Gli insegnanti devono avere stipendi doppi

da Il Messaggero

Gli insegnanti devono avere stipendi doppi

Guadagnano troppo poco i docenti italiani. Tanto che i loro stipendi andrebbero addirittura raddoppiati. A ribadirlo non un rappresentante di categoria ma la ministra all’istruzione, Valeria Fedeli, sottolineando l’importanza del ruolo dell’insegnante in un’intervista televisiva per La7.

Guadagnano troppo poco i docenti italiani. Tanto che i loro stipendi andrebbero addirittura raddoppiati. A ribadirlo non un rappresentante di categoria ma la ministra all’istruzione, Valeria Fedeli, sottolineando l’importanza del ruolo dell’insegnante in un’intervista televisiva per La7. «Credo che quella dell’insegnante – ha spiegato la ministra – dovrebbe essere una delle professionalità maggiormente pagate di questo Paese perché hanno in mano il destino dello stesso. Dovrebbero percepire almeno il doppio di quello che prendono ora». E alla domanda diretta «Quindi 3mila euro?» la titolare di viale Trastevere ha risposto un netto «Sì». Ammettendo però che «attualmente le risorse non ci sarebbero».
IL CONFRONTOUna risposta pesantissima che potrebbe far ben sperare le migliaia di docenti italiani in attesa del rinnovo del contratto, fermo da quasi dieci anni, e di un eventuale possibile aumento. Le trattative sindacali si apriranno a breve ma l’aumento di sicuro non andrà oltre gli 85 euro di media, come previsto per tutti i dipendenti pubblici. E gli insegnanti della scuola non fanno di certo eccezione. «Gli stipendi dei docenti sono assolutamente inadeguati al ruolo che coprono – spiega Francesco Sinopoli, segretario generale Flc Cgil – stiamo però aprendo le trattative per il rinnovo del contratto nazionale, che risale al 2007, e sappiamo che gli 85 euro mensili di aumento per gli statali in realtà ancora non ci sono: il governo ha assicurato di stanziarli in Legge di Stabilità. Siamo ben lontani quindi dal raddoppio degli stipendi: alla scuola servono risorse straordinarie ma al momento non ci sono».
Il contratto della scuola risale infatti al 2007, fermo quindi da oltre 9 anni, a cui si aggiunge il blocco degli scatti di anzianità attuato in questi 9 anni per mancanza di fondi. Ed è così che, inevitabilmente, lo stipendio dei docenti italiani è precipitato in fondo alle classifiche europee. E il confronto è impietoso. Basti pensare che, secondo dati dell’Indire presentati nel 2013, un insegnante italiano di scuola elementare, con 15 anni di insegnamento sulle spalle, percepisce mediamente poco meno di 33 mila euro l’anno. Il collega in cattedra in Lussemburgo ne guadagnano oltre 93 mila, in Germania 58 mila e in Spagna 48 mila. Come è possibile tanta differenza? Dal rapporto 2016 della rete Eurydice emerge che in Germania, per compensare l’inflazione, i 16 Länder decidono gli stipendi dei dipendenti pubblici e li incrementano regolarmente, in Danimarca gli aumenti salariali e le indennità aggiuntive per tutti gli insegnanti sono previsti dal contratto generale del 2015, nello stesso anno anche in Portogallo il governo ha revocato i tagli degli stipendi approvati nel 2014 e li ha progressivamente eliminati nel corso del 2016. In Spagna la legge finanziaria del 2016 ha stabilito un aumento dell’1% degli stipendi di tutti i dipendenti pubblici, compresi gli insegnanti, mentre nei Paesi Bassi è stato inserito dalla recente riforma l’aumento generale del salario per tutti gli statali. Solo in Italia e a Cipro gli stipendi dei dipendenti pubblici, compresi quindi anche quelli degli insegnanti, sono stati congelati: il governo italiano li ha bloccati nel 2010, inizialmente fino al 2013, ma la misura è stata estesa di anno in anno.
Non solo, l’Italia per quel che riguarda i salari dei docenti resta fanalino di coda anche per il numero di anni di servizio necessari per raggiungere il massimo dello stipendio: la retribuzione più alta quindi, raggiunta in base agli anni di insegnamento, arriva ben oltre i 30 anni di anzianità di servizio. ln Italia si raggiunge lo stipendio massimo dopo 35 anni di carriera, al pari della Croazia, in Spagna dopo 39 anni di insegnamento mentre nella Repubblica Ceca e in Slovacchia dopo 32 anni. Andrebbe rivisto quindi l’intero sistema di retribuzione degli insegnanti italiani: «L’intervento della ministra Fedeli potrebbe dare il via a un cambiamento – commenta Marco Rossi Doria, già consigliere e sottosegretario al Miur e maestro delle elementari dal 74 – andrebbero equiparati gli stipendi dei docenti degli asili, delle scuole elementari, medie e superiori visto che oggi sono tutti laureati. Inoltre le due ore settimanali di programmazione di gruppo alle elementari andrebbero estese anche a medie e superiori. Le elementari funzionano bene proprio per la programmazione in gruppo dei docenti».
Lorena Loiacono

