Nuovi orizzonti della nutrizione

NUOVI ORIZZONTI DELLA NUTRIZIONE

di Paolo Manzelli

Nella attuale crisi di trasformazione sociale ed economica tra la vecchia societa industriale e la nuova societa della conoscenza, la attuale pericolosa condizione di ristrettezza finanziaria del Paese, produce come diretta conseguenza il fatto che la politica sanitaria italiana non potra piu’ permettersi un elevato livello di spesa medico sanitaria .

Putroppo senza una strategia di innovazione scientifica e culturale ogni tentativo di sostenibilita dell’ attuale modello di welfare -sanitario e’ pertanto destinato al fallimento a causa della crescita delle disuguaglianze nelle condizioni di salute dei cittadini, sia geografiche e di eta’ che economico-sociali.

E necessario pertanto prevedere una “transizione del sistema sanitario dalla cura alla prevenzione“; quindi e’ divenuta una esigenza sociale ed economica il saper agire nel quadro di una complessa trasformazione della industria farmaceutica in un sistema di sviluppo della funzionalita dell’ alimentazione per garantire benessere ed invecchiamento attivo della popolazione .Questo e quanto viene indicato dalla strategia di Europea di HORIZON 2020.

http://www.euranet.eu/ita/Dossiers/Anno-Europeo-dell-Invecchiamento-Atti…

Cio comporta una maggior attenzione alla qalita del cibo , a dare sviluppo a strategie culturali capaci di limitare il ricorso all’ ingestione di cibi e bevande genericamente definite come “spazzatura” che assieme alla scarza attivita’ fisica producono obesita’ per malnutrizione e di conseguenza malattie cardiovascolari e croniche di vario tipo che comportano l’ emergenza di insostenibli problematiche sanitarie .

La soluzione a questi problemi non verrà dalla produzione di nuovi medicinali e vaccini che comportano ricerca e sperimentazione troppo costosa e dalla costruzione di nuovi ospedali per contenere l’ aumenare delle aspettative di guarigione , ma da un nuovo concettio di sanita che risponda al criterio essnziale che dice :       “E’ MEGLIO PREVENIRE CHE CURARE “.

Infatti per aumentare salute e benessere nei cittadini e’ importante oggi avviare un profondo cambiamento culturale ed organizzativo di condivisione di conoscenze tra impresa e ricerca , finalizzato ad attuale uno stabile successo futuro del rapporto tra alimentazione e salute.

Si tratta infatti di riorientare il sistema sanitario vigente, ( fuori controllo proprio in quanto persegue ancora l’ idea di attenere che la popolazione si ammali per poi guarila), per dare un innovativo sviluppo ad un sistema adeguato di misure di preenzione della salute , ormai strettamente necessario per effettuare una efficace e stabile riduzione del deficit sanitario e del debito accumulato dalle Regioni, proponendo una piu stringente attenzione alla reale valutazione sanitaria correlata ai reali fabbisogni del mantenimento del benessere psico-fisico dei cittadini .

La spesa sanitaria pertanto non potra piu perseguire dinamiche di cresita della industria farmaceutica, ma dovra correlarsi all’ effettivo bisogno di mantenimento della salute individuando strategie economico-sociali che permettano l’ avanzamento di qualità superiore della salute dei cittadini, strettamente coordinata dalla ricerca nutrizionale piu avanzata tale da permettere con una maggiore copertura salutare della popolazione assistita dal sistema sanitario.

In quest’ottica è fondamentale lo sviluppo di CENTRI DI COMPETENZA sui NUOVI ORIZZONTI DELLA NUTRIZIONE , capaci di indirizzare e gestire la trasformazione del sistema sanitario-farmacentico in un’organizzazione di ricerca nutrizionale basata sulle piu recenti prospettive di indagine Nutrigenomica e Nutraceutica orientati a funzionalizzare il cibi e personalizzare le diete in relazione al mantenimento della salute nell’ arco intero della vita.

EGOCREANET , lavorando attualmente nell’ ambito del BUSINESS INCUBATOR della UNIVERSITA di Firenze , ha iniziato a dare sviluppo a tale prospettiva nel quadro del coordinamento del Progetto Europeo FP7.KBBE.2013.2.2-02 sul tema dei fattori alimentari che influenzano le relazioni tra intestino e cervello ( Gut Brain Axis resarch).

Inoltre EGOCREANET ha iniziato ad co-organizzare di un parteneriato Europeo di Centri di Competenza su FOOD/HEALTH , (vedi ad es il CEN-NUTRIMENT in :

http://sial2010.b2bmatchmaking.com/index.php?page=cat_tech&action=detail&params[id]=1031)

con i quali realizzeremo nel 2013 la fase di “start up” di un consorzio Internazionale Pubblico-Privato , sulla tematica sviluppata nel progetto Europeo sul tema FUTURE HORIZON of NUTRITION finalizzata al miglioramento della qualita della vita.

Per procedere in questa direzione della innovazione del sistema socio sanitario Regionale abbiamo intrapreso un rapporto stabile con la Regione Toscana, Assessorato alla Agricoltura e Coodinamento Regionale della Ricerca , ed inoltre abbiamo coordinato tavolo di relazioni tra le 4 Universita Toscane denominato NUTRA-Scienza .

Infine presenteremo questa Nuova Prospettiva di sviluppo, (basata sulla costrituzione di un Centro di Competenze Internazionale su Nutrizione e Salute), al ” Consensus Metting del Progetto Europeo FUHONU” nell’ ambito del Congresso Internazionale di MEDICINA INTEGRATIVA ECIM-2012 che si ìterra a Firenze tra il 20 ed il 22 sett. 2012 .vedi :http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezion…

Il nostro obiettivo e’ quello di poter attuare e gestire la formazione del “Centro Internazionale di Competenze su Nutrizione e Salute”, finalizato a promuovere strategie di riduzione del rischio di malattia per aumentare il benessere e l’ invecchiamento attivo dei cittadini, coodinandoci con imprese capaci di investire in ricerca nel settore degli alimenti funzionali e nutraceutici , in modo da presentare i primi coerenti risultati di sviluppo in termini di ECO-ECONOMIA SOCIALE nel quadro dell’ EXPO 2015 a Milano.

Vedi infine le attivita di Disseminazione di Nutra Scienza su Facebook http://www.facebook.com/groups/195771803846822/

Coloro che fossero interessati a dare sviluppo a questa prospettiva nel quadro di EUROPA 2020 potranno contattarmi per condividere lo sviluppo della iniziativa CENTRO DI COMPETENZE su FUTURE HORIZON OF NUTRITION. Paolo Manzelli 26/LUGLIO/2012

 




PAOLO  MANZELLI
Director of EGO-CreaNet//IUF  – University of Florence

EGOCREANET- VALIDATED EUROPEAN -PIC = 959882416
DIPARTIMENTO DI CHIMICA ,
POLO SCIENTIFICO 50019 -SESTO F.no- 50019 Firenze- Via madonna del Piano,06
-room: D.1.32: Phone: +39/055-4574662 Fax: +39/055-4574639
c/o BUSINESS INCUBATOR-University/Industry
Mobile: +39/335-6760004
E-mail: EGOCREANET2012@gmail.com
pmanzelli.lre@gmail.com
http://www.egocreanet.it/Postnuke/html/
http://www.edscuola.it/lre.html
http://www.egocrea.net/
http://www.descrittiva.it/calip/dna/
http://cseonns.splinder.com/

http://www.steppa.net/html/scienza_arte/scienza_arte.htm#articoli

http://www.wbabin.net

https://sites.google.com/site/quantumartgroupitaly/
http://www.facebook.com/groups/195771803846822/

 

 

Annullata dal TAR Lazio una bocciatura per insufficienti ore di sostegno

Annullata dal TAR Lazio una bocciatura per insufficienti ore di sostegno

di Salvatore Nocera

La Sentenza tar Lazio n. 6087/2012 depositata il 5/7/2012 è di estremo interesse, poiché risolve un problema sino ad oggi non affrontato in materia di inclusione scolastica, che prevalentemente riguarda la richiesta di un maggior numero di ore di sostegno. Questa sentenza invece fa discendere dall’insufficiente numero di ore di sostegno l’annullamento della bocciatura  di un alunno con grave disabilità.

Ecco i fatti: un alunno con grave disabilità, frequentante una classe intermedia di un istituto di istruzione superiore aveva avuto assegnate solo 4 ore di sostegno settimanali con una progressiva riduzione dalle 16  ore di scuola media  e12  ed 8 dei due anni precedenti di scuola superiore.

Al termine dell’anno scolastico il Consiglio di classe lo aveva bocciato per non aver egli raggiunto gli obiettivi minimi del PEI predisposto ai sensi dell’art 15 dell’O M n. 90/01.

La famiglia impugna al TAR la bocciatura, denunciando oltre  alla  immotivata riduzione di ore di sostegno rispetto all’anno precedente, anche gravi errori procedurali, quali la mancata partecipazione allo scrutinio del docente per il sostegno, la mancata concessione delle prove equipollenti di cui all’art 16 comma 3 l.n. 104/92 ( sostituzione della prova scritta di Inglese con  quella orale) ed il mancato rispetto dell’art 16 comma 1 stessa legge che impone l’indicazione nel PEI  delle  discipline per le quali il Consiglio di classe prevede la riduzione di alcuni contenuti , criteri particolari di programmazione e attività di sostegno.

Il TAR accoglie l’istanza sospensiva e il Consiglio di classe si riunisce a Dicembre per riesaminare lo scrutinio di Maggio. In quella sede viene evidenziato che il PEI aveva previsto la richiesta di molte ore di sostegno specie nelle discipline di indirizzo della scuola; ma, ciò non ostante, si ribadisce il giudizio di non ammissione alla classe successiva. La famiglia propone motivi aggiunti al ricorso, rimarcando quest’ultima circostanza.

Di fronte a questa situazione il TAR accoglie il ricorso fondamentalmente fondando la decisione sull’insufficienza delle ore di sostegno, come risulta, tra l’altro, dal seguente passaggio della sentenza:

“Tale rilevabile inadeguatezza del mezzo fornito all’alunno portatore di handicap, che come noto si rende sicuramente sindacabile in sede di giurisdizione amministrativa allorquando la stessa inadeguatezza risulti “ictu oculi” manifesta, consente l’accoglimento del ricorso e consente di ritenere anche i risultati delle prove svolte dallo stesso di cui il Consiglio di classe ha genericamente rilevato insufficienze nella generalità delle materie, parimenti collegabili alla stessa carenza della attività di sostegno.”

 

OSSERVAZIONI

E’ importante l’affermazione che  quando una risorsa ritenuta tecnicamente importante per l’inclusione , come il sostegno, sia   ritenuta quantitativamente insufficiente dagli stessi tecnici della scuola, cioè i docenti curricolari, essa deve ritenersi “ictu oculi”( a prima vista) insufficiente anche dai Giudici che, in materia di “ discrezionalità tecnica non avrebbero facoltà di giudizio, ma i quali, sulla base del giudizio dei tecnici possono sindacare l’illegittimità dell’Amministrazione  nel non fornire sufficienti risorse per una buona inclusione.

Quindi punto determinante della decisione è stato quanto previsto nel PEI  e riaffermato nello scrutinio suppletivo circa  l’insufficienza delle ore di sostegno.

Però su questo punto occorre fare un approfondimento.

Intanto risulta dagli atti che il PEI è stato predisposto a Febbraio , cioè ben 5 mesi dopo l’inizio dell’anno scolastico, mentre l’art 5 del dpr del 24/2/94 prevede al massimo un periodo di 3 mesi dall’inizio dell’anno scolastico. Probabilmente tale ritardo potrebbe essere dovuto al fatto che , troppo spesso, i docenti curricolari, specie di scuola superiore,   delegano la formulazione del PEI al solo docente per il sostegno e questi talora viene assegnato con ritardo anche di uno o due mesi; ciò potrebbe spiegare come mai il PEI sia stato formulato solo in Febbraio.   Però è da tener presente che i docenti conoscevano già l’alunno da alcuni anni; quindi non si comprende perché abbiano atteso tanto tempo per stilare un PEI che doveva sostanzialmente essere , per gli aspetti metodologici e didattici, la prosecuzione di quelli degli anni precedenti ed avrebbe quindi potuto essere  già predisposto fin dal primo giorno di scuola.

In secondo luogo, la c m . prot n. 4798/2005 stabilisce che all’inizio dell’anno scolastico ed ancor prima dell’inizio delle lezioni, i Consigli di classe debbono abbozzare “un” PEI( se l’alunno non è ancora conosciuto ) ed” il”  PEI ( se l’alunno è già conosciuto) in sede di programmazione dell’attività didattica. Questa violazione non è stata dedotta in giudizio, ma occorre farne cenno in questo commento di carattere “ giuridico-pedagogico”.

In terzo luogo, già nel dpcm n. 185/06 sulle nuove modalità di certificazione della disabilità a fini scolastici e nella successiva Intesa Stato-Regioni del 20 Marzo 2008 sull’accoglienza degli alunni con disabilità, è chiaramente detto e ribadito che almeno un abbozzo di PEI deve essere effettuato già prima dell’inizio dell’anno scolastico, in modo da consentire la richiesta , almeno in organico di fatto, delle ore di sostegno non concesse in organico di diritto. Purtroppo anche  la violazione di queste norme non è stata

Dedotta in giudizio, probabilmente perché ritenuta superflua ( e forse a ragione); ma sotto il profilo della programmazione didattica esse risultano invece di fondamentale importanza.

Infine l’obbligo di indicare nel PEI la richiesta delle ore di sostegno anche in deroga ( trattandosi di un alunno con grave disabilità) , da predisporsi prima dell’inizio dell’anno scolastico è contenuta nell’art 10 comma 5 l.n. 122/2010, che doveva essere conosciuta dai docenti del Consiglio di classe poiché intervenuta in tempo utile per l’inizio dell’a.s. 2010/11.

Da tutto ciò risulta chiaro come  sia il Consiglio di classe che la Magistratura ritengano unica risorsa fondamentale per l’inclusione scolastica  le ore di sostegno, in numero crescente col crescere della gravità della disabilità, sino al punto che alcune sentenze hanno ritenuto taluni alunni titolari del diritto ad avere il sostegno per tutte le ore di insegnamento. E ciò lascia perplessi, dal momento che, quanti abbiamo vissuto il processo di inclusione fin dai suoi inizi alla fine degli Anni Sessanta abbiamo potuto constatare come le risorse fondamentali per una buona inclusione siano stati l’impegno dei docenti curricolari e la collaborazione dei compagni di classe. Ciò non significa che il sostegno non sia importante; tanto è vero che già nei primi anni ’70 il Ministero, pur in mancanza di una normativa precisa sugli organici di sostegno, aveva provveduto ad assegnare docenti per il sostegno in forza di utilizzazioni di docenti disponibili , prendendoli anche  dai sovrannumerari degli istituti speciali (art 9 dpr n. 970/1975). Però la forza dell’inclusione stava e sta nella presa in carico del progetto didattico di inclusione da parte dei docenti curricolari, collaborati ( e non sostituiti) dai docenti per il sostegno.

Ora da questa sentenza, come da altre precedenti, anche delle supreme Magistrature, si trae l’impressione che la normativa preveda il sostegno come risorsa fondamentale e cio non è pedagogicamente  e giuridicamente corretto e si deve avere  il coraggio di dirlo, pena lo snaturamento  dell’inclusione scolastica come l’abbiamo vissuta in Italia.

L’altra risorsa importantissima sono i compagni di classe coi quali deve realizzarsi l’integrazione; ma questo secondo aspetto sembra molto sottovalutato dall’Amministrazione a partire dall’inizio del Duemila, al punto che , malgrado la norma  dell’art 5 comma 2 del dpr n. 81/09 che fissa a 20, massimo 22 il numero degli alunni nelle classi con alunni con disabilità, si constatano purtroppo molte classi con numeri ben maggiori e ciò impedisce una interazione fra i compagni secondo i principii della “pedagogia cooperativa”.

Per questi motivi di recente l’Osservatorio scolastico del Ministero ha predisposto una bozza di disegno di legge sulla qualità dell’inclusione scolastica, che il Ministro Profumo , per  bocca del suo Sottosegretario Rossi Doria, ha dichiarato di fare proprio, che prevede come principii fondamentali l’esplicitazione della presa in carico del progetto di inclusione scolastica da parte di  tutti i docenti curricolari, che debbono essere formati obbligatoriamente inizialmente ed in servizio a tale scopo, collaborati dai docenti per il sostegno  e  il coinvolgimento dei compagni di classe , che debbono formare una classe non numerosa.

In conclusione, si ringrazia il TAR Lazio per questa innovativa sentenza; ma si spera che si vada oltre nello spirito di una più autentica qualità dell’inclusione scolastica, sostenuto pure dalla Convenzione ONU sui diritti delle Persone con disabilità, ratificata con L.n. 18/09, che , agli art 2 e 24 proprio in tema di inclusione scolastica,  ha introdotto nella nostra legislazione il principio “ dell’accomodamento ragionevole”, secondo cui, si deve fare il tutto per tutto, pur di realizzare la logica intrinseca dell’inclusione.

 

Un alunno ultradiciottenne può frequentare la scuola media del mattino

Un alunno ultradiciottenne può frequentare la scuola media del mattino

di Salvatore Nocera

Il TAR Lazio ha pronunciato l’ordinanza sospensiva n. 2845/2012 con la quale un alunno ultradiciottenne con grave disabilità è stato ammesso in via cautelare a frequentare la scuola media del mattino.

L’Ordinanza è interessante perché, a mia memoria, è la prima volta che un TAR si pronuncia su tale argomento assai delicato.

Questi i fatti:

Un alunno con grave disabilità frequentava la prima media. Prima della fine dell’anno scolastico ha compiuto i diciotto anni; il Dirigente scolastico ha comunicato alla famiglia che non poteva accettare l’iscrizione alla seconda media, ostando la c m n. 110/12 sulle iscrizioni che fa espresso divieto di iscrizione alla scuola media del mattino  di alunni ultradiciottenni per i quali invece è prevista la frequenza dei corsi pomeridiani e serali, dove debbono essere assicurati tutti i diritti dell’integrazione scolastica di cui al d m n. 455/97.

La famiglia, rifiutando la frequenza del corso pomeridiano offerto, ha impugnato al TAR tale rifiuto ed il TAR , in via cautelativa ha ammesso con riserva l’alunno alla frequenza della seconda media del mattino.

 

OSSERVAZIONI

L’ordinanza è interessante perché non mi risultano precedenti e quindi fa da apri-pista per successive decisioni in tal senso, specie se la decisione verrà confermata dalla sentenza di merito.

Però sia consentita qualche riflessione in proposito.

Per emettere l’ordinanza il TAR ha riconosciuto che sussistono i due requisiti fondamentali per pronunciare una sospensiva e cioè il fumus boni juris ( la parvensa a prima vista della fondatezza della richiesta) ed il periculum in mora ( il fondato rischio del danno in caso di mancata sospensione del provvedimento impugnato).

Ora, quanto al fumus boni juris , certo la semplice presenza di una norma amministrativa che vieta l’iscrizione in tale circostanza, di per sé, non è elemento sufficiente per negare tale fumus, poiché altrimenti nessuna sospensiva potrebbe essere richiesta e concessa, pur in ppresenza di norme amministrative poi giudicate illegittime nelle sentenze di merito.

Però sta il fatto che tale circolare si fonda sulla Sentenza n. 226/01 della Corte costituzionale che espressamente vieta tale iscrizione, proponendo la frequenza nei corsi per adulti, stante il grande divario di età, in epoca puberale dei compagni , degli alunni ultradiciottenni che si troverebbero insieme con compagni di almeno quattro o cinque anni più giovani.E ciò certamente non facilita l’integrazione tra loro in un clima sereno; motivo per il quale la Corte, nel negare la frequenza nei corsi mattutini,  riconosce il diritto alla frequenza nei corsi per adulti.

Pertanto il rifiuto dell’Amministrazione non è privo di fumus boni juris, fondandosi su una sentenza della Corte costituzionale che , nel  nostro sistema ha forza superiore a quella delle leggi ordinarie.

Quanto al periculum in mora per l’alunno, questo non dovrebbe sussistere poiché all’alunno non viene negato in assoluto il diritto alla frequenza della scuola media, cosa che sarebbe contraria alla L.n. 104/92 ed alla Giurisprudenza costante della Corte costituzionale, ma lo riconosce pienamente nei corsi per adulti, essendo l’ultradiciottenne un adulto sotto il profilo legale.

Né si dica che gli alunni con disabilità intellettiva hanno , anche se adulti, un’età mentale di bambini di pochi anni. Se si dovesse seguire questo ragionamento, allora , essi potrebbero liberamente  , anzi dovrebbero , essere iscritti e frequentare  ripetutamente la scuola dell’infanzia.

Siccome questa soluzione, formalisticamente basata su una valutazione di meri dati psicologici, non è accettabile, non dovrebbe esserlo neppure quella, a base dell’ordinanza, basata sulle stesse considerazioni o su argomentazioni di diritto allo studio ( che però l’ordinanza non esplicita), poiché non terrebbe conto dell’età evolutiva anche degli alunni con disabilità, che attraversa, come tutti i compagni non disabili l’infanzia, l’adolescenza e l’età giovanile, per le cui distinte fasi il nostro Ordinamento prevede tre tipologie di scuolee, per i ritardatari, ha istituito i corsi di istruzione per adulti ,garantendo in essi il pieno diritto allo studio anche agli alunni con disabilità.

Il problema è comlesso e delicato, poiché, se non è assolutamente messo in dubbio coi corsi per adulti il diritto all’inclusione scolastica per adulti ritardatari con  e senza disabilità, ove si disattendesse l’orientamento della Corte costituzionale, si avrebbe l’apertura di una falla nel campo educativo, inficiando i principii su cui si fonda il sistema dell’integrazione scolastica  di qualità che in Italia andiamo realizzando da oltre quarant’anni con successo.

Non resta che attendere la decisione di merito del TAR e, forse anche quello del Consiglio di Stato, qualora quella che risulterà parte soccombente vorrà rivolgersi ad esso perché venga definitivamente chiarito se la Corte costituzionale ha sbagliato o se vada data un’interpretazione diversa alla sentenza n. 226/01, formulata dall’Amministrazione scolastica.

 

Nota 26 luglio 2012, Prot. n. AOODGPER 5773

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione generale del personale scolastico

Ufficio IV

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

Oggetto: Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2012/13. Proroga presentazione domande.

 

Facendo seguito alle note prot. n. AOODGPER 5375 del 12.7.2012 e prot. n. 5753 del 25.7.2012 con cui, per l’anno scolastico 2012/13, sono state indicate rispettivamente le date di scadenza e le modalità che il personale interessato deve osservare per la presentazione delle domande di cui all’oggetto e al fine di conferire certezza all’attività degli Uffici territorialmente competenti al trattamento di tali istanze, operanti in attesa della definizione della procedura di verifica relativa ai provvedimenti sulle le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, si dispone che i termini previsti per la presentazione delle domande da parte del personale docente della scuola del primo ciclo siano prorogati al 4 agosto 2012.

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Luciano Chiappetta