Decreto Ministeriale 26 maggio 2011, n. 47

Decreto Ministeriale 26 maggio 2011, n. 47

VISTO il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni;

VISTA la legge n.104 del 5 febbraio 1992;

VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999, concernente le norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTA la legge n. 124 del 3 maggio 1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti adottato con DM 27 marzo 2000 n. 123, in particolare l’art. 2 c. 7 e l’art. 3 c. 1 che prevedono la possibilità di essere inclusi in una sola provincia e di chiedere, per trasferimento, l’inserimento in una sola provincia;

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

VISTO il decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 333 del 20 agosto 2001;

VISTA la legge n. 268 del 22 novembre 2002, ed in particolare l’art. 6;

VISTA la legge n. 143, del 4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell’a.s. 2004/2005;

VISTA la legge n. 296, del 27/12/2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), ;

VISTO il D.D.G. 16 marzo 2007 con cui sono stati disposti l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09;

VISTO il decreto legge n.112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, con particolare riferimento all’art. 64, commi 1, 2, 3 e 4;

VISTO il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009;

VISTA la Legge n. 69 del 18 giugno 2009, art. 32;

VISTA la Legge n. 167 del 24 novembre 2009 art. 1, comma 4 ter che interpreta il contenuto della lettera c) del comma 605 dell’art. 1 della legge n. 296/2006;

VISTA la legge n. 167/09 sopra citata , art.1, commi 4 octies e 4 novies e il relativo Regolamento di attuazione, adottato con Decreto Interministeriale n. 165 del 30 luglio 2010;

VISTO il decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 26 febbraio 2010, con particolare riferimento all’art. 7, comma 4 ter;

VISTI i Decreti Ministeriali n. 82 del 29/9/2009, n. 100 del 17/12/2009, n. 68 del 30/7/ 2010 e n. 80 del 15/9/2010, formulati ai sensi della riferita legge 167/09, art. 1 cc. 2, 3 e 4;.

VISTO il Dlgs n. 212 del 13 dicembre 2010 che ha abrogato, tra l’altro, la Legge n.160 del 19 marzo 1955, recante norme sullo stato giuridico del personale non di ruolo della scuola;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2011, con cui è stato dichiarato incostituzionale l’art. 1, c. 4 ter, già citato, della Legge n. 167 del 24 novembre 2009;

VISTO il DM n. 44 del 12 maggio 2011 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento del punteggio, scioglimento delle riserve e trasferimento del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo;

VISTO il DL n. 70 del 13 maggio 2011 pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13 maggio 2011, serie generale, che ha stabilito, tra l’altro, la validità triennale delle suddette graduatorie a decorrere dall’a.s. 2011-2012;

D E C R E T A

Art. 1 – L’art. 6 comma 4 del DM n. 44 del 12 maggio 2011 è così modificato: “Per gli aspiranti che permangono in posizione di riserva per l’intero triennio 2011-12, 2012-13 e 2013-2014 la presentazione dei titoli valutabili può essere effettuata in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relative al triennio successivo.”

Art. 2 – L’ art. 7 comma 1 del citato DM n. 44/2011 è così modificato: “Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 e sono utilizzate, ai sensi dell’art. 1 della L. 124 del 3 maggio 1999, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.”

Art. 3 – In coerenza con le modifiche di cui agli artt. precedenti è altresì modificata la modulistica, che fa parte integrante del presente decreto.

Il Ministro

Mariastella Gelmini

Modello 1

Decreto Ministeriale 12 maggio 2011, n. 44

Circolare Ministeriale 26 maggio 2011, n. 46

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

 

Circolare Ministeriale 26 maggio 2011, n. 46

MIURA00DGOS prot. 3571/R.U./U.

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente agli Studi della Valle

d’Aosta

AOSTA

Al Sovrintendente Scolastico per la

scuola in lingua italiana

BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua Tedesca

BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la scuola

delle località ladine

BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione

per la Provincia Autonoma di

TRENTO

Ai Dirigenti degli Uffici scolastici

Provinciali

LORO SEDI

Ai Dirigenti delle scuole di Istruzione

di secondaria di primo grado

LORO SEDI

Ai Presidenti di Commissione di esame

di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione

LORO SEDI

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro

SEDE

All’Ufficio Legislativo

SEDE

Al Capo Dipartimento per l’Istruzione

SEDE

 

OGGETTO: Valutazione degli alunni ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (anno scolastico 2010-2011)

Nota 26 maggio 2011, Prot. n. AOODGPER 4476

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione Generale per il personale scolastico

Uff. III

Ai Direttori Generali Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici territoriali degli USR

Alle Istituzioni Scolastiche
LORO SEDI

Oggetto: DM 47 del 26 maggio 2011

Si trasmette il DM n. 47 del 26-5-2011 con il quale la validità delle graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell’art. 9 comma 20 del DL. N. 70/2011, viene rapportata al triennio.

E’ inteso che, trovandoci in prossimità del termine di scadenza per la presentazione delle domande, che rimane confermato al 1° giugno, la modulistica da utilizzare è quella allegata al DM 44/2011.

f.to IL DIRIGENTE

Bianca Artigliere

Decreto Ministeriale 26 maggio 2011, n. 47

Nota 26 maggio 2011, Prot. MIURAOODGOS 3573

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

 

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

e p.c.

Alla Direzione Generale per lo Studente, la

partecipazione, l’integrazione e la comunicazione

SEDE

 

Oggetto: Diagnosi alunni con DSA precedente all’entrata in vigore della Legge 8 ottobre 2010 n.170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”

 

La Legge 8 ottobre 2010 n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA). La Legge dispone altresì, a favore di alunni e di studenti con diagnosi di DSA, l’attivazione presso le istituzioni scolastiche di apposite misure educative e didattiche individualizzate e personalizzate, nonché di specifiche forme di valutazione, anche in sede di Esami di Stato.

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge in questione, l’individuazione di alunni e studenti con DSA avviene mediante specifica diagnosi rilasciata dalle strutture specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale. L’articolo citato dispone, inoltre, che le Regioni, nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio Sanitario Nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o da strutture accreditate.

Pertanto, il dettato della Legge innova quanto previsto dalla nota ministeriale prot. n. 26/A 4° del 5 gennaio 2005, ove era indicata la possibilità di avvalersi direttamente, per il rilascio della diagnosi, di specialisti o di strutture accreditate.

 

Risulta tuttavia opportuno precisare, anche a seguito delle numerose segnalazioni provenienti dal territorio, che le disposizioni in parola hanno effetto solo a partire dall’entrata in vigore della stessa Legge, ossia dal 2 novembre 2010. Gli alunni e gli studenti, con diagnosi di DSA redatta anteriormente all’entrata in vigore della Legge, potranno quindi regolarmente usufruire degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti, sia nella normale attività didattica sia nell’ambito dei prossimi Esami di Stato.

 

Inoltre, in considerazione dell’imminente svolgimento degli scrutini finali e degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo, i Dirigenti scolastici potranno ritenere valide anche le diagnosi o le certificazioni rilasciate da specialisti o strutture accreditate successivamente al termine sopra richiamato, e comunque in tempi utili per l’attivazione delle previste misure educative e didattiche individualizzate e personalizzate, nelle more dell’emanazione da parte delle Regioni di appositi provvedimenti, tesi a disciplinare quanto previsto dall’art. 3, comma 1, della Legge in parola, fatte salve le disposizioni eventualmente già emanate dalle Regioni stesse.

 

Si pregano le SS. LL. di dare la massima diffusione alla presente nota.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Carmela Palumbo