Comportamento antisindacale

Il Tribunale di Cosenza condanna il comportamento antisindacale dell’ATP di Cosenza che dovrà pagare anche 1.800,00 euro di spese più accessori in materia d’inamovibilità delle RSU del sindacato SAB, senza il preventivo nulla osta.

 

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza con ordinanza n. 3761 del 26/10/2015, accoglie il ricorso ex art. 28 legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) proposto dal sindacato SAB rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Domenico Lo Polito e Rosangela L’Avena del foro di Castrovillari e, per gli effetti, dichiara l’antisindacalità dell’ATP di Cosenza, per l’omessa previa richiesta di nulla osta dell’O.S. ricorrente al momento dell’adozione del decreto prot. n. 7558 del 26/8/2015, con il quale è stato disposto il trasferimento del prof. A.F., eletto RSU del SAB presso l’IPSIA di Acri e della prof.ssa G. P., eletta RSU c/o il Liceo Scientifico di San Giovanni in Fiore, e ne ordina la cessazione, disponendo la rimozione degli effetti dei disposti trasferimenti.

Condanna il MIUR alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con distrazione.

Il SAB tramite il segretario generale prof. Francesco Sola che ha proposto il ricorso, non può che esprimere soddisfazione per l’ennesima decisione di un Tribunale in materia d’inamovibilità delle RSU del SAB e che hanno visto sempre soccombere, fino ad oggi, l’ATP di Cosenza che si ostina, anche dietro spinte e suggerimenti delle OO.SS. ritenute maggiormente rappresentative (confederali ed autonomi) a perseverare su una materia, quale quella dell’inamovibilità delle RSU del SAB, senza il preventivo nulla osta della medesima O.S., richiamato dall’art. 22 della legge n. 300/70, fonte primaria di diritto.

Questa volta, l’ATP di Cosenza non si è limitato ai soli suggerimenti e richeste delle altre OO.SS. citate prima, ma ha addirittura chiesto, nell’opposizione al ricorso, che queste intervenissero nel giudizio.

Nel merito il Giudice, dichiara non accoglibile la richiesta di un’integrazione del contradditorio nei confronti di altre sigle sindacali, sia in considerazione della genericità della richiesta (avanzata sul presupposto di una ritenuta, ma non chiarita “opportunità” di estensione del contraddittorio) sia perché, nel presente giudizio ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, mancherebbe qualunque interesse idoneo a giustificare la presenza, non venendo in rilievo alcun profilo di pregiudizio della libertà sindacale di altre sigle e non ricorrendo, pertanto, alcuna ipotesi di litisconsorzio.

Inoltre, le elezioni sono state svolte e i suoi risultati non sono contestabili (tanto meno in questa sede), il che spiega, anche e al di là del rilevato difetto di interesse (ex artt. 102 e 103 c.p.c.) il motivo della “inopportunità” di una chiamata in giudizio delle altre sigle sindacali.

L’antisindacalità della condotta non può dirsi esclusa dalla previsione di cui all’art. 18 del CCNQ del 7/8/98 così come modificato dall’art. 5 del CCQI del 24/9/2007 secondo il quale il trasferimento dei docenti in soprannumero, ancorché RSU non necessita del preventivo nulla osta dell’O.S. di appartenenza           e che la previsione normativa, nella misura in cui la stessa, mira a tutelare la libertà dell’attività sindacale non può essere derogata in peius da parte di una clausola contrattuale (cfr. art. 40 dello Statuto dei Lavoratori), la quale, sotto tale profilo, non può che ritenersi nulla, con sua conseguente disapplicazione.

L’eventuale accettazione di tale clausula da parte dell’O.S. ricorrente, per come sostenuto dalla difesa dell’Amministrazione convenuta, non vale, quindi, in ogni caso, a consentirne l’operatività in contrasto con la citata previsione normativa e va, pertanto, ordinato all’Amministrazione resistente di cessare la condonna ritenuta illegittima e di procedere alla rimozione degli effetti.

Il SAB prende atto di questa nuova decisione sull’ostinazione da parte dell’ATP di Cosenza di non prendere in considerazione le precedenti ordinanze in merito e nel caso del prof. A.F. lo stesso Tribunale di Cosenza si era già espresso con ordinanza del 27/12/2012 di condanna del comportamento antisindacale tenuto in occasione delle precedenti elezioni RSU, tanto è sempre “pantalone” che paga.

F.to Prof. Francesco Sola

Segretario Generale SAB

 

Bando Cluster, commutate le risorse dal PON R&C 2007-2013 al PAC

Bando Cluster, commutate le risorse dal PON R&C 2007-2013 al PAC

Con il presente Decreto e relativamente all’Avviso per lo sviluppo e potenziamento dei Cluster tecnologici Nazionali (D.D.257/Ric del 30 maggio 2012) le risorse disponibili sono commutate dal PON R&C 2007-2013 al PAC. Data la natura e complessità degli interventi e al fine di garantirne una piena realizzazione si concede una proroga al termine delle attività progettuali nonché alla relativa scadenza di rendicontazione della spesa al 31 Dicembre 2017.
I beneficiari sono tenuti alla presentazione di cronoprogramma di realizzazione relativo agli interventi e alla spesa da sostenere.

L’elogio della Follia

L’elogio della Follia
Verità filosofiche sulle ali della IRONIA

di Luigi Manfrecola

Erasmo da RotterdamLe Verità Eterne si propongono fuori dal tempo e, pur a distanza di secoli , si riaffacciano mostrandosi assolutamente non datate . Le verità , tanto più evidenti quanto più banali, puoi rintracciarle anche nelle pagine più ammuffite e corrose dalla polvere di secoli. A patto che ti renda conto del fatto che il BUON SENSO, che dovrebbe guidare le nostre azioni, è merce rara che evitiamo sistematicamente d’interpellare nel corso della nostra ordinaria esistenza…In una desolata e rigorosa prospettiva temporale, che NON cerchi consolazione nelle FINZIONI che ci costruiamo personalmente, socialmente e culturalmente, nulla sembra avere senso e niente giustifica QUELLA FALSA SAPIENZA, illuminata e moderatrice, che distingue il perbenismo di vite e di condotte “regolate” dalle convenzioni, dall’ ipocrisia, dalle vanagloria che alimenta il nostro comportamento quotidiano. C’è allora da chiedersi ove vada ravvisata e riconosciuta l’autenticità dell’UMANO : nella censura del Super-Io freudiano oppure nella vitalità esuberante dell’Es? Ha forse ragione quel NIETZSCHE che deride l’UOMO OCCIDENTALE mimetizzatosi in senso religioso, morale e scientifico per poter sopravvivere oppure Il vecchio EPICURO, ben attento all’aritmetica d’un piacere stabile e tranquillo che sappia evitare le ansie e i turbamenti del desiderio?

O, piuttosto ha ragione ERASMO che demolisce le false certezze e le arroganze dell’uomo mediante l’ELOGIO DELLA FOLLIA ?

La Follia, secondo Erasmo da Rotterdam, coincide con quella che abitualmente viene definita “Stultizia”, opposta alla “Sapienza” che ai suoi occhi si presenta sempre come accigliata e indisponente. La Stultizia è sempre pronta al “gioco delle parti” ; parti recitate nascondendoci con le maschere che ci scegliamo nel teatro della vita (e qui affiora anzitempo già un presagio pirandelliano).

A lungo andare la saggezza , austera e seriosa, diventa noiosa mentre la follia scatena sempre ed ovunque ilarità proprio perché attinge a risorse sorprendenti di buonumore, di vanità, di arguzie che coabitano con un istinto tipico della natura umana che ricerca la felicità. Non è un caso – osserva Erasmo – che “i Sovrani amano circondarsi di buffoni e di folli” (XXXVI”). Ma i Re appaiono folli anch’essi perché “Se essi infatti avessero soltanto un briciolo di saggezza, quale condizione risulterebbe più triste e detestabile della loro? Chiunque infatti consideri con un po’ di attenzione qual peso si mette sulle spalle colui che vuol essere un buon principe, certo non aspirerà a procurarsi una corona con lo spergiuro o il parricidio!“. Ma qui Erasmo si mostra esponente di quell’ingenuo Umanesimo che esprime una nostalgia di Valori prevalentemente ignoti alla Storia ed alla cronaca di ieri e di oggi. Oggi noi, post-moderni figli di Nietzsche, dolorosamente sappiamo cosa i più   siano disposti a fare pur di esercitare il Potere, quello stesso potere che Erasmo dice indissolubilmente legato alla vuota vanagloria. In sostanza, l’ironia corrosiva del filosofo non risparmia alcun aspetto delle debolezze umane e sistematicamente e provocatoriamente sostiene che: – la follia dà sapore alla vita(XXXI); – la gloria bellica è causata dalla follia(XXIII); – la vita umana è un gioco della follia(XXVII); la follia rende sopportabile la vita…

Fino ad esaminare le varie forme di follia fra le quali includere la “folle superbia dei nobili” le e “superstizioni” per cui : ” …E non è forse per una simile pazzia che ogni regione pretende di avere un suo Santo particolare e che a ciascuno di questi santi sono attribuiti poteri diversi, e che ciascuno è venerato con diversi riti? Uno protegge contro il mal di denti, un altro è il patrono delle partorienti, un altro ancora fa ritrovare gli oggetti rubati, questo fa rifulgere la sua benevolenza ai naufraghi, quello protegge il gregge , e così via….“(XI).

Insomma,concludendo: “la vera saggezza è la follia “(XXIX).

Ed è proprio la Follia che, nella finzione letteraria , si rivolge al lettore interpellandolo anche con tono irridente che vuole fare scandalo: ” E perché (io Follia) non dovrei parlarvi più apertamente come sono abituata a fare? Vi chiedo dunque: forse è col capo, col volto, col petto, con la mano, con l’orecchio, con queste parti del corpo ritenute oneste, che si generano gli Dei e gli uomini? Direi proprio di no! Anzi, la propagatrice del genere umano è quella parte del corpo così buffa e ridicola che non si può neanche nominare senza ridere. Questo è in fin dei conti quel sacro fonte donde prendono origine tutte le cose, e non il famoso numero quattro di Pitagora”. (XI)

Che dire di più? Certamente siamo di fronte ad un’ironia bonaria che pone Erasmo fuori dal suo tempo: un ‘epoca segnata ancora (siamo fra ‘400 e ‘500) dalle dispute religiose, dal fanatismo, dal bigottismo ignorante degli ultimi spasmi medioevali, dall’Inquisizione, dalla protesta di Lutero che nega l’originalità dell’uomo poiché incompatibile col “Servo arbitrio” che tutto fa discendere dal consenso divino; quel Lutero al quale Erasmo decisamente oppone invece il “Libero arbitrio” col piglio dell’umanista che si mostra già rivolto alla riscoperta dei valori terreni e più compiutamente umani.

Risulta perciò evidente quale grande contributo possiamo ancora noi, varcate le soglie del 2000, ricavare dalla lettura dei Classici del pensiero e non ci consola di certo la constatazione dell’ignoranza abissale dimostrata dai nostri giovani, iperstimolati “babbuini dei tempi presenti” (Postman), mai più sollecitati o indotti alla lettura di quella ” pagina stampata ” che è e che rappresenta il luogo elettivo della riflessione e della meditazione, sottratto alla magia frettolosa e fragorosa del più comodo linguaggio mass-mediale.

Vecchio e nuovo dovrebbero sempre convivere, ma i nostri tempi convulsi restano innamorati del “nuovo” a tutti i costi, anche se i COSTI possono risultare elevatissimi pur d’inseguire la moda, ciò che è ipertecnologico, vistoso, sensazionale, accessibile senza eccessivi sforzi. Il verbo consumistico ha fatto e va facendo anche della CULTURA una merce di rapido consumo, senza accorgersi di contrabbandare per cultura un’informazione epidermica, inutile e non metabolizzata in maniera da poter divenire alimento fecondo della mente e dell’anima.

Non aver vincoli di mandato

L’illecita presunzione del Miur: non aver vincoli di mandato

di Enrico Maranzana

 

Il Ministro della Pubblica Istruzione, nel 1970, ha identificato la finalità educativa della scuola e l’ha sintetizzata in “un modo di essere, non un modo di sapere”.

Un postulato che ha ispirato molti provvedimenti, tra cui:

  • I decreti delegati del 74 che hanno modellato la struttura decisionale delle scuole in funzione della tensione cognitiva degli studenti.

Il legislatore, in considerazione al fatto che il ”saper essere” varia al variare del contesto, ha posto come fase iniziale della progettazione educativa “l’elaborazione e l’adozione degli indirizzi generali”, da definire sotto forma di competenze generali.

Seguono: l’elencazione degli obiettivi, la puntuale descrizione dei traguardi comportamentali, la formulazione d’ipotesi, la messa a punto di strategie, la loro gestione e il feed-back, fasi del processo di sviluppo dalle capacità, componenti portanti delle competenze generali.

Successivamente sono da individuare e scegliere le modalità di convergenza di tutti gli insegnamenti verso i traguardi identificati [capacità].

L’insegnamento é la fase conclusiva: i docenti progettano e gestiscono “occasioni di apprendimento” per conseguire sia gli obiettivi collegialmente selezionati, sia per trasmettere una corretta e coinvolgente immagine della disciplina insegnata.

  • Il DPR del ’99 sull’autonomia scolastica che, confermando e rafforzando la struttura organizzativa introdotta nel ’74, colloca “la progettazione e la realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione” a fondamento dell’assetto scolastico [art. 1]

 

Si tratta di un cambiamento profondo della funzione docente: non più guida all’interno del labirinto del sapere ma progettista e gestore di percorsi didattici finalizzati, convergenti, condivisi, “mirati allo sviluppo della persona umana”. Un cambiamento che comporta l’abbandono del tradizionale punto di vista, la gestione dell’insicurezza, un maggior impegno, il lavoro d’équipe.

Un cambiamento che innova il significato di “libertà d’insegnamento”: prima il docente fissava arbitrariamente gli obiettivi della sua attività, individuandoli all’interno della disciplina insegnata; nel nuovo contesto le scelte progettuali sono vincolate dagli obiettivi di crescita delle potenzialità degli studenti.

Il mancato rispetto della legge è stata la prevedibile risposta dei docenti, viste le elusioni e le omissioni che hanno caratterizzato l’azione dai dirigenti scolastici: le responsabilità del loro ufficio non sono MAI state onorate.

L’istituzione non è stata portata a unità per l’assenza di ordini del giorno atti a vincolare al mandato ricevuto le decisioni e l’attività degli organismi della scuola.

 

In questo quadro si colloca il Miur, organo esecutivo dello Stato che vigila sulla corretta applicazione della legge. Responsabilità non ottemperata. Le cause dell’inefficacia dei decreti delegati e della norma sull’autonomia non sono state cercate e, in spregio al vigente sistema di regole, la trasgressiva e generalizzata risposta delle scuole è stata condivisa, giustificata e confermata: la legge di iniziativa governativa n. 107/2015 ha abrogato le due disposizioni, la prima alla luce del sole, la seconda tacitamente.

 

La mancata percezione della complessità della mission della scuola ha generato semplificazioni e banalizzazioni, come accadrebbe in una catena di supermercati che disegna le strategie di mercato in funzione dell’attività delle cassiere.

NO ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE

L’AND promuove una petizione rivolta al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’Istruzione

La legge n. 107, del 13 luglio 2015, cosiddetta “buona scuola”, ha posto le basi per operare una profonda rivisitazione organizzativa e strutturale della Scuola dell’Infanzia Statale, la quale cessa di essere il primo segmento del percorso scolastico che concorrere all’elevazione culturale, sociale ed economica del Paese (Indicazioni Nazionali per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo d’istruzione, 2012), per essere inserita in un sistema integrato (0 – 6 anni) con i servizi educativi per l’infanzia (asili nido, micro nido) volto essenzialmente a conciliare i tempi di vita e di lavoro dei genitori.

Il Governo è delegato, ai sensi dell’art. 1, c. 181, lettera e), ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge 107/2015, un decreto legislativo che, sostanzialmente, porrà fine alla specificità culturale, pedagogica, didattica e organizzativa della Scuola dell’Infanzia Statale.

Contro questa prospettiva vogliamo sensibilizzare i cittadini affinché possano far sentire alle Istituzioni la propria voce.

“NO ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE”

Al Presidente della Repubblica
on. Sergio Mattarella

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
dr. Matteo Renzi

Al Ministro dell’Istruzione
sen. Stefania Giannini

No alla fine della scuola dell’Infanzia statale.
Sì alla valorizzazione di ogni bambino quale persona che apprende all’interno di un percorso di continuità pedagogica e didattica della scuola statale italiana.

La legge n. 107, del 13 luglio 2015, cosiddetta “buona scuola”, ha riservato alla Scuola dell’Infanzia una delega legislativa per procedere all’istituzione di un “Servizio integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni”, costituito dai servizi educativi per l’Infanzia e dalle Scuole dell’Infanzia.

Dalla lettura del comma 181, lettera e) di detta legge, si evince una totale rivisitazione organizzativa e strutturale della Scuola dell’Infanzia Statale, la quale cessa di essere il primo segmento del percorso scolastico che concorrere all’elevazione culturale, sociale ed economica del Paese (Indicazioni Nazionali per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo d’istruzione, 2012), per essere inserita in un sistema integrato (0 – 6 anni) con i servizi educativi per l’infanzia  (asili nido, micro nido) volto essenzialmente a conciliare i tempi di vita e di lavoro dei genitori.

Il “cambio di prospettiva” che si vuole imporre alla Scuola dell’Infanzia è evidente: da scuola con al centro il bambino e i suoi poliedrici bisogni cognitivi, affettivi, relazionali, estetici, etici, a mero servizio di assistenza ai bisogni delle famiglie.

La rivisitazione istituzionale della Scuola dell’Infanzia risulta altresì evidente dalla paventata ”istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell’infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio”. Non più scuola statale quindi, ma servizio integrato gestito da regioni, enti locali e famiglie. Emerge nuovamente il vistoso “cambio di prospettiva” che spingerebbe la scuola dell’Infanzia verso una dimensione di servizio meramente assistenziale e che interesserebbe finanche la modifica degli orari di servizio dei docenti (oggi fissato a 25 ore settimanali) e le stesse modalità organizzative della didattica, stabilendo “tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l’Infanzia e dei docenti di scuola dell’Infanzia”. Un tentativo di omologazione del ruolo dei docenti dell’Infanzia al personale dei servizi educativi per l’Infanzia? I docenti della Scuola dell’Infanzia saranno ancora docenti di ruolo della scuola statale italiana e, ancora, manterranno la loro identità culturale e professionale e i diritti e i doveri dei docenti degli altri gradi scolastici, secondo la normativa oggi vigente? Nel comma 181 si prevede, inoltre, la costituzione di poli per l’Infanzia “anche aggregati a scuole primarie e Istituti Comprensivi”: con ciò si vorrebbe intendere che la Scuola dell’Infanzia Statale non farebbe più parte degli Istituti Comprensivi? Se cosi fosse, senza l’essenziale connessione anche istituzionale con gli ordini scolastici successivi, la Scuola dell’Infanzia Statale perderebbe la propria identità faticosamente costruita dal 1968 ad oggi. È essenziale ricordare che gli Istituti Comprensivi e/o Omnicomprensivi di cui la Scuola dell’Infanzia Statale oggi è parte integrante, si contraddistinguono come luoghi di coesistenza/convivenza di identità culturali e professionali diversificate con un unico fine: un percorso scolastico unitario e continuo, senza interruzioni e fratture per gli alunni e con una prospettiva organica e sistemica riferita a tutti gli operatori scolastici, alle famiglie, al territorio e alle sue esigenze.

Nell’ottica di compartecipazione e condivisione di ogni aspetto del percorso formativo degli alunni dai 3 ai 14 anni (o 3-19 anni) risulta evidente come lo “strappo” di questo segmento scolastico dagli altri ordini di scuola possa avere ripercussioni su tutto il percorso scolastico seguente, da qui la necessità di mantenerla quale istituzione dello Stato e parte integrante del servizio d’istruzione STATALE volta a favorire la crescita equilibrata dell’uomo e del cittadino di domani

I sottoscrittori di questa petizione, considerato che è interesse del Paese assicurare uno sviluppo fisico, psichico e cognitivo equilibrato e sereno dei nostri bambini e delle nostre bambine che solo una scuola dell’Infanzia che ha al centro il bambino quale persona che apprende può assicurare,

chiedono

che sia salvaguardata la specificità della scuola dell’Infanzia quale istituzione scolastica STATALE e di fugare ogni proponimento di calare su questo particolare segmento del nostro sistema educativo e scolastico interessi estranei ai bisogni  dei bambini, sia che provengano da settori economici, sia da coloro che intendono questo segmento scolastico come un luogo di parcheggio e non un “ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità” (Indicazioni Nazionali per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo d’istruzione 2012).

Più specificamente chiedono che sia:

·         salvaguardata la Scuola dell’Infanzia quale parte integrante del sistema d’istruzione STATALE, per non privare i nostri figli/alunni del patrimonio professionale fino ad oggi esperito ed agito in continuità verticale con la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado/secondo grado;

·         salvaguardata la specificità organizzativa, pedagogica e didattica della Scuola dell’Infanzia i cui tratti educativi e formativi prescolastici sono ritenuti da molti pedagogisti fondamentali nel favorire esiti positivi nei passaggi scolastici successivi;

·         introdotta l’obbligatorietà almeno dell’ultimo anno di frequenza, per far sì che tutti i bambini possano godere di positive esperienze di vita, emozioni partecipate e insegnamento/apprendimento valido e consolidato;

·         introdotto il potenziamento degli organici della Scuola dell’Infanzia Statale per avere pari opportunità con i docenti degli altri ordini di scuola e personale aggiuntivo qualificato per questo grado scolastico.

Per firmare la petizione vai sul sito dell’Associazione Nazionale Docenti

Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n.850

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n.850

“Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”.

 

IL MINISTRO

   

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 115 a 120, che disciplinano il periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo;

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
   
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e successive modificazioni, recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

 

VISTI i regolamenti vigenti relativi agli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici delle istituzioni scolastiche di ogni grado, ivi compresi i Centri d’istruzione per gli adulti;

 

VISTI i regolamenti vigenti in materia di Indicazioni nazionali e Linee Guide, relativi alle istituzioni scolastiche di ogni grado;

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”;

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 recante “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”;

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 luglio 2010, n. 61, concernente l’atto di indirizzo sulle modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica, emanato ai sensi dell’articolo 9 del decreto del presidente della repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 , n. 249 e successive modificazioni, con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011, concernente la disciplina per lo svolgimento dei compiti tutoriali nei percorsi di abilitazione all’insegnamento;

 

VISTA la direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 dicembre 2012, recante “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;

 

VISTA la direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 settembre 2014, n. 11, recante “Priorità strategiche del Sistema Nazionale di valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017”;

 

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola ed, in particolare, l’articolo 27, comma 1 , in base al quale “il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola”;

 

VALUTATA

 

 

 

 

CONSIDERATO

altresì l’opportunità di disciplinare, ai sensi degli articoli 436, comma 3 ultimo periodo, 437, 438 e 439 del decreto legislativo n. 297 del 1994 il periodo di formazione e di prova per il personale che abbia ottenuto il passaggio di cattedra o di ruolo;

 

che l’articolo 1, comma 118 della legge n. 107 del 2015 prevede che: “con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova”;

 

DECRETA:

 

Articolo 1

(Oggetto, finalità e definizioni)

 

  1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
    1. Legge: la legge 13 luglio 2015, n. 107;
    2. Testo Unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni;
    3. Comitato: il comitato per la valutazione dei docenti di cui all’articolo 11, comma 4, del Testo Unico.
  2. Il presente decreto individua, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della Legge, gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova.
  3. Il periodo di formazione e prova assolve alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, osservate nell’azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell’ambito delle dinamiche organizzative dell’istituzione scolastica.
  4. Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti. Dette attività comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all’articolo 1, comma 124 della Legge, e rivestono carattere di obbligatorietà.

 

 

Articolo 2

(Personale docente tenuto al periodo di formazione e di prova)

 

  1. Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:
    1. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
    2. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
    3. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
  2. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

 

Articolo 3

(Servizi utili ai fini del periodo di formazione e di prova)

 

  1. Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.
  2. Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
  3. Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
  4. In caso di differimento della presa di servizio, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 1, comma 98, della Legge, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine del servizio, purché su medesimo posto o classe di concorso affine ai sensi del comma 6.
  5. Sino alla ridefinizione delle classi di concorso e comunque per l’anno scolastico 2015/2016, il periodo di prova nei casi di cui al comma 4 può essere svolto, su istanza dell’interessato e dietro specifica autorizzazione del dirigente dell’ambito territoriale competente, anche sulla base dei seguenti criteri:
    1. la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria;
    2. la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
    3. per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con quello relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo.
  6. Per i soggetti di cui ai commi 4 e 5, l’attività di formazione di cui all’articolo 6 è comunque svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.

 

Articolo 4

(Criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova)

 

  1. Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri:
    1. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
    2. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
    3. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
    4. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.
  2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera a), il dirigente scolastico garantisce la disponibilità per il docente neo-assunto del piano dell’offerta formativa e della documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza, sulla cui base il docente neo-assunto redige la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per alunni con bisogni educativi speciali e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell’azione didattica, la cui valutazione è parte integrante della procedura di cui agli articoli 13 e 14. La programmazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi e professionali, ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e al piano dell’offerta formativa.
  3. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera b), sono valutate l’attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l’interazione con le famiglie e con il personale scolastico, la capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell’istituzione scolastica.
  4. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera c), costituiscono parametri di riferimento il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ed il regolamento dell’istituzione scolastica.
  5. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera d), si rinvia a quanto disposto all’articolo 5.

 

Articolo 5

(Bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione)

 

  1. Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività didattiche svolte, il docente neo-assunto traccia un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor.
  2. Il bilancio di competenze, predisposto entro il secondo mese dalla presa di servizio, consente di compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta.
  3. Il dirigente scolastico e il docente neo-assunto, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all’articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché l’utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all’articolo 1, comma 121, della Legge.
  4. Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neo-assunto, con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.

 

Articolo 6

(Attività formative)

 

  1. Le attività formative previste per il periodo di prova sono organizzate in 4 fasi per una durata complessiva di 50 ore, come di seguito riportate, fermo restando la partecipazione del docente alle attività formative previste dall’istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 1, comma 124 della Legge, sulla base di quanto previsto all’articolo 5:
    1. incontri propedeutici e di restituzione finale;
    2. laboratori formativi;
    3. peer to peer” e osservazione in classe;
    4. formazione on-line.

 

Articolo 7

(Incontri propedeutici e di restituzione finale)

 

  1. L’amministrazione scolastica territoriale organizza almeno un incontro formativo propedeutico, con i docenti neo-assunti, a livello di ambito territoriale, finalizzato a illustrare le modalità generali del percorso di formazione generale, il profilo professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola e un incontro conclusivo, finalizzato a compiere una valutazione complessiva dell’azione formativa realizzata.
  2. Agli incontri plenari inziali e conclusivi è dedicato un monte ore di norma non superiore a 6 ore complessive.

 

Articolo 8

(Laboratori formativi)

 

  1. Le attività di formazione per i docenti in periodo di prova sono progettate a livello territoriale tenendo conto del bilancio di competenze di cui all’articolo 5, comma 3 e sulla base della conseguente rilevazione dei bisogni formativi. Le iniziative si caratterizzano per l’adozione di metodologie laboratoriali (di scambio professionale, ricerca-azione, rielaborazione e produzione di sequenze didattiche) e per i contenuti strettamente attinenti all’insegnamento.
  2. Ogni docente neo-assunto, in conseguenza del patto per lo sviluppo professionale di cui all’articolo 5, segue obbligatoriamente laboratori formativi per complessive 12 ore di attività, con la possibilità di optare tra le diverse proposte formative offerte a livello territoriale.
  3. Le attività di cui al comma 2 si articolano, di norma, in 4 incontri in presenza della durata di 3 ore. E’ prevista l’elaborazione di documentazione e attività di ricerca, validata dal docente coordinatore del laboratorio. Tale documentazione è inserita dal docente neo-assunto nel portfolio professionale di cui all’articolo 11.
  4. Ai fini della strutturazione dei laboratori formativi sono individuate le seguenti aree trasversali:
    1. nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;
    2. gestione della classe e problematiche relazionali;
    3. valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);
    4. bisogni educativi speciali;
    5. contrasto alla dispersione scolastica;
    6. inclusione sociale e dinamiche interculturali;
    7. orientamento e alternanza scuola-lavoro;
    8. buone pratiche di didattiche disciplinari.

Altri temi potranno essere inseriti in base a bisogni formativi specifici dei diversi contesti territoriale e con riferimento alle diverse tipologie di insegnamento.

  1. Per la conduzione dei laboratori formativi sono designati, prioritariamente, formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo operativo e professionalizzante.

 

Articolo 9

(Peer to peer – formazione tra pari)

 

  1. L’attività di osservazione in classe, svolta dal docente neo-assunto e dal tutor, è finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di insegnamento. L’osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti.
  2. Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielaborazione con il docente tutor e sono oggetto di specifica relazione del docente neo-assunto. Alle attività di osservazione sono dedicate almeno 12 ore.
  3. In relazione al patto di sviluppo professionale di cui all’articolo 5, possono essere programmati, a cura del dirigente scolastico, ulteriori momenti di osservazione in classe con altri docenti.

Articolo 10

(Formazione on-line)

 

  1. La Direzione generale per il personale scolastico, avvalendosi della struttura tecnica dell’INDIRE, coordina le attività per la realizzazione ed aggiornamento della piattaforma digitale che supporta i docenti neoassunti durante tutto il periodo di formazione. La piattaforma è predisposta all’inizio dell’anno scolastico.
  2. La formazione on-line del docente neoassunto avrà la durata complessiva di 20 ore, e consisterà nello svolgimento delle seguenti attività:
    1. analisi e riflessioni sul proprio percorso formativo;
    2. elaborazione di un proprio portfolio professionale che documenta la progettazione, realizzazione e valutazione delle attività didattiche;
    3. compilazione di questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo;
    4. libera ricerca di materiali di studio, risorse didattiche, siti dedicati, messi a disposizione durante il percorso formativo.

 

Articolo 11

(Portfolio professionale)

 

  1. Nel corso del periodo di formazione il docente neo-assunto cura la predisposizione di un proprio portfolio professionale, in formato digitale, che dovrà contenere:
    1. uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;
    2. l’elaborazione di un bilancio di competenze, all’inizio del percorso formativo;
    3. la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese;
    4. la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.
  2. Il portfolio professionale assume un preminente significato formativo per la crescita professionale permanente di ogni insegnante.

 

Articolo 12

(Docente tutor)

 

  1. All’inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti, designa uno o più docenti con il compito di svolgere le funzioni di tutor per i docenti neo-assunti in servizio presso l’istituto. Salvo motivata impossibilità nel reperimento di risorse professionali, un docente tutor segue al massimo tre docenti neo-assunti.
  2. Il docente tutor appartiene, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, alla medesima classe di concorso dei docenti neo-assunti a lui affidati, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare.
  3. Sono criteri prioritari per la designazione dei docenti tutor il possesso di uno o più tra i titoli previsti all’allegato A, tabella 1 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011 e il possesso di adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling , supervisione professionale.
  4. Il docente tutor accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento. La funzione di tutor si esplica altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe di cui all’articolo 9. La collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento.
  5. All’attività del tutor è riconosciuto un compenso economico nell’ambito delle risorse assegnate all’istituzione scolastica per il Miglioramento dell’Offerta formativa; al tutor è riconosciuta, altresì, specifica attestazione dell’attività svolta, inserita nel curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale. Il positivo svolgimento dell’attività del tutor può essere valorizzato nell’ambito dei criteri di cui all’articolo 1, comma 127, della Legge.

 

 

Articolo 13

(Procedure per la valutazione del periodo di formazione e di prova)

 

  1. Al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione dell’anno scolastico, il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. L’assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.
  3. All’esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l’espressione del parere. Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.
  4. Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.

 

 

 

 

 

Articolo 14

(Valutazione del periodo di formazione e di prova)

 

  1. Il dirigente scolastico procede alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova sulla base dell’istruttoria compiuta, con particolare riferimento a quanto disposto agli articoli 4 e 5, e al parere di cui all’articolo 13. La documentazione è parte integrante del fascicolo personale del docente.
  2. In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto.
  3. In caso di giudizio sfavorevole, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.

Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica , affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova. La conseguente valutazione potrà prevedere:

  1. il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo;
  2. il mancato riconoscimento  dell’ adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.
  1. Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati e comunicati all’interessato, a cura del dirigente scolastico, entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.

Articolo 15

(Compiti dei diversi soggetti istituzionali)

 

  1. La Direzione generale per il personale scolastico:
  2. a) definisce le linee generali per l’attivazione del piano di formazione dei docenti neo-assunti;
  3. b) assegna le risorse necessarie per lo svolgimento del periodo di formazione e prova, sulla base di standard di costo;
  4. c) pubblica on-line un rapporto annuale nazionale sul periodo di formazione e di prova, entro il 30 settembre di ciascun anno.
  5. Gli uffici scolastici regionali coordinano le azioni formative a livello regionale, forniscono strumenti utili allo sviluppo delle attività, svolgono azioni di monitoraggio e verifica della qualità delle iniziative, promuovono attività di documentazione e ricerca. A tal fine viene costituito un apposito staff regionale, che usufruisce di una quota di risorse finanziarie nell’ambito del fondo assegnato ad ogni regione per le azioni formative.
  6. L’INDIRE assicura, all’avvio di ciascun anno scolastico, la predisposizione e la gestione delle risorse digitali e dei supporti telematici per la realizzazione della formazione on line dei docenti neo-assunti.
  7. Gli uffici scolastici regionali, anche attraverso gli uffici di ambito territoriale, progettano e gestiscono le iniziative formative a livello territoriale, assicurandone la rispondenza ai bisogni formativi dei docenti, avvalendosi anche dell’attività di scuole polo, appositamente individuate secondo le linee generali di cui al comma 1 lettera a).
  8. I dirigenti scolastici delle istituzioni in cui prestano servizio i docenti neo-assunti organizzano le attività di accoglienza, formazione, tutoraggio, supervisione professionale, avvalendosi della collaborazione dei docenti tutor e svolgono le attività per la valutazione del periodo di prova, secondo le procedure di cui al presente decreto, oltre a visitare le classi dei docenti neo-assunti almeno una volta nel corso del periodo di formazione e di prova.

 

Articolo 16

(Disposizioni finali)

 

  1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al personale educativo.

 

  1. A far data dall’emanazione del presente decreto, cessano di avere validità tutte le disposizioni con esso incompatibili.

 

IL MINISTRO

Stefania Giannini

Piano Nazionale Scuola Digitale

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Istruzione, martedì 27 ottobre il Ministro Giannini
presenta il Piano Nazionale Scuola Digitale

Martedì 27 ottobre, a partire dalle ore 11, presso la Sala della Comunicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in Viale Trastevere 76/a, il Ministro Stefania Giannini presenterà il Piano Nazionale Scuola Digitale.

All’intervento del Ministro, seguiranno quelli di Antonello Giacomelli, Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, Paolo Barberis, Consigliere per l’innovazione del Presidente del Consiglio, Elio Catania, Presidente di Confindustria Digitale.

L’evento potrà essere seguito in diretta streaming su www.istruzione.it e su www.cultura.rai.it. Diretta Twitter su @MiurSocial con l’hashtag #PianoScuolaDigitale.


Evento di lancio
Martedì 27 ottobre 2015
Sala della Comunicazione, Viale Trastevere 76/a – Roma

10.30 – 11.00
Accoglienza partecipanti e registrazione

11.00 – 13.00
Apertura evento
Presenta il Piano Nazionale Scuola Digitale
Stefania Giannini, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Intervengono
Antonello Giacomelli, Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico
Paolo Barberis, Consigliere per l’innovazione del Presidente del Consiglio
Elio Catania, Presidente di Confindustria digitale

Modera Serena Scorzoni, giornalista di Rai News 24

Diretta streaming www.istruzione.it e www.cultura.rai.it
diretta Twitter @MiurSocial #PianoScuolaDigitale


Giannini: “Un miliardo per il Piano Nazionale Scuola Digitale”
Stamattina la presentazione al Miur

Un miliardo di euro per portare l’innovazione a scuola. Questo lo stanziamento previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale presentato stamattina a Viale Trastevere dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini. Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola, cablaggio degli spazi interni, risorse per pagare il canone di connettività, un responsabile per il digitale per ogni istituto, formazione in servizio per tutto il personale, una strategia nazionale per l’apprendimento pratico e i laboratori, un quadro comune per le competenze digitali degli studenti: sono fra le 35 azioni previste dal documento che è immediatamente operativo e stanzia 600 milioni sulle infrastrutture e 400 sulle nuove competenze, la formazione del personale, il monitoraggio e le misure di accompagnamento.

“Il Piano Nazionale Scuola Digitale è uno dei pilastri attuativi della Buona Scuola. Oggi lanciamo un progetto che rispecchia la visione del Governo rispetto alle più importanti sfide di innovazione del sistema pubblico: al centro di questa visione ci sono l’apertura e l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale. Il Piano non è un semplice dispiegamento di tecnologia. Risponde alla necessità di costruire una visione di Educazione nell’era digitale. Parlare solo di digitalizzazione, nonostante i nostri ritardi, non è più sufficiente. Si rischierebbe di concentrare i nostri sforzi sulla dimensione tecnologica invece che su quella culturale”, ha dichiarato il Ministro Giannini.

Quattro gli ambiti di intervento del Piano:

  • Strumenti abilitanti: è la parte infrastrutturale, riguarda tutte le azioni relative alla connettività, ai nuovi spazi e ambienti per la didattica, all’amministrazione digitale.
  • Competenze e contenuti per gli studenti: nuove competenze digitali degli studenti, standard e interoperabilità degli ambienti on line per la didattica, promozione delle Risorse Educative Aperte (OER), esperienze di alternanza scuola lavoro in imprese digitali sono fra le azioni previste in questo ambito.
  • Formazione del personale: comprende gli interventi necessari per fare in modo che le persone che lavorano nella scuola – dirigenti, insegnanti, personale amministrativo – siano dotate delle competenze necessarie per guidare la digitalizzazione della scuola.
  • Accompagnamento: essenziale per assicurare che il Piano si concretizzi in un cambio di paradigma diffuso e condiviso a tutti i livelli, sia dentro che fuori dalla scuola.

Il Piano Nazionale Scuola Digitale rientra nella più ampia azione del Governo italiano sul fronte dell’innovazione. Per questo oggi il Ministro Giannini ha firmato con il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Antonello Giacomelli un Protocollo di intesa che impegna i due dicasteri a favorire l’accesso ad internet in banda ultra larga per le scuole.

“Il Piano banda ultra-larga prevede che le scuole italiane abbiano la priorità e siano tutte collegate con la fibra ad almeno 100 mbps entro il 2020. I primi 2,2 miliardi sono già stati sbloccati e l’accordo con le Regioni a cui stiamo lavorando consentirà di raggiungere i 4,5 miliardi. Grazie al Protocollo Mise-Miur si potranno incrociare i dati e anticipare i tempi”, ha spiegato il Sottosegretario Antonello Giacomelli.

“Il Piano per la scuola digitale è un bel progetto, e lo è per due motivi. Perché è un progetto ben fatto, articolato e pensato secondo una logica che non è solo quella di dispiegare tecnologia dentro la scuola ma di fornire un inquadramento e una direzione, e perché un piano come questo si inserisce perfettamente nella più ampia visione di un’Italia digitale, competitiva e creativa, che è l’obiettivo della strategia del Governo”, ha dichiarato Paolo Barberis, Consigliere per l’innovazione del Presidente del Consiglio.

Il Ministro Giannini ha poi firmato con Elio Catania, Presidente di Confindustria Digitale, un Protocollo di collaborazione per l’attuazione del Piano. “Oggi – ha sottolineato Elio Catania – è davvero un bel giorno per l’Italia. Dall’implementazione di questo Piano dipende in larga misura il futuro del Paese. La formazione digitale di studenti e insegnanti, infatti, è forse la tessera più importante del grande mosaico su cui si sta articolando la trasformazione competitiva della nostra economia. Nessun lavoro, nessuna azienda, nessuna amministrazione pubblica potrà prescindere dall’innovazione digitale. Declinato nel manifatturiero, nei servizi, nell’artigianato,  il digitale è candidato a diventare la prima fonte di crescita e occupazione.

Da questa consapevolezza nasce il Protocollo d’intesa con il Miur in cui Confindustria Digitale è impegnata a offrire il massimo sostegno all’attuazione del Piano, mettendo a disposizione la propria capacità di mobilitare risorse e competenze delle aziende associate”.

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è immediatamente operativo. Il Ministro Giannini ha infatti firmato stamattina anche il decreto di adozione. Il documento sarà inviato a tutte le scuole ed è disponibile in versione integrale a questo indirizzo: http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.html. Allo stesso indirizzo anche la grafica con la sintesi delle 35 azioni previste dal Piano.

Nota 27 ottobre 2015, Prot.n. 8223

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio II
Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento”

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Oggetto: Avviso 981 del 30 settembre 2015 (Promozione del teatro in classe anno scolastico 2015/2016) – Avviso n. 990 del 1° ottobre 2015 (Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità).

Si rappresenta che l’elevato numero dei progetti pervenuti presso la scrivente Direzione Generale in risposta agli avvisi indicati in oggetto ha causato il momentaneo intasamento della mail box certificata dedicata.
Ciò considerato, si comunica a tutte le Istituzioni scolastiche statali che non sono riuscite a trasmettere i propri progetti entro la data di scadenza prevista dagli avvisi citati, che i progetti medesimi potranno essere nuovamente trasmessi alla casella di posta elettronica certificata dgsip@postacert.istruzione.it nei termini sotto indicati, unitamente alla ricevuta di non accettazione datata entro i termini previsti dagli avvisi:

  • Progetti relativi all’avviso 981 del 30 settembre 2015 – Promozione del teatro in classe anno scolastico 2015/2016 – dalle ore 8.00 di lunedì 2 novembre 2015 alle ore 23,59 di mercoledì 4 novembre 2015.
  • Progetti relativi all’avviso n. 990 del 1° ottobre 2015 – Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità – dalle ore 8.00 di giovedì 5 novembre 2015 alle ore 23,59 di venerdì 6 novembre 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda

Avviso 27 ottobre 2015, AOODGSIP 8303

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio II
Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento”

 

Oggetto: Scuole ammesse al progetto “A Scuola di OpenCoesione” a.s. 2015-2016

In riferimento alla nota prot. 0005483 dell’8 settembre 2015, si comunicano nell’ALLEGATO A le scuole ammesse a partecipare al progetto “A Scuola di OpenCoesione” per l’a.s. 2015-2016, selezionate secondo i criteri indicati nella nota sopra citata tra le 174 candidature pervenute.

Complessivamente risultano ammesse 120 candidature (di cui 88 nel Mezzogiorno e 32 nel Centro-Nord), relative a 115 scuole, (di cui 84 nel Mezzogiorno e 31 nel Centro-Nord).

Le scuole ammesse riceveranno all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della presentazione della domanda la comunicazione di selezione oltre che ulteriori informazioni sul prossimo inizio delle attività.

Ulteriori informazioni in merito all’iniziativa sono disponibili sul sito www.ascuoladiopencoesione.it, oppure inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica: ascuoladiopencoesione@dps.gov.it.

IL DIRIGENTE
F.to Giuseppe PIERRO


ALLEGATO