IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di
garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e
funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni
1. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
131, il termine "2013" e' sostituito dal seguente "2014".
2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, le parole: " 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2014".
3. Nelle more della definizione delle procedure di mobilita', le
assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, fatta
eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono
essere prorogate di un anno, in deroga al limite temporale di cui
all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della
predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale
comandato.
4. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole " 31 dicembre 2012" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Il termine per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative
alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di
cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13,
13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative
autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse
entro il 31 dicembre 2014."
5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai
sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, sono prorogate al 31 dicembre 2014.
6. Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all'ultimo periodo
dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli
schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I
decreti sono comunque adottati entro il 28 febbraio 2014, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli assetti organizzativi
definiti con i predetti provvedimenti, qualora determinino comprovati
effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina
legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di
ciascun Ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per i
Ministeri che abbiano provveduto alla suddetta trasmissione, il
termine per la prosecuzione degli incarichi scaduti di cui
all'articolo 2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, e' fissato al 28 febbraio 2014.
7. All'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, dopo le parole: "i regolamenti di organizzazione del Ministeri",
sono inserite le seguenti: ", con i quali possono essere modificati
anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione dei rispettivi ministri,".
8. All'articolo 2223 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
le parole "dal 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2015" e le
parole "Fino al 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 2014".
9. Per la ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, e' prorogato al
30 giugno 2014.
10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: "Sino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "Sino al 31 dicembre 2014".
11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola «2015» e'
sostituita dalla parola «2016»;
b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola «2015» e'
sostituita dalla parola «2016».
12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13. E' prorogata al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 6
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni
sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, nel
limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per l'anno
2014 provvede il CONI mediante versamento all'entrata del bilancio
dello Stato del corrispondente importo.
14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di
cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, e' prorogato al 31 dicembre 2014. Nelle more
possono essere prorogati solo gli incarichi gia' attribuiti ai sensi
del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del
decreto-legge n. 16 del 2012.
Art. 2
Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali
1. Fino al 31 luglio 2014, continuano a produrre effetti le
disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012, e le
disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2012, relative alle
operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal
territorio dell'isola del Giglio, nonche' i provvedimenti
presupposti, conseguenti e connessi alle medesime. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le
risorse gia' previste per la copertura finanziaria delle richiamate
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2 le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
b) al comma 3 le parole: "2012 e 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "2012, 2013 e 2014".
3. L'incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata
"Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico,
della citta' di Palermo", in liquidazione coatta amministrativa,
prorogato di sei mesi ai sensi dell'articolo 12, comma 40, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre
2013, e' prorogato per un ulteriore periodo di quattro mesi, non
rinnovabile.
4. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, le parole "31
dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
b) all'articolo 19-bis, comma 1, le parole "31 dicembre 2013"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".
5. Per la conclusione delle attivita' di rendicontazione delle
contabilita' speciali n. 5430 e n. 5281 gia' intestate al soppresso
ufficio del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente
della Regione Abruzzo, in considerazione dell'elevato numero dei
soggetti coinvolti, nonche' di mandati di pagamento effettuati, il
termine di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e' prorogato al 31 marzo 2014.
6. Il Ministero della difesa e' autorizzato a impiegare nell'ambito
nel centro storico del Comune de L'Aquila colpito dal sisma del 6
aprile 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 marzo
2014 e nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel
comma 7, un contingente non superiore a 135 unita' di personale delle
Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e
protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754. Il Ministero della
difesa e' altresi' autorizzato a impiegare il predetto contingente
con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, nei
limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, ai
fini della vigilanza degli Uffici Giudiziari del Comune de L'Aquila.
A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonche' il trattamento economico
previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4,
del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma
7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, si provvede
nel limite di euro 1.400.000 per l'anno 2014 e comunque nei limiti
delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14,
comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
8. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7
e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche' ai sensi
dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1º
gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza
del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma,
e' prorogata di un anno rispetto alla durata massima originariamente
prevista, assicurando la compatibilita' con la normativa europea
sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche
degli indennizzi assicurativi, nonche' previa modifica dei contratti
di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento,
con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di
Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana. Ai
maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente
necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e
dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei
finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto
dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma
13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Restano ferme,
senza ulteriori formalita', le garanzie dello Stato. La rata per
capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 e' corrisposta
unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi
del presente comma.
Art. 3
Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno
1. E' prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo
2005, n. 26.
2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.
107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.
130, al secondo periodo, le parole: " 31 dicembre 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".
3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2014".
4. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2014".
Art. 4
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
il comma 3-quinquies e' sostituito dal seguente: "3-quinquies. Al
fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della
vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e non oltre il 31
dicembre 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di
formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attivita' di formazione
e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attivita' di
salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.".
2. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole : "31
dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".
3. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10,
comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma
1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i),
n) ed o), del medesimo decreto, e' prorogata al 31 dicembre 2014.
4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le
parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre
2014".
5. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2014".
6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 357, comma
27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, e' prorogato al 31 dicembre 2014.
7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo,
per effetto di quanto disposto all'articolo 11-bis del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un
periodo non superiore a sei mesi, previa verifica da parte degli
organi di controllo della idoneita' al funzionamento e della
sicurezza degli impianti.
8. E' prorogato al 30 giugno 2014 il termine previsto dall'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Agli oneri
del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2015, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 5
Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e
forestali
1. All'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre
2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 205, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "1° gennaio 2015".
2. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole "28 febbraio
2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014" e le parole:
"1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015".
Art. 6
Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca
1. All'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2014".
2. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio
2012, n. 18, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2014".
3. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per le
Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma
8-quater sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 e' prorogato al 30
giugno 2014.".
4. Il termine di conservazione ai fini della perenzione
amministrativa delle somme iscritte nel conto dei residui del
capitolo 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di
ricerca" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, relative al progetto bandiera
denominato "Super B Factory" inserito nel Programma nazionale della
ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, e' prorogato di un
anno in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse.
Dette somme sono mantenute in bilancio e versate all'entrata del
bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014 e per euro
18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei medesimi
anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Universita'
statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.
5. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del
comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro
22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
Proroga di termini in materia di salute
1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
al quinto periodo, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "1° gennaio 2015".
Art. 8
Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "entro nove mesi"; b) al comma 2-ter, le parole:
"novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "duecento
settantesimo giorno".
2. L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede
che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
assegna alla societa' Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale
contribuito agli oneri di funzionamento e ai costi generali di
struttura e' prorogato nella medesima misura per l'anno 2014. Al
relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 9
Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre
2007, n. 164, e successive modificazioni, le parole: "Fino al 31
dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre
2014".
2. All'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), terzo periodo, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "entro il 31 dicembre
2012" sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2014".
3. All'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2014".
4. All'articolo 128-decies, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite
dalle seguenti "30 giugno 2014".
5. All'articolo 128-decies, comma 4-bis, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le parole "1°gennaio 2014" sono sostituite
dalle seguenti "1° luglio 2014".
6. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2014".
7. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4,
comma 3, lettera b), e all'articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre
2014.
8. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «a partire dal 2015».
9. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, limitatamente alle somme gia' impegnate sul
capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'esercizio finanziario 2013, possono essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei
Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
10. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: «limitatamente al triennio 2011-2013» sono sostituite
dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2015».
11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: «nel corrente esercizio finanziario e in quello
successivo» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi
finanziari 2012, 2013 e 2014».
12. Nelle more del completamento della riforma della legge di
contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009,
n. 196, la facolta' di cui all'articolo 30, comma 11, della citata
legge n. 196 del 2009 puo' essere esercitata anche per gli esercizi
finanziari 2013 e 2014.
13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture
organizzative disposta a seguito dell'attuazione dell'articolo 2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di
assicurare la continuita' nella gestione le amministrazioni sono
autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente
struttura del bilancio dello Stato.
14. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attivita' di
revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
fermo restando al momento della presentazione dell'istanza il
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a),
b) e c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20
giugno 2012, n. 145, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al
Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati
dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
88, e dalle relative disposizioni attuative.
15. Al fine di garantire la continuita' del programma Carta
acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e l'avvio della sperimentazione del programma
Carta acquisti di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per
l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle
carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui
all'articolo 81, comma 35, punto b) del citato decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, il contratto per la gestione del predetto
servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, e' prorogato
fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore. Al fine
di prorogare il programma Carta acquisti al 31 dicembre 2013, il
fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e' incrementato, per l'anno 2013, di 35 milioni di
euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Art. 10
Proroga di termini in materia ambientale
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, e' prorogato al 31 dicembre
2014.
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n.
11, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2014". Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28,
le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "30 giugno
2014".
Art. 11
Proroga termini in materia di beni culturali e turismo
1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare
l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto,
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per
l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento
antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e
successive modificazioni.
Art. 12
Proroga termini nel settore delle comunicazioni
1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2014".
Art. 13
Termini in materia di servizi pubblici locali
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la
continuita' del servizio, laddove l'ente di governo dell'ambito o
bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia gia' avviato le
procedure di affidamento, il servizio e' espletato dal gestore o dai
gestori gia' operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque
non oltre il 31 dicembre 2014.
2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo
dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo
3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la
mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno
2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del
Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico
dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al
completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre
2014.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta
la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti
dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.
4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui
all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Art. 14
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Saccomanni, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri