Nuovo Isee, vantaggi per oltre la metà delle famiglie con disabili

da Superabile

Nuovo Isee, vantaggi per oltre la metà delle famiglie con disabili

I dati del primo semestre del monitoraggio del ministero del Lavoro confermano le evidenze del report pubblicato a maggio: una larga fetta di famiglie con disabili ci guadagna e una parte ci perde. Tra i primi ci sono i valori Isee più bassi, fra i secondi quelli con redditi oltre 30 mila euro

ROMA –  Una grande parte delle famiglie con un componente disabile trae vantaggio dall’applicazione delle nuove regole per il calcolo dell’Isee, un’altra meno consistente ci perde. Tra i primi ci sono i valori Isee più bassi, tra i secondi quelli con redditi oltre i 30 mila euro. È quanto emerge dal Monitoraggio sul primo semestre di applicazione del nuovo Isee realizzato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali su un campione di dati pari a circa il 2% della popolazione Isee complessiva (circa 49 mila Dichiarazioni sostitutive uniche) che, sostanzialmente, conferma quanto scritto nel report pubblicato a maggio sui primi 3 mesi dell’anno. Il monitoraggio sui primi 6 mesi evidenzia come gli effetti della riforma sui nuclei di persone con disabilità o non autosufficienti sono molto diversi rispetto a quelli sulla popolazione complessiva o sulle famiglie con minori. L’introduzione delle nuove regole ha azzerato o ridotto in modo sostanziale l’Isee per una consistente quota della popolazione disabile: gli Isee nulli passano da quasi il 9% a oltre il 20% della popolazione, con un incremento di quasi due volte e mezzo, inoltre con le nuove regole si concentra sotto i 3 mila euro circa il 38% dei nuclei con persona con disabilità (erano il 28% con le vecchie regole). Viceversa, per la parte più “ricca” della popolazione avviene il contrario: oltre i 30 mila euro di Isee (dove oggi si concentra il 5,5% della popolazione) la quota di nuclei di persone con disabilità o non autosufficienti è due punti e mezzo più alta con le nuove regole rispetto a quelle vecchie (con le quali sarebbe stata del 2,9%).

L’effetto sulla parte bassa della distribuzione dei redditi è dovuto alle nuove modalità di calcolo in presenza di una persona disabile: non più una maggiorazione della scala di equivalenza, come accadeva prima, ma un sistema di franchigie e detrazioni di spese. Operazione favorevole per i redditi bassi, che più che compensa l’inclusione di trattamenti esenti prevista dal legislatore (tanto da azzerare l’Isee a un quinto dei nuclei). L’effetto sulla parte alta della distribuzione è invece solo parzialmente dovuta al venire meno della maggiorazione della scala di equivalenza, dovendosi tener conto della diversa rilevanza del patrimonio, che ha un impatto significativo per la popolazione anziana non autosufficiente. Nel monitoraggio si sottolinea comunque che l’Isee pre-riforma è sottostimato nel confronto all’interno del monitoraggio perché chi ha optato per un nucleo ristretto (cosa che non si poteva fare con le vecchie regole), il vecchio Isee è calcolato su un nucleo familiare incompleto (si tratta del 12% dei nuclei con disabili nel primo semestre). Quindi, si legge nel rapporto, “i vantaggi, non solo nella parte bassa della distribuzione, legati alle nuove regole sono significativamente maggiori di quelli evidenziati nei dati”.

Anche sui movimenti dell’ordinamento è evidente l’effetto delle nuove regole di calcolo dell’Isee. A trarre vantaggio dal nuovo Isee è oltre la metà dei nuclei familiari, il 13% in più di quelli che sarebbero stati favoriti dalle vecchie regole (51,4% contro 38,3%). Rispetto alla popolazione complessiva si riduce sensibilmente l’area di chi rimane stabile (1 su 10).

Dichiarazioni. Malgrado la partenza “lenta” di gennaio – mese in cui storicamente viene presentato il minor numero di Dichiarazioni sostitutive uniche e che nel 2015 ha visto la presentazione del 20% delle dichiarazioni rispetto al 2014 – il sistema ha acquisito un notevole flusso di dichiarazioni già a febbraio, con una frequenza settimanale che non è mai scesa sotto le 75 mila con picchi fino a 130 mila in marzo e aprile.

In totale, le Dsu presentate nei primi 6 mesi del 2015 sono il 76% di quelle presentate nello stesso periodo dell’anno prima. Ciò significa che la familiarizzazione con le nuove regole è stata relativamente rapida e lo scarso afflusso di gennaio può essere imputato al ritardato rinnovo della convenzione che lege Inps e Caf per acquisire le dichiarazioni: i Caf infatti sono il canale quasi esclusivo di presentazione delle dichiarazioni Isee. Una parte è stata presentata on line con una procedura assistita predisposta da Inps: oltre 50 mila dichiarazioni sono state presentate con questa modalità nei primi 6 mesi, il 2,5% del totale. Marginale il numero di dichiarazioni presentate direttamente all’ente erogatore: 17 mila ovvero meno dell’1%.

Tempi di rilascio. Il regolameto Isee ha fissato in 2 settimane il tempo di rilascio dell’attestazione dell’indicatore da parte dell’Inps (10 giorni lavorativi, di cui 4 per i Caf, 4 per il passaggio di dati tra Inps e Agenzia delle entrate e 2 per il rilascio dell’attestazione da parte dell’Inps). Da metà febbraio il sistema è riuscito a rilasciare le attestazioni nei tempi previsti, con tendenza a farlo in tempi più veloci. I tempi medi e mediani sono calati a meno di un terzo di quanto previsto dal regolamento, arrivando a giugno a circa 4 giorni.

Distribuzione territoriale. Il confronto tra 2014 e 2015 evidenzia una notevole varietà di andamenti: si passa da un volume pari al 127% delle dichiarazioni dell’anno prima in Basilicata al 54% in Campania. La media regionale è di oltre 10 punti superiore a quella nazionale, collocandosi intorno all’86%. Le regioni sotto la media sono solo 5: Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia. Se nel Nord nel primo semestre è stato presentato il 90% delle dichiarazioni dello stesso periodo del 2014, al Sud si scende al 60 per cento. Dal punto di vista della popolazione coperta da dichiarazione Isee si tratta su scala nazionale del 10,1% della popolazione residente a fronte del 13,9% del 2014. Ma il confronto regionale evidenzia come con il nuovo Isee, il Sud si sia avvicinato al Centro Nord e la popolazione Isee sia oggi distribuita in modo più uniforme: nel Centro Nord poco meno del 9% dei residenti ha presentato una dichiarazione, al Sud è il 13% (nel 2014 il Nord era più o meno allo stesso livello, mentre il Sud era al 22%). “L’impressione – si legge nel monitoraggio – è che con il nuovo Isee in alcune regioni del Sud si stia riducendo l’anomalia di un elevatissimo numero di Dsu presentate in presenza di una spesa sociale molto bassa. Sembra cioè che la Dsu venga più spesso presentata solo quando ‘serve’ cioè a fronte di una effettiva richiesta di prestazioni sociali agevolate”.

Regioni. Tra le regioni in cui la copertura della popolazione Isee è più alta compaiono per la prima volta regioni del Nord, come il Friuli Venezia Giulia, e la Sardegna: entrambe sono al 15,2% (si tratterà quindi di 1 persona su 3 alla fine dell’anno). Campania, Sicilia e Calabria restano, nonostante la forte contrazione rispetto al 2014, tra le regioni in cui si presentano più dichiarazioni (oltre il 14%). La maggioranza delle regioni si colloca comunque tra l’8% e il 10%. Al di sotto ci sono Molise, Liguria, Umbria e Veneto (comunque tutte oltre il 6%). Particolare la situazione delle province autonome di Trento e Bolzano (le uniche sotto il 6% con solo il 3% della popolazione residente che ha presentato una dichiarazione): prima della riforma avevano strumenti propri diversi dall’Isee per la selezione dei beneficiari di prestazioni sociali agevolate e dovranno gestire una transizione verso l’indicatore oggi definito livello essenziale.

Docenti e ATA di ruolo sfruttati durante il precariato

Docenti e ATA di ruolo sfruttati durante il precariato: MIUR condannato a 60.000 Euro di risarcimento del danno.

 

Risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine anche nei confronti dei docenti e degli ATA che, nel corso degli anni, sono stati immessi in ruolo dal MIUR. Questo quanto emerge dalle cinque sentenze ottenute dall’ANIEF presso il Tribunale del Lavoro di Lanciano (CH) che accoglie i ricorsi patrocinati dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Francesca Marcone e riconosce a cinque nostri iscritti, precari che da anni prestavano la propria attività lavorativa a tempo determinato come docenti o ATA, il diritto al risarcimento del danno anche se è intervenuta, in corso di causa, l’immissione in ruolo.

 

La decisione di sanzionare comunque il MIUR, così come riportato nelle sentenze ottenute grazie al sempre attento e competente lavoro dei legali ANIEF “si impone a prescindere dalla intervenuta stabilizzazione del ricorrente” in quanto “tale circostanza non determina la cessazione dell’intera materia del contendere devoluta alla cognizione di questo Giudice, che si verifica esclusivamente per effetto della sopravvenuta carenza d’interesse della parte ricorrente alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del processo fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito”. Determinante, infatti, risulta per il Giudice la palese violazione delle norme comunitarie e a nulla vale l’intervenuta immissione in ruolo del ricorrente in quanto l’abuso permane e può essere sanzionato attraverso un equo “risarcimento del danno derivante dalla illecita reiterazione dei contratti a termine cui il dipendente pubblico è stato assoggettato nel periodo di precariato, nonché il riconoscimento integrale della anzianità pregressa, mediante la corresponsione delle maggiorazioni dovute agli scatti di biennali già riconosciuti ai colleghi a tempo indeterminato”.

 

Per il Giudice di Lanciano, dunque, il risarcimento del danno, “tenuto conto che “il beneficio della stabilità dell’impiego è inteso come un elemento portante della tutela dei lavoratori, mentre soltanto in alcune circostanze i contratti di lavoro a tempo determinato sono atti a rispondere alle esigenze sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori” (Corte di Giustizia sentenza Adeneler e altri e sentenza Fiamingo e altri citate), deve trattarsi di un ristoro che va proporzionato alla singola fattispecie” e, in base agli anni di precariato effettivamente prestati dai ricorrenti alle dipendenze del MIUR, lo condanna a corrispondere a ogni dipendente 6 mensilità, pari a circa 12.000 Euro ciascuno, tenendo conto dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita con contratto a termine e degli scatti di anzianità non corrisposti. Al MIUR soccombente l’onere, anche, delle spese di giudizio commisurate in più di 4.000 Euro per ogni sentenza.

 

L’ANIEF ha nuovamente dimostrato che la reiterazione illimitata di contratti a tempo determinato per soddisfare esigenze permanenti dell’Amministrazione scolastica configura comunque un abuso, anche se il docente è stato poi “stabilizzato” dal MIUR e ricorda a tutti i lavoratori della scuola precari che da anni lavorano alle dipendenze del MIUR, soprattutto ai tanti precari tenuti fuori dalle Graduatorie a Esaurimento e dalla possibilità di essere immessi in ruolo, che è ancora possibile aderire al ricorso per ottenere la conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o un giusto risarcimento del danno subito per essere stati condannati dal MIUR alla condizione di precari “a tempo indeterminato”.

 

La legge sulla Buona Scuola e la prossima mobilità dei docenti

da La Tecnica della Scuola

La legge sulla Buona Scuola e la prossima mobilità dei docenti

C’è molta preoccupazione per la prossima mobilità dei docenti, in quanto la legge sulla Buona Scuola andrebbe a rivoluzionare il vecchio impianto contrattuale della mobilità territoriale, professionale.

C’è chi sostiene che verranno abrogate di colpo le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie annuali. Tuttavia c’è da dire che i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale docente, richiamati nell’art.1 comma 1 del vecchio contratto integrativo di mobilità, dovrebbero restare, almeno in parte, cardini portanti anche della prossima mobilità.
Infatti nell’art. 4 comma 2 del contratto di lavoro della scuola è stabilito che la mobilità è regolamentata in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, è disciplina la stabilità pluriennale dell’organico al fine di assicurare la continuità didattica del personale docente con particolare riferimento ai docenti di sostegno e a quelli impegnati nelle aree a rischio, nelle scuole di montagna e nelle classi funzionanti negli ospedali.
In tale contrattazione è previsto anche l’istituto dell’utilizzazione del personale docente e non docente in altre attività di insegnamento e l’ utilizzazione del personale docente e non docente soprannumerario e inidoneo, nonché di quello collocato fuori ruolo.
Queste norme contrattuali non essendo in contrasto con la legge 107/2015, è molto probabile che non verranno abrogate, lasciando ai docenti che ne avranno i titoli e le condizioni legislative, di poter richiedere utilizzazione o assegnazione provvisoria in uno o più ambiti territoriali.
Anche l’art.10 del contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola, che si occupa integralmente di mobilità, non dovrebbe essere completamente abrogato. Resta quindi il fatto che i criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale.
Ovviamente il nuovo contratto sulla mobilità dovrà essere redatto restando all’interno delle norme previste dalla legge 107/2015, ma potrà anche stabilire qualche opportunità per i docenti che abbiano esigenze di spostarsi temporaneamente da un ambito all’altro o che vogliano cambiare ruolo o classe di concorso.
Pare comunque possibile che continui ad esistere anche l’istituto dell’assegnazione provvisoria per motivi familiari, di salute e forse anche di studio o scambi culturali.
Staremo a vedere  quali saranno le novità peggiorative e quali quelle migliorative.

La digitalizzazione? E chi l’ha vista?

da La Tecnica della Scuola

La digitalizzazione? E chi l’ha vista?

Nonostante le promesse del Ministero, la scuola italiana è ferma: computer e tablet sono rarità in aula, e il fascicolo elettronico degli alunni ancora un’utopia.

Secondo Il Fatto quotidiano il  piano di “dematerializzazione” avviato nel 2012 è in grave ritardo ed è stato attuato solo parzialmente, mentre le scuole sarebbe arretrate sul versante delle attrezzature tecnologiche.

E la colpa sarebbe della mancanza di risorse ma anche dai problemi economici e delle polemiche cha hanno investito Cineca.

La dura reprimenda nei confronti del Miur e della scuola italiana arriva della Corte dei Conti, che con una lunga e dettagliata relazione boccia l’operato di viale Trastevere in tema di informatizzazione delle procedure amministrative. Adottato con decreto nel novembre 2012 (sotto il mandato dell’ex ministro Profumo), per quanto riguarda la scuola il piano doveva concludersi entro la fine del 2013. Sono passati tre anni, ma siamo ancora in alto mare, scrive Il Fatto.

Né “l’archivio virtuale” o il “fascicolo elettronico degli alunni” o tantomeno la “scrivania semplificata” sono stati realizzati, cosicchè il  desiderio di milioni di studenti, ma ance docenti,  di poter rivedere a distanza di anni un tema o un compito del liceo resta un sogno.

Ma i numeri più preoccupanti riguardano la dotazione di computer e tablet: solo 12mila aule su quasi 180mila hanno un pc, cifra che si abbassa ad appena 3.900 per i tablet. Rispettivamente il 7% e il 2%. Con buona pace della scuola digitale.

Uno dei pochi risultati è l’iscrizione online: nel 2014/2015 il 98,9% delle iscrizioni è avvenuto su internet. Così come abbastanza diffuso è il protocollo informatico (presente nel 78,3% delle scuole), al pari dell’utilizzo del registro elettronico di classe, adottato dal 69% dei docenti. Qui, però, ci sono delle forti disuguaglianze geografiche: se Marche ed Emilia-Romagna toccano punte del 78%, Calabria e Sardegna si fermano sotto il 45%. Anche così è stato possibile realizzare dei risparmi importanti: circa 785 milioni di euro rispetto a quanto il Miur spendeva nel 2011. Ma su tutte le voci di spesa di tutti i dipartimenti (non solo la scuola). E – come sottolinea la Corte dei Conti – “in parte per il processo di dematerializzazione e in parte, forse la più consistente, per i tagli di spesa lineari” delle ultime spending review.

Le responsabilità del parziale fallimento sarebbero, scrive Il Fatto, in primo luogo, a carico della mancanza delle risorse necessarie. Un paradosso, visto che il decreto prevedeva che il piano avrebbe dovuto essere realizzato “senza oneri aggiuntivi di spesa per lo Stato”. Il resto lo hanno fatto i problemi e le polemiche che hanno coinvolto negli anni il Cineca, il consorzio individuato come partner per lo svolgimento dei servizi informatici. Stefania Giannini promette un cambiamento e lancia un piano ambizioso da un miliardo di euro.

Rafforzato il diritto alle supplenze brevi (Nota 2966/15)

Rafforzato il diritto alle supplenze brevi (Nota 2966/15)

Il MIUR con Nota prot. n° 2966/15 ha stabilito che dal 1/9/2015 le supplenze brevi non dovranno più essere pagate dalle singole scuole, e gravare quindi sul fondo di istituto, ma verranno pagate direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze previa trasmissione della documentazione da parte del MIUR.

 


OSSERVAZIONI

 

Questa novità, che può apparire solo contabile, comporta notevoli conseguenze positive e di ciò va dato atto alla CGIL che si è battuta per questo cambiamento. Infatti prima di tale modifica molti dirigenti scolastici, a causa delle croniche insufficienze del fondo di istituto si rifiutavano di nominare supplenti per brevi periodi di tempo. Da ora in poi ciò non avverrà più, anzi per gli alunni con disabilità si avrà un rafforzamento del diritto alla supplenza.

Infatti sino ad oggi molti dirigenti scolastici, in caso di assenze di docenti curricolari, precettavano i docenti per il sostegno per fare supplenze o in altre classi, abbandonando l’alunno con disabilità nella propria, o nella stessa classe di titolarità, violando così il diritto dell’alunno alla compresenza del docente curricolare e quello per il sostegno.

Infine è da tener presente che la recente l. n° 107/15 con l’introduzione dell’organico potenziato, col quale ogni scuola avrà un’aggiunta all’organico tradizionale da un minimo di 3 ad un massimo di 8 docenti in più, ha creato le condizioni per le quali in caso di assenze improvvise o brevi di docenti, questi saranno certamente suppliti dai docenti dell’organico potenziato.

Salvatore Nocera

Nota 9 novembre 2015, AOODGOSV 11179

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche secondarie di II° grado
LORO SEDI
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti preposti degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e, p.c. Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE

Nota 9 novembre 2015, AOODGOSV 11179

Oggetto: Apertura rilevazione per la rendicontazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro delle scuole secondarie di II grado assegnatarie per l’anno scolastico 2014/2015 dei “Fondi Miur ex lege 440/97” ai sensi del Decreto Ministeriale 21 maggio 2014 n° 351 e decreto del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del 20 ottobre 2014 n° 761

Nota 9 novembre 2015, AOODGOSV 11171

Ministero dell’Istruzione dell’Universìtà e della Ricerca
D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del S.N.I.

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Nota 9 novembre 2015, AOODGOSV 11171

OGGETTO: Nota attuativa per le azioni di formazione rivolte a Dirigenti scolastici e Nuclei interni di valutazione (art. 6 lett. b Decreto Dipartimentale 937 del 15/09/2015)

Circolare 9 novembre 2015, AOOUFGAB 35

Agli Enti di ricerca articolo 1, comma 1, del D.Lgs 31 dicembre 2009, n. 213
Loro Sedi

Circolare 9 novembre 2015, AOOUFGAB 35

Oggetto: Intepretazione e applicazione dell’articolo 13 . “Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale” del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Nota 9 novembre 2015, AOODGSIP 12026

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

A Direttori Generali Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Dirigenti Ambiti Territoriali Provinciali
LORO SEDI
Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
BOLZANO
Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
TRENTO
Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
BOLZANO
Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine
BOLZANO
Sovrintendente degli studi per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA

Ep.c. Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado

 

Nota 9 novembre 2015, AOODGSIP 12026

Oggetto: Concorso Nazionale “1946 – 2016: Verso la piena cittadinanza attiva. 70 anni dal voto delle donne”