Tra Costituente, consultazioni e Consulta appare il DDL S933 per una nuova governance
di Cinzia Olivieri
Ed infine la Costituente
Finalmente arriva l’annuncio dell’avvio della Costituente con l’incontro del 17 dicembre u.s. del Ministro con i direttori degli Uffici scolastici regionali (1).
Ebbene, se la Costituente è per definizione assemblea di rappresentanti eletti con il compito di elaborare una nuova costituzione siamo oggettivamente dinanzi a qualcos’altro. Tant’è che lo stesso Ministro parla di “consultazioni”, che già è previsto riprendano dopo le festività.
Nulla di nuovo dunque, giacché è consuetudine nella fase di discussione in commissione di un disegno di legge l’audizione di varie categorie di interessati. La differenza è che questa fase di consultazione parrebbe invece precedere la proposta.
Lo schema di parere della VII^ Commissione Senato sul DDL 958
Intanto in VII^ Commissione Senato è proseguito l’esame dell’Atto S958 che ha reintrodotto “dalla finestra” del decreto semplificazioni il disegno di legge delega sulla riforma degli organi collegiali, prima entrato con il testo del “collegato” alla legge stabilità e poi “uscito dalla porta” con il comunicato stampa che lo aveva definito “superato”.
Il sottosegretario Galletti ha dichiarato “la disponibilità del Governo a corrispondere alle richieste della Commissione di ridurne la portata e di limitarla ad una operazione di semplificazione che non produca nuova normativa”, preannunciando una nuova delega, che verrà proposta con diverso provvedimento e che si manterrà sempre “nell’ambito della semplificazione e non della innovazione”.
La Commissione quindi, pur manifestando perplessità sulla vastità e genericità della delega, troppo ampia anche sul piano temporale, ha presentato uno schema di parere esprimendosi favorevolmente a condizione si proceda attraverso “Testi unici meramente compilativi e non innovativi”, non solo tenendo conto (per quanto riguarda la scuola) dell’attuale Testo unico ma suggerendo altresì una raccolta ed adeguamento anche delle norme regolamentari, distinguendo però tra scuola da un lato ed università e ricerca dall’altro.
Nessun pericolo di riforma quindi. Tanto rumore per nulla?!
All’improvviso la Consulta dei Genitori
Un elemento di novità rispetto a quanto già noto (2) ci viene dal resoconto della seduta del 10 dicembre della VII^ Commissione Senato in sede consultiva, nel corso della quale il senatore Bocchino, ripercorrendo le vicende del disegno di legge delega: “Nel deplorare che la Consulta dei genitori, più volte annunciata dal ministro Carrozza, non sia ancora attiva, ribadisce poi l’esigenza di tavoli tecnici sulle materie di maggiore importanza, che elaborino documenti di indirizzo, di cui il Governo faccia poi tesoro nella redazione dei provvedimenti normativi di sua competenza.”
Ebbene, la circostanza che il coinvolgimento della Consulta sia limitato ai genitori e che essa appare chiaramente distinta dai menzionati “tavoli tecnici”, sembrerebbe escludere una sua assimilazione con la Costituente, che invece prevede ovviamente la partecipazione anche di altri soggetti e non della sola componente genitoriale.
Se indubbiamente manca una Consulta dei genitori (3), dal momento che il DPR 567 96 come modificato dal DPR 301 05 ha stranamente contemplato il Forum delle associazioni dei genitori e di quelle degli studenti ma ha previsto una sola Consulta per questi ultimi, tuttavia non sembra riscontrarsi traccia in merito a tale volontà di istituzione né nell’audizione del Ministro del 6 giugno 13 sulle linee programmatiche – nell’ambito della quale sono individuati come interlocutori “associazioni e organismi rappresentativi, ad esempio le associazioni rappresentative delle famiglie e dei genitori” – né nella replica del successivo 27 giugno , dove viene proprio affrontata la questione della governance.
Ed invece ecco il ddl 933
Purtroppo però sembrano spegnersi le speranze di chi tra Costituente, consultazioni e Consulta ha coltivato l’illusione di una nuova improvvisa attenzione alla partecipazione. Infatti risulta appena assegnato (ma non ne è ancora cominciato l’esame) il 16 dicembre in VII^ Commissione Cultura Senato (quasi un regalo natalizio) il DDL 933 avente ad oggetto: “Norme per una nuova governance delle istituzioni scolastiche autonome”, il quale ricalca, con qualche piccola differenza, il DDL S3542, evoluzione del testo unificato della Pdl 953 (Aprea), del quale ha anche stesso numero di articoli.
Rinviando a futuri approfondimenti i dettagli del disegno di legge, può anticiparsi intanto, oltre la conferma dell’autonomia statutaria, che (artt. 3 e 4) il consiglio dell’autonomia è composto da 9 a 13 membri e può essere integrato da altri due esterni senza diritto di voto. La presidenza torna al dirigente scolastico mentre il DSGA è membro di diritto ed anche segretario. Il consiglio di classe (art. 6) si conferma articolazione del consiglio dei docenti ma, quale riconoscimento partecipativo, restano i rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti con funzioni da definire. A sostegno dell’istituzione scolastica le scuole possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, associazioni e consorzi nonché ricevere contributi da fondazioni (art. 10).
A livello nazionale, con regolamento ministeriale è prevista l’istituzione del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche presieduto dal Ministro e “composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome e degli istituti paritari”. Peraltro giacché questi ultimi sono sempre e comunque dirigenti (per effetto di quanto disposto dall’art. 4 comma 2) tale previsione appare ridondante. In effetti essa riproduce la composizione dell’analogo organo disciplinato dall’art. 11 del DDL S3542. Ma in questo caso la presidenza del consiglio dell’istituzione era di un genitore.
Le Regioni “possono” istituire la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, stabilendone la composizione e la durata, nonché conferenze di ambito territoriale.
E per studenti e genitori? L’art. 7 dispone che le istituzioni “prevedono” (ma sarà d’obbligo?!) “forme di partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e garantiscono loro l’esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza”.
Insomma, se qualcuno aveva ancora dubbi sugli sviluppi della partecipazione, questo “nuovo” disegno di legge chiarisce abbastanza e conferma le pregresse indicazioni.
(1) Tecnicadellascuola.it Carrozza: La Costituente della Scuola è già partita
(2) Edscuola.it Il ritorno della legge delega
Rivista dell’Istruzione 6/10 La Consulta Provinciale del Genitori
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