(in S.O. n. 243 alla G.U. 9 novembre 2010, n. 262)
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche’ misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. (10G0209)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione della
disciplina in tema di lavori usuranti)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai
lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attivita' e
che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere
dal 1° gennaio 2008 la possibilita' di conseguire, su domanda, il
diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli
previsti per la generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo i
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere
da a) a f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Restano ferme le modalita' procedurali per l'emanazione dei
predetti decreti legislativi indicate nei commi 90 e 91 e le norme di
copertura finanziaria di cui al comma 92 del citato articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano, ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una
clausola di salvaguardia, volta a prevedere che, qualora nell'ambito
della funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano
scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la
copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di
priorita', in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a
parita' degli stessi, della data di presentazione della domanda,
nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.
Art. 2.
(Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della
salute)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e
societa' vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e dal Ministero della salute nonche' alla ridefinizione del rapporto
di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e
societa' rispettivamente vigilati, ferme restando la loro autonomia
di ricerca e le funzioni loro attribuite, in base ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della
struttura amministrativa degli enti, istituti e societa' vigilati,
adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed
economicita' dell'attivita' amministrativa e all'organizzazione,
rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero della salute, prevedendo, ferme restando le specifiche
disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge, il riordino delle
competenze dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori e della societa' Italia Lavoro Spa;
b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di
funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e
mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura
amministrativa degli enti e istituti vigilati ai principi e alle
esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconoscendo il valore strategico
degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini;
c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e gli
enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i predetti
Ministeri la possibilita' di emanare indirizzi e direttive nei
confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza;
d) organizzazione del Casellario centrale infortuni, nel rispetto
delle attuali modalita' di finanziamento, secondo il principio di
autonomia funzionale, da perseguire in base ai criteri di cui alle
lettere a) e b) del presente comma;
e) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di
adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi
emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi. (2) ((5))
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro
della salute, ciascuno in relazione alla propria competenza, di
concerto, rispettivamente, con il Ministro della salute e con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche' con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dello
sviluppo economico, nonche' con il Ministro della difesa
limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione
della Croce rossa italiana, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e previo parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale
termine, il Governo puo' comunque procedere. Successivamente, gli
schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta
giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei
decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo e' prorogato di
due mesi.
3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui
al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri
organismi istituiti con Legge o con regolamento nell'amministrazione
centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che
svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro
eventuale unificazione, a quelle strettamente indispensabili
all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi.
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 24 febbraio 2012, n. 14 ha disposto (con l'art. 1, comma 2)
che "Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli
enti, istituti e societa' vigilati dal Ministero della salute, e'
differito al 30 giugno 2012. Ai fini di cui al presente comma, sono
compresi tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della
delega quelli di sussidiarieta' e di valorizzazione dell'originaria
volonta' istitutiva, ove rinvenibile".
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 7 agosto 2012, n. 131, nel modificare l'art. 1, comma 2 della
L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che
"Al fine di coordinare la riforma dell'associazione della Croce Rossa
Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalita' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e con il riordino del Servizio
nazionale della protezione civile, nell'intento di realizzare un
compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze, il termine di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'
differito al 30 settembre 2012".
Art. 3.
(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping
e per la tutela della salute nelle attivita' sportive)
1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il
comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. I componenti della Commissione sono designati tra persone
di comprovata esperienza professionale nelle materie di cui al comma
1, secondo le seguenti modalita':
a) cinque componenti designati dal Ministro della salute o suo
delegato, di cui uno con funzioni di presidente;
b) cinque componenti designati dal Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, di cui
uno con funzioni di vice presidente;
c) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un componente designato dal CONI;
e) un componente designato dall'Istituto superiore di sanita';
f) un ufficiale del Comando carabinieri per la tutela della
salute designato dal Comandante".
2. Il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, e' abrogato.
Art. 4.
(Misure contro il lavoro sommerso)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste
dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori
subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola
esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresi' la
sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun
lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata
di lavoro effettivo. L'importo della sanzione e' da euro 1.000 a euro
8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per
ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore
risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.
L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi
e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai
periodi precedenti e' aumentato del 50 per cento»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione
qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente
assolti, si evidenzi comunque la volonta' di non occultare il
rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma
3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in
materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorita' competente a
ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e' la Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente».
2. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nel settore
turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o piu'
dati anagrafici inerenti al lavoratore puo' integrare la
comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello
dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche' dalla
comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la
tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro».
3. Al comma 7-bis dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, introdotto dall'articolo 1, comma 54, della legge 24
dicembre 2007,n. 247, la parola: «constatate» e' sostituita dalla
seguente: «commesse».
Art. 5.
(Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «gli enti pubblici economici e le
pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «e gli
enti pubblici economici»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno
del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di
trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga,
la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al
mese precedente».
2. All'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo il comma 1
e' inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e
secondo i criteri e le modalita' individuati con circolare del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i dati di
cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della fanzione pubblica, che li pubblica nel proprio
sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati
e' comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della
performance individuale dei dirigenti».
3. Al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «All'atto della assunzione» sono sostituite dalle
seguenti: «All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro»;
b) le parole: «pubblici e» sono soppresse;
c) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il datore di
lavoro pubblico puo' assolvere all'obbligo di informazione di cui al
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al
lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data
di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto
individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
4. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, le parole: «I datori di lavoro privati, gli enti
pubblici economici e le pubbliche amministrazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici».
