Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nel corso della seduta del 18 febbraio 2011, un decreto-legge, “Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011”, “(…) che assicura la dovuta solennità e la massima partecipazione dei cittadini alle celebrazioni del 17 marzo 2011, già dichiarato festa nazionale, confermando che la giornata sarà festiva a tutti gli effetti previsti dalla legge. Per il solo anno in corso ed al fine di evitare inopportuni aggravi a carico della finanza pubblica e delle imprese private, per il 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia troveranno applicazione gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre (che solo per quest’anno non esplica i predetti effetti) così da compensarne gli oneri. Il Governo invita i cittadini, le scuole, le istituzioni, i luoghi di lavoro a promuovere iniziative per celebrare degnamente il significato storico, etico e politico della ricorrenza.”
Archivi giornalieri: venerdì 18 Febbraio 2011
18 febbraio DdL Conferenza della Repubblica
Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 18 febbraio, approva un disegno di legge delega che modifica il modello organizzativo e il funzionamento delle Conferenze Stato-Regioni, Stato-Città ed Autonomie locali e Unificata, introducendo un’unica Conferenza della Repubblica suddivisa in due Sezioni, una per le Regioni ed una per le Autonomie locali.
La Conferenza della Repubblica: nuova sede di confronto tra Stato ed autonomie regionali e locali
Presentazione
Con il disegno di legge, approvato oggi dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto, si avvia il percorso volto ad istituire la Conferenza della Repubblica, un nuovo modello organizzativo che assorbe al suo interno e le sostituisce le attuali conferenze: Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e Conferenza unificata.
Il provvedimento individua nella Conferenza della Repubblica, la nuova sede di confronto, concertazione e attuazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie regionali e locali.
“Un provvedimento che ha una grande valenza politica” l’ha definito il ministro Fitto nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.
A partire dai prossimi giorni si apre una fase di confronto – ha aggiunto il ministro – con le regioni e le autonomie locali per arrivare presto ad un nuovo modello più appropriato all’assetto costituzionale vigente, che consenta una accelerazione nel funzionamento e nell’azione del sistema delle autonomie, uno dei nodi che la legge delega vuole affrontare e risolvere.
Come è noto, quasi tutti i provvedimenti del governo, anche alla luce delle nuove competenze costituzionali, passano al vaglio e al confronto con il sistema delle regioni e delle autonomie locali – ha spiegato il ministro Fitto. Con l’istituzione della Conferenza della Repubblica vengono definiti tempi e procedure più celeri nell’esame dei provvedimenti, oggetto di confronto tra Stato, Regioni ed Autonomie locali.
Con riguardo al funzionamento della Conferenza, i decreti delegati dovranno disciplinare le modalità di votazione delle sedute, stabilire termini perentori per l’acquisizione dell’assenso delle autonomie regionali e locali sui provvedimenti del Governo, nonché disciplinare i casi di mancata partecipazione ovvero di astensione alla votazione alle sedute della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni, secondo criteri di semplificazione e di celerità, stabilendo la validità della votazione sulla base dei presenti.
Al fine di migliorare i lavori della Conferenza e delle Sezioni, si prevede :
– l’istituzione di commissioni permanenti politiche, suddivise per settori, con il compito di esprimere la propria posizione ai fini della deliberazione della sede plenaria e delle Sezioni;
– l’introduzione di una disciplina della fase istruttoria delle sedute della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni svolta mediante le riunioni tecniche preparatorie,
– prevedendone forme di pubblicità e stabilendo la necessità della conclusione dell’istruttoria tecnica ai fini dell’iscrizione degli argomenti all’ordine del giorno della Conferenza, delle Sezioni e delle predette commissioni;
– la costituzione di gruppi di lavoro nell’ambito della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni, con compiti di approfondimento istruttorio tecnico e politico.
La nuova Conferenza, come le attuali, è incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio.
Cosa prevede la riforma
La nuova Conferenza, come le attuali, è incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio.
Tra i principi e i criteri direttivi della delega, in particolare, si prevede che i decreti legislativi:
– istituiscano la “Conferenza della Repubblica”, quale sede plenaria, composta da due Sezioni, una per le questioni di esclusivo interesse regionale, l’altra per quelle di esclusivo interesse delle autonomie locali denominate rispettivamente “Sezione Stato e regioni” e “Sezione Stato e autonomie locali”;
– disciplinino le funzioni, i compiti e la composizione sia della sede plenaria che delle Sezioni, prevedendo la partecipazione alle sedute delle regioni e delle autonomie locali costituzionalmente previste anche mediante le rispettive associazioni maggiormente rappresentative;
– confermino le sessioni comunitarie delle attuali Conferenze, ridenominandole sessioni europee, in linea con il Trattato di Lisbona e collocandole nell’ambito delle predette Sezioni.
Con riguardo al funzionamento della Conferenza, i decreti delegati dovranno disciplinare le modalità di votazione delle sedute, stabilire termini perentori per l’acquisizione dell’assenso delle autonomie regionali e locali sui provvedimenti del Governo, nonché disciplinare i casi di mancata partecipazione ovvero di astensione alla votazione alle sedute della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni, secondo criteri di semplificazione e di celerità, stabilendo la validità della votazione sulla base dei presenti. Tale criterio risponde all’esigenza di stabilire il numero e le cadenze mensili delle sedute ordinarie, prevedendo e disciplinando, in particolare, la richiesta da parte di Regioni e autonomie locali di sedute straordinarie.
La delega dispone, inoltre, che sia individuata la tipologia degli atti adottati dalla Conferenza della Repubblica e dalle Sezioni, definendone la relativa disciplina. In particolare, si prevede che il legislatore delegato possa disciplinare, in modo conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, le intese, anche prevedendo espressamente l’adozione da parte delle Regioni di atti normativi o amministrativi di recepimento delle medesime intese e degli accordi, entro termini perentori.
E’ prevista la trasmissione al Parlamento di una relazione annuale sulle attività svolte della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni.
Uno specifico criterio di delega si riferisce alla necessità di semplificare le procedure di raccordo tra lo Stato e le autonomie regionali e locali, anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni ed organi omologhi già istituiti all’interno delle amministrazioni.
Nella delega viene prevista anche l’istituzione di una struttura di segreteria con la contestuale soppressione degli attuali uffici di segreteria delle Conferenze Stato-regioni e Stato-città e autonomie locali, disciplinandone l’organizzazione e i compiti di supporto alla Conferenza della Repubblica e alle Sezioni e alle commissioni permanenti, nonché al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale per gli atti di concertazione con le singole regioni .
Al fine di migliorare i lavori della Conferenza e delle Sezioni, si prevede :
– l’istituzione di commissioni permanenti politiche, suddivise per settori, con il compito di esprimere la propria posizione ai fini della deliberazione della sede plenaria e delle Sezioni;
– l’introduzione di una disciplina della fase istruttoria delle sedute della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni svolta mediante le riunioni tecniche preparatorie,
– prevedendone forme di pubblicità e stabilendo la necessità della conclusione dell’istruttoria tecnica ai fini dell’iscrizione degli argomenti all’ordine del giorno della Conferenza, delle Sezioni e delle predette commissioni;
– la costituzione di gruppi di lavoro nell’ambito della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni, con compiti di approfondimento istruttorio tecnico e politico.
Il contesto della riforma
Il nuovo organismo prenderà il posto delle attuali tre conferenze:
1. la Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome, istituita, nel 1983, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e disciplinata, successivamente, con l’articolo 12 della legge 400 del 1988,
2. la Conferenza Stato, città e autonomie locali istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel 1996.
