Circolare INPDAP 8 ottobre 2010, n. 17

Circolare INPDAP 8 ottobre 2010, n. 17

Oggetto: Art. 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge 122/2010 – Interventi in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto

Nota 8 ottobre 2010, MIUROODGOS n. 7176 /R.U./U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ufficio II

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta

Al Sovrintendente Scolastico

per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico

per la Provincia Autonoma di Trento

All’Intendente Scolastico per le scuole

delle località ladine di Bolzano

All’Intendente Scolastico

per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

Oggetto: Avvio del Progetto “OLIMPIADI DI MATEMATICA 2011”

L’Unione Matematica Italiana informa di aver iniziato la fase organizzativa delle prossime Olimpiadi di Matematica 2011 rivolte agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore.

Come per gli anni passati, le competizioni seguiranno le medesime modalità di svolgimento.

Il primo appuntamento è costituito dai “Giochi di Archimede”, gare di tipo promozionale previste per il 17 novembre 2010.

Nel mese di febbraio 2011, inizieranno le Gare Provinciali di Selezione, a queste seguiranno, presumibilmente i primi giorni di maggio 2011, le Olimpiadi Nazionali della Matematica a Cesenatico.

Per la fine del mese di maggio 2011 a Pisa sono previste invece le Prove di selezione per le Olimpiadi Internazionali di Matematica che si svolgeranno dal 13 al 24 luglio 2011 ad Amsterdam.

Per le procedure di iscrizione (che devono avvenire tassativamente solo per via telematica entro e non oltre il 15 ottobre 2010) e qualsiasi altra informazione si invita a visitare il sito: http://olimpiadi.dm.unibo.it

IL DIRIGENTE

F.to Antonio Lo Bello

Avviso 8 ottobre 2010

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ufficio III

Si fa seguito alla nota prot. 00001712 del 08/03/2010 con la quale è stato bandito il concorso “Dalla Tavola alla Cittadinanza” realizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con la Coldiretti. Al riguardo si comunica che la commissione di valutazione riunitasi per esaminare gli elaborati dei partecipanti ha individuato i vincitori, che risultano essere i seguenti:

D.D. PIETRO BARICCO – CORSO PESCHIERA, 380 – TORINO – classe III C

SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI” – VIA LIVORNO, 17 – AGLIANA (PISTOIA) – classe II B

SCUOLA PRIMARIA DI FIUMALBO – VIA LAGO, 10 – FIUMALBO (MO) – classi I – II – III – IV – V.

Nota 8 ottobre 2010, MIURAOODGOS Prot. n. 7177/R.U./U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e

per l’autonomia scolastica

Ufficio V

Agli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Agli Uffici Scolastici Provinciali

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico di

BOLZANO

Al Sovrintendente Scolastico di

TRENTO

Ai Dirigenti scolastici degli

Istituti tecnici sedi esami di

Stato per abilitazione esercizio

libera professione perito industriale

LORO SEDI

Alle Commissioni giudicatrici degli

esami di Stato per l’abilitazione

all’esercizio della libera professione

di perito industriale

SEDI D’ESAME

OGGETTO: Sessione 2010 esami Stato abilitazione esercizio libera professione perito industriale – adempimenti Uffici scolastici, Capi di istituto e Commissioni

Nota 8 ottobre 2010, MIURAOODGOS Prot. n. 7177/R.U./U

Legge 8 ottobre 2010, n. 170

Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2010)
Nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento in ambito scolastico

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.

3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.

4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.

5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.

6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

7. Nell’interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

Art. 2 Finalità

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:

a) garantire il diritto all’istruzione;

b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;

c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;

d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;

e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;

f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;

g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;

h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Art. 3 Diagnosi

1. La diagnosi dei DSA e’ effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e’ comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

3. E’ compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all’articolo 7, comma 1. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

Art. 4 Formazione nella scuola

1. Per gli anni 2010 e 2011, nell’ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, e’ assicurata un’adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.

2. Per le finalita’ di cui al comma 1 e’ autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinato, dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, garantiscono:

a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;

c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari.

Art. 6 Misure per i familiari

1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.

2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7 Disposizioni di attuazione

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all’articolo 3, comma 3.

2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all’articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all’articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall’articolo 5, comma 4.

3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso.

Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Art. 8 Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1006):

Presentato dalla sen. Vittoria Franco ed altri il 2 settembre 2008.

Assegnato alla commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 17 settembre 2008 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª, 12ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 24 settembre 2008; il l° e 14 ottobre 2008; il 5 novembre 2008;. il 3, 17 e 24 marzo 2009; l’8 aprile 2009; il 5 maggio 2009.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 15 maggio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª, 12ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, ed approvato in un testo unificato con l’atto n. 1036 (sen. Franco Asciutti ed altri) il 19 maggio 2009. Camera dei deputati (atto n. 2459):

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 26 maggio 2009 con i pareri delle commissioni I, V, XI, XII e Questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 24 giugno 2009; il 1º luglio 2009; 14, 15, 21, 28 ottobre 2009; il 24 febbraio 2010; 1’11, 12 e 20 maggio 2010.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 3 giugno 2010 con pareri delle commissioni I, V, XI, XII e Questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, ed approvato, con modificazioni, il 9 giugno 2010. Senato della Repubblica (atto n. 1006-1036-B):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 24 giugno 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 12ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione il 13 luglio 2010; il 15, 22 e 28 settembre 2010 ed approvato il 29 settembre 2010.

Nota 8 ottobre 2010, MIURAOODGOS Prot. n. 7170/R.U./U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e

per l’autonomia scolastica

Ufficio V

Agli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Agli Uffici Scolastici Provinciali

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico di

BOLZANO

Al Sovrintendente Scolastico di

TRENTO

Ai Dirigenti scolastici degli

Istituti tecnici sedi esami di

Stato per abilitazione esercizio

libera professione perito agrario

LORO SEDI

Alle Commissioni giudicatrici degli

esami di Stato per l’abilitazione

all’esercizio della libera professione

di perito agrario

SEDI D’ESAME

OGGETTO: Sessione 2010 esami Stato abilitazione esercizio libera professione perito agrario – Adempimenti Uffici Scolastici, Capi di istituto e Commissioni

Nota 8 ottobre 2010, MIURAOODGOS Prot. n. 7170/R.U./U

Nota 8 ottobre 2010, MIURAOODGOS prot. n. 7116

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio I

Ai Direttori Generali

Uffici scolastici regionali

Loro Sedi

e, p.c. Al Capo Dipartimento per l’istruzione

Al Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Al Capo di Gabinetto

Al Capo dell’Ufficio legislativo

Sede

Oggetto: Sezioni primavera – Accordo in Conferenza unificata.

Si rende noto che in data 7 ottobre 2010 la Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie locali ha definito l’Accordo per la prosecuzione del servizio educativo per bambini della fascia di età 2-3 anni, denominato sezioni primavera, anche per il corrente anno scolastico.

Sulla base di tale Accordo, ciascun Ufficio scolastico regionale potrà procedere alla definizione della Intesa con la Regione.

Si fa riserva di inviare quanto prima il testo dell’Accordo e il piano di riparto dei fondi statali.

Il Direttore Generale

Mario G. Dutto

Nota 8 ottobre 2010, Prot. n. 0006133

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione, la Comunicazione

Ufficio VI

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Referenti PLS

presso gli Uffici Scolastici Regionali

p.c. Al prof.re Nicola Vittorio

Coordinatore nazionale

del Piano Lauree Scientifiche

Oggetto: Piano Nazionale Lauree Scientifiche: ripartizione delle risorse finanziarie USR tra i progetti approvati (tranche del 60%). Incontro nazionale tra coordinatori locali PLS e referenti USR: Mercoledì, 27 ottobre, ore 11.00 – 17.30, Università “La Sapienza” di Roma, Dipartimento di Fisica.

Con due precedenti note (prot. n. 0006233 del 21/12/2009 e prot. n. 0001792 del 9 marzo 2010) lo scrivente Ufficio ha comunicato l’ammontare delle risorse destinate a sostenere la progettazione delle nuove attività di sviluppo del Piano Lauree Scientifiche per il biennio 2010/2012 e, successivamente, ha autorizzato il prelievo del finanziamento ricevuto nella misura del 30% circa, per la prosecuzione delle attività nell’a.s. 2009/2010.

A seguito dell’emanazione delle nuove “Linee guida”, diramate nell’aprile 2010, sono state formulate le nuove azioni progettuali in ciascuna sede coinvolta. I progetti, dopo la valutazione dei referenti nazionali per ciascuna area disciplinare, sono stati trasmessi al Comitato scientifico nazionale, che ha proceduto alla definitiva approvazione e all’assegnazione delle risorse.

Considerato che le nuove attività sono ormai in fase di avvio, il Comitato scientifico nazionale, dopo aver attentamente valutato la situazione finanziaria di ciascun territorio, ha convenuto sull’opportunità di rendere disponibile il 60% delle risorse finanziarie che fanno capo agli USR per l’anno scolastico 2010/2011.

Tale soluzione consente di riequilibrare le diverse situazioni, facilitando l’avvio delle azioni dopo un anno caratterizzato dalla discontinuità e varietà delle situazioni locali.

A tal fine si allega alla presente nota la tabella convenuta, contenente il 60% delle ripartizioni per singola sede e singola disciplina, visibile anche sul sito del CINECA.

Si comunica, altresì, che il 27 ottobre p.v., ore 11.00 – 17.30, presso il Dipartimento di Fisica dell’Università “La Sapienza” di Roma, p.le A. Moro, n. 2, si terrà il già annunciato 2° incontro tra tutti i coordinatori dei progetti locali e i referenti degli Uffici Scolastici Regionali. Indicazioni precise sulla logistica in termini di aule e sul programma saranno rese disponibili a breve consultando il nuovo sito del PLS al seguente indirizzo:

www.progettolaureescientifiche.ue

Le spese di viaggio sono a carico degli Uffici di provenienza.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Zennaro

Tabella