25 febbraio Fiducia al Milleproroghe alla Camera

Il 25 febbraio l’Aula della Camera, con 309 favorevoli, e 287 contrari, approva l’emendamento Dis. 1.1, proposto dal Governo, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato il 16 febbraio us, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (“Milleproroghe”), sul quale il Governo aveva posto la questione la questione di fiducia. Il testo passa ora al Senato per la definitiva approvazione.

Il 22 febbraio il Presidente della Repubblica invia ai Presidenti di Camera e Senato e al Presidente del Consiglio dei Ministri una lettera di cui viene data lettura in Aula, alla Camera:

“Onorevoli Presidenti,

ho attentamente esaminato i contenuti delle modifiche e delle aggiunte apportate, nel corso dell’esame al Senato, al disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle famiglie e alle imprese.

Devo innanzi tutto osservare che il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato presentato dal Governo al Senato il 29 dicembre 2010 (A.S. 2518), ed assegnato alle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio il 7 gennaio 2011. L’esame in sede referente, iniziato il successivo 19 gennaio, si è concluso l’11 febbraio, con l’approvazione di 104 emendamenti. Nello stesso giorno è iniziato l’esame in Assemblea, che si è concluso mercoledì 16 febbraio con l’approvazione del maxiemendamento presentato dal Governo, sul quale è stata posta la questione di fiducia, che riproduce il testo delle Commissioni con l’aggiunta di numerose altre disposizioni. L’esame in prima lettura ha dunque consumato 50 dei 60 giorni tassativamente previsti dalla Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge nonostante che l’esame nell’Assemblea del Senato si sia concentrato in pochi giorni.

A seguito delle modifiche apportate dalle Commissioni del Senato e dal Governo con il successivo maxiemendamento, al testo originario del decreto-legge, costituito da 4 articoli (di cui il terzo relativo alla copertura finanziaria e il quarto all’entrata in vigore) e 25 commi, sono stati aggiunti altri 5 articoli e 196 commi. Molte di queste disposizioni aggiunte in sede di conversione sono estranee all’oggetto quando non alla stessa materia del decreto, eterogenee e di assai dubbia coerenza con i princìpi e le norme della Costituzione.

E ciò è avvenuto nonostante l’intendimento manifestato dal Governo al Capo dello Stato in sede di illustrazione preventiva del provvedimento d’urgenza, poi confermato con l’approvazione del testo da me successivamente emanato, di limitare a soli tre mesi le proroghe non onerose di termini in scadenza entro il 31 dicembre 2010, rendendo facoltativa la ulteriore proroga al 31 dicembre 2011 di quei termini e degli altri indicati in apposita tabella attraverso l’eventuale adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; nonché di prevedere pochi e mirati interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

E’ appena il caso di ricordare che questo modo di procedere, come ho avuto modo in diverse occasioni di far presente fin dall’inizio del settennato ai Presidenti delle Camere e ai Governi che si sono succeduti a partire dal 2006, si pone in contrasto con i principi sanciti dall’articolo 77 della Costituzione e dall’articolo 15, comma 3, della legge di attuazione costituzionale n. 400 del 1988, recepiti dalle stesse norme dei regolamenti parlamentari. L’inserimento nei decreti di disposizioni non strettamente attinenti ai loro contenuti, eterogenee e spesso prive dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, elude il vaglio preventivo spettante al Presidente della Repubblica in sede di emanazione dei decreti legge. Inoltre l’eterogeneità e l’ampiezza delle materie non consentono a tutte le Commissioni competenti di svolgere l’esame referente richiesto dal primo comma dell’articolo 72 della Costituzione, e costringono la discussione da parte di entrambe le Camere nel termine tassativo di 60 giorni. Si aggiunga che il frequente ricorso alla posizione della questione di fiducia realizza una ulteriore pesante compressione del ruolo del Parlamento.

Tali considerazioni sono state da me ribadite ancora di recente con la lettera in data 22 maggio 2010 inviata in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 in materia di incentivi, recante le norme anti-evasione di contrasto alle c.d. frodi-carosello.

Sono consapevole che una eventuale decisione di avvalermi della facoltà di richiedere una nuova deliberazione alle Camere del disegno di legge in esame ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione, per il momento in cui interviene a seguito della pressoché integrale consumazione da parte del Parlamento dei termini tassativamente previsti dall’art. 77 della Costituzione, potrebbe comportare la decadenza delle disposizioni contenute nel decreto-legge da me emanato nonché di quelle successivamente introdotte in sede di conversione: ed è questa la ragione per la quale vi sono solo due precedenti in cui tale facoltà è stata esercitata nei confronti di disegni di legge di conversione di decreti-legge dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 1996 che ha ritenuto di norma costituzionalmente illegittima la reiterazione dei decreti-legge (entrambi da parte del Presidente Ciampi, che in data 29 marzo 2002 e 3 marzo 2006 chiese una nuova deliberazione alle Camere sulle leggi di conversione dei decreti-legge 25 gennaio 2002, n. 4 e 10 gennaio 2006 n. 2).

Devo osservare peraltro che l’ordinamento prevede la possibilità di ovviare a tali inconvenienti, attraverso sia la regolamentazione con legge dei rapporti giuridici sorti sulla base del testo originario del decreto, sia la riproposizione in uno o più provvedimenti legislativi, anche di urgenza, di quelle disposizioni introdotte in sede di conversione che si ritengano conformi ai princìpi costituzionali. Inoltre allorché, come in questo caso, la decadenza del decreto-legge sia riconducibile al rinvio del disegno di legge di conversione in legge ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione, anziché alla mancata conversione da parte delle Camere nei termini stabiliti dall’articolo 77, ritengo possibile anche una almeno parziale reiterazione del testo originario del decreto-legge.

Ho ritenuto di dovervi sottoporre queste considerazioni perché a mio avviso non mancherebbero spazi, attraverso una leale collaborazione tra Governo e Parlamento da un lato e fra maggioranza ed opposizione dall’altro, per evitare che un decreto-legge concernente essenzialmente la proroga di alcuni termini si trasformi sostanzialmente in una sorta di nuova legge finanziaria dai contenuti più disparati.

Mi riservo altresì, qualora non sia possibile procedere alla modifica del testo del disegno di legge approvato dal Senato, di suggerire l’opportunità di adottare successivamente possibili norme interpretative e correttive, qualora io ritenga, in ultima istanza, di procedere alla promulgazione della legge. Devo infine avvertire che, a fronte di casi analoghi, non potrò d’ora in avanti rinunciare ad avvalermi della facoltà di rinvio, anche alla luce dei rimedi che l’ordinamento prevede nella eventualità della decadenza di un decreto-legge, come ho sopra ricordato”.

Circolare Ministeriale 25 febbraio 2011, n. 18

Prot. n. 1308

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ai Direttori Generali degli

Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia di

BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca

BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la scuola località ladine

BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di

T R E N T O

Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta

AOSTA

e, p.c.

All’Assessore alla P.I. Regione Siciliana

PALERMO

All’Assessore alla P.I. Regione autonoma Valle d’Aosta

AOSTA

Al Presidente della Giunta Provinciale di

BOLZANO

Al Presidente della Giunta Provinciale di

TRENTO

All’Associazione Italiana Editori A.I.E.

Corso di Porta Romana, 108

20122 MILANO

All’ANARPE

Via XXIV Maggio, 10

50129 FIRENZE

All’ALI – Via Nizza, 22

00198 ROMA

Oggetto: Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2011/2012.

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2011/2012 resta disciplinata dalle istruzioni impartite con le circolari ministeriali 10 febbraio 2009, n. 16 e 4 marzo 2010, n. 23.

Ad ogni buon conto, si richiamano i “vincoli” da rispettare per l’adozione dei libri di testo:

1. la cadenza pluriennale (ogni cinque anni per la scuola primaria e ogni sei per la scuola secondaria di I e di II grado); tale vincolo che non trova applicazione per le adozioni in corso nell’anno scolastico 2008/2009 e che nei successivi anni non hanno subito cambiamenti;

2. la restrizione della scelta di libri di testo a stampa per i quali l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, fatta salva la possibilità per l’Editore di trasformare il medesimo libro di testo nella versione on line scaricabile da internet o mista. L’impegno quinquennale per l’Editore riguarda i testi editi dopo l’entrata in vigore della legge n. 169/2008, a decorrere dall’anno di pubblicazione (copyright);

3. la progressiva transizione ai libri di testo on line o in versione mista, tenendo presente che a partire dall’anno scolastico 2012/2013 non potranno essere più utilizzati testi esclusivamente a stampa;

4. Il rispetto dei tetti di spesa individuati per le scuole secondarie di I e di II grado;

5. la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell’arco dei due periodi previsti, “salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze”. Tali esigenze riguardano esclusivamente la “modifica di ordinamenti scolastici ovvero la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet”, come previsto dall’articolo 1-ter della legge 24 novembre 2009, n. 167, di conversione del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134.

Considerato che nel corrente anno scolastico ha trovato avvio la riforma della scuola secondaria di II grado, i collegi dei docenti, limitatamente alle adozioni per la prima classe della scuola secondaria di II grado, potranno valutare l’opportunità di confermare i testi già adottati ovvero di procedere a nuove adozioni, considerato che i testi in uso potrebbero non rispondere adeguatamente alle “Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento per i licei” e alle “Linee Guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali”, rese pubbliche successivamente alle adozioni medesime.

Inoltre, a seguito della recente pubblicazione dei “Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione”, di cui al DPR 11 febbraio 2010, i collegi dei docenti, limitatamente alle classi di scuola primaria e secondaria di I grado, potranno confermare ovvero modificare le adozioni relative a tale insegnamento.

Le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal collegio dei docenti nella prima decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola.

I dirigenti scolastici assicureranno la pubblicità delle adozioni secondo quanto previsto dal punto 3.5 della circolare ministeriale del 10 febbraio 2009, n°16 e attueranno le modalità organizzative previste dal successivo punto 4 della stessa circolare.

Inoltre i dirigenti scolastici cureranno gli atti di indirizzo ai collegi dei docenti, esercitando personalmente la necessaria vigilanza affinchè le adozioni siano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge sopra richiamati.

Restano confermati i prezzi di copertina dei testi per la scuola primaria, fissati con decreto ministeriale 28 luglio 2010, n. 63, mentre si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni in ordine ai tetti di spesa per l’intera dotazione libraria per la scuola secondaria di I e di II grado.

Le adozioni effettuate devono essere comunicate a questo Ministero secondo modalità definite dalla competente Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Carmela Palumbo

Circolare Ministeriale 25 febbraio 2011, n. 17

MIURAOODGOS prot. n. 1299(GG/2) /R.U./U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

– Ufficio VII –

Al Capo del Dipartimento per l’Istruzione

Sede

Al Capo del Dipartimento per la programmazione

Sede

Ai Direttori Generali degli Uffici dell’Amministrazione centrale

Sede

Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali

Loro Sedi

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche

di istruzione secondaria superiore, statali e paritarie

Loro Sedi

Ai Presidenti delle Giunte Regionali

Loro Sedi

e, p. c.:

Al Capo di Gabinetto

Sede

Al Ministero degli Affari Esteri

Direzione Generale per la Promozione

e la Cooperazione Culturale – Ufficio IV –

Piazzale della Farnesina, 1 – 00194 ROMA

Oggetto: Richiesta di riconoscimento di gare/competizioni/olimpiadi/certami nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per gli studenti delle scuole secondarie superiori, da parte dell’Amministrazione scolastica e da parte di Enti/Associazioni esterni accreditati

Con la presente nota si forniscono indicazioni in merito alla presentazione di proposte di gare/competizioni/olimpiadi/certami da parte delle istituzioni scolastiche o uffici dell’Amministrazione scolastica e da parte di Enti/Associazioni esterni accreditati, al fine del riconoscimento nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze degli studenti delle scuole secondarie superiori, statali e paritarie.

Si ricorda che il decreto ministeriale del 28 luglio 2008 ha definito i tempi e le condizioni per la presentazione delle richieste di riconoscimento delle gare/competizioni/olimpiadi/certami aventi carattere nazionale e/o internazionale.

(visibile sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_ordinamenti/valorizzazione_eccellenze.shtml)

Potranno confluire nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze quelle competizioni che abbiano nel tempo conseguito livelli di prestigio e di consenso nelle istituzioni scolastiche per particolari ambiti disciplinari o per specifiche discipline di studio, come previsto dall’art. 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2007 n. 262.

I soggetti organizzatori sono invitati a far pervenire una breve relazione dalla quale risulti che nelle ultime 2 edizioni della competizione vi sia stata la partecipazione di studenti iscritti a istituti scolastici dislocati in almeno 10 differenti territori regionali.

I soggetti interni (uffici centrali e periferici dell’Amministrazione scolastica, istituzioni scolastiche, statali e paritarie), e i soggetti esterni all’Amministrazione scolastica (enti pubblici e privati, enti locali, ecc), già accreditati, dovranno presentare entro il 31 marzo 2011 la proposta di gara/competizione/olimpiade/certamen che intenderanno realizzare nell’anno scolastico 2011/2012.

Il riconoscimento delle iniziative per la valorizzazione delle eccellenze dovrà essere richiesto utilizzando il modulo allegato (Modulo 2 – Proposta di gara 2011/2012).

La proposta di gara, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovrà essere inviata con raccomandata A.R. o presentata al seguente indirizzo: “Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio VII – Viale Trastevere 76/A – 00153 Roma”.

Si ritiene necessario che tale proposta, unitamente al Bando e/o al Regolamento della competizione, sia inoltrata dai soggetti organizzatori della competizione anche per posta elettronica a : valorizzazione.eccellenze@istruzione.it

Tale gara/competizione/olimpiade/certamen, nazionale e/o internazionale, potrà essere riconosciuta con successivo decreto del Ministro e far parte del Programma annuale di promozione per le eccellenze, per l’anno scolastico 2011/2012.

Al fine di consentire l’assegnazione delle risorse alle scuole frequentate dagli studenti meritevoli entro tempi brevi, è necessario concludere le varie fasi della gara/competizione/olimpiade/certamen entro la fine dell’anno scolastico, salvo eventualmente la fase internazionale delle olimpiadi ufficiali.

Ciascuna gara/competizione/olimpiade/certamen dovrà rispettare i criteri e le modalità di svolgimento di seguito indicati:

prevedere esclusivamente la partecipazione degli studenti iscritti, nel territorio nazionale o nelle scuole italiane all’estero, a corsi di istruzione secondaria superiore;

prevedere discipline o ambiti disciplinari presenti negli ordinamenti dell’istruzione secondaria superiore;

garantire la pubblicità dell’iniziativa attraverso un apposito sito internet, curato e aggiornato dal soggetto promotore, con le principali informazioni relative alla competizione.

Possono essere presentate competizioni organizzate per gruppi di studenti, qualora lo svolgimento per gruppi sia motivato da aspetti peculiari propri della competizione proposta (necessità tecniche, organizzazione collaborativa del lavoro previsto, ripartizione dei ruoli, ecc.). In tal caso è necessario prevedere la partecipazione degli studenti sulla base di criteri di merito. La composizione dei gruppi dovrà essere limitata, indicativamente, ad un massimo di 10 studenti evitando che i gruppi siano coincidenti con classi intere.

Ciascuna gara/competizione/olimpiade/certamen dovrà avere un’unica graduatoria finale di merito, con posizioni chiaramente distinguibili, salvo eventuali casi di ex-aequo. Eventuali sezioni di una medesima competizione con graduatorie distinte comportano la presentazione di proposte separate per ogni singola sezione.

Per la compilazione della graduatoria finale i soggetti proponenti adotteranno adeguate modalità organizzative e criteri di valutazione trasparenti al fine di garantire l’attendibilità dei risultati e, nel caso di competizioni che non siano svolte in presenza di una Commissione di valutazione, garantire l’effettiva paternità degli elaborati presentati dagli studenti.

E’ elemento qualificante della proposta di competizione l’avvenuta attivazione, da parte del soggetto promotore, di percorsi di promozione dell’eccellenza rivolti agli studenti e/o ai docenti interessati attraverso stage, corsi di preparazione o di approfondimento, soggiorni di studio presso università, istituti di ricerca, centri studi.

Il Programma annuale per la promozione delle eccellenze fisserà, tra l’altro, i criteri utili a stabilire il numero di studenti da premiare per le diverse competizioni, in modo che essi siano indicativi del dimensionamento e della significatività del coinvolgimento degli studenti e delle scuole nel territorio nazionale e della rilevanza ai fini della selezione per la eventuale partecipazione a competizioni internazionali ufficiali.

Gli studenti vincitori delle competizioni riconosciute nel Programma annuale per la promozione delle eccellenze riceveranno, sulla base delle disponibilità finanziarie stanziate annualmente nel bilancio del Ministero e dei criteri determinati dallo stesso Programma annuale, uno degli incentivi previsti dall’art. 4 del citato d.lgs. 262 del 2007.

La certificazione dei risultati di eccellenza che saranno conseguiti dagli studenti dovrà essere rilasciata dai soggetti che propongono e realizzano le iniziative che saranno incluse nel Programma annuale, come previsto dall’art. 6 del citato d.lgs. 262 del 2007.

I nominativi dei predetti studenti, previa acquisizione del loro consenso da parte dei dirigenti scolastici e dei soggetti organizzatori delle competizioni, saranno inclusi nell’apposito Albo Nazionale delle Eccellenze pubblicato sul sito dell’INDIRE di Firenze, ora Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, (http://www.indire.it/eccellenze/).

Per le operazioni di rilevazione informatizzata degli esiti delle competizioni riconosciute nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze, attraverso il portale SIDI del Ministero, saranno richieste ai soggetti organizzatori della gara le seguenti informazioni:

numero di studenti partecipanti per ciascun istituto scolastico e territorio regionale;

nominativo, anno di corso, codice fiscale degli studenti vincitori della competizione;

codice meccanografico dell’istituto scolastico frequentato dagli studenti vincitori.

Le informazioni fornite ai fini della rilevazione, così come le modalità di effettuazione delle prove delle competizioni e la loro documentazione, saranno soggette a verifica conoscitiva e monitoraggio da parte dell’Amministrazione scolastica.

Il DIRETTORE GENERALE

F.to Carmela Palumbo

——————————

Modulo 2

PROPOSTA DI GARA

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica Ufficio VII –

Viale Trastevere 76/A

00153 Roma

Ai fini del riconoscimento nel programma annuale di promozione delle eccellenze, il/la sottoscritto/a  _______________________________ presenta la seguente proposta di gara/competizione/olimpiade/certamen, nazionale e/o internazionale, ________________________________________   _________________________________________________________________

che intende realizzare nell’anno scolastico  2011/2012.

A tal proposito, dichiara che sono rispettati i criteri previsti dall’art. 3 – punto 4 – del decreto legislativo del 29 dicembre 2007 n. 262, allega una breve relazione, il relativo bando e/o regolamento della competizione e compila la seguente scheda:

Cognome
Nome
Codice Fiscale
Qualifica (indicare le voci interessate)

–      Dirigente scolastico

–      Direttore Generale

–      altro (specificare)

Istituzione/Fondazione/Ente o altro soggetto proponente

(compilare)

–      istituzione scolastica……..

–      ufficio dell’Amministrazione scolastica…..

–      ente pubblico o privato…..

–      associazione…..

–      fondazione……

–      cooperativa……

–      altro (specificare)

Sede Ufficiale del Soggetto proponente

Indirizzo:

(via, civico,  città, CAP )

Recapiti Telefonici
Fax
e-mail
Sito web
Altri soggetti che collaborano alla competizione
Denominazione della competizione (scrivere la denominazione per esteso)
Descrizione e tipologia della competizione (descrivere la competizione)

(indicare le voci interessate)

–      individuale

–      per squadre formate da …. alunni  (specificare il numero)

Indirizzi di studio cui si rivolge la competizione (indicare le voci interessate)

–      istituzioni scolastiche di 2°

–      licei

–      istituti professionali

–      istituti tecnici

–      altro (specificare)

–     

Anni di corso dei partecipanti

(indicare le voci interessate)

–      1°

–      2°

–      3°

–      4°

–      5°

Requisiti di ammissione dei partecipanti (indicare le voci interessate)

–      nessun requisito (partecipazione libera)

–      adeguato rendimento scolastico  (specificare)

–      altro  (specificare)

Numero di fasi in cui si articola la competizione, nazionale e/o internazionale

(indicare le voci interessate)

–      livello della singola istituzione scolastica

–      livello provinciale

–      livello regionale

–      livello nazionale

–      livello internazionale

–      altro  (specificare)

Tipologia della prova (indicare le voci interessate)

–      questionari

–      svolgimento di problemi o quesiti

–      composizioni a tema

–      traduzioni

–      costruzione di manufatti

–      lavori di progettazione

–      esibizioni o esecuzioni dal vivo

–      prove tecniche o sperimentali

–      altro  (specificare)

Informazioni sulla prova conclusiva

(compilare)

–      periodo di svolgimento

–      sede di svolgimento (specificare)

–      criteri e metodologie di valutazione  (descrivere)

–      numero di premiati (specificare)

–      numero di ammessi all’eventuale fase internazionale (specificare)

Indicare l’autorità scientifica di riferimento a garanzia dei risultati della competizione

(compilare)

–      Università …….

–      Accademia ……

–      Istituzione Scolastica……

–      Istituto di ricerca……

–      Organizzazione scientifica o professionale…..

–      Ente …….

–      Fondazione………..

–      altro  (specificare)

Indicare la composizione della Commissione di valutazione a garanzia dei risultati della competizione

(indicare le voci interessate)

–      docenti universitari

–      docenti o dirigenti di Istituzioni Scolastiche

–      esperti disciplinari

–      rappresentanti  delle associazioni professionali

–      rappresentati delle Istituzioni

–      rappresentanti degli Enti pubblici

–      altro  (specificare)

Specificare il sito internet dove vengono pubblicate le modalità di partecipazione e i risultati della competizione

(indicare sito internet )

Percorsi di promozione dell’eccellenza (indicare le voci interessate)

–      stage

–      corsi di preparazione o approfondimento

–      soggiorno di studio presso (da specificare)

Numero di edizioni già svolte della competizione (compilare)
Totale delle scuole che hanno partecipato nelle precedenti edizioni (compilare)

a.s.: numero di scuole: numero di regioni: ;

a.s.: numero di scuole: numero di regioni: .

Note

Il sottoscritto è stato informato che la competizione proposta sarà soggetta a verifica conoscitiva e monitoraggio da parte dell’Amministrazione scolastica e si impegna a fornire le informazioni richieste ai fini della rilevazione informatizzata degli esiti delle competizioni attraverso il portale SIDI del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Il sottoscritto rende le predette dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità ed è consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del medesimo DPR.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca può utilizzare i dati contenuti nella presente scheda per lo svolgimento della propria attività istituzionale, ai sensi della normativa vigente ed in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di dati personali” e successive integrazioni e modificazioni.

Data _____________________

Rappresentante Legale _________________________________

(Firma originale e leggibile)

(Timbro e carta intestata)

Allegati:

Breve relazione sulla partecipazione degli studenti nelle ultime due edizioni

Bando e/o regolamento della Competizione

Nota 25 febbraio 2011, Prot. n.0001940

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ufficio 3°

Ai Direttori Generali Regionali

Loro Sedi

Ai Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali

Loro Sedi

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano

Bolzano

Al Dirigente Generale per la Provincia di Trento

Trento

Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D’Aosta

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca

Bolzano

All’Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine

Bolzano

Oggetto: 4° Concorso nazionale “Donne per le Donne. Centocinquanta anni di contributi delle donne alla costruzione della Nazione, dello Stato, della Democrazia” –  Segnalazione dei vincitori

Si fa seguito alla circolare n. 0006938 del 02/11/2010 con la quale è stato bandito il Concorso in oggetto. Al riguardo si comunica che la Commissione appositamente nominata si è riunita per esaminare gli elaborati dei partecipanti a detto Concorso.

A conclusione dei lavori di selezione la Commissione ha individuato i vincitori che risultano essere i seguenti:

Scuola Primaria

Istituto: I.C. “C. Ridolfi” di Lonigo (VI)

Titolo: “Donne diversamente uguali per l’Italia Unita”

Aurore/i: classi V Sez. A-B

Istituto: Scuola Primaria Statale “Don Facibeni” Montecatini Terme (PT)

Aurore/i: classi V Sez. A-B

Titolo: “Sorelle d’Italia” – storia di Antonella de Pace la garibaldina

Istituto: Scuola Primaria Statale “G. Rodari” – Direzione Didattica del IV Circolo di Verbania Torchiedo (VB)

Autore/i: classi I-II-IV-V

Titolo: “Carte della memoria”

Scuola Secondaria di I grado

Istituto: I.C. di Chieda in Valmalenco (SO)

Autore/i: classe III Sez. B

Titolo: “Imagine”

Istituto: I.C. “Pietrocola-Mazzini” di Minervino Murge (Barletta-Andria-Trani)

Autore/i: Classi delle Sez. A-B-D-E

Titolo: “Una Donna per la Libertà”

Istituto: I.C. di Camerino (AN)

Autore/i: Selmani Matteo Karim – classe III Sez. C

Titolo: “Eroine invisibili”

Scuola Secondaria di II grado

Istituto: Liceo Artistico M. M. Lazzaro di Catania

Autore/i: classi III MS e V MS

Istituto: Liceo Artistico “De Nittis” di Bari

Autore/i: Giuseppe Dell’Olio e Roberto Perra – classe IV Sez. C

Titolo: “Antonietta De Pace. La signora con la camicia rossa”

Istituto: I.I.S.S. “G. Pittarelli” di Campobasso

Autore/i: classe I Sez. A

Titolo: “Sorelle d’Italia”

La Commissione, in considerazione dell’esigenza di promuovere una ancora più ampia partecipazione degli studenti e delle studentesse alle iniziative concorsuali, anche nell’ipotesi di contribuire a valorizzarne i percorsi didattico educativi, ha ritenuto opportuno premiare alcune opere di particolare valenza storica o artistica e di elevato livello espressivo, con una menzione speciale.

MENZIONI SPECIALI

Scuola Primaria

Istituto: Scuola primaria “P. Penzo” di Chioggia

Autore/i: classe II Sez. T-P

Titolo: “Che gran donne le nostre bisnonne”

Istituto: I.C. “Verjus”- Scuola primaria “G. Rodari” di Oleggio

Autore/i: classe V Sez. A

Titolo: “Ascolta la storia”

Scuola Secondaria di I grado

Istituto: S.M.S. “A. Giorni A.N. Fracco” di Ferentino

Autore/i: classe 3 Sez. C

Titolo: “La vita e l’opera di Teresa Mattei”

Istituto: Scuola Secondaria di I grado “F. Storelli” di Gualdo Tadino

Autore/i: classi delle Sez. A-B-E-F

Titolo: Daria Rubboli “Maestra del terzo fuoco” nell’arte ceramica risorgimentale

Scuola Secondaria di II grado

Istituto: ISIS “Dante Alighieri” di Gorizia

Autore/i: alunni delle classi IB e VB.

Titolo: “L’ora del tè”

Istituto: Liceo Artistico di Treviso

Autore/i: alunni di diverse classi

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Massimo Zennaro

Proposta di Legge AC 4121

CAMERA DEI DEPUTATI

XVI LEGISLATURA

 

 

PROPOSTA DI LEGGE N. 4121

 

d’iniziativa dei deputati

LARATTA, CESARE MARINI

 

Norme concernenti il governo delle istituzioni scolastiche e lo stato giuridico dei docenti

 

Presentata il 25 febbraio 2011

 

Capo I

GOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

 

Art. 1.

(Governo delle istituzioni scolastiche).

 

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali sull’istruzione, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.

2. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge.

3. Gli statuti delle istituzioni scolastiche disciplinano l’istituzione e il funzionamento dei loro organi di governo secondo i criteri di cui all’articolo 2.

4. Nelle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione, sono garantite la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale dei docenti nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.

5. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni scolastiche è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito di un apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente, per il personale docente e per il personale non docente.

 

Art. 2.

(Organi delle istituzioni scolastiche).

 

1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono:

 

a) il preside;

 

b) il collegio dei docenti;

 

c) la direzione;

 

d) il consiglio d’istituto.

 

2. Le istituzioni scolastiche, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare propri statuti in materia di organi e di organizzazione interna, nel rispetto dell’articolo 33 della Costituzione, secondo princìpi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l’osservanza dei seguenti criteri:

 

a) attribuzione al preside della rappresentanza legale e della responsabilità del perseguimento delle finalità dell’istituzione scolastica secondo le linee di indirizzo generale definite dal consiglio d’istituto e secondo le linee programmatiche definite dal collegio dei docenti nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di meritocrazia. Elezione del preside tra i docenti superiori, di cui all’articolo 4, iscritti all’albo regionale di cui all’articolo 5 da parte del consiglio d’istituto; qualora risulti eletto un docente appartenente a un’altra istituzione scolastica, l’elezione si configura come utilizzazione per la durata del mandato. Nomina del preside eletto con decreto del direttore dell’ufficio scolastico regionale. Durata della carica di preside per un massimo di tre anni per mandato e per non più di due mandati ed esonero dall’insegnamento per la durata del mandato. Nomina di un vice preside tra i docenti della fascia superiore da parte del preside al quale, a sua richiesta, può essere concesso l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento;

 

b) attribuzione al collegio dei docenti di compiti di programmazione, di coordinamento e di monitoraggio delle attività didattiche ed educative; della competenza a istituire dipartimenti con funzioni di coordinamento disciplinare e didattico finalizzate all’attuazione del piano formativo, all’organizzazione delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie

nonché a istituire organismi collegiali di valutazione educativa, didattica e disciplinare degli alunni composti dai docenti della classe e presieduti da un docente superiore; della competenza ad adottare un regolamento relativo al proprio funzionamento, alle modalità di elezione del presidente del collegio dei docenti tra i docenti superiori dell’istituzione scolastica, all’elezione dei docenti nel comitato di valutazione di cui al comma 6 dell’articolo 4, alla definizione dei criteri di attribuzione degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 4 e all’assegnazione dei docenti alle classi;

 

c) attribuzione al consiglio d’istituto di compiti di indirizzo generale dell’attività dell’istituzione scolastica; di approvazione del piano formativo e del programma annuale delle attività predisposti dal collegio dei docenti; di approvazione del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; di approvazione del regolamento dell’istituzione scolastica che definisce i criteri per l’organizzazione e per il funzionamento dell’istituzione scolastica, la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola, le modalità di elezione e di sostituzione dei membri del consiglio d’istituto e della direzione dell’istituzione scolastica, le modalità di elezione del presidente del consiglio d’istituto, le modalità di elezione del preside dell’istituzione scolastica con voto ponderato dei suoi componenti tra i docenti superiori iscritti all’albo regionale, la nomina dei docenti esperti, di cui all’articolo 4, e dei membri esterni del nucleo di valutazione di cui alla lettera h) del presente comma; di approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità;

 

d) durata in carica del consiglio d’istituto per un massimo di tre anni scolastici e suo rinnovo entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza. In sede di prima attuazione della presente legge, lo statuto dell’istituzione scolastica e il regolamento della medesima istituzione, di cui alla lettera c), sono approvati dal consiglio di circolo o d’istituto in carica.

Decorsi tre mesi dall’approvazione dello statuto e del regolamento, il consiglio di circolo o d’istituto decade e si procede a nuova elezione;

 

e) composizione del consiglio d’istituto nel numero massimo di undici componenti, ivi compreso il preside, che ne è membro di diritto. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata una rappresentanza dei docenti, del personale ausiliario tecnico ed amministrativo, dei genitori e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, degli studenti, nonché una rappresentanza dell’ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento dell’istituzione scolastica di cui alla lettera c). Al consiglio d’istituto partecipa, con funzioni di segretario e senza diritto di voto, il direttore dei servizi generali e amministrativi. Per le medesime delibere non hanno altresì diritto di voto gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio d’istituto;

 

f) scioglimento del consiglio d’istituto nel caso di persistenti e gravi irregolarità o d’impossibilità di funzionamento o di continuata inattività. Il dirigente dell’ufficio scolastico regionale provvede al suo scioglimento e alla nomina di un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio e comunque non oltre sessanta giorni dalla nomina;

 

g) attribuzione alla direzione di una competenza generale residuale rispetto agli atti rientranti nelle funzioni degli organi dell’istituzione scolastica e che non sono riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio d’istituto e al collegio dei docenti; di competenze propositive, di impulso ed esecutive degli atti del consiglio d’istituto e del collegio; composizione della direzione nel numero di cinque componenti, costituiti dai docenti, dal preside, che la presiede e che ne è membro di diritto, e da quattro docenti superiori, di cui due eletti dal collegio dei docenti e due dal consiglio

d’istituto. Le modalità di elezione dei docenti sono stabilite dal regolamento dell’istituzione scolastica di cui alla lettera c). Alle riunioni della direzione partecipa con funzioni di segretario il direttore dei servizi generali e amministrativi;

 

h) istituzione di un nucleo di valutazione dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico, composto da tre docenti superiori e da non più di due membri esterni, secondo modalità definite con il regolamento dell’istituzione scolastica di cui alla lettera c). Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l’elaborazione del piano formativo e del programma annuale delle attività;

 

i) attuazione dei princìpi di semplificazione, di efficacia e di trasparenza dell’attività amministrativa e, in particolare, del principio di accessibilità delle informazioni relative all’istituzione scolastica.

 

Capo II

STATO GIURIDICO E ARTICOLAZIONE DELLA PROFESSIONE DOCENTE

 

Art. 3.

(Finalità).

 

1. La Repubblica riconosce e valorizza la professione docente, ne assicura la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso una formazione specifica iniziale e continua, un efficace sistema di reclutamento e uno sviluppo di carriera e di retribuzione per merito.

2. La funzione docente è rivolta prioritariamente a educare i giovani all’autonomia personale e alla responsabilità, nonché a perseguire, per ogni allievo, idonei e certificati livelli di competenza culturale, tecnica, scientifica e professionale, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità. L’assolvimento di tali compiti e i relativi risultati educativi

costituiscono l’oggetto della specifica responsabilità professionale del docente.

3. Sono assicurate ai docenti la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale, quali strumenti per l’attuazione del pluralismo e per perseguire la qualità e l’efficacia della prestazione professionale del servizio di istruzione e di formazione. In particolare è assicurata a ogni docente la libertà di scelta dei contenuti di insegnamento e delle metodologie didattiche, nel rispetto degli obiettivi generali del processo formativo e del piano formativo elaborato dal collegio dei docenti.

4. Ai docenti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 4 è riconosciuto ogni dieci anni il diritto a un anno di aspettativa retribuita, frazionabile, per partecipare, anche in Paesi esteri ad attività di ricerca o di formazione.

5. Ai docenti trasferiti d’ufficio in un altro comune, per riduzione dell’organico o per accorpamento di sedi scolastiche, è corrisposta all’effettiva assunzione in servizio nella nuova sede un’indennità corrispondente all’importo di una mensilità della retribuzione in godimento.

6. Ai docenti che svolgono attività di servizio in sedi situate in comuni diversi spetta il rimborso delle spese di viaggio o l’indennità chilometrica per l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto riferita alla distanza tra le sedi.

 

Art. 4.

(Articolazione della professione docente).

 

1. La professione docente è articolata nelle tre distinte fasce funzionali non gerarchiche di docente associato, di docente esperto e di docente superiore. A ciascuna fascia corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata.

2. All’interno di ciascuna fascia professionale di cui al comma 1 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale e secondo parametri nazionali recepiti nei regolamenti di amministrazione

e contabilità dell’istituzione scolastica.

3. Ai docenti esperti possono essere attribuite dal collegio dei docenti specifiche funzioni in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti e ad altre attività connesse all’attuazione del piano formativo.

4. Ai docenti superiori possono essere attribuite dal collegio dei docenti funzioni complesse, quali il coordinamento di dipartimenti o di gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna, nonché incarichi ulteriori rispetto all’insegnamento remunerati con compensi aggiuntivi rispetto allo stipendio maturato, nell’ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo d’istituto.

5. I docenti superiori possono essere eletti presidi di una istituzione scolastica nella regione ove sono iscritti all’albo di cui all’articolo 5.

6. L’attività del personale appartenente alle fasce di docente associato e di docente esperto è soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un comitato di valutazione istituito all’interno dell’istituzione scolastica. La valutazione attiene per i docenti associati all’efficacia dell’azione didattica e formativa e per i docenti esperti ai risultati delle funzioni attribuite ai sensi del comma 3. Le valutazioni periodiche costituiscono un credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono riportate nel fascicolo personale del docente.

7. Il comitato di valutazione di cui al comma 6 è composto da due docenti superiori eletti dal collegio dei docenti, da due docenti esperti eletti dal consiglio d’istituto e da un docente superiore, designato dalle sezioni regionali dal Consiglio superiore della docenza di cui all’articolo 7, che svolge funzione di presidente. Il comitato è rinnovato ogni cinque anni.

8. L’accesso alla fascia di docente esperto avviene, a domanda, a seguito di una procedura di selezione per soli titoli espletata a livello regionale.

9. L’accesso alla fascia di docente superiore avviene, a domanda, mediante concorsi espletati a livello nazionale.

10. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuna delle fasce di docente esperto e di docente superiore.

11. In attuazione dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti le Commissioni parlamentari competenti e il Consiglio superiore della docenza, provvede a stabilire le modalità di composizione delle commissioni per l’avanzamento di fascia previsto ai commi 8 e 9, i criteri e le procedure di valutazione, i tempi per il loro espletamento nonché le eventuali competenze amministrative delegate alle medesime commissioni. Le disposizioni adottate ai sensi del presente comma relative alle istituzioni formative sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Art. 5.

(Albi regionali).

 

1. Sono istituiti presso gli uffici scolastici regionali albi regionali della docenza alla cui tenuta provvedono le sezioni regionali del Consiglio superiore della docenza di cui all’articolo 7.

2. Gli albi regionali della docenza, distinti per ordine di scuola, si articolano in:

 

a) albo dei docenti abilitati, al quale sono iscritti coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l’abilitazione all’insegnamento;

 

b) albo dei docenti associati, al quale sono iscritti i docenti a tempo indeterminato

in servizio presso un’istituzione scolastica statale;

 

c) albo dei docenti esperti, al quale sono iscritti coloro che appartengono alla fascia di docente esperto a seguito della procedura di selezione di cui al comma 8 dell’articolo 4;

 

d) albo dei docenti superiori, al quale sono iscritti coloro che appartengono alla fascia di docente superiore a seguito della procedura concorsuale di cui al comma 9 dell’articolo 4.

 

Art. 6.

(Associazionismo professionale).

 

1. La Repubblica promuove, riconosce e valorizza le libere associazioni professionali dei docenti, quali libera espressione della professionalità docente. Esse possono svolgere la loro attività anche all’interno delle istituzioni scolastiche e formative che ne favoriscono la presenza e ne tutelano la possibilità di comunicazione anche attraverso appositi spazi.

2. A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche e formative, le associazioni professionali accreditate sono consultate in merito alla didattica e alla formazione iniziale e permanente dei docenti e sono valorizzate nelle loro funzioni propositive.

 

Art. 7.

(Consiglio superiore della docenza).

 

1. Al fine di garantire l’autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative alle decisioni sul sistema educativo di istruzione e di formazione è istituito il Consiglio superiore della docenza, organismo tecnico rappresentativo della funzione docente, articolato in sezioni regionali.

2. Il Consiglio superiore della docenza e le sezioni regionali sono composti, rispettivamente, da quindici e da nove componenti,

equamente ripartiti tra le tre fasce della docenza di cui all’articolo 4, e durano in carica cinque anni. I componenti del Consiglio superiore della docenza e delle sezioni regionali per la durata del mandato sono collocati in aspettativa e conservano il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento.

3. I componenti del Consiglio superiore della docenza sono eletti sulla base di liste presentate dalle associazioni del personale docente per ciascuna fascia della docenza. Sono eleggibili i docenti a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado. Gli eletti sono nominati in proporzione alle tre fasce della docenza con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

4. Ai candidati alle elezioni è riconosciuto il diritto a convocare assemblee durante l’orario di servizio e a un periodo di aspettativa retribuita non superiore a quindici giorni per lo svolgimento della campagna elettorale.

5. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, provvede a disciplinare le modalità di presentazione delle liste, le procedure per l’elezione, e le situazioni di incompatibilità, di decadenza e di surroga dei componenti del Consiglio superiore della docenza e delle sezioni regionali.

6. Il Consiglio superiore della docenza ha autonomia organizzativa e finanziaria.

 

Art. 8.

(Funzioni del Consiglio superiore della docenza e delle sezioni regionali).

 

1. Il Consiglio superiore della docenza esercita le seguenti funzioni:

 

a) raccolta e conservazione dei dati contenuti negli albi regionali di cui all’articolo 5;

 

b) redazione e aggiornamento del codice deontologico della professione docente;

 

c) definizione e aggiornamento degli standard professionali dei docenti;

 

d) esercizio delle potestà disciplinari di secondo grado sugli iscritti agli albi regionali.

 

2. Il Consiglio superiore della docenza formula, inoltre, proposte e pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e di formazione, nonché sulle procedure per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, per il reclutamento dei docenti e per la formazione iniziale.

3. Le sezioni regionali del Consiglio superiore della docenza provvedono alla tenuta degli albi regionali, alla formulazione di pareri e di proposte in materie attribuite al medesimo Consiglio per quanto riguarda l’ambito di rispettiva competenza e alla designazione di un componente dei comitati di valutazione di cui al comma 7 dell’articolo 4.

4. Nell’ambito delle sezioni regionali sono istituite distinte commissioni disciplinari di primo grado per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l’istruzione e la formazione professionale.

 

Art. 9.

(Contrattazione, area contrattuale autonoma e rappresentanza regionale sindacale unitaria d’area).

 

1. Al fine di garantire l’autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, è istituita l’area contrattuale della professione docente come articolazione autonoma del comparto scuola. Le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale sono individuate secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i princìpi fissati dalla presente legge.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, è istituita la rappresentanza regionale sindacale unitaria d’area, composta

esclusivamente da rappresentanti sindacali dell’area dei docenti. Ad essa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché all’accordo collettivo quadro 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998, concernente la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa la rappresentanza sindacale unitaria dell’istituzione scolastica.

 

Art. 10.

(Norme finanziarie, transitorie e finali).

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante le economie di spesa di cui al comma 6 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono collocati nella fascia dei docenti superiori ai sensi della presente legge. Agli stessi è data facoltà di transitare, previo superamento di apposite procedure concorsuali, nei ruoli della dirigenza tecnica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o in ruoli dirigenziali corrispondenti della pubblica amministrazione. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Dipartimento della funzione pubblica rendono noto un piano dei posti vacanti e disponibili.

3. Fino all’avvio delle procedure di selezione e di quelle concorsuali cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 4, le funzioni spettanti ai docenti esperti sono svolte dai docenti aventi dieci anni di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza e le funzioni spettanti ai docenti superiori sono svolte dai docenti aventi quindici anni di

servizio effettivo nel ruolo di appartenenza.

 

Art. 11.

(Entrata in vigore).

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.