Nuovo Isee, famiglie vincono ricorso. Per il Consiglio di Stato l’indennità non è reddito

da Redattore sociale

Nuovo Isee, famiglie vincono ricorso. Per il Consiglio di Stato l’indennità non è reddito

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato dal Governo contro le sentenze del Tar: “indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie non servono a remunerare, ma a a compensare inabilità”: quindi non possono essere conteggiate come reddito. Bonanno: “Davide ha vinto contro Golia, in Italia esiste ancora la giustizia”

ROMA – Sul nuovo Isee, il Consiglio di Stato ha dato ragione alle famiglie con disabilità, respingendo nuovamente l’appello presentato dal Governo. Il ricorso contro il nuovo Isee, insomma, è ufficialmente e completamente vinto: e l’appello presentato al Consiglio di Stato dal governo è stato respinto. “Deve il Collegio condividere l’affermazione degli appellanti incidentali – si legge nella sentenza – quando dicono che ‘ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito – come se fosse un lavoro o un patrimonio – ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una ‘remunerazione’ del suo stato di invalidità oltremodo irragionevole, oltre che in contrasto con l’art. 3 della Costituzione”. Il Consiglio di Stato conferma quindi quanto già sentenziato dal Tar del Lazio, il quale aveva respinto “una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale”: in sintesi, le provvidenze economiche previste per la disabilità non possono e non devono essere conteggiate come reddito.

E argomenta così il Consiglio di Stato, in merito alla questione di indennità e reddito: “Non è allora chi non veda che l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una ‘migliore’ situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa”.

Esultano i ricorrenti, che proprio pochi minuti fa hanno ricevuto da notizia dall’avvocato che li ha rappresentati, Federico Sorrentino. “Ero sicura che il Consiglio di Stato ci avrebbe dato ragione! Questa è la prova che in Italia la giustizia ancora esiste, a dispetto di quanto vogliono farci credere – commenta emozionata Chiara Bonanno, una delle promotrici del ricorso – È una sentenza storica, perché nata dalla volontà di tante persone e famiglie vessate da una legge iniqua e ingiusta e da un governo che si è mostrato persecutorio nei nostri confronti. La prima sentenza del Tar – ricorda Bonanno – era infatti immediatamente esecutiva. ma per due anni il governo ha continuato ad applicare un Isee palesemente ingiusto, che ha creato ingiustizie, gravi danni e perfino morti. Perché chiedere a famiglie allo stremo di compartecipare alle spese dell’assistenza significa colpire con forza chi forza non ha. Chi ha fatto questa legge ha creato gravi danni economici, ma sopratutto alla dignità di queste persone. Davide ha vinto contro Golia: tante persone debolissime si sono letteralmente trascinate dal notaio, per firmare il mandato all’avvocato. E’ stato faticosissimo fare tutto questo: ma abbiamo vinto. I deboli hanno sconfitto il potere. E oggi festeggiamo”. (cl)

Alternanza scuola lavoro: i protagonisti siano gli studenti, in un modello alternativo alla legge 107

Come era prevedibile, emerge in questi giorni la situazione di profondo disorientamento e di rabbia che stanno vivendo studenti e docenti delle scuole secondarie di II grado, alle prese con l’alternanza obbligatoria, introdotta da quest’anno a partire dalle classi terze, dalla legge 107/15. Il caos regna sovrano tra progetti e percorsi, attività in orario curricolare ed extra curricolare, dubbi sulle risorse e sulla retribuzione del personale impegnato nelle attività o nella progettazione o nelle flessibilità o nelle attività di supporto. Spesso, gli studenti vengono sbattuti a decine di chilometri di distanza dalle scuole di provenienza e la scelta delle strutture ospitanti avviene nell’anarchia più totale. Emergono forti dubbi interpretativi sugli obblighi assicurativi per gli studenti coinvolti, mentre le scuole sono inondate da proposte di corsi di formazione sulla sicurezza o di progetti chiavi in mano.

A fronte di una situazione che definire allarmante è troppo poco, qual è la risposta del MIUR? Dopo aver pubblicato una Guida operativa, documento privo di indicazioni concrete per le scuole, ecco un profluvio di protocolli di intesa fotocopia con associazioni datoriali o singole imprese, e con iniziative di comunicazione propagandistiche. Di conseguenza, a nessuno è data la possibilità di verificare la situazione reale e la qualità progettuale a partire dal sud.

In questo contesto, esemplari per l’individuazione dell’orizzonte culturale e valoriale in cui si muove la Legge 107/15 sul tema del rapporto tra istruzione e lavoro, sono il protocollo di Intesa firmato lo scorso 27 novembre a Verona tra MIUR e Confindustria, dal titolo “Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro”, e l’”Accordo quadro per la diffusione e l’implementazione di buone pratiche di alternanza scuola lavoro” sottoscritto il 22 febbraio 2016 dall’USR Piemonte e l’Unione industriali di Torino. Per MIUR e Confindustria la centralità non è del ragazzo in formazione, ma dell’impresa. In questo senso il compito primario della scuola è chiaro e semplice: soddisfare esclusivamente il fabbisogno di competenze del sistema economico. La lettura della realtà da parte della scuola deve essere a una dimensione e tutta orientata a costruire i percorsi formativi in correlazione con le filiere produttive rinunciando alla funzione dell’apprendimento, della conoscenza culturale e democratica. Il tutto è poi condito con il consueto richiamo alla co-progettazione dei percorsi tra scuola e impresa e sulla modellizzazione e replicabilità delle “buone pratiche”. Viene del tutto ignorato il rischio concreto di trasformare l’alternanza in un gigantesco serbatoio di lavoro gratuito e in futuro precario.

I contenuti di questi documenti sono obsoleti nel merito e gravi nel metodo. Continuare a considerare l’alternanza scuola-lavoro come uno strumento del “mercato del lavoro”, ricorda paradigmi vecchi di decenni che pensavamo superati. Noi crediamo ad un modello alternativo nel quale la centralità sia data ai ragazzi in formazione, con i loro bisogni, i loro diritti, le loro ansie e aspirazioni. L’alternanza in questo contesto, può essere uno strumento straordinario per sviluppare nei ragazzi le capacità critiche, di comprensione, di interpretazione e di cambiamento della realtà, a partire anche dai contesti lavorativi. Tutto ciò potrebbe contribuire a migliorare la qualità del lavoro, le modalità organizzative e i modelli didattici delle scuole secondarie di secondo grado.

Per combattere le norme più regressive della Legge 107/15 e affermare un modello alternativo in tema di alternanza la FLC CGIL adotterà tutte le forme protesta e lotta e sosterrà i quesiti referendari.

Disabili, in Italia quasi 10mila gli alunni con deficit visivi o uditivi

da La Tecnica della Scuola

Disabili, in Italia quasi 10mila gli alunni con deficit visivi o uditivi

Ammontano a 9.855 gli alunni con disabilità sensoriale legate alla vista o all’udito iscritti alle scuole primarie e secondarie.

Il dato è contenuto nella studio “La popolazione italiana con problemi di vista e udito“, realizzato dall’Istat in collaborazione con la Lega del Filo d’Oro per tratteggiare le reali dimensioni del fenomeno della sordocecità in Italia.

Dal primo studio in Italia sul fenomeno della sordocecità, i quasi 10mila alunni censiti rappresentano una quota dello 0,11% del totale degli alunni nell’anno 2014/15.

In Italia, più in generale, nell’anno scolastico 2014/2015, gli alunni con disabilità iscritti sono stati 234.788, ovvero, il 2,7% della popolazione studentesca, con un trend in lieve crescita negli ultimi anni (nell’anno scolastico precedente rappresentavano il 2,5% della popolazione, nel 2007 il 2,1%) concentrati principalmente in Lombardia (39,748 ovvero il 2,8% degli alunni), Lazio (26,844, corrispondente al 3,2% degli alunni iscritti), Campania (24,460 rispettivamente il 2,4%) e Sicilia (con 22,748, il 2,8%).

Tra le disabilità sensoriali, l’ipovisione è stata quella più frequente, interessando rispettivamente, il 3,7% e il 3,9% degli alunni con disabilità rispettivamente delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

La sordità profonda o grave interessa il 2,1% degli alunni con disabilità delle scuole elementari e l’1,8% delle scuole medie.

In generale, lo studio, ha rilevato che in Italia le persone affette da qualche forma di sordocecità sono quasi 190mila, 189 mila per la precisione, pari allo 0,3% dell’intera popolazione.

Nella popolazione italiana, le persone con disabilità sensoriale legata alla vista o all’udito (quando non convivono simultaneamente) sono 1 milione e 700 mila.

Nella maggior parte dei casi i minori con disabilità sensoriale legate alla vista o all’udito vivono una condizione estremamente complessa poiché associano al deficit sensoriale altre disabilità, come quella intellettiva, motoria, disturbo dello sviluppo, del linguaggio e dell’apprendimento. Infatti, nel 38,1% dei casi la disabilità visiva è associata a una disabilità intellettiva e nel 37,1% dei casi a una disabilità motoria.

Due bambini su 10 hanno disturbi nello sviluppo e nel linguaggio, il 16% difficoltà nell’apprendimento, mentre l’11% ne ha di tipo affettivo relazionali.

Meno complessa – anche se di poco – la situazione dei bambini con disabilità uditive, per cui in 3 casi su 10 (31,2%) si accompagna ad altre due disabilità: nel 26,3% dei casi si tratta di disabilità intellettiva, seguito dal disturbo del linguaggio (nel 24% dei casi).

Flc-Cgil: “Il concorso mortifica la professionalità dei docenti”

da La Tecnica della Scuola

Flc-Cgil: “Il concorso mortifica la professionalità dei docenti”

Proteste della Flc-Cgil per i bandi di concorso a cattedre pubblicati il 25 febbraio nella Gazzetta Ufficiale.

Molte le critiche del sindacato di Pantaleo, riassumibili forse in un punto fondamentale: il Miur dato il via all’intera procedura concorsuale “senza il confronto con il sindacato”, mentre il bando “mortifica il lavoro, le professionalità, la dignità di chi insegna nella scuola da anni”.
Ma c’è anche una questione di merito (“Il bando ripropone un modello di esame scritto molto discutibile”) che non si comprende del tutto, dal momento che nel parere che il CSPI ha adottato a fine gennaio non si parla di questo (e nel CSPI la FLC è presente con ben 9 membri).
Per la verità il CSPI aveva evidenziato che “emerge un aspetto prevalentemente nozionistico delle prove che andrebbero riequilibrate a favore di competenze didattiche, metodologiche, relazionali richieste ad un docente”.

