INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED ALUNNI CERTIFICATI

INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED ALUNNI CERTIFICATI

Analisi del decennio 2002/2003 – 2011/2012: ecco i dati

 

Aumenta il numero degli alunni certificati nelle scuole statali dell’Emilia-Romagna

 

Pubblicati sul sito www.istruzioneer.it i dati relativi al numero di alunni certificati con handicap nelle scuole dell’Emilia Romagna nell’arco dell’ultimo decennio. Lo studio è stato effettuato dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e considera, quale periodo di riferimento, il decennio compreso tra gli anni scolastici 2002-2003 e 2011-2012.

Un decennio cruciale per i cambiamenti culturali di cui è stato testimone, e che si è concluso con la crisi economica mondiale. Il dato più significativo che emerge dalla fotografia scattata dall’Ufficio è l’aumento della percentuale degli alunni certificati sul totale degli alunni del territorio regionale. La percentuale attesta una sensibile crescita, passando dal 2,09% del 2002-2003 al 2,47% dell’a.s. 2011/12. In dieci anni, dunque, il numero degli alunni certificati passa da 8778 a 12.786.

Una crescita che impone una riflessione in termini culturali e sociali sul fenomeno soprattutto se si tiene conto che nel corso di quest’ultimo decennio non sono stati più compresi fra gli alunni certificati gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento. Dall’analisi statistica elaborata dalla Direzione Generale emerge inoltre che il rapporto tra posti di sostegno ed alunni certificati è passato da 2,26 alunni ogni posto di organico nel 2002-03 a 2,06 del 2011-12, con una percentuale rappresentata dai posti di sostegno sui posti totali che è passata dal 9,07% del 2002-03 al 13,43% del 2011-12. “La percezione generalizzata di una diminuzione dei posti di sostegno” –  afferma il Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – “non trova riscontro nei dati effettivi. Al contrario di quanto si pensa, nel decennio, la quota di investimento di risorse per l’integrazione scolastica degli alunni certificati è stata incrementata. Il processo di integrazione scolastica delle persone disabili, sostenuto anche grazie all’aumento del numero di insegnanti di sostegno” – prosegue Stefano Versari – “realizza il principio costituzionale di eguaglianza dei cittadini”.

 

E’ proprio in questo impegnativo contesto, ed in stretta correlazione con l’articolata rete di azioni che coinvolge istituzioni, mondo associativo, cittadini e famiglie, si inserisce questo importante studio di settore. “Per governare i sistemi complessi è necessario poter disporre di dati e ragionare su di essi” – conclude il Vice Direttore Generale – “con la pubblicazione della serie dei dati decennale si aggiunge un tassello importante per comprendere alcune delle condizioni che determinano il processo di integrazione scolastica e per poter impostare una azione istituzionale fondata anche su dati oggettivi e comparabili”.

 

A scuola… governance: assente!

A scuola… governance: assente!

di Enrico Maranzana

 

Se un antivirus scandisse il sistema scolastico italiano individuerebbe il bug  “confusione” e lo disinfesterebbe introducendo la scientificità del linguaggio: i concetti chiave sarebbero univocamente definiti.

Si tratta di una questione sgrossata in “Competenze: poche idee ben confuse” visibile in rete, in cui si mostra come il Miur non si sia curato di elaborare il significato di questo concetto prima  di collocarlo all’interno del vigente sistema di regole. Si è limitato a copiare acriticamente una direttiva del Parlamento europeo. Non si è reso conto che le esigenze comunitarie non sono funzionali alla “mission” della scuola. Non ha rilevato che una traduzione frettolosa ne ha stravolto il senso.

Questo scritto utilizza la legge come fonte del significato per alcuni vocaboli; un’indagine relativa alla nuova denominazione dell’istituzione:

SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE  [art.2 legge 53/2003]

SISTEMA

Un concetto scolpito nella cultura contemporanea a cui sono sottesi: l’interazione con l’ambiente, l’unitarietà, la finalizzazione, l’interdipendenza, la sinergia, il feed-back …

L’esecuzione dell’antivirus restituirebbe una nutrita lista di infezioni per “assenza di visione sistemica” tra cui

  • Le indicazioni nazionali del 2010;
  • La valutazione dei dirigenti scolastici;
  • I test d’ammissione al concorso docenti e dirigenti;
  • L’Invalsi e l’Indire;
  • Gli  O.D.G. degli organismi collegiali;
  • Il merito;
  • I Pof  …

EDUCATIVO

Il sistema scolastico è finalizzato a “promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni” [art.1 TU 297/94], finalità da perseguire “elaborando e adottando gli indirizzi generali”, e deliberando i “criteri generali della programmazione educativa” [art. 10 TU 297/94] a cui fa seguito  “la programmazione dell’azione educativa” e la “valutazione dell’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati[art. 7 TU 297/94].

Il legislatore ha stabilito che l’educazione, in ambito scolastico, è il contenuto dell’attività di programmazione: prima sono da identificare e descrivere i traguardi da perseguire e le modalità del loro conseguimento, successivamente si dà sostanza alla strategia che conduce a “la piena formazione della personalità degli alunni”.

La legge prescrive che i traguardi educativi siano enunciati sotto forma di obiettivi verificabili, la cui natura è esplicitata dall’art, 2 della legge 53/2003: “sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali”.

Le capacità sono qualità astratte che si manifestano nei comportamenti esibiti [competenze] da chi affronta un compito. A titolo esemplificativo se ne trascrivono alcune: analizzare, applicare, argomentare/giustificare, comunicare,  comprendere, decidere-scegliere, generalizzare, interpretare,  memorizzare, modellare,  progettare, relativizzare, riconoscere, ristrutturare, sintetizzare, sistematizzare, trasferire,   valutare …

Questo il campo in cui germina la “programmazione dell’azione educativa” che prende avvio dalla processualizzazione delle capacità, prosegue con la formulazione d’ipotesi operative, per concludersi e riavviarsi nel monitoraggio dei processi d’apprendimento.

L’esecuzione dell’antivirus restituirebbe una nutrita lista di infezioni e di warning [avvertimenti] tra cui:

per l’elusione delle norme

  • i Pof;
  • Gli  O.D.G degli organismi collegiali;
  • la vigilanza del ministero e delle sovraintendenze …

Per il pericolo della generalizzazione indotta dalle diciture

  • educazione alla salute, educazione musicale, libertà di educazione ..

 

ISTRUZIONE

E’ promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali … attraverso conoscenze e abilità” recita l’art. 2 della legge 53/2003. Per cogliere il significato della disposizione è necessario aver desunto che sia l’apprendimento, sia la cultura si manifestano sotto forma di comportamenti, asserzione che deriva dalla collocazione delle conoscenze e delle abilità nella classe “strumenti”.

Non avrebbe potuto essere diversamente: l’istruzione condivide con il sistema educativo la finalità: la promozione delle competenze, comportamenti attraverso cui le capacità si manifestano.

Si tratta di una precisazione che illumina e chiarisce il senso delle raccomandazioni dei regolamenti di riordino del 2010: le competenze non possono essere insegnate, si acquisiscono con l’esercizio, con l’applicazione.

  • Il laboratorio è una metodologia didattica innovativa, che coinvolge tutte le discipline .. che consente agli studenti di acquisire il “sapere” attraverso il “fare”, dando forza all’idea che la scuola è il posto in cui si “impara ad imparare” per tutta la vita. Tutte le discipline possono, quindi, giovarsi di momenti laboratoriali, in quanto tutte le aule possono diventare laboratori”.  [linee guida istituti tecnici]
  • Costituiscono punti “fondamentali e imprescindibili” della progettazione didattica:

a)    “Lo studio delle discipline in prospettiva storica” per percepire, per riformulare e per risolvere le questioni che la disciplina ha affrontato nel tempo;

b)    “La pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari” perché il sapere, sradicato dal suo terreno generativo, è sterile;

c)    “L’uso costante del laboratorio”;

d)    “La pratica dell’argomentazione e del confronto” per validare i risultati dell’attività di ricerca. [Profilo culturale, educativo, professionale dei licei]

L’esecuzione dell’antivirus restituirebbe una nutrita lista di infezioni per “finalizzazione deviante” e per “parcellizzazione” tra cui:

  • Le indicazioni nazionali del 2010;
  • Gli  O.D.G degli organismi collegiali;
  • L’insegnamento;
  • Il TFA;
  • La formazione dei docenti e dei dirigenti …

 

FORMAZIONE

“Sono assicurate a tutti pari opportunità di ..  sviluppare le capacità e le competenze … generali  e  specifiche … adeguate all’inserimento nella vita sociale  e  nel  mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea” [art. 2 legge 53/2003]. Puntuale l’indicazione dell’ambiente a cui la formazione deve rapportarsi. Denso il significato degli attributi di competenze: sottintende la progettualità che, individuata la direzione di marcia traccia il percorso risolutivo, procedendo per raffinamenti successivi.

Plasmare è un sinonimo di formare.

Formare è un termine relativo: si forma “per”, “verso”.

Gli aggettivi a cui la formazione è associata nel testo della legge sono: professionale, iniziale, superiore, integrale, permanente, primaria, spirituale, morale …

La “mission” formativa dell’istituzione scolastica è: mettere in grado i giovani di interagire positivamente con l’ambiente con cui si rapporteranno.

L’esecuzione dell’antivirus restituirebbe una nutrita lista di infezioni per “elusione della legge” tra cui:

  • Gli  O.D.G degli organismi collegiali;
  • Le indicazioni nazionali del 2010;
  • I POF in cui non c’è traccia delle competenze generali: il servizio scolastico non è stato dotato della mappa di navigazione  e della bussola per l’orientamento;
  • La vigilanza del ministero e delle sovraintendenze ..

Stridente appare il contrasto tra l’ordinaria e generalizzata concezione di autonomia scolastica rispetto alla norma decodificata in base a quanto esposto: “L’autonomia delle istituzioni scolastiche .. si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”.

Il Consiglio di Stato annulla il dimensionamento scolastico delle scuole del Comune di Castrovillari

Oggetto: Il Consiglio di Stato annulla il dimensionamento scolastico delle scuole del Comune di  Castrovillari  e condanna alle spese la Regione Calabria che dovrà pagare 6.800,00 euro. Soddisfatto il sindacato SAB.

 

Al fine di dare massima informativa fra il personale interessato, anche in vista delle scadenze delle domande d’iscrizione degli alunni, della determinazione dei prossimi organici del personale docente ed ATA e dei nuovi trasferimenti e passaggi per l’a.s. 2013/14, il SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, informa che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 110/2013, riformando precedente sentenza del TAR Calabria, ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori delle scuole ricadenti nel Comune di Castrovillari rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. Antonio Pompilio del foro di Castrovillari, annullando il dimensionamento scolastico a.s. 2012/13 deliberato dalla Regione Calabria condannata anche a 6.800,00 euro di spese complessive e 400 euro per ognuno degli appellanti.

Il SAB esprime viva soddisfazione per tale decisione che annulla il dimensionamento delle scuole dell’infanzia, primarie e medie del comune di Castrovillari trasformante in istituti comprensivi dall’1/9/2012 attraverso lo scambio di classi avvenuto fra le varie istituzioni scolastiche già esistenti nel predetto Comune.

In merito, a Castrovillari vi erano 2 circoli didattici ed una scuola media, per effetto del D.l. n. 98/2011 art. 19 comma 4, le predette scuole dovevano essere trasformate tutte in istituti comprensivi, per raggiungere tale scopo e per avere ognuna delle predette scuole, classi dei vari ordini, la scuola media “E. De Nicola” veniva smembrata cedendo classi e sezioni ai due circoli didattici, “Villaggio Scolastico” e “SS. Medici” acquisendo, a sua volta, classi della scuola dell’infanzia e primaria dai due circoli esistenti per cui si istituivano 3 istituti comprensivi con grave disagio per le famiglie che avevano proceduto all’iscrizione dei propri figli in una scuola, per dopo vederseli assegnati, d’ufficio, alle nuove scuole non richieste.

Il SAB aveva già contestato, in fase d’incontri a livello provinciale c/o l’Ente provincia di Cosenza tale modo di operare perché lo spostamento di classi è andato a incidere anche sulla posizione giuridica dei docenti e del personale ATA che ha dovuto esercitare scelta, a scatola chiusa, per i nuovi istituenti istituti comprensivi, con gravi ripercussioni sugli organici, come ad esempio quelli di strumento musicale, perché i corsi preesistenti e funzionanti nella media “E. De Nicola”, non si sono ritrovati più nei nuovi istituti.

Inoltre, sul dimensionamento era già intervenuto il nuovo Sindaco del Comune di Castrovillari avv. Domenico Lo Polito che, al momento del suo insediamento, aveva deliberato l’annullamento del predetto piano, delibera non presa in considerazione dalla Regione Calabria chiamata ora anche al pagamento delle spese processuali.

In diritto è stato rilevato che gli atti di fusione, scissione o soppressione degli istituti scolastici sono espressione della potestà auto organizzativa dell’amministrazione, capaci pertanto di esplicare sul piano fattuale effetti sia sugli alunni, quali diretti fruitori del servizio scolastico, sia sui soggetti (personale docente e non docente) che opera nell’ambito della scuola, cosi come deve ammettersi l’esistenza in capo a tali soggetti di una posizione legittimante la impugnazione dei predetti atti ogni qualvolta se ne prospetti l’incidenza sulla qualità del servizio in relazione ai requisiti di dimensione ottimale dell’istituto in base a prestabiliti parametri normativi fatti propri dagli atti di indirizzo a livello locale.

Nel merito, posta la legittima adozione, sotto il profilo della competenza, dei provvedimenti impugnati, occorre esaminare l’incidenza sugli stessi della sentenza della Corte Costituzionale n. 147/12, intervenuta nelle more del giudizio; detta sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto comma 4 dell’art. 19 del D.L. n. 98/11 in quanto la predetta norma contiene due previsioni, strettamente connesse: l’obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l’aggregazione della scuola dell’infanzia, primaria e media, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente, e la definizione della soglia numerica di 1.000 alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per acquisire l’autonomia .., e, pur prescindendo “ … da un certo margine di ambiguità perché, mentre impone  ‘aggregazione delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in istituti comprensivi, non esclude la possibilità di soppressioni pure e semplici, cioè soppressioni che non prevedano contestuali aggregazioni”, essa “… incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti, materia che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può ricondursi nell’ambito delle norme generali sull’istruzione e va, invece, ricompresa nella competenza concorrente relativa all’istruzione ..”.

Il dimensionamento della rete scolastica è di spettanza regionale, mentre appartiene alla competenza statale la determinazione dei principi fondamentali; lo Stato stabilisce alcune soglie rigide le quali escludono in toto le Regioni da qualsiasi possibilità di decisione, imponendo un dato numerico preciso sul quale le Regioni non possono in alcun modo intervenire.  La preordinazione dei criteri volti all’attuazione del dimensionamento scolastico delle scuole ha una diretta e immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali e alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio e devono essere apprezzate in sede regionale e che non possono venire in rilievo aspetti che ridondino sulla qualità dell’offerta formativa e sulla didattica e né può invocarsi la c.d. “ragion fiscale”.

                                                                                                      F.to Prof. Francesco Sola

                                                                                                                       Segretario Generale SAB

 

14 gennaio Scuola: Sintesi dello scenario normativo (1859 – 2013)

 Corso di Formazione al Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente

 “Scuola: Sintesi dello scenario normativo (1859 – 2013)

IRASE Lecce, Polo Professionale “L. Scarambone”, 14 gennaio 2013

GdL di Torino e Cuneo: altre 4 immissioni in ruolo per i ricorrenti pettine

GdL di Torino e Cuneo: altre 4 immissioni in ruolo per i ricorrenti pettine ANIEF

 

Nuove vittorie in Tribunale per i ricorsi “pettine” ANIEF: presso i Tribunali di Torino e Cuneo decretate altre 4 immissioni in ruolo con retrodatazione giuridica della nomina. Gli avvocati ANIEF Fabio Ganci e Walter Miceli continuano a far valere in tribunale i diritti dei nostri iscritti contro le “code della vergogna” istituite dal MIUR nelle graduatorie 2009/2011.

 

Presso il Tribunale di Torino, con l’intervento del nostro attivissimo legale di fiducia sul territorio, Avv. Giovanni Rinaldi, tre diversi giudici del lavoro arrivano alla medesima conclusione di pieno accoglimento dei ricorsi promossi dall’ANIEF avverso l’esclusione dei nostri iscritti dalle immissioni in ruolo relative agli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 in virtù del loro iniquo collocamento “in coda” nelle graduatorie d’interesse. I ricorrenti, infatti, possedevano punteggio maggiore rispetto agli effettivi immessi in ruolo e hanno rivendicato il loro diritto, costituzionalmente garantito, al rispetto del merito e del corretto posizionamento in graduatoria.

 

Stesso risultato ottiene l’ottimo Avv. Rinaldi presso il Tribunale di Cuneo, in cui il Giudice del Lavoro accerta e dichiara il diritto della nostra ricorrente all’immissione in ruolo retrodatata a far data dal 1° settembre 2009. MIUR soccombente, dunque, in tutti e quattro i ricorsi patrocinati dall’ANIEF e condannato al pagamento delle spese di lite quantificate in complessivi € 6.950.

 

Ancora una volta le ragioni dell’ANIEF hanno ottenuto giustizia e quel diritto che da anni il nostro sindacato propugna come irrinunciabile all’interno delle graduatorie, viene quotidianamente avallato dai giudici di tutta Italia. Nell’ultima sentenza ottenuta a Torino, il Giudice – Dott. Denaro – constata, infatti, che “la sussistenza di un diritto all’inserimento a pettine non forma oggi più oggetto di sostanziale contestazione e ciò neppure ad opera dell’amministrazione convenuta”.

Tutto quello che c’è da fare per la scuola

da La Stampa

Tutto quello che c’è da fare per la scuola

MARCO ROSSI-DORIA

Caro Direttore, in questi giorni sento una fortissima urgenza: che si parli di scuola, di com’è, di come deve diventare. E sogno una campagna elettorale che sappia farlo. In modo positivo e dunque riparativo e innovativo. E rispettoso, dunque partendo da quel che già si fa.
Quando sono stato chiamato a fare il sottosegretario all’Istruzione avevo appena finito un’inchiesta per La Stampa, a più puntate, in cui avevo intervistato docenti e dirigenti di tante scuole. Emergeva una scuola competente e battagliera.

Che s’interroga sul futuro educativo del Paese. E che innova nonostante le difficoltà. Cose concrete… Come abbiamo messo su un laboratorio scientifico. Come ho fatto fare volontariato ai ragazzi del mio liceo. Come abbiamo messo intorno a un tavolo genitori e insegnanti in modo da condividere un’idea educativa, ciascuno facendo la sua parte anziché rimpallarsi le colpe. Come uso la lavagna multimediale imparando io, a mia volta, dai miei alunni. Come porto i bambini a leggere le costellazioni nel cielo. Come metto su un’orchestra o una compagnia che recita in un teatro vero. Come consolido bene l’Italiano e la matematica in un quartiere di periferia.
Dopo un anno nel quale ho incontrato oltre centoscuolegirandodalNordalSudedove,certo, ho visto scuole in difficoltà che chiedevano aiuto, ho soprattutto avuto la conferma che  esiste questo grande,prezioso esercito civile di gente capace di misurarsi con nuovi modi di apprendere. E anche capace di valutare il proprio operato sulla base dei risultati, come si fa in tutto il mondo. Così, mi sono ulteriormente convinto che chiunque governerà questo Paese deve poternesostenerel’azionequotidiana,perdavvero.
Ho anche fatto i conti con i grandi numeri, che sanno dire molto. Eccone alcuni, di segno anche diverso.
Noi integriamo ogni giorno nelle nostre classi, in modo sereno e serio, 200 mila bambini e ragazzi con disabilità. Nessun altro Paese lo fa da così tanti anni. E oggi finalmente capita che altre grandi nazioni ci guardino con ammirazione, pensando di volerci imitare. Tanto siamo avanti che una delegazione del governo francese è venuta e mi ha chiesto: come fate a fare una cosa così importante, i primi tra i paesi OCSE, da 30 anni?
Accogliamo, poi, 750 mila bambini e ragazzi stranieri. Parlano italiano ormai come prima lingua, lavorano per raggiungere gli obiettivi curricolari in tutte le discipline insieme ai nostri figli; diventeranno – presto, si spera – i loro concittadini a tutti gli effetti. Un signore che ha un banco in un mercato di Roma, che si chiama Mustafà, mi ha detto: «il vero porto che mi ha accolto sono state le maestre dei miei tre figli nelle vostre belle scuole».
Ma è pur vero che la maggior parte dei 40 mila edifici nei quali vivono ogni mattina i nostri figli hanno cinquant’anni e passa. Molti hanno avuto buoni interventi, molti no; e pochi sono ecosostenibili. Un noto economista quando gli ho chiesto «senti, ma, anche al di là della urgenza civile, nell’ottica della ripresa economica, conviene investire in questa storia?» – mi ha mostrato perché la risposta non può che essere «sì».
Poi, troppi bambini e ragazzi imparano troppo poco e il 18,3 percento di loro, quasi sempre figli di poveri, non raggiungono una qualifica professionale né un diploma di scuola superiore. Sono scandalosamente troppi. Dobbiamo migliorare presto gli apprendimenti di tutti e di ciascuno e battere la dispersione scolastica. Nel Sud abbiamo iniziato a costruire una rete di scuole che si dedicano a questo. Ma ci vorrà costanza e dobbiamo estendere l’impegno ovunque.
Vorrei, ora, dire la cosa più importante, in modo pacato. La scuola italiana è stata indebolita da un disinvestimento culturale e politico che si è tradotto in tagli per 8,4 miliardi di euro nel triennio 2008-2011. E’ una somma enorme, che ha intaccato da allora le risorse correnti. Quando, tra qualche anno, si studierà questa cosa, ci si troverà dinanzi a una vera e propria cesura nella storia d’Italia. Infatti, né in tempi di penuria economica, come all’avvio dello Stato unitario, né durante le guerre, né nei periodi di crisi e di ricostruzione si erano tolti così tanti soldi al sistema d’istruzione. E ci si domanderà perché è avvenuto e soprattutto perché è avvenuto in assoluta controtendenza con il pensiero economico, sia di ispirazione socialdemocratica che liberale, che riconoscono nell’istruzione – oltre che il principale fattore di tenuta della coesione sociale e di discriminazione positiva a favore di chi parte con meno nella vita la prima leva per la crescita equilibrata e duratura e anche per la fuoriuscita dalle crisi.
Ora è assolutamente vitale riprendere una seria politica di investimento. Ci vuole una stagione capace di produrre un’inversione di tendenza, un cambio di rotta. Bisogna, infatti, passare dalla logica della spesa a quella dell’investimento. Obama ha nominato gli investimenti per lascuolamoltevoltenelsuodiscorsodopolavittoria elettorale, e non c’è Paese al mondo che affronti questa crisi tagliando i fondi per il sapere.
Si tratta, insomma, di operare una sostanziale innovazione nel paradigma con il quale l’Italia guardaallasuascuolaediscuteredelcomereperirelerisorsenecessarie.Significaancherestituire a docenti e alunni la possibilità di guardare al domanidellapropriacomunitàconfiduciaesperanza, non doversi trincerare nella difesa e nel mantenimento di quel che c’è e progettare il futuro attraverso nuove e più avanzate proposte.
Ecco perché questa campagna elettorale deve parlare da subito di scuola.

Concorso a cattedra, davvero poche le possibilità di farcela!

da Tecnica della Scuola

Concorso a cattedra, davvero poche le possibilità di farcela!
di Alessandro Giuliani
A rivelarlo è un accurato studio della Gilda di Venezia, realizzato in base ai candidati ammessi e ai posti disponibili, regione per regione dopo le pre-selettive di metà dicembre. Tante le discipline sotto il 5%. In Puglia per Educazione fisica alle superiori sono rimasti in 149 per un posto. E anche Campania per Fisica concorrono quasi mille laureati per due sole cattedre. Ma ci sono anche classi di concorso che danno più chance: in Basilicata per Italiano, storia e geografia passerà un aspirante su due. E anche per fare i maestri alla primaria la regione più benevola è quella lucana: via libera per uno ogni tre.
Quante probabilità hanno i candidati rimasti a concorrere per il concorso a cattedra? Poche. Nella maggior parte dei casi pochissime: meno del 5 per cento. Il calcolo è stato realizzato e pubblicato su internet dalla sempre attiva Gilda di Venezia. Attraverso un file, suddiviso “in base al numero di candidati ammessi e ai posti disponibili, regione per regione”, il dato che salta subito agli occhi è quello di vedere la larga parte degli ambiti disciplinari e delle classi di concorso coinvolte nella procedura concorsuale diretta, i cui scritti si svolgeranno dall’11 al 21 febbraio, con la percentuale di possibilità di farcela davvero limitata. E questo perché il numero di aspiranti docenti che nelle prossime tre verifiche, una scritta e due orali, si contenderanno gli 11.542 posti a disposizione è almeno 10 volte più alto.
Ci sono però delle eccezioni. Su tutti spicca quella riguardante l’ambito disciplinare 4, classe di concorso A043 – Italiano, storia e geografia. In Basilicata, ad esempio, già oggi i partecipanti rimasti in “lizza” sono praticamente il doppio dei posti a disposizione: 317 candidati per 153 cattedre da assegnare all’inizio dei prossimi due anni scolastici. Con le probabilità di farcela pari quindi, in questo caso, al 48,3%. Buone le possibilità, sempre nell’ambito 43, nelle Marche e in Abruzzo. Dove rispettivamente il rapporto aspiranti/posti a disposizione è del 32 e del 27,2%.
Per quanto riguarda le altre classi di concorso, è sempre la Basilicata a primeggiare: nella primaria, la regione si contraddistingue per avere al momento 227 candidati per 71 posti (con quasi uno su tre che vincerà il concorso). Bene anche il Molise, dove è destinato a passare un aspirante prof su quattro: ne sono rimasti 100 per 26 posti vacanti.
Altre eccezioni riguardano l’Ambito disciplinare 1 (A028, Arte e immagine). Ma solo in Calabria, dove la percentuale di possibilità di ottenere la cattedra da parte di “superstiti” alle prove pre-selettive è al momento del 22,7%. Da segnalare poi l’ambito disciplinare 4, materia A050 (Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado),  per il quale sono in concorrenza in 23 per 5 posti (22,7% di possibilità).
Tra le indicazioni più significative del prezioso lavoro realizzato dalla Gilda del capoluogo veneto, spicca quello riguardante le tante discipline con un altissimo numero di aspiranti e un davvero ridotto numero di posti da assegnare. Queste le materie nelle quali spuntarla sarà davvero dura: A019, Discipline giuridiche ed economiche, con appena l’1,3% di possibilità a livello nazionale e lo 0,6% in Sicilia (in 950 se la giocheranno per appena 6 cattedre). Stessa percentuale nazionale, davvero misera, per la A060 (Scienze naturali) e Educazione fisica alle superiori (A029). In quest’ultima, non ha bisogno di commenti la contesa in Puglia, dove sono rimasti ancora in 149 per aggiudicarsi un solo posto messo a concorso.
Davvero ardua si prospetta poi l’impresa degli aspiranti docenti della A017 (Discipline Economico-Aziendali), per i quali la media è del 2,7%. E per la A034 (Elettronica), che si contraddistingue per un risicato 1,77%.
Decisamente poco fortunati anche i partecipanti di Disegno e Storia dell’Arte (Ambito disciplinare 1, CdC A025), che hanno l’1,8% di possibilità. Ma anche i partecipanti della A036 (Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione) non vanno oltre il 2%.
E non hanno di certo molte possibilità pure i candidati afferenti la lingua inglese: sia per la A045 sia per la A046 siamo attorno al 2%. Ridotte al lumicino, infine, le chance a disposizione di coloro che si apprestano a misurarsi negli scritti riguardanti Fisica (A038), Matematica (A047), Matematica e Fisica (A049), che fanno rilevare registrare rispettivamente lo 0,5%, lo 0,8% e l’1,6%. Il record negativo è proprio degli aspiranti docenti di Fisica che concorrono in Campania: quasi in mille per due soli posti a disposizione!

In alto mare il concorso Ds della Lombardia

da Tecnica della Scuola

In alto mare il concorso Ds della Lombardia
“Non avendo a disposizione le attrezzature necessarie per svolgere la verifica tecnica richiesta, siamo costretti a rinunciare all’incarico”: gli esperti delle buste tolgono le tende
Il termine ultimo per presentare la perizia su una nuova indagine tecnica sulla composizione e sulle caratteristiche materiali delle buste usate nel concorso per dirigenti scolastici in Lombardia, secondo un campione depositato presso la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, era il 4 gennaio 2013. L’incarico per svolgere tale consulenza d’ufficio era stato attribuito al direttore del dipartimento di Scienze merceologiche dell’Università La Sapienza di Roma. Proprio tale attribuzione d’incarico fa scattare un problema di non facile soluzione, infatti, Scienze merceologiche, nell’Università romana, non è un dipartimento ma solo una sezione di un altro dipartimento, quello di Management. Di conseguenza l’incarico ricade sul direttore del dipartimento di Management. Quest’ultimo preso atto di essere il professionista incaricato dal CdS risponde: “Ci dispiace comunicare che, non avendo a disposizione le attrezzature necessarie per svolgere la verifica tecnica richiesta, siamo costretti a rinunciare all’incarico“. Una situazione che potrebbe allungare i tempi dell’iter del ricorso, a tutto danno dei docenti inseriti nella graduatoria di merito, che in questo caso non hanno alcuna responsabilità su quanto accaduto.

La condotta antisindacale del ds se è reiterata è sanzionabile dal codice penale

da Tecnica della Scuola

La condotta antisindacale del ds se è reiterata è sanzionabile dal codice penale
di Lucio Ficara
Il Ds che nega al lavoratore un diritto contrattuale e non cessa immediatamente il comportamento antisindacale, nemmeno dopo la sentenza del giudice del lavoro, verrà punito con la pubblicazione della sentenza sulla stampa, a sottolinearne la pubblica gogna
Taluni dirigenti scolastici, pieni del loro potere istituzionale, snobbano imprudentemente i doveri di una corretta relazione sindacale con le rappresentanze interne alla scuola. La giurisprudenza ha, in diverse occasioni, stabilito con chiarissime sentenze che la violazione, da parte del Ds, dei diritti esplicitamente stabiliti da norme legali o contrattuali, è considerata condotta antisindacale. Per reprimere la condotta antisindacale del dirigente scolastico che viola il patto contrattuale, viene in soccorso l’art.28 della legge 300/1970. Quindi la RSU che vede lesa la dignità del lavoratore e quella del sindacato, può ricorrere al giudice del lavoro, come previsto dall’art.28 L.300/70, per denunciare il comportamento ritenuto antisindacale. Ma cosa dice questo art.28? Nel art.28 c’è scritto: qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo (oggi il giudice del lavoro ) ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla scadenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale. L’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’art. 36 del codice penale. Per cui il Ds che nega al lavoratore un diritto contrattuale e non cessa immediatamente il comportamento antisindacale, nemmeno dopo la sentenza del giudice del lavoro, allora verrà punito con la pubblicazione della sentenza sulla stampa, a sottolineare la pubblica gogna di taluni comportamenti.

Legge di stabilità e fruizione delle ferie

Legge di stabilità e fruizione delle ferie

La scheda della Uil Scuola

La legge di Stabilità, in vigore dal 2 gennaio scorso, sta provocando nelle scuole un notevole contenzioso sull’applicazione delle norme che riguardano soprattutto la fruizione delle ferie del personale supplente.

A questo proposito – dopo aver ribadito (comma 54) che i docenti possono fruire le ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni – il comma 55 stabilisce che le ferie non godute non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi.

Unica eccezione è costituita dal personale supplente breve o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, che mantengono il diritto al pagamento solo nel caso in cui – nell’ambito di durata della nomina – non sia possibile fruire tutte le ferie spettanti nei periodi di sospensione delle lezioni.

Questo sta inducendo molti dirigenti ad assegnare “d’ufficio” le ferie ai supplenti durante le vacanze di Natale e di Pasqua, suscitando le perplessità e le proteste del personale interessato. Poiché la legge 228/2012 presenta qualche incertezza applicativa e per evitare l’aggravarsi del contenzioso, la UIL Scuola ha sollecitato al MIUR un incontro per l’emanazione di una circolare che chiarisca tutti gli aspetti della delicata ed importante materia.

NelI’attesa, cominciamo a chiarire alcuni dubbi, dicendo che la legge 228 modifica solo una parte – e non tutte- le norme contrattuali che regolano la fruizione delle ferie.

Rimangono –per esempio- in vigore:

  • l’art. 13, c. 2 del CCNL, in base al quale le ferie non possono essere “imposte” dal dirigente, ma “devono essere richieste dal personale docente e ATA” (sia pure nei tempi stabiliti);
  • l’art. 13, c. 9 del CCNL (ribadito dal c. 54 della legge), che consente ai docenti di fruire fino a 6 giorni di ferie durante i periodi di svolgimento delle attività didattiche, purchè la sostituzione avvenga “con altro personale in servizio nella stessa sede e non vengano comunque a determinarsi oneri aggiuntivi” per l’amministrazione.

    A nostro avviso quindi, il personale supplente – utilizzando tutte le opportunità consentite dalla normativa in vigore- farebbe bene:

    a) a calcolare il numero di giorni di ferie che spettano a ciascuno in base alla durata della nomina, con la seguente proporzione: 365 : 32 = numero dei giorni di servizio : x

  • b)  a provare a fruire delle ferie spettanti durante le attività didattiche (fino a un massimo di 6 giorni) alle condizioni previste dal su citato art. 13, c.9 (anche con la sostituzione di colleghi disponibili) e concordando con il dirigente le possibili date;
  • c)  a tenere presente che rimane il diritto al pagamento sostitutivo nel caso in cui i tempi e la durata della nomina non consentano la totale fruizione delle ferie nei tempi stabiliti.

C’è infine da chiarire in maniera chiara e definitiva la data di entrata in vigore della nuova normativa sulla materia rispetto alla quale esistono due date:

1. l’art. 5, comma 8 del Decreto Legge 95/2012 (le ferie del personale delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non possono in nessun caso determinare trattamenti economici sostitutivi) abroga le disposizioni normative e contrattuali più favorevoli a decorrere dal 7 luglio 2012 (data di entrata in vigore del decreto);

2. mentre l’art. 56 della legge 228 del 24 dicembre 2012 dispone che le clausole contrattuali contrastanti con le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 (condizioni di fruizione delle ferie riguardanti in maniera specifica il personale della scuola) sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.

Risulta evidente che mentre la data 7 luglio 2012 costituisce la norma generale e riguarda il restante personale del pubblico impiego, per il comparto scuola non può che valere la data del 1° settembre 2013, sia perché stabilita da un provvedimento successivo, sia perché il legislatore ha voluto tener conto delle specificità del calendario scolastico, evitando disparità di trattamento tra il personale con l’introduzione di una norma che interviene ad anno scolastico già abbondantemente avviato.

IO SONO PER UNA SCUOLA “INCLUSIVA”! E VOI?

IO SONO PER UNA SCUOLA “INCLUSIVA”! E VOI?

C’era una volta, tanto tempo fa, in un piccolo villaggio, la bottega di un falegname. Un giorno, durante l’assenza del padrone, tutti i suoi arnesi da lavoro tennero un gran consiglio.

La seduta fu lunga e animata, talvolta anche veemente. Si trattava di escludere dalla onorata comunità degli utensili un certo numero di membri.

Uno prese la parola: «Dobbiamo espellere nostra sorella Sega, perché morde e fa scricchiolare i denti. Ha il carattere più mordace della terra».

Un altro intervenne: «Non possiamo tenere fra noi nostra sorella Pialla: ha un carattere tagliente e pignolo, da spelacchiare tutto quello che tocca».

«Fratel Martello – protestò un altro – ha un caratteraccio pesante e violento. Lo definirei un picchiatore. È urtante il suo modo di ribattere continuamente e dà sui nervi a tutti. Escludiamolo!».

«E i Chiodi? Si può vivere con gente così pungente? Che se ne vadano anche Lima e Raspa. A vivere con loro è un attrito continuo. E cacciamo anche Cartavetro, la cui unica ragion d’essere sembra quella di graffiare il prossimo!».

Così discutevano, sempre più animosamente, gli attrezzi del falegname. Parlavano tutti insieme. Il martello voleva espellere la lima e la pialla, questi volevano a loro volta l’espulsione di chiodi e martello, e così via. Alla fine della seduta tutti avevano espulso tutti.

La riunione fu bruscamente interrotta dall’arrivo del falegname. Tutti gli utensili tacquero quando lo videro avvicinarsi al bancone di lavoro. L’uomo prese un asse e lo segò con la Sega mordace. Lo piallò con la Pialla che spela tutto quello che tocca. Sorella Ascia che ferisce crudelmente, sorella Raspa dalla lingua scabra, sorella Cartavetro che raschia e graffia entrarono in azione subito dopo.

Il falegname prese poi i fratelli Chiodi dal carattere pungente e il Martello che picchia e batte.

Si servì di tutti i suoi attrezzi di brutto carattere per fabbricare una culla. Una bellissima culla per accogliere un bambino che stava per nascere.

Per accogliere la Vita.

(L’occhio del Falegname, in Ferreri B., Cerchi nell’acqua, Editrice Elle Di Ci, Torino 1999, pp. 6 e 7)

 

* * * * * * * * * *

 

Avrò avuto al massimo dieci anni quando ascoltai per la prima volta questa storia. Qualche anno fa la proposi quale filo conduttore di un progetto in rete tra Istituzioni Scolastiche di II grado superiore.

Oggi, la propongo a tutti voi, colleghi e colleghe, come occasione di riflessione sull’aspetto in assoluto più mortificante che sta dietro allo svolgimento delle prove INVALSI: la considerazione riservata agli allievi con bisogni speciali, i cosiddetti “diversamente abili”, orientata nella direzione della loro esclusione o emarginazione. Allontanarli dalla classe durante lo svolgimento delle prove o somministrar loro una prova identica a quella altrui: sono queste le strategie proposte dopo decenni di sforzi in nome di una scuola integrante ed inclusiva!!!

Nella bottega del falegname, gli arnesi da lavoro discutono per stabilire chi tra loro debba essere escluso. Al termine della seduta tutti hanno escluso tutti.

L’improvviso ritorno del falegname, tuttavia, riabilita tutti indistintamente: ciascun arnese, ognuno dotato del carattere che più gli è proprio, viene reinserito e integrato all’interno di un processo di interazione e interdipendenza positiva, funzionale al conseguimento di un fine comune: la costruzione di una culla che dovrà accogliere la Vita.

L’azione del falegname, il suo servirsi indiscriminatamente di tutti gli arnesi che popolano il suo piccolo mondo, riassume attraverso un linguaggio metaforico il lavoro che, a mio parere, è chiamata a svolgere ogni realtà scolastica che voglia dirsi ‘inclusiva’: una realtà scolastica in cui, cioè, si riconoscano, si valorizzino e si integrino le diversità – siano esse fisiche, psichiche, cognitive, socio-affettive o di altra natura; una realtà scolastica in cui, conseguentemente, si operi nella direzione dell’uguaglianza sociale ed educativa, indispensabile affinché ciascun individuo sia capace di esercitare pienamente il diritto di cittadinanza. Diritto che onestamente non mi sembra esser garantito da chi ha pensato e voluto le prove INVALSI!

“Esercitare il diritto di essere cittadini”, infatti, significa mettere tutti – i normodotati e gli allievi in difficoltà – nella condizione di partecipare, secondo le proprie possibilità, alla vita sociale e di essere riconosciuti come “persone” nel contesto umano e civile. E si inizia proprio dalla e con la scuola!!!

Per questa ragione, se la disponibilità alla collaborazione da parte del personale docente dovesse essere tale da garantire lo svolgimento di tali prove, mi sembra doveroso e dignitoso “includere” anche gli allievi con bisogni speciali, somministrando loro “quiz” commisurati alle specifiche potenzialità.

Se la situazione dovesse evolvere in tal senso, io in primis e con me – mi sento di poter dire – tutti i colleghi impegnati ad operare nell’ambito della diversabilità offriremo il contributo che serve affinché tutti, escluso nessuno, abbiano le medesime opportunità formative ed educative.

 

 

 

Prof.ssa Maletta Maria Maddalena.

Coordinamento delle Scuole di Ferrara e provincia “La scuola è di tutti”

 

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 11

 

 

Gazzetta Ufficiale

Serie Generale
n. 11 del 14-1-2013

Sommario

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

 


LEGGE 30 novembre 2012, n. 241


Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a
Ulan Bator l’11 settembre 2003. (13G00011)


(GU n.11 del 14-1-2013

)

 

Pag. 1

 

 

 


DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2013, n. 1


Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticita’
nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento
ambientale. (13G00016)


(GU n.11 del 14-1-2013

)

 

Pag. 49

 

 

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 29 novembre 2012


Annullamento giurisdizionale delle elezioni per il rinnovo del
Consiglio regionale del Molise svoltesi il 16 e 17 ottobre 2011 e
conseguente mancata attribuzione dei relativi rimborsi elettorali ai
partiti e ai movimenti politici. (13A00167)


(GU n.11 del 14-1-2013

)

 

Pag. 50

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

 


CONVOCAZIONE


Convocazione (13A00344)


(GU n.11 del 14-1-2013

)

 

Pag. 51

 

 

DECRETI PRESIDENZIALI

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 2012


Riparto delle risorse, stanziate dall’articolo 23, comma 9 del
decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, per gli interventi connessi
alle eccezionali avversita’ atmosferiche che hanno colpito il
territorio nazionale nel mese di febbraio 2012. (13A00169)


(GU n.11 del 14-1-2013

)

 

Pag. 51

 

 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 


DECRETO 19 ottobre 2012


Individuazione del massimale di polizza RC Notai. (13A00304)


(GU n.11 del 14-1-2013

)

 

Pag. 53

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 


DECRETO 28 dicembre 2012


Proroga dell’autorizzazione alla certificazione CE degli ascensori ai
sensi della direttiva europea 95/16/CE sugli ascensori e s.m.i
all’Organismo Sidel S.p.a., in Bologna. (13A00152)


(GU n.11 del 14-1-2013

)

 

Pag. 53

 

 

 


DECRETO 28 dicembre 2012


Proroga dell’autorizzazione alla certificazione CE degli ascensori ai
sensi della direttiva europea 95/16/CE sugli ascensori e s.m.i
all’Organismo Aisa S.r.l., in Roma. (13A00154)


(GU n.11 del 14-1-2013

)

 

Pag. 55

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

 


DECRETO 16 ottobre 2012


Disposizioni inerenti l’utilizzo dei fondi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera d) dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 febbraio 2012 n. 4007, emanata in attuazione
dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. (13A00168)


(GU n.11 del 14-1-2013

)

 

Pag. 56

 

 

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA’

AGENZIA DELLE ENTRATE

 


DECRETO 27 dicembre 2012


Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi
catastali dell’Ufficio provinciale di Treviso – Territorio.
(13A00153)


(GU n.11 del 14-1-2013

)

 

Pag. 57

 

 

 


PROVVEDIMENTO 3 gennaio 2013


Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione di
pubblicita’ immobiliare di Castiglione delle Stiviere. (13A00302)


(GU n.11 del 14-1-2013

)

 

Pag. 58

 

 

 


PROVVEDIMENTO 3 gennaio 2013


Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi
catastali e di pubblicita’ immobiliare dell’Ufficio provinciale di
Campobasso – Territorio. (13A00166)


(GU n.11 del 14-1-2013

)

 

Pag. 58

 

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 


PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2013


Trattamento dati per attivita’ di propaganda elettorale – esonero
dall’informativa. (13A00345)


(GU n.11 del 14-1-2013

)

 

Pag. 59

 

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 


COMUNICATO


Avviso relativo alla nomina del Prefetto dott.ssa Elisabetta
Belgiorno a Commissario straordinario del Governo per il
coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. (13A00299)


(GU n.11 del 14-1-2013

)

 

Pag. 61

 

 

PROVINCIA DI TRIESTE

 


COMUNICATO


Modifica della composizione della commissione provinciale per il
lavoro e della sottocommissione per l’inserimento lavorativo dei
disabili. (13A00300)


(GU n.11 del 14-1-2013

)

 

Pag. 61

 

 

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

 


COMUNICATO


Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Eurogroup soc. coop.
a r.l.», in liquidazione, in Udine e nomina del commissario
liquidatore. (13A00151)


(GU n.11 del 14-1-2013

)

 

Pag. 61

 

 

REGIONE TOSCANA

 


COMUNICATO


Approvazione dell’ordinanza n. 133 del 5 dicembre 2012 (13A00307)


(GU n.11 del 14-1-2013

)

 

Pag. 61

 

 

 


COMUNICATO


Approvazione dell’ordinanza n. 134 del 5 dicembre 2012 (13A00308)


(GU n.11 del 14-1-2013

)

 

Pag. 61

 

 

REGIONE UMBRIA

 


COMUNICATO


Approvazione della delibera n. 1200 dell’8 ottobre 2012, relativa
all’ambito territoriale di Castel Rigone, nel comune di Passignano
sul Trasimeno. (13A00301)


(GU n.11 del 14-1-2013

)

 

Pag. 61

 

 


 

Rassegna Stampa 12 – 14 gennaio 2013

IN PRIMO PIANO

 
   
il Messaggero  del  14-01-2013  
NASCE IL PATTO CON I GENITORI (A.Campione) [solo_testo] pag. 8  
la Stampa  del  14-01-2013  
TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA FARE PER LA SCUOLA (M.Rossi doria) [solo_testo] pag. 1  
il Sole 24 Ore  del  13-01-2013  
INSEGNANTI: CLASSI DI CONCORSO DIMEZZATE (C.Tucci) [solo_testo] pag. 15  
il Sole 24 Ore  del  12-01-2013  
A 10 GIORNI DALLE ISCRIZIONI AL TRAGUARDO I LICEI SPORTIVI (E.Bruno) [solo_testo] pag. 21  
il Sole 24 Ore  del  12-01-2013  
CONCORSO A DIFFICOLTA’ VARIABILE (F.Milano) [solo_testo] pag. 21  
il Tempo  del  11-01-2013  
FIBROSI CISTICA IL BIMBO ESCLUSSO TORNA A SCUOLA [solo_testo] pag. 12  

MINISTRO

 
   
la Repubblica – ed. Torino  del  14-01-2013  
PORTA SUSA, TAGLIO DEL NASTRO E POLEMICHE (O.Giustetti) [solo_testo] pag. 3  
la Repubblica – ed. Torino  del  13-01-2013  
Int. a U.D’ottavio/P.Gros: NASCE IL LICEO SPORTIVO OTTO SCUOLE GIA’ CANDIDATE (S.Parola) [solo_testo] pag. 4  
la Stampa  del  12-01-2013  
IL MINISTRO PROFUMO NON CORRERA’ [solo_testo] pag. 9  
TRENTINO  del  12-01-2013  
CENTRO RICERCHE INFN, ARRIVA PROFUMO [solo_testo] pag. 16  
l’Adige  del  12-01-2013  
IL MINISTRO PROFUMO MARTEDI’ ALL’UNIVERSITA’ [solo_testo] pag. 16  
Avvenire  del  12-01-2013  
INTESA MIUR-UNIONCAMERE PER OCCUPAZIONE GIOVANILE [solo_testo] pag. 19  
Italia Oggi  del  12-01-2013  
BREVI-IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, [solo_testo] pag. 26  
   

MINISTERO

 
   
la Stampa  del  13-01-2013  
PER LA SCUOLA UN MESE DI STOP AND GO (M.Martinengo) [solo_testo] pag. 42  
Il Tempo – Ed. Abruzzo/Molise  del  12-01-2013  
PER UN ERRORE DEL MINISTERO ALL’APPELLO MANCANO 132 DOCENTI (R.Grillo) [solo_testo] pag. 16  
la Stampa  del  13-01-2013  
FIERO DI ESSERE UN INSEGNANTE (C.Perino) [solo_testo] pag. 26  
il Sole 24 Ore  del  14-01-2013  
SETTANTA BORSE PER STUDENTI GLOBETROTTER [solo_testo] pag. 14  
il Giornale  del  14-01-2013  
“COSI’ I BARONI DEL SINDACATO STANNO SFASCIANDO LA SCUOLA” (N.Materi) [solo_testo] pag. 14  
il Giornale – ed. Milano  del  14-01-2013  
BOTTE FUORI DALLA SCUOLA QUINDICENNE PUNITA PERCHE’ “TROPPO BELLA” (P.Fucilieri) [solo_testo] pag. 10  
La Repubblica – Cronaca di Roma  del  14-01-2013  
“PICCOLI MAESTRI” LA MASTROCOLA VA ALL’ALBERTELLI (F.Giuliani) [solo_testo] pag. 8  
Corriere della Sera – ed. Milano  del  13-01-2013  
“MENU’ SBAGLIATO, PIU’ RIGORE” (F.Cavadini) [solo_testo] pag. 7  
Il Secolo XIX  del  13-01-2013  
PREMIATA LA REGIONE LIGURIA CON LA BANDIERA DELLA LEGALITA’ [solo_testo] pag. 18  
Corriere della Sera  del  13-01-2013  
RISCOPRIRE LA CALLIGRAFIA (G.Ceronetti) [solo_testo] pag. 35  
il Tempo  del  13-01-2013  
CON IL MONDO CAMBIA IL CERVELLO GLI ADOLESCENTI LO SANNO PRIMA (G.Calzolari) [solo_testo] pag. 42/43  
il Messaggero  del  12-01-2013  
UNIVERSITA’ A NUMERO CHIUSO STOP DEL TAR: DECIDA LA CONSULTA (A.Camplone) [solo_testo] pag. 12  
il Giornale  del  14-01-2013  
IL TAR RIAPRE IL CASO DEL NUMERO CHIUSO: UNIVERSITA’ NEL CAOS E STUDENTI RIAMMESSI [solo_testo] pag. 14  
L’Unita’  del  13-01-2013  
TASSE UNIVERSITARIE COLPITI I MENO ABBIENTI (M.Castagna) [solo_testo] pag. 17  
Italia Oggi Sette  del  14-01-2013  
RESTAURATORI DOC (F.Grossi) [solo_testo] pag. 46  
CorrierEconomia (Corriere della Sera)  del  14-01-2013  
Int. a M.Calderone: RIFORME L’AGENDA 2013 E’ GIA’ (QUASI) PIENA (I.Trovato) [solo_testo] pag. 19  
il Sole 24 Ore  del  14-01-2013  
RIFORMA FORENSE, 25 MOSSE PER PARTIRE (V.Maglione) [solo_testo] pag. 6  
Italia Oggi Sette  del  14-01-2013  
QUANDO L’AVVOCATO E’ ANCHE PROF (A.Di lella) [solo_testo] pag. IV  
Italia Oggi Sette  del  14-01-2013  
DAL TRIBUTARISTA AL NATUROPATA, L’ASCESA DELLE NUOVE PROFESSIONI (B.Pacelli) [solo_testo] pag. 44  
L’Unita’  del  14-01-2013  
RICERCA, FINORA SOLTANTO TAGLI SERVE UN PIANO CREDIBILE (M.Mazzanti/S.Monni) [solo_testo] pag. 16  
Corriere della Sera  del  13-01-2013  
NONNA TERESA E LA NANOMEDICINA (M.Ferrari) [solo_testo] pag. 37  
CorrierEconomia (Corriere della Sera)  del  14-01-2013  
NANO-MATERIALE, MA GRANDI RISORSE (I.Trovato) [solo_testo] pag. 16  
Avvenire  del  12-01-2013  
NANOTECNOLOGIE, L’ITALIA E’ SUL TRENO (M.Benedettelli) [solo_testo] pag. 19  
la Repubblica  del  14-01-2013  
IL MONDO S’E’ FERMATO A INTERNET PERCHE’ NESSUNO INVENTA PIU’ NULLA (E.Franceschini) [solo_testo] pag. 29  
la Repubblica  del  13-01-2013  
NELLA NUOVA FATTORIA (S.Parmeggiani) [solo_testo] pag. 38/39  
Italia Oggi  del  12-01-2013  
I NUOVI CONFINI DELLA SCIENZA [solo_testo] pag. 16  
Domenica (Il Sole 24 Ore)  del  13-01-2013  
UNA COSTITUZIONE BIOETICA? (O.Carter snead) [solo_testo] pag. 24  
   

PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE E SOCIETA’

 
   
il Sole 24 Ore  del  14-01-2013  
STIPENDI PA, 3 MILIARDI DI TAGLI (V.Uva) [solo_testo] pag. 4  
Italia Oggi Sette  del  14-01-2013  
RIFORME DELLA P.A. ANDAMENTO LENTO (L.Olivieri) [solo_testo] pag. 5  
Italia Oggi  del  12-01-2013  
DIPENDENTI PUBBLICI, LA PENSIONE SI CHIEDE ONLINE (C.De lellis) [solo_testo] pag. 31  
il Sole 24 Ore  del  14-01-2013  
L’ITALIA “BATTE” LA GERMANIA SOLO SUI COSTI DELLA BUROCRAZIA [solo_testo] pag. 4  
Affari&Finanza (la Repubblica)  del  14-01-2013      
OTTO MILIARDI UE RECUPRATI IL TRAMPOLINO DI BARCA (A.Statera) [solo_testo] pag. 5      
il Sole 24 Ore  del  14-01-2013
Int. a F.Patroni griffi: “ORA E’ NECESSARIA LA FORMAZIONE” (A.che.) [solo_testo] pag. 11
il Sole 24 Ore  del  14-01-2013  
PRIMA CASA, AFFITTI, IMPRESE: COSI’ L’IMU DIVENTA PIU’ EQUA (C.Dell’oste/G.Parente) [solo_testo] pag. 2  
Corriere della Sera  del  14-01-2013    
UNO STATO PIU’ EQUO E’ POSSIBILE PER CONSUMATORI E CONTRIBUENTI (P.Ostellino) [solo_testo] pag. 28    
il Sole 24 Ore  del  14-01-2013  
PATTI GENERAZIONALI A CORTO DI RISORSE (F.Barbieri/V.Melis) [solo_testo] pag. 7  
il Sole 24 Ore  del  14-01-2013  
LO STAFF LEASING DEBUTTA PER I GIOVANI IN APPRENDISTATO (G.Falasca) [solo_testo] pag. 14  
La Lettura (Corriere della Sera)  del  13-01-2013  
I GIOVANI FANNO SCENA MUTA (F.Fubini) [solo_testo] pag. 2/3  
Corriere della Sera  del  13-01-2013  
SE I GIOVANI SONO “POCO PREPARATI” (F.De rosa) [solo_testo] pag. 33  
il Giornale  del  13-01-2013  
PURE PER LE AZIENDE I GIOVANI SONO “CHOOSY” (N.Materi) [solo_testo] pag. 17  
il Giornale  del  13-01-2013  
SE LA FAMIGLIA INSEGNA AI GIOVANI A NON LAVORARE (G.Guerri) [solo_testo] pag. 1  
il Sole 24 Ore  del  14-01-2013  
FAMIGLIE AL RILANCIO SULL’AFFIDO TEMPORANEO (L.Vazza) [solo_testo] pag. 14  
Il Fatto Quotidiano  del  14-01-2013
Int. a L.Cancrini: “I GENITORI DEVONO FARSI AIUTARE A CAPIRE I BAMBINI FERITI” (A.Ferrucci) [solo_testo] pag. 3
   
A cura di Giuseppe Colella e Federico Bandi

 

 
       

Legge 14 gennaio 2013, n. 4

Legge 14 gennaio 2013, n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021)

(GU n.22 del 26-1-2013)

 Vigente al: 10-2-2013
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

                              promulga 

la seguente legge: 

                               Art. 1 

                        Oggetto e definizioni 

  1. La presente legge, in attuazione  dell'art.  117,  terzo  comma,
della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in
materia di concorrenza e di liberta' di circolazione,  disciplina  le
professioni non organizzate in ordini o collegi. 
  2. Ai fini della presente legge, per «professione  non  organizzata
in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende
l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla  prestazione  di
servizi o di opere a  favore  di  terzi,  esercitata  abitualmente  e
prevalentemente mediante lavoro  intellettuale,  o  comunque  con  il
concorso di questo, con  esclusione  delle  attivita'  riservate  per
legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi  dell'art.  2229
del codice civile, delle professioni sanitarie e  delle  attivita'  e
dei  mestieri  artigianali,  commerciali  e  di  pubblico   esercizio
disciplinati da specifiche normative. 
  3. Chiunque  svolga  una  delle  professioni  di  cui  al  comma  2
contraddistingue la propria attivita', in ogni documento  e  rapporto
scritto con il  cliente,  con  l'espresso  riferimento,  quanto  alla
discplina   applicabile,   agli   estremi   della   presente   legge.
L'inadempimento rientra tra le  pratiche  commerciali  scorrette  tra
professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005,
n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice. 
  4.   L'esercizio   della   professione   e'   libero   e    fondato
sull'autonomia, sulle  competenze  e  sull'indipendenza  di  giudizio
intellettuale e tecnica, nel rispetto dei  principi  di  buona  fede,
dell'affidamento del pubblico e della clientela,  della  correttezza,
dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta  dei  servizi,
della responsabilita' del professionista. 
  5. La professione e' esercitata  in  forma  individuale,  in  forma
associata,  societaria,  cooperativa  o  nella   forma   del   lavoro
dipendente.
                               Art. 2 

                     Associazioni professionali 

  1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2,
possono costituire associazioni a carattere professionale  di  natura
privatistica, fondate su base  volontaria,  senza  alcun  vincolo  di
rappresentanza esclusiva, con il fine di  valorizzare  le  competenze
degli associati e garantire il rispetto delle  regole  deontologiche,
agevolando la scelta e la tutela  degli  utenti  nel  rispetto  delle
regole sulla concorrenza. 
  2.  Gli  statuti  e  le  clausole  associative  delle  associazioni
professionali garantiscono la trasparenza  delle  attivita'  e  degli
assetti associativi, la dialettica  democratica  tra  gli  associati,
l'osservanza  dei  principi  deontologici,  nonche'   una   struttura
organizzativa   e    tecnico-scientifica    adeguata    all'effettivo
raggiungimento delle finalita' dell'associazione. 
  3.  Le  associazioni  professionali  promuovono,  anche  attraverso
specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri  iscritti,
adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis  del  codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,
vigilano sulla condotta professionale degli associati e  stabiliscono
le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni
del medesimo codice. 
  4.  Le  associazioni  promuovono  forme  di   garanzia   a   tutela
dell'utente, tra cui l'attivazione di uno  sportello  di  riferimento
per il cittadino consumatore, presso il  quale  i  committenti  delle
prestazioni professionali possano rivolgersi in caso  di  contenzioso
con i singoli professionisti, ai sensi dell'art.  27-ter  del  codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,
nonche' ottenere informazioni relative all'attivita' professionale in
generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. 
  5.  Alle  associazioni  sono  vietati   l'adozione   e   l'uso   di
denominazioni professionali relative  a  professioni  organizzate  in
ordini o collegi. 
  6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se  iscritti
alle associazioni di cui al  presente  articolo,  non  e'  consentito
l'esercizio delle attivita' professionali  riservate  dalla  legge  a
specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino  il
possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  legge  e  l'iscrizione  al
relativo albo professionale. 
  7. L'elenco delle associazioni professionali  di  cui  al  presente
articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che  dichiarano,
con  assunzione  di  responsabilita'  dei  rispettivi  rappresentanti
legali, di essere  in  possesso  dei  requisiti  ivi  previsti  e  di
rispettare, per quanto  applicabili,  le  prescrizioni  di  cui  agli
articoli 5,  6  e  7  e'  pubblicato  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico  nel  proprio  sito  internet,  unitamente  agli   elementi
concernenti le notizie comunicate  al  medesimo  Ministero  ai  sensi
dell'art. 4, comma 1, della presente legge.
                               Art. 3 

                Forme aggregative delle associazioni 

  1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2,  mantenendo  la
propria autonomia, possono riunirsi  in  forme  aggregative  da  esse
costituite come associazioni di natura privatistica. 
  2. Le forme aggregative rappresentano le  associazioni  aderenti  e
agiscono in piena indipendenza e imparzialita'. 
  3.  Le  forme  aggregative   hanno   funzioni   di   promozione   e
qualificazione  delle  attivita'  professionali  che   rappresentano,
nonche' di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse
connesse  e  di  rappresentanza  delle  istanze  comuni  nelle   sedi
politiche e istituzionali. Su  mandato  delle  singole  associazioni,
esse possono controllare l'operato delle  medesime  associazioni,  ai
fini della verifica del rispetto e della  congruita'  degli  standard
professionali  e  qualitativi  dell'esercizio  dell'attivita'  e  dei
codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.
                               Art. 4 

            Pubblicita' delle associazioni professionali 

  1. Le associazioni professionali di  cui  all'art.  2  e  le  forme
aggregative delle associazioni  di  cui  all'art.  3  pubblicano  nel
proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilita' per
il  consumatore,  secondo  criteri   di   trasparenza,   correttezza,
veridicita'. Nei casi  in  cui  autorizzano  i  propri  associati  ad
utilizzare  il  riferimento  all'iscrizione  all'associazione   quale
marchio o attestato di qualita' e di qualificazione professionale dei
propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e  8  della  presente
legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
  2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della
forma  aggregativa  garantisce  la  correttezza  delle   informazioni
fornite nel sito web. 
  3. Le singole  associazioni  professionali  possono  promuovere  la
costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui  criteri  di
valutazione e rilascio dei sistemi  di  qualificazione  e  competenza
professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo  accordo  tra
le parti, le associazioni dei lavoratori, degli  imprenditori  e  dei
consumatori maggiormente rappresentative sul piano  nazionale.  Tutti
gli oneri per la costituzione e il funzionamento  dei  comitati  sono
posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.
                               Art. 5 

                Contenuti degli elementi informativi 

  1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalita' e con
le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilita'  dei
seguenti elementi: 
    a) atto costitutivo e statuto; 
    b) precisa  identificazione  delle  attivita'  professionali  cui
l'associazione si riferisce; 
    c) composizione degli organismi  deliberativi  e  titolari  delle
cariche sociali; 
    d) struttura organizzativa dell'associazione; 
    e)  requisiti  per  la   partecipazione   all'associazione,   con
particolare riferimento ai titoli di studio relativi  alle  attivita'
professionali   oggetto    dell'associazione,    all'obbligo    degli
appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante  e
alla predisposizione di strumenti  idonei  ad  accertare  l'effettivo
assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare
per il conseguimento degli scopi statutari; 
    f) assenza di scopo di lucro. 
  2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo,  l'obbligo
di garantire la conoscibilita' e' esteso ai seguenti elementi: 
    a) il codice di condotta con la previsione di  sanzioni  graduate
in relazione alle violazioni poste  in  essere  e  l'organo  preposto
all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato  della  necessaria
autonomia; 
    b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente; 
    c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in  almeno
tre regioni; 
    d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla
formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta; 
    e) l'eventuale possesso di un  sistema  certificato  di  qualita'
dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il  settore
di competenza; 
    f) le garanzie  attivate  a  tutela  degli  utenti,  tra  cui  la
presenza, i recapiti e le modalita' di accesso allo sportello di  cui
all'art. 2, comma 4.
                               Art. 6 

                   Autoregolamentazione volontaria 

  1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione  volontaria  e
la qualificazione  dell'attivita'  dei  soggetti  che  esercitano  le
professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente  dall'adesione
degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2. 
  2. La qualificazione della prestazione professionale si basa  sulla
conformita' della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO,  UNI
EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui  alla
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  22
giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010. 
  3.  I  requisiti,  le  competenze,  le   modalita'   di   esercizio
dell'attivita'  e  le  modalita'  di  comunicazione  verso   l'utente
individuate dalla normativa  tecnica  UNI  costituiscono  principi  e
criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della
singola attivita' professionale e ne assicurano la qualificazione. 
  4. Il Ministero dello sviluppo  economico  promuove  l'informazione
nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta
adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI
relativa alle attivita' professionali di cui all'art. 1.
                               Art. 7 

                       Sistema di attestazione 

  1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la  trasparenza
del mercato dei servizi professionali, le associazioni  professionali
possono  rilasciare  ai  propri  iscritti,   previe   le   necessarie
verifiche,  sotto  la  responsabilita'  del  proprio   rappresentante
legale, un'attestazione relativa: 
    a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; 
    b) ai requisiti necessari  alla  partecipazione  all'associazione
stessa; 
    c) agli standard qualitativi e  di  qualificazione  professionale
che  gli   iscritti   sono   tenuti   a   rispettare   nell'esercizio
dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione
all'associazione; 
    d) alle garanzie fornite dall'associazione  all'utente,  tra  cui
l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4; 
    e) all'eventuale  possesso  della  polizza  assicurativa  per  la
responsabilita' professionale stipulata dal professionista; 
    f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di
una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato,  relativa
alla conformita' alla norma tecnica UNI. 
  2. Le attestazioni di cui al comma 1  non  rappresentano  requisito
necessario per l'esercizio dell'attivita' professionale.
                               Art. 8 

                     Validita' dell'attestazione 

  1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validita' pari  al
periodo   per   il   quale   il   professionista   risulta   iscritto
all'associazione professionale che la rilascia  ed  e'  rinnovata  ad
ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La
scadenza dell'attestazione e' specificata nell'attestazione stessa. 
  2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e  che
ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo  di  informare  l'utenza  del
proprio numero di iscrizione all'associazione.
                               Art. 9 

                    Certificazione di conformita' 
                        a norme tecniche UNI 

  1. Le associazioni professionali di  cui  all'art.  2  e  le  forme
aggregative di cui  all'art.  3  collaborano  all'elaborazione  della
normativa tecnica UNI relativa alle singole attivita'  professionali,
attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici
o inviando all'ente di normazione  i  propri  contributi  nella  fase
dell'inchiesta  pubblica,   al   fine   di   garantire   la   massima
consensualita',   democraticita'   e   trasparenza.    Le    medesime
associazioni possono  promuovere  la  costituzione  di  organismi  di
certificazione della conformita' per i  settori  di  competenza,  nel
rispetto   dei   requisiti   di   indipendenza,    imparzialita'    e
professionalita' previsti per tali organismi dalla normativa  vigente
e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2. 
  2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico
nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  luglio  2008,  possono
rilasciare,  su  richiesta  del  singolo  professionista  anche   non
iscritto ad alcuna associazione, il certificato di  conformita'  alla
norma tecnica UNI definita per la singola professione.
                               Art. 10 

                        Vigilanza e sanzioni 

  1.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  svolge  compiti   di
vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente
legge. 
  2. La pubblicazione di informazioni  non  veritiere  nel  sito  web
dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art.  7,
comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili  ai
sensi dell'art.  27  del  codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
                               Art. 11 

                 Clausola di neutralita' finanziaria 

  1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
Stato.  Il  Ministero  dello   sviluppo   economico   provvede   agli
adempimenti  ivi  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013 

                             NAPOLITANO 

                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 

Visto, il Guardasigilli: Severino