È nato a Ferrara LA SCUOLA È DI TUTTI

È nato a Ferrara LA SCUOLA È DI TUTTI, un coordinamento  composto da insegnanti   “liberi e pensanti” provenienti da diversi  istituti della città e provincia. Spinti dalla sempre più preoccupante  situazione in cui versa la scuola pubblica statale, molti docenti hanno deciso di unirsi per denunciare i problemi e le disfunzioni cui  ogni giorno sono sottoposti tutti coloro che vi operano, in primis gli  studenti. Tra gli scopi del coordinamento rientrano la  sensibilizzazione dell’opinione pubblica, l’opposizione al sempre  più marcato intento di privatizzazione dell’istruzione, l’obiettivo di garantire a tutti il diritto allo studio e a un’istruzione di qualità, la messa  in sicurezza degli ambienti scolastici attualmente ben lontani dalla  legalità, il coinvolgimento di tutte le forze sociali sensibili alla  difesa di un bene di tutti, la“scuola della Costituzione”.

LA SCUOLA È  DI TUTTI ha aderito  al Coordinamento nazionale “Scuola pubblica: di tutti per tutti” (http://coordinamentonazionalescuola.net), sorto di recente a Roma con l’intento di: fornire  strumenti, materiali ed avviare iniziative; coinvolgere altre forze sociali, consapevole che è tutta la  società ad essere attaccata e che l’attacco va contro lavoratori di ogni categoria; collaborare a costruire una piattaforma approfondita e condivisa sulle politiche alternative da mettere in atto per rilanciare e riqualificare la scuola pubblica statale.

Alcuni docenti del Coordinamento di Ferrara si recheranno Lunedì  24/12/2012 dal Prefetto della loro città per consegnare le firme di una petizione in difesa della Scuola pubblica effettuata dalla Commissione per la  cittadinanza attiva, sorta presso l’Istituto L. Einaudi di Ferrara, alla quale si sono uniti in questa occasione insegnanti di altre scuole.

Precariato della scuola: i dirigenti possono pagare le ferie non usufruite

Precariato della scuola: i dirigenti possono pagare le ferie non usufruite.

Precariato della scuola: i dirigenti possono pagare le ferie non usufruite.

Il sindacato avverte i dirigenti che è cessato l’obbligo della non monetizzazione previsto dalla Spending review ed che è approvata la deroga richiesta dall’Anief. Ma le ferie possono essere prese durante la sospensione delle lezioni. La nuova norma entra in vigore dopo la pubblicazione in gazzetta della nuova legge di stabilità approvata dal Parlamento (ex cc. 42-43, art. 1).

Ferie coatte ai precari. Con l’approvazione della Legge di Stabilità, i dirigenti scolastici hanno un’indicazione chiara dal Parlamento: i giorni di ferie, se non possono essere usufruiti possono essere pagati dall’amministrazione. Il dirigente può applicare la nuova normativa a tutti i precari della scuola, indipendentemente dalla natura del contratto (supplente breve o a tempo determinato), vista la direttiva 1999/70/CE. La Legge di Stabilità approvata nelle ultime ore, ultimo atto del Governo Monti, contiene, infatti, l’attesa esclusione del personale precario – docente e Ata – che opera nella scuola dall’obbligo imposto ai dipendenti pubblici con il D.L. 95 del 6 luglio 2012 (spending review), di fruire di tutti i giorni di ferie maturati, al fine di evitare all’amministrazione di indennizzare lo stesso personale al termine della supplenza. Il disegno di legge n. 5534-bis-B approvato nelle ultime ore dalla Camera, concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, non lascia adito a dubbi. Nell’approvazione della modifica apportata all’art. 1, ex comma 43, del Testo A, aggiunge all´articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il seguente periodo: “il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie’”.

Da un punto di vista pratico, però, introduce per tutto il personale l’obbligo di dover prendere le ferie, in deroga al c. 2 art. 19 del CCCN Scuola, nei periodi di sospensione delle lezioni, nel limite di sei giorni, norma che, certamente, aprirà un nuovo contenzioso nella scuola.

“Per tutto il personale precario della scuola – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief – si tornerà, comunque, a poter monetizzare le ferie non godute, come avveniva prima del 6 luglio scorso. Il nostro sindacato chiede molta attenzione e buon senso a tutti quei dirigenti scolastici che nelle ultime settimane hanno applicato la vecchia norma scrupolosamente nei confronti dei lavoratori assunti per brevi periodi o al termine della scuola o al 30 giugno 2013, con inviti o ordini di servizio ad usufruire delle ferie durante i giorni liberi.

In attesa delle circolari applicative che il Miur emanerà nei prossimi giorni, Anief invita il personale della scuola che ha ricevuto inviti o ordini di servizio da parte dei dirigenti scolastici a rivolgersi al sindacato, inviando una mail a ferie@anief.net o contattando la segreteria nazionale o il referente territoriale per ricevere istruzioni appropriate a seguito dell’approvazione della nuova norma.

Il testo approvato, articolo 1:

Ex c. 42 (54). Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Ex c. 43 (55). All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

Concorso a cattedra: una selezione senza costrutto

Concorso a cattedra: una selezione senza costrutto

di Enrico Maranzana

 

Un atto amministrativo può essere impugnato se viziato da

manifesta illogicità”.

Questo scritto vaglia la prova selettiva del concorso a cattedra, per valutarne la legittimità.

Una domanda ha significato

SE E SOLO SE

è rapportabile a un problema

SE E SOLO SE

illumina il campo d’indagine riducendone la variabilità

 

La proiezione del principio enunciato sul test messo a punto per la selezione degli aspiranti docenti produce un esito desolante: la relazione quesito/ambito di lavoro è inesistente.

Il testo della prova veicola un’immagine delle discipline linguistiche e informatiche superficiale, nozionistica, non strutturata, indipendente della strumentalità della conoscenza rispetto ai traguardi istituzionali.

Assurdo appare il senso ultimo del questionario: si possono mettere in dubbio le capacità logiche e la capacità di comprendere un testo d’una popolazione di laureati?

Il libero accesso alla banca dati contenente l’universo dei quesiti è irragionevole e deviante: incoraggia uno studio teso al superamento della prova, all’uniformarsi ad essa. Una moderna professionalità docente, invece, esige la capacità di affrontare l’imprevisto, di orientarsi in campi sconosciuti, di prefigurare percorsi, di rielaborare la conoscenza.

 

In tutti i sistemi organizzati la selezione del personale avviene sulla base di un mansionario, in funzione dell’attitudine del soggetto a interagire positivamente con l’ambiente di lavoro.

!  Ma nella scuola no  !

L’accertamento non ha soppesato la padronanza della legislazione scolastica, della relativa terminologia, dell’esatta percezione delle finalità del sistema, della struttura decisionale, di chiari e oggettivi riferimenti per la costituzione di rapporti collaborativi.

Alcuni criteri utili alla realizzazione d’una congrua prova d’esame sono visibili in rete: “Concorso a cattedra: un freno all’ammodernamento del sistema scolastico”.

Spostiamo il focus sulla sezione riguardante le competenze digitali: le domande sono banali, di superficie, estranee alla cultura informatica.

Il clima intellettuale veicolato dal test è sintetizzato dalla proporzione:

quesito d’informatica : cultura informatica = grafia di Einstein : teoria della relatività

Se i questionari fossero stati adeguatamente concepiti avrebbero focalizzato la capacità di modellare, la capacità di cooperare, la capacità di formulare ipotesi, la capacità di gestire gli errori e, più in generale, la capacità di progettare.

Quest’ultima capacità avrebbe dovuto essere l’architrave della prova d’ammissione dato che “L’autonomia delle istituzioni scolastiche  si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione”.

 

Come giudicare l’annuncio del Miur che esalta il suo successo nel selezionare i più preparati e i più giovani? [!?.. preparati  ..?!] Non avrebbe ottenuto più agevolmente lo stesso esito utilizzando le competenze atletiche come crivello?

 

Approvato il sistema nazionale di certificazione delle competenze

da Tecnica della Scuola

Approvato il sistema nazionale di certificazione delle competenze
di A.G.
Il via libera al decreto, già approvato dal CdM, è arrivato dalla Conferenza unificata: l’obiettivo è promuovere la mobilità geografica e professionale, favorendo l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Tra le novità che riguardano la scuola c’è l’istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, consultabile anche via Internet.
Anche in Italia il sistema nazionale di certificazione delle competenze diventa realtà. Il via libera al provvedimento è arrivato dalla Conferenza unificata, che nelle ultime ore ha raggiunto l’intesa sullo schema di decreto legislativo, già approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 30 novembre, riguardante “il sistema nazionale di certificazione delle competenze, in attuazione della riforma del mercato del lavoro”.
Il documento approvato, hanno spiegato in una nota congiunta ministero del Lavoro e dell’Istruzione, di “un sistema rigoroso e coordinato a livello nazionale di riconoscimento delle competenze comunque acquisite, che promuove la mobilità geografica e professionale, favorisce l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro”.
Nel provvedimento sono contenuti una serie di standard minimi di riferimento per la regolamentazione e l’erogazione dei servizi di validazione e certificazione delle competenze. Ma anche l’istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, accessibile e consultabile anche per via telematica. Il decreto legislativo approvato prevede, infine, gli standard degli attestati e dei certificati spendibili a livello europeo.
Va sottolineato che nel testo approvato si prevede l’avvio di un sistema di monitoraggio e valutazione dell’attuazione di quanto previsto nel decreto.

Indicazioni operative per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013. (Seconda parte)

da Tecnica della Scuola

Indicazioni operative per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013. (Seconda parte)
di Giovanni Sicali
Anziché fornire delle indicazioni a partire dalla Circolare Miur n. 98 del 20/12/12 riteniamo più opportuno riportare le parti essenziali di quel testo usandolo come fonte documentale primaria, anche perché – non essendo scritto in burocratese – si impone per la sua estrema chiarezza grazie al direttore generale che l’ha firmata.
Nel precedente post del 21/12/12 ci siamo interessati dei “fortunati”, che avendo maturato i requisiti previsti dalle ultime riforme, potranno andare in quiescenza. Il motivo principale della circolare n. 98/12 è però quello di fornire le indicazioni operative sia per l’ente gestore delle istanze di pensionamento (di cui scriveremo successivamente) che per il personale della scuola. Per i lavoratori della conoscenza, come tutti sanno, esiste ancora una sola “finestra di uscita”: il 1° settembre di ogni anno.
Il 25 gennaio 2013 è il termine finale per la presentazione tramite POLIS, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento:

1) del limite massimo di contribuzione,
2) di dimissioni volontarie dal servizio,
3) di trattenimento in servizio,
4) di cessazione di un precedente provvedimento di permanenza in servizio,
5) della “quota” 96 entro il 31 dicembre 2011,
6) di decisione volontaria di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale pur non avendo compiuto ancora i 65 anni di età.
7) di opzione per la pensione anticipata (41 anni e 5 mesi per donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini) e non avendo ancora conseguito i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia. Con un’unica istanza, gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Sempre entro il 25 gennaio 2013, in tutti e sette i precedenti casi, gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze ritirando la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. Sia lem istanze che le eventuali revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:
– Il personale dirigente scolastico, docente, educativo ed Ata di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze online”, relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità.
Anche per quest’anno, al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea. E il personale delle province di Trento Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Nb.1. Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.
Nb.2. Il sistema POLIS va utilizzato, per la comunicazione dei dati necessari, anche da parte di coloro per i quali opera il recesso dell’Amministrazione dal contratto.
Nb.3. Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei DS del 28 febbraio è previsto dall’art. 12 del CCNL 15 luglio 2010 dell’area V della dirigenza. Nel caso che la comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro del DS non rispetti il termine di cui sopra non si potranno usufruire delle particolari disposizioni.

(Seguirà un terzo e ultimo post sulla gestione delle istanze)

Tempi biblici nel concorso per dirigenti tecnici

da Tecnica della Scuola

Tempi biblici nel concorso per dirigenti tecnici
di Aldo Domenico Ficara
Bandito nel 2008 ancora oggi, dopo le preselezioni, a conclusione delle quali furono ignorati 200 vincitori, e dopo gli scritti del 2001, si attendono gli orali, mentre l’organico degli ispettori è al lumicino
Il concorso a 145 posti di Dirigente tecnico pubblicato sulla G.U. del 5 febbraio 2008, il 21 settembre 2009 (19 mesi dopo la pubblicazione del bando) era approdato alle prove preselettive svolte in 29 scuole residenti nelle città di 18 regioni.
Alla prova preselettiva parteciparono sedicimila concorrenti, di cui solo 900furono ammessi alla successiva fase concorsuale, quella delle tre prove scritte.
I 900 aspiranti Ispettori scolastici svolsero poi le tre prove scritte a Roma rispettivamente il 28 febbraio 2011, il 1° marzo 2011 e dal 2 al 24 marzo 2011 (36/37 mesi dopo la pubblicazione del bando). Per la correzione delle prove scritte (dicembre 2012 ) ci sono voluti altri 21 mesi, con il modesto risultato di soli 79 ammessi agli orali (ben 66 posti allo stato attuale non verranno attribuiti).
Quindi dal momento della pubblicazione del bando concorsuale febbraio 2008 alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale sono passati 58 mesi, ovvero poco meno di cinque anni. Le percentuali che si possono evidenziare da questo concorso sono il 5.6 % di ammessi alle tre prove scritte e l’8.7% di ammessi agli orali. Percentuali molto più severe nei numeri di quelle registrate sia nel concorso per dirigenti scolastici sia in quello del concorso a cattedra per docenti.
Nel frattempo i 145 posti vacanti di dirigente tecnico sono aumentati, visto i recessi e i pensionamenti di dirigenti che si sono aggiunti in questi cinque anni, dopo la pubblicazione del bando di concorso.
Già alla data del 15 febbraio 2011 risultavano, infatti, vacanti 259 posti, come riportato sul sito del Miur. Rimane da capire come mai mentre la funzione tecnico-ispettiva è rilanciata, attribuendole un ruolo più incisivo, il corrispondente organico sia stato ulteriormente ridotto, (allungando in modo spropositato i tempi di un concorso strategico) anziché essere adeguatamente rinforzato?
Ricordiamo pure che circa 200 concorrenti, nonostante avessero superato le preselezioni del settembre 2009, non furono inseriti nelle graduatorie per il solito sbaglio e la consueta superficialità dei funzionari del ministero che ripeterono fino a quattro volte gli stessi nomi nelle quattro sezioni in cui era stato suddiviso il concorso, col risultato di arrivare al fatidico numero di 1450 ma senza i 200 legittimi vincitori. Un ricorso all’epoca fu presentato per consentire la loro riammissione, ma i tempi tecnici non consentirono comunque a costoro di partecipare alle prove scritte.
Anche questo incredibile refuso procedurale, che ha avuto lo scopo di penalizzare 200 probabili dirigenti tecnici, la dice lunga sulla solerte competenza degli uffici Miur e sulle normative concorsuali in genere.
In ultima istanza quindi, a cominciare dal 2004 nessun concorso, nemmeno uno solo e dicasi uno, è filato liscio e senza lasciare strascichi e contestazioni, sospetti e malanimo.

Problemi sulle buste trasparenti lombarde?

da Tecnica della Scuola

Problemi sulle buste trasparenti lombarde?
di A.D.F.

Tutto da rifare? Le ultime notizie rivelerebbero che il perito, individuato dal Consiglio di Stato per un ulteriore esame delle buste utilizzate nel concorso in Lombardia, abbia rinunciato all’incarico.
Da qualche giorno circolano nel web voci di una probabile rinuncia all’incarico di super perito sulla questione delle buste trasparenti usate nel concorso per dirigenti scolastici in Lombardia da parte del Direttore del Dipartimento di Scienze Merceologiche dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Un problema spinoso, irto di mille insidie, che rende tale incarico poco attraente (il perito potrebbe essere incompatibile, essendo dipendente Miur, quindi se dice che le buste sono opache , si potrebbe innescare un’altra valanga di ricorsi). L’esame di consulenza dovrà riguardare la comparazione con metodi tecnologici di almeno 30 buste contenenti i nominativi e i dati dei candidati, per verificarne l’eventuale trasparenza.
Si ricorda che le controparti hanno pareri differenti anche sul tipo di buste usate nella perizia di parte, infatti, gli avvocati dei ricorrenti dicono che le buste del concorso erano state prodotte dalla ditta Litograph e sono di tipo “Bus 20”, quelle viste nella relazione tecnica dell’Istituto poligrafico di Stato, richiesta dell’Ufficio scolastico lombardo, sono della ditta Pigna, di tipo Sandy.
Una situazione che ha dell’incredibile e che ogni giorno che passa si ingarbuglia sempre di più e non sembra trovare una soluzione immediata. A tal proposito le conseguenze di questa rinuncia all’incarico potrebbero far slittare l’udienza del Consiglio di Stato fissata per il prossimo 15 gennaio.