FUTURE-LIFE-NET

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Public Interface : Think Tank

Science Vision For Humanity: Quantum Technology: Genetics: Art:

A positive difference––A new future

Our Future is Now.

 

Future-Life-Net is a worldwide network proposed by EGOCREANET/MIND MAGAZINE designed to foster future horizons of creativity. This intellectual adventure will revolutionize the mechanical limits of industrial knowledge and conscious responsibility to better human life and protect the environment and its biodiversity in the current age of globalization. The impact of the FLN endeavor will include trans-disciplinary research in science, technology and art so as to affect changes in policy, social and economic factors, in order to welcome the future knowledge society.

This is to be accomplished through the cooperative and open exchange of ideas, the profits from which will be equally shared amongst contributing members. We will provide: Free access to information and art for the public––and free unfettered scientific discourse aimed directly at solving the more pressing problems of our age. No less than that.

 

Ideas and topics to be developed currently include:

  1. Quantum brain theory
  2. Quantum perception
  3. Quantum entanglement in life-sciences
  4. The Quantum Photosynthetic Solar Cell
  5. The bio-molecular DNA “hard drive”
  6. The informational encoding of neutral substrates via entangled nonlocal properties

(applications in addiction, and drug delivery across the BBB)

  1. Instantiation of entangled space-temporally encoded photonic information into space-time
  2. Quantum Art and Humanities

 

Today, science creates disciplinary divisions and believes it has found its greatest potential and efficiency.

This is not the case. It is in acknowledging the entire system in its connectivity that the greatest understanding and utility is achieved. Words from FUTURE-LIFE-NET/Egocranet’s own Paolo Manzelli:

“Gene expression and coordination takes place over spatial distance. The activation of specific sections of DNA is determined by specific conditions of space-time. As we know DNA is wrapped tightly and is not curled up randomly in the center of cells. Therefore, to realize the total number of DNA potentialities expressed from the center of each cell, it must be activated simultaneously in a differentiated way in various parts of the body and brain. Currently genetics believes that the operations of conduct and subsequent activation in specific DNA sections are locally independent from a connectivity program of simultaneous control orchestrating the genetic activities in the body and brain. The mechanistic paradigm has no explanation for the coordination of DNA regulating different body and brain expressions to be fused into a shared program able to grow different cell types, then finally un-structured in programmed cell death (“apoptosis” as a multicellular program). There is only obscurity about the simultaneity of programs concerning both cell life and cell death offered by the temporal mechanical linear paradigm. The description of the factors which enable simultaneous communication and the coordinated simultaneity of separated actions produced by DNA in the body and the brain may be a new important field of Life research. For this it will be useful to change the way we configure Space-Time as proposed in the new structural dimensions identified in Quantum Space-Time Matrix theory.” [Manzelli (Norman) 2015: www.mindmagazine.net].

 

Indeed, just as Paolo Manzelli sees the activities and coordinated dynamism of DNA as an ensemble process orchestrated across a non-locally connected field of information energy, so is the individual human a connected part of such a quantum ensemble of players, of which he himself is both a distinct part, and also, but a coherent integrated piece of the entire. To restructure our preconception of the arbitrarily divided Subject/Object relation as it intersects world observation is an important key of Future-Life-Net Research. Indeed future constructions of knowledge must overcome this dichotomy, and include simultaneity relationships (identifications) for both subject and object integrated into a higher conscious understanding.

 

FUTURE-LIFE-NET will create a new environment of trust and cooperative spirit aimed at fostering new scientific thought and specific and more responsible innovation to be funded and developed, alongside providing an idealistic platform to disseminate these ideas to the public, where they may resonate and develop. Let us be sure we plant a seed of hope and trust, nurtured in the sun of an open mind, a sure vision which creates rather than exploits: for it is both promise and warning to know the fact: Our future is now.

 

––Rich Norman FUTURE-LIFE-NET: (Mind magazine, www.mindmagazine.net)

 

––Paolo Manzelli FUTURE-LIFE-NET: (EGOCREANET, egocreanet2012@gmail.com)

Corsi di specializzazione per le attività di sostegno (DM 30/09/2011) a. a. 2014/2015

UniRoma4. Corsi di specializzazione per le attività di sostegno (DM 30/09/2011) a. a. 2014/2015

E’ stato emanato il  Bando di selezione per l’ammissione ai corsi per l’anno accademico 2014/15.

http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/224

Chiamata alle penne per i giovani scrittori

Chiamata alle penne per i giovani scrittori: Loescher e Scuola Holden lanciano il premio di scrittura creativa

Pubblicazione del testo e corso di formazione presso la Scuola Holden in palio per il primo classificato. Al Salone del Libro di Torino la cerimonia di premiazione

Torino – 26 gennaio 2015 – Loescher Editore lancia il Premio “Prime penne”, in collaborazione con la prestigiosa Scuola Holden di Torino, fondata da Alessandro Baricco. Un’opportunità concreta per i giovanissimi autori con un romanzo nel cassetto: il primo classificato vedrà il suo romanzo pubblicato nella collana “Prime penne” edita da Loescher e vincerà un corso di formazione presso la Scuola Holden.

Studenti e classi di ogni ordine e grado potranno partecipare con uno scritto a tema libero, inviandolo fino al 31 marzo 2015 alla Casa editrice Loescher. La premiazione si svolgerà a maggio nel corso del Salone del Libro di Torino.

La prima edizione è stata vinta dal racconto “Un cane indelebile” della quattordicenne Nausica Anerdi, un testo semplice e schietto che ricorda quanto siano difficili il mondo della scuola, le prime cotte, il bullismo, il bisogno di appartenenza al gruppo e al contempo la necessità di distinguersi, l’amicizia, la scoperta e l’invenzione del proprio futuro.

“Gli studenti sanno osservare con uno sguardo attento e critico il mondo che li circonda e sanno dare vita a opere originali, capaci di raccontare le loro emozioni ai lettori di tutte le età”, spiega Marco Griffa, Direttore Generale Loescher. “Nella precedente edizione del Premio abbiamo avuto dagli studenti di tutta Italia una risposta inaspettata in termini numerici e qualitativi, che ci ha incoraggiati a dare continuità a questa importante iniziativa”.

“Insieme a Loescher Editore abbiamo già messo in cantiere la collana “Backstage” – afferma Martino Gozzi, scrittore e Direttore operativo della Didattica della Scuola Holden – romanzi pensati per i ragazzi che vogliono imparare a scrivere seguendo le orme dei nuovi autori italiani. Premiare e riconoscere la creatività, la fantasia e la libertà d’immaginazione degli autori esordienti è un modo per ricordare anche a noi stessi che tutto comincia da lì: uno sguardo nuovo sul mondo, nella speranza di non perdere nulla della forza inimitabile delle “Prime Penne”.

Il regolamento del Premio è disponibile a questo link http://www.loescher.it/primepenne2015

Rivoluzione nei licei, arriva il curriculum dello studente: potrà scegliere una parte delle materie

da la Repubblica

Rivoluzione nei licei, arriva il curriculum dello studente:  potrà scegliere una parte delle materie

La novità nel decreto della Buona scuola. Negli ultimi anni i ragazzi potranno personalizzare il corso di studi scegliendo materie obbligatorie e facoltative: “Una offerta di strumenti reali per orientarsi dopo la scuola”

di SALVO INTRAVAIA

Con la “Buona scuola” arriva anche il Curriculum dello studente. Da settembre, i ragazzi delle superiori potranno personalizzarsi il percorso di studi scegliendo una parte delle materie da studiare. “Gli studenti  –  dichiara la senatrice Francesca Puglisi, responsabile scuola della segreteria Pd  –  devono poter seguire e coltivare talenti e inclinazioni. Con il curriculum dello studente rompiamo la rigidità dell’orario settimanale uguale per tutti e offriamo strumenti reali per l’orientamento”.

Tra poco più di un mese, il governo metterà nero su bianco le proposte contenute nel dossier, presentato dal premier lo scorso 3 settembre e successivamente sottoposto al giudizio degli italiani, che delinea una vera e propria riforma complessiva della scuola italiana. Il ministro Stefania Giannini, coadiuvata dal sottosegretario Davide Faraone e dalla Puglisi, sta lavorando con il suo staff alla definizione di un decreto-legge, che conterrà le misure urgenti da approvare prima dell’avvio del prossimo anno scolastico, e di un disegno di legge con le misure meno urgenti. Il primo, conterrà l’assunzione di tutti i precari della scuola inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e la definizione dell’organico funzionale d’istituto. Ma anche il cosiddetto pacchetto studenti, attraverso il quale i ragazzi delle superiori potranno valutare i propri professori, la carriera degli insegnanti e il curriculum dello studente.

Quest’ultimo rappresenta una vera e propria novità per la scuola superiore italiana. Un’idea simile, poi superata dalla riforma Gelmini, era stata avanzata dall’ex ministro Letizia Moratti, nella riforma della scuola primaria e della secondaria di secondo grado. L’introduzione di una consistente flessibilità del curriculum di studio alle superiori rappresenta una mezza rivoluzione e servirà a rilanciare l’autonomia scolastica ma anche a creare quel ponte tra scuola e territorio che nessuna norma ha ancora realizzato concretamente. E questa sembra invece proprio la volta buona perché con l’organico funzionale d’istituto, o per reti di scuole, nelle superiori arriveranno professionalità in più che serviranno a disegnare nuovi curricoli, con materie obbligatorie, opzionali e facoltative. In altre parole, oltre agli insegnanti necessari per coprire le ore di lezione nelle singole classi e per soddisfare le esigenze organizzative  –  nomina di un vicario, supplenze brevi e svolgimento dei corsi di recupero, per esempio  –  le istituzioni scolastiche autonome avranno a disposizione anche il personale necessario per attivare nuove discipline di insegnamento, dando all’autonomia scolastica una nuova giovinezza.

La proposta è stata avanzata dalla senatrice Francesca Puglisi e approvata come risoluzione in commissione Cultura al senato lo scorso 14 gennaio. Ecco cosa contiene. L’idea è quella di “prevedere la possibilità, nel rispetto della tipologia e delle finalità dei singoli corsi di studio, soprattutto nelle classi terminali del secondo ciclo di istruzione, di un curriculum dello studente, formato da una parte obbligatoria per tutti e una parte opzionale, a scelta dello studente, oltre che da discipline facoltative di arricchimento”. Una proposta che è finita dritta nel decreto-legge ancora in fase di definizione, ma che dovrebbe esplicare i suoi effetti già dal primo settembre di quest’anno. Lo scopo è quello di “garantire una personalizzazione del percorso di studi adeguandolo alle attitudini e agli interessi degli allievi, così da potenziare l’elemento orientativo dell’istruzione”. Una proposta che guarda anche alla scelta universitaria in un’ottica di orientamento per evitare l’assalto ad alcune facoltà scientifiche, come Medicina e Odontoiatria, anche da parte di coloro che magari dopo lasceranno per mancanza di vocazione. Sarà compito dei singoli collegi dei docenti e dei consigli d’istituto dare forma concreta alla proposta del governo, abbandonando definitivamente l’omologazione su tutto il territorio nazionale dei curricoli scolastici e avviando una nuova sfida per la scuola italiana.

Faraone spinge sulla carriera per merito

da TuttoscuolaNews

Faraone spinge sulla carriera per merito

In un’ampia intervista rilasciata al “Sole 24 ore” il sottosegretario all’istruzione, Davide Faraone, ha parlato diffusamente di carriera e di progressione per merito, facendo il punto dello stato dei lavori preparatori dei decreti di riforma.

Dopo aver ricordato che nella scuola “lo Stato ha per molto tempo applicato il vecchio scambio della prima Repubblica: “basso stipendio, richieste minime”, senza alcuna valorizzazione delle differenze” – una considerazione condivisa da molti, ma che fa un certo effetto se esposta da un esponente della sinistra – Davide Faraone ha parlato di ‘rivoluzione’. “I docenti italiani – che finora sono stati retribuiti in maniera “piatta”, con progressioni esclusivamente legate all’anzianità di servizio – avranno l’opportunità di una carriera vera e propria …. le risorse per far crescere le loro busta paga saranno assegnate per almeno due terzi in base al merito”.

Quel riferimento ai due terzi per merito sembra far pensare che, rispetto a quanto ipotizzava inizialmente la Buona Scuola, non vi sia niente di nuovo: confermata la demonizzazione della progressione per anzianità ed esaltata l’idea di premiare per merito due docenti ogni t re?

Oppure il sottosegretario ha aderito, con una dichiarazione un po’ ermetica, alla proposta uscita dalla consultazione che voleva salvi e anzianità e merito? Se sì, penserebbe di impiegare un terzo delle risorse per l’anzianità e due terzi per il merito?

Ricordiamo che la consultazione sulla Buona Scuola, conclusa a metà novembre, aveva bocciato l’idea della progressione esclusivamente per merito: l’avanzamento di carriera solo per merito con congelamento dell’anzianità non aveva raggiunto la maggioranza dei consensi nella consultazione. Solo il 35% aveva condiviso pienamente la proposta della progressione solo per merito, ma la difesa dell’attuale progressione per sola anzianità (gradita al mondo sindacale) aveva trovato pochissimi sostenitori: soltanto il 14%. Il 46% ha indicato un sistema misto, anzianità e merito.

Ma vediamo di capire meglio la proposta di Faraone.

Italia e Germania. Il confronto evidenzia profonde differenze

da TuttoscuolaNews

Italia e Germania.  Il confronto evidenzia profonde differenze  

L’Aula Magna dell’Università LUISS di Roma ha ospitato la scorsa settimana il convegno di presentazione della ricerca, promossa congiuntamente dall’Associazione TreeLLLe e dalla Fondazione Rocca, intitolata “Educare alla cittadinanza, al lavoro e all’innovazione: il modello tedesco e proposte per l’Italia”.

Al convegno hanno partecipato, oltre ad autorevoli esperti e ricercatori, il ministro del lavoro italiano, Giuliano Poletti, e il segretario del ministero federale dell’educazione tedesco, Georg Schutte. Assente per impegni parlamentari il ministro Stefania Giannini, rappresentata dal capo di gabinetto del Miur Alessandro Fusacchia.

Opportunamente, ci sembra, i relatori hanno evidenziato le caratteristiche peculiari del modello educativo/formativo tedesco, che lo rendono difficilmente trasferibile in Italia. Sulle differenze hanno insistito, in particolare, Alessandro Cavalli e Giorgio Allulli: diverso è il contesto istituzionale (in Germania l’istruzione è di competenza dei Laender, la formazione è regolata a livello federale, il contrario di quanto avviene in Italia), diverso il contesto sociale (il dialogo e la compartecipazione tra le parti sociali prevalgono sul conflitto); diverso il contesto culturale, i valori condivisi (il senso del dovere, la considerazione sociale e l’etica del lavoro); diversa, infine, la stabilità politico-istituzionale (basti pensare a quanti ministri dell’istruzione ha avuto l’Italia nel dopoguerra).

Ben diverse infine, come hanno mostrato i contributi di Attilio Oliva e Rodolfo Zich, le risorse pubbliche e soprattutto private che vengono investite in educazione, formazione e ricerca, non tanto a livello di scuola primaria e secondaria (dove la spesa per alunno non è molto diversa) quanto per l’istruzione superiore, universitaria e non, e per la ricerca scientifica, dove l’Italia può schierare come unico esempio positivo quello dell’IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) di Genova a fronte di università e centri di ricerca sottofinanziati e ingessati dall’alleanza conservatrice tra burocrati e baroni che non dà spazio ai giovani, anche se di talento.

Considerata la profonda diversità dei contesti e della storia dei due Paesi, che cosa si può (potrebbe) importare in Italia del modello educativo/formativo tedesco? Distinguiamo tra sistema scolastico-professionale e istruzione superiore.

I giovani lasciano i banchi per il lavoro? La metà dei genitori approva

da La Tecnica della Scuola

I giovani lasciano i banchi per il lavoro? La metà dei genitori approva

È quanto deriva da un’indagine dell’Osservatorio Nazionale sulla salute dell’infanzia e dell’adolescenza su mille mamme e papà: il 25,7% cercherebbe di far capire che è un errore non andare più a scuola prima dei 16 anni, ma se lui fosse deciso accetterebbe, e il 20,9% rispetterebbe la scelta. Per il 54% la crisi lo giustifica almeno in parte. Indicazioni importanti per chi fa orientamento.

La metà delle famiglie non si opporrebbe se uno dei propri figli con meno di 16 decidesse di lasciare la scuola per iniziare precocemente a lavorare: lo si evince da un’indagine dell’Osservatorio Nazionale sulla salute dell’infanzia e dell’adolescenza (Paidòss), resa pubblica domenica 25 gennaio, condotta da Datanalysis che ha intervistato mille genitori.

Dallo studio, emerge che il 30% dei genitori intervistati pensa che il lavoro minorile in Italia riguardi solo gli stranieri, il 55% lo considera un dramma dei Paesi sottosviluppati, dove la situazione è certamente più critica, eppure il 17% conosce la storia di under-16 che lavorano anche in Italia, e al Nord la percentuale sale addirittura al 22-24%.

Il dato che più fa pensare è che davanti ad un eventuale collocazione lavorativa precoce, mamma e papà non ostacolino tale scelta: quasi un genitore su due (46,6%), infatti, non si opporrebbe completamente alla decisione del proprio figlio under-16 se questi volesse lasciare la scuola per andare a lavorare: se il 25,7% cercherebbe di far capire che è un errore ma se lui fosse deciso accetterebbe, il 20,9% rispetterebbe la scelta. Mentre il 54% pensa che la crisi lo giustifichi almeno in parte.

Giuseppe Mele, presidente Paidòss, non usa giri di parole: “i dati raccolti indicano una preoccupante indulgenza dei genitori italiani nei confronti del lavoro minorile: il 26%, con punte del 33% al Sud, non ci vede nulla di male mentre il 20% ritiene che il giudizio debba dipendere dalla situazione del singolo”.

Così, se ”da una parte oltre l’80% dei genitori ritiene che il lavoro minorile ‘rubi’ la formazione scolastica e l’infanzia, si scopre che a tutto questo si può rinunciare di fronte a nuove necessità imposte dalla crisi economica e spesso non si ha coscienza delle mille sfaccettature del lavoro infantile; anche aiutare i genitori nella loro attività o nelle faccende domestiche ruba infatti ai figli tempo che andrebbe impiegato diversamente”, conclude Mele.

Insomma, il vecchio detto “la necessità fa virtù” rimane sempre in voga. Anche quando a rimetterci è la cultura. Pure se è quella dei propri figli. Si tratta di un dato sconfortante, di cui gli esperti di orientamento scolastico non possono non tenere in considerazione. Anche perché stiamo parlando di un fenomeno tutt’altro che circoscritto: secondo l’ultimo rapporto ‘Lavori Ingiusti’, di Save The Children, sono 260mila i minori che lavorano in Italia.

Il diritto del supplente a completare la cattedra e la modifica dell’orario

da La Tecnica della Scuola

Il diritto del supplente a completare la cattedra e la modifica dell’orario

In linea generale il supplente ha diritto al completamente dell’orario, ma il dirigente deve anche garantire che gli orari sia funzionali alle esigenze didattiche. In molti casi ci vorrebbe un po’ di buon senso da tutte le parti.

Partiamo con il dire che non esiste una precisa norma, che imponga ad un dirigente scolastico di modificare l’orario scolastico delle classi, in modo da garantire il diritto del supplente a completare la cattedra fino ad un massimo di 18 ore. Diciamo anche che un dirigente scolastico ha come primo compito quello di garantire che gli orari scolastici siano rispettosi delle esigenze didattiche e non per le esigenze degli insegnanti.
Detto questo ci domandiamo: ”Dove sta il confine tra il diritto di un supplente a completare o incrementare le ore di servizio settimanali e la rigidità del Ds a non agevolare tale diritto?”.
Certo è che se un supplente con 9 ore di incarico annuale, svolte in 2 giornate della settimana, volesse completare o incrementare il suo orario di servizio, dovrebbe trovare una supplenza il cui orario sia compatibile, e quindi venga svolto nelle altre 4 giornate in cui non è impegnato.
In linea generale il supplente non può pretendere che un dirigente scombini l’orario scolastico per favorire la sua supplenza, magari anche solamente temporanea, producendo un disservizio agli studenti e agli altri docenti, quindi non è da biasimare il Ds che, con tatto e buon senso, spiega le motivazioni didattiche per cui è impossibile assegnare una tale supplenza.

D’altro canto  esiste anche il diritto del supplente a completare  o incrementare l’orario di servizio settimanale anche su classi di concorso differenti, ma con il limite di un massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente anche il criterio della facile raggiungibilità. La norma che dà titolo al supplente ad avere l’opportunità del completamento orario è l’art.4 del decreto ministeriale 131/2007. Poi ci sono anche i casi limite, dove il dirigente scolastico, pur avendo l’opportunità di agevolare la supplenza, non la consente.
Si tratta di un caso dove il Ds  avrebbe potuto scambiare una sola ora di lezione tra due insegnanti, senza creare buchi e rendendo anche più “didattico” l’orario scolastico, agevolando così il completamento orario di un supplente già impegnato per 9 ore settimanali, ed ha invece deciso di non assegnargli tale supplenza, anche se il supplente era inserito in prima fascia delle graduatorie d’Istituto, per darla invece ad un supplente di terza fascia senza abilitazione all’insegnamento.
Tutto questo è legittimo? Possiamo dire che non esiste una illegittimità nel senso che non viene rispettata una norma di legge, ma sicuramente quel dirigente avrebbe potuto agire anche diversamente. Tuttavia il Ds avrà avuto le sue buone ragioni per “favorire” un docente non abilitato, piuttosto che un precario storico prossimo ad entrare in ruolo.

La valorizzazione di docenti e ATA si fa per contratto e senza gerarchie

La valorizzazione di docenti e ATA si fa per contratto e senza gerarchie

Leggiamo anticipazioni sul decreto de “La Buona Scuola” e non possiamo non avvertire i nostri interlocutori governativi: la valorizzazione del personale della scuola, docente e ATA, si realizza per contratto e, per quanto riguarda la docenza, deve contenere l’esperienza maturata per anzianità, l’impegno nel lavoro d’aula, nell’organizzazione scolastica e nei territori a rischio.
Ma ciò deve avvenire senza creare gerarchie e competizione in un lavoro libero e collegiale. La Buona Scuola ha bisogno di lavoro cooperativo e paritario. E si fa con docenti, ATA e dirigenti motivati e ben pagati.

Sappia il Governo che su queste materie un intervento per legge e non per contratto è figlio di un decisionismo politico deleterio e senza sbocchi, oltre ad essere controproducente e foriero di confusione e divisione nella categoria.

Non si può dal 2007 impedire la negoziazione e imporre per legge una finta valorizzazione professionale senza prevedere risorse aggiuntive. Appare evidente l’intenzione di cancellare gli scatti di anzianità e di utilizzare quelle risorse per premiare, in modo unilaterale, solo una parte dei docenti.

Sappia ancora il Governo che percorsi divisivi fra la categoria, posticce gerarchizzazioni in un lavoro libero e autonomo, quotizzazioni fra non meritevoli (25%) e meritevoli (75%), che fra l’altro riecheggiano proposte già avanzate negli anni dell’autoritarismo berlusconiano, si scontreranno con la nostra proposta contrattuale – che stiamo illustrando in tutte le scuole d’Italia – e la nostra ferma opposizione.

E infine la FLC CGIL ribadisce che senza un organico funzionale anche per il personale ATA le scuole non potranno attuare adeguatamente i Pof di istituto.

Figli del re

FIGLI DEL RE di Umberto Tenuta

CANTO 381 Sono tutti Principi i vostri alunni

Sono tutti uomini, valori infiniti!

 

Immaginate un piano nello spazio infinito.

Fissate un punto.

Girate intorno al punto e tutto lo spazio infinito che vedete è vostro.

Da questo punto fate passare una retta.

Dividerà il piano in due semipiani infiniti.

Ognuno dei vostri due figli avrà uno spazio infinito!

Metà di uno spazio infinito è uno spazio infinito!

Vostro figlio Mezzano e vostra figlia Mezzana possiederanno uno spazio infinito.

Vostro figlio Mezzano divide il suo Mezzo spazio infinito tra i suoi Mezzanino e Mezzanina.

Mezzanino e Mezzanina avranno un Quarto infinito di spazio…

Mille, un Miliardo, un Bilione, un Trilione….di spazi infiniti.

Metafora dei miliardi di figli di Adamo.

Ognuno ha uno suo spazio infinito.

Ognuno è un valore infinito.

Infinitesima voce infinita dell’infinito Universo è quella Mocciosetta che se ne sta seduta lì, in fondo all’aula, trascurata, abbandonata, non amata!

Un valore infinito!

Figlia del Re.

All’inizio del XX secolo Hellen Key scriveva: <<la scuola non cambia se ogni docente non vede in ciascuno dei suoi alunni il figlio del principe>>[1].

Ogni sbrindellato scolaretto è un valore infinto.

Sarà Santo o Diavolo.

Dipende anche da noi.

Dall’ultima supplente nominata dal Dirigente scolastico.

Una nostra parola, una sola parola, la farà vivere o la farà morire.

Sei intelligente!

Ti ho creduto, Professor Alfonso!

Eccomi qua.

<<Dite soltanto una parola, e l’anima mia sarà salva>>.

Quale immensa responsabilità in ogni parola della Maestra.

−Io ti credo, o mia Maestra!

−Se tu dici che io sono intelligente, io lo sono.

−Se tu dici che io sono stupido, mi rassegno.

−Sono uno stupido!

−Che cosa volete da uno stupido?

−Certo, non vi aspettate nulla, ed io nulla vi do.

Effetto Pigmalione!

−Io sono come tu mi vedi.

Insegnanti, Docenti, Professori, date DIECI a tutti vostri studenti, ad ogni vostro studente.

Non ci perdete niente.

Ma ogni vostro studente sarà più diligente.

Ogni essere umano è un valore infinito.

Infinitesima parte dell’Uomo infinito.

Non lasciate che egli, passando di là, prema per gioco quel bottone, il bottone della bomba di Hiroshima!

−Stupido, sì, ma un piccolo bottone lo posso premere anche io!

Insegnanti, docenti, Professori, Maestri!

Ogni vostra parola è una bomba, una bomba atomica.

Ogni vostra parola è un eureka!

Nell’ultimo posto dell’ultima fila di banchi siede il Figlio del Re[2].

Basta che voi riconosciate il Principe.

Basta che Principe voi lo chiamiate.

I vostri voti non risparmiate!

Non costano nulla.

Ma possono uccidere.

E possono far rifulgere.

Alle tenebre preferite la luce!

 

Tutti i miei Canti −ed altro− sono pubblicati in:

http://www.edscuola.it/dida.html

[1] KEY H., Il secolo dei fanciulli, Fratelli Bocca, Torino, 1902.

[2] KEY H., Il secolo dei fanciulli, Fratelli Bocca, Torino, 1902

Legge Provinciale Bolzano 26 gennaio 2015, n. 1

Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1

Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione, di stato giuridico del personale insegnante e di apprendistato

Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)

(1)  Dopo il comma 9 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 10 e 11:

“10. La Provincia autonoma di Bolzano procede all’indizione di un nuovo corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, solo qualora siano stati nominati tutti i docenti inseriti nella graduatoria di merito dell’ultimo concorso bandito dalle rispettive Intendenze scolastiche.

11. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo e dall’articolo 48, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e in considerazione della particolare situazione linguistica della provincia di Bolzano, l’Amministrazione provinciale organizzerà i futuri corsi-concorsi selettivi di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici in collaborazione con università e centri di ricerca nazionali ed esteri.”

(2)  Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1/bis e 1/ter:

“1/bis A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 le esistenti graduatorie provinciali per l’accesso ai singoli ruoli della scuola primaria e per le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado vengono così ridisciplinate:

  1. le graduatorie provinciali istituite per l’anno scolastico 2014/2015 ai sensi del presente articolo e degli articoli 12/bis e 12/ter sono trasformate in graduatorie provinciali ad esaurimento. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 esse sono utilizzate ai fini della stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato. I docenti che, in base alla normativa vigente, sono inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali per l’anno scolastico 2014/2015, hanno titolo a permanere con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Qualora la riserva non venga sciolta entro l’anno scolastico 2016/2017, essi vengono depennati definitivamente dalle graduatorie provinciali ad esaurimento. A partire dall’anno scolastico 2017/2018 non si procede più all’aggiornamento del punteggio;
  2. a decorrere dall’anno scolastico 2015-2016 la Provincia istituisce nuove graduatorie provinciali, che verranno utilizzate per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Per tali graduatorie si applicano le disposizioni contenute in questo articolo e negli articoli 12/bis e 12/ter, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 12/bis, comma 1, lettere b), b/bis) e c). La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per la formazione e l’utilizzo delle nuove graduatorie provinciali. Il servizio di insegnamento specifico, che i docenti delle scuole primarie hanno prestato o prestano, a decorrere dal conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione universitaria, e che i docenti delle scuole secondarie hanno prestato o prestano, a decorrere dal conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione, per un intero anno scolastico, viene maggiorato di un quarto rispetto al servizio di insegnamento che i docenti hanno prestato o prestano senza i predetti requisiti. Le nuove graduatorie provinciali per l’accesso ai ruoli e per le classi di concorso delle scuole in lingua italiana vengono istituite d’intesa con il Ministero della pubblica istruzione dopo l’entrata in vigore delle norme relative alla definizione delle classi di concorso adottate dalla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, e comunque non prima dell’anno scolastico 2017/2018. Fino all’istituzione delle nuove graduatorie provinciali per le scuole in lingua italiana valgono le attuali graduatorie provinciali, che continuano ad espletare le funzioni previste dalla normativa vigente.

1/ter Fatte salve le eventuali disposizioni nazionali in merito agli insegnanti in possesso del diploma magistrale, a domanda, vengono inseriti nelle nuove graduatorie provinciali di cui al comma 1/bis, lettera b), anche gli insegnanti in possesso del diploma di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, e che abbiano prestato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 e fino all’anno scolastico 2013/2014 incluso, almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, nelle scuole primarie ed abbiano superato un corso-concorso selettivo di formazione. Il corso-concorso selettivo di formazione consiste in ogni caso in una valutazione del servizio prestato, in una prova scritta e in una prova orale sull’esperienza professionale e sull’aggiornamento professionale effettuato. La Giunta provinciale emana norme specifiche relative alla valutazione del servizio ed ulteriori modalità e criteri per lo svolgimento del corso-concorso selettivo di formazione. In sede di attribuzione del punteggio per l’inserimento di questi insegnanti nella nuova graduatoria provinciale viene detratto un punteggio pari al punteggio spettante per cinque anni interi di servizio.”

(3)  Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2/bis, 2/ter e 2/quater:

“2/bis A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 il contingente complessivo dei posti annualmente disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado viene assegnato nel modo seguente:

  1. il 50 per cento dei posti mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami;
  2. il 25 per cento dei posti mediante scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al comma 1/bis, lettera a);
  3. il restante 25 per cento dei posti mediante scorrimento delle nuove graduatorie provinciali di cui al comma 1/bis, lettera b).

2/ter Nel caso in cui sia esaurita una delle graduatorie di cui al comma 2/bis per l’accesso a un ruolo della scuola primaria o per una classe di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, il 50 per cento dei posti disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato viene assegnato scorrendo le restanti due graduatorie; nel caso in cui siano esaurite due graduatorie, tutti i posti vengono assegnati mediante scorrimento della graduatoria restante.

2/quater Ai soli fini della stipulazione di contratti a tempo determinato viene presa in considerazione la migliore posizione che i docenti rivestono nelle graduatorie di cui al comma 2/bis, lettere b) e c).”

(4)  Il comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Fatto salvo l’accesso ai ruoli su posti vacanti, per la copertura di almeno il 50 per cento dei posti vacanti o dei posti annualmente disponibili dall’inizio dell’anno scolastico sino ad almeno il termine delle lezioni, è istituita la dotazione organica provinciale supplementare. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l’istituzione di tale dotazione, compresa la possibilità di inquadrare in detta dotazione i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali con più di 15 anni di servizio. Finché sono inquadrati nella dotazione organica provinciale supplementare, a tali docenti non viene assegnata alcuna sede di servizio definitiva; essi vengono invece utilizzati secondo le disposizioni dei contratti collettivi provinciali in materia di mobilità. Ai predetti docenti è conferito un incarico a tempo indeterminato con sviluppo di carriera secondo le disposizioni vigenti.”

(5)  Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 5, 6 e 7:

“5. Ogni Intendenza scolastica può istituire un’apposita graduatoria al fine di coprire dei posti che richiedono l’impiego di personale specificamente qualificato in relazione a particolari metodologie didattiche o a particolari tipologie di offerta formativa. L’inserimento in questa graduatoria è effettuato a domanda del personale docente interessato e previo superamento di una procedura selettiva. A tal fine valgono i seguenti presupposti:

  1. la particolare metodologia didattica o il particolare progetto devono essere previsti nel piano dell’offerta formativa della scuola e devono essere stati attivati da almeno un anno;
  2. i docenti hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure sono inseriti nelle graduatorie provinciali o d’istituto.

6. La Giunta provinciale definisce le particolari metodologie didattiche e le tipologie dell’offerta formativa e stabilisce ulteriori modalità della procedura selettiva, che viene espletata nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità.

7. Al fine di favorire la continuità didattica ed organizzativa possono richiedere la conferma sul posto di servizio dell’anno precedente sia i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato, purché siano inseriti nelle graduatorie provinciali e abbiano prestato almeno tre anni di servizio. Ai fini della conferma, i docenti interessati devono aver superato un’apposita procedura di valutazione, che si svolge all’interno della rispettiva scuola. La valutazione è effettuata nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità e comprende in ogni caso una valutazione del servizio prestato ed un colloquio riguardante l’esperienza professionale e l’aggiornamento professionale effettuato. La Giunta provinciale stabilisce con delibera ulteriori modalità e criteri per lo svolgimento della procedura di valutazione e la conferma del posto nella sede di servizio. È anche prevista la possibilità di contratti pluriennali a tempo determinato.”

(6)  Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:

“d/bis) a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 non è consentita la permanenza nelle graduatorie provinciali dei docenti che hanno già stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento nella scuola primaria o di classi di concorso delle scuole secondarie;”.

(7)  Dopo il comma 1 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. Le graduatorie d’istituto sono istituite per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con il personale docente e sono articolate in fasce, in relazione alle abilitazioni e ai titoli. Le graduatorie di istituto delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine e le graduatorie di istituto di seconda lingua delle scuole in lingua italiana hanno validità annuale. Fatto salvo quanto previsto per le graduatorie di seconda lingua, le graduatorie di istituto delle scuole in lingua italiana hanno validità triennale o comunque corrispondente a quella delle graduatorie di istituto nazionali, con aggiornamento annuale dei punteggi e delle posizioni dei docenti ivi inseriti. La validità triennale vale a partire dalle graduatorie di istituto per l’anno scolastico 2014/2015.”

(8)  Il comma 9 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:

“9. L’aggiornamento delle graduatorie provinciali è effettuato con cadenza annuale. Il trasferimento da altre province è possibile, in base al punteggio determinato secondo i criteri di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e nel rispetto della fascia di appartenenza, esclusivamente nell’anno di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento nazionali.”

(9)  Nell’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è soppressa la parola “effettivo”.

(10)  L’articolo 12/quinquies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è così sostituito:

“Art. 12/quinquies (Mobilità del personale docente)

1. I docenti che hanno assolto la propria formazione nell’ambito della formazione professionale e che sono inquadrati con contratto a tempo indeterminato nel profilo professionale del personale docente delle scuole di musica e delle scuole della formazione professionale della Provincia (categoria docenti con diploma di laurea quinquennale o diploma di laurea di vecchio ordinamento ad esso equiparato), e i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole a carattere statale, possono accedere ai ruoli del personale docente delle scuole a carattere statale ovvero ai ruoli del personale docente delle scuole della formazione professionale della Provincia, nel rispetto dei criteri stabiliti, a seconda della competenza, rispettivamente dalla Giunta provinciale o dalla contrattazione collettiva.”

(11)  Dopo l’articolo 12/quinquies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

”Art. 12/sexies (Periodo di inserimento professionale)

1. Nei primi due anni scolastici in cui il personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia, in possesso di un valido titolo di studio, stipula un contratto di lavoro a tempo determinato dall’inizio delle lezioni prevedibilmente fino ad almeno il 30 aprile, nella misura minima di 11 ore su 22 ore settimanali o di 9 ore su 18 ore settimanali, lo stesso si trova nel periodo di inserimento professionale.

2. Nel periodo di inserimento professionale il personale docente di cui al comma 1 è tenuto a partecipare alle iniziative specifiche di formazione e di accompagnamento pratico.

3. Le iniziative specifiche di formazione e di accompagnamento pratico svolte durante il periodo di inserimento professionale possono essere fatte valere ai fini dell’anno di formazione previsto dall’articolo 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

4. Il primo anno scolastico del periodo di inserimento professionale costituisce, per il personale di cui al comma 1, il periodo di prova. In caso di valutazione negativa, il periodo di prova può essere ripetuto, ove possibile, in un’altra scuola. Il mancato superamento anche del secondo periodo di prova comporta l’esclusione da tutte le graduatorie provinciali e d’istituto.

5. I criteri dettagliati concernenti lo svolgimento del periodo di inserimento professionale, il riconoscimento dei corsi di formazione e dell’accompagnamento pratico nonché lo svolgimento del periodo di prova sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale.”

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”)

(1)  Il comma 1 dell’articolo 15/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituito:

“1. La Giunta provinciale disciplina la definizione degli organici del personale ispettivo, dirigente e docente delle scuole, sulla base di quanto previsto nei commi 2, 3 e 4. Al fine di garantire la continuità didattica del personale docente, la Giunta provinciale prevede la durata pluriennale dei provvedimenti relativi agli esoneri, utilizzi, distacchi e al lavoro a tempo parziale e l’assegnazione definitiva delle sedi. La Giunta provinciale stabilisce anche i termini per la presentazione delle domande per la fruizione di assenze di durata annuale.”

Art. 3 (Modifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, recante “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”)

(1)  Dopo l’articolo 1/ter della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 1/quater e 1/quinquies:

“Art. 1/quater (Riconoscimento delle offerte formative)

1. Tutte le scuole del primo ciclo di istruzione possono riconoscere sia l’offerta formativa delle scuole di musica della Provincia e delle associazioni sportive che altre offerte formative extrascolastiche. A tal fine, su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale, possono concedere alle alunne e agli alunni un esonero dalla quota riservata all’istituzione scolastica per un massimo di 34 ore all’anno.

2. Le scuole del primo ciclo di istruzione in lingua tedesca concedono, su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale, alle alunne e agli alunni per seguire attività formative presso le scuole di musica della Provincia – anche in aggiunta all’esonero di cui al comma 1 – un esonero dalla quota riservata all’istituzione scolastica, pari a 34 ore all’anno. Per le scuole in lingua italiana tale riconoscimento può avvenire all’interno del curricolo della medesima disciplina.

3. Le scuole del secondo ciclo di istruzione, su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale o delle studentesse e degli studenti maggiorenni, possono riconoscere sia l’offerta formativa delle scuole di musica della Provincia, del Conservatorio di musica e delle associazioni sportive che altre offerte formative extrascolastiche e concedere l’esonero dall’orario di insegnamento obbligatorio per un massimo di 57 ore all’anno.

4. Nel rispetto delle indicazioni definite dalla Giunta provinciale, le scuole stabiliscono criteri di qualità e disposizioni dettagliate per il riconoscimento e la collaborazione e li inseriscono nel piano dell’offerta formativa. Il riconoscimento dell’offerta formativa extrascolastica presuppone il riferimento della stessa alle indicazioni provinciali e alla funzione educativa della scuola. I processi di apprendimento e il profitto nell’ambito delle offerte formative extrascolastiche non sono oggetto della valutazione da parte della scuola.

5. Il riconoscimento delle offerte formative delle scuole di musica della Provincia e dell’offerta formativa extrascolastica disciplinato dal presente articolo non ha ripercussioni sul contingente dell’organico delle singole scuole.

Art. 1/quinquies (Sistema informativo scolastico provinciale)

1. L’Amministrazione provinciale gestisce il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione, anche per le scuole dell’infanzia e le scuole paritarie e riconosciute, attraverso l’attivazione di un sistema informativo, secondo criteri e modalità che garantiscono in particolare l’utilizzazione in rete dei dati e delle informazioni. Il sistema informativo comprende l’anagrafe provinciale delle alunne e degli alunni. Per l’alimentazione del sistema informativo possono essere stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati.

2. Il sistema informativo può contenere dati definiti sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il cui trattamento è strettamente necessario all’organizzazione del servizio educativo provinciale di istruzione e formazione.

3. I dati personali generali degli alunni e delle alunne possono essere comunicati alle istituzioni scolastiche e formative interessate e ai soggetti pubblici e privati che forniscono servizi diretti agli alunni e alle alunne, purché funzionali ad una migliore organizzazione del servizio scolastico, nonché ai comuni, all’Azienda sanitaria, al Sindaco del comune competente, all’Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza nonché alle unità organizzative provinciali competenti esclusivamente per il conseguimento dei loro fini istituzionali.”

(2)  Il comma 6 dell’articolo 20 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è così sostituito:

“6. All’esame di Stato sono ammessi anche le candidate privatiste e i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, almeno il tredicesimo anno di età e che abbiano sostenuto, con esito positivo, l’esame preliminare. Le modalità dell’esame preliminare sono disciplinate con delibera della Giunta provinciale.”

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, recante “Ordinamento dell’apprendistato”)

(1)  Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

”6. La formazione aziendale può avvenire anche in istituzioni pubbliche nell’ambito di una misura di riabilitazione lavorativa, a condizione che la relativa istituzione adempia gli standard formativi stabiliti dalla Provincia per la relativa professione oggetto di apprendistato. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l’attuazione di tali misure.” 

Art. 4/bis (Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi)

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, viene inserito il seguente comma 4/bis:

4/bis. Nell’ambito del diritto allo studio, le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del presente articolo, se più favorevoli, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.

2)L’art. 4/bis è stato inserito dall’art. 11, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

Art. 5 (Abrogazioni)

(1)  Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. la lettera e) del comma 1 dell’articolo 12/bis e il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche;
  2. l’articolo 18 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5.

Art. 6 (Norma finanziaria)

(1)  Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, stimati in 577.843,03 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul fondo globale per provvedimenti legislativi di parte corrente (UPB 27115) dello stato di previsione per l’anno finanziario 2015.

(2)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

3)L’art. 6, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 11, comma 2, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

Art. 7 (Entrata in vigore)

(1)  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.