Studenti con disabilita’ grave e gravissima: inclusione ad ogni costo?

Disabili.com del 06-04-2017

Studenti con disabilita’ grave e gravissima: inclusione ad ogni costo?

ROMA. Nei casi di disabilità molto grave l’inclusione è efficace? Il dibattito è aperto.
Nelle ultime settimane il dibattito sui decreti delega della Buona Scuola è stato molto acceso ed ha portato ad alcuni importanti cambiamenti accolti nei pareri delle commissioni parlamentari. I decreti sono ormai in dirittura d’arrivo, anche se alcune questioni destano ancora perplessità e certamente comporteranno ulteriori confronti in sede di applicazione.

In particolare, molto è stato detto sul decreto n. 384, riguardante la valutazione e gli esami del primo ciclo, che, nella sua prima stesura, prevedeva per gli alunni con disabilità che seguano percorsi differenziati non il conseguimento del diploma a conclusione degli studi del primo ciclo, ma il semplice attestato di credito formativo, sul modello delle scuole secondarie di secondo grado. La prospettiva ha creato molte proteste ed il MIUR si è mostrato disponibile a rivedere il testo, in modo da consentire di conseguire il titolo a tutti gli studenti con disabilità. Si tratta di un aspetto molto importante che, se non rivisto, avrebbe comportato la conseguente impossibilità di proseguire negli studi di secondo grado per accedere all’esame di stato in vista del diploma finale, implicando con notevole anticipo la prospettiva di ottenere il solo attestato di credito formativo. Ricordiamo che le disposizioni normative prevedono, per il secondo grado, esiti differenti per gli studenti con disabilità che seguano percorsi riconducibili al lavoro della classe, sia pure con i cosiddetti obiettivi minimi, rispetto a chi segua un percorso differenziato. Nel primo caso si ottiene il diploma finale, nel secondo il solo attestato di credito formativo, che non consente di accedere agli studi universitari.
Anche su quest’ultimo aspetto il dibattito in corso è molto vivace e diverse appaiono le posizioni degli esperti. In un recente confronto, ad esempio, S. Nocera si è mostrato piuttosto scettico sull’utilità o meno che i ragazzi con disabilità intellettiva accedano agli attuali studi universitari, tarati su programmi molto astratti e, quindi, intellettivamente difficili. R. Speziale, invece, ha auspicato il superamento della logica dell’esclusione tramite accomodamenti ragionevoli che possano rendere adeguati i percorsi di studio, mentre E. Chiocca ha sottolineato la necessità di non generalizzare, evidenziando la centralità del diritto soggettivo e la significatività, per ogni singola persona.
Le riflessioni sul tema dell’inclusione scolastica e poi universitaria dunque, non mancano ed appaiono particolarmente complesse quando si tratta di alunni e studenti con disabilità grave e gravissima, per i quali il percorso di inclusione sembra essere particolarmente difficile.

Sulla scia di tali riflessioni si pone un recente ed interessante articolo che riporta il parere di una mamma, la quale si pone molti interrogativi e giunge a mettere fortemente in discussione il valore dei percorsi di inclusione per le situazioni di disabilità molto gravi. Partendo dal presupposto che gli alunni con disabilità gravissima hanno diritto pieno e naturale ad essere istruiti potenziando e stimolando le loro capacità, l’autrice si chiede infatti, tra le altre cose, chi possa interpretare l’espressa volontà dell’alunno con disabilità grave e se il traguardo del diploma in casi di grave disabilità concorra ad includere o a discriminare. Rispetto al problema dell’esame di Stato esprime contrarietà al rilascio del diploma in casi dove non ci siano le condizioni per seguire un regolare e concreto percorso di studi, sottoponendo gli studenti ad un esame al di sopra delle loro competenze e capacità. Il diploma a tutti i costi basato su cavilli e ricorsi per accedere all’università non è e non deve essere la soluzione. Il motivo per cui molte famiglie scelgono questa strada è per garantire ai propri figli l’inclusione sociale. Al di là del principio che non condivido, mi chiedo a quale prezzo alcuni di questi giovani pagheranno una pseudo-inclusione in un ambiente che è finalizzato ad un livello di formazione universitaria… Davvero si crede che il diploma per tutti e l’università per tutti garantisca pari diritti e inclusione? Io trovo che sia esattamente il contrario: la persona merita rispetto sociale in quanto tale e non in base alle sentenze che assegnano ruoli… Trovo che tutti questi farraginosi meccanismi siano una farsa legalizzata e una banale pezza al dopo superiori. Ben più complesso fornire ai giovani opportunità selezionate sulle reale competenze, giovani con pluridisabilità che nessuno ha interpellato davvero.

Il dopo superiori, questo aspetto ci sembra fondamentale: al momento per questo ragazzi c’è il nulla e non è accettabile. Parliamone.

Piano Edilizia scolastica in Lussemburgo

Delegazione di Palazzo Chigi e MIUR presenta presso la BEI strumenti di monitoraggio e mappatura degli interventi di Edilizia Scolastica

Il piano del Governo italiano per la riqualificazione dell’edilizia scolastica sbarca in Lussemburgo e viene presentato oggi presso la sede della Banca Europea per gli Investimenti. Un piano che si contraddistingue per due aspetti. Le risorse, prima di tutto: l’Esecutivo ha messo in campo sette miliardi e di questi ben 1,3 costituiscono il “Piano Bei”. In secondo luogo, per il monitoraggio che il Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca e la Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riqualificazione dell’edilizia scolastica hanno attuato – in un’ottica di trasparenza per gli Enti locali e i cittadini – ma anche approfondito con tutti i parametri europei.
Un modello che può fare scuola nei Paesi membri e che per questo Bei ha deciso di presentare, avendo preso atto del grande lavoro che si sta sviluppando grazie alle competenze e all’impegno del MIUR – che per l’edilizia scolastica ha creato un’apposita Direzione – e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Un modello che ha già permesso di finanziare in tutta Italia dal 2014 oltre 10.000 interventi, di cui circa 5.000 risultano già conclusi. A questi si aggiungono le oltre 3.000 indagini diagnostiche sui solai. Coinvolte nel “Piano BEI” le operazioni #scuolenuove, #scuolesicure e il cosiddetto “Decreto Mutui”: da sole hanno permesso di attivare oltre 4.000 cantieri.
Il costante monitoraggio del MIUR, tramite i nuovi sistemi informativi online, permette l’erogazione delle risorse a stato di avanzamento dei lavori (SAL), garantendo l’effettiva efficacia e spesso una maggiore rapidità degli stessi interventi. Anche i ribassi d’asta sono recuperati e permettono lo scorrimento delle graduatorie.
La mappatura dei cantieri confluisce nel Webgis – piattaforma online a cui si accede tramite l’indirizzo www.cantieriscuole.it – che punta a mettere nero su bianco il lavoro del Governo sull’edilizia scolastica. Un’ opera collettiva, condivisa con Regioni e Ministeri e che coinvolge in cooperazione applicativa anche l’Anagrafe per l’Edilizia Scolastica.Il Piano Bei è un vero modello di collaborazione e sinergia, esempio di quella Europa che trae forza dall’unione di competenze diverse che puntano ad un traguardo comune.
“Dopo anni di mancate risposte strutturali sull’edilizia scolastica siamo particolarmente orgogliosi oggi di vedere raggiunto questo risultato: portiamo in Europa il nostro sistema di monitoraggio che in questi anni ci ha consentito di tenere costantemente sotto controllo lo stato di avviamento e conclusione dei cantieri. Per una maggiore efficienza e velocità degli interventi”, dichiara Vito De Filippo, sottosegretario all’Istruzione, con delega all’edilizia.
“Siamo orgogliosi di poter presentare il grande lavoro comune con il MIUR presso una delle sedi più prestigiose in Europa. La nostra è un’azione costante, direi quotidiana, che dal 2014 conduciamo con l’obiettivo di riqualificare e mettere in sicurezza gli oltre quarantaduemila edifici scolastici presenti nel Paese. La collaborazione con Bei e l’attenzione che l’Istituto riserva al nostro lavoro ci induce a fare ancora di più, ancora meglio” – dichiara Laura Galimberti, coordinatrice della Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la Riqualificazione dell’Edilizia Scolastica.

La valutazione della Dirigenza scolastica

La valutazione della Dirigenza scolastica
Lo stato degli atti e le prospettive

di Francesco G. Nuzzaci

 

I. Premesse storico-normative

I.1. Le disposizioni originarie

Il decreto legislativo 59/98, di attuazione della legge delega 59/97 (c.d. Bassanini 1), confluito nell’articolo 25 del D. Lgs. 165/01, statuisce che I dirigenti scolasticirispondono, agli effetti dell’art. 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all’amministrazione stessa.

A seguire, l’articolo 27 del CCNL 01.03.02, comma 10, richiamato nel vigente CCNL 15.07.10, ad integrazione della norma primaria prevede che La valutazione ha carattere pluriennale legata alla durata dell’incarico conferito. Si articola altresì in fasi annuali in funzione della retribuzione di risultato, privilegiando, in tale fase, l’aspetto auto valutativo. Entrambe le tipologie di valutazione sono espresse in forma descrittiva, in ciò già dandosi mostra di volerle differenziare dal modello in uso per la dirigenza, sia amministrativa che tecnica (infra).

I.2. Delle reiterate, e sterili, sperimentazioni

In ragione di questo principio di specialità, dopo qualche estemporaneo tentativo di corrispondere alle previsioni legali e contrattuali, è stato prodotto dall’INVALSI un primo, organico, Sistema sperimentale di valutazione della dirigenza scolastica, in sigla SIVADIS, sempre a base volontaria e articolato su un triennio (dall’a.s. 2003-04 all’a.s. 2005-06), ma rimasto privo di effettività; per essere poi rilevato dall’asserito meno concettuoso e più maneggevole dispositivo, denominato Guida alla progettazione del servizio scolastico (GPSS): un documento di 21 pagine di tabelle, raggruppate in 5 aree – Offerta formativa, Progettazione, Organizzazione, Controllo dell’erogazione, Valutazione – e sviluppanti ben 229 indicatori, da integrare e comprovare con una corrispondente montagna di carte, da cui estrapolare la valutazione del dirigente scolastico: anch’esso puntualmente naufragato e prima di essere messo alla prova.

Ciò nonostante, ancora sperimentazioni, questa volta sulla scia del D. Lgs. 150/09, improntato alla valutazione della performance e al riconoscimento selettivo del merito. Sono state tre e a più ampio spettro, in parte intersecandosi: la Valutazione per lo sviluppo della qualità delle scuole, in sigla VQS (2010-2013) e la subentrante Valutazione e sviluppo della scuola, in sigla VALeS (2012-2015), con in mezzo l’inglobato Progetto Valorizza.

All’interno di VALeS un capitolo è destinato alla valutazione dell’azione del dirigente scolastico, con un protocollo strutturato in indicatori individuati all’interno di 6 macro-aree (Direzione, coordinamento, valorizzazione delle risorse umane; Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e strumentali; Promozione della qualità dei processi interni della comunità professionale; Sviluppo delle innovazioni; Attenzione alle famiglie e alla comunità sociale; Collaborazione con i soggetti istituzionali, culturali, professionali, sociali ed economici del territorio).

VALeS è il fondamento del Sistema Nazionale di Valutazione, di cui al D.P.R. 80/13, seguito dalla direttiva del ministro, n. 11 del 18 settembre 2014 e dalla circolare esplicativa n. 47 del 21 ottobre 2014.

Nell’afferente articolo 6, commi 4 e 5, il nuovo congegno si struttura sulla sequenza Autovalutazione, Valutazione esterna (temporalmente ristretta ad un numero predeterminato di istituzioni scolastiche), Azioni di miglioramento, Rendicontazione sociale; ed è altresì preordinato a evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente riconducibile al dirigente scolastico, al fine della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale, secondo quanto già previsto dall’art. 25 del D. Lgs. 165/01 e CCNL (ante), ma da raccordarsi con i vincoli del citato D. Lgs. 150/09, in particolare nel punto in cui restringe lo spazio della contrattazione collettiva, ora entro gli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge nella valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio (art. 55, confluito nell’art. 40, comma 1, D. Lgs. 165/01).

I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono comunicati al direttore generale del competente USR, che ne tiene conto ai fini dell’individuazione degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo incarico e della valutazione.

 

II. La legge 107/15

Sulla valutazione dei dirigenti scolastici l’ultimo intervento normativo è l’articolo 1, comma 93 della legge 107/15, che indica con maggior dettaglio i criteri generali che devono fondarla:

  1. competenze gestionali e organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell’incarico triennale;
  2. valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale d’istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;
  3. apprezzamento del proprio operato all’interno della comunità professionale e sociale;
  4. contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell’ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;
  5. direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.

Il comma 94 consente poi che il nucleo di valutazione di cui all’art. 25 del D. Lgs. 165/01 possa essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione, in cui è parte attiva e integrante quel nucleo dei dirigenti tecnici ad tempus assunti per il triennio 2016-2018 ai sensi dell’art. 19, commi 5-bis e 6 del D. Lgs. 165, cit.

Sulla scorta di tale canovaccio, entro il 31 dicembre 2014 l’INVALSI avrebbe dovuto definire gli indicatori su cui declinare la valutazione dirigenziale in coerenza con i predetti criteri legali e all’interno di una proposta organica poi oggetto di un confronto con le associazioni sindacali e con le associazioni professionali della dirigenza scolastica.

 

III. Verso la configurazione dell’odierno dispositivo

Illustrata alle associazioni sindacali rappresentative una bozza sulla valutazione dei dirigenti scolastici ed acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la (di lì a breve ex) ministra Giannini ebbe ad emanare la direttiva n. 25, datata 28 giugno 2016, che dopo la sua registrazione da parte della Corte dei conti è diventata la direttiva n. 36 del 18 agosto 2016, nella sostanza invariata rispetto all’originaria versione.

Sono seguite poi le prescritte Linee guida, con decreto direttoriale n. 971 del 21 settembre 2016: un’intelaiatura a maglie larghe, come di seguito sintetizzabile.

III.1. Il processo di valutazione è finalizzato alla valorizzazione e al miglioramento professionale del dirigente nella prospettiva del progressivo incremento della qualità del servizio scolastico, accompagnato da iniziative di formazione continua.

III.2. La valutazione è effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 93 della legge 107/15 e dell’art. 25 del D. Lgs. 165/01, al fine di contribuire alla trasparenza-efficienza-efficacia dell’azione dirigenziale, tenendosi conto della specificità degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane.

III.3. Essa è formalizzata dal direttore dell’USR, che si avvale delle risultanze istruttorie del nucleo di valutazione, costituito da un dirigente tecnico o amministrativo o scolastico e da due esperti in possesso di specifiche e documentate esperienze in materia di organizzazione e di valutazione. In ogni caso un nucleo deve avere la presenza di almeno un dirigente scolastico, anche qualora dovesse strutturarsi a diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione, ex comma 94, legge 107.

III.4. Oggetto, ponderato, di valutazione sono il comportamento organizzativo, deducibile dal rispetto delle declaratorie di profilo figuranti nelle diverse fonti normative e compendiate nell’art. 25 del D. Lgs. 165/01, e gli obiettivi definiti(?) nell’atto d’incarico o integranti quello in corso a decorrere dall’1 settembre 2016, costituiti dalla triplice tipologia di obiettivi di miglioramento: obiettivi generali individuati dal Ministero, obiettivi legati alla specificità del territorio individuati dall’USR (che possono essere rinegoziati per variabili sopravvenute), obiettivi specifici dell’istituzione scolastica derivanti dal RAV (idem).

III.4.1. Per il triennio 2016/17, 2017/18, 2018/19 gli obiettivi(?) nazionali sono i seguenti:

– assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione del PTOF;

– assicurare il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, organizzando le attività secondo i criteri di efficienza, efficacia e buon andamento del servizio;

– promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;

– promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti.

III.4.2. Gli obiettivi regionali sono diversificati, per numero e modalità della loro formulazione.

III.4.3. Gli obiettivi d’istituto sono desumibili dal RAV e resi coerenti con gli esiti dello stesso.

III.5. Il Nucleo compilerà la valutazione dei dirigenti, graduata sui quattro livelli del pieno raggiungimento, avanzato raggiungimento, buon raggiungimento, mancato raggiungimento degli obiettivi, riferendoli alle tre macro-aree della dimensione professionale:

Direzione unitaria, promozione della partecipazione, competenze gestionali e organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, con un peso del 60%;

Valorizzazione delle risorse professionali, dell’impegno e dei meriti del personale, con un peso del 30%;

Apprezzamento dell’operato all’interno della comunità professionale e sociale, con il residuo 10%

Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione integrativa regionale riserverà:

-al pieno raggiungimento una maggiorazione del compenso compresa tra il 10% e il 30% rispetto al trattamento di risultato riconosciuto a livello di avanzato raggiungimento;

-all’avanzato raggiungimento un compenso maggiorato almeno del 5% rispetto al livello buon raggiungimento.

Per quanto al momento è dato di sapere, tra il massimo e il minimo della retribuzione di risultato (primo-terzo livello) ci sarebbero poco meno di 600 euro annui lordo Stato, all’incirca corrispondenti a un netto mensile di 20 euro!

In caso di mancato raggiungimento non è corrisposta nessuna retribuzione di risultato e trova applicazione l’art. 21 del D. Lgs. 165/01.

L’articolo in parola, fatta salva l’autonoma responsabilità disciplinare, sanziona sia il mancato raggiungimento degli obiettivi che l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, così graduandone le conseguenze: impossibilità di rinnovo dello stesso incarico, revoca dell’incarico e collocamento in disponibilità, recesso dal rapporto di lavoro (quest’ultima residuale, da far valere extrema ratio).

Pur in presenza di una valutazione complessivamente non negativa, la retribuzione di risultato può essere ridotta sino all’80% per colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto del raggiungimento degli standard quali-quantitativi del servizio fissati dall’Amministrazione.

III.6. La valutazione è svolta con cadenza annuale per essere correlata alla retribuzione di risultato, da corrispondere entro agosto.

III.6.1. La retribuzione di risultato annuale è definita sulla base della documentazione in possesso del’USR e di quella prodotta/ordinata dal dirigente scolastico. Al momento:

  1. PTOF
  2. RAV
  3. PdM (oltre al monitoraggio del MIUR)
  4. Relazione del NEV, ove presente
  5. Programma annuale
  6. Relazione al Consiglio d’istituto del 30 giugno
  7. Atto d’indirizzo del DS al Collegio dei docenti per l’elaborazione del PTOF
  8. Piano della formazione del personale
  9. Azioni per l’attuazione del Piano nazionale scuola digitale
  10. Piano di alternanza scuola-lavoro (nella secondaria superiore)
  11. Piano annuale per l’inclusione
  12. Patto educativo di corresponsabilità
  13. Regolamento d’istituto
  14. Piano annuale delle attività
  15. Direttiva al DSGA per l’organizzazione dei servizi
  16. Contrattazione d’istituto
  17. Valorizzazione professionale del personale
  18. Fascicolo personale del dirigente
    ……..
  19. Rendicontazione sociale
  20. Strumenti di percezione del servizio.

La retribuzione non è corrisposta qualora, da un’approfondita analisi della predetta documentazione e visita sulla base di un protocollo definito a livello nazionale, il Nucleo (NEV) riscontri gravi carenze nei processi gestionali e organizzativi.

III.6.2. Se elementi di giudizio che possano sfociare in una valutazione negativa si evidenziano in corso d’anno, il Direttore dell’USR può convocare l’interessato in contraddittorio per un primo confronto.

Se ciò nonostante l’esito finale è non positivo, entro i successivi trenta giorni può parimenti darsi luogo al contraddittorio su richiesta dell’interessato, da concludere entro ulteriori trenta giorni.

Il colloquio può altresì essere richiesto entro quindici giorni dal ricevimento della valutazione positiva.

III.6.3. Infine, l’art. 13 della Direttiva dispone che la valutazione per i dirigenti scolastici cui siano stati conferiti incarichi di natura e posizione giuridica diversi da quelli riferiti alla conduzione di un’istituzione scolastica avvenga in accordo tra i responsabili degli uffici/strutture/organizzazioni presso i quali i predetti dirigenti scolastici sono utilizzati/distaccati e il direttore dell’USR in cui questi sono incardinati.

Il processo di valutazione non si estende agli incarichi di reggenza, che continuano ad essere remunerati secondo la previsione del CCNL.

 

IV. Il dirigente scolastico in azione

IV.1. Con la nota esplicativa n.1, prot. 11706 del 21.10.16, integrante le Linee guida, sono stati forniti agli UU.SS.RR., corredati da un apposito Cronoprogramma, alcune indicazioni e orientamenti comuni, in larga parte attuati ovvero in corso di attuazione (dal primo step, Avviso pubblico per individuazione coordinatori e componenti Nuclei, all’ottavo, Piano informazione e formazione DS).

La susseguente nota esplicativa n. 2, prot. 1340 del 08.02.17, contiene Il Portfolio del dirigente scolastico e preannuncia gli ulteriori strumenti di valutazione con cui concludersi il percorso entro agosto 2017 (rispettivamente: Questionari, Protocollo di visita, Modelli per valutazione finale).

IV.2. Il Portfolio, composto da quattro parti, costituisce lo strumento di riferimento per l’autovalutazione e, al tempo stesso, di supporto e accompagnamento a tutto il procedimento, permettendo una sintesi ed un’organizzazione ordinata tra i vari documenti specifici, alcuni ineludibili e altri proposti dal dirigente scolastico: entrambi a fondamento della sua valutazione.

IV.3. La prima parte – Anagrafe professionale – deve essere obbligatoriamente compilata dal dirigente e resa pubblica. Accoglie tutte le informazioni professionali che possano riguardarlo, è aggiornabile annualmente e vi si può allegare il curriculum vitae integrale in formato europeo.

IV.4. La seconda parte – Autovalutazione e bilancio delle competenze – è facoltativa e riservata. Essa si focalizza sulle azioni che il dirigente scolastico ha realizzato e/o favorito in riferimento alle dimensioni professionali previste dal comma 93 della legge 107.

Si compone di cinque sezioni:

  1. Definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della politica dell’istituzione scolastica;
  2. Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse professionali;
  3. Promozione della partecipazione, cura delle relazioni e legami con il contesto;
  4. Gestione delle risorse, gestione amministrativa e adempimenti normativi;
  5. Monitoraggio, valutazione e rendicontazione.

Il dirigente, secondo la rubrica di riferimento, si assegna un punteggio che va da A (eccellente) a D (aspetto critico), che può anche motivare nell’apposito campo libero per un max di 1.000 battute. Segue in automatico la generazione del diagramma di Kiviat, un grafico radar o a stella che rende di immediata evidenza i punti di forza e di debolezza della sua azione, nell’ottica dello sviluppo e del miglioramento della professionalità.

Potrà, in aggiunta, compilare la sezione Elementi di contesto, altro campo libero in cui descrivere il contesto in cui opera, potendo egli fare riferimento alternativo alla sezione Contesto e Risorse del RAV.

IV.5. La terza parte – Obiettivi e azioni professionali – è obbligatoria e pubblica.

Sulla base delle risultanze del RAV e degli obiettivi inseriti nella lettera d’incarico, il dirigente scolastico dovrà selezionare, indicativamente, non più di due o tre azioni realizzate, con i relativi processi significativi, brevemente descrivendo le une e gli altri nelle corrispondenti colonne del format, con la facoltà di allegare file.

E potrà avvalersi, quale puro e semplice strumento di orientamento professionale, dell’apposito e generoso repertorio (Allegato 3) elencante oltre 150 azioni (!), distribuite in sette Aree di processo con non meno dettagliate suddistinzioni.

Nell’ultima sezione dovrà egli provvedere al caricamento dei documenti non già precaricati in automatico (PTOF, RAV, PdM, eventualmente Monitoraggi e Esiti dei questionari del personale docente e ATA), di cui all’Allegato 1 e che abbiamo elencato al punto III.6.1.

E potrà aggiungerne altri, pochi e significativi che riterrà strettamente necessari, per fornire al Nucleo elementi particolarmente utili per la valutazione relativamente ai criteri generali indicati dalla legge 107.

L’intera procedura deve concludersi entro il 31 maggio 2017.

IV.6. La quarta parte – Documentazione della valutazione – è di obbligatoria competenza del NEV e del direttore dell’USR. Ed è riservata alla sola consultazione da parte degli stessi e del dirigente scolastico valutato.

La valutazione di prima istanza avviene con il supporto dell’apposita Rubrica costituente l’Allegato 2 del Portfolio.

 

V. Criticità e prospettive

V.1. Come ben si vede, la valutazione dei dirigenti scolastici è eminentemente documentale, se non vi siano gravi criticità. Obbligatoria è solo una visita nel corso dell’incarico triennale, peraltro surrogabile con più celeri forme di comunicazione diretta. E può dirsi presidiata da sufficienti garanzie per il soggetto inciso.

Ciò nonostante resta sotto assedio, essendosi realizzata – sia pure con motivazioni opposte – una convergenza tra le associazioni sindacali della scuola, parimenti rappresentate nella nuova area dirigenziale Istruzione e Ricerca, che la vogliono cancellare perché si fonda sull’applicazione del disastro della 107, e l’Associazione sindacale relativamente più rappresentativa della categoria, che la ritiene inutile per lo svuotamento – tutto da verificare – dei poteri dei dirigenti scolastici, susseguente alla sottoscrizione dell’Intesa del 30 novembre 2016 tra la Funzione Pubblica e le confederazioni di CGIL-CISL-UIL, prima, e dell’Accordo del 29 dicembre 2016 tra il MIUR e le stesse sigle di comparto, insieme allo SNALS, poi: con in mezzo associazioni professionali anelanti un modello valutativo in grado di attingere la dimensione educativa di una professione direttiva che non si fondi sulle caratteristiche di managerialità gestionale.

Sotto questo fuoco concentrico l’Amministrazione sembra in procinto di alzare bandiera bianca, essendosi accorta – solo ora? – che la procedura messa a punto dall’INVALSI è troppo complessa ed è stata resa nota troppo tardi per il corrente anno scolastico; che i nuclei di valutazione sarebbero costretti a fare le visite in agosto, dopo gi esami di Stato; che le interviste via skipe non le vuole fare nessuno…

E’ naturale che non lo si possa – per ora, almeno – dirlo apertamente, ma la nota MIUR n. 2182 del 28.02.17 è emblematica. S’intitola Lo sviluppo del sistema nazionale di valutazione per l’a.s. 2016/17 e rappresenta la necessità di armonizzare i processi valutativi in esito alle innovazioni recate dalla legge 107/15, con rendicontazione alla scadenza del triennio (31 agosto 2019).

Pertanto le istituzioni scolastiche autonome dovranno rivedere le analisi del precedente RAV attraverso il questionario scuola e di percezione, con eventuale rimodulazione del Piano di miglioramento, che è il cuore della valutazione del dirigente scolastico. Operazione necessaria laddove vi sia discordanza tra la definizione degli obiettivi interni all’incarico del dirigente scolastico e le priorità del RAV. E, naturalmente, per la definizione dei tempi e delle modalità di utilizzo degli strumenti di analisi, monitoraggio e la rendicontazione del RAV, si rimanda alle note che verranno emanate.

La successiva nota n. 3111 del 21.03.17 conferma che la ridefinizione del RAV per l’anno in corso richiede la piena disponibilità di dati aggiornati. E che per procedere alla loro raccolta deve essere compilato on line il Questionario scuola da parte del dirigente, predisposto da INVALSI e a partire dal 27 marzo 2017, da concludere entro il 10 aprile 2017: termine da ultimo prorogato di ulteriori dieci giorni dalla nota ministeriale n. 3678 del 05.04.17.

Dopodiché l’INVALSI dovrà restituire alle istituzioni scolastiche i dati siccome rielaborati ed integrati con i relativi valori di riferimento (benchmark) all’interno della Piattaforma operativa unitaria in cui sarà redatto il RAV.

V.2. Insomma – adesso è proprio chiaro – per il corrente anno scolastico, sostanzialmente agli sgoccioli, si traccheggerà.

Ma si potrebbe pure, e si dovrebbe, attivare un percorso di sincero dialogo e di ricercata fattiva condivisione con i diversi soggetti istituzionali direttamente interessati, dopo i ripetuti fallimenti di un supponente approccio autoreferenziale e tecnocratico, di esperti estranei al mondo della scuola o che dalle rogne quotidiane della scuola sono scappati per approdare nelle vellutate stanze ministeriali e subito smarrendo la loro memoria.

Di modo che l’ambizioso – o pretenzioso? – schema legale statuito dalla legge 107, lo si vorrebbe interpretato con intelligenza e azionando il buon senso, provando a costruire modelli che funzionino, magari sulla falsariga di quello che, collaudato da due lustri di sua applicazione, valuta regolarmente – e remunera generosamente – la dirigenza amministrativa e tecnica del MIUR; peraltro richiamato da CSPI in sede del parere sullo schema di Direttiva reso il 15 giugno 2016, per significare che gli obiettivi dell’incarico dirigenziale siano specifici, misurabili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali, ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori.

Trattasi di un protocollo codificato nella direttiva MIUR n. 4072 del 12.05.05. e replicato con il D.M. n. 971 del 25.11.13, che si compendia in una sola scheda SOR (Scheda di programmazione degli obiettivi e dei risultati), eventualmente integrabile da una seconda scheda denominata EDE (Elementi di difficoltà evidenziati).

L’intero costrutto è essenziale, chiaro, maneggevole e trasparente: con pochi obiettivi concordati e con un solo valutatore, senza che altri soggetti entrino in scena se non in via eventuale.

Pochi obiettivi prioritari e qualificanti; soprattutto operazionalizzati e assistiti dall’assegnazione di inerenti e specifiche risorse finanziarie, umane e strumentali per poterli conseguire: quindi riassunti in un punteggio complessivamente pari a 100, con ulteriori 10 punti assegnabili dal valutatore per premiare il comportamento organizzativo (esplicitato in tre righi sulla scheda SOR: Analisi e programmazione, Gestione e realizzazione, Relazioni e coordinamento), ovvero per compensare, in una sorta di paracadute, le difficoltà evidenziate dal valutato nella scheda EDE.

Certamente, questo modello andrebbe adattato – ma non stravolto e/o inutilmente appesantito – alla peculiarità delle istituzioni scolastiche, non assimilabili ad un ufficio amministrativo siccome strutturalmente contrassegnato da procedure in larga prevalenza standardizzate per la produzione di atti giuridici esenti dai canonici vizi di legittimità (incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge).

Sono esse piuttosto, e propriamente, organi-enti dotati di autonomia funzionale alla produzione di un servizio tecnico, d’indole immateriale (istruire, educare, formare), mediato da organi collegiali con poteri deliberanti, idonei a esprimere determinazioni volitive finali, ed erogato da soggetti professionali la cui azione, connotata da ampi margini di discrezionalità, va parimenti coordinata e condotta a sistema dal dirigente preposto alla conduzione di queste, molto particolari, strutture organizzative, caratterizzate dai c.d. legami deboli, in cui l’interpretazione prevale sull’ordinata esecuzione, con la conseguenza della non prevedibilità-omogeneità degli esiti, secondo un rigido nesso di causalità meccanica.