Trasferimenti interprovinciali Primaria 2017 con la Legge 104: in Calabria l’80%, in Friuli nessuno

da La Tecnica della Scuola

Trasferimenti interprovinciali Primaria 2017 con la Legge 104: in Calabria l’80%, in Friuli nessuno

Era un anno che non si parlava più di abuso della Legge 104 da parte dei docenti del Sud: l’ultimo a sollevare il problema era stato l’ex sottosegretario all’Istruzione Davide Faraone.

In quel caso, si partì dalle anomalie di Agrigento, dove il tasso di spostamenti legati alle precedenze per motivi di salute, quasi sempre non propria, aveva toccato percentuali stratosferiche. Tanto da far intervenire la magistratura.

A ritornarci stavolta, su scala nazionale, è stato il Corriere della Sera, che il 2 luglio ha commentato, attraverso una delle sue firme più argute, Giani Antonio Stella, il dossier nazionale prodotto da Tuttoscuola sui trasferimenti della primaria con effetto 1° settembre 2017.

“I numeri – scrive il giornale – non lasciano dubbi: su 2.902 trasferimenti interprovinciali per l’anno 2017/2018 nella scuola primaria, solo 7 son dovuti alla precedenza data dalla «104» in tutto il Nord Ovest, 5 in tutto il Nord Est, 48 nel Centro e 564 nel Centro-Sud”.

“Le quote regionali confermano: 0,0% di spostati grazie alla 104 in Friuli, 0,7% in Veneto, 0,9% in Piemonte e nelle Marche, 1,0% in Toscana, 1,2% in Lombardia, 1,5% in Emilia-Romagna… Sul versante opposto: 35,0% in Molise, 37,2% in Puglia, 66,6% in Campania, 72,9% in Sicilia e infine quel sonante 79,5% in Calabria”.

Lo squilibrio, a favore delle regioni del Sud, è evidente. Ma sotto accusa non è la legge del ‘92 che prevede nei trasferimenti degli insegnanti un diritto di precedenza a favore di quanti documentando la propria disabilità o la necessità di fornire «assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale.

I riflettori sono puntati sul fatto che sulla fruizione di questa legge, scrive Stella, “Calabria batte Friuli 79 a 0: uno squilibrio folle. Che dilaga in tutto il Sud danneggiando colleghi che in graduatoria erano davanti ai furbetti. Ma ancor più insopportabile è che questa prepotenza, anche se smascherata, non sia repressa con l’unica sanzione vera: il trasferimento degli imbroglioni lì dove stavano”.

L’elaborazione di Tuttoscuola non ammette dubbi. Perché si basa su “dati ministeriali sui trasferimenti interprovinciali di docenti della «primaria» (le medie e le superiori arriveranno più avanti) per il prossimo anno scolastico. Il tutto dopo un’interrogazione del leghista Paolo Grimoldi sulla voce che 530 insegnanti su 1.000 avessero ottenuto «il trasferimento al Sud grazie a quanto previsto dalla legge 104 sulla tutela dei disabili».
L’eccessivo allargamento sembrerebbe dovuto al fatto che la precedenza per «l’assistenza ad altri familiari disabili» è stata concessa con troppa facilità: su questo punto, “Dorenzo Navarra, un insegnante di Sciacca che aveva creato l’Associazione Insegnanti in Movimento perché furente contro l’eccesso di trasferimenti concessi con la motivazione di quella legge sacrosanta: i giudici avevano accertato con l’inchiesta «La carica dei 104», che in effetti uno su quattro dei docenti «premiati» col trasloco ad Agrigento da Cuneo, Rovigo o Vipiteno, aveva ottenuto quello spostamento dichiarando il falso. I numeri noti, però, si limitavano finora all’area girgentina”.
Ora, Tuttoscuola conferma: “l’uso corretto e insieme quello scorretto della legge del ‘92 – riassume il quotidiano milanese – incidono sul 72,6% dei trasferimenti interprovinciali nelle «primarie» siciliane. Con punte dell’81,5% a Palermo, dell’83,3% a Trapani, del 100% a Agrigento e a Enna. Cento percento! Numeri appena appena ridotti al di là dello Stretto, con l’87,5 in provincia di Vibo Valentia e del 97,1% a Cosenza”.
Il Corriere dalla Sera non vuole sfociare nel qualunquismo. “Sia chiaro: vivere nel Mezzogiorno, per chi deve farsi carico di una persona non autosufficiente, è molto più complicato che vivere al Nord. I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari, usati principalmente come spiega l’Istat «da anziani e non autosufficienti», sono squilibrati in modo agghiacciante”.
Quindi, “non c’è proprio paragone, tra chi ha certi problemi gravi nel Sud o nel Nord. E sarebbe ingiusto non tenerne conto”.
Ma “detto questo, l’uso sistematico del raggiro della legge da parte di molti furbetti, com’è emerso dalle inchieste e dalle stesse denunce (rare: e mai seguite da gesti di rottura) di qualche sindacato, grida vendetta a Dio”.
“Mesi fa su «La Sicilia», lo spiegò il provveditore di Agrigento Raffaele Zarbo: «Non c’è alcuna norma che costringa a revocare il trasferimento ottenuto grazie alla precedenza suddetta, nel caso in cui la stessa venga revocata dopo il medesimo trasferimento»”.
“E Ignazio Fonzo, uno dei magistrati più impegnati a smascherare gli imbroglioni, conferma: «Già il rimpatrio là dove chi ha fatto il furbo stava, per me, è poco. Che razza di esempio dà un professore che imbroglia? Lo rimettiamo in cattedra a insegnare? Cosa insegna agli studenti: “furbizia applicata”? Ma queste sono le regole. Se non le cambiano noi giudici possiamo soltanto fare solo ciò che dice la legge”, conclude il Correre della Sera.

Scuole a rischio: la mappa interattiva per scoprirlo

da La Tecnica della Scuola

Scuole a rischio: la mappa interattiva per scoprirlo

“Sarebbero solo 534 le scuole edificate in conformità alle norme antisismiche in zone ad elevato rischio e poco meno di 2.000 gli edifici scolastici costruiti senza alcun rispetto delle norme antisismiche in zone ad elevato rischio terremoti”: lo scrive Il Sole 24 Ore basandosi sui dati Istat ma elaborando una mappa interattiva dentro la quale è possibile vedere le condizioni strutturali della propria scuola.

In ogni caso, come ormai siamo abituati a leggere, la maggior parte delle scuole insicure si trova in Sud Italia.

“Il 75% circa di queste si trovano in territorio calabrese, dove Reggio di Calabria e Cosenza sono le città con il numero più alto, rispettivamente 514 e 396 istituti”.

“Di molto superiore il dato relativo alle zone con un rischio medio/alto, nelle quali sono 2.476 le sedi di scuole che garantiscono maggiori livelli di sicurezza, mentre  è preoccupante il confronto con i 10.201 istituti che risultano ancora sprovvisti di progettazione antisismica”.
Per quanto riguarda l’instabilità idrogeologica a rischio  il litorale tirrenico, tra Liguria e Toscana, e nelle regioni del Nord-Ovest (Piemonte e Lombardia).
“Tuttavia il numero complessivo (1.251 scuole in tutto il Paese) non regge il confronto con gli oltre 21 mila istituti costruiti in zone a forte pericolo di terremoti ma a ridotto o nullo rischio idrogeologico.
Nel complesso gli edifici scolastici vetusti che si trovano in zone ad alto o medio rischio sismico e idrogeologico sono circa il 13% del totale.
Le scuole sottoposte a rischio sia sismico sia idrogeologico sono collocate soprattutto nelle zone centrali. Lazio (194), Sicilia (135) e Marche (116)

Pensioni, Furlan (Cisl): stop al meccanismo infernale di aumento dell’età

da La Tecnica della Scuola

Pensioni, Furlan (Cisl): stop al meccanismo infernale di aumento dell’età

Trovare un meccanismo che garantisca la pensione anche i giovani chiamati a cambiare il lavoro con frequenza e fermare l’innalzamento continuo dell’età pensionabile.
A chiederlo è stata il 1° luglio la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, in vista del riavvio del confronto tra sindacati e governo sulla cosiddetta ‘fase 2’ della previdenza, che il 4 luglio riprenderà in sede tecnica
“Dobbiamo definire una pensione di garanzia per i tanti giovani che cambiano spesso il lavoro e entrano tardi nel mondo del lavoro. E dobbiamo fermare l’automatismo legato all’aspettativa di vita: questo meccanismo infernale per cui sempre di più si alza l’età pensionabile”, ha detto Furlan.

In effetti, i due meccanismi sono legati a doppio filo. Perché portando sempre più in alto l’