Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5
(in SO n.27 alla GU 9 febbraio 2012, n.33)
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
(12G0019)
Titolo IDisposizioni in materia di semplificazioni
Capo I
Disposizioni generali in materia di semplificazioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo, al fine di
assicurare, nell'attuale eccezionale situazione di crisi
internazionale e nel rispetto del principio di equita', una riduzione
degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la
crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 gennaio e del 3 febbraio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e il Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione
del procedimento e poteri sostitutivi
1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9
sono sostituiti dai seguenti:
"8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze
passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il
silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della performance individuale,
nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile
del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere
sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale
o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al
funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo'
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un
termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i
procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative
competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di
conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di
parte e' espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai
regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente
impiegato.".
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei
procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali
restano ferme le particolari norme che li disciplinano.
Titolo IDisposizioni in materia di semplificazioni
Capo I
Disposizioni generali in materia di semplificazioni
Art. 2
Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA
1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1,
dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonche'" sono inserite le seguenti: ", ove
espressamente previsto dalla normativa vigente,".
Titolo IDisposizioni in materia di semplificazioni
Capo I
Disposizioni generali in materia di semplificazioni
Art. 3
Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di
verifica dell'impatto della regolamentazione - VIR
1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2
e' sostituito dai seguenti:
"2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione
sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di
cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi
approvati nel corso dell'anno precedente, come valutati nelle
relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in
conformita' ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti
normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i
medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri
amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si
intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono
tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del
procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento
comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e
produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per
quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le
associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori
rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione
complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri
amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con
riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e' comunicata al
DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31
marzo di ciascun anno.
2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti
sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo
pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di
cui al comma 2-bis, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di
oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I
regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui
al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi alle
esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai
diversi soggetti destinatari, nonche' alla dimensione dell'impresa e
al settore di attivita';
b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni,
comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle
procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici
in relazione ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate;
c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle
attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche'
delle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle
imprese;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
e) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' degli
stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da
regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter,
con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le
associazioni di cui al comma 2-bis.
2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da
regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui
comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo
economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le
associazioni di cui al comma 2-bis.
2-sexies. Alle attivita' di cui al presente articolo, le
amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia
e di giochi pubblici.".
2. All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246,
il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
3. All'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 12 novembre
2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "dopo il comma 5" sono sostituite dalle seguenti:
"dopo il comma 5- bis";
b) le parole "5- bis." sono sostituite dalle seguenti: "5-ter.
"."
Capo IISemplificazioni per i cittadini
Art. 4
Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con
disabilita' e partecipazione ai giochi paralimpici
1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui
all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche
l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di
rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo
381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, e successive modificazioni, nonche' per le agevolazioni fiscali
relative ai veicoli previsti per le persone con disabilita'.
2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai
benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale
della commissione medica integrata. Il verbale e' presentato in copia
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sulla
conformita' all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo
19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovra'
altresi' dichiarare che quanto ivi attestato non e' stato revocato,
sospeso o modificato.
3. Il Governo e' autorizzato ad emanare uno o piu' regolamenti ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i
verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20
del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza
dei requisiti sanitari, nonche' le modalita' per l'aggiornamento
delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via
telematica.
4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita', di cui alla legge 3 marzo
2009, n. 18.
5. Al fine di dare continuita' all'attivita' di preparazione in
vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, e'
autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6
milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili,
come rifinanziata dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n. 183.
Capo IISemplificazioni per i cittadini
Art. 5
Cambio di residenza in tempo reale
1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto del Presidente del Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data
in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica
conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero
dell'interno. Nella modulistica e' inserito il richiamo alle sanzioni
previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di
fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalita' di
cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due
giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni
di cui al comma 1, effettua, previa comunicazione al comune di
provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle
iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.
4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano
le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso
degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano
discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe
segnala quanto e' emerso alla competente autorita' di pubblica
sicurezza.
5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina
e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo,
anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica
precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza
dei requisiti, prevedendo altresi' che, se nel termine di
quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del
comma 2 non e' stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli
eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito
negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di
fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo
20 della stessa legge n. 241 del 1990.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia
decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale del presente decreto.
Capo IISemplificazioni per i cittadini
Art. 6
Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni
1. Sono effettuate esclusivamente in modalita' telematica in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni:
a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di
documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonche' dal testo unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta
e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai
regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle
annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di
matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;
d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo
1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione
del comma 1, lettere a), b) e c).
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del comma 1,
lettera d).
Capo IISemplificazioni per i cittadini
Art. 7
Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identita' e di
riconoscimento
1. I documenti di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo
1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con
validita' fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita
del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe
altrimenti prevista per il documento medesimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti
rilasciati o rinnovati dopo l' entrata in vigore del presente
decreto.
3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni
dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.
Capo IISemplificazioni per i cittadini
Art. 8
Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive,
nonche' norme sulla composizione della Commissione per l' esame di
avvocato
1. Le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a
decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via
telematica secondo le modalita' di cui all'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in
contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono
a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel
comma 1.
3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello
comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali
provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell'ammissione al concorso e della nomina.".
4. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, le parole: "un titolare ed un supplente sono professori
ordinari o associati di materie giuridiche presso un'universita'
della Repubblica ovvero presso un istituto superiore" sono sostituite
dalle seguenti: "un titolare ed un supplente sono professori
ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche
presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto
superiore.".
Capo IISemplificazioni per i cittadini
Art. 9
Dichiarazione unica di conformita' degli impianti termici
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello
di dichiarazione unica di conformita' che sostituisce i modelli di
cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui
all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La dichiarazione unica di conformita' e la documentazione
allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite,
a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta
fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato
di agibilita' da parte del comune o in caso di allacciamento di una
nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.
Capo IISemplificazioni per i cittadini
Art. 10
Parcheggi pertinenziali
1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e'
sostituito dal seguente:
"5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e
l'immodificabilita' dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la
proprieta' dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 puo' essere
trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che
ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali,
solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a
pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello stesso comune. I
parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti
separatamente dall'unita' immobiliare alla quale sono legati da
vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli.".
Capo IISemplificazioni per i cittadini
Art. 11
Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni
alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico,
"bollino blu" e apparecchi di controllo della velocita'
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante "Nuovo Codice della strada", e di seguito
denominato "Codice della strada", sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-bis, disposta
dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e'
anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) all'articolo 119, comma 4, l'alinea e' sostituito dal
seguente: "4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici e'
effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti
organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di
Bolzano che provvedono altresi' alla nomina dei rispettivi
presidenti, nei riguardi:";
c) all'articolo 119, comma 4, la lettera b-bis), inserita
dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e'
soppressa;
d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
e) all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: ", previa verifica
della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una
commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4,
lettera b-bis " sono soppresse.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la disposizione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo
entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i
titolari di certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore
ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di
eta', rinnovano la validita' dei predetti titoli abilitativi ogni due
anni.
4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 330 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, in conformita' alle modifiche introdotte dalla lettera a) del
comma 1.
5. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: "in aggiunta a quelli festivi;"
sono sostituite dalle seguenti: "in aggiunta a quelli festivi, da
individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza
stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli
effetti che i divieti determinano sulla attivita' di autotrasporto
nonche' sul sistema economico produttivo nel suo complesso." ;
b) la lettera c) e' soppressa.".
6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009,
sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione
preliminare per l'esame di idoneita' professionale le persone che
hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di
istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame
per la dimostrazione dell'idoneita' professionale le persone che
dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attivita' in
una o piu' imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno
dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attivita' alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Restano fermi i corsi
di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del
regolamento (CE) n. 1071/2009.
7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico,
sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
e' autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di
produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e
televisivo, delle informazioni sul traffico e sulla viabilita',
nonche' ogni altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora
da detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello
Stato.
8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei
dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei
motoveicoli e' effettuato esclusivamente al momento della revisione
obbligatoria periodica del mezzo.
9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su
strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive
modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine
autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione
di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della
revisione periodica prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
10. All'articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 4 sono abrogati;
b) al comma 2, dopo le parole: "Le officine" sono inserite le
seguenti: "autorizzate alla riparazione dei tachigrafi" e le parole:
"di cui al comma 1" sono soppresse.
Capo IIISemplificazioni per le imprese
Sezione I
Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l’esercizio delle
attivita’ economiche e di controlli sulle imprese
Art. 12
Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attivita'
economiche
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione
delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri amministrativi
per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di
commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro
associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre
amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di
categoria interessate possono stipulare convenzioni, su proposta dei
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per
lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni
ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di
semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le
iniziative ed attivita' delle imprese sul territorio, in ambiti
delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle
procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti
esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed
adeguata informazione pubblica.
2. Nel rispetto del principio costituzionale di liberta'
dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza
e pari opportunita' tra tutti i soggetti, presenti e futuri, che
ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare
possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al
patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta', alla
dignita' umana e possibili contrasti con l'utilita' sociale, con
l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi
comunitari ed internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno
o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti
amministrativi concernenti l'attivita' di impresa secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure
amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di
servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con
modalita' asincrona;
b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico,
attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite
i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci,
Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in
modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le
prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed
attivita' sul territorio;
c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere
dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente
abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di
liberalizzazione delle attivita' economiche e di riduzione degli
oneri amministrativi sulle imprese.
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre
2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al
comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
previo parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla
richiesta.
4. Con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresi' individuate le
attivita' sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di
inizio di attivita' (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione
certificata di inizio di attivita' (SCIA) senza asseverazioni ovvero
a mera comunicazione e quelle del tutto libere.
5. Le Regioni, nell'esercizio della loro potesta' normativa,
disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241,
dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e
dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e
delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o
intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.
59.
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche' i procedimenti tributari e
in materia di giochi pubblici per i quali restano ferme le
particolari norme che li disciplinano.
Capo IIISemplificazioni per le imprese
Sezione I
Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l’esercizio delle
attivita’ economiche e di controlli sulle imprese
Art. 13
Modifiche al T.U.L.P.S.
1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno, computato"
sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, computati";
b) all'articolo 42, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La licenza ha validita' annuale";
c) all'articolo 51, primo comma, le parole: "durano fino al 31
dicembre dell'anno in cui furono rilasciate" sono sostituite dalle
seguenti: "hanno validita' di due anni dalla data del rilascio";
d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
e) all'articolo 99, primo comma, le parole: "agli otto giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni";
f) all'articolo 115:
1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" sono
sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore";
2) al secondo e al quarto comma, la parola: "licenza" e'
sostituita dalla seguente: "comunicazione";
3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le attivita' di
recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette
alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del
presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento
delle attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate le
prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte
dall'autorita'.";
g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115,
terzo comma, sono abrogati.
2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159,
173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.
Capo IIISemplificazioni per le imprese
Sezione I
Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l’esercizio delle
attivita’ economiche e di controlli sulle imprese
Art. 14
Semplificazione dei controlli sulle imprese
1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende
agricole, e' ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa
comunitaria, ai principi della semplicita', della proporzionalita'
dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla
effettiva tutela del rischio, nonche' del coordinamento dell'azione
svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare
sul proprio sito istituzionale e sul sito
www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono
assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di
attivita', indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita' di
svolgimento delle relative attivita'.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la
competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli
interessi pubblici, il Governo e' autorizzato ad adottare, anche
sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri di cui
all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno
o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e
coordinare i controlli sulle imprese.
4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello
sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le
associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi e criteri
direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis
e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni:
a) proporzionalita' dei controlli e dei connessi adempimenti
amministrativi al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche'
alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione di attivita' di controllo non necessarie rispetto
alla tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle
amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse
pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il
minore intralcio al normale esercizio delle attivita' dell'impresa,
definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e
delle ispezioni gia' effettuate;
d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine
di prevenire rischi e situazioni di irregolarita';
e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in
possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualita'
(UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a
fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione
accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato
membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o
firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF
MLA).
5. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito dei propri
ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro competenza
ai principi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede
di Conferenza unificata.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a
trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in
materia.
Sezione IISemplificazioni in materia di lavoro
Art. 15
Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal
lavoro delle lavoratrici in gravidanza
1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all'articolo 17 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La Direzione
territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto
dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato
di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a),
comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui
all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o piu'
periodi, la cui durata sara' determinata dalla Direzione territoriale
del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi
complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si
presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando
le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli
alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non
possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto
dagli articoli 7 e 12.";
b) al comma 3, le parole: "e' disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "e' disposta
dall'azienda sanitaria locale, con modalita' definite con Accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,";
c) al comma 4, le parole: "puo' essere disposta dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro" sono sostituite dalle seguenti:
"e' disposta dalla Direzione territoriale del lavoro". Al medesimo
comma la parola: "constati" e' sostituita dalla seguente: "emerga";
d) al comma 5, le parole: "dei servizi ispettivi" sono soppresse.
Sezione IISemplificazioni in materia di lavoro
Art. 16
Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di
interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di
prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra
Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale
1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati
volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione
delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi
sociali inviano unitariamente all'INPS le informazioni sui
beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi
informativi di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n.
328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
nonche' all'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalita' definite con
provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati
relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonche' con gli
altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il
Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente,
unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali
presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto
delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con
le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione,
monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici,
di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono
trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nonche', con riferimento al proprio ambito
territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri
enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di
servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del
Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21,
della legge 8 novembre 2000, n. 328. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, nonche' al fine di
poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e
studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle
politiche socio-sanitarie e di rendere piu' efficiente ed efficace la
relativa spesa e la presa in carico della persona non
autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili,
trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della
programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari
attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate
dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario
e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte
ai sensi del presente comma sono trasmesse dall'INPS in forma
individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero della salute, nonche', con riferimento al
proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province
autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione
di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro della salute, sono disciplinate le modalita' di attuazione
dei commi da 1 a 3.
5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo la parola "INPS" e' sostituita dalle
seguenti: "ente erogatore";
b) il terzo periodo e' soppresso;
c) al quarto periodo, le parole "discordanza tra il reddito
dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione
sostitutiva unica" sono sostituite dalle seguenti: "discordanza tra
il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE,
anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto
indicato nella dichiarazione sostitutiva unica";
d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In caso di
discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche
all'ente che ha erogato la prestazione, nonche' il valore ISEE
ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle
Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della
verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o
avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi
diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per
il quale la sanzione e' immediatamente irrogabile, l'ente erogatore
invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata
discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di
osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato
accoglimento delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura
proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e
comunque nei limiti di cui al primo periodo.".
6. All'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, dopo le parole: "in via telematica," sono inserite le
seguenti:"nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2
e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196," e, alla
medesima lettera, dopo le parole: "informazioni personali" sono
inserite le seguenti: ", anche sensibili".
7. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli
strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a
decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le
sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano
esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali,
ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il
comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i
termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata
da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche
relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie
informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine
del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre
il secondo anno successivo a quello della verifica.";
b) all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti
i seguenti:"Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da
allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate
all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime
modalita' l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei
confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla
trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli
istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto
quanto sopra previsto, nonche' di quanto stabilito dal citato
articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale
resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere
previdenziale o assistenziale.".
9. All'articolo 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, le parole: "limitatamente al giudizio di primo
grado" sono sostituite dalle seguenti: "con esclusione del giudizio
di cassazione".
10. Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione IISemplificazioni in materia di lavoro
Art. 17
Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE
1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma
2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti
gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso
direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso
di permesso di soggiorno, in corso di validita', che abiliti allo
svolgimento di attivita' di lavoro subordinato di cui all'articolo
5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i
venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il
proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno
precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di
lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato
regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno.».
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3,
l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il
permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova
opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro
datore di lavoro.».
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui all'articolo 38 e
38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, puo' essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e
massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a
piu' datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso
lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed e'
rilasciata a ciascuno di essi, ancorche' il lavoratore, a partire dal
secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel
territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo
rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore e'
esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il
rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita' consolare e il
permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato,
nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui
all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del
nuovo rapporto di lavoro stagionale.
4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto
il seguente: "La richiesta di assunzione, per le annualita'
successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoro
anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta
triennale al lavoro stagionale.".
Sezione IISemplificazioni in materia di lavoro
Art. 18
Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento
obbligatorio
1. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "Nel settore turistico" sono
inserite le seguenti: "e dei pubblici esercizi".
2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, il secondo periodo e' soppresso.
3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "al competente servizio
provinciale" sono inserite le seguenti: "ovvero al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in caso di unita' produttive ubicate
in piu' province";
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "al servizio
provinciale competente" sono inserite le seguenti: "ovvero al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali";
c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "il servizio"
sono inserite le seguenti: "ovvero il Ministero".
Sezione IISemplificazioni in materia di lavoro
Art. 19
Semplificazione in materia di libro unico del lavoro
1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Ai fini del
primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle
scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui
manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si
riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse
rispetto alla qualita' o quantita' della prestazione lavorativa
effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.".
Sezione IIISemplificazioni in materia di appalti pubblici
Art. 20
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). - 1. Dal
1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario per la partecipazione alle procedure
disciplinate dal presente Codice e' acquisita presso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita'
dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente
codice.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita' stabilisce con
propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare
e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e' obbligatoria
l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche' i termini
e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la
consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il
possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di
gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico
organizzativi diversi da quelli di cui e' prevista l'inclusione nella
Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti e'
verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle
disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui
all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.
4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e
la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti
a metterli a disposizione dell'Autorita' entro i termini e secondo le
modalita' previste dalla stessa Autorita'. Con le medesime modalita',
gli operatori economici sono tenuti altresi' ad integrare i dati di
cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.
5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli
enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le
modalita' previste dalla normativa vigente.
6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati
unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6,
comma 10, del presente decreto.";
b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: "spese dello sponsor" sono
inserite le seguenti: "per importi superiori a quarantamila euro";
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Ai
contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi
ad oggetto beni culturali si applicano altresi' le disposizioni
dell'articolo 199-bis del presente codice.";
c) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque
stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel
rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere
preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.";
d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: "per un periodo di un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un anno";
e) all'articolo 42, al comma 3-bis, le parole: «prevista
dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;
f) all'articolo 48, comma 1, le parole: «prevista dall'articolo
62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;
g) all'articolo 189, comma 3, nono periodo, le parole: "i
certificati sono redatti in conformita' al modello di cui
all'allegato XXII" sono sostituite dalle seguenti: "i certificati
sono redatti in conformita' ai modelli definiti dal regolamento.";
h) dopo l'articolo 199, e' inserito il seguente:
"Art. 199-bis (Disciplina delle procedure per la selezione di
sponsor). - 1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di
economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento,
trasparenza, proporzionalita', di cui all'articolo 27, le
amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli
interventi relativi ai beni culturali integrano il programma
triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato
che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali
intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione
degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi
studi di fattibilita', anche semplificati, o i progetti preliminari.
In tale allegato possono essere altresi' inseriti gli interventi per
i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla
sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando
pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per
almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e' dato avviso su almeno
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' per contratti di importo
superiore alle soglie di cui all'articolo 28, nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene una sommaria
descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di
massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in
aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso
e' altresi' specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione
di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello
sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi
dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione
tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla
progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a
cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione
tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle
offerte. Nel bando e negli avvisi e' stabilito il termine, non
inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati
possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le
offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione
aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al
netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di
euro e nei casi di particolare complessita', mediante una commissione
giudicatrice. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria
delle offerte e puo' indire una successiva fase finalizzata
all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il
termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla
stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha
offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura,
o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di
sponsorizzazione tecnica.
2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o
nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano
irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal
presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle
offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della
procedura, la stazione appaltante puo', nei successivi sei mesi,
ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il
contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le
condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella
sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute
offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere
nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei
lavori dell'anno successivo.
3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilita'
stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni
culturali e del paesaggio, nonche' i requisiti di partecipazione di
ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del
presente codice, nonche', per i soggetti incaricati di tutta o di
parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneita'
professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di
capacita' economica e finanziaria, tecnica e professionale dei
fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41
e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201
del presente codice.".
2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il
disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.
75.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 73, comma 3, alinea, del dopo le parole: "In
aggiunta alla sanzione pecuniaria," sono inserite le seguenti: "in
caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte
dell'Autorita', con dolo o colpa grave,";
b) l'articolo 84 e' sostituito dal seguente:
"Art. 84 (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori
eseguiti all'estero). - 1. Per i lavori eseguiti all'estero da
imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la
certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del
contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove
emesso, dal certificato di collaudo.
2. La certificazione e' rilasciata, su richiesta dell'interessato,
da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari
esteri, con spese a carico del medesimo interessato, dalla quale
risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro
ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative
all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche' la
dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con
buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le
indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa
subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei
lavori eseguiti. La certificazione e' rilasciata secondo modelli
semplificati, individuati dall'Autorita', sentito il Ministero per
gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e' soggetta, ove
necessario, a legalizzazione da parte delle autorita' consolari
italiane all'estero.
3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i
subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione,
possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano
ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto
dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto direttamente dal
subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.
4. La certificazione e' prodotta in lingua italiana ovvero, se in
lingua diversa dall'italiano, e' corredata da una traduzione
certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in
lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato
italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la
trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli
affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di
cui all'articolo 8, con le modalita' stabilite dall'Autorita' secondo
i modelli semplificati sopra citati.
5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga
piu' di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la
rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie
funzioni a causa di palesi difficolta' nel medesimo Paese, puo' fare
riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari
esteri.".
4. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n.
163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente
articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Sezione IIISemplificazioni in materia di appalti pubblici
Art. 21
Responsabilita' solidale negli appalti
1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
"2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente
imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con
l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori
entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le
quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo
di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi
obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile
dell'inadempimento.".
Sezione IIISemplificazioni in materia di appalti pubblici
Art. 22
Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme
di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei
contratti di programma con le Societa' di gestione aeroportuali
1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "delle opere pubbliche" sono sostituite dalle
seguenti: "dei progetti e dei programmi di intervento pubblico";
b) le parole: "relativamente ai progetti di opere pubbliche" sono
soppresse;
c) le parole: "il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti"
sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro proponente, sentito il
Segretario del CIPE,".
2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di diritti
aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71 a 82, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, fa comunque salvo il
completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei
contratti di programma con le societa' di gestione aeroportuali, ai
sensi degli articoli 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Tali procedure devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre
2012 e, comunque, la durata dei contratti di programma stipulati
secondo quanto disposto nel primo periodo e' fissata nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi
modelli tariffari.
3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di
programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, puo' essere determinata secondo
le modalita' di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei
contratti stessi.
Sezione IVSemplificazioni in materia ambientale
Art. 23
Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie
imprese
1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione
integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre
gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attivita'
di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad
emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare
l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti
amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti
principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni:
a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione,
notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in
materia ambientale;
b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata da un unico
ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di
proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla
dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche'
all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra'
comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di
entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le
norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
Sezione IVSemplificazioni in materia ambientale
Art. 24
Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole:
"titoli abilitativi gia' rilasciati alla stessa data" sono inserite
le seguenti: ", anche ai fini delle eventuali relative proroghe";
b) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola
"richiesta" e' sostituita dalla seguente: "rilasciata";
c) all'articolo 29-decies, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i
controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.";
d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole da: "e' rilasciata" a: "smaltimento
alternativo" sono sostituite dalle seguenti: "e' rilasciata dalla
regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree
protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6
dicembre 1991, n. 394, per i quali e' rilasciata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,";
2) al comma 3, dopo la parola "autorizzazione" e' inserita la
seguente "regionale";
e) all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: "Nelle more dell'emanazione del decreto di cui
al primo periodo, le autorita' competenti possono autorizzare, nel
rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione
degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del
decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti
stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.";
f) all'articolo 228, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis . I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro
eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del
rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare
successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro
il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le
componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se
necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre
della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del
proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.
E' fatta salva la facolta' di procedere nell'anno solare in corso
alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di
pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto
per l'anno solare in corso.";
g) all'articolo 268, comma 1, alla lettera o) le parole: "per le
piattaforme off-shore, l'autorita' competente e' il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;" sono soppresse, e alla
lettera p) le parole da: "per le piattaforme" alle parole "gas
naturale liquefatto off-shore;" sono soppresse;
h) all'articolo 281, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in
materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in
atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto
con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo
economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";
i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 e' inserito il seguente:
"1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati
in mare su piattaforme off-shore;".
Sezione VSemplificazioni in materia di agricoltura
Art. 25
Misure di semplificazione per le imprese agricole
1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti
amministrativi per l'erogazione agli aventi diritto di aiuti o
contributi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito
della Politica agricola comune, l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie,
utilizza senza oneri, secondo i protocolli standard previsti nel
sistema pubblico di connettivita', anche le banche dati informatiche
dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle Camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura. Le modalita' di applicazione
delle misure di semplificazione previste dal presente comma sono
definite con apposite convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni
sopra indicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo
aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo
13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei
confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il
titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse. Le
modalita' operative per la consultazione del fascicolo aziendale
elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre
2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2005, n. 231, e' aggiunto il seguente periodo: "Gli organismi
pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma,
predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure,
anche informatiche, e le circolari applicative correlate.".
Sezione VSemplificazioni in materia di agricoltura
Art. 26
Definizione di bosco e di arboricoltura da legno
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "la continuita' del
bosco" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non identificabili come
pascoli, prati e pascoli arborati";
b) al comma 6, dopo le parole: "i castagneti da frutto in
attualita' di coltura e gli impianti di frutticoltura e
d'arboricoltura da legno di cui al comma 5" sono inserite le
seguenti: "ivi comprese, le formazioni forestali di origine
artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a
misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di
sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi
vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse
storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o
artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi" e, in fine, sono
aggiunte le seguenti: "non identificabili come pascoli, prati o
pascoli arborati.".
Sezione VSemplificazioni in materia di agricoltura
Art. 27
Esercizio dell'attivita' di vendita diretta
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e'
soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di
produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio
della medesima comunicazione.".
Sezione VSemplificazioni in materia di agricoltura
Art. 28
Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al
deposito temporaneo
1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. La movimentazione
dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola,
ancorche' effettuati percorrendo la pubblica via, non e' considerata
trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da
elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al
raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito
temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci
chilometri. Non e' altresi' considerata trasporto la movimentazione
dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo
2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella
disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di cui e' socio,
qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».
2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi
sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito
che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di
cui gli stessi sono soci».
Sezione VSemplificazioni in materia di agricoltura
Art. 29
Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero
1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero,
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.
81, e successivamente approvati dal Comitato interministeriale
istituito in base all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge
n. 2 del 2006, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai
fini della definizione e del perfezionamento dei processi
autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1 dispone le
norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali
atte a garantire l'esecutivita' dei progetti suddetti, nomina, nei
casi di particolare necessita', ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad
acta per l'attuazione degli accordi definiti in sede regionale con
coordinamento del Comitato interministeriale. Al Commissario non
spettano compensi e ad eventuali rimborsi di spese si provvede
nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.
Sezione VIDisposizioni di semplificazione in materia di ricerca
Art. 30
Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di
ricerca industriale
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di
gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti
possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a
tale soluzione organizzativa e' incentivato secondo modalita' e
criteri fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto
capofila assolve i seguenti compiti:
a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con
l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini
dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;
b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome
proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la
proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli
stessi;
c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti
che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato
di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e
degli investimenti stessi nonche' delle eventuali variazioni;
d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del
programma.
3-ter. E' consentita la variazione non rilevante dei progetti di
ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per
cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in
qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno,
oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al
limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di
valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al
finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla
compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o
escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza
alterare la qualita' e il valore del progetto, garantendo il
raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 puo' valutare la
rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti,
superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il
cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni
tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere
straordinario.
3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o
contenuti progettuali di secondaria entita', non rientranti nelle
ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede
direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi
piu' complessi.
3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di
indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti capo al soggetto
rinunciatario o escluso, e' presentata dai partecipanti o dal
soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da
parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di
carattere economico-finanziario.
3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti
individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle
attivita' svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di
accordi internazionali.
3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa
approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente
recepite in ambito nazionale.";
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite,
in fine, le seguenti parole:", nonche' sulla base di progetti
cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di
ricerca industriale";
c) all'articolo 6:
1) al comma 2, dopo le parole: "spese ammissibili," sono
inserite le seguenti: "ivi comprese, con riferimento ai progetti
svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi
internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e
per il coordinamento generale del progetto,";
2) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Una
quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita' complessive
del Fondo agevolazioni ricerca e' comunque destinata al finanziamento
degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o
di accordi internazionali.";
d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici
dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di
cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti gia' selezionati nel
quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali
cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di
ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla
concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del
Fondo agevolazioni ricerca.
4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti di
ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto
legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le
imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all'articolo
4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a
proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di
affidabilita' economico-finanziaria, ovvero la regolare
rendicontazione amministrativo-contabile delle attivita' svolte,
attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito
rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di
responsabilita' da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono
effettuate verifiche a campione.
4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e
attivita' di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di
insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da
parte delle imprese proponenti, l'ammissibilita' alle agevolazioni e'
comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di
garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione e di
specifici accordi con una o piu' imprese utilizzatrici finale dei
risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso
da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei
necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza
deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento
industriale dei risultati della ricerca.
4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione
tecnica contiene una compiuta analisi delle principali
caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati
alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati
tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato
della ricerca.
4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi e'
anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il
soggetto richiedente, detto adempimento puo' avvenire nella fase
successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della
procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole
risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte
da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive
assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca
dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.
4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono definite modalita' di
attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.".
Sezione VIDisposizioni di semplificazione in materia di ricerca
Art. 31
Misure di semplificazione in materia di ricerca di base
1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al fine di
assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di
gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche,
amministrative e contabili relative ai risultati e alle attivita' dei
progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il
costo delle valutazioni scientifiche ex post grava per intero sui
fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono abrogati.
3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
il periodo da "Restano ferme le norme" fino alla fine del comma e'
sostituito dal seguente: "Una percentuale del dieci per cento del
Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica
(FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' destinata a interventi in favore di ricercatori di
eta' inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.".
Sezione VIDisposizioni di semplificazione in materia di ricerca
Art. 32
Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di
spesa e di controllo nel settore della ricerca
1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva
ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma non
ammessi al relativo finanziamento, il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di
presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino alla
concorrenza delle risorse stanziate per tali finalita', prende atto
dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie
adottate in sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico puo'
essere definita la priorita' degli interventi, anche in relazione
alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali.
2. Al fine di consentire la semplificazione delle procedure di
utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica, all'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 872 e' sostituito dal seguente:
"872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della
ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma
870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873,
destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle
disponibilita' complessive del fondo al finanziamento degli
interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di
accordi internazionali.";
b) il comma 873 e' sostituito dal seguente:
"873. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri
di accesso e le modalita' di utilizzo e gestione del fondo cui al
comma 870 per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di
competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, al fine di garantire la massima efficacia e omogeneita'
degli interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica".
3. Gli oneri delle commissioni tecnico scientifiche o professionali
di valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravano sul Fondo
medesimo o nell'ambito delle risorse impegnate per gli stessi
progetti, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione VIDisposizioni di semplificazione in materia di ricerca
Art. 33
Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali e
semplificazioni per la ricerca
1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori
degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, in seguito
all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la
relativa attivita' di ricerca presso l'ente di appartenenza, e'
collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per il periodo
massimo di durata del grant. Lo svolgimento dell'attivita' di ricerca
inerente il grant e la relativa retribuzione vengono regolati
dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La
retribuzione massima spettante al ricercatore rimane a carico del
grant comunitario o internazionale e non puo' eccedere quella
prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di
ricercatore piu' elevata del profilo di ricercatore degli enti
pubblici di ricerca.
2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori
degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, in seguito
all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la
relativa attivita' di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o
privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
Sezione VIIAltre disposizioni di semplificazione
Art. 34
Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attivita' di
installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli
edifici
1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,
concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici
indipendentemente dalla destinazione d'uso.
Sezione VIIAltre disposizioni di semplificazione
Art. 35
Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e
conferimento di funzioni ai magistrati ordinari
1. L'articolo 2397, terzo comma, del codice civile e' sostituito
dal seguente:
"Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le
condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi
dell'articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono
esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti
nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio
sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal
quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del
bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il
tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.".
2. All'articolo 2477 del codice civile:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'atto costitutivo
puo' prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa
la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o
di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di
controllo e' costituito da un solo membro effettivo.";
b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: "del
sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organo di controllo o
del revisore";
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Nel caso di
nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le
disposizioni sul collegio sindacale previste per le societa' per
azioni.".
3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle funzioni direttive
apicali di legittimita', la disposizione dell'articolo 194 del
medesimo regio decreto si interpreta nel senso che il rispetto del
termine ivi previsto e' richiesto per tutti i trasferimenti o
conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da
quelle ricoperte, dei magistrati ordinari.
4. L'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e'
sostituito dal seguente: "Art.195 - (Disposizioni speciali). Le
disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente
aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale
superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto
presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte
di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai
presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.".
Sezione VIIAltre disposizioni di semplificazione
Art. 36
Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana
1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero
5) e' sostituito dal seguente:
"5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle
disposizioni legislative vigenti, nonche' delle societa' ed enti
cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi
prestati e della vendita dei manufatti;" .
Sezione VIIAltre disposizioni di semplificazione
Art. 37
Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al
registro delle imprese
1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle
imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell'articolo 16,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno
2012.
Sezione VIIAltre disposizioni di semplificazione
Art. 38
Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali
1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla
lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma
2-bis» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero
della salute, sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i
depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al
disposto di cui al primo periodo.».
2. All'articolo 101, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di
persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas
medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno
dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui
al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di
seguito specificate:
I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in
biotecnologie industriali;
II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in
ingegneria chimica;
b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione
che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di
legislazione farmaceutica:
I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria
industriale;
III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e
tecnologie chimiche;
IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e
tecnologie farmaceutiche;
c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi,
successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di
distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;
2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto
alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in
mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma
2-bis).".
Sezione VIIAltre disposizioni di semplificazione
Art. 39
Soppressione del requisito di idoneita' fisica per avviare
l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la
lettera c) e' soppressa.
Sezione VIIAltre disposizioni di semplificazione
Art. 40
Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva
per le imprese di panificazione di natura produttiva
1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3
agosto 1999, n. 265, e' soppresso.
Sezione VIIAltre disposizioni di semplificazione
Art. 41
Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti
e bevande
1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande
in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali
e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa
segnalazione certificata di inizio attivita' priva di dichiarazioni
asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Sezione VIIAltre disposizioni di semplificazione
Art. 42
Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli
interventi conservativi sui beni culturali
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. L'ammissione
dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli
articoli 35 e 37 e' disposta dagli organi del Ministero in base
all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con
decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.".
Sezione VIIAltre disposizioni di semplificazione
Art. 43
Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale
nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio
immobiliare pubblico
1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge
12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 66 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, all'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze di
tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura
regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono definite modalita' tecniche operative, anche informatiche,
idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse
culturale di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni
culturali e del paesaggio.
2. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Sezione VIIAltre disposizioni di semplificazione
Art. 44
Semplificazioni in materia di interventi di lieve entita'
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per
i beni e le attivita' culturali, d'intesa con la Conferenza
unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni
modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146,
comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni, al fine di rideterminare e ampliare
le ipotesi di interventi di lieve entita', nonche' allo scopo di
operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le
esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. All'articolo 181, comma 1-ter, primo periodo, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «la disposizione
di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-bis,
lettera a)».
Sezione VIIAltre disposizioni di semplificazione
Art. 45
Semplificazioni in materia di dati personali
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e' altresi' consentito
quando e' effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata
stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici
periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, che specificano la tipologia dei dati
trattati e delle operazioni eseguibili.»;
b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.";
c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1 ed e'
abrogato il comma 1-bis;
d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a
19.8 e 26.
Sezione VIIAltre disposizioni di semplificazione
Art. 46
Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal
Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti
1. Con uno o piu' regolamenti da emanare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del
personale, si puo' procedere alla trasformazione in soggetti di
diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2, comma 634,
lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti
pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle
associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle
disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma 4, lettera
h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al Consiglio
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui al medesimo
articolo, non si applicano le vigenti norme in materia di
soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi
componenti, fatti salvi i risparmi di spesa gia' conseguiti ed il
carattere gratuito dei relativi incarichi.
Titolo IIDisposizioni in materia di sviluppo
Capo I
Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della
innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture
energetiche
Sezione I
Innovazione tecnologica
Art. 47
Agenda digitale italiana
1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di
cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245
definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo
prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica
amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate
dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi
digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettivita' a larga
banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi
digitali e a promuovere la crescita di capacita' industriali adeguate
a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia per
l'attuazione dell'agenda digitale italiana, coordinando gli
interventi pubblici volti alle medesime finalita' da parte di
regioni, province autonome ed enti locali.
Sezione IIDisposizioni in materia di universita’
Art. 48
Dematerializzazione di procedure in materia di universita'
1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, e' inserito
il seguente:
"Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle universita' sono
effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca cura la
costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in
italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato
utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.
2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e
la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea,
sostenuti dagli studenti universitari avviene esclusivamente con
modalita' informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le universita' adeguano conseguentemente i propri
regolamenti.".
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione IIDisposizioni in materia di universita’
Art. 49
Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita'
1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola:
"durata" e la parola: "quadriennale" e' inserita la seguente:
"massima";
2) al comma 1, lettera p), le parole: "uno effettivo e uno
supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del
Ministero stesso" sono sostituite dalle seguenti: "uno effettivo e
uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca";
3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: "organi
collegiali" e: "delle universita'" sono inserite le seguenti: "e
quelli monocratici elettivi";
b) all'articolo 6:
1) al comma 4 le parole: ", nonche' compiti di tutorato e di
didattica integrativa" sono soppresse;
2) al comma 12 il quinto periodo e' soppresso;
c) all'articolo 7:
1) al comma 3 il secondo periodo e' soppresso;
2) al comma 5 le parole: "corsi di laurea" sono soppresse;
d) all'articolo 10, comma 5, le parole: "trasmissione degli atti
al consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle seguenti:
"avvio del procedimento stesso";
e) all'articolo 12, comma 3, le parole da: "individuate" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "che sono gia'
inserite tra le universita' non statali legalmente riconosciute,
subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai
provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e
b)";
f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "agli
articoli" e' inserita la seguente: "16,";
g) all'articolo 16, comma 4, le parole: "dall'articolo 18" sono
sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6";
h) all'articolo 18:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "procedimento di
chiamata" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,";
2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "per il settore
concorsuale" sono inserite le seguenti: "ovvero per uno dei settori
concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore" e sono soppresse le
seguenti parole: "alla data di entrata in vigore della presente
legge";
3) al comma 3 le parole da: "di durata" e fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "di importo non inferiore al
costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di
importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)";
4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: "a tempo
indeterminato" e dopo la parola: "universita'" sono aggiunte le
seguenti: "e a soggetti esterni";
5) al comma 5, lettera f), le parole: "da tali amministrazioni,
enti o imprese, purche'" sono soppresse;
i) all'articolo 21:
1) al comma 2 le parole: "valutazione dei risultati" sono
sostituite dalle seguenti: "selezione e valutazione dei progetti di
ricerca";
2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
purche' nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a
quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si
procede a costituire un nuovo elenco con le modalita' di cui al comma
1. L'elenco ha validita' biennale e scaduto tale termine e'
ricostituito con le modalita' di cui al comma 1.";
3) al comma 5 le parole: "tre componenti che durano in carica
tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due componenti che durano
in carica quattro anni";
l) all'articolo 23, comma 1:
1) al primo periodo, dopo la parola: "oneroso" sono inserite le
seguenti: "di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il
decreto di cui al comma 2", dopo le parole: "attivita' di
insegnamento" sono inserite le seguenti: "di alta qualificazione" e
le parole da "che siano dipendenti" fino alla fine del periodo sono
soppresse;
2) il terzo periodo e' soppresso;
m) all'articolo 24:
1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "pubblicita' dei
bandi" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,";
2) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al
presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
collocati, senza assegni ne' contribuzioni previdenziali, in
aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale
posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.";
n) all'articolo 29:
1) al comma 9, dopo le parole: "della presente legge" sono
inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge
4 novembre 2005, n. 230";
2) al comma 11, lettera c), dopo la parola "commi" e' inserita
la seguente: "7,".
2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre
2011, n. 183, le parole da: "al medesimo" fino a: "decennio e" sono
soppresse.
3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione IIIDisposizioni per l’istruzione
Art. 50
Attuazione dell'autonomia
1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle
istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo
criteri di flessibilita' e valorizzando la responsabilita' e la
professionalita' del personale della scuola, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel
rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee
guida per conseguire le seguenti finalita':
a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
anche attraverso l'eventuale ridefinizione nel rispetto della
vigente normativa contabile degli aspetti connessi ai trasferimenti
delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto
sperimentale;
b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un
organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attivita'
didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle
esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e
sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di
personale scolastico;
c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di
reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire
la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
d) definizione di un organico di rete per le finalita' di cui
alla lettera c) nonche' per l'integrazione degli alunni diversamente
abili, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso
scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza
tra poverta' e dispersione scolastica;
e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei
limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei posti
corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilita' per almeno un
triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti
provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze
che ne determinano la rimodulazione annuale.
2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati,
complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo
anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di
esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Sezione IIIDisposizioni per l’istruzione
Art. 51
Potenziamento del sistema nazionale di valutazione
1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato
di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'universita', della
ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
l'INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e
all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui
all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale
dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivita' ordinaria
d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli
studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176.
Sezione IIIDisposizioni per l’istruzione
Art. 52
Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione
tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida
per conseguire i seguenti obiettivi:
a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra
i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di
quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle
regioni;
b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato,
anche per il rientro in formazione dei giovani.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definite linee guida per:
a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti
tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare
la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle
risorse disponibili con la costituzione di non piu' di un istituto
tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica;
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e
partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS.
3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Sezione IIIDisposizioni per l’istruzione
Art. 53
Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei
consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia
1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale
l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare
scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale
delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di
edilizia scolastica. La proposta di Piano e' trasmessa alla
Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e il Piano e' approvato entro i successivi 60
giorni.
2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di
interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico
esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di
costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da
realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle
spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di
efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti,
favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche
attraverso i seguenti interventi:
a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico,
costituito da aree ed edifici non piu' utilizzati, che possano essere
destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente
articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in
caso di aree ed edifici non piu' utilizzati a fini militari, le
regioni e gli enti locali;
b) la costituzione di uno o piu' fondi immobiliari destinati alla
valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare
scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e
locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per
l'edilizia scolastica;
c) la messa a disposizione di beni immobili di proprieta'
pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e
dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante
permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e
da destinare a nuove scuole;
d) le modalita' di compartecipazione facoltativa degli enti
locali.
3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la
stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto
dei medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle
esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili
sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti
pubblici e privati.
4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate
le modalita' e i termini per la verifica periodica delle fasi di
realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle
esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di
scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie
pubbliche verso modalita' di attuazione piu' efficienti.
5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine
di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e
immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli
obiettivi di cui ai commi 1 e 2:
a) il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di
messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di
costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi
diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a
carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dall'articolo 33,
comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni
di euro per l'anno 2012.
b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014,
con estensione dell'ambito di applicazione alle scuole primarie e
dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di
finanza pubblica.
6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di
cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico
e' acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo
dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con
l'effettivo trasferimento delle attivita' scolastiche presso la nuova
sede;
7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard
europei e alle piu' moderne concezioni di realizzazione e impiego
degli edifici scolastici, perseguendo altresi', ove possibile,
soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi
e massimi di funzionalita' urbanistica, edilizia, anche con
riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio
energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica
indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento
adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni
scolastiche, le universita' e gli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottano
entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili
finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore
efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il
ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida
predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico
e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Sezione IVAltre disposizioni in materia di universita’
Art. 54
Tecnologi a tempo determinato
1. Al fine di potenziare le attivita' di ricerca degli atenei anche
nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione
europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge
30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
"Art. 24-bis (Tecnologi a tempo determinato). - 1. Nell'ambito
delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere
attivita' di supporto tecnico e amministrativo alle attivita' di
ricerca, le universita' possono stipulare contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del
titolo di laurea ed eventualmente di una particolare qualificazione
professionale in relazione alla tipologia di attivita' prevista. Il
contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalita' di svolgimento delle attivita' predette.
