Fortunatamente viale Trastevere chiarisce subito il senso di questa affermazione, chiosando: “Realisticamente le commissioni potrebbero decidere che venga considerato rispettato il vincolo temporale quando il candidato svolge e completa la lezione simulata in un tempo compreso tra 25 e 35 minuti”.
È del tutto priva di vincoli minimi invece la seconda parte della prova orale, nella quale sono approfonditi i contenuti, le scelte didattiche e metodologiche della lezione simulata: “Per il colloquio successivo, invece, il candidato ha un vincolo massimo di 30 minuti e quindi l’intero colloquio potrebbe svolgersi anche in un tempo inferiore”.
Sempre in relazione ai tempi, poco più avanti, il Ministero spiega che le commissioni non devono interrompere il candidato: “E’ opportuno far presente che durante i trenta minuti della lezione simulata il candidato non venga interrotto dalla commissione, né da altri, al fine di consentirgli di esprimere al meglio le sue capacità e anche per evitare contestazioni sull’effettivo tempo a disposizione del candidato“.
Chiarita la questione dei tempi della lezione, il Ministero entra nel merito dei contenuti della lezione simulata.
Riportiamo integralmente questa parte della comunicazione agli Uffici Scolastici Regionali, perché a nostro avviso va letta dal candidato con particolare attenzione:
“Si sottolinea anzitutto che nelle avvertenze generali, a proposito della prova orale, si parla di “discipline di insegnamento” e non di “programmi d’esame”. Ciò vuol dire che l’intera prova orale, lezione simulata e colloquio successivo, verte sugli argomenti previsti per i diversi gradi di istruzione e per le diverse discipline di insegnamento come risultano, a seconda dei casi, dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” (D.M. 254/2012), dalle “Indicazioni nazionali per il sistema dei licei” (D.M. 211/2010) e dalle “Linee guida per gli istituti tecnici e professionali” (Direttive n. 57 e 65 del 2010).
Le tracce predisposte dalla commissione in un numero pari al triplo del numero dei candidati sono formulate in modo tale che il candidato possa dimostrare le seguenti competenze:
a) padronanza delle discipline di insegnamento;
b) capacità di comunicazione;
c) capacità di progettazione didattica anche con riferimento alle TIC e agli alunni con bisogni educativi speciali”.
Il candidato, si noti bene, per il Ministero, non deve dunque in realtà simulare una lezione, ma dimostrare “di essere in grado di progettare un’attività didattica reale, esplicitandone gli elementi essenziali”. In questo senso, il testo di viale Trastevere è davvero molto chiaro:
“Sembra quindi opportuno che, anche nella formulazione delle tracce, risulti chiaramente che la lezione simulata non serve per esporre un argomento “come se ci si rivolgesse a degli studenti”, la qualcosa risulterebbe anche artificiosa, ma per consentire al candidato di dimostrare di essere in grado di progettare un’attività didattica reale, esplicitandone gli elementi essenziali:
− il tema prescelto;
− l’ordine o l’indirizzo scolastico;
− l’età degli alunni;
− la durata della proposta;
− gli strumenti e i materiali previsti anche con riferimento a tecnologie avanzate e alla presenza eventuale di alunni con bisogni educativi speciali. Si fa presente che sugli alunni con bisogni educativi speciali la complessa letteratura scientifica sull’argomento è stata recentemente oggetto di un chiarimento normativo con un’apposita direttiva del Ministro dell’Istruzione del 27/12/2012”.
La prova orale del concorsone/5: dopo la lezione, il colloquio è su tutto
Chiariti i contenuti della lezione simulata, il Ministero spiega molto sinteticamente, il senso del colloquio successivo: “L’impostazione e la conduzione del colloquio successivo alla lezione simulata è rimesso alle scelte e alla discrezionalità della commissione”.
Discrezionalità assoluta dunque? Non esattamente, al punto che da viale Trastevere si precisa: “La finalità del colloquio è comunque quella di analizzare ed approfondire i contenuti e le scelte metodologiche relativi alla lezione simulata”.
Il colloquio potrà vertere tanto sulla disciplina, quanto sulle scelte didattiche appena compiute: “Si potrà trattare di approfondimenti di carattere disciplinare che consentano di mettere in risalto l’ampiezza e la profondità delle conoscenze del candidato, oppure di sollecitare il candidato a giustificare e ad arricchire le scelte didattiche illustrate, facendo anche riferimento alle modalità di documentazione e di verifica”.
Sembra di capire quindi che, per esempio, la simulazione di una lezione su Petrarca non impedirà alla commissione di fare domande, nel colloquio successivo, su Manzoni, e si potrebbe andare avanti con esempi simili per le varie discipline…
Il testo della comunicazione del Miur agli Uffici Scolastici Regionali è consultabile a partire da questo link.