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31 dicembre Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica

(Palazzo del Quirinale, 31/12/2012) Un augurio affettuoso a tutti voi, uomini e donne d’Italia, che vivete e operate in patria e all’estero, e in particolare a quanti servono da lontano la nazione, in suo nome anche rischiando la vita, come nelle missioni di pace in tormentate aree di crisi.
Mi rivolgo a voi questa sera nello stesso spirito del mio primo messaggio di fine anno, nel 2006, e di tutti quelli che l’hanno seguito. Cercherò cioè ancora una volta di interpretare ed esprimere sentimenti e valori condivisi, esigenze e bisogni che riflettono l’interesse generale del paese. Guardando sempre all’unità nazionale come bene primario da tutelare e consolidare.In questo spirito ho operato finora, secondo il ruolo attribuito dalla Costituzione al Presidente della Repubblica. Anche e ancor più in questo momento, alla vigilia di importanti elezioni politiche, non verranno da me giudizi e orientamenti di parte, e neppure programmi per il governo del paese, per la soluzione dei suoi problemi, che spetta alle forze politiche e ai candidati prospettare agli elettori.
Muoverò piuttosto dal bisogno che avverto di una considerazione più attenta e partecipe della realtà del paese, e di una visione di quel che vorremmo esso diventasse nei prossimi anni.

Parlo innanzitutto di una realtà sociale duramente segnata dalle conseguenze della crisi con cui da quattro anni ci si confronta su scala mondiale, in Europa e in particolar modo in Italia. Da noi la crisi generale, ancora nel 2012, si è tradotta in crisi di aziende medie e grandi (e talvolta, dell’economia di un’intera regione, come ho constatato da vicino in Sardegna), si è tradotta in cancellazione di piccole imprese e di posti di lavoro, in aumento della Cassa Integrazione e della disoccupazione, in ulteriore aggravamento della difficoltà a trovare lavoro per chi l’ha perduto e per i giovani che lo cercano. Per effetto di tutto ciò, e per il peso delle imposte da pagare, per l’aumento del costo di beni primari e servizi essenziali, “è aumentata l’incidenza della povertà tra le famiglie” – ci dice l’Istituto Nazionale di Statistica – specie “quelle in cui convivono più generazioni…. Complessivamente sono quasi due milioni i minori che vivono in famiglie relativamente povere, il 70 per cento dei quali è residente al Sud”.Ricevo d’altronde lettere da persone che mi dicono dell’impossibilità di vivere con una pensione minima dell’INPS, o del calvario della vana ricerca di un lavoro se ci si ritrova disoccupato a 40 anni.

Ma al di là delle situazioni più pesanti e dei casi estremi, dobbiamo parlare non più di “disagio sociale”, ma come in altri momenti storici, di una vera e propria “questione sociale” da porre al centro dell’attenzione e dell’azione pubblica. E prima ancora di indicare risposte, come tocca fare a quanti ne hanno la responsabilità, è una questione sociale, e sono situazioni gravi di persone e di famiglie, che bisogna sentire nel profondo della nostra coscienza e di cui ci si deve fare e mostrare umanamente partecipi. La politica, soprattutto, non può affermare il suo ruolo se le manca questo sentimento, questa capacità di condivisione umana e morale. Ciò non significa, naturalmente, ignorare le condizioni obbiettive e i limiti in cui si può agire – oggi, in Italia e nel quadro europeo e mondiale – per superare fenomeni che stanno corrodendo la coesione sociale.

Scelte di governo dettate dalla necessità di ridurre il nostro massiccio debito pubblico obbligano i cittadini a sacrifici, per una parte di essi certamente pesanti, e inevitabilmente contribuiscono a provocare recessione. Ma nessuno può negare quella necessità : è toccato anche a me ribadirlo molte volte. Guai se non si fosse compiuto lo sforzo che abbiamo in tempi recenti più decisamente affrontato : pagare gli interessi sul nostro debito pubblico ci costa attualmente – attenzione a questa cifra – più di 85 miliardi di euro all’anno, e se questo enorme costo potrà nel 2013 e nel 2014 non aumentare ma diminuire, è grazie alla volontà seria dimostrata di portare in pareggio il rapporto tra entrate e spese dello Stato, e di abbattere decisamente l’indebitamento. C’è stato cioè un ritorno di fiducia nell’Italia, hanno avuto successo le nuove emissioni di Buoni del Tesoro, si è ridotto il famoso “spread” che da qualche anno è entrato nelle nostre preoccupazioni quotidiane.

E’ dunque entro questi limiti che si può agire per affrontare le situazioni sociali più gravi. Lo si può e lo si deve fare distribuendo meglio, subito, i pesi dello sforzo di risanamento indispensabile, definendo in modo meno indiscriminato e automatico sia gli inasprimenti fiscali sia i tagli alla spesa pubblica, che va, in ogni settore e con rigore, liberata da sprechi e razionalizzata. Decisivo è, nello stesso tempo e più in prospettiva, far ripartire l’economia e l’occupazione non solo nel Centro-Nord ma anche nel Mezzogiorno ; cosa – quest’ultima – di cui poco ci si fa carico e perfino poco si parla nei confronti e negl’impegni per il governo del paese.Uscire dalla recessione, rilanciare l’economia, è possibile per noi solo insieme con l’Europa, portando in sede europea una più forte spinta e credibili proposte per una maggiore integrazione, corresponsabilità e solidarietà nel portare avanti politiche capaci di promuovere realmente, su basi sostenibili, sviluppo, lavoro, giustizia sociale. L’Italia non è un paese che possa fare, nel concerto europeo, da passivo esecutore ; è tra i paesi che hanno fondato e costruito l’Europa unita, e ha titoli e responsabilità per essere protagonista di un futuro di integrazione e democrazia federale, che è condizione per contare ancora, tutti insieme, nel mondo che è cambiato e che cambia.Guardiamo dunque a questa prospettiva. Sta per iniziare un anno ancora carico di difficoltà. Non ci nascondiamo la durezza delle prove da affrontare, ma abbiamo forti ragioni di fiducia negli italiani e nell’Italia. Più di un anno fa dissi a Rimini : si è nel passato parlato troppo poco “il linguaggio della verità”. Ma avere e dare fiducia “non significa alimentare illusioni, minimizzare o sdrammatizzare” i dati più critici della realtà : si recupera fiducia “guardandovi con intelligenza e con coraggio. Il coraggio della speranza, della volontà e dell’impegno”.

Ebbene, penso che una maturazione in questo senso ci sia stata, specialmente tra i giovani. Sono loro che hanno più motivi per essere aspramente polemici, nel prendere atto realisticamente di pesanti errori e ritardi, scelte sbagliate e riforme mancate, fino all’insorgere di quel groviglio ed intreccio di nodi irrisolti che pesa sull’avvenire delle giovani generazioni. I giovani hanno dunque ragioni da vendere nei confronti dei partiti e dei governi per vicende degli ultimi decenni, anche se da un lato sarebbe consigliabile non fare di tutte le erbe un fascio e se dall’altro si dovrebbero chiamare in causa responsabilità delle classi dirigenti nel loro complesso e non solo dei soggetti politici.

E che dire poi dell’indignazione che suscitano la corruzione in tante sfere della vita pubblica e della società, una perfino spudorata evasione fiscale o il persistere di privilegi e di abusi – nella gestione di ruoli politici ed incarichi pubblici – cui solo di recente si sta ponendo freno anche attraverso controlli sull’esercizio delle autonomie regionali e locali?Importante è che soprattutto tra i giovani si manifesti, insieme con la polemica e l’indignazione, la voglia di reagire, la volontà di partecipare a un moto di cambiamento e di aprirsi delle strade. Perché in fondo quel che si chiede è che si offrano ai giovani delle opportunità, ponendo fine alla vecchia pratica delle promesse o delle offerte per canali personalistici e clientelari. E opportunità bisogna offrire a quanti hanno consapevolezza e voglia di camminare con le loro gambe : bisogna offrirle soprattutto attraverso politiche pubbliche di istruzione e formazione rispondenti alle tendenze e alle esigenze di un più avanzato sviluppo economico e civile.
Prospettare una visione per il futuro delle giovani generazioni e del paese è importante fin da ora, senza limitarsi ad attendere che nella seconda metà del 2013 inizi una ripresa della crescita in Italia e adoperandosi perché si concretizzi e s’irrobustisca.
Ritengo si debba puntare a una visione innanzitutto unitaria, che abbracci l’intero paese, contando sulla capacità di tutte le forze valide del Mezzogiorno di liberarsi dalla tendenza all’assistenzialismo, dai particolarismi e dall’inefficienza di cui è rimasta assurdamente vittima la gestione dei fondi europei.
Più in generale, una rinnovata visione dello sviluppo economico non può eludere il problema del crescere delle diseguaglianze sociali. Si riconosce ormai, ben oltre vecchi confini ideologici, che esso è divenuto fattore di crisi e ostacolo alla crescita proprio nelle economie avanzate. Porre in primo piano quel problema diventa sempre più decisivo.
Nello stesso tempo, in momenti impegnativi di scelta come quello della imminente competizione elettorale è giusto guardare all’Italia che vorremmo nella pienezza dei suoi valori civili e culturali. E quindi come paese solidale che sappia aver cura dei soggetti più deboli, garantendoli dal timore della malattia e dell’isolamento, che sappia accogliere chi arriva in Italia per cercare protezione da profugo o lavoro da immigrato e offrendo l’apporto di nuove risorse umane per il nostro sviluppo. Paese, quindi, l’Italia, da far crescere aperto e inclusivo : già un anno fa, avevamo 420 mila minori extracomunitari nati in Italia – è concepibile che, dopo essere cresciuti ed essersi formati qui, restino stranieri in Italia? E’ concepibile che profughi cui è stato riconosciuto l’asilo vengano abbandonati nelle condizioni che un grande giornale internazionale ha giorni fa – amaramente per noi – documentato e denunciato?

Ripresa e rilancio dell’economia e avanzamento civile del paese non possono separarsi. Abbiamo norme e forze dello Stato seriamente dedicate alla lotta contro la criminalità organizzata, piaga gravissima non solo nel Mezzogiorno : ma occorre portare a fondo questo impegno facendo leva sull’apporto vigoroso di energie della società civile per spazzare via ogni connivenza e passività.Stiamo facendo, si deve dirlo, passi avanti nel campo dei rapporti e dei diritti civili. Così con la legge che ha sancito l’equiparazione tra i figli nati all’interno e al di fuori del matrimonio, e segnalato esigenze di ulteriore adeguamento del diritto di famiglia. O con le nuove normative di questi anni per contrastare persecuzioni e violenze contro le donne. Ho appena firmato la legge di ratifica della convenzione internazionale rivolta anche a combattere la violenza domestica: ma è impressionante, e richiede ancora ben altro, lo stillicidio di barbare uccisioni di donne nel nostro paese.

Più che mai dato persistente di inciviltà da sradicare in Italia rimane la realtà angosciosa delle carceri, essendo persino mancata l’adozione finale di una legge che avrebbe potuto almeno alleviarla. Saluto, tuttavia, con compiacimento il fatto che per iniziativa della Commissione parlamentare istituita in Senato si stia procedendo alla chiusura – cominciando dalla Sicilia – degli Ospedali psichiatrici giudiziari, autentico orrore indegno di un paese appena civile.

Ponte decisivo tra sviluppo economico e avanzamento civile è la valorizzazione, in tutti i suoi aspetti – a partire dal patrimonio naturale ed artistico – della risorsa cultura di cui è singolarmente ricca l’Italia. E’ stato un tema su cui mi sono costantemente speso in questi anni. Apprezzo i buoni propositi che ora si manifestano a questo riguardo, ma non dimentico le sordità e le difficoltà in cui mi sono imbattuto in questi anni a tutti i livelli. C’è qui un punto non secondario della riflessione e del cambiamento da portare avanti.Vorrei tornare, ma non ne ho il tempo – e quindi li richiamo solo per memoria – anche su altri motivi di mio costante impegno durante il settennato. La sicurezza sui luoghi di lavoro, come parte di una strategia di valorizzazione del lavoro, che è condizione anche per il successo di intese volte a elevare la produttività e competitività del nostro sistema economico. O il ruolo del capitale umano di cui disponiamo, e le sue potenzialità su cui ho insistito guardando soprattutto a risorse scarsamente impiegate o non messe in condizione di esprimersi pienamente. E ancora una volta cito l’esempio di ricercatori, in particolare donne e di giovane età, che hanno dato di recente prove straordinarie in centri di ricerca europei come il CERN di Ginevra o l’ESTEC dell’Aja o, con scarsi mezzi e molte difficoltà burocratiche, in Istituti di ricerca nazionali. E qui non posso non rivolgere un pensiero commosso e riconoscente alla grande figura di Rita Levi Montalcini, che tanto ha rappresentato per la causa della scienza, dell’affermazione delle donne, della libertà e della democrazia.

In conclusione, mi auguro che molte questioni da me toccate e soprattutto il senso di un’attenzione consapevole e non formale alle realtà e alle attese sociali e civili del paese, trovino posto nella competizione elettorale. Mi attendo che ci sia senso del limite e della misura nei confronti e nelle polemiche, evitando contrapposizioni distruttive e reciproche invettive. In special modo su tematiche cruciali ancora eluse in questa legislatura – riforme dell’ordinamento costituzionale, riforma della giustizia – non si può dimenticare che saranno necessari nel nuovo Parlamento sforzi convergenti, contributi responsabili alla ricerca di intese, come in tutti i paesi democratici quando si tratti di ridefinire regole e assetti istituzionali.
Non si è, con mio grave rammarico, saputo o voluto riformare la legge elettorale ; per i partiti, per tutte le formazioni politiche, la prova d’appello è ora quella della qualità delle liste. Sono certo che gli elettori ne terranno il massimo conto.

Al loro giudizio si presenteranno anche nuove offerte, di liste e raggruppamenti che si vanno definendo. L’afflusso, attraverso tutti i canali, preesistenti e nuovi, di energie finora non rivoltesi all’impegno politico può risultare vitale per rinnovare e arricchire la nostra democrazia, dare prestigio e incisività alla rappresentanza parlamentare. Il voto del 24-25 febbraio interverrà a indicare quali posizioni siano maggiormente condivise e debbano guidare il governo che si formerà e otterrà la fiducia delle Camere.
Il senatore Monti ha compiuto una libera scelta di iniziativa programmatica e di impegno politico. Egli non poteva candidarsi al Parlamento, facendone già parte come senatore a vita. Poteva, e l’ha fatto – non è il primo caso nella nostra storia recente – patrocinare, dopo aver presieduto un governo tecnico, una nuova entità politico-elettorale, che prenderà parte alla competizione al pari degli altri schieramenti. D’altronde non c’è nel nostro ordinamento costituzionale l’elezione diretta del primo ministro, del capo del governo.

Il Presidente del Consiglio dimissionario è tenuto – secondo una prassi consolidata – ad assicurare entro limiti ben definiti la gestione degli affari correnti, e ad attuare leggi e deleghe già approvate dal Parlamento, nel solco delle scelte sancite con la fiducia dalle diverse forze politiche che sostenevano il suo governo. Il Ministro dell’Interno garantirà con assoluta imparzialità il corretto svolgimento del procedimento elettorale.
Le elezioni parlamentari sono per eccellenza il momento della politica. Un grande intellettuale e studioso italiano del Novecento, Benedetto Croce, disse, all’indomani della caduta del fascismo : “Senza politica, nessun proposito, per nobile che sia, giunge alla sua pratica attuazione”. E ancor prima aveva scritto, guardando all’ormai vicina rinascita della democrazia : “i partiti politici in avvenire si combatteranno a viso scoperto e lealmente… e nel bene dell’Italia troveranno di volta in volta il limite oltre il quale non deve spingersi la loro discordia”. L’insegnamento è anche oggi ben chiaro : il rifiuto o il disprezzo della politica non porta da nessuna parte, è pura negatività e sterilità. La politica non deve però ridursi a conflitto cieco o mera contesa per il potere, senza rispetto per il bene comune e senza qualità morale.

Con queste parole, mi congedo da voi. Ho per ormai quasi sette anni assolto il mio compito – credo di poterlo dire – con scrupolo, dedizione e rigore. Ringrazio dal profondo del cuore tutte le italiane e gli italiani, di ogni generazione, di ogni regione, e di ogni tendenza politica, che mi hanno fatto sentire il loro affetto e il loro sostegno.
A voi tutti, buon 2013!



22 dicembre Crisi di Governo

Il 22 dicembre il Presidente della Repubblica, consultati i presidenti dei gruppi parlamentari a seguito delle dimissioni del governo, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione, firma il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Il Consiglio dei Ministri stabilisce che le elezioni politiche si svolgeranno nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013, mentre la prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno venerdì 15 marzo 2013.

Il 21 dicembre il Presidente del Consiglio, dopo aver comunicato al CdM la propria intenzione di dimettersi, recatosi al Quirinale, ha rassegnato le sue dimissioni.

Di seguito il comunicato stampa del Quirinale:

“Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto oggi alle ore 19.00 al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, senatore Mario Monti, il quale, essendosi concluso l’iter parlamentare di esame e di approvazione della legge di stabilità e del bilancio di previsione dello Stato, ha rassegnato le dimissioni del governo da lui presieduto, già preannunciate come irrevocabili secondo quanto risulta dal comunicato diramato dal Quirinale l’8 dicembre scorso”. Lo ha detto il Segretario generale della Presidenza della Repubblica, Donato Marra, al termine dell’incontro tra il Capo dello Stato e il Presidente del Consiglio.
“Il Presidente della Repubblica – ha continuato il Segretario Marra – ha preso atto delle dimissioni e ha invitato il governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Il Capo dello Stato consulterà i Presidenti dei gruppi parlamentari nella giornata di domani”.

Nel corso della seduta dell’11 dicembre il Presidente del Consiglio riferisce al Consiglio dei Ministri dell’incontro che ha avuto con il Capo dello Stato sabato 8 dicembre e delle ragioni che lo hanno condotto ad annunciare l’intenzione di rassegnare le dimissioni dopo aver verificato se è possibile approvare in tempi brevi le leggi di stabilità e di bilancio. Tutti i Ministri si sono dichiarati concordi su tale passo alla luce dell’evoluzione politica manifestatasi venerdì scorso alla Camera dei Deputati.

L’8 dicembre 2012, il Presidente del Consiglio, preso atto dell’esito dei colloqui intercorsi tra il Presidente della Repubblica con i rappresentanti delle forze politiche che avevano dall’inizio sostenuto il Governo e con i Presidenti del Senato e della Camera, dichiara che, approvate in tempi brevi le leggi di stabilità e di bilancio, sentito il Consiglio dei Ministri, provvederà a formalizzare le sue irrevocabili dimissioni.

Di seguito il comunicato stampa del Quirinale:

Il Presidente del Consiglio intende rassegnare le dimissioni dopo aver verificato se è possibile approvare in tempi brevi le leggi di stabilità e di bilancio

(Quirinale, 8 dicembre 2012) Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha stasera ricevuto al Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, Senatore Mario Monti.
Il Presidente della Repubblica ha prospettato al Presidente del Consiglio l’esito dei colloqui avuti con i rappresentanti delle forze politiche che avevano dall’inizio sostenuto il Governo e con i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
Il Presidente del Consiglio ha dal canto suo rilevato che la successiva dichiarazione resa ieri in Parlamento dal Segretario del PdL on. Angelino Alfano costituisce, nella sostanza, un giudizio di categorica sfiducia nei confronti del Governo e della sua linea di azione.
Il Presidente del Consiglio non ritiene pertanto possibile l’ulteriore espletamento del suo mandato e ha di conseguenza manifestato il suo intento di rassegnare le dimissioni. Il Presidente del Consiglio accerterà quanto prima se le forze politiche che non intendono assumersi la responsabilità di provocare l’esercizio provvisorio – rendendo ancora più gravi le conseguenze di una crisi di governo, anche a livello europeo – siano pronte a concorrere all’approvazione in tempi brevi delle leggi di stabilità e di bilancio. Subito dopo il Presidente del Consiglio provvederà, sentito il Consiglio dei Ministri, a formalizzare le sue irrevocabili dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica.

21 dicembre Legge Stabilità 2013 alla Camera

L’Aula della Camera il 21 dicembre approva definitivamente i disegni di legge (C. 5534-bis-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) e (C. 5535-B) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (e relative note di variazioni).

Il 20 dicembre l’Aula del Senato accorda la fiducia al Governo, approvando con 199 voti favorevoli, 55 contrari e 10 astensioni il maxiemendamento 1.700 interamente sostituitivo del ddl 3584, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013). Approvata anche la Legge di bilancio (ddl n. 3585).

Il 19 dicembre l’Aula del Senato esamina:
1. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di variazioni (Approvato dalla Camera dei deputati). (3585)
2. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (Approvato dalla Camera dei deputati). (3584)

Il 4, 5 e 6 dicembre la 7a Commissione del Senato esamina:
1. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di variazioni (Approvato dalla Camera dei deputati). (3585 e 3585-bis)
– Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza). (Tabb. 2 e 2-bis)
– Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015. (Tabb. 7 e 7-bis)
– Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015. (Tabb. 13 e 13-bis)
2. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (Approvato dalla Camera dei deputati). (3584)

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (3585 E 3585-bis TABELLE 7 E 7-bis) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3584.

(7a Senato, 5 dicembre 2012) La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2013,

espressa condivisione per lo sforzo del Governo di contenere le spese onde corrispondere al vincolo, ormai costituzionalmente sancito, del pareggio di bilancio e consentire così, in prospettiva, una diminuzione dell’attuale livello di imposizione fiscale, assolutamente insostenibile in quanto deprime la domanda aggregata e conduce inevitabilmente alla recessione,

considerato che:

è ormai consolidato il nuovo sistema di contabilità pubblica, introdotto dalla legge n. 196 del 2009, secondo cui la legge di stabilità deve avere come contenuto principale, per ciascun anno del bilancio di previsione triennale, le indicazioni del livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, mentre non deve contenere norme di delega, norme a carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale,

il livello massimo del saldo netto da finanziare – definito dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali nel bilancio di previsione, tenuto conto degli effetti derivanti dalla legge di stabilità – è determinato per l’anno 2013 in -6,6 miliardi di euro, per l’anno 2014 in -4,1 miliardi di euro e per l’anno 2015 in -0,9 miliardi di euro,

il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è stabilito per l’anno 2013 in 240 miliardi di euro,

per il triennio in esame (2013-2015) il numero delle missioni è rimasto quello dello scorso anno (34), mentre il numero complessivo dei programmi è aumentato da 172 a 174,

il disegno di legge di stabilità è stato predisposto in coerenza con la Decisione di finanza pubblica (DEF) dell’aprile scorso, tenendo conto della Nota di variazione ad essa recentemente approvata, nonché degli obiettivi di risparmio determinati nell’allegato 2 al decreto-legge n. 95 del 2012 (spending review),

nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, il disegno di legge di stabilità determina per l’anno 2013 maggiori oneri per 14,36 miliardi di euro (di cui nuove spese correnti per 7,82 miliardi di euro e minori entrate per 6,36 miliardi di euro) e mezzi di copertura per 15,02 miliardi di euro (nuove entrate per 6,08 miliardi di euro e minori spese per 8,94 miliardi di euro),

con riguardo alle parti del disegno di legge di stabilità prende atto che:

1. il decreto-legge n. 95 del 2012 (spending review) assegnava al Ministero i seguenti obiettivi di risparmio: 182,9 milioni di euro per il 2013, 172,7 milioni di euro per il 2014 e 236,7 milioni di euro per il 2015, la cui articolazione attraverso riduzioni di spese non rimodulabili era rimessa appunto al disegno di legge di stabilità, su indicazione del Dicastero stesso. Qualora le proposte di riduzioni avanzate non fossero state idonee a conseguire detti risparmi, con la medesima legge di stabilità sarebbe stata disposta una corrispondente riduzione in termini di spese rimodulabili. Il disegno di legge di stabilità, nel testo presentato in prima lettura alla Camera dei deputati, per il Miur prevedeva tuttavia risparmi ben superiori agli obiettivi del decreto-legge n. 95: 240,4 milioni di euro per il 2013, 721,2 milioni di euro per il 2014 e 721,2 milioni di euro per il 2015. Non prevedeva pertanto riduzioni di spese rimodulabili. Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, tali previsioni sono state sensibilmente ridotte, anche a seguito della più che opportuna soppressione della norma che aumentava da 18 a 24 l’orario di insegnamento frontale dei docenti della scuola, alla quale erano connessi massicci effetti finanziari di risparmio: per l’anno 2013 128,6 milioni di euro per i docenti non di sostegno e 109,5 milioni di euro per i docenti di sostegno; per gli anni successivi poco più di 700 milioni di euro all’anno. Conseguentemente, sono state riarticolate le riduzioni di spese non rimodulabili ed è stata introdotta una riduzione delle spese rimodulabili. In particolare, all’articolo 1:

1.1 al comma 36, è prevista la dismissione della sede del Dicastero in piazzale Kennedy all’EUR (per un risparmio di spesa pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2014). Si tratta, ad avviso della Commissione, di una misura assolutamente condivisibile nell’ottica di razionalizzare le spese,

1.2 al comma 37, è prevista la riduzione della dotazione del FIRST, con specifico riguardo ai progetti PRIN e FIRB (per un risparmio pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2013),

1.3 al comma 38, è previsto il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di risorse a valere sul FAR, la cui riduzione riguarda i progetti di ricerca relativi alle “comunità intelligenti” (per un risparmio pari a 30 milioni di euro per il 2013 a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto),

1.4 al comma 39, è prevista la riduzione delle competenze accessorie del personale della scuola per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche (per un risparmio pari a 47,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2013),

1.5 al comma 40, è prevista la riduzione del Fondo per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (per un risparmio pari a 83,6 milioni di euro per il 2013, 119,4 milioni di euro per il 2014 e 125,5 milioni di euro a decorrere dal 2015). A tale ultimo riferimento si rileva peraltro che la riduzione per il 2015 appare superiore alla dotazione di risorse per il medesimo anno, che è di 123 milioni di euro,

1.6 al comma 45, è prevista la riduzione del contingente di docenti e dirigenti scolastici che può essere distaccato per compiti di varia natura. Al riguardo, si rileva che la Camera ha espunto la riduzione da 100 a 50 unità del personale che può essere distaccato presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale. E’ rimasto invece il dimezzamento del contingente che può essere distaccato per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica e di quello da destinare alle associazioni professionali del personale direttivo e docente e agli enti cooperativi da esse promosse, nonché agli enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica. I risparmi si sono conseguentemente ridotti e possono essere quantificati in 1,7 milioni nel 2013 e in 5,3 milioni a decorrere dal 2014, anziché in 2,3 milioni nel 2013 e in 7 milioni a decorrere dal 2014, come indicato nella relazione tecnica originaria,

1.7 al comma 4, è stata introdotta una riduzione degli stanziamenti rimodulabili pari a 57,5 milioni di euro per il 2013, 6 milioni di euro per il 2014 e 61 milioni di euro per il 2015,

1.8 le riduzioni per il Dicastero possono quindi essere complessivamente stimate in 240,3 milioni di euro per 2013, 204,2 milioni di euro nel 2014 e 262,2 milioni di euro per il 2015. Al riguardo, si rileva che si tratta di cifre notevolmente superiori – soprattutto per il 2013 – agli obiettivi fissati dalla spending review;

2. sempre con riferimento all’articolo 1,

2.1 i commi 42, 43 e 44 recano disposizioni in materia di fruizione delle ferie da parte del personale docente, nonché da parte del personale ATA: le ferie sono fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, mentre durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giorni lavorativi, subordinatamente alla possibilità di sostituzioni senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; al personale supplente breve o saltuario o al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni è giustamente consentita la cosiddetta “monetizzazione” delle ferie non godute. Tali disposizioni non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate a partire dal 1° settembre 2013. Non è tuttavia esplicitamente indicato se l’applicazione delle disposizioni decorra effettivamente dal 1° settembre 2013,

2.2 il comma 46 fa salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo già adottati per l’anno scolastico 2012-2013,

2.3 il comma 47 dispone che il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solamente con oneri a carico dell’amministrazione richiedente,

2.4 il comma 26 dispone la riduzione degli assegni di sede del personale delle scuole all’estero, che peraltro non ha carattere retributivo, perché sopperisce agli oneri del servizio all’estero e viene fissato dal Ministero affari esteri di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,

2.5 i commi da 79 a 81 istituiscono un fondo presso la Presidenza del Consiglio finanziato dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese, per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo (con particolare riferimento alle piccole e medie imprese), nonché per ridurre il cuneo fiscale. Il fondo in questione non ha tuttavia al momento alcuno stanziamento,

2.6 il comma 88 concerne i fabbisogni finanziari delle università e degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca i quali, per ciascun anno del nuovo triennio 2013-2015, non possono crescere più del fabbisogno finanziario determinato a consuntivo dell’anno precedente, incrementato – rispettivamente – del 3 per cento per il sistema universitario e del 4 per cento per gli enti pubblici di ricerca. Per l’Agenzia spaziale italiana (ASI) è peraltro confermata l’esclusione dalla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dei pagamenti relativi alla contribuzione annuale all’Agenzia spaziale europea (ESA), nonché dei pagamenti per programmi in collaborazione con l’ESA e per programmi realizzati con leggi speciali come la partecipazione al programma “Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo”,

2.7 i commi 108 e 109 introducono, fra l’altro, il giusto obbligo per le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni universitarie di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni quadro stipulate dalla CONSIP. Detti commi prevedono altresì che, con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, vengano definite linee guida per il coordinamento tra più istituzioni degli acquisti merceologicamente omogenei avvalendosi del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o degli altri sistemi telematici di approvvigionamento centralizzato;

3. in merito all’articolo 2:

3.1 il comma 27 reca una autorizzazione di spesa pari 223 milioni di euro per il 2013 a favore delle scuole non statali, con esclusione di tale contributo dalle spese computate ai fini del patto di stabilità delle regioni. Al riguardo la Commissione esprime piena condivisione;

3.2 il comma 33 stabilisce l’incremento di 50 milioni di euro per il 2013 del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio che, considerato lo stanziamento già presente nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2013 (pari a 102,9 milioni di euro), per il 2013 ammonterà dunque a 152,9 milioni di euro. Anche in questo caso, la Commissione esprime pieno apprezzamento;

4. la Tabella A (relativa al Fondo speciale di parte corrente) non contiene accantonamenti per il 2013, mentre prevede accantonamenti pari a 39,97 milioni di euro per il 2014 e a 41,677 milioni di euro per il 2015 che, secondo la relazione introduttiva al provvedimento, come presentato in prima lettura presso la Camera dei deputati, sono destinati alle scuole non statali;

5. nella Tabella B non ci sono previsioni di spesa a favore del Dicastero,

6. in Tabella C:

6.1 all’interno della missione Ricerca e Innovazione, nell’ambito del programma Ricerca scientifica e tecnologica di base è previsto il rifinanziamento con circa 4,5 milioni di euro all’anno della somma da erogare come contributo ad enti, istituti, associazioni che svolgono attività di ricerca scientifica (per ogni anno del triennio),

6.2 nella stessa missione e nello stesso programma è previsto il rifinanziamento del Fondo ordinario per la ricerca scientifica e tecnologica con 1,768 miliardi di euro per l’anno 2013 e poco di meno per i successivi due anni (rispettivamente 1,766 e 1,759 miliardi di euro per il 2014 e il 2015),

6.3 nella medesima missione, nel programma Ricerca per la didattica, è previsto un finanziamento a titolo di contributo a enti, istituti, associazioni, per un totale di 1,55 milioni di euro nell’anno 2013 e poco di meno nei due anni successivi (1,539 e 1,517 milioni di euro per il 2014 e il 2015),

6.4 nella missione Istruzione scolastica, programma Istituzioni scolastiche non statali, è previsto il rifinanziamento della legge n. 181 del 1990 relativa alla Scuola europea di Ispra con poco più di 324.000 euro nell’anno 2013 e poco meno per i successivi due anni,

6.5 nella missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell’istruzione universitaria, si rifinanziano la legge n. 394 del 1977 per il potenziamento dell’attività sportiva universitaria (con poco più di 5,3 milioni di euro per il 2013 e poco di meno per i due anni successivi) e la legge n. 338 del 2000 inerente gli alloggi e residenze per studenti universitari, con circa 18 milioni di euro per il 2013 e poco di meno per gli anni successivi,

6.6 nella medesima missione, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, è previsto il rifinanziamento della legge n. 245 del 1990 concernente il piano triennale di sviluppo dell’università per 43,9 milioni di euro per l’anno 2013 e una cifra lievemente inferiore per gli anni successivi, su cui la Commissione esprime pieno apprezzamento, nonché della legge n. 243 del 1991 sulle università non statali legalmente riconosciute per 71,5 milioni di euro per l’anno 2013, 61,1 milioni per il 2014 e 60 milioni per il 2015;

7. nella Tabella D non ci sono previsioni di spesa per il Ministero;

8. in Tabella E, per la missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, è previsto il finanziamento della Scuola Gran Sasso Science Institute per i tre anni del triennio (con termine nell’anno 2015) con 12 milioni di euro.

Quanto al disegno di legge di bilancio, si prende atto che:

I. lo stato di previsione del Ministero è articolato in 6 missioni, suddivise in 20 programmi: Istruzione scolastica (missione n. 22) con 9 programmi; Istruzione universitaria (missione n. 23) con 3 programmi; Ricerca e innovazione (missione n. 17) con 3 programmi; L’Italia in Europa nel Mondo (missione n. 4) con 2 programmi; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (missione n. 32) con 2 programmi; Fondi da ripartire (missione n. 33) con 1 programma,

II. sulla missione n. 22, Istruzione scolastica, a cui è assegnato l’80 per cento dello stanziamento del Ministero, si registrano 40.781 milioni di euro, con una riduzione di 1.134 milioni di euro rispetto all’assestato 2012. La nota di variazioni propone peraltro un aumento pari a circa 164,3 milioni di euro, per una previsione totale di 40.945 milioni di euro. Circa i vari programmi che ne fanno parte, si rileva che:

II.1 sul programma Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica si riscontrano 71 milioni di euro, con una flessione al ribasso di 4 milioni di euro rispetto all’assestato 2012. La nota di variazioni non propone modifiche di rilievo,

II.2 sul programma Istruzione prescolastica, la dotazione è di 6.127 milioni di euro, con un incremento di 1.391 milioni di euro rispetto all’assestato 2012, tenuto conto nella legge di bilancio 2012 la spesa prevista era 4.183 milioni di euro. Al riguardo, il rappresentante del Governo ha affermato che il forte incremento è dovuto ad una più corretta imputazione delle spese per il personale, che finora è stato incomprensibilmente a carico di capitoli afferenti altri programmi, come l’Istruzione primaria e l’Istruzione secondaria. La nota di variazioni propone peraltro una riduzione pari a circa 7 milioni di euro, per una previsione totale di 6.120 milioni di euro,

II.3 sul programma Istruzione primaria, si riscontra una dotazione di 11.561 milioni di euro (- 1.413 in confronto all’assestato 2012), rispetto a cui la nota di variazioni propone una riduzione pari a circa 18 milioni di euro, per una previsione totale di 11.542 milioni di euro. Al riguardo, si ritiene che la riduzione sia per lo più meno in parte speculare all’incremento recato dal programma Istruzione prescolastica, per i motivi anzidetti,

II.4 sul programma Istruzione secondaria di I grado, il finanziamento è di 8.718 milioni di euro, in lieve riduzione rispetto all’assestato 2012. La nota di variazioni propone peraltro un ulteriore decremento pari a circa 12 milioni di euro, per una previsione totale di 8.706 milioni di euro,

II.5 per il programma Istruzione secondaria di II grado lo stanziamento è di 13.788 milioni di euro (- 423 rispetto all’assestato 2012). La nota di variazioni propone un’ulteriore diminuzione pari a circa 18,6 milioni di euro, per un totale di 13.769 milioni di euro,

II.6 per il programma Iniziative per lo sviluppo del sistema di istruzione scolastica e per il diritto allo studio il finanziamento è di circa 45 milioni di euro (+ 24 rispetto all’assestato 2012),

II.7 in relazione al programma Istituzioni scolastiche non statali si riscontrano finanziamenti per 279 milioni di euro (- 231 milioni di euro se paragonati all’assestato 2012), sui quali la nota di variazioni propone un incremento di circa 223 milioni di euro con una previsione totale di 502 milioni di euro,

II.8 il programma Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l’istruzione e formazione professionale registra una dotazione di 16 milioni di euro (+ 12 rispetto all’assestato 2012). La nota di variazioni non propone modifiche di rilievo,

II.9 il programma Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione registra uno stanziamento di 173 milioni di euro (- 16 in confronto all’assestato 2012), rispetto ai quali le modifiche apportate dalla nota di variazioni non paiono rilevanti,

III. sulla missione n. 23, Istruzione universitaria, il cui finanziamento rappresenta il 15,1 per cento dello stanziamento del Ministero, si registrano fondi pari a 7.677 milioni di euro (- 623 rispetto all’assestato 2012). La nota di variazioni dispone peraltro un aumento pari a circa 2 milioni, per una previsione totale di 7.679 milioni di euro. Riguardo ai programmi che ne fanno parte, si rileva che:

III.1 il programma Diritto allo studio nell’istruzione universitaria ha una dotazione di 168 milioni (- 104 rispetto all’assestato 2012) e ha dunque subito una cospicua diminuzione, rispetto a cui la nota di variazioni propone un incremento di 47 milioni di euro, con una previsione risultante di 215 milioni di euro,

III.2 nel programma Istituti di alta cultura sono stanziati 434 milioni di euro (- 13 rispetto all’assestato 2012), senza che la nota di variazioni apporti modifiche di rilievo,

III.3 nel programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, si prevedono 7.074 milioni di euro (- 405 rispetto all’assestato 2012). Al riguardo, si registra l’azzeramento dei residui passivi nel 2013, probabilmente dovuto al completamento delle azioni di edilizia universitaria comprese nel programma. La nota di variazioni dispone peraltro un decremento di 44,7 milioni di euro, con una previsione risultante di 7.030 milioni di euro,

IV. sulla missione n. 17, Ricerca e innovazione, la dotazione è di 1.928 milioni (- 88 rispetto all’assestato 2012), ridotti di circa 2 milioni per effetto della nota di variazioni, per una previsione totale di 1.908 milioni di euro. Nello specifico dei programmi ad essa afferenti:

IV.1 il programma Ricerca per la didattica ammonta a circa 2 milioni (- 3 rispetto all’assestato 2012),

IV.2 il programma Ricerca scientifica e tecnologica applicata ammonta ad altrettanti 2 milioni, scontando un -0,1 rispetto all’assestato 2012. Al riguardo, si osserva peraltro che i residui passivi, che nella legge di bilancio 2012 erano pari a 788 milioni di euro, erano già diminuiti a 556 milioni nell’assestato 2012 e sono ulteriormente in calo fino all’attuale ammontare di 302 milioni, probabilmente in relazione alla natura stessa dei progetti di ricerca industriale, il cui finanziamento pubblico – a causa della complessità dei progetti – può svilupparsi lungo l’arco di diversi anni,

IV.3 il programma Ricerca scientifica e tecnologica di base è finanziato per 1.925 milioni di euro (- 85 in confronto all’assestato 2012), mentre nella legge di bilancio 2012 il conto di competenza era di 1.988 milioni di euro, con residui passivi pari a 1.022 milioni di euro. Detti residui passivi nel bilancio assestato 2012 erano diminuiti di poco, a 990 milioni di euro, mentre subiscono ora un brusco calo, a 158 milioni di euro, con una diminuzione di ben 833 milioni di euro, presumibilmente dovuta anche in questo caso alla complessità dei progetti ovvero alla caduta in perenzione dei finanziamenti dello Stato in base alle nuove norme di contabilità. La nota di variazioni propone comunque un’ulteriore riduzione pari a circa 20 milioni di euro, per una previsione totale di 1.905 milioni di euro,

V. sulla missione n. 4, L’Italia in Europa e nel Mondo, si registrano 134 milioni di euro (+2 rispetto all’assestato 2012), senza che si rilevino modifiche significative ad opera della nota di variazioni. In particolare:

V.1 per il programma Cooperazione in materia culturale si prevedono circa 8 milioni di euro (+2,5 rispetto all’assestato 2012),

V.2 per il programma Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica sono stanziati circa 127 milioni di euro senza variazioni significative rispetto all’assestato 2012,

VI. sulla missione n. 32, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, sono stanziati circa 48 milioni di euro (- 16 rispetto all’assestato 2012). Ne fanno parte:

VI.1 il programma Indirizzo politico, con 14 milioni di euro,

VI.2 il programma Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza, con circa 34 milioni di euro (- 16 rispetto all’assestato 2012),

VII. sulla missione n. 33, Fondi da ripartire, si registra infine una dotazione di 406 milioni di euro (- 242 rispetto all’assestato 2012), per la quale la nota di variazioni propone un decremento di 83,6 milioni di euro, per un totale di 322 milioni. Al riguardo si rileva che la missione è composta da un unico programma, Fondi da assegnare, recante i medesimi importi,

VIII. quanto agli stanziamenti recati da altri stati di previsione che investono materie di competenza della Commissione, si segnala:

VIII.1 il programma Sostegno all’istruzione della missione Istruzione scolastica, facente capo al Dicastero dell’economia, per il quale circa 17 milioni di euro vengono trasferiti alle regioni per l’assegnazione di borse di studio ad alunni delle scuole dell’obbligo, con una flessione di 8 milioni di euro rispetto all’assestamento 2012,

VIII.2 il programma Ricerca di base e applicata della missione Ricerca e innovazione, sempre inerente la tabella 2 del Ministero dell’economia e delle finanze, per cui sono previsti circa 24 milioni di euro per il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) e 99,2 milioni di euro per l’Istituto italiano di tecnologia (IIT) (- 0,8 milioni di euro rispetto all’assestato 2012),

VIII.3 il programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, relativa alla tabella 8 del Ministero dell’interno, nel quale sono stanziati 103 milioni di euro per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell’obbligo e il comodato nella scuola superiore.

La Commissione formula conseguentemente un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni relative all’articolo 1 del disegno di legge di stabilità:

i. considerato il già pesante definanziamento della scuola, dell’università e della ricerca imposto con le ultime manovre finanziarie, si rileva preliminarmente che sarebbe stato preferibile contenere i nuovi risparmi entro gli obiettivi fissati dal decreto-legge n. 95 del 2012, anziché imporre risparmi cospicuamente superiori, soprattutto nel 2013,

ii. in ordine ai commi 37 e 38, si manifesta rammarico per le riduzioni ivi disposte a carico del FIRST e del FAR;

iii. al comma 40, si invita a fare chiarezza sulla riduzione prevista per il 2015, pari a 125,5 milioni di euro, atteso che la dotazione complessiva prevista per quell’anno è inferiore (123 milioni di euro);

iv. al comma 41, laddove si dispone che entro il 31 gennaio 2013 il Ministro può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni, si invita a rivedere il funzionamento di questo meccanismo con riferimento al 2013, poiché la sede in cui definire la riduzione delle risorse per lo stesso anno è costituita proprio dal disegno di legge in esame;

v. in ordine ai commi 42, 43 e 44, si invita a chiarire se le disposizioni ivi recate avranno applicazione dal 1° settembre 2013;

vi. con riguardo al comma 45, si manifestano perplessità circa la scelta di ridurre il contingente di personale dirigente e docente che può essere distaccato presso enti con finalità di ricerca didattica ed educativa;

vii. circa i commi da 79 a 81, si raccomanda di trovare fin da subito le risorse per finanziare il credito di imposta alla ricerca;

viii. al comma 108, lettera b), si raccomanda di chiarire la data entro la quale deve essere adottato il previsto decreto ministeriale.

La Commissione formula altresì le seguenti condizioni relative al disegno di legge di bilancio:

A. considerato l’ulteriore inasprimento a danno della missione n. 23, Istruzione universitaria, che rischia di determinare la paralisi del settore, si chiede un significativo aumento delle risorse ad esso dedicate, tenuto conto che i tempi per la stabilizzazione della nuova governance universitaria saranno inevitabilmente lunghi,

B. circa il programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, relativa alla tabella 8 del Ministero dell’interno, nel quale sono stanziati 103 milioni di euro per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell’obbligo e il comodato nella scuola superiore, si raccomanda che il decremento di 272,1 milioni di euro, disposto per l’intero programma 2.3 dalla nota di variazioni, non incida sulla fornitura dei libri di testo.

La Commissione formula infine le seguenti osservazioni, sempre relative al disegno di legge di bilancio:

a) circa il programma Istruzione prescolastica della missione n. 22, si prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo secondo cui il forte aumento di risorse disposto dai documenti di bilancio è dovuto ad una più corretta indicazione dei capitoli di spesa a cui imputare gli stipendi del personale, finora erroneamente a carico di capitoli afferenti i programmi Istruzione primaria e Istruzione secondaria. Al riguardo, si stigmatizza peraltro l’increscioso errore finora compiuto e si raccomanda vivamente di compiere un attento esame della congruenza di tutti i capitoli dello stato di previsione con le spese ad essi addebitate,

b) si esprime vivo rammarico per le pesanti riduzioni imposte ai programmi Istruzione primaria, Istruzione secondaria di I grado e Istruzione secondaria di II grado della missione n. 22, gravemente colpiti dalla manovra in esame, ancorché presumibilmente per lo meno in parte speculari all’aumento degli stanziamenti dell’Istruzione prescolastica di cui sopra,

c) si manifesta invece compiacimento per la sostanziale tenuta della missione n. 17, Ricerca e innovazione, meno colpita rispetto ad altri settori,

d) si coglie infine l’occasione per auspicare un trasferimento dell’Istituto italiano di tecnologia (IIT), attualmente collocato presso il Ministero dell’economia e delle finanze, sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per evidenti affinità di attività.

Il 22 novembre l’Aula della Camera approva il disegno di legge (C. 5534-bis-A), Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), che passa all’esame del Senato.

Il 21 novembre l’Aula della Camera approva gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge (C. 5534-bis-A) concernente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) nel testo della Commissione, sui quali il Governo aveva posto la questione di fiducia.

Il 15 e 20 novembre l’Aula della Camera esamina i DdL: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (C. 5534 -bis Governo) e Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo).

L’11 novembre la 5a Commissione della Camera approva un emendamento con le coperture necessarie alla cancellazione della norma sull’aumento da 18 a 24 ore dell’insegnamento settimanale dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Il testo raggiunge le risorse programmate dal taglio della spending review per il MIUR attraverso:

  • 1,8 milioni dal taglio dei distacchi sindacali e dei comandi dei docenti del personale scolastico al ministero e ad altri enti;
  • 6 milioni dalla dismissione dell’immobile di piazzale Kennedy, a Roma, utilizzato come sede del ministero dell’Università prima dell’accorpamento con il ministero dell’Istruzione;
  • 20 milioni dai tagli per i bandi dei fondi First e Trin;
  • 30 milioni di tagli sul progetto Smart City nel centro nord;
  • 47,5 milioni dal fondo per il miglioramento dell’offerta formativa “senza pregiudicare l’offerta”;
  • ulteriori maggiori risorse da un fondo alimentato nel passato dagli accantonamenti di risorse raccolte con vecchi tagli.

Riportiamo di seguito l’estratto del resoconto della riunione e l’emendamento approvato:

(5a Commissione Camera, 11 novembre 2012) La Commissione prosegue l’esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta di venerdì 9 novembre.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, (…) comunica quindi che il Governo, ha presentato l’emendamento 3.300, in materia di istruzione, volto a fornire la copertura finanziaria alla soppressione del comma 42 dell’articolo 3, come richiesto dalla Commissione. Per quanto riguarda l’emendamento del Governo 3.300, finalizzato al finanziamento delle modifiche al comma 42 dell’articolo 7, avverte che non sarà fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti, considerato che la proposta raccoglie le indicazioni fornite dai relatori e dalla Commissione. Inoltre fa presente che su tale proposta deve comunque essere acquisito il parere del Ministero dell’economia e delle finanze. Dispone quindi l’attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso per la trasmissione dei lavori.

Il Ministro Francesco PROFUMO illustra l’emendamento del Governo 3.300, ringraziando il Dicastero dell’economia e delle finanze per la stretta collaborazione assicurata soprattutto relativamente alla predisposizione della norma di cui al comma 42-sexies, riguardante un fondo la cui consistenza è frutto di risparmi realizzati negli anni passati.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO segnala che la somma dei risparmi che si maturerebbero in caso di approvazione della proposta emendativa del Governo 3.300 ammonterebbero a 181 milioni di euro per il 2013, a 192,9 milioni di euro per il 2014 e a 172 milioni di euro per il 2015. Segnala, quindi, che il comma 42-septies contiene una clausola di salvaguardia, che autorizza ulteriori tagli qualora non si potessero realizzare i risparmi testé indicati. Esprime, infine, la propria soddisfazione per l’individuazione di una soluzione sulla questione dell’orario di lavoro degli insegnanti, che appare accettabile anche alla luce dell’andamento del mercato del lavoro nel comparto della scuola.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ribadisce che da una non soddisfacente attuazione dal comma 42-sexies deriverebbero tagli lineari ai sensi dell’articolo 7, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Pier Paolo BARETTA (PD), relatore per il disegno di legge di stabilità, sottolinea l’importanza del presente dibattito nell’economia complessiva dell’iter parlamentare, in cui si è conseguito l’obiettivo di evitare un doloroso intervento sull’incremento dell’orario di lavoro del personale docente. Dà quindi atto all’impegno del Governo, che ha dimostrato di saper cogliere il clima di preoccupazione diffusa, e sottolinea l’importanza della clausola di salvaguardia, di cui al comma 42-septies, ai fini del processo di spending review. Esprime un ringraziamento al collega Brunetta, con il quale ha condiviso lo sforzo per il conseguimento di questo obiettivo ed auspica una sensibilità trasversale da parte dei colleghi commissari sui temi dell’università e del diritto allo studio.

Renato BRUNETTA (PdL), relatore per il disegno di legge di stabilità, si associa alle parole di soddisfazione espresse dal collega Baretta per il buon esito di questo delicato passaggio parlamentare, con cui si è scongiurato un inaccettabile intervento sui delicati meccanismi di funzionamento del sistema scolastico, non rispettoso della complessità degli impegni lavorativi in capo al corpo docente. Nel ricordare la richiesta iniziale dei relatori per lo stralcio delle norme di natura ordinamentale, relative a tale intervento, dà atto a sua volta al Governo per lo sforzo profuso e per la soluzione individuata, che non pregiudica altre disposizioni del disegno di legge di stabilità. Ribadisce, quindi, che il disagio che si è diffuso in questi giorni nel mondo scolastico, nell’opinione pubblica e nel mondo politico era legato ad una questione di mero metodo e non ad un conflitto all’interno della maggioranza. Peraltro, la soluzione individuata è frutto di una corretta dialettica tra Governo e Parlamento ed è positiva anche alla luce della previsione sulla clausola di salvaguardia. Auspica che il Governo voglia in futuro provvedere in modo mirato anche sui temi dell’università e del diritto allo studio. Esprime infine un ringraziamento al collega Baretta in qualità di relatore e anche al collega Ciccanti per il fattivo contributo assicurato nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO precisa che in termini di indebitamento netto i risparmi richiesti erano di 157,3 milioni di euro nel 2013, di 172,7 milioni di euro nel 2014 e di 236, 7 milioni di euro nel 2015. Con la nuova norma si avrebbe un incremento degli obiettivi di risparmio nel 2013 ed una conferma delle cifre per gli anni successivi.

Roberto SIMONETTI (LNP) chiede chiarimenti al sottosegretario Polillo, considerato che la Relazione tecnica documenta per il 2013 una diversa quantificazione dei risparmi, ponendoli in stretta connessione con le modifiche all’orario di lavoro.

Manuela GHIZZONI (PD), rispondendo al quesito posto dal collega Simonetti, fa presente che, un conto è l’obiettivo fissato dalla spending review, pari a 183 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, e un altro i complessivi effetti di risparmio derivanti dall’intervento sull’orario di lavoro degli insegnanti, di importo assai più elevato. Dichiara quindi di condividere le considerazioni positive dei relatori per la soluzione data al tema dell’orario di lavoro degli insegnanti ed auspica che il dibattito parlamentare sulla scuola prenda le mosse dal lavoro di analisi svolto in Commissione Cultura.

Claudio D’AMICO (LNP) ritiene che il Ministro Profumo debba meglio precisare le tipologie di tagli cui fanno riferimento i singoli commi dell’emendamento del Governo 3.300. Con particolare riferimento al comma 42-bis, chiede chiarimenti sulla destinazione del personale impiegato presso la sede romana di Piazzale Kennedy e sulla eventuale locazione di una struttura in sua sostituzione.

Massimo BITONCI (LNP), nel ringraziare il ministro Profumo per la disponibilità a prendere parte ai lavori odierni, osserva che con la norma di cui al comma 42-bis si ricorre a misure di modesto impatto sui risparmi e che con il comma 42-sexies si distolgono fondi destinati a finanziare interventi per la valorizzazione degli istituti di alta formazione e, soprattutto, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Nel far presente l’urgenza di affrontare il grave problema della condizione degli edifici scolastici soprattutto in alcune regioni italiane, chiede chiarimenti in ordine all’attuazione della risoluzione sul tema della scuola e sulla destinazione dei fondi che al momento sono bloccati dal CIPE, approvata dalla Commissione nella seduta del 2 agosto 2011.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO segnala che il decreto interministeriale sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici è in corso di pubblicazione.

Il Ministro Francesco PROFUMO, nel rispondere all’onorevole D’Amico sulle tipologie di tagli, fa presente che delle tre sedi del MIUR quella in Piazzale Kennedy è, allo stato, occupata al 40 per cento e che il personale sarà trasferito nelle altre sedi senza procedere a nuove locazioni, in considerazione della complessiva riduzione del personale impiegato presso il Ministero. Quanto al comma 42-ter, fa presente che i tagli concernono i progetti PRIN e FIRB. Dal successivo comma 42-quater, sono interessati i progetti di ricerca relativi alle «comunità intelligenti» e con il comma 42-quinquies si realizza una riduzione della spesa grazie ad interventi di semplificazione e di dematerializzazione. Precisa che il comma 42-sexies non tocca la questione della sicurezza, che è da considerare prioritaria e che è oggetto di disciplina da parte del richiamato decreto interministeriale.
Ringrazia, quindi, la VII Commissione per il lavoro istruttorio svolto sul tema della scuola e per le proposte formulate per la modernizzazione del settore. Ringrazia, inoltre, i relatori e il Parlamento nel suo complesso per il ruolo svolto nella ricerca di soluzioni non lesive degli interessi degli studenti, nonché lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze per la collaborazione che ha saputo assicurare.

Lino DUILIO (PD), nel ringraziare il Ministro Profumo per la soluzione individuata, chiede che si faccia parte attiva nell’assicurare la celere pubblicazione del provvedimento riguardante le risorse per la messa in sicurezza delle scuole, su cui la Corte dei conti ha dato il proprio via libera e che è molto atteso da tutto il Paese.

Massimo BITONCI (LNP), nell’auspicare che nei prossimi giorni intervenga la pubblicazione del richiamato decreto interministeriale, precisa che non appare del tutto chiarita la questione delle risorse per la sicurezza delle scuole.

La Commissione approva l’emendamento del Governo 3.300

Emendamento 3.300. Il Governo.

ART. 3.

Sopprimere il comma 42.

  Conseguentemente:
a) dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:
42-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dismette la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo contratto di locazione è risolto. Da tale dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.
42-ter. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2013.
42-quater. Nell’esercizio finanziario 2013 è versata all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto.
42-quinquies. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche.
42-sexies. Il fondo di cui all’articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 83,6 milioni di euro nell’anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell’anno 2014 e di 125,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.
42-septies. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è assicurato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca anche mediante l’attuazione del comma 15 del medesimo articolo. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2013, può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
b) al comma 44, dopo le parole: al personale docente aggiungere le seguenti: ed ATA;
c) al comma 46, sopprimere la lettera b);
d) sopprimere i commi 75 e 76.

Il 30 ottobre la 7a Commissione, nel quadro dell’esame del DdL “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (C. 5534 -bis Governo)”, approva una relazione ed una serie di proposte emendative.

RELAZIONE APPROVATA (7a Camera, 30 ottobre 2012)

  La VII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca per l’anno finanziario 2013 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità;
rilevato che il comma 23 dell’articolo 3, a decorrere dal 2013, dispone la riduzione degli assegni di sede del personale delle scuole all’estero nella misura di 712.265 euro annui e che l’articolo 14, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – la cosiddetta spending review – ha già disposto una riduzione di 400 unità del personale scolastico impegnato nelle scuole italiane all’estero, nei corsi di lingua e cultura e nelle istituzioni scolastiche e universitarie estere, da operare in 5 anni sebbene già per l’anno scolastico in corso si sia determinata una riduzione di ben 134 posti; tali disposizioni penalizzano l’insegnamento della lingua e della cultura italiana all’estero, poiché la pesante riduzione del contingente degli insegnanti italiani e la riduzione delle risorse da destinare agli enti gestori ha già avuto, come effetto immediato, la chiusura di diversi corsi di lingua e cultura italiana all’estero;
tenuto conto che il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, università e ricerca disposti dall’articolo 7, commi 12-15, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 – che risultano fissati per i tre dipartimenti in capo Ministero in parola in 182,9 milioni per il 2013, 172,7 milioni per il 2014 e 236,7 milioni per il 2015 – richiamati dal comma 29 dell’articolo 3 potrebbe essere conseguito con la riduzione delle dotazioni finanziarie rimodulabili a valere sul programma 6.1 Fondi da assegnare, a partire dal capitolo 1296;
rilevato che il comma 32 dell’articolo 3 dispone che la liquidazione del compenso agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi è effettuata in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali e amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente goduto dall’assistente amministrativo incaricato;
considerato che i commi da 42 a 45 dispongono su materia specificatamente contrattuale prevedendo, dal 1o settembre 2013, l’aumento dell’orario di impegno per l’insegnamento per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado – da 18 a 24 ore di lezione frontale, esclusa quindi l’attività funzionale all’insegnamento comprendente tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate – nonché, per gli stessi docenti, un aumento del numero di giorni di ferie annuali, pari a 15, e prevedono, inoltre, in materia di organico di diritto dei docenti di sostegno e di fruizione delle ferie da parte del personale docente di tutti i gradi di istruzione; rilevato peraltro che tali disposizioni determineranno la riduzione di 9.269 posti curricolari, mentre quella dei posti a tempo determinato per il sostegno sarebbe nella misura di 11.462 unità: questa misura precluderebbe così nuovi ingressi in ruolo per docenti precari e per giovani laureati; tenuto conto altresì che per i docenti medi europei, l’orario di insegnamento in classe è in media con le nostre 18 ore settimanali mentre lo stipendio di un insegnante italiano è ben al di sotto della media di quello dei colleghi europei, anche se rapportato al potere d’acquisto dei diversi paesi;
preso atto che i commi 46 e 47 dell’articolo 3 dispongono una riduzione delle unità di personale scolastico che è possibile collocare fuori ruolo per compiti connessi con l’autonomia scolastica, o per assegnazioni presso soggetti che svolgono attività relative alle tossicodipendenze, ovvero presso associazioni professionali del personale direttivo e docente, facendo salvi i collocamenti fuori ruolo già disposti per l’anno scolastico 2012/2013;
constatato che gli interventi per il diritto allo studio universitario, la cui normativa è stata recentemente riformata dal D.Lgs. 68/2012, sono competenza delle regioni (nonché delle province autonome di Trento e Bolzano) le quali provvedono, ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 68/2012, con le risorse provenienti: a) dal fondo del bilancio dello Stato (cap. 1710) denominato «Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio»; b) dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio a carico degli studenti fissata dall’articolo 18, c. 8 del D.Lgs. 68/2012 da un minimo di 120-140-160 euro a seconda delle condizioni economiche della famiglia dello studente fino ad un massimo di 200 euro e, comunque, fissata a 140 euro in mancanza di specifiche delibere delle regioni; c) da risorse proprie delle regioni in misura non inferiore al 40 per cento del contributo statale di cui alla lettera a);
verificato altresì che: a) sul cap. 1710 è allocata per il 2013 una somma di 102,9 milioni di euro, comprendente i 12,5 milioni di euro previsti nella legge di stabilità 2012 e i 90 milioni di euro stanziati dall’articolo 23, c. 4, del decreto-legge 95/2012, a fronte di un assestato per il 2012 di 178,1 milioni di euro (provenienti dai cap. 1695 e 1713), con una diminuzione del finanziamento statale del 42,2 per cento; b) il gettito totale della tassa regionale, dapprima fissata dall’articolo 3, c. 21, della L. 549/1995 tra un minimo di circa 62 euro a un massimo di circa 103 euro, registra un aumento minimo di almeno il 40 per cento, interamente a carico delle famiglie degli studenti per un valore totale stimabile in 245 milioni di euro con un aumento del 45 per cento circa; c) ulteriori risorse, a carico delle famiglie degli studenti, potrebbero provenire dal possibile aumento delle tasse e contributi studenteschi, in particolare per i fuori corso ma non solo per loro, disposto dall’articolo 7, c. 42, del decreto-legge 95/2012, di cui almeno metà deve essere destinata ad integrare le borse di studio; d) il finanziamento minimo regionale potrebbe a sua volta decrescere a causa della diminuzione di quello statale; pertanto il finanziamento del diritto allo studio universitario ricadrebbe per oltre il 50 per cento sulle famiglie degli studenti, per circa il 35 per cento sullo Stato e per il rimanente 15 per cento sulle regioni e sarebbe comunque inferiore alle necessità, non garantendosi così gli interventi di sostegno per tutti gli aventi diritto ma solo per circa il 70 per cento di loro;
il fondo di finanziamento ordinario delle università statali (cap. 1694), destinato a tutte le spese di funzionamento, ivi compresi gli stipendi di tutto il personale docente e non docente, nonché a quelle per la ricerca scientifica, presenta uno stanziamento per il 2013 di 6,6 miliardi di euro con una diminuzione di 369 milioni di euro rispetto all’assestato 2012 (- 5,6 per cento); analogamente il fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca (cap. 7236) presenta uno stanziamento di 1,8 miliardi di euro con una diminuzione del 3,2 per cento rispetto all’assestato 2012; peraltro viene addirittura soppresso «per cessazione della spesa» il cap. 7266 riguardante il fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, col risultato che le relative spese, per gli interventi già avviati, sono finite a carico del fondo di finanziamento ordinario, come già osservato dalla Relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 2011; pertanto, da un lato, il progressivo e accentuato definanziamento statale delle università, sia sul funzionamento che sugli investimenti infrastrutturali, sta impoverendo pesantemente le università e la loro capacità di realizzare attività didattiche e di ricerca di qualità a causa della forte diminuzione del personale docente e dell’impossibilità di far fronte persino alle spese di ordinaria manutenzione dei locali e delle attrezzature, mentre, da un altro lato, analoghe considerazioni potrebbero essere esposte per l’importante attività della ricerca pubblica così strategica per il Paese,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:
1) per il sostegno dell’insegnamento della lingua e della cultura italiana all’estero, nelle more di una riforma che garantisca il rilancio dell’attuale sistema di insegnamento e diffusione della lingua e cultura italiana, si preveda di consolidare il contingente di personale scolastico impegnato nelle scuole italiane all’estero, nei corsi di lingua e cultura e nelle istituzioni scolastiche e universitarie estere;
2) all’articolo 3, comma 31, si inserisca la congiunzione «e» fra la parola «generali» e la parola «amministrativi»;
3) siano abrogati i commi 42, 43 e 45 all’articolo 3, in considerazione: della natura contrattuale della disciplina prevista, relativa all’innalzamento da 18 a 24 ore settimanali dell’orario di insegnamento frontale del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso il personale di sostegno, ciò in considerazione anche: a) che a detto incremento di orario non corrisponde alcun aumento di retribuzione né un rilancio della professione docente e del suo ruolo sociale; b) che le ricadute sulla qualità della didattica e sui livelli di apprendimento degli studenti non possono che essere peggiorative; c) che le disposizioni in parola hanno effetti negativi sui livelli occupazionali dei docenti; d) che il tema del lavoro degli insegnanti non può prescindere dalle modalità didattiche e dal tempo scuola, così come è connesso all’organizzazione degli stessi spazi degli edifici scolastici dedicati alla didattica (aule, laboratori, sale insegnanti e così via);
4) si riveda la riduzione delle unità di personale scolastico che è possibile collocare fuori ruolo per compiti connessi con l’autonomia scolastica, o per assegnazioni presso soggetti che svolgono attività relative alle tossicodipendenze, ovvero presso associazioni professionali del personale direttivo e docente in ragione della qualità del lavoro svolto da tale personale a vantaggio dell’attività degli enti beneficiari fortemente connessa a progetti educativi e formativi;
5) venga assicurato il pagamento degli scatti stipendiali del personale della scuola per gli anni 2011 e il 2012, a valere sulle risorse del capitolo 1298;
6) si preveda una norma per definire un piano di ricollocamento nelle scuole del personale docente dichiarato inidoneo che tenga conto delle effettive condizioni di salute del personale stesso e delle competenze acquisite, nonché la possibilità per detto personale di fruire dell’istituto della dispensa;
7) tra le destinazioni del fondo per gli interventi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 8, comma 21, siano aggiunte, oltre a quella a favore delle università, anche quelle a favore del diritto allo studio universitario e degli enti pubblici di ricerca;
8) una quota del fondo di cui all’articolo 8, comma 21, di cui è già prevista in parte la destinazione a interventi urgenti per le università, sia direttamente destinata a incrementare il fondo di finanziamento ordinario delle università statali almeno fino al ripristino del finanziamento assestato per il 2012, anche al fine di consentire un maggiore turn over del personale docente e ricercatore funzionale a garantire adeguati livelli formativi e di ricerca;
9) all’articolo 7, comma 14, si indichi la data entro la quale deve essere adottato il decreto del Ministero dell’istruzione, università e ricerca volto a fissare le linee guida per la razionalizzazione degli acquisti delle scuole e delle istituzioni educative ed universitarie;
10) si rivedano le disposizioni all’articolo 3, commi 32 in ordine alla liquidazione del compenso agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi poiché penalizzerebbe coloro i quali hanno più esperienza professionale al servizio delle istituzioni scolastiche.

EMENDAMENTI APPROVATI (7a Camera, 30 ottobre 2012)

ART. 3.

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
24-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, è stabilito entro il limite massimo di 890 unità.

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 2 sostituire le parole: 500 milioni di euro per l’anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 con le seguenti: 498 milioni di euro per l’anno 2013, di 898 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015.
*5534-bis/VII/3. 19. Il relatore.
(Approvato)

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
24-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 4-novies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, è stabilito entro il limite massimo di 890 unità.

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 2 sostituire le parole: 500 milioni di euro per l’anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 con le seguenti: 498 milioni di euro per l’anno 2013, di 898 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015.
*5534-bis/VII/3. 13. Coscia, Centemero, Capitanio Santolini, Granata, Bachelet, Barbieri, Carra, Carlucci, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Frassinetti, Levi, Lolli, Mazzarella, Pes, Rossa, Russo, Siragusa, Tocci, Giulietti.
(Approvato)

Al comma 30 sostituire la parola: direttori con: direttore.
5534-bis/VII/3. 16. Il relatore.
(Approvato)

Sopprimere i commi 42, 43, 45 e 76.

Conseguentemente, sostituire il comma 75 con il seguente:
75. Al secondo periodo del comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 sono soppresse le parole: «a decorrere dall’anno successivo» fino alla fine del periodo.
E all’articolo 7 comma 2 sostituire le parole: 500 milioni di euro per l’anno 2013, di 900 milioni di per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 con le seguenti: 317,1 milioni di euro per l’anno 2013, di 727,3 milioni di euro per l’anno 2014, di 663,3 milioni di euro per l’anno 2015 e di 713,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
*5534-bis/VII/3. 15. Il relatore.
(Approvato)

Sopprimere i commi 42, 43, 45 e 76.

Conseguentemente, sostituire il comma 75 con il seguente:
75. Al secondo periodo del comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 sono soppresse le parole: «a decorrere dall’anno successivo» fino alla fine del periodo.
E all’articolo 7 comma 2 sostituire le parole: 500 milioni di euro per l’anno 2013, di 900 milioni di per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 con le seguenti: 317,1 milioni di euro per l’anno 2013, di 727,3 milioni di euro per l’anno 2014, di 663,3 milioni di euro per l’anno 2015 e di 713,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
*5534-bis/VII/3. 11. Coscia, Centemero, Capitanio Santolini, Granata, Fioroni, Gelmini, Giulietti, Bachelet, Barbieri, Carra, Barbaro, Carlucci, Colucci, Crimi, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Di Centa, Frassinetti, Giro, Lainati, Levi, Lolli, Lunardi, Mazzarella, Mazzuca, Murgia, Palmieri, Pes, Rampelli, Rossa, Russo, Scalera, Siragusa, Tocci.
(Approvato)

Sopprimere il comma 46.

Conseguentemente, dopo il comma 46 aggiungere il seguente:
All’articolo 7, comma 2 sostituire le parole: «500 milioni di euro per l’anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.» con le seguenti: «490 milioni di euro per l’anno 2013, di 890 milioni di euro per l’anno 2014 e 2015».
* 5534-bis/VII/3. 14. Coscia, Centemero, Capitanio Santolini, Granata, Fioroni, Giulietti, Bachelet, Barbieri, Carra, Carlucci, Colucci, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Frassinetti, Levi, Lolli, Mazzarella, Pes, Rampelli, Rossa, Russo, Siragusa, Tocci.
(Approvato)

Al comma 46 sopprimere la lettera b).

Conseguentemente all’articolo 12, comma 18, primo periodo, sostituire le parole: l’aliquota dello 0,05 per cento con le seguenti: l’aliquota dello 0,6 per cento.
5534-bis/VII/3. 3. Carlucci, Carra, Centemero, Rivolta, Giulietti, Di Cento.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:
46-bis. Il comma 13, dell’articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012. n. 135, è sostituito dai seguenti:
«13. Per il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca provvede, entro tre mesi dall’approvazione della presente legge, da applicare dal 1o settembre 2013, all’emanazione di un piano di ricollocamento che tenga conto delle effettive condizioni di salute e delle competenze acquisite.
13-bis. Il personale docente già dichiarato inidoneo per motivi di salute alle funzioni istituzionali ed utilizzato in altre mansioni, può, ai sensi dell’articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, chiedere la risoluzione dal rapporto di lavoro, con diritto al trattamento di quiescenza se in possesso dei requisiti contributivi per l’applicazione dell’istituto della dispensa».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 2 sostituire le parole: 500 milioni di euro per l’anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. con le seguenti: 420 milioni di euro per l’anno 2013, di 830 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 e di 830 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
5534-bis/VII/3. 12. Coscia, Centemero, Capitanio Santolini, Granata, Giulietti, Bachelet, Carra, Barbaro, Carlucci, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Frassinetti, Levi, Lolli, Mazzarella, Pes, Rossa, Russo, Siragusa, Tocci.
(Approvato)

ART. 4.

Al comma 2 sopprimere le parole: tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 11 della presente legge.
5534-bis/VII/4. 1. Il relatore.
(Approvato)

ART. 8.

Al comma 21, dopo le parole: università aggiungere le seguenti: e del diritto allo studio,.
5534-bis/VII/8. 8. Il relatore.
(Approvato)

Al comma 21, dopo le parole: in materia sociale aggiungere le seguenti: per i beni e le attività culturali.
5534-bis/VII/8. 5. De Biasi, Carlucci, Barbieri, Granata, Carra, Giulietti.
(Approvato)

Dopo il comma 22 aggiungere i seguenti:
22-bis. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2012, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dagli articoli 2 e 3 è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari ai 100 per cento dell’importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello percepito per i contributi attinenti all’anno 2010.
22-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 22-bis calcolato in 70 milioni di euro, si provvede con l’applicazione dei commi 22-quater e 22-quinquies del presente articolo.
22-quater. L’onere per il rimborso alla società Poste Italiane SPA dei ratei dovuti ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250.
22-quinquies. All’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dai seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l’imposta si applica con l’aliquota dei beni diversi».
*5534-bis/VII/8. 1. Rivolta, Goisis, Grimoldi, Cavallotto.
(Approvato)

Dopo il comma 22 aggiungere i seguenti:
22-bis. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2012, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dagli articoli 2 e 3 è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell’importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello percepito per i contributi attinenti all’anno 2010.
22-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 22-bis calcolato in 70 milioni di euro, si provvede con l’applicazione dei commi 22-quater e 22-quinquies del presente articolo.
22-quater. L’onere per il rimborso alla società Poste Italiane SPA dei ratei dovuti ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250.
22-quinqueis. All’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l’imposta si applica con l’aliquota dei beni diversi».
*5534-bis/VII/8. 4. De Biasi, Carra, Carlucci, Coscia, Levi, Giulietti.
(Approvato)

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:
22-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 325 a 328 da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011. n. 75, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
5534-bis/VII/8. 7. De Biasi, Carlucci, Carra, Coscia, Levi, Giulietti.
(Approvato)

Il 23 e 25 ottobre la 7a Commissione della Camera esamina i DdL:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (C. 5534 -bis Governo)
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo)
– Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza)
– Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza)
– Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
– Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015

(7a Camera, 25.10.12) La Commissione prosegue l’esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2012.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ricorda, innanzitutto, la grave situazione di crisi economica in cui versa il Paese, reduce dalle politiche del Governo Berlusconi e di fronte all’attuale azione del Governo Monti, registrandosi una notevolissima riduzione del prodotto interno lordo nonché continue e pesantissime manovre finanziarie correttive. Osserva, che, in un tale scenario, la disoccupazione è previsto che arrivi all’11,5 per cento nel 2013, con un altissima disoccupazione giovanile, mentre i consumi delle famiglie risentono sempre più di un livello di tassazione divenuto oramai insostenibile. Con riguardo ai provvedimenti in esame, rileva che si tratta dell’ennesima manovra finanziaria che innesca meccanismi recessivi e si ripercuote, sostanzialmente, sui ceti sociali più deboli. Con riguardo ai profili di competenza della Commissione cultura, preannunciando la presentazione di una relazione di minoranza sulle Tabelle di competenza della Commissione, ricorda gli ennesimi tagli finanziari al settore della scuola e dell’università, nonché al settore più specifico dell’AFAM, che pure si sta cercando di riformare con un provvedimento in corso di esame in sede referente in Commissione.
Considera, nella consapevolezza dell’attuale ristrettezza delle risorse pubbliche, come il Governo potrebbe ben ricavare le idonee coperture finanziarie per il mondo della scuola e dell’università mediante, ad esempio, il taglio delle spese militari, mentre ricorda la strana situazione per cui il numero velivoli militari F35 da acquistare è stato ridotto da 130 a 90, mentre il costo degli stessi è lievitato di circa 3 miliardi. Condivide, quindi, la forte mobilitazione del mondo della scuola per la norma recata dall’articolo 3, comma 42, del disegno di legge di stabilità, e comporterebbe licenziamenti per almeno 30 mila cattedre, tenendo presente che, le attuali 18 ore non esauriscono l’attuale impegno lavorativo dei docenti, in quanto ad esse si sommano le altre ore di attività funzionali all’insegnamento. Ritiene, al riguardo, come i risparmi di spesa che si ricaverebbero da tale disposizione dovrebbero essere recuperati in altri settori, come per esempio quello della difesa militare. Stigmatizza, quindi, il fatto che il Governo abbia destinato congrui finanziamenti alle scuole non statali, mentre la Costituzione impone di finanziare, innanzitutto, il funzionamento della scuola statale. Lamenta, poi, il taglio delle risorse finanziarie per il diritto allo studio. Con riguardo, quindi, ai mancati investimenti per il patrimonio culturale, individua quella che pare essere una strategia del Governo di consegnare la tutela di tale patrimonio ai privati, ricordando, al riguardo, la missione che la Commissione cultura ha effettuato ieri presso il monastero benedettino di Subiaco, ove si sono dovuti interrompere i lavori di restauro proprio per mancanza di risorse. Apprezzando, infine, il passo indietro del Governo sull’aumento delle ore di insegnamento dei docenti, preannuncia che il suo gruppo non avrà pregiudizi a votare una eventuale proposta emendativa soppressiva di questo punto.
In conclusione, sottolinea come in una seria manovra finanziaria dovrebbe esserci grande attenzione per l’equità sociale e la trasparenza, nonché seri provvedimenti finalizzati alla crescita economica del Paese.

Caterina PES (PD) apprezza innanzitutto la disponibilità del Governo a rivedere la disposizione sull’aumento dell’orario di insegnamento dei docenti, preannunciando la presentazione di una proposta emendativa da parte dei gruppi del PD del PdL e dell’UdC che ne chiede la soppressione. Osserva, quindi, nel merito che tale disposizione è errata poiché non considera che i docenti si sobbarcano anche molte ore di attività funzionale a quella di insegnamento frontale, nonché una più complessiva attività di programmazione degli interventi didattici e di rapporto con le famiglie. Rileva come il mondo della scuola in Europa abbia un’organizzazione totalmente differente, con insegnanti che godono di un riconoscimento molto maggiore della loro funzione sociale. Ricorda, poi, come il mondo della scuola sia stato già vessato dai tagli finanziari devastanti operati dal ministro Gelmini come il mancato pagamento degli scatti di anzianità. Invita, quindi, ad avviare una seria riflessione sulla razionalizzazione complessiva del settore, aumentandosi diversamente solo i numero dei precari; nonché un’attenta e meritata riflessione sulla professione del docente nel mondo scolastico.

Paola FRASSINETTI (PdL) non può fare a meno di fare riferimento all’aumento dell’orario per gli insegnanti della scuola pubblica da diciotto a ventiquattro ore settimanali, non associato ad un incremento di stipendio, bensì soltanto a quindici giorni di vacanza estiva in più, di cui era già consuetudine fruire, sebbene in modo non ufficiale. Non si tratta, però, di una questione di risorse finanziarie: l’annoso tema della scarsissima retribuzione degli insegnanti è di per sé indipendente da questo nuovo provvedimento. Rileva che il problema è l’imposizione di un ennesimo onere ai docenti italiani, onere che umilia profondamente la loro professionalità già ripetutamente svilita. Osserva che l’idea di spremere il docente, aumentando a dismisura la quantità di lavoro in classe, senza soppesare l’inevitabile diminuzione della qualità che ciò comporterebbe, appare dunque come l’esito di un metodo erroneo da parte del Governo – appunto un metodo esclusivamente tecnico, coerente con lo stile del potere che lo ha concepito – laddove in tale ossessione per la quadratura dei bilanci si perde il legame con la realtà e la consapevolezza delle conseguenze concrete degli atti compiuti.
Sottolinea, poi, un altro punto riguardante la volontà del Governo, che per fortuna vi ha rinunciato, di accorpare 12 enti di ricerca in uno solo. Contesta innanzitutto le modalità e l’opportunità di questa misura che in ogni caso non andava inserita nella legge di stabilità ma avrebbe avuto bisogno di un dibattito di esperti sul tema. Né può giustificarsi la scelta indicata con la motivazione che in tal modo i fondi europei arriverebbero più velocemente. Ricorda che più volte è stata evidenziata l’eccellenza e l’originalità degli enti di ricerca e non ritiene possibile poterli riformare e accorpare in pochi minuti. Rileva, altresì, che il Governo sulla cultura ha elargito 6 milioni di euro al museo MAXXI tagliando contemporaneamente tutte le altre voci; nel 2012 lo stesso Ministero aveva concesso invece solo 2 milioni. Senza alcuna vis polemica verso la nomina dell’onorevole Melandri, trova assurda una disparità di trattamento tra il MAXXI e i tanti altri istituti culturali bisognosi di fondi.

Giovanni Battista BACHELET (PD) si associa, innanzitutto, alle considerazioni dell’onorevole Frassinetti relative alla criticabile disposizione, poi stralciata, riferita all’accorpamento degli enti di ricerca nel CNR, sbagliata sia nel merito che nel metodo, non essendoci stato un confronto col Parlamento su un tema così importante per il mondo della ricerca. Con riguardo, poi, alla disposizione relativa all’aumento delle ore di insegnamento per i docenti, illustra una tabella di confronto con gli altri Paesi europei da lui elaborata che chiede di allegare al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 1). Al riguardo, osserva fra l’altro, come l’applicazione della disposizione sull’aumento orario produrrebbe, fra l’altro, 30 mila posti di insegnante in meno, di modo che non si far luogo a nuove assunzioni per almeno due anni.

Pierfelice ZAZZERA, presidente, autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta odierna della tabella illustrata dall’onorevole Bachelet.

Elena CENTEMERO (PdL) auspica innanzitutto che i risparmi rivenienti dalla spending review condotta dal Governo vengano utilizzati in modo adeguato e proficuo. Con riguardo, quindi, alla disposizione che aumenta l’impegno orario per il personale docente, stigmatizza la pericolosità nel messaggio che passa al Paese, ricordando che i docenti si sobbarcano anche molte ore di attività funzionale all’insegnamento. Invita, al riguardo, ad aprire una seria riflessione sul mondo della scuola, nell’ambito della quale anche le famiglie abbiano un ruolo fondamentale, ricordando la recente proposta di legge n. 953 Aprea in materia di autonomia scolastica, recentemente approvata in sede legislativa dalla Commissione cultura. Solleva quindi talune perplessità sull’efficacia del contenimento della spesa con riguardo alla disposizione recata dall’articolo 7, commi 14 e 15, del disegno di legge di stabilità, relativa all’obbligo delle convenzioni quadro Consip e del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli istituti scolastici ed universitari. Auspica, inoltre, che sia rivista la disposizione recata dall’articolo 3, comma 23, riguardante la riduzione degli assegni di sede del personale delle scuole all’estero, ricordando le riduzioni già effettuate nei precedenti esercizi finanziari. Aggiunge inoltre la necessità di ripristinare il finanziamento per le scuole paritarie. Lamenta, infine, lo stralcio della disposizione relativa all’accorpamento degli uffici scolastici regionali, che ritiene importante, chiedendo, altresì, lo stato dell’applicazione della riduzione della pianta organica, rispettivamente, del 20 per cento per i dirigenti e del 10 per cento per il rimanente personale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) si associa alle riflessioni svolte dai colleghi, anche in relazione alle pesanti ricadute dei provvedimenti in esame sull’intero mondo della scuola, che sta vivendo profondi disagi. Fa presente che, nel corso di una trasmissione televisiva alla quale ha partecipato ieri, è stata illustrata una tabella recante indicazioni difformi rispetto a quelle contenute nel prospetto predisposto dall’onorevole Bachelet, che tuttavia considera maggiormente attendibile. Ribadisce la necessità di seguire con fermezza una nuova prospettiva culturale ed educativa della scuola, che punti su un’educazione personalizzata e valorizzi al contempo l’orario di lavoro, la carriera, la remunerazione, nonché lo status e la dignità del corpo docente, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Preannunzia, quindi, la presentazione di un emendamento volto a sopprimere l’attuale testo del provvedimento relativo all’orario dei docenti, auspicando che il Governo compia ogni sforzo possibile per reperire le risorse a copertura della somma prevista dalla spending review. Riguardo alle scuole paritarie, tema al quale faceva riferimento il collega Zazzera, dissente da quanto da lui affermato, osservando che sia le scuole statali che quelle paritarie afferiscono ad un sistema pubblico di istruzione. Rileva, altresì, che le scuole paritarie consentono di conseguire ragguardevoli risparmi di spesa; sarebbe, pertanto, inaccettabile, illogico ed inopportuno ridurre la spesa di 223 milioni di euro destinati al sostegno delle scuole paritarie. Stigmatizza, infine, che nei provvedimenti in esame non siano previsti investimenti o stanziamenti di risorse a favore dell’editoria, settore riguardo al quale denuncia la previsione di tagli cospicui ed ingenti.

Paola GOISIS (LNP) osserva che la legge di stabilità 2013, al comma 42, apporta variazioni alla disciplina dell’orario di lavoro del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, compreso quello dei docenti di sostegno, elevandolo da 18 a 24 ore settimanali, a decorrere dal 1o settembre 2013: sei ore ulteriori, ferme restando le ore aggiuntive per attività funzionali all’insegnamento quali scrutini, ricevimento, sostegno, e così via. Rileva che, secondo la Relazione tecnica allegata alla citata legge di stabilità, alla norma consegue una riduzione della spesa di personale, in virtù dell’utilizzo delle suddette ore aggiuntive per la copertura degli spezzoni orario disponibili nell’istituzione scolastica di titolarità, per spezzoni sul sostegno e per le supplenze brevi e saltuarie. Osserva che la Relazione tecnica in parola precisa, tra l’altro, che l’utilizzo delle ore aggiuntive d’insegnamento per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie, non addurrebbe effetti positivi sui saldi di finanza pubblica. Osserva, quindi, che il venir meno della necessità di coprire gli spezzoni orario con supplenze fino al termine delle attività didattiche (anche su scuole diverse, sino a concorrenza dell’orario lavorativo) eliminerebbe di fatto 7.365 posti nella scuola secondaria di primo grado e 13.397 nella scuola secondaria di secondo grado, coperti dai precari della scuola non di sostegno. Osserva che l’incremento delle 6 ore di lavoro a carico del personale docente nominato sui posti dell’organico di diritto è compensato, così come previsto al comma 43 della legge di stabilità 2013, con un incremento di 15 giorni su base annua del periodo di ferie retribuito, riconosciuto al personale docente di tutti i gradi di istruzione, che in deroga all’attuale vincolo contrattuale, stabilisce che le ferie siano fruite nel periodo di sospensione delle lezioni, definito con delibera regionale, e comprendente le feste, gli eventuali ponti, le sospensioni natalizie e pasquali e i giorni dal 1o settembre all’inizio delle lezioni e dal termine delle lezioni al 30 giugno; ovviamente le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale docente, esclusi i supplenti brevi e saltuari, devono essere obbligatoriamente fruiti in conformità al rispettivo ordinamento e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Rileva, quindi, che la ratio del comma 42, come peraltro dichiarato dal Ministro Giarda, si basa sulla necessità di conseguire, ai sensi della legge n. 135 del 2012, Allegato 2, un risparmio corrispondente per il 2013 a 183 milioni di euro, per il 2014 a 173 milioni e per il 2015 a 237 milioni di euro.
Ritiene che una prospettiva culturale e politica seria, volta a costruire una scuola più equa, più solidale e più moderna, non può considerare prioritarie le esigenze di bilancio, a scapito dei precari stabili della scuola, così come realizzato da disposizioni previste in tanti altri provvedimenti di legge: la revisione dell’orario nelle scuole superiori di secondo grado (da 40/36 ore settimanali a 32 ore, perdendo da 8 a 5 ore a settimana per classe) ha determinato l’esubero del personale docente; attualmente il numero di alunni per classe non può essere inferiore a 25-27 alunni, con la possibilità di sdoppiare la classe in presenza di oltre 40 alunni. Tutte le classi sono numerose ed è facile trovare anche 2/3 alunni diversamente abili nella stessa classe. Ciò ha creato molti «perdenti posto» e notevoli difficoltà pedagogico-didattiche dei relativi docenti, nonché di apprendimento per gli allievi. Osserva, inoltre, che la riforma dell’età pensionabile ha determinato il blocco del turn over; il mancato rinnovo del contratto, e l’assenza di scatti di anzianità, hanno determinato una notevole perdita del potere d’acquisto del salario dei docenti; il personale docente che lavora nelle scuole italiane all’estero è sensibilmente diminuito. Aggiunge che, secondo i dati della ricerca Education at a Glance che pone a confronto i sistemi educativi nell’ultimo decennio nei 37 Paesi più economicamente avanzati, nella scuola italiana, pur avendo aumentato le ore di insegnamento in questi ultimi dieci anni lo stipendio medio degli insegnanti è cresciuto ogni anno a partire dal 2005 del 4/5 percentualmente nella media OCDE del 15/22 per cento secondo la fascia di insegnanti (primaria, secondaria di primo e secondo grado), a causa della percentuale di spesa molto bassa che l’Italia dedica al settore della conoscenza, rispetto alla media del 6,2 per cento degli altri Paesi. Il reddito medio degli insegnanti italiani si colloca intorno a 32.000 euro lordi, rispetto ad esempio all’Inghilterra, che supera i 49.000 euro. Nell’accesso alla professione, i docenti italiani prendono quanto gli omologhi europei (28.000 euro), ma nell’ultimo anno prima della pensione perdono tra i 7.000 e gli 8.000 euro.
Ricorda quindi che l’articolo 36 della Costituzione recita: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro». Sulla base del sopra citato principio costituzionale, non sarebbe possibile incrementare le ore di lavoro dei docenti della scuola, senza alcun onere, mantenendo invariata la retribuzione. A suo avviso, nel caso di specie, l’articolo 36 della Costituzione assume nel diritto vivente un valore di precettività, e immediata applicabilità ai rapporti contrattuali, come fonte del diritto assoluto del lavoratore. Sottolinea, inoltre, che l’articolo 39 della Costituzione prevede che il rapporto di lavoro sia regolato da un accordo tra la parte datoriale e il sindacato. Aggiunge che alcune associazioni di categoria, tra cui il Codacons, si sono dichiarate disponibili a farsi promotori di una class action. Qualora il Ministro procedesse al ripristino dell’attuale concorso per 11.542 cattedre nella scuola superiore di primo e secondo grado, rischia di vanificare le aspettative degli aspiranti. L’esercizio della riforma ordinamentale scolastica richiede la rifondazione della funzione docente, nonché la realizzazione dell’autonomia amministrativa e finanziaria delle istituzioni scolastiche, in modo tale da renderle autonome nell’organizzazione del personale docente, anche attraverso forme flessibili d’impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Osserva che l’impegno del Governo dovrebbe andare nella direzione di ritirare la norma in commento, anche per evitare un ulteriore taglio di posti di lavoro, prevedendo ai fini del rispetto dei vincoli finanziari che la legge n. 135 del 2012, Allegato 2, impone, la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative, quali la contabilizzazione dei risparmi, attraverso il ricorso ai software open source, potenziale veicolo di opportunità di sviluppo, modernizzazione e ottimizzazione degli investimenti nella scuola. A suo avviso, il comma 42, qualora restasse immutato, creerebbe la ri-pubblicizzazione coatta del rapporto di lavoro della categoria docente, che dall’entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 ha diritto a definire per via contrattuale gli aumenti retributivi corrispondenti agli impegni lavorativi.
Osserva, quindi, che sarebbe interessante aprire un tavolo di confronto con tutti i soggetti interessati, in modo tale da definire il regime d’impegno totale dei docenti, rendicontando, oltre alle 18 ore curriculari, anche l’impegno connesso alla preparazione delle lezioni, alla correzione compiti, alle verifiche scritte, ai consigli di classe, agli scrutini, alla partecipazione al collegio dei docenti, ai colloqui con le famiglie, alle programmazioni e relazioni finali, all’organizzazione di varie attività. Per ricondurre le esigenze del sistema di istruzione ad un quadro di compatibilità con le risorse disponibili, nonché per soddisfare le esigenze di copertura degli spezzoni orario, osserva infine che sarebbe utile adoperarsi per costituire organici funzionali cui attribuire incarichi annuali rinnovabili, a disposizione di istituzioni scolastiche viciniore, associate in rete.

Erica RIVOLTA (LNP) rileva come la previsione relativa all’aumento dell’orario di impegno per l’insegnamento per i docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado da 18 a 24 ore appaia paradossale, essendo basata sulla convinzione che il lavoro svolto dal corpo docente sia superficiale e poco impegnativo. Osserva, invece, che occorre stroncare ed abbattere tutte le storture del sistema e restituire dignità ed autorevolezza agli insegnanti, incentivandone le leve motivazionali, in considerazione dell’importante ruolo educativo da loro ricoperto ed anche alla luce del fatto che la gran parte di loro svolge la propria attività come una missione. Con riferimento al tema dell’editoria, osserva quindi che occorre evitare la chiusura di molte testate, conseguenza inevitabile se si adotta un approccio giustizialista. Auspica, inoltre, che si possano stabilire costi standard in ordine all’approvvigionamento di beni e servizi attraverso le convenzioni stipulate dalla Consip. Esprime, altresì, il suo rammarico per lo stanziamento di 1,7 milioni di euro in più rispetto al dato assestato per il 2012 a favore della Fondazione Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, nonché per il contestuale stanziamento di un importo complessivo per il Fondo unico per lo spettacolo di 11,5 milioni in meno rispetto al dato assestato per il 2012. Auspica, infine, che il Governo non ponga sui provvedimenti in esame la questione di fiducia, salvaguardando quindi il ruolo dell’istituzione parlamentare.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) esprime forte preoccupazione, evidenziandone la gravità, per le disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2013, soprattutto in ordine all’ingente riduzione di risorse stanziate a favore della missione relativa alla tutela ed alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici. Segnala, in proposito, che la somma complessivamente stanziata per il programma relativo al sostegno, alla valorizzazione e alla tutela del settore dello spettacolo, risulta essere inferiore di 17,6 milioni rispetto ad dato assestato per il 2012. Considera intollerabile, inoltre, il taglio degli stanziamenti per il Fondo unico per lo spettacolo per un importo complessivo di 400,4 milioni di euro, cifra inferiore di ben 11,5 rispetto al dato assestato per il 2012. Stigmatizza fortemente, altresì, il taglio, pari a 160.556 euro, dei contributi straordinari al Teatro comunale dell’Opera Carlo Felice di Genova, che invece si era contraddistinto per l’attivazione di contratti di solidarietà per i lavoratori. Non comprende infatti le ragioni di un accanimento così imponente e grave nei confronti di tale istituzione lirico-sinfonica, in assenza di una più compiuta riforma organica del settore. Stigmatizza, inoltre, gli ingenti tagli previsti per il programma relativo alla tutela dei beni archeologici, nonché per il programma relativo alla tutela dei beni librari, alla promozione ed al sostegno del libro e dell’editoria, per il quale è stato previsto lo stanziamento di una somma di 13,5 milioni di euro inferiore rispetto al dato assestato per il 2012, nonostante gli impegni assunti dal Ministro Profumo in sede di illustrazione delle linee programmatiche.
Considera inoltre molto grave la scelta del Governo di disporre lo stanziamento di 1,7 milioni di euro in più rispetto al dato assestato per il 2012 a favore della Fondazione Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, contestualmente alla previsione di tagli ingenti nei confronti di biblioteche nazionali ed istituzioni sociali di rilevante importanza, come la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza. Ricorda, quindi, i dati relativi agli esuberi nel settore dell’editoria, pari a circa 4.000 unità di personale, nonché le notizie relative al rischio di chiusura per 70 testate, sottolineando come tale situazione generi una forte crisi in un settore del quale occorrerebbe invece salvaguardare il valore costituzionale. Denuncia, quindi, il passaggio dal 4 per cento al 21 per cento dell’IVA per la transizione dal cartaceo al digitale nel settore dell’editoria scolastica. Auspica, infine, che il Governo adotti ogni iniziativa utile al fine di valorizzare il ruolo della cultura, dell’informazione e della libertà di informazione e di opinione e salvaguardi al contempo la funzione dell’istituzione parlamentare, non ricorrendo alla posizione della questione di fiducia sui provvedimenti in esame.

Manuela GHIZZONI, presidente e relatore, riservandosi di intervenire nella prossima seduta, auspica che i colleghi non dimentichino quanto affermato in riferimento alle misure previste nel provvedimento in esame, qualora, in un futuro prossimo, dovessero assumere diversi ruoli di maggioranza o opposizione.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, ringraziando preliminarmente tutti i membri della VII Commissione per l’intenso e costruttivo dibattito, fa presente che il Governo intende favorire una proposta emendativa, nel corso dei lavori parlamentari, che sopprima l’attuale testo sul tema dell’orario dei docenti e che reperisca le risorse a copertura delle somme previste dalla spending review per il Ministero. Sottolinea che il Governo apprezza la ricca ed equilibrata relazione dell’onorevole Ghizzoni, che è stata largamente condivisa da tutte le forze politiche della Commissione e rileva che anche oggi è emerso un contributo culturale alto al dibattito sul tempo scuola. Ricorda che il Governo ha annotato con cura anche gli altri punti che sono stati oggetto del dibattito della Commissione sul testo presentato. Dal dibattito – che ha visto tutte le parti politiche esprimersi per un cambiamento fortemente correttivo del testo – emerge anche un’attenzione all’innovazione della scuola e della sua organizzazione e alla tenuta della centralità della scuola italiana per la crescita del Paese. Osserva, infine, che questa attenzione suggerisce un impegno comune per un patto innovativo per la scuola che coinvolge, in modo partecipativo, i docenti, le scuole autonome, le parti sociali, le associazioni.

(…)
La seduta termina alle 15.50.

(7a Camera, 23.10.12) Manuela GHIZZONI (PD), presidente e relatore, avverte che giovedì 18 ottobre 2012 sono stati assegnati alla Commissione cultura, per le parti di competenza, ai fini dell’espressione del parere alla V Commissione, i progetti di legge n. 5534-bis, disegno di legge di stabilità per il 2013, e n. 5535, disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, in particolare le Tabelle n. 2, recante Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza); n. 3, recante lo Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza); n. 7, recante lo Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca; n. 13, recante lo Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Ricorda che, secondo quanto previsto dall’articolo 119, comma 6, del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. Si potrà peraltro procedere all’esame in sede referente e in sede consultiva degli atti dovuti, quali disegni di legge di conversione dei decreti-legge, disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica e altri progetti di legge iscritti all’esame dell’Assemblea. La Commissione concluderà l’esame delle parti di rispettiva competenza dei disegni di legge di bilancio e di stabilità approvando una relazione per ciascuno stato di previsione e connesse parti del disegno di legge di stabilità. Ricorda, al riguardo, che l’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha convenuto di procedere alla conclusione dell’esame entro giovedì 25 ottobre.
Illustra quindi il disegno di legge n. 5534-bis in esame, presentato dal Governo, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013». Ricorda in proposito che, con riguardo ai profili di competenza della Commissione Cultura, il comma 23 dell’articolo 3, a decorrere dal 2013, dispone la riduzione degli assegni di sede del personale delle scuole all’estero, già disciplinati dall’articolo 658 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nella misura di 712.265 euro annui. Ricorda, inoltre, che l’assegno di sede consiste in un assegno, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero. Tale assegno è costituito dall’assegno base e dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti sulla base del costo della vita e delle sue variazioni tenuto conto, tra l’altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonché del corso dei cambi. Peraltro si ricorda che l’indennità di servizio all’estero, unitamente all’assegno per oneri di rappresentanza di cui al successivo articolo 171-bis e agli assegni di sede del personale delle scuole all’estero è stata oggetto di un intervento di riduzione già nel precedente esercizio finanziario: la legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183), infatti, all’articolo 4, comma 6, lettera d) ha ridotto di 27.313.157 euro l’autorizzazione di spesa relativa a queste tre voci. Il comma 24 è finalizzato all’attuazione del comma 23, nonché del comma 22, da conseguire mediante decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze: tale intervento normativo potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto dalle rispettive disposizioni – l’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e l’articolo 658 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 297 del 1994 –, assicurando in ogni caso la copertura dei posti-funzione all’estero di assoluta priorità.
Rileva che tale misura concorre al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri, per un importo complessivo di 26,8 milioni di euro per l’anno 2013, da raggiungere con interventi quali un prelievo nella misura dell’1,5 per cento sull’importo annuale lordo delle indennità e assegni sopra indicati e una adeguata programmazione nel corso dell’anno dei trasferimenti del personale di ruolo dell’amministrazione degli affari esteri e di quello in servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero. A tale proposito, ricorda che l’articolo 14, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – la cosiddetta Spending review – modificando l’articolo 639 del già citato decreto legislativo n. 297 del 1994, ha disposto una riduzione di 400 unità del personale scolastico impegnato nelle scuole italiane all’estero, nei corsi di lingua e cultura e nelle istituzioni scolastiche e universitarie estere, da operare in 5 anni, nella misura di 80 unità, a partire dall’anno scolastico in corso. I nuovi decreti che hanno definito il contingente per l’anno scolastico 2012-2013, determinano, invece degli 80 attesi, una riduzione di ben 134 posti: meno 22 unità per la qualifica di dirigente scolastico; 31 posti del contingente organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo; meno 50 unità, di cui 40 docenti e 10 ATA dei corsi di lingua e cultura e 36 unità nel settore lettorati. Ad oggi, peraltro, non sono state chiarite le motivazioni della riduzione del contingente per l’anno scolastico 2012-2013 oltre la misura annuale prevista delle 80 unità. Tale disposizione, unitamente a quella prevista dal comma 23 dell’articolo 3, penalizza un settore vitale per il futuro del Paese, quello dell’insegnamento della lingua e della cultura italiana all’estero. L’avvenuta pesante riduzione del contingente degli insegnanti italiani si accompagna alla riduzione delle risorse da destinare agli enti gestori e ha già avuto, come effetto immediato, la chiusura di diversi corsi di lingua e cultura italiana all’estero: tale tendenza andrebbe invece invertita attraverso una riforma di sistema che garantisca la sopravvivenza e il rilancio del sistema misto di insegnamento e diffusione della lingua italiana, a beneficio delle nostre comunità all’estero e della promozione dell’Italia nel mondo in un contesto di competitività con gli altri grandi Paesi europei che, per diffondere lingua e cultura all’estero, investono significative risorse.
Il comma 29 del medesimo articolo anticipa che al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, università e ricerca ai sensi dell’articolo 7, commi 12-15, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 – che risultano fissati per i tre dipartimenti in capo Ministero in parola in 182,9 milioni per il 2013, 172,7 milioni per il 2014 e 236,7 milioni per il 2015 – concorrono le disposizioni recate dai commi 30 e 31, 38 e da 42 a 48. Il successivo comma 31 prevede che dall’anno scolastico 2012-2013 l’ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è effettuata applicando quanto già previsto dall’articolo 1, comma 24, della legge n. 549 del 1995 per i docenti di religione, i supplenti annuali e i supplenti temporanei fino al termine dell’attività didattica, ovvero con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. La relazione tecnica evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 32, richiamando quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, dispone che la liquidazione del compenso agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi è effettuata in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali e amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente goduto dall’assistente amministrativo incaricato. Al riguardo, si ricorda che la disciplina dell’assegnazione di mansioni superiori ha caratteri di eccezionalità, temporaneità e provvisorietà.
Dal punto di vista della formulazione del testo, segnala che al comma 30 la parola «direttori» dovrebbe essere sostituita con la parola «direttore» e che, al comma 31, occorre inserire la congiunzione «e» fra la parola «generali» e la parola «amministrativi».
I commi 37 e 38 modificano la disciplina vigente in materia di compensi da corrispondere al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il personale docente della scuola, disponendo l’applicazione del compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi per dirigenti scolastici. La disciplina vigente è recata dall’articolo 404, comma 15, del decreto legislativo n. 297 del 1994, che ha disposto che, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi (di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ora articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001), i compensi sono corrisposti in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero delle giornate e per l’importo complessivo massimo rapportato al tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella contenuta nello stesso comma. Ha anche disposto che non è dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola in attività che non rinunci all’esonero dagli obblighi di servizio che esso può ottenere per il periodo di svolgimento del concorso. Tale disposizione viene abrogata dal comma 37 in esame.
Rileva che il comma 38 reca la nuova disciplina, stabilendo che al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi per dirigenti scolastici (articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008 e decreto ministeriale del 12 marzo 2012, che è di euro 251 per il presidente in di euro 209,24 per ciascun componente, cui si aggiunge un compenso integrativo pari ad euro 0,50 per ogni elaborato o candidato esaminato. I compensi non possono eccedere euro 2.051,70, aumentati del 20 per cento per il presidente. Il comma in parola dispone, inoltre, che i componenti delle commissioni non possono chiedere l’esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso. La relazione illustrativa evidenzia che l’obiettivo dei descritti commi 37 e 38 è quello di rendere più rapido l’espletamento delle procedure concorsuali, atteso che il compenso non è più rapportato al numero delle sedute, bensì al numero degli elaborati o dei candidati esaminati, mentre dalla relazione tecnica si evince che le nuove disposizioni consentono di corrispondere alle commissioni per il concorso recentemente indetto (per la copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado) un compenso inferiore rispetto a quello che spetterebbe secondo le regole in vigore. Tuttavia, la medesima relazione ritiene prudenzialmente di non ascrivere effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.
Segnala che, in relazione alla previsione in base alla quale i componenti delle commissioni non possono chiedere l’esonero dal servizio, occorre modificare anche il comma 4 dell’articolo 404 del decreto legislativo n. 297 del 1994 che, come si è visto, fa riferimento all’elenco del personale che non intenda rinunciare all’esonero. Dal punto di vista della formulazione del testo, inoltre, le parole «stabilito con decreto interministeriale» dovrebbero essere seguite dalle parole «12 marzo 2012,».
I commi 42-45 dispongono, dal 1o settembre 2013, l’aumento dell’orario di impegno per l’insegnamento per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado – da 18 a 24 ore – nonché, per gli stessi docenti, un aumento del numero di giorni di ferie annuali, pari a 15. Dispongono, inoltre, in materia di organico di diritto dei docenti di sostegno e di fruizione delle ferie da parte del personale docente di tutti i gradi di istruzione. Si dispone, altresì, esplicitamente, che le nuove disposizioni legislative non possono essere derogate dalle norme contrattuali. In particolare, il comma 42 stabilisce che, dal 1° settembre 2013, l’orario di impegno per l’insegnamento del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso il personale di sostegno, è di 24 ore settimanali. Nelle 6 ore eccedenti l’orario di cattedra – che, dunque, resterebbe fissato a 18 ore – i docenti non di sostegno sono prioritariamente utilizzati per la copertura di spezzoni orario disponibili nella scuola di titolarità; per l’attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso cui l’interessato abbia titolo (in tal caso, sembrerebbe, anche al di fuori della scuola di titolarità); per posti di sostegno, purché l’interessato sia in possesso del diploma di specializzazione (anche in tal caso, sembrerebbe che non vi sia una limitazione alla scuola di titolarità); per impegni didattici nell’ambito della flessibilità, ovvero ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. I docenti di sostegno saranno prioritariamente utilizzati per attività di sostegno e, in subordine, per la copertura di spezzoni orari di insegnamenti curricolari nella scuola di titolarità, per i quali l’interessato abbia titolo.
La relazione tecnica evidenzia che, attualmente, parte degli spezzoni sono affidati al personale docente nominato sui posti dell’organico di diritto, quando vi siano docenti disponibili a svolgere le c.d. «ore eccedenti strutturali» e lo spezzone sia pari o inferiore a 6 ore. La relazione tecnica precisa altresì che le ore eccedenti strutturali hanno natura di trattamento economico fisso, da liquidare in maniera identica allo stipendio base. Esse sono, dunque, una fattispecie giuridica completamente diversa dalle ore eccedenti per l’avviamento alla pratica sportiva e per la sostituzione dei colleghi assenti, che costituiscono retribuzione accessoria. All’incremento di 6 ore settimanali dell’orario di servizio conseguirà – come evidenzia la relazione – l’azzeramento delle ore eccedenti l’orario d’obbligo affidate al personale docente nominato sui posti dell’organico di diritto. La relazione evidenzia che nell’anno scolastico 2011/2012 la somma pagata per le ore eccedenti in questione è risultata pari ad euro 129,2 milioni. Tutti gli spezzoni che non sono coperti con ore eccedenti strutturali trovano copertura mediante supplenti fino al termine delle attività didattiche. Allo stesso supplente sono affidati spezzoni anche su scuole diverse, fino a concorrenza dell’orario lavorativo. Con la nuova disposizione, si determinerà, dunque, una riduzione del fabbisogno di supplenti fino al termine delle attività didattiche. Dall’incremento dell’orario di lavoro dei docenti curriculari deriveranno, in base alla relazione tecnica, i seguenti risparmi: 128,6 milioni di euro per il 2013, 385,7 per il 2014 e 385,7 per il 2015. Mentre dai docenti di sostegno deriverebbero risparmi per 109,5 milioni di euro per il 2013, 328,6 per il 2014 e 328,6 per il 2015. Risparmi che di gran lunga sopravanzano gli obiettivi di riduzione della spesa ai sensi dell’articolo 7, commi 12-15, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, risparmi che – ripeto – sono da intendersi in capo a tutti i dipartimenti del Ministero dell’istruzione, università e ricerca. In termini di cattedre, la disposizione porterebbe alla riduzione di 9.269 posti, di cui 3.404 nella Secondaria di primo grado e 5.865 nella Secondaria di secondo grado, mentre la riduzione dei posti a tempo determinato per il sostegno sarebbe nella misura di 11.462 unità, di cui 6.660 nella Scuola Secondaria di primo grado e 4.802 nella Scuola Secondaria di secondo grado. Tali previsioni di ulteriori riduzioni di cattedre – peraltro stimate per difetto – arrivano dopo la pesantissima decurtazione di posti in organico determinata dalle previsioni dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e si accompagnano all’innalzamento dell’età pensionabile disposta dalla cosiddetta riforma previdenziale Fornero: il combinato disposto delle due misure avrà l’effetto che la scuola non assumerà nuovi insegnanti per molti anni. Non vi saranno ingressi in ruolo né per precari né per giovani laureati, né per concorso né per scorrimento dalle graduatorie.
La norma in parola, oltre agli effetti negativi sui livelli occupazionali dei docenti, avrebbe anche ricadute peggiorative sulla qualità della didattica e quindi sui livelli di apprendimento. L’aumento di un terzo delle ore di lezione frontale, infatti, porterebbe gli insegnanti a lavorare su più classi aumentando in modo irragionevole il numero degli alunni da seguire ed incrementando le attività funzionali all’insegnamento (previste dal CCNL), così che il carico di lavoro complessivo supererebbe di gran lunga, in una stima seppur per difetto, le 40 ore settimanali. A questo proposito, segnala che per gli insegnanti medi europei, l’orario di insegnamento in classe è in media con le nostre 18 ore settimanali, tenendo conto del fatto che nella maggioranza dei Paesi l’ora di lezione ha durata convenzionale compresa fra 40 e 55 minuti. Gli effetti della norma in parola non producono, peraltro, alcun aumento retributivo, nonostante lo stipendio di un nostro insegnante sia ora ben al di sotto della media di quello dei colleghi europei, anche se rapportato al potere d’acquisto dei diversi paesi. Anche i dati Ocse, pubblicati a settembre, consentono un confronto impietoso tra le retribuzioni dei nostri docenti e quelle degli altri paesi appartenenti a questa organizzazione. Inoltre, se si osserva la dinamica nello scorso decennio, ci sono paesi che hanno aumentato anche del 50 per cento gli stipendi degli insegnanti mentre negli ultimi anni il salario reale dei docenti italiani è diminuito di un punto percentuale.
La materia trattata dal comma 42 è ovviamente disciplinata a livello contrattuale. In particolare, l’articolo 28 del CCNL per il personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, stabilito che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento e in attività funzionali alla prestazione di insegnamento (comma 4), dispone (comma 5) che negli istituti di istruzione secondaria superiore l’attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali (25 ore nella scuola dell’infanzia; 22 ore nella scuola primaria, alle quali vanno aggiunte 2 ore da dedicare alla programmazione didattica). L’articolo 29 stabilisce che l’attività funzionale all’insegnamento comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate. In particolare, le attività collegiali riguardanti tutti i docenti sono costituite dalla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti – fino a 40 ore annue –, dalla partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione – anche in tal caso fino a 40 ore annue – e dallo svolgimento degli scrutini e degli esami. Infine, l’articolo 30 dispone che le attività aggiuntive e le ore eccedenti di insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali ed integrative, vigenti al momento della stipula del CCNL del 2007.
Il quadro normativo per quanto attiene alle ore prestate in eccedenza è costituito, per la scuola secondaria, dall’articolo 70 del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 4 agosto 1995 e dalle modifiche ed integrazioni poste in essere dai successivi contratti collettivi. Detto articolo disciplina il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all’articolo 43, comma 2, dello stesso CCNL. Successivamente, l’articolo 25 del CCNL Comparto Scuola normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999 del 26 maggio 1999, confermando sostanzialmente l’impianto del precedente CCNL, stabilì (comma 3) che il compenso orario e le modalità di attribuzione delle attività aggiuntive, ivi comprese quelle di pratica sportiva, erano determinati in sede di contrattazione integrativa nazionale, con un incremento del compenso in misura non inferiore al 10 per cento. Inoltre, con il CCNL del 31 agosto 1999, nell’ambito della costituzione del Fondo dell’istituzione scolastica, destinato alla retribuzione delle varie attività esperite negli istituti, è stato disposto (articolo 30, comma 3, lettera b)) che con il richiamato Fondo erano retribuite anche le attività aggiuntive di insegnamento e quelle relative all’educazione fisica. Successivamente, l’articolo 28 del CCNL del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003 del 24 luglio 2003 ha confermato che le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restavano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, vigenti all’atto della stipula del medesimo CCNL. Lo stesso articolo ha altresì disposto l’avvio, presso l’ARAN, entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva, di un’apposita sequenza contrattuale per procedere al riesame e all’omogeneizzazione della materia, che però non risulterebbe essere stata attivata. Infine, la previgente disciplina delle ore eccedenti e delle attività aggiuntive è stata confermata dall’articolo 30 del CCNL del Comparto Scuola del 29 novembre 2007. Pertanto, appare opportuno chiarire il rapporto tra la disposizione in esame, che non prevede la retribuzione delle ore eccedenti l’orario di cattedra, e le clausole contrattuali vigenti che prevedono, invece, una retribuzione.
Poiché la materia trattata dal comma in parola è di carattere contrattuale, si ritiene che a tale contesto debba essere rinviata qualsiasi modifica all’orario di lavoro. Pertanto, esprimo contrarietà al successivo comma 45, nel quale si dispone che le previsione recate dai commi 42-44 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Ritiene a tale proposito necessario chiarire se la disposizione in esame configuri una deroga – limitatamente al personale della scuola – alla disciplina generale di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n.165 del 2001, come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2009, che rimette alla contrattazione collettiva la «determinazione dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro». Per concludere, sulle disposizioni del comma 42, segnala che rispondendo all’interrogazione a risposta immediata n. 3-02543 il 17 ottobre 2012, il rappresentante del Governo ha fatto presente testualmente che «il Ministro Profumo ha ieri dichiarato la sua disponibilità a rivedere, d’accordo con i gruppi parlamentari, la proposta contenuta nel disegno di legge». Precisa che si tratta di una disponibilità apprezzabile ai fini della rimozione della norma in parola, affinché il tema del lavoro degli insegnanti – complesso e non riconducibile al solo momento delle lezioni frontali – sia affrontato nel contesto adeguato del rinnovo contrattuale, teso al rilancio della professione docente e del suo ruolo sociale, che non possono prescindere da adeguati livelli retributivi, così come non possono essere estranei ad una riforma del tempo scuola e ad una riorganizzazione degli spazi della didattica. Il lavoro dell’insegnante necessita di una prospettiva culturale e politica alla quale non si sottrarranno i gruppi parlamentari e segnatamente i rappresentanti della VII Commissione, al fine di costruire un modello, citando testualmente le parole di Benedetto Vertecchi, «di educazione scolastica che si distende fra il mattino e il pomeriggio e che solo in parte consiste in lezioni (…), mentre per il resto è costituita da esperienze volte a consolidare ciò che si è appreso, a riflettere sul rapporto tra l’apprendimento e la natura, tra il pensiero e l’azione, tra l’individuo e la società. Agli insegnanti si chiede non solo di trasferire repertori di conoscenze, ma di contribuire in modo sostanziale a qualificare le esperienze che si effettuano nel tempo di funzionamento delle scuole (…)». Un progetto che non può essere raggiunto limitandosi all’innalzamento di un terzo del lavoro frontale, che appare come un ulteriore colpo inferto all’immagine sociale e professionale dei docenti. Un’ulteriore statuizione del comma 42 riguarda la definizione dell’organico di diritto dei docenti di sostegno che, a decorrere dall’anno anno scolastico 2013/2014, è fissato in misura non superiore a quello dell’anno scolastico 2012/2013. Al riguardo, ricorda che l’articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011) ha disposto che l’organico di sostegno è determinato applicando quanto previsto dall’articolo 2, commi 413 e 414, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), ma con possibilità di istituire posti in deroga in relazione a situazioni di particolare gravità, e che è assegnato complessivamente alla scuola o alle reti di scuole appositamente costituite, considerando un docente ogni due alunni disabili. Ha, altresì, disposto che l’azione didattica e di integrazione degli alunni disabili è assicurata sia dai docenti di sostegno che dai docenti di classe. In seguito, l’articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012 (legge n. 35 del 2012) ha disposto l’emanazione con decreto interministeriale di linee guida – finora non intervenute – finalizzate, fra l’altro, per quanto qui interessa, alla costituzione degli organici dell’autonomia e di rete, nei limiti previsti dall’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale (comma 1, lettera e). Il comma 2 dello stesso articolo 50 ha, poi, disposto che, come previsto dall’articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche determinata nell’anno scolastico 2011/2012; in questo caso non vi è un riferimento esplicito ai posti di sostegno. Il comma 3, infine, ha disposto che la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete è definita, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca emanato ogni triennio, sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare e nei limiti della quota del 30 per cento dei risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di riorganizzazione scolastica di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 da destinare ai sensi del comma 9 del medesimo articolo alle risorse contrattuali per il personale della scuola. In sede di prima applicazione, è stato previsto che il decreto di determinazione degli organici per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 dovesse essere adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore del disegno di legge di conversione. Adempimento cui, peraltro, finora non si è dato corso.
Ritiene, pertanto, opportuno esplicitare il coordinamento fra la nuova disposizione e le disposizioni recate dall’articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011) e, soprattutto, dall’articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012 (legge n. 35 del 2012), tenuto conto della necessità di garantire la piena esigibilità del diritto all’inclusione dei ragazzi disabili. Infine, il comma 42 dispone che il periodo di ferie retribuito dei docenti, inclusi quelli di sostegno, della scuola secondaria di primo e di secondo grado è incrementato di 15 giorni l’anno. In base all’articolo 13, comma 2, del vigente CCNL, prima citato, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi – che, dunque, diventerebbero 47 –. La relazione tecnica evidenzia, al riguardo, che la nuova dotazione di ferie è effettivamente fruibile nell’ambito dei giorni di sospensione delle lezioni, rimanendo sufficienti giorni per gli scrutini e per gli esami. Sulle ferie dei docenti di tutti i gradi di istruzione si sofferma anche il comma 43. Esso dispone che le ferie sono fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, esclusi quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giorni lavorativi, subordinatamente alla possibilità di sostituzioni che non determinino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La relazione illustrativa sottolinea che, in base alle vigenti previsioni contrattuali, le ferie devono esser fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche, ossia dal 1o luglio al 31 agosto. Con la disposizione in esame, invece, il riferimento al periodo di sospensione delle lezioni definito con delibera regionale comprende le feste, gli eventuali ponti, le sospensioni natalizia e pasquale, nonché i giorni dal 1° settembre all’inizio delle lezioni e dal termine delle lezioni al 30 giugno.
Segnala peraltro che non è indicata esplicitamente l’applicabilità delle disposizioni recate dal comma 43 a decorrere dal 1° settembre 2013. Il comma 44 dispone in materia di fruizione delle ferie da parte del personale docente breve o saltuario, o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, consentendo la monetizzazione delle ferie non godute. A tal fine, novella il comma 8 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha obbligato il personale, anche di qualifica dirigenziale, delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, delle Autorità amministrative indipendenti e della Consob, alla fruizione di ferie, riposi e permessi, senza dar luogo in nessun caso alla cosiddetta «monetizzazione». Il comma in esame prevede, dunque, la non applicazione delle richiamate disposizioni al personale docente supplente sopra indicato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito allo stesso personale di fruire delle ferie. La relazione tecnica evidenzia che tale disposizione si è resa necessaria in quanto nel comparto scuola si presenta il caso di dipendenti che non possono fruire per intero delle ferie loro spettanti ed è volta ad evitare la soccombenza dell’amministrazione in ipotesi di controversie. La relazione tecnica evidenzia che, mentre il periodo richiamato è sufficiente a consentire la fruizione delle ferie a tutto il personale di ruolo e a quello supplente annuale, «ciò non vale per il personale supplente sino al termine delle attività didattiche e breve e saltuario». Pertanto, le nuove disposizioni consentiranno al personale supplente sino al termine delle attività didattiche di monetizzare un numero di giorni di ferie pari al massimo a 11. Comunque inferiore ai 26,7 che potevano monetizzare sino all’entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012, ma dalle stime che accompagnano la legge di stabilità la riduzione nel numero dei giorni monetizzabili dovrebbe compensare il previsto incremento di ferie da riconoscere al personale supplente breve e saltuario. I commi 46 e 47 dispongono una riduzione delle unità di personale scolastico che è possibile collocare fuori ruolo per compiti connessi con l’autonomia scolastica, o per assegnazioni presso soggetti che svolgono attività relative alle tossicodipendenze, ovvero presso associazioni professionali del personale direttivo e docente, facendo salvi i collocamenti fuori ruolo già disposti per l’anno scolastico 2012/2013. Il comma 48 dispone in materia di comandi del medesimo personale.
Ricorda in particolare, che il comma 46, novellando l’articolo 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998, dispone che il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica è ridotto da 300 a 150 unità. Al riguardo ricorda che la riduzione a 300 unità (da 500) era stata disposta dall’articolo 4, comma 68, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011). Il comma 47 fa salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo già adottati per l’anno scolastico 2012/2013. Ritiene opportuno ricordare che le riduzioni previste al comma 46, che portano a risparmi per 7 milioni di euro impoveriranno l’attività degli Enti beneficiari che da sempre svolgono attività didattica e formativa a vantaggio delle scuole e di supporto alla loro offerta formativa e al loro personale. Ai sensi del comma 48, salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo, di cui all’articolo 26, comma 8, della citata legge n. 448 del 1998 (come modificato dal comma 46 dell’articolo 3 in esame), il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solamente con oneri a carico dell’amministrazione richiedente. Si modifica, così, limitatamente al personale della scuola, la disciplina sulle spese per i comandi recata dall’articolo 57 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. I commi 75 e 76 dispongono l’istituzione, a decorrere dall’anno 2013, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, di un Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, destinato a integrare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, a realizzare iniziative nazionali in materia di sicurezza nelle scuole, nonché alle necessità dell’organico di rete.
In particolare, il comma 75 dispone che, a decorrere dall’anno 2013, in conseguenza delle economie di spesa derivanti dall’allungamento dell’orario di lavoro per gli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, nonché dalla riduzione dei collocamenti fuori ruolo e dalle novità in materia di comandi (comma 42-48 dell’articolo 3), non destinate al raggiungimento degli obiettivi indicati dall’articolo 7, comma 12, del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012), è costituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca un Fondo denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica». Le economie da destinare al nuovo Fondo sono quantificate in 548,5 milioni di euro nel 2014 e 484,5 milioni di euro dal 2015. Al riguardo, osserva che la relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari di risparmio derivanti dalle disposizioni recate dall’articolo 3, comma 42-48, in complessivi 721,3 milioni di euro a decorrere dal 2014. In altre parole, detto Fondo si alimenta di risorse sottratte alla spesa per il personale della scuola per destinarla ad altre necessità dell’istruzione scolastica, in analogia con quanto avvenuto per il Fondo previsto dall’articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 per la «valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola». Peraltro, i deludenti esiti di questo ultimo Fondo – che non ha mai portato le risorse destinate ai proprio fine costitutivo – consiglierebbero di abbandonare tali strategie e di cominciare ad investire nella scuola nuove risorse, atteso che – come si può leggere dal rapporto Giarda Spending Review, p. 28 – la spesa Ministero dell’istruzione, università e ricerca «si è ridotta nell’ultimo triennio di 3.5 miliardi, di cui 2.2 nella scuola e quasi 1 nell’università» e che la spesa pubblica nell’istruzione rappresenta in Italia il 4,7 per cento del Pil, contro una media Ocse del 5,8 per cento, all’ultimo posto dopo il Giappone, mentre cui tra il 2000 e il 2009 la spesa dello Stato rispetto alla spesa pubblica totale è scesa dal 9,8 per cento al 9 per cento, crescendo solo del 4 per cento in termini reali, contro una crescita media Ocse del 33 per cento, secondo il rapporto Ocse Education at a Glance 2012.
Sottolinea che nel suddetto Fondo confluisce anche – si presume, a decorrere dal 2013, anno di istituzione – il Fondo previsto dall’articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 (legge n. 133 del 2008) per l’iscrizione delle economie di spesa derivanti dalle misure di riorganizzazione della scuola, destinate alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del relativo personale. Conseguentemente, il comma 76 dispone la soppressione del secondo periodo del comma 9 citato. Al riguardo ricorda che il comma 6 dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto economie lorde di spesa per il bilancio dello Stato non inferiori a euro 456 milioni per il 2009, a euro 1.650 milioni per il 2010, a euro 2.538 milioni per il 2011 e a euro 3.188 milioni a decorrere dal 2012, da realizzare con le misure di razionalizzazione dettate dal medesimo articolo. Il comma 9 ha destinato – a decorrere dal 2010 – il 30 per cento di tali economie all’incremento delle risorse contrattuali per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola, stabilendo che gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’effettiva realizzazione dell’economia di spesa, e sono resi disponibili in gestione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, subordinatamente alla verifica dell’effettivo ed integrale conseguimento delle stesse economie. In seguito, l’articolo 8, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto che, fermo restando quanto disposto dall’articolo 9 dello stesso decreto-legge in merito al blocco degli incrementi economici per gli anni 2010, 2011 e 2012, le risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 sono comunque riservate al settore scolastico, con le modalità di cui allo stesso comma 9, secondo periodo. Al riguardo ricorda che la relazione tecnica – riferita al maxiemendamento presentato al Senato – evidenziava che, con le modifiche apportate all’articolo 9, comma 23 – nel quale è fatto salvo il disposto dell’articolo 8, comma 14 –, che cita testualmente, «è possibile utilizzare il 30 per cento delle economie di cui all’articolo 64, comma 9, della legge 6 agosto 2008, previa prescritta certificazione delle stesse, per il personale docente e ATA della scuola, ai fini di un graduale sblocco degli scatti di anzianità, congelati per effetto del citato comma 23, mediante compensazione delle correlate economie di spesa». In applicazione del citato articolo 8, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, è intervenuto il decreto ministeriale del Ministero dell’istruzione, università e ricerca del 14 gennaio 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011) che ha ripartito le risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 relative all’esercizio finanziario 2010, destinando euro 320 milioni al recupero degli scatti stipendiali bloccati dal decreto-legge n. 78 del 2010 ed euro 31 milioni per l’attivazione di progetti volti a premiare scuole e docenti migliori, da definire con successivo decreto del Ministero dell’istruzione, università e ricerca. Il medesimo decreto ministeriale ha disposto, inoltre, che le risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 relative agli esercizi finanziari successivi al 2010 saranno prioritariamente destinate a finalità di recupero degli scatti stipendiali bloccati. Da ultimo, l’articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012 (legge n. 35 del 2012), nel disciplinare la determinazione della consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete – previsti dallo stesso articolo 50 – ha disposto anche – nel terzo periodo, ora soppresso ai sensi del comma 76 – che, a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, continua a trovare applicazione il citato comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, per le finalità dell’articolo 8, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, per le necessità dell’organico dell’autonomia e le finalità dell’organico di rete (ossia, per il graduale sblocco degli scatti per l’organico citato). Anticipando i contenuti della relazione sul Bilancio dello Stato, informo che al capitolo 1298, che incamera il Fondo in parola, nello stato di previsione per il 2012 erano assegnati solo 578.000 milioni invece dei 960 previsti in attuazione dell’articolo 64 della legge n. 133 del 2008. Nell’assestamento 2012 essi sono stati portati a 379.800.000 con una riduzione di 198.200.000 e con il conseguente mancato pagamento anche degli scatti maturati nel 2012. È rimasta in bilancio in pratica solo la quota che avrebbe potuto garantire la prosecuzione del pagamento degli scatti già retribuiti per il 2010; nel progetto di legge n. 5535 al capitolo 1298 sono assegnati solo 229.000.0000 di euro con una ulteriore riduzione di 150.000.000 euro. Lo stanziamento di questo capitolo avrebbe dovuto avere un carattere strutturale cioè i 320 milioni garantiti permanentemente. Questa situazione potrebbe negare non solo il pagamento degli scatti per il 2011 e il 2012, ma pare pregiudicare anche quelli del 2010. Rileva che su tale questione occorre un chiarimento.
Nel Fondo in parola confluisce inoltre il Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituito a decorrere dal 2012 nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca ai sensi dell’articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011. Nel disegno di legge di bilancio 2013 il Fondo è allocato sul capitolo 1296 e reca uno stanziamento pari a 167 milioni di euro. L’articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011 ha previsto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, a decorrere dal 2012, del «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica», peraltro destinato, oltre che alle missioni «Istruzione scolastica» e «Istruzione universitaria», anche alla missione «Ricerca e innovazione» (alla quale non si fa riferimento nella denominazione) (di tali destinazioni il comma 76 prevede ora la soppressione). Al Fondo affluiscono le economie di spesa derivanti dalle misure disposte dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 e non destinate al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011). In particolare, è specificato che il Fondo ha uno stanziamento di euro 64,8 milioni nel 2012, euro 168,4 milioni nel 2013, euro 126,7 milioni dal 2014. Infine, la disposizione ha previsto che al riparto del Fondo fra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La relazione illustrativa (A.S. 2968) specificava che il Fondo è volto allo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il Fondo previsto dal comma 75 è destinato all’integrazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (articolo 1, comma 601, legge n. 296 del 2006); alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole, sentite UPI e ANCI; alle necessità dell’organico di rete (articolo 50, decreto-legge n. 5 del 2012). I criteri per il riparto fra le finalità indicate sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il riferimento, nella norma, ad iniziative per la sicurezza nella scuole e la predisposizione di corrispondenti capitoli di spesa nel bilancio del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, prelude ad un analogo impiego delle risorse residue dai 100 milioni previsti dalla finanziaria 2012 e degli altri 100 milioni disposti dalla delibera CIPE n. 6 del 2012. L’impiego per progetti quali la bonifica dell’amianto è certamente lodevole, sempre che non preludano al superamento delle competenze in materia degli enti territoriali previste dalle leggi vigenti. Per l’emanazione di tale decreto non è indicato un termine. In base al comma 76, lo stanziamento – che, come si è visto, deriva da una pluralità di fonti – è reso disponibile subordinatamente alla verifica del conseguimento delle economie effettuata dal comitato di verifica tecnico-finanziaria di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, che ne certifica anche l’invarianza sui saldi di finanza pubblica. Pertanto, si estende la competenza del comitato citato, finora limitata alla verifica delle economie derivanti dall’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.
Con riferimento alle soppressioni normative proposte, segnala che, mentre per il Fondo di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 64 del 2012 l’operazione di coordinamento fra la disposizione vigente e la nuova disposizione è corretta (infatti, si sopprime il periodo del comma 9 citato che istituiva il Fondo), per il Fondo di cui all’articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011 occorre individuare una modifica che lo elimini dall’ordinamento. Da questo punto di vista non appare, infatti, sufficiente la previsione di «confluenza» recata dal comma 75, né la soppressione delle finalizzazioni alle tre missioni dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca recata dal comma 76. Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che nei commi 75 e 76 vari concetti si ripetono: a titolo di esempio, alla certificazione delle economie effettivamente conseguite, nonché all’utilizzo delle sole economie non destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 7, comma 12, del decreto-legge n. 95 del 2012 si fa riferimento in entrambi i commi.
Il comma 63 anticipa quindi che al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell’articolo 7, commi 12-15, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 – che risultano fissati in 55,6 milioni per il 2013, 51,4 milioni per il 2014 e 66,7 milioni per il 2015 – concorrono le disposizioni recate dai commi 64 e 65 che riguardano, rispettivamente, gli interventi conservativi volontari sui beni culturali e le somme giacenti nelle contabilità speciali del Ministero per i beni e le attività culturali. Il comma 64 del medesimo articolo 3 modifica invece la disciplina sospensiva introdotta dal decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali novellando l’articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012) – che aveva stabilito la sospensione dei contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali (che, si ricorda, sono contributi facoltativi) dalla data dell’entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2015 – stabilisce che la stessa sospensione è disposta fino al pagamento dei contributi già concessi a quella data e non ancora erogati. La relazione tecnica esplicita che si tratta di una prosecuzione della sospensione disposta a legislazione vigente. Sull’argomento, nell’arco dell’ultimo anno, si sono succeduti vari interventi normativi. In particolare, l’articolo 42 del decreto-legge n. 5 del 2012 (legge n. 35 del 2012), modificando l’articolo 31 del decreto legislativo n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha previsto che l’ammissione dell’intervento autorizzato ai contributi statali stabiliti agli articoli 35, concorso alla spesa da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, e 37 – contributi in conto interessi sui mutui per la realizzazione degli interventi) è disposta dagli organi del Ministero in base all’ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto interministeriale Ministero per i beni e le attività culturali – Ministero dell’economia e delle finanze. È, poi, intervenuto l’articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, di cui si è già detto. In merito alla disposizione del citato comma 64, ricorda che il dovere di conservazione del patrimonio culturale è richiamato tra i principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e che la funzione pubblica di adempimento alla norma non può che riguardare anche i soggetti privati, i quali, a loro volta, non sempre sono in condizione di ottemperare alla norma con le sole proprie risorse, in assenza di contributi diretti o indiretti, attraverso la leva fiscale. La contraddizione è evidente e richiederebbe una revisione della norma, che allo stato attuale rende impossibile una programmazione dei suddetti interventi di conservazione.
Il comma 65, novellando l’articolo 4, comma 85, della legge di stabilità 2012, legge n. 183 del 2011, dispone che, ai fini del versamento al bilancio dello Stato delle somme giacenti, alla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità, nelle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti del Ministero, è data priorità a quelle accreditate fino al 31 dicembre 2006 per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali, approvati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 149 del 1993, convertito in legge n. 237 del 1993. Pertanto, rispetto alla formulazione originaria, che limitava il versamento alle somme accreditate «fino al 31 dicembre 2006» – e ivi giacenti alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2012 – ora si generalizza lo stesso versamento a tutte le somme giacenti alla stessa data di entrata in vigore della legge di stabilità 2012, con priorità per le somme accreditate fino al 31 dicembre 2006. Tuttavia, non si modificano gli importi previsti dalla norma originaria, pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013. Riterrebbe, dunque, opportuno un chiarimento in merito. Al riguardo, ricorda che l’articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 67 del 1997, legge n. 135 del 1997, al fine di accelerare l’avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, ha autorizzato l’apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché ai funzionari delegati dell’assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana, per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 149 del 1993 (legge n. 237 del 1993). Tale ultima norma prevede che il Ministro approvi, entro il mese di agosto dell’anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici. È quindi intervenuto l’articolo 1, comma 1143, della legge n. 296 del 2006 che ha modificato l’articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 67 del 1997 consentendo una tantum la riprogrammazione delle risorse giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali non impegnate entro il 30 novembre 2006. Infine, l’articolo 2, comma 386, della legge n. 244 del 2007, al fine di rendere stabile il meccanismo previsto dall’articolo 1, comma 1143, della legge n. 296 del 2006, ha disposto che siano riprogrammati con decreto ministeriale gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i quali, al 31 dicembre dell’anno successivo all’approvazione, non siano state avviate procedure di gara o affidamenti. Le risorse in questione possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un’altra ai fini della realizzazione dei nuovi interventi, ove possibile nell’ambito della stessa Regione. Infine, ha stabilito che entro il 31 gennaio di ogni anno i responsabili degli uffici titolari delle contabilità speciali sono tenuti a comunicare alla direzione generale centrale competente i programmi e gli interventi per i quali non sono iniziate le procedure di gara o non sono stati definiti gli affidamenti diretti, allo scopo di procedere alla riprogrammazione degli interventi.
Un’ulteriore modifica riguarda la procedura da seguire per l’individuazione delle somme: infatti, mentre la disposizione originaria prevede l’intervento di un decreto del Ministro, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attività istruttoria e di verifica, la novella ora proposta prevede che possano intervenire più decreti del Ministro. Infine, è prevista l’estensione della disciplina sul versamento al bilancio dello Stato anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, concernente la riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Si tratta di: Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei; Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Firenze; Istituto superiore per la conservazione ed il restauro; Biblioteca nazionale centrale di Roma; Biblioteca nazionale centrale di Firenze; Centro per il libro e la lettura; Archivio centrale dello Stato. Rileva che appare opportuno esplicitare a quali capitoli di bilancio saranno destinate le somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale, poiché non è chiaro se dette somme verranno riassegnate al Ministero per i beni e le attività culturali. L’articolo 4, comma 2, dispone in materia di fabbisogno finanziario delle università e dei principali enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca per il triennio 2013-2015. In particolare dispone che per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007, articolo 1, comma 637, 638, 639, 640 e 642), relative ai criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e dei principali enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca (Consiglio nazionale delle ricerche, dell’Agenzia spaziale italiana, dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ora, ENEA), del Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). Ritiene inoltre che occorra sopprimere le parole «tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 11 della presente legge», poiché l’articolo 11 – come anticipato nella scheda relativa all’articolo 3, comma 29 – è stato stralciato.
Anche per ciascun anno del nuovo triennio, dunque, la crescita del fabbisogno non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell’anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3 per cento per il sistema universitario (articolo 1, comma 637, legge n. 296 del 2006) e al 4 per cento per gli enti pubblici di ricerca indicati (articolo 1, comma 638, legge n. 296 del 2006). Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate ai sensi dell’articolo 1, comma 642, legge n. 296 del 2006. Il comma 637 citato demanda, inoltre, al Ministro dell’università e della ricerca la determinazione annuale del fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, mentre il comma 639 stabilisce che il fabbisogno degli enti di ricerca è determinato nella misura inferiore tra quello programmato e quello realizzato nell’anno precedente, incrementato del predetto 4 per cento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri entri di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato, e possono essere determinati i pagamenti annuali – che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato – derivanti da accordi di programma e convenzioni. La relazione tecnica chiarisce che la proroga è finalizzata a mantenere inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno e dell’indebitamento netto dei due comparti di spesa per il prossimo triennio, evitando che si determini un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica. I commi 14 e 15 dell’articolo 7 – attraverso talune modifiche ai commi 449 e 450 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 – introducono, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie: l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate dalla Consip (comma 15); la previsione che, con decreto del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, vengano definite linee guida per la razionalizzazione e il coordinamento tra più istituzioni degli acquisti merceologicamente omogenei, avvalendosi del mercato elettronico della pubblica amministrazione o degli altri sistemi telematici di approvvigionamento centralizzato, i quali già operano, per le altre amministrazioni pubbliche, in caso di acquisti di importo inferiore alla «soglia» di rilievo comunitario. Infine, tra i sistemi telematici di acquisto centralizzato per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali, è inserito il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (comma 14). A decorrere dall’anno 2014, i risultati conseguiti dalle singole istituzioni saranno presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento, secondo il comma 14, lettera b).
Con riferimento alla formulazione del comma 14, osserva che non è indicata la data entro la quale debba essere adottato il decreto del Ministero dell’istruzione, università e ricerca volto a fissare le linee guida per la razionalizzazione degli acquisti delle scuole e delle istituzioni educative ed universitarie. L’articolo 8, comma 17, autorizza, per l’anno 2013, la spesa di 223 milioni di euro da destinare alle finalità di cui all’articolo 2, comma 47, della legge finanziaria 2009 (legge n. 203 del 2008), concernenti il sostegno alle scuole paritarie. Tale stanziamento si sommerà, dunque, a quello previsto a legislazione vigente nel disegno di legge di bilancio per il 2013, nel Programma 1.9 – Istituzioni scolastiche non statali, pari a 279,2 milioni di euro. La relazione tecnica evidenzia che l’autorizzazione di spesa è stata determinata tenendo conto delle riduzioni apportate dal decreto-legge n. 16 del 2012 (legge n. 44 del 2012). Preliminarmente ricorda che l’articolo 138, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 112 del 1998 ha attribuito alle regioni la competenza amministrativa relativa ai contributi alle scuole non statali. A sua volta, l’articolo 1-bis del decreto-legge n. 250 del 2005 (legge n. 27 del 2006) ha ricondotto le scuole non statali alle due tipologie di scuole paritarie, incluse quelle degli enti locali, riconosciute ai sensi della legge n. 62 del 2000 – abilitate, tra l’altro, al rilascio di titoli di studio aventi valore legale – e di scuole non paritarie. L’articolo 1, comma 635, della legge n. 296 del 2006, al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, ha incrementato, per complessivi 100 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base «Scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, da destinare prioritariamente alle scuole per l’infanzia. Ma, con sentenza n. 50 del 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell’autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni, l’erogazione di uno stanziamento statale vincolato relativo ad un settore ricadente nelle funzioni amministrative di competenza regionale. La medesima sentenza, peraltro, ha fatto salvi gli eventuali procedimenti in corso, anche se non esauriti, a garanzia della continuità di erogazione di finanziamenti inerenti a diritti fondamentali dei destinatari. L’articolo 2, comma 47, della legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009) ha poi disposto che i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione sono stabiliti, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Contestualmente, infatti, la legge di bilancio per il 2009 (legge n. 204 del 2008) ha inserito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca – esclusivamente per l’esercizio 2009 –, nell’ambito della Missione Istruzione scolastica, un nuovo programma 1.10 – Interventi in materia di istruzione, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2009. Le risorse sono state allocate nel capitolo 1299 – Somme da trasferire alle regioni per il sostegno delle scuole paritarie, di nuova istituzione. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 47, della legge n. 203 del 2008 è stata rifinanziata per gli anni successivi dalla legge finanziaria (poi, di stabilità). In particolare, per il 2010, l’articolo 2, comma 250, legge n. 191 del 2009 ha assegnato (elenco 1, allegato alla legge) 130 milioni di euro provenienti dal cosiddetto «scudo fiscale»; per il 2011, l’articolo 1, comma 40, della legge n. 220 del 2010, disponendo un rifinanziamento per il 2011 del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, ha destinato al programma di interventi l’importo di 245 milioni di euro; per il 2012, l’articolo 33, comma 16, della legge n. 183 del 2011 ha, a sua volta, autorizzato, per l’anno 2012, la spesa di 242 milioni di euro.
L’articolo 8, comma 21, prevede l’istituzione di un nuovo fondo, con una dotazione di 900 milioni di euro per l’anno 2013, da ripartire con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il finanziamento di interventi di settore concernenti le università, le famiglie, i giovani, la materia sociale, la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell’Aquila, nonché il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definiti le modalità di utilizzo del fondo e il riparto delle risorse tra le predette finalità. Prende atto che dal riparto di detto Fondo dovrebbe arrivare l’integrazione delle risorse alla missione Istruzione universitaria, che rispetto all’assestato registra una riduzione di ben 523,1 milioni. Rileva inoltre che la meritoria iniziativa di destinare quota parte di tali finanziamenti alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell’Aquila, andrebbe estesa anche ai territori delle province di Modena, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Mantova e Rovigo colpiti dal recente sisma del 20 e del 29 maggio. Rileva, infine, che la cultura non rientra nei finanziamenti di detto fondo. Osserva che vale la pena rilevarlo con allarme, poiché il bilancio complessivo del Ministero per i beni e le attività culturali non è allo stato attuale in grado di rispondere a numerosi interventi già in corso, non ha la forza di stabilizzare la spesa, non appare nelle condizioni di progettare investimenti. Ricorda che eppure le urgenze sono tante, nel campo dei beni culturali nell’accezione più larga, del paesaggio e in quello dello spettacolo. Osserva che, pertanto, la ripartizione del fondo di dotazione dovrebbe prevedere anche la voce cultura. Segnala, infine, che la norma non reca alcun termine entro il quale dovrà essere adottato il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ricorda, quindi, che il disegno di legge n. 5535 in esame, presentato dal Governo, reca il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015. Per quanto concerne le competenze della Commissione Cultura, con riguardo innanzitutto al finanziamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emerge una riduzione preoccupante, seppur più contenuta, rispetto agli anni precedenti, dello stanziamento complessivo: da 52.187,4 milioni del 2012 a 50.977,4 (-1.210,0 milioni) e ancora di più rispetto all’Assestamento che ammonta a 52.959,9 milioni (-1.982,5 milioni). Per quanto riguarda gli anni precedenti, i dati forniti dallo stesso Ministro Giarda, nella relazione preparatoria del provvedimento sulla revisione della spesa, fanno emergere in tutta evidenza l’impatto negativo dei tagli lineari alla spesa per l’istruzione, l’università e la ricerca adottati con la legge n. 133 del 2008: l’esame dei dati finanziari del 2009 ci colloca al penultimo posto dei paesi dell’OCSE. I dati riferiti ai successivi anni non potranno che peggiorare. Per quanto riguarda, le voci di spesa nell’ambito della classificazione in Missioni e Programmi, le dotazioni finanziarie del Ministero per l’esercizio finanziario 2013 fanno capo alle seguenti Missioni: Istruzione scolastica (missione n. 22); Istruzione universitaria (missione n. 23); Ricerca e innovazione (missione n. 17); L’Italia in Europa e nel mondo (missione n. 4); Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (missione n. 32); Fondi da ripartire (missione n. 33). Le unità di voto, ora costituite dai Programmi di spesa, sono 20, come nell’esercizio finanziario precedente. Peraltro, sono identiche a quelle utilizzate per l’esercizio finanziario precedente sia le denominazioni delle Missioni che quelle dei Programmi.
Con riguardo agli stanziamenti complessivi, lo Stato di previsione del Ministero reca, per l’esercizio finanziario 2013, spese in conto competenza per 50.977,4 milioni di euro, di cui 48.881,1 milioni (95,9 per cento) per spese correnti, dei quali 39.958,3 milioni destinati a spese per il personale; 2.039,1 milioni (4 per cento) per spese in conto capitale. La restante parte è rappresentata – secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, lettera b), della legge n. 196 del 2009 – da un’autonoma previsione di spesa dovuta ad operazioni di rimborso di passività finanziarie, pari a 57,3 milioni di euro (0,1 per cento del totale). L’incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari al 9,2 per cento, a fronte del 9,7 per cento riferito al dato assestato 2012. Rispetto alle previsioni assestate per l’esercizio finanziario 2012, quali riportate nel disegno di legge di bilancio per il 2013, si registra una riduzione di 1.982,5 milioni di euro. Le previsioni complessive degli stanziamenti di competenza relative al triennio 2013-2015 sono le seguenti: per la parte corrente, 48.881,1 milioni di euro per il 2013, 48.443,2 milioni di euro per il 2014 e 48.178,5 milioni di euro per il 2015; per la parte in conto capitale, 2.039,1 milioni di euro per il 2013, 2.035,8 milioni di euro per il 2014 e 2.027,4 milioni di euro per il 2015; per il rimborso passività finanziarie, 57,3 milioni di euro per il 2013, 56,1 milioni di euro per il 2014 e 55,6 milioni di euro per il 2015. Tutto ciò per un totale di 50.977 milioni di euro per il 2013, 50.535,1 milioni di euro per il 2014 e 50.261,5 milioni di euro per il 2015.
Rileva che la consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2013 è valutata in 581,3 milioni di euro, di cui 4 milioni per la parte corrente, 572,8 milioni per la parte in conto capitale e 4,5 milioni per la parte relativa al rimborso di passività finanziarie. La consistenza dei residui presunti è inferiore a quella prevista nella legge di bilancio 2012 (2.842,1 milioni di euro); tuttavia, occorre tener presente che la valutazione operata in sede di bilancio di previsione è provvisoria e suscettibile di variazioni che potranno discendere dall’andamento della gestione nella parte finale dell’esercizio. Le autorizzazioni di cassa ammontano per il 2013 a 51.089,6 milioni di euro. Data una massa spendibile di 51.558,7 milioni di euro (581,3 milioni di residui, più 50.977,4 milioni di competenza), le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) del 99,1 per cento. Tale rapporto misura la capacità di spesa che il Ministero ritiene di poter raggiungere nel 2013.
Con riguardo alle singole missioni di spesa, osserva che per l’anno 2013 alla missione Istruzione scolastica è assegnata la dotazione di 40.781,4 milioni di euro (pari all’80 per cento dello stanziamento del Ministero), con riduzione di 1.134,8 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2012. In particolare, sottolinea la riduzione delle risorse destinate al diritto allo studio e del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Per quanto riguarda quest’ultimo, da una prima lettura sembrerebbe che lo stanziamento sia aumentato (da 698,2 a 870) in realtà diminuisce perché nello stesso fondo confluiscono altri capitoli prima iscritti nei fondi da ripartire che hanno una riduzione di ben 231,9 milioni. Lo stanziamento complessivo per la missione Istruzione universitaria è pari a 7.677,6 milioni di euro (pari al 15,1 per cento dello stanziamento del Ministero), con una riduzione di 523,1 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012. Rileva che anche in questo caso ci si trova di fronte ad una notevole riduzione del capitolo sul diritto allo studio, da 168,5 milioni a 105,9, rispetto all’assestato, viene ridotto lo stesso fondo per il funzionamento ordinario di meno 368 milioni. Inoltre anche l’AFAM subisce una riduzione di ben 405,1 milioni. Lo stanziamento complessivo per la missione Ricerca e innovazione è pari a 1.928,5 milioni di euro (pari al 3,8 per cento dello stanziamento del Ministero), con una riduzione di 68,8 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2012. La missione L’Italia in Europa e nel mondo, articolata nei due programmi 4.1 Cooperazione in materia culturale e 4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica, sono destinati 134,9 milioni di euro (pari allo 0,3 per cento dello stanziamento complessivo del Ministero), con un incremento di 2,5 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2012. La missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche sono assegnati complessivi 48,5 milioni di euro (pari allo 0,1 per cento dello stanziamento del Ministero), con una riduzione di 16,4 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2012. La missione Fondi da ripartire, articolata in un unico Programma 6.1 Fondi da assegnare, è dotata di uno stanziamento di 406,5 milioni di euro (pari allo 0,8 per cento dello stanziamento del Ministero), con un decremento di 241,9 milioni di euro rispetto all’assestamento 2012.
Aggiunge che l’articolo 7 del disegno di legge di bilancio autorizza per l’anno finanziario 2013 l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero indicate nello stato di previsione di cui all’allegata tabella 7 (comma 1). Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma Fondi da assegnare, nell’ambito della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero. Ai sensi del comma 3, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica, nonché tra i capitoli relativi al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione. Il comma 4 dispone che l’assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per il 2013 è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2,6 milioni di euro, a favore dell’Istituto di biologia cellulare per l’attività internazionale afferente all’area di Monterotondo. In base al comma 5, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato in relazione all’articolo 9 del decreto-legge n. 321 del 1996 al programma ricerca scientifica e tecnologica di base del Ministero. Il comma 6 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca. Infine, l’articolo 2, comma 22, del disegno di legge di bilancio autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze, ad apportare, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le variazioni compensative occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero i fondi occorrenti per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR). Le tabelle allegate al disegno di legge di stabilità registrano alcune variazioni rispetto alle tabelle allegate, negli anni precedenti, alla legge finanziaria. Le tabelle A e B non hanno subito variazioni; le altre tabelle sono state predisposte per missioni e programmi e riportano le dotazioni di competenza e di cassa articolate per ciascun anno del bilancio triennale; dalla tabella C, in applicazione dell’articolo 52 della legge n. 196 del 2009, sono state stralciate le spese obbligatorie, contestualmente riallocate in appositi capitoli di spesa nell’ambito del disegno di legge di bilancio; la tabella E accorpa i dati delle precedenti tabelle D, E – quest’ultima, per le spese di conto capitale – e F.
Con riguardo agli stanziamenti recati da altri stati di previsione, evidenzia che nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella n. 2), nell’ambito della missione Istruzione scolastica, programma 16.1 Sostegno all’istruzione (capitolo 3044) sono allocati 16,9 milioni di euro da trasferire alle regioni per l’assegnazione di borse di studio ad alunni delle scuole dell’obbligo. Rispetto all’assestamento 2012, si registra una riduzione di 8,4 milioni di euro. In materia di ricerca, lo stesso stato di previsione prevede, nell’ambito della missione Ricerca e innovazione, programma 12.1 Ricerca di base e applicata: lo stanziamento di 25,6 milioni di euro (capitolo 7310) per il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998 (articolo 1, comma 3). Rispetto all’assestamento 2012, si registra una riduzione di 0,2 milioni di euro; lo stanziamento di 99,2 milioni di euro (capitolo 7380) per l’Istituto italiano di tecnologia, con una riduzione di 0,8 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012. Nello stato di previsione del Ministero dell’Interno (Tabella n. 8), nell’ambito della Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (capitolo 7243) sono infine allocati 103 milioni di euro per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell’obbligo ed il comodato nella scuola superiore. Il medesimo capitolo non recava stanziamenti nell’assestamento 2012.
Con riguardo al Ministero per i beni e le attività culturali, sottolinea che la nota integrativa alla Tabella n. 13 evidenzia che la scelta strategica di fondo per la redazione del quadro di riferimento per l’anno 2013 e per il triennio 2013-2015 si è basata sulle priorità politiche espresse nell’atto di indirizzo del Ministro, che impongono di coniugare la qualità dei servizi erogati con l’obbligo di ridurre il costo delle strutture del Ministero e del suo funzionamento. Ricorda che i Programmi per il Ministero sono 13, dislocati in 4 Missioni: tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Ricerca e innovazione; servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche; fondi da ripartire. Per quanto concerne gli stanziamenti complessivi, lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali reca, per l’esercizio finanziario 2013, un totale per spese in conto competenza pari a 1.598,6 milioni di euro, di cui 1.297,3 milioni per spese correnti (81,2 per cento) e 266,7 milioni per spese in conto capitale (16,7 per cento). La restante parte è rappresentata da un’autonoma previsione di spesa per il rimborso di passività finanziarie, pari a 34,6 milioni di euro (2,2 per cento). L’incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari allo 0,3 per cento. Rispetto alle previsioni assestate per l’esercizio finanziario 2012, si registra un decremento complessivo di 103,3 milioni di euro (6,1 per cento per cento) dato da una riduzione di 71,5 milioni per la parte corrente; una riduzione di 56,7 milioni per la parte in conto capitale; un aumento di 24,9 milioni di rimborso passività finanziarie. Le previsioni complessive delle dotazioni di competenza relative al triennio 2013-2015 sono le seguenti: per la parte corrente, 1.297,3 milioni di euro per il 2013, 282,2 milioni di euro per il 2014 e 1.273,8 milioni di euro per il 2015; per la parte in conto capitale, 266,7 milioni di euro per il 2013, 258,4 milioni di euro per il 2014 e 254,1 milioni di euro per il 2015; per il rimborso passività finanziarie 34,6 milioni di euro per il 2013, 36,1 milioni di euro per il 2014 e 38,2 milioni di euro per il 2015. Il totale ammonta a 1.598,6 milioni di euro per il 2013, 1.576,7 milioni di euro per il 2014 e 1.566,1 milioni di euro per il 2015. La consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2013 è valutata in 161,7 milioni di euro (di cui 90,2 per la parte corrente, 71,4 per la parte in conto capitale, mentre, a differenza degli anni passati, non si registrano residui per il rimborso passività finanziarie). La consistenza dei residui presunti è inferiore a quella prevista nella legge di bilancio 2012 (110,3 milioni di euro). Osserva, tuttavia, che la valutazione operata in sede di bilancio di previsione presenta carattere di provvisorietà, condizionata com’è dal concreto evolversi della gestione. Le autorizzazioni di cassa per il 2013 ammontano a 1.611,8 milioni di euro. Data una massa spendibile di 1.760,2 milioni di euro (161,7 milioni di euro di residui, sommati a 1.598,6 milioni di euro di competenza), le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) del 91,6 per cento. Tale rapporto misura la capacità di spesa che il Ministero per i beni e le attività culturali ritiene di poter raggiungere nel 2013.
Con riguardo alle singole missioni di spesa, la missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (n. 21) prevede uno stanziamento complessivo in conto competenza di 1.432,6 milioni di euro (pari all’89,6 per cento dello stanziamento complessivo del Ministero) con un decremento di 61,6 milioni (4,1 per cento) rispetto al dato assestato 2012. La missione Ricerca e innovazione (n. 17), articolata in un solo programma, Ricerca in materia di beni e attività culturali (2.1), prevede uno stanziamento in conto competenza di 42,3 milioni di euro (pari al 2,6 per cento dello stanziamento del Ministero), con un decremento di 23,1 milioni (35,3 per cento) rispetto al bilancio assestato 2012. La missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (n. 32) prevede uno stanziamento complessivo di 33,4 milioni di euro (pari al 2,1 per cento dello stanziamento del Ministero), con una riduzione di 9,1 milioni di euro (21,5 per cento) rispetto al dato assestato 2012. La missione Fondi da ripartire (n. 33), strutturata in un solo programma, Fondi da assegnare (4.1), prevede uno stanziamento di 90,2 milioni di euro (pari al 5,6 per cento dello stanziamento del Ministero), con un decremento di 9,5 milioni di euro (pari al 9,5 per cento in meno) rispetto all’assestamento 2012.
In merito alle disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio, osserva che l’articolo 13 autorizza per l’anno finanziario 2013 l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero indicate nello stato di previsione di cui all’allegata tabella 13 (comma 1). Inoltre, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale, le variazioni compensative di bilancio (in termini di residui, competenza e cassa) tra i capitoli del programma Sostegno e valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo relativi al Fondo unico per lo spettacolo (comma 2). Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse per il 2013, autorizza altresì lo stesso Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e comunicati alle competenti Commissioni parlamentari, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli del bilancio di previsione del Ministero relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché all’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico e bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche (comma 3). Le Tabelle A e B, recanti gli stanziamenti da iscrivere, rispettivamente, nel Fondo speciale di parte corrente e nel Fondo speciale di conto capitale, destinati alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi approvati nel corso del triennio, non prevedono stanziamenti.
Nella nota illustrativa relativa alla Tabella A, evidenzia, peraltro, che nell’accantonamento previsto per il Ministero dell’economia e delle finanze sono comprese le risorse per il provvedimento relativo a «Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» (A.C. 4333), mentre nell’accantonamento previsto per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono comprese le risorse per il provvedimento riguardante «Concessione di un contributo al centro Pio Rajna» (A.C. 5309). La Tabella C reca gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità.
Con riguardo alle spese per interventi di sostegno ai settori dell’informazione e dell’editoria, di competenza del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio, esse sono allocate nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze recato dalla Tabella n. 2), all’interno della missione Comunicazioni (15), Programma Sostegno all’editoria (15.4). Il programma Sostegno all’editoria reca stanziamenti complessivi in conto competenza pari a 177,4 milioni di euro, di cui 167 milioni per spese correnti e 10,4 milioni per spese in conto capitale. Rispetto all’assestamento 2012, si registra un aumento di 7,6 milioni di euro. Le previsioni complessive delle dotazioni di competenza del programma relative al triennio 2013-2015 sono le seguenti: per la parte corrente, 167 milioni di euro per il 2013, 174,5 milioni di euro per il 2014 e 172,5 milioni di euro per il 2015; per la parte in conto capitale, 10,4 milioni di euro per il 2013, 11,3 milioni di euro per il 2014 e 11,1 milioni di euro per il 2015. Il totale ammonta a 177,4 milioni di euro per il 2013, 185,8 milioni di euro per il 2014 e 183,6 milioni di euro per il 2015. Nell’ambito degli stanziamenti relativi al 2013, 135,6 milioni di euro sono assegnati al Fondo occorrente per gli interventi dell’editoria (capitolo 2183, esposto in tabella C della legge di stabilità), con un aumento di 7,3 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012; 10,4 milioni di euro sono assegnati al Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell’editoria (capitolo 7442, esposto in tabella C della legge di stabilità), con un aumento di 0,9 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012. Ulteriori 31,4 milioni di euro sono assegnati al capitolo 1501 e sono finalizzati alla corresponsione alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni dei rimborsi per le agevolazioni tariffarie per le imprese editrici, comprese le somme relative agli anni pregressi. Rispetto al dato assestato 2012 non si registrano variazioni. La tabella C, recante gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, prevede a favore dell’editoria gli stanziamenti autorizzati dalla legge n. 67 del 1987, allocati sui capitoli 2183 di parte corrente e 7442 di parte capitale, e pari complessivamente a 137,472 milioni di euro per il 2013, 142.695 per il 2014 e 144.074 per il 2015. La medesima tabella espone, altresì, richiamando la legge n. 249 del 1997 istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il capitolo 1575, in corrispondenza del quale non reca stanziamenti per alcuno degli anni del triennio.
Con riguardo agli stanziamenti recati da altri stati di previsione, rileva che parte delle spese per gli interventi nel settore dell’informazione insistono, a partire dall’esercizio 2009, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale l’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 85 del 2008, convertito dalla legge n. 121 del 2008, ha trasferito le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Nell’ambito della missione Comunicazioni, programma Servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione, sono previsti stanziamenti di parte corrente riguardanti specificamente la materia radiotelevisiva. Si tratta, in particolare, di 92,9 milioni di euro per contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (capitolo 3121), con un decremento di 24,1 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012. Non risultano, invece, stanziamenti per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (capitolo 3021), in corrispondenza del quale nell’assestamento 2012 erano allocati 3 milioni di euro. Le spese in materia di sport, di competenza del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio, trovano collocazione poi nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella n. 2), all’interno della missione Giovani e Sport (30), programma Attività ricreative e sport (30.1). Il programma Attività ricreative e sport reca stanziamenti complessivi in conto competenza pari a 605,2 milioni di euro, di cui 403,8 milioni per spese correnti e 201,4 milioni per spese in conto capitale. Rispetto all’assestamento 2012, si registra una riduzione di 7 milioni di euro. Le previsioni complessive delle dotazioni di competenza del programma Attività ricreative e sport relative al triennio 2013-2015 sono le seguenti: per la parte corrente, 403,8 milioni di euro per il 2013, 408,3 milioni di euro per il 2014 e 407,5 milioni di euro per il 2015; per la parte in conto capitale, 201,4 milioni di euro per il 2013, 201,4 milioni di euro per il 2014 e 201,4 milioni di euro per il 2015. Il totale ammonta a 605,2 milioni di euro per il 2013, 609,7 milioni di euro per il 2014 e 608,9 milioni di euro per il 2015. Nell’ambito degli stanziamenti relativi al 2013, rientrano, in particolare: 403,8 milioni di euro per il finanziamento del CONI (capitolo 1896), con una riduzione di 5,1 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012; 61,2 milioni di euro da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli investimenti in materia di sport (capitolo 7450), con uno stanziamento identico al dato assestato 2012; 140,2 milioni di euro quale annualità quindicennale per la realizzazione di interventi necessari allo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali «Torino 2006» (capitolo 7366), con uno stanziamento identico al dato assestato 2012. Risulta, invece, soppresso il capitolo 2111, relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche dello sport, che nel bilancio assestato 2012 recava uno stanziamento di 1,8 milioni di euro. La nota al capitolo riferisce che la soppressione è operata, cita testualmente, «in applicazione dell’articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, legge finanziaria 2010».

