Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ordinanza Ministeriale 19 maggio 2014, n. 37
Prot. n.316
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2013/2014 (14A05186)
(GU n.162 del 15-7-2014)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, e in particolare, l'art. 205, comma 1, che attribuisce al
Ministro della pubblica istruzione il potere di disciplinare
annualmente, con propria ordinanza, le modalita' organizzative degli
scrutini ed esami;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della Pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'art. 21;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni
per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento dei lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante
istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino
dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28
marzo 2003, n. 53, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n.
296 (Legge finanziaria 2007);
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le universita', ed, in particolare, l'art. 1
che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997,
n. 425 e l'art. 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato, tra l'altro,
l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo
della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante
disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori
universitari, e in particolare l'art. 1, comma 2, che ha sostituito i
primi due periodi dell'art. 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997,
n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Visto il decreto-legge 18 settembre 2013, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca che, all'art.
18, comma 2, ha modificato l'art. 4, comma 6 della legge n. 425 del
1997;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante
disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita', e in
particolare l'art. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore, per le parti compatibili
con la vigente normativa in materia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, concernente regolamento recante lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007,
n. 235, concernente regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n.
13, recante la disciplina delle modalita' e dei criteri di
valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore nella Regione Valle
d'Aosta;
Visto il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano
7 aprile 2005, n. 14, concernente modalita' di svolgimento della
terza prova scritta «Modifica del regolamento di esecuzione sugli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalita' di
svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre
2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della
terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo
svolgimento della prova medesima;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 18
settembre 1998, n. 358, relativo alla costituzione delle aree
disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e
all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore
limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 marzo 2009, n. 26, concernente le certificazioni e i
relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di
Stato;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio
2007, n. 6, concernente modalita' e termini per l'affidamento delle
materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e criteri
e modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti
delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 31 gennaio 2014, n. 63, concernente l'individuazione
delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di
istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie
affidate ai commissari esterni delle commissioni, per l'anno
scolastico 2013/2014;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 31 gennaio 2014, n. 64, recante norme per lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali
autorizzate, per l'anno scolastico 2013/2014;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 febbraio
2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di
esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre
2007, n. 80, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro
la conclusione dell'anno scolastico;
Vista l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 5 novembre
2007, n. 92, concernente le attivita' di recupero;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilita' 2012), e in particolare l'art. 15, comma 1, che ha
parzialmente modificato il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 recante testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 8 agosto 2013, n. 696, concernente disposizioni
relative al calendario delle festivita' e degli esami per l'anno
2013/2014;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2001, prot. n. 9007,
concernente la costituzione di una struttura tecnico-operativa per
gli esami di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni;
Vista la circolare ministeriale 3 giugno 2002, prot. n. 9680 «Esame
di Stato - Nulla osta per candidati esterni detenuti»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento
dell'obbligo di istruzione;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 29 novembre
2007, concernente percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale ai sensi dell'art. 1, comma 624 della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, e in particolare l'art. 64, comma 4-bis, che
ha modificato l'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, concernente coordinamento delle norme vigenti per la valutazione
degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 dicembre 2009, n. 99, concernente criteri per
l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito
scolastico;
Vista la circolare ministeriale n. 5 del 17 gennaio 2007;
Vista la circolare ministeriale n. 15 del 31 gennaio 2007;
Vista la circolare ministeriale n. 90 del 26 ottobre 2007;
Vista la circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008;
Vista la circolare ministeriale n. 95 del 24 ottobre 2011 e la
circolare ministeriale n. 88 del 18 ottobre 2012;
Vista la nota della Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici e per l'autonomia scolastica, prot. n. 236 del 14 gennaio
2010, concernente disposizioni per gli esami di Stato per l'anno
scolastico 2009/2010, e in particolare per gli esami preliminari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, concernente regolamento recante norme concernenti il riordino
degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e in particolare l'art.
15, comma 6;
Vista l'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e la Regione Lombardia del 16 marzo 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95, recante norme per lo
svolgimento, a regime, degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti
presso istituti statali e paritari in cui e' attuato il
Progetto-ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese), le
cui disposizioni si intendono integralmente richiamate;
Vista la circolare ministeriale 4 marzo 2011, n. 20, relativa alla
validita' dell'anno scolastico;
Vista la nota della Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici e per l'autonomia scolastica, prot. n. 1000 del 22
febbraio 2012, concernente la validita' dell'anno scolastico in
relazione ad eccezionali eventi atmosferici;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni
affetti da dislessia;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, e allegate linee guida, per il
diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi
specifici di apprendimento;
Vista la nota Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca prot. 1749, del 12 aprile 2012, concernente nuove modalita'
di invio delle tracce delle prove scritte degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo
grado;
Vista la circolare ministeriale 11 ottobre 2013, n. 26, concernente
termini e modalita' di presentazione della domanda di partecipazione
agli esami di Stato 2013/2014 da parte dei candidati interni ed
esterni;
Ordina:
Art. 1
Inizio della sessione di esame
1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria di secondo grado ha inizio, in ciascun anno
scolastico, nel giorno fissato dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Per l'anno scolastico 2013/2014, la
sessione inizia il giorno 13 giugno 2014.
Art. 2
Candidati interni
1. Sono ammessi all'esame di Stato:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano
frequentato l'ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano
una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto
secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi (art. 6, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122);
b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati
ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10 (cfr. art.
6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,
n. 122);
c) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a),
gli alunni delle scuole legalmente riconosciute, nelle quali
continuano a funzionare corsi di studio fino al loro completamento,
ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005,
n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006,
n. 27;
d) gli alunni delle scuole legalmente riconosciute che, avendo
frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le
caratteristiche di cui al presente comma 1, lettera c), siano stati
ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10 (cfr. citato
art. 6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122);
e) nella Regione Lombardia gli studenti in possesso del diploma di
«Tecnico» conseguito nei percorsi di IeFP che abbiano positivamente
frequentato il corso annuale previsto dall'art. 15, comma 6 del
decreto legislativo n. 226 del 2005 e dall'intesa 16 marzo 2009 tra
il MIUR e la Regione Lombardia, i quali sono considerati aspiranti
interni. Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale,
sulla base dell'elenco degli aspiranti presentato da ciascuna
Istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato
il corso di cui al comma precedente, ne dispone l'assegnazione a
classi di istituto professionale statale, per la necessaria
valutazione dei risultati finali in vista dell'ammissione all'esame
di Stato. L'ammissione all'esame viene deliberata in sede di
scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto
professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualita'
di aspiranti interni, sulla base di una relazione analitica, organica
e documentata, fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il
corso. In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le
valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il
comportamento, ed ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini
dello scrutinio finale. Gli aspiranti ammessi all'esame sono
considerati a tutti gli effetti candidati interni e la
classe-commissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo
si configura come «articolata»;
f) con esclusivo riferimento alle regioni nelle quali sono
rilasciate qualifiche regionali non in regime surrogatorio, sono
ammessi agli esami di Stato di istruzione professionale,
eccezionalmente, anche gli alunni che frequentano il quinto anno di
istituto professionale non in possesso del diploma di qualifica in
quanto transitati da altra tipologia di istituto, nonche' gli adulti
dei corsi serali degli istituti professionali che hanno seguito
particolari percorsi abbreviati. Ai candidati privi di qualifica
professionale il punteggio di credito scolastico relativo al primo
anno e' attribuito nella misura di punti 3.
2. Premesso che la valutazione e' espressione dell'autonomia
professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione
sia individuale che collegiale (art. 1, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 122/2009), la valutazione degli alunni
in sede di scrutinio finale e' effettuata dal consiglio di classe. In
caso di parita', prevale il voto del Presidente, ai sensi dell'art.
79, comma 4 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 e dell'art. 37,
comma 3 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. Per quanto attiene allo svolgimento degli esami di qualifica dei
corsi serali, residuali, limitatamente al corrente anno scolastico,
si continuano ad applicare le disposizioni di cui agli articoli 25,
26 e 27 dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, ivi
comprese le modalita' di ammissione agli esami stessi. Invece lo
scrutinio per l'ammissione alla classe quarta resta disciplinato dal
Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 122
del 2009. Pertanto, si procedera', nell'ambito di un unico scrutinio
finale, a due distinte valutazioni, rispettivamente, per l'ammissione
alle prove di esame di qualifica sulla base del punto A del citato
art. 27 e per l'ammissione alla classe quarta del percorso
quinquennale riordinato sulla base dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 122 del 2009 (cfr. Nota MIUR prot. n.
254 del 31 gennaio 2013). I diplomi di qualifica che verranno
rilasciati - in via residuale in corsi serali - dagli istituti
professionali al termine dell'anno scolastico 2013/2014 trovano
corrispondenza con le qualifiche regionali di istruzione e formazione
professionale, in attuazione del Capo VII, punto 3, delle linee guida
adottate con il decreto ministeriale n. 4/2010.
4. Le deliberazioni del consiglio di classe di non ammissione
all'esame devono essere puntualmente motivate.
5. Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di
scrutinio finale (votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un
unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento
non inferiore a sei decimi), il consiglio di classe, nell'ambito
della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e
modalita' da seguire per la formalizzazione della deliberazione di
ammissione.
6. L'esito della valutazione:
se positivo prevede la pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede
d'esame, del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del
punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e del
credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso»;
se negativo non prevede la pubblicazione di voti e punteggi, ma
solo della dicitura «Non ammesso»;
gli alunni certificati con disabilita', che hanno seguito un
percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi
dell'art. 15, comma 4, dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n.
90, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti
e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di
tale piano. Sono, pertanto, ammessi - sulla base di motivata e
puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli
esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso
svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di
cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323
del 1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione,
all'albo dell'Istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti
dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede
alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non
ammesso».
Ai sensi dell'art. 16, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 21
maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si
aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni
affissi all'albo dell'istituto, che la votazione e' riferita al
P.E.I. e non ai programmi ministeriali;
i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento
(DSA), che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto ministeriale
n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico
differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e
straniera/e, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione
di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo
svolgimento di tale piano. Sono pertanto, ammessi - sulla base di
motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a
sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il
percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio
dell'attestazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 323 del 1998. Anche per tali alunni si procede alla
pubblicazione, all'albo dell'istituto sede d'esame, dei voti e dei
crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo,
non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della
dicitura «Non ammesso».
Ai sensi dell'art. 16, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 21
maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si
aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni
affissi all'albo dell'istituto, che la votazione e' riferita al
percorso didattico differenziato e non ai programmi ministeriali.
7. Per tutti gli studenti e gli aspiranti esaminati in sede di
scrutinio finale i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul
comportamento, nonche' i punteggi del credito, sono riportati nelle
pagelle e nel registro generale dei voti.
8. Gli aspiranti provenienti dai corsi di cui all'art. 15, comma 6,
del decreto legislativo n. 226/2005 saranno inseriti in apposito
distinto elenco, che sara' allegato al Registro generale dei voti
della classe alla quale essi sono stati assegnati.
9. A partire dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul
comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico.
Essa comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all'esame
di Stato (art. 2, comma 3, decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).
10. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per
abbreviazione per merito, il corrispondente esame di Stato, gli
studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale
(anno scolastico 2013/2014) per la promozione all'ultima classe hanno
riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno
seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di
secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a
sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non
inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei
due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze
nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono
all'insegnamento della religione cattolica. La valutazione del
comportamento si riferisce alla classe penultima e alle due classi
antecedenti (cfr. decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122, art. 6, comma 2 e art. 14, comma 3; decreto
ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99; nota prot. 236 del 14 gennaio
2010). Gli alunni abbreviatari sostengono l'esame di Stato 2014
esclusivamente sui programmi del previgente ordinamento e per gli
indirizzi di studio, quali risultano dalle tabelle di confluenza dei
percorsi di studio degli istituti tecnici, professionali e licei del
previgente ordinamento in quelli del nuovo ordinamento; tabelle
previste dai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, n. 88 e
n. 89 del 2010 che hanno recato la disciplina di riordino
ordinamentale della scuola secondaria di secondo grado. Nel caso in
cui in un percorso del nuovo ordinamento siano confluiti piu'
percorsi del previgente ordinamento, il candidato indica nella
domanda di iscrizione all'esame di Stato il percorso del previgente
ordinamento di sua elezione. Tali alunni non devono sostenere alcun
esame preliminare. I candidati agli esami di Stato ad indirizzi di
istruzione professionale, per abbreviazione per merito, possono non
presentare il diploma di qualifica in quanto hanno frequentato i
percorsi del nuovo ordinamento. In tal caso, per la classe terza si
fa riferimento ai voti riportati nello scrutinio finale e non al voto
conseguito in sede di esame di qualifica. La valutazione sul
comportamento, in sede di scrutinio finale della penultima classe, se
inferiore a sei decimi, comporta, di per se', la non ammissione, per
abbreviazione, all'esame di Stato (cfr. art. 2, comma 3, del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169).
11. I candidati non devono essere incorsi nella sanzione
disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.
12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni (art. 1, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235).
13. Ai sensi dell'art. 14, comma 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, «ai fini della validita' dell'anno
scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta
la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale
personalizzato». Si richiamano in proposito i chiarimenti forniti con
la circolare ministeriale 4 marzo 2011, n. 20 e, da ultimo, con la
nota prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012.
Art. 3
Candidati esterni
1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal
presente articolo coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo
scolastico;
b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di
primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata
del corso prescelto, indipendentemente dall'eta';
c) compiano il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un
corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata
almeno quadriennale;
e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del
15 marzo.
Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano
partecipare agli esami di Stato in qualita' di candidati esterni,
devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.
2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e
negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle
seguenti condizioni:
a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui si svolge l'esame, e siano, in possesso da almeno un anno del
diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di
licenza da un numero di anni almeno pari a quello della durata del
corso prescelto indipendentemente dall'eta';
c) compiano il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i
diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente,
salvo quanto previsto dal comma 3;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un
corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata
almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di
licenza corrispondenti;
e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del
15 marzo.
Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano
partecipare agli esami di Stato in qualita' di candidati esterni,
devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.
Negli istituti professionali e negli istituti d'arte, agli esami di
Stato del corrente anno scolastico 2013/2014 sono ammessi come
candidati esterni, in via eccezionale, nelle regioni nelle quali sono
rilasciate qualifiche regionali non in regime surrogatorio, anche
coloro che non siano in possesso del diploma di qualifica statale o
di licenza di maestro d'arte, purche' abbiano presentato domanda di
partecipazione all'esame alle condizioni e secondo le modalita' ed i
termini previsti dalla circolare ministeriale n. 26, prot. AOODGOS n.
0005 421 dell'11 ottobre 2013.
3. I candidati esterni agli esami di Stato negli istituti
professionali, compresi quelli di cui alla lettera c) del precedente
comma 2, debbono, comunque, documentare di avere svolto esperienze di
formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e
contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto
nel quale svolgono l'esame.
Tenuto conto del nuovo ordinamento, in particolare dell'art. 8,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 87 «Regolamento sul riordino degli istituti professionali», che
sostituisce l'area professionalizzante, prevista dal decreto
ministeriale 15 aprile 1994, con esperienze di alternanza
scuola-lavoro, si precisa quanto segue: la durata delle esperienze di
formazione professionale o lavorative, rispettivamente nella classe
IV e nella classe V, deve corrispondere ad almeno il 50 per cento
della quota biennale prevista dalla norma citata, ovvero 66 ore in
quarta e 66 ore in quinta (132 ore complessive).
4. Le esperienze di formazione professionale o lavorative sono
riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare,
l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attivita'
caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi.
L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una
dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato
alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea
documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o
lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni e' ammessa
l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come
modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183.
5. I candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico
commerciale, se in possesso di promozione o idoneita' a classe
terminale dei seguenti indirizzi ad oggi non piu' esistenti
(Amministrativo, Mercantile, Commercio con l'estero, Amministrazione
industriale) possono sostenere le prove degli esami di Stato
unicamente per l'indirizzo Giuridico-economico-aziendale dell'attuale
ordinamento, previo superamento dell'esame preliminare sulle materie
dell'ultimo anno. Se in possesso di idoneita' o promozione a classe
non terminale, sostengono, invece, l'esame preliminare sulle materie
dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso di
promozione o idoneita' alla classe successiva nonche' su quelle
previste dal piano di studi dell'ultimo anno.
6. E' consentito ai candidati esterni agli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di Istituto tecnico per le attivita'
sociali - Indirizzo dirigenti di comunita' e di istituto tecnico per
il turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente
comprovati, non abbiano, rispettivamente, svolto il tirocinio di
psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia, sostenere
ugualmente gli esami di Stato stessi. Il mancato svolgimento del
tirocinio e la mancata effettuazione della pratica di agenzia
dovranno essere annotati nella certificazione integrativa del diploma
prevista dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.
323 del 1998. In particolare, per i candidati esterni agli esami di
Stato di Istituto tecnico per le attivita' sociali - Indirizzo
dirigenti di comunita', il mancato svolgimento del tirocinio di
psicologia e pedagogia e' consentito solo con riferimento al segmento
formativo proprio della classe terminale.
7. Per i candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, al
pari di quelli che sostengono esami di idoneita', tale carenza non e'
ammessa in relazione agli anni precedenti l'ultimo (terza e quarta
classe), anche atteso che il superamento di detti esami costituisce
titolo di frequenza di una classe che, come da programma, ha nel
tirocinio una parte integrante della corrispondente materia.
8. L'ammissione dei candidati esterni e' subordinata al superamento
dell'esame preliminare di cui all'art. 7 della presente ordinanza
(cfr. legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3;
art. 1-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167).
9. I candidati esterni, provenienti da Paesi dell'Unione europea
(e, per analogia, gli studenti appartenenti a Paesi aderenti
all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, in possesso di
certificazioni valutabili ai sensi dell'art. 12 della legge 25
gennaio 2006, n. 29), sono ammessi a sostenere l'esame di Stato,
nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo
superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7 della presente
ordinanza. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di
cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con
la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello
previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo di
istruzione di cui all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Legge finanziaria 2007), modificato dall'art. 64, comma
4-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al decreto ministeriale 22
agosto 2007, n. 139 e al decreto interministeriale 29 novembre 2007.
10. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che
abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni
scolastiche italiane all'estero classi di istruzione secondaria di
secondo grado, ovvero abbiano comunque conseguito il titolo di
accesso all'ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado,
possono sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi
1 e 2, lettere a), b), c), d), in qualita' di candidati esterni,
previo superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7 della
presente ordinanza (cfr. legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1,
capoverso art. 2, comma 7; art. 1-quinquies del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2009, n. 167). Sono fatti salvi eventuali obblighi
internazionali (ivi compresa l'Intesa tra Italia e Svizzera, di cui
allo Scambio di lettere firmato a Roma il 12 ottobre 2006, entrata in
vigore il 15 gennaio 2008).
11. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano
sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo
di esame relativo allo stesso corso di studio.
12. Non e' consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo,
indirizzo o specializzazione gia' sostenuti con esito positivo.
13. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli
istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di
ordinamento e struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono
sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi
relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente
nell'istituto scolastico sede d'esame. Nel caso di assegnazione ad
istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali
linguistici, i candidati esterni hanno facolta' di sostenere gli
esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con
decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso
sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami.
I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei
corsi sperimentali ove e' attivato il c.d. «Progetto SIRIO»
dell'istruzione tecnica.
14. Negli istituti che attuano sperimentazioni «autonome» di solo
ordinamento o «non assistite» (dette anche minisperimentazioni) e
sperimentazioni «assistite» dette anche coordinate (es. P.N.I.), i
candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione
agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di
sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
Art. 4
Sedi degli esami
1. Sono sedi degli esami per i candidati interni gli istituti
statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui
all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti legalmente
riconosciuti da essi frequentati. Per gli alunni interni la sede
d'esame e' l'istituto da essi frequentato.
2. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362,
comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli
istituti paritari.
3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione
in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione
comunque denominati e' fatto divieto di sostenere gli esami in scuole
paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore
avente comunanza di interessi.
4. Per i candidati esterni gli istituti statali e gli istituti
paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune di residenza
ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio
indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore
assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Le relative
documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate dai candidati
direttamente al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale, almeno
tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame. Gli
istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero
ricevere istanze di partecipazione agli esami di Stato da parte dei
candidati esterni, hanno l'obbligo di trasmetterle immediatamente
all'unico organo individuato dalla legge come competente. Cosi'
parimenti procederanno gli uffici scolastici regionali, trasmettendo
sollecitamente al competente Ufficio scolastico regionale le domande
impropriamente ricevute. La mancata osservanza della disposizione di
cui all'art. l, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, preclude l'ammissione
all'esame di Stato, fatte salve le responsabilita' penali, civili e
amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni
scolastiche interessate.
5. I direttori generali, verificato il possesso dei requisiti di
ammissione agli esami - compreso il requisito della residenza, che
deve essere comprovato secondo le norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come modificato
dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 -
provvedono ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici
statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato
stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio
indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche
in questa del medesimo indirizzo, nella regione. I direttori generali
danno comunicazione agli interessati dell'esito della verifica,
indicando in caso positivo, la scuola di assegnazione. Per i
candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo dirigenti di
comunita' presso gli istituti tecnici per le attivita' sociali e per
l'indirizzo linguistico, valgono le indicazioni di cui al presente
articolo, commi 20 e 21.
6. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, tenuto
conto che ad ogni singola classe sono assegnati non piu' di
trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1,
capoverso art. 4, comma 2), verificano in primo luogo che, con
l'assegnazione di domande di candidati esterni, non venga superato il
limite, previsto dall'art. 1, capoverso art. 4, comma 9, della legge
n. 1 del 2007, del cinquanta per cento dei candidati interni.
Valutano, poi, l'esistenza di idonea ricettivita' dell'istituto, in
relazione al numero delle classi terminali dell'indirizzo di studi
richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un
numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del
medesimo istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari e/o
per la formazione delle commissioni. I direttori generali regionali
verificano che gli istituti non utilizzino locali esterni alla
scuola, per i quali non sia stata predisposta richiesta degli
specifici plichi contenenti i testi delle prove di esame e per i
quali non siano presenti le necessarie garanzie di sicurezza.
7. Nel caso non risulti possibile assegnare i candidati esterni
agli istituti statali o paritari nel rispetto del vincolo del 50 per
cento degli esterni rispetto agli interni e del vincolo dei 35
candidati per classe, il direttore generale puo' costituire (nel
rispetto del vincolo di trentacinque candidati per
classe/commissione) commissioni con un numero maggiore di candidati
esterni ovvero, esclusivamente presso istituzioni scolastiche
statali, commissioni apposite con soli candidati esterni. In
particolare, presso ciascuna istituzione scolastica statale potra'
essere costituita soltanto una classe/commissione di soli candidati
esterni. Una ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni
potra' essere costituita - presso le istituzioni scolastiche statali
- esclusivamente in presenza di corsi di studio a scarsa e
disomogenea diffusione sul territorio nazionale.
8. In particolare, nell'assegnazione delle domande dei candidati
esterni, i direttori generali seguono la procedura di cui alla
circolare ministeriale n. 95 del 24 ottobre 2011 e successive
modifiche di cui alla circolare ministeriale n. 88 del 18 dicembre
2012 e alla circolare ministeriale n. 26 dell'11 ottobre 2013,
rispettando, inizialmente, l'ordine delle preferenze espresse dai
candidati esterni a livello comunale. Nel caso in cui non sia stato
possibile effettuare l'assegnazione agli istituti richiesti, sempre
in ambito comunale e per il medesimo indirizzo di studi prescelto
dall'interessato, si procede alla ripartizione delle domande su altre
istituzioni scolastiche, statali o paritarie. Qualora non sia
possibile, comunque, assegnare le domande ne' agli istituti richiesti
ne' ad altri istituti dello stesso indirizzo di studi in ambito
comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i direttori generali
regionali procedono ad assegnare le domande in ambito provinciale,
rispettando le preferenze espresse dai candidati esterni ed il
criterio della territorialita' di cui al decreto-legge n. 147 del
2007 convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Da ultimo,
nell'impossibilita' di accogliere le domande in ambito provinciale,
si passa all'ambito regionale, seguendo la stessa procedura gia'
utilizzata precedentemente. Nell'ipotesi in cui non risulti esistente
in ambito regionale l'indirizzo di studi prescelto, il direttore
generale dell'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza
del candidato - acquisita ogni utile notizia - provvede a trasmettere
la domanda ad altro Ufficio scolastico regionale per l'assegnazione
di sede, dandone comunicazione all'interessato. Si rammenta che, a
seguito del riordino dell'istruzione secondaria di secondo grado di
cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87,
n. 88, n. 89, dal corrente anno scolastico sono cessati i licei
artistici di ordinamento; pertanto, i candidati esterni non possono
presentare domanda per sostenere gli esami di Stato 2014 per tale
indirizzo di studio non piu' sussistente, ma eventualmente per i
licei artistici sperimentali (sostenendo l'esame sui programmi
relativi all'indirizzo sperimentale) o per gli istituti d'arte.
9. I candidati esterni sostengono gli esami preliminari presso le
istituzioni scolastiche loro assegnate come sedi di esame.
10. Il candidato esterno che abbia necessita' di sostenere l'esame
di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza
anagrafica dovra' presentare al direttore generale dell'Ufficio
scolastico della regione ove ha la residenza anagrafica apposita
richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183, da cui risulti la situazione personale che
giustifica l'eventuale deroga al superamento dell'ambito
organizzativo regionale di cui al decreto-legge n. 147 del 2007,
convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Nella richiesta sono
individuati il comune e l'istituto dove il candidato intende
sostenere l'esame (comprese le prove preliminari) e l'indirizzo di
studio prescelto. Se il candidato e' minorenne, la dichiarazione e'
resa dall'esercente la potesta' parentale. Il direttore generale
valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne
sara' data comunicazione al candidato. Nel caso di valutazione
positiva, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
comunica l'autorizzazione alla effettuazione degli esami fuori
regione al direttore generale dell'Ufficio scolastico della regione
ove e' ubicata la localita' indicata dal candidato, informandone
l'interessato, e trasmettendo la relativa domanda. Il direttore
generale dell'Ufficio scolastico regionale ricevente l'autorizzazione
provvede all'assegnazione della domanda. L'interessato e' informato
dell'istituto di assegnazione.
11. Qualora il candidato esterno, per situazioni personali,
sopravvenute o gia' esistenti al momento della presentazione della
domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravita' ed
eccezionalita', abbia necessita' di sostenere l'esame di Stato in un
comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma
della propria regione, dovra' presentare al direttore generale
dell'Ufficio scolastico regionale apposita richiesta con unita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come
modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183, da cui risulti la situazione personale che giustifica
l'eventuale deroga all'obbligo previsto dal decreto-legge n. 147 del
2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, di sostenere
gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi
sede nel comune di residenza. Nella richiesta sono individuati il
comune e l'istituto dove il candidato intende sostenere l'esame
(comprese le prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se
il candidato e' minorenne, la dichiarazione e' resa dall'esercente la
potesta' parentale. Il direttore generale valuta le motivazioni
addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sara' data
comunicazione al candidato con la precisazione dell'istituto di
assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il direttore generale
dell'Ufficio scolastico regionale assegna la domanda all'istituto
individuato, nell'ambito della propria regione di competenza,
trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e informandone
l'interessato.
12. Il Capo dell'Istituto al quale e' stata assegnata l'istanza, ha
l'obbligo, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000, come modificato dall'art. 15, comma
1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di effettuare; anche a
campione, idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive.
13. Il dirigente scolastico, tenuto conto che ad ogni singola
classe/commissione d'esame sono assegnati non piu' di trentacinque
candidati (legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 4
comma 2) verifica in primo luogo che, con l'accoglimento di domande
di candidati esterni - assegnati all'istituto da parte del direttore
generale, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 147 del
2007 - non venga superato il limite massimo, previsto dall'art. 1,
capoverso art. 4 comma 9, della legge citata n. 1 del 2007, del 50
per cento rispetto al numero dei candidati interni di ciascuna classe
terminale.
14. Il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame e' tenuto a
verificare la completezza e la regolarita' delle domande e dei
relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il
candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve
essere effettuato prima della formulazione delle proposte di
configurazione delle commissioni di esame. Il dirigente scolastico e'
tenuto a comunicare immediatamente al direttore generale regionale
eventuali irregolarita' non sanabili riscontrate.
15. Indirizzi di studio a scarsa e disomogenea distribuzione sul
territorio nazionale.
15.1. Qualora, per l'esiguita' del numero di istituti dello
specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi
sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in
eccedenza dei candidati esterni ad altri istituti dello stesso
indirizzo del comune, della provincia o della regione, i direttori
generali regionali dispongono che gli eventuali esami preliminari e
le prove dell'esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole
statali, anche di tipo ed ordine diverso, del comune o della
provincia.
15.2 In tale situazione, i direttori generali degli uffici
scolastici regionali procedono alla configurazione di apposite
commissioni con soli candidati esterni, individuando gli istituti
statali in base:
alla piu' elevata coincidenza di classi di concorso di docenti
anche di classi non terminali presenti nell'istituto, in relazione
all'indirizzo di esame dei candidati esterni;
alla maggiore possibilita' di utilizzo di docenti delle classi di
concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del
medesimo istituto o di altri in ambito provinciale. Si precisa che
presso ciascuna istituzione scolastica statale possono essere
istituite al massimo due commissioni di soli candidati esterni.
I commissari interni sono designati dal dirigente scolastico
dell'istituto statale, al quale sono state trasmesse le domande,
secondo le disposizioni vigenti, relative ai criteri e alle modalita'
di nomina, di designazione e di sostituzione dei componenti le
commissioni d'esame, prioritariamente utilizzando i docenti delle
classi terminali e non terminali dello stesso istituto. In caso di
assoluta necessita', il medesimo dirigente scolastico designa anche
personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a
supplenze.
Il dirigente scolastico comunica al direttore generale dell'Ufficio
scolastico regionale le materie per le quali non e' stato possibile
procedere ad alcuna designazione del commissario interno. Il
direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale dovra' reperire
i commissari mancanti, assicurando la presenza del docente competente
per la prova scritta affidata a commissario interno.
Il presidente e i commissari esterni sono nominati dal direttore
generale dell'Ufficio scolastico regionale.
Per gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono
state trasmesse le domande procede alla costituzione di apposite
commissioni d'esame, composte dai docenti delle discipline
dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli
anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati
prioritariamente docenti dello stesso istituto. In caso di assoluta
necessita', il medesimo dirigente scolastico puo' nominare anche
personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a
supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze
brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto
il compenso previsto per gli esami preliminari. Il dirigente
scolastico comunica al direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale le materie per le quali non e' stato possibile procedere ad
alcuna designazione. Quest'ultimo reperira' i commissari mancanti.
Le commissioni di esame preliminare sono presiedute dal dirigente
scolastico dell'istituto sede d'esame.
Il rilascio di certificazioni rientra nella competenza del
dirigente scolastico dell'istituto statale presso il quale i
candidati esterni hanno sostenuto l'esame, con l'avvertenza che sui
diplomi, accanto alla denominazione dell'istituto, deve essere
apposta la specifica «Solo sede d'esame». Resta fermo che il rilascio
del diploma compete al Presidente della commissione ovvero, su sua
delega, al dirigente scolastico.
Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale da'
comunicazione agli interessati dell'istituto al quale sono stati
assegnati. Al fine di valutare la congruita' dei programmi di esame
presentati dai candidati, l'istituto di assegnazione acquisisce i
programmi ufficiali di insegnamento relativi al corso di studi per il
quale il candidato intende sostenere l'esame.
16. I candidati provenienti da uno stesso istituto non statale e
non paritario o da corsi di preparazione comunque denominati sono
assegnati, sempreche' non si arrechi pregiudizio alla corretta
organizzazione e al regolare svolgimento degli esami, possibilmente
allo stesso istituto, tenendo presente che i candidati esterni che
abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi di
preparazione non possono sostenere gli esami in scuole paritarie che
dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di
interessi.
17. Effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica.
17.1 I direttori generali regionali valutano le richieste di
effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica di
candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque
impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo degli
esami, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunita', le commissioni
a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le
prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
17.2 Per i candidati che hanno frequentato periodi temporalmente
rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di
cura presso i quali sostengono le prove d'esame, si procede come di
seguito:
a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione
funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata pari o
inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella
nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli
insegnamenti nei corsi stessi trasmettono alla scuola di provenienza
elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai
predetti candidati. Il competente consiglio di classe della scuola di
appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all'esame (art. 11,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009);
b) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione
funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata
prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella
nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli
insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione,
previa intesa con la scuola di appartenenza, la quale fornisce gli
elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della
classe di appartenenza (art. 11, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 122 del 2009). Il verbale dello scrutinio e'
trasmesso alla scuola di appartenenza, che cura le trascrizioni dei
risultati dello scrutinio nella pagella e nei registri. Tanto nel
caso in cui lo scrutinio di ammissione sia effettuato dagli
insegnanti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi funzionanti
in ospedali o in luoghi di cura quanto nel caso in cui lo scrutinio
sia effettuato dal competente consiglio di classe della scuola di
appartenenza, il candidato ricoverato in ospedale o in luogo di cura
e' assegnato alla competente commissione esaminatrice costituita
nella scuola di appartenenza. I direttori generali regionali valutano
le richieste di effettuazione delle prove d'esame presso gli ospedali
o i luoghi di cura nei quali i candidati sono ricoverati nel periodo
degli esami, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunita', le
commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale
ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione
suppletiva.
18. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame e'
individuata dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
al quale e' presentata la domanda di ammissione agli esami.
19. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i
loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.
20. candidati esterni agli esami per l'indirizzo di dirigente di
comunita'.
20.1 Presentazione delle domande.
Gli interessati presentano domanda al direttore generale
dell'Ufficio scolastico della regione di residenza, con indicazione,
in ordine preferenziale, delle istituzioni scolastiche, statali o
paritarie, di istituto tecnico per le attivita' sociali, con lo
specifico indirizzo («Dirigente di comunita'») e con classi
terminali, ubicato nella regione di residenza.
20.2 Modalita' di assegnazione.
Il direttore generale procede all'assegnazione delle domande nel
rispetto delle indicazioni generali sopra riportate e delle
indicazioni di cui alla circolare ministeriale n. 85 del 13 ottobre
2010 e delle precedenti, circolare ministeriale n. 90 del 2007, come
modificata dalla circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008,
e circolare ministeriale n. 85 del 2009, osservando il limite di
trentacinque candidati per classe. Puo' costituire commissioni di
soli candidati esterni, ma unicamente presso istituti statali e nel
numero massimo di due commissioni.
20.3 Individuazione a livello provinciale dell'istituto sede
d'esame.
Nel caso di impossibilita' di assegnazione di tutte le domande a
Istituto tecnico per le attivita' sociali (ITAS) con lo specifico
indirizzo e con classi terminali, indicato o meno dai candidati, il
direttore generale individua quale sede di esame uno o piu' istituti
statali per provincia con le seguenti caratteristiche:
1) ITAS con lo specifico indirizzo («Dirigenti di comunita'»),
senza classi terminali;
2) ITAS privo dello specifico indirizzo, sempre che risulti ivi
attivato altro corso di ordinamento o sperimentale, anche se privo di
classi terminali;
3) altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico.
Per l'individuazione di altro istituto, di diverso tipo o ordine
scolastico, il direttore generale, d'intesa con il dirigente
scolastico interessato, tiene presente:
la piu' elevata coincidenza di classi di concorso di docenti
anche di classi non terminali presenti nell'istituto, in relazione
all'indirizzo di esame dei candidati esterni;
la maggiore possibilita' di utilizzo di docenti delle classi di
concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del
medesimo istituto, eventualmente facendo ricorso a personale docente
incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in ambito
provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli
esami preliminari e per gli esami di Stato;
la materiale capienza dei locali.
Dopo avere cosi' individuato gli istituti statali da utilizzare
quale sede di esame, il direttore generale costituisce apposite
commissioni di soli candidati esterni, ai fini sia degli esami
preliminari che degli esami di Stato, e nel rispetto del limite di
trentacinque candidati per classe e del numero massimo di commissioni
previste dalla legge.
Ai candidati e' data tempestiva comunicazione della avvenuta
assegnazione.
20.4 Programma d'esame.
Per i candidati esterni presso istituti con lo specifico indirizzo
di dirigenti di comunita' il punto di riferimento per i programmi e'
costituito dall'attivita' didattica delle classi terminali di
assegnazione e dal documento del 15 maggio.
Quanto precede sia se sono assegnati ad una classe e sia in caso di
commissioni apposite; in tale evenienza, la classe di riferimento e'
individuata dal dirigente scolastico.
Per i candidati esterni che sostengono, invece, l'esame presso
istituti senza lo specifico indirizzo, o senza classi terminali dello
specifico indirizzo, il punto di riferimento di cui sopra e'
costituito dal programma definito dal Ministero (disponibile sul sito
internet http://www.istruzione.it area tematica: Esami di Stato -
quadro normativo 1999/2000).
20.5 Diplomi e certificazioni.
Per i candidati esterni che non sostengono l'esame di Stato presso
un ITAS con lo specifico indirizzo i diplomi e le relative
certificazioni, accanto alla denominazione dell'istituto, recheranno
l'apposizione specifica: «Solo sede d'esame».
Resta fermo che i predetti diplomi devono recare la dicitura di
Diploma di Istituto tecnico per attivita' sociali - Specializzazione:
dirigente di comunita'.
21. Corsi ad indirizzo linguistico.
I candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei licei
linguistici presentano la domanda al direttore generale dell'Ufficio
scolastico della regione di residenza, indicando, in ordine
preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere
l'esame. Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
provvede ad assegnare le domande, nel rispetto dei commi 6 e 7 del
presente articolo, seguendo inizialmente l'ordine di preferenza
relativo agli istituti scolastici statali e/o paritari indicato dai
candidati esterni per il comune di residenza.
Qualora non sia possibile assegnare le domande alle sedi prescelte
nel comune di residenza, il direttore generale dell'Ufficio
scolastico regionale le assegna ad altri licei linguistici ubicati
nel comune di residenza. In caso di assenza di altri licei
linguistici, ovvero in caso di assenza di ricettivita' negli altri
licei linguistici del comune di residenza, il direttore generale
dell'Ufficio scolastico regionale assegna, nel comune di residenza,
le domande ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi
sperimentali ad indirizzo linguistico.
Nel caso in cui, cio' non sia possibile, l'assegnazione e' disposta
ad altri licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza di
altri licei linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza di
ricettivita' negli altri licei linguistici della provincia, il
direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale procede alla
assegnazione delle domande in ambito provinciale ad istituti statali
o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo
linguistico. Nel caso in cui non risulti possibile l'assegnazione
delle domande in ambito provinciale, secondo i criteri indicati in
precedenza, il direttore generale assegna le domande in ambito
regionale, preliminarmente presso licei linguistici e, in subordine,
presso istituti statali o paritari in cui funzionino corsi
sperimentali ad indirizzo linguistico.
Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove
funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati hanno
facolta' di sostenere gli esami, comprese le prove preliminari, sui
programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su
quelli dell'indirizzo linguistico attivato nella istituzione
scolastica sede di esami.
Art. 5
Presentazione delle domande
1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda
di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30
novembre 2013. La domanda dei candidati esterni, indirizzata al
direttore generale della regione di residenza, deve essere stata
corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini
dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di
apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come modificato
dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, atta a
comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di
ammissione all'esame di cui all'art. 3. La domanda dei predetti
candidati esterni deve essere stata corredata, altresi', della
ricevuta del pagamento della tassa scolastica e del contributo di cui
all'art. 23.
2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione
professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli
istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa
alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica
di agenzia, ove le. esperienze stesse risultino in corso alla data di
scadenza della presentazione delle domande, puo' essere perfezionata
entro il 31 maggio 2014.
3. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere
prese in considerazione dai direttori generali degli uffici
scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati
motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute
entro il termine del 31 gennaio 2014. I direttori generali degli
uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli
interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso
positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della
proroga del termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive
dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime
condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi devono presentare
domanda al dirigente scolastico.
Si precisa, altresi', che il suddetto termine e' di natura
ordinatoria e che i candidati interni hanno, comunque, titolo a
sostenere gli esami, sempre che siano stati ammessi in sede di
scrutinio finale, secondo le modalita' di cui al precedente art. 2.
4. Le domande dei candidati interni di cui all'art. 2, comma 10,
devono essere state presentate al proprio istituto entro il 31
gennaio 2014.
5. Per gli alunni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni
dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il
predetto termine del 31 gennaio e' differito al 20 marzo 2014; cosi',
parimenti, per gli alunni di classi antecedenti l'ultima.
6. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei
requisiti di cui all'art. 3 e' di competenza del dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esame - cui e' stato assegnato dal direttore
generale il candidato esterno - che e' tenuto a verificare la
completezza e la regolarita' delle domande e dei relativi allegati.
Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a
perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere
effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione
delle commissioni di esame. Il dirigente scolastico e' tenuto a
comunicare immediatamente al direttore generale regionale eventuali
irregolarita' non sanabili riscontrate.
7. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati
detenuti devono essere presentate al competente direttore generale
dell'Ufficio scolastico regionale, per il tramite del direttore della
Casa circondariale, con il nulla-osta del direttore medesimo. Il
direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale puo' prendere in
considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre
2013.
8. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni
scolastiche, nonche' i successivi adempimenti, sono disposti dal
direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.
Art. 6
Documento del consiglio di classe
1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro
il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento
relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno
di corso.
2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi
e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di
valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonche' ogni altro
elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini
dello svolgimento degli esami.
3. Per quanto concerne gli istituti professionali, considerato per
il corrente anno scolastico 2013/2014 quanto previsto dall'art. 8,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 87, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e
sulle competenze acquisite dagli allievi con riferimento alle
esperienze, condotte sia nella classe IV che nella classe V, in
alternanza scuola-lavoro. Le commissioni d'esame terranno conto di
tali attivita' ed esperienze, ai fini dell'accertamento di
conoscenze, competenze e capacita', in particolare per la
configurazione della terza prova e nella conduzione del colloquio.
Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all'art. 2, comma 1,
lettera e), il documento del consiglio di classe fara' riferimento,
in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai
tempi del percorso formativo, nonche' ai criteri, agli strumenti di
valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini
dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', con
specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio. Il documento
sara' approntato dal consiglio della classe dell'istituto
professionale a cui i candidati sono stati assegnati in qualita' di
candidati interni, sulla base della relazione documentata di cui al
citato art. 2, comma 1, lettera e). La struttura complessiva del
documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati, in
coerenza con il successivo comma 4, si distinguera' in due, o piu'
sezioni, ciascuna delle quali dedicata ad una delle articolazioni in
cui si suddivide la classe-commissione.
4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni
provenienti da piu' classi, il documento di cui ai commi 1 e 2 e'
integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui
eventualmente si e' scomposta la classe o dei docenti che hanno
guidato corsi destinati ad alunni provenienti da piu' classi.
5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti
relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante
l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonche' alla
partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del
Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli
studenti emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 21. novembre 2007, n. 235.
6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i
consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e
osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
7. Il documento e' immediatamente affisso all'albo dell'istituto e
consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse
puo' estrarne copia.
Art. 7
Esame preliminare dei candidati esterni
1. L'ammissione dei candidati esterni, ivi compresi quelli
provenienti da paesi appartenenti all'Unione europea, e' sempre
subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad
accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche,
pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro
preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non
siano in possesso della promozione o dell'idoneita' alla classe
successiva, nonche' su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo
anno. In particolare, sostengono l'esame preliminare sulle materie
previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati in possesso
di idoneita' o di promozione all'ultimo anno, anche riferita ad un
corso di studi di un paese appartenente all'Unione europea di tipo e
livello equivalente, che non hanno frequentato il predetto anno
ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per
l'ammissione all'esame. L'esame preliminare e' sostenuto davanti al
consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata
alla commissione alla quale il candidato e' stato assegnato (cfr.
legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3; art.
1-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167).
2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di
un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado di durata
almeno quadriennale, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) e comma
2, lettera d) sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e
sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso gia'
seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia
all'ultimo anno. Analogamente, i candidati in possesso di promozione
o idoneita' a una classe di altro corso di studio sostengono l'esame
preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non
coincidenti con quelle del corso gia' seguito, con riferimento sia
alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno (cfr. art. 3,
comma 6 decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998).
3. I candidati esterni provenienti da Paesi dell'Unione europea (e,
per analogia, gli studenti appartenenti a Paesi aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo, in possesso di certificazioni
valutabili ai sensi dell'art. 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29),
che non siano in possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe
di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a
sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi
1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell'esame preliminare
sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per
i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneita' alla
classe successiva, nonche' su quelle previste dal piano di studi
dell'ultimo anno. Qualora essi siano in possesso di promozione o di
idoneita' all'ultima classe di un corso di studio di tipo e livello
equivalente sostengono l'esame preliminare sulle materie previste dal
piano di studi dell'ultimo anno. Il requisito dell'adempimento
dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art. 3,
comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni
di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano
per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
4. I candidati esterni non appartenenti a Paesi dell'Unione
europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o
presso istituzioni scolastiche italiane all'estero classi di
istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano comunque
conseguito il titolo di accesso all'ultima classe di istruzione
secondaria di secondo grado, sono ammessi a sostenere l'esame di
Stato nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere a), b)
,c), d), previo superamento dell'esame preliminare di cui al comma 1.
5. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarita'
dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti
degli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con
specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del
corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato
del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale,
subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima classe
del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine
il dirigente scolastico cura la compatibilita' dei tempi di
effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli
esami preliminari.
6. L'esame preliminare e' sostenuto nel mese di maggio e, comunque,
non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe
collegata alla commissione alla quale il candidato esterno e' stato
assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, e' integrato dai
docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel
caso di costituzione presso le istituzioni scolastiche statali di
apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 4.
7. Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti,
stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.
8. Ferma restando la responsabilita' collegiale, il consiglio di
classe puo' svolgere gli esami preliminari operando per
sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello
che la presiede.
9. Il candidato e' ammesso all'esame di Stato se consegue un
punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le
quali sostiene la prova.
10. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene
conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e
debitamente documentati.
11. I candidati esterni provvisti di idoneita' o di promozione
all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta
classe, ottenuta in precedenti esami di maturita' o di abilitazione
ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di
studio, sostengono l'esame preliminare sulle materie dell'ultimo
anno. Sostengono altresi' l'esame preliminare sulle materie
dell'ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato l'ultimo
anno di corso nell'anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi
all'esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo diploma; cosi'
parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell'anno o negli
anni precedenti l'esame preliminare e, ammessi all'esame di Stato,
non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano
superate (parere dell'Ufficio legislativo in data 16 febbraio 2010).
12. L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di
mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneita'
all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami
preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, puo'
valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite
commissioni d'esame di cui all'art. 4, come idoneita' ad una delle
classi precedenti l'ultima ovvero come idoneita' all'ultima classe.
13. Il disposto di cui al comma 12 si applica anche in caso di
mancata presentazione agli esami di Stato.
14. Candidati esterni DSA o con BES.
Il Consiglio di classe, in sede di esame preliminare, tiene in
debita considerazione le specifiche situazioni soggettive,
adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi
specifici di apprendimento (DSA), o altra documentazione predisposta
ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 5669, del 12 luglio
2011. Sulla base di tale documentazione, il Consiglio di classe
predispone modalita' di svolgimento delle prove dell'esame
preliminare. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati
possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti da
documentazione redatta ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale
12 luglio 2011. Sara' possibile prevedere alcune particolari
attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo
svolgimento dell'esame preliminare. I candidati possono chiedere alla
scuola - compatibilmente con le strumentazioni in possesso della
scuola medesima - di usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi
della prova registrati in formati «mp3». Per la piena comprensione
del testo delle prove scritte, il Consiglio di classe puo' prevedere,
di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle
prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, il
consiglio puo' provvedere alla trascrizione del testo su supporto
informatico. In particolare, si segnala l'opportunita' di prevedere
tempi piu' lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove
scritte, con particolare riferimento ad eventuale accertamento della
lingua straniera e di adottare criteri valutativi attenti soprattutto
al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potra' essere
consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti
informatici ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza
che venga pregiudicata la validita' delle prove.
Parimenti, i candidati esterni con Bisogni Educativi Speciali (BES)
potranno usufruire nell'esame preliminare delle medesime agevolazioni
gia' previste per la fase dell'esame di Stato. Pertanto, il Consiglio
di classe, tiene nella dovuta considerazione le specifiche situazioni
soggettive debitamente comprovate.
In ogni caso, per siffatte tipologie, non e' prevista alcuna misura
dispensativa in sede di esame, mentre e' possibile concedere
strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e
studenti con DSA.
Art. 8
Credito scolastico
1. La ripartizione del punteggio del credito scolastico di cui al
decreto ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009 si applica, a regime,
gia' dall'anno 2011/2012, nei confronti degli studenti frequentanti
il terzultimo anno, il penultimo e l'ultimo (art. 1 del decreto
ministeriale n. 99 del 2009). Per l'esame di Stato 2013/2014, i
punteggi del credito scolastico relativo all'ultima classe sono,
pertanto, attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate
al decreto ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009, che hanno
sostituito le tabelle allegate al decreto ministeriale n. 42 del 22
maggio 2007. Per il credito scolastito relativo agli anticipatari per
merito si rinvia al successivo art. 21, comma 5. Premesso che la
valutazione sul comportamento concorre dall'anno scolastico 2008/2009
alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato all'art.
2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi
delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito
scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A,
allegata al citato decreto ministeriale n. 99 del 2009, e della nota
in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le
votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da
attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto
finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso
d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale
di valutazione.
2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito
della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi
valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 323 del 1998.
3. Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all'art.
2, comma 10, il credito scolastico per l'anno non frequentato e'
attribuito dal consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art.
11, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del
1998.
4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno,
non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso e' attribuito
dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno,
in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneita'
(secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le
indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti
negli esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici decorsi
quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni
della Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe per
effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta
classe da parte di commissione di esame di maturita', il credito
scolastico e' attribuito dal consiglio di classe nella misura di
punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta,
non frequentate. Qualora l'alunno sia in possesso di idoneita' o
promozione alla classe quarta, otterra' il relativo credito
acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe.
5. Negli istituti professionali, per gli esami di Stato 2013/2014,
la valutazione delle esperienze condotte in alternanza scuola-lavoro
concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali
attivita' ed esperienze afferiscono e contribuisce in tal senso alla
definizione del credito scolastico.
6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va
deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello
scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, puo' motivatamente
integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a
norma del comma 4, dell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 323 del 1998, il punteggio complessivo conseguito
dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli
scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a
tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con
riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente
documentate.
7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno
e' pubblicato all'albo dell'istituto.
8. Ai candidati esterni il credito scolastico e' attribuito dal
Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare
di cui all'art. 7, sulla base della documentazione del curriculum
scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove
preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere
valutate come crediti formativi. I crediti formativi devono essere
opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso
cui si riferisce l'esame. Il Consiglio di classe stabilisce
preventivamente i criteri per l'attribuzione del credito scolastico e
formativo. L'attribuzione del credito deve essere deliberata,
motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito quale credito
scolastico e' pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame. Si
precisa che il punteggio attribuito nell'ambito delle bande di
oscillazione, indicate nella Tabella C, andra' moltiplicato per due
nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre
nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.
9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturita' o di
Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, il
credito scolastico e' attribuito dal Consiglio di classe davanti al
quale sostengono l'esame preliminare di cui all'art. 7, nella misura
di punti 3 per il penultimo anno e, qualora non in possesso di
promozione o idoneita' alla penultima classe, di ulteriori 3 punti
per il terzultimo anno, e per l'ultima classe sulla base dei
risultati delle prove preliminari.
10. Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneita'
all'ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo
al penultimo e al terzultimo anno e' il credito gia' maturato
(calcolato secondo le tabelle allegate al decreto ministeriale n. 99
del 2009) ovvero quello attribuito, per tali anni (calcolato come
sopra), dal Consiglio di classe in base ai risultati conseguiti, a
seconda dei casi, per idoneita', secondo le indicazioni della Tabella
B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in
base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni
scolastici, secondo le indicazioni della Tabella C.
11. Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti
formativi, la Commissione puo' motivatamente aumentare il punteggio
nella misura di 1 punto, fermo restando il limite massimo di punti
venticinque (decreto ministeriale n. 42 del 2007, art. 1, comma 4).
12. L'attribuzione del punteggio di credito scolastico, nell'ambito
della banda di oscillazione, viene effettuata, in coerenza con quanto
previsto all'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998, dal competente consiglio di
classe.
13. I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo
alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione
del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale
insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale
l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto.
14. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del
consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico
i docenti delle attivita' didattiche e formative alternative
all'insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si
esprimono sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto
limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attivita'.
15. Il consiglio di classe tiene conto, altresi', degli elementi
conoscitivi preventivamente forniti da eventuale personale esterno
(docenti e/o esperti) di cui si avvale la scuola per le attivita' o
gli insegnamenti che contribuiscono all'ampliamento e al
potenziamento dell'offerta formativa.
16. Sempre ai fini dell'attribuzione del credito scolastico
nell'ambito della banda di oscillazione il consiglio di classe tiene
conto anche dell'interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli
alunni che hanno seguito, in luogo dell'insegnamento della religione
cattolica, attivita' di studio individuale, traendone un
arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e
valutato dalla scuola secondo modalita' deliberate dalla istituzione
scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di
assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in
ambito extrascolastico, potra' far valere tali attivita' come crediti
formativi qualora presentino i requisiti previsti dal decreto
ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000.
17. Nella Regione Lombardia l'attribuzione del credito scolastico
ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) ammessi agli
esami di Stato viene effettuata in sede di scrutinio finale dal
consiglio della classe dell'istituto professionale al quale gli
studenti sono stati assegnati in qualita' di aspiranti interni. Il
credito scolastico, calcolato secondo i parametri previsti dalla
tabella A allegata al decreto ministeriale n. 99 del 2009, viene
attribuito per la classe terza in base al punteggio del titolo di
Qualifica, per la classe quarta, in base al punteggio del titolo di
Diploma professionale, per la classe quinta, in base alla media dei
voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline insegnate nel corso annuale previsto dall'art.
15, comma 6 del decreto legislativo n. 226 del 2005 e dall'intesa 16
marzo 2009 tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e la Regione Lombardia, in coerenza con le successive linee
guida adottate con decreto ministeriale 18 gennaio 2011, e sulla base
della citata relazione documentata di cui al precedente art. 2, comma
1, lettera e).
Art. 9
Crediti formativi
1. Per l'anno scolastico 2013/2014, valgono le disposizioni di cui
al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49.
2. La documentazione relativa ai crediti formativi dovra' essere
pervenuta all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2014 per
consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi
competenti. E' ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le
modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183, nei casi di attivita' svolte presso pubbliche
amministrazioni.
3. Qualora gli esami preliminari fossero iniziati prima del 15
maggio i candidati esterni opportunamente informati avranno
presentato gli eventuali crediti formativi prima della data fissata
per l'inizio degli esami stessi.
Art. 10
Commissioni d'esame
1. Per l'anno scolastico 2013/2014, valgono le disposizioni di cui
al decreto ministeriale in data 17 gennaio 2007, n. 6, - in
applicazione della legge 11 gennaio 2007, n. 1 - concernente
modalita' e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli
esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di
nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore.
2. Per la Regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli
istituti professionali statali, cui sono assegnati, in qualita' di
candidati interni, studenti in possesso del diploma professionale di
tecnico con frequenza del corso annuale, previsto dall'art. 15, comma
6 di cui al decreto legislativo n. 226 del 2005 e dall'Intesa tra il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la
Regione Lombardia del 16 marzo 2009, i docenti dell'istituzione
formativa che ha erogato il servizio, in numero non superiore a tre,
su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono
essere presenti alle operazioni d'esame in qualita' di osservatori,
senza poteri di intervento in alcuna fase dell'esame e senza che cio'
comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 11
Sostituzione dei componenti le commissioni
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato
del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo
svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente
della scuola.
2. Non e' consentito ai componenti le commissioni di rifiutare
l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento
per motivi che devono essere documentati e accertati.
3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano
necessarie per assicurare la piena operativita' delle commissioni
stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono
disposte dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale,
secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del citato decreto
ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007. Tali sostituzioni e
l'eventuale copertura di posti rimasti vacanti al termine della
procedura di nomina devono essere immediatamente registrate a «SIDI»,
utilizzando le specifiche funzioni dell'area esami di Stato.
4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione
del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria,
deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30
giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni
delle prove scritte.
5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito
per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze
successive all'espletamento delle prove scritte.
6. In caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui
durata non sia superiore ad un giorno) di uno dei commissari, si
rende possibile il proseguimento delle operazioni d'esame relative
alla correzione delle prove scritte, sempreche' sia assicurata la
presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e di
almeno due commissari per ciascuna area disciplinare. Le commissioni
possono procedere alla correzione della prima e della seconda prova
scritta anche operando per aree disciplinari, di cui al decreto
ministeriale 18 settembre 1998, n. 358, ferma restando la
responsabilita' collegiale dell'intera commissione.
7. Nell'ipotesi di assenza temporanea dei commissari durante
l'espletamento del colloquio, devono essere interrotte tutte le
operazioni d'esame relative allo stesso. Il colloquio deve svolgersi,
infatti, in un'unica soluzione temporale alla presenza dell'intera
commissione, che procede all'attribuzione del punteggio del colloquio
sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale viene
espletato il colloquio.
8. Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non
superiore ad un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non
richiedono la presenza dell'intera commissione. In luogo del
presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.
9. L'assenza temporanea deve riferirsi a casi di legittimo
impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati.
Art. 12
Diario delle operazioni e delle prove
1. Il presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate,
unitamente ai membri interni di ciascuna delle due classi, si
riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto di assegnazione, il
16 giugno 2014 alle ore 8,30.
2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente piu' anziano di
eta', dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la
presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli
eventualmente assenti al direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale, se l'assenza riguarda il presidente e i commissari
esterni, o al dirigente scolastico, se l'assenza riguarda un
commissario interno.
3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di
ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalita' di effettuazione
delle riunioni preliminari delle singole commissioni.
4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di
ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi
delle attivita' delle commissioni determinando, in particolare,
l'ordine di successione tra le due commissioni per l'inizio della
terza prova, per le operazioni da realizzarsi disgiuntamente di
valutazione degli elaborati e valutazione finale. Nel caso di
commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali
vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue
straniere diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene insegnata
per squadre, aventi commissari interni che operano separatamente, il
presidente avra' cura di fissare il calendario dei lavori in modo da
determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe
per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati,
conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il Presidente
determinera' il calendario definitivo delle operazioni delle due
commissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i
presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte,
quali commissari interni, i medesimi docenti.
5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e
orientamenti per la regolare funzionalita' delle commissioni e, in
particolare, per garantire uniformita' di criteri operativi e di
valutazione, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
convoca in apposite riunioni i presidenti delle medesime commissioni
unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di
Stato, procurando, comunque, che tale operazione non crei
interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso
dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione
degli elaborati. I direttori generali degli uffici scolastici
regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle commissioni
operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici. Nel
corso della riunione si fara' puntuale riferimento alla necessita'
che i presidenti di commissione adottino le precauzioni necessarie
per evitare fughe di notizie relative ai contenuti delle prove
scritte d'esame e per impedire ai candidati di comunicare con
l'esterno durante l'effettuazione delle prove scritte. I candidati
saranno pertanto invitati a consegnare alla commissione, nei giorni
delle prove scritte, telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese
le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini),
nonche' dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere.
I candidati medesimi saranno avvertiti che nei confronti di coloro
che fossero sorpresi ad utilizzare le suddette apparecchiature e'
prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la
esclusione da tutte le prove. I presidenti di commissione avranno
inoltre cura di vigilare sulle operazioni di stampa e duplicazione
dei testi delle prove d'esame.
6. La riunione preliminare di ciascuna commissione e' finalizzata
agli adempimenti di cui all'art. 13 della presente ordinanza.
7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2013/2014 e' il
seguente:
prima prova scritta: mercoledi' 18 giugno 2014, ore 8,30;
seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: giovedi' 19
giugno 2014, ore 8,30. Per gli esami nei licei artistici e negli
istituti d'arte lo svolgimento della seconda prova continua, con
esclusione del sabato, nei due giorni feriali seguenti per la durata
giornaliera indicata nei testi proposti;
terza prova scritta: lunedi' 23 giugno 2014, ore 8,30: ciascuna
commissione, entro il giorno di venerdi' 20 giugno, definisce
collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza
con il documento del consiglio di classe di cui all'art. 6 della
presente ordinanza. Contestualmente, il presidente stabilisce, per
ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone
comunicazione all'albo dell'istituto o degli eventuali istituti
interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le
materie oggetto della prova. Il 23 giugno ogni commissione, tenendo a
riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone
collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle
proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun
componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla
tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della
struttura della prova. La Commissione, in relazione alla natura e
alla complessita' della prova, stabilisce anche la durata massima
della prova stessa. Per i licei artistici e gli istituti d'arte la
prova puo' svolgersi anche in due giorni. Per i licei artistici e gli
istituti d'arte le relative commissioni definiscono collegialmente la
struttura della terza prova scritta entro il giorno successivo al
termine della seconda prova scritta. La terza prova scritta inizia il
giorno successivo alla definizione della struttura della prova
medesima;
quarta prova scritta: martedi' 24 giugno 2014, ore 8,30. Tale
prova si effettua:
nei licei ed istituti tecnici presso i quali e' presente il
progetto sperimentale ESABAC, disciplinato dal decreto ministeriale 8
febbraio 2013, n. 95 alle disposizioni del quale si rinvia per tutti
gli aspetti specifici non disciplinati dalla presente ordinanza;
nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola,
tedesca e cinese.
8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformita' di
quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni
finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.
9. Durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente
convocata, le commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui
per ciascuna classe/commissione e, in base a sorteggio, l'ordine di
precedenza tra le due classi/commissioni e, all'interno di ciascuna
di esse, quello di precedenza tra candidati esterni ed interni,
nonche' quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la
lettera alfabetica. E' altresi' determinata la data di pubblicazione
dei risultati, che deve essere unica per le due classi/commissioni.
Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle
commissioni che abbiano in comune uno o piu' commissari interni
concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio
della classe.
10. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni
giorno, non puo' essere di norma superiore a cinque.
11. Prima dell'inizio dei colloqui, in prosecuzione dei lavori
iniziati nella riunione preliminare, la commissione completa l'esame
dei fascicoli e dei curricoli dei candidati. La commissione, inoltre,
ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il
colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall'art. 16,
comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati
all'avvio del colloquio. Il presidente, il giorno della prima prova
scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le
modalita' stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare
la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai
sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 323 del 1998:
titolo dell'argomento;
esperienza di ricerca o di progetto, presentata anche in forma
multimediale;
esecuzione di un brano musicale per gli indirizzi pedagogico
musicali;
esecuzione di una breve performance coreutica per gli indirizzi
sperimentali coreutici.
12. Del diario dei colloqui, il presidente della commissione da'
notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.
13. La prima prova scritta suppletiva si svolge nel giorno di
martedi' 1° luglio 2014 alle ore 8,30; la seconda prova scritta
suppletiva nel giorno successivo 2 luglio 2014, con eventuale
prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti
d'arte; la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo
giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta
suppletiva. La quarta prova scritta, per gli istituti interessati, si
svolge nel giorno successivo all'effettuazione della terza prova
scritta. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni
successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano
il lunedi' successivo.
14. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li
abbiano interrotti perche' impegnate nelle prove suppletive, avviene
il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.
Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato,
in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per
l'espletamento della prova scritta suppletiva.
15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito,
fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano
conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato
complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, e'
effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna
commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo
l'art. 13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al
verbale. Le modalita' da seguire sono quelle previste dalla presente
ordinanza agli articoli 15, comma 7, 16, comma 6, 16, comma 9 per la
valutazione delle prove scritte e del colloquio.
16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla
elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione
dei colloqui di ciascuna classe/commissione.
17. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle
disposizioni di cui alla presente ordinanza, e' stabilito dal
presidente della commissione d'esame.
Art. 13
Riunione preliminare
1. Per garantire la funzionalita' della commissione stessa in tutto
l'arco dei lavori, il Presidente puo' delegare un proprio sostituto
scelto tra i commissari, esterni o interni. Il sostituto e' unico per
le due classi-commissione, tranne casi di necessita' che il
Presidente dovra' motivare.
2. Il Presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale
segretario di ciascuna classe-commissione e, in particolare, con
compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della
riunione plenaria congiunta delle due classi-commissione verra'
riportato nella verbalizzazione di entrambe le classi-commissione
abbinate.
3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto
se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione
stessa. Tale dichiarazione e' obbligatoria anche se negativa: un
componente della commissione d'esame che abbia istruito privatamente
uno o piu' candidati assegnati alla propria commissione deve essere
immediatamente sostituito per incompatibilita' dal competente
direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.
4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto
l'assenza di rapporti di parentela e di affinita' entro il quarto
grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi
dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i
componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo
matrimoniale, di parentela o affinita' entro il quarto grado, dovra'
farlo presente al direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale competente, il quale provvedera' al necessario spostamento.
Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente
provvedera' in modo analogo nei confronti dei presidenti che si
trovino in analoga situazione. Non si procede alla sostituzione del
commissario interno legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o
alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non
abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della
classe. I presidenti e i commissari nominati in sostituzione di
personale impedito ad espletare l'incarico devono in ogni caso
rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito
lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinita'
entro il quarto grado ne' di coniugio con i candidati che essi
dovranno esaminare.
5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle
successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i
documenti relativi ai candidati interni, nonche' la documentazione
presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:
a) elenco dei candidati;
b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di
quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione di cui
all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile
rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento
dell'esame;
c) certificazioni relative ai crediti formativi;
d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative
all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;
e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del
corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli
scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la
penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonche'
attestazione in cui si indichi l'assenza di ripetenze nei due anni
predetti, e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
f) per i candidati esterni, l'esito dell'esame preliminare e
l'indicazione del credito scolastico attribuito;
g) documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6,
compresa la documentazione consegnata dall'istituzione formativa che
ha erogato il corso per i candidati ammessi agli esami di Stato nella
Regione Lombardia, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e);
h) documentazione relativa ai candidati con disabilita' ai fini
degli adempimenti di cui all'art. 17;
i) eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi
specifici di apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi Speciali
(BES);
j) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle
attivita' svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il
relativo progetto di sperimentazione.
6. Il presidente della commissione, qualora, in sede di esame della
documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarita'
insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero
cui compete, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925,
n. 653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i
candidati sostengono le prove d'esame con riserva.
7. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della
documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarita'
sanabili da parte dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente
scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente
tramite convocazione dei consigli di classe. Il presidente della
commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a
ciascun candidato, rilevi irregolarita' sanabili da parte del
candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione,
fissando contestualmente il termine di adempimento.
8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il
termine e le modalita' di acquisizione delle indicazioni da parte dei
candidati finalizzate all'avvio del colloquio, di cui all'art. 12,
comma 11 della presente ordinanza.
9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la
commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle
prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla
correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari
ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente
motivate e verbalizzate.
10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
individua, altresi', i criteri di conduzione e di valutazione nonche'
le modalita' di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto
stabilito dall'art. 16 della presente ordinanza. Le relative
deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
determina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio
integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che
abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un
risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti,
nonche' i criteri per l'eventuale attribuzione di 1 punto di credito
scolastico di cui all'art. 8, comma 11 nonche' i criteri per
l'attribuzione della lode. Le relative deliberazioni vanno
opportunamente motivate e verbalizzate.
Art. 14
Plichi prima e seconda prova scritta
1. I direttori generali degli uffici scolastici regionali devono
confermare alla Struttura tecnico-operativa di questo Ministero i
dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima
e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi
quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma 2.
Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a
mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima
della data di inizio delle prove di esame.
2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali
discordanze, deve essere resa nota, da parte dei direttori generali
degli uffici scolastici regionali, alla struttura tecnico-operativa
di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio
delle suddette stampe centrali. I direttori generali degli uffici
scolastici regionali dovranno, altresi', fornire contestualmente
congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal
sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta
suppletiva debbono essere richiesti dai direttori generali degli
uffici scolastici regionali alla Struttura tecnico-operativa di
questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle
prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle
notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la
mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le
suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di
studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati
interessati.
Art. 15
Prove scritte
1. Per l'anno scolastico 2013/2014 valgono le disposizioni di cui
al decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle
modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed
al decreto ministeriale n. 429, del 20 novembre 2000, concernente le
caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonche'
le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l'anno
scolastico 2013/2014.
2. Per l'anno scolastico 2013/2014, la seconda prova scritta degli
esami di Stato dei corsi sperimentali puo' vertere anche su
disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non
preveda verifiche scritte. La disciplina o discipline oggetto di
seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale recante,
per l'anno scolastico 2013/2014, le materie oggetto della seconda
prova scritta, corredato, ove necessario, di note contenenti
indicazioni sulle modalita' di svolgimento della prova medesima.
Negli istituti che metteranno a disposizione delle commissioni e dei
candidati i materiali e le necessarie attrezzature informatiche e
laboratoriali (con esclusione di internet), sara' possibile
effettuare la prova progettuale (per esempio, di Tecnologia delle
costruzioni e di analoghe discipline) avvalendosi del CAD. E'
opportuno che tutti i candidati afferenti agli indirizzi di studio
interessati eseguano la prova secondo le medesime modalita'
operative. La commissione adottera' le misure di vigilanza necessarie
in rapporto all'eventuale utilizzo del CAD.
3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la
lingua straniera e il corso di studio seguito dalla classe
interessata preveda piu' di una lingua, la scelta della lingua
straniera su cui svolgere la seconda prova scritta e' lasciata al
candidato. Nel caso in cui le tracce siano diversificate per lingua,
il candidato comunica alla commissione la lingua che ha scelto come
oggetto della seconda prova il giorno della seconda prova scritta,
prima dell'apertura dei plichi contenenti le tracce. Entro il giorno
successivo allo svolgimento della seconda prova scritta il presidente
della commissione comunica all'indirizzo e-mail:
luciano.favini(@istruzione.it il numero dei candidati che, per
svolgere la prova scritta di lingua straniera, si sono avvalsi di una
delle seguenti lingue: arabo; cinese, giapponese, russo.
Nell'indirizzo d'ordinamento dell'istituto tecnico per il turismo
la scelta della lingua e' circoscritta alle due lingue per le quali
e' prevista la prova scritta.
Nei corsi linguistici interessati dalla modalita' ESABAC il
candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della terza
prova scritta di lingue diverse dal francese.
Nelle sezioni di liceo linguistico ad opzione internazionale il
candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della terza
prova scritta di lingue diverse dalla lingua del Paese partner.
4. La terza prova e' predisposta dalla commissione secondo le
modalita' di cui all'art. 12, comma 7, della presente ordinanza. Per
gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini
dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', delle
attivita' svolte nell'ambito dell'area di professionalizzazione e
delle esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, descritte nel
documento del consiglio di classe. Nella Regione Lombardia, per i
candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) la commissione tiene
conto del documento del consiglio di classe nonche' della citata
relazione documentata di cui al medesimo articolo. Si precisa che
nella terza prova possono essere coinvolte, entro il limite numerico
determinato nell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 20
novembre 2000, n. 429, tutte le discipline comprese nel piano degli
studio dell'ultimo anno di corso, purche' sia presente in commissione
personale docente fornito di titolo ai sensi della vigente normativa.
4.1. Nei corsi linguistici dei licei e dell'istruzione tecnica nei
quali sia obbligatorio per tutti gli studenti lo studio di piu'
lingue straniere e la lingua straniera sia oggetto della seconda
prova scritta, ove non si sia data applicazione alla circolare
ministeriale n. 15 del 31 gennaio 2007, la terza prova potra'
prevedere il coinvolgimento di una o piu' lingue straniere diverse da
quella scelta dal candidato nello svolgimento della seconda prova
scritta. In tale caso, la lingua o le lingue straniere interessate
rientrano nel computo delle discipline da coinvolgere nella prova ai
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 429 del 2000.
Poiche' l'accertamento della conoscenza della lingua straniera e'
effettuato attraverso il coinvolgimento diretto della lingua o delle
lingue straniere quali discipline specifiche, si intende cosi'
applicata la norma di legge che prescrive l'accertamento della
conoscenza della lingua straniera nell'ambito della terza prova
scritta (art. 3, comma 2 della legge n. 425 del 1997 e successive
modificazioni). Laddove si proceda, a norma dell'art. 4, comma 3, del
decreto ministeriale n. 429 del 2000, al solo accertamento della
conoscenza linguistica, cio' avverra' limitatamente a una sola lingua
straniera, comunque diversa da quella scelta dal candidato per la
seconda prova scritta. Ove negli indirizzi linguistici dei licei e
dell'istruzione tecnica, nonche' nel liceo linguistico di cui al
decreto ministeriale 31 luglio 1973, si dia applicazione alla
circolare ministeriale n. 15 del 31 gennaio 2007, la commissione
coinvolge nella terza prova scritta una sola lingua straniera quale
disciplina specifica oppure, qualora non coinvolga la lingua
straniera quale disciplina specifica, accerta la conoscenza di una
sola lingua straniera. In ogni caso il candidato svolge la prova
avvalendosi di una lingua straniera diversa da quella utilizzata per
svolgere la seconda prova scritta.
4.2. Negli indirizzi non linguistici e' possibile coinvolgere nella
terza prova scritta, quale o quali discipline specifiche, la lingua
straniera o una o piu' lingue straniere studiate dai singoli alunni
nell'ultimo anno di corso. In tale caso si applicano gli articoli 2 e
3 del decreto ministeriale n. 429 del 2000. Poiche' l'accertamento
della conoscenza della lingua straniera e' effettuato attraverso il
coinvolgimento diretto della lingua o delle lingue straniere quali
discipline specifiche, si intende cosi' applicata la norma di legge
che prescrive l'accertamento della conoscenza della lingua straniera
nell'ambito della terza prova scritta (art. 3, comma 2, della legge
n. 425 del 1997 e successive modificazioni). Nel caso in cui la
commissione non coinvolga nella terza prova scritta la lingua o le
lingue straniere quali discipline specifiche e proceda quindi al solo
accertamento della conoscenza linguistica, limitatamente a una sola
lingua straniera, si applica l'art. 4 del decreto ministeriale n. 429
del 2000.
5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle
prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna
delle prove scritte giudicata sufficiente non puo' essere attribuito
un punteggio inferiore a 10.
6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della
seconda prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui
al decreto ministeriale n. 358 del 1998, ferma restando la
responsabilita' collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione
dei lavori per aree disciplinari puo' essere attuata solo in presenza
di almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura di
cui all'art. 13, comma 9.
7. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono
con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi
relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti
dall'intera commissione a maggioranza assoluta. Se sono proposti piu'
di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, il
presidente mette ai voti i punteggi proposti, a partire dal piu'
alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la
maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio
risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede
all'eventuale arrotondamento al numero intero piu' approssimato. Di
tali operazioni e' dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non
e' ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.
Il verbale deve altresi' contenere l'indicazione di tutti gli
elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui
all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del
1998. In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati
alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i
componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi
prevista.
8. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta e' pubblicato,
per tutti i candidati di ciascuna classe, ivi compresi i candidati
con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove
scritte in lingua straniera, nell'albo dell'istituto sede della
commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio
dello svolgimento dei colloqui (art. 3, comma 6, della legge 10
dicembre 1997, n. 425 e successive modifiche e integrazioni). Vanno
esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. Si
intende per «giorno prima» il giorno precedente la data fissata per
l'inizio dello svolgimento dei colloqui.
9. Negli indirizzi di ordinamento che prevedono, in forma
sperimentale, la prosecuzione dello studio della lingua straniera
oppure l'insegnamento di una seconda lingua straniera, detta
disciplina puo' costituire oggetto d'esame in sede sia di terza prova
scritta che di colloquio, ove nella commissione risulti presente il
docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o
delle lingue straniere interessate.
10. Qualora in indirizzi ordinamentali di studio la materia
interessata da sperimentazione sia oggetto della seconda prova
scritta (ad esempio la matematica del Piano nazionale informatica nei
licei scientifici), la prova di esame verte sui contenuti specifici
di tale materia.
11. Per l'anno scolastico 2013/2014, i candidati provenienti da
corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d.
«Progetto Sirio» dell'istruzione tecnica, che, in relazione alla
sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi
riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un
corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado, lauree,
esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni - siano
stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune
materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali
materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi
dovranno, comunque, sostenere la prima prova scritta, la seconda
prova scritta, la terza prova scritta nonche' il colloquio.
12. I candidati provenienti dall'estero possono utilizzare nelle
prove scritte anche il vocabolario bilingue (italiano-lingua del
paese di provenienza e viceversa).
Art. 16
Colloquio
1. Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale,
alla presenza dell'intera commissione. Non possono sostenere il
colloquio piu' candidati contemporaneamente.
2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione
di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale,
scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di
progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati,
durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della
classe. Negli indirizzi musicali dei licei pedagogici lo studente
puo' iniziare il colloquio mediante l'esecuzione di un brano sul
proprio strumento musicale. Analogamente, negli indirizzi
sperimentali coreutici, il candidato puo' introdurre il colloquio
mediante una breve performance coreutica. Preponderante rilievo deve
essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformita'
dell'art. 1, capoverso art. 3, comma 4, della legge 11 gennaio 2007,
n. 1, deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare
proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai
programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante
l'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti
mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o
di altra questione di cui il candidato individua le componenti
culturali, discutendole. E' d'obbligo, inoltre, provvedere alla
discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare,
non puo' considerarsi interamente risolto se non si sia svolto
secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le
diverse discipline (cfr. legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1,
capoverso art. 3, comma 4).
4. A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata
articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve
riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal
candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse
discipline e la discussione degli elaborati delle prove scritte. Al
riguardo, si precisa che i commissari sia interni che esterni, allo
scopo di favorire il coinvolgimento nel colloquio del maggior numero
possibile delle discipline comprese nel piano degli studi dell'ultimo
anno di corso, conducono l'esame in tutte le materie per le quali
hanno titolo secondo la normativa vigente.
5. Negli istituti professionali, la commissione, ai fini
dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', organizza
il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze condotte in
alternanza scuola lavoro, opportunamente e dettagliatamente indicate
nel documento del consiglio di classe.
6. Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti
tecnici, nei quali, ai sensi della circolare ministeriale n. 15 del
31 gennaio 2007, siano stati designati commissari interni i tre
docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di altre discipline,
si richiama l'obbligo del presidente di salvaguardare la composizione
numerica della commissione - non piu' di sei commissari - in tutte le
fasi di svolgimento degli esami medesimi, ivi comprese quella
relativa alla valutazione delle tre prove scritte e quella
dell'attribuzione del punteggio finale. Per conseguenza, i commissari
di lingue straniere, fermo restando in relazione alle scelte dei
candidati il diretto coinvolgimento di ciascuno di essi nell'esame
sulla lingua di competenza, operano di comune accordo, esprimendo una
sola proposta di voto finale. Qualora non si raggiunga tale accordo,
il Presidente assume la proposta risultante dalla media aritmetica
dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero piu'
approssimato.
7. Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti
tecnici, nei quali la lingua straniera, oggetto di seconda prova
scritta, sia affidata ai commissari interni secondo le disposizioni
dettate con la circolare ministeriale n. 15 del 31 gennaio 2007, il
candidato sceglie la lingua straniera da inserire tra le materie
oggetto del colloquio pluridisciplinare. Diversamente, ove il
consiglio di classe proceda alla designazione dei commissari di
lingua straniera senza seguire le disposizioni di cui alla predetta
circolare n. 15 del 2007, sono oggetto del colloquio tutte le lingue
straniere studiate dai singoli candidati e rappresentate nella
competente commissione.
8. La commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione
del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non puo' essere
attribuito un punteggio inferiore a 20.
9. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del
colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel
quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito
dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente,
secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall'art.
13, comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15,
comma 7.
10. Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti
tecnici con l'insegnamento obbligatorio per tutti gli studenti di tre
lingue straniere, in cui le lingue straniere siano state affidate a
tre commissari esterni, e non sia stato previsto, ai sensi della
circolare ministeriale n. 15 del 2007 l'affidamento di discipline non
linguistiche a commissari esterni, i candidati sostengono il
colloquio su tutte e tre le lingue straniere nonche' sulle discipline
non linguistiche per cui abbiano titolo i commissari interni.
11. Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti
tecnici, con l'insegnamento obbligatorio per tutti gli studenti di
due lingue straniere, in cui le lingue straniere siano state affidate
a due commissari esterni, e sia stato previsto l'affidamento di una
sola disciplina non linguistica a un commissario esterno, i candidati
sostengono il colloquio su tutte e due le lingue straniere nonche'
sulle discipline non linguistiche per cui abbiano titolo il
commissario esterno ed i commissari interni.
Art. 17
Esami dei candidati con disabilita'
1. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento, la commissione d'esame,
sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe,
relativa alle attivita' svolte, alle valutazioni effettuate e
all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione,
predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati
e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi
diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali
differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di
verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione
culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma
attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle
prove d'esame, la commissione d'esame puo' avvalersi di personale
esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario,
dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno
scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi
dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano
candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il
linguaggio braille la commissione puo' provvedere alla trascrizione
del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner
fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri
ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attivita'
scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti i testi della prima
e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito,
su richiesta dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso
comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la
percentuale di ingrandimento.
3. I tempi piu' lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e
grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3, dell'art. 16, della
legge n. 104, del 3 febbraio 1992, non possono di norma comportare un
maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario
degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della
gravita' della disabilita', della relazione del consiglio di classe,
delle modalita' di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico,
puo' deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un
numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico
differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con
l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente
allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate,
coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio
dell'attestazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 323 del 1998. I testi delle prove scritte sono
elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita
dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento
all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella
attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere
nell'ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi
ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione
positiva in sede di scrutinio finale, e' attribuito per il terzultimo
e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione
riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale
dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al
precedente art. 2.
Art. 18
Esame dei candidati con dsa o con bes
1. La Commissione d'esame - sulla base di quanto previsto dall'art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
e dal relativo decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 di
attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico -
nonche' dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n.
5669 del 2011, considerati gli elementi forniti dal Consiglio di
classe, terra' in debita considerazione le specifiche situazioni
soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con
disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le
modalita' didattiche e le forme di valutazione individuate
nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15
maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del
1998 il Piano didattico personalizzato o altra documentazione
predisposta ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 5669 del
12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli
elementi forniti dal Consiglio di classe, le commissioni
predispongono adeguate modalita' di svolgimento delle prove scritte e
orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono
utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano didattico
personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'art. 5
del decreto ministeriale 12 luglio 2011. Sara' possibile prevedere
alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali
candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove
scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di
dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati
«mp3». Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la
commissione puo' prevedere, in conformita' con quanto indicato dal
capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio
componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i
candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione puo'
provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In
particolare, si segnala l'opportunita' di prevedere tempi piu' lunghi
di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare
con particolare attenzione la predisposizione della terza prova
scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle
competenze nella. lingua straniera, di adottare criteri valutativi
attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al
candidato potra' essere consentita la utilizzazione di
apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati
impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti
funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata
la validita' delle prove.
2. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di
Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto
ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso
didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e
lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di
classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi
unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al
rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati, il
riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato
solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo
dell'istituto.
3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo
Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art. 6, comma 5,
del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un
percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove
scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la commissione, nel caso
in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta,
dovra' sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva
della prova scritta. La commissione, sulla base della documentazione
fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalita' e contenuti
della prova orale, che avra' luogo nel giorno destinato allo
svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o
in un giorno successivo, purche' compatibile con la pubblicazione del
punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali
sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti
nell'art. 15, comma 8. Il punteggio, in quindicesimi, viene
attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il
presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente
stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della
procedura di cui all'art. 15, comma 7. Qualora la lingua o le lingue
straniere siano coinvolte nella terza prova scritta; gli accertamenti
relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per
mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo
svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in
un giorno successivo, purche' compatibile con la pubblicazione del
punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali
sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti
nell'art. 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla
lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta
sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla
terza prova scritta.
4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali
(BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere
fornite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per
consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.
La Commissione d'esame - sulla base di quanto previsto dalla
Direttiva 27 dicembre 2012 recante Strumenti di intervento per alunni
con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per
l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e
dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22
novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di
classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni
soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali
(BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico
Personalizzato, in particolare, le modalita' didattiche e le forme di
valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici
individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe
trasmette alla Commissione d'esame il Piano didattico personalizzato.
In ogni caso, per siffatte tipologie, non e' prevista alcuna misura
dispensativa in sede di esame, mentre e' possibile concedere
strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e
studenti con DSA.
Art. 19
Assenze dei candidati. Sessione suppletiva
1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita
fiscale o per grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla
commissione, si trovino nell'assoluta impossibilita' di partecipare
alle prove scritte, e' data facolta' di sostenere le prove stesse
nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente
art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della
prima e seconda prova scritta si seguono le modalita' di cui al
precedente art. 14.
2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i
tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facolta' di
chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive,
presentando probante documentazione entro il giorno successivo a
quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e
gli istituti d'arte il termine e' fissato, per la seconda prova, al
giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.
3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante
documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la
prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si
osservano le modalita' di cui al decreto ministeriale n. 429 del 20
novembre 2000.
4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile
sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il
diario previsto dall'art. 12, comma 13, i candidati che si trovino
nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere
l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.
5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne da
comunicazione agli interessati e al direttore generale dell'Ufficio
scolastico regionale competente.
6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla
base dei dati forniti dai competenti direttori generali degli uffici
scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le
modalita' di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
7. La commissione puo' disporre che, in caso di assenza dei
candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il
colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati
stessi sono stati convocati, purche' non oltre il termine di chiusura
dei lavori della commissione fissato nel calendario.
8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove
d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o
di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il
presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo
l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il
candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la
prosecuzione o per il completamento.
9. Qualora nello stesso istituto operino piu' commissioni, i
candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette
commissioni possono essere assegnati dal direttore generale
dell'Ufficio scolastico regionale ad un'unica commissione.
Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a
conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di
provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati
stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresi',
competenti nella formulazione e scelta della terza prova.
Art. 20
Verbalizzazione
1. La commissione verbalizza tutte le attivita' che caratterizzano
lo svolgimento dell'esame nonche' l'andamento e le risultanze delle
operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente
le attivita' della commissione e chiarire le ragioni per le quali si
perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna
commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella
sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e
congruamente motivate.
3. La commissione, nella compilazione dei verbali, utilizzera' uno
strumento informatico di supporto e, solo eccezionalmente, si
avvarra' della compilazione cartacea.
Art. 21
Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi
1. Ciascuna classe-commissione d'esame si riunisce, per le
operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei
relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui,
compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte
nella sessione suppletiva.
2. A ciascun candidato e' assegnato un voto finale complessivo in
centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti
relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
3. Per superare l'esame di Stato e' sufficiente un punteggio minimo
complessivo di 60/100.
4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione
d'esame puo' motivatamente integrare, secondo i criteri determinati
ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5
punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno
15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad
almeno 70 punti. Ai sensi dell'art. 12, comma 15, per l'attribuzione
del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all'art. 15,
comma 7 e all'art. 16, comma 6 e comma 9.
5. La commissione all'unanimita' puo' motivatamente attribuire la
lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza
fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo
attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323;
b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi
terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto
decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.
Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo
ciclo di istruzione, a conclusione dell'anno scolastico 2013/2014, ai
fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale
relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno nonche' il
punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati
attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le
rispettive competenze, nella misura massima all'unanimita' (art. 3,
commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99).
Anche al fine di consentire l'effettuazione delle opportune
verifiche da parte della commissione, si rammenta che, ai sensi del
decreto ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99, art. 3, comma 2, i
candidati destinatari del punteggio massimo di credito scolastico (8
punti per la classe terza, 8 punti per la classe quarta e 9 punti per
la classe quinta) devono avere comunque riportato, negli scrutini
finali relativi alla classe terza, alla classe quarta e alla classe
quinta, la media dei voti superiore a nove, con nessun voto inferiore
a otto (ivi compresa la valutazione del comportamento).
Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122,
art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami
conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'amo
scolastico 2013/2014, la commissione, all'unanimita', puo'
motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio
massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art.
3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive
modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito
scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della
integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 ed abbiano percio' riportato:
negli scrutini finali relativi al penultimo anno e ai due anni
antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi,
ivi compresa la valutazione del comportamento (fatta salva la media
dei voti, che deve essere maggiore di nove nel terzultimo e nel
penultimo anno);
il credito scolastico annuale relativo al penultimo e al
terzultimo anno nonche' il punteggio previsto per ogni prova d'esame
devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla
commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima
all'unanimita'. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, ai
candidati anticipataci per merito si applica la tabella A allegata al
decreto ministeriale n. 99/2009 (cfr. art. 4, commi 4, 5, 6, decreto
ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009).
Il credito scolastico - nei casi di abbreviazione - e' attribuito,
per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo
stesso dalla Tabella A, allegata al decreto ministeriale n. 99 del
2009, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno
(art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 99 del 2009).
6. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla
compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di
cui al successivo comma 7. La menzione della lode va trascritta sul
modello di diploma e sulla relativa certificazione integrativa. Le
esperienze condotte in alternanza scuola lavoro negli istituti
professionali verranno opportunamente indicate nel certificato
allegato al diploma tra gli «ulteriori elementi caratterizzanti il
corso di studi seguito».
7. Il modello di certificazione e' quello di cui al decreto
ministeriale 3 marzo 2009, n. 26.
8. Per i candidati che hanno superato l'esame ESABAC, la
commissione provvede a compilare il modello (Allegato 4), concordato
con la Parte francese, allegato alla presente ordinanza ministeriale,
da inviare a cura della istituzione scolastica interessata al
rettorato dell'Academie di Nizza, per il rilascio del certificato
provvisorio, in attesa del diploma di Baccalaureat. Le istituzioni
scolastiche riceveranno dal rettorato di Nizza l'attestazione, di cui
al modello allegato.
Le procedure informatiche di invio e ricevimento saranno comunicate
alle scuole interessate nei tempi dovuti, come di consueto.
9. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo
utile i diplomi, la commissione puo' provvedere a consegnare gli
stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.
10. I presidenti di commissione, qualora lo ritengano opportuno,
potranno trasmettere al competente USR un'apposita relazione
contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli
di apprendimento degli studenti, nonche' proposte migliorative
dell'esame di Stato.
10-bis. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione di formazione (INVALSI) segnala la presenza
sul proprio sito istituzionale del materiale tratto da una ricerca
esemplificativa delle griglie valutative delle prove concretamente
poste in essere nell'esame di Stato 2009-2010. La ricerca, condotta
dall'istituto in collaborazione con l'Accademia della Crusca e con
l'Unione Matematica Italiana, ha considerato il livello di competenza
d'un campione di studenti in uscita dalla scuola secondaria superiore
in relazione alla padronanza della lingua italiana e, per quelli in
uscita dal liceo scientifico, della padronanza dei diversi contenuti
matematici e delle tecniche e strumenti. La messa a disposizione di
esempi e indicazioni metodologiche potra' essere eventualmente
adoperata dalle scuole e dalle singole commissioni per definire
opportunamente i criteri di valutazione della prima e della seconda
(limitatamente alla prova di matematica dei licei scientifici) prova
scritta.
11. Nel concludere i lavori, i presidenti di commissione affidano
all'istituto scolastico, fuori dal plico sigillato contenente gli
atti di esame, una scheda (redatta autonomamente dal Presidente)
nella quale sono riportati i criteri adottati dalle singole
classe-commissioni per l'attribuzione della lode e le motivazioni
della relativa attribuzione ai singoli candidati. Tale scheda e' da
mantenere comunque agli atti della scuola. Una copia della medesima,
in formato digitale, sara' invece trasmessa, per via telematica,
tramite il competente Ufficio scolastico regionale, all'Ispettore
tecnico di vigilanza. L'ispettore tecnico di vigilanza includera'
nella sua relazione concernente l'andamento degli esami un apposito
paragrafo sulle modalita' di attribuzione della lode da parte delle
commissioni, desunte dall'ispettore medesimo attraverso l'esame delle
schede pervenutegli. Il direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale inviera' apposita relazione sullo svolgimento degli esami,
comprensiva di un paragrafo sulle lodi con le proprie relative
valutazioni, al direttore generale della direzione generale
ordinamenti scolastici del Ministero.
12. Ferma restando la competenza dei presidenti delle commissioni
giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano
disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione
d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma
ed alla consegna dei diplomi stessi.
13. Si rammenta che i certificati rilasciati dai dirigenti delle
istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati - a seguito
della direttiva n. 14 del 2011 del Ministro della pubblica
amministrazione e della semplificazione, emanata in attuazione
dell'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - devono
riportare, a pena di nullita', la dicitura: «Il presente certificato
non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o
ai privati gestori di pubblici servizi». Tale dicitura, invece, non
deve essere apposta sull'originale del diploma di superamento
dell'esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce
certificato, ma titolo di studio.
14. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma
dell'esame di Stato, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, il dirigente scolastico
rilascia copia del certificato, con l'annotazione che si tratta di
copia sostitutiva dell'originale.
Art. 22
Pubblicazione dei risultati
1. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale
conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla
commissione, e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo
dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della
dizione Esito negativo nel caso di mancato superamento dell'esame
stesso (cfr. art. 6, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica
22 giugno 2009, n. 122).
2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della
commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri
d'esame.
3. Per i candidati di cui all'art. 17, comma 4, e 18, comma 2, il
riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato
solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'
istituto.
4. L'esito della parte specifica dell'esame ESABAC con
l'indicazione del punteggio finale conseguito, e' pubblicato, per
tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione,
con la formula: «Esito ESABAC: Punti ...» in caso di risultato
positivo; con la sola indicazione Esito negativo nel caso di mancato
superamento dell'esame relativo a detta parte specifica.
5. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione
di 100 con l'attribuzione della lode, la scuola provvede, ai sensi
dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n.
262, all'acquisizione del consenso dei medesimi, ai fini della
pubblicazione dei relativi nominativi nell'Albo nazionale delle
eccellenze.
Art. 23
Versamento tassa erariale e contributo
1. Il versamento di contributo da parte di candidati esterni nella
misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di istituto,
e' dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con
prove pratiche di laboratorio. Il contributo e' restituito, ad
istanza dell'interessato, ove le prove pratiche non siano state
effettivamente sostenute in laboratorio.
2. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome
determinazioni ed attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia
statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con
riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove
di laboratorio.
3. Il pagamento della tassa erariale, nonche' dell'eventuale
contributo, deve essere effettuato e documentato all'istituto di
assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della
loro sede d'esame da parte del competente direttore generale.
4. In caso eventuale di cambio di assegnazione di istituto, il
contributo gia' versato viene trasferito, a cura del primo, al
secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto
abbia deliberato un contributo maggiore, ovvero con diritto a
rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entita'
inferiore.
Art. 24
Validita' dei diplomi
1. Con il decreto che individua la materia oggetto della seconda
prova scritta e le materie affidate ai commissari esterni per ciascun
indirizzo di studio, sono indicati i titoli di studio che si
conseguono al termine dei relativi corsi di studio.
Art. 25
Accesso ai documenti scolastici e trasparenza
1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato
devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente
scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e' responsabile della
loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e
dell'eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti
predetti e che e' custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal
caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della
scuola, procede all'apertura del plico stesso redigendo apposito
verbale sottoscritto dai presenti, che verra' inserito nel plico
stesso da sigillare immediatamente.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme
dettate dalla precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
disposizioni.
Art. 26
Termini
1. I termini indicati nella presente ordinanza, nell'ipotesi in cui
vengano a cadere in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al
giorno seguente.
Art. 27
Esami nella regione Valle d'Aosta
e nella Provincia autonoma di Bolzano
1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui
alla presente ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il
Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7
gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalita' e dei
criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione,
ai sensi dell'art. 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59
e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di
francese disciplinata con la legge regionale 3 novembre 1998, n. 52.
2. Nella Provincia autonoma di Bolzano, le modalita' di svolgimento
della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 7 aprile 2005,
avente per oggetto: «Modifica del regolamento di esecuzione sugli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige».
Art. 28
Disposizioni organizzative
1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa e di una
piu' celere definizione degli adempimenti, i direttori generali degli
uffici scolastici regionali potranno valutare l'opportunita' di
conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli
uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di
rispettiva competenza.
2. Per la prossima sessione dell'esame di Stato, e' confermato il
progetto di semplificazione, finalizzato alla trasmissione per via
telematica delle prove, denominato «plico telematico», contenente i
testi della prima e della seconda prova scritta (nonche', ove
prevista, della quarta prova scritta). Ciascuna sede di esame diviene
destinataria del «plico telematico», documento digitale, protetto con
procedimenti di cifratura, e, a tal fine, il dirigente scolastico
deve garantire la dotazione tecnica indispensabile e, almeno, un
«referente di sede».
Roma, 19 maggio 2014
Il Ministro: Giannini
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute
e del Min. lavoro, foglio n. 2222
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