Scomparsa di Zygmunt Bauman

Bauman, Fedeli:
“È stato attento lettore e fine interprete dei cambiamenti della società contemporanea”

(Roma, 9 gennaio 2017) “Apprendo con profondo dispiacere della scomparsa di Zygmunt Bauman. È stato lettore attento, e sempre in prima linea, del cambiamento della società contemporanea e fine interprete dei mutamenti in atto con l’obiettivo di proporre risposte di senso e di prospettiva in tempi di smarrimento e incertezza diffusa. Ci mancherà la guida puntuale del ‘teorico del mondo liquido’, che, in una società fluida e inafferrabile, ha saputo offrire percorsi lucidi di conoscenza del reale”. Così la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, a proposito della morte del filosofo e sociologo polacco, Zygmunt Bauman, scomparso oggi all’età di 92 anni.

“Bauman – continua Fedeli – è stato un intellettuale che ha offerto chiavi di lettura per affrontare con consapevolezza il mondo in cui viviamo: si è interrogato sulle disuguaglianze sociali e sui fenomeni migratori, sugli effetti della globalizzazione e del crollo delle ideologie sulle identità nazionali e sugli individui. Ha dato, con il suo esempio e con la sua attività, una lezione chiara: grazie alla conoscenza si può andare alla radice delle paure che viviamo, spesso figlie dell’ignoto e delle trasformazioni di cui non comprendiamo i contorni. Accogliamo il suo invito ad essere protagonisti consapevoli e informati dei nostri tempi. Lavoreremo sempre più affinché le scuole siano i luoghi in cui si forniscono gli strumenti della conoscenza alle nuove generazioni, in modo che siano appunto protagoniste e non vittime dei fenomeni locali e globali. Grazie a Bauman per il prezioso patrimonio culturale di cui ci ha reso testimoni”.

Rapporto Onu: l’Italia non e’ un Paese a misura di disabili

La Discussione del 09-01-2017

Rapporto Onu: l’Italia non e’ un Paese a misura di disabili

L’Italia non è il Bel Paese. Dal rapporto del Comitato Onu sui diritti delle persone disabili, emerge un dato agghiacciante. L’Italia è un Paese nel quale il portatore di disabilità è discriminato a tal punto da rendere seriamente preoccupata l’Organizzazione Intergovernativa. Per il Comitato delle Nazioni Unite,«non vi e` alcuna sistematica integrazione delle donne e delle ragazze con disabilita` nelle iniziative per la parita` di genere, cosi` come in quelle riguardanti la condizione di disabilita`». Inoltre,«il quadro politico per affrontare la poverta` infantile dei minori disabili e` inadeguato». Per l’Onu avvengono «esperimenti medici su persone con disabilita`, effettuati senza il loro libero e informato consenso». Le cure per il dolore non vengono finanziate dal Servizio sanitario nazionale, per cui se la persona e` povera, soffre. L’Organizzazione intergovernativa è e` preoccupata«per il fatto che i bambini sono sottoposti a interventi chirurgici irreversibili di variazione intersessuale e ad altri trattamenti medici senza il loro libero e informato consenso». Inoltre,« la legge penale dello Stato consente di dichiarare le persone con disabilita` intellettive o psicosociali non idonee a ricorrere in giudizio», permettendo altresi` di sottoporle «per un tempo indefinito, a misure di sicurezza che le privano forzatamente della liberta`».

Un sigillo alla garanzia dei diritti

Superando.it del 09-01-2017

Un sigillo alla garanzia dei diritti

di Salvatore Nocera*

«È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»: sono certamente una pietra miliare nella storia del diritto allo studio (e non solo) degli alunni con disabilità, le parole pronunciate dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 275 del 2016, di cui avevamo dato notizia in dicembre e alla quale dedichiamo ora un ampio approfondimento. «Se la Sentenza n. 215 del 1987 – scrive Salvatore Nocera – era stata la Magna Charta dell’integrazione scolastica, questa è il sigillo posto su tale Magna Charta».

Con particolare soddisfazione, poco prima delle feste natalizie, avevamo titolato Sempre i Diritti prima dei bilanci la nota con la quale avevamo informato i Lettori della Sentenza 275/16 della Corte Costituzionale, riguardante una controversia tra la Regione Abruzzo e la Provincia di Pescara sul trasporto scolastico degli alunni con disabilità, provvedimento destinato a diventare senza alcun dubbio un vero e proprio “punto fermo”. A curare un ampio approfondimento su quella Sentenza è oggi per noi Salvatore Nocera.

Il 16 dicembre scorso la Corte Costituzionale ha depositato la Sentenza 275/16, tramite la quale ha dichiarato incostituzionale una norma della Regione Abruzzo, concernente le spese per il trasporto a scuola degli alunni con disabilità.
Si tratta di un provvedimento di enorme importanza, in quanto si fonda sull’articolo 38 della Costituzione e sulle Sentenze della stessa Corte, specie la 215/87 e la 80/10; anzi, mentre quest’ultima aveva sancito sanciva l’intangibilità del diritto allo studio con riguardo al numero necessarie di ore di sostegno, questa stabilisce l’intangibilità dello stesso diritto con riguardo al trasporto a scuola.

Vediamo i fatti. In forza dell’articolo 28 della Legge 118/71, il trasporto alle scuole del primo ciclo degli alunni con disabilità (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) è gratuito ed è posto a carico dei Comuni di residenza degli stessi. Per le scuole secondarie di secondo grado, invece, ha provveduto a garantire lo stesso diritto l’articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98, oggi sostituito dalla Legge 56/14, la quale ha stabilito che tale spesa sia posta a carico delle Regioni che possono assegnarle ad altri Enti Subregionali.
Dal canto suo, il Consiglio di Stato aveva espressamente chiarito che anche per le scuole superiori il trasporto degli alunni con disabilità dovesse essere gratuito, con la Sentenza 2361/08. Rimaneva tuttavia il dubbio circa la compatibilità di tali orientamenti con l’articolo 81 della Costituzione, che dopo la modifica introdotta dalla Legge 1/12, prevede l’obbligo del pareggio annuale di bilancio.
Ebbene, questo dubbio è stato fugato per quanto riguarda la spesa per le ore di sostegno, con la citata Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale, mentre per quanto concerne il trasporto, è arrivata ora questa Sentenza 275/16.
La Regione Abruzzo, infatti, aveva stabilito con propria Legge che la Regione stessa contribuisse alle spese di trasporto, poste a carico delle Province per le scuole superiori, in misura del 50% sulla base della rendicontazione fornita dalle stesse. Con successiva norma, però, la Regione aveva stabilito che tale rimborso sarebbe avvenuto «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio» [articolo 6, comma 2 bis della Legge Regionale 78/78, aggiunto dall’articolo 88, comma 4 della Legge Regionale 15/04, N.d.R.]. Pertanto, quando le Province abruzzesi avevano chiesto i rimborsi delle spese sostenute dal 2006 al 2012, la Regione aveva decurtato notevolmente tali rimborsi, appellandosi proprio alle ridotte disponibilità di bilancio anche in previsione degli anni successivi. Le Province, quindi, per ottenere le somme corrispondenti alle spese anticipate, avevano portato la Regione di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), il quale aveva ritenuto di dover sollevare il problema di legittimità costituzionale della norma regionale limitatrice del proprio obbligo di rimborso delle spese di trasporto, in quanto limitava i finanziamenti e quindi il servizio di trasporto gratuito, ovvero il diritto allo studio degli alunni con disabilità.

La Consulta, dunque, ha fatto proprie le argomentazioni del TAR abruzzese, dichiarando incostituzionale la norma limitatrice dell’obbligo della Regione di finanziare le spese di trasporto, che aveva ritenuto insostenibili secondo i vincoli dei propri bilanci annuali.
Meritano senz’altro di essere riportati di seguito molti passi della motivazione della Sentenza 275/16, perché essi sono di straordinaria importanza.
Questa, innanzitutto la “Motivazione in fatto n. 9 del TAR” fatta propria dalla Corte: «9.- Viceversa l’inciso “nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio”, contenuto nell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, legittimerebbe una decisione arbitraria della Regione di coprire in modo discontinuo i costi del servizio, gestito in conformità del piano previsto dall’art. 6 della medesima legge».
Non è quindi legittimo lasciare alla discrezionalità politica dei bilanci l’esigibilità o meno del diritto allo studio degli alunni con disabilità. E l’argomentazione diviene ancor più penetrante così come segue: «11.- Il finanziamento del servizio potrebbe essere ridotto in modo repentino e incontrollato, di anno in anno, rendendo del tutto variabile ed inattendibile la continuità e la pianificazione dell’organizzazione dello stesso da parte delle Province, con inevitabili ripercussioni sulle famiglie e sulla possibilità di queste di poter assicurare la frequenza scolastica ai propri figli».

L’Avvocatura della Regione aveva fatto appello al principio del pareggio di bilancio, ormai costituzionalizzato, nel modo che segue: «14.- In ogni caso, la difesa regionale rappresenta che l’effettività del diritto allo studio del disabile deve essere bilanciato [sic] con altri diritti costituzionalmente rilevanti e, in particolare, con il principio di copertura finanziaria e di equilibrio della finanza pubblica, di cui all’art. 81 Costituzione; che il limite della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio “costituirebbe una legittima scelta fra prestazioni essenziali, gratuite, e non essenziali, eseguibili dietro pagamento di un contributo, da effettuarsi in relazione alle finalità perseguite, ed alle esigenze dell’utenza di base».
La Corte Costituzionale, però, non ha condiviso tali argomentazioni, contestandole alla luce dell’articolo 24 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e dell’articolo 38 della Costituzione sul diritto intangibile all’educazione ed all’istruzione; infatti, nelle motivazioni in punto di diritto così si esprime: «5.- La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel “rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati” (sentenza n. 80 del 2010), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto».

Il ragionamento generale viene quindi rafforzato, puntualizzando nel modo che segue l’illegittima situazione determinata dalla Legge Regionale abruzzese: «6.- Nella specie il legislatore regionale si è assunto l’onere di concorrere, al fine di garantire l’attuazione del diritto, alla relativa spesa, ma una previsione che lasci incerta nell’an e nel quantum la misura della contribuzione, la rende aleatoria, traducendosi negativamente sulla possibilità di programmare il servizio e di garantirne l’effettività, in base alle esigenze presenti sul territorio. Non può neppure essere condivisa in tale contesto la difesa formulata dalla Regione secondo cui ogni diritto, anche quelli incomprimibili della fattispecie in esame, debbano essere sempre e comunque assoggettati ad un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse disponibili. Innanzitutto, la sostenibilità non può essere verificata all’interno di risorse promiscuamente stanziate attraverso complessivi riferimenti numerici. Se ciò può essere consentito in relazione a spese correnti di natura facoltativa, diverso è il caso di servizi che influiscono direttamente sulla condizione giuridica del disabile aspirante alla frequenza e al sostegno nella scuola. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “in attuazione dell’art. 38, terzo comma, Costituzione, il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)”, la quale “attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università”; e che “la partecipazione del disabile ‘al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce […] un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato (sentenza n. 215 del 1987)’” (sentenza n. 80 del 1010)».

Ma la Corte Costituzionale va ben oltre, affermando la seguente massima, pietra miliare nella storia del diritto allo studio degli alunni con disabilità: «È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione».
Ecco per intero l’undicesima “Motivazione in diritto”: «11.- Non può nemmeno essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione».
Segue quindi l’approfondimento motivazionale dell’intangibilità del nucleo essenziale del diritto allo studio nell’apparente conflitto di due norme costituzionali, l’articolo 38 e l’articolo 81, con la prevalenza del primo sul secondo e con l’incontestabile potere della Corte di affermare tale priorità, così come segue: «14.- In definitiva, nella materia finanziaria non esiste “un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi”. Al contrario, ritenere che il sindacato sulla materia sia riconosciuto in Costituzione “non può avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali”, cosicché “non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale” (sentenza n. 260 del 1990). Sul punto è opportuno anche ricordare “come sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale; e che, conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall’interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela” (sentenza n. 215 del 1987)».

La Consulta smonta poi un’altra eccezione dell’Avvocatura Regionale, così prospettata e rintuzzata: «15.- Altrettanto infondata è la tesi secondo cui la norma terrebbe conto della doverosa contribuzione da parte degli assistiti dotati di capacità contributiva. Di tale contribuzione non v’è traccia nell’intera legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978; e, soprattutto, la medesima legge, nella sua formulazione letterale, parla di garanzia della spesa necessaria e documentata senza evocare altre fonti di finanziamento».

Alla luce, quindi, di quanto detto, sembra indiscutibile il diritto alla gratuità del trasporto a scuola degli alunni con disabilità, che talora viene messo in dubbio da singoli Enti Locali, proprio appellandosi ai vincoli di bilancio.
E finalmente la Consulta supera le ultime difese della Regione circa l’insuperabilità dei propri vincoli di bilancio, nel modo che segue: «16.- Infine, non è condivisibile l’argomento secondo cui le scelte adottate in sede di bilancio non avverrebbero in modo generico, bensì con apposita istruttoria ricavata dall’acquisizione dei piani preventivi di intervento predisposti dalle Province sulla base delle necessità riscontrate nell’anno scolastico in corso e di quelle dichiarate dal genitore dello studente che si iscrive per la prima volta al grado di istruzione secondaria superiore. È proprio la disattenzione alle risultanze del piano il vizio genetico della norma contestata, che consente di prescinderne al di là di ogni ragionevole argomento: condizionare il finanziamento del 50% delle spese già quantificate dalle Province (in conformità alla pianificazione disciplinata dallo stesso legislatore regionale) a generiche ed indefinite previsioni di bilancio realizza una situazione di aleatorietà ed incertezza, dipendente da scelte finanziarie che la Regione può svolgere con semplici operazioni numeriche, senza alcun onere di motivazione in ordine alla scala di valori che con le risorse del bilancio stesso si intende sorreggere».

In conclusione, se quando nel 1987 fu pubblicata la Sentenza n. 215 della Corte Costituzionale sul diritto insopprimibile allo studio degli alunni con disabilità, ebbi a scrivere che essa doveva considerarsi «la Magna Charta dell’integrazione scolastica», a maggior ragione oggi possiamo dire che questa nuova Sentenza è il sigillo posto su tale Magna Charta.

Salvatore Nocera,
Presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) della quale è stato vicepresidente nazionale e responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down).

Una sentenza importante a favore dei lavoratori

Una sentenza importante a favore dei lavoratori

Il 7 dicembre scorso il Tribunale del lavoro di Bologna ha emesso una sentenza importante che riconosce un cospicuo risarcimento ad Ata e Docenti chiamati per numerosi anni a ricoprire posti a tempo determinato.

La causa era stata promossa come Cobas Scuola di Bologna con il patrocinio degli avvocati Marco Barone, Aleardo Lizzi e Mario Marcuz.

GIi Ata che hanno fatto ricorso avranno riconosciute da cinque a nove mensilità in base al periodo per cui si è protratto tale abuso del contratto a tempo determinato. Per i docenti il tribunale ha stabilito il diritto dei ricorrenti alla progressione stipendiale e agli scatti di anzianità.

Come Cobas esprimiamo soddisfazione per il riconoscimento giuridico delle ragioni delle lavoratrici e dei lavoratori. La nostra scelta di adire vie legali è sempre riluttante, sopraggiunge come triste constatazione di un’ostinata e continua negazione dei diritti che sembra diventata prassi normale nella condotta dei governi.

Abbiamo altre cause in corso e – qualora sia necessario – altre ne intenteremo; ma continuiamo a pensare che sia uno scandalo che i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori non vengano rispettati in primis da chi – eletto – dovrebbe rappresentare i cittadini. .

Per quanto ci riguarda come  sindacato, la sentenza ci dà la forza di continuare soprattutto l’azione di conflitto che svolgiamo quotidianamente, dal basso, contro l’attacco ai diritti dei lavoratori e contro il tentativo di destrutturare la scuola pubblica. L’invito a docenti, personale ata e dirigenti della scuola è a sostenere questo conflitto, con l’iscrizione e con la partecipazione all’ideazione e all’organizzazione delle iniziative.

Nella Mobilità doveva prevalere il criterio del maggior punteggio

I Tribunali del Lavoro danno ragione all’Anief: nella Mobilità doveva prevalere il criterio del maggior punteggio

Ancora vittorie per l’Anief presso i Tribunali del Lavoro avverso le procedure di Mobilità straordinaria 2016 poste in essere dal MIUR: i Giudici del Lavoro di Massa e Pavia accolgono i ricorsi Anief e rimodulano i trasferimenti in base al criterio del merito e nel pieno rispetto del punteggio posseduto dai ricorrenti. Gli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Marco Di Pietro, Piera Bianchi e Giuseppe Campisi ottengono ragione in tribunale in favore di altri due nostri iscritti con la condanna del MIUR a rettificare le operazioni attribuendo il corretto Ambito richiesto dai docenti nella domanda di mobilità.

La valutazione del Dirigente scolastico

La valutazione del Dirigente scolastico

di Pietro Boccia

 

  1. La Direttiva MIUR n. 36 del 18 agosto 2016

Il processo di valutazione ha, come scopo, l’esigenza di valorizzare e di migliorare professionalmente i Dirigenti scolastici, nella prospettiva del progressivo incremento della qualità del servizio scolastico. La direttiva n. 36 del 18 agosto 2016, che è un copia e incolla della Direttiva n. 25 del 28 giugno, disciplina il procedimento della valutazione dei Dirigenti scolastici, con riferimento alla rilevazione delle azioni organizzative e gestionali, poste in atto in relazione agli obiettivi assegnati e ai risultati ottenuti.

La valutazione si svolge con cadenza annuale ed è rivolta particolarmente alle azioni riconducibili al perseguimento delle priorità e dei traguardi previsti nel RAV e nel PdM dell’istituzione scolastica.

Gli obiettivi che ogni Dirigente scolastico deve raggiungere sono definiti all’atto del conferimento degli incarichi. Nella formalizzazione degli incarichi, il Direttore dell’USR di riferimento si avvale di apposite funzioni disponibili nella piattaforma SIDI, per acquisire le priorità individuate nel RAV, al fine di predisporre, aggiornare e integrare i provvedimenti d’incarico dirigenziale.

Il Direttore può, in accordo con il Dirigente scolastico, aggiornare annualmente gli obiettivi, prima della scadenza del triennio dell’incarico dirigenziale, in particolare quando ricorrano sensibili cambiamenti nella composizione e nel numero dell’utenza scolastica e nel contesto sociale di riferimento.

Il Direttore, in base alla rilevazione dell’azione dirigenziale e dei risultati conseguiti, adotta annualmente i provvedimenti di valutazione dei Dirigenti, tenendo conto dell’istruttoria fatta dai Nuclei di valutazione di proposito costituiti.

Ogni Nucleo si compone di un dirigente tecnico, amministrativo o scolastico in funzione di coordinatore, e due esperti in possesso di specifiche e documentate esperienze in materia di organizzazione e valutazione. Deve sempre essere prevista la presenza di almeno un dirigente scolastico.

Il risultato conseguito è definito con una delle seguenti espressioni: “pieno raggiungimento”, “avanzato raggiungimento”, “buon raggiungimento” ovvero “mancato raggiungimento degli obiettivi”.

Nel caso in cui l’istruttoria evidenzi elementi di giudizio che possano condurre alla definizione di “mancato raggiungimento degli obiettivi”, il Direttore può convocare il Dirigente scolastico interessato per un primo confronto. Nel caso in cui il processo di valutazione si concluda con attribuzione del livello di “mancato raggiungimento degli obiettivi”, il Direttore comunica l’esito della valutazione all’interessato convocandolo, entro i successivi 30 giorni, per instaurare la fase del contraddittorio da concludere entro ulteriori 30 giorni. Anche in caso di valutazione positiva, entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di valutazione, il Dirigente può chiedere di essere sentito dal Direttore.

Alla valutazione si realizza, di conseguenza, la corresponsione della retribuzione di risultato, determinata annualmente nel rispetto del criterio della differenziazione e corrisposta, in unica soluzione, a seguito della procedura di certificazione delle risorse destinate e di definizione degli aspetti delegati alla fase contrattuale.

Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale adotta, poi, annualmente un Piano regionale di valutazione; questo è un documento di riferimento che viene pubblicato nel Portale Valutazione del sito internet del Ministero e in quello dell’USR.

Per finalità di monitoraggio è istituito l’Osservatorio nazionale sulla valutazione della dirigenza scolastica, che presenta alla Direzione Ordinamenti e alla Direzione per il personale una sintetica illustrazione dello stato di attuazione della direttiva alla fine di ciascun anno. Alla fine del primo triennio di applicazione presenta una relazione finale al Ministro.

La valutazione si applica agli incarichi sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016. Gli incarichi dirigenziali in atto sono integrati a cura del Direttore con l’indicazione degli obiettivi da perseguire sino al termine dell’incarico. Entro 30 giorni dall’avvenuta registrazione della direttiva da parte degli organi di controllo, saranno adottate le Linee guida per la relativa attuazione.

 

Le Linee guida per l’attuazione della Direttiva n. 36 (18 agosto 2016)

Il Decreto direttoriale MIUR n. 971 del 21 settembre 2016 presenta le Linee guida per l’attuazione della Direttiva n. 36 (18 agosto 2016) sulla valutazione dei Dirigenti scolastici, che trovano applicazione a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017.

La valutazione della dirigenza scolastica è finalizzata alla valorizzazione e al miglioramento professionale dei Dirigenti scolastici, nella prospettiva del progressivo incremento della qualità del servizio scolastico e in coerenza con il Sistema nazionale di valutazione.

Gli obiettivi di miglioramento della scuola (priorità) individuati attraverso il RAV, con gli obiettivi nazionali e gli obiettivi regionali, sono il punto di partenza per la valutazione dei Dirigenti scolastici, in quanto rappresentano il quadro di riferimento all’interno del quale si colloca l’azione della dirigenza e il contributo al miglioramento del servizio, come stabilito dal comma 93. I Dirigenti contribuiscono al perseguimento degli obiettivi attraverso “la specificità delle proprie funzioni” (D. Lgs. 165/2001, art. 25, comma 1); di conseguenza, la valutazione non può essere fondata esclusivamente sul raggiungimento degli obiettivi, ma deve considerare innanzitutto lo specifico dell’azione dirigenziale finalizzata al loro raggiungimento e, in particolare, i criteri generali riportati nel comma 93:

– competenze gestionali e organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell’incarico triennale;

– valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;

– apprezzamento dell’operato all’interno della comunità professionale e sociale;

– contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell’ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;

– direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.

L’assegnazione degli obiettivi, nell’ambito dell’incarico di ciascun Dirigente, spetta al Direttore dell’USR. Sono fondamentali, inoltre, gli obiettivi derivanti dal RAV in quanto collegano l’azione del Dirigente al miglioramento della singola istituzione scolastica, così come gli obiettivi stabiliti dal Ministro a livello nazionale, in quanto definiscono alcuni fondamentali punti di riferimento comuni, oltre ad eventuali obiettivi regionali individuati dal Direttore al fine di promuovere e sviluppare le scelte specifiche del territorio.

Gli obiettivi nazionali (Direttiva, art. 5, commi 1 e 2) derivano dalla normativa vigente e sono coerenti con i criteri, di cui al comma 93, comprendono le priorità nazionali, individuate per il sistema nazionale d’istruzione e di formazione, tengono conto degli atti d’indirizzo e delle direttive del Ministro e sono intenzionalmente orientati in relazione alle competenze professionali di base del Dirigente scolastico e agli obiettivi generali di sistema.

Gli obiettivi nazionali, per il triennio, relativo agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, sono i seguenti:

– assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione del Piano triennale dell’offerta formativa;

– assicurare il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, organizzando le attività secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi;

– promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;

– promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di migliora-mento della scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti.

Per il procedimento di valutazione è necessario riferirsi al comma 94, che richiama l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001, in cui si prevede che i Dirigenti rispondano in ordine ai risultati e siano valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale. Stabilisce, infatti, il comma 94:, che il “nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione. La valutazione è coerente con l’incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato”.

La Direttiva riprende il procedimento generale di valutazione (art. 4) e lo definisce in modo più specifico, evidenziando che si articola nella definizione degli obiettivi da assegnare ai Dirigenti e nella successiva rilevazione dell’azione dirigenziale finalizzata al conseguimento degli obiettivi e dei risultati effettivamente raggiunti.

La valutazione del Dirigente si svolge con cadenza annuale, in coerenza con il relativo incarico triennale e con particolare attenzione alle azioni direttamente riconducibili all’operato del Dirigente in relazione al perseguimento delle priorità e dei traguardi previsti nel RAV e nel piano di miglioramento dell’Istituzione scolastica. I passaggi, per il procedimento generale di valutazione (art. 8), sono i seguenti:

  1. La definizione degli obiettivi, vale a dire:

– il Direttore avvia il procedimento assegnando gli obiettivi a ogni Dirigente all’interno dell’incarico triennale;

– il Direttore, per la formalizzazione degli incarichi ai Dirigenti, utilizza le apposite funzioni disponibili nella piattaforma SIDI per acquisire le priorità individuate nel RAV, al fine di predisporre, aggiornare e integrare i provvedimenti d’incarico.

  1. La costituzione dei Nuclei di valutazione e l’adozione del Piano regionale di valutazione, in altre parole:

– nel procedimento di valutazione, il Direttore si avvale di uno o più Nuclei di valutazione appositamente costituiti;

– il Direttore, sulla base della proposta effettuata dal Coordinatore regionale del servizio ispettivo, con proprio decreto costituisce i Nuclei di valutazione e individua i Dirigenti che saranno valutati da ciascun nucleo (art. 9, comma 1);

– il Direttore adotta annualmente il Piano regionale di valutazione sulla base della proposta del Coordinatore regionale del servizio ispettivo (art. 10, comma 1);

– il Piano è annuale e contiene: gli obiettivi definiti dal Direttore con riferimento al contesto territoriale; la relazione sullo stato del sistema di valutazione a livello regionale e di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano precedente; il numero dei Nuclei di valutazione da attivare presso l’USR;

– il Piano adottato è pubblicato nei modi previsti dall’articolo 10, comma 3.

  1. L’adozione del provvedimento di valutazione, ovvero:

– il Direttore, in base alla rilevazione dell’azione dirigenziale e dei risultati conseguiti, adotta annualmente i provvedimenti di valutazione dei Dirigenti, a seguito dell’istruttoria effettuata dal Nucleo di valutazione;

– i provvedimenti di valutazione evidenziano il livello di raggiungimento degli obiettivi attraverso una delle seguenti espressioni: “pieno raggiungimento”, “avanzato raggiungimento”, “buon raggiungimento” ovvero “mancato raggiungimento degli obiettivi”, cui sono connessi gli effetti dell’articolo 21 del D. Lgs. 165/2001 (art. 6, comma 3);

– nel caso in cui l’attività istruttoria svolta dai Nuclei, nel corso dell’anno, evidenzi elementi di giudizio che possano condurre alla definizione della valutazione di un Dirigente al livello di “mancato raggiungimento degli obiettivi”, il Direttore può convocare l’interessato, nel rispetto del principio del contraddittorio, per un primo confronto;

– nel caso in cui il processo di valutazione si concluda con attribuzione del livello di “mancato raggiungimento degli obiettivi”, il Direttore comunica l’esito della valutazione all’interessato convocandolo, entro i successivi 30 giorni, per instaurare la fase del contraddittorio da concludere entro ulteriori 30 giorni;

– nel caso di valutazione positiva, entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di valutazione, il Dirigente può chiedere di essere sentito dal Direttore che, a tal fine, comunica la data di svolgimento del colloquio.

Il punto di partenza è l’autovalutazione del Dirigente scolastico, attraverso un modello comune di riferimento a livello nazionale con dati ed evidenze controllabili, così com’è avvenuto per il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche (art. 6 DPR 80/2013). Il riferimento finale per la valutazione è il riscontro annuale sull’azione dirigenziale (“specificità delle funzioni”) e gli obiettivi perseguiti e raggiunti (“contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione”). Per quanto riguarda questi ultimi sarà determinante la tendenza annuale verso i traguardi previsti a livello triennale. Pertanto il punto di riferimento generale è il “traguardo” triennale previsto nel RAV, mentre l’oggetto della valutazione annuale è il trend di avvicinamento riscontrabile dai dati a sistema, in sostanza il progressivo conseguimento di traguardi intermedi che permettono di avvicinarsi al traguardo finale.

La metodologia adottata per la valutazione intende inserirsi in modo leggero all’interno del lavoro svolto quotidianamente, senza richieste di nuove e particolari documentazioni che appesantirebbero ulteriormente il lavoro richiesto ai Dirigenti, ma valorizzando al meglio i documenti e gli strumenti già in uso o in sviluppo. Tutti gli strumenti sono di supporto e orientamento alla professionalità e al miglioramento del servizio, sono presenti online e sono reperibili o consultabili tramite il Portale della valutazione del MIUR.

Il Portfolio è lo strumento di riferimento per l’autovalutazione e al tempo stesso lo strumento di supporto e accompagnamento a tutto il procedimento di valutazione, che permette una sintesi e una riorganizzazione ordinata fra i vari documenti specifici che il Dirigente scolastico intende portare in evidenza. La sua composizione prevede sia una parte pubblica, in cui viene inserito il curricolo professionale (modello unico su anagrafica nazionale) e le azioni specifiche del Dirigente scolastico, finalizzate al miglioramento sia una parte riservata in cui egli trova strumenti per l’autovalutazione nonché per l’analisi e lo sviluppo della propria professionalità oltre, naturalmente, alle valutazioni di prima istanza del Nucleo e finali del Direttore.

L’azione del Dirigente scolastico viene valutata su tre dimensioni professionali:

–                sulla direzione unitaria, sulla promozione della partecipazione, sulle competenze gestionali e organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati (con un peso del 60% nel risultato finale);

–                sulla valorizzazione delle risorse professionali, dell’impegno e dei meriti professionali (con un peso del 30%);

–                sull’apprezzamento dell’operato all’interno della comunità professionale e sociale (con un peso del 10%).

Ogni Nucleo di valutazione è costituito da un Dirigente tecnico o amministrativo o scolastico, in funzione di coordinatore, e da due esperti in possesso di specifiche e documentate esperienze in materia di organizzazione e valutazione. Un Nucleo deve sempre comprendere almeno un Dirigente scolastico, preferibilmente con esperienze maturate come valutatore nei progetti nazionali per il miglioramento e la qualità del servizio, al fine di assicurare la presenza di competenze legate allo specifico professionale della dirigenza scolastica. Inoltre, ogni Nucleo può essere articolato con una diversa composizione, in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione, come previsto dal comma 94. La necessaria omogeneità della metodologia di valutazione dei Nuclei e il coordinamento complessivo sono assicurati dal Direttore.

Per quanto concerne la composizione dei Nuclei:

– l’Ufficio scolastico regionale individua tramite avviso pubblico i Coordinatori dei Nuclei regionali tra le seguenti figure: Dirigenti tecnici; Dirigenti tecnici o scolastici in quiescenza (da non oltre 3 anni) con esperienze accreditate di valutazione in progetti nazionali; Dirigenti scolastici utilizzati ai sensi della L. 448/98; Dirigenti amministrativi; Dirigenti scolastici preferibilmente con esperienze maturate nella propria scuola e/o come valutatore nei progetti nazionali per il miglioramento e la qualità del servizio;

– l’Ufficio scolastico regionale costituisce un elenco di dirigenti scolastici, uno di dirigenti amministrativi e uno di esperti di valutazione selezionati tramite avviso pubblico redatto sulla base di criteri comuni a livello nazionale per l’individuazione degli altri due componenti del Nucleo;

– il Coordinatore regionale del servizio ispettivo, sulla base del numero dei Dirigenti scolastici in servizio presso l’USR di riferimento e dei predetti elenchi, formula una proposta di Piano regionale di valutazione comprendente la composizione dei Nuclei da attivare presso l’Ufficio, nonché l’elenco dei Dirigenti che devono essere valutati da ogni Nucleo in relazione alla durata dell’incarico e il piano delle visite da parte del Nuclei. Nel piano delle visite annuali devono necessariamente rientrare i Dirigenti che non hanno raggiunto gli obiettivi, i Dirigenti che non hanno ricevuto nessuna visita negli ultimi due anni e una percentuale di visite casuali;

– il Direttore, sulla base della proposta effettuata dal Coordinatore regionale del servizio ispettivo, con proprio decreto, costituisce i Nuclei di valutazione e individua i Dirigenti da valutare da parte di ciascun Nucleo.

Il Nucleo può, in sintesi, essere articolato in due livelli, vale a dire:

– il Coordinatore definisce tutta la procedura sulla valutazione di ogni Dirigente propedeutica all’analisi del Nucleo, chiede documentazioni integrative e ove necessario predispone una visita individuale o di Nucleo al completo;

– il Nucleo esprime la valutazione di prima istanza sulla base della precedente fase istruttoria e della visita presso la scuola.

L’espressione della valutazione deve sempre avvenire in forma collegiale e, ove vi siano discordanze di giudizio, prevale la maggioranza.

La visita presso la scuola sede di servizio del Dirigente avviene attraverso un Protocollo di visita comune a livello nazionale, pubblicato all’interno del Portale della valutazione del MIUR all’indirizzo: http://www.istruzione.it/snv/dirigenti.shtml.

Il Coordinatore, oltre alla visita, al fine di facilitare il più possibile il reperimento di informazioni, spiegazioni, documentazioni e ogni altra comunicazione utile al procedimento di valutazione, potrà concordare un appuntamento e collegarsi direttamente con il Dirigente utilizzando gli strumenti di comunicazione ritenuti più idonei (telefono, web conference, chiamate internet e così via). In tal caso l’appuntamento sarà registrato all’interno del portale del Sistema Nazionale di Valutazione dal Coordinatore e riporterà la data e l’oggetto della comunicazione; gli appuntamenti saranno visibili al Dirigente scolastico in un’apposita sezione del portale. Una volta concluso l’appuntamento, il Coordinatore e il Dirigente scolastico potranno confermare l’avvenuta comunicazione e aggiungere i propri commenti all’interno della piattaforma.

L’oggetto della comunicazione, la data e gli eventuali commenti vengono registrati e rientrano direttamente nel Portfolio del Dirigente scolastico nella sezione riservata alla valutazione. In sostanza, è opportuno nel tempo promuovere e utilizzare una pluralità di mezzi e di strumenti che possano integrare e qualificare il procedimento di valutazione, facilitando il lavoro del Nucleo e dello stesso Dirigente.

Le operazioni di valutazione compiute annualmente da ciascun Nucleo si concludono con la formulazione di una motivata proposta di valutazione al Direttore. Quest’ultimo definisce la valutazione di ciascun Dirigente scolastico accogliendo la proposta di valuta-zione o discostandosene motivatamente.

La valutazione tiene in considerazione tutte le dimensioni professionali indicate dal comma 93 e in particolare le azioni effettivamente realizzate e i risultati raggiunti. L’esito della valutazione è annuale e deve essere sintetizzato con una delle seguenti espressioni:

– pieno raggiungimento degli obiettivi;

– avanzato raggiungimento degli obiettivi;

– buon raggiungimento degli obiettivi;

– mancato raggiungimento degli obiettivi.

Alla valutazione fa seguito la corresponsione della retribuzione di risultato annuale, sulla base della contrattazione integrativa regionale e del decreto direttoriale di quantificazione del FUN, vistato dall’organo di controllo, secondo quanto disposto dall’art. 25 del vigente CCNL. La retribuzione di risultato dovrà tener conto di un’idonea diversificazione tra i livelli “pieno raggiungimento”, “avanzato raggiungimento”, “buon raggiungimento” degli obiettivi.

Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:

– al livello “pieno raggiungimento” degli obiettivi è riconosciuta una maggiorazione del compenso compresa tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento di risultato riconosciuto al livello “avanzato raggiungimento”;

– al livello “avanzato raggiungimento” degli obiettivi è riconosciuta una maggiorazione del compenso pari almeno al 5 per cento rispetto a quella riconosciuta al livello “buon raggiungimento”;

– al livello “buon raggiungimento” è riconosciuto un compenso di base;

– al livello di “mancato raggiungimento degli obiettivi” non è corrisposta alcuna retribuzione di risultato e trova applicazione l’art. 21 del D. Lgs. 165/2001, anche per la parte in cui è prevista la restituzione degli esiti tramite un contraddittorio.

L’art. 21 del D. Lgs. 165/2001, a tal proposito, recita al comma 1 che i risultati negativi dell’attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di cui all’art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, comportano per il Dirigente interessato la revoca dell’incarico, adottata con le procedure previste dall’art. 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all’art. 19, comma 10, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.

Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente scolastico, previa contestazione e contraddittorio, può, stabilisce il comma 2 dell’art. 21 (D. Lgs. n. 165/2001), essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l’amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

Ogni Dirigente scolastico avrà titolo a chiedere al Direttore dell’ufficio scolastico regionale la restituzione degli esiti. La restituzione sarà obbligatoria nel caso in cui la valutazione riporti il “mancato raggiungimento degli obiettivi”. Così come previsto nella Direttiva all’art. 8 comma 5: “Nel caso in cui il processo di valutazione si concluda con attribuzione del livello di “mancato raggiungimento degli obiettivi”, il Direttore comunica l’esito della valutazione all’interessato convocandolo, entro i successivi 30 giorni, per instaurare la fase del contraddittorio da concludere entro ulteriori 30 giorni”.

Viene istituito, al fine di monitorare la realizzazione e gli sviluppi del sistema, l’Osservatorio per la valutazione della dirigenza scolastica, che ha il compito di svolgere:

– una ricognizione delle problematiche rilevabili in sede di prima applicazione;

– il monitoraggio delle fasi, delle modalità e degli strumenti di valutazione per un miglioramento complessivo del sistema;

– l’impatto del sistema di valutazione sul lavoro e sullo sviluppo professionale dei dirigenti;

– la promozione di iniziative d’informazione e formazione dei dirigenti e dei componenti dei Nuclei di valutazione.

La composizione e i compiti dell’Osservatorio sono definiti con uno specifico decreto del Ministro.

Le Linee guida, trasmesse con Decreto Direttoriale MIUR 21 settembre 2016, prot. n. 971, illustrano, infine, le procedure che saranno utilizzate per valutare i dirigenti, secondo la seguente tempistica:

–                entro settembre 2016, la definizione degli obiettivi da parte del Direttore dell’USR. Gli obiettivi vengono inseriti nell’incarico del Dirigente e permangono per il triennio di vigenza; possono essere aggiornati annualmente, ma solo per situazioni particolari e previo accordo con l’interessato;

–                entro dicembre 2016 la formulazione della proposta di “Piano regionale di valutazione” da parte del Coordinatore regionale del servizio ispettivo e adozione da parte del Direttore;

–                gennaio/maggio 2017 l’autovalutazione annuale da parte del Dirigente attraverso un format comune sulle azioni realizzate e i risultati ottenuti con riferimento a dati ed evidenze a sistema ed eventuali richieste di integrazioni da parte del Nucleo (strumento fondamentale e punto di riferimento per l’autovalutazione e la documentazione delle azioni del Dirigente è il Portfolio, compilabile in progress fino a maggio);

–                entro agosto 2017 la valutazione di prima istanza da parte del Nucleo ed eventuale visita presso l’Istituzione scolastica sede di servizio del Dirigente (ogni Dirigente sarà comunque oggetto di una visita all’interno del triennio d’incarico). Valutazione finale da parte del Direttore, con riferimento alla valutazione di prima istanza del Nucleo. Il Direttore può discostarsi dalla valutazione del Nucleo previa motivazione scritta;

–                entro dicembre 2017 la restituzione dei riscontri della valutazione da parte del Direttore: obbligatoria in caso di “mancato raggiungimento degli obiettivi”, a richiesta dell’interessato in caso di valutazione positiva. Il Direttore comunicherà comunque i dati generali sui risvolti della valutazione annuale a tutti i Dirigenti in una dimensione di orientamento e sviluppo della professionalità.

Ritorno a scuola, il saluto della Ministra

Ritorno a scuola, il saluto della Ministra Valeria Fedeli

 

Care ragazze, cari ragazzi,

bentornate e bentornati a scuola. Ogni inizio d’anno porta con sé nuove speranze. Finito il tempo degli auguri, ognuna e ognuno di noi ha il dovere di tornare ad impegnarsi ogni giorno per realizzarle.

Lo studio e la conoscenza sono strumenti indispensabili, i migliori che avete, per trasformare le vostre aspettative in percorsi di crescita concreti. Ricordatelo sempre.

Certo, a voi oggi può sembrare che ciò che imparate a lezione o sui libri di scuola sia finalizzato all’interrogazione o al compito in classe, eppure non è così: state stratificando conoscenze, esperienze, apprendimenti molto importanti, che vi permetteranno di diventare ciò che vorrete essere domani.

A scuola le vostre e i vostri docenti – che ringrazio di cuore per il loro straordinario lavoro – vi insegnano proprio questo. Sono le vostre guide nella scoperta delle vostre aspirazioni, delle vostre potenzialità, delle vostre ambizioni. Sono un sostegno nel fronteggiare le sfide che il mondo vi pone ogni giorno. Le ore di lezione in classe sono un momento di trasmissione di conoscenze, competenze e abilità indispensabili e, al contempo, un appassionante modo per prepararsi a crescere e ad essere cittadine e cittadini in Italia, in Europa e nel mondo.

La scuola è il luogo dove si progetta e si costruisce il futuro. Anche per questo, nel ruolo che ho l’onore di ricoprire, sento forte la responsabilità verso tutte e tutti voi e verso le vostre famiglie.

Per alcune e alcuni di voi il rientro tra i banchi è rimandato di qualche giorno. Il maltempo che si è abbattuto sul nostro Paese ha creato qualche disagio e per questo, responsabilmente, alcune amministrazioni locali e alcuni dirigenti scolastici hanno preferito posticipare il ritorno a scuola, per evitare ogni possibile rischio.

Voglio infine rivolgere un pensiero particolare alle studentesse e agli studenti delle aree del Centro Italia colpite dal terremoto. A voi voglio garantire il mio impegno e quello del Governo: la scuola sarà sempre in cima alla lista delle priorità e centrale nella fase di ripartenza e ricostruzione. Perché la scuola è normalità, è aggregazione, è comunità professionale, umana e civile, è esercizio di speranza e futuro e nessuno può o deve esserne privato.

Nelle settimane appena passate ho trascorso molto tempo al Ministero ad approfondire ogni dettaglio, ad individuare risposte efficaci ad esigenze a volte complesse, a lavorare già da ora al prossimo anno scolastico, affinché inizi nel migliore dei modi possibili per voi studenti, per tutto il personale che vi opera, per le vostre famiglie.

Vi auguro, dunque, un buon rientro.

Un abbraccio, Valeria Fedeli.

Iscrizioni on line dal 16 gennaio, da oggi al via le registrazioni

da Il Sole 24 Ore 

Iscrizioni on line dal 16 gennaio, da oggi al via le registrazioni

di Alessia Tripodi

Apre il portale Miur per le iscrizioni on line a scuola: a partire dalle 9 di oggi le famiglie potranno cominciare a registrarsi (clicca qui ) e ottenere le credenziali da utilizzare al momento dell’iscrizione per il prossimo anno scolastico 2017-2018.
Le domande potranno poi essere inoltrate dalle 8.00 del 16 gennaio alle 20.00 del 6 febbraio, come previsto dalla circolare diffusa nelle scorse settimane dal Miur. Lo comunica Viale Trastevere, precisando che da quest’anno chi ha già un’identità digitale Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà utilizzare quelle credenziali per accedere al portale senza effettuare prima la registrazione.

Iscrizioni per primarie e secondarie
Le iscrizioni on line riguardano le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e i secondo grado. Sono obbligatorie per le scuole statali e facoltative per le paritarie. La modalità via web potrà essere utilizzata anche per l’iscrizione ai corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali delle Regioni che hanno aderito al sistema (Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia e Veneto). Rimane valida la procedura cartacea per le scuole dell’infanzia, negli stessi tempi (16 gennaio -6 febbraio).
Per le famiglie delle zone colpite dal terremoto ci saranno azioni di supporto affinché possano svolgere la procedura on line con l’aiuto delle scuole e specifiche indicazioni che saranno comunicate nei prossimi giorni con una circolare ad hoc.
La domanda di iscrizione potrà essere compilata per tutto il periodo fissato dal Miur. Senza fretta. Non è, infatti, prevista alcuna precedenza temporale: quelle arrivate per prime non avranno priorità.

Video tutorial per le famiglie
Per consentire alle famiglie di prendere confidenza con il sistema delle iscrizioni on line e per guidarle in tutte le fasi della domanda, il Miur ha previsto video tutorial, una “mini guida” e delle Faq che si potranno consultare sul portale dedicato. Dalle ore 9 di oggi sarà attiva anche un’assistenza telefonica dedicata. Il sistema si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione e delle eventuali variazioni di stato della domanda.
Per procedere con l’iscrizione on line va innanzitutto individuata la scuola di interesse. A questo scopo il Miur mette a disposizione delle famiglie e degli studenti il portale “Scuola in Chiaro” che raccoglie i profili di tutti gli istituti e fornisce informazioni che vanno dall’organizzazione del curricolo, all’organizzazione oraria delle attività didattiche, agli esiti degli studenti e ai risultati a distanza (università e mondo del lavoro).

Concorsi pubblici, record ricorsi in scuola e università

da Il Sole 24 Ore 

Concorsi pubblici, record ricorsi in scuola e università

di Antonello Cherchi

Diecimila ricorsi in cinque anni contro i concorsi della pubblica amministrazione. Le selezioni per l’assunzione dei dipendenti della Pa spesso e volentieri prendono la strada dei Tar e del Consiglio di Stato, organi competenti a intervenire sulle procedure concorsuali. Un numero di impugnazioni che si può considerare significativo, tanto più in anni in cui il reclutamento nella pubblica amministrazione è vincolato dai blocchi del turn over per esigenze di risparmio, e finisce per paralizzare o, nel migliore dei casi, rallentare l’attività degli uffici pubblici coinvolti. Ricorsi che, almeno davanti ai Tar, vedono la pubblica amministrazione vincere la maggior parte delle volte.

La galassia senza confini

Nessuno sa quanti siano i concorsi pubblici che finiscono in un ricorso, come è accaduto da ultimo – per rimanere ai casi più eclatanti – al contenzioso che ha investito le nomine dei dirigenti dell’agenzia delle Entrate. Si tratta di un monitoraggio complicato, se non impossibile, anche a voler restare solo sul piano dei concorsi banditi a livello nazionale da parte delle amministrazioni centrali. Non c’è, infatti, un ufficio che tenga il conto di quante selezioni pubbliche finiscono davanti ai giudici nella fase del reclutamento, cioè quella del bando e dell’espletamento del concorso, fasi che sono di competenza dei giudici amministrativi (dopo l’assunzione la questione passa nelle mani del giudice civile).

La stima

Per avere un’idea del problema si deve cercare di mettere insieme più pezzi. Intanto, il numero di concorsi banditi in questi ultimi anni. Rimanendo a livello di amministrazioni centrali, un tale quadro lo si può ottenere attraverso i bandi autorizzati dal dipartimento della Funzione pubblica. Dal 2012 a oggi risultano 39 concorsi, soprattutto nella scuola, nelle Forze di polizia e nei Vigili del fuoco. Si tratta di bandi, in particolare nella scuola, per migliaia di posti.

Per capire l’ordine di grandezza del contenzioso che si origina dal numero tutto sommato ristretto dei bandi – e che riguardano solo alcuni settori della Pa, dove il blocco del turn over si allenta o non è previsto – si deve guardare all’andamento delle cause pubbliche presso i Tar e il Consiglio di Stato. Le elaborazioni messe a punto dal segretariato della giustizia amministrativa parlano di quasi 10mila ricorsi che in vari settori – dalle Forze di polizia all’istruzione, dal pubblico impiego ai notai – sono stati presentati presso i tribunali amministrativi.

Si tratta, comunque, di dati che possono dare l’idea – e confermare la sensazione diffusa – di un intervento massiccio dei giudici amministrativi nella corretta applicazione delle procedure concorsuali. Ci sono, però, almeno due elementi di cui tener conto: spesso un ricorso è presentato da più persone; di contro, una stessa selezione può essere oggetto di più cause. Dunque, i 10mila ricorsi presentati ai Tar non corrispondono al numero di ricorrenti, né, tanto meno, dicono quanti siano i concorsi impugnati. Si tratta, tuttavia, di un ordine di grandezza che dimostra come il contenzioso sia pesante.

Dal primo grado all’appello

Se si analizzano i dati della giustizia amministrativa, ci si rende conto che la parte più consistente di contenzioso è imputabile ai ricorsi in materia di pubblico impiego: i ricorsi presentati nei cinque anni presi in considerazione sono quasi 5mila, seguiti dai 2mila nell’Università e dai mille nelle Forze armate.

I Tar hanno definito poco più della metà dei ricorsi presentati e tale proporzione viene rispettata in tutte le materie monitorate: nel pubblico impiego, per esempio, sono quasi 2.500 le cause arrivate a sentenza, nell’Università oltre mille.

In primo grado, la pubblica amministrazione riesce spesso ad avere ragione: oltre 3mila i ricorsi respinti contro i 1.800 accolti. E anche qui c’è da fare una precisazione: la mancata corrispondenza tra numero di cause definite e la somma di quelle accolte e respinte è imputabile al fatto che uno stesso verdetto può riferirsi a ricorsi su un’identica questione.

Diverso il quadro in appello: davanti al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia, infatti, si registra una sostanziale parità di verdetti: 786 a favore dei ricorrenti e 835 della pubblica amministrazione. In appello, però, arriva una solo una parte delle cause definite in primo grado: il 40% circa si perde per strada perché non c’è interesse a proseguire nel contenzioso.

Tullio De Mauro, la lucidità del pensiero applicato alla parola

da Il Sole 24 Ore 

Tullio De Mauro, la lucidità del pensiero applicato alla parola

di Riccardo Piaggio

Era il 1978. Nel celebre documentario di Vittorio De Seta “Quando la Scuola cambia”, Tullio De Mauro offrì una profonda, estesa e molto umana definizione di una parola che, nei successivi quarant’anni, avrebbe generato una melassa di equivoci, appiccicandosi a ogni frammento della nostra vita sociale. La cultura? «Una bussola per orientarsi nel mondo della diversità che ci aspetta. Fuori dalla scuola non troveremo tavole logaritmiche o dizionari, ma uomini e donne molto diversi gli uni dagli altri. Con i quali fare i conti». Sine qua non. Con la cultura non si mangia (almeno nel nostro Paese), ma si cresce con una certa solidità.

La cultura non è ciò che sappiamo, ma ciò che siamo
Anche, e soprattutto, fuori dai salotti e dalle Accademie. Tullio De Mauro, linguista, ministro della Cultura, umanista e sopra tutto Grande lettore, ci suggeriva qualcosa di potente, da maneggiare con cautela: la cultura non è ciò che sappiamo, ma ciò che siamo, è la sintassi delle relazioni umane e sociali. Delle quali, per la non comune umiltà, era un maestro. Ho avuto il privilegio di dialogare con lui per una intera giornata, due anni fa, in occasione di un mio cortometraggio, ancora inedito, sull’idea di bibliodiversità, “Futuro anteriore”, perché il futuro poggia sempre su un’ipotesi e cavalca spalle in grado di sostenerlo. De Mauro, anche in quell’occasione, si sosteneva su quelle amorevoli della moglie Silvana Ferreri, filologa, che lo accompagnava con straordinaria discrezione (virtù necessariamente femminile). Aveva da poco smesso di fumare; fui complice, durante un incontro l’anno precedente, di una delle ultime sigarette furtive, cosa che aggiungeva umanità e vitalità a questo antico protagonista della nostra vita sociale, prima ancora che culturale. Non ricordo quale fu la prima cosa di cui parlammo: ciò che mi colpì, prima ancora di scavare il senso di parole che si srotolavano come in una Fuga musicale dei Maestri barocchi, era la lucidità del pensiero applicato alla parola. Oralmente, avrebbe potuto scrivere un libro, punteggiatura compresa. Era primavera, durante l’inaugurazione del nuovo Fondo a lui dedicatodalla Rete italiana di Cultura Popolare e dalla Società Consortile OGR-CRT, ospitato a Torino in una palazzina Liberty il cui indirizzo porta il nome di Paolo Borsellino, vittima dei sicari della mafia così come il fratello Mauro, assassinato nel 1970. De Mauro vi si avvicinò sorpreso ed emozionato. I suoi libri, raccolti uno ad uno e ciascuno con la propria storia, finalmente avevano preso la consistenza di una grande mappa sinottica, colma di tesori (ancora) nascosti: «Ho avuto il privilegio, del tutto immeritato, di crescere in una famiglia in cui c’erano libri; tra questi mi ha colpito la presenza di libri dialettali, da “Lo cunto de li cunti” di Basile, alle commedie di Eduardo. E di Peppino».

Il Fondo De Mauro, tra bibliodiversità e utopia
Da qui, dalla biblioteca dei nonni, del padre e del fratello, comincia un viaggio d’esplorazione, durato oltre cinquant’anni nelle parole, nelle storie e perfino nelle vite dei grandi autori dialettali e non dei nostri territori e del nostro Paese. De Mauro era persuaso che i nostri dialetti fossero (e continuino ad essere) un formidabile e solido ponte culturale e identitario in grado di sostenere e condurre le comunità territoriali verso un’autentica partecipazione alla cultura europea e globale, oltre che verso l’attuale lingua unitaria, l’inglese. Si parlò dunque di bibliodiversità e di utopia, concetti che quel giorno, nel foyer del Teatro Regio, vennero evocati anche da una testimone e osservatrice di entrambi, la scrittrice Michela Murgia, che fece il migliore degli auguri possibili al nuovo Fondo: «Il concetto di utopia è connesso al concetto di debolezza; soltanto i deboli possono coltivarlo. I cambiamenti sociali vengono sempre dai deboli, perché chi è forte non ha alcun interesse a cambiare le cose».

Oltre 4mila documenti
E proprio su queste premesse è nato il Fondo De Mauro (ora mi auguro che il pensiero, l’opera e la vita di Tullio De Mauro abbiano qui un primo, piccolo rifugio sicuro), che potrà vivere (o sopravvivere) solo divenendo liquido e accessibile, in particolare ai socialmente deboli; ne sconsigliamo l’uso solo ai deboli di spirito: oltre quattromila documenti, tra manoscritti, riviste, lettere e opuscoli dedicati ai dialetti italiani, alle lingue di minoranza e alla letteratura popolare. Il repèrage di una vita, con rare testimonianze di cose preziose: proverbi e canti popolari, racconti, antologie e saggi, da Trilussa a Roberto De Simone, da Pasolini a Ignazio Buttitta, comprese le incredibili versioni dialettali della Commedia di Dante. Quel giorno il Professore, amante della vita e con grande senso del realismo, ne selezionò una terzina, la più idonea a fornire una sintetica narrazione del nostro Paese (andò a colpo sicuro in Purgatorio, ché da noi si aggiusta tutto). Otto autori dialettali lo declinarono in Piazza Carignano; «Ahi serva Italia, di dolore ostello,/nave sanza nocchiere in gran tempesta,/non donna di provincie, ma bordello!».

Formazione professionale, la Ue premia le partnership

da Il Sole 24 Ore 

Formazione professionale, la Ue premia le partnership

di Maria Adele Cerizza

Sperimentare soluzioni innovative nel campo dell’istruzione e della formazione; sostenere la cooperazione “senza barriere” e l’apprendimento; facilitare la raccolta e l’analisi di elementi di prova a sostegno di politiche e pratiche innovative. Sono questi i tre obiettivi dell’invito a presentare proposte lanciato nell’ambito del Programma Erasmus+ dotato di un budget di 8 milioni di euro e aperto fino al 14 marzo 2017.

Il bando
Le proposte devono riguardare una delle seguenti tematiche: acquisizione delle competenze da parte di adulti scarsamente qualificati; nuovi “metodi” per istruzione e formazione professionale; promozione di tecnologie innovative per l’orientamento professionale; professionalizzazione del personale scolastico; raggiungimento degli obiettivi della Ue per l’istruzione superiore.
Possono partecipare all’iniziativa organizzazioni pubbliche o private che svolgono attività legate all’istruzione e alla formazione, oppure organizzazioni che svolgono attività intersettoriali. Destinatari ”tipici” sono quindi enti non profit, enti formativi, camere di commercio, scuole, autorità pubbliche che si occupano di formazione, imprese, sindacati e organizzazioni professionali.
Il requisito minimo di composizione di un partenariato per candidarsi è di tre organizzazioni che rappresentino tre paesi Ue. Le attività finanziabili possono comprendere analisi, studi, esercizi di mappatura, ricerca, formazione, workshop, conferenze e seminari. Il contributo finanziario della Ue non può superare il 75 % del totale dei costi ammissibili del progetto e la sovvenzione massima per progetto sarà di 500mila euro. La guida e il fascicolo della domanda sono disponibili al seguente indirizzo Internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2017-eacea412016_en .

La vera eredità di Tullio De Mauro

da la Repubblica

La vera eredità di Tullio De Mauro

sul tema dello sviluppo culturale, accanto a molte risposte, Tullio De Mauro ci ha lasciato tutte le domande giuste. È un’eredità grande e impegnativa.

Paolo Di Paolo

Si  TRATTA di una coincidenza, ma fa effetto. Ieri, nella stessa giornata della commemorazione pubblica di Tullio De Mauro, sono apparsi sulla stampa gli ultimi dati Istat sui consumi culturali nel nostro Paese: un italiano su cinque non sfoglia mai i giornali e non apre un solo libro all’anno. È intorno a queste cifre — preoccupanti e purtroppo stabili — che De Mauro si è battuto per decenni, richiamando la necessità di proiettarle su un piano concreto di azione politica.

«SAREI felice se sapessi parlare della cosa con sorridente levità. Mi riesce difficile», scriveva su questo giornale nel gennaio del 2008. Commentava un dato parallelo a quelli emersi ieri: solo il 20 per cento dei bambini e ragazzi italiani cresce in case con più di cento libri. Nelle prime, sincere parole dell’articolo c’è già tutto lui: era tra i pochissimi a non ragionare di cultura come di un lusso, di un privilegio. Non gli interessavano gli aspetti esteriori, compiaciuti e perfino frivoli del discorso culturale; non era fra chi esibisce la propria biblioteca domestica come un museo del narcisismo. Semmai, si preoccupava del fatto che la distanza media dalle biblioteche pubbliche, nei piccoli centri e nelle periferie, non rispettasse quella suggerita dagli standard internazionali. Gli stava a cuore la “crescita complessiva” delle capacità culturali della popolazione adulta, la necessità di elaborare in questa prospettiva strategie, programmi, di rinsaldare l’alleanza fra scuole, università e società civile. Basta affiancare interventi scritti a distanza di anni per avere la prova di un impegno inesausto e coerente, mai inquinato dai pregiudizi: nel novembre del 1992, ancora su Repubblica, provava a smontare l’intramontabile luogo comune «i giovani non leggono, i giovani sono ignoranti, i giovani parlano male». Si arrabbiava vedendo alterati malamente, da «lamentosi e superficiali anziani», i dati di fatto: nella lettura di libri non scolastici le fasce giovani occupano una posizione di primato. È ancora così. «Se ragli si sentono, vengono da un’altra parte».

Abbiamo perso anni dietro agli stessi luoghi comuni, abbiamo perso tempo con campagne discutibili sul “piacere della lettura”, a propagandare in modo patetico e inefficace solo la nostra presunta nobiltà di lettori. «Leggere è tutt’altro che facile: osserva un bambino mentre sta imparando e lo capisci», sono parole di De Mauro. Eravamo davanti a un pubblico, un paio di anni fa, gli sottoponevo la solita solfa sul bello della lettura; ricordo che le pronunciò voltandosi verso di me e guardandomi. L’effetto di una doccia gelata. Non è forse questo, un maestro? Qualcuno che ti riporta davanti agli occhi una verità elementare e inoppugnabile che ignoravi o che avevi trascurato. De Mauro, in mezzo secolo di lavoro, lo ha fatto spesso, ponendo una fitta serie di domande. Per esempio: perché, a tutt’oggi, nell’opinione comune, «chi conosce a memoria una poesia di Montale è colto, chi non la conosce non lo è? Può essere un grande matematico o biologo, ma non conosce Montale: non è colto». Perché siamo ancora così indietro nel chiamare cultura intellettuale la dimensione scientifica, tecnologica e operativa del sapere? Perché non facciamo sforzi sufficienti — fino a renderli «il fulcro della politica» — sulla cultura diffusa, su ciò che consente a ciascun cittadino «la piena autonomia di movimento nella società »? Perché (e se ne è occupato nell’ultimo articolo pubblicato su Internazionale) in uscita dalle scuole superiori non si registrano progressi ma stasi o regressi? Perché ragioniamo, anche giornalisticamente, di “spese scolastiche” e non di “investimento redditizio”? Perché digeriamo ancora male l’idea che la capacità di inclusione costituisca il merito di una scuola «non meno della capacità di far ottenere bei voti agli allievi»? Perché non ci preoccupiamo di quell’ampia percentuale di italiani adulti succubi di maghi e guaritori? Perché non mettiamo in cima alle priorità il 70 per cento di cittadini con competenze insufficienti di lettura e ragionamento matematico? Perché il tema dell’«istruzione permanente degli adulti» è così poco frequentato? Ecco, direi così: sul tema dello sviluppo culturale, accanto a molte risposte, Tullio De Mauro ci ha lasciato tutte le domande giuste. È un’eredità grande e impegnativa.

Genitori separati: attenzione ai problemi legali

da La Tecnica della Scuola

Genitori separati: attenzione ai problemi legali

A molti docenti può capitare di avere in classe alunni che vivono in contesti familiari complicati (genitori separati, in via di separazione, e così via).
Si tratta spesso di situazioni delicate che possono dare origine anche a problemi legali di non facile soluzione.
Proviamo però a fornire qualche consiglio utile anche se la casistica è ampia e variegata.
Per esempio nel caso di uscite dalla scuola (gite scolastiche, visite didattiche, viaggi di istruzione) è sempre bene acquisire l’autorizzazione di entrambi i genitori in modo da evitare eventuali rimostranze.  E’ chiaro però che l’attenzione da prestare è tanto più grande quanto più bassa è l’età degli alunni.
Un’altra avvertenza da tenere sempre presente: anche documenti come i piani individualizzati o personalizzati è sempre bene che vengano controfirmati da entrambi i genitori.

Se poi l’insegnante ha la sensazione che i rapporti fra i due genitori siano particolarmente complicati per quanto attiene la “gestione” del figlio può suggerire ad entrambi di fissare un colloquio con il dirigente scolastico allo scopo di evidenziare al dirigente stesso le problematiche che possono avere risvolti legali.
Talora, infatti, può accadere che esistano anche atti e/o provvedimenti di natura giudiziaria che è opportuno conoscere per evitare azioni di rivalsa di uno dei due genitori.
Ma in questo caso bisogna però prestare molta attenzione perchè si rischia di entrare in contatto con dati sensibili che è bene che non vengano trattati direttamente dall’insegnante.
La procedura migliore, allora, potrebbe essere questa: i genitori segnalano al dirigente le problematiche del caso e se lo ritengono consegnano anche la documentazione del caso. Il dirigente – esaminato il caso e la documentazione – forniscono ai docenti della classe istruzioni precise su come comportarsi.  E’ sconsigliabile che i docenti affrontino direttamente con i genitori problemi complessi sotto il profilo legale o che addirittura entrino in possesso di documentazione “sensibile”: si rischia di assumersi responsabilità eccessive senza peraltro avere titolo a trattare i dati sensibili.

L’intesa sulla mobilità non entusiasma i docenti

da La Tecnica della Scuola

L’intesa sulla mobilità non entusiasma i docenti

L’intesa politica fra Ministra e sindacati in materia di mobilità non sembra suscitare gli entusiasmi dei docenti che, evidentemente, si aspettavano molto di più.

In effettii i commenti favorevoli delle sigle sindacali firmatarie dell’intesa avevano fatto pensare subito ad una soluzione pressoché generale dei numerosi problemi che si sono presentati quest’anno.
Paradossalmente le stesse critiche dell’Anp hanno contribuito a ingenerare la certezza che l’intesa abbia cancellato albi territoriali e altro ancora:  “Se l’ANP è contraria – si legge in più di un post pubblicato su FB – significa che si tratta certamente di un’ottima intesa per i docenti”.
Ma, adesso, a conti fatti gli entusiasmi si stanno riducendo.
Per esempio non mancano commenti molto negativi sulla possibilità di chiedere sia scuole sia ambiti territoriali: il limite delle 5 istituzioni scolastiche viene considerato molto modesto, se non addirittura penalizzante.

Nel mirino delle proteste anche l’eliminazione dei codici sintetici per i Comuni che, secondo molti insegnanti, equivale ad una ulteriore perdita di tutele.
E persino la scelta di demandare ai collegi dei docenti il compito di stabilire i criteri per la chiamata diretta non incontra i favori generali del mondo della scuola: “Ma chi siamo noi per poter decidere in che modo scegliere questo o quel collega?”
E poi, ovviamente, c’è la questione degii incarichi triennale sui quali grava ancora non poco incertezza perchè sarà necessario un provvedimento normativo ad hoc per eliminarli del tutto.

Ma la critica più pesante è ancora di altro genere.
“Quest’anno – scrivono diversi insegnanti – fare domanda di trasferimento sarà ancora più complicato del solito: con questo contratto saremo di fatto costretti a rivolgerci alle sedi sindacali, ed ecco spiegato il motivo per cui ai sindacati questo accordo piace parecchio”

Insomma, l’intesa – almeno per il momento – non sembra riscuotere consenso generale.
Vedremo se, nelle prossime settimane, le organizzazioni sindacali, anche attraverso i “terminali” locali e le assemblee territoriali riusciranno a far cambiare opinione a docenti e personale Ata.

Modifiche al Milleproroghe, Corte costituzionale permettendo

da La Tecnica della Scuola

Modifiche al Milleproroghe, Corte costituzionale permettendo

La prossima settimana il deccreto “milleproroghe” inizia il suo percorso parlamentare per essere convertito in legge.
La “battaglia” per fare in modo che nella legge di conversione vengano inserite disposizioni per modificare in modo significativo la legge 107 è già aperta e molti sono pronti a scommettere sul fatto che fra due mesi, e cioè a legge di conversione approvata, della 107 resterà in piedi ben poco.
Per lo meno i “cardini” della legge potrebbero essere ridimensionati, e non poco.
In particolare potrebbero “saltare”, secondo molti osservatori, sia le norme sulla chiamata diretta, sia quelle sul vincolo di permanenza triennale (su questo punto specifico c’è già un accordo politico fra sindacati e Ministra).
Ma c’è persino chi pensa che nella legge di conversione potranno essere inserite norme  per nuove assunzioni. L’Anief sta lavorando da giorni anche ad un emendamento che possa cancellare le disposizioni sul limite dei 36 mesi per i contratti a tempo determinato.
L’idea, insomma, è quella di far passare nella legge di conversione un certo numero di disposizioni che servano non solo a modificare la 107 ma anche a porre le basi per un aumento significativo degli organici e delle assunzioni.

La questione,sotto il profilo costituzionale, non è però così semplice.
Da diverso tempo, infatti, la Consulta è sempre più orientata  a mettere sotto la lente di ingrandimento le leggi di conversione e a considerare le “aggiunte” successive al decreto originario come delle vere e proprie “intrusioni” non consentite dall’ordinamento.
In una delle più recenti sentenze (la numero 32 del 2014) la Corte Costituzionale ha così argomentato: “La legge di conversione non può, quindi, aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore. Diversamente, l’iter semplificato potrebbe essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano l’atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare”.
In altre parole non è detto che nella legge di conversione si potranno inserire disposizioni di ogni genere. Certamente si potranno modificare le norme inserite nel decreto legge e poco altro che sia attinente per materia. Più difficile che si possano inserire norme che prevedano un aumento di spesa (sarebbe ad esempio il caso delle assunzioni).
Ma, come si sa, la politica è l’arte del possibile (e alle volte dell’impossibile) e quindi è sempre bene attendere che il dibattito parlamentare prenda avvio.