da La Stampa
La scuola e il suo ministro dimezzato
E’ decaduto il Cnpi, il Consiglio a cui il responsabile del Miur deve chiedere i pareri
Flavia Amabile
Alla fine è andata come si temeva: il Consiglio nazionale delle pubblica istruzione ha smesso di esistere. Un ente inutile dirà chi non lo ha mai sentito nominare, effetto di Bondi, di Monti e della spending review. Niente affatto. Il Cnpi ha una sua nobilissima e necessaria funzione e si è spento, come spesso accade in Italia, per errore, per il trascinarsi di una situazione insostenibile per anni fino a farla esplodere per la sua assurdità ed ora il prossimo ministro dell’Istruzione nascerà di fatto con i poteri dimezzati e il primo problema che dovrà affrontare sarà come uscire da quest’impasse giuridico-istituzionale che si è creata.
Il Cnpi, infatti, era già stato cancellato tredici anni fa, nel 1999, quando era stato istituito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, un organismo che prometteva di essere più snello ed efficace. Peccato che nessuno abbia mai emanato l’ultimo atto, il provvedimento necessario per far nascere il nuovo Consiglio. Il compito era del governo ma nessun esecutivo – né di centrosinistra né di centrodestra – ha voluto mai occuparsene e quindi si è andati avanti, di anno in anno, con una proroga dietro l’altra per allungare l’esistenza e le competenze del vecchio Cnpi soppresso solo sulla carta. Lo scorso dicembre il governo Monti è caduto in modo un po’ rapido e brusco, l’usuale proroga non è stata emanata e quindi addio al governo Monti, alle Camere ma anche al Cnpi.
E quindi ora iniziano i problemi. Una lunga serie di atti amministrativi prevede l’obbligatorietà del suo parere. In alcuni casi, addirittura, il parere non solo obbliga il ministro a richiederlo, ma ne vincola l’attuazione. Problemi in vista anche per i docenti che hanno il Consiglio come ultima istanza in caso di trasferimenti o altre vertenze.
Ecco tutte le funzioni del Cnpi:
– formula annualmente, sulla base delle relazioni dell’amministrazione scolastica, una valutazione analitica dell’andamento generale dell’attività scolastica e dei relativi servizi;
– formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine alla promozione della sperimentazione e della innovazione sul piano nazionale e locale, e ne valuta i risultati, propone al ministro della pubblica istruzione sei nominativi per la scelta dei tre componenti dei consigli direttivi di esperti degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi e del consiglio direttivo di esperti della biblioteca di documentazione pedagogica;
– esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;
– esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e del personale docente di ruolo della scuola secondaria superiore; sulla utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento attinente alla funzione direttiva;
– esprime parere vincolante sui trasferimenti d’ufficio del personale appartenente a ruoli del personale docente di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;
– esprime pareri obbligatori in ordine alle disposizioni di competenza del ministro della pubblica istruzione in materia di concorsi, valutazione dei titoli e ripartizione dei posti di cui agli articoli 404, 416, 419, 422,425 e 427 in materia di utilizzazioni di cui all’articolo 455, in materia di trasferimenti e passaggi di cui agli articoli 463 e 471 in materia di titoli valutabili e punteggi per il conferimento delle supplenze, al personale docente, in materia di concorsi e conferimento delle supplenze per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui agli articoli 553 e 581;
– esprime i pareri obbligatori previsti dagli articoli 119 e seguenti in ordine all’ordinamento della scuola elementare;
– esprime il parere obbligatorio previsto dall’articolo 74, in materia di calendario scolastico;
– esercita le ulteriori funzioni consultive previste dall’articolo 413 in ordine al riconoscimento del diploma di baccellerato internazionale;
– esprime il parere obbligatorio sui piani e i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale del personale docente della scuola, anche ai fini del valore abilitante degli stessi corsi, ai sensi dell’articolo 473;
M) esprime parere obbligatorio al ministro della pubblica istruzione in materia di titoli valutabili e relativo punteggio per gli incarichi e le supplenze di insegnamento nei conservatori di musica, nelle accademie di belle arti, nell’accademia nazionale di danza e nell’accademia nazionale di arte drammatica, esclusi gli insegnamenti della regia e della recitazione, e in materia di criteri per la formazione della commissione centrale competente per la decisione dei ricorsi;
N) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza;
O) si pronuncia sulle questioni che il ministro della pubblica istruzione ritenga sottoporgli.
parere consultivo su atti di governo, valutazione concorso
regolamenti attuativi di disposizione di legge
mette a rischio l’adozione di nuovi provvedimenti, per esempio il regolamento decreto di accorpamento delle classi concorsuali.
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