Il 14 dicembre 2011, alle ore 8.00, su tutto il territorio nazionale, si svolge, la prima prova scritta del concorso per DS (Avviso 17 novembre 2011)
Prove Scritte Concorso DS 2011
Il 14 dicembre 2011, alle ore 8.00, su tutto il territorio nazionale, si svolge, la prima prova scritta del concorso per DS (Avviso 17 novembre 2011)
Prove Scritte Concorso DS 2011
Protocollo ARAN e OOSS 14 dicembre 2011
Definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze unitarie del personale dei comparti. Tempistica delle procedure elettorali
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. IV
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia
TRENTO
Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta
AOSTA
All’Assessore alla P.I. Regione autonoma Valle d’Aosta
AOSTA
Agli Uffici territoriali degli U.S.R.
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali
LORO SEDI
Al Direttore Generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario
S E D E
e, p.c.
Al Ministero degli Affari Esteri
D.G.P.C.C.
ROMA
Al Gabinetto del Ministro
SEDE
All’Ufficio Legislativo
SEDE
Al Capo del Dipartimento per l’Istruzione
SEDE
Ai Direttori Generali
SEDE
Oggetto: Dottorato di Ricerca
Con CM n. 15 del 22 febbraio 2011 sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di fruizione del congedo per dottorato di ricerca.
La predetta C.M., nella parte in cui tratta “Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso”, ribadisce che l’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 prevede la concessione del congedo straordinario per il periodo di durata del corso, nel cui ambito non può, quindi, prefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi, non ritenendo pertanto possibile la concessione di una proroga del congedo straordinario oltre tale limite, anche in considerazione dell’aggravio di spesa che ne deriverebbe, che, peraltro, non troverebbe giustificazione in alcuna disposizione normativa.
Una deroga alla predetta disposizione deve tuttavia essere prevista a norma di quanto disposto dallo “Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari” (emesso in attuazione dell’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, che sancisce il diritto per tutti i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, e secondo il quale l’Università garantisce alle proprie studentesse e ai propri studenti alcuni diritti, nel rispetto di doveri), che al Titolo X – Dottorandi di ricerca – punto 55, testualmente recita “Lo studente di dottorato ha diritto a usufruire di periodi di sospensione per malattia, per maternità o per lavoro. Egli ha altresì diritto a chiedere un breve rinvio dell’esame finale di dottorato qualora ritenesse necessario un approfondimento della tematica di ricerca”.
In conformità della predetta disposizione si verifica che i Collegi dei docenti, su richiesta dell’interessato e sulla base di idonea documentazione medica, proroghino la durata del corso di dottorato per il periodo corrispondente all’accertata malattia, ed è in tali casi che si ritiene opportuno da parte dei dirigenti scolastici, autorizzare la proroga del congedo per dottorato per un periodo massimo corrispondente alla durata della malattia, il che consentirebbe peraltro ai docenti interessati di non vanificare gli impegni assunti con le Università presso cui essi svolgono il dottorato per consentire nel recupero.
Si pregano i competenti Uffici Scolastici territoriali di dare ampia diffusione alla presente nota, che, ad ogni buon fine, sarà pubblicata sarà pubblicata sui siti INTRANET e INTERNET di questo Ministero.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Segreteria del Consiglio Nazionale della P.I.
MIURAOODGOS Prot. n. 8370 Roma, 14.12.2011
All’On.le Ministro
SEDE
OGGETTO: Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”.
ADUNANZA DEL 14 DICEMBRE 2011
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Viste le lettere n. 3824 del 12 ottobre 2011 e n. 3940 del 19 ottobre 2011 con le quali l’Ufficio Legislativo ha chiesto il parere del C.N.P.I. sull’argomento indicato in oggetto;
Visti gli arrt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.4.1994;
Visto il parere istruttorio emesso dal Comitato Orizzontale relativo alla Scuola secondaria superiore:
dopo ampio e approfondito dibattito;
E S P R I M E
il proprio parere nei seguenti termini:
La sezione ad indirizzo sportivo costituisce una delle articolazioni del sistema dei licei, così come definite al comma 2 dell’art. 3 del DPR 15 marzo 2010, n. 89 di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei percorsi di istruzione liceale. Lo schema di regolamento all’esame del CNPI inserisce strutturalmente la sezione ad indirizzo sportivo all’interno del percorso del liceo scientifico di cui all’art. 8 del citato DPR n. 89/2010, con finalità di “approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive all’interno del quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto” affinché lo studente possa maturare competenze che gli consentano di “individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport”.