Sicché le priorità del modello ministeriale poc’anzi sunteggiato andrebbero invertite, nel senso che il peso predominante non può essere quello dei risultati, attingibili con strumenti quantitativi (valutazione di prodotto), bensì dei comportamenti organizzativi, essenzialmente rilevabili con un sistema di indicatori e descrittori la cui frequenza e la cui intensità siano, convenzionalmente, ritenuti significativi, in termini di causalità adeguata, salvo verifica e loro consequenziale rimessa a punto (valutazione di processo).

Dovrebbe dunque costruirsi – sull’intelaiatura della legge 107 – questo sistema di indicatori e descrittori, con parametri quanti-qualitativi e differenziandoli nei pesi ad essi attribuiti; che siano nella diretta disponibilità del dirigente scolastico.

Ed è lecito pretendere una rigorosa definizione di obiettivi, ovvero formulazioni linguistiche di univoco significato, suscettibili di cadere sotto il dominio dei sensi, vale a dire operazionalizzate; senza inutili e devianti aggettivazioni.

Obiettivi che dovranno poi essere formalizzati in ogni provvedimento d’incarico e/o integrati, e concordati, anche nel corso del rapporto.

Obiettivi, non declaratorie di profilo, giustamente stigmatizzate dagli organi di controllo (cfr., da ultimo, Corte dei conti per la regione Sicilia, 04.03.14), che, fotocopiate, ridondino nei predetti provvedimenti e che delineano – con parossistica reiterazione – semplicemente il perimetro dell’oggetto dell’incarico, per definizione insuscettibili di essere perseguite!

L’Invalsi resiste (e sarà certificato). Stop lettere, alla primaria restano i voti

da Il Sole 24 Ore

L’Invalsi resiste (e sarà certificato). Stop lettere, alla primaria restano i voti

di Claudio Tucci

Alla maturità si verrà ammessi con la sufficienza in ciascuna disciplina (stop quindi alla contestatissima proposta della «media del sei»). Ci si potrà però sedere lo stesso all’esame di Stato «nel caso di voto inferiore al sei in un’unica materia» (con decisione motivata del consiglio di classe – il credito scolastico verrà calcolato in misura minore). In terza media la manica sarà più larga: l’ammissione alle prove finali scatterà «anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento» (cade quindi, in questo grado di istruzione, il requisito della sufficienza in tutte le discipline). Alla primaria resta la possibilità di bocciare, ma viene circoscritta alle ipotesi «eccezionali e comprovate da specifica motivazione». Addio, poi, alle lettere: dalle ex elementari gli istituti di secondo grado i voti saranno espressi in numeri (decimi).

Il Dlgs
È pronto, in 27 articoli, il Dlgs attuativo della «Buona Scuola» che cambia (dal 2018) valutazione ed esami di Stato; e che, salvo sorprese dell’ultima ora, arriverà domani sul tavolo del Consiglio dei ministri per l’ok definitivo.

Dopo vari tentativi di boicottaggi e “sterilizzazioni” da parte di una fetta di Pd e maggioranza l’Invalsi resiste: i test in italiano, matematica e inglese sbarcheranno in quinta superiore (gli esiti saranno attestati: alle medie, nella certificazione delle competenze; alle superiori, nel curriculum studente); e si porrà pure fine alle annuali polemiche sulla non obbligatorietà da parte dei docenti di partecipare all’organizzazione, svolgimento e correzione delle prove che, viene ora messo nero su bianco, «costituiscono attività ordinaria d’istituto».

«Non possiamo avere paura della valutazione – sottolinea il sottosegretario, Gabriele Toccafondi (Ap) -. La scuola ha una funzione educativa; e dobbiamo imparare a rispettare l’operato e i giudizi degli insegnanti».

Le altre novità
Il Dlgs atteso domani in Cdm, rispetto al testo approvato in prima lettura il 14 gennaio, ha tutto sommato resistito alle pressioni parlamentari (e sindacali): per essere ammessi alla nuova maturità, oltre al sei in ciascuna materia (o a un solo 5, ma con decisione motivata del consiglio di classe), servirà pure aver frequentato, per almeno tre quarti, le lezioni, aver svolto alternanza e partecipato ai test Invalsi. Le prove scritte scenderanno a due (salta il “quizzone”), si darà maggior peso al percorso fatto nell’ultimo triennio: il credito scolastico inciderà infatti fino a 40 punti, i due scritti e l’orale, ciascuno fino a 20 punti. Le commissioni resteranno come oggi: un presidente proveniente da un’altra scuola, tre commissari interni, tre esterni.

Dall’ammissione all’esito finale come cambierà la maturità

da Il Sole 24 Ore

Dall’ammissione all’esito finale come cambierà la maturità

di Laura Virli

In dirittura d’arrivo l’approvazione del decreto legislativo per la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato per la scuola secondaria di secondo grado a partire dall’anno scolastico 2017-2018, come previsto dal comma 181 lettera I 2) della legge 107.
Proviamo a sintetizzare le differenze tra la procedura odierna e quella di questo atteso nuovo decreto la cui lettura attenta evidenzia modifiche tali da operare un restyling profondo al disegno di legge introdotto nel lontano 1997 dalla legge 425.
Ammissione agli esami
Ancora per questo anno scolastico, sono necessarie due sole condizioni:
1. frequenza per almeno tre quarti del monte ore previsto dal curricolo di studi;
2. almeno “sei” in tutte le discipline e nel comportamento.
Allo stato attuale, per i candidati esterni l’ammissione all’esame è subordinata al solo superamento dell’esame preliminare.
Secondo il nuovo decreto legislativo, le condizioni saranno almeno quattro:
1. frequenza per almeno tre quarti del monte ore previsto dal curricolo di studi;
2. almeno “sei” in tutte le discipline e nel comportamento; nel caso di votazione inferiore a “sei”, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame;
3. partecipazione, nel corso del quinto anno, alle prove predisposte dall’Invalsi volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in tre materie: italiano, matematica e inglese (quest’ultime, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori);
4. svolgimento dell’attività di alternanza scuola lavoro (200 ore nei licei e 400 nei tecnici e professionali da svolgere nel triennio).
Per i candidati esterni l’ammissione all’esame sarà subordinata, oltre che al superamento dell’esame preliminare, anche alla partecipazione alle prove Invalsi presso la scuola dove sosterranno l’esame, nonché allo svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro.

Casi di attenzione per le prove Invalsi
Per gli studenti risultati assenti alle prove Invalsi per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, sarà prevista una sessione suppletiva per l’espletamento delle prove.
Gli studenti con disabilità e Dsa parteciperanno alle prove standardizzate pur con i necessari adattamenti alle prove predisposti dal consiglio di classe.
Le modalità di partecipazione nella provincia autonoma di Bolzano saranno stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l’Invalsi.
Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena le prove Invalsi potranno essere tradotte o elaborate in lingua slovena.
Saranno invece ammessi, senza l’espletamento delle prove Invalsi, gli studenti frequentanti le scuole italiane all’estero.

Il credito scolastico
Ancora per questo anno scolastico, il credito scolastico attribuito nell’ultimo triennio di studi vale fino a 25 punti.
Secondo il nuovo decreto legislativo, il percorso formativo dello studente acquisterà più peso in quanto il credito scolastico varrà fino a 40 punti, 12 al terzo anno, 13 al quarto e 15 al quinto anno. E, di conseguenza, come vedremo più avanti, peserà meno la fase dell’esame.
In fase di regime transitorio, per i candidati che svolgeranno l’esame negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 sarà necessario effettuare una conversione dei punteggi già attribuiti secondo la tabella allegata al decreto (Allegato A).
La commissione
Non cambierà la composizione della commissione che attualmente è presieduta da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composta da tre membri esterni e da tre membri interni. Nel nuovo decreto è precisato che, in ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta e che ad ogni classe saranno assegnati non più di trentacinque candidati.
Le prove scritte
Ancora per questo anno scolastico, il candidato deve affrontare tre prove scritte e un colloquio. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle tre prove scritte. Per ciascuna prova scritta è attribuito fino a 15 punti.
Secondo il nuovo decreto legislativo, tre saranno le novità importanti:
1.introduzione di griglie con punteggi per la correzione al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame;
2.obbligo di superare due sole prove scritte a carattere nazionale (italiano e prova di indirizzo);
3.punteggio massimo totale di 40 punti per le due prove scritte (ognuna delle due prove scritte massimo 20 punti).
Nei percorsi dell’istruzione professionale la seconda prova avrà carattere pratico e sarà tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova sarà predisposta dalla commissione in coerenza con le specificità del Ptof.
Il colloquio
Ancora per questo anno scolastico, per la valutazione del colloquio sono assegnati 30 punti che inizia con l’esposizione della cosiddetta “tesina” preparata dallo studente; terminata questa prima fase, la commissione interviene con altre domande volte all’accertamento delle conoscenze e delle competenze del candidato e discute i risultati delle tre prove scritte.
Secondo il nuovo decreto legislativo, sarà la commissione a scegliere, e non lo studente a decidere, come iniziare il colloquio che avrà un punteggio massimo pari a 20. Infatti, questa fase sarà volta ad accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente e la sua capacità argomentativa e critica a partire da un testo o da un documento scelto tra alcune proposte elaborate dalla commissione.
Nell’ambito del colloquio il candidato esporrà anche l’esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale.
Altra novità, dovranno essere valutate anche le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione» (previste dalla Legge 169/2008), di cui si dovrà fare menzione nel Documento del 15 maggio.
Esito dell’esame
Anche nel nuovo decreto, l’esito finale sarà espresso in centesimi e sarà il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione alle due prove scritte e al colloquio e dei punti acquisiti per il credito scolastico; il punteggio minimo da conseguire per superare l’esame sarà sempre di 60/100.
Cambia, invece, l’attribuzione del bonus e della lode. Nella procedura attuale il bonus di 5 punti può essere attribuito ai candidati in possesso di almeno 15 punti di credito scolastico e 70 tra prove scritte e colloquio orale.
Con il nuovo decreto sarà possibile attribuire il bonus soltanto a coloro che abbiano ottenuto almeno 30 punti di credito e 50 punti nelle prove d’esame.
Inoltre, la lode, attualmente viene attribuita a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti, senza fruire del bonus, ma solo se motivata e se in possesso di alcuni prerequisiti di ammissione, ossia che
1.abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
2.abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame, all’unanimità;
3.nell’ultimo triennio del ciclo di studi non abbiano mai avuto in nessuna disciplina un voto inferiore a 8, ivi compresa la valutazione del comportamento.
Con il nuovo decreto, sarà più facile avere la lode perché dovranno essere soddisfatti solo i primi due punti, non è più necessario ottenere almeno 8 in tutte le discipline nell’ultimo triennio del ciclo di studi.
Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente
Al diploma finale che attesterà l’indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea, è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui saranno riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse, le competenze, le conoscenze e le abilità acquisite, le attività svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro, anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro.
In una specifica sezione saranno, altresì, indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove Invalsi, distintamente per ciascuna disciplina oggetto di rilevazione, e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Ma all’esame di terza media ammessi anche senza tutti sei

da Il Sole 24 Ore

Ma all’esame di terza media ammessi anche senza tutti sei

di Alessandra Silvestri

Lo schema di Decreto ex lege 107 che, salvo soprese dell’ultima ora, arriverà venerdì mattina in Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva, contiene novità per l’esame di terza media che riguardano i requisiti di accesso e il numero delle prove.

Requisiti di accesso all’esame conclusivo del I ciclo
Cade il requisito della sufficienza in tutte le materie. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di I grado, infatti, sono ammessi all’esame conclusivo del I ciclo anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento. Guai, però, a saltare le prove Invalsi che dovranno essere svolte entro il mese di aprile, o nella sessione suppletiva, in caso di assenza giustificata, pena la non ammissione all’esame di Stato.

Aprile: tempo di Invalsi. Rilevazioni standardizzate anche per l’inglese
Attraverso prove standardizzate, computer based, l’Invalsi effettua rilevazioni nazionali per accertare i livelli di apprendimento, generali e specifici conseguiti dagli studenti in italiano, matematica e finalmente anche in Inglese. In quest’ultimo caso, le prove sono finalizzate ad accertare le abilità di comprensione e l’uso della lingua coerentemente con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori. Le prove, finalizzate a sostenere il processo di autovalutazione delle scuole e a fornire strumenti utili al miglioramento della scuola, si svolgeranno entro il mese di aprile o in una sessione successiva, in caso di assenze per gravi e documentati motivi , valutati dal Consiglio di classe. La partecipazione costituisce requisito imprescindibile per l’ammissione all’Esame.

Le prove d’esame
L’esame di Stato del I ciclo prende la scorciatoia, le quattro prove scritte previste (italiano, matematica, inglese e seconda lingua straniera ) si riducono a tre: prova scritta di Italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, prova scritta relativa alle competenze logico- matematiche, prova scritta relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. Rimane confermato il colloquio per valutare le conoscenze descritte nelle Indicazioni nazionali per quanto riguarda il profilo finale dello studente, ma anche l’acquisizione delle competenze di cittadinanza, di argomentazione, di risoluzione di problemi e di pensiero critico e riflessivo. La valutazione finale scaturirà dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. L’Esame si intende superato con una votazione complessiva di almeno sei decimi.

Le prove Invalsi sono attività ordinaria per la scuola
Stop alle polemiche sulla non obbligatorietà da parte dei docenti di partecipare all’organizzazione, svolgimento e correzione delle prove: lo schema di decreto, infatti, sentenzia che «le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinaria d’istituto».

Decreti L.107/15, il Governo si rimangia maturità facile e lettere all’americana

da La Tecnica della Scuola

Decreti L.107/15, il Governo si rimangia maturità facile e lettere all’americana

Per l’accesso agli Esami di Stato del secondo ciclo, continuerà ad essere indispensabile la sufficienza in tutte le materie, condotta compresa.

Alla primaria, inoltre, rimarranno in vita i voti numerici. Alla fine, il Governo non se l’è sentita di introdurre, sempre per essere ammessi alla maturità, la media del sei e le lettere all’americana.

Queste ultime due novità, invece approvate dalle commissioni parlamentari, avevano creato una mole di proteste notevole. Così, seppure al fotofinish, il 7 aprile il testo dovrebbe approdare in CdM, si è tornati indietro.

Mercoledì 5 aprile, su questo e gli altri sette decreti della Buona scuola, c’è stato anche un pre-consiglio dei ministri.

Sulla maturità, quindi, rimane tutto come è oggi: in realtà, si può accedere con insufficienza a patto però che ci sia una delibera motivata del consiglio di classe; con la nuova norma, però, bisognerà obbligatoriamente penalizzare il maturando “aiutato” con un punteggio ridotto nella tabella dei crediti.

Secondo l’Ansa, inoltre, le prove Invalsi, che testeranno anche la conoscenza dell’inglese, non saranno incluse nell’esame (neppure in quello di terza media), ma la partecipazione a questo tipo di verifica, che verrà fatta ad aprile o maggio, sarà obbligatoria per gli studenti.

E sempre a proposito dell’esame nei colloqui si darà spazio anche a temi come cittadinanza e costituzione, il cui studio verrà rafforzato già dalla Primaria.

Quanto alla questione dei voti nel primo ciclo di istruzione, sembra essersi risolta con un passo indietro rispetto all’iniziale proposta di utilizzare le lettere, dalla A alle E, per valutare i ragazzi: resteranno perciò i voti in numeri, accompagnati da una maggiore descrizione delle competenze acquisite dagli alunni.

Le novità dovrebbero essere adottate il prossimo anno nel primo ciclo di istruzione e in quello successivo (2018-2019) nelle Superiori in modo da avere il tempo per mandare a regime per tutti l’alternanza scuola-lavoro.

Per quanto riguarda gli altri decreti, nel provvedimento relativo al sostegno per gli studenti con disabilità vengono recepite parecchie delle richieste avanzate dalle associazioni, a cominciare da quella relativa al tetto di alunni per classe (che tornerebbe a quota 20).

Per il diritto allo studio, dice ancora l’Ansa, è prevista la triplicazione dei fondi, da 10 a 30 milioni; stanziamento di risorse per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti agli ultimi due anni delle scuole Superiori, per l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, per l’accesso a beni e servizi di natura culturale.

L’ultima parola spetta comunque al Governo per l’approvazione definitiva. Poi ci saranno le ultimissime tappe: bollinatura del Mef, passaggio al Quirinale e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Def, Fedeli: sulla scuola impegno a 360 gradi per saperi, competenze e personale

da La Tecnica della Scuola

Def, Fedeli: sulla scuola impegno a 360 gradi per saperi, competenze e personale

“Dobbiamo sapere quali investimenti confermiamo, dove non facciamo tagli e come andiamo avanti”, a dirlo è stata la ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli.

A margine del Premio Buone pratiche sicurezza e salute a scuola “Vito Scafidi” di Cittadinanzattiva, parlando del Documento di Economia e Finanza, la ministra ha detto anche che “così come è stato annunciato”, sull’Istruzione ci sarà un impegno sulla formazione “a 360 gradi”.

“Credo sia molto importante – ha spiegato la ministra durante il suo intervento – e faremo una discussione nel CdM della prossima settimana, questa necessaria dovuta responsabilità del Governo italiano a insistere nel rapporto con l’Europa, sui finanziamenti legati al terremoto, e più complessivamente a intervenire a 360 gradi su investimenti che riguardino l’insieme delle condizioni in cui gli studenti fanno scuola. Gli investimenti in istruzione sono a 360 gradi: ambiente, saperi, competenze, valori di docenti, presidi e personale Ata. Su questi investimenti dovrebbe operare un paese in quanto paese”.

E ancora, ha sottolineato, “su questi temi ci si può confrontare, ma sono particolarmente allergica alle occasioni in cui sul terreno della scuola si fanno scontri partitici: significa non avere a cuore il futuro dei ragazzi, il futuro di tutto il paese”.

Per Fedeli, “c’è ancora tanto da fare sull’edilizia scolastica, perché finché in Italia non ci sarà ogni scuola sicura, antisismica, innovativa nella strumentazione per le nuove didattiche, noi non ci dobbiamo fermare. Allo stesso tempo negli ultimi tre anni abbiamo cominciato a fare investimenti: 7 miliardi di investimenti sull’edilizia scolastica non erano mai stati fatti. Non è più considerato un settore su cui fare risparmio come avveniva precedentemente”.

Fedeli ha anche auspicato che “L’educazione civica non sia solo una materia” e “non sia relegata a un’ora”: “si parla della formazione di cittadini attivi a 360 gradi” e “cittadini non si diventa solo nel percorso scolastico”, per poi, finita la scuola, regredire.

Occorre quindi “formare l’insieme delle competenze e delle professionalità della scuola: dobbiamo essere la ‘buona pratica’ per la scuola e per i ragazzi, è il migliore insegnamento di educazione civica”.

Il Miur, ha ricordato, sta “già rivitalizzando l’educazione civica con delle scelte importanti di finanziamento dei Pon, legati all’educazione civica e alla cittadinanza europea e globale, e immettendo tutte quelle caratteristiche di contenuto e di opportunità di conoscenza per non discriminare nessuno”.

Oggi, ha ribadito la ministra, l’educazione civica non va vista solo come una materia, ma come “un comportamento di tutti gli insegnanti, i presidi, il personale Ata, della politica, dei media, cioè di tutti quelli che hanno responsabilità e incidono sull’educazione e sulla formazione dei nostri ragazzi verso un comportamento civile”.

Deleghe legge 107: sindacati contro il Governo

da La Tecnica della Scuola

Deleghe legge 107: sindacati contro il Governo

I rapporti fra i sindacati e la ministra Fedeli procedono a fasi alterne. Dopo gli apprezzamenti per la disponibilità ad ascoltare le parti sociali espressi nelle ultime settimane, arriva adesso un duro attacco sulla questione delle deleghe della legge 107.

La protesta di Cgil, Cisl, Uil e Snals è legata principalmente all’esito del confronto con il sottosegretario Vito De Filippo svoltosi nel pomeriggio del 4 aprile proprio sui testi ormai definitivi dei decreti legislativi.

“Il confronto – sottolineano i sindacati – si è svolto in tempi ristrettissimi, tali da rendere assai complicato approfondire temi complessi come quelli trattati dalle deleghe. Il governo non è stato in grado di assicurare, nell’esercizio della delega, il giusto livello di coinvolgimento su materie che per loro natura avrebbero richiesto una discussione ampia nel mondo della scuola”.

E’ pur vero – ammettono i sindacati – che qualche aspetto positivo non manca (piano straordinario di assunzioni dei docenti della scuola secondaria e modifiche significative sul testo della delega sulle scuole italiane all’estero) ma per il resto i problemi sono pesanti. “Particolarmente grave – sostengono i 4 sindacati . la scelta di confermare l’impostazione di fondo della delega sull’inclusione, nonostante le numerose criticità da noi segnalate, la mancanza di posti aggiuntivi da destinare al potenziamento per le sezioni delle scuole dell’infanzia, le persistenti invasioni di campo su materie contrattuali riguardanti  docenti, dirigenti e ATA, la scarsa consistenza del percorso di generalizzazione della scuola dell’infanzia, il rilevante aumento dei carichi di lavoro per docenti e ATA per i quali si prevedono ulteriori funzioni e oneri a organico invariato”.

A questo punto, secondo Cgil, Cisl, Uil e Snals, è indispensabile che il Governo dia risposte concrete su alcune questioni essenziali:  organici e assunzioni, con l’attivazione di 25.000 nuovi posti e avvio del negoziato per il rinnovo del contratto collettivo nazionale.
Ma c’è anche un’altra questione che per i sindacati è assolutamente prioriatoria “la presa in carico del disagio professionale dei dirigenti scolastici, anche in tema di retribuzione e di valutazione”.

E, se non ci saranno risposte chiare, i sindacati si dichiarano “pronti ad assumere le necessarie conseguenti iniziative di mobilitazione”.

O.M. mobilità: ormai ci siamo, non sarà atto unilaterale

da La Tecnica della Scuola

O.M. mobilità: ormai ci siamo, non sarà atto unilaterale

Alcune indiscrezioni giornalistiche stanno affermando che il Miur avrebbe deciso di procedere sulla mobilità con un atto unilaterale. Si tratta di una bufala!

Si tratta di voci di corridoio, non ben definite, che descrivono situazioni apocalittiche di rottura tra Miur e sindacati sulla mobilità 2017/2018. Inoltre, in seguito a questa fantomatica rottura, c’è chi ipotizza l’immediata pubblicazione dell’ordinanza ministeriale sulla mobilità come atto unilaterale del Miur.

Invece secondo fonti interne al Miur e altre fonti sindacali da noi interpellate, non esistono le situazioni di rottura con i sindacati, ma gli accordi raggiunti restano pienamente validi e ci sarebbe anche un’intesa ufficiosa, da formalizzare probabilmente nell’incontro del prossimo 11 aprile, sulla chiamata diretta dei docenti titolari di ambito da parte delle scuole.

Tutto è pronto per la mobilità 2017/2018, dall’ordinanza ministeriale con i relativi tempi di presentazione delle domande, alla modulistica già inserita, senza essere ancora attiva, sulla piattaforma delle istanze online del Miur.

Dal Miur rassicurano che non ci sarà nessun atto unilaterale, il ritardo è imputabile principalmente alla mancata certificazione del dipartimento della funzione pubblica che dovrebbe arrivare entro la prossima settimana.

Quindi appare chiaro che con l’incontro di martedì 11 aprile 2017 tra Miur e sindacati si risolveranno diverse questioni che hanno determinato il ritardo della pubblicazione dell’ordinanza ministeriale sulla mobilità. In quella data ci sarà, con molta probabilità, l’annunciato via libera della funzione pubblica e, se non ci saranno colpi di coda dell’ultimo momento, anche la firma per quanto riguarda l’accordo sulle modalità degli incarichi triennali dei docenti titolari di ambito su scuola.

Se tutto andrà per il verso giusto, a partire dal 12 aprile con scadenza il 26 aprile, i docenti di ruolo potranno presentare la domanda di mobilità.

Per avere l’ufficialità degli accordi e delle relative date di presentazione delle domande di mobilità, bisognerà attendere la sera del prossimo 11 aprile, data di snodo per quanto riguarda la mobilità 2017/2018.

Cos’è il metodo Feurestein e come applicarlo in classe?

da La Tecnica della Scuola

Cos’è il metodo Feurestein e come applicarlo in classe?

Cos’è il metodo Feurestein e come applicarlo in classe?

Alla base del metodo Feuerstein vi è la fiducia nella modificabilità della struttura cognitiva di ogni essere umano.

Secondo Feuerstein l’intelligenza non è innata, né tanto meno statica, ma è un bene che tutti hanno e che si può sviluppare in virtù della plasticità e della plasmabilità delle strutture del nostro cervello.

Applicando il metodo Feurestein ogni alunno può ottenere dei miglioramenti nel rispetto del suo ritmo e dello suo stile cognitivo. Il docente assume il ruolo di “human mediator” capace di potenziare e/o recuperare quelle funzioni cognitive carenti che consentono ad ogni soggetto di diventare autonomo e capace di affrontare con responsabilità le problematiche che la vita pone davanti.

Attraverso un processo di insegnamento/apprendimento adeguato alle caratteristiche di ogni singolo alunno.

 

Le spese d’istruzione detraibili nel 730/2017

da La Tecnica della Scuola

Le spese d’istruzione detraibili nel 730/2017

Viaggi di istruzione, mensa ed erogazioni liberali sono solo alcune delle spese d’istruzione che si potranno detrarre nel 730/2017.

Tutte le novità di quest’anno, già anticipate in questa notizia, sono contenute in una corposa circolare dell’agenzia delle entrate, la n. 7 del 4 marzo 2017.

In sintesi, è possibile detrarre il 19% delle spese sostenute per la frequenza delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e scuole paritarie private e degli enti locali), nonché delle scuole secondarie di secondo grado.

Si tratta in sostanza:

  • delle tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza);
  • dei contributi obbligatori;
  • dei contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica;
  • della spesa per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola;
  • della spesa per le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

Non è invece possibile detrarre le spese sostenute per acquistare materiale di cancelleria e testi scolastici, e neppure il servizio di trasporto scolastico.

Al massimo è possibile detrarre 564 euro per l’anno 2016 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.

Si precisa che la detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità si riferisce al singolo alunno.

 

Autovalutazione, le faq per compilare il Questionario Scuola

da La Tecnica della Scuola

Autovalutazione, le faq per compilare il Questionario Scuola

Entro il 10 aprile prossimo le istituzioni scolastiche dovranno compilare il Questionario Scuola, predisposto dall’INVALSI.

Il Miur, con la nota 3111 del 21 marzo 2017, aveva spiegato che per la ridefinizione del RAV nell’anno in corso è necessario aggiornare i dati delle scuole all’interno della Piattaforma operativa unitaria.

Per poter procedere alla raccolta di dati di diretta competenza della scuola, il Miur ha dunque richiesto la compilazione online del Questionario Scuola, da parte dei Dirigenti scolastici/Coordinatori delle scuole.

Gli Istituti Comprensivi e gli Istituti di Istruzione superiore statali devono compilare un unico Questionario relativo a tutti plessi e scuole gestite; gli Istituti Omnicomprensivi devono, invece, compilare due Questionari: uno per le scuole del primo ciclo (primarie e secondarie di 1° grado) e uno per le scuole del secondo ciclo (secondarie di 2° grado), così come gli Istituti paritari che gestiscono scuole primarie, secondarie di 1° e di 2° grado.

Per effettuare la compilazione del Questionario Scuola è necessario:

  1. accedere, con le proprie credenziali, all’Area riservata presente al link: https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=area_riservata
  2. premere sul pulsante “Questionario scuola 2017” per ottenere il link e le credenziali di accesso per il Questionario Scuola.

Per la corretta compilazione, oltre al manuale per la compilazione on-line, informiamo che l’INVALSI ha ora messo a disposizione anche delle FAQ.

Deleghe Buona Scuola, decreto valutazione: prova Invalsi all’angolo?

da Tuttoscuola

Deleghe Buona Scuola, decreto valutazione: prova Invalsi all’angolo?

In queste ore ultimissimi ritocchi ai testi delle deleghe della Buona Scuola ai piani nobili del Miur, prima del rien ne va plus del Ministero che dopo un anno e mezzo, seguiti da altri tre mesi di gestazione, chiude, con un lungo travaglio, questa estenuante vicenda dei decreti delegati della Buona Scuola.

Il decreto valutazione

Tutto finito? Forse, perché domani le otto deleghe saranno esaminate a Palazzo Chigi, come da consuetudine, in pre-consiglio prima di essere approvate in via definitiva dal Consiglio dei Ministri di venerdì 7 p.v.. Giochi fatti? Probabilmente sì. Uno dei più travagliati decreti è certamente quello sulla valutazione dove erano in discussione due questioni di rilievo: la modalità di valutazione degli alunni nel I ciclo (numeri o lettere) e la funzione della prova Invalsi.

Prova Invalsi: quale futuro?

La questione del voto sembra risolversi a favore dei numeri. Ma non è un problema vitale. Per il test Invalsi la decisione potrebbe invece avere conseguenze non da poco. Lo schema iniziale del decreto prevede prove Invalsi in funzione dell’esame di Stato sia per il I che per il II ciclo. Attualmente (e ancora per quest’anno) le prove Invalsi sono inserite nell’esame di licenza media e concorrono al voto finale d’esame; per l’esame di maturità attualmente non hanno incidenza alcuna.

Prova Invalsi in terza media

Lo schema di decreto prevede ora di escludere dall’esame di licenza tali prove, prevedendone l’effettuazione entro aprile con la clausola che il loro svolgimento, al di là del risultato, è condizione necessaria per l’ammissione all’esame. Alcuni hanno proposto però l’eliminazione di ogni forma di attestazione del punteggio individuale. Se questo dovesse succedere, si passerebbe  dal tanto di prima al poco di adesso: Invalsi come semplice lasciapassare o poco più.

 

Prove Invalsi alla maturità

Anche per l’esame di maturità il decreto prevede, ex-novo, una funzione dell’Invalsi. Ma anche per il secondo ciclo si paventa la possibilità che dei punteggi ottenuti nelle prove Invalsi (obbligatoria per l’ammissione all’esame) non resti nulla. Sarebbe importante invece che restasse una traccia delle prove almeno  nel curricolo dello studente che verrà rilasciato dopo la maturità, anche se non è più previsto che possa essere  considerato dall’università (ma non è detto che quale Università non voglia farlo lo stesso).

Invalsi alle strette

È evidente che se i risultati Invalsi non dovessero lasciare alcuna traccia, molti studenti delle superiori si limiteranno ad apporre qualche crocetta o risposte a vanvera per assolvere all’obbligo  In questo caso i tanti da sempre ostili alle prove Invalsi, probabilmente venerdì brinderanno. L’Invalsi, all’angolo, no. Speriamo che non accada.