7 luglio 7a Senato su DM Formazione iniziale docenti

La 7a Commissione del Senato esprime parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita’ della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, sul quale la 7a Commissione della Camera, il 27 maggio u.s., ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 205

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,lo schema di decreto in titolo;

concorda sull’esigenza di ridisegnare il percorso formativo degli insegnanti, al fine di superare le difficoltà della scuola italiana testimoniate fra l’altro principalmente da numerose ricerche nazionali ed internazionali, nonché dall’esperienza diretta, e riconducibili ai contenuti, alle modalità degli insegnamenti e al livello di conoscenze e competenze degli insegnanti;

registra con soddisfazione che il Governo abbia avvertito la necessità di porre rimedio a siffatto stato di cose, coniugando gli aspetti disciplinari con quelli pedagogici, tenuto conto che finora vi è stata una sopravalutazione dei secondi sui primi, tale da minare le nozioni stesse della cultura di base;

esprime apprezzamento per il rilievo assicurato ai profili didattici e di laboratorio attraverso la previsione del Tirocinio Formativo Attivo (TFA);

evidenzia che l’intervento è indispensabile in quanto le Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) sono ormai ferme e occorre configurare con sollecitudine le nuove modalità di formazione del corpo docente;

reputa compatibile la separazione della disciplina della formazione iniziale degli insegnanti rispetto alla riforma del reclutamento, come rilevato anche nel parere del Consiglio di Stato, tanto più alla luce del tempo necessario per il completamento del nuovo percorso formativo;

condivide la distinzione anche temporale fra i due percorsi della scuola dell’infanzia e primaria, da un lato, e della scuola secondaria, dall’altro, pur sottolineando i costi sociali e finanziari di un eccessivo allungamento dei tempi formativi;

quanto alle modalità di accesso al tirocinio, giudica indispensabile un approfondimento sul preoccupante fenomeno dell’acquisizione dell’abilitazione a pagamento all’estero, aggirando così le rigidità della normativa nazionale;

con particolare riferimento all’esenzione di alcune categorie dalle prove selettive per l’accesso al tirocinio, rileva l’esigenza di ridurre il rapporto fra abilitati e posti di lavoro, in un’ottica di effettivo contenimento del precariato;

ritiene che la formazione dei docenti tecnico-pratici debba essere disciplinata da un atto regolamentare, come segnalato dal Consiglio di Stato; manifesta perciò soddisfazione per l’impegno assunto dal Ministero ad intervenire in tal senso;

rileva, in merito alle molteplici richieste avanzate da parte di specifiche categorie di precari, l’impossibilità, nella totale assenza di dati in qualche misura definiti e certi, di approfondire l’argomento seriamente e di procedere a corrette valutazioni.

Alla luce di queste premesse, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. sembra opportuno indicare, già in sede di regolamento, l’anno accademico a partire dal quale troveranno applicazione le nuove disposizioni, differenziando se del caso le diverse situazioni;

2. si registra la diffusa richiesta di garantire una rappresentanza più equilibrata delle due componenti, scolastica ed universitaria, all’interno del consiglio nel corso di tirocinio e nella commissione esaminatrice;

3. si suggerisce l’individuazione di meccanismi certi e rigorosi di selezione per i tutor stabilendo nel contempo la durata temporale dell’incarico che deve tener conto sia dell’esperienza professionale acquisita che del collegamento con la specifica realtà disciplinare di insegnamento;

4. pare utile inserire tra le norme transitorie la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al momento della stesura del successivo regolamento ministeriale sulle procedure per il reclutamento;

5. si considera necessario definire in modo chiaro ed inequivocabile i percorsi abilitanti per tutti i diversi soggetti che alla data di entrata in vigore del presente atto siano laureati o iscritti al corso di scienze della formazione primaria e non possano quindi seguire le modalità di formazione iniziale così come introdotte dal presente decreto;

6. si rammenta come risulti fondamentale da un lato ridurre per via selettiva il numero degli abilitati realizzando un rapporto più giusto e compatibile con i posti di lavoro effettivamente disponibili e dall’altro evidenziare con il massimo della efficacia comunicativa che la stessa abilitazione costituisce esclusivamente un requisito per accedere ai concorsi che devono rappresentare la sola via per un’assunzione definitiva;

7. si raccomanda di evitare che le lauree conseguite in base al vecchio ordinamento vengano a “scadere” e, nel contempo, di assicurare che le conoscenze disciplinari degli abilitati siano allineate alle nuove classi di concorso in via di definizione;

8. ferma restando l’opportunità di valorizzare le professionalità maturate nell’ambito della ricerca universitaria, si considera comunque necessario definire in maniera chiara e precisa un limite numerico, eventualmente espresso in forma percentuale, per la quota indicata come soprannumeraria per l’accesso al tirocinio;

9. si ritiene indispensabile che il Governo svolga a livello dell’Unione Europea un’azione adeguata volta ad armonizzare nei vari Paesi membri la formazione iniziale degli insegnanti nella scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, in modo da assicurare che la libera circolazione dei lavoratori del settore nell’Unione Europea garantisca omogeneità di qualità di prestazione;

10. all’articolo 3, comma 5, si raccomanda di prevedere come obbligatorio e non meramente facoltativo il tirocinio nelle istituzioni scolastiche per i percorsi formativi preordinati all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al medesimo articolo 3, comma 2 lettera b), nonché all’insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche, di cui all’articolo 3, comma 3.