Emerenzio BARBIERI (PdL) ringrazia innanzitutto il relatore per l’approfondito e puntuale lavoro svolto sui disegni di legge di stabilità e di bilancio presentati dal Governo. Con riguardo, tuttavia, al modo di procedere nell’esame dei provvedimenti, chiede quale sia il termine entro cui la Commissione Cultura deve concluderne l’esame.

Manuela GHIZZONI, presidente e relatore, ribadisce che il termine entro cui concludere l’esame dei provvedimenti è stato fissato dall’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nella giornata di giovedì 25 ottobre prossimo.

Emerenzio BARBIERI (PdL) lamenta come tale termine per la conclusione dell’esame sia assolutamente irrisorio, non potendosi immaginare che la Commissione possa svolgere un esame ponderato in tempi così ristretti. Chiede pertanto alla presidente Ghizzoni di esprimere, a nome della Commissione, l’esigenza di concludere l’esame dei provvedimenti nella giornata di martedì 30 ottobre. Rileva, tra l’altro, come nella seduta odierna non sia presente alcun rappresentante dei gruppi di opposizione.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) si associa alla richiesta dell’onorevole Barbieri, osservando che per un esame serio dei provvedimenti occorrono adeguate condizioni e tempi congrui di esame. Lamenta, quindi, come non si possano esaminare «alla cieca» provvedimenti così importanti per il Paese, essendo altrimenti lesi nelle prerogative parlamentari.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) apprezza innanzitutto la relazione svolta sui provvedimenti in esame, che denota un grande equilibrio e autonomia di giudizio della relatrice dal Governo. Nel merito, con riguardo particolare alle disposizioni relative alla scuola, preannuncia che nella seduta odierna si troverebbe a votare contro i provvedimenti in esame, condividendo al riguardo le considerazioni del segretario del Partito democratico Bersani. Non è possibile che il Governo si faccia sempre scudo, per le proprie decisioni, degli asseriti vincoli finanziari imposti dall’Europa. Condivide, quindi, la richiesta dell’onorevole Barbieri, da presentare possibilmente in via unanime da parte di tutta la Commissione, essendo quello della scuola un tema che riguarda migliaia di persone in tutto il Paese.

Maria COSCIA (PD) condivide la richiesta dell’onorevole Barbieri, osservando come la materia della scuola sia molto complessa e riguardi un elevato numero di insegnanti e di famiglie in tutto il Paese, di modo che proprio la Commissione cultura non può sottrarsi al compito di un esame approfondito e serio di tutte le problematiche connesse.

Manuela GHIZZONI, presidente e relatore, ricorda come già nell’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi era stato deciso, inizialmente, di avviare l’esame dei provvedimenti in discussione giovedì 25 ottobre, per concluderlo la settimana successiva ove possibile. Ribadisce quindi che in conseguenza dell’assegnazione dei provvedimenti avvenuta il 18 ottobre scorso le Commissioni di merito sono tenute a concluderne l’esame, ai sensi del Regolamento come reinterpretato dalla Giunta del Regolamento, entro sette giorni dall’assegnazione, quindi giovedì 25 ottobre prossimo. Si rimette, in ogni caso, alla Commissione sulla richiesta di rappresentare al presidente della Commissione Bilancio che, in relazione alla complessità dei provvedimenti indicati e alle numerose norme di interesse della Commissione, l’esigenza di svolgere un esame in sede consultiva approfondito sui citati disegni di legge di bilancio e di stabilità, anche oltre il termine di indicato. Tenuto conto dei lavori della V Commissione, riterrebbe quindi che la Commissione potrebbe esprimere le relazioni di competenza sulle citate Tabelle del disegno di legge di bilancio per il triennio 2013-2015 e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità per il 2013, entro martedì 30 ottobre 2012.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) auspica che tutti i gruppi parlamentari forniscano il loro fattivo contributo ai fini dell’elaborazione di proposte di parere largamente condivise.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) si associa alla richiesta di slittamento del termine ultimo per la conclusione dell’esame dei provvedimenti in titolo, alla luce dell’esigenza di sviluppare gli approfondimenti necessari su materie di rilevante interesse e di estrema attualità, che non meritano di essere analizzate in maniera superficiale ed approssimativa.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) sottolinea l’opportunità che la Commissione segnali alla Commissione di merito gli interventi che ritiene prioritari, auspicando che si possa pervenire all’elaborazione di proposte il più possibile condivise. Tra le priorità segnala l’esigenza di adeguati rifinanziamenti per il settore dell’editoria, in merito ai quali si riserva di intervenire più diffusamente nel seguito dell’esame.

Giorgio LAINATI (PdL) si associa alle considerazioni formulate dalla collega De Biasi, auspicando che si possa svolgere un esame approfondito e ponderato dei provvedimenti in discussione.

Manuela GHIZZONI (PD), presidente e relatore, auspica che il confronto tra i diversi gruppi sia costruttivo e fornisca indirizzi ed orientamenti utili alla Commissione di merito.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, dettagliato ed estremamente preciso. Comunica, quindi, la disponibilità del Governo a svolgere un lavoro condiviso con tutte le forze politiche, al fine di apportare rilevanti e significative modifiche ai provvedimenti in esame, seppure nella brevità dei tempi a disposizione, anche alla luce delle necessità sollevate negli ultimi tempi dal mondo della scuola. Precisa, tuttavia, che tali interventi dovranno tenere conto dei vincoli finanziari previsti dalla legge n. 135 del 2012, come peraltro già ribadito dal Ministro Giarda in occasione della risposta all’interrogazione a risposta immediata Granata n. 3-02543.

Elena CENTEMERO (PdL) manifesta la sua disponibilità ad un confronto il più possibile costruttivo con gli altri gruppi parlamentari e con il Governo, al fine di predisporre proposte condivise su argomenti di grande rilevanza per la coesione sociale dell’intero Paese.

Manuela GHIZZONI (PD), presidente e relatore, tenuto conto dell’orientamento unanime emerso in Commissione preannuncia che rappresenterà al presidente della Commissione bilancio l’esigenza della Commissione di concludere l’esame dei provvedimenti in discussione, entro martedì 30 ottobre 2012
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.25.

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Disegno di Legge
(approvato dal Consiglio dei Ministri il 9.10.12, inviato alla Camera dei Deputati il 16.10.12)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Norme riguardanti la Scuola

ARTICOLO 3

29. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 38 a 48.

30. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 l’articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttori dei servizi generali ed amministrativi.

31. La liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 30 è effettuata ai sensi dell’art. 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall’assistente amministrativo incaricato.

32. Il personale docente dichiarato dalla commissione medica permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute può chiedere di essere sottoposto nuovamente a visita medico collegiale al fine di accertare il recupero dell’idoneità all’insegnamento. In caso di esito favorevole l’interessato rientra solo su posti vacanti e disponibili nei ruoli del personale docente e la sede di titolarità è attribuita secondo le procedure e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità del personale docente.

33. Le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile di cui all’articolo 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono affidate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), che le esercita anche avvalendosi del personale medico delle aziende sanitarie locali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e dell’economia e delle finanze, sentito l’Inps, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

34. Al comma 7 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole “può riservare” sono sostituite dalla seguente: “riserva” e dopo le parole “alle esigenze della stessa” sono inserite le seguenti: “risorse finanziarie non inferiori a tre milioni di euro”.

35. Per l’anno scolastico 2012-2013 l’amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, da realizzarsi con personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali. A tal fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene, nell’ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

36. All’articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 la parola “Alle” è sostituita da “Nell’anno scolastico 2012/2013 alle”;
b) al comma 5-bis le parole “A decorrere dall’” sono sostituite da “Nell’”;
c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
5-ter. A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis come modificati dalla legge n. 183 del 2011.

37. All’articolo 404 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato il comma 15.

38. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l’esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

39. Al comma 3 dell’articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole “uffici scolastici regionali” sono inserite le seguenti parole “o interregionali”.

40. All’articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Le classi devono essere costituite da almeno 8 alunni; le classi articolate possono essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni stabilite per le scuole statali. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali.”.

41. All’articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
“2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al limite dell’ambito regionale, devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all’ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L’istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti le classi dell’indirizzo di studio indicato nella domanda medesima.”.

42. A decorrere dal 1° settembre 2013 l’orario di impegno per l’insegnamento del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di 24 ore settimanali. Nelle sei ore eccedenti l’orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato prioritariamente per la copertura di spezzoni orario disponibili nell’istituzione scolastica di titolarità, nonché per l’attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo, per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione e per gli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. Le ore di insegnamento del personale docente di sostegno, eccedenti l’orario di cattedra, sono prioritariamente dedicate all’attività di sostegno e, in subordine, alla copertura di spezzoni orari di insegnamenti curriculari, per i quali il personale docente di sostegno abbia titolo, nell’istituzione scolastica di titolarità. L’organico di diritto del personale docente di sostegno è determinato, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, in misura non superiore a quello dell’anno scolastico 2012/2013. Il periodo di ferie retribuito del personale docente di cui al presente comma è incrementato di 15 giorni su base annua.

43. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.

44. All’articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto alla fine il periodo “Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie. “

45. Le disposizioni di cui ai commi dal 42 al 44 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

46. All’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche :
a) al primo periodo, le parole “trecento unità” sono sostituite dalle seguenti “centocinquanta unità”;
b) al secondo periodo le parole “cento unità” sono sostituite dalle seguenti “cinquanta unità”;
c) al terzo periodo le parole “cento unità” sono sostituite dalle seguenti “cinquanta unità”.

47. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per l’anno scolastico 2012/2013.

48. Salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell’Amministrazione richiedente.

75. A decorrere dall’anno 2013, conseguentemente alle economie di spesa di cui ai commi da 42 a 48 del presente articolo non destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un fondo denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica», nel quale confluiscono altresì il Fondo di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il Fondo di cui all’articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Lo stanziamento del Fondo è pari a quello degli altri Fondi che vi confluiscono ed è integrato di euro 548,5 milioni nell’anno 2014 e di euro 484,5 milioni a decorrere dall’anno 2015, riferiti rispettivamente alle economie di cui ai commi da 42 a 48 conseguite negli esercizi finanziari 2014, 2015 e successivi. Il Fondo è destinato, previa certificazione delle economie effettivamente conseguite e garantendo l’invarianza in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, all’integrazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole, sentite l’Unione delle province d’Italia e l’Associazione nazionale dei comuni italiani, nonché alle necessità e alle finalità dell’organico di rete di cui all’articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per il riparto del Fondo tra le finalità di cui al periodo precedente. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono soppressi il secondo periodo del comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012. All’articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011, le parole da: «, destinato alle missioni» fino alla fine del comma sono soppresse.

76. Lo stanziamento definito dal comma 75 è reso disponibile, limitatamente alla quota data dall’eccedenza delle economie effettivamente conseguite nell’anno scolastico che si conclude nell’esercizio di riferimento rispetto agli obiettivi di cui all’articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all’articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificati dal medesimo comma 75, subordinatamente alla verifica tecnico-finanziaria resa dal comitato di cui al citato articolo 64, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ne certifica anche l’invarianza sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 7

15. All’articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il periodo “ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie” è sostituito dal seguente periodo: “ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie”

RELAZIONE

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

ARTICOLO 3

Le misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono contenute nei commi da 30 a 48.

In particolare, i commi 30 e 31 prevedono che per gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori il compenso per il periodo di effettiva prestazione di tali mansioni viene liquidato in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per i direttori di servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento all’assistente amministrativo indicato. Stabiliscono, inoltre, che la disposizione di cui all’articolo 1, comma 24, della legge n. 549 del 1995, secondo cui l’ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni è effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa, si applica anche al pagamento dell’indennità di mansione superiore agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni del direttore di servizi generali amministrativi su posto vacante o disponibile non copribile con un supplente annuale per esaurimento delle relative graduatorie.

Il comma 32 stabilisce che il personale docente dichiarato inidoneo permanentemente alla propria funzione per motivi di salute, ora inquadrato nei ruoli ATA ai sensi del decreto-legge n. 95 del 2012, possa essere sottoposto, a sua richiesta, ad un’ulteriore visita medica collegiale, finalizzata all’accertamento del recupero dell’idoneità all’insegnamento. In caso di esito favorevole l’interessato può rientrare in servizio ove vi siano posti vacanti e disponibili nella relativa provincia e classe di concorso, applicando le procedure previste dai contratti collettivi per la mobilità del personale docente.

Il comma 33 trasferisce le funzioni di valutazione della diagnosi propedeutica all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile all’INPS, che le esercita anche avvalendosi del personale medico delle ASL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con apposito regolamento saranno definite le modalità attuative di tale misura.

Il comma 34 prevede che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sentita la CRUI, riservi annualmente alcune risorse per le esigenze e le attività istituzionali dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, specificando altresì che tali risorse non devono essere inferiori a 3 milioni di euro.

Il comma 35 attribuisce alle scuole, per l’anno scolastico 2012/2013, la facoltà di promuovere progetti straordinari per attività di istruzione, formazione ed orientamento, della durata di 3 mesi, prorogabili a 8, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le regioni, che mettono a disposizione le risorse finanziarie. A tal fine le scuole possono avvalersi del personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali, al quale è riconosciuta la valutazione del servizio per il punteggio nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie permanenti.

Il comma 36 limita solo all’anno scolastico 2012/2013 il divieto, previsto dall’articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, di assegnare dirigenti scolastici nonché il posto in via esclusiva di direttore dei servizi generali ed amministrativi alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ovvero site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Conseguentemente, si prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero e le regioni in Conferenza unificata. Tale previsione si rende necessaria per dare completa applicazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012, che ha dichiarato incostituzionale il comma 4 dell’articolo 19 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativo alla generalizzazione degli istituti comprensivi che dovevano essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 in particolari zone (montane e piccole isole), chiarendo che lo Stato non può dettare norma di dettaglio in materia di dimensionamento delle rete scolastica, di competenza regionale, ma può solo fissare norma generale per il contenimento della spesa stabilendo degli obiettivi da raggiungere.

Il comma 37 abroga il comma 15 dell’articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, relativo ai compensi per il personale docente nominato nelle commissioni giudicatrici di concorso.

Il successivo comma 38 estende a tale personale il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico, con l’obiettivo di rendere più rapido l’espletamento delle procedure concorsuali, atteso che il compenso non è più rapportato al numero delle sedute, bensì al numero degli elaborati o candidati esaminati. Si prevede inoltre che i componenti delle commissioni non possono chiedere l’esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

Il comma 39 consente una forma più flessibile nell’organizzazione della tecnostruttura periferica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca rispetto a quella oggi definita dal decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo la possibilità di definire uffici periferici di livello generale che siano competenti su territori di più regioni.

Il comma 40 modifica i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della parità alle scuole non statali che ne facciano richiesta, introducendo il limite minimo di 8 alunni per classe e vietando espressamente la costituzione di classi terminali collaterali. Ciò al fine di arginare il fenomeno delle scuole con classi prime e intermedie di dimensioni ridotte (anche una sola unità o con l’accorpamento in un’unica classe di studenti frequentanti percorsi scolastici differenti) a fronte di classi terminali numerose.

Il comma 41 detta disposizioni relative agli esami di idoneità, prevedendo che debbano essere sostenuti presso istituzioni scolastiche ubicate nei comuni di residenza. Solo qualora non sussista nel comune di residenza l’indirizzo di studio prescelto è possibile sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, solo nel caso di assenza anche nella provincia, nella regione. Ciò al fine di contenere il fenomeno della piramide rovesciata a cui contribuisce la «migrazione» da nord a sud di candidati agli esami di idoneità presso gli istituti paritari specializzati nel «recupero anni scolastici». Eventuali deroghe al superamento dell’ambito regionale devono essere autorizzate dal dirigente generale preposto all’ufficio scolastico regionale di provenienza, previa valutazione dei motivi addotti.
Si prevede, altresì, che l’istituzione scolastica, presso cui si presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non possa accogliere un numero di candidati superiore al 50 per cento degli alunni iscritti e frequentanti l’indirizzo di studio indicato nella domanda medesima.

Il comma 42 apporta variazioni alla disciplina dell’orario di lavoro del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, compreso quello dei docenti di sostegno, elevandolo da 18 a 24 ore settimanali, a decorrere dal 1o settembre 2013. Conseguentemente, si prevede l’utilizzazione del personale docente della scuola secondaria, nelle sei ore eccedenti l’orario di cattedra, per la copertura di spezzoni di orario disponibili nell’istituzione scolastica di titolarità e per l’attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui il docente abbia titolo nonché per posti di sostegno, qualora sia in possesso del relativo diploma di specializzazione.
Per il personale di sostegno, invece, le 24 ore devono essere dedicate prioritariamente ad attività di sostegno e, in subordine, alla copertura di spezzoni di orari di insegnamenti curriculari per i quali il docente abbia titolo nell’istituzione scolastica di titolarità.

Il successivo comma 43 prevede che detto incremento dell’orario di lavoro sia compensato con un incremento di 15 giorni su base annua del periodo di ferie retribuito, riconosciuto al personale docente di tutti i gradi di istruzione, precisando che le ferie devono essere fruite nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative; durante la rimanente parte dell’anno è consentita la fruizione delle ferie per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, qualora sia possibile sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche. Attualmente il vincolo contrattuale richiede che le ferie siano fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche, che dura dal 1o luglio al 31 agosto, mentre con la disposizione in esame si fa riferimento al periodo di sospensione delle lezioni definito con delibera regionale, che comprende le feste, gli eventuali ponti, le sospensioni natalizie e pasquale e i giorni dal 1o settembre all’inizio delle lezioni e dal termine delle lezioni al 30 giugno.

Il comma 44 prevede che la disposizione di cui al comma 8 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, secondo cui le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche devono essere obbligatoriamente fruiti in conformità ai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto. Tale esclusione opera limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

Il comma 45 sancisce l’inderogabilità da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro delle norme di cui ai commi da 42 a 44, prevedendo altresì che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1o settembre 2013.

Il comma 46 riduce da 300 a 150 il numero di docenti e dirigenti scolastici collocati fuori ruolo di cui può avvalersi l’amministrazione scolastica centrale e periferica per i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica; da 100 a 50 le assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici consentite presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; da 100 a 50 le assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici consentite presso le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché presso gli enti e istituzioni che svolgono impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica (articolo 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998).

Il comma 47 fa salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati per l’anno scolastico 2012/2013, ai sensi del comma precedente.

Il comma 48 interviene sui comandi del personale appartenente al comparto scuola presso altre amministrazioni pubbliche, prevedendo che i comandi possano essere concessi solo con oneri a carico dell’amministrazione richiedente; vengono fatte salve le ipotesi consentite ai sensi del comma 46 e le prerogative sindacali.

ARTICOLO 7

La legge finanziaria 2007 già stabilisce che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della PA. Il comma 14 in questione interviene su tale disposizione prevedendo che, con decreto del MIUR, vengano definite, con riferimento agli istituti e alle scuole di ogni ordine e grado, alle istituzioni educative e alle università statali, precise linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni. I risultati conseguiti dalle singole istituzioni hanno una precisa valenza in relazione alla conseguente distribuzione delle risorse per il funzionamento.

La disposizione di cui al comma 15 chiarisce, anche in relazione a quanto stabilito dal precedente comma, che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, siano tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro previste per le amministrazioni statali.

Schede di lettura predisposte dalla Camera dei Deputati

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20 dicembre Variazioni Bilancio in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 20 dicembre 2012, approva la seconda “Nota di variazioni” al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015. Tale Nota è stata preparata al fine di recepire gli effetti degli emendamenti al disegno di legge di stabilità 2013 nonché al progetto di bilancio, approvati dal Senato della Repubblica in sede di seconda lettura.

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 22 novembre 2012, approva la “Nota di variazioni” al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.
La nota recepisce gli effetti del disegno di legge di stabilità 2013, approvato dalla Camera dei Deputati.

Le misure previste dal disegno di legge di stabilità 2013 comprendono, tra le altre, le innovazioni apportate alla legislazione vigente in attuazione delle disposizioni di revisione della spesa pubblica, relativamente alle spese dei Ministeri (come prevede il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, dalla legge n. 135 del 2012).

Le modifiche apportate al disegno di legge di bilancio 2013 con la “Nota di Variazioni” conseguono agli emendamenti al disegno di legge di stabilità approvati dalla V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati (emendamenti che hanno determinato una ricomposizione delle voci di entrata e di spesa senza però alterare sostanzialmente l’ammontare complessivo della manovra).

In totale, gli interventi contenuti nel disegno di legge di stabilità 2013 comportano, in termini di saldo netto da finanziare, un miglioramento di 1,9 miliardi di euro nel 2013 e 340 milioni nel 2014 rispetto al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Gli stessi interventi determinano invece una riduzione del saldo di bilancio dello Stato per circa 6 miliardi nel 2015, soprattutto per effetto delle maggiori risorse stanziate per il finanziamento degli interventi in conto capitale co-finanziati dalla UE. Sul risparmio pubblico, le misure del disegno di legge di stabilità determinano un miglioramento in ciascuno degli anni di previsione rispettivamente di 1,6 miliardi, 1,3 miliardi e 1,9 miliardi di euro nel 2013, 2014 e 2015.

Con riferimento alle entrate tributarie, le disposizioni introdotte comportano, in termini di saldo netto da finanziare, un minore gettito nel 2013 di circa 754 milioni di euro mentre, nel biennio successivo, gli effetti finanziari sono di segno positivo e ammontano a 1.439 e a 2.204 milioni di euro rispettivamente nel 2014 e nel 2015. Per le altre entrate, gli effetti delle misure approvate dalla Camera dei Deputati generano un incremento di 554 milioni di euro nel 2013 e di circa 512 milioni di euro in ciascuno degli anni 2014 e 2015. Complessivamente, gli effetti finanziari apportati dal disegno di legge di stabilità 2013 comportano una variazione negativa delle entrate finali nel 2013, pari a circa 200 milioni di euro, e una variazione positiva nel biennio successivo, pari a 1.951 milioni di euro e a 2.716 milioni di euro, rispettivamente nel 2014 e nel 2015.

Gli interventi sulla spesa determinano, nel complesso, un incremento di circa 1,1 miliardi nel 2013, 2,8 miliardi nel 2014 e 9,8 miliardi nel 2015.

13 dicembre DdL DigItalia alla Camera

Il 13 dicembre La Camera, dopo aver esaminato gli ordini del giorno, ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

L’11 dicembre la 7a Commissione della Camera esprime un parere favorevole con condizioni sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 5626 Governo di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, approvato dal Senato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
1. sostituisca la Commissione di merito all’articolo 11, comma 1, la lettera a) con la seguente: «a) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Per l’anno scolastico 2013-2014, il collegio dei docenti degli istituti scolastici selezionati per partecipare al piano ‘Scuola digitale – Classi 2.0’ adotta, nella prima classe della scuola secondaria di primo grado e nella prima classe della scuola secondaria di secondo grado, libri nelle versioni digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili anche in modo disgiunto. Per l’anno scolastico 2014-2015 l’adozione dei libri nelle predette versioni digitale o mista è applicata alle medesime classi di tutte le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado. Per gli anni scolastici successivi, il collegio dei docenti della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado adotta progressivamente per tutte le classi esclusivamente libri nelle predette versioni digitale o mista”»;
2. inserisca la Commissione di merito all’articolo 11, comma 1, dopo la lettera a), la seguente: «a-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità di attuazione, nella fase transitoria e a regime, dell’adozione dei libri nelle versioni digitale o mista.”»;
3. sostituisca la Commissione di merito all’articolo 11, comma 1, lettera b), il punto 2) con il seguente: «2) alla lettera b), le parole: “nelle versioni on line e mista” sono sostituite dalle seguenti: “nella versione digitale e dei contenuti digitali integrativi ad essi funzionalmente connessi, anche al fine di un’effettiva integrazione tra gli stessi”»;
4. sopprima la Commissione di merito all’articolo 11, comma 1, lettera b), punto 3), le parole «della riduzione»;
5. sostituisca la Commissione di merito all’articolo 11, comma 1, lettera c), capoversi 3-bis e 3-ter, le parole «lo specifico limite» con le seguenti: «il limite»;
6. al fine di far fronte alle urgenti esigenze delle residenze degli studenti universitari, inserisca la Commissione di merito una disposizione che aggiunga all’articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, i seguenti periodi: «Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le condizioni e le modalità per la revoca e la riduzione del cofinanziamento a carico dello Stato, in ogni caso improntate a criteri di gradualità e al fine comunque di conservare l’utilità delle opere realizzate. Per gli interventi cofinanziati e non ancora completati alla data del 30 giugno 2013, il termine di conclusione dei lavori indicato nel decreto di finanziamento, come eventualmente prorogato con provvedimento della commissione di cui all’articolo 1, comma 5, è da considerarsi inderogabile. Qualora alla data prevista per il termine dei lavori gli stessi non siano completati, la commissione può proporre motivatamente la revoca o la riduzione del finanziamento con le procedure ed i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 3, ponendo comunque a carico del soggetto proponente l’obbligo del completamento dell’opera per lotti funzionali e funzionanti nel rispetto degli standard previsti dai decreti attuativi regolamentari dell’opera.».

Il 6 dicembre l’Aula del Senato approva, con 127 voti favorevoli, 17 contrari e 23 astensioni, il maxiemendamento 1.800, sul quale il Governo ha posto la questone di fiducia, interamente sostitutivo del ddl n. 3533 di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Il 4 e 5 dicembre l’Aula del Senato esamina il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (ddl n. 3533)

Il 22 novembre la 7a Commissione Senato esprime parere favorevole, con osservazioni e condizioni, sul DdL di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3533

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che esso mira a rafforzare le misure sull’innovazione, recependo anche l’Agenda digitale europea, ritenuta una priorità dell’azione del Governo e ad accelerare le procedure amministrative attraverso un più diffuso ricorso alle nuove tecnologie;

valutati in generale positivamente:
1. l’articolo 10, che intende velocizzare il processo di dematerializzazione dei documenti relativi alla scuola e all’università attraverso:
1.1 l’istituzione del fascicolo elettronico dello studente,
1.2 l’accesso in modalità telematica da parte degli atenei alle informazioni disponibili nell’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università nonché alle banche dati dell’Istituto per la previdenza sociale per la consultazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),
1.3 lo svolgimento con modalità informatiche e telematiche dei procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto scuola;

2. l’articolo 19, che assegna all’Agenzia per l’Italia digitale (AID) la promozione di progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell’Agenda digitale e in conformità al programma europeo Orizzonte 2020, con lo scopo di promuovere, fra l’altro, la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e la presenza sul territorio di significative competenze di ricerca;

3. l’articolo 25 che, tra i requisiti richiesti per la costituzione di start-up innovative, include le seguenti caratteristiche:
3.1 le spese per ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 30 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione,
3.2 i dipendenti o collaboratori, in percentuale uguale o superiore a un terzo, devono essere dottori di ricerca, dottorandi o laureati che abbiano svolto da almeno tre anni attività di ricerca certificata presso enti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;

4. l’articolo 25, comma 5, relativo all’incubatore certificato di start up innovative, che può svolgere una valida attività di supporto a tali società, atteso che esse sono strutture ad alto grado di fallimento meritorie tuttavia di un cospicuo apprezzamento sociale proprio per il coraggio di investimento;

5. l’articolo 32, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dello sviluppo economico, promuove una campagna di sensibilizzazione nelle scuole superiori, negli istituti tecnici superiori e nelle università per diffondere una maggiore consapevolezza sulle opportunità imprenditoriali legate all’innovazione e alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative;

6. l’articolo 34, comma 20, secondo cui a decorrere dal 2013 gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso al sistema museale sito nell’isola di Caprera dedicato a Garibaldi, nonchè quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori panoramici del Vittoriano a Roma sono versati nel bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero per i beni e le attività culturali ai fini di una migliore valorizzazione e fruizione di dette opere;

considerato che l’adozione dei libri di testo digitali, nei termini previsti dall’articolo 11:
rappresenta una importante novità rispetto a quanto a suo tempo già disposto dall’articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008 sotto il profilo dei contenuti. Secondo il suddetto articolo 15, la versione on line dei libri di testo poteva infatti consistere in un mero formato PDF del testo cartaceo, scaricabile da internet, mentre l’articolo 11 del decreto-legge in esame dispone che essa contenga contenuti digitali integrativi, atti a sfruttare appieno le potenzialità interattive delle nuove tecnologie;
non può prescindere dalla considerazione che già l’adozione della versione scaricabile da internet, prevista dall’articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008, non ha conosciuto molta diffusione, a testimonianza della difficoltà di assicurare un agevole passaggio al digitale per l’impossibilità di molte case editrici di effettuare i necessari investimenti nell’attuale congiuntura economica;
richiede anche un massiccio investimento di risorse pubbliche nella scuola, affinché tutte le istituzioni scolastiche siano messe nelle condizioni di usufruire delle medesime possibilità;
impone un forte cambiamento nell’approccio all’insegnamento e all’apprendimento e la conseguente adozione di metodologie didattiche innovative, idonee a trarre il massimo beneficio dall’uso delle nuove tecnologie;
comporta l’esigenza di una diffusa alfabetizzazione digitale in particolare dei docenti anche attraverso corsi di formazione preventivi, onde scongiurare i rischi di un cultural divide nella scuola, già fortemente in difficoltà;
esige particolare attenzione affinché non si determini la necessità di stampare tutti i materiali didattici digitali e l’incremento delle spese connesso all’innalzamento della foliazione reale non si scarichi sulle famiglie;
impone dunque un’attenta valutazione sui tempi dell’operazione, anche considerata la delicatezza della fase transitoria ai fini di transitare con successo all’era digitale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. quanto all’articolo 10, commi 4 e 8, si reputa necessario uniformare il riferimento all’Anagrafe nazionale degli studenti – e non degli alunni, come erroneamente riportato nel testo – delle scuole superiori, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;
2. circa il comma 7 dell’articolo 10 che novella l’articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, si ritiene che la collocazione del nuovo comma 1-bis possa determinare dubbi applicativi, per cui occorre chiarire se la disposizione si riferisce ai soli studenti universitari che accedono a corsi di laurea a numero programmato o alla totalità degli studenti universitari interessati alla riduzione dei contributi; in tale ultimo caso si giudicherebbe più opportuna una diversa collocazione normativa (ad esempio, nell’articolo 5-bis della medesima legge, che peraltro contempla già un comma 1-bis riguardante l’accesso delle università all’Anagrafe nazionale degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati);

e con le seguenti condizioni in ordine all’articolo 11, riguardante i libri scolastici in versione digitale:
a) si ritiene necessario che il passaggio ai nuovi contenuti digitali previsti dall’articolo 11 avvenga a partire dall’anno scolastico 2014-2015, contestualmente ad una opportuna e specifica azione formativa dei docenti, e sia progressivo;
b) si chiede alla Commissione di merito di sollecitare il Governo affinché l’aliquota IVA su tutti i prodotti digitali ad uso scolastico sia agevolata al 4 per cento.

Il 24 ottobre, il 7, 13, 14 e 21 novembre la 7a Commissione Senato esamina il DdL di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”

Il 13 novembre si svolge l’Audizione informale di esperti sull’Agenda digitale per l’istruzione

(7a Senato, 24 ottobre 2012) Riferisce alla Commissione il relatore BEVILACQUA (PdL), il quale osserva in premessa che il disegno di legge in titolo mira a rafforzare le misure sull’innovazione, recependo anche l’Agenda digitale europea, ritenuta una priorità dell’azione del Governo. Ricorda infatti che i principi dell’Agenda digitale, pienamente condivisi dall’Esecutivo, hanno già portato alla costituzione lo scorso marzo di una cabina di regia a cui hanno partecipato i ministri Grilli, Profumo, Passera, Barca e Patroni Griffi. Fa presente quindi che lo scopo del testo è quello di incidere nella vita dei cittadini in tutti i settori (pubblica amministrazione, istruzione, sanità, giustizia, impresa) accelerando le procedure attraverso le nuove tecnologie.

Per quanto attiene alle competenze della Commissione, riferisce che l’articolo 10 intende velocizzare il processo di dematerializzazione dei documenti attraverso l’istituzione del fascicolo elettronico dello studente. In particolare, i commi da 1 a 4dispongono che detto fascicolo sarà predisposto a decorrere dall’anno accademico 2013-2014 da parte di tutte le università statali e non statali legalmente riconosciute. Esso conterrà tutti i documenti e i dati inerenti la carriera dello studente, sarà alimentato – quanto ai dati di competenza – anche dall’Anagrafe nazionale degli studenti delle scuole superiori, istituita dal 2005 presso il Ministero, e favorirà la mobilità sia nazionale che internazionale dello studente. Circa il riferimento dall’anagrafe nazionale degli studenti delle scuole superiori contenuta in questo comma, il relatore rileva che il successivo comma 8 richiama (nel primo e nell’ultimo periodo) l’anagrafe nazionale degli alunni citando tuttavia lo stesso decreto legislativo n. 76 del 2005. Presupponendo che si tratti del medesimo soggetto, suggerisce perciò di uniformare la dizione di cui ai commi 4 e 8, sostituendola con quella corretta di “Anagrafe nazionale degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76”.

Osserva inoltre che, ai sensi del comma 5, gli atenei possono accedere in modalità telematica alle informazioni disponibili nell’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, istituita nel 2003. Comunica quindi che secondo la relazione tecnica dai commi descritti possono derivare risparmi di spesa, non quantificabili, nella misura in cui si favorisce l’efficienza degli scambi di informazioni per via telematica.

Illustra in seguito il comma 7 che, novellando l’articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, prevede che le università possano accedere in modalità telematica alle banche dati dell’Istituto per la previdenza sociale per la consultazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente per l’università (ISEEU). Rammenta in proposito che la legge n. 264 del 1999 reca norme in materia di accessi ai corsi universitari; l’articolo 5 – in cui è inserito il nuovo comma 1-bis – detta disposizioni relative agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell’efficacia di atti preclusivi dell’iscrizione ai corsi con accesso a numero programmato: una collocazione normativa in tale contesto parrebbe presupporre a suo avviso un’applicazione della disposizione solo a tali studenti. Invita pertanto di chiarire se la disposizione si riferisce ai soli studenti universitari che accedono a corsi di laurea a numero programmato o alla totalità degli studenti universitari interessati alla riduzione dei contributi; in tale ultimo caso riterrebbe più opportuna una diversa collocazione normativa (ad esempio, nell’articolo 5-bis della medesima legge, che peraltro contempla già un comma 1-bis riguardante l’accesso delle università all’Anagrafe nazionale degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati).

Dà altresì conto del comma 8, che contiene, come già ricordato, un errato riferimento all’Anagrafe nazionale degli alunni. Esso dispone comunque che quest’ultimaalimentata anche dai dati relativi agli iscritti alla scuola dell’infanzia – nonché quella degli studenti e dei laureati delle università sono banche dati a livello nazionale realizzate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e alle quali accedono le regioni e gli enti locali, ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali. All’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati accedono anche le università.

Si sofferma indi sul comma 9, in base al quale, a decorrere dal 1° marzo 2013, i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto scuola sono effettuati esclusivamente con modalità informatiche e telematiche, ivi inclusi la presentazione delle domande, lo scambio di documenti, dati e informazioni tra le amministrazioni interessate, comprese le istituzioni scolastiche, nonché il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi. Le modalità attuative del comma saranno definite con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Descrive poi l’articolo 11, che al comma 1 novella l’articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008, stabilendo che, a decorrere dall’anno scolastico 2013-2014 (o dall’anno scolastico 2014-2015 per le scuole del primo ciclo), nelle scuole sarà possibile adottare libri di testo in versione esclusivamente digitale, oppure abbinata alla versione cartacea. Fa presente dunque che la norma dispone un passaggio graduale ai contenuti digitali puntando però sulla scelta di questi ultimi attraverso il cosiddetto “libro misto” (cartaceo più digitale). Data questa modifica, precisa il relatore, si interviene anche sul decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con cui sono definiti il contenuto e la struttura dei libri di testo, in modo da considerare: le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista; le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione digitale, anche al fine di un’effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi; il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell’intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici messi a disposizione dalla scuola, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico di queste ultime. A questo proposito, rimarca che secondo la relazione introduttiva la riduzione della foliazione cartacea determina un abbassamento del costo del libro misto di circa il 40 per cento, permettendo conseguentemente una diminuzione dei tetti di spesa (stimata pari al 20 per cento) in misura tale da permettere sia un risparmio per le famiglie, sia l’investimento degli editori nella produzione dei contenuti digitali. Puntualizza tuttavia che resta a carico delle famiglie l’onere per l’acquisto dei contenuti digitali integrativi e dei supporti tecnologici necessari.

Comunica indi che il comma 2 abroga l’articolo 5 del decreto-legge n. 137 del 2008 dal 1° settembre 2013, inerente il blocco quinquennale a carico degli editori per la modifica del contenuto dei libri di testo, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Rammenta in merito che la norma da abrogare dispone che il ricambio dei libri avvenga ogni 5 anni per la scuola primaria e ogni 6 anni per quella secondaria di primo e secondo grado. L’abrogazione di queste disposizioni pare connessa con la modifica riguardante i libri digitali, che – a detta della relazione introduttiva – saranno incentivati anche dalla rimozione dei limiti temporali.

Riferisce quindi sul comma 3, in virtù del quale in situazioni particolarmente svantaggiate (ad esempio, piccole isole e comuni montani, zone abitate da minoranze linguistiche, aree a rischio di devianza minorile o con alunni aventi difficoltà di apprendimento), le regioni e gli enti locali, tramite apposite convenzioni con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, potranno istituire centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento.

Evidenzia altresì che il successivo comma 4 novella l’articolo 53, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 5 del 2012, stabilendo che il Ministero dell’istruzione, le regioni e i competenti enti locali, al fine di avviare tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, promuovono d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l’altro, alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari. Ritiene in proposito che la ratio sia quella di consentire l’impiego di nuove modalità tecniche per la costruzione di scuole e per la messa a norma di quelle esistenti e di snellire le procedure attuali per l’utilizzo delle risorse, anche mediante la creazione di fondi immobiliari che permettono di convogliare risorse pubbliche e private.

Il relatore rileva inoltre che incide indirettamente sulle competenze della Commissione anche l’articolo 19, secondo cui l’Agenzia per l’Italia digitale (AID) promuove lo sviluppo di progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell’Agenda digitale e in conformità al programma europeo Orizzonte 2020, con lo scopo di favorire, fra l’altro, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici e la presenza sul territorio di significative competenze di ricerca. Specifica peraltro che i temi di ricerca, le aree tecnologiche e i requisiti di domanda pubblica sono indicati di intesa tra i Ministri dello sviluppo economico e dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Dicastero dell’istruzione è inoltre coinvolto nella stipula di un accordo quadro per l’implementazione del meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio (RSFID). Per queste iniziative, puntualizza il relatore, è riservata una quota non superiore a 70 milioni di euro del Fondo per la crescita sostenibile e non superiore a 100 milioni di euro del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Il Ministero dell’istruzione partecipa altresì alla definizione tanto di linee guida per promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali, quanto delle modalità relative all’accesso ai fondi per i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato, volte a rispondere ad una domanda pubblica.

Si sofferma successivamente sull’articolo 25, relativo alla costituzione di start-up innovative. Tra i requisiti richiesti, menziona le seguenti caratteristiche: le spese per ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 30 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione; i dipendenti o collaboratori, in percentuale uguale o superiore a un terzo, devono essere dottori di ricerca, dottorandi o laureati che abbiano svolto da almeno tre anni attività di ricerca certificata presso enti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero.

In questo ambito, prosegue il relatore, l’articolo 32, comma 1, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dello sviluppo economico, promuova una campagna di sensibilizzazione nelle scuole superiori, negli istituti tecnici superiori e nelle università per diffondere una maggiore consapevolezza pubblica sulle opportunità imprenditoriali legate all’innovazione e alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.

Avviandosi alla conclusione dà conto dell’articolo 34, comma 20, secondo cui a decorrere dal 2013 gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso al sistema museale sito nell’isola di Caprera dedicato a Garibaldi, nonchè quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori panoramici del Vittoriano a Roma sono versati nel bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero per i beni e le attività culturali ai fini di una migliore valorizzazione e fruizione di dette opere. Richiama in merito la relazione introduttiva, nella quale si enfatizza la necessità di consentire all’Amministrazione una maggiore autonomia di gestione, con una conseguente più marcata responsabilità. Considerando l’ammontare degli introiti incassati nell’ultimo triennio, riferisce infine che l’onere è stimato in 1.770.000 euro annui, cui si provvede ai sensi dell’articolo 38, comma 3.

12 dicembre DdL valorizzazione AFAM in 7a Camera

L’8, 9, 14, 16, 21 e 28 febbraio, il 27 e 28 marzo, il 12 e 18 aprile, il 9, 24 e 31 maggio, il 14 e 21 giugno, il 12, 17, 19 e 31 luglio, il 6 agosto, il 19 e 26 settembre, il 2, 10 e 16 ottobre, il 7 e 28 novembre, il 5 e 12  dicembre la 7a Commissione della Camera prosegue l’esame del DdL per la Valorizzazione del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Il 18 gennaio la 7a Commissione della Camera analizza il DdL per la Valorizzazione del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale, già approvato dal Senato il 30 novembre 2011.

10 dicembre DL Province al Senato

Il 10 dicembre, la 1a Commissione – Affari Costituzionali – del Senato, in sede referente per l’esame del Disegno di Legge di conversione del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane, considerati gli emendamenti e subemendamenti presentati, sui quali sarebbe utile acquisire il parere della Commissione bilancio e, tenuto conto, dell’evoluzione del contesto politico, con procedure istituzionali che condizionano la conclusione della legislatura, delibera di riferire al Presidente del Senato le difficoltà che la Commissione incontra a concludere l’esame in tempo utile affinché il Senato possa trasmettere il provvedimento all’altro ramo del Parlamento ai fini della conversione in legge.

30 novembre DLvo certificazione competenze in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 30 novembre, approva, in via preliminare, un Decreto Legislativo relativo alla Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge n. 92 del 2012

SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con gli altri Ministri competenti, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, un provvedimento sul Sistema nazionale di certificazione delle competenze, in attuazione della riforma del mercato del lavoro per la crescita (legge n. 92 del 2012).

L’Italia dimostra così di rispondere alle sollecitazioni rivolte dall’Unione europea ai Paesi membri perché, in un periodo di crisi economica globale, si dotino degli strumenti legislativi che consentano al maggior numero di persone, in particolare ai giovani in cerca di prima occupazione e ai giovani NEET, di far emergere e far crescere il grande capitale umano rappresentato dalle competenze che le persone acquisiscono in contesti non formali e informali, soprattutto sul lavoro, nella vita quotidiana e nel tempo libero. Questo patrimonio è ancora sommerso in Italia, a differenza di altri Paesi dell’Ue.

La certificazione delle competenze comunque maturate dalle persone è considerata dall’Ue un elemento strategico di innovazione e valorizzazione del patrimonio culturale e professionale delle persone, per la crescita sociale ed economica di ogni Paese. Anche per la flexicurity.

Il provvedimento contiene norme generali e livelli essenziali delle prestazioni riguardanti:

– l’individuazione e la validazione degli apprendimenti acquisiti dalle persone, in modo intenzionale, in contesti non formali – ovvero al di fuori delle istituzioni scolastiche e formative e dell’università – nelle imprese, nel volontariato, nel servizio civile nazionale, nel privato sociale e, in contesti informali, ovvero nella vita quotidiana e nel tempo libero;

– la struttura del sistema nazionale di certificazione delle competenze, con l’indicazione dei soggetti pubblici che ne fanno parte, con funzioni di regolamentazione dei relativi servizi negli ambiti di propria competenza (“Enti titolari”), e dei soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati (“enti titolati”) per l’erogazione di tali servizi;

– l’istituzione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, accessibile e consultabile per via telematica. La mancanza del repertorio ha costituito, sino ad oggi, un grave problema anche per l’orientamento dei giovani e degli adulti;

– gli standard degli attestati e dei certificati, in modo che essi siano spendibili a livello nazionale e dell’Ue (cosa che oggi avviene solo per i titoli di studio e per le abilitazioni professionali relative a professioni regolamentate);

– gli standard delle procedure di identificazione, valutazione e attestazione delle competenze;

– gli standard di sistema (misure di informazione, requisiti professionali degli operatori, accesso agli atti, ecc.);

– la dorsale informativa unica che assicurerà a ogni persona, attraverso l’interoperabilità dei sistemi informativi, di avere, in rete, “lo zainetto” digitale delle sue competenze;

– il monitoraggio e la valutazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Il provvedimento completa un “pacchetto di innovazioni” per innalzare i livelli di istruzione e formazione delle persone adulte che, entro il mese di dicembre, sarà trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni, città e Autonomie locali, comprendente anche uno specifico accordo per l’orientamento permanente degli adulti, e un’intesa per la costruzione di reti territoriali per l’apprendimento permanente, di cui faranno parte scuole, università, centri territoriali per l’istruzione degli adulti, camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, imprese e loro rappresentanze datoriali e sindacali.

 

22 novembre Incontro Governo OO.SS.

Si svolge il 22 novembre alle ore 10.00 a Palazzo Chigi (Sala Verde) incontro Governo – Organizzazioni Sindacali del comparto Scuola su S chema di atto di indirizzo all’ARAN per l’avvio della sessione negoziale relativa al comparto scuola ( art. 4, comma 83, legge 183/2011). Parteciperanno all’incontro i Ministri Grilli, Profumo e Patroni Griffi, per le organizzazioni sindacali FLC CGIL – CISL Scuola – Snals-Confsal – UIL scuola e Federazione GILDA Unams.

L’incontro si chiude con l’invio da parte del Governo dell’Atto di indirizzo all’Aran per il pagamento degli scatti stipendiali.

22 novembre Ministro in 7a Camera

Il 22 novembre si svolge nella 7a Commissione della Camera l’audizione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Prof. Francesco Profumo, sulle problematiche relative al progetto multimediale “Pillole del sapere” e alla gestione dei fondi dedicati alla ricerca, in ragione di quanto emerso dall’inchiesta trasmessa da Report il 18 novembre.

13 novembre DdL Autogoverno Scuole in 7a Senato

Il 13 novembre la 7a Commissione del Senato comincia l’esame, in sede referente, del testo unificato – “Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali”, già approvato dalla 7a Commissione della Camera in sede legislativa.

(7a Commissione Senato, 13.11.12)

Sui provvedimenti in titolo riferisce indi il relatore ASCIUTTI (PdL), il quale  pone anzitutto in luce che il n. 3542, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, è frutto dell’unificazione di diversi progetti di legge ed ha avuto una lunga gestazione presso l’altro ramo del Parlamento. Sottolinea poi che i temi ivi trattati sono affrontati anche in altri disegni di legge di iniziativa parlamentare presentati in Senato, non a caso abbinati al provvedimento proveniente dalla Camera (atti Senato nn. 341, 637 e 1008), anche se originariamente la proposta dell’onorevole Aprea disciplinava sia gli organi collegiali che il reclutamento; ora il testo si focalizza invece solo sui primi, essendo state espunte le parti sul reclutamento. Per tali ragioni, fa presente che in seconda lettura non sono stati abbinati altri disegni di legge presentati in Senato che riguardano esclusivamente il reclutamento (ad esempio il n. 2411 del senatore Pittoni).

A livello complessivo, riscontra molte somiglianze tra il disegno di legge n. 3542 proveniente dalla Camera e il n. 1008 d’iniziativa dei senatori Rusconi e altri, intravedendo lo stesso impianto di sistema, benché il n. 1008 abbia anche una parte sul reclutamento. Il testo n. 637 del senatore Valditara ha a suo avviso un profilo differente, laddove prevede anche norme sulla deontologia del personale docente, sulla valorizzazione della professionalità e sull’inserimento degli alunni stranieri. Il disegno di legge n. 341 della senatrice Negri – prosegue il relatore – ha infine una portata più limitata, in quanto istituisce l’Associazione nazionale delle autonomie scolastiche quale organismo esponenziale delle scuole e delega il Governo a riordinare il relativo finanziamento su base regionale.

Venendo al contenuto del disegno di legge n. 3542, osserva in via generale un uso non sempre coerente della terminologia, che potrebbe dare adito ad equivoci in fase attuativa. Non del tutto lineare risulta inoltre a suo giudizio la stesura dell’articolato, nel senso che si registrano ripetizioni evitabili mentre mancano i richiami alle competenze specifiche svolte da ciascun organo, con il risultato che essere devono essere desunte per via sistematica con forte pregiudizio per l’interprete.

In dettaglio, illustra l’articolo 1 che afferma l’autonomia delle istituzioni scolastiche, riconosciuta in base all’articolo 21 della legge n. 59 del 1997 e dal regolamento n. 275 del 1999. Le scuole, definite parte del sistema nazionale di istruzione, concorrono ad elevare il livello di competenza dei cittadini e rappresentano un punto di riferimento per le comunità locali, chiamate a loro volta al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche unitamente alle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Dopo essersi soffermato sul comma 3 dell’articolo 1, relativo al riconoscimento dell’autonomia statutaria, rileva l’analogia con l’articolo 1 del disegno di legge n. 1008. Fa notare altresì che l’atto Senato n. 3542 stabilisce che gli statuti delle scuole disciplinano la composizione degli organi interni e la partecipazione della comunità scolastica, mentre i regolamenti riguardano il funzionamento dei medesimi organi interni. Al riguardo il relatore registra peraltro che nel testo si fa spesso riferimento ai termini “statuto” e “regolamenti” in maniera però a suo giudizio non univoca. Riferisce indi che gli organi di governo delle scuole promuovono il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale valorizzando il diritto all’apprendimento, il dialogo costante tra docenti e famiglie e le azioni formative e sul territorio, similmente a quanto previsto nel disegno di legge n. 1008 all’articolo 2.

Secondo l’articolo 2 del disegno di legge n. 3542 – evidenzia il relatore – gli organi di governo sono distinti in base alle funzioni di indirizzo, di gestione e didattico-educative; essi sono il consiglio dell’autonomia, il dirigente scolastico, il consiglio dei docenti (con le sue articolazioni) e il nucleo di autovalutazione. Il consiglio dell’autonomia (articolo 3), cui spettano compiti di indirizzo, dura in carica 3 anni – tranne la rappresentanza studentesca che è annuale. Esso redige, approva e modifica lo statuto, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;adotta il piano dell’offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti;approva il programma annuale e il bilancio pluriennale di previsione;approva il conto consuntivo;delibera il regolamento di istituto;designa i componenti del nucleo di autovalutazione;approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione alle reti di scuole;modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell’istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri;promuove la conferenza di rendicontazione. Al riguardo, il relatore evidenzia la sovrapposizione tra la lettera a) e la lettera i) del comma 1, entrambe incidenti sullo statuto, sia pure attraverso una terminologia diversa, rimarcando l’esigenza di un coordinamento. Registra altresì che risultano un regolamento di istituto e uno interno al consiglio dell’autonomia, entrambi deliberati dal consiglio.

Con riferimento alla maggioranza qualificata imposta per le modifiche allo statuto, lamenta poi la possibile situazione di impasse. Prospetta perciò l’ipotesi di prevedere che dopo tre votazioni infruttuose sia sufficiente la maggioranza semplice.

Segnala peraltro che un organismo simile al consiglio dell’autonomia è previsto dall’articolo 4 dell’atto Senato n. 1008, il consiglio dell’istituzione scolastica, che svolge funzioni di indirizzo e programmazione per la durata di un anno.

Descrive poi l’articolo 4 del disegno di legge n. 3542, secondo cui il numero di componenti del consiglio dell’autonomia è compreso tra 9 e 13 ed è fissato dallo statuto. Di esso fanno parte: il dirigente scolastico quale membro di diritto; la rappresentanza eletta dai genitori, che nelle scuole del primo ciclo è paritetica con quella eletta dai docenti, mentrenelle scuole secondarie di secondo grado è in numero pari con quella degli studenti ed è complessivamente paritetica con quella eletta dai docenti; un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario; ulteriori membri esterni, in numero non superiore a due, che non hanno diritto di voto, eletti con il voto favorevole almeno dei due terzi dei componenti del consiglio stesso. Anche in questo caso il relatore manifesta contrarietà circa la previsione di una maggioranza qualificata.

Dopo aver analizzato le altre disposizioni sulla composizione del consiglio e sulla sua presidenza, affidata ad un genitore, il relatore passa indi ad illustrare le competenze di gestione del dirigente scolastico, di cui all’articolo 5, mentre il consiglio dei docenti, in base all’articolo 6, ha funzioni didattico-educative. Quest’ultimo è composto da tutti i docenti e presieduto dal dirigente scolastico. Il relatore ritiene tuttavia che non siano correttamente elencate le sue competenze, che dovrebbero concernere la deliberazione sul regolamento interno; l’elaborazione del piano dell’offerta formativa (POF), adottato dal consiglio dell’autonomia; la progettazione dell’attività didattica.

Tra gli altri organi collegiali, fa presente che l’articolo 8 disciplina il nucleo di autovalutazione del funzionamento dell’istituto, composto da cinque a sette componenti tra i quali vi è almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell’autonomia, un rappresentante delle famiglie, uno dei docenti e uno degli studenti delle scuole superiori. In proposito, sempre sul piano della corretta stesura dei testi normativi, rimarca che l’articolo non esplicita la designazione di tutti i componenti ad opera del consiglio dell’autonomia, secondo quanto prevede invece l’articolo 3, comma 1, lettera g); si domanda dunque se il consiglio dell’autonomia agisce in duplice veste, nel senso che sia indica il membro esterno sia designa tutti i componenti. Sottolinea poi che il nucleo di autovalutazione si esprime sull’efficienza, sull’efficacia e sulla qualità del sistema scolastico e predispone un rapporto annuale anche sulla base degli indicatori dell’INVALSI; detto rapporto è assunto come parametro per l’elaborazione del POF e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola. All’esito di tutto ciò il consiglio dell’autonomia promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche e ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali (articolo 9).

Il relatore segnala altresì che un meccanismo affine è previsto nel disegno di legge n. 1008, che dedica l’articolo 5 alla valutazione e autovalutazione dell’istituzione scolastica secondo le regole stabilite dallo statuto, mentre su un piano diverso si colloca l’atto Senato n. 637 che all’articolo 14 prevede la valutazione dei docenti, ai fini della progressione di carriera, e non della scuola nel suo insieme, com’è invece negli altri testi.

Afferma inoltre che un’ulteriore novità rappresentata dal disegno di legge n. 3542 è costituita dalla possibilità per le scuole di promuovere o partecipare alla costruzione di reti o associazioni nonchè ai poli tecnici-professionali; le scuole possono altresì ricevere contributi per il sostegno economico delle proprie attività, definendo però annualmente gli obiettivi di intervento e i capitoli di spesa (articolo 10).

Dà indi conto dell’articolo 11, istitutivo del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome. In merito, fa notare che la dizione “consigli delle istituzioni scolastiche autonome” è alquanto ambigua, dovendosi intendere i “consigli delle autonomie delle istituzioni scolastiche”: i presidenti di questi organi sono dunque i genitori. Il Consiglio nazionale è presieduto dal Ministro e prevede la partecipazione anche di esponenti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, delle associazioni delle province e dei comuni e del presidente dell’INVALSI. La funzione principale di quest’organo è di favorire la partecipazione e la corresponsabilità tra lo Stato, gli enti locali e le autonomie scolastiche, tutelando la libertà di insegnamento, la qualità e la piena attuazione dell’autonomia.

Egli precisa in particolare che l’articolo 13, comma 4, abroga, a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, le disposizioni sul Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), manifestando in merito alcune perplessità, tenuto conto della diversità tra i due organi. Pur comprendendo invero la ratio dell’abrogazione, alla luce dell’impianto fortemente autonomista della riforma, tale da rendere necessaria una forte spinta verso l’innovazione sostituendo un organismo di fatto ancorato al passato, sottolinea che il CNPI, oltre ad avere un’articolata composizione, svolge funzioni ben precise, in termini di attività consultiva al Ministro, in alcuni casi anche vincolante, sia sull’attività legislativa sia sull’organizzazione puntuale della vita scolastica. Non ritiene perciò che esso possa essere integralmente sostituito dal Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche nella versione attuale, sollecitandone un’integrazione di competenze al fine di valorizzarne la vocazione autonomista, senza perdere però quel ruolo di supporto al Dicastero svolto ora dal CNPI.

Il relatore ravvisa poi a questo riguardo un’affinità di intenti con l’articolo 9 del disegno di legge n. 1008 che istituisce il Consiglio nazionale della scuola dell’autonomia, con funzioni analoghe a quelle dell’organismo citato dall’atto Senato n. 3542, ma con una composizione diversa e più dettagliata. Anche in questo caso, vengono abrogate dall’articolo 18 molte disposizioni del Testo unico sulla scuola, tra cui quelle sul CNPI.

Sempre circa l’articolo 11 del disegno di legge n. 3542 – precisa il relatore – si prevede che le regioni possano istituire la conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo la quale ha compiti consultivi in relazione agli atti regionali d’indirizzo e di programmazione in determinate materie. Le stesse regioni possono altresì istituire conferenze di ambito territoriale, che si esprimono tra l’altro sui piani di organizzazione della rete scolastica, su cui si pronuncia anche la conferenza regionale.

Illustra indi l’articolo 12 che attribuisce la valutazione del processo attuativo della legge ad un’apposita commissione di monitoraggio che presenterà una relazione alle Commissioni parlamentari competenti. Come illustrato in precedenza, fa presente che l’articolo 13 abroga numerose disposizioni del Testo unico sull’istruzione (decreto legislativo n. 297 del 1994), concernenti gli organi collegiali esistenti, a far data dalla costituzione dei nuovi organi previsti dal testo in esame.

Riferisce successivamente sull’articolo 15, che attribuisce all’ufficio scolastico regionale i compiti di controllo sullo statuto e di scioglimento del consiglio dell’autonomia, e stabilisce che con ordinanza del Ministro saranno fissate le modalità per lo svolgimento delle elezioni. Decorsi sei mesi dall’insediamento, il consiglio dell’autonomia adotta lo statuto e delibera il regolamento. In questo caso, il relatore presume che si tratti del regolamento dell’istituzione scolastica. Tiene peraltro a precisare che, rispetto a questo provvedimento, il disegno di legge n. 637 reca in più norme a tutela del personale scolastico (articolo 1), sanzioni per atti di bullismo o danneggiamento commessi in ambito scolastico (articolo 2), nonchè disposizioni per il sostegno della funzione docente. Esso istituisce altresì il consiglio di amministrazione (articolo 10) quale organo rappresentativo dei docenti, genitori e, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, studenti. Inoltre, si stabilisce la deducibilità dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche pubbliche (articolo 15) che, nella percentuale del 5 per cento, confluiscono in un fondo speciale presso il Ministero destinato alle scuole statali situate in aree svantaggiate e ad elevato rischio sociale.

Avviandosi alla conclusione, si sofferma brevemente sulle norme specifiche per il reclutamento degli insegnanti (articoli 12 e 13) contenute nel disegno di legge n. 1008, secondo cui si svolge un concorso pubblico annuale, all’esito del quale si può accedere a corsi universitari biennali di specializzazione (articoli 14 e 15). Concluso il biennio gli aspiranti docenti sono sottoposti a valutazione, il cui giudizio positivo è condizione per la stipula di un contratto a tempo indeterminato (articolo 16). Sul punto invita a tener conto che nuove procedure di reclutamento sono già state avviate mediante i tirocini formativi attivi (TFA).

Il 10 ottobre la 7a Commissione della Camera approva, in sede legislativa, il testo unificato – “Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali”, con le modifche apportate nelle sedute del 12, 19 e 26 settembre, 3 e 4 ottobre.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: sancita dall’articolo 117 della Costituzione con le seguenti: costituzionalmente sancita.
1. 15. Il relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: di cui alla presente legge con le seguenti: sull’istruzione.
1. 16. Il relatore.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l’istituzione e la composizione degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica. Per quanto attiene il funzionamento degli organi interni le istituzioni scolastiche adottano i regolamenti.
1. 17. Il relatore.

Al comma 5, lettera b) sostituire le parole: la professionalità con le seguenti: l’espressione della libertà di insegnamento.
1. 18. Il relatore.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: funzioni tecniche con le seguenti: funzioni didattico educative.
2. 2. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: dirigente aggiungere la seguente: scolastico,.
2. 4. Il relatore.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
redige, approva e modifica lo statuto, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
3. 12. Il relatore.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
l)
promuove la conferenza di rendicontazione di cui all’articolo 9.
3. 13. Il relatore.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il consiglio dell’autonomia dura in carica per tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 novembre successivo alla scadenza. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
3. 11. Il relatore.

Al comma 5, sostituire le parole da: non è soggetto ad approvazione a: salvo il controllo con le seguenti: è sottoposto al controllo.
3. 14. Il relatore.

ART. 4.

Al comma 1 sostituire le lettere b), c), d) ed e), con le seguenti:
b) nelle scuole del primo ciclo la rappresentanza eletta dai genitori è paritetica con quella eletta dai docenti;
c) nelle scuole secondarie di secondo grado la rappresentanza eletta dai genitori e dagli studenti – in numero pari per ciascuna delle due componenti – è complessivamente paritetica con quella eletta dai docenti;
d) del consiglio fa parte un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliare;
e) il consiglio può essere integrato, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti del consiglio stesso, da ulteriori membri esterni, scelti fra le realtà di cui all’articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due, che non hanno diritto di voto.
4. 15. (Nuova formulazione). Il relatore.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Consiglio dell’autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente convoca il Consiglio dell’autonomia e ne fissa l’ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce, altresì, su richiesta del dirigente scolastico o di almeno la metà dei suoi componenti.
4. 16. Il relatore (nuova formulazione)

Al comma 4, dopo le parole: senza diritto di voto aggiungere le seguenti: con funzioni di supporto tecnico-amministrativo.
4. 21. Il relatore.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti: nell’ambito delle proprie funzioni di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 2, dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono sostituite le parole: «Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,» con le seguenti: «Nel rispetto delle competenze del Consiglio dell’autonomia e del Consiglio dei docenti».
5. 3. (Nuova formulazione) Il relatore.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire la parola: programmare con la seguente: progettare.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: la programmazione con le seguenti: la progettazione e al comma 3, sostituire la parola: programmata con la seguente: progettata.
6. 4. Il relatore.

Al comma 1, dopo la parola: Statuto aggiungere le seguenti: e il regolamento relativo al Consiglio dei docenti e sue articolazioni e sostituire la parola: disciplina con la seguente: disciplinano.
6. 5. Il relatore (Nuova formulazione).

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il consiglio di classe è composto dai docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e nella scuola secondaria di secondo grado dai rappresentanti di classe degli studenti.
6. 6. Il relatore.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: valorizzano la con le parole: prevedono forme di.
7. 3. Il relatore.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: da un minimo di tre con le seguenti: da un minimo di cinque e dopo le parole: e almeno un rappresentante delle famiglie aggiungere le seguenti: , un rappresentante degli studenti iscritto alla scuola secondaria di secondo grado e un rappresentante dei docenti.
8. 3. Il relatore.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole da: materie devolute a: in particolare con le seguenti: attività realizzate nell’ambito del piano dell’offerta formativa, in relazione anche alle finalità di cui all’articolo 1 comma 2, nonché.
9. 4. Il relatore.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole da: possono promuovere fino a: coordinamento delle stesse con le seguenti: possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, associazioni e organizzazioni no profit, consorzi e associazioni di scuole autonome, nonché ai poli tecnico professionali e agli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
10. 4. Il relatore.

Sopprimere il comma 2.
10. 5. Il relatore.

ART. 11.

Al comma 3, dopo le parole: dell’offerta formativa regionale aggiungere le seguenti: con il coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti.
11. 8. Il relatore.

Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Commissione di monitoraggio).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è costituita una commissione con lo scopo di monitorare per due anni il processo attuativo delle disposizioni di cui alla presente legge, presentando alle Commissioni parlamentari di merito una relazione sullo stato di attuazione. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
11. 01. Il relatore.

ART. 12.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge in conformità ai propri Statuti speciali e alle relative norme di attuazione.
12. 02. Il relatore.

ART. 13.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In sede di prima attuazione della presente legge, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, le modalità e i giorni per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l’insediamento del consiglio dell’autonomia, di cui all’articolo 3, di tutte le istituzioni scolastiche.
1-ter. Decorsi sei mesi dall’insediamento, il consiglio dell’autonomia adotta lo Statuto e delibera il regolamento.

Conseguentemente, all’articolo 3 sopprimere il comma 4.
13. 1. Il relatore.

Fissato al 10 settembre il termine per la presentazione di emendamenti in sede legislativa, al testo unificato – “Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali”.

Il 7 giugno ed il 6 agosto la 7a Commissione prosegue l’esame, in sede legislativa, e delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato – “Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali” – delle proposte di legge nn. 953, 806, 808, 813, 1199, 1262, 1468, 1710, 4202, 4896 e 5075, elaborato nel corso dell’esame in sede referente.

Il 4 aprile la Camera approva la proposta di trasferimento alla VII Commissione Cultura in sede legislativa delle proposte di legge nn. 953, 806, 808, 813, 1199, 1262, 1468, 1710, 4202, 4896 e 5075 relative alle Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.

L’esame del provvedimento si svolge nei giorni: 26 gennaio, 1, 15, 21, 29 febbraio, 7, 14, 20, 21, 22, 27 e 28 marzo 2012.

Il 28 marzo la 7a Commissione approva tre emendamenti proposti dal relatore. Il presidente si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Il 22 marzo 2012 la 7a Commissione approva un testo unificato delle proposte C. 953 Aprea e abbinate, C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini.

Il 26 gennaio la 7a Commissione della Camera riprende l’esame dei DdL relativi alle Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2008.

Valentina APREA, presidente e relatore, innanzitutto saluta il sottosegretario professore Marco Rossi Doria, che oggi rappresenta il Ministro Profumo, ringraziandolo per la presenza e ricordando la sua grande esperienza come «maestro di strada».

Avverte, dunque, di aver presentato una proposta di testo unificato delle proposte di legge C. 953 Aprea ed abbinate, che chiede che la Commissione assuma come testo base per l’ulteriore prosieguo dell’esame.

Ricorda, quindi, ai colleghi che l’esame in sede referente della sua proposta di legge C. 953, recante norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti, ha avuto inizio nella seduta del 3 luglio 2008, nel corso della quale la Commissione ha deliberato, fra l’altro, la costituzione, ai fini della prosecuzione dell’esame, di un Comitato ristretto, riunitosi poi nelle sedute del 1o ottobre 2008, del 16 ottobre 2008, del 23 ottobre 2008 e del 13 gennaio 2009.

Ripercorrendo l’iter di esame del provvedimento, ricorda che, nel periodo intercorrente tra il 27 gennaio 2009 ed il 19 maggio 2009, la Commissione ha svolto molteplici audizioni informali di rappresentanti di numerose organizzazioni e categorie: organizzazioni sindacali, dirigenti scolastici e docenti, famiglie e studenti, associazioni di docenti, fondazioni, associazioni ed esperti del settore, rappresentanti di Confindustria e Fondazione Agnelli, di UPI ed ANCI, Consulte provinciali degli studenti di Cremona, Brescia e Brindisi. Infine, la Commissione ha svolto l’audizione informale del dottor Luigi Maramotti, presidente e amministratore delegato del gruppo Max Mara, presidente di una Fondazione per la formazione di quadri nel settore dell’abbigliamento, nonché di rappresentanti della Conferenza Stato-regioni. Ricorda, infine, che il Comitato ristretto è tornato a riunirsi nelle sedute del 30 giugno nonché del 16, del 22 e del 28 luglio 2009, proponendo, in quest’ultima data, l’adozione di un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Osserva che, in considerazione della necessità di una consistente e radicale modifica del modello di gestione delle istituzioni scolastiche, ai fini di una piena e completa attuazione del principio dell’autonomia scolastica, alla sua proposta di legge sono state abbinate numerose altre proposte di legge, vertenti su analoga materia: la proposta di legge C. 808 Angela Napoli (Disciplina degli organismi di partecipazione e di responsabilità e delle strutture di supporto all’autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche), la proposta di legge C. 1199 Frassinetti (Norme concernenti gli organi collegiali di autogoverno delle istituzioni scolastiche), la proposta di legge C. 1262 De Torre ed altri (Disciplina del governo partecipato della scuola dell’autonomia), la proposta di legge C. 1468 De Pasquale ed altri (Disposizioni concernenti il governo partecipato della scuola dell’autonomia, la formazione degli insegnanti e il loro reclutamento), la proposta di legge C. 1710 Cota ed altri (Nuove norme per il reclutamento regionale del personale docente).

Segnala, quindi, che i gruppi Unione di Centro per il Terzo Polo e Italia dei Valori hanno annunciato l’intenzione presentare nuove proposte di legge, da abbinare al testo oggi in discussione. Avverte, quindi, che, come già anticipato in Ufficio di Presidenza, l’esame del provvedimento non ripartirà dal testo originariamente formulato, sia per rispetto nei confronti del lavoro svolto finora dalla Commissione, sia in virtù delle numerose divergenze tra i testi depositati in Commissione. Propone, dunque, di riprendere l’esame del provvedimento partendo dall’ultima versione del testo discusso in Commissione, al fine di riaprire il dibattito fra le forze politiche e di dare al Ministro Profumo, quindi, la possibilità di presentare alla Commissione la posizione del Governo sui temi contenuti nella proposta di legge in esame. Ricorda, inoltre, che in sede di Ufficio di Presidenza saranno prese le ulteriori decisioni ai fini della prosecuzione dell’esame del provvedimento.

Illustra brevemente, quindi, i contenuti della proposta di testo unificato delle proposte di legge in esame, concernente la nuova governance delle scuole e lo stato giuridico dei docenti. Richiama, al riguardo, il dibattito che aveva impegnato la Commissione negli anni in cui il Ministro Fioroni era nel pieno delle sue funzioni, ricordando che il Ministro stesso si era dichiarato favorevole all’introduzione negli istituti scolastici dei consigli di amministrazione aperti alle imprese e alla possibilità per le scuole di trasformarsi in fondazioni, nonché alla modifica del sistema di finanziamento alle scuole attraverso le erogazioni librali e al coinvolgimento degli istituti nel reclutamento dei docenti.

In particolare, segnala che il capo I della proposta in esame regola l’autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche, nel rispetto della Costituzione e, in particolare, delle disposizioni contenute nel titolo V, disponendo, in primo luogo, la distinzione tra organi di governo, tecnici e di valutazione stabiliti per legge e organi di partecipazione stabiliti dagli Statuti delle istituzioni scolastiche e, in secondo luogo, il superamento dell’autoreferenzialità delle istituzioni scolastiche attraverso la presenza nell’organo di governo, denominato consiglio di indirizzo, di membri esterni scelti dalle scuole tra i rappresentanti delle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Proseguendo nell’illustrazione del capo I della proposta di legge, ricorda che esso stabilisce la costituzione di fondazioni e consorzi a sostegno delle istituzioni scolastiche autonome e regolamenta, altresì, gli organi delle istituzioni scolastiche, ossia il dirigente, con funzioni di gestione, il consiglio, con funzioni di indirizzo, i consigli dei dipartimenti tecnici, gli organi di valutazione collegiale degli alunni ed il nucleo di valutazione.

Segnala, inoltre, che risultano fortemente innovative le competenze, la composizione e il funzionamento del consiglio di indirizzo e dei consigli dei dipartimenti tecnici. Osserva, in particolare, che questi ultimi trasformano il collegio dei docenti, di natura assemblearistica, in organismi di alto profilo tecnico, valorizzando al massimo i docenti, che costituiscono la comunità tecnico-professionale in servizio nelle istituzioni scolastiche.

Sottolinea, altresì, un’altra importante innovazione, ossia l’istituzione dei nuclei di valutazione del funzionamento dell’istituto, che rappresentano l’interfaccia della valutazione esterna e presuppongono una generalizzata cultura della valutazione esterna e dell’autovalutazione di istituto.

Al fine di fornire alla Commissione un aggiornamento sui dati relativi ai docenti della scuola italiana in servizio e in attesa di immissione in ruolo, illustra, dunque, il capo II della proposta in esame, relativo allo stato giuridico ed al reclutamento dei docenti. In particolare, ricorda che esso contiene norme che prevedono l’istituzione degli albi professionali regionali per i laureati che hanno concluso il percorso di formazione iniziale universitario; disciplinano il reclutamento dei docenti iscritti agli albi regionali, che avviene mediante concorsi regionali per titoli banditi dalle reti di scuole; prevedono la permanenza triennale dei docenti iniziali nella stessa scuola, con valutazione al termine del periodo per l’immissione in ruolo; stabiliscono che i docenti confermati possono, dopo il triennio, trasferirsi partecipando ai bandi delle reti scolastiche; prevedono un’area contrattuale separata per i docenti, all’interno del comparto pubblico della scuola.

Fornisce, altresì, alcune indicazioni relative all’articolazione della professione docente, articolata nei tre distinti livelli di docente ordinario, docente esperto e docente senior, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. Osserva che l’articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica e che la legge indica gli strumenti di valutazione periodica dei docenti, distinguendola tra interna alle istituzioni scolastiche ed esterna, oggi facente capo all’Invalsi, successivamente a carico degli ispettori indipendenti, come da raccomandazione OCSE.

Conclude l’illustrazione della proposta in esame menzionando il capo III, relativo alla rappresentanza istituzionale delle scuole autonome e ricordando che la previsione dei consigli delle autonomie scolastiche, fortemente richiesti dalle scuole, colmerebbe un vuoto istituzionale della rappresentanza territoriale delle autonomie scolastiche.

Sottolinea, quindi, che la sfida principale riguarda gli insegnanti, in quanto, se si punta all’eccellenza degli studenti – obiettivo irrinunciabile per essere ancora competitivi sul piano internazionale -, non ci si può accontentare di una docenza sempre più vecchia e burocraticamente assegnata alle scuole. Rileva come il gravissimo problema dell’impermeabilità della nostra scuola ai giovani insegnanti non possa essere risolto tramite un concorso. Segnala, inoltre, che l’età media dei docenti è altissima e che le recenti assunzioni nel settore, lungi dal produrre un ricambio generazionale, hanno, invece, stabilizzato i docenti precari che lavorano da anni nella scuola. Elenca, poi, alcuni dati, in considerazione del fatto che, nella sola scuola secondaria di secondo grado, oggi vi sono oltre 300.000 docenti, che costituiscono, a suo avviso, un esercito – composto prevalentemente da donne – difficilmente comparabile a quello degli appena 20.000 insegnanti di cento anni fa. Ancora con riferimento all’età media dei docenti, rileva che, mentre nei Paesi OCSE i due terzi dei docenti hanno meno di cinquanta anni, in Italia hanno più di cinquanta anni, con un picco in corrispondenza dei cinquantanovenni. Stigmatizza, inoltre, il fatto che i recenti provvedimenti sulle pensioni alzeranno ulteriormente questi limiti.

Segnala, quindi, le estreme complessità di tale problema, che non sembra avere facili soluzioni. Osserva, infatti, che l’Italia è l’unico Paese al mondo in cui l’abilitazione si raggiunge in un’età piuttosto avanzata e che ha consegnato il problema del reclutamento a sanatorie, come quella contenuta nel decreto-legge cosiddetto milleproroghe.

Cita, poi, alcuni dati certificati dal Ministero: vi sono 189.023 docenti di I fascia iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, di cui soltanto 70.412 con età minore di 36 anni; vi sono 4.592 iscritti solo abilitati, di II fascia, di cui 1.391 con età minore di 36 anni; vi sono, infine, 285.150 iscritti con il solo titolo di studio, di III fascia, di cui 188.128 con età minore di 36 anni. Pertanto, sommando ai 118.611 docenti gli ulteriori 3.201 nonché gli altri 97.022, si ottiene un totale di 218.834 docenti che hanno più di 36 anni inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) o nelle graduatorie permanenti (GAP) e che, quando saranno assunti in ruolo, dovranno cominciare a preparare le pratiche per la pensione! Auspica, pertanto, che il reclutamento dei docenti possa in futuro avvenire con modalità diverse, mai sperimentate in Italia, così come sostengono da tempo anche la Fondazione Agnelli, la Fondazione Treellle, il professor Vittadini, la Fondazione Astrid e le associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti.

Prosegue, poi, con la lettura di un estratto da un articolo di Andrea Gavosto su La Stampa, secondo il quale «la qualità degli apprendimenti dipende dalla qualità degli insegnanti. Troppi sono anziani e demotivati, mentre quelli relativamente più giovani non vengono valorizzati. Occorre dare una prospettiva ai nostri docenti, rompendo il patto scellerato (vi do poco, vi chiedo poco) che ancora domina la scuola; occorre immettere forze più giovani, evitando di saltare una generazione, che oggi rappresenta un rischio concreto; occorre, infine, permettere che le scuole scelgano gli insegnanti e viceversa, in modo da ridurre l’eccessivo turnover che penalizza gli studenti più fragili».

Fa riferimento, altresì, ad un articolo del professor Giorgio Vittadini apparso sulla rivista ilsussidiario.net, secondo il quale «è impossibile costruire una scuola autonoma e libera senza che il reclutamento sia a livello della singola scuola. L’abilitazione accerta il raggiungimento di un certo livello di preparazione, ma poi deve essere la scuola a poter scegliere gli insegnanti che ritiene più adatti; occorre introdurre la possibilità di selezionare in base al merito, perché questa è una professione intellettuale ed è necessario avere la possibilità di diversificare». Lo stesso professor Vittadini prosegue lanciando «una proposta che può fare discutere: bisognerebbe poter far scegliere ad un insegnante se avere un incarico a tempo indeterminato con uno stipendio equiparabile agli attuali standard, oppure un contratto a tempo determinato con lo stipendio più alto. Rischi di più, ma prendi di più. Chi ha detto che l’unico tipo di contratto debba essere quello a tempo indeterminato? Ritengo che sia meglio concepire l’insegnamento come una professione liberale e, a fronte di rischi più grandi, cercare pian piano soluzioni che permettono di guadagnare di più … Almeno che sia lasciata la libertà di scelta, e questo però implica che il percorso di carriera preveda una valutazione concepita secondo un criterio e un percorso coerenti. Da questo percorso dipende la qualità di un progetto educativo-didattico che non può essere garantita senza alcuna valutazione lungo tutta la vita professionale, o senza stimoli, professionali o anche economici, come accade ora».

Trae, inoltre, alcuni spunti dal libro Istruzione bene comune della Fondazione ASTRID e, in particolare, dal saggio di Fiorella Farinelli, secondo cui «l’ipotesi di esaurire le graduatorie per via fisiologica significherebbe, tenendo conto dell’andamento demografico e delle decisioni recentemente assunte, tese ad allineare alla media OCSE il rapporto tra insegnanti e allievi, un tempo di almeno una quindicina d’anni … la sola decisione possibile per non chiudere per molto tempo la porta ai giovani e per non rinviare sine die un nuovo statuto della professione docente passa attraverso: 1) l’abolizione dell’accesso all’insegnamento secondo il criterio esclusivo dell’anzianità di esperienza nella scuola; 2) l’istituzione di albi professionali comuni alle due tipologia di aspiranti; 3) l’introduzione della chiamata diretta da parte delle istituzioni scolastiche e, quindi, l’affidamento alle scuole della responsabilità di scegliere chi assumere in base ai titoli e ai curricoli (integrati, se si introdurranno appositi dispositivi di valutazione, da valutazioni formali della qualità del lavoro finora svolto)».

Ringrazia, in conclusione, i colleghi per l’attenzione prestata, auspicando che nella prossima seduta si possa svolgere un ampio e approfondito dibattito sulla materia in esame.

8 novembre Senato approva PdL Valori costituzionali

L’8 novembre l’Aula del Senato approva definitivamente, con 208 voti favorevoli, 14 contrari e due astensioni, il il disegno di legge “Norme sull’acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull’insegnamento dell’inno di Mameli nelle scuole”.

Il 10 ottobre la 7a Commissione del Senato conferisce mandato alla relatrice a riferire in Assemblea, autorizzandola al contempo a richiedere eventualmente lo svolgimento della relazione orale. L’11, 18 e 25 settembre ed il 2 ottobre la 7a Commissione del Senato esamina, in sede referente, il disegno di legge “Norme sull’acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull’insegnamento dell’inno di Mameli nelle scuole”. Il 25 luglio la 7a Commissione del Senato esamina, in sede referente, il disegno di legge “Norme sull’acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull’insegnamento dell’inno di Mameli nelle scuole”, già approvato il 14 giugno dalla 7a Commissione della Camera in sede legislativa.

(7a Senato, 25 luglio 2012) Riferisce alla Commissione la relatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD), la quale si dichiara particolarmente soddisfatta per l’ampio consenso registratosi alla Camera dei deputati sul disegno di legge in titolo, che riveste a suo avviso un particolare rilievo nel panorama normativo. Il cosiddetto “Canto agli italiani”, scritto da Mameli e musicato da Novaro, non è purtroppo conosciuto appieno dagli italiani, i quali spesso dimenticano il trionfalismo e l’esortazione a credere in determinati valori sottesi a quel testo. Ripercorre indi le origini dell’inno, nato nel 1848 in un periodo particolare della storia italiana. Rispetto alle obiezioni provenienti da forze politiche localiste in ordine alla presunta contrapposizione tra il Nabucco di Verdi e l’inno di Mameli, nega che il primo abbia un’impronta più autonomista, sottolineando invece come Giuseppe Verdi fosse l’emblema del Risorgimento italiano. Osserva del resto che quel momento storico fu caratterizzato dalla necessità pressante di cacciar via le potenze straniere dal suolo italiano. Evidenziando come anche i Paesi federali abbiano un unico inno, invita ad evitare sterili polemiche, precisando poi che il testo è assegnato alla Commissione poiché coinvolge direttamente le scuole. Si tratta infatti di diffondere un’impegnativa azione formativa affinché l’inno e la Costituzione siano elementi determinanti del diventare cittadini italiani. Rammenta inoltre che, in occasione della cosiddetta “riforma Gelmini”, l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” avrebbe dovuto essere una materia autonoma che tuttavia è stata inserita all’interno di altre aree disciplinari. Passando all’esame dell’articolato, riferisce che dall’anno scolastico 2012-2013 nelle scuole di ogni ordine e grado saranno organizzati percorsi didattici ed iniziative per informare sul significato del Risorgimento e sulle vicende che hanno condotto all’Unità nazionale, alla scelta dell’inno di Mameli e alla bandiera nazionale e all’approvazione della Costituzione. Fa notare peraltro che tali iniziative saranno svolte nell’ambito delle attività finalizzare all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative proprio a “Cittadinanza e Costituzione”. Avviandosi alla conclusione, si dichiara dispiaciuta che, anche in questo testo, si rechi la clausola dell’invarianza di oneri, divenuta ormai un’espressione standard di tutti i provvedimenti normativi. Auspica peraltro che il Parlamento possa celermente approvare un disegno di legge che mira a far rivivere la tradizione nazionale. A tale ultimo riguardo, pone l’accento sul comma 3, dell’articolo 1, in base al quale il 17 marzo è riconosciuto quale “Giorno dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera”, senza che ciò determini effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949. Rileva in particolare come in Costituzione sia presente il riferimento alla bandiera ma non all’Inno, la cui menzione nella Carta costituzionale potrebbe essere presa in considerazione nell’ambito delle riforme attualmente in corso. Si augura conclusivamente che si registri un consenso tale da poter richiedere il trasferimento del provvedimento alla sede deliberante. Nel dibattito prende la parola il senatore PERDUCA (PD), il quale tiene a precisare che durante il mandato del presidente Ciampi l’inno è tornato a caratterizzare gli eventi pubblici. Dopo aver chiesto chiarimenti circa i casi in cui gli insegnanti non adempiono alle prescrizioni del disegno di legge, ricorda a sua volta la dimensione storica in cui è nato l’inno di Mameli, precisando che il suo autore è stato un martire della Repubblica romana. A tale ultimo proposito, rileva criticamente che le vicende della Repubblica romana sono in gran parte sconosciute e sarebbero a suo avviso da rivalutare unitamente alla figura di Mameli. Lamenta infatti che neanche durante le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia sia stata recuperata a sufficienza quella fase storica. Riconosce comunque la superiorità, sul piano musicale, del Nabucco di Verdi, che tuttavia non rende giustizia alla storia in cui è stato scritto l’inno di Mameli. Si dichiara infine favorevole al provvedimento, per ragioni storiche e simboliche e non per una rivendicazione nazionalista, esprimendo sentimenti di appartenenza all’Unione europea quale attuale patria. Il senatore MARCUCCI (PD) ritiene che le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia abbiano rivalutato, seppur parzialmente, il periodo del Risorgimento ma non abbiano reso giustizia a tutti i giovani che hanno sacrificato la propria vita per quell’ideale. Il “Canto degli italiani” è stato peraltro scritto 14 anni prima dell’Unità, a dimostrazione della convinzione di un’imminente unificazione della penisola. La scelta di tale testo quale inno italiano ha dunque a suo avviso un significato simbolico, in quanto rappresenta la storia risorgimentale. Ricorda a sua volta il sacrificio di Mameli nella difesa della Repubblica romana, il suo legame con Garibaldi e la sua fede nello spirito dell’epoca. Egli si configura quale uno degli eroi che hanno contribuito alla costruzione del processo unitario conclusosi con la Prima Guerra mondiale. Pone peraltro l’accento sulle origini genovesi di Mameli e sulla sua appartenenza ad un contesto politico segnato dalla svolta di Mazzini e Garibaldi al fianco dei Savoia per raggiungere l’obiettivo dell’Unità, nell’ottica di una sorta di pragmatismo storico. Reputa perciò apprezzabile il disegno di legge, che porterebbe a compimento lo sforzo del Paese nella direzione della celebrazione della propria storia. Si tratta infatti a suo giudizio di ricreare le condizioni morali per rilanciare nuovamente il tema dell’Unità. Il senatore ASCIUTTI (PdL) premette di essere in piena sintonia con il provvedimento. Invita tuttavia a considerare l’evoluzione storica dell’ultimo decennio che ha visto un ruolo sempre maggiore dell’Unione europea. Riscoprire i simboli dei patriottismi nazionali induce dunque a suo avviso ad una ulteriore riflessione, in quanto gli Stati nazionali avvertono il bisogno di puntare alle proprie radici nel momento in cui bisognerebbe spingere i giovani ad essere cittadini europei. Dopo aver ricordato che molti protagonisti del Risorgimento sono tuttora sconosciuti, fa notare che gli stranieri di allora sono gli amici di oggi, in quanto tutti gli Stati sono rappresentati dall’Unione europea. Si domanda pertanto se ci sia il rischio di far affievolire la dimensione europea attraverso un’eccessiva enfasi sull’Inno quale testimonianza del passato. Rileva peraltro criticamente gli egoismi tra i diversi Stati che sembrano aver dimenticato il valore della solidarietà. Dichiara ad ogni modo di concordar con il testo nella misura in cui esso ricorda la nostra storia e non mira esclusivamente ad esaltare lo spirito nazionalista. Il senatore de ECCHER (PdL) afferma l’assoluto rilievo del principio dell’appartenenza, sottolineando il significato di “patria” quale terra dei padri e luogo di memoria. Evidenzia peraltro che la storia va ricordata nel suo complesso, per gli aspetti tanto positivi quanto meno condivisibili. Ritiene altresì che più profonde sono le radici di un popolo più esso è libero da condizionamenti esterni. Invita poi a non giudicare scontata la sua posizione favorevole sul disegno di legge, tenuto conto che la sua storia familiare ha conosciuto il dualismo dei sentimenti italiani e anti-italiani in una terra allora appartenente all’Impero austro-ungarico. Ricordando la propria esperienza personale, rivendica con orgoglio l’appartenenza all’Italia proprio facendo tesoro del vissuto familiare. Quanto alle considerazioni del senatore Asciutti, reputa che esistano diversi livelli di appartenenza che non confliggono tra di loro e pertanto è possibile sentirsi italiani e allo stesso tempo europei, purchè venga salvaguardato il principio di base. Condivide infine il taglio dato dalla relatrice nella sua esposizione introduttiva. La senatrice DE FEO (PdL) plaude a sua volta alla relazione introduttiva, sottolineando come quando si viaggia in Europa prevalga il sentimento di italianità, mentre negli altri continenti ci si riconosca in primo luogo quali cittadini europei, dato il sostrato culturale che accomuna gli Stati dell’Unione. Rileva altresì l’impulso dato dal presidente Ciampi alla valorizzazione di alcuni caratteri dell’Unità nazionale, tanto che oggi anche gli sportivi stranieri che giocano in Italia cantano l’inno nazionale. Ritiene infine che ciascun periodo storico sia parte di una precisa cultura ma ciò non impedisce di provare un molteplice senso di appartenenza. Il senatore LEONI (LNP) non condivide affatto il provvedimento, che pone l’accento su una cultura a suo giudizio massonica e centralista. Ritiene peraltro che l’imposizione per legge dell’inno di Mameli ai ragazzi rievochi un triste passato vissuto dall’Italia nell’epoca fascista. Affermando la fine del progetto politico incentrato sullo Stato-Nazione ritiene che il provvedimento testimoni l’indebolimento del modello statalista e la paura nei confronti delle specificità territoriali. Ripercorre a sua volta la propria esperienza familiare, preannunciando un voto contrario sul disegno di legge, che dimostra a suo avviso il fallimento dell’attuale fase evolutiva, il cui superamento dovrebbe condurre allo Stato federale. Evidenzia altresì che gli Stati Uniti, pur riconoscendosi in un unico inno, sono orgogliosi della federazione e dei propri territori. Rammenta inoltre le critiche che lo stesso Giuseppe Verdi rivolse al brano di Mameli e dissente dall’obbligo di celebrare il 17 marzo quale giorno dell’Unità nazionale. L’amore verso il proprio Paese, prosegue, dovrebbe essere alimentato da azioni diverse, tra cui anzitutto tasse più basse e servizi maggiori. In aggiunta a ciò, si dichiara perplesso per l’atteggiamento di alcuni sportivi che, pur cantando l’inno nazionale, hanno mostrato spregio nei confronti del proprio Paese essendo stati coinvolti nel cosiddetto fenomeno del “calcio scommesse”. Invoca dunque maggiore rispetto per il territorio, lamentando che il federalismo in senso stretto non sia stato purtroppo ancora attuato. Il senatore PITTONI (LNP), richiamando la propria origine friulana, rileva criticamente che la sua Regione godeva di un trattamento migliore sotto l’Impero austro-ungarico, dato l’atteggiamento centralista dell’Italia che comprime le culture locali. Fa presente inoltre che l’inno di Mameli venne scelto solo provvisoriamente in epoca repubblicana e fu subito sorpassato nei sondaggi dal Nabucco di Verdi. Si dichiara perciò sconcertato che oggi si voglia ufficializzare quel brano quale inno italiano senza che siano stati interpellati i cittadini. Pone peraltro in rilievo il testo dell’inno, che reca a suo giudizio offese alle potenze straniere, a dimostrazione di quanto sia datato rispetto all’evoluzione attuale. Deplora dunque la volontà di imporre ai nostri giovani un pensiero dominante, fondato sulla paura delle realtà locali. Nega peraltro che ciò che viene insegnato a scuola corrisponda alla vera storia dell’Unità d’Italia, frutto di un progetto massonico caldeggiato dall’Inghilterra per motivi assai lontani dalle legittime aspirazioni dei popoli. Nel prendere atto delle posizioni favorevoli espresse sul testo, invoca la pari dignità delle identità regionali rispetto alla presunta identità nazionale. Sollecita quindi maggiore rispetto per tutte le culture locali, considerato che il senso di appartenenza si sviluppa a partire dalla comunità più vicina al cittadino. Coglie infine l’occasione per comunicare di aver supportato la realizzazione di un film su di un esponente friulano della storia d’Europa, Marco d’Aviano, personaggio a molti sconosciuto a testimonianza della scarsa attenzione nei confronti della storia del territorio.

Il 22, 30 maggio, il 5 e 13 giugno la 7a Commissione della Camera esamina, in sede legislativa, il testo unificato delle proposte di legge: «Disposizioni per l’insegnamento dell’inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell’istruzione» (4117) e «Modifica dell’articolo 1 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, per la promozione dei valori costituzionali nella scuola, e istituzione della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione e della bandiera» (2135).

30 – 31 ottobre Riordino Province in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 30-31 ottobre 2012, approva un Decreto-Legge per il riordino delle province e l’istituzione delle città metropolitane

RIORDINO DELLE PROVINCE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge che completa il percorso avviato nel mese di luglio, finalizzato al riordino delle province e all’istituzione delle città metropolitane.

La riforma si ispira ai modelli di governo europei. In tutti i principali Paesi Ue, infatti, ci sono tre livelli di governo. Il provvedimento consente inoltre una razionalizzazione delle competenze, in particolare nelle materie precipuamente “provinciali” come la gestione delle strade o delle scuole. Con il decreto approvato le province sono state ampiamente ridotte.

Dal 1° gennaio prossimo le giunte delle province italiane saranno soppresse e il Presidente potrà delegare l’esercizio di funzioni a non più di 3 Consiglieri provinciali.

Il numero delle province delle Regioni a statuto ordinario si ridurrà da n.86 a n.51 (ivi comprese le città metropolitane)

Il riordino delle province è stata l’occasione che ha spinto numerosi Comuni a chiedere lo spostamento in un’altra provincia, confinante con quella di appartenenza, per ragioni di maggiore affinità territoriale e socio-economica.

Dal 1° gennaio 2014 diventeranno operative le città metropolitane, che sostituiscono le province nei maggiori poli urbani del Paese realizzando, finalmente, il disegno riformatore voluto fin dal 1990, successivamente fatto proprio dal testo costituzionale e, tuttavia, finora incompiuto.

Per assicurare l’effettività del riordino posto in essere, senza necessità di ulteriori interventi legislativi, il Governo ha delineato una procedura con tempi cadenzati ed adempimenti preparatori, garantiti dall’eventuale intervento sostitutivo di commissari ad acta.

Resta fermo il divieto di cumulo di emolumenti per le cariche presso gli organi comunali e provinciali. Resta altresì ferma l’abolizione degli Assessorati. Infine gli organi politici devono avere sede esclusivamente nelle città capoluogo

Il riordino delle Province è il primo tassello di una riforma più ampia che prevede la riorganizzazione degli uffici territoriali di governo (prefetture, questure, motorizzazione civile etc etc) in base al nuovo assetto. Dunque anche gli altri uffici su base provinciale saranno di fatto dimezzati. Al termine di questo processo sarà possibile calcolare gli effettivi risparmi che comporterà l’intera riforma.

Il Consiglio approva inoltre un Decreto Legislativo che recepisce la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013.

L’approvazione, oggi, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per gli Affari Europei e della Giustizia del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese, attua la delega conferita al Governo con l’articolo 10 della legge n. 180 del 2011 (Statuto delle imprese).

Nonostante il termine per il recepimento della direttiva sia fissato al 16 marzo 2013, il Governo ha voluto provvedere ad una sua attuazione anticipata dal 1° gennaio 2013 in considerazione della importanza della normativa nonché dell’opportunità peculiare di garantire, in questo momento, le imprese e più specificatamente le piccole e medie imprese.

L’Italia è il primo grande Paese europeo a dare attuazione alla direttiva. Il decreto legislativo è il frutto di una intensa attività di coordinamento del Ministro per gli Affari Europei con il Ministro co-proponente della Giustizia.

L’Italia si dota, così, in anticipo sui tempi europei di una più rigorosa disciplina per contrastare i ritardi di pagamento, in particolare per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni. Sono così assicurati termini certi di pagamento: di norma trenta giorni, che non possono comunque superare i sessanta, consentiti solo in casi eccezionali.

Il decreto prevede, altresì, una maggiorazione del tasso degli interessi legali moratori, che passa dal 7% all’8% in più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento.

Per quanto riguarda i rapporti tra imprese, il decreto legislativo dispone un regime rigoroso stabilendo che il termine di pagamento legale sia di trenta giorni e che termini superiori a sessanta giorni possano essere previsti solo in casi particolari e in presenza di obiettive giustificazioni.

La disciplina del decreto legislativo si applicherà ai contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2013. Le Pubbliche Amministrazioni e le imprese avranno così il tempo per adeguarsi alle nuove norme e per adottare procedure operative e contabili più funzionali a prassi di pagamento rapido.

 

26 ottobre TFS in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 26 ottobre, ha approvato “un decreto legge che, in attuazione della recente sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, ripristina la disciplina del trattamento di fine servizio nei riguardi del personale interessato dalla pronuncia.
Per quanto riguarda le altre parti della sentenza della Consulta, il Consiglio ha stabilito che si procederà in via amministrativa attraverso un DPCM ai sensi della legislazione vigente.

 

18 ottobre Licei Sportivi nelle 7e Commissioni

La 7a Commissione della Camera, il 18 ottobre, esprime parere favorevole con condizioni sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei (Atto n. 501);
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:

1) venga istituito presso il Ministero dell’istruzione, università e ricerca un apposito gruppo di lavoro, per un quinquennio dall’entrata in vigore del regolamento, avente la funzione di armonizzare e monitorare sul territorio nazionale l’assetto organizzativo-didattico-disciplinare dei nuovi licei ad indirizzo sportivo, tenendo presente le scuole con esperienze già maturate in campo didattico-sportivo, con particolare riferimento agli studenti che già frequentano indirizzi a carattere sportivo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 275/99 sull’autonomia scolastica, le professionalità già formate e l’impiantistica sportiva specifica di ogni istituto, nonché la cultura sportiva propria di ogni territorio;
2) si faccia riferimento, con riguardo alla fonte del potere regolamentare che viene esercitato, all’articolo 64, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008;
3) all’articolo 3, comma 5, si aggiungano, dopo le parole: «nel rispetto della programmazione regionale dell’offerta formativa», le seguenti: «la valutazione effettuata dall’ufficio scolastico regionale»;
4) all’articolo 4, comma 1, lettera b), si aggiunga il seguente periodo: «Le convenzioni stipulate tra le scuole paritarie e il CONI e CIP devono essere conformi alle eventuali convenzioni stipulate tra ufficio regionale scolastico e gli stessi organismi sportivi.»;
5) all’articolo 4, comma 1, lettera c), si espliciti che anche le province, i comuni e le città metropolitane siano aggiunti agli enti che possono stipulare con le scuole le convenzioni di cui alla presente disposizione;
6) si tenga conto, nel regolamento che disciplinerà le classi di concorso, che gli insegnamenti di «scienze motorie sportive», «discipline sportive» e «diritto ed economia dello sport» saranno assegnati alle classi di concorso già esistenti;
7) all’articolo 1, comma 3, si sostituisca la parola «adeguate» con la seguente: «adeguati»;
8) si provveda a monitorare il crescente ricorso al sostegno, attualmente spesso finalizzato ad ottenere un maggior numero di insegnanti, prevedendo eventuali correttivi;
9) si sostituisca in tutto il regolamento il termine «disabili» con l’espressione «alunni disabili e con bisogni educativi speciali»;
10) si consideri prioritario il sostegno al singolo alunno disabile, valutando di svolgere una riflessione sulla legge n. 517 del 1977, anche alla luce dei trentacinque anni di applicazione dalla sua entrata in vigore;
11) si aumenti la pratica sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado, con il considerare un impegno più vasto rispetto all’azione avviata dall’atto in esame, al fine di incrementare l’attività e la cultura sportiva nelle scuole.

Il 16 ottobre la 7a Commissione del Senato esprime parere favorevole con condizioni e osservazioni sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei

La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica  in titolo,
tenuto conto che:
–                   il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, recante la riforma dei licei, prevedeva che alla riorganizzazione di alcuni percorsi formativi particolari, fra cui le sezioni ad indirizzo sportivo, si provvedesse con distinto regolamento, il quale colma perciò il vuoto normativo finora registrato;
-le nuove sezioni non rappresentano dei licei aggiuntivi rispetto ai sei già previsti dalla normativa (artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane), ma si inseriscono strutturalmente nel percorso del liceo scientifico – in quanto afferenti all’ambito matematico e delle scienze naturali nonché del diritto ed economia (articolo 2, comma 1) – di cui pertanto costituiscono un’articolazione (come già accade per l’opzione Scienze applicate);
-rispetto al liceo scientifico queste sezioni si caratterizzano per il potenziamento dell’insegnamento di Scienze motorie e sportive e per l’introduzione di nuove materie come Diritto ed economia dello sport e Discipline sportive. In quest’ultima, in particolare, si approfondiscono teoria e pratica di molti sport, la cui scelta sarà rimessa all’istituzione scolastica, in base alle richieste delle famiglie e alle esigenze del territorio;
-affinché il monte ore annuali resti immutato, pari a 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 ore settimanali nel secondo biennio e nell’ultimo anno, si prevede la soppressione dell’insegnamento di Disegno e storia dell’arte, nonché del Latino, e si riduce di un’ora a settimana l’insegnamento di Filosofia;
preso atto che la diminuzione di ore relative all’insegnamento del latino e della storia dell’arte non determinerà alcun esubero per i docenti di tali classi di concorso, i quali saranno facilmente riassorbiti negli altri licei;
valutato favorevolmente che le nuove discipline introdotte saranno rimesse a docenti di classi di concorso già esistenti o da istituire, posto che gli insegnamenti obbligatori non saranno comunque svolti da personale esterno;
considerato che i destinatari di tale innovazione saranno tutti gli studenti, anche disabili, e non solo quelli che già svolgono attività sportiva a livello agonistico;
ritenuto essenziale che l’avvio delle nuove sezioni avvenga nei tempi congrui per definire l’organico di diritto dell’anno di riferimento;
considerato che l’accesso a tali nuove sezioni è aperto agli studenti disabili al pari di ogni altro ordine e grado di scuola;
condivisa l’importanza di diffondere in età scolare i valori positivi dello sport, il cui esercizio può contribuire in maniera determinante ad una migliore qualità della vita fino a tarda età, con ricadute positive anche in termini economici sul Servizio sanitario nazionale;
osservato comunque che, per corrispondere alla domanda di incrementare l’attività sportiva a scuola proveniente dalla società civile, nonché per combattere patologie che hanno effetti sempre più negativi sulla salute come l’obesità, è necessario aumentare la pratica sportiva in tutti gli ordini e gradi di scuola, con un impegno assai più vasto rispetto all’azione avviata dall’atto in titolo, che pure costituisce un arricchimento dell’offerta formativa,
condivisi i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata,
esprime parere favorevole con la seguente condizione:
a)      in considerazione della estrema specificità della materia, che rischia di snaturare il percorso formativo liceale, si ritiene necessario sopprimere dal piano di studi l’insegnamento di “Diritto ed economia dello sport”. Quanto alle tre ore settimanali così recuperate, si suggerisce di restituire a “Filosofia” quella che le era stata sottratta, onde rafforzare l’apprendimento logico-argomentativo dei ragazzi, e di utilizzare le altre due per potenziare la materia caratterizzante “Discipline sportive”, oppure per reintrodurre “Disegno e storia dell’arte”.
La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:
1.                  circa la collocazione di dette sezioni all’interno del liceo scientifico, onde evitare una eventuale discordanza con il profilo di uscita tipico dei licei,  si suggerisce un attento monitoraggio, in itinere  e finale;
2.                  in base al decreto, il numero di sezioni che saranno attivate corrisponderà in prima applicazione ad un totale di circa 100, da distribuire in ciascuna Regione secondo il numero delle sue attuali province. Sulla questione si invita peraltro l’Esecutivo a valutare la possibilità che, a condizione di invarianza della spesa, garantita la qualità della didattica e tenuto conto dei risultati dell’attività di monitoraggio, sia rimessa alla programmazione regionale l’istituzione di ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo, anche oltre il predetto limite di 100. Si ravvisa infatti un grosso limite, rispetto alle attese delle famiglie, nell’esiguo numero di sezioni attivabili, tale da creare false aspettative tra le famiglie e da non colmare il divario tra la scuola e il mondo dello sport;
3.                  tenuto conto della possibilità che a tali sezioni si iscrivano giovani che praticano sport a livello agonistico e che pertanto sono costretti ad assenze concentrate nei periodi di gara, si reputa necessario assicurare tutte le forme di flessibilità consentite dalla normativa sull’autonomia scolastica. Si invita inoltre l’Esecutivo a valutare in futuro una maggiore caratterizzazione in questo senso, a parità di qualità didattica;
4.                  in ordine alle misure operative, si ritiene opportuno specificare che anche le convenzioni stipulate dai gestori delle scuole paritarie con il CONI e il Comitato italiano paralimpico (CIP) siano sottoposte al rispetto delle linee programmatiche concordate tra Ministero, CONI e CIP per le scuole statali;
5.                  relativamente alle verifiche periodiche dell’efficacia del nuovo indirizzo si suggerisce di inserire una cadenza fissa, almeno biennale, e una a fine quinquennio, nonché il monitoraggio dell’adeguatezza degli impianti e delle attrezzature sportive. Si invita altresì a chiarire quale sarà l’organo ministeriale deputato a svolgere quest’attività di valutazione;
6.                  si invita a valutare la possibilità che anche le province e i comuni siano aggiunti agli enti che possono stipulare con le scuole le convenzioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), per dare il proprio apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all’attività sportiva, nonché  fra gli enti che possono stipulare le convenzioni di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera a).

Nelle 7e Commissioni di Senato e Camera, il 9 e 10 ottobre, prosegue l’esame dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei

Il 3 ottobre la 7a Commissione della Camera esamina lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei

(7a Camera, 3.10.12) Manuela DI CENTA (PdL), relatore, ricorda, innanzitutto, l’iter che ha portato all’emanazione del provvedimento in esame, frutto di un lavoro di elaborazione normativa che ha tenuto in considerazione anche le esperienze già esistenti in materia. Osserva, quindi, che lo schema di regolamento in esame, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri l’8 settembre 2011, disciplina l’organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, disponendone l’incardinamento nel liceo scientifico. Esso si compone di sette articoli e un allegato, che ne forma parte integrante e definisce il piano degli studi, le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi di apprendimento, i risultati di apprendimento. In base all’articolo 7, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale. Lo schema attua, pertanto, parte della previsione recata dall’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, con il quale si è proceduto alla revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. L’articolo 1 individua l’oggetto del regolamento, in particolare esplicitando, come ante accennato, che la sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico. Dunque, la sezione in questione si affianca all’opzione «scienze applicate», già attivabile nei licei scientifici ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010. Inoltre, l’articolo 1 dispone che le istituzioni scolastiche che richiedono l’attivazione della sezione devono disporre di impianti e attrezzature ginnico-sportive adeguati. Segnala che all’articolo 1, comma 3, è opportuno sostituire la parola «adeguate» con «adeguati», in modo da riferirla anche agli impianti.
Osserva che l’articolo 2 esplicita le finalità della sezione ad indirizzo sportivo: essa è volta all’approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive (scelte – in base a quanto indicato nella relazione illustrativa – dalla scuola, che a tal fine deve tener conto delle richieste degli studenti e delle esigenze del territorio), all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali, nonché dell’economia e del diritto. Il percorso guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni fra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza di linguaggi, tecniche e metodologie relative. Con riferimento all’accesso al percorso, l’articolo 2 dispone che le istituzioni scolastiche assicurano, anche attraverso le attività di orientamento, pari opportunità a tutti gli studenti, compresi quelli che si trovano in condizioni di criticità formativa e di disabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, la relazione illustrativa specifica che non sono previste prove selettive di accesso, poiché la sezione non è finalizzata alla formazione scolastica di giovani che praticano sport a livello agonistico – i quali, ovviamente, possono comunque frequentarla – ma si rivolge agli studenti particolarmente interessati ai valori propri della cultura sportiva, inclusi i disabili. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) ha evidenziato nel suo parere che il Comitato Orizzontale relativo alla Scuola Secondaria Superiore (COSSS) ha proposto, con riferimento all’inserimento degli studenti in condizione di disabilità, la cancellazione del riferimento ai limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ritenendo tale previsione in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010, in materia di diritto fondamentale dei disabili all’istruzione. Con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del percorso, l’articolo 2 fa riferimento a quello di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, integrato con i risultati di apprendimento specificamente previsti per la sezione ad indirizzo sportivo e riportati – come già accennato –, insieme con il piano degli studi e gli obiettivi specifici di apprendimento, nell’allegato A dello schema. Da quanto si evince dall’Allegato A, rispetto al piano degli studi del Liceo scientifico, il piano degli studi della sezione ad indirizzo sportivo non prevede l’insegnamento di Lingua e cultura latina – come per l’opzione Scienze applicate – e l’insegnamento di Disegno e storia dell’arte, e vede ridursi (negli anni dal terzo al quinto) l’insegnamento di Filosofia di 33 ore annue, corrispondenti ad 1 ora media settimanale. Il monte orario annuale della sezione, tuttavia, è identico a quello del liceo scientifico, in quanto risultano potenziati di 33 ore annue gli insegnamenti di Scienze motorie e sportive, negli anni dal primo al quinto, e di Scienze naturali nel primo biennio e sono introdotti gli insegnamenti di Discipline sportive (99 ore annue, corrispondenti a 3 ore medie settimanali, nel primo biennio; 66 ore annue, pari a 2 ore medie settimanali, negli anni dal terzo al quinto) e di Diritto ed economia dello sport (99 ore annue, corrispondenti a 3 settimanali, negli anni dal terzo al quinto). L’articolo 3 reca vari contenuti. Innanzitutto, dispone che la sezione ad indirizzo sportivo adotta le forme di flessibilità organizzativa e didattica previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, anche al fine di adeguare il percorso formativo agli specifici bisogni degli studenti, inclusi i disabili (comma 1). Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che l’esigenza di dare rilievo alla flessibilità didattica e organizzativa deriva dal fatto che la sezione ad indirizzo sportivo sarà frequentata anche da studenti impegnati in attività agonistiche che comportano assenze concentrate in uno o più periodi dell’anno scolastico. Con riferimento alla quota dei piani di studio rimessa all’istituzione scolastica, l’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, prevede che la stessa non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel primo biennio e nel quinto anno, e al 30 per cento nel secondo biennio, fermo restando che l’orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell’arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell’ultimo anno di corso. L’orario annuale degli insegnamenti obbligatori, come già accennato, è quello previsto, in generale, per il liceo scientifico: 27 ore medie settimanali nel primo biennio (per un totale annuo di 891 ore) e 30 ore medie settimanali nel secondo biennio e nel quinto anno (per un totale annuo di 990 ore) (comma 2). Riprendendo quanto previsto, in linea generale, dall’articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, si dispone, inoltre (commi 3 e 4), che, al superamento dell’esame di Stato conclusivo del percorso, è rilasciato il diploma di liceo scientifico con l’indicazione di «sezione ad indirizzo sportivo». Il diploma – che è integrato dalla certificazione delle competenze acquisite dallo studente – consente l’accesso all’università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori (ITS) e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico. Segnala che all’articolo 3, comma 4, poiché vengono richiamati i capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, le parole «ai percorsi di istruzione tecnica superiore» devono essere precedute dalle parole «agli istituti tecnici superiori e». Al comma 5, invita ad approfondire l’utilizzo del verbo «evitare». I commi 5 e 6 riguardano il numero di sezioni ad indirizzo sportivo attivabili. In prima applicazione, nel rispetto della programmazione regionale di cui all’articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998, in ogni regione non possono essere costituite sezioni in numero superiore a quello delle relative province. Resta in ogni caso fermo il conseguimento, a regime, dei risparmi previsti dall’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, evitando che l’attivazione delle sezioni possa determinare esuberi di personale in una o più classi di concorso. La relazione tecnica prevede che, in prima applicazione, saranno istituite circa 100 sezioni, mentre la relazione illustrativa evidenzia che, poiché le esperienze finora realizzate dalle scuole nel campo dell’indirizzo sportivo non sono state regolate da provvedimenti autorizzatori, non si prevede la confluenza di percorsi sperimentali nella sezione ad indirizzo sportivo. L’AIR specifica che le scuole interessate presentano la richiesta di attivazione del percorso alla regione e all’Ufficio scolastico regionale (USR) competenti. Se la regione, in base all’articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998, inserisce il percorso nel piano regionale della rete scolastica, l’USR decreta l’istituzione del percorso, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni di fattibilità, sotto il profilo delle strutture e della formazione degli organici. Il CNPI ha osservato che, al fine di garantire pari opportunità di distribuzione dell’offerta formativa su tutto il territorio regionale, la previsione dovrebbe essere modificata prevedendo che le sezioni ad indirizzo sportivo sono assegnate in ogni regione in modo da assicurare prioritariamente il numero di una per ogni provincia. Con riferimento alla situazione a regime, si dispone che eventuali sezioni aggiuntive possono essere istituite qualora l’organico annualmente assegnato lo consenta e sempre che in tal modo non si determinino esuberi di personale. Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che la «sostituzione» delle ore settimanali di «latino» con le ore di «discipline sportive», e delle ore di «disegno e storia dell’arte» con le ore di «diritto ed economia dello sport» non creerà esuberi degli insegnanti di latino e di disegno e storia dell’arte, che potranno trovare collocazione nell’ambito degli altri licei, nei quali le iscrizioni aumentano di circa il 3 per cento ogni anno. Al contempo, l’introduzione di «diritto ed economia dello sport» consente di alleviare la situazione di esubero della classe di concorso 19/A – Discipline giuridiche ed economiche. Ricorda che sull’argomento il parere del CNPI ha richiamato la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del MIUR, prot. 7820 del 21 novembre 2011, emanata in risposta ad un quesito formulato dal medesimo Consiglio, nella quale si precisa che gli insegnamenti «diritto ed economia dello sport» e «discipline sportive» saranno tutti rimessi a docenti e riferiti a classi di concorso già istituite (che confluiranno nelle nuove) o da istituire, escludendo, dunque, l’affidamento di insegnamenti obbligatori a tecnici ed esperti esterni. Conseguentemente, il CNPI ha proposto – oltre all’affidamento dell’insegnamento di «diritto ed economia dello sport» alla classe 19/A, già previsto dalla relazione tecnica –, l’affidamento dell’insegnamento di «discipline sportive» alla classe di concorso 29/A – Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione II grado.
Ricorda, quindi, che l’articolo 4 prevede la realizzazione di accordi e collaborazioni con soggetti qualificati – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali delle sezioni ad ordinamento sportivo. Segnala che all’articolo 4, comma 1, lettera a), occorre indicare per esteso la denominazione dei due Comitati (con la sigla fra parentesi) la prima volta che essi si citano; nelle successive citazioni, è sufficiente utilizzare la sola sigla. In particolare, si prevede la stipula di convenzioni con i comitati regionali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate e i soggetti associati ai due Comitati o da essi riconosciuti (quali, ad esempio, federazioni e società sportive): nel caso delle scuole statali, le convenzioni sono stipulate dai competenti USR, sulla base di linee programmatiche concordate tra MIUR, CONI e CIP, nel caso delle scuole paritarie sono stipulate dai gestori. Al riguardo, il Consiglio di Stato, nel parere reso il 17 aprile 2012, ha suggerito di prevedere che anche le scuole paritarie facciano riferimento, nella stipula delle convenzioni, alle linee programmatiche definite a livello nazionale. Inoltre, tutte le istituzioni scolastiche interessate, statali e paritarie, singole o collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private e con altri soggetti operanti sul territorio che intendono collaborare per la realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all’attività sportiva. Al riguardo, la premessa del parere della Conferenza unificata, reso il 27 ottobre 2011, evidenzia che l’UPI, anche a nome dell’ANCI, aveva chiesto l’inserimento delle province tra i soggetti con i quali gli USR possono stipulare convenzioni e l’inserimento delle province e dei comuni fra i soggetti con i quali le scuole possono stipulare direttamente convenzioni. Evidenzia, inoltre, che con nota n. 3971 del 21 ottobre 2011 (non allegata allo schema trasmesso alle Camere) il MIUR ha trasmesso una nuova formulazione dell’articolo 4, che recepisce tali richieste. Conclusivamente, la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto come riformulato. Al riguardo, evidenzia che il testo trasmesso alle Camere non contiene, all’articolo 4, comma 1, lettera a), alcun riferimento alle province (mentre, nella lettera c), l’utilizzo dell’espressione «istituzioni» può includere sia le province che i comuni). L’articolo 5 riprende i contenuti dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, salvaguardando l’autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e prevedendo che le disposizioni del regolamento si applicano anche alle scuole con insegnamento in lingua slovena, fatti salvi gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole e fermo restando il limite massimo di ore annuali – identico a quello stabilito per il liceo scientifico dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 – fissato in 1188 ore. L’articolo 6 dispone che il MIUR verifica periodicamente l’efficacia dell’attività delle sezioni ad indirizzo sportivo, anche in collegamento con le iniziative del sistema nazionale di valutazione di cui all’articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito in legge n. 10 del 2011. Sull’argomento, il Consiglio di Stato ha suggerito di specificare l’organo ministeriale che procederà alla verifica periodica, la quale dovrebbe riguardare anche l’adeguatezza degli impianti e delle attrezzature sportive. Il CNPI, invece, ha suggerito che le verifiche vengano effettuate al termine di ogni biennio e a fine quinquennio. Segnala che all’articolo 6, comma 1, il riferimento all’articolo 2, co. 4-septiesdecies, del decreto-legge 225/2010 non sembra pertinente, in quanto riguarda la proroga del commissario di un organo che è ormai soppresso e che, dunque, non sarà parte del nuovo sistema nazionale di valutazione. L’articolo 7 contiene, oltre alla decorrenza dell’applicazione delle nuove disposizioni la clausola di neutralità finanziaria e ribadisce che restano fermi gli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. Segnala che all’articolo 7, comma 1, le parole «alla data della sua pubblicazione» dovrebbero essere precedute dalle seguenti: «a quello in corso». Ricorda, poi, che l’articolo 64 citato ha previsto l’adozione di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, al fine di conferire al sistema scolastico maggiore efficacia ed efficienza. Gli interventi sono incentrati su tre linee direttrici: ridefinizione degli ordinamenti scolastici; revisione delle dotazioni organiche dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA); dimensionamento della rete scolastica. Ai sensi dell’articolo 64 citato, il piano ha costituito il presupposto per l’emanazione di regolamenti di delegificazione. Dalle misure previste devono derivare risparmi lordi non inferiori, dal 2012, a 3.188 milioni di euro. Dispone, inoltre, che il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Al riguardo, osserva che trattasi di previsione non necessaria, poiché corrisponde alla regola generale. La fonte normativa primaria che ha autorizzato la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola, attraverso regolamenti di delegificazione, è l’articolo 64, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008. Nel caso specifico il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 – con il quale, in attuazione di tale previsione, si è proceduto alla revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei – ha rinviato a successivo decreto del Presidente della Repubblica la riorganizzazione, fra gli altri, dei percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo. Rileva che appare, pertanto, necessario citare esplicitamente l’articolo 64, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008 sia nel titolo che nella premessa dello schema di regolamento, in quanto esso costituisce la disposizione legislativa di autorizzazione all’esercizio della potestà regolamentare.
Invita, quindi, i colleghi della Commissione a prendere parte attiva al dibattito sul provvedimento in esame, eventualmente proponendo rilievi e modifiche che potranno migliorarne il testo.

Il 19 e 25 settembre la 7a Commissione del Senato esamina lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei

(7a Senato, 19.9.12) Riferisce alla Commissione il relatore BARELLI (PdL), il quale rammenta anzitutto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, recante la riforma dei licei, prevedeva che alla riorganizzazione di alcuni percorsi formativi particolari, fra cui le sezioni ad indirizzo sportivo, si provvedesse con distinto regolamento restando tuttavia in quell’ambito. Le esperienze finora attuate – avvalendosi delle opportunità assicurate dall’autonomia scolastica – in percorsi non liceali non possono quindi avere seguito né confluire nei nuovi percorsi disciplinati dal provvedimento in esame. L’atto in esame colma dunque un vuoto normativo, censurato anche dal Consiglio di Stato, corrispondendo nel contempo alla forte domanda di rafforzare il ruolo dello sport nella scuola che proviene dalla società civile.
La relazione introduttiva, prosegue il relatore, precisa che le nuove sezioni non rappresentano dei licei aggiuntivi rispetto ai sei già previsti dalla normativa (artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane), ma si inseriscono strutturalmente nel percorso del liceo scientifico – in quanto afferenti all’ambito matematico e delle scienze naturali nonché del diritto ed economia (articolo 2, comma 1) – di cui pertanto costituiscono un’articolazione (come già accade per l’opzione Scienze applicate).
Rispetto al liceo scientifico queste sezioni si caratterizzano per il potenziamento dell’insegnamento di Scienze motorie e sportive e per l’introduzione di nuove materie come Diritto ed economia dello sport e Discipline sportive. In quest’ultima, in particolare, si approfondiscono teoria e pratica di molti sport, la cui scelta sarà rimessa all’istituzione scolastica, in base alle richieste delle famiglie e alle esigenze del territorio. Affinché il monte ore annuali resti immutato, pari a 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 ore settimanali nel secondo biennio e nell’ultimo anno, si prevede peraltro la soppressione dell’insegnamento di Disegno e storia dell’arte, nonché del Latino, e si riduce di un’ora a settimana l’insegnamento di Filosofia.
In questo modo, è escluso qualunque aggravio di spesa a carico della finanza pubblica. Né la diminuzione di ore relative all’insegnamento del latino e della storia dell’arte determinerà alcun esubero per i docenti di tali classi di concorso. La relazione tecnica assicura infatti che gli insegnanti coinvolti (appena 17 per latino e non quantificati per storia dell’arte) saranno facilmente riassorbiti negli altri licei, in cui si verifica un costante aumento delle iscrizioni (tale da aver comportato ad esempio un incremento di ben 53 posti per latino nell’anno scolastico 2011-2012). Analogamente, l’introduzione di Diritto ed economia dello sport consentirà di alleviare la situazione di esubero che invece caratterizza attualmente la classe di concorso 19/A, penalizzata dal riordino dei licei. E’ peraltro attribuito al direttore scolastico regionale il compito di vigilare affinché l’attivazione delle nuove sezioni non determini alcun esubero.
Sulla collocazione di dette sezioni all’interno del liceo scientifico è intervenuto espressamente il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), che – fermo restando il rispetto per la scelta operata dal DPR n. 89 del 2010 – ha comunque ritenuto deboli le motivazioni addotte. Nello specifico, il CNPI ha ravvisato delle competenze più orientate sul piano professionale che su quello dell’apprendimento delle culture umanistica e scientifica, al punto da sottolineare una discordanza con il profilo di uscita tipico dei licei. Ha suggerito perciò un attento monitoraggio, in itinere  e finale.
Rispetto alle nuove discipline introdotte, a fronte di un quesito del CNPI circa la loro riconducibilità a classi di concorso esistenti o da istituire, il Ministero ha chiarito che esse saranno rimesse a docenti di classi di concorso già esistenti o da istituire, posto che gli insegnamenti obbligatori non saranno comunque svolti da personale esterno.
In base al decreto, il numero di sezioni che saranno attivate corrisponderà in prima applicazione a quello delle province di ciascuna Regione (articolo 3, comma 5), per un totale di circa 100. Sulla questione il CNPI ha eccepito il rischio di disuguaglianze, suggerendo al Dicastero una formulazione diversa, secondo la quale le sezioni avrebbero dovuto essere assegnate in modo “da assicurare prioritariamente il numero di una per ogni provincia”. Sul punto però il Governo non ha finora manifestato disponibilità ad apportare modifiche. In proposito il relatore invita peraltro l’Esecutivo a valutare la possibilità che, a condizione di invarianza della spesa e garantita la qualità della didattica, sia rimessa all’autonomia scolastica l’istituzione di ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo, anche oltre il predetto limite di 100.
Quanto ai destinatari di tale innovazione, il provvedimento stabilisce che siano tutti gli studenti, anche disabili, e non solo quelli che già svolgono attività sportiva a livello agonistico. A questo riguardo, il CNPI ha sottolineato l’importanza che il diritto all’istruzione dei disabili sia garantito come diritto fondamentale, senza limiti al numero dei posti dei docenti di sostegno. Ha chiesto perciò che fosse espunta la clausola “nei limiti delle risorse finanziarie disponibili”. Anche a questo riguardo, tuttavia, il Governo non ha finora dimostrato disponibilità ad apportare correzioni. Non è peraltro escluso, ovviamente, che a tali sezioni si iscrivano giovani che praticano sport a livello agonistico e che pertanto sono costretti ad assenze concentrate nei periodi di gara. Sono perciò raccomandate tutte le forme di flessibilità consentite dalla normativa sull’autonomia scolastica. Il relatore invita peraltro a valutare in futuro una maggiore caratterizzazione in questo senso, a parità di qualità didattica.
Proseguendo nell’illustrazione dell’articolato, egli rileva poi che, in ordine alle misure operative (articolo 4), lo schema di regolamento dispone che, per le scuole statali, siano stipulate convenzioni tra gli Uffici scolastici regionali e il CONI e il Comitato italiano paralimpico (CIP), sulla base di linee programmatiche concordate tra Ministero, CONI e CIP. Le convenzioni che saranno stipulate dai gestori delle scuole paritarie non sono invece soggette al rispetto delle linee programmatiche. Il Consiglio di Stato ha perciò invitato a esplicitare tale indicazione anche per i gestori di queste scuole.
Relativamente alle verifiche periodiche dell’efficacia del nuovo indirizzo (articolo 6) il CNPI – ritenendo troppo generica la dizione – ha proposto una cadenza fissa, almeno biennale, e una a fine quinquennio, mentre il Consiglio di Stato ha suggerito di monitorare anche l’adeguatezza degli impianti e delle attrezzature sportive. Sempre il Consiglio di Stato ha invitato a chiarire quale sarà l’organo ministeriale deputato a svolgere quest’attività di valutazione.
Sullo schema di regolamento si è espressa infine anche la Conferenza unificata, chiedendo che le province e i comuni fossero aggiunti agli enti che possono stipulare con le scuole le convenzioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), per dare il proprio apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all’attività sportiva. Essa ha altresì chiesto che le province fossero inserite fra gli enti che possono stipulare le convenzioni di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera a). Il Ministero sembrerebbe aver fornito assicurazioni in questo senso, ma sarebbe utile che confermasse i suoi intendimenti anche in questa sede, atteso che non è disponibile un testo che recepisca tutte le correzioni che il Governo è intenzionato ad apportare.
Circa l’entrata in vigore del provvedimento, esso sarà applicato a partire dall’anno scolastico successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Al riguardo, come rilevato anche dal CNPI, il relatore si augura che l’avvio delle nuove sezioni avvenga nei tempi congrui per definire l’organico di diritto dell’anno di riferimento.

Il senatore RUSCONI (PD) chiede chiarimenti circa il rispetto del contingente numerico previsto dal provvedimento con riferimento alle scuole paritarie.

Il sottosegretario Elena UGOLINI precisa anzitutto che le scuole paritarie devono chiedere l’autorizzazione all’Ufficio scolastico regionale per l’avvio della loro attività in quanto devono dimostrare il rispetto di determinati requisiti previsti dalla legge. Esse tuttavia non rientrano nella programmazione regionale. L’istituzione di sezioni ad indirizzo sportivo presso le scuole paritari e non rientra pertanto nel numero massimo fissato dal regolamento, che è quindi da intendersi riferito alle sole scuole statali.
Puntualizza altresì che il numero delle sezioni ad indirizzo sportivo può essere distribuito all’interno di ogni regione secondo criteri di flessibilità, in rapporto alle esigenze del territorio, specialmente alla luce della prevista soppressione di alcune province.
Tiene infine a sottolineare che l’iniziativa in esame andrà valutata, considerato che il percorso di uscita prevede l’acquisizione della maturità scientifica. Rammenta inoltre che anche l’opzione Scienze applicate, che si avvia al terzo anno di sperimentazione, non prevede lo studio del latino e sarà sottoposta parimenti ad un monitoraggio.