
nel capoluogo anziche' dalla  sezione  staccata,  o  viceversa,  deve
eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto  depositato
non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine  di  cui  articolo
46, comma 1. Il presidente  del  tribunale  amministrativo  regionale
provvede sulla eccezione  con  ordinanza  motivata  non  impugnabile,
udite le parti che ne facciano  richiesta.  Se  sono  state  disposte
misure cautelari, si applica l'articolo 15, commi 8 e 9. 
    3. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del  comma  2,  alla
ripartizione di cui al presente articolo non  si  applica  l'articolo
15. 

                               Art. 48 

  Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario 

    1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto  ricorso
straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  24  novembre  1971,  n.  1199,  proponga
opposizione, il giudizio segue dinanzi  al  tribunale  amministrativo
regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio  di  sessanta
giorni dal  ricevimento  dell'atto  di  opposizione,  deposita  nella
relativa segreteria  l'atto  di  costituzione  in  giudizio,  dandone
avviso mediante notificazione alle altre parti. 
    2. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede  straordinaria
perdono efficacia alla scadenza del  sessantesimo  giorno  successivo
alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio  previsto
dal  comma  1.  Il  ricorrente  puo'  comunque  riproporre  l'istanza
cautelare al tribunale amministrativo regionale. 
    3.  Qualora  l'opposizione  sia   inammissibile,   il   tribunale
amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la
prosecuzione del giudizio in sede straordinaria. 

                               Art. 49 

                  Integrazione del contraddittorio 

    1. Quando il ricorso sia stato proposto solo  contro  taluno  dei
controinteressati, il presidente o il collegio ordina  l'integrazione
del contraddittorio nei confronti degli altri. 
    2. L'integrazione del contraddittorio non e' ordinata nel caso in
cui  il  ricorso  sia  manifestamente  irricevibile,   inammissibile,
improcedibile o infondato; in tali  casi  il  collegio  provvede  con
sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74. 
    3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del  contraddittorio,
fissa il relativo termine, indicando le parti  cui  il  ricorso  deve
essere notificato. Puo' autorizzare, se ne ricorrono  i  presupposti,
la notificazione per pubblici proclami prescrivendone  le  modalita'.
Se l'atto di integrazione del contraddittorio non e'  tempestivamente
notificato e depositato, il giudice provvede ai  sensi  dell'articolo
35. 
    4. I soggetti nei cui confronti e' integrato  il  contraddittorio
ai sensi del comma 1 non sono  pregiudicati  dagli  atti  processuali
anteriormente compiuti. 

                               Art. 50 

                   Intervento volontario in causa 

    1. L'intervento e' proposto con atto diretto  al  giudice  adito,
recante l'indicazione delle  generalita'  dell'interveniente.  L'atto
deve contenere le ragioni su cui si  fonda,  con  la  produzione  dei
documenti  giustificativi,  e  deve  essere  sottoscritto  ai   sensi
dell'articolo 40, comma 1, lettera d). 
    2. L'atto di intervento e' notificato  alle  altre  parti  ed  e'
depositato nei termini di  cui  all'articolo  45;  nei  confronti  di
quelle costituite e' notificato ai sensi dell'articolo 170 del codice
di procedura civile. 
    3. Il deposito dell'atto di intervento di  cui  all'articolo  28,
comma 2, e' ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza. 

                               Art. 51 

                  Intervento per ordine del giudice 

    1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo  28,
comma 3,  ordina  alla  parte  di  chiamare  il  terzo  in  giudizio,
indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione. 
    2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalita'
di cui all'articolo 46. Si applica  l'articolo  49,  comma  3,  terzo
periodo. 

                             Sezione II 

          Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini 

                               Art. 52 

              Termini e forme speciali di notificazione 

    1. I termini assegnati dal  giudice,  salva  diversa  previsione,
sono perentori. 
    2. Il presidente puo' autorizzare la notificazione del ricorso  o
di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo
idoneo,  compresi  quelli  per  via  telematica  o  fax,   ai   sensi
dell'articolo 151 del codice di procedura civile. 
    3. Se il giorno di scadenza e' festivo il termine  fissato  dalla
legge o dal giudice per l'adempimento  e'  prorogato  di  diritto  al
primo giorno seguente non festivo. 
    4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza  e'  anticipata
al giorno antecedente non festivo. 
    5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai  termini  che
scadono nella giornata del sabato. 

                               Art. 53 

                      Abbreviazione dei termini 

    1. Nei casi d'urgenza,  il  presidente  del  tribunale  puo',  su
istanza di parte, abbreviare fino alla meta' i termini  previsti  dal
presente  codice  per  la  fissazione  di  udienze  o  di  camere  di
consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i  termini
per le difese della relativa fase. 
    2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla
domanda, e' notificato, a cura  della  parte  che  lo  ha  richiesto,
all'amministrazione  intimata  e  ai  controinteressati;  il  termine
abbreviato  comincia  a  decorrere  dall'avvenuta  notificazione  del
decreto. 

                               Art. 54 

  Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini 

    1. La presentazione tardiva di memorie o documenti, su  richiesta
di parte,  puo'  essere  eccezionalmente  autorizzata  dal  collegio,
assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle  controparti
al contraddittorio su tali atti, quando la produzione nel termine  di
legge risulta estremamente difficile. 
    2. I termini  processuali  sono  sospesi  dal  1°  agosto  al  15
settembre di ciascun anno. 
    3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica
al procedimento cautelare. 

                              Titolo II 

                       Procedimento cautelare 

                               Art. 55 

                     Misure cautelari collegiali 

    1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio  grave  e
irreparabile durante il tempo necessario a  giungere  alla  decisione
sul  ricorso,  chiede  l'emanazione  di  misure  cautelari,  compresa
l'ingiunzione a pagare una somma in via  provvisoria,  che  appaiono,
secondo le circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente  gli
effetti della decisione sul ricorso, il  collegio  si  pronuncia  con
ordinanza emessa in camera di consiglio. 
    2. Qualora  dalla  decisione  sulla  domanda  cautelare  derivino
effetti irreversibili, il collegio puo' disporre  la  prestazione  di
una  cauzione,  anche  mediante  fideiussione,  cui  subordinare   la
concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o  il
diniego della misura cautelare non puo' essere subordinata a cauzione
quando la domanda cautelare  attenga  a  diritti  fondamentali  della
persona o ad  altri  beni  di  primario  rilievo  costituzionale.  Il
provvedimento che impone la cauzione ne indica l'oggetto, il modo  di
prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita. 
    3. La domanda cautelare puo' essere proposta con  il  ricorso  di
merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti. 
    4.  La  domanda  cautelare  e'  improcedibile  finche'   non   e'
presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo  che
essa debba essere fissata d'ufficio. 
    5. Sulla domanda cautelare  il  collegio  pronuncia  nella  prima
camera   di   consiglio   successiva   al   ventesimo   giorno    dal
perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione
e, altresi', al decimo giorno dal  deposito  del  ricorso.  Le  parti
possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima
della camera di consiglio. 
    6. Ai  fini  del  giudizio  cautelare,  se  la  notificazione  e'
effettuata a mezzo del servizio postale, il  ricorrente,  se  non  e'
ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, puo' provare  la  data
di   perfezionamento    della    notificazione    producendo    copia
dell'attestazione di consegna  del  servizio  di  monitoraggio  della
corrispondenza nel sito internet delle poste. E' fatta salva la prova
contraria. 
    7. Nella camera di consiglio le parti  possono  costituirsi  e  i
difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La  trattazione  si
svolge oralmente e in modo sintetico. 
    8.  Il  collegio,  per  gravi  ed   eccezionali   ragioni,   puo'
autorizzare la produzione in camera di consiglio  di  documenti,  con
consegna di copia alle altre parti fino all'inizio di discussione. 
    9. L'ordinanza cautelare motiva in ordine  alla  valutazione  del
pregiudizio allegato e indica i profili che, ad  un  sommario  esame,
inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. 
    10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare,  se
ritiene  che  le   esigenze   del   ricorrente   siano   apprezzabili
favorevolmente  e   tutelabili   adeguatamente   con   la   sollecita
definizione del giudizio nel merito, fissa con  ordinanza  collegiale
la data di discussione del ricorso nel  merito.  Nello  stesso  senso
puo' provvedere il Consiglio di Stato, motivando  sulle  ragioni  per
cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal
caso,  la  pronuncia   di   appello   e'   trasmessa   al   tribunale
amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza  di
merito. 
    11. L'ordinanza con cui e' disposta una misura cautelare fissa la
data di discussione del  ricorso  nel  merito.  In  caso  di  mancata
fissazione dell'udienza,  il  Consiglio  di  Stato,  se  conferma  in
appello la misura cautelare, dispone che il tribunale  amministrativo
regionale provveda alla fissazione della stessa con priorita'. A  tal
fine l'ordinanza e'  trasmessa  a  cura  della  segreteria  al  primo
giudice. 
    12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio  adotta,
su istanza di parte, i  provvedimenti  necessari  per  assicurare  la
completezza dell'istruttoria e l'integrita' del contraddittorio. 
    13. Il giudice adito  puo'  disporre  misure  cautelari  solo  se
ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli  13
e 14; altrimenti provvede ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 6. 

                               Art. 56 

                    Misure cautelari monocratiche 

    1. Prima della trattazione della domanda cautelare da  parte  del
collegio, in caso  di  estrema  gravita'  ed  urgenza,  tale  da  non
consentire neppure la  dilazione  fino  alla  data  della  camera  di
consiglio, il  ricorrente  puo',  con  la  domanda  cautelare  o  con
distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al  presidente
del tribunale  amministrativo  regionale,  o  della  sezione  cui  il
ricorso e' assegnato, di disporre misure  cautelari  provvisorie.  La
domanda  cautelare  e'  improcedibile  finche'  non   e'   presentata
l'istanza di fissazione d'udienza per il merito, salvo che essa debba
essere fissata d'ufficio. Il presidente provvede sulla  domanda  solo
se ritiene la  competenza  del  tribunale  amministrativo  regionale,
altrimenti rimette le parti al collegio per i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 55, comma 13. 
    2. Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che  la
notificazione del ricorso  si  sia  perfezionata  nei  confronti  dei
destinatari  o  almeno  della   parte   pubblica   e   di   uno   dei
controinteressati e provvede con decreto motivato non impugnabile. La
notificazione puo' avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax.
Si applica l'articolo 55, comma 6. Qualora l'esigenza  cautelare  non
consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni,  per
cause non imputabili  al  ricorrente,  il  presidente  puo'  comunque
provvedere, fatto salvo il potere di revoca. Ove ritenuto  necessario
il  presidente,  fuori  udienza  e  senza  formalita',  sente,  anche
separatamente,  le  parti  che  si  siano  rese   disponibili   prima
dell'emanazione del decreto. 
    3. Qualora  dalla  decisione  sulla  domanda  cautelare  derivino
effetti irreversibili, il presidente puo' subordinare la  concessione
o il diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione,
anche mediante fideiussione,  determinata  con  riguardo  all'entita'
degli effetti irreversibili che possono prodursi per  le  parti  e  i
terzi. 
    4. Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la  camera
di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento
e' efficace sino a  detta  camera  di  consiglio.  Il  decreto  perde
efficacia se il collegio non provvede sulla domanda  cautelare  nella
camera di consiglio di cui  al  periodo  precedente.  Fino  a  quando
conserva efficacia, il decreto e' sempre revocabile o modificabile su
istanza di parte notificata. A quest'ultima si applica il comma 2. 
    5. Se la parte si avvale della facolta' di cui al secondo periodo
del comma 2 le misure cautelari perdono efficacia se il  ricorso  non
viene  notificato  per  via  ordinaria  entro  cinque  giorni   dalla
richiesta delle misure cautelari provvisorie. 

                               Art. 57 

                  Spese del procedimento cautelare 

    1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il  giudice  provvede
sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle  spese  conserva
efficacia anche dopo la sentenza che  definisce  il  giudizio,  salvo
diversa statuizione espressa nella sentenza. 

                               Art. 58 

Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e  riproposizione
                  della domanda cautelare respinta 

    1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o
chiedere  la  revoca  o  la  modifica  del  provvedimento   cautelare
collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano
fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente  al
provvedimento cautelare. In tale  caso,  l'istante  deve  fornire  la
prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza. 
    2. La revoca puo' essere  altresi'  richiesta  nei  casi  di  cui
all'articolo 395 del codice di procedura civile. 

                               Art. 59 

                  Esecuzione delle misure cautelari 

    1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto
o in parte, l'interessato, con istanza  motivata  e  notificata  alle
altre parti, puo' chiedere al tribunale amministrativo  regionale  le
opportune misure attuative. Il tribunale esercita i  poteri  inerenti
al giudizio di ottemperanza di  cui  al  Titolo  I  del  Libro  IV  e
provvede sulle spese. La liquidazione delle spese  operata  ai  sensi
del presente comma prescinde da quella  conseguente  al  giudizio  di
merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. 

                               Art. 60 

       Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare 

    1. In sede di decisione della domanda  cautelare,  purche'  siano
trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del  ricorso,
il  collegio,  accertata  la  completezza   del   contraddittorio   e
dell'istruttoria,  sentite  sul  punto  le  parti  costituite,   puo'
definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza  in  forma
semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre
motivi aggiunti, ricorso incidentale  o  regolamento  di  competenza,
ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende
proporre regolamento di competenza o  di  giurisdizione,  il  giudice
assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano  i
presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o
il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti,  ricorso
incidentale, regolamento di competenza o  di  giurisdizione  e  fissa
contestualmente la data per il prosieguo della trattazione. 

                               Art. 61 

                Misure cautelari anteriori alla causa 

    1. In caso  di  eccezionale  gravita'  e  urgenza,  tale  da  non
consentire neppure la previa notificazione del ricorso e  la  domanda
di  misure  cautelari  provvisorie  con  decreto  presidenziale,   il
soggetto legittimato al ricorso puo' proporre istanza per  l'adozione
delle misure interinali e  provvisorie  che  appaiono  indispensabili
durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito
e della domanda cautelare in corso di causa. 
    2.  L'istanza,  notificata  con  le  forme  prescritte   per   la
notificazione del ricorso, si propone  al  presidente  del  tribunale
amministrativo regionale competente per il giudizio. Il presidente  o
un magistrato da lui delegato,  accertato  il  perfezionamento  della
notificazione per i destinatari, provvede sull'istanza, sentite,  ove
necessario, le parti e omessa ogni altra formalita'. La notificazione
puo' essere effettuata dal difensore a mezzo fax. Qualora  l'esigenza
cautelare  non  consenta  l'accertamento  del  perfezionamento  delle
notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il  presidente
puo'  comunque  provvedere,  fatto  salvo  il  potere  di  revoca  da
esercitare nelle forme di cui  all'articolo  56,  comma  4,  terzo  e
quarto periodo. 
    3. L'incompetenza del giudice e' rilevabile d'ufficio. 
    4. Il decreto che rigetta l'istanza non e' impugnabile;  tuttavia
la stessa puo' essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito
con le forme delle domande cautelari in corso di causa. 
    5. Il provvedimento di accoglimento e' notificato dal richiedente
alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non
superiore a cinque giorni. Qualora dall'esecuzione del  provvedimento
cautelare emanato ai sensi del  presente  articolo  derivino  effetti
irreversibili il presidente  puo'  disporre  la  prestazione  di  una
cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione
della  misura  cautelare.  Il  provvedimento  di  accoglimento  perde
comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua  emanazione  non
venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non  sia
depositato nei successivi  cinque  giorni  corredato  da  istanza  di
fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai  sensi  del
presente articolo perde effetto con il  decorso  di  sessanta  giorni
dalla sua emissione, dopo di che  restano  efficaci  le  sole  misure
cautelari che siano confermate o  disposte  in  corso  di  causa.  Il
provvedimento di accoglimento non e' appellabile ma,  fino  a  quando
conserva efficacia, e' sempre revocabile o modificabile su istanza di
parte previamente notificata. A quest'ultima si applica il comma 2. 
    6.  Per  l'attuazione  del  provvedimento  cautelare  e  per   la
pronuncia in ordine alle  spese  si  applicano  le  disposizioni  sui
provvedimenti cautelari in corso di causa. 
    7. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  ai
giudizi in grado di appello. 

                               Art. 62 

                          Appello cautelare 

    1. Contro le ordinanze cautelari e' ammesso appello al  Consiglio
di  Stato,  da  proporre  nel  termine   di   trenta   giorni   dalla
notificazione dell'ordinanza, ovvero di  sessanta  giorni  dalla  sua
pubblicazione. 
    2. L'appello, depositato nel termine di cui all'articolo  45,  e'
deciso in camera di consiglio con ordinanza. Al giudizio si applicano
gli articoli 55, comma 2 e commi da 5 a 10, 56 e 57. 
    3. L'ordinanza di accoglimento che dispone  misure  cautelari  e'
trasmessa a cura  della  segreteria  al  primo  giudice,  anche  agli
effetti dell'articolo 55, comma 11. 
    4. Nel giudizio di cui al presente  articolo  e'  rilevata  anche
d'ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma  2,
13, 14, 15, comma 5, 42, comma 4,  e  55,  comma  13.  Se  rileva  la
violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 5, 42,  comma  4,  e  55,
comma 13, il giudice competente per l'appello cautelare sottopone  la
questione al contraddittorio delle parti ai sensi  dell'articolo  73,
comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi dell'articolo  15,
comma 4. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale  amministrativo
regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure  cautelari
emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma
7. Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo  15,
comma 9. 

                             Titolo III 

               Mezzi di prova e attivita' istruttoria 

                               Capo I 

                           Mezzi di prova 

                               Art. 63 

                           Mezzi di prova 

    1. Fermo restando l'onere della prova a loro carico,  il  giudice
puo' chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti. 
    2. Il giudice, anche d'ufficio, puo' ordinare anche  a  terzi  di
esibire in giudizio i documenti o quanto  altro  ritenga  necessario,
secondo il disposto degli articoli  210  e  seguenti  del  codice  di
procedura  civile;  puo'  altresi'  disporre  l'ispezione  ai   sensi
dell'articolo 118 dello stesso codice. 
    3. Su istanza  di  parte  il  giudice  puo'  ammettere  la  prova
testimoniale, che e' sempre assunta in forma  scritta  ai  sensi  del
codice di procedura civile. 
    4.  Qualora  reputi  necessario   l'accertamento   di   fatti   o
l'acquisizione di valutazioni che richiedono  particolari  competenze
tecniche, il giudice puo' ordinare l'esecuzione di una  verificazione
ovvero, se indispensabile, puo' disporre una consulenza tecnica. 
    5. Il giudice puo' disporre anche l'assunzione degli altri  mezzi
di  prova  previsti  dal  codice   di   procedura   civile,   esclusi
l'interrogatorio formale e il giuramento. 

                               Capo II 

                 Ammissione e assunzione delle prove 

                               Art. 64 

           Disponibilita', onere e valutazione della prova 

    1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che
siano  nella  loro  disponibilita'  riguardanti  i  fatti   posti   a
fondamento delle domande e delle eccezioni. 
    2. Salvi i casi previsti dalla legge, il  giudice  deve  porre  a
fondamento della decisione le prove proposte dalle  parti  nonche'  i
fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite. 
    3. Il giudice  amministrativo  puo'  disporre,  anche  d'ufficio,
l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere
che siano nella disponibilita' della pubblica amministrazione. 
    4. Il giudice deve valutare le  prove  secondo  il  suo  prudente
apprezzamento e puo' desumere argomenti di  prova  dal  comportamento
tenuto dalle parti nel corso del processo. 

                               Art. 65 

               Istruttoria presidenziale e collegiale 

    1. Il presidente della sezione o un magistrato  da  lui  delegato
adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti  necessari  per
assicurare la completezza dell'istruttoria. 
    2. Quando l'istruttoria e' disposta dal collegio, questo provvede
con ordinanza con la quale e' contestualmente fissata la  data  della
successiva udienza di trattazione del  ricorso.  La  decisione  sulla
consulenza tecnica e  sulla  verificazione  e'  sempre  adottata  dal
collegio. 
    3.  Ove  l'amministrazione   non   provveda   al   deposito   del
provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell'articolo 46,
il presidente o un magistrato da  lui  delegato  ovvero  il  collegio
ordina, anche su istanza di parte,  l'esibizione  degli  atti  e  dei
documenti nel termine e nei modi opportuni. 

                               Art. 66 

                            Verificazione 

    1. Il collegio, quando dispone la  verificazione,  con  ordinanza
individua l'organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa
un termine per il suo compimento e per il  deposito  della  relazione
conclusiva. Il capo dell'organismo verificatore, o il suo delegato se
il giudice ha autorizzato la delega, e' responsabile  del  compimento
di tutte le operazioni. 
    2.  L'ordinanza  e'  comunicata  dalla  segreteria  all'organismo
verificatore. 
    3. Con l'ordinanza di cui al comma 1 il  collegio  puo'  disporre
che venga corrisposto all'organismo verificatore, o al suo  delegato,
un anticipo sul compenso. 
    4. Terminata la verificazione, su istanza  dell'organismo  o  del
suo 
    delegato,  il  presidente  liquida  con   decreto   il   compenso
complessivamente 
    spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di
una delle 
    parti. Si applicano le tariffe stabilite  dalle  disposizioni  in
materia  di  spese  di  giustizia,  ovvero,  se   inferiori,   quelle
eventualmente   stabilite   per   i   servizi   resi   dall'organismo
verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio  il  Collegio
regola definitivamente il relativo onere. 

                               Art. 67 

                    Consulenza tecnica d'ufficio 

    1.  Con  l'ordinanza  con  cui  dispone  la  consulenza   tecnica
d'ufficio, il collegio nomina il  consulente,  formula  i  quesiti  e
fissa il termine entro cui il consulente  incaricato  deve  comparire
dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere  l'incarico  e
prestare giuramento ai sensi del comma 4. L'ordinanza  e'  comunicata
al consulente tecnico a cura della segreteria. 
    2.  Le  eventuali  istanze  di  astensione  e   ricusazione   del
consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro  il  termine  di
cui al comma 1 e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato
con decreto non impugnabile. 
    3. Il collegio, con la  stessa  ordinanza  di  cui  al  comma  1,
assegna termini successivi, prorogabili ai  sensi  dell'articolo  154
del codice di procedura civile, per: 
    a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo
compenso; 
    b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario,
di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a  poter  assistere
alle operazioni del consulente  del  giudice  e  a  interloquire  con
questo, possono partecipare all'udienza e alla  camera  di  consiglio
ogni volta che e' presente il consulente del giudice per  chiarire  e
svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le  loro  osservazioni
sui risultati delle indagini tecniche; 
    c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di
uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai
loro consulenti tecnici; 
    d)  la  trasmissione  al  consulente  tecnico   d'ufficio   delle
eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte; 
    e) il deposito in segreteria della relazione finale,  in  cui  il
consulente tecnico d'ufficio da' altresi' conto delle osservazioni  e
delle conclusioni dei consulenti di  parte  e  prende  specificamente
posizione su di esse. 
    4. Il giuramento del consulente e' reso davanti al  magistrato  a
tal fine delegato, secondo le modalita' stabilite  dall'articolo  193
del codice di procedura civile. 
    5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio
e' liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell'articolo 66,
comma 4, primo e terzo periodo. 

                               Art. 68 

                Termini e modalita' dell'istruttoria 

    1. Il presidente o il magistrato delegato,  ovvero  il  collegio,
nell'ammettere i mezzi istruttori stabiliscono i termini da osservare
e ne determinano il luogo e il modo  dell'assunzione  applicando,  in
quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. 
    2. Per l'assunzione fuori udienza dei mezzi di prova e'  delegato
uno dei componenti del collegio, il quale  procede  con  l'assistenza
del segretario che redige i relativi verbali. Il segretario  comunica
alle parti almeno cinque giorni prima il giorno,  l'ora  e  il  luogo
delle operazioni. 
    3. Se  il  mezzo  istruttorio  deve  essere  eseguito  fuori  dal
territorio della  Repubblica,  la  richiesta  e'  formulata  mediante
rogatoria o per delega al console competente, ai sensi  dell'articolo
204 del codice di procedura civile. 
    4. Il segretario comunica alle parti l'avviso  che  l'istruttoria
disposta e' stata eseguita e che  i  relativi  atti  sono  presso  la
segreteria a loro disposizione. 

                               Art. 69 

          Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria 

    1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina  di  altro
magistrato  che  debba   sostituirlo   in   qualche   atto   relativo
all'esecuzione  della  prova  e'  disposta  con   provvedimento   del
presidente, ancorche' la  delega  abbia  avuto  luogo  con  ordinanza
collegiale. 

                              Titolo IV 

            Riunione, discussione e decisione dei ricorsi 

                               Capo I 

                        Riunione dei ricorsi 

                               Art. 70 

                        Riunione dei ricorsi 

    1. Il collegio puo', su istanza di parte o d'ufficio, disporre la
riunione di ricorsi connessi. 

                               Capo II 

                             Discussione 

                               Art. 71 

                       Fissazione dell'udienza 

    1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere  chiesta
da  una  delle  parti  con  apposita  istanza,  non  revocabile,   da
presentare entro il termine massimo  di  un  anno  dal  deposito  del
ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo. 
    2. La parte puo'  segnalare  l'urgenza  del  ricorso  depositando
istanza di prelievo. 
    3. Il presidente, decorso il termine per  la  costituzione  delle
altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso. 
    4. La pendenza del termine di cui all'articolo 15, comma 2, e  la
proposizione  del  regolamento  di  competenza  non   precludono   la
fissazione dell'udienza di discussione ne' la decisione del  ricorso,
anche ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine  di  cui
all'articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l'istanza  di
regolamento di competenza notificata ai sensi dello  stesso  articolo
15, comma 2. In tal caso, il giudice puo' differire la decisione fino
alla decisione del regolamento di competenza. 
    5. Il decreto di fissazione e' comunicato a cura dell'ufficio  di
segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al
ricorrente che alle parti costituite in  giudizio.  Tale  termine  e'
ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l'udienza
di merito e' fissata a seguito di rinuncia alla definizione  autonoma
della domanda cautelare. 
    6. Il presidente designa il relatore almeno trenta  giorni  prima
della data di udienza. 

                               Art. 72 

Priorita'  nella  trattazione  dei  ricorsi  vertenti   su   un'unica
                              questione 

    1.  Se  al  fine  della  decisione  della  controversia   occorre
risolvere una singola  questione  di  diritto,  anche  a  seguito  di
rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti  concordano  sui
fatti di causa,  il  presidente  fissa  con  priorita'  l'udienza  di
discussione. 
    2. Il collegio, se rileva l'insussistenza dei presupposti di  cui
al comma 1, dispone con ordinanza  che  la  trattazione  della  causa
prosegua con le modalita' ordinarie. 

                               Art. 73 

                       Udienza di discussione 

    1. Le parti possono produrre documenti  fino  a  quaranta  giorni
liberi prima dell'udienza, memorie fino  a  trenta  giorni  liberi  e
presentare repliche fino a venti giorni liberi. 
    2. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente. 
    3. Se ritiene di porre  a  fondamento  della  sua  decisione  una
questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone
atto  a  verbale.  Se  la  questione  emerge  dopo  il  passaggio  in
decisione, il giudice riserva quest'ultima e  con  ordinanza  assegna
alle parti un termine non superiore a trenta giorni per  il  deposito
di memorie. 

                               Art. 74 

                   Sentenze in forma semplificata 

    1. Nel caso in cui ravvisi  la  manifesta  fondatezza  ovvero  la
manifesta  irricevibilita',  inammissibilita',   improcedibilita'   o
infondatezza del ricorso, il giudice decide  con  sentenza  in  forma
semplificata. La motivazione della sentenza  puo'  consistere  in  un
sintetico riferimento  al  punto  di  fatto  o  di  diritto  ritenuto
risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. 

                              Capo III 

                            Deliberazione 

                               Art. 75 

                     Deliberazione del collegio 

    1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa. 
    2. La decisione puo' essere  differita  a  una  delle  successive
camere di consiglio. 

                               Art. 76 

                      Modalita' della votazione 

    1. Possono essere presenti in camera di  consiglio  i  magistrati
designati per l'udienza. 
    2. La decisione e' assunta in camera di consiglio con il voto dei
soli componenti del collegio. 
    3. Il presidente raccoglie  i  voti.  La  decisione  e'  presa  a
maggioranza di voti. Il primo a votare e' il relatore, poi il secondo
componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti
al Consiglio di Stato il primo a votare e' il relatore, poi  il  meno
anziano in ordine di ruolo, e cosi' continuando sino al presidente. 
    4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma 2,
del codice di procedura civile e gli articoli 114,  quarto  comma,  e
118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice  di
procedura civile. 

                              Titolo V 

                       Incidenti nel processo 

                               Capo I 

                         Incidente di falso 

                               Art. 77 

                          Querela di falso 

    1. Chi deduce la falsita' di un documento deve  provare  che  sia
stata gia' proposta la querela di falso o domandare la fissazione  di
un termine entro cui possa proporla innanzi  al  tribunale  ordinario
competente. 
    2. Qualora la controversia possa essere decisa  indipendentemente
dal documento del quale e' dedotta la falsita', il collegio pronuncia
sulla controversia. 
    3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso  e'
depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza  del
termine fissato ai sensi del comma 1. In difetto il presidente  fissa
l'udienza di discussione. 
    4. Proposta la querela, il collegio sospende  la  decisione  fino
alla definizione del giudizio di falso. 

                               Art. 78 

         Deposito della sentenza resa sulla querela di falso 

    1. Definito il giudizio di falso, la  parte  che  ha  dedotto  la
falsita' deposita copia autentica della sentenza in segreteria. 
    2. Il ricorso e' dichiarato estinto se nessuna parte deposita  la
copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo  passaggio
in giudicato. 

                               Capo II 

               Sospensione e interruzione del processo 

                               Art. 79 

               Sospensione e interruzione del processo 

    1. La sospensione del processo  e'  disciplinata  dal  codice  di
procedura  civile,  dalle  altre  leggi  e  dal  diritto  dell'Unione
europea. 
    2. L'interruzione del processo e' disciplinata dalle disposizioni
del codice di procedura civile. 
    3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo  295
del codice di procedura civile sono appellabili. L'appello e'  deciso
in camera di consiglio. 

                               Art. 80 

    Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto 

    1. In caso di sospensione del giudizio, per la  sua  prosecuzione
deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta
giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della
sospensione. 
    2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui  confronti
si e' verificato l'evento  interruttivo  presenta  nuova  istanza  di
fissazione di udienza. 
    3. Se non avviene la  prosecuzione  ai  sensi  del  comma  2,  il
processo deve essere riassunto, a cura della  parte  piu'  diligente,
con apposito atto notificato a tutte  le  altre  parti,  nel  termine
perentorio di novanta  giorni  dalla  conoscenza  legale  dell'evento
interruttivo,  acquisita  mediante  dichiarazione,  notificazione   o
certificazione. 

                              Titolo VI 

                    Estinzione e improcedibilita' 

                               Art. 81 

                             Perenzione 

    1. Il ricorso si considera perento se nel corso di  un  anno  non
sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine  non  decorre  dalla
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 71, comma 1, e finche'
non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall'articolo
82. 