Art. 6.
(Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari
extracomunitari)
1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo
il comma 1-quater, e' inserito il seguente:
"1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al
seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni
agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle
Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale
italiano o da organismi, societa' ed associazioni sportive da essi
riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro
dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a
svolgere la pertinente attivita', in deroga alle norme sul
riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della
rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al
periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I
professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea godono del medesimo trattamento, ove piu' favorevole".
Art. 7.
(Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro)
1. All'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
come da ultimo modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. In caso di violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 9, comma 1, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e'
verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all'articolo
4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se
la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e'
verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui
all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e' da 1.000 a
5.000 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura
ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di
cinque lavoratori ovvero si e' verificata in almeno due anni, la
sanzione amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si
riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e' verificata in
almeno quattro anni, la sanzione amministrativa e' da 800 a 4.500
euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. In caso di violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di
cinque lavoratori ovvero si e' verificata in almeno tre periodi di
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa e' da 300 a 1.000 euro.
Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e'
verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa e' da 900 a 1.500 euro e non e' ammesso il pagamento
della sanzione in misura ridotta».
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, il
comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate
mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative. In
assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi
nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti
territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o
territoriale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di
periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi o la concessione di
riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di
navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi
portuali».
Art. 8.
(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 2002,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002)
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'elettorato passivo e'
altresi' esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato
raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta
elezione».
Art. 9.
(Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
e all'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009)
1. Al secondo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «nonche'
di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4
novembre 2005, n. 230,» sono soppresse.
2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
le parole: «, illustrati e discussi davanti alla commissione,» sono
soppresse e dopo la parola: «dottorato,» sono inserite le seguenti:
«discussi pubblicamente con la commissione,».
Art. 10.
(Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria ad
ordinamento speciale)
1. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo e' inserito
il seguente: «Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di
spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli
Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale».
Art. 11.
(Abrogazione di norme concernenti le valutazioni
comparative dei docenti universitari)
1. Le lettere d) ed l) dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio
1998, n. 210, e i commi 6 e 10 dell'articolo 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117,
sono abrogati.
Art. 12.
(Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia
e delle finanze alle universita' statali)
1. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,
dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. In caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso
la Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle universita'
statali, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 13 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la citata Scuola
trasferisce all'universita' interessata le risorse finanziarie per la
corresponsione del trattamento retributivo del ricercatore
trasferito».
Art. 13.
(Mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni)
1. In caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e alle
autonomie locali ovvero di trasferimento o di conferimento di
attivita' svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti
pubblici ovvero di esternalizzazione di attivita' e di servizi, si
applicano al personale ivi adibito, in caso di esubero, le
disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
2. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze
organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti
all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le
modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre
amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo
restando quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal
presente decreto».
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le pubbliche amministrazioni possono rideterminare le
assegnazioni temporanee in corso in base a quanto previsto dal comma
2-sexies dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, introdotto dal comma 2 del presente articolo. In caso di
mancata rideterminazione, i rapporti in corso continuano ad essere
disciplinati dalle originarie fonti.
Art. 14.
(Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali
effettuato da soggetti pubblici)
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, l'ultimo periodo del comma 1 e' soppresso;
b) all'articolo 19, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni
di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa
valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti
dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita' e
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal
lavoro, nonche' le componenti della valutazione o le notizie
concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d)».
2. Dopo il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente:
«11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio
e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e
gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via
telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati
relativi all'anzianita' contributiva dei dipendenti interessati».
Art. 15.
(Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali
a dirigenti di seconda fascia)
1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9-bis del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' inserito il seguente: «Nel
caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a
dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di prestito, non
si applica la disposizione di cui al terzo periodo dell'articolo 23,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni».
2. La disposizione introdotta dal comma 1 si applica agli incarichi
conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16.
(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale)
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte
dall'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono
sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
gia' adottati prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008.
Art. 17.
(Applicazione dei contratti collettivi del comparto della
Presidenza del Consiglio dei ministri al personale
ad essa trasferito)
1. Al personale dirigenziale e non dirigenziale, trasferito e
inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in
attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si applicano, a decorrere dal
1° gennaio 2010, i contratti collettivi di lavoro del comparto della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.020.000
euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 18.
(Aspettativa)
1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa,
senza assegni e senza decorrenza dell'anzianita' di servizio, per un
periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attivita'
professionali e imprenditoriali. L'aspettativa e' concessa
dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative,
previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.
2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si
applicano le disposizioni in tema di incompatibilita' di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Art. 19.
(Specificita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei
contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica,
pensionistica e previdenziale, e' riconosciuta la specificita' del
ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' dello stato giuridico del
personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei
compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da
leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni
democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed
esterna, nonche' per i peculiari requisiti di efficienza operativa
richiesti e i correlati impieghi in attivita' usuranti.
2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al
comma 1 e' definita con successivi provvedimenti legislativi, con i
quali si provvede altresi' a stanziare le occorrenti risorse
finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER)
partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attivita'
negoziali svolte in attuazione delle finalita' di cui al comma 1 e
concernenti il trattamento economico del medesimo personale.
Art. 20.
(Disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato)
1. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
incrementata di 5 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 5
milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
2. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno del
lavoratore, le norme aventi forza di legge emanate in attuazione
della delega di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 12
febbraio 1955, n. 51, si interpretano nel senso che esse non trovano
applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato e,
pertanto, le disposizioni penali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano, per il
periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei mezzi del
medesimo naviglio. I provvedimenti adottati dal giudice penale non
pregiudicano le azioni risarcitone eventualmente intraprese in ogni
sede, dai soggetti danneggiati o dai loro eredi, per l'accertamento
della responsabilita' civile contrattuale o extracontrattuale
derivante dalle violazioni delle disposizioni del citato decreto n.
303 del 1956.
Art. 21.
(Misure atte a garantire pari opportunita', benessere di chi lavora
e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche)
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
«c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane
nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo
sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi
rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita'
alle lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque
forma di discriminazione e di violenza morale o psichica»;
b) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di
discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta',
all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla
disabilita', alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro,
nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le
pubbliche amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare,
contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al
proprio interno»;
c) all'articolo 57, al comma 1 sono premessi i seguenti:
«01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio
interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un
solo organismo, i comitati per le pari opportunita' e i comitati
paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della
contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni
previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale
delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.
02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni ha composizione paritetica ed e' formato da un
componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un
pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da
assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
Il presidente del Comitato unico di garanzia e' designato
dall'amministrazione.
03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno
dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e
di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il
consigliere nazionale di parita'. Contribuisce all'ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza
delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di
benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
04. Le modalita' di funzionamento dei Comitati unici di garanzia
sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata
di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio
dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia
comporta responsabilita' dei dirigenti incaricati della gestione del
personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli
obiettivi»;
d) all'articolo 57, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita'
dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunita', per la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilita' di
bilancio»;
e) all'articolo 57, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' di cui
all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive
dell'Unione europea in materia di pari opportunita', contrasto alle
discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di
quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica».
Art. 22.
(Eta' pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario
nazionale)
1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, le parole: «dirigenti medici del Servizio
sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti
medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e le
parole: «fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti:
«ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo
anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di
permanenza non puo' superare il settantesimo anno di eta' e la
permanenza in servizio non puo' dar luogo ad un aumento del numero
dei dirigenti».
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I dipendenti in aspettativa non retribuita che
ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta
giorni prima del compimento del limite di eta' per il collocamento a
riposo».
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 15-nonies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici
e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio
alla data del 31 gennaio 2010.
Art. 23
(Delega al Governo per il riordino della normativa
in materia di congedi, aspettative e permessi)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in
materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati,
fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o
privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle
disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie
per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della
normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile;
c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto del loro
contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche
costituzionalmente tutelate;
d) ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei
requisiti soggettivi, nonche' razionalizzazione e semplificazione dei
criteri e delle modalita' per la fruizione dei congedi, delle
aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di
garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina;
e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da
presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap in
situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo
neuro-degenerativo o oncologico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e previo parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale
termine, il Governo puo' comunque procedere. Successivamente, gli
schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta
giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei
decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo e' prorogato di
due mesi.
3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui
al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 24.
(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a
portatori di handicap in situazione di gravita')
1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a
tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che
assiste persona con handicap in situazione di gravita', coniuge,
parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado
qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta'
oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano
deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso
mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in
maniera continuativa. Il predetto diritto non puo' essere
riconosciuto a piu' di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla
stessa persona con handicap in situazione di gravita'. Per
l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di
gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche
adottivi, che possono fruirne alternativamente";
b) al comma 5, le parole da: "Il genitore" fino a: "handicappato"
sono sostituite dalle seguenti: "Il lavoratore di cui al comma 3" e
le parole:
"al proprio domicilio" sono sostituite dalle seguenti: "al
domicilio della persona da assistere";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per
l'accertamento della responsabilita' disciplinare, il lavoratore di
cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo,
qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il
venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei
medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica".
2. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita',di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Successivamente al compimento del terzo anno di eta' del
bambino con handicap in situazione di gravita', il diritto a fruire
dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni, e' riconosciuto ad entrambi
i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente,
anche in maniera continuativa nell'ambito del mese";
b) il comma 3 e' abrogato.
3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le
parole da: "nonche'" fino a: "non convivente" sono soppresse.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica:
a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i
permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi
dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i
permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di
gravita', dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al
proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti
o affini;
b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza
a persona con handicap in situazione di gravita', il nominativo di
quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da
un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il
comune di residenza dell'assistito;
c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternita' o
paternita' o il grado di parentela o affinita' intercorrente tra
ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice
madre, la specificazione dell'eta' maggiore o minore di tre anni del
figlio;
e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti
da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun
mese.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di
bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto
previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al
comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna
amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno,
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice
di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e' autorizzata al trattamento dei dati personali e
sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non puo' comunque
avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della
comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni
pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali
e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo
non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i
quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano
la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta,
conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no,
nonche' nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono
inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e
delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attivita' di
cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla
legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse
pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma
dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma
dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto
comma dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti
l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti
sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo,
rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza
dei sordi, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e
all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.
Art. 25.
(Certificati di malattia)
1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per
malattia nei settori pubblico e privato, nonche' un efficace sistema
di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti
i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro
privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di
malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 26.
(Aspettativa per conferimento di incarichi, ai sensi dell'articolo
19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. Al personale del comparto sicurezza e difesa possono essere
conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel
rispetto dei requisiti e dei limiti ivi previsti, incarichi
dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella
di appartenenza, che siano strettamente collegati alla
professionalita' da loro rivestita e motivati da esigenze di
carattere eccezionale. Il personale e' collocato in aspettativa senza
assegni e continua ad occupare il relativo posto nella dotazione
organica dell'amministrazione di appartenenza.
