L. Corradini – A. Porcarelli, Nella nostra società. Cittadinanza e Costituzione, 2012, SEI
Archivi giornalieri: sabato 18 Febbraio 2012
La legittimità degli atti emanati dal collegio dei docenti
La legittimità degli atti emanati dal collegio dei docenti
Invalidita’ parziale ed assoluta
di Mariacristina Grazioli
Relativamente agli organi collegiali della scuola, e con specifico riguardo al Collegio dei docenti, è ben possibile individuare il procedimento necessario per redigere atti immuni da vizi.
In effetti , sono proprio tali atti a rappresentare il culmine dell’attività tecnica del collegio, intesa come espressione di uno degli organi più importanti per l’intero funzionamento didattico ed organizzativo della scuola autonoma.
Posta come implicita e, peraltro , desumibile dalla lettera delle legge, la “funzione” del collegio dei docenti e gli atti espressione di tale funzione , rappresenta una “species” del più ampio “genus” di atto amministrativo.
La nostra attenzione va infatti rivolta ai concetti generali che disciplinano l’ atto amministrativo e ai i suoi elementi costitutivi, oltre che al processo di formazione dei medesimi, per poter cogliere come, questi aspetti, vanno ad incidere nella redazione delle singole parti dei provvedimenti.
E’ importante , ai nostri fini, descrivere per sommi capi lo scenario giuridico e normativo in cui si opera, per poi individuare modalità di traduzione pratica dei concetti di base sopradescritti.
In via preliminare, è importante porsi una domanda: è possibile sintetizzare il ruolo del collegio dei docenti nel sistema scolastico complesso, con particolare riguardo alle sue funzioni ,con particolare riguardo all’attuale scuola dell’autonomia?
Il collegio docenti ha un’identità storica indiscutibile.
Tale istituzione nasce in un’epoca ove la riforma scolastica si orienta alla maggiore partecipazione di tutte le componenti alla vita delle scuole e al processo decisionale.
La determinazione del Legislatore dei Decreti Delegati è dunque, quella di garantire una funzione decisionale alle scelte di base, seppure il sistema non sia ancora connotato dalle disposizioni a sostegno dell’autonomia funzionale di tutte le scuole dello Stato.
Tra gli organi collegiali del sistema scolastico, il Collegio dei docenti è l’istituzione deliberante in materia di funzionamento didattico, con la cura della programmazione dell’azione educativa.
Tutte le funzioni del collegio dei docenti, descritte ed individuate all’art.4 DPR 416/1974 dei provvedimenti delegati della scuola, ora inserito nel testo unico del 1994, sono esercitate in composizione collegiale, tanto che l’organo è costituto da tutti i docenti presenti nell’istituto nell’anno scolastico di riferimento e, tra gli organi collegiali, rappresenta, per la sua particolarità tecnica , il luogo di massima composizione delle decisioni in tema di funzionamento didattico ed educativo.
Per pura volontà esemplificativa si citano le delibere di proposta per la formazione classi e per l’assegnazione dei docenti; le delibere sull’orario delle lezioni, l’adozione dei libri di testo, le iniziative di promozione relative all’aggiornamento professionale, l’elezione di membri con incarichi specifici e le decisioni in merito ala valutazione dell’efficacia complessiva dell’offerta formativa.
Il collegio dei docenti si esprime attraverso deliberazioni o delibere, nell’ambito di riunioni collegiali con indicazione di un ordine del giorno specifico e su convocazione ordinaria e del Presidente del collegio , che è di solito il dirigente scolastico.
Senza prendere in esame i casi di convocazione straordinaria e il rapporto intercorrente tra l’organo monocratico con funzione dirigenziale e la funzione di presidenza nell’organo collegiale ,- concetto , questo ultimo, che inserisce il tema più ampio del rapporto tra superiore gerarchico e docenti-, va detto che il funzionamento del collegio docenti è garantito da prassi costante .
Si tratta di consuetudini già prese in considerazione anche della giurisprudenza del Consiglio di Stato che , a più riprese, si è occupato della procedura della formazione delle volontà collegiale.
In tal senso è possibile affermare che la collegialità è garantita dalla riproduzione delle prassi sopra considerare; in particolare , la convocazione dei membri del collegio, prevista con atto scritto e con indicazione dell’ordine del giorno, consente di dare – nel termine di cinque giorni- un preavviso necessario per la costituzione e la funzionalità dell’organo collegiale.
L’esemplificazione sopra riportata indica, con una certa chiarezza, l’importanza di garantire “il collegio perfetto”, ove poter estrinsecare la volontà dell’organo con gli atti di deliberazione che gli sono propri.
Dal punto di vista del diritto amministrativo , si riconoscono quali elementi essenziali di un atto amministrativo, -ossia di un atto unilaterale posto essere da una autorità amministrativa nell’esercizio della sua funzione , quali elementi imprescindibili per l’esistenza e la validità dell’atto medesimo -il soggetto, l’oggetto , la volontà o contenuto, la forma e il destinatario.
Dunque, il collegio dei docenti, come organo collegiale, vede nella presenza di tutti i soggetti titolati, un elemento fondamentale per la validità degli atti posti in essere.
Non è infatti un caso che il Consiglio di Stato abbia considerato illegittima un delibera adottata ove anche solo un membro non sia stato avvisato; pertanto, per tornare alla prima esemplificazione sopra riportata, la prassi normativa tesa a garantire la costituzione della collegialità del soggetto amministrativo , è essenziale per la funzionalità dell’organo stesso.
Per quanto concerne l’oggetto delle deliberazione, si è già citata la normativa di riferimento su cui il collegio è chiamato ad esercitare le funzioni che gli sono proprie.
In questo caso va puntualizzato che l’ordine del giorno è lo strumento funzionale che consente la preparazione degli atti preliminari alla formazione della volontà: si può pertanto deliberare su punti già conosciuti tramite ordine del giorno o , in alternativa su altri punti , purché tutti i componenti del collegio decido all’unanimità.
In linea generale il collegio delibera su una “res”, od oggetto ,che deve essere in ogni caso possibile, lecito, determinato.
Il senso dell’ordine del giorno ,dunque, non deve necessariamente contenere l’oggetto specifico della deliberazione , che peraltro deve scaturire dal dibattito dialettico interno al collegio, ma deve tuttavia indicare le materie da trattare e non deve essere di vago sentore o con formulazioni ambigue e tali da non fare comprendere i problemi da trattare.
La volontà dell’organo amministrativo è da intendersi come formata dal consenso unanime dei componenti, attraverso l’apporto di tutti , seppure in misura variabile alla discussione .
Per cogliere la certezza delle volontà , quale elemento essenziale dell’atto amministrativo, occorre che vi sia la presenza di una motivazione chiara e non fuorviata da apprezzamenti o valutazioni soggettive, estranee alle ragioni delle decisione ; condivisa, inoltre, dalla totalità o dalla maggioranza dei componenti del collegio.
Riassuntivamente è possibile sostenere che la volontà dell’organo collegiale s’identifica con la determinazione assunta dalla maggioranza; dunque l’astensione non può essere computata tra i voti validamente espressi.
L’articolazione complessa del Collegio docenti, e l’importanza di predisporre atti idonei all’estrinsecazione delle sua volontà istituzionale, rende importante conoscere la disciplina specifica , ma anche la disciplina generale degli atti amministrativi ,promanati da un organo collegiale.
Non è un caso se, negli ultimi anni, sono state predisposte diverse ipotesi innovative della funzione e della disciplina degli organi collegiali , ma ancora oggi non disponiamo della forza politico-istituzionale idonea per giungere ad una riforma, peraltro da tutti invocata.
Dunque la riforma , giusta e opportuna , tarda ad arrivare. Le speranze , tuttavia che la nuova normativa , semplifichi il funzionamento dell’organo collegiale , non sono corrispondenti alla realtà istituzionale.
Ancora oggi , infatti, a distanza di molti anni l’esperienza di produzione di atti collegiali, si ferma a verbali prolissi, descrittivi, densi di errori giuridici e con assenze eclatanti: talvolta mancano i codici formali di strutturazione delle delibere.
Che fare dunque?
In attesa della doverosa Riforma, spetta agli Istituti e alle Reti di coordinamento territoriale delle Scuole Autonome di predisporre piani di formazione significativi e finalizzati alla disseminazione della cultura giuridico-istituzionale, oltre a che sostenere con enfasi inattaccabile la sapienza educativo- didattica del quotidiano.
Quale liceo sportivo?
Quale liceo sportivo?
di Gennaro Palmisciano
La definizione del liceo sportivo potrebbe sembrare un argomento di nicchia. Se opportunamente considerata, può, piuttosto, costituire l’occasione per elaborare ed applicare un metodo inclusivo, che partendo dal valore aggiunto delle sperimentazioni condotte e dalle esperienze comunitarie, realizzi modalità innovative funzionali, nelle prospettive della mobilità dei titoli e della formazione permanente.
Recentemente è stato pubblicato il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione sullo schema di Regolamento del liceo sportivo. Un altro passo è stato mosso verso la costituzione del liceo sportivo, la vera innovazione, insieme al liceo coreutico, negli indirizzi liceali.
Il parere è favorevole, con numerose e fondate osservazioni, ma purtroppo non affronta la perplessità fondamentale che gli operatori delle scienze motorie hanno più volte manifestato: qual è l’identità di tale liceo? E’ forse quella di un corso che prepara a superare la selezione per l’accesso agli Istituti universitari di scienze motorie? O è quella di un istituto che gli sportivi di elite possono frequentare, godendo di agevolazioni nell’attività sportiva?
La risposta non può non riferirsi all’offerta formativa storica e al quadro europeo, ma la prima è stata liquidata dalla relazione illustrativa dello schema di regolamento, con l’osservazione che finora i cosiddetti “indirizzi sportivi” nella scuola secondaria di secondo grado sono stati oggetto di sperimentazioni impiantate in percorsi ordinamentali tra loro molto diversi – da quelli liceali agli indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale – con “progetti frammentari e per lo più autoreferenziali”, producendo spesso “interferenze con altri insegnamenti, ponendo talora i docenti nella condizione di svolgere ruoli non propri”. In effetti, il problema vero è che in Italia le sperimentazioni sinora condotte sono oscillate fra le due identità, con licei alpini per sciatori di vertice, mentre nel resto d’Italia gli istituti si sono articolati su diverse dimensioni (con la presenza anche di tecnici e professionali), accomunate dal riferimento alla cultura sportiva.
Le esperienze europee, poi, non sono state prese in considerazione. Eppure in Spagna, dove esiste una tradizione consolidata dell’insegnamento sportivo a livello secondario, è stata scelta una formula a due livelli (Tecnico Sportivo e Tecnico Sportivo Superiore), che soddisfa entrambe le esigenze, grazie ad un sistema di validazione dei risultati sportivi di vertice, e provvede alla formazione dei quadri tecnici delle federazioni degli sport più diffusi in ambito scolastico. Gli istituti sportivi spagnoli fanno parte degli insegnamenti speciali (un segmento della secondaria con indirizzi dedicati anche a musica, danza e arte). E’ previsto un istituto per ogni singolo livello per ciascuna provincia. Per es. in Andalusia sono attivi a Granada l’IES (Istituto di Educazione Secondaria) Hermenegildo Lanz per il primo livello, mentre Iundenia (centro di formazione di tecnici sportivi per calcio, calcetto, sci e pallacanestro) per il secondo livello. Analogamente a Santa Cruz di Tenerife esiste un Instituto de Educación Secundaria (IES) e un Centro de Formación Específica (per Tecnico Sportivo Superiore di calcio).
Lo schema di regolamento è stato redatto da una commissione, della quale non si conosce la composizione, e che, soprattutto, non si è potuta avvalere del contributo delle associazioni di categoria, né di un dibattito aperto su una piattaforma Ansas-Indire, come per tutti gli altri Nuovi Licei. E’ stato un bene?
Ne è risultato un liceo sportivo, che non riesce nemmeno a raccordarsi decorosamente con le altre aree liceali, come osserva il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Il profilo in uscita del liceale sportivo è fuori asse rispetto a quello degli altri licei. Eppure, per ricondurlo in sintonia, basterebbe orientarlo ad un “cittadino che sappia unire la cultura umanistica con quella scientifica, con particolare riferimento allo sport, come fenomeno interculturale, trasversale e altamente significativo di ogni società”.
Un altro importante nodo da risolvere è l’affidamento degli insegnamenti. Volendo conservare l’impianto dello schema attuale di Regolamento, al fine di trasmettere quel patrimonio di passione e di competenze tecnico-scientifiche, che tale indirizzo liceale dovrebbe valorizzare, gli insegnamenti obbligatori di nuova costituzione, “Diritto ed economia dello sport” e “Discipline sportive”, potrebbero essere affidati a docenti abilitati, rispettivamente, per l’A019 e l’A029, i quali siano anche tecnici degli specifici sport.
Questa soluzione apre una prospettiva, da valutare doverosamente, che né lo schema di regolamento, né il parere del CNPI hanno affrontato: quella del rapporto con le qualifiche sportive, che, invece, in una dimensione comunitaria dovrebbero essere pienamente integrate con i diplomi del sistema dell’istruzione nazionale (e con quelli della formazione professionale regionale). In ambito sportivo, il CONI ha adottato lo SNaQ (Sistema Nazionale di Qualifica dei Tecnici Sportivi), in attuazione dei quadri nazionali delle qualifiche collegati al Quadro europeo delle qualifiche (EQF). Esso costituisce uno strumento strategico di sostegno al perseguimento degli obiettivi europei, ripresi dall’ET 2020. L’adozione dello SNaQ consente la tracciabilità (attraverso meccanismi di valutazione, validazione e certificazione) della formazione erogata, anche al fine di consentire, nello spirito dell’Unione Europea, la libera circolazione degli operatori sportivi fra i Paesi membri, attraverso un sistema di mutuo riconoscimento, rappresentato appunto dall’EQF. Lo SNaQ intenderebbe rappresentare il modello generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi, e in modo particolare per quanto attiene alla formazione dei tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle altre Organizzazioni sportive italiane riconosciute dal CONI.
In sintesi, oltre ad elementi di continuità con il passato, lo SNaQ presenta anche importanti elementi di novità, di cui i principali sono:
• il passaggio da 5 a 4 livelli, secondo le indicazioni dell’ENSSEE: i primi tre affidati alle Federazioni sportive nazionali (aiuto allenatore; allenatore; allenatore capo), quello apicale al CONI (allenatore di IV livello europeo);
• il passaggio da un sistema basato sull’input (monte ore) ad un sistema basato sull’output, ovvero la definizione e l’effettivo raggiungimento delle competenze necessarie per le attività professionali, siano esse volontarie o remunerate;
• la mappatura dei livelli sulla base del Sistema Europeo di Qualifiche (EQF), che diventa il modello di riferimento anche sul territorio nazionale (il titolo di allenatore di IV livello europeo si andrebbe a collocare al 7° livello EQF, al pari delle lauree magistrali);
• l’introduzione sistematica di un modello di accumulazione e trasferimento di crediti, costituiti da differenti esperienze formative (lezioni in presenza, studio individuale ed attività professionale), di cui vengono definiti princìpi e metodi di calcolo;
• la creazione di un sistema di aggiornamento e formazione continua, legato ai crediti formativi, per garantire l’adeguamento di conoscenze e competenze dei tecnici sportivi.
Questo strumento dovrebbe raccordarsi con l’istruzione e la formazione nazionale, qualificando l’istruzione sportiva italiana come sistema liceale speciale. I licei sportivi fornirebbero la formazione dell’area comune anche per le qualifiche sportive, che sarebbe completata con le aree tecniche specialistiche sportive a cura delle Federazioni del CONI per i tre primi livelli (aiuto allenatore; allenatore; allenatore capo), mentre per il grado di allenatore di quarto livello europeo è necessario un raccordo tra CONI e IUSM (Istituti Universitari Scienze Motorie).
In particolare, va sottolineato il sistema di aggiornamento e formazione continua, legato ai crediti formativi, da tempo adottato in vari campi (sanitario, legale, ecc.), che andrebbe esteso dalla formazione sportiva a tutti gli operatori dell’istruzione, per garantire il necessario adeguamento tecnico-professionale.
In conclusione, auspico che si apra un dibattito, fondato sul confronto tecnico di idee scientifiche, nel rispetto delle tradizioni nazionali ed europee, ma soprattutto della qualità e dell’efficacia del sistema dell’istruzione.
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