                               Art. 82 

              Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali 

    1. Dopo il decorso di cinque anni  dalla  data  di  deposito  del
ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso
in virtu' del quale e' fatto onere al ricorrente di presentare  nuova
istanza di fissazione di udienza, sottoscritta  dalla  parte  che  ha
rilasciato la procura di cui all'articolo 24  e  dal  suo  difensore,
entro centottanta giorni dalla  data  di  ricezione  dell'avviso.  In
difetto di tale nuova istanza, il ricorso e' dichiarato perento. 
    2. Se, in assenza dell'avviso di cui al comma  1,  e'  comunicato
alle parti l'avviso di fissazione  dell'udienza  di  discussione  nel
merito, il ricorso e' deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in
udienza a mezzo  del  proprio  difensore,  di  avere  interesse  alla
decisione;  altrimenti  e'  dichiarato  perento  dal  presidente  del
collegio con decreto. 

                               Art. 83 

                      Effetti della perenzione 

    1. La perenzione opera di diritto e puo'  essere  rilevata  anche
d'ufficio.  Ciascuna  delle  parti  sopporta  le  proprie  spese  nel
giudizio. 

                               Art. 84 

                              Rinuncia 

    1. La parte puo' rinunciare al ricorso  in  ogni  stato  e  grado
della  controversia,  mediante  dichiarazione  sottoscritta  da  essa
stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso
la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata
nel relativo verbale. 
    2. Il rinunciante deve pagare le spese degli  atti  di  procedura
compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a  ogni  circostanza,
ritenga di compensarle. 
    3. La rinuncia deve essere notificata  alle  altre  parti  almeno
dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla
prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. 
    4. Anche in assenza delle formalita' di cui ai  commi  precedenti
il giudice puo' desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo
la proposizione del ricorso ed altresi' dal comportamento delle parti
argomenti  di  prova  della  sopravvenuta  carenza  d'interesse  alla
decisione della causa. 

                               Art. 85 

       Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilita' 

    1. L'estinzione  e  l'improcedibilita'  di  cui  all'articolo  35
possono essere  pronunciate  con  decreto  dal  presidente  o  da  un
magistrato da lui delegato. 
    2.  Il  decreto  e'  depositato  in  segreteria,   che   ne   da'
comunicazione alle parti costituite. 
    3. Nel termine di sessanta giorni  dalla  comunicazione  ciascuna
delle parti costituite puo' proporre  opposizione  al  collegio,  con
atto notificato a tutte le altre parti. 
    4. Il giudizio di opposizione si svolge  ai  sensi  dell'articolo
87, comma 3, ed e' deciso con ordinanza che, in caso di  accoglimento
dell'opposizione, fissa l'udienza di merito. 
    5.  In  caso  di  rigetto,  le  spese   sono   poste   a   carico
dell'opponente  e  vengono  liquidate  dal  collegio   nella   stessa
ordinanza, esclusa la possibilita' di compensazione anche parziale. 
    6.  L'ordinanza  e'  depositata  in  segreteria,   che   ne   da'
comunicazione alle parti costituite. 
    7. Avverso l'ordinanza che decide  sull'opposizione  puo'  essere
proposto appello. 
    8. Il giudizio di appello procede secondo le regole  ordinarie  e
l'udienza di discussione e' fissata d'ufficio con priorita'. 
    9. L'estinzione e l'improcedibilita' sono dichiarate con sentenza
se si verificano, o vengono accertate, all'udienza di discussione. 

                             Titolo VII 

    Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice 

                               Art. 86 

                     Procedimento di correzione 

    1. Ove  occorra  correggere  omissioni  o  errori  materiali,  la
domanda per la correzione deve essere  proposta  al  giudice  che  ha
emesso il provvedimento, il quale, se vi e' il consenso delle  parti,
dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione. 
    2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda  di  correzione
pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio. 
    3.  La  correzione  si  effettua  a  margine  o   in   calce   al
provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza
che l'ha disposta. 

                             Titolo VIII 

                               Udienze 

                               Art. 87 

       Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio 

    1. Le udienze sono pubbliche a pena  di  nullita',  salvo  quanto
previsto dal comma 2. 
    2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si  trattano  in
camera di consiglio: 
    a) i giudizi cautelari e  quelli  relativi  all'esecuzione  delle
misure cautelari collegiali; 
    b) il giudizio in materia di silenzio; 
    c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi; 
    d) i giudizi di ottemperanza; 
    e)  i  giudizi  in  opposizione  ai   decreti   che   pronunciano
l'estinzione o l'improcedibilita' del giudizio. 
    3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi  di
cui alla lettera a),  tutti  i  termini  processuali  sono  dimezzati
rispetto a quelli  del  processo  ordinario,  tranne  quelli  per  la
notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei
motivi aggiunti. La camera di consiglio  e'  fissata  d'ufficio  alla
prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente  dalla
scadenza del termine di  costituzione  delle  parti  intimate.  Nella
camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta. 
    4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce  motivo  di
nullita' della decisione. 

                              Titolo IX 

                              Sentenza 

                               Art. 88 

                      Contenuto della sentenza 

    1. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano e  reca
l'intestazione < < Repubblica italiana > > . 
    2. Essa deve contenere: 
    a) l'indicazione del  giudice  adito  e  del  collegio  che  l'ha
pronunciata; 
    b) l'indicazione delle parti e dei loro avvocati; 
    c) le domande; 
    d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto  della
decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi; 
    e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese; 
    f)  l'ordine  che  la  decisione  sia   eseguita   dall'autorita'
amministrativa; 
    g) l'indicazione del  giorno,  mese,  anno  e  luogo  in  cui  la
decisione e' pronunciata; 
    h) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore. 
    3. Si applica l'articolo 118, comma  3,  delle  disposizioni  per
l'attuazione del codice di procedura civile. 
    4. Se il presidente non puo'  sottoscrivere  per  morte  o  altro
impedimento, la sentenza e' sottoscritta dal componente piu'  anziano
del collegio,  purche'  prima  della  sottoscrizione  sia  menzionato
l'impedimento; se l'estensore non puo' sottoscrivere la sentenza  per
morte o altro impedimento, e' sufficiente la sottoscrizione del  solo
presidente,  purche'  prima  della  sottoscrizione   sia   menzionato
l'impedimento. 

                               Art. 89 

            Pubblicazione e comunicazione della sentenza 

    1.   La   sentenza   deve   essere   redatta   non    oltre    il
quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa. 
    2. La sentenza, che non puo' piu' essere modificata dopo  la  sua
sottoscrizione, e' immediatamente  resa  pubblica  mediante  deposito
nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata. 
    3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza, vi
appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne da' comunicazione
alle parti costituite. 

                               Art. 90 

                     Pubblicita' della sentenza 

    1. Qualora la pubblicita'  della  sentenza  possa  contribuire  a
riparare il danno, compreso quello derivante per  effetto  di  quanto
previsto all'articolo 96 del codice di procedura civile, il  giudice,
su istanza di parte, puo' ordinarla a cura e spese  del  soccombente,
mediante inserzione  per  estratto,  ovvero  mediante  comunicazione,
nelle  forme  specificamente  indicate,  in  una   o   piu'   testate
giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet  da  lui
designati. Se l'inserzione non  avviene  nel  termine  stabilito  dal
giudice, puo' procedervi la parte  a  favore  della  quale  e'  stata
disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato. 

                             LIBRO TERZO 

                            IMPUGNAZIONI 

                              Titolo I 

                      Impugnazioni in generale 

                               Art. 91 

                        Mezzi di impugnazione 

    1. I mezzi di impugnazione  delle  sentenze  sono  l'appello,  la
revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i
soli motivi inerenti alla giurisdizione. 

                               Art. 92 

                     Termini per le impugnazioni 

    1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di
legge, le impugnazioni si propongono  con  ricorso  e  devono  essere
notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni  decorrenti
dalla notificazione della sentenza. 
    2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6  del
primo comma dell'articolo 395 del codice di  procedura  civile  e  di
opposizione di terzo di cui all'articolo 108, comma 2, il termine  di
cui al comma 1 decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo  o
la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento  o  e'
passata in giudicato la sentenza di cui  al  numero  6  del  medesimo
articolo 395. 
    3. In difetto della notificazione della sentenza,  l'appello,  la
revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395  del  codice  di
procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati
entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. 
    4. La disposizione di cui al comma 3 non  si  applica  quando  la
parte che non si e' costituita in giudizio dimostri di non aver avuto
conoscenza del processo a causa della nullita' del  ricorso  o  della
sua notificazione. 
    5. Fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma  3,  l'ordinanza
cautelare che, in modo implicito o esplicito, ha deciso  anche  sulla
competenza  e'   appellabile   ai   sensi   dell'articolo   62.   Non
costituiscono  decisione  implicita  sulla  competenza  le  ordinanze
istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo  36,  comma  1,  ne'
quelle  che  disattendono  l'istanza  cautelare   senza   riferimento
espresso alla questione di  competenza.  La  sentenza  che,  in  modo
implicito o esplicito, ha pronunciato sulla  competenza  insieme  col
merito e' appellabile nei modi ordinari e nei termini di cui ai commi
1, 3 e 4. 

                               Art. 93 

              Luogo di notificazione dell'impugnazione 

    1.  L'impugnazione  deve  essere   notificata   nella   residenza
dichiarata  o  nel  domicilio  eletto  dalla   parte   nell'atto   di
notificazione della sentenza o, in difetto,  presso  il  difensore  o
nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il  giudizio  e
risultante dalla sentenza. 
    2. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perche' il
domiciliatario  si  e'  trasferito  senza  notificare   una   formale
comunicazione  alle  altre  parti,  la  parte  che  intende  proporre
l'impugnazione  puo'   presentare   al   presidente   del   tribunale
amministrativo regionale o al  presidente  del  Consiglio  di  Stato,
secondo il giudice adito con  l'impugnazione,  un'istanza,  corredata
dall'attestazione dell'omessa notificazione, per la fissazione di  un
termine perentorio per il completamento della notificazione o per  la
rinnovazione dell'impugnazione. 

                               Art. 94 

                     Deposito delle impugnazioni 

    1. Nei giudizi di appello, di revocazione  e  di  opposizione  di
terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del  giudice
adito,  a  pena  di  decadenza,  entro  trenta   giorni   dall'ultima
notificazione ai sensi dell'articolo  45,  unitamente  ad  una  copia
della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. 

                               Art. 95 

                 Parti del giudizio di impugnazione 

    1.   L'impugnazione   deve   essere   notificata,   nelle   cause
inscindibili, a tutte le parti in causa e,  negli  altri  casi,  alle
parti che hanno interesse a contraddire. 
    2.   L'impugnazione   deve   essere   notificata   a   pena    di
inammissibilita' nei termini previsti dall'articolo 92 ad almeno  una
delle parti interessate a contraddire. 
    3. Se la sentenza non e' stata impugnata nei confronti  di  tutte
le parti di cui al comma 1,  il  giudice  ordina  l'integrazione  del
contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione  deve
essere eseguita, nonche' la successiva udienza di trattazione. 
    4. L'impugnazione e' dichiarata improcedibile  se  nessuna  delle
parti  provvede  all'integrazione  del  contraddittorio  nel  termine
fissato dal giudice. 
    5. Il Consiglio di Stato,  se  riconosce  che  l'impugnazione  e'
manifestamente   irricevibile,   inammissibile,    improcedibile    o
infondata, puo'  non  ordinare  l'integrazione  del  contraddittorio,
quando l'impugnazione di altre parti e' preclusa o esclusa. 
    6. Ai giudizi di impugnazione non si applica l'articolo 23, comma
1. 

                               Art. 96 

              Impugnazioni avverso la medesima sentenza 

    1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la  stessa
sentenza devono essere riunite in un solo processo. 
    2. Possono essere proposte  impugnazioni  incidentali,  ai  sensi
degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile. 
    3. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 333 del  codice
di procedura civile puo' essere  rivolta  contro  qualsiasi  capo  di
sentenza e deve essere proposta dalla  parte  entro  sessanta  giorni
dalla notificazione della sentenza o, se  anteriore,  entro  sessanta
giorni  dalla  prima  notificazione  nei  suoi  confronti  di   altra
impugnazione. 
    4. Con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi dell'articolo
334 del codice di procedura civile  possono  essere  impugnati  anche
capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione  principale
e' dichiarata inammissibile, l'impugnazione  incidentale  perde  ogni
efficacia. 
    5. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 334 del  codice
di procedura civile deve essere proposta dalla parte  entro  sessanta
giorni dalla data in cui si e' perfezionata  nei  suoi  confronti  la
notificazione dell'impugnazione principale e  depositata,  unitamente
alla prova dell'avvenuta notificazione, entro dieci giorni. 
    6. In caso di mancata riunione di piu'  impugnazioni  ritualmente
proposte contro  la  stessa  sentenza,  la  decisione  di  una  delle
impugnazioni non determina l'improcedibilita' delle altre. 

                               Art. 97 

               Intervento nel giudizio di impugnazione 

    1. Puo'  intervenire  nel  giudizio  di  impugnazione,  con  atto
notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse. 

                               Art. 98 

                          Misure cautelari 

    1.  Salvo  quanto  disposto   dall'articolo   111,   il   giudice
dell'impugnazione puo',  su  istanza  di  parte,  valutati  i  motivi
proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un  danno  grave  e
irreparabile,  disporre  la   sospensione   dell'esecutivita'   della
sentenza impugnata, nonche' le altre opportune misure cautelari,  con
ordinanza pronunciata in camera di consiglio. 
    2. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi da 2 a 10,
56 e 57. 

                               Art. 99 

                  Deferimento all'adunanza plenaria 

    1. La sezione cui e' assegnato il ricorso, se rileva che il punto
di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a
contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle
parti o d'ufficio puo' rimettere il ricorso  all'esame  dell'adunanza
plenaria. 
    2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio  di  Stato,
su richiesta delle parti  o  d'ufficio,  puo'  deferire  all'adunanza
plenaria qualunque ricorso, per risolvere  questioni  di  massima  di
particolare    importanza    ovvero    per     dirimere     contrasti
giurisprudenziali. 
    3. Se la sezione cui e'  assegnato  il  ricorso  ritiene  di  non
condividere un principio di diritto enunciato dall'adunanza plenaria,
rimette a quest'ultima, con  ordinanza  motivata,  la  decisione  del
ricorso. 
    4. L'adunanza plenaria decide l'intera  controversia,  salvo  che
ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire  per  il
resto il giudizio alla sezione remittente. 
    5. Se ritiene che la  questione  e'  di  particolare  importanza,
l'adunanza plenaria puo' comunque enunciare il principio  di  diritto
nell'interesse  della  legge  anche  quando   dichiara   il   ricorso
irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l'estinzione  del
giudizio. In tali casi, la pronuncia dell'adunanza  plenaria  non  ha
effetto sulla sentenza impugnata. 

                              Titolo II 

                               Appello 

                              Art. 100 

Appellabilita' delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali 

    1. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali  e'
ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando  la  competenza
del Consiglio di giustizia amministrativa per  la  Regione  siciliana
per  gli  appelli  proposti  contro   le   sentenze   del   Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia. 

                              Art. 101 

                  Contenuto del ricorso in appello 

    1.  Il  ricorso  in  appello  deve  contenere  l'indicazione  del
ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle  quali  e'
proposta l'impugnazione,  della  sentenza  che  si  impugna,  nonche'
l'esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi
della  sentenza  gravata,  le  conclusioni,  la  sottoscrizione   del
ricorrente se sta in giudizio personalmente oppure del difensore  con
indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata  anche
unitamente a quella per il giudizio di primo grado. 
    2. Si intendono rinunciate le domande e le  eccezioni  dichiarate
assorbite o non esaminate nella sentenza  di  primo  grado,  che  non
siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o,  per  le
parti diverse dall'appellante,  con  memoria  depositata  a  pena  di
decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio. 

                              Art. 102 

                 Legittimazione a proporre l'appello 

    1. Possono proporre appello  le  parti  fra  le  quali  e'  stata
pronunciata la sentenza di primo grado. 
    2. L'interventore puo' proporre appello soltanto se  titolare  di
una posizione giuridica autonoma. 

                              Art. 103 

                   Riserva facoltativa di appello 

    1. Contro le sentenze non  definitive  e'  proponibile  l'appello
ovvero la riserva di appello, con atto notificato  entro  il  termine
per l'appello e depositato nei successivi  trenta  giorni  presso  la
segreteria del tribunale amministrativo regionale. 

                              Art. 104 

                     Nuove domande ed eccezioni 

    1. Nel giudizio di appello  non  possono  essere  proposte  nuove
domande, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3,  ne'  nuove
eccezioni non rilevabili d'ufficio. Possono tuttavia  essere  chiesti
gli interessi e gli accessori maturati dopo  la  sentenza  impugnata,
nonche' il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa. 
    2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova  e  non  possono  essere
prodotti  nuovi  documenti,  salvo  che  il   collegio   li   ritenga
indispensabili ai fini della decisione della  causa,  ovvero  che  la
parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di
primo grado per causa ad essa non imputabile. 
    3. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga
a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio
di primo grado da  cui  emergano  vizi  degli  atti  o  provvedimenti
amministrativi impugnati. 

                              Art. 105 

                     Rimessione al primo giudice 

    1. Il Consiglio di Stato rimette la causa  al  giudice  di  primo
grado soltanto se e' mancato il contraddittorio, oppure e' stato leso
il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la  nullita'
della  sentenza,  o  riforma  la  sentenza  che   ha   declinato   la
giurisdizione o ha  pronunciato  sulla  competenza  o  ha  dichiarato
l'estinzione o la perenzione del giudizio. 
    2. Nei giudizi di appello contro i  provvedimenti  dei  tribunali
amministrativi regionali che hanno declinato la  giurisdizione  o  la
competenza si segue il procedimento in camera di  consiglio,  di  cui
all'articolo 87, comma 3. 
    3. In ogni caso in cui il Consiglio di Stato annulla la  sentenza
o l'ordinanza con rinvio della causa al giudice di  primo  grado,  si
applica l'articolo 8, comma 2, delle norme di attuazione. 

                             Titolo III 

                             Revocazione 

                              Art. 106 

                         Casi di revocazione 

    1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze  dei  tribunali
amministrativi regionali e del Consiglio di  Stato  sono  impugnabili
per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli  articoli  395  e
396 del codice di procedura civile. 
    2. La revocazione e' proponibile con ricorso dinanzi allo  stesso
giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. 
    3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi  regionali  la
revocazione e' ammessa se i motivi non  possono  essere  dedotti  con
l'appello. 

                              Art. 107 

   Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione 

    1. Contro la sentenza emessa nel  giudizio  di  revocazione  sono
ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta
la sentenza impugnata per revocazione. 
    2. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non puo' essere
impugnata per revocazione. 

                              Titolo IV 

                        Opposizione di terzo 

                              Art. 108 

                    Casi di opposizione di terzo 

    1. Un terzo, titolare di una posizione autonoma e  incompatibile,
puo'   fare   opposizione   contro   una   sentenza   del   tribunale
amministrativo regionale o del Consiglio  di  Stato  pronunciata  tra
altri soggetti, ancorche' passata in giudicato, quando  pregiudica  i
suoi diritti o interessi legittimi. 
    2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare
opposizione alla sentenza,  quando  questa  sia  effetto  di  dolo  o
collusione a loro danno. 

                              Art. 109 

                             Competenza 

    1. L'opposizione di terzo e' proposta davanti al giudice  che  ha
pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2. 
    2. Se e' proposto appello contro la sentenza di primo  grado,  il
terzo deve introdurre la domanda di cui all'articolo 108 intervenendo
nel giudizio di appello. Se l'opposizione  di  terzo  e'  gia'  stata
proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara  improcedibile
e, se l'opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un  termine  per
l'intervento  nel  giudizio  di  appello,  ai   sensi   del   periodo
precedente. 

                              Titolo V 

                       Ricorso per cassazione 

                              Art. 110 

                          Motivi di ricorso 

    1. Il ricorso per cassazione e' ammesso contro  le  sentenze  del
Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. 

                               Art. 111 

                     Sospensione della sentenza 

    1. Il Consiglio  di  Stato  su  istanza  di  parte,  in  caso  di
eccezionale gravita' ed urgenza, puo' sospendere  gli  effetti  della
sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. 

                            LIBRO QUARTO 

                    OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI 

                              Titolo I 

                      Giudizio di ottemperanza 

                              Art. 112 

         Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza 

    1. I  provvedimenti  del  giudice  amministrativo  devono  essere
eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti. 
    2. L'azione di ottemperanza puo' essere proposta  per  conseguire
l'attuazione: 
    a)  delle  sentenze  del  giudice   amministrativo   passate   in
giudicato; 
    b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi
del giudice amministrativo; 
    c)  delle  sentenze  passate   in   giudicato   e   degli   altri
provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario,  al  fine  di
ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di
conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; 
    d)  delle  sentenze  passate   in   giudicato   e   degli   altri
provvedimenti ad esse equiparati per i  quali  non  sia  previsto  il
rimedio  dell'ottemperanza,  al  fine   di   ottenere   l'adempimento
dell'obbligo  della  pubblica  amministrazione  di  conformarsi  alla
decisione; 
    e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di
ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di
conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. 
    3. Puo' essere proposta anche azione di condanna al pagamento  di
somme  a  titolo  di  rivalutazione  e  interessi  maturati  dopo  il
passaggio in giudicato della sentenza, nonche' azione di risarcimento
dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione  o  elusione
del giudicato. 
    4. Nel processo di ottemperanza puo' essere altresi' proposta  la
connessa domanda risarcitoria di cui all'articolo 30,  comma  5,  nel
termine ivi stabilito. In tal caso il  giudizio  di  ottemperanza  si
svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario. 
    5. Il ricorso di cui al presente articolo  puo'  essere  proposto
anche al fine di ottenere chiarimenti in  ordine  alle  modalita'  di
ottemperanza. 

                              Art. 113 

                      Giudice dell'ottemperanza 

    1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma
2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il  provvedimento  della
cui  ottemperanza  si  tratta;  la  competenza   e'   del   tribunale
amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in
appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto  dispositivo  e
conformativo dei provvedimenti di primo grado. 
    2. Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c),  d)  ed
e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella
cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso  la  sentenza  di
cui e' chiesta l'ottemperanza. 

                              Art. 114 

                            Procedimento 

    1. L'azione si propone, anche senza previa diffida,  con  ricorso
notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del
giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si
tratta; l'azione si prescrive  con  il  decorso  di  dieci  anni  dal
passaggio in giudicato della sentenza. 
    2. Al ricorso e' allegata in copia autentica la sentenza  di  cui
si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio  in
giudicato. 
    3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata. 
    4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: 
    a) ordina l'ottemperanza,  prescrivendo  le  relative  modalita',
anche mediante la  determinazione  del  contenuto  del  provvedimento
amministrativo    o    l'emanazione    dello    stesso    in    luogo
dell'amministrazione; 
    b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del
giudicato; 
    c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in  giudicato
o  di  altri  provvedimenti,  determina   le   modalita'   esecutive,
considerando inefficaci gli atti emessi in violazione  o  elusione  e
provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano; 
    d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta; 
    e) salvo che cio' sia manifestamente iniquo, e se non  sussistono
altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di  parte,  la  somma  di
denaro dovuta dal  resistente  per  ogni  violazione  o  inosservanza
successiva, ovvero per ogni ritardo  nell'esecuzione  del  giudicato;
tale statuizione costituisce titolo esecutivo. 
    5. Se e' chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede
con ordinanza. 
    6. Il giudice conosce di tutte le questioni  relative  all'esatta
ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. 
    7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il
giudice  fornisce   chiarimenti   in   ordine   alle   modalita'   di
ottemperanza, anche su richiesta del commissario. 
    8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si  applicano  anche
alle impugnazioni avverso i  provvedimenti  giurisdizionali  adottati
dal giudice dell'ottemperanza. 
    9. I termini per la proposizione delle impugnazioni  sono  quelli
previsti nel Libro III. 

                              Art. 115 

Titolo  esecutivo  e   rilascio   di   estratto   del   provvedimento
                giurisdizionale con formula esecutiva 

    1. Le  pronunce  del  giudice  amministrativo  che  costituiscono
titolo esecutivo sono  spedite,  su  richiesta  di  parte,  in  forma
esecutiva. 
    2.  I  provvedimenti  emessi  dal  giudice   amministrativo   che
dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche
per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di
procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca. 
    3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo
non e' necessaria l'apposizione della formula esecutiva. 

                              Titolo II 

       Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi 

                              Art. 116 

       Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi 

    1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di
accesso ai documenti amministrativi  il  ricorso  e'  proposto  entro
trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla
formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e
agli eventuali controinteressati. Si applica l'articolo 49. 
    2. In pendenza di un giudizio cui  la  richiesta  di  accesso  e'
connessa, il ricorso di cui al  comma  1  puo'  essere  proposto  con
istanza  depositata  presso  la  segreteria  della  sezione  cui   e'
assegnato    il    ricorso    principale,    previa     notificazione
all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza  e'
decisa con ordinanza separatamente dal  giudizio  principale,  ovvero
con la sentenza che definisce il giudizio. 
    3. L'amministrazione puo' essere rappresentata  e  difesa  da  un
proprio dipendente a cio' autorizzato. 
    4.  Il  giudice  decide  con  sentenza  in  forma   semplificata;
sussistendone  i  presupposti,  ordina  l'esibizione  dei   documenti
richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni,
dettando, ove occorra, le relative modalita'. 
    5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai giudizi di impugnazione. 

                             Titolo III 

       Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione 

                              Art. 117 

                     Ricorsi avverso il silenzio 

    1. Il ricorso avverso il silenzio e' proposto, anche senza previa
diffida, con atto  notificato  all'amministrazione  e  ad  almeno  un
controinteressato nel termine di cui all'articolo 31, comma 2. 
    2. Il ricorso e' deciso con sentenza in forma semplificata  e  in
caso  di  totale  o   parziale   accoglimento   il   giudice   ordina
all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore,  di
norma, a trenta giorni. 
    3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con  la
sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente  su  istanza
della parte interessata. 
    4. Il giudice conosce di tutte le questioni  relative  all'esatta
adozione del provvedimento richiesto, ivi  comprese  quelle  inerenti
agli atti del commissario. 
    5.  Se  nel  corso  del  giudizio  sopravviene  il  provvedimento
espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo
puo' essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il
rito  previsto  per  il  nuovo  provvedimento,  e  l'intero  giudizio
prosegue con tale rito. 
    6. Se l'azione di risarcimento del danno ai  sensi  dell'articolo
30, comma 4, e' proposta congiuntamente a quella di cui  al  presente
articolo, il giudice puo' definire  con  il  rito  camerale  l'azione
avverso il silenzio e trattare  con  il  rito  ordinario  la  domanda
risarcitoria. 

                              Titolo IV 

                     Procedimento di ingiunzione 

                              Art. 118 

                         Decreto ingiuntivo 

    1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione  esclusiva  del
giudice amministrativo,  aventi  ad  oggetto  diritti  soggettivi  di
natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del  Libro  IV
del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione  e'  competente  il
presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si  propone
con ricorso. 

                              Titolo V 

          Riti abbreviati relativi a speciali controversie 

                              Art. 119 

            Rito abbreviato comune a determinate materie 

    1. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  nei
giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: 
    a) i provvedimenti concernenti le  procedure  di  affidamento  di
pubblici lavori, servizi e forniture,  salvo  quanto  previsto  dagli
articoli 120 e seguenti; 
    b)  i  provvedimenti  adottati  dalle  Autorita'   amministrative
indipendenti, con  esclusione  di  quelli  relativi  al  rapporto  di
servizio con i propri dipendenti; 
    c) i provvedimenti relativi alle procedure di  privatizzazione  o
di dismissione di imprese o beni pubblici,  nonche'  quelli  relativi
alla costituzione, modificazione o soppressione di societa',  aziende
e istituzioni da parte degli enti locali; 
    d) i  provvedimenti  di  nomina,  adottati  previa  delibera  del
Consiglio dei ministri; 
    e) i provvedimenti  di  scioglimento  di  enti  locali  e  quelli
connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi; 
    f) i provvedimenti relativi alle procedure di  occupazione  e  di
espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche
o di pubblica utilita' e  i  provvedimenti  di  espropriazione  delle
invenzioni adottati ai sensi del codice della proprieta' industriale; 
    g) i provvedimenti del Comitato  olimpico  nazionale  italiano  o
delle Federazioni sportive; 
    h) le ordinanze adottate in  tutte  le  situazioni  di  emergenza
dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali; 
    i)  il  rapporto  di  lavoro  del  personale   dei   servizi   di
informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 22, della legge
3 agosto 2007, n. 124; 
    l)  le  controversie  comunque  attinenti  alle  procedure  e  ai
provvedimenti della pubblica amministrazione in materia  di  impianti
di generazione di  energia  elettrica  di  cui  al  decreto  legge  7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2003, n. 55, comprese  quelle  concernenti  la  produzione  di
energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione,  le  centrali  termoelettriche   di   potenza   termica
superiore a 400 MW  nonche'  quelle  relative  ad  infrastrutture  di
trasporto ricomprese o da ricomprendere nella  rete  di  trasmissione
nazionale o rete nazionale di gasdotti; 
    m) i provvedimenti della commissione centrale per la  definizione
e  applicazione  delle  speciali  misure   di   protezione,   recanti
applicazione, modifica e revoca delle speciali misure  di  protezione
nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia. 
    2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei
giudizi di primo grado,  quelli  per  la  notificazione  del  ricorso
introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti,  nonche'
quelli di cui  all'articolo  62,  comma  1,  e  quelli  espressamente
disciplinati nel presente articolo. 
    3.  Salva   l'applicazione   dell'articolo   60,   il   tribunale
amministrativo  regionale  chiamato  a  pronunciare   sulla   domanda
cautelare,  accertata  la  completezza  del  contraddittorio   ovvero
disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario
esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso  e  di  un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa  con  ordinanza  la  data  di
discussione del merito alla prima udienza  successiva  alla  scadenza
del termine di trenta giorni dalla data di  deposito  dell'ordinanza,
disponendo  altresi'  il   deposito   dei   documenti   necessari   e
l'acquisizione delle eventuali altre prove  occorrenti.  In  caso  di
rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale  amministrativo
regionale, ove il Consiglio di Stato  riformi  l'ordinanza  di  primo
grado,  la  pronuncia  di   appello   e'   trasmessa   al   tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In
tale ipotesi, il termine di  trenta  giorni  decorre  dalla  data  di
ricevimento dell'ordinanza da parte della  segreteria  del  tribunale
amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti. 
    4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravita'
ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il  Consiglio  di
Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento
cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in
quanto non derogate dal presente articolo. 
    5. Quando  almeno  una  delle  parti,  nell'udienza  discussione,
dichiara  di  avere  interesse  alla  pubblicazione  anticipata   del
dispositivo rispetto alla  sentenza,  il  dispositivo  e'  pubblicato
mediante  deposito  in  segreteria,  non  oltre  sette  giorni  dalla
decisione della causa. La dichiarazione della parte e' attestata  nel
verbale d'udienza. 
    6. La parte puo' chiedere al Consiglio di  Stato  la  sospensione
dell'esecutivita' del dispositivo, proponendo  appello  entro  trenta
giorni dalla  relativa  pubblicazione,  con  riserva  dei  motivi  da
proporre entro  trenta  giorni  dalla  notificazione  della  sentenza
ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La  mancata  richiesta
di sospensione dell'esecutivita'  del  dispositivo  non  preclude  la
possibilita'  di  chiedere  la  sospensione  dell'esecutivita'  della
sentenza dopo la pubblicazione dei motivi. 
    7. Le disposizioni del presente articolo si applicano  anche  nei
giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo. 

                              Art. 120 

Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma  1,
                             lettera a) 

    1. Gli atti delle  procedure  di  affidamento,  ivi  comprese  le
procedure di affidamento di incarichi e concorsi di  progettazione  e
di attivita' tecnico-amministrative  ad  esse  connesse,  relativi  a
pubblici  lavori,   servizi   o   forniture,   nonche'   i   connessi
provvedimenti dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente  mediante
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. 
    2. Nel caso in cui sia  mancata  la  pubblicita'  del  bando,  il
ricorso non puo' comunque essere piu' proposto decorsi trenta  giorni
decorrenti  dal  giorno  successivo  alla   data   di   pubblicazione
dell'avviso di aggiudicazione definitiva di  cui  all'articolo  65  e
all'articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  a
condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con  cui
la stazione appaltante ha  deciso  di  affidare  il  contratto  senza
previa pubblicazione del bando.  Se  sono  omessi  gli  avvisi  o  le
informazioni di cui  al  presente  comma  oppure  se  essi  non  sono
conformi  alle  prescrizioni  ivi  contenute,  il  ricorso  non  puo'
comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo  alla
data di stipulazione del contratto. 
    3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai  successivi,
si applica l'articolo 119. 
    4.  Quando  e'  impugnata  l'aggiudicazione  definitiva,  se   la
stazione appaltante  fruisce  del  patrocinio  dell'Avvocatura  dello
Stato, il ricorso e' notificato, oltre che presso  detta  Avvocatura,
anche alla stazione appaltante nella sua  sede  reale,  in  data  non
anteriore  alla  notifica  presso  l'Avvocatura,  e  al   solo   fine
dell'operativita' della sospensione obbligatoria del termine  per  la
stipulazione del contratto. 
    5. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente  articolo  il
ricorso e i motivi aggiunti, anche avverso  atti  diversi  da  quelli
gia' impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta  giorni,
decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e  gli
avvisi con cui  si  indice  una  gara,  autonomamente  lesivi,  dalla
pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso  decreto;
ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. 
    6. Quando il giudizio non e'  immediatamente  definito  ai  sensi
dell'articolo 60, l'udienza di merito, ove non indicata dal  collegio
ai sensi  dell'articolo  119,  comma  3,  e'  immediatamente  fissata
d'ufficio con assoluta priorita'. 
    7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura  di  gara  devono
essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti. 
    8. Il giudice  decide  interinalmente  sulla  domanda  cautelare,
anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a  difesa,
o se solleva o vengono proposti incidenti processuali. 
    9.  Il  dispositivo  del  provvedimento  con  cui  il   tribunale
amministrativo regionale definisce il giudizio  e'  pubblicato  entro
sette giorni dalla data della sua deliberazione. 
    10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice  devono
essere sintetici e la  sentenza  e'  redatta,  ordinariamente,  nelle
forme di cui all'articolo 74. 
    11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10 si applicano anche nel
giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato,  proposto  avverso
la sentenza  o  avverso  l'ordinanza  cautelare,  e  nei  giudizi  di
revocazione o opposizione di terzo. La parte  puo'  proporre  appello
avverso il dispositivo, al fine di  ottenerne  la  sospensione  prima
della pubblicazione della sentenza. 

                              Art. 121 

       Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni 

    1. Il giudice che annulla  l'aggiudicazione  definitiva  dichiara
l'inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione
delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravita'  della
condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la
declaratoria di inefficacia e' limitata alle  prestazioni  ancora  da
eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via
retroattiva: 
    a)  se  l'aggiudicazione  definitiva  e'  avvenuta  senza  previa
pubblicazione del bando o avviso con cui si  indice  una  gara  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  o  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, quando tale  pubblicazione  e'  prescritta
dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
    b) se  l'aggiudicazione  definitiva  e'  avvenuta  con  procedura
negoziata senza bando o con affidamento in economia  fuori  dai  casi
consentiti e questo abbia determinato l'omissione  della  pubblicita'
del bando o  avviso  con  cui  si  indice  una  gara  nella  Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, quando  tale  pubblicazione  e'  prescritta  dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
    c) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine
dilatorio  stabilito  dall'articolo  11,  comma   10,   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  qualora  tale  violazione  abbia
privato il ricorrente della possibilita' di  avvalersi  di  mezzi  di
ricorso prima della stipulazione del  contratto  e  sempre  che  tale
violazione,   aggiungendosi   a   vizi   propri   dell'aggiudicazione
definitiva, abbia  influito  sulle  possibilita'  del  ricorrente  di
ottenere l'affidamento; 
    d) se  il  contratto  e'  stato  stipulato  senza  rispettare  la
sospensione obbligatoria del termine per  la  stipulazione  derivante
dalla    proposizione    del    ricorso    giurisdizionale    avverso
l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 10-ter,
del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  qualora  tale
violazione,   aggiungendosi   a   vizi   propri   dell'aggiudicazione
definitiva, abbia  influito  sulle  possibilita'  del  ricorrente  di
ottenere l'affidamento. 
    2.  Il  contratto  resta  efficace,  anche  in   presenza   delle
violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato che il  rispetto
di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga  che
i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano,
fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o  di  altro
tipo, tali da rendere evidente che i  residui  obblighi  contrattuali
possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli  interessi
economici  possono  essere  presi  in  considerazione  come  esigenze
imperative solo in circostanze eccezionali in cui  l'inefficacia  del
contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche  riguardo
all'eventuale mancata proposizione  della  domanda  di  subentro  nel
contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione  non  comporta
l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative
gli  interessi  economici  legati  direttamente  al  contratto,   che
comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione
del contratto stesso, dalla necessita' di indire una nuova  procedura
di  aggiudicazione,  dal  cambio  dell'operatore  economico  e  dagli
obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia. 
    3. A  cura  della  segreteria,  le  sentenze  che  provvedono  in
applicazione del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie. 
    4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni,  il  contratto  sia
considerato efficace o l'inefficacia sia  temporalmente  limitata  si
applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 123. 
    5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere  a)
e b), non trova applicazione  quando  la  stazione  appaltante  abbia
posto in essere la seguente procedura: 
    a) abbia con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di
affidamento dichiarato di ritenere  che  la  procedura  senza  previa
pubblicazione del bando o avviso con cui si  indice  una  gara  nella
Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea   ovvero   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  sia  consentita  dal  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
    b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza
comunitaria e per  quelli  sotto  soglia,  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai  sensi
dell'articolo 79-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto; 
    c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di  un
termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo  alla
data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b). 

                              Art. 122 

             Inefficacia del contratto negli altri casi 

    1.  Fuori  dei  casi  indicati  dall'articolo  121,  comma  1,  e
dall'articolo 123, comma 3, il giudice che  annulla  l'aggiudicazione
definitiva  stabilisce  se  dichiarare   inefficace   il   contratto,
fissandone  la  decorrenza,  tenendo  conto,  in  particolare,  degli
interessi delle parti, dell'effettiva possibilita' per il  ricorrente
di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati,  dello
stato di esecuzione del contratto e della possibilita' di  subentrare
nel contratto, nei casi  in  cui  il  vizio  dell'aggiudicazione  non
comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la  domanda  di  subentrare
sia stata proposta. 

                              Art. 123 

                        Sanzioni alternative 

    1. Nei  casi  di  cui  all'articolo  121,  comma  4,  il  giudice
amministrativo  individua  le  seguenti   sanzioni   alternative   da
applicare alternativamente o cumulativamente: 
    a)  la  sanzione  pecuniaria   nei   confronti   della   stazione
appaltante, di importo dallo 0,5% al 5%  del  valore  del  contratto,
inteso come prezzo di aggiudicazione, che e' versata all'entrata  del
bilancio dello Stato - con  imputazione  al  capitolo  2301,  capo  8
"Multe, ammende e sanzioni amministrative  inflitte  dalle  autorita'
giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura
tributaria" - entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato  della
sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per  il  versamento,
si applica una maggiorazione pari ad un  decimo  della  sanzione  per
ogni semestre di ritardo. La sentenza  che  applica  le  sanzioni  e'
comunicata, a cura della segreteria,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione; 
    b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da  un
minimo del dieci per cento ad un  massimo  del  cinquanta  per  cento
della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo. 
    2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni  assicurando  il
rispetto del principio del contraddittorio e ne determina  la  misura
in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore  del
contratto, alla gravita' della condotta della stazione  appaltante  e
all'opera svolta  dalla  stazione  appaltante  per  l'eliminazione  o
attenuazione delle  conseguenze  della  violazione.  A  tal  fine  si
applica l'articolo 73, comma 3. In ogni caso l'eventuale condanna  al
risarcimento dei danni non  costituisce  sanzione  alternativa  e  si
cumula con le sanzioni alternative. 
    3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora
il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio
stabilito  per  la  stipulazione  del  contratto,  ovvero  e'   stato
stipulato  senza  rispettare  la   sospensione   della   stipulazione
derivante dalla  proposizione  del  ricorso  giurisdizionale  avverso
l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non  abbia  privato
il ricorrente della possibilita' di avvalersi  di  mezzi  di  ricorso
prima della stipulazione del contratto e  non  abbia  influito  sulle
possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento. 

                              Art. 124 

             Tutela in forma specifica e per equivalente 

    1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione  e
il  contratto  e'  comunque  condizionato   alla   dichiarazione   di
inefficacia del contratto ai sensi degli articoli  121,  comma  1,  e
122. Se il giudice non dichiara l'inefficacia del  contratto  dispone
il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato. 
    2. La condotta processuale della parte  che,  senza  giustificato
motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1,  o  non  si  e'
resa disponibile a subentrare nel contratto, e' valutata dal  giudice
ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile. 

                              Art. 125 

Ulteriori disposizioni processuali per  le  controversie  relative  a
                     infrastrutture strategiche 

    1. Nei giudizi che  riguardano  le  procedure  di  progettazione,
approvazione,  e   realizzazione   delle   infrastrutture   e   degli
insediamenti  produttivi  e  relative  attivita'  di  espropriazione,
occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV
del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,   oltre   alle
disposizioni del presente Capo, con esclusione dell'articolo 122,  si
applicano le seguenti previsioni. 
    2. In sede di pronuncia del  provvedimento  cautelare,  si  tiene
conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per  tutti
gli  interessi  che  possono  essere  lesi,  nonche'  del  preminente
interesse nazionale alla sollecita realizzazione  dell'opera,  e,  ai
fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si  valuta  anche  la
irreparabilita' del pregiudizio per il ricorrente, il  cui  interesse
va comunque comparato con  quello  del  soggetto  aggiudicatore  alla
celere prosecuzione delle procedure. 
    3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al  di
fuori dei casi in essi contemplati la  sospensione  o  l'annullamento
dell'affidamento non  comporta  la  caducazione  del  contratto  gia'
stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente  dovuto  avviene
solo per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3. 
    4.  Le  disposizioni  del  comma  3  si  applicano   anche   alle
controversie relative alle procedure  di  cui  all'articolo  140  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

                              Titolo VI 

               Contenzioso sulle operazioni elettorali 

                               Capo I 

            Disposizioni comuni al contenzioso elettorale 

                              Art. 126 

        Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale 

    1. Il giudice  amministrativo  ha  giurisdizione  in  materia  di
operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi  elettivi  dei
comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei  membri  del
Parlamento europeo spettanti all'Italia. 

                              Art. 127 

                    Esenzione dagli oneri fiscali 

    1. Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni  altro
onere fiscale.
 
                              Art. 128 

Inammissibilita'  del  ricorso  straordinario  al  Presidente   della
                             Repubblica 

    1. Nella materia di cui al presente  Titolo  non  e'  ammesso  il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

                               Capo II 

Tutela anticipata avverso gli atti  di  esclusione  dai  procedimenti
elettorali  preparatori  per  le  elezioni  comunali,  provinciali  e
                              regionali 

                              Art. 129 

Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio
          per le elezioni comunali, provinciali e regionali 

    1. I provvedimenti relativi al procedimento preparatorio  per  le
elezioni comunali, provinciali e regionali  concernenti  l'esclusione
di  liste  o  candidati  possono  essere  immediatamente   impugnati,
esclusivamente da parte dei delegati delle  liste  e  dei  gruppi  di
candidati esclusi,  innanzi  al  tribunale  amministrativo  regionale
competente, nel termine di  tre  giorni  dalla  pubblicazione,  anche
mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se  prevista,  degli
atti impugnati. 
    2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, ogni provvedimento
relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni di  cui
al comma 1 e' impugnabile soltanto alla conclusione del  procedimento
elettorale, unitamente all'atto di  proclamazione  degli  eletti,  ai
sensi del Capo III del presente Titolo. 
    3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi  previsto,  deve
essere, a pena di decadenza: 
    a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal  suo  difensore,
esclusivamente   mediante   consegna   diretta,   posta   elettronica
certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato,  alla
Prefettura e, ove possibile,  agli  eventuali  controinteressati;  in
ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato  rende  pubblico
il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi
spazi all'uopo  destinati  sempre  accessibili  al  pubblico  e  tale
pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i
controinteressati; la notificazione si  ha  per  avvenuta  il  giorno
stesso della predetta affissione; 
    b) depositato presso  la  segreteria  del  tribunale  adito,  che
provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico. 
    4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di
costituzione, l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  il
numero  di  fax  da  valere  per  ogni  eventuale   comunicazione   e
notificazione. 
    5. L'udienza di discussione si  celebra,  senza  possibilita'  di
rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine  di  tre
giorni dal deposito del ricorso,  senza  avvisi.  Alla  notifica  del
ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il  ricorso
principale. 
    6. Il giudizio e' deciso all'esito dell'udienza con  sentenza  in
forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno.  La  relativa
motivazione  puo'  consistere  anche  in  un  mero   richiamo   delle
argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice  ha
inteso accogliere e fare proprie. 
    7. La sentenza non appellata e' comunicata  senza  indugio  dalla
segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato. 
    8. Il ricorso  di  appello,  nel  termine  di  due  giorni  dalla
pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza: 
    a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal  suo  difensore,
esclusivamente   mediante   consegna   diretta,   posta   elettronica
certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato,  alla
Prefettura e, ove possibile,  agli  eventuali  controinteressati;  in
ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato  rende  pubblico
il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi
spazi all'uopo  destinati  sempre  accessibili  al  pubblico  e  tale
pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i
controinteressati; la notificazione si  ha  per  avvenuta  il  giorno
stesso  della  predetta  affissione;  per  le  parti  costituite  nel
giudizio  di  primo  grado  la  trasmissione   si   effettua   presso
l'indirizzo di posta elettronica  certificata  o  il  numero  di  fax
indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4; 
    b)  depositato  in  copia  presso  il  tribunale   amministrativo
regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede
ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico; 
    c) depositato presso la segreteria del Consiglio  di  Stato,  che
provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico. 
    9. Nel giudizio di  appello  si  applicano  le  disposizioni  del
presente articolo. 
    10.  Nei  giudizi  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano   le
disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2. 

                              Capo III 

Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni
                        e Parlamento europeo 

                              Art. 130 

Procedimento in primo grado in relazione alle  operazioni  elettorali
          di comuni, province, regioni e Parlamento europeo 

    1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo,  contro
tutti gli atti del procedimento elettorale successivi  all'emanazione
dei comizi elettorali e' ammesso ricorso  soltanto  alla  conclusione
del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di
proclamazione degli eletti: 
    a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni,  da  parte
di qualsiasi candidato o elettore dell'ente  della  cui  elezione  si
tratta,   al   tribunale   amministrativo   regionale    nella    cui
circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale,  da  depositare
nella segreteria del tribunale  adito  entro  il  termine  di  trenta
giorni dalla proclamazione degli eletti; 
    b)  quanto  alle  elezioni  dei  membri  del  Parlamento  europeo
spettanti all'Italia, da parte di  qualsiasi  candidato  o  elettore,
davanti al Tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede  di
Roma, da depositare nella relativa segreteria  entro  il  termine  di
trenta  giorni   dalla   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'elenco dei candidati proclamati eletti. 
    2. Il presidente, con decreto: 
    a) fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza; 
    b) designa il relatore; 
    c) ordina le notifiche, autorizzando, ove  necessario,  qualunque
mezzo idoneo; 
    d) ordina il deposito di documenti e l'acquisizione di ogni altra
prova necessaria; 
    e)  ordina  che  a  cura  della   segreteria   il   decreto   sia
immediatamente comunicato, con ogni mezzo utile, al ricorrente. 
    3. Il ricorso e' notificato, unitamente al decreto di  fissazione
dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni  dalla
data della comunicazione del decreto di cui al comma 2: 
    a) all'ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni  di
comuni, province, regioni; 
    b) all'Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; 
    c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad  almeno
un controinteressato. 
    4. Entro dieci giorni dall'ultima notificazione di cui  al  comma
3, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del
ricorso e del decreto,  con  la  prova  dell'avvenuta  notificazione,
insieme con gli atti e documenti del giudizio. 
    5. L'amministrazione resistente e i controinteressati  depositano
nella segreteria  le  proprie  controdeduzioni  nei  quindici  giorni
successivi a quello in cui la notificazione si  e'  perfezionata  nei
loro confronti. 
    6. All'esito dell'udienza,  il  collegio,  sentite  le  parti  se
presenti, pronuncia la sentenza. 
    7. La sentenza e' pubblicata  entro  il  giorno  successivo  alla
decisione  della  causa.  Se  la  complessita'  delle  questioni  non
consente la pubblicazione della sentenza, nello stesso termine di cui
al periodo precedente e' pubblicato il dispositivo mediante  deposito
in segreteria. In tal caso la sentenza e' pubblicata  entro  i  dieci
giorni successivi. 
    8. La sentenza e' immediatamente trasmessa in copia, a cura della
segreteria del tribunale amministrativo regionale, al  Sindaco,  alla
giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell'ufficio
elettorale  nazionale,  a  seconda   dell'ente   cui   si   riferisce
l'elezione. Il comune, la provincia o la regione della  cui  elezione
si tratta provvede, entro  ventiquattro  ore  dal  ricevimento,  alla
pubblicazione per quindici  giorni  del  dispositivo  della  sentenza
nell'albo o bollettino ufficiale dell'ente interessato  a  mezzo  del
segretario che ne  e'  diretto  responsabile.  In  caso  di  elezioni
relative a comuni, province o  regioni,  la  sentenza  e'  comunicata
anche al  Prefetto.  Ai  medesimi  incombenti  si  provvede  dopo  il
passaggio  in  giudicato  della  sentenza   annotando   sulla   copia
pubblicata la sua definitivita'. 
    9. Il tribunale  amministrativo  regionale,  quando  accoglie  il
ricorso, corregge  il  risultato  delle  elezioni  e  sostituisce  ai
candidati illegittimamente proclamati coloro  che  hanno  diritto  di
esserlo. In caso di ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti
il Parlamento europeo, i voti delle sezioni le  cui  operazioni  sono
state annullate non hanno effetto. 
    10. Tutti i termini processuali diversi da  quelli  indicati  nel
presente articolo e nell'articolo  131  sono  dimezzati  rispetto  ai
termini del processo ordinario. 
    11. L'ente comunale, provinciale o regionale, della cui  elezione
si tratta, comunica agli  interessati  la  correzione  del  risultato
elettorale. L'Ufficio elettorale nazionale comunica la correzione del
risultato  elettorale  agli  interessati  e   alla   segreteria   del
Parlamento europeo. 

                              Art. 131 

Procedimento in appello in relazione alle  operazioni  elettorali  di
                     comuni, province e regioni 

    1. L'appello avverso le  sentenze  di  cui  all'articolo  130  e'
proposto entro il  termine  di  venti  giorni  dalla  notifica  della
sentenza, per coloro nei cui confronti e' obbligatoria  la  notifica;
per gli altri candidati  o  elettori  nel  termine  di  venti  giorni
decorrenti dall'ultimo  giorno  della  pubblicazione  della  sentenza
medesima nell'albo pretorio del comune. 
    2. Il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione.
Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello
innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi  termini  sono  dimezzati
rispetto a quelli del giudizio ordinario. 
    3. La sentenza, quando, in riforma  di  quella  di  primo  grado,
accoglie il ricorso originario, provvede ai sensi dell'articolo  130,
comma 9. 
    4. La sentenza e' immediatamente trasmessa in copia, a cura della
segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti  di  cui  all'articolo
130, comma 8,  i  quali  provvedono  agli  ulteriori  incombenti  ivi
previsti e a quelli di cui al comma 11 dello stesso articolo 130. 

                              Art. 132 

Procedimento in appello in relazione alle operazioni  elettorali  del
                         Parlamento europeo 

    1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre  appello
mediante  dichiarazione  da  presentare  presso  la  segreteria   del
tribunale amministrativo regionale che ha  pronunciato  la  sentenza,
entro il termine di  cinque  giorni  decorrenti  dalla  pubblicazione
della sentenza o, in mancanza, del dispositivo. 
    2. L'atto di appello contenente i motivi deve  essere  depositato
entro  il  termine  di  trenta  giorni  decorrenti  dalla   ricezione
dell'avviso di pubblicazione della sentenza. 
    3. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano  le
norme dell'articolo 131. 

                            LIBRO QUINTO 

                            NORME FINALI 

                              Art. 133 

                 Materie di giurisdizione esclusiva 

    1.  Sono  devolute  alla  giurisdizione  esclusiva  del   giudice
amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: 
    a) le controversie in materia di: 
    1) risarcimento  del  danno  ingiusto  cagionato  in  conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del  termine  di  conclusione  del
procedimento amministrativo; 
    2)  formazione,   conclusione   ed   esecuzione   degli   accordi
integrativi o sostitutivi di  provvedimento  amministrativo  e  degli
accordi fra pubbliche amministrazioni; 
    3) dichiarazione di inizio attivita'; 
    4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso
di revoca del provvedimento amministrativo; 
    5)  nullita'  del  provvedimento   amministrativo   adottato   in
violazione o elusione del giudicato; 
    6) diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    b)  le  controversie  aventi  ad  oggetto  atti  e  provvedimenti
relativi a rapporti di concessione di  beni  pubblici,  ad  eccezione
delle  controversie   concernenti   indennita',   canoni   ed   altri
corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque  pubbliche
e al Tribunale superiore delle acque pubbliche; 
    c) le controversie in materia  di  pubblici  servizi  relative  a
concessioni  di  pubblici   servizi,   escluse   quelle   concernenti
indennita',  canoni  ed  altri  corrispettivi,  ovvero   relative   a
provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o  dal  gestore
di un pubblico servizio in  un  procedimento  amministrativo,  ovvero
ancora relative all'affidamento di  un  pubblico  servizio,  ed  alla
vigilanza e controllo nei confronti del  gestore,  nonche'  afferenti
alla  vigilanza  sul  credito,  sulle  assicurazioni  e  sul  mercato
mobiliare,   al   servizio   farmaceutico,   ai    trasporti,    alle
telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilita'; 
    d) le controversie concernenti l'esercizio del diritto a chiedere
e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con
le pubbliche amministrazioni e con  i  gestori  di  pubblici  servizi
statali; 
    e) le controversie: 
    1) relative  a  procedure  di  affidamento  di  pubblici  lavori,
servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella  scelta
del  contraente  o  del  socio,  all'applicazione   della   normativa
comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza  pubblica
previsti dalla normativa statale  o  regionale,  ivi  incluse  quelle
risarcitorie e con  estensione  della  giurisdizione  esclusiva  alla
dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di  annullamento
dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative; 
    2) relative al divieto di rinnovo tacito dei  contratti  pubblici
di lavori, servizi, forniture, relative alla  clausola  di  revisione
del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei  contratti  ad
esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di  cui  all'articolo
115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  nonche'  quelle
relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi  ai
sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto; 
    f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e  i  provvedimenti
delle pubbliche amministrazioni in materia  urbanistica  e  edilizia,
concernente tutti  gli  aspetti  dell'uso  del  territorio,  e  ferme
restando  le  giurisdizioni  del  Tribunale  superiore  delle   acque
pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi  civici,  nonche'
del  giudice   ordinario   per   le   controversie   riguardanti   la
determinazione e la corresponsione delle  indennita'  in  conseguenza
dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa; 
    g) le controversie aventi ad oggetto gli atti,  i  provvedimenti,
gli accordi e i  comportamenti,  riconducibili,  anche  mediatamente,
all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche  amministrazioni
in materia di espropriazione per pubblica utilita', ferma restando la
giurisdizione  del  giudice  ordinario  per  quelle  riguardanti   la
determinazione e la corresponsione delle  indennita'  in  conseguenza
dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa; 
    h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di  espropriazione
per causa di pubblica utilita' delle invenzioni industriali; 
    i) le controversie relative ai rapporti di lavoro  del  personale
in regime di diritto pubblico; 
    l) le controversie  aventi  ad  oggetto  tutti  i  provvedimenti,
compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti  ai  rapporti
di  impiego  privatizzati,  adottati  dalla  Banca  d'Italia,   dalla
Commissione nazionale per le  societa'  e  la  borsa,  dall'Autorita'
garante della  concorrenza  e  del  mercato,  dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorita' per l'energia  elettrica
e il gas, e dalle altre Autorita' istituite ai sensi della  legge  14
novembre 1995, n. 481, dall'Autorita' per la vigilanza sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione  vigilanza
fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la  trasparenza
e l'integrita' della pubblica amministrazione, dall'Istituto  per  la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private,  comprese  le  controversie
relative ai ricorsi avverso gli atti che  applicano  le  sanzioni  ai
sensi dell'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209; 
    m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti  in  materia
di   comunicazioni    elettroniche,    compresi    quelli    relativi
all'imposizione di servitu'; 
    n) le controversie relative alle sanzioni  amministrative  ed  ai
provvedimenti adottati dall'organismo di  regolazione  competente  in
materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell'articolo  37  del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188; 
    o) le controversie, incluse quelle risarcitorie,  attinenti  alle
procedure  e  ai   provvedimenti   della   pubblica   amministrazione
concernenti la produzione di energia, ivi  comprese  quelle  inerenti
l'energia  da  fonte  nucleare,  i  rigassificatori,  i  gasdotti  di
importazione,  le  centrali  termoelettriche  e  quelle  relative  ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella  rete
di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti; 
    p)  le  controversie  aventi  ad  oggetto  le   ordinanze   e   i
provvedimenti  commissariali  adottati  in  tutte  le  situazioni  di
emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1,  della  legge
24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque  attinenti  alla
complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti,  seppure  posta
in  essere   con   comportamenti   della   pubblica   amministrazione
riconducibili,  anche  mediatamente,  all'esercizio  di  un  pubblico
potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati; 
    q) le  controversie  aventi  ad  oggetto  i  provvedimenti  anche
contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di  ordine  e
sicurezza pubblica, di incolumita' pubblica e di sicurezza urbana, di
edilita' e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato; 
    r) le controversie aventi ad  oggetto  i  provvedimenti  relativi
alla disciplina o al divieto dell'esercizio d'industrie  insalubri  o
pericolose; 
    s)  le  controversie  aventi  ad  oggetto  atti  e  provvedimenti
adottati  in  violazione  delle  disposizioni  in  materia  di  danno
all'ambiente, nonche' avverso il silenzio inadempimento del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  per  il
risarcimento del danno subito a causa del  ritardo  nell'attivazione,
da parte del medesimo  Ministro,  delle  misure  di  precauzione,  di
prevenzione o di contenimento del danno  ambientale,  nonche'  quelle
inerenti le ordinanze ministeriali  di  ripristino  ambientale  e  di
risarcimento del danno ambientale; 
    t)  le  controversie  relative  all'applicazione   del   prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; 
    u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti  in  materia
di passaporti; 
    v) le controversie tra lo Stato e i  suoi  creditori  riguardanti
l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di  Stato
o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico; 
    z) le controversie aventi ad oggetto atti del  Comitato  olimpico
nazionale italiano o delle Federazioni sportive  non  riservate  agli
organi di  giustizia  dell'ordinamento  sportivo  ed  escluse  quelle
inerenti i rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti. 

                              Art. 134 

              Materie di giurisdizione estesa al merito 

    1.  Il  giudice   amministrativo   esercita   giurisdizione   con
cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto: 
    a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali  esecutive  o  del
giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV; 
    b) gli atti e le operazioni  in  materia  elettorale,  attribuiti
alla giurisdizione amministrativa; 
    c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione e'  devoluta  alla
giurisdizione del giudice amministrativo, comprese  quelle  applicate
dalle Autorita' amministrative indipendenti; 
    d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali; 
    e) il diniego di rilascio di nulla osta  cinematografico  di  cui
all'articolo 8 della legge 21 novembre 1962, n. 161. 
    Art. 135 
    Competenza funzionale inderogabile del  Tribunale  amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma 
    1. Sono  devolute  alla  competenza  inderogabile  del  Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede  di  Roma,  salvo  ulteriori
previsioni di legge: 
    a)  le  controversie  relative  ai  provvedimenti  riguardanti  i
magistrati ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo  comma,
della legge 24 marzo 1958, n. 195; 
    b)  le   controversie   aventi   ad   oggetto   i   provvedimenti
dell'Autorita' garante per la concorrenza  ed  il  mercato  e  quelli
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
    c) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera  l),
fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 14, comma  2,  nonche'
le controversie di cui all'articolo 104, comma  2,  del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
    d) le controversie contro i  provvedimenti  ministeriali  di  cui
all'articolo 133, comma 1, lettera m); 
    e) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera p); 
    f) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera  o),
limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica
da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione,  le
centrali termoelettriche  di  potenza  termica  superiore  a  400  MW
nonche' quelle relative ad infrastrutture di trasporto  ricomprese  o
da  ricomprendere  nella  rete  di  trasmissione  nazionale  o   rete
nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall'articolo 14,  comma
2; 
    g) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z); 
    h) le controversie relative  al  corretto  esercizio  dei  poteri
speciali  dello  Stato  azionista   di   cui   all'articolo   2   del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni; 
    i)  le  controversie  aventi  ad  oggetto  i   provvedimenti   di
espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico
o di sicurezza dello Stato; 
    l) le controversie avverso i provvedimenti di  allontanamento  di
cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi
di ordine pubblico di cui  all'articolo  20,  comma  1,  del  decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni; 
    m) le controversie avverso i provvedimenti previsti  dal  decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109; 
    n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle
elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; 
    o) le controversie relative al rapporto di lavoro  del  personale
del DIS, dell'AISI e dell'AISE; 
    p) le controversie derivanti dall'applicazione del  decreto-legge
4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  31
marzo 2010, n. 50, relativo  all'Istituzione  dell'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata; 
    q) le controversie relative ai provvedimenti  adottati  ai  sensi
degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267. 
    2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui  al
comma  1  le  controversie  sui  rapporti  di  lavoro  dei   pubblici
dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1. 
    Art. 136 
    Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici 
    1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il
proprio indirizzo di  posta  elettronica  certificata  e  il  proprio
recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al
processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute
le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi  nel  rispetto  della
normativa, anche  regolamentare,  vigente.  E'  onere  dei  difensori
comunicare alla segreteria e alle parti  costituite  ogni  variazione
dei suddetti dati. 
    2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica  di
tutti gli atti di parte depositati e, ove  possibile,  dei  documenti
prodotti e di ogni altro atto  di  causa.  Il  difensore  attesta  la
conformita' tra il contenuto del documento in formato  elettronico  e
quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove  non  sia
effettuato unitamente a quello cartaceo,  e'  eseguito  su  richiesta
della segreteria e nel termine  da  questa  assegnato,  esclusa  ogni
decadenza.  In  casi  eccezionali  il  presidente   puo'   dispensare
dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma. 

                              Art. 137 

                          Norma finanziaria 

    1. Le amministrazioni competenti  provvedono  all'attuazione  del
codice nell'ambito delle risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
                             ALLEGATO 2 

                         Norme di attuazione 

                              Titolo I 

                   Registri - Orario di segreteria 

                               Art. 1 

                    Registro generale dei ricorsi 

    1. Presso ciascun ufficio giudiziario e' tenuto  il  registro  di
presentazione  dei  ricorsi,  diviso  per  colonne,  nel  quale  sono
annotate tutte le informazioni occorrenti per  accertare  esattamente
la presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della  domanda
riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della  domanda  di  intervento,
degli atti e documenti prodotti, nonche' le notificazioni effettuate,
l'esecuzione del pagamento del  contributo  unificato,  l'indicazione
dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati. 
    2. I ricorsi  sono  iscritti  giornalmente  secondo  l'ordine  di
presentazione. 
    3. Il registro  e'  vistato  e  firmato  in  ciascun  foglio  dal
segretario generale, con l'indicazione in fine del numero  dei  fogli
di cui il registro si compone. 
    4. Il registro e' chiuso  ogni  giorno  con  l'apposizione  della
firma del segretario generale. 

                               Art. 2 

Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di
                            comunicazione 

    1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono
i seguenti registri: 
    a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato  e
firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con  l'indicazione
in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone; 
    b) il registro delle istanze di prelievo; 
    c) il registro per i processi verbali di udienza; 
    d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente; 
    e) il registro delle ordinanze cautelari; 
    f)  il  registro  delle  sentenze  e  degli  altri  provvedimenti
collegiali; 
    g)  il  registro  dei  ricorsi  trattati  con  il  beneficio  del
patrocinio a spese dello Stato. 
    2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle lettere a) e  b)
del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri  e  ne  rilascia
ricevuta, se richiesta. 
    3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e)  del  comma  1  sono
annotati gli estremi della trasmissione dei provvedimenti. 
    4.  La  segreteria  cura  la  formazione  dei  ruoli  secondo  le
disposizioni del presidente. 
    5.  La  segreteria  cura   la   formazione   dell'originale   dei
provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni  necessarie
e apponendo il timbro e la firma di congiunzione tra i fogli  che  li
compongono. 
    6. La segreteria effettua le comunicazioni alle  parti  ai  sensi
dell'articolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di
cui all'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile. 

                               Art. 3 

                Registrazioni in forma automatizzata 

    1. Le registrazioni di cui agli articoli 1  e  2  possono  essere
eseguite in forma automatizzata secondo quanto previsto  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999,  n.  52,  e
dalla ulteriore normativa applicabile. 
    2.  Il  segretario,  ove  richiesto,   rilascia   all'interessato
dichiarazione delle registrazioni effettuate. 

                               Art. 4 

                               Orario 

    1. Le segreterie sono aperte al pubblico nelle ore stabilite  dal
presidente del  tribunale  amministrativo  regionale,  della  sezione
staccata, del  Consiglio  di  Stato  e  del  Consiglio  di  giustizia
amministrativa per la Regione siciliana. 
    2. Nei casi in cui il  codice  prevede  il  deposito  di  atti  o
documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda  in
camera di consiglio, il deposito deve avvenire  entro  le  ore  12.00
dell'ultimo giorno consentito. 
    3. Nei casi in cui il codice prevede termini calcolati in ore  le
segreterie  danno  atto  dell'ora  di  deposito  degli  atti  e   dei
provvedimenti giurisdizionali e adeguano gli orari di apertura  degli
uffici. 
    4. In ogni caso e' assicurata la possibilita' di  depositare  gli
atti in scadenza sino alle ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito. 

                              Titolo II 

                   Fascicoli di parte e d'ufficio 

                               Art. 5 

Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d'ufficio.  Surrogazione
      di copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti 

    1.  Ciascuna  parte,  all'atto  della  propria  costituzione   in
giudizio, consegna il proprio  fascicolo,  contenente  gli  originali
degli atti ed  i  documenti  di  cui  intende  avvalersi  nonche'  il
relativo indice. 
    2.  Gli  atti  devono  essere  depositati  in  numero  di   copie
corrispondente  ai  componenti  del  collegio  e  alle  altre   parti
costituite. Se il fascicolo di parte  e  i  depositi  successivi  non
contengono le copie degli atti di cui  al  presente  comma  gli  atti
depositati sono trattenuti in segreteria e il  giudice  non  ne  puo'
tenere conto prima che la parte abbia provveduto all'integrazione del
numero di copie richieste. 
    3.  Allorche'  riceve  il  deposito  dell'atto  introduttivo  del
giudizio, il segretario  forma  il  fascicolo  d'ufficio,  nel  quale
inserisce l'indice  dei  documenti  depositati,  le  copie  dell'atto
introduttivo e dei documenti e,  successivamente,  degli  altri  atti
delle parti, nonche', anche per estratto, del verbale d'udienza e  di
ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi ausiliari. 
    4. Il segretario, dopo  aver  controllato  la  regolarita'  anche
fiscale degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte, data
e sottoscrive l'indice del fascicolo ogni qualvolta viene inserito in
esso un atto o un documento. 
    5. In caso di smarrimento,  furto  o  distruzione  del  fascicolo
d'ufficio o di singoli atti  il  presidente  del  tribunale  o  della
sezione, ovvero, se la questione sorge in udienza,  il  collegio,  ne
da'   comunicazione   al   segretario   e   alle   parti   al   fine,
rispettivamente, di ricerca o deposito di copia autentica, che  tiene
luogo dell'originale. Qualora non  si  rinvenga  copia  autentica  il
presidente, con decreto, fissa una camera di  consiglio,  di  cui  e'
dato avviso alle  parti,  per  la  ricostruzione  degli  atti  o  del
fascicolo. Il collegio, con ordinanza, accerta il contenuto dell'atto
mancante e stabilisce se,  e  in  quale  tenore,  esso  debba  essere
ricostituito; se non e' possibile accertare il contenuto dell'atto il
collegio ne  ordina  la  rinnovazione,  se  necessario  e  possibile,
prescrivendone il modo. 

                               Art. 6 

Ritiro  e  trasmissione  dei  fascicoli  di  parte  e  del  fascicolo
                              d'ufficio 

    1.  I  documenti  e  gli  atti  prodotti  davanti  al   tribunale
amministrativo regionale non  possono  essere  ritirati  dalle  parti
prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato. 
    2. In caso di appello,  il  segretario  del  giudice  di  appello
richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio  al  segretario  del
giudice di primo grado. 
    3.  Se  e'  appellata  una  sentenza   non   definitiva,   ovvero
un'ordinanza cautelare, non  si  applica  il  comma  2.  Tuttavia  il
giudice di appello, puo',  se  lo  ritiene  necessario,  chiedere  la
trasmissione del fascicolo  d'ufficio,  ovvero  ordinare  alla  parte
interessata di produrre copia di determinati atti. 
    4. Il presidente della sezione puo' autorizzare  la  sostituzione
degli eventuali documenti e  atti  esibiti  in  originale  con  copia
conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza
motivata della parte interessata. 

                               Art. 7 

                          Rilascio di copie 

    1. Il segretario rilascia copia delle decisioni e di  ogni  altro
provvedimento del giudice a richiesta  degli  interessati  e  a  loro
spese. 

                             Titolo III 

             Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze 

                               Art. 8 

                  Ordine di fissazione dei ricorsi 

    1. La fissazione del giorno dell'udienza per la  trattazione  dei
ricorsi e' effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di
fissazione  d'udienza  nell'apposito  registro,  salvi  i   casi   di
fissazione prioritaria previsti dal codice. 
    2. Il  presidente  puo'  derogare  al  criterio  cronologico  per
ragioni d'urgenza, anche tenendo conto delle istanze di  prelievo,  o
per esigenze di funzionalita' dell'ufficio, ovvero per connessione di
materia, nonche' in ogni caso in cui  il  Consiglio  di  Stato  abbia
annullato la sentenza o l'ordinanza e rinviato la causa al giudice di
primo grado. 

                               Art. 9 

                      Calendario delle udienze 

    1. Il calendario delle udienze, con l'indicazione dei  magistrati
chiamati  a  parteciparvi,  e'  fissato  con  cadenza   annuale   dai
presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato,  dal
presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per  la  Regione
siciliana e dai presidenti dei tribunali amministrativi  regionali  e
delle sezioni staccate e interne. 

                               Art. 10 

                           Toghe e divise 

    1. I magistrati amministrativi, il personale di segreteria  e  il
personale ausiliario indossano nelle pubbliche udienze la toga  o  la
divisa  stabilita  dal  Consiglio  di  presidenza   della   giustizia
amministrativa. 
    2. Gli avvocati vestono nelle pubbliche udienze la toga. 

                               Art. 11 

                       Direzione dell'udienza 

    1. L'udienza e' diretta dal presidente del collegio. 
    2. Il segretario redige il verbale dell'udienza. 

                               Art.12 

                        Polizia dell'udienza 

    1. Chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non puo'  fare
segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo. 
    2. Il presidente del collegio, ove lo ritenga necessario  per  il
regolare svolgimento dell'udienza, puo' chiedere  l'intervento  della
forza pubblica. 
    3. Per le riprese audiovisive delle trattazioni  dei  ricorsi  in
pubblica udienza si applica l'articolo 147 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. 

                              Titolo IV 

                 Processo amministrativo telematico 

                               Art. 13 

                         Processo telematico 

    1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il Consiglio  di  presidenza  della  giustizia  amministrativa  e  il
DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane,  strumentali
e  finanziarie  disponibili  a  legislazione   vigente,   le   regole
tecnico-operative per la sperimentazione, la  graduale  applicazione,
l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto
delle esigenze di  flessibilita'  e  di  continuo  adeguamento  delle
regole informatiche alle peculiarita'  del  processo  amministrativo,
della  sua  organizzazione  e   alla   tipologia   di   provvedimenti
giurisdizionali. 

                              Titolo V 

                         Spese di giustizia 

                               Art. 14 

   Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

    1. Presso il  Consiglio  di  Stato,  il  Consiglio  di  giustizia
amministrativa  per   la   Regione   siciliana   e   ogni   tribunale
amministrativo regionale e relative sezioni staccate e' istituita una
commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a
spese  dello  Stato,  composta  da  due  magistrati   amministrativi,
designati dal  presidente,  il  piu'  anziano  dei  quali  assume  le
funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato
dal presidente dell'Ordine degli avvocati del  capoluogo  in  cui  ha
sede l'organo. Per ciascun  componente  sono  designati  uno  o  piu'
membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario  un  funzionario
di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai componenti
non spetta nessun compenso ne' rimborso spese. 

                               Art. 15 

          Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie 

    1. Il gettito delle sanzioni pecuniarie previste  dal  codice  e'
versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  le  spese
di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, e successive modificazioni. 

                               Art. 16 

Misure  straordinarie  per  la   riduzione   dell'arretrato   e   per
                l'incentivazione della produttivita' 

    1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su  proposta
del  presidente  del  Consiglio   di   presidenza   della   giustizia
amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate,
nei  limiti  dei  fondi  disponibili   nel   relativo   bilancio   ed
effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la  riduzione
dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita'.
 
                             ALLEGATO 3 

                          Norme transitorie 

                              Titolo I 

Definizione dei ricorsi pendenti da piu' di cinque anni alla data  di
      entrata in vigore del codice del processo amministrativo 

                               Art. 1 

                Nuova istanza di fissazione d'udienza 

    1. Nel termine di centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  codice,  le  parti  presentano  una  nuova  istanza   di
fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato  la
procura di cui all'articolo  24  del  codice  e  dal  suo  difensore,
relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i  quali
non e' stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto,  il
ricorso e' dichiarato perento con decreto del presidente. 
    2.  Se  tuttavia,  nel  termine  di  centottanta   giorni   dalla
comunicazione  del  decreto,  il   ricorrente   deposita   un   atto,
sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore  e  notificato
alle altre parti, in cui dichiara  di  avere  ancora  interesse  alla
trattazione della causa, il presidente revoca il  decreto  disponendo
la reiscrizione della causa sul ruolo di merito. 
    3. Se,  nella  pendenza  del  termine  di  cui  al  comma  1,  e'
comunicato  alle  parti  l'avviso  di  fissazione   dell'udienza   di
discussione, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 82, comma  2,
del codice. 

                              Titolo II 

                 Ulteriori disposizioni transitorie 

                               Art. 2 

              Ultrattivita' della disciplina previgente 

    1. Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore
del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti. 

                               Art. 3 

         Disposizione particolare per il giudizio di appello 

    1. La disposizione di cui all'articolo 101, comma 2,  del  codice
non si applica agli appelli depositati prima dell'entrata  in  vigore
del codice medesimo.
 
                             ALLEGATO 4 

                Norme di coordinamento e abrogazioni 

                               Art. 1 

Norme di coordinamento e  abrogazione  in  materia  di  elezioni  dei
         membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 

    1. Alla legge 24 gennaio 1979, n.18, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 42 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 42. 
    La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione  degli
eletti, per motivi inerenti  alle  operazioni  elettorali  successive
all'emanazione  del  decreto   di   convocazione   dei   comizi,   e'
disciplinata dalle  disposizioni  dettate  dal  codice  del  processo
amministrativo."; 
    b) sono abrogati gli articoli 43 e 46, secondo comma. 

                               Art. 2 

Norme  di  coordinamento  e  abrogazioni  in  materia   di   elezioni
                           amministrative 

    1. Al testo unico delle leggi per la composizione e  la  elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 83 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 83. 
    La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri
comunali, successive all'emanazione del decreto di  convocazione  dei
comizi, e' disciplinata dalle disposizioni  dettate  dal  codice  del
processo amministrativo."; 
    b) sono abrogati gli articoli:  83/2;  83/3;  83/4;  83/5;  83/6,
83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12; 
    c) all'articolo 84, primo comma, le parole: ", la Sezione per  il
contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato" sono soppresse. 
    2. Alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 21, primo comma, le parole: "sia  in  materia  di
eleggibilita'  sia  in  materia  di   operazioni   elettorali"   sono
sostituite dalle seguenti: "in materia di eleggibilita'"; 
    b) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 23. 
    Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali. 
    La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri
comunali, successive all'emanazione del decreto di  convocazione  dei
comizi, e' disciplinata dalle disposizioni  dettate  dal  codice  del
processo amministrativo."; 
    c)  all'articolo  24,  nella  rubrica,  le   parole:   "Consiglio
regionale, della Corte di appello e  del  Consiglio  di  Stato"  sono
sostituite dalle seguenti: "Consiglio  regionale  e  della  Corte  di
appello" e, al primo comma, le parole: "Consiglio regionale, la Corte
d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato" sono  sostituite  dalle
seguenti: "Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino"; 
    d) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al primo  comma  le  parole:  "al  Consiglio  di  Stato"  sono
sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello  di  Torino"  e  le
parole: ",  giudicando  in  sede  di  giurisdizione  esclusiva"  sono
soppresse; 
    2) al secondo comma le  parole:  "al  Consiglio  di  Stato"  sono
sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino"; 
    e)  all'articolo  31,  primo  comma,  le  parole:  "il  Consiglio
regionale, la Corte d'appello di Torino ed  il  Consiglio  di  Stato"
sono sostituite dalle seguenti: "il Consiglio regionale  e  la  Corte
d'appello di Torino"; 
    f) all'articolo 33, terzo comma,  le  parole:  "al  Consiglio  di
Stato ed" sono soppresse. 
    3. Alla legge 23  dicembre  1966,  n.  1147,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, primo comma, le parole: ",  sia  davanti  agli
organi  di  giurisdizione  ordinaria,  sia  davanti  agli  organi  di
giurisdizione  amministrativa,"  sono  sostituite   dalle   seguenti:
"davanti agli organi di giurisdizione ordinaria"; 
    b) all'articolo 7: 
    1) al comma 2 le parole: "sia  per  quanto  riguarda  la  materia
relativa alle operazioni per l'elezione, sia" sono soppresse; 
    2) dopo il secondo comma e'  inserito  il  seguente:  "La  tutela
contro le operazioni  per  l'elezione  dei  consiglieri  provinciali,
successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi,  e'
disciplinata dalle  disposizioni  dettate  dal  codice  del  processo
amministrativo.". 
    c) sono abrogati gli articoli: 2 e 8. 
    4. Alla legge  17  febbraio  1968,  n.  108,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19 il primo comma  e'  sostituito  dal  seguente:
"Per i ricorsi in materia di eleggibilita' e decadenza  si  osservano
le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5  della  legge  23  dicembre
1966, n. 1147."; 
    b) all'articolo 19, dopo il terzo comma e' aggiunto il  seguente:
"La tutela in materia di operazioni per  l'elezione  dei  consiglieri
regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione  dei
comizi, e' disciplinata dalle disposizioni  dettate  dal  codice  del
processo amministrativo.". 
    5. Agli articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, del  decreto
del Presidente della Repubblica  16  maggio  1960,  n.  570,  nonche'
all'articolo 17, primo comma, n.1), della legge 8 marzo 1951, n. 122,
e all'articolo 11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio  1968,
n. 108, le parole: "il quindicesimo  giorno"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "l'ottavo giorno". 

                               Art. 3 

                  Ulteriori norme di coordinamento 

    1. L'articolo 17, secondo comma, della legge 24  marzo  1958,  n.
195, e' sostituito dal seguente: 
    "La tutela giurisdizionale davanti al giudice  amministrativo  e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 
    2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 2, comma 8, e' sostituito dal seguente: 
    "8. La tutela in  materia  di  silenzio  dell'amministrazione  e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo."; 
    b) l'articolo 15, comma 2, le parole:  "commi  2,  3  e  5"  sono
sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3"; 
    c) l'articolo 25, comma 5, e' sostituito dal seguente: 
    "5.   Le   controversie   relative   all'accesso   ai   documenti
amministrativi   sono   disciplinate   dal   codice   del    processo
amministrativo.". 
    3. L'articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,
e' sostituito dal seguente: "1. La tutela giurisdizionale davanti  al
giudice  amministrativo  e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
amministrativo.". 
    4. L'articolo 10, comma 2-quinquies, del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e' sostituito dal seguente: 
    "2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della commissione
centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali
misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio  a  norma
dell'articolo 13, comma 1, e' disciplinata dal  codice  del  processo
amministrativo.". 
    5. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  dopo  il
comma 6 e' aggiunto il seguente: 
    "6-bis.   La   tutela   giurisdizionale   davanti   al    giudice
amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte  le  situazioni
di  emergenza  dichiarate  ai  sensi  del  comma  1   e   avverso   i
consequenziali provvedimenti commissariali e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.". 
    6. L'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n.  481,
e' sostituito dal seguente: 
    "25. La tutela giurisdizionale davanti al giudice  amministrativo
e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 
    7. L'articolo 13, comma 11, del testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, e' sostituito dal seguente: 
    "11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1  la  tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.". 
    8. L'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e'
sostituito dal seguente: "26. La tutela  giurisdizionale  davanti  al
giudice  amministrativo  e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
amministrativo.". 
    9. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
325, l'articolo 53 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 53 (L). Disposizioni processuali. 
    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L). 
    2. Resta ferma la giurisdizione  del  giudice  ordinario  per  le
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione  delle
indennita'  in  conseguenza   dell'adozione   di   atti   di   natura
espropriativa o ablativa.(L)". 
    10. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327, l'articolo 53 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 53 (L). Disposizioni processuali. 
    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo (L). 
    2. Resta ferma la giurisdizione  del  giudice  ordinario  per  le
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione  delle
indennita'  in  conseguenza   dell'adozione   di   atti   di   natura
espropriativa o ablativa (L).". 
    11.  All'articolo  13,  comma  6-bis,  del  testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia  di  spese  e  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, le parole: "per i ricorsi previsti dall'articolo
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971,  n.  1034,  nonche'  da
altre disposizioni che  richiamano  il  citato  articolo  23-bis,  il
contributo dovuto e' di euro 1.000; per i  ricorsi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "per i ricorsi cui  si  applica  il  rito  abbreviato
comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo  I
del codice del processo amministrativo, nonche' da altre disposizioni
che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.000;
per i ricorsi" e alla fine del comma e' aggiunto il seguente periodo:
"Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale  e  i
motivi aggiunti che introducono domande nuove.". 
    12. L'articolo 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003,  n.  259,
e' sostituito dal seguente: " Art. 9. 
    Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita' 
    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 
    13. Nell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19  agosto  2003,
n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  ottobre  2003,
n. 280, le parole: "e'  devoluta  alla  giurisdizione  esclusiva  del
giudice  amministrativo"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo". 
    14. L'articolo 81 del decreto legislativo 30  dicembre  2003,  n.
396, e' sostituito dal seguente: " Art. 81. Tutela giurisdizionale 
    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.(L)". 
    15. L'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica  30
dicembre 2003, n. 398, e'  sostituito  dal  seguente:  "  Art.  81(L)
Tutela giurisdizionale. 
    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).". 
    16. L'articolo 142, comma 5, del decreto legislativo 10  febbraio
2005, n. 30, e' sostituito dal seguente: 
    "5. La tutela giurisdizionale davanti al  giudice  amministrativo
e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 
    17. L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e' cosi' sostituito: 
    "1-ter.   La   tutela   giurisdizionale   davanti   al    giudice
amministrativo   e'   disciplinata   dal    codice    del    processo
amministrativo.". 
    18. L'articolo 326, comma 7, del decreto legislativo 7  settembre
2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: 
    "7. La tutela giurisdizionale davanti al  giudice  amministrativo
e' disciplinata dal codice del  processo  amministrativo.  I  ricorsi
sono notificati anche all'ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio
con propri legali.". 
    19.  Nel  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11, comma 10-ter, le parole: "dell'articolo  245,
comma  2-quater,  primo  periodo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dell'articolo 14, comma 4, del codice del processo amministrativo"; 
    b) l'articolo 243 bis, comma  6,  e'  cosi'  sostituito:  "6.  Il
diniego totale o  parziale  di  autotutela,  espresso  o  tacito,  e'
impugnabile solo unitamente all'atto cui  si  riferisce,  ovvero,  se
quest'ultimo e' gia' stato impugnato, con motivi aggiunti."; 
    c)  l'articolo  244  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.   244.
Giurisdizione. 
    1.  Il  codice   del   processo   amministrativo   individua   le
controversie  devolute  alla  giurisdizione  esclusiva  del   giudice
amministrativo in materia di contratti pubblici."; 
    d)  l'articolo  245  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.   245.
Strumenti di tutela. 
    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo."; 
    e) l'articolo 245-bis e' sostituito dal seguente: "Art.  245-bis.
Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni. 
    1. L'inefficacia del contratto nei casi di  gravi  violazioni  e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo."; 
    f) l'articolo 245-ter e' sostituito dal seguente: "Art.  245-ter.
Inefficacia dei contratti negli altri casi. 
    1.  L'inefficacia  del  contratto  nei  casi  diversi  da  quelli
previsti  dall'articolo  245-bis  e'  disciplinata  dal  codice   del
processo amministrativo."; 
    g)  l'articolo  245-quater  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.
245-quater. Sanzioni alternative. 
    1. Le sanzioni alternative applicate dal  giudice  amministrativo
alternativamente o cumulativamente sono disciplinate dal  codice  del
processo amministrativo."; 
    h) l'articolo 245-quinquies e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.
245-quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente. 
    1. La tutela in forma specifica e per equivalente e' disciplinata
dal codice del processo amministrativo."; 
    i) l'articolo 246 e' sostituito dal seguente:  "Art.  246.  Norme
processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e
insediamenti produttivi. 
    1. La tutela giurisdizionale davanti  al  giudice  amministrativo
nelle  controversie  relative   a   infrastrutture   e   insediamenti
produttivi e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 
    20. L'articolo 22, comma 1, del decreto  legislativo  6  febbraio
2007, n. 30, e' sostituito dal seguente: "1. Avverso i  provvedimenti
di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di
ordine  pubblico  di  cui  all'articolo  20,  comma  1,   la   tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.". 
    21. L'articolo 14, comma 1, del  decreto  legislativo  22  giugno
2007, n. 109, e' sostituito dal seguente: 
    "1. Avverso i provvedimenti  previsti  dal  presente  decreto  la
tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice   amministrativo   e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 
    22.  L'articolo  22  della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  e'
sostituito dal seguente: 
    "Art. 22. Tutela giurisdizionale 
    1. La tutela giurisdizionale davanti al  giudice  amministrativo,
avente ad oggetto controversie relative al  rapporto  di  lavoro,  e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 
    23. All'articolo 54, comma 2, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, le parole: "un'istanza ai sensi del secondo comma  dell'articolo
51 del regio decreto 17 agosto 1907,  n.  642"sono  sostituite  dalle
seguenti: "l'istanza di prelievo di cui all'articolo 81, comma 1, del
codice del processo  amministrativo,  ne'  con  riguardo  al  periodo
anteriore alla sua presentazione.". 
    24. L'articolo 9, comma 1, decreto-legge 4 febbraio 2010,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n.  50,  e'
sostituito dal seguente: 
    "1. Avverso i provvedimenti  previsti  dal  presente  decreto  la
tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice   amministrativo   e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 
    25. Al decreto legislativo 16 marzo 2010, n. 66,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a)  l'articolo  441  e'  cosi'  sostituito:  "Art.  441.   Tutela
giurisdizionale. 
    1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui
al presente Capo e' devoluta al giudice ordinario per quanto  attiene
alla liquidazione delle indennita';  la  tutela  davanti  al  giudice
amministrativo   e'   disciplinata   dal    codice    del    processo
amministrativo."; 
    b) l'articolo 1940, comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.
Avverso i provvedimenti  in  materia  di  leva  e  contro  quelli  di
decisione dei  ricorsi  gerarchici  di  cui  al  comma  1  la  tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.". 

                               Art. 4 

                        Ulteriori abrogazioni 

    1. A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo sono o restano abrogati i seguenti atti normativi: 
    1) regio decreto 17 agosto 1907, n. 638; 
    2) regio decreto 17 agosto 1907, n. 642; 
    3) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840; 
    4) regio decreto 26 giugno 1924, n.  1054:  articoli  da  1  a  4
compresi; da 6 a 10 compresi; da 26 a 32 compresi; 33, secondo comma;
da 34 a 47; da 49 a 56 compresi; 
    5) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058; 
    6) regio decreto 8 gennaio 1931, n.  148:  articolo  58,  secondo
comma; 
    7) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642; 
    8) legge 21 dicembre 1950, n. 1018: articoli 5; 6; 9; 10; 
    9) legge 21 novembre 1967, n. 1185: articolo 11; 
    10) legge 6 dicembre 1971, n. 1034: articoli da 2 a  8  compresi;
10; da 19 a 39 compresi; 40, primo comma; da 42 a 52 compresi; 
    11) decreto del Presidente della Repubblica 21  aprile  1973,  n.
214: articoli 3; 4; 5; 12; 13; 30; 34; da 37 a 40 compresi; 
    12) legge 20 marzo 1980, n. 75: articolo 6; 
    13) legge 27 febbraio 1982, n. 186: articoli 1,  quarto  comma  ,
dalle parole: "le sezioni giurisdizionali" fino alla fine; 5; 55; 
    14) legge 7 agosto 1990, n. 241: articoli  2-bis,  comma  2;  11,
comma  5;  19,  comma  5;  21-quinquies,  comma  1,  ultimo  periodo;
21-septies, comma 2; 25, commi 5-bis e 6; 
    15)  decreto  legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: articolo  10,  commi
2-sexies, 2-septies, 2-octies; 
    16) legge 11 agosto 1991, n. 266: articolo 6, comma 5; 
    17) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: articolo  145,
commi da 4 a 8; 
    18) legge 15 maggio 1997, n. 127: articolo 17, comma 26,  secondo
periodo; 
    19)  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58:  articoli
187-septies, commi da 4 a 8; 195, commi da 4 a 8; 
    20) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80: articoli 33,  34  e
35; 
    21) legge 4 maggio 1998, n. 133: articolo 4, comma 3; 
    22) legge 22  febbraio  2000,  n.  28:  articoli  10,  comma  10;
11-quinquies, comma 4; 
    23) legge 21 luglio 2000, n. 205: articoli 1; 2; 3, commi  1,  2,
3; 4; 6, comma 2; 7; 8; 11; 12; 
    24) legge 7 dicembre 2000, n. 383: articolo 10, comma 2; 
    25) decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378: articolo 45, comma
2; 
    26) decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.
380: articolo 45, comma 2; 
    27) decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188: articolo 37, comma
7; 
    28) decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259:  articolo  92,
comma 9; 
    29)  decreto-legge  19  agosto  2003,  n.  220,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280: articolo 3, commi
2, 3 e 4; 
    30) legge 30 dicembre 2004, n. 311: articolo 1, comma 552; 
    31)  decreto-legge  26  aprile  2005,  n.  63,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109: articolo 2-sexies,
comma 1; 
    32)  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155: articolo 3,  comma
4-bis; 
    33) decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206:  articolo  27,
comma 13, primo periodo; 
    34) decreto legge 30  novembre  2005,  n.  245,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21: articolo 3,  commi
2-bis, 2-ter e 2-quater; 
    35) legge 28 dicembre 2005, n. 262: articolo 24, commi 5 e 6; 
    36) decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152:  articoli  310,
comma 2,  limitatamente  alle  parole:",  in  sede  di  giurisdizione
esclusiva,"; 316, comma 1, limitatamente alle parole:",  in  sede  di
giurisdizione esclusiva,"; 
    37) legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 1308; 
    38) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145: articolo 8,  comma
13, primo periodo; 
    39)  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123: articolo 4; 
    40)  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: articolo  54,  comma
3, lettere c) e d); 
    41) decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: articolo 20,  comma
8, fermo quanto previsto  dall'articolo  15,  comma  4,  del  decreto
legislativo 20 marzo 2010, n. 53; 
    42)  legge  18  giugno  2009,  n.  69:  articolo  46,  comma  24,
limitatamente alle parole: "amministrativi e"; 
    43) legge 23 luglio 2009, n. 99: articoli 41; 53, comma 2.