2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti previa
autorizzazione del Ministro competente, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 27.
(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della
difesa)
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)).
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)).
4. L'articolo 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224, si
interpreta nel senso che gli assegni previsti nel tempo, ivi
menzionati, sono comprensivi delle sole indennita' fisse e
continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle
funzioni dirigenziali espletate.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)).
6. Dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi allo scopo di armonizzare, con effetto a decorrere dal 10
gennaio 2012, il sistema di tutela previdenziale e assistenziale
applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo
nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari
dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al
trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili
del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili
del fuoco volontari siano deceduti espletando attivita' addestrative
od operative diverse da quelle connesse al soccorso;
b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del
fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio
permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia
contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di
addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo
gratuito.
8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 7 sono
trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere
finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di
assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del
parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni
che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti
legislativi di cui al comma 7, o successivamente, quest'ultimo e'
prorogato di ulteriori due mesi.
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2012 e a 1 milione di euro a decorrere
dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 28.
(Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di
concorso, i limiti minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli
atleti dei gruppi sportivi ((. . .)) delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente,
in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi
del presente articolo non puo' essere impiegato in attivita'
operative fino al compimento del diciottesimo anno di eta'.
Art. 29.
(Concorsi interni per vice revisore tecnico
e vice perito tecnico della Polizia di Stato)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 20-quater:
1) al comma l, lettera a), le parole: «provenienti da profili
professionali omogenei a quello per cui concorrono,» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «e nel solo bando di cui al comma 1,
lettera a), si procede altresi' alla definizione, anche per categorie
omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo
degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti
messi a concorso» sono soppresse;
b) all'articolo 25-ter:
1) al comma 1, le parole: «proveniente da profili professionali
omogenei a quello per il quale concorre,» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «, nonche' la definizione, anche per
categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali
del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi ai posti messi a
concorso» sono soppresse.
Art. 30.
(Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro)
1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie
di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo
63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di
instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri
datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo
giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita' ai principi
generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di
legittimita' e non puo' essere esteso al sindacato di merito sulle
valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al
datore di lavoro o al committente. ((L'inosservanza delle
disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al
sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e
produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di
impugnazione per violazione di norme di diritto)).
2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e
nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non puo'
discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di
certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto,
di vizi del consenso o di difformita' tra il programma negoziale
certificato e la sua successiva attuazione.
3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il
giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di
giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro
stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi ovvero
nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e
la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo
VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al
licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di
elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque
considera le dimensioni e le condizioni dell'attivita' esercitata dal
datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale,
l'anzianita' e le condizioni del lavoratore, nonche' il comportamento
delle parti anche prima del licenziamento.
4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 75. - (Finalita'). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in
materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei
contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una
prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel
presente titolo".
5. All'articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e comunque unicamente nell'ambito di intese
definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a
quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli
aspetti organizzativi".
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti
previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse
umane, stramentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 31.
(Conciliazione e arbitrato)
1. L'articolo 410 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
«Art. 410. - (Tentativo di conciliazione). - Chi intende propone in
giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409
puo' promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale
aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione
presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri
di cui all'articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di
conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata
del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla
sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione
provinciale del lavoro. La commissione e' composta dal direttore
dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato
a riposo, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti
effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori,
designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello territoriale.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita', affidano il
tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal
direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo
delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma.
In ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria la
presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di
lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.
La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta
dall'istante, e' consegnata o spedita mediante raccomandata con
avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di
conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con
ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla
controparte.
La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se
l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione
non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la
denominazione o la ditta nonche' la sede;
2) il luogo dove e' sorto il rapporto ovvero dove si trova
l'azienda o sua dipendenza alla quale e' addetto il lavoratore o
presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del
rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le
comunicazioni inerenti alla procedura;
4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento
della pretesa.
Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione,
deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni
dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente
le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonche' le eventuali
domande in via riconvenzionale. Ove cio' non avvenga, ciascuna delle
parti e' libera di adire l'autorita' giudiziaria. Entro i dieci
giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione
delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto
entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il
lavoratore puo' farsi assistere anche da un'organizzazione cui
aderisce o conferisce mandato.
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica
amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420,
commi primo, secondo e terzo, non puo' dar luogo a responsabilita',
salvi i casi di dolo e colpa grave».
2. Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' obbligatorio.
3. L'articolo 411 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
«Art. 411. - (Processo verbale di conciliazione). - Se la
conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche
limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato
processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della
commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte
interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.
Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di
conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione
della controversia. Se la proposta non e' accettata, i termini di
essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni
espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla
commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice
tiene conto in sede di giudizio.
Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al
ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati
i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non
riuscito. Se il tentativo di conciliazione si e' svolto in sede
sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione e'
depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una
delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il
direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticita', provvede a
depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione
e' stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata,
accertata la regolarita' formale del verbale di conciliazione, lo
dichiara esecutivo con decreto».
4. All'articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile, le
parole: «e tenta la conciliazione della lite» sono sostituite dalle
seguenti: «, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti
una proposta transattiva» e le parole: «senza giustificato motivo,
costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della
decisione» sono sostituite dalle seguenti: «o il rifiuto della
proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo,
costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del
giudizio».
5. L'articolo 412 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
«Art. 412. - (Risoluzione arbitrale della controversia). - In
qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in
caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione,
anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando e'
possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi
per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di
conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la
controversia.
Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della
controversia, le parti devono indicare:
1) il termine per l'emanazione del lodo, che non puo' comunque
superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il
quale l'incarico deve intendersi revocato;
2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e
l'eventuale richiesta di decidere secondo equita', nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della
materia, anche derivanti da obblighi comunitari.
Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli
arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui
all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice
civile.
Il lodo e' impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle
controversie aventi ad oggetto la validita' del lodo arbitrale
irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il
tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui
circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il ricorso e' depositato
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo.
Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per
iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovverso se il ricorso
e' stato respinto dal tribunale, il lodo e' depositato nella
cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede
dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata,
accertata la regolarita' formale del lodo arbitrale, lo dichiara
esecutivo con decreto».
6. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile e' sostituito
dal seguente:
«Art. 412-ter. - (Altre modalita' di conciliazione e arbitrato
previste dalla contrattazione collettiva). - La conciliazione e
l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere
svolti altresi' presso le sedi e con le modalita' previste dai
contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali
maggiormente rappresentative».
7. All'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, le parole: «ai
sensi degli articoli 185, 410 e 411» sono sostituite dalle seguenti:
«ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater».
8. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile e' sostituito
dal seguente:
«Art. 412-quater. - (Altre modalita' di conciliazione e arbitrato). -
Ferma restando la facolta' di ciascuna delle parti di adire
l'autorita' giudiziaria e di avvalersi delle procedure di
conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di
cui all'articolo 409 possono essere altresi' proposte innanzi al
collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo
quanto previsto dai commi seguenti.
Il collegio di conciliazione e arbitrato e' composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in
funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di
parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli
avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e
arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto,
salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o
da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il
quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina
dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni
di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi
di prova e il valore della controversia entro il quale si intende
limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle
norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e
l'eventuale richiesta di decidere secondo equita', nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della
materia, anche derivanti da obblighi comunitari.
Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione
e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta
giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile,
concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della
sede del collegio. Ove cio' non avvenga, la parte che ha presentato
ricorso puo' chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del
tribunale nel cui circondario e' la sede dell'arbitrato. Se le parti
non hanno ancora determinato la sede, il ricorso e' presentato al
presidente del tribunale del luogo in cui e' sorto il rapporto di
lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale e'
addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al
momento della fine del rapporto.
In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del
collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta,
deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva
sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da
un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve
eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le
eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via
riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.
Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente
puo' depositare presso la sede del collegio una memoria di replica
senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci
giorni il convenuto puo' depositare presso la sede del collegio una
controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.
Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto,
dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci
giorni prima.
All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se
la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell'articolo
411, commi primo e terzo.
Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a
interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti
invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle
prove, il collegio puo' rinviare ad altra udienza, a non piu' di
dieci giorni di distanza, l'assunzione delle stesse e la discussione
orale.
La controversia e' decisa, entro venti giorni dall'udienza di
discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione
dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra
le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma,
del codice civile. Il lodo e' impugnabile ai sensi dell'articolo
808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validita' del lodo
arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico
grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui
circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il ricorso e' depositato
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo.
Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per
iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso e'
stato respinto dal tribunale, il lodo e' depositato nella cancelleria
del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il
giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita'
formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.
Il compenso del presidente del collegio e' fissato in misura pari al
2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed
e' versato dalle parti, per meta' ciascuna, presso la sede del
collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno
cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a
compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per
il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime
nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia,
sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e
92.
I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un
fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del
presidente del collegio e del proprio arbitro di parte».
9. Le disposizioni degli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater
del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie
di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono abrogati.
10. In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del codice di
procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole
compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile
che rinviano alle modalita' di espletamento dell'arbitrato di cui
agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo
ove cio' sia previsto da accordi interconfederali o contratti
collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullita', deve
essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di
certificazione di cui all'articolo 76 del medesimo decreto
legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di
certificazione accertano, all'atto della sottoscrizione della
clausola compromissoria, la effettiva volonta' delle parti di
devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto
di lavoro. La clausola compromissoria non puo' essere pattuita e
sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove
previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla
data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri
casi. La clausola compromissoria non puo' riguardare controversie
relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle
commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un
legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione
sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.
11. In assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi
di cui al primo periodo del comma 10, trascorsi dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative, al
fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione
dell'accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi
successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze
istruttorie del confronto tra le parti sociali, individua in via
sperimentale, fatta salva la possibilita' di integrazioni e deroghe
derivanti da eventuali successivi accordi interconfederali o
contratti collettivi, le modalita' di attuazione e di piena
operativita' delle disposizioni di cui al comma 10.
12. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi
dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle
controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del medesimo
codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto
legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, possono
concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di
camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.
13. Presso le sedi di certificazione di cui all'articolo 76 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, puo' altresi' essere esperito il tentativo di
conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.
14. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 76, comma 1,
lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo
76»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure
previste dal capo I del presente titolo».
15. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' abrogato.
16. Gli articoli 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile
sono abrogati.
17. All'articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla
certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in
corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del
contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del
medesimo e' stata, anche nel periodo precedente alla propria
attivita' istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In
caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si
producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano
a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite
dalla commissione adita».
18. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti
previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 32.
(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo
determinato)
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15
luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:
"Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro
sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma
scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei
motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore
anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto
ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo
termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella
cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla
comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di
conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre
nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la
conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia
raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso
al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta
giorni dal rifiuto o dal mancato accordo".
1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui
all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di
sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano
efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applicano anche a tutti i casi di invalidita' del licenziamento.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applicano inoltre:
((a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di
questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero
alla nullita' del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi
degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della
nullita' del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo
comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del
medesimo contratto, e' fissato in centoventi giorni, mentre il
termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo
articolo 6 e' fissato in centottanta giorni)); ((4))
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche nella modalita' a progetto, di cui
all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice
civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della
comunicazione di trasferimento;
d) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)).
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applicano anche:
a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli
articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente
legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in
applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia' conclusi alla data di
entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima
data di entrata in vigore della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla
data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista
dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro
in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.
5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il
giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore
stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un
minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione
globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8
della legge 15 luglio 1966, n. 604. ((4))
6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali,
territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, che
prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori
gia' occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche
graduatorie, il limite massimo dell'indennita' fissata dal comma 5 e'
ridotto alla meta'.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per
tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in
vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi,
ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennita' di
cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per
l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed
esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di
procedura civile.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 12)
che "Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32
della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 del
presente articolo, si applicano in relazione alle cessazioni di
contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio
2013".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 13) che "La disposizione
di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n.
183, si interpreta nel senso che l'indennita' ivi prevista ristora
per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le
conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso
fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il
quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di
lavoro".
Art. 33.
(Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione
unica). - 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro
nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle
attivita' di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo,
viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente
all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di
lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e
la descrizione delle modalita' del loro impiego;
b) la specificazione delle attivita' compiute dal personale
ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi
lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento
dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge
22 luglio 1961, n. 628.
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del
contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e
qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali
derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il
trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi
dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili,
entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del
verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o
l'eventuale obbligato in solido e' ammesso al pagamento di una somma
pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto
dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione
stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo
della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione
dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai
commi 2 e 3, nonche' alla contestazione delle violazioni
amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente
con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione,
notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il
verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione
puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi
del comma 2;
c) la possibilita' di estinguere gli illeciti ottemperando alla
diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3
ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti gia' oggetto di
regolarizzazione;
d) la possibilita' di estinguere gli illeciti non diffidabili,
ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5,
attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi
dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai
quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di
impugnazione.
5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso
di cui all'articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del
termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da
parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata
fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e
del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma
4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli
addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona
obbligata in solido ai quali sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli
effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e' esteso anche agli
ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti
previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli
istituti previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse umane e
finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso agli ufficiali
e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo
13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di
lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai
quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare
il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili,
con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5".
Art. 34.
(Indicatore di situazione economica equivalente)
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il richiedente
la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validita'
annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui
all'articolo 2, ancorche' l'ente si avvalga della facolta'
riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. E' lasciata facolta' al
cittadino di presentare entro il periodo di validita' della
dichiarazione sostitutiva unica una nuova dichiarazione, qualora
intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed
economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione
economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti
erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la
decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata ai comuni o ai
centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla
quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio.
3. E' comunque consentita la presentazione all'INPS, in via
telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura
del soggetto richiedente la prestazione agevolata.
4. L'INPS determina l'indicatore della situazione economica
equivalente in relazione ai dati autocertificati dal soggetto
richiedente la prestazione agevolata.
5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente,
l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici,
individua l'esistenza di omissioni, ovvero difformita' degli stessi
rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del Sistema
informativo dell'anagrafe tributaria.
6. Gli esiti delle attivita' effettuate ai sensi del comma 5 sono
comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura
informatica, all'INPS che provvedera' a inoltrarli ai soggetti che
hanno ricevuto le dichiarazioni ai sensi del comma 2, ovvero
direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione
sostitutiva unica ai sensi del comma 3.
7. Sulla base della comunicazione dell'INPS, di cui al comma 6, i
comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche
ai quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano
un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica
equivalente, nonche' il contenuto della dichiarazione e gli elementi
informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione e'
rilasciata direttamente dall'INPS nei casi di cui al comma 3.
L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformita' di
cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione
rilasciata, puo' essere utilizzata, nel periodo di validita', da ogni
componente del nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni
agevolate di cui al presente decreto.
8. In presenza delle omissioni o difformita' di cui al comma 5, il
soggetto richiedente la prestazione puo' presentare una nuova
dichiarazione sostitutiva unica, ovvero puo' comunque richiedere la
prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione
presentata recante le omissioni o le difformita' rilevate
dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione e' valida ai fini
dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti
erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la
completezza e veridicita' dei dati indicati nella dichiarazione. Gli
enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito
servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono
ad ogni adempimento conseguente alla non veridicita' dei dati
dichiarati.
9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del
patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche
omissioni o difformita' rilevate ai sensi del comma 5, effettua,
sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni
ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure
automatizzate di colloquio.
10. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento
della Guardia di finanza, una quota delle verifiche e' riservata al
controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei
nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo
criteri selettivi.
11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono
divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati
alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e
l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.
12. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle
entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalita' attuative e le
specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie
all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
13. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli
adempimenti dei soggetti richiedenti le prestazioni agevolate, a
seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e
dell'Agenzia delle entrate possono essere altresi' previste
specifiche attivita' di sperimentazione finalizzate a sviluppare
l'assetto dei relativi flussi di informazione.
14. Ai fini del rispetto dei criteri di equita' sociale, con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle
valutazioni dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, si provvede alla
razionalizzazione e all'armonizzazione dei criteri di determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente rispetto
all'evoluzione della normativa fiscale»;
b) all'articolo 4-bis, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo
dell'indicatore della situazione economica equivalente puo' stipulare
apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3,
lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;
c) all'articolo 6, comma 4, al primo e al quarto periodo, le
parole: «Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti:
«Istituto nazionale della previdenza sociale»;
d) alla tabella 1, parte I, dopo la lettera b), e' inserito il
seguente capoverso: «Al reddito complessivo devono essere aggiunti i
redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed
impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i)
e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa
volonta' espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali
componenti reddituali».
2. Ai maggiori compiti previsti dal comma 1 del presente articolo per
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per l'Agenzia
delle entrate si provvede con le risorse umane e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 35.
(Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)
1. L'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 19-ter. - (Indennizzi per le aziende commerciali in crisi). -
1. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207,
e' concesso, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, anche
ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel
mese di compimento dell'eta' pensionabile sono anche in possesso del
requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di
vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza
utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di cui
all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono
essere presentate fino al 31 gennaio 2012.
2. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
esercenti attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con le
medesime modalita', fino al 31 dicembre 2014.
3. Gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31
dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza della
pensione di vecchiaia purche' i titolari dell'indennizzo siano in
possesso, nel mese di compimento dell'eta' pensionabile, anche del
requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di
vecchiaia".
2. All'articolo 30-bis, comma 7, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze"
sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione,".
3. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
comma 7-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 4-sexies, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' abrogato.
Art. 36.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993)
1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo'
prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o
a rischio di esclusione dal mercato del lavoro»;
b) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e,
prioritariamente, 3-ter».
Art. 37.
(Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alle ipotesi di fondi
intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui
al comma 1 sono nulli. La nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti
non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni
della Tesoreria dello Stato ne' sospendono l'accreditamento di somme
destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.
Art. 38.
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124)
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il verbale di cui al comma 3 e' dichiarato esecutivo con
decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata».
Art. 39.
(Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali)
1. L'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle
ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui
compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni
coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater
dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Art. 40.
(Contribuzione figurativa)
1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per
la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del
reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore
retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle
disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di
lavoro, e' pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe
spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese
in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere
determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi
retributivi ricorrenti e continuativi.
Art. 41.
(Responsabilita' di terzi nelle invalidita' civili)
1. Le pensioni, gli assegni e le indennita', spettanti agli invalidi
civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in
conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a
concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore
delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia
di assicurazioni.
2. Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione
erogata e' determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di
amministrazione dell'INPS, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 42.
(Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS)
1. A decorrere dal 1° giugno 2010, nei casi di infermita' comportante
incapacita' lavorativa, derivante da responsabilita' di terzi, il
medico e' tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia di
cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,
al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilita' delle
azioni surrogatorie e di rivalsa.
2. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto
all'indennita' di malattia erogata dall'INPS ed imputabili a
responsabilita' di terzi, l'impresa di assicurazione, prima di
procedere all'eventuale risarcimento del danno, e' tenuta a darne
immediata comunicazione all'INPS.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al comma 2, l'INPS trasmette all'impresa di assicurazione un
«certificato di indennita' corrisposte» (CIR) attestante l'avvenuta
liquidazione dell'indennita' di malattia ed il relativo importo.
4. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare
e rimborsare preventivamente all'INPS l'importo certificato ai sensi
del comma 3.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 43.
(Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo
delle imprese artigiane per gli enti previdenziali)
1. Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere
dal 1° gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle
modificazioni dello stato di fatto e di diritto, compresa la
cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque
iscritti all'albo delle imprese artigiane, sono inopponibili
all'INPS, decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti,
e sentite le commissioni provinciali dell'artigianato e gli altri
organi o enti competenti le cui potesta' restano comunque ferme.
L'INPS attua apposite forme di comunicazione nei confronti dei
destinatari delle disposizioni del presente articolo per favorire la
correttezza delle posizioni contributive individuali.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 44.
(Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti
forme di previdenza e assistenza obbligatoria)
1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai
pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice
di procedura civile promossi nei confronti di enti ed istituti
esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati
su base territoriale».
Art. 45.
(Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di
malattia)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica,
a partire dall'insorgenza dello stato di inabilita' ai sensi
dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai soggetti che
abbiano conseguito tale inabilita' a seguito di infortunio sul
lavoro, in sostituzione della pensione di inabilita', fermo restando
che, in tal caso, non e' dovuta la prestazione economica di malattia
a carico dell'ente previdenziale».
Art. 46.
(Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di
ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi
all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile)
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 28 e' sostituito dal seguente:
"28. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e
garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio
nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con
riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o piu' decreti
legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori
sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito";
b) il comma 30 e' sostituito dal seguente:
"30. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in
conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo
l'uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle
differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei
lavoratori immigrati, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al
riordino della normativa in materia di:
a) servizi per l'impiego;
b) incentivi all'occupazione;
c) apprendistato";
c) il comma 81 e' sostituito dal seguente:
"81. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro per le pari opportunita', in conformita' all'articolo 117
della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme
di attuazione, e garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori
sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della
normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema
di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di
incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari
flessibili legati alle necessita' della conciliazione tra lavoro e
vita familiare, nonche' a favorire l'aumento dell'occupazione
femminile;
b) revisione della vigente normativa in materia di congedi
parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di
tali congedi e all'incremento della relativa indennita' al fine di
incentivarne l'utilizzo;
c) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a
tempo parziale e al telelavoro;
d) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e
delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi
per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di
sostegno dell'esercizio della liberta' di scelta da parte delle donne
nel campo del lavoro;
e) orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei
Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal
Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per
l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attivita'
formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al
lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi
mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;
f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva
della parita' di trattamento tra donne e uomini in materia di
occupazione e di lavoro;
g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di
sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere
e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo
retributivo;
h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo
dell'imprenditoria femminile;
i) previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e
il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso
formazione professionale mirata con conseguente certificazione
secondo le nuove strategie dell'Unione europea;
l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in
materia di attenzione al genere".
Art. 47.
(Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze
di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie)
1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 ottobre 2005, n.
229, e' incrementata della somma pari a 120 milioni di euro per
l'anno 2010.
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, per l'anno 2010.
Art. 48.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)
1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Decorsi
due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati
possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia
l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla
richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del
contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto
andamento della attivita' svolta».
2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di
cui all'articolo 15, attraverso il raccordo con uno o piu' nodi
regionali, nonche' l'invio all'autorita' concedente, pena la revoca
dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace
funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un
percettore di sussidio o indennita' pubblica rifiuti senza
giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di
reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua
ai sensi della legislazione vigente;».
3. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole da: «e fermo restando» fino a: «nonche'
l'invio di» sono sostituite dalle seguenti: «e conferiscano alla
borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalita' previste
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, i curricula dei propri studenti, che sono resi pubblici
anche nei siti internet dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla
data di conseguimento del diploma di laurea. Resta fermo l'obbligo
dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di
intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui
alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1:
a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale che
possono svolgere l'attivita' anche per il tramite delle associazioni
territoriali e delle societa' di servizi controllate;
b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale
di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela,
l'assistenza e la promozione delle attivita' imprenditoriali, del
lavoro, della formazione o delle disabilita';
c) gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti,
possono operare con le modalita' indicate alla lettera a)»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della
attivita' di intermediazione i gestori di siti internet, a condizione
che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e fermo
restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del
mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17,
nonche' a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri
dati identificativi»;
d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In
attesa delle normative regionali, i soggetti di cui al comma 2, che
intendono svolgere attivita' di intermediazione, ricerca e selezione
e supporto alla ricollocazione professionale, comunicano
preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il
possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e
f). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa
verifica dei requisiti di cui al precedente periodo, iscrive, entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti
istanti nell'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4»;
e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, i
soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis del presente articolo sono
autorizzati allo svolgimento della attivita' di intermediazione a
condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento dell'attivita' di
intermediazione, auto-certificando, ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti. Tali
soggetti sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di cui
all'articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che non trova per
essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del predetto
articolo 4».
4. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione
professionale, nonche' a misure di carattere previdenziale e di
sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a
tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza
missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo
determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei
potenziali candidati a una missione»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro
delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo
nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro,
sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4»;
c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il
documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento
dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e
il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso
inutilmente tale termine, il documento si intende approvato»;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui
ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al
fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi
nella misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1 del decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, piu'
il 5 per cento, nonche' una sanzione amministrativa di importo pari
al contributo omesso»;
e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel
documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle
attivita' formative oppure procede al recupero totale o parziale dei
finanziamenti gia' concessi. Le relative somme restano a disposizione
dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori
iniziative formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla predetta
disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme
a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di
lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo
inizialmente presentato o al valore del progetto formativo
rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui
al comma 4»;
f) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano
applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per
prestazioni di lavoro in somministrazione».
5. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera a), trova
applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o
piu' agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i
comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche
strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
6. All'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla
pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative alle
procedure comparative previste dall'articolo 7, comma 6-bis, del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' alle procedure
selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ai
nodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale del
lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal presente comma e'
effettuato anche nel rispetto dei principi di trasparenza di cui
all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le informazioni da conferire nel rispetto dei principi di
accessibilita' degli atti».
7. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
al comma 2, dopo le parole: «rapporti di durata complessiva non
superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare» sono inserite
le seguenti: «ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza
alla persona, non superiore a 240 ore,».
8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 48 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresa la necessaria
intesa tra le regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma 4 del citato
articolo 48, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui
al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Art. 49.
(Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS)
1. La nomina dei componenti del comitato amministratore del Fondo di
cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, puo' essere
effettuata per piu' di due volte.
2. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola: «tredici» e' sostituita dalla seguente:
«dodici» e le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono
sostituite dalle seguenti: «cinque designati dalle associazioni
sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il comitato amministratore e' presieduto dal presidente
dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio
di amministrazione dell'Istituto medesimo».
Art. 50.
(Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative)
1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di
accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o
programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il
30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' abbia, dopo la data di
entrata in vigore della presente legge, ulteriormente offerto la
conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero
offerto l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a
quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in
essere, e' tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro
con un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un
massimo di 6 mensilita' di retribuzione, avuto riguardo ai criteri
indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Romani, Ministro dello sviluppo
economico
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano