1 agosto Utlizzazioni Personale Docente

Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria debbono essere presentate entro il termine del 1° agosto 2011 per il personale della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, per il personale educativo e per i docenti di religione cattolica.

Ordinanza Ministeriale 1 agosto 2011, n. 68

Prot. n. 5410

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio VI

 

CALENDARIO SCOLASTICO NAZIONALE PER L’ANNO 2011/2012

 

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

 

VISTO l’art. 74, comma 5, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale “Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami.”

 

VISTO l’art. 138 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico a far tempo dall’anno scolastico 2002/2003;

 

RITENUTO che, ferma restando la delega sopra richiamata, è propria del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca la competenza relativa:

– alla determinazione, per l’intero territorio nazionale, della data della prova scritta, a carattere nazionale, compresa nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (prova di cui all’articolo 11, comma 4-ter del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);

– alla determinazione, per l’intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

– alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

 

VISTO l’art. 74, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale “Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”;

 

VISTA l’ordinanza ministeriale 25 giugno 2010, n. 53 (” Calendario scolastico nazionale per l’anno 2010/2011″), in particolare l’art. 4, concernente l’effettuazione di sessioni speciali di esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte;

 

VISTO l’art. 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per i quali “L’esame di licenza media si sostiene in un’unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”;

 

VISTO l’articolo 7, comma 2, dell’ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 (“Educazione in età adulta – Istruzione e formazione”), per il quale “Le prove d’esame, per coloro per i quali è previsto all’interno del patto formativo il conseguimento del titolo di licenza media, vengono predisposte al termine delle attività, anche in periodi non coincidenti con quelli dei corsi ordinari in relazione a specifici progetti finalizzati”;

 

CONSIDERATO che è ancora in atto la ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Centri per l’istruzione degli adulti, appare opportuno soprassedere, anche per l’anno scolastico 2011/2012, alla somministrazione da parte dell’INVALSI della prova nazionale per gli studenti iscritti e frequentanti tali Centri;

 

ATTESA l’esigenza di procedere agli adempimenti sopra menzionati per l’anno scolastico 2011/2012;

 

ACQUISITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione espresso nell’adunanza del 19 luglio 2011;

 

RITENUTO di accogliere il citato parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, formulato nell’adunanza del 19 luglio 2011.

 

O R D I N A

Art. 1 – La prova scritta, a carattere nazionale, nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2011/2012, per l’intero territorio nazionale ed in sessione ordinaria il giorno 18 giugno 2012, con inizio alle ore 8.30; in prima e seconda sessione suppletiva potrà essere espletata il giorno 25 giugno ed il giorno 3 settembre, con inizio alle ore 8.30.

 

Art. 2 – L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti iscritti e frequentanti i Centri per l’istruzione degli adulti (Centri Territoriali Permanenti) può essere effettuato in un’unica sessione speciale, nel mese di gennaio 2012, in data da definirsi da parte dei singoli Centri, con esonero dalla somministrazione della prova nazionale da parte dell’INVALSI.

 

Art. 3 – L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2011/2012 ha inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 20 giugno 2012 alle ore 8.30.

La prima prova scritta suppletiva verrà svolta il giorno 4 luglio 2012, alle ore 8.30.

 

Art. 4 – Sessioni speciali di esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte possono essere effettuate anche nel corso dell’anno scolastico. Ciò al fine di venire incontro, nella misura più ampia e partecipata, alle esigenze di coloro che, in età adulta, intendano conseguire i rispettivi titoli di studio. L’individuazione delle date nelle quali tenere tali sessioni di esami è rimessa alle determinazioni organizzative delle singole istituzioni scolastiche, statali e paritarie. Ciascuna Istituzione scolastica può effettuare una sola sessione speciale di esami per l’anno scolastico.

 

Art. 5 – Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, relative all’anno scolastico 2011/2012, è il seguente:

 

tutte le domeniche;

il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

l’8 dicembre, Immacolata Concezione;

il 25 dicembre, Natale;

il 26 dicembre;

il 1° gennaio, Capodanno;

il 6 gennaio, Epifania;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;

il 1° maggio, festa del Lavoro;

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

la festa del Santo Patrono.

 

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.

 

IL MINISTRO

F.to MARIASTELLA GELMINI

CALENDARI SCOLASTICI REGIONALI A.S. 2011/2012

L’inizio e termine delle lezioni, nonché le ulteriori sospensioni sono determinate dalle singole Regioni, secondo il prospetto specificato:

REGIONI

INIZIO LEZIONI

TERMINE LEZIONI

FESTIVITA’ NATALIZIE

FESTIVITA’ PASQUALI

VARIE

ABRUZZO

13 SETT.2011

09 GIUGNO 2012 *

24/12/11- 07/01/12

05/04/12 – 11/04/12

31/10/2011; 30/04/12

BASILICATA

19 SETT.2011

16 GIUGNO 2012 *

24/12/11- 07/01/12

05/04/12 – 10/04/12

02/11/11

CALABRIA

12 SETT.2011

09 GIUGNO 2012 *

23/12/11 – 07/01/12

04/04/12 – 10/04/12

31/10/2011; 02/11/11 e 30/04/12

CAMPANIA

14 SETT.2011

09 GIUGNO 2012 *

23/12/11 – 07/01/12

05/04/12 – 10/04/12

02/11/11; 21/02/12; 19/03/12 30/04/12

EMILIA ROMAGNA

19 SETT.2011

09 GIUGNO 2012 *

24/12/11- 07/01/12

05/04/12 – 10/04/12

02/11/11;

FRIULI VENEZIA G.

12 SETT.2011

09 GIUGNO 2012 *

23/12/11- 07/01/12

05/04/12 – 10/04/12

dal 20/02/12 al 22/02/12;

LAZIO

12 SETT.2011

09 GIUGNO 2012 *

23/12/11- 07/01/12

05/04/12 – 10/04/12

31/10/2011 e 30/04/2012

LIGURIA

12 SETT.2011

09 GIUGNO 2012 *

23/12/11- 07/01/12

05/04/12 – 10/04/12

02/11/11; 30/04/2012

LOMBARDIA

12 SETT.2011

09 GIUGNO 2012 **

23/12/11- 07/01/12

05/04/12 – 10/04/12

31/10/2011; 20 e 21/02/2012; 24 e 25/02/2012; 30/04/2012

MARCHE

12 SETT.2011

09 GIUGNO 2012 **

24/12/11- 07/01/12

05/04/12 – 10/04/12

31/10/2011; 02/11/11 e 30/04/12

MOLISE

12 SETT.2011

09 GIUGNO 2012 *

23/12/11- 06/01/12

05/04/12 – 10/04/12

02/11/2011

PIEMONTE

12 SETT.2011

13 GIUGNO 2012 *

23/12/11- 07/01/12

05/04/12 – 10/04/12

31/10/2011; 09 e 10/12/2011 dal 17 al 21/02/2012; 30/04/3012

PUGLIA

15 SETT.2011

09 GIUGNO 2012 *

23/12/11- 07/01/12

05/04/12 – 10/04/12

31/10/2011; 02/11/11 e 30/04/12

SARDEGNA

15 SETT.2011

09 GIUGNO 2012 *

23/12/11- 06/01/12

05/04/12 – 10/04/12

02/11/2011; 21/02/2012; 28/04/2012

SICILIA

15 SETT.2011

12 GIUGNO 2012 *

23/12/11- 07/01/12

05/04/12 – 10/04/12

15/05/2012;

TOSCANA

14 SETT.2011

09 GIUGNO 2012 *

23/12/11- 07/01/12

05/04/12 – 10/04/12

UMBRIA

12 SETT.2011

09 GIUGNO 2012 *

23/12/11- 07/01/12

02/04/12 – 10/04/12

02/11/11; 30/04/2012

VENETO

12 SETT.2011

09 GIUGNO 2012 *

24/12/11 – 07/01/12

05/04/12 – 09/04/12

31/10/11; 9 e 10/12/11; 30/04/2012 20,21 e 21/02/12;

VALLE D’ AOSTA

12 SETT.2011

09 GIUGNO 2012 *

24/12/11 – 07/01/12

05/04/12 – 10/04/12

31/10/11; 30 e 31/01/2012; dal 20 al 25/02/12; 30/04/2012

PROV. BOLZANO

12 SETT.2011

 16 GIUGNO 2012

24/12/11 – 07/01/12

02/04/12 – 09/04/12

31/10/11; 2/11/11; dal 21al 25/02/12;

PROV. TRENTO

12 SETT.2011 §

09 GIUGNO 2012 **

23/12/11 – 07/01/12

04/04/12 – 10/04/12

31/10/11; 02/11/11; 30/04/12

* Per la scuola dell’infanzia il termine delle attività educative è fissato al 30/06/2012
** Per la scuola dell’infanzia il termine delle attività educative è fissato al 29/06/2012
§ 1 settembre per le scuole dell’infanzia

Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n. 141

Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n. 141

(in GU 22 agosto 2011, n. 194)

 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15. (11G0183)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonche’ disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti; e, in particolare, l’articolo 2, comma 3, secondo il quale il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega contenuta al comma 1 del medesimo articolo 2, puo’ adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalita’ e nel rispetto dei medesimi principi e criteri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attivita’ svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2011;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 aprile 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Rilevato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

 

Emana

 

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 6-ter, e’ inserito il seguente:

«6-quater. Per gli Enti locali, che risultano collocati nella classe di virtuosita’ di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non puo’ in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis».

 

Art. 2

Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. L’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e’ sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell’amministrazione non e’ superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell’amministrazione non e’ superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla perfomance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.».

 

Art. 3

Modifica all’articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. All’articolo 31, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica comunque quanto previsto dall’articolo 19, comma 6.».

 

Art. 4

Modifica all’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. All’articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: «articolo 30, comma 4.» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 31, comma 4.».

 

Art. 5

Interpretazione autentica dell’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. L’articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi e’ necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.

2. L’articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonche’ quella dell’articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

 

Art. 6

Norme transitorie

1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi dall’articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all’articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’articolo 1 del presente decreto, per gli enti locali i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del personale e sull’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, che hanno superato i contingenti di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in essere al 9 marzo 2011, possono essere mantenuti fino alla loro scadenza, fermo restando la valutabilita’ della conformita’ dei contratti stessi e degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi’ 1° agosto 2011

 

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma

 

Circolare Funzione Pubblica 1 agosto 2011, n. 10

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

SERVIZIO TRATTAMENTO PERSONALE

 

Circolare Funzione Pubblica 1 agosto 2011, n. 10

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0042438 P-4.17.1.7.1

 

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

 

Oggetto: Decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 – “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” – Art. 16, commi 9 e lO – controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti – regime della reperibilità – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici