La riforma della scuola ha introdotto per il triennio 2015-2017 un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a istituti scolastici, pubblici e privati, finalizzate alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, alla manutenzione e al potenziamento di quelle esistenti o a interventi per «l’occupabilità degli studenti». Inoltre, ha ampliato, a partire dai pagamenti dal 16 luglio 2015 in poi, le spese di istruzione che possono essere detratte dall’Irpef al 19 per cento.
Spese detraibili
Relativamente a queste ultime, dal 16 luglio 2015, sono detraibili al 19% dall’Irpef, con uno sconto massimo annuale di 76 euro per studente, le spese per la frequenza di asili, elementari, medie e superiori (in istituti statali o paritari privati). Solo per la frequenza di corsi di istruzione universitaria (in atenei pubblici o privati), è rimasto in vigore il precedente bonus (fino al 15 luglio 2015, previsto anche per le medie e le superiori), che prevede la detrazione dall’Irpef del 19% delle spese. Queste ultime sono agevolate in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi delle università statali.
Per la vecchia detrazione e per la nuova, le spese di istruzione possono essere sostenute e detratte direttamente dallo studente ovvero anche da un proprio familiare, a patto che le sostenga nell’interesse di un familiare a carico. Con l’ultimo maxiemendamento, presentato dal Governo, di modifica del disegno di legge di riforma della scuola, infatti, è stata corretta una svista del testo originario di riforma, che non consentiva, ad esempio, a un genitore di pagare e detrarre la spesa scolastica sostenuta per il proprio figlio.
Tipologie di spesa
Sia la nuova detrazione Irpef del 19% che quella vecchia (ora applicabile solo per l’università), consentono di agevolare le spese sostenute in scuole o università private, ma questi oneri, solo per il vecchio bonus, non possono mai superare le «tasse e i contributi delle università statali». Questo limite, infatti, non c’è più nella nuova detrazione per gli asili, le elementari, le medie e le superiori, anche se è previsto che la spesa agevolata al 19% non possa superare 400 euro per alunno o studente, portando la detrazione massima a 76 euro per alunno o studente. Ora che, per il nuovo bonus, non vi è più il riferimento alle tasse e ai contributi statali, dovrà essere chiarito cosa si intende per «spese per la frequenza», in quanto per il vecchio bonus si faceva riferimento alle sole tasse e contributi statali, solo perché questi formavano il limite massimo detraibile sia per le scuole pubbliche che per quelle private. Ecco che nel nuovo bonus, potrebbero essere comprese nelle «spese per la frequenza», sempre nel limite dei 400 euro per alunno o studente, anche i testi e altro materiale didattico, il vitto, l’alloggio, il trasporto, ecc., sia per scuole private che pubbliche. Sul tema dovrebbero pronunciarsi le Entrate.
Il nuovo credito d’imposta
Relativamente all’agevolazione per le donazioni alle scuole, va detto che le persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti titolari di reddito d’impresa possono beneficiare del credito d’imposta del 50% o 65% sulle erogazioni liberali in denaro, a favore di qualunque istituto del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie private), a patto che siano destinati alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, alla manutenzione di quelle esistenti o a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti. Il credito d’imposta è del 65% per le erogazioni effettuate nel 2015 e nel 2016 e del 50% per quelle effettuate nel 2017. L’importo massimo delle spese agevolate è di 100mila euro per ciascun periodo d’imposta del triennio 2015-2017. Per tutti i soggetti beneficiari, il credito d’imposta spettante deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per una probabile svista legislativa, la norma prevede che solo per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta sia utilizzabile tramite compensazione in F24. Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite da apposito decreto attuativo del Miur.
I soggetti beneficiari (dell’erogazione e non del credito, presumibilmente) devono dare pubblica comunicazione dell’ammontare, della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni liberali che hanno ricevuto, nel proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, oltre che nel portale telematico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni sulla privacy (Dlgs 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali).
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