2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure
pubbliche di selezione disciplinate dalle universita', fermi restando
l'obbligo di pubblicita' dei bandi, in italiano e in inglese, sul
sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il
bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche
funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e
previdenziale, nonche' sui requisiti di qualificazione richiesti e
sulle modalita' di valutazione delle candidature.
3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili
per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata
complessiva degli stessi non puo' in ogni caso essere superiore a
cinque anni con la medesima universita'. Restano ferme le
disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e
successive modificazioni.
4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti
di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale
qualificazione professionale richiesta, e' stabilito dalle
universita' ed e' determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un
importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento
complessivo attribuito al personale della categoria D posizione
economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale
tecnico-amministrativo delle universita'. L'onere del trattamento
economico e' posto a carico dei fondi relativi ai progetti di
ricerca.
5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o
tecnico-amministrativo delle universita'.".
Sezione IVAltre disposizioni in materia di universita’
Art. 55
Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra universita'
ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il
trattamento economico e previdenziale del personale strutturato degli
enti di ricerca stessi.
Sezione VDisposizioni per il turismo
Art. 56
Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO
1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "e della promozione di forme di turismo
accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche
operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni
vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilita'
senza oneri per la finanza pubblica";
b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) e' soppressa.
2. I beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata,
individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso
agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione, a
titolo oneroso, a cooperative di giovani di eta' non superiore a 35
anni. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e
lo sport, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro
dell'interno, sono definite le modalita' di costituzione delle
cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle
domande. Per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici
dell'immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed
istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose senza
oneri per la finanza pubblica.
3. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: "al 4" sono sostituite dalle seguenti: "all'11".
Sezione VIDisposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione
Art. 57
Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la
metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio
1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza
degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a
migliorare l'efficienza e la competitivita' nel settore petrolifero,
sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto
2004, n. 239:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli
minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti
dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del
sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad
esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non inferiore a metri
cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacita' autorizzata
non inferiore a tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c),
numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in
materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici
di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma
56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel
rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e'
coordinato con i tempi sopra indicati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni,
concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente previsti
per le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23
agosto 2004, n. 239, sono rilasciate entro il termine di centottanta
giorni.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e' inserito il seguente: "4-bis. Le concessioni per l'impianto e
l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del
codice della navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi
della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale."
6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle
concessioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la
competitivita' economica sui mercati internazionali, la
semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui
ai commi 3 e 4, nonche' assicurare la coerenza dei vincoli e delle
prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, promuove accordi di programma con le
amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, per la realizzazione delle modifiche degli
stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino
nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitivita'
dell'attivita' produttiva degli impianti industriali e degli
stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali
strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese.
8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di
stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le
autorizzazioni ambientali gia' in essere in capo ai suddetti
stabilimenti, in quanto necessarie per l'attivita' autorizzata
residuale, mantengono la loro validita' fino alla naturale scadenza.
9. Nel caso di attivita' di reindustrializzazione dei siti di
interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa gia' in atto
possono continuare a essere eserciti senza necessita' di procedere
contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di
riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione
di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
10. La durata delle nuove concessioni per le attivita' di
bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all'articolo 66 del Codice
della navigazione e all'articolo 60 del relativo Regolamento di
esecuzione e' fissata in almeno dieci anni.
11. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo 1997 recante
"Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone
nella benzina super senza piombo con colorante verde".
12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo 23,
comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano
ancora in corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini
di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio
dell'impianto.
13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di
accisa.
14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' consentito:
a) la detenzione promiscua di piu' parti del medesimo prodotto
destinato per distinte operazioni di rifornimento;
b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le
operazioni di bunkeraggio;
c) di effettuare le operazioni di rifornimento nell'arco delle
ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale.
15. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
Sezione VIDisposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione
Art. 58
Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, comma 6, dopo le parole: "comma 3 del
presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", nonche', i casi in
cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del
procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita'
procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie.";
b) all'articolo 45, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare, con atto motivato,
l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del
procedimento sanzionatorio.".
Capo IIDisposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti
Art. 59
Disposizioni in materia di credito d'imposta
1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto";
b) al comma 2 le parole: "nei dodici mesi successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle
seguenti: "nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto";
c) al comma 3 le parole: "alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti:"alla data di assunzione.";
d) al comma 6 le parole: "entro tre anni dalla data di
assunzione" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni dalla
data di assunzione";
e) al comma 7, lettera a), le parole: "alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto" sono
sostituite dal seguente testo "alla data di assunzione";
f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis.
All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo
delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con
provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e
modalita' di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto
del previsto limite di spesa.";
g) al comma 9, al primo periodo le parole: "comma precedente"
sono sostituite dalle seguenti: "comma 8" e sono soppressi gli ultimi
tre periodi.
2. Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal 14
maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Capo IIDisposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti
Art. 60
Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta
acquisti"
1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti,
istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore
bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione
come strumento di contrasto alla poverta' assoluta, e' avviata una
sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabiliti:
a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il
tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini comunitari ovvero ai
cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo;
b) l'ammontare della disponibilita' sulle singole carte acquisto,
in funzione del nucleo familiare;
c) le modalita' con cui i comuni adottano la carta acquisti come
strumento all'interno del sistema integrato di interventi e servizi
sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in
carico, volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale,
anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla
partecipazione al progetto;
e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non puo'
superare i dodici mesi;
f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio e'
attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti
individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della
sperimentazione stessa.
3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel
limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui
all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
viene corrispondentemente ridotto.
4. I commi 46, 47 e 48 dell'articolo 2 del decreto-legge 29
dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.
Titolo IIIDisciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore
Art. 61
Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi
sottoposti a intesa
1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali approva, con
proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee guida
applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 199-bis del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' di quelle
contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento
rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di
privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi
conservativi su beni culturali, in particolare mediante l'affissione
di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture
provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi
pubblicitari.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo
189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, fatta salva la possibilita' di definire, con
provvedimento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture d'intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, modelli per la predisposizione dei
certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere
dalla medesima data di cui al primo periodo, e' abrogato l'allegato
XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni,
in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o
piu' Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello
Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di
tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni
culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario puo', nel
rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare
motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni
interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine
per la sua adozione da parte dell'organo competente. Qualora nel
medesimo termine e' comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei
Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla
permanenza dell'interesse pubblico.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle intese
previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto speciale
e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Titolo IIIDisciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore
Art. 62
Abrogazioni
1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'allegata
Tabella A.
Titolo IIIDisciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore
Art. 63
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei
trasporti
Profumo, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Cancellieri, Ministro dell'interno
Clini, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Ornaghi, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Severino
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