IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare misure
per l'avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento
delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi
rc-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione
di opere pubbliche, quali fattori essenziali di progresso e
opportunita' di arricchimento economico, culturale e civile e, nel
contempo, di rilancio della competitivita' delle imprese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 13 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Vicepresidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello
sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica,
in materia di certificazione energetica degli edifici e di
condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela
ambientale
1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteri
per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture
destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo
conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei
prezzi dell'energia elettrica sul mercato.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti,
definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai fini
dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun impianto,
al prezzo zonale orario nel caso in cui l'energia ritirata sia
prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle
tariffe elettriche sull'energia prodotta.
3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe
elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare
l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti
impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili
titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di
certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio
possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:
a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il
periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni
decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante,
interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno
diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso
ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle
tariffe dell'energia elettrica;
b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a
valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a
decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al
comma 5, il produttore accede a un incentivo ridotto di una
percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita
con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro 60
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per
un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo
dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7
anni. La specifica percentuale di riduzione e' applicata:
1) per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente
moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre
2007, n. 244;
2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della
tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia
elettrica definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente;
3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffa
premio.
4. La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene differenziata
in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte
rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed e' determinata tenendo
conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli
incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli
impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a
quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo
scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati
sullo stesso sito.
5. L'opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere esercitata
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
medesimo comma 3, lettera b), mediante richiesta al Gestore dei
servizi energetici (Gse) resa con modalita' definite dallo stesso Gse
entro 15 giorni dalla medesima data.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano:
a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del
Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;
b) agli impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 159 del 10 luglio 2012, supplemento
ordinario n. 143, fatta eccezione per quelli ricadenti nel regime
transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto.
7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i
commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:
«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di
trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di
locazione di edifici o di singole unita' immobiliari soggetti a
registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente
o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla
attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia
dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresi'
allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole
unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se
dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti
uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di
locazione di singole unita' immobiliari e, se la durata della
locazione non eccede i tre anni, essa e' ridotta alla meta'.
L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla
Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei
contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai
fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa,
la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 6
del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresi' ai
richiedenti, in luogo di quella della nullita' del contratto
anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis
dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in vigore
del presente decreto, purche' la nullita' del contratto non sia gia'
stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.
9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui
alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' cosi' integrata:
a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
determinati i requisiti necessari per esercitare l'attivita' di
formazione degli amministratori di condominio nonche' i criteri, i
contenuti e le modalita' di svolgimento dei corsi della formazione
iniziale e periodica prevista dall'articolo 71-bis, primo comma,
lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile,
per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;
b) all'articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, le parole «,
per il contenimento del consumo energetico degli edifici» sono
soppresse;
c) all'articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole:
«nonche' ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono
inserite le seguenti: «delle parti comuni dell'edificio»;
d) all'articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti in
base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione
del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo puo' essere
costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»;
e) all'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice
civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220,
dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le seguenti:
«L'irrogazione della sanzione e' deliberata dall'assemblea con le
maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice».
10. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma
7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57,
comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge n. 5 del 2012, nell'ambito
della determinazione degli indirizzi della politica energetica
nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse
geotermiche.».
11. L'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
e successive modificazioni, e' abrogato e cessa l'efficacia delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 9 marzo 1994, n. 56, relativamente alla concessione
integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e
produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi
mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di incentivazione.
12. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha
la facolta' di bandire una gara per realizzare una centrale
termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per
la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta, da
realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimita' del
giacimento carbonifero, assicurando la disponibilita' delle aree e
delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della gara e'
assicurato l'acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici
S.p.a. dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete
dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di
mercato maggiorato di un incentivo fino a 30 Euro/MWh sulla base
della produzione di energia elettrica con funzionamento a piena
capacita' di cattura della CO2 e del funzionamento del relativo
stoccaggio nonche' rivalutato sulla base dell'inflazione calcolata
sull'indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. Il rapporto tra
l'ammontare complessivo di tale incentivo e il costo totale di
investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare le
proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e
nessun incentivo puo' essere concesso prima della approvazione da
parte della Commissione europea. In caso di funzionamento della
centrale termoelettrica in assenza di cattura e stoccaggio della CO2,
le emissioni di gas serra attribuite all'impianto sono incrementate
del 30%.
13. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12 sono a carico
del sistema elettrico italiano e ad essi si provvede mediante
corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche, con modalita' di
esazione della relativa componente tariffaria basate su parametri
tecnici rappresentanti i punti di connessione alle reti di
distribuzione, definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas con provvedimento da adottare entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.
14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti gli elementi e i criteri per la valutazione
delle offerte della gara di cui al comma 12 nonche' le modalita'
dell'audit esterno cui il vincitore della gara e' tenuto sottoporsi
per evitare sovra compensazioni. L'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas stabilisce le modalita' con cui le risorse di cui al comma
13 sono erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a
copertura del fabbisogno derivante dal pagamento dell'incentivo
sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a.
15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: «5%» e' sostituita dalla
seguente: «4,5%». Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: «2014» e'
sostituita dalla seguente: «2020» e le parole: «e puo' essere
rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente» sono
soppresse. A decorrere dal 1° gennaio 2015 la quota minima di cui
all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,
come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' determinata in una quota percentuale di tutto il
carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno
solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui
all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le
modalita' di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma
368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al comma 5-ter
dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni: al secondo punto dell'elenco le
parole: «condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del
biodiesel» sono soppresse; al terzo punto dell'elenco le parole:
«durante il processo di produzione del biodiesel» sono soppresse; al
quarto punto dell'elenco le parole: «condotta nelle aziende
oleochimiche» sono soppresse; al settimo punto dell'elenco dopo le
parole: «grassi animali di categoria 1» sono inserite le seguenti: «e
di categoria 2». Al comma 5-quienquies dell'articolo 33 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A decorrere dall'anno 2014, la misura massima sopra
indicata e' pari al 40%. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico
consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare il
valore della misura massima sopra indicata.».
16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, le parole: «con i criteri di cui alle lettere a e b
dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578» sono
sostituite dalle seguenti: «con le modalita' di calcolo di cui
all'articolo 14 comma 8. In ogni caso dal rimborso di cui al presente
comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di
localita', valutati secondo la metodologia della regolazione
tariffaria vigente».
Art. 2
Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva
di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale
di rischio delle PMI
1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) prima dell'articolo 1, sono inserite le seguenti parole: «Capo
0I, Misure in favore della nuova imprenditorialita' nei settori della
produzione dei beni e servizi»;
b) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 1.
Principi generali
1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in
tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese
a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a
sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso
al credito.
Art. 2.
Benefici
1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo
sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso
pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non
superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei
limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e delle
eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili
modificative del predetto regolamento.
2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti dalle
garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale,
acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
Art. 3.
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo
le imprese:
a) costituite da non piu' di sei mesi alla data di presentazione
della domanda di agevolazione;
b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione
contenuta nell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008;
c) costituite in forma societaria;
d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la
meta' numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di
eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.
Art. 4.
Progetti finanziabili
1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalita'
stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24 e fatti salvi le
esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative
disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1, le
iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro,
relative alla produzione di beni nei settori dell'industria,
dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero
alla fornitura di servizi alle imprese, nonche' le iniziative
relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo
sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati con il predetto
decreto.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4-bis.
Risorse finanziarie disponibili
1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo e'
disposta a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo previsto
dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, del Ministro
dell'economia e delle finanze, derivanti dai rientri dei mutui
concessi ai sensi del presente decreto. Le predette disponibilita'
possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti
dalla programmazione nazionale e comunitaria.».
c) sono abrogati i Capi I, II e IV del Titolo I;
d) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 3» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;
2) al comma 2 e al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 2»,
sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di cui al comma
01»;
3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le agevolazioni concedibili ai sensi del presente Capo
possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui a
tasso agevolato.»;
e) all'articolo 23, comma 1, prima delle parole: «Alla societa'
Sviluppo Italia S.p.a.», sono inserite le seguenti: «Fatto salvo
quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo»;
f) al comma 2 dell'articolo 23 dopo le parole: «della
programmazione economica» sono inserite le seguenti: «relativamente
al Titolo II del presente decreto e con il Ministero dello sviluppo
economico, sentito il Ministro della coesione territoriale e il
Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del
presente decreto»;
g) all'articolo 23, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il
seguente:
«4-ter. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo I,
Capo III si applica il decreto 28 dicembre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2007, del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni.»;
h) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle
disposizioni di cui al Capo 0I del Titolo I, nonche' il Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui al
titolo II, fissano con uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalita'
di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Per
gli interventi di cui al Capo III del Titolo I, il predetto
regolamento e' emanato, entro i medesimi termini, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
2. All'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che, a seguito di istanza di
riconoscimento della regione interessata» sono sostituite dalle
seguenti: «riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche
a seguito di istanza della regione interessata, che», e le parole da:
«Non sono oggetto» a: «competenza regionale» sono soppresse;
b) al comma 2, ultimo periodo, la parola: «esclusivamente» e'
sostituita dalla seguente: «anche»;
c) al comma 5, le parole da: «La concessione di finanziamenti
agevolati» fino a: «nell'ambito dei progetti di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «La concessione di agevolazioni per
l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto forma di
finanziamento agevolato, e' applicabile, prioritariamente nell'ambito
dei progetti di cui al comma 1, nonche' per gli interventi di cui al
comma 8-bis,»;
d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura
non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, disciplina le condizioni e le modalita' per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli
5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come
successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali
diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui
al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo
sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.».
Art. 3
Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo
1. A valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste
ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, e' disposta
l'istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese che
investono in attivita' di ricerca e sviluppo, nel limite massimo
complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016, le cui
modalita' operative e la cui decorrenza sono definite, nell'ambito
del programma operativo di riferimento, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi del comma 12.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino ad
un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario
e nel limite complessivo di spesa delle risorse individuate per
ciascun anno ai sensi del comma 1, a tutte le imprese,
indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali,
dal settore economico in cui operano, nonche' dal regime contabile
adottato, nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di
spesa nelle attivita' di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno
dei periodi d'imposta con decorrenza dal periodo di imposta
determinato con il decreto di cui al comma 12 e fino alla chiusura
del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che
siano sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo almeno pari
a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta.
3. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attivita' di
ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale
finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,
processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di
sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo'
trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti
nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono
comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di
progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare
soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale,
ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti
pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi'
generati dai costi ammissibili;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a
condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di
applicazioni industriali o per finalita' commerciali.
4. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le modifiche
ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in
corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
5. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono
ammissibili le spese relative a:
a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti
dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante
coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali
impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali, arti e
professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al
periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque
con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;
c) costi della ricerca svolta in collaborazione con le
universita' e gli organismi di ricerca, quella contrattuale, le
competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da
fonti esterne.
6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
7. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza
telematica mediante le modalita' tecniche predisposte dal Ministero
dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo comma
12.
8. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di cui al
presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, potra'
avvalersi sulla base di apposita convenzione, di societa' in house
ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri della
convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle
risorse di cui al successivo comma 14.
9. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta
di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e
l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di
competenza secondo le modalita' individuate dal decreto di cui al
comma 12 del presente articolo.
10. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione
contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale
o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro
della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010.
Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non soggette
a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono
comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei
conti o di una societa' di revisione legale dei conti iscritti quali
attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile della
revisione, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di
indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro
emanazione, dal codice etico dell'IFAC. Le spese sostenute per
l'attivita' di certificazione contabile da parte delle imprese di cui
al precedente periodo sono ammissibili entro il limite massimo di
euro 5.000.
11. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in
colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il
rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30
giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del programma
operativo nazionale di riferimento, sono adottate le disposizioni
applicative necessarie, ivi comprese le modalita' di iscrizione delle
spese in bilancio, le modalita' di verifica e controllo
dell'effettivita' delle spese sostenute e della coerenza delle stesse
con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, nonche' le
cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di
restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente e
le eventuali relative maggiorazioni. La procedura telematica per
usufruire del credito d'imposta prevede una verifica ex ante sulla
conformita' delle spese di ricerca e sviluppo che le imprese
sostengono ed una ex post sull'effettiva entita' delle spese
sostenute. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino
inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle dichiarate, la
misura dell'agevolazione sara' ridotta dal 50 per cento al 40 per
cento sempre che permanga la spesa incrementale.
13. Le risorse individuate nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale di riferimento per il cofinanziamento del credito di
imposta del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalita'
di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero
dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi
comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da
versare all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 4
Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di
interesse nazionale e misure particolari per l'area di crisi
complessa del porto di Trieste
1. L'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' sostituito dal seguente:
«Art. 252-bis.
Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la
riconversione industriale
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione
territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche' con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per gli
aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli
di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare
accordi di programma con uno o piu' proprietari di aree contaminate o
altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in
sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo
economico produttivo in siti di interesse nazionale individuati entro
il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al
fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di
sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici
ambientali non contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle
misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive
modificazioni.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il
coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalita', il
finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per
l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare:
a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e
bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione
validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;
b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale
e di sviluppo economico produttivo anche attraverso studi e ricerche
appositamente condotti da universita' ed enti di ricerca
specializzati;
c) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata
del relativo programma;
d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;
e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico
finanziario disponibili e attribuiti;
f) la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di
sostegno, e di risoluzione dell'accordo;
g) l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di
messa in sicurezza e di bonifica, e delle attivita' di monitoraggio,
controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che
restano a carico del soggetto interessato;
h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di
messa in sicurezza e di bonifica;
i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e
aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi
da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi
di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati
a livello nazionale e regionale.
3. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento
dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti,
delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli
obiettivi di risanamento e di sviluppo economico produttivo e
dichiarazione di pubblica utilita'.
4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i soggetti
interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della
contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in
sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo
economico produttivo, tenuto conto anche dei collegamenti societari e
di cariche direttive ricoperte nelle societa' interessate o ad esse
collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i
proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la
contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti
dall'articolo 245, comma 2.
5. Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono essere
stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al
comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni:
a) i fatti che hanno causato l'inquinamento devono essere
antecedenti al 30 aprile 2007;
b) oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica, devono
essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale
disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del presente;
c) termine finale per il completamento degli interventi di
riparazione del danno ambientale e' determinato in base ad uno
specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato
tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo
dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilita' economica
di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni.
6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di
messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa
gestione, e di riparazione, individuati dall'accordo di programma
esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e
riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i
fatti antecedenti all'accordo medesimo.
7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del
comma 5, la pubblica amministrazione puo' agire autonomamente nei
confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione
delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di
bonifica individuati dall'accordo nonche' per gli ulteriori
interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme
e nei modi previsti dalla legge.
8. Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono
autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo
economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di
Servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di Servizi partecipano
tutti i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma o
titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione, comunque
denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attivita'
previste dall'accordo medesimo, nonche' i soggetti interessati
proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali
sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti,
sostituisce ogni atto di competenza di detti enti.
9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione
di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i
decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in
sicurezza e di bonifica nonche' la costruzione e l'esercizio degli
impianti e delle opere connesse.
10. All'attuazione dei progetti integrati di bonifica,
riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di
interesse nazionale di cui al comma 1 sono preposte, con oneri posti
a carico delle risorse stanziate a legislazione vigente, una o piu'
societa' "in house" individuate nell'accordo di programma, di intesa
tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e Province Autonome,
adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze
professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici superiori, in
materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse
stanziate a legislazione vigente nonche' a valere sulle risorse della
programmazione 2014-2020, previamente incluse negli Accordi di
programma di cui al comma 1 del presente articolo.».
2. Alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma di cui
all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, che acquisiscono beni strumentali nuovi a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura
del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, e'
attribuito un credito d'imposta secondo le modalita' di cui al
presente articolo, e nei limiti delle risorse stanziate al comma 14,
a condizione che:
a) siano costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) abbiano ad oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita'
risultanti dall'accordo di programma sottoscritto;
c) i nuovi beni strumentali siano acquisiti dai soggetti che
hanno sottoscritto l'accordo;
d) i nuovi beni strumentali siano acquisiti nell'ambito di unita'
produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale
localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ovvero nelle restanti aree
qualora riferibili a piccole e medie imprese.
3. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura massima
consentita in applicazione delle intensita' di aiuto agli
investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti
di Stato e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalita' regionale,
di quelle previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita'
regionale per il periodo 2007-2013, fino alla data di vigenza della
stessa e, successivamente, nella misura massima consentita in
applicazione delle intensita' di aiuto previste dalla Carta italiana
degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2014-2020,
subordinatamente all'approvazione della stessa da parte della
Commissione europea. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri
aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili
anche a titolo di «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n.
1998/06.
4. Ai fini del comma 2, si considerano agevolabili l'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, e, limitatamente
ai beni di cui alla lettera a) del presente comma, la realizzazione
di:
a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale
di cui al primo comma, voce B.II.1 dell'articolo 2424 del codice
civile, nell'ambito di strutture produttive localizzate nelle aree
territoriali di cui al comma 2;
b) macchinari, impianti ed attrezzature varie, classificabili
nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci
B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a
strutture produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al
comma 2;
c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell'impresa, utilizzati per l'attivita' svolta
nell'unita' produttiva e brevetti concernenti nuove tecnologie di
prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati
per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; per le grandi imprese,
come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti
in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del
complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo
d'imposta.
5. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni indicati nel comma 4 eccedente gli ammortamenti
dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei
beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione
degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento
agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in
funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per
l'acquisto dei beni.
6. Il credito d'imposta e' determinato con riferimento ai nuovi
investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere
indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre
alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con il
modello di pagamento F24 da presentare unicamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate,
pena lo scarto della operazione di versamento, secondo modalita' e
termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia.
7. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate
le disposizioni per l'attuazione dei commi da 2 a 6 al fine di
individuare tra l'altro modalita' e termini per la concessione del
credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al
Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo
economico determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato
dalle risorse annue stanziate, l'ammontare dell'agevolazione
spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle
Entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e
l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonche' le
eventuali revoche, anche parziali.
8. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta
di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e
l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di
competenza secondo le modalita' individuate dal decreto di cui al
comma 7 del presente articolo.
9. L'agevolazione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti che
operano nei settori della produzione di prodotti di cui all'allegato
I del TFUE, dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come
definiti negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita'
regionale 2007-2013 e negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato
a finalita' regionale 2014-2020 della Commissione europea, nonche' ai
settori della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio,
finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese
o attivita' che riguardano prodotti o appartengono ai settori
soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la
disciplina dei grandi progetti di investimento, e' riconosciuto nel
rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle
predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove
prescritta, della Commissione europea.
10. L'efficacia delle agevolazioni di cui al presente articolo e'
subordinata al rispetto delle disposizioni della Commissione europea
per l'attuazione di aiuti di stato ad investimenti produttivi.
11. Al fine di assicurare l'attuazione dell'accordo di programma
quadro nonche' la realizzazione degli interventi di cui al comma
7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente
della Regione Friuli-Venezia Giulia e' nominato, senza diritto ad
alcun compenso, indennita', rimborso spese ed emolumento comunque
denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, Commissario straordinario, autorizzato ad
esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in
carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in
relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle
aree e sugli immobili.
12. Il Commissario, a decorrere dalla data di sottoscrizione
dell'accordo di programma quadro di cui al comma 11, assicura la
realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 11 e, per ogni
adempimento propedeutico o comunque connesso, puo' avvalersi degli
uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali,
regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Sulle aree demaniali
marittime, non ricomprese nell'accordo di programma quadro di cui al
comma 11, nella circoscrizione dell'Autorita' portuale restano
impregiudicate le attribuzioni e le competenze della stessa
Autorita', come individuate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
successive modificazioni.
13. Ai fini dell'attuazione dei commi 11 e 12 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive
modificazioni.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari
complessivamente a 20 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 50 milioni
di euro per l'anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni di euro
annui per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015 mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 20 milioni di
euro per l'anno 2014 e l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni
di euro per l'anno 2015 e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015
mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 5
Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese ed in
materia di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia
per start-up innovative, ricerca e studio
1. Al fine di potenziare l'azione in favore
dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione
dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del «Fondo
per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle
imprese» sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite
utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del
Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del
Programma Operativo Multiregionale «Industria e Servizi»
1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata dello
Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello
sviluppo economico.
2. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n. 374, dopo le parole: «di transito.» e' aggiunto il seguente
periodo: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui
l'operativita' di cui al precedente periodo e' assicurata anche per
l'espletamento dei controlli e delle formalita' inerenti le merci che
circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che
nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia
superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire
la copertura dell'orario prolungato.».
3. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
concernente misure urgenti per la crescita del Paese sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 5 le parole: «e agroalimentari» sono sostituite dalle
seguenti: «, agroalimentari e agricole»;
b) al comma 6 dopo le parole: «del 15 dicembre 2006» sono
inserite le seguenti: «e successive modificazioni»;
c) al comma 6 dopo le parole: «piu' favorevoli.» e' inserito il
seguente periodo: «Nel caso in cui al progetto partecipino imprese
agricole, a queste ultime ai fini del contributo si applica,
nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e
successive modificazioni, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che
rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive
nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del
trattato CE».
4. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle
imprese i certificati camerali anche in lingua inglese che,
esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti
dall'imposta di bollo.
5. All'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre
1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 23, dopo le parole: «di origine delle merci» sono aggiunte
le seguenti: «e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge
ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di
libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio
italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su
atti e dichiarazioni, a valere all'estero, in conformita' alle
informazioni contenute nel registro delle imprese». Con decreto del
Ministero dello sviluppo economico sono approvati i modelli dei
certificati rilasciati dalle camere di commercio. All'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
6. L'articolo 6-decies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e'
abrogato. Gli effetti prodotti dal medesimo articolo vengono meno, a
far data dall'entrata in vigore del presente decreto, con salvezza
degli effetti giuridici degli atti eventualmente adottati dai
soggetti titolari di incarichi negli organi statutari dichiarati
decaduti ai sensi della predetta disposizione.
7. Nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, il
Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuano forme di
agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e
di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con
iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di
mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese,
universita', enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati
italiani.
8. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 11-bis, le parole: «di secondo livello»
sono soppresse;
b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 e'
accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella
convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione
del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno
finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale,
di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso
assimilabile.»;
c) all'articolo 27-ter, al comma 8, al primo periodo, dopo le
parole: «previste dall'articolo 29» sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del
comma 3 del medesimo articolo»;
d) all'articolo 27-quater, comma 1, lettera a), le parole: «della
relativa» sono sostituite dalle seguenti: «di una»;
e) all'articolo 27-quater, comma 5, lettera b), la parola:
«relativa» e' soppressa;
f) il comma 4 dell'articolo 39 e' abrogato.
9. Dall'attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica. All'attuazione del
presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione
vigente.
Art. 6
Misure per favorire la digitalizzazione e la connettivita' delle
piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria
1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e
l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese,
nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste
ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, sono
adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite
Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore
(«de minimis»), concessi ad imprese per l'acquisto di software,
hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza
aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettivita' a
banda larga e ultralarga. I voucher potranno altresi' finanziare la
formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette
piccole e medie imprese.
2. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento
previste nella proposta nazionale relativa alla prossima
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, fruibili a
seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del
Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitivita' di
responsabilita' del Ministero dello sviluppo economico, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico,
e' stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 100
milioni di euro a valere sulla medesima proposta nazionale. La somma
cosi' individuata dal CIPE e' ripartita tra le Regioni in misura
proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di
commercio operanti nelle singole Regioni.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti lo
schema standard di bando e le modalita' di erogazione dei contributi
di cui al presente articolo.
4. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00
euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) e' inserito il
seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o
inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»;
c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00
euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) e' inserito il
seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o
inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti».
5. All'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
le parole: «1° gennaio 2013», sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2014».
6. All'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data
dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica
amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti
stipulati mediante scrittura privata.».
7. Sono validi gli accordi di cui all'articolo 15, comma 2-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e i contratti di cui all'articolo
6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non
stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e
fino alle date in cui la stipula in modalita' non elettronica diventa
obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma
2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 6, comma 4, del citato
decreto-legge n. 179 del 2012.
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze
per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze
riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi
confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi
in Italia ed oggetto di accertate situazioni interferenziali. La
liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo
entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto
termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze,
l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla
disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della
polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del
Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione, entro il
31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione
di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di natura
compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei
contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura
massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in
via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30
dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di
spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma
8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui
al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle
misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo
possono essere utilizzate, per le stesse finalita', per l'erogazione
di indennizzi eventualmente dovuti.
10. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della
prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari,
previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa
previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea,
sono adottati interventi per il riconoscimento di un credito di
imposta per le spese documentate e sostenute da piccole e medie
imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del
6 maggio 2003, ovvero da consorzi da reti di piccole e medie imprese,
e relative ad interventi di rete fissa e mobile che consentano
l'attivazione dei servizi di connettivita' digitale con capacita'
uguale o superiore a 30 Mbps. Il credito di imposta e' riconosciuto a
decorrere dalla data individuata con il decreto di cui al comma 11 e
fino al 2016, nella percentuale del 65% degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000 euro e
nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro a valere sulla
proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020.
11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
coesione territoriale e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, da emanare entro 30 giorni dall'adozione dell'intervento
all'interno del programma operativo nazionale di riferimento , sono
definite, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti di importanza minore («de minimis»), le modalita' per
usufruire del credito d'imposta di cui al comma 10, inclusa la
certificazione del prestatore del servizio di connessione digitale e
le modalita' di comunicazione delle spese effettuate, ai fini delle
verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei
controlli sulle spese nonche' ogni altra disposizione necessaria per
il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo
di risorse stanziate.
12. Il credito di imposta di cui al comma 10 non e' cumulabile con
l'agevolazione prevista dal comma 1.
13. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
14. Le risorse individuate ai sensi del comma 11, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate,
per le finalita' di spesa di cui ai commi da 10 a 13, ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti
a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio
dello Stato.
Art. 7
Misura di razionalizzazione dell'istituto del ruling di standard
internazionale
1. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Le imprese con attivita' internazionale hanno accesso ad una
procedura di ruling di standard internazionale, con principale
riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi,
dei dividendi, delle royalties e alla valutazione preventiva della
sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i
criteri previsti dall'articolo 162 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle vigenti
Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia.»;
b) al comma 2 le parole: «per i due periodi d'imposta successivi»
sono sostituite dalle seguenti: «per i quattro periodi d'imposta
successivi»;
c) al comma 5 le parole: «, di Milano o di Roma,» sono soppresse.
Art. 8
Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 128, dopo la lettera b) e' inserita
la seguente:
«c) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone
classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, recante il Nuovo codice della
strada, i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori
a dieci milioni di euro per sinistro per i danni alla persona,
indipendentemente dal numero delle vittime, e a un milione di euro
per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei
danneggiati.»;
b) all'articolo 132, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo
le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di
stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per
l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la
necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti
dall'attestato di rischio, nonche' dell'identita' del contraente e
dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese
richiedono ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione
obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione,
prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai
sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione
rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le
imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che
prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano
l'attivita' del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o
ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato
acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo,
i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e
portabilita' sono a carico dell'impresa che deve applicare, all'atto
della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del
premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale
riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato,
non e' inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla
somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia
nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella
stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipula di
un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l'entita'
della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta
in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non
puo', comunque, essere inferiore al sette per cento del premio
applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo l'obbligo
di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta
dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche
tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e
dell'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei
procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la
parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato
funzionamento del predetto dispositivo.
1-ter. L'interoperabilita' dei meccanismi elettronici che
registrano l'attivita' del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1,
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' garantita dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un
servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione,
da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di
coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e
sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495. A tal fine, a decorrere dal 1° ottobre 2014, i dati
sull'attivita' del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi
elettronici di bordo al suddetto centro, che ne e' titolare e
responsabile ai fini dell'interoperabilita'. Le informazioni sono
successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti alle compagnie di assicurazioni competenti per ciascun
veicolo assicurato. I dati sono trattati dalla impresa di
assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione e' titolare del
trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003. E' fatto divieto per l'assicurato di
disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il
dispositivo installato. In caso di violazione da parte
dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del
premio di cui al presente articolo non e' applicata per la durata
residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla
entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma,
sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le
modalita' e i contenuti dei trasferimenti di informazioni disposti al
presente comma.».
c) all'articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di
accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro
prevista dall'articolo 143, nonche' dalla richiesta di risarcimento
presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e
149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorita'
di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione
dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta
l'inammissibilita' della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della
documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non
risultino acquisite secondo le modalita' previste dal comma 3-bis. Il
giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati
nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata
l'oggettiva impossibilita' della loro tempestiva identificazione.
3-quater. Nei processi attivati per l'accertamento della
responsabilita' e la quantificazione dei danni, il giudice verifica
la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni gia' chiamati in altre
cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri,
anche avvalendosi dell'archivio integrato informatico di cui
all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
la ricorrenza dei medesimi nominativi in piu' di tre cause negli
ultimi cinque anni, trasmette l'informativa alla Procura della
Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente
comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorita' di
polizia che sono chiamati a testimoniare.».
d) dopo l'articolo 147 e' inserito il seguente:
«Art. 147-bis.
Risarcimento in forma specifica
1. In alternativa al risarcimento per equivalente, e' facolta'
delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilita'
concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo
idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validita' non
inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura
ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della
facolta' di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20
dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 gennaio,
l'entita' della riduzione del premio prevista in misura non inferiore
al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA
incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente
divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il
20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree
territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non
inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo
periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base
dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero
dei sinistri denunciati, entita' dei rimborsi, numero dei casi
fraudolenti riscontrati dall'autorita' giudiziaria. I dati sono
desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui
all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del
Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del
cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il
danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, puo' comunque
rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa
convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una
diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non puo'
comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe
sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate
mediante impresa convenzionata, e' versata direttamente all'impresa
che ha svolto l'attivita' di autoriparazione, ovvero previa
presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del
danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il
costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del
bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento
non puo' comunque superare il medesimo valore di mercato.
2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre
e, per il 2014, entro il 30 gennaio, la comunicazione prevista nel
comma 1 non puo' esercitare la facolta' nell'anno successivo.».
e) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» e'
sostituita dalla seguente: «dieci» e il sesto periodo e' soppresso.
2) al comma 2-bis, il quinto periodo e' sostituito dai
seguenti:
«La medesima procedura si applica anche in presenza di altri
indicatori di frode acquisiti dall'archivio integrato informatico di
cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi
elettronici di cui all'articolo 132, comma 1, o emersi in sede di
perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno
dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio
prevista dall'articolo 145 e' proponibile solo dopo la ricezione
delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo
spirare del termine di novanta giorni di sospensione della
procedura.»;
f) dopo l'articolo 150-bis e' inserito il seguente:
«Art. 150-ter.
Divieto di cessione del diritto al risarcimento
1. L'impresa di assicurazione ha la facolta' di prevedere, in
deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V,
del codice civile, all'atto della stipula del contratto di
assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il
diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il
consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al
presente articolo, l'impresa di assicurazione applica una
significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in
misura comunque non inferiore al quattro per cento dell'importo
risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla
medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli
assicurati nella stessa Regione.».
2. Le imprese di assicurazione sono tenute a proporre clausole
contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni
di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e
remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul
proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente
all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa
riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque
non inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma
dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia
nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella
stessa Regione.
3. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse.
4. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice
dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 1,
lettere b), d) ed f), ed al comma 2, comporta l'applicazione alla
medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del
premio di assicurazione relativo al contratto in essere.
5. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle facolta'
di cui al comma 1, lettere b), d) ed f), hanno obbligo di darne
comunicazione all'assicurato all'atto della stipulazione del
contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo
contratto. In caso di inadempimento, si applica da parte dell'IVASS
una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
6. Il secondo comma dell'articolo 2947 del Codice civile e'
sostituito dal seguente:
«Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei
veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni
caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di
risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso,
salvo i casi di forza maggiore.».
7. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito
all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in
specie quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze
assicurative e al rispetto degli obblighi di pubblicita' e di
comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8. Nella relazione al
Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, viene dato specifico conto dell'esito
dell'attivita' svolta.
8. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa
di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entita' della
riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere b), d)
ed f), ed al comma 2, secondo forme di pubblicita' che ne rendano
efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresi' i
medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai
fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.
9. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma 8
comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
10. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono destinati
ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di
cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209.
11. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18
luglio 2006, n. 254, e' abrogato.
12. I massimali di cui al comma 1, lettera a), entrano in vigore a
decorrere dal 1° gennaio 2014.
13. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni
provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
previste a legislazione vigente.
Art. 9
Misure per favorire la diffusione della lettura
1. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della
prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari,
previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa
previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, e'
disposta l'istituzione di un credito di imposta sui redditi delle
persone fisiche e giuridiche con decorrenza dal periodo d'imposta
determinato con il decreto di cui al comma 5 e fino al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di libri
muniti di codice ISBN.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1, fermo il rispetto dei
limiti delle risorse complessive effettivamente individuate per
ciascun anno nell'ambito del Programma operativo nazionale di
riferimento, e' pari al 19 per cento della spesa effettuata nel corso
dell'anno solare per un importo massimo, per ciascun soggetto, di
euro 2000, di cui euro 1000 per i libri di testo scolastici ed
universitari ed euro 1000 per tutte le altre pubblicazioni.
3. L'acquisto deve essere documentato fiscalmente dal venditore.
Sono esclusi gli acquisti di libri in formato digitale, o comunque
gia' deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30
giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del programma
operativo nazionale di riferimento, sono definite, conformemente al
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore
(«de minimis»), le modalita' per usufruire del credito d'imposta e
per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica di
capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale
che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli
sulle spese nonche' ogni altra disposizione necessaria per il
monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di
risorse stanziate.
5. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento in
essa previste, fruibili a seguito dell'approvazione da parte della
Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla
Competitivita' di responsabilita' del Ministero dello sviluppo
economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello
sviluppo economico, e' stabilito l'ammontare dell'intervento nella
misura massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta
nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi
strutturali comunitari.
6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
7. Le risorse individuate ai sensi del comma 5, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate,
per le finalita' di spesa di cui al presente articolo, ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti
a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio
dello Stato.
Art. 10
Tribunale delle societa' con sede all'estero
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, prima delle parole «Le controversie di cui
all'articolo 3» sono inserite le seguenti parole: «Fermo quanto
previsto dal comma 1-bis,»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Per le
controversie di cui all'articolo 3 nelle quali e' parte, anche nel
caso di piu' convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di
procedura civile, una societa', in qualunque forma costituita, con
sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza
stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari
criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni
normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate
dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente
competenti:
1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce,
Taranto (sezione distaccata), Potenza;
2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari
per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e
Sassari (sezione distaccata);
3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania
per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta,
Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;
4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;
5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;
6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Campobasso, Napoli, Salerno;
7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze,
L'Aquila, Perugia, Roma;
8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per
gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;
9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia
per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Bolzano
(sezione distaccata), Trieste, Venezia.».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi
instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del
presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione
vigente.
Art. 11
Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere
l'occupazione
1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti integrazioni:
a) all'articolo 9, dopo le parole: «Ai finanziamenti del
Foncooper» sono aggiunte le seguenti: «e a quelli erogati dalle
societa' finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5»;
b) all'articolo 17, comma 5, dopo le parole: «per la
realizzazione di progetti di impresa.» sono aggiunte le seguenti: «In
deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le
societa' finanziarie possono intervenire nelle societa' cooperative
costituite da meno di nove soci.».
2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o
complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento,
concordato preventivo o amministrazione straordinaria, hanno diritto
di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le societa' cooperative
costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla
procedura.
3. L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle
societa' cooperative di cui al comma 1, costituisce titolo ai fini
dell'applicazione dell'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio
1991, n. 223, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione
delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento
salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze
della societa' cooperativa.
Art. 12
Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa
1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La presente legge si applica altresi' alle operazioni di
cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto
di obbligazioni e titoli similari, esclusi comunque titoli
rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili,
da parte della societa' per la cartolarizzazione dei crediti
emittente i titoli.»;
b) all'articolo 2, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i
titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.».
c) all'articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le societa' di cui al comma 1 possono aprire conti correnti
segregati presso i soggetti all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove
vengano accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonche'
ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della societa' ai
sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna
operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti
dell'operazione. Le somme accreditate su tali conti segregati
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del
depositario e da quello degli altri depositanti. Su tali somme non
sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al
comma 2 e tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per il
soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e
dalle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura
dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonche' per il
pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei
confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del
testo unico bancario, nonche' di procedure concorsuali o di accordi
di ristrutturazione, le somme accreditate su tali conti non sono
considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto e non sono
soggette a sospensione dei pagamenti.
2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3,
lettera c), nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei
crediti, possono aprire presso banche conti correnti segregati dove
vengano accreditate le somme incassate per conto della societa'
cessionaria o della societa' emittente dai debitori ceduti. Sulle
somme accreditate sui conti segregati, non sono ammesse azioni da
parte dei creditori dei soggetti che svolgono i servizi indicati
nell'articolo 2, comma 3, lettera c), se non per l'eccedenza delle
somme incassate e dovute alla societa' cessionaria o emittente. In
caso di avvio di procedimenti concorsuali o di accordi di
ristrutturazione, le somme accreditate sui conti segregati, per un
importo pari alle somme incassate e dovute alla societa' cessionaria
o emittente, non vengono considerate come rientranti nel patrimonio
del soggetto che svolge i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3,
lettera c).»;
d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della
presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche
non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, puo' altresi' applicarsi, su espressa
volonta' delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e
2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta
cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto
pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui
crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono
ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non e'
esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i
crediti acquistati e i crediti sorti posteriormente a tale data.
Dalla stessa data la cessione dei crediti e' opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto
non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;
b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito
prima della pubblicazione della cessione.»;
2) al comma 3, le parole: «non si applica» sono sostituite
dalle seguenti: «non si applicano l'articolo 65 e»;
3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' le altre disposizioni che
richiedano formalita' diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui
alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni
di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla
banca cedente e' dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale nonche' comunicazione mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.»;
e) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I titoli emessi nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione di cui all'articolo 1, comma 1-bis, anche non
destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in
sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di valutazione
del merito di credito da parte di operatori terzi, costituiscono
attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di
assicurazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un
regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura
delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati.
L'investimento nei titoli di cui al presente comma e' altresi'
compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di
investimento di fondi pensione.»;
f) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un
fondo comune di investimento, i servizi indicati nell'articolo 2,
comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla societa' di gestione
del risparmio che gestisce il fondo. Alle cessioni dei crediti
effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma
2, della presente legge, nonche' le restanti disposizioni della
presente legge, in quanto compatibili.
2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, si
applicano, in quanto compatibili, alle imprese ed ai soggetti ivi
menzionati ai fini dell'investimento nelle quote dei fondi di cui
all'articolo 7, comma 2-bis.»;
g) al comma 1 dell'articolo 7-bis, dopo le parole: «all'articolo
3, commi 2,» sono inserite le seguenti: «2-bis, 2-ter e»;
h) dopo l'articolo 7-ter e' inserito il seguente:
«Art. 7-quater.
Cessione di ulteriori crediti e titoli
1. Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1, e
le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle operazioni,
ivi disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari,
crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole
e medie imprese, crediti derivanti da contratti di leasing o di
factoring, nonche' di titoli emessi nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura.
2. Il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 7-bis adotta
anche disposizioni di attuazione del presente articolo con
riferimento ai medesimi profili ivi menzionati. Il medesimo
regolamento individua le categorie di crediti o titoli di cui al
comma 1, cui si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo.».
2. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
dopo il comma 26 e' aggiunto il seguente:
«26-bis. Le obbligazioni e i titoli similari di cui al presente
articolo, le quote di fondi di investimento che investono
prevalentemente negli anzidetti strumenti finanziari, nonche' i
titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto gli anzidetti strumenti finanziari costituiscono, anche se
non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in
sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di valutazione
del merito di credito da parte di operatori terzi, attivi ammessi a
copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione di
cui all'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della presente disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che
disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve
tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei
titoli e nelle quote di fondi di cui al presente comma e' altresi'
compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di
investimento di fondi pensione.».
3. All'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento
e' sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del
cedente, in conformita' al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.».
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, primo comma, dopo le parole: «dalla legge 24
novembre 2003, n. 326,» sono inserite le seguenti: «per le quali e'
stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17,»;
b) all'articolo 17, primo comma, le parole: «sono tenuti a» sono
sostituite dalle seguenti: «, a seguito di specifica opzione,
possono» e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «L'opzione
e' esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.»;
c) dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente:
«Art. 20-bis.
Operazioni di finanziamento strutturate
1. Gli articoli da 15 a 20 si applicano anche alle garanzie di
qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in
relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni
di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro
eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e
cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito
stipulate in relazione alle stesse, nonche' ai trasferimenti di
garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni,
nonche' alla modificazione o estinzione di tali operazioni.
2. L'opzione di cui all'articolo 17, primo comma, e' esercitata
nella deliberazione di emissione.
3. L'imposta sostitutiva e' dovuta dagli intermediari finanziari
incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
delle attivita' di promozione e collocamento delle operazioni di cui
al comma 1, ovvero, nel caso in cui tali intermediari non
intervengano, dalle societa' che emettono le obbligazioni o titoli
similari con riferimento ai quali e' stata esercitata l'opzione. Il
soggetto finanziato risponde in solido con i predetti intermediari
per il pagamento dell'imposta.
4. Gli intermediari finanziari e le societa' emittenti tenute al
pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano, secondo le modalita'
previste dall'articolo 20 del presente decreto e dall'articolo 8,
comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare delle
obbligazioni collocate.
5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.».
5. Dopo l'articolo 32, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e' inserito il seguente:
«9-bis. La ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, non si applica sugli interessi e gli altri proventi
delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie,
corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio sia investito
prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali
finanziarie.».
6. All'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo puo' essere
costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi
da societa' ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice
civile, aventi una scadenza a medio o lungo termine, la cui
sottoscrizione e circolazione e' riservata a investitori qualificati
ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.»;
b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «banca creditrice» sono inserite le
seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma
1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un
loro rappresentante»;
2) dopo le parole: «e le condizioni del finanziamento» sono
inserite le seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al
comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6)
dell'articolo 2414 del codice civile o di cui all'articolo 2483,
comma 3, del codice civile».
7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 4 milioni di
euro a decorrere dall'esercizio 2014, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui
all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico.
Art. 13
Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in
materia di trasporto aereo
1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17
novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla delibera CIPE n. 33
del 13 maggio 2010 sono revocate. Le quote annuali dei contributi
revocati, iscritte in bilancio, affluiscono al Fondo di cui
all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le
somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui,
ad eccezione di quelle conservate in bilancio ai sensi dell'articolo
30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2013, per
essere successivamente riassegnate, compatibilmente con gli equilibri
di finanza pubblica, sul Fondo di cui al precedente periodo. Le
risorse revocate sono destinate, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle annualita'
disponibili:
a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di euro, alla
realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di
connessione indispensabili per lo svolgimento dell'Evento Expo 2015,
gia' individuate dal tavolo Lombardia, riguardanti il parcheggio
remoto di stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31 milioni
di euro, il collegamento S.S. 11 - S.S. 233, lotto 1-B, nel limite di
17,2 milioni di euro e le connesse opere di collegamento e
accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nel limite di 5
milioni di euro;
b) per l'importo di 45 milioni di euro, ad opere necessarie per
l'accessibilita' ferroviaria Malpensa - terminal T1-T2;
c) per l'importo di 42,8 milioni di euro, alla linea M4 della
metropolitana di Milano.
2. L'importo di 42,8 milioni di euro per l'anno 2013 assegnato dal
CIPE nella seduta del 9 settembre 2013 a valere sulle risorse
dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a
favore della linea M4 della metropolitana di Milano e' assegnato al
Collegamento SS 11-SS 233, lotto 1-B, di cui alla lettera a) del
comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il
contributo dello Stato assegnato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
del citato decreto-legge n. 69 del 2013, alla linea M4 della
metropolitana di Milano, nel complessivo importo di 172,2 milioni di
euro, e' revocato, in caso di mancata stipula del contratto di
finanziamento entro il 30 giugno 2014. Con apposita delibera del CIPE
vengono definiti il cronoprogramma dei lavori e le modalita' di
monitoraggio.
3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b),
i soggetti attuatori sono autorizzati, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ad avviare le procedure per l'affidamento dei
lavori nel limite delle risorse autorizzate dalle lettere a) e b) del
comma 1 e dal comma 2 e a condizione che le erogazioni avvengano
compatibilmente con le risorse iscritte sull'apposito capitolo di
bilancio. Il Commissario Unico di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e il Tavolo istituzionale per il
governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali
vigilano sullo stato di attuazione delle opere e, ove necessario, il
Commissario Unico adotta le deroghe per l'immediato avvio delle opere
e per la loro tempestiva realizzazione.
4. Le disponibilita' derivanti dalle revoche di cui al comma 1 non
utilizzate per le finalita' ivi previste sono destinate alla
realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati
al miglioramento della competitivita' dei porti italiani e a rendere
piu' efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei
sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici con i
Paesi dell'Unione Europea, da sottoporre al CIPE entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Regioni
interessate. Per le medesime finalita' sono revocati i fondi statali
trasferiti o assegnati alle Autorita' portuali, anche mediante
operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico
dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte
dei quali, essendo trascorsi almeno due anni dal trasferimento o
dall'assegnazione, non sia stato pubblicato il bando di gara per
l'assegnazione dei lavori. Le disponibilita' derivanti dalle revoche
di cui al precedente periodo sono individuate con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2014, ad apposito Fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati
mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a
carico dello Stato, con il decreto di cui al comma 4 e per le
medesime finalita' e' disposta la cessione ad altra Autorita'
portuale della parte di finanziamento ancora disponibile presso il
soggetto finanziatore, fermo restando che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca
mutuante, fino alla scadenza, la quota del contributo dovuta in
relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale
risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la
finanza pubblica.
6. Una quota pari a 20 milioni di euro delle risorse di cui al
comma 1 dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'
assegnata a decorrere dall'anno 2014 alla realizzazione degli
interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento
della competitivita' dei porti italiani e a rendere piu' efficiente
il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi
portuali previsti al comma 4.
7. Il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, entro il 30 giugno
2014 assegna le risorse di cui ai commi 4, 5 e 6 contestualmente
all'approvazione dei progetti definitivi degli interventi. In caso di
mancata presentazione dei progetti entro il termine di cui al periodo
precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
il Presidente della Regione interessata, e' nominato, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, un Commissario delegato del
Governo per l'attuazione dell'intervento.
8. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, la parola: «2008» e' sostituita dalla seguente: «2010».
9. In deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9,
lettera d), e 243-ter del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267,
il comune di Napoli e' autorizzato a contrarre mutui necessari per il
perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza per la
realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli.
10. All'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente:
«Ove ricorrano condizioni di particolare urgenza inerenti al
completamento dell'esecuzione del contratto accertate dalla stazione
appaltante, per i contratti di appalto in corso puo' provvedersi,
anche in deroga alle previsione del bando di gara, al pagamento
diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguiti.»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i
contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di
concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le
prestazioni eseguite dall'affidatario medesimo e dai subappaltatori e
cottimisti, presso il Tribunale competente per l'ammissione alla
predetta procedura.».
11. Le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona
esecuzione relative alle opere in esercizio di cui all'articolo
237-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano
a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche,
anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in
vigore del richiamato decreto legislativo n. 163/2006. Per le
societa' o enti comunque denominati di proprieta' del Ministero
dell'economia e delle finanze e sottoposti alla vigilanza di altri
Ministeri e che stipulano con lo Stato contratti di programma che
abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, e' fatto obbligo di
rendicontare nei documenti di programmazione pluriannuale l'ammontare
complessivo della liquidita' liberata e l'oggetto di destinazione
della stessa.
12. All'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
«2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai
carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora
circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a
carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per
l'immissione in circolazione.».
13. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre
1995, n. 481, dopo le parole: «per l'energia elettrica» sono inserite
le seguenti: «, il gas ed il sistema idrico» e le parole: «e il gas»
sono soppresse.
14. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o ogni
altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione
dell'avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e
promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, devono
esperire procedure di scelta del beneficiario che siano
concorrenziali, trasparenti e tali da garantire la piu' ampia
partecipazione dei vettori potenzialmente interessati, secondo
modalita' da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
15. I gestori aeroportuali comunicano all'Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile l'esito delle procedure previste dal comma 14, ai
fini della verifica del rispetto delle condizioni di trasparenza e
competitivita'.
16. L'addizionale comunale istituita dall'articolo 2, comma 11,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed i successivi incrementi
disposti dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 agosto
2008, n. 134, dall'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e dall'articolo 4, comma 75, della legge 28 giugno
2012, n. 92, non e' dovuta dai passeggeri in transito negli scali
aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici.
17. L'addizionale Commissariale per Roma Capitale di cui
all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e in
transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, ad eccezione di
quelli in transito aventi origine e destinazione domestica.
18. Alle minori entrate derivanti dai commi 16 e 17, pari a 9
milioni dei euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione
dei trasferimenti correnti da parte dello Stato all'Ente Nazionale
per l'Aviazione Civile, di cui all'articolo 11-decies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Al ristoro delle
predette minori entrate a favore dei soggetti interessati, si
provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri
interessati, le occorrenti variazioni di bilancio.
19. Per l'anno 2014 le indennita' di volo previste dalla legge o
dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito
ai fini contributivi. Le medesime indennita' di cui al periodo
precedente concorrono alla determinazione della retribuzione
pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
20. Alla copertura dell'onere recato dal comma 19, pari a 28
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse
riscosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione
aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, che a tal
fine, per il medesimo importo sono versate dall'ENAV stesso
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio.
21. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n.92, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 47, le parole: «1° gennaio 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;
b) al comma 48, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
22. All'articolo 3, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la
lettera c) e' abrogata.
23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 21, si provvede
mediante il corrispondente incremento dell'addizionale comunale sui
diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, da destinare
all'INPS. La misura dell'incremento dell'addizionale comunale sui
diritti d'imbarco e' fissata con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2015,
alla cui adozione e' subordinata l'efficacia della disposizione di
cui al comma 21.
24. Anche in vista dell'Expo 2015, al fine di promuovere la
valorizzazione di specifiche aree territoriali e per migliorarne la
capacita' di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e
ambientali, nonche' di servizi per l'attrattivita' turistica, sono
finanziati progetti che individuino uno o piu' interventi tra loro
coordinati. I progetti possono essere presentati da comuni con
popolazione tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Ogni comune interessato
potra' presentare un solo progetto articolato, in uno o piu'
interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento
che non potra' essere inferiore a 1 milione e superiore a 5 milioni
di euro e purche' in ordine agli interventi previsti sia assumibile
l'impegno giuridicamente vincolante entro il 31 maggio 2014 e ne sia
possibile la conclusione entro 15 mesi da quest'ultima data. Nel caso
in cui il costo complessivo del progetto sia superiore a 5 milioni di
euro, il soggetto interessato dovra' indicare la copertura economica,
a proprie spese, per la parte eccedente.
25. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto con
apposita convenzione tra il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie e l'ANCI da approvare con decreto del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per
l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24.
26. All'intervento di cui al comma 24, sono destinati finanziamenti
complessivi sino a un massimo di 500 milioni di euro.
27. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede con le risorse
derivanti dalla riprogrammazione del Piano di Azione Coesione,
secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonche' con le risorse derivanti
dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con le Amministrazioni
responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi della
programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria.
28. Eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere
disponibili in conseguenza delle riprogrammazioni di cui al comma 27,
potranno essere utilizzate per elevare, fino a concorrenza dei
relativi importi, il plafond di finanziamenti previsto al comma 26
destinabili all'intervento di cui al comma 24.
Art. 14
Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare
1. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto al fenomeno del
lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti
disposizioni:
a) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonche' delle somme
aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' aumentato del 30%. Per la
violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73, non e' ammessa alla procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
b) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e
4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
con esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, sono decuplicate;
c) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni
di cui alle lettere a) e b) sono destinati al finanziamento di misure
anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggior efficacia
della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ad
iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di
prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro effettuate da parte delle Direzioni territoriali del
lavoro, nonche' alle spese di missione del personale ispettivo e
quelle derivanti dall'adozione delle misure di cui alla lettera f). A
tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate sugli appositi capitoli dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
d) ferme restando le competenze della Commissione centrale di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare la
migliore e piu' razionale impiego del personale ispettivo degli Enti
Pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, la
programmazione delle verifiche ispettive, sia livello centrale che
territoriale, da parte dei predetti Enti e' sottoposta
all'approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale
ispettivo nella misura di duecentocinquanta unita' di cui duecento
nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta di
ispettore tecnico di area III da destinare nelle regioni del
centro-nord ed a procedere in modo progressivo alle conseguenti
assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 2. Il
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali comunica annualmente
al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unita' assunte e la
relativa spesa;
f) con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente
decreto, sono individuate forme di implementazione e
razionalizzazione nell'utilizzo del mezzo proprio in un'ottica di
economicita' complessiva finalizzata all'ottimizzazione del servizio
reso da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla
lettera e) si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di
euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2
milioni a decorrere dall'anno 2016.
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Alfano, Vicepresidente del Consiglio dei
ministri
Zanonato, Ministro dello sviluppo
economico
Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Bonino, Ministro degli affari esteri
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri