TRIBUNALE DEL LAVORO DI COMO SENTENZA 21 GENNAIO 2016 .IL DOCENTE CON
DIPLOMA MAGISTRALE ABILITANTE HA DIRITTO ALL’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD
ESAURIMENTO: ILLEGITTIMITA’ DEL DM N.235/2014 .
Di particolare interesse la sentenza del Tribunale di Como Sez. Lavoro del 21
gennaio 2016, adito dalla ricorrente patrocinata dagli Avvocati Leo Condemi e
Maurizio Danza che, in possesso di titolo di diploma magistrale abilitante all’
insegnamento conseguito anteriormente all’anno 2001-2002, aveva chiesto l’
iscrizione nelle graduatorie permanenti (ora in esaurimento a seguito dell’
intervento legislativo di cui all’art. 1 c. 605 lett. c) L. 296/2006) . La
difesa aveva sostenuto che “ il diploma magistrale ottenuto prima di tale anno
va considerate in via permanente titolo abilitativo all’insegnamento ed
insuscettibile di perdere il proprio valore. In tal senso depongono svariati
interventi normativi a partire dalla L. 341/1990 (art. 3 c. 2 attuato dall’art.
2 c. 1 decreto interministeriale 10 Marzo 1997) fino alla L. 425/1997 a seguito
della quale venne emanato il DPR 323/1998 il cui art. 15 ribadisce il valore
abilitante all’insegnamento dei diplomi magistrali conseguiti entro l’anno 2001-
2002”. Accogliendo il ricorso sia sotto il profilo cautelare che nel merito,il
giudice del Lavoro di Como Dott. Canepa con sentenza ex art.429 c.p.c. di
condanna del Miur, e dell’USR di Reggio Emilia. ha sostenuto altresì che “ Il
DM 235/2014 deve ritenersi illegittimo nella parte in cui impedisce l’
iscrizione nelle graduatorie permanenti (ora in esaurimento a seguito dell’
intervento legislativo di cui all’art. 1 c. 605 lett. c) L. 296/2006) dei
docenti in possesso di titolo abilitante all’insegnamento conseguito
anteriormente all’anno 2001-2002. .. Tale granitico impianto normativo non può
certamente considerarsi posto in discussione dall’art. 1 c. 605 lett. c) L.
296/2006 che, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad
esaurimento ed imponendo un termine di decadenza al 2008 per l’inserimento in
queste ultime dei docenti già in possesso di abilitazione, non può sicuramente
ritenersi concernere la posizione dei docenti di cui si discute nel presente
processo al cui titolo di studio il legislatore (anche avvalendosi di fonti
normative sub legislative) aveva fin da tempi ben più lontani attribuito un
inequivocabile valore abilitante permanente. Il caso , secondo gli avvocati
Condemi e Danza , appare altresì di particolare rilevanza,atteso che come
sottolinea anche il giudice in sentenza, in merito alla questione giuridica,
non sussiste uniformità di vedute in giurisprudenza.
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