La relazione illustrativa dello schema di regolamento osserva che finora i cosiddetti “indirizzi sportivi” nella scuola secondaria di secondo grado sono stati oggetto di sperimentazioni impiantate in percorsi ordinamentali tra loro molto diversi – da quelli liceali agli indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale – con “progetti frammentari e per lo più autoreferenziali”, producendo spesso “interferenze con altri insegnamenti, ponendo talora i docenti nella condizione di svolgere ruoli non propri”. Giustifica quindi la scelta di collocare la sezione ad indirizzo sportivo all’interno del percorso del liceo scientifico in quanto “tale indirizzo non si caratterizza solo per la presenza di insegnamenti specifici ma anche per la particolare ‘curvatura’ degli insegnamenti che condivide con il percorso liceale di riferimento”, i quali, “pur presenti in ogni percorso liceale, sono particolarmente approfonditi nel liceo scientifico: Matematica (con Informatica nel primo biennio), Fisica e Scienze naturali”.
Ferma restando al momento l’ineludibilità della scelta ordinamentale fatta dal DPR n. 89/2010, il CNPI osserva che le giustificazioni portate per la collocazione della sezione in oggetto all’interno del percorso del liceo scientifico risultano deboli in quanto non suffragate dagli esiti di monitoraggi opportunamente strutturati delle varie sperimentazioni tuttora in esaurimento.
Il CNPI altresì rileva come l’introduzione della sezione ad indirizzo sportivo all’interno del percorso liceale appaia in contraddizione con il profilo d’uscita dei licei, così come indicato al comma 2 dell’art. 2 del citato DPR n. 89/2010, e, per quanto concerne il liceo scientifico, all’art. 8, comma 1 del medesimo provvedimento. Detta contraddizione emerge, in particolare, nelle Indicazioni nazionali per “Diritto ed economia dello sport” le quali, per quanto riguarda “Economia”, oltre a proporre lo sviluppo delle conoscenze del sistema economico che coinvolge lo sport, richiedono che l’allievo debba “apprendere il marketing dello sport” e “acquisire le competenze gestionali base legate al mondo dello sport business”. In tal modo le competenze del quinto anno sembrano orientate all’acquisizione di competenze professionali che paiono consone più a un profilo di imprenditore dello sport, che a quello di un cittadino che sappia unire la cultura umanistica con quella scientifica.
Nel valutare comunque positivamente la definizione del quadro normativo di riferimento della sezione ad indirizzo sportivo, in quanto opportunità formativa sollecitata da numerose scuole e realtà territoriali, il CNPI suggerisce che il nuovo percorso delineato venga strutturalmente accompagnato da un attento monitoraggio, in itinere e finale, volto alla verifica delle scelte operate, sia per quanto concerne la sua collocazione nell’ambito liceale, sia sotto il profilo della organizzazione didattico-disciplinare.
Il piano degli studi della sezione ad indirizzo sportivo prevede lo stesso monte ore annuale obbligatorio del liceo scientifico in cui si inserisce, con la medesima distribuzione complessiva nel primo biennio e nel triennio finale. Analogamente a quanto avviene nell’opzione delle scienze applicate, non è previsto l’insegnamento obbligatorio della lingua latina e viene ridotto di un’ora settimanale l’insegnamento della Filosofia; ad essere espunto dal piano degli studi è anche l’insegnamento curricolare di Disegno e storia dell’arte. Le ore così recuperate vengono utilizzate, oltre che per potenziare l’insegnamento delle Scienze motorie (in tutto il quinquennio) e delle Scienze naturali (un’ora in più nel primo biennio), per l’inserimento degli insegnamenti obbligatori denominati “Diritto ed economia dello sport” e “Discipline sportive”.
In proposito il CNPI, avendo rilevato che si tratta di nuovi insegnamenti, non previsti dalla normativa vigente, ha formulato all’Amministrazione un quesito per sapere se gli stessi sono riconducibili a classi di concorso esistenti o di prevista istituzione. Con la Nota prot. n. 7820 del 21 novembre 2011 la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica ha precisato che gli insegnamenti di “Diritto ed economia dello
sport” e “Discipline sportive” “saranno tutti rimessi ai docenti della scuola e riferiti a classi di concorso già istituite (che confluiranno nelle nuove) o da istituire”. La Nota precisa inoltre che “è, pertanto, escluso l’affidamento di insegnamenti obbligatori a tecnici ed esperti esterni”.
Il CNPI, preso atto di quanto sopra e considerato che al momento non sono ancora state definite apposite classi di concorso, tenuto conto di quanto indicato nell’allegato A allo schema di regolamento a proposito di obiettivi specifici di apprendimento, suggerisce che nella fase transitoria l’insegnamento di “Discipline sportive” venga attribuito alla classe di concorso A/29, mentre l’insegnamento di “Diritto ed economia dello sport” sia assegnato alla classe di concorso A/19.
Il comma 2 dell’art. 2 dello schema di regolamento in esame stabilisce che le istituzioni scolastiche nelle quali verrà attivata la sezione ad indirizzo sportivo debbono assicurare “le pari opportunità di tutti gli studenti”, compresi quelli in condizione di disabilità, “nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”. Il COSSS fa rilevare come tale dicitura risulti in aperto contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, avendo questa ribadito che “il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale” e dichiarato illegittime le norme che fissano limiti al numero dei posti degli insegnanti di sostegno. Propone pertanto la cancellazione di detta frase, da “nei limiti” a “legislazione vigente”.
Al superamento dell’esame di Stato allo studente verrà rilasciato il diploma di liceo scientifico “con l’indicazione di ‘sezione ad indirizzo sportivo’”, integrato con la certificazione delle specifiche competenze acquisite. In proposito il CNPI, nella ipotesi di una revisione degli esami di Stato in base ai nuovi ordinamenti, suggerisce di individuare formulazioni delle prove, sia nazionali che locali, tali da valorizzare gli apprendimenti specifici della singola sezione in rapporto ai profili d’uscita.
Lo schema di regolamento prevede che, in prima applicazione, “le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non possono essere istituite in numero superiore a quelle delle relative province”. Al fine di garantire pari opportunità di distribuzione dell’offerta formativa su tutto il territorio regionale, il CNPI propone che il periodo sopra evidenziato venga modificato nel seguente: “le sezioni ad indirizzo sportivo in ciascuna regione debbono essere assegnate in modo da assicurare prioritariamente il numero di una per ogni provincia”.
L’art. 6 dello schema di regolamento prevede che il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca proceda “ad una verifica periodica dell’efficacia della attività della sezione ad indirizzo sportivo”. Il CNPI rileva la genericità della disposizione e ne propone la precisazione suggerendo che le verifiche vengano effettuate con cadenza almeno biennale, nei periodi didattici in cui è ripartito il percorso, e a fine quinquennio.
Il CNPI concorda con i termini indicati al comma 1 dell’art. 7 dello schema di regolamento riguardo alla partenza dei nuovi percorsi; ritiene, tuttavia, opportuno sottolineare che un corretto avvio debba avere come condizione imprescindibile l’approvazione del provvedimento in tempo utile per l’annuale definizione dell’organico di diritto dell’anno di riferimento.
Il CNPI nel ritenere l’impianto dello schema di regolamento emendabile, esprime PARERE FAVOREVOLE, a condizione che vengano accolti i rilievi espressi e i suggerimenti avanzati.
IL SEGRETARIO
Maria Rosario Cocca
IL VICE PRESIDENTE
Mario Guglietti
Come stabilito dai protocolli ARAN-OOSS dell’11 aprile 2011 e 14 dicembre 2011, le elezioni delle RSU si svolgono secondo la tempistica di seguito indicata:
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III
Ai Direttori Generali degli U.S.R.
Ai Dirigenti delle sedi provinciali degli U.S.R.
Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI
Oggetto: Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA – revisione tempistica.
Si comunica che, come da avviso sul portale SIDI, il termine ultimo per la presentazione on line dell’allegato D3 è stato prorogato alle ore 14.00 del 30 dicembre. Il termine per la presentazione degli allegati cartacei D1, D2 e D4 rimane fissato al 15 dicembre.
La proroga per la presentazione dell’allegato D3 si è resa necessaria in quanto, pur essendo stato inizialmente disposto un intervallo temporale piuttosto ampio (dal 15 novembre al 20 dicembre) la maggior parte degli aspiranti supplenti solo in questi ultimi giorni si è attivata per la registrazione e per la compilazione dell’istanza.
Ciò ha determinato un carico piuttosto elevato sul sistema informativo che ha avuto come conseguenza malfunzionamenti diffusi sulle applicazioni POLIS. Per contenere il problema, il gestore del sistema infromativo ha provveduto al potenziamento dell’infrastruttura; pertanto nelle prossime ore i malfunzionamenti degli ultimi giorni non si dovrebbero più presentare.
Si raccomanda alle istituzioni scolastiche la massima attenzione e puntualità nel dare supporto agli aspiranti supplenti e nel comunicare tempestivamente eventuali criticità al personale dei nuclei di supporto individuato allo scopo.
Si pregano, infine, le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando, inoltre, che la stessa viene diffusa anche attraverso le reti INTERNET (www.istruzione.it, ed INTRANET .
Si confida in un puntuale adempimento
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II
Ai DIRETTORI GENERALI
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e, p.c.: Al DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE,
e la GESTIONE delle RISORSE UMANE,
FINANZIARIE e STRUMENTALI
Alla DIREZIONE GENERALE per gli STUDI,
la STATISTICA e i SISTEMI INFORMATIVI
S E D E
Oggetto: DD.DD.GG. 13.7.2011 e 14.7.2011 – Concorso Dirigenti Scolastici – Dichiarazione possesso titoli.
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.D.G. 13.7.2011 e D.D.G. 14.7.2011 (Lingua di insegnamento slovena) si comunica che in data 20 Dicembre p.v. verrà rilasciata in esercizio, nell’ambito dell’applicativo Istanze On Line, una nuova funzionalità volta a consentire agli aspiranti Dirigenti Scolastici, ammessi o ammessi con sospensiva alle prove scritte, di dichiarare il possesso dei titoli.
Al suddetto applicativo potranno, pertanto, accedere solo coloro che risultino nello status di ammesso.
Qualora il candidato, alla selezione della funzione, visualizzasse un messaggio nel quale si comunica che sulla base delle informazioni presenti nel S.I.D.I. non risulta abilitato all’utilizzo, pur essendo invece stato ammesso, potrà far riferimento all’Ufficio Scolastico Regionale presso il quale ha presentato istanza di partecipazione al concorso.
La funzionalità sarà disponibile dal 20 Dicembre 2011 e sarà successivamente dato avviso del termine entro il quale effettuare la dichiarazione.
In tale periodo gli aspiranti saranno liberi di apportare eventuali aggiornamenti, potranno inoltre consultare il relativo documento prodotto in formato pdf nella sezione “Archivio”.
Si ricorda che per poter operare nell’ambito dell’applicativo Istanze On Line, occorre essere registrati.
Per la massima diffusione la presente nota sarà pubblicata sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche;
VISTI il D.L.vo 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate ed il D.P.C.M. 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva e dell’attestazione, con relative istruzioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed, in particolare, l’articolo 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori, che prevede, tra l’altro, a tali fini, un finanziamento di 200 miliardi di lire per l’anno 1999;
VISTO il D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, come modificato ed integrato dal successivo dal successivo D.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 211, recante disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della suindicata legge 448/98;
VISTO il D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, recante disposizioni in materia di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTA la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011);
VISTA la Legge 31 dicembre 2011 n.196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);
VISTA la Legge 13 dicembre 2010 n. 221 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 21 dicembre 2010 concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013;
VISTO il D.P.C.M. in data 14 ottobre 2011 art.1 comma 3 con il quale è stato disposto l’utilizzo, per l’anno 2011, della somma di 103 milioni di euro da destinare agli interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, recante”Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”;
VISTO Il D.M.T. n.90961 del 6 dicembre 2011 registrato alla Corte dei Conti in data 9 dicembre 2011 registro 11 foglio 251 con il quale sono state allocate sul capitolo di bilancio n.7243 del Ministero dell’Interno, per l’anno 2011, le risorse da destinare agli interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui alla Legge 448/1998, art 27, comma 1;
VISTO l’art.2 comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n.191 che sancisce il venir meno di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore delle Province autonome di Trento e Bolzano e di conseguenza gli importi da attribuire alle Province autonome di Trento e Bolzano indicati nella tabella annessa al presente decreto non saranno erogati:
DECRETA
Art. 1- Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, la ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per l’anno scolastico 2011/2012, della somma complessiva di € 103.000.00, prevista dalle disposizioni richiamate in epigrafe, ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori, per il corrente esercizio finanziario 2011, è definita secondo le unite tabelle A ed A/1, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Zennaro