Il bando sembra aver recepito l’osservazione, dal momento che parla di “accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento”

Secondo la Flc le “falle” del concorso (“riguarderà solo i docenti interessati al turnover e non garantirà il posto per tutti, lasciando molti di loro senza lavoro”) si coniugano con “l’impianto autoritario della legge 107 del 2015 che con la chiamata diretta da parte dei dirigenti mette in discussione la libertà d’insegnamento e le competenze dei docenti immessi in ruolo”.
Non manca infine un atto d’accusa esplicito nei confronti delle politiche scolastiche del Governo: “Abbiamo avanzato proposte di buon senso che non sono state recepite dal governo Renzi, perché l’intento di quest’ultimo rimane quello di vanificare i diritti acquisiti dai precari e riconosciuti dalla direttiva europea”
“L’obiettivo – conclude il sindacato di Pantaleo – rimane la definizione di un piano pluriennale di stabilizzazioni che, sulla scia della direttiva europea, riconosca i diritti acquisiti mediante la reiterazione dei contratti e restituisca ai docenti della scuola dell’infanzia ciò che è stato loro tolto nel piano di assunzioni”.
E così anche per la Flc-Cgil la strada da percorrere è quella dei ricorsi e della abrogazione degli articoli della legge 107 che più di altri incidono sulle norme che regolano il rapporto di lavoro dei docenti (albi territoriali, chiamata diretta  e valutazione del “merito”).

Nota 29 febbraio 2016, AOODGOSV 2327

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del S.N.I.

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie di ogni Ordine e Grado
Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta
AOSTA
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico della Provincia di BOLZANO
e p.c Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia Autonoma di TRENTO
SEDE

Nota 29 febbraio 2016, AOODGOSV 2327

Oggetto: Festival delle lingue – Prima edizione, Rovereto 18-19 marzo 2016 – Azioni a supporto del Piano “TRENTINO TRILINGUE”.

Nota 29 febbraio 2016, AOODGPER 5732

Nota 29 febbraio 2016, AOODGPER 5732

Oggetto: Concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado per gli anni scolastici 2016/2018. Costituzioni delle Commissioni giudicatrici.

  • Decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 96
    Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità
  • Ordinanza ministeriale 23 febbraio 2016, n. 97
    Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità

Nota 29 febbraio 2016, Prot. n. 1612

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua Tedesca

BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine

BOLZANO

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta

AOSTA

 

OGGETTO: Giornata mondiale del Rifugiato – Concorso fotografico nazionale “Diritto di restare, migrare, vivere”.

In vista della Giornata mondiale del rifugiato del 20 giugno 2016, la Caritas italiana, in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca indice il Concorso Fotografico Nazionale “Diritto di restare, migrare, vivere”.

Il concorso è destinato agli studenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in forma individuale o in gruppo. Gli studenti potranno approfondire i temi oggetto del concorso avvalendosi dei materiali messi a disposizione dalla Caritas italiana, al seguente indirizzo internet www.caritas.it nelle sezioni “Giubileo: il diritto a rimanere nella propria terra”, e “Migranti e profughi: l’impegno della Caritas”.

Si allega alla presente il bando di concorso.

Si pregano le SS. LL. di voler dare massima diffusione alla presente, favorendo una consapevole partecipazione degli studenti all’iniziativa.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanna Boda

Avviso 29 febbraio 2016

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Il Coordinatore del Comitato di selezione

dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, di cui all’art. 11 del decreto legislativo 213 del 31 dicembre 2009, coordinatore nominato con D.M. n. 498 del 17 luglio 2015,

premesso che la normativa da seguire per l’individuazione e la selezione dei candidati da proporre al Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca fa riferimento a specifici articoli dei decreti di seguito elencati:

Decreto legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 che riguarda il riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165:
art. 11:
Comma 1. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, con decreto del Ministro è nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzioni di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comitato di selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, è supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. Il personale del Ministero non può, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

Comma 2. Il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e, per ciascuna posizione e dove possibile in ragione del numero dei candidati, propone al Ministro:
a) cinque nominativi per la carica di presidente;
b) tre nominativi per la carica di consigliere.

Comma 3. Nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro. Il terzo consigliere è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.

 

Decreto ministeriale n. 498 del 17 luglio 2015 di costituzione del Comitato di selezione:
Art. 1:
Comma 1. È nominato il Comitato di selezione, incaricato della predisposizione dell’elenco dei nominativi per la nomina a Presidente e a membro del Consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 213/2009

Comma 2. Il Comitato di selezione resta in carica fino al completamento della selezione dei componenti di nomina governativa il cui mandato scade nel corso dell’anno 2015 e dell’anno 2016.

Comma 3. Il Comitato, nel valutare le singole candidature, deve prioritariamente garantire che il profilo dei candidati risponda ad elevata qualificazione tecnico- scientifica, comprovata da particolari competenze professionali, acquisite anche in ambito internazionale.

Art. 2:
Comma 1. Il Comitato di selezione entro 15 giorni dal suo insediamento, fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature per ciascun ente. Il Comitato conclude i lavori entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico di selezione delle candidature. In caso di pubblicazione di avvisi pubblici differenti il Comitato conclude i lavori entro 60 giorni dalla pubblicazione di ciascun avviso. Nell’espletamento dei suoi lavori, il Comitato segue l’ordine prioritario di scadenza dei mandati dei Presidenti e dei membri dei Consigli di Amministrazione di designazione governativa sui quali viene attivato.

Comma 2. Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il Comitato propone al Ministro la rosa di candidati – separatamente e per ciascun ente – per la nomina dei Presidenti e dei consiglieri di amministrazione di designazione governativa.

Comma 3. Nella valutazione delle candidature, il Comitato tiene in conto degli eventuali criteri specifici dettati dai singoli Statuti rispettivamente per il Presidente e per i consiglieri di amministrazione di designazione governativa, che saranno richiamati nell’avviso; in assenza di tali espressi criteri, verifica il possesso da parte dei candidati di un alto profilo scientifico o professionale o manageriale, ovvero, per il Presidente, di una comprovata esperienza nella direzione di strutture di elevata complessità, in ambito nazionale o internazionale.

Art. 3:
Comma 1. Il Comitato di cui all’articolo 1 predispone gli Avvisi pubblici per la presentazione delle candidature ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 213/2009; le sedute del Comitato sono convocate dal Coordinatore del Comitato.

Comma 2. Le funzioni di Segreteria del Comitato di selezione di cui all’articolo 1 sono svolte dall’ufficio V della Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.

INDICE

con avviso pubblico, ai sensi del predetto art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, una chiamata per la presentazione delle candidature a Presidente dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (I.N.RI.M) (art. 5 dello Statuto), il cui Statuto nella versione integrale è reperibile sul sito www.miur.it, sezione “ricerca”.
Il Comitato di selezione, nominato dal Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca con D.M. n. 498 del 17 luglio 2015, ha individuato requisiti, modalità, tempi e possibilità di candidature multiple, come sotto specificato.

REQUISITI
Sono invitate ad avanzare candidatura per la nomina a Presidente dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (I.N.RI.M) persone di alta qualificazione scientificae e con pluriennale esperienza nella gestione di enti e istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca.
I candidati dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti generali di onorabilità previsti dalla legge e, in particolare, del godimento dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne penali, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio per aver prodotto documenti impropri. Non sono inoltre ammissibili candidature da coloro che hanno già ricoperto, per due mandati, il ruolo oggetto della candidatura presso lo stesso ente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 2 del d.lgs. 213/2009.
Ai sensi dell’articolo 5 comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, per i candidati che siano stati collocati in quiescenza alla data di presentazione della domanda o alla data di nomina, l’esercizio della carica sarà comunque consentito per tutta la sua durata a titolo gratuito.
Ai sensi dell’articolo 5 comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, per i candidati che saranno collocati in quiescenza durante lo svolgimento del mandato, il medesimo esercizio della carica sarà comunque consentito a titolo gratuito a partire dal periodo di quiescenza e per il restante periodo di durata del mandato.

MODALITA’
I candidati che si propongono per la nomina a Presidente dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (I.N.RI.M) sono invitati a compilare il modello di domanda di cui in allegato.
La domanda, sottoscritta in forma autografa dovrà essere inviata in formato pdf al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dgric@postacert.istruzione.it.
La domanda dovrà essere corredata da curriculum vitae, che includa le seguenti informazioni:

  • 1. dati anagrafici e personali completi;
  • 2. principali titoli, tappe e realizzazioni della carriera scientifica (inclusi, quando disponibili, indicatori bibliometrici);
  • 3. esperienze nella gestione di enti ed organismi di ricerca e di università;
  • 4. livello di conoscenza della lingua italiana e inglese;
  • 5. conoscenza delle problematiche del personale, delle attività di programmazione della ricerca, delle relazioni industriali che riguardano il sistema di ricerca nazionale;
  • 6. esperienze di ricerca e di dirigenza in istituzioni straniere;
  • 7. esperienza nella valutazione dei risultati della ricerca nazionale e internazionale;
  • 8. esperienze di incentivazione del trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca;
  • 9. altre esperienze attinenti alle specificità statutarie dell’ente.

 

Nella domanda, a pena di esclusione, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne penali, di non essere stato dispensato o destituito dal servizio per aver prodotto documenti impropri (falsità in atti e dichiarazioni mendaci sono oggetto delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 sopra richiamato).
La riservatezza dei dati è garantita nei limiti e modalità consentite dalle vigenti disposizioni in materia.

TEMPI
Le domande, corredate del relativo curriculum vitae, dovranno essere spedite mediante posta certificata all’indirizzo specificato entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito del Miur. Qualora il termine di presentazione utile della domanda cada in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo.

ATTIVITA’ DEL COMITATO
Il Comitato esaminerà le domande e i requisiti di ammissibilità di ciascun candidato. Al termine dell’istruttoria, ove possibile, in ragione del numero dei candidati che hanno presentato domanda, proporrà al Ministro una rosa di cinque nominativi per la carica di Presidente tra i quali il Ministro effettuerà la propria scelta.

Roma, 29 febbraio 2016

IL COORDINATORE DEL COMITATO
(Prof. Lamberto Maffei)


Domanda

Si parte, finalmente

Si parte, finalmente. Raccolta delle firme dal mese di aprile; 4 quesiti definitivamente concordati, che nei prossimi giorni verranno depositati in Cassazione; una compagine composita ma coesa, costituita da Comitato nazionale di sostegno alla LIP per una buona scuola per la Repubblica, Flc-Cgil, Cobas, Gilda, Unicobas, USB, SGB, CUB, Il sindacato è un’altra cosa (area congressuale Flc-CGIL), UdS, Link, Coordinamento nazionale scuola della Costituzione, Associazione nazionale per la Scuola della Repubblica, Adam, Adida, AND, Mida, Retescuole, Cesp,
Illumin’Italia,: il referendum sulla scuola è definitivamente cosa certa.

Sabato 27 febbraio 2016 la riunione di insediamento del Comitato Promotore costituito a Napoli nell’assemblea del 7 febbraio ha sciolto definitivamente le riserve residue su due dei quesiti – a proposto del comitato di Valutazione e dell’Alternanza Scuola Lavoro – e ha dato il via – dal punto di vista dell’organizzazione – al percorso che si propone di abolire alcune delle parti più pericolose della legge 107 e, al contempo, di concentrare nuovamente l’attenzione del Paese sulla cosiddetta Buona Scuola, che tanti problemi sta creando al sistema scolastico, ribadendo il proprio fiero contrasto alla visione aziendalista che la nuova legge accoglie.

In attesa che i costituzionalisti che hanno lavorato al comitato tecnico scientifico formulino definitivamente i quesiti che verranno depositati e stampati sui moduli per la raccolta delle firme, ne segnaliamo i contenuti:

  • School bonus: si chiederà di cancellare un beneficio di fatto riservato alle scuole private: le erogazioni liberali non dovranno più essere riservate alle singole scuole, ma all’intero sistema scolastico, scongiurando così anche la possibilità che le scuole private sfruttino tali meccanismi per eludere le tasse su una parte delle rette.

  • Poteri del dirigente scolastico: formulazione che abroghi la chiamata diretta degli insegnanti da parte del dirigente scolastico sugli ambiti territoriali per incarichi solo triennali.

  • Alternanza scuola-lavoro: abrogazione dell’obbligo di 200 ore nei licei e 400 ore nei tecnico-professionale, lasciando le scuole libere di organizzare tali attività come hanno sempre fatto;

  • Valutazione del merito da parte del dirigente scolastico: abrogazione parziale dei relativi commi, allo scopo di ripristinare le funzioni precedenti del comitato di valutazione secondo il T.U. (Dl 297/94) e attribuzione del fondo per la valorizzazione dei docenti alla contrattazione.

Si tratta soprattutto di rilanciare un nuovo modello sociale per contrastare quello che il Governo Renzi ha affermato a colpi di voto di fiducia nelle principali zone di espressione dell’interesse generale: ambiente, diritti, scuola, democrazia.

Affinché la parola ritorni ai cittadini, il referendum contro la 107 si collocherà perciò in una campagna allargata e plurale, che verrà lanciata da un’assemblea nazionale il 13 marzo, a Roma: oltre ai quesiti sulla scuola, uno per fermare gli incentivi alla privatizzazione dell’acqua e dei servizi pubblici locali; uno per cambiare le politiche ambientali, a partire dallo stop definitivo alle trivellazioni petrolifere in terra e in mare, opzione “trivelle zero”.

Referendum comuni capaci di rafforzare la mobilitazione sociale che in questi anni ciascun movimento e soggetto sociale, con la propria autonomia e i propri percorsi, ha portato avanti.

Referendum comuni capaci di estendere la sensibilizzazione e il coinvolgimento diretto delle persone, e di disegnare un altro modello sociale, riaprendo la strada alla speranza di un futuro diverso per tutte e per tutti.
La cornice è quella del contrasto all’attacco frontale alla democrazia, che vede – dal referendum confermativo ai due quesiti sull’Italicum – la necessità di dire no al disegno autoritario del governo, che rafforza il potere esecutivo in palese violazione dei principi fondamentali della Carta Costituzionale e della Repubblica.

In Italia i sordociechi sono 189mila

da VITA

Una ricerca Istat promossa dalla Lega del Filo d’oro dimostra che «i dati derivanti da precedenti analisi, che parlavano di qualche migliaio, non potevano essere attendibili. Si tratta di una vera e propria emergenza cui è necessario rispondere con forza», ha sottolineato il presidente della onlus Rossano Bartoli

Sono tanti, 189mila, ma hanno un grave problema di solitudine e spesso di completa dipendenza dagli altri. Sono le persone sordocieche secondo il primo rilevamento compiuto dall’Istat e promosso dalla Lega del Filo d’oro, l’associazione italiana impegnata dal 1964 sul fronte dell’assistenza, educazione, riabilitazione e reinserimento familiare e sociale delle persone con questa doppia disabilità.

«L’esperienza quotidiana – afferma il presidente Rossano Bartoli – ci dimostrava che i dati derivanti da precedenti analisi non potevano essere attendibili (parlavano al massimo di qualche migliaio): ora con il prezioso contributo dell’Istat si evidenzia una vera e propria emergenza cui è necessario rispondere con forza».

Ecco i dati fondamentali dello studio “La popolazione italiana con problemi di vista e udito”, presentato oggi alla Camera alla vigilia della Giornata nazionale delle Malattie rare (29 febbraio), che colpiscono meno di 1 nato su 2000, ma sono tra le principiali cause della insorgenza della doppia disabilità.

Sono in maggioranza donne (al 65%) le persone affette da sordocecità; l’88% ha più di 65 anni e vivono prevalentemente al Sud (30,6, contro il 21,4 al Centro e il 16,8 nelle isole).

Ben 108mila sordociechi sono praticamente “confinati in casa”, non essendo in grado di provvedere autonomamente a se stesse a causa anche di altre disabilità presenti: la metà, il 51,7% del totale, ha anche una disabilità motoria; 4 su dieci evidenziano anche danni permanenti legati alla insufficienza mentale e a disturbi comportamentali.

Una minoranza consistente (circa 20mila persone) assomma tutti i tre livelli di difficoltà (confinamento, difficoltà di movimento e difficoltà nelle più semplici funzioni quotidiane) che diventa poi uno stato di “dipendenza assoluta” dall’esterno: con conseguenze pesanti anche per le famiglie.

Per la quasi totalità dei sordociechi è difficile uscire di casa (86,7%); e per l’85% risulta difficoltoso l’accesso ai servizi pubblici. Anche per quella quota di disabili (il 36% del totale) che non presenta difficoltà aggiuntive alla sordocecità.

Aggiunge tristezza, inoltre, il dato di quel 66,5% di persone che lamenta la difficoltà a “incontrare amici e parenti”, o del 78,7 che non riesce a occuparsi dei propri interessi, hobby o di partecipare a eventi culturali e d’intrattenimento.

Il Rapporto presenta un approfondimento sui minori: all’interno di una popolazione disabile nelle scuole per l’anno 2014-2015, di 234.788 ragazzi, in lieve crescita negli ultimi anni, sono 9.885 bambini e ragazzi con disabilità sensoriali legate alla vista o all’udito: nel 38,1% dei casi si associano disabilità intellettiva; nel 37 motorie; nel 20% disturbi nello sviluppo e nel linguaggio. Il 40% dei bambini – soprattutto quelli con una disabilità visiva – ha gravi problemi dell’apprendimento.

«È fondamentale l’utilità sociale dei dati che presentiamo», ha detto Linda Laura Sabbadini, Direttore del Dipartimento delle Statistiche Sociali e Ambientali Istat, «per rendere “visibili gli invisibili”, e poter calibrare meglio le politiche pubbliche. Non bastano i numeri, perché dietro ci sono le persone. Conoscere è fondamentale per decidere».

Come, ad esempio, decidere di migliorare e attuare la Legge 107/2010 per riconoscere le specificità della doppia disabilità anche dopo il superamento del 12mo anno di età e – anche in questo modo – accelerare il riconoscimento d’invalidità che troppo dipende dalla Commissioni territoriali di accertamento.

«Siamo finalmente usciti da una dimensione di clandestinità e possiamo studiare ora interventi adeguati», afferma Francesco (giovane laureato in Giurisprudenza all’Università di Urbino con 110 e lodo con una tesi sulla disabilità nella nostra Costituzione), nato cieco e diventato sordo a dieci anni ora tra i principali sostenitori dell’associazione.

«Questo scenario emerso dall’inedito contributo dell’Istat – dichiara Carlo Ricci, presidente del Comitato Tecnico scientifico ed Etico della Lega – impone una riflessione in merito all’organizzazione dei servizi e alla scelta dei protocolli d’intervento nell’ambito dell’educazione e della riabilitazione per i disabili sensoriali».

Per questo sono particolarmente importanti due tasselli di questo lavoro che si sta facendo in Parlamento: la proposta di legge sul “Dopo di noi”, per l’assistenza alle persone disabili dopo la morte dei parenti; e la proposta di modifica della 107/2010, per correggere gli ostacoli che impediscono a chi diventino sordi successivamente al dodicesimo anno di età di acquisire i relativi benefici (primi firmatari Carrescia- D’Incecco, PD).

«Anche per colmare – afferma Elena Carnevali, deputata del Pd e relatrice della legge “Dopo di noi” – il grande limite all’esigibilità concreta dei diritti che esiste per un’inadeguata distribuzione dei servizi sul territorio: per poter davvero garantire una qualità della vita e un buon livello di relazione a queste persone».

«La Lega – conclude Bartoli – si farà carico di promuovere un dibattito pubblico e istituzionale non più rimandabile, in grado di individuare tutte le modalità possibili per contrastare un bisogno davvero rilevante». Due appuntamenti pubblici già previsti per l’8 giugno e per novembre 2016, con un confronto anche con altre realtà ed esperienze italiane ed internazionali.

Scuola, insegnante licenziata per una multa di 21 anni fa. “Ora sono precaria. E supplente di me stessa”

da Il Fatto Quotidiano

Scuola, insegnante licenziata per una multa di 21 anni fa. “Ora sono precaria. E supplente di me stessa”

L’insegnante nel 1995 fu condannata dall’Inps a pagare un’ammenda per quando faceva la bracciante: “Ho perso il posto a scuola per non aver portato il certificato penale. Richiamata per la sostituzione”

Concorso docenti, ecco come si valuteranno i titoli: impossibile eccedere i 20 punti

da La Tecnica della Scuola

Concorso docenti, ecco come si valuteranno i titoli: impossibile eccedere i 20 punti

Una delle sezioni più attese dei bandi di concorso è quella dalla valutazione dei titoli dei candidati, per la quale il Miur ha predisposto una tabella all’interno del decreto n. 94 del 23 febbraio 2016.

È utile ricordare che nel bando del concorso a cattedra 2016 e precisamente nel Decreto Ministeriale n.94 del 23 febbraio 2016, all’art.1 comma 2 è scritto che ai sensi dell’art.400 del d.lgs 297/94 e successive modificazioni, la valutazione complessiva dei titoli non può eccedere i 20 punti e , qualora dovesse essere superiore, verrebbe ricondotto a tale limite massimo. Nel suddetto DM n. 94/2016 è riportata la tabella A della ripartizione dei punteggi dei titoli valutabili.

La suddetta tabella è divisa in quattro tipologie di punteggio: A)Punteggio per titolo di accesso alla procedura concorsuale; B) Punteggio per titoli professionali, culturali e di servizio ulteriori al titolo di accesso; C) Pubblicazioni; D) Titoli di servizio.

Per quanto riguarda la tipologia A possono essere assegnati al massimo 10 punti. Tale tipologia di punteggio è suddivisa per ordine di scuola, infanzia-primaria e scuole secondarie di primo e secondo grado, a parte sono trattati i titoli per la procedura concorsuale degli insegnati tecno pratici e delle classi di concorso A-55, A-56, A-57, A-58, A-59 e A-63.

Per quanto attiene la valutazione dei punteggi delle pubblicazioni, possono essere concessi al massimo 3 punti, e in particolare modo per ciascun libero o parte di libro, dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero alle aree trasversali della pedagogia, della didattica, dei Bes o dell’utilizzo delle tecnologie per l’informazione o la comunicazione nella didattica purché risulti evidente l’apporto individuale del candidato, vengono assegnati punti 1.

Invece le pubblicazioni di articoli che hanno la suddetta inerenza, su riviste ricomprese negli elenchi Anvur, vengono concessi punti 0,20. Per quanto riguarda il servizio, vengono concessi 0,70 punti per ciascun anno scolastico, se tale servizio è prestato in modo continuativo non inferiore ai 180 giorni, sullo specifico posto, classe di concorso, classe di concorso ricompresa nell’ ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionali riferiti al decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n.226. L’insegnamento agli alunni o alunne disabili è valutato esclusivamente per la procedura concorsuale sul sostegno.

Il servizio prestato nei percorsi di formazione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.

Per quanto riguarda il punteggio del titolo di abilitazione di accesso al concorso, se non dovesse essere espresso il punteggio verranno concessi 1,56 punti, fatta eccezione per gli aspiranti insegnanti tecnico pratici a cui verrà concesso punteggio doppio, e cioè 3,12 punti.

Tutte le abilitazioni dovranno essere valutate in centesimi, quelle che sono diversamente classificate verranno riportate in centesimi con una proporzione matematica e le eventuali frazioni di voto verranno arrotondate per eccesso solo se pari o superiori a 0,50. Se invece ilpunteggio dell’abilitazione è specificato ed è riportato in centesimi,  viene valutato zero punti se questo è minore o uguale a 75,  invece se è maggiore di 75  viene calcolato applicando una formula che sottrae tale punteggio a 100 e divide il risultato della sottrazione per 5. Per fare un esempio esplicativo, consideriamo un candidato che si è abilitato con 95, dovrà fare il seguente calcolo: (95-75): 5 = 4. Quindi con 100/ 100 di abilitazione si hanno 5 punti, con 95/100 si hanno 4 punti, con 90/100 si hanno 3 punti e con 85/100 si hanno 2 punti.

Per la valutazione del punteggio da assegnare al titolo di accesso, alla formula suddetta si applicano gli arrotondamenti al secondo decimale dopo la virgola.

Concorso docenti, per i 200mila candidati “programmi d’esame” allargati

da La Tecnica della Scuola

Concorso docenti, per i 200mila candidati “programmi d’esame” allargati

È lunga la lista dei requisiti culturali e professionali di base e specifici che i 200mila candidati al concorso per docenti dovranno conoscere.

Sono indicati nel corposo “Allegato A” ai tre bandi pubblicati il 26 febbraio in Gazzetta Ufficiale: si tratta di un documento di ben 172 pagine, all’interno delle quali ogni aspirante docente di ruolo potrà rintracciare il “Programma d’esame” all’interno del proprio ambito disciplinare o della propria classe di concorso, posizionato sempre nella parte sottostante alle “Tipologie delle prove”.

“Parte integrante del programma d’esame”, riporta il documento, saranno “le avvertenze generali”, elencate nella parte iniziale del testo e composte da 13 punti. Vediamo in cosa consistono.

Prima di tutto, nel fare riferimento al “sicuro dominio dei campi di esperienza e delle discipline d’insegnamento”, l’allegato A indica l’esigenza di giungere ad una “efficace mediazione metodologico-didattica”. Oltre che adottare efficaci strumenti per adottare ad una corretta “valutazione degli alunni”.

Non mancano i riferimenti alla “psicologia”, sul fronte dello sviluppo, dell’apprendimento scolastico e dell’educazione.

Si parla poi di “apprendimenti significativi” in “contesti interattivi”, da realizzare con altri docenti.

I candidati dovranno poi essere in grado di realizzare la “progettazione curricolare della disciplina”. Ma anche di “personalizzare” la materia d’insegnamento, in base alla tipologia di alunni. Particolare attenzione, bisognerà attuare verso gli alunni disabili o con deficit di apprendimento, nonché verso coloro che presentano ‘bisogni educativi speciali’.

Naturalmente, ogni aspirante docente dovrà dimostrare di avere adeguate competenze in fatto di “media per la didattica” e di “strumenti interattivi”.

Non dovranno mancare, nel loro background, le conoscenze sulla salvaguardia, fondamentale in ogni istituto, della continuità didattica e dell’orientamento scolastico (in entrata e in uscita). Lo stesso vale per quelle sull’autovalutazione delle scuole, in particolare alla luce delle novità introdotte con la Legge 107/15.

Un “focus” dovrà essere realizzato, da ogni candidato, alla “conoscenza approfondita delle Indicazioni nazionali vigenti”, specifiche del proprio corso di studi, “anche in relazione al ruolo formativo attribuito ai singoli insegnamenti”.

Non potevano mancare, i riferimenti alla legislazione e alla normativa scolastica. Si tratta, evidentemente, di contenuti ritenuti centrali, visto che è l’unico dei 13 argomenti d’esame indicati nella Avvertenze generali che presentano una serie di sotto-punti: dalla Costituzione italiana alla Legge 107/2015, passando per l’autonomia scolastica e l’organizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione e per il Testo Unico della Scuola (il decreto legislativo 297/94), nella parte relativa alla governance degli istituti.

Sempre in tema di legislazione, i docenti dovranno misurarsi anche con quesiti o domande riguardanti lo stato giuridico del docente, il contratto di lavoro, le norme che regolano “il periodo di formazione di prova”. Le commissioni avranno facoltà di chiedere delucidazioni su ruolo e funzioni riguardanti Invalsi e Indire. Ma anche sul Dpr 80/2013, che regola il sistema nazionale di valutazione.

I candidati dovranno poi andarsi a studiare i riferimenti legislativi scolastici su alunni disabili, Bes e Dsa. Oltre che su orientamento permanente, accoglienza e integrazione degli allievi stranieri e di tutte le norme che agevolano l’integrazione e il diritto allo studio degli alunni adottati.

L’ultimo riferimento riguarda le linee Miur predisposte per la prevenzione degli atti di bullismo e cyberbullismo. Su diversi ambiti legislativi, si fa riferimento alle più recenti Circolari Miur.

Terminata questa sezione, le avvertenze generali si concentrano su alcuni “documenti europei in materia educativa recepiti dall’ordinamento italiano”: si fa riferimento, a tal proposito, del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, delle raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio europeo sullo stesso tema e sulle modalità che regolano il sistema europeo Erasmus, che da oltre un ventennio permette a tanti studenti di vivere esperienze di formazione all’estero.

Si fa poi riferimento alla conoscenza di “una lingua straniera comunitaria”, rimandando i dettagli relativi alla tipologia e al livello a quanto indicato nel comma 3 dell’articolo 5 dello stesso decreto.

L’ultimo punto delle Avvertenze generali riguarda la necessità di verificare le competenze dei candidati sul Piano di Scuola Digitale, avviato da diversi anni a livello governativo: a tal fine, si fa riferimento alle “tecnologie e ai dispositivi elettronici multimediali”.

Ricordiamo che solo per alcune classi di concorso alla prova scritta seguirà una verifica di carattere pratico: chi passerà questo scoglio, per alcuni doppio, avrà la possibilità di accedere al colloquio finale.

Concorso: come funzionerà la prova scritta

da La Tecnica della Scuola

Concorso: come funzionerà la prova scritta

Prepararsi al concorso a cattedre vuol dire anche conoscere con sufficiente chiarezza le modalità con cui si svolgeranno le diverse prove.

La prova concorsuale più importante, dalla quale dipende gran parte dell’esito finale dell’intera procedura, è la prova scritta che si svolgerà con modalità un diverse rispetto a quelle precedenti.
L’articolo 5 del DM 95 fornisce tutte le istruzione al riguardo.
Vediamole.

Contenuti della prova
Sono indicati per ciascuna classe di concorso o per ciascun ambito disciplinare nell’allegato A del decreto stesso

Durata della prova
150 minuti (aumentabili per i candidati beneficiari delle disposizioni previste dalla legge 104/92

Forma della prova
Otto quesiti, 6 relativi alle competenze metodologiche e disciplinari e 2 relativi alla lingua straniera

Contenuti
Per i candidati che concorrono ai posti comuni i quesiti prevedono la trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali volti all’accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento
Per i posti di sostegno i quesiti si riferiscono alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità e sono altresì finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte al’inclusione scolastica degli alunni con disabilità

Tipologia dei quesiti
I 6 quesiti a carattere metodoligico-didattico consistono in altrettante domande aperte
I due quesiti di lingua straniera sono formati ciascuno da 5 domande a risposta chiusa.
Per la scuola primaria i quesiti si riferiscono tutti alla lingua inglese.

La prova scritta per le classi di concorso di lingua straniera si svolge interamente in lingua straniera ed è costituita da 8 quesiti a domanda aperta.