17 aprile Pareggio Bilancio in Costituzione

Il 17 aprile l’Aula del Senato, con 235 voti favorevoli, 11 contrari e 34 astensioni, approva definitivamente il disegno di legge che introduce il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Trattandosi di un provvedimento di revisione costituzionale, come previsto dall’articolo 138 della Costituzione sono state necessarie due deliberazioni da parte di ognuno dei due rami del Parlamento; essendo stato approvato, nella seconda votazione da ciascuna delle Camere, a maggioranza di due terzi dei componenti, non si fa luogo a referendum.

Nota 17 aprile 2012, Prot. n. AOODGPER 2937

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III

Nota 17 aprile 2012, Prot. n. AOODGPER 2937

Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro sedi

Oggetto: Indizione, per l’anno scolastico 2011/2012 , dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia ( All. G ) a. s. 2012/2013 : – Istanze on-line –

Parere Consiglio di Stato 17 aprile 2012, n. 1870

Numero 01870/2012 e data 17/04/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 3 aprile 2012
NUMERO AFFARE 01784/2012

OGGETTO:
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. A00/Uffleg/1077 del 19/03/2012, con la quale il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (ufficio legislativo) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Nicola Russo;
Premesso:
Nell’ambito della revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei percorsi di istruzione liceale, l’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, stabilisce che all’organizzazione dei percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo si provvederà con distinto regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla base dei criteri previsti da tale d.P.R..
In applicazione di tale norma è stato redatto lo schema di regolamento in esame, concernente l’organizzazione della sezione ad indirizzo sportivo, oggetto specifico del presente parere; lo schema è stato approvato, in prima lettura, dal Consiglio dei ministri dell’8 settembre 2011 ed ha ottenuto i pareri favorevoli sia della Conferenza Unificata (parere espresso nella seduta del 27 ottobre 2011), sia del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (parere espresso nella seduta del 14 dicembre 2011, con la condizione che vengano accolti i rilievi espressi e i suggerimenti avanzati).
Lo schema è composto da sette articoli e dall’allegato A, recante il piano di studi, i risultati di apprendimento particolare e gli obiettivi specifici di apprendimento relativi agli insegnamenti impartiti nella sezione sportiva.
Riferisce il Ministero come non esista, attualmente, una normativa che regoli il percorso educativo dei licei ad indirizzo sportivo; tale vuoto ha comportato una proliferazione dei percorsi di studio, nelle istituzioni scolastiche dette “ad indirizzo sportivo”, non regolamentate e, di tal guisa, estremamente disomogenei.
Con l’intenzione di colmare tale vuoto normativo, ed al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, si è, dunque, proceduto utilizzando lo schema regolamentare espressamente richiamato dall’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 89/2010 cit.
Il liceo sportivo è incardinato nel liceo scientifico, con il medesimo monte ore e con l’eliminazione della “Lingua e cultura latina” e del “Disegno e storia dell’arte”, e la riduzione di un’ora di filosofia nel triennio. Tali discipline sono così sostituite:
• primo biennio: + 3 ore di Discipline Sportive, + 1 ora di Scienze motorie, + 1 ora di Scienze naturali;
• secondo biennio e quinto anno: + 3 ore di Diritto ed economia dello sport, + 2 ore discipline sportive, + 1 Scienze motorie.
In prima applicazione è prevista l’istituzione di una sezione di liceo sportivo per provincia, per un totale di 100 sezioni a livello nazionale. Ulteriori sezioni potranno essere istituite “qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale”.
Non sono previste prove di accesso, essendo il liceo sportivo aperto alla frequenza di tutti gli studenti, compresi i disabili.
Il titolo di studio conseguito al termine del percorso è un diploma di liceo scientifico, con l’indicazione di “sezione ad indirizzo sportivo”.
I risultati di apprendimento, il piano degli studi e gli obiettivi specifici di apprendimento sono definiti dall’allegato A allo schema di regolamento.
Per il “sistema delle scuole statali” è prevista la stipula di apposite convenzioni tra gli Uffici Scolastici regionali (USR) e i comitati regionali del CONI (Comitato Olimpico nazionale Italiano) e del CIP (Comitato Italiano Paraolimpico). Le convenzioni sono sottoscritte sulla base di linee programmatiche definite a livello nazionale tra MIUR, CONI e CIP.
Per il “sistema delle scuole paritarie” i gestori stipulano apposite convenzioni con i comitati regionali del CONI e CIP.
Le istituzioni scolastiche statali o paritarie con sezioni di liceo sportivo possono altresì stipulare convenzioni con “università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all’attività sportiva”.
L’istituzione delle sezioni di liceo sportivo non deve comportare maggiori oneri per lo Stato.
Considerato:
Lo schema in esame tende a far chiarezza in materia di posizionamento strutturale e normativo delle sezioni sportive all’interno del complesso sistema scolastico. La strada scelta è quella dei licei scientifici; ossia le sezioni sportive saranno delle appendici formative all’interno del sistema degli stessi, da cui si differenziano per il maggior monte orario settimanale destinato “all’attività sportiva” e la cancellazione delle ore destinate all’insegnamento della “lingua e letteratura latina” e del “disegno e storia dell’arte”.
L’esigenza di colmare tale vuoto normativo appare sicuramente condivisibile. La modalità regolamentare prescelta risulta, inoltre, compatibile con i principi costituzionali di cui agli artt. 87 e 117, in quanto si va ad intervenire su materie riguardanti le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni, che formano oggetto di competenza esclusiva dello Stato.
Pertanto, in relazione al contenuto dello schema, la Sezione ritiene di dover esprimere parere favorevole, con le osservazioni che seguono:
1) si ritiene che anche le scuole paritarie, nella stipula delle convenzioni, debbano far riferimento alle linee programmatiche stabilite a livello nazionale e concordate tra il MIUR, il CONI e il CIP, così come previsto per le scuole statali dall’art. 4, comma 1 lett. a) dell’articolato e, pertanto, si suggerisce di modificare l’art. 4, comma 1, lett. b) aggiungendo il riferimento a tali linee programmatiche;
2) si ritiene, inoltre, che all’art. 6 debba essere specificato meglio quale sia l’organo che, all’interno della compagine ministeriale, procederà alla verifica periodica dell’efficacia delle attività della sezione ad indirizzo sportivo;
3) infine, ad avviso della Sezione, occorrerebbe prevedere, sempre nell’ambito della disciplina dettata dall’art. 6, una verifica periodica anche con riguardo alla adeguatezza degli impianti e delle attrezzature ginnico-sportive, adeguatezza richiesta dall’art. 1, comma 3 dell’articolato in esame.

P.Q.M.
esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L’ESTENSORE
Nicola Russo

IL PRESIDENTE
Luigi Cossu

IL SEGRETARIO
Massimo Meli

Circolare DFP 17 aprile 2012, n. 3

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Ministro dell’Interno

 

Circolare 17 aprile 2012, n. 3

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0015731 P

 

Alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

 

Oggetto: Ambito di applicazione delle novelle introdotte dall’art. 15, 1. 183 del 2011 in materia di certificazione.

 

Sono pervenute numerose richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall’art. 15, 1. 12 novembre 2011, n. 183 – che ha novellato il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma 02 all’art. 40 – in particolare con riferimento ai certificati necessari per ottenere il permesso di soggiorno, all’attestato di idoneità abitativa e alla cittadinanza.

 

1. Sino all’1 gennaio 2013 la materia della certificazione relativa «alla disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero» è esclusa dal campo di applicazione del testo unico sulla documentazione amministrativa. Tale principio è affermato dall’art. 3, comma 2, D.P .R. n. 445 del 2000 (prima della novella .introdotta con efficacia dall’1 gennaio 2013, dalla legge di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5) secondo cui «i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti conamenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero».

 

Inoltre, l’art 2, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 prevede che i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare solo stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Sono fatte espressamente salve, sino al 31 dicembre 2012, le disposizioni del testo unico o dello stesso regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti.

 

L’art. 15, 1. n. 183 del 2011, che ha novellato il D.P.R. n. 445 del 2000, non è intervenuto sull’ambito di applicazione, nel settore dell’immigrazione, della disciplina in materia di documentazione amministrativa In assenza di un esplicito intervento emendativo del legislatore, dall’applicazione del comma 02 dell’art. 40, D.P.R. n. 445 del 2000, sono pertanto fatte salve «le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero». Da tale conclusione deriva un duplice ordine di conseguenze: da un lato, ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia le amministrazioni possono chiedere la produzione di certificati ai fini dei procedimenti disciplinati dal Testo Unico delle leggi dell’immigrazione, approvato con d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; dall’altro, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: <il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi», ma la dicitura «certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione».

 

La direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione del 22 dicernbre 2011 precisa che «per quanto non espressamente previsto nella direttiva continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia del testo unico sulla documentazione amministrativa». La direttiva fa quindi salve «le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero».

 

La legge di conversione del d.l. n. 5 del 2012 ha soppresso, con efficacia dall’1 gennaio 2013, dall’art. 3, comma 2, D.P.R. n. 445 deI 2000 le parole «fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero», con la conseguenza che, a decorrere da tale data, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura prevista dal comma 02 dell’art. 40, D.P.R. n. 445 del 2000.

 

 

2. Quanto all’attestato di idoneità abitativa, l’art 29, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al comma 3 prevede che lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità, tra l’altro, di un alloggio conforme ai requisiti igienico – sanitari, nonché di idoneità abitativa.

 

Si richiede che l’alloggio sia idoneo ad ospitare il nucleo familiare integrato. Tale idoneità è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico.

 

Dunque, al di là del nomen juris utilizzato (si parla, infatti, promiscuamente di certificato o di attestato di idoneità abitativa), l’idoneità abitativa rappresenta un’attestazione di conformità tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali, non ha quindi natura di certificato e non può pertanto essere sostituita da un’autocertificazione.

 

Sugli attestati di idoneità abitativa non deve quindi essere apposta, a pena di nullità, la dicitura, prevista dall’art 40, comma 02, del cit. D.P.R. n. 445 del 2000: «II presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

 

 

3. AI procedimento relativo alla cittadinanza si applica l’art 40, comma 02, D.P.R. n. 445 del 2000.

 

Ciò in quanto la disposizione dettata dall’art 9 bis, comma 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall’art 1, 1. 15 luglio 2009, n. 94, ai fini dell’elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza non può essere considerata speciale rispetto alla disciplina dettata dall’art. 40, D.P R. n. 445 del 2000. Tale norma, infatti, non ha carattere di specialità per quanto attiene al procedimento, con la conseguenza che non sussistono ragioni di ordine logico e giuridico che possano giustificare la non applicabilità della disciplina dettata dal cit. D.P.R. n. 445 del 2000.

 

Sul punto può osservarsi che: a) il procedimento per ottenere la cittadinanza non rientra nella previsione contenuta nell’art. 3, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000, che esclude dal campo di applicazione della semplificazione della documentazione amministrativa i soli procedimenti relativi alla condizione dello straniero e all’inunigrazione. Trattandosi di deroga ad un principio generale non è estensibile in via analogica ad ipotesi non espressamente previste. E che il procedimento relativo alla cittadinanza non sia assimilabile a quello relativo alla condizione dello straniero e all’immigrazione è dimostrato anche dalla circostanza che lo stesso art. 9 bis fa espressamente riferimento all’elezione, all’acquisto, al riacquisto, alla rinuncia o alla concessione della cittadinanza.

 

È indubbio, quindi, che il legislatore del 2009, modificando la l. n. 91 del 1992, ha voluto prevedere l’allegazione dei certificati non solo per gli stranieri, ma anche per coloro che intendono rinunciare alla cittadinanza italiana o che la vogliano riacquistare dopo averla perduta. Sono, queste, ipotesi che coinvolgono un cittadino italiano e non lo straniero; b) il legislatore del 2009 non ha inteso dettare una disciplina specifica relativamente all’acquisizione della documentazione utile ai fini del riconoscimento della cittadinanza, con la conseguenza che si possono ritenere applicabili i principi generali dettati dal D.P.R.n. 445 del 2000; c) i criteri dettati dal D.P.R. n. 445 del 2000 non possono ritenersi in contrasto con interessi e valori costituzionali, sui quali è costruita la sovranità e la democrazia, ma dettano una disciplina ispirata ai principi, di rango costituzionale, di buon andamento della Pubblica amministrazione, con la conseguenza che l’amministrazione non può chiedere documentazione che può acquisire d’ufficio da altra Pubblica amministrazione.

 

Al procedimento relativo alla cittadinanza si applicano, dunque, le diposizioni dettate dal D.P.R n. 445 del 2000 in tema di acquisizione d’ufficio della documentazione; in particolare, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura, prevista dall’art. 40, comma 02, del cit. d.P.R n. 445 del 2000: <<Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

 

Resta fenno che i cittadini non appartenenti all’Unione europea possono, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.P.R n. 445 del 2000, utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso decreto limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all’estero e non registtati in Italia o presso un Consolato italiano deve procedersi all’acquisizione della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta all’estero nei tennini di legge.

 

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Il Ministro Dell’interno

Nota 17 aprile 2012, AOODGPER Prot. n. 2935

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale Personale della Scuola
Ufficio VI

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e p.c.
Ai Responsabili degli Uffici di Ambito Territoriali
LORO SEDI
All’Intendente Scolastico Italiano
Provincia Autonoma di BOLZANO
All’Intendente Scolastico Tedesco
BOLZANO
All’Intendente Scolastico Ladino
BOLZANO
Alla Provincia Autonoma Dipartimento Istruzione
TRENTO
Alla Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Assessorato Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA
AI Capo Dipartimento per l’Istruzione
AI Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
AI Direttore Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l’Autonomia Scolastica
AI Direttore Generale per la politica finanziaria e per il bilancio
AI Capo dell’Ufficio Legislativo
LORO SEDI

OGGETTO: Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente in esubero. – Anno scolastico 2012-2013.

La diffusione della cultura e della pratica dell’integrazione degli alunni diversamente abili richiede un numero crescente di docenti che acquisiscano la specializzazione per il sostegno, a seguito della frequenza di un
corso di perfezionamento annuale. competenze di integrazione, pur senza conseguire la specializzazione per il sostegno.

Tra le strategie di intervento tese a implementare lo sviluppo della cultura dell’inclusione, si collocano le attività di formazione del personale docente per la piena ed effettiva integrazione degli alunni con disabilità.

Con la presente circolare, si trasmette il decreto direttoriale n. 7 del 16/04/2012, che istituisce e regolamenta l’istituzione di appositi percorsi formativi finalizzati alla realizzazione del “Profilo del docente specializzato per le attività di sostegno”, con l’intento di innalzare il livello qualitativo degli interventi formativi ed educativi orientati alla piena integrazione degli alunni portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

Tali percorsi, ai quali si accede soltanto su base volontaria, sono destinati a docenti delle classi di concorso o tipologie in esubero, con particolare riguardo a tutte le classi di concorso interessate da restrizioni di orario prodotte della riforma in atto.

Al fine di soddisfare le esigenze di flessibilità del personale docente in esubero, i corsi saranno attivati in tre moduli, equivalenti ciascuno a 20 CFU, corrispondenti a un livello base, intermedio, avanzato con prova
finale di verifica e valutazione.

Con successiva nota, questa Direzione comunicherà le modalità e i tempi per l’individuazione dei corsisti.

IL DIRETTORE GENERALE
LUCIANO CHIAPPETTA

Decreto Direttore Generale 16 aprile 2012, n. 7

Nota 17 aprile 2012, AOODGPER Prot. n. 2934

Minisrero dell’Istruzione dell’Universirà e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale Personale della Scuola

Nota 17 aprile 2012, AOODGPER Prot. n. 2934

Ai Direttori Generali degli UU.SS.RR
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado
LORO SEDI
p.c. Ai Dirigenti della Formazione del personale docente presso gli Uffici Scolastici Regionali
Ai Referenti regionali per le lingue
LORO SEDI

OGGETTO: Corsi di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica per docenti di discipline non linguistiche (DNL) secondo la metodologia CLIL in servizio nei Licei Linguistici.

ALLEGATI:
l. Decreto n. 6 del 16/04/2012 del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Scolastico (Definizione degli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezional11ento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL – Content and Language Integrated Learning – rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici);
2. Decreto del Ministro del 7/03/2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 03/04/2012.