3. la Conferenza Unificata (le due precedenti riunite insieme) per l’esame delle questioni di interesse comune allo Stato, alle Regioni ed agli enti locali
Quest’ultima, è stata istituita nel 1997. Con il decreto legislativo n. 281 in attuazione della delega prevista dall’articolo 9 della legge n . 59/1997 il Governo ha riordinato ed ampliato le attribuzioni della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato città ed autonomi e locali.
Il “sistema delle Conferenze ” costituisce attualmente la principale sede di raccordo istituzionale in cui trova attuazione il principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali.
Dopo l’entrata in vigore del “nuovo” Titolo V della Costituzione, la Corte costituzionale ha riconosciuto al sistema delle Conferenze un ruolo sempre più qualificato ai fini dell’elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione interistituzionale mediante il confronto tra i diversi livelli di governo costituzionalmente previsti.
L’attuale assetto del sistema delle conferenze, alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, necessita di un adeguamento organizzativo e funzionale.
Il disegno di legge delega tiene conto del complesso interagire dei soggetti costitutivi la Repubblica e intende far fronte alle esigenze di negoziazione e mediazione politica fra Governo e autonomie territoriali così come scaturiscono dal “nuovo” Titolo V della Costituzione e dalla successiva giurisprudenza applicativa della Corte costituzionale.
Il disegno di legge delega si propone di razionalizzare l’organizzazione e il funzionamento delle Conferenze, prevedendo una sola sede di raccordo istituzionale, denominata “Conferenza della Repubblica”, che sostituisce le tre attuali Conferenze, nella prospettiva della semplificazione del sistema di confronto e di concertazione tra i livelli istituzionali previsti dall’articolo 114 della Costituzione.
Nota 18 febbraio 2011, Prot. n. MIUROODGOS 1174
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Ufficio II
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma
della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuole
delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
di Bolzano
Oggetto: Avviso proroga termini per partecipare al concorso di idee: “Io vivo la Legalità”.
Con la nota prot.128 del 10 gennaio 2011 è stata data notizia circa il Concorso di idee: “Io vivo la legalità”. Con la presente si informa che: il termine per partecipare al predetto concorso fissato inizialmente al 22 febbraio 2011 è stato prorogato al 22 marzo 2011.
Le modalità di partecipazione restano invariate rispetto a quelle indicate nel bando allegato alla nota in premessa.
Il Dirigente
Antonio Lo Bello
Nota 18 febbraio 2011, Prot. n. AOODGPER.1445
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II
Ai DIRETTORI GENERALI
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Oggetto: Cessazione dirigenti scolastici. Applicazione art. 59 comma 9 Legge n. 449/97.
In merito alle modalità di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici, come d’intesa con l’Inpdap, si forniscono chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nella circolare n. 100/2010.
La citata circolare dopo aver precisato che la cessazione ordinaria dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dall’art. 12 del C.C.N.L. del 15 luglio 2010, che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni, ha ulteriormente chiarito, su indicazione dell’Inpdap, che la previsione contrattuale di specifici termini di preavviso,in caso di recesso, fa sì che a essi non sia più applicabile l’art. 59 comma 9 della Legge n. 449/97, nella parte in cui consente di maturare entro il 31 dicembre dell’anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre.
Tali requisiti vanno maturati entro il 31 agosto dell’anno di cessazione per accedere al pensionamento dal 1 settembre.
E’ di tutta evidenza, quindi, che sussiste per i dirigenti scolastici un doppio regime di cessazione dal servizio.
Il regime ordinario, direttamente previsto dal succitato C.C.N.L., è quello volto a conseguire la pensione di anzianità e comporta che la cessazione avvenga, presentando l’apposita istanza entro il 28 febbraio, irrevocabilmente alla data del primo settembre successivo.
In tal caso, il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti continua ad essere accertato entro il 31 dicembre dell’anno di cessazione in applicazione dell’art. 59 comma 9 della Legge 449/97.
Qualora, invece, la predetta cessazione avvenga in virtù dell’esercizio del diritto di recesso che, essendo collegato ai termini di preavviso del C.C.N.L. dell’Area V, comporta, per scelta del dirigente, una data di cessazione dal servizio non necessariamente coincidente con il primo settembre non trova applicazione il citato articolo 59.
Per la determinazione dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’attribuzione del trattamento di quiescenza si fa riferimento, in questa seconda ipotesi, all’anzianità effettivamente posseduta al momento della cessazione, poiché il recesso non è finalizzato al conseguimento del trattamento pensionistico.
In definitiva, per coloro che presentano istanza di recesso dopo il 28 febbraio la decorrenza scatta dal 1° settembre solo se, rispettati i termini di preavviso, i prescritti requisiti sono posseduti entro il 31 agosto.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta
Nota 18 febbraio 2011, MIURAOODGSSSI prot. N. 966/RU/U
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi
Ufficio VII
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Loro Sedi
Oggetto: Sospensione funzione “Sintesi anagrafe professionalità docenti”.
La contemporanea trasmissione dei dati riguardanti due consistenti procedure (Sintesi anagrafe professionalità docenti e Iscrizione alunni) ha rallentato la funzionalità del sistema.
Per rimuovere le difficoltà emerse si rendono quindi necessari urgenti interventi tecnici che impongono la temporanea immediata sospensione della funzione “Sintesi anagrafe professionalità docenti”. Tale funzione sarà riattivata lunedì 21 febbraio p.v..
Date le difficoltà riscontrate, questo Ministero sta valutando l’opportunità di una breve proroga dei termini per l’acquisizione dei dati di entrambe le rilevazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
Emanuele Fidora
Nota 18 febbraio 2011, Prot. n. AOODGPER.1432
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II
Ai DIRETTORI GENERALI degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Oggetto: Trattenimento in servizio dirigenti scolastici – Istanze.
Si fa seguito alla nota prot. n. AOODGPER.248 del 13/01/2011 concernente il monitoraggio sulle istanze di trattenimento in servizio e si precisa quanto segue.
Fermo restando il potere discrezionale delle SS.LL. in ordine alla valutazione della sussistenza dei requisiti necessari per l’accoglimento delle istanze di cui all’oggetto secondo i criteri dettati con la Direttiva n. 94 del 2009, occorre rispettare i limiti quantitativi alla concessione dei trattenimenti in servizio derivanti dalla futura attivazione della procedura concorsuale di reclutamento dei dirigenti scolastici.
A tal fine, si ritiene opportuno segnalare che l’eventuale accoglimento delle istanze di cui trattasi debba tener conto del numero dei posti da destinare alla procedura concorsuale, determinato secondo i criteri fissati dall’art. 3 c. 2 del D.P.R. 140/2008.
Si fa presente che con nota prot. n. AOODGPER.17127 del 12/11/2009 è stata chiesta l’autorizzazione a bandire il predetto concorso per un contingente complessivo di n. 2.871 posti calcolati con riferimento ai posti vacanti e disponibili al 1° settembre 2010 a cui sono stati sommati, secondo stima previsionale, i posti vacanti e disponibili nel triennio successivo per collocamento a riposo per limite di età maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi.
Occorre, altresì, precisare che l’art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010 ha equiparato i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni, previsti dal comma 5 del D.Lgs n. 297/1994, a nuove assunzioni che, pertanto, dovranno essere ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti.
A tal proposito, si ritiene che la predetta autorizzazione, ai sensi dell’art. 39 della Legge n. 449/1997, costituisca condizione di efficacia della procedura di accoglimento dell’istanza di cui all’oggetto.
Pertanto, la presentazione di tale istanza da parte dei dirigenti scolastici è subordinata al rispetto della procedura autorizzatoria il cui mancato perfezionamento rende priva di effetti la valutazione positiva delle SS.LL.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta