Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione, di stato giuridico del personale insegnante e di apprendistato
Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)
(1) Dopo il comma 9 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 10 e 11:
“10. La
Provincia autonoma di Bolzano procede all’indizione di un nuovo corso-concorso
selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per le
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, solo qualora siano stati
nominati tutti i docenti inseriti nella graduatoria di merito dell’ultimo
concorso bandito dalle rispettive Intendenze scolastiche.
11. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo e dall’articolo 48, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e in considerazione della particolare situazione linguistica della provincia di Bolzano, l’Amministrazione provinciale organizzerà i futuri corsi-concorsi selettivi di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici in collaborazione con università e centri di ricerca nazionali ed esteri.”
(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1/bis e 1/ter:
“1/bis A
decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 le esistenti graduatorie provinciali
per l’accesso ai singoli ruoli della scuola primaria e per le classi di
concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado vengono così
ridisciplinate:
- le graduatorie provinciali istituite per l’anno scolastico 2014/2015 ai sensi del presente articolo e degli articoli 12/bis e 12/ter sono trasformate in graduatorie provinciali ad esaurimento. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 esse sono utilizzate ai fini della stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato. I docenti che, in base alla normativa vigente, sono inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali per l’anno scolastico 2014/2015, hanno titolo a permanere con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Qualora la riserva non venga sciolta entro l’anno scolastico 2016/2017, essi vengono depennati definitivamente dalle graduatorie provinciali ad esaurimento. A partire dall’anno scolastico 2017/2018 non si procede più all’aggiornamento del punteggio;
- a decorrere dall’anno scolastico 2015-2016 la Provincia istituisce nuove graduatorie provinciali, che verranno utilizzate per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Per tali graduatorie si applicano le disposizioni contenute in questo articolo e negli articoli 12/bis e 12/ter, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 12/bis, comma 1, lettere b), b/bis) e c). La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per la formazione e l’utilizzo delle nuove graduatorie provinciali. Il servizio di insegnamento specifico, che i docenti delle scuole primarie hanno prestato o prestano, a decorrere dal conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione universitaria, e che i docenti delle scuole secondarie hanno prestato o prestano, a decorrere dal conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione, per un intero anno scolastico, viene maggiorato di un quarto rispetto al servizio di insegnamento che i docenti hanno prestato o prestano senza i predetti requisiti. Le nuove graduatorie provinciali per l’accesso ai ruoli e per le classi di concorso delle scuole in lingua italiana vengono istituite d’intesa con il Ministero della pubblica istruzione dopo l’entrata in vigore delle norme relative alla definizione delle classi di concorso adottate dalla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, e comunque non prima dell’anno scolastico 2017/2018. Fino all’istituzione delle nuove graduatorie provinciali per le scuole in lingua italiana valgono le attuali graduatorie provinciali, che continuano ad espletare le funzioni previste dalla normativa vigente.
1/ter Fatte
salve le eventuali disposizioni nazionali in merito agli insegnanti in possesso
del diploma magistrale, a domanda, vengono inseriti nelle nuove graduatorie
provinciali di cui al comma 1/bis, lettera b), anche gli insegnanti in possesso
del diploma di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale
dichiarato equivalente, conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, e che
abbiano prestato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 e fino all’anno
scolastico 2013/2014 incluso, almeno tre anni di servizio, con il possesso del
prescritto titolo di studio, nelle scuole primarie ed abbiano superato un
corso-concorso selettivo di formazione. Il corso-concorso selettivo di
formazione consiste in ogni caso in una valutazione del servizio prestato, in
una prova scritta e in una prova orale sull’esperienza professionale e
sull’aggiornamento professionale effettuato. La Giunta provinciale emana norme
specifiche relative alla valutazione del servizio ed ulteriori modalità e
criteri per lo svolgimento del corso-concorso selettivo di formazione. In sede
di attribuzione del punteggio per l’inserimento di questi insegnanti nella
nuova graduatoria provinciale viene detratto un punteggio pari al punteggio
spettante per cinque anni interi di servizio.”
(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2/bis, 2/ter e 2/quater:
“2/bis A
decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 il contingente complessivo dei posti
annualmente disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato del personale
docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado viene
assegnato nel modo seguente:
- il 50 per cento dei posti
mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi per titoli
ed esami;
- il 25 per cento dei posti
mediante scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui
al comma 1/bis, lettera a);
- il restante 25 per cento dei
posti mediante scorrimento delle nuove graduatorie provinciali di cui al
comma 1/bis, lettera b).
2/ter Nel
caso in cui sia esaurita una delle graduatorie di cui al comma 2/bis per
l’accesso a un ruolo della scuola primaria o per una classe di concorso della
scuola secondaria di primo e secondo grado, il 50 per cento dei posti
disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato viene assegnato scorrendo le
restanti due graduatorie; nel caso in cui siano esaurite due graduatorie, tutti
i posti vengono assegnati mediante scorrimento della graduatoria restante.
2/quater Ai
soli fini della stipulazione di contratti a tempo determinato viene presa in
considerazione la migliore posizione che i docenti rivestono nelle graduatorie
di cui al comma 2/bis, lettere b) e c).”
(4) Il comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Fatto
salvo l’accesso ai ruoli su posti vacanti, per la copertura di almeno il 50 per
cento dei posti vacanti o dei posti annualmente disponibili dall’inizio
dell’anno scolastico sino ad almeno il termine delle lezioni, è istituita la
dotazione organica provinciale supplementare. La Giunta provinciale stabilisce
i criteri e le modalità per l’istituzione di tale dotazione, compresa la
possibilità di inquadrare in detta dotazione i docenti inseriti nelle
graduatorie provinciali con più di 15 anni di servizio. Finché sono inquadrati
nella dotazione organica provinciale supplementare, a tali docenti non viene
assegnata alcuna sede di servizio definitiva; essi vengono invece utilizzati
secondo le disposizioni dei contratti collettivi provinciali in materia di
mobilità. Ai predetti docenti è conferito un incarico a tempo indeterminato con
sviluppo di carriera secondo le disposizioni vigenti.”
(5) Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 5, 6 e 7:
“5. Ogni
Intendenza scolastica può istituire un’apposita graduatoria al fine di coprire
dei posti che richiedono l’impiego di personale specificamente qualificato in
relazione a particolari metodologie didattiche o a particolari tipologie di
offerta formativa. L’inserimento in questa graduatoria è effettuato a domanda
del personale docente interessato e previo superamento di una procedura
selettiva. A tal fine valgono i seguenti presupposti:
- la particolare metodologia
didattica o il particolare progetto devono essere previsti nel piano
dell’offerta formativa della scuola e devono essere stati attivati da
almeno un anno;
- i docenti hanno un contratto di
lavoro a tempo indeterminato oppure sono inseriti nelle graduatorie
provinciali o d’istituto.
6. La Giunta
provinciale definisce le particolari metodologie didattiche e le tipologie
dell’offerta formativa e stabilisce ulteriori modalità della procedura
selettiva, che viene espletata nel rispetto dei criteri di trasparenza e
pubblicità.
7. Al fine
di favorire la continuità didattica ed organizzativa possono richiedere la
conferma sul posto di servizio dell’anno precedente sia i docenti con contratto
di lavoro a tempo indeterminato che i docenti con contratto di lavoro a tempo
determinato, purché siano inseriti nelle graduatorie provinciali e abbiano
prestato almeno tre anni di servizio. Ai fini della conferma, i docenti
interessati devono aver superato un’apposita procedura di valutazione, che si
svolge all’interno della rispettiva scuola. La valutazione è effettuata nel
rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità e comprende in ogni caso una
valutazione del servizio prestato ed un colloquio riguardante l’esperienza
professionale e l’aggiornamento professionale effettuato. La Giunta provinciale
stabilisce con delibera ulteriori modalità e criteri per lo svolgimento della
procedura di valutazione e la conferma del posto nella sede di servizio. È
anche prevista la possibilità di contratti pluriennali a tempo determinato.”
(6) Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:
“d/bis) a
decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 non è consentita la permanenza nelle
graduatorie provinciali dei docenti che hanno già stipulato un contratto di
lavoro a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento
nella scuola primaria o di classi di concorso delle scuole secondarie;”.
(7) Dopo il comma 1 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“2. Le
graduatorie d’istituto sono istituite per la stipulazione di contratti di
lavoro a tempo determinato con il personale docente e sono articolate in fasce,
in relazione alle abilitazioni e ai titoli. Le graduatorie di istituto delle
scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine e le graduatorie
di istituto di seconda lingua delle scuole in lingua italiana hanno validità
annuale. Fatto salvo quanto previsto per le graduatorie di seconda lingua, le
graduatorie di istituto delle scuole in lingua italiana hanno validità
triennale o comunque corrispondente a quella delle graduatorie di istituto
nazionali, con aggiornamento annuale dei punteggi e delle posizioni dei docenti
ivi inseriti. La validità triennale vale a partire dalle graduatorie di
istituto per l’anno scolastico 2014/2015.”
(8) Il comma 9 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:
“9.
L’aggiornamento delle graduatorie provinciali è effettuato con cadenza annuale.
Il trasferimento da altre province è possibile, in base al punteggio
determinato secondo i criteri di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e nel
rispetto della fascia di appartenenza, esclusivamente nell’anno di
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento nazionali.”
(9) Nell’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è soppressa la parola “effettivo”.
(10) L’articolo 12/quinquies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è così sostituito:
“Art.
12/quinquies (Mobilità del personale docente)
1. I docenti
che hanno assolto la propria formazione nell’ambito della formazione
professionale e che sono inquadrati con contratto a tempo indeterminato nel
profilo professionale del personale docente delle scuole di musica e delle
scuole della formazione professionale della Provincia (categoria docenti con
diploma di laurea quinquennale o diploma di laurea di vecchio ordinamento ad
esso equiparato), e i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato nelle
scuole a carattere statale, possono accedere ai ruoli del personale docente
delle scuole a carattere statale ovvero ai ruoli del personale docente delle
scuole della formazione professionale della Provincia, nel rispetto dei criteri
stabiliti, a seconda della competenza, rispettivamente dalla Giunta provinciale
o dalla contrattazione collettiva.”
(11) Dopo l’articolo 12/quinquies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
”Art.
12/sexies (Periodo di inserimento professionale)
1. Nei primi
due anni scolastici in cui il personale docente delle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado della Provincia, in possesso di un valido
titolo di studio, stipula un contratto di lavoro a tempo determinato
dall’inizio delle lezioni prevedibilmente fino ad almeno il 30 aprile, nella
misura minima di 11 ore su 22 ore settimanali o di 9 ore su 18 ore settimanali,
lo stesso si trova nel periodo di inserimento professionale.
2. Nel
periodo di inserimento professionale il personale docente di cui al comma 1 è
tenuto a partecipare alle iniziative specifiche di formazione e di
accompagnamento pratico.
3. Le
iniziative specifiche di formazione e di accompagnamento pratico svolte durante
il periodo di inserimento professionale possono essere fatte valere ai fini
dell’anno di formazione previsto dall’articolo 440 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
4. Il primo
anno scolastico del periodo di inserimento professionale costituisce, per il
personale di cui al comma 1, il periodo di prova. In caso di valutazione
negativa, il periodo di prova può essere ripetuto, ove possibile, in un’altra
scuola. Il mancato superamento anche del secondo periodo di prova comporta
l’esclusione da tutte le graduatorie provinciali e d’istituto.
5. I criteri
dettagliati concernenti lo svolgimento del periodo di inserimento
professionale, il riconoscimento dei corsi di formazione e dell’accompagnamento
pratico nonché lo svolgimento del periodo di prova sono disciplinati con
deliberazione della Giunta provinciale.”
Art. 2 (Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”)
(1) Il comma 1 dell’articolo 15/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituito:
“1. La
Giunta provinciale disciplina la definizione degli organici del personale
ispettivo, dirigente e docente delle scuole, sulla base di quanto previsto nei
commi 2, 3 e 4. Al fine di garantire la continuità didattica del personale
docente, la Giunta provinciale prevede la durata pluriennale dei provvedimenti
relativi agli esoneri, utilizzi, distacchi e al lavoro a tempo parziale e
l’assegnazione definitiva delle sedi. La Giunta provinciale stabilisce anche i
termini per la presentazione delle domande per la fruizione di assenze di
durata annuale.”
Art. 3 (Modifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, recante “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”)
(1) Dopo l’articolo 1/ter della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 1/quater e 1/quinquies:
“Art.
1/quater (Riconoscimento delle offerte formative)
1. Tutte le
scuole del primo ciclo di istruzione possono riconoscere sia l’offerta
formativa delle scuole di musica della Provincia e delle associazioni sportive
che altre offerte formative extrascolastiche. A tal fine, su richiesta degli
esercenti la responsabilità genitoriale, possono concedere alle alunne e agli
alunni un esonero dalla quota riservata all’istituzione scolastica per un
massimo di 34 ore all’anno.
2. Le scuole
del primo ciclo di istruzione in lingua tedesca concedono, su richiesta degli
esercenti la responsabilità genitoriale, alle alunne e agli alunni per seguire
attività formative presso le scuole di musica della Provincia – anche in
aggiunta all’esonero di cui al comma 1 – un esonero dalla quota riservata all’istituzione
scolastica, pari a 34 ore all’anno. Per le scuole in lingua italiana tale
riconoscimento può avvenire all’interno del curricolo della medesima
disciplina.
3. Le scuole
del secondo ciclo di istruzione, su richiesta degli esercenti la responsabilità
genitoriale o delle studentesse e degli studenti maggiorenni, possono
riconoscere sia l’offerta formativa delle scuole di musica della Provincia, del
Conservatorio di musica e delle associazioni sportive che altre offerte
formative extrascolastiche e concedere l’esonero dall’orario di insegnamento
obbligatorio per un massimo di 57 ore all’anno.
4. Nel
rispetto delle indicazioni definite dalla Giunta provinciale, le scuole
stabiliscono criteri di qualità e disposizioni dettagliate per il
riconoscimento e la collaborazione e li inseriscono nel piano dell’offerta
formativa. Il riconoscimento dell’offerta formativa extrascolastica presuppone
il riferimento della stessa alle indicazioni provinciali e alla funzione
educativa della scuola. I processi di apprendimento e il profitto nell’ambito
delle offerte formative extrascolastiche non sono oggetto della valutazione da
parte della scuola.
5. Il
riconoscimento delle offerte formative delle scuole di musica della Provincia e
dell’offerta formativa extrascolastica disciplinato dal presente articolo non
ha ripercussioni sul contingente dell’organico delle singole scuole.
Art.
1/quinquies (Sistema informativo scolastico provinciale)
1.
L’Amministrazione provinciale gestisce il sistema educativo provinciale di
istruzione e formazione, anche per le scuole dell’infanzia e le scuole
paritarie e riconosciute, attraverso l’attivazione di un sistema informativo,
secondo criteri e modalità che garantiscono in particolare l’utilizzazione in
rete dei dati e delle informazioni. Il sistema informativo comprende l’anagrafe
provinciale delle alunne e degli alunni. Per l’alimentazione del sistema
informativo possono essere stipulate convenzioni con soggetti pubblici o
privati.
2. Il
sistema informativo può contenere dati definiti sensibili ai sensi della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il cui
trattamento è strettamente necessario all’organizzazione del servizio educativo
provinciale di istruzione e formazione.
3. I dati
personali generali degli alunni e delle alunne possono essere comunicati alle
istituzioni scolastiche e formative interessate e ai soggetti pubblici e
privati che forniscono servizi diretti agli alunni e alle alunne, purché
funzionali ad una migliore organizzazione del servizio scolastico, nonché ai
comuni, all’Azienda sanitaria, al Sindaco del comune competente, all’Autorità
giudiziaria e di pubblica sicurezza nonché alle unità organizzative provinciali
competenti esclusivamente per il conseguimento dei loro fini istituzionali.”
(2) Il comma 6 dell’articolo 20 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è così sostituito:
“6.
All’esame di Stato sono ammessi anche le candidate privatiste e i candidati
privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell’anno scolastico di
riferimento, almeno il tredicesimo anno di età e che abbiano sostenuto, con
esito positivo, l’esame preliminare. Le modalità dell’esame preliminare sono
disciplinate con delibera della Giunta provinciale.”
Art. 4 (Modifica della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, recante “Ordinamento dell’apprendistato”)
(1) Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è aggiunto il seguente comma:
”6. La
formazione aziendale può avvenire anche in istituzioni pubbliche nell’ambito di
una misura di riabilitazione lavorativa, a condizione che la relativa
istituzione adempia gli standard formativi stabiliti dalla Provincia per la
relativa professione oggetto di apprendistato. La Giunta provinciale stabilisce
i criteri per l’attuazione di tali misure.”
Art. 4/bis (Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi)
(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, viene inserito il seguente comma 4/bis:
4/bis. Nell’ambito del diritto allo studio, le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del presente articolo, se più favorevoli, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.
2)L’art. 4/bis è stato inserito dall’art. 11, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
Art. 5 (Abrogazioni)
(1) Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
- la lettera e) del comma 1 dell’articolo 12/bis e il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche;
- l’articolo 18 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5.
Art. 6 (Norma finanziaria)
(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, stimati in 577.843,03 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul fondo globale per provvedimenti legislativi di parte corrente (UPB 27115) dello stato di previsione per l’anno finanziario 2015.
(2) La spesa a carico dei
successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.
3)L’art. 6, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 11, comma 2, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
Art. 7 (Entrata in vigore)
(1) La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione.
La presente
legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
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