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29 settembre 7a Senato approva Legge sui DSA

Il 29 settembre la 7a Commissione del Senato, in sede deliberante, approva definitivamente il Disegno di Legge sulle Nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento in ambito scolastico, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati il 9 giugno 2010.

Di seguito gli Ordini del Giorno accolti dalla 7a Commissione Senato ed il comunicato stampa del MIUR:

G/1006-1036-B/1/7 (testo 2)

BORNACIN, VALDITARA, COLLI, GIANCARLO SERAFINI

La 7a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge “Nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento in ambito scolastico”,

premesso che:

il disegno di legge, recante norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento circoscritte al settore scolastico, ai fini dell’applicabilità necessiterebbe di alcune integrazioni,

nello specifico, sarebbe opportuno prevedere la possibilità di diagnosticare i DSA (disturbi specifici di apprendimento) anche da parte di strutture convenzionate, considerato che le lunghe liste di attesa non consentono interventi tempestivi per la individuazione dei casi sospetti di DSA, come espressamente richiesto dall’articolo 3, comma 3, del disegno di legge;

la non tempestività degli interventi viene determinata da diverse motivazioni, in particolare: dalla numerosa utenza che si rivolge ai servizi socio-sanitari pubblici, dal fatto che per effettuare i test di diagnosi dei DSA trascorre, a volte, più di un anno, e che tra la diagnosi e l’inizio della terapia riabilitativa trascorrono ancora molti mesi, per la molteplicità delle altre patologie che il servizio socio-sanitario pubblico deve trattare, dal fatto che spesso le strutture operano con personale sotto organico e precario;

sarebbe, altresì, opportuno garantire il diritto del cittadino di poter scegliere in quali strutture e presso quali operatori sanitari sottoporsi alle debite cure,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire la diagnosi dei DSA anche da parte delle strutture convenzionate, con le quali si potrebbero, altresì, soddisfare in tempi ragionevoli le richieste di coloro che si rivolgono esclusivamente ai servizi socio-sanitari pubblici ed offrire un servizio qualificato.

G/1006-1036-B/2/7 (accolto come raccomandazione)

ADERENTI, PITTONI, RIZZI

La 7a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge “Nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento in ambito scolastico”,

premesso che:

la proposta di legge, al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, riconosce quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), la dislessia (difficoltà nella lettura), la disgrafia (difficoltà nelle manifestazioni grafiche) e la discalculia (difficoltà nello svolgimento di calcoli), che si manifestano in soggetti dotati di un quoziente intellettivo nella norma,

tali disturbi, come specifica la relazione illustrativa, interessano il 4 per cento della popolazione scolastica. Questa disfunzione non è dovuta a limitazioni intellettive: il dislessico è spesso intelligente ed anche dotato, creativo e intuitivo;

a sostegno degli alunni affetti da DSA il disegno di legge introduce misure per la diagnosi precoce ed indica interventi didattici volti a prevenire l’insuccesso scolastico ed assicurare il pieno sviluppo delle potenzialità;

l’articolo 4 prevede che ai docenti sia assicurata una formazione specifica;

impegna il Governo:

ad assicurare al personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, nell’ambito dei programmi annuali di formazione attivati a valere sulle disponibilità già previste per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici, anche con ricorso a strumenti di e-learning per la formazione on line;

garantire la formazione attraverso la conoscenza approfondita delle problematiche relative ai DSA, per l’applicazione di strategie didattiche adeguate;

prevedere lo stanziamento di risorse pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 – 2011, al fine di dotare le scuole che ne fanno richiesta di materiale didattico e software specifici a supporto dei percorsi scolastici personalizzati degli alunni con DSA.

G/1006-1036-B/3/7

POSSA, ASCIUTTI, VITTORIA FRANCO, BARELLI, BEVILACQUA, CERUTI, COLLI, DE ECCHER, DE FEO, FIRRARELLO, MARIAPIA GARAVAGLIA, GIAMBRONE, MARCUCCI, MONTANI, PITTONI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, GIANCARLO SERAFINI, SIBILIA, VALDITARA, VERONESI, VITA

La 7a Commissione,

con riferimento all’articolo 3, comma 1, del disegno di legge “Nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento in ambito scolastico”,

informato, nel corso dell’audizione del Consiglio Superiore di Sanità del 28 settembre 2010, che vi è anche a livello internazionale “una carenza nella codifica del procedimento diagnostico dei disturbi specifici di apprendimento”, ed inoltre “che i parametri essenziali per la misurazione del livello raggiunto nella lettura, nel calcolo e nell’espressione scritta non sono standardizzati né tantomeno condivisi a livello della pratica clinica”, nonché che “le conoscenze raggiunte su popolazioni che utilizzano sistemi verbali con caratteristiche diverse da quello italiano (in termini ad esempio di trasparenza) sono difficilmente trasferibili alla popolazione italiana”,

preso atto con vivo apprezzamento che il Consiglio Superiore di Sanità, nel corso della suddetta audizione, si è dichiarato disponibile ad “offrire il proprio contributo nella predisposizione di linee guida e protocolli consolidati e condivisi di diagnosi dei DSA nonché a fornire il proprio supporto tecnico-scientifico alle istituzioni scolastiche”,

concordando pienamente con il Consiglio Superiore di Sanità circa la necessità di un cospicuo sforzo di ricerca nel settore dei DSA sia per superare le suddette carenze di codifica del procedimento diagnostico, sia per migliorare le pratiche riabilitative,

consapevole della grande importanza sociale del problema dei disturbi specifici di apprendimento, che sono stimati riguardare una percentuale compresa tra il 3 e il 4 per cento della popolazione scolastica,

impegna il Governo

a inserire, nei programmi di attività del Consiglio Superiore di Sanità e, se necessario, anche dell’Istituto Superiore di Sanità, specifiche azioni finalizzate al superamento delle sopra indicate carenze diagnostiche;

a destinare a ricerche nei settori della diagnostica e della riabilitazione dei DSA adeguate risorse.

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Insieme per combattere e riconoscere la dislessia. Circa 350.000 studenti italiani fra i 6 e i 19 anni (mediamente uno studente ogni classe di 20 alunni) soffrono di dislessia, causa frequente di abbandono scolastico e di correlati problemi di autostima e di motivazione all’apprendimento.

Dopo un lungo percorso legislativo è stata approvata lo scorso 29 settembre in via definitiva dal Senato la legge che riconosce e definisce alcuni disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico quali dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia.

Una didattica ad hoc per gli alunni dislessici. È quanto prevede la legge. Il provvedimento ha la finalità, spiega il testo, di garantire il diritto all’istruzione e alla diagnosi precoce agli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento, adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità di questi studenti, promuovere il successo scolastico anche attraverso misure didattiche di supporto, incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia e scuola.

La legge, a favore della quale sarà previsto un finanziamento di 2 milioni di euro per gli anni 2010-2011, sancisce il diritto a usufruire dei provvedimenti compensativi e dispensativi lungo tutto il percorso scolastico, compresa la carriera universitaria, e assicura la preparazione degli insegnanti e degli studenti.

Durante il percorso formativo anche i docenti dovranno possedere un’adeguata preparazione didattica, metodologica e valutativa in merito alle problematiche relative ai Dsa.

La diagnosi dei DSA dovrà essere effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente e sarà comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Ssn possono prevedere, nei limiti delle risorse, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

Alle famiglie sarà garantita la possibilità di usufruire di orari di lavoro flessibili.

Per quanto riguarda le misure educative e didattiche sono inoltre garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonchè gli esami universitari; l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata o l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche. È inoltre previsto per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale.

A quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi.

29 settembre Senato approva DdL Lavoro

Il 29 settembre l’Aula del Senato con 147 voti favorevoli, 104 contrari e 2 astensioni approva il ddl collegato su lavoro pubblico e privato (1167-B/BIS), che torna alla Camera.

22 settembre Riforma Istruzione Adulti in 7a Senato

La settima Commissione del Senato riprende l’esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 6 luglio, dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali.

Il relatore PITTONI (LNP) comunica che nel frattempo è giunto il parere del Consiglio di Stato, di cui segnala alcune osservazioni. In primo luogo, è stato rilevato che i criteri concernenti la razionalizzazione e contenimento dei costi appaiono iterativi di prescrizioni già attuate ed è stata segnalata la scarsa incisività dell’atto, dato che l’articolo 11 dello schema si limita a recare, al comma 4, l’abrogazione esplicita dell’articolo 5, comma 1, lettera d), degli articoli 136 e 169 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nonché di ogni altra disposizione non legislativa comunque incompatibile con quella del regolamento in oggetto. Al riguardo, rende nota la risposta del Ministero, il quale ha illustrato le modalità di realizzazione degli obiettivi economici fondanti la disciplina adottata, la cui portata si ravvisa negli articoli 3, 9 e 11, commi 8 e 9, dell’atto. Rammenta infatti che, secondo l’articolo 3, ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) possono iscriversi gli adulti in età lavorativa – ovvero da 16 a 65 anni -, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o non sono in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore. Queste disposizioni si applicano anche ai Centri territoriali permanenti (CTP) e ai corsi serali attualmente funzionanti, ai sensi dell’articolo 11. Si sofferma poi sull’articolo 9, in virtù del quale dall’anno scolastico 2010-2011 l’organico dei docenti ha carattere funzionale ed è definito sulla base della serie storica degli alunni scrutinati (e non di quelli iscritti), di quelli ammessi agli esami finali e di quelli che hanno conseguito una certificazione. Dopo aver specificato che il decreto annuale reca anche i criteri per la determinazione degli organici nella fase transitoria, pone l’accento sull’articolo 11, che estende le disposizioni dell’articolo 9 ai CTP e ai corsi serali attualmente funzionanti, ferma restando la loro cessazione alla data del 31 agosto 2011; gli studenti iscritti proseguiranno il percorso nei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).

Sempre nell’ottica del contenimento dei costi si colloca il ridimensionamento dell’offerta formativa entro l’anno scolastico 2010-2011. Il provvedimento prevede, difatti, che l’istituzione dei Centri avvenga solo in presenza di una corrispondente riduzione di altre autonomie scolastiche, ai fini del rispetto di un’economia di spesa non inferiore a 85 milioni di euro entro l’anno scolastico 2011-2012, come previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009.

Il relatore dà poi conto degli ulteriori rilievi del Consiglio di Stato, secondo il quale lo schema in esame riassume al più alto livello regolamentare prescrizioni che in precedenza erano recate dal decreto ministeriale 25 ottobre 2007, di natura non regolamentare. A giudizio del Consiglio di Stato dunque appare necessario che il regolamento indichi esplicitamente le disposizioni del citato decreto ministeriale travolte dalla nuova disciplina, rimettendo a un successivo atto amministrativo l’elencazione delle ordinanze e circolari non più attuali.

In terzo luogo il Consiglio di Stato si esprime favorevolmente riguardo al contenuto dell’articolo 6, con cui si introduce la valutazione dei partecipanti ai corsi per adulti, finora rimessa ad ordinanze ministeriali, ma necessaria per completare l’assetto didattico dei predetti corsi. Infine, segnala che il Consiglio di Stato ha avanzato alcune proposte emendative che egli recepirà nel parere, unitamente agli ulteriori rilievi eventualmente espressi nel dibattito parlamentare.

Avviandosi alla conclusione,svolge alcune considerazioni di natura finanziaria. Il provvedimento concorre infatti all’attuazione dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, cui sono stati ascritti, complessivamente, risparmi non inferiori a 456 milioni di euro per l’anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l’anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l’anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012. La relazione tecnica allegata a quel decreto-legge affermava che detti obiettivi dovranno realizzarsi mediante l’adozione di un piano triennale (2009-2011) che preveda interventi strutturali, tra cui quelli disposti dal provvedimento in esame, finalizzati al conseguimento delle economie indicate al comma 6. La medesima relazione puntualizza che la riduzione della spesa di personale, conseguente alla riconduzione ai nuovi orari settimanali, viene calcolata prendendo come parametro lo stipendio iniziale di un insegnante della scuola di primo grado o laureato della scuola secondaria di secondo grado, come determinato dal contratto collettivo nazionale 2006-2009.

Con riferimento agli articoli da 1 a 11 del provvedimento in titolo, osserva quindi che la relativa relazione tecnica non espone dati ed elementi a sostegno dell’effettiva possibilità di costituire 150 CPIA e altrettanti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali amministrativi senza ulteriori spese a carico del bilancio dello Stato. Rileva in proposito che, in base alla relazione tecnica, l’istituzione dei CPIA nel numero previsto è subordinata alla realizzazione di «ulteriori economie» rispetto a quelle conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica. A tale riguardo giudica importante precisare l’entità e la modulazione temporale sia dell’onere ascrivibile alla creazione delle nuove autonomie scolastiche sia delle «ulteriori economie» da conseguire per garantire l’invarianza della spesa. Segnala inoltre che non sono indicate le tipologie di spesa da comprimere per conseguire detti ulteriori risparmi. Tenuto conto che, nel caso in cui dette economie, ulteriori rispetto a quelle previste dal piano programmatico di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, non dovessero essere realizzate, non si potrebbe dare seguito alla disposizione contenuta nell’articolo 1, reputa essenziale acquisire elementi di valutazione circa l’effettiva praticabilità di tali riduzioni di spesa.

Il seguito dell’esame è rinviato.

22 settembre Direttiva Fondo OF 2010 in 7a Senato

Il 22 settembre la settima Commissione del Senato esprime parere favorevole, con osservazioni e condizioni, allo Schema di direttiva per l’anno 2010 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l’istituzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 231

La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 2, della legge 18 dicembre 1997, n. 440, lo schema di direttiva in titolo,

registra con rammarico che quest’anno lo stanziamento complessivo è ulteriormente sceso rispetto all’anno precedente (da 140,5 milioni di euro a circa 129), pur dovendosi rilevare che la riduzione non è pesante come l’anno passato (quando era diminuito di 45 milioni);

ritiene del resto inevitabile che, nella difficilissima congiuntura economica in atto, i sacrifici siano imposti a tutti i comparti e dunque anche all’offerta formativa delle scuole;

prende atto con favore che il Ministero non si è limitato a recepire passivamente i tagli, ma ha cercato di elaborare indicazioni più stringenti per ciascun settore di intervento, in coerenza con la riforma scolastica in corso, e di ridistribuire le ridotte risorse, concentrando l’impegno sui comparti giudicati più strategici, fra cui la formazione del personale della scuola, il supporto tecnologico e la valutazione degli apprendimenti;

valuta positivamente gli interventi prioritari individuati dalla direttiva, quali: l’ampliamento dell’offerta formativa; la formazione e il sostegno all’innovazione; la scuola digitale; il miglioramento dell’offerta formativa nelle scuole paritarie; l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap o ospedalizzati; l’istruzione post-secondaria e per gli adulti; la valutazione degli apprendimenti; la promozione, il sostegno e la documentazione dell’innovazione;

con riferimento al primo obiettivo (ampliamento dell’offerta formativa):

– sottolinea con soddisfazione il recepimento di alcune indicazioni avanzate dalla Commissione l’anno scorso, tra cui il fatto che le iniziative nazionali devono essere svolte nel rispetto delle esigenze e delle particolarità locali e che i progetti volti a rafforzare l’apprendimento della lingua italiana devono riservare specifica attenzione alla crescente presenza di alunni stranieri nelle scuole;

– condivide le misure aggiuntive, come i progetti finalizzati a tutelare le diversità linguistiche e culturali, nel rispetto dei principi di democrazia e tolleranza, nonché il sostegno all’editoria elettronica;

– prende atto dell’inserimento dei programmi relativi ad Olimpiadi multidisciplinari tra studenti del primo ciclo e delle scuole superiori, precedentemente afferenti ad un distinto obiettivo (valorizzazione delle eccellenze);

– concorda con la volontà del Ministero di far confluire le iniziative concernenti le cosiddette “educazioni trasversali” (alimentare, stradale, alla salute) in azioni il più possibile unitarie fra Dicasteri onde ottimizzare le risorse e realizzare al contempo interventi più incisivi;

in ordine al secondo obiettivo (formazione e sostegno all’innovazione), condivide che le iniziative di supporto al personale scolastico siano legate prioritariamente al processo di riforma in atto, con particolare riferimento alla formazione in lingua inglese dei docenti di scuola primaria;

prende atto che non vi siano cambiamenti al terzo obiettivo (la scuola digitale) nè all’obiettivo legato al potenziamento dell’offerta formativa nelle scuole paritarie;

esprime rammarico per la soppressione dell’obiettivo relativo alla valorizzazione delle eccellenze: in proposito, pur riconoscendo che i summenzionati progetti connessi all’organizzazione di Olimpiadi multidisciplinari sono stati inglobati nella prima sezione di interventi (ampliamento dell’offerta formativa), manifesta dubbi sull’opportunità di tale scelta, tanto più che, oltre alle Olimpiadi multidisciplinari, la sezione comprendeva anche altre misure di valorizzazione del merito ad esempio attraverso procedure oggettive di valutazione finalizzate all’erogazione di borse di studio agli studenti e l’avvio di progetti pilota per la valutazione delle competenze;

in merito alle risorse, registra una evidente contraddizione fra la contrazione da 11 a 4 milioni di euro dei fondi destinati fra l’altro all’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria e l’affermazione di principio a favore di un potenziamento della formazione in lingua inglese dei docenti di tale segmento formativo;

giudica positiva la crescita degli stanziamenti dedicati alla valutazione degli apprendimenti (da 1,5 a 5 milioni di euro) e all’innovazione (da 1 a 3 milioni); quanto a quest’ultimo obiettivo, concorda sull’estensione degli interventi alla ricerca inerente i processi di trasformazione degli ambienti di apprendimento anche attraverso l’utilizzo delle innovazioni tecnologiche, dei libri digitali, degli ambienti interattivi.

Sulla base di queste premesse, esprime parere favorevole con la seguente condizione:

si richiede che nella prossima manovra finanziaria vi sia un incremento del Fondo per l’offerta formativa, destinato fra l’altro alla formazione degli insegnanti per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, in modo che a tali iniziative sia assicurata la peculiarità che meritano rispetto ai più generici interventi di formazione del personale docente;

e con le seguenti osservazioni:

1. nonostante le limitate risorse finanziarie a disposizione, si invita l’Esecutivo a valutare l’opportunità di reintrodurre l’obiettivo legato alla valorizzazione delle eccellenze, onde assicurare non solo iniziative a breve termine ma anche e soprattutto progetti di più ampio respiro;

2. pur condividendo la necessità di razionalizzare gli stanziamenti rivolti alle “educazioni trasversali” a carico delle diverse Amministrazioni statali, in nome di una maggiore unitarietà, si segnala l’assoluta esigenza di non abbassare la guardia rispetto all’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva e di tenere quindi questi settori al riparo rispetto ai tagli.

21 settembre Riforma Istruzione Adulti in 7a Camera

La settima Commissione della Camera riprende le audizioni sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali