Decreto-Legge 7 maggio 2012 , n. 52
(in GU 8 maggio 2012, n. 106)
Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.
(12G0074)
Capo I
Norme organizzative
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, nell'ambito
dell'azione del Governo volta all'analisi ed alla revisione della
spesa pubblica, di emanare disposizioni per la razionalizzazione
della spesa per acquisti di beni e servizi, migliorando la qualita'
delle procedure di acquisto centralizzato ed incrementandone
significativamente l'utilizzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il
Parlamento, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica
1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte
all'analisi e al riordino della spesa pubblica, e' istituito un
Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri e composto dal Ministro delegato per il programma di
Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze o vice
Ministro da lui delegato e dal Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto puo'
modificare la composizione del Comitato. Il Comitato svolge attivita'
di indirizzo e di coordinamento, in particolare, in materia di
revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese,
razionalizzazione delle attivita' e dei servizi offerti,
ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto
di beni e servizi, ottimizzazione dell'uso degli immobili e nelle
altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012.
Capo I
Norme organizzative
Art. 2
Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per
acquisti di beni e servizi
1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai
fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle
risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della
pubblica amministrazione, garantendo altresi' la tutela della
concorrenza attraverso la trasparenza ed economicita' delle relative
procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti
con il Parlamento delegato per il programma di Governo, puo' nominare
un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire
il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di
costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche
compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attivita'
di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche
amministrazioni, anche in considerazione dei processi di
razionalizzazione in atto. Il Commissario collabora altresi' con il
Ministro delegato per il programma di governo per l'attivita' di
revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni.
2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le
amministrazioni, autorita', anche indipendenti, organismi, uffici,
agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali,
nonche' le societa' a totale partecipazione pubblica diretta e
indiretta e le amministrazioni regionali commissariate per la
redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo
sanitario.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto la
Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera
dei deputati e la Corte costituzionale.
4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle
regioni, salvo quanto previsto dal comma 2, il Commissario, nel
rispetto del principio di sussidiarieta' e di leale collaborazione,
formula proposte al Presidente della regione interessata,
comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le
disposizioni di cui al presente decreto costituiscono principi di
coordinamento della finanza pubblica.
Capo I
Norme organizzative
Art. 3
Organizzazione e programma di lavoro
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina
del Commissario straordinario stabilisce:
a) la durata, comunque non superiore ad un anno, dell'organo;
b) l'indennita' del Commissario, comunque non superiore al
trattamento economico complessivo correlato all'incarico di dirigente
generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il
Commissario nell'esercizio delle sue funzioni e prestano la loro
opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese
effettivamente sostenute, a carico degli ordinari stanziamenti di
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) gli uffici, il personale e i mezzi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze
dei quali il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Commissario presenta entro 15 giorni dalla nomina un
programma di lavoro al Comitato interministeriale di cui all'articolo
1, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni mensili del
Commissario.
Capo I
Norme organizzative
Art. 4
Relazione al Parlamento
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui
delegato riferisce semestralmente al Parlamento sull'attivita' di
razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto.
2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche alla Corte dei
conti.
Capo I
Norme organizzative
Art. 5
Poteri
1. Il Commissario ha diritto di corrispondere con tutte le
pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di
chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione
per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario
ha il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole
amministrazioni e alle societa' di cui all'articolo 2, comma 2,
nonche' di disporre che vengano svolte, nei confronti delle stesse,
ispezioni a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le
amministrazioni pubbliche e le societa' a totale partecipazione
pubblica che svolgono compiti di centrale di committenza hanno
l'obbligo di trasmettere i dati e i documenti richiesti, nonche',
comunque, di fornire la piu' ampia collaborazione al Commissario.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, il
Commissario ha il potere di definire, per voci di costo, il livello
di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche.
3. Il Commissario segnala al Consiglio dei Ministri e al Consiglio
regionale interessato le norme di legge o di regolamento o i
provvedimenti amministrativi di carattere generale, che determinano
spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono
essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione e
propone a tale fine i necessari provvedimenti amministrativi,
regolamentari e legislativi.
4. Il Commissario esprime parere circa le iniziative necessarie per
rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa e puo' pubblicare i pareri
nei modi piu' congrui in relazione alla natura e all'importanza delle
situazioni distorsive.
5. Su proposta del Commissario, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro da questi delegato o, per le Regioni, il
Presidente della Regione interessata possono adottare le seguenti
misure:
a) sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole
procedure relative all'acquisto di beni e servizi anche per ragioni
di opportunita';
b) introduzione di obblighi informativi a carico delle pubbliche
amministrazioni finalizzati alla trasparenza ed all'effettivo
esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione attribuiti al
Commissario ai sensi del comma 1.
6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono segnalati, anche ai fini
di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15,
al Presidente della Corte dei conti, il quale , per quanto riguarda
le regioni, li comunica alla competente sezione regionale di
controllo della Corte medesima.
7. Il Commissario segnala alle amministrazioni le misure di
razionalizzazione della spesa e fissa un termine per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del termine
il Consiglio dei Ministri puo' autorizzare, nel rispetto
dell'articolo 120 della Costituzione, l'esercizio di poteri
sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti.
8. Le amministrazioni provvedono all'attuazione dei compiti
previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo I
Norme organizzative
Art. 6
Requisiti di nomina
1. Il Commissario opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione ed e' scelto tra persone provenienti da
settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalita', di
notorie esperienza e capacita'.
Capo II
Norme sostanziali
Art. 7
Parametri di prezzo qualita' per l'espletamento delle procedure di
acquisto
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, quale misura di coordinamento della
finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche nell'indizione o
nell'effettuazione delle proprie procedure di acquisto applicano
parametri prezzo-qualita' migliorativi di quelli eventualmente
individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla
Consip S.p.A. per beni o servizi comparabili.
2. Per i bandi gia' pubblicati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la Consip puo' pubblicare sul sito internet
individuato nei bandi medesimi quale profilo del committente i
parametri applicabili ai sensi del comma 1.
3. Le acquisizioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche
tramite il ricorso ad una centrale di committenza ai sensi
dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, rispettano in ogni caso i parametri del rapporto tra il prezzo e
la qualita' delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi
dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' i
parametri di cui al comma 1.
Capo II
Norme sostanziali
Art. 8
Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi
1. Al fine di garantire la trasparenza degli appalti pubblici,
l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e le
informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi
dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, con modalita' che consentano la ricerca delle
informazioni anche aggregate relative all'amministrazione
aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto
di fornitura.
2. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio, analisi e valutazione
della spesa pubblica, nonche' delle attivita' strumentali al
Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica
amministrazione, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture trasmette, con cadenza semestrale, al
Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip S.p.A.
i dati di cui al comma 1.
Capo II
Norme sostanziali
Art. 9
Attivita' della centrale di committenza nazionale attraverso sistema
informatico
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione,
a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in
modalita' ASP (Application Service Provider) delle pubbliche
amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di
Consip S.p.A., anche ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e delle disposizioni del presente decreto.
Capo II
Norme sostanziali
Art. 10
Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi
automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza
1. Il parere di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, e' facoltativo per le centrali
di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le
acquisizioni di beni e servizi.
Capo II
Norme sostanziali
Art. 11
Mercato elettronico della pubblica amministrazione
1. All'articolo 11, comma 10-bis, lettera b), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte in fine, le
seguenti parole: "e nel caso di acquisto effettuato attraverso il
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207".
Capo II
Norme sostanziali
Art. 12
Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa
1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' premesso il seguente periodo:
"La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le
offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza
dei documenti prodotti.".
2. Al comma 2 dell'articolo 283 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' premesso il seguente periodo:
"La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le
offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza
dei documenti prodotti".
3. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per le
quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti
le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Capo II
Norme sostanziali
Art. 13
Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi
1. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli
enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino
disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova
applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno
1962, n. 604.
Capo II
Norme sostanziali
Art. 14
Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di
efficientamento degli usi finali dell'energia
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle
indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, adottano misure
finalizzate al contenimento dei consumi di energia e
all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso
il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
Capo II
Norme sostanziali
Art. 15
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del
presente decreto, pari a euro 155 mila nell'anno 2012 e a euro 78
mila nell'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del
1999, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011,
n. 183.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo II
Norme sostanziali
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 maggio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Giarda, Ministro per i rapporti con
il Parlamento
Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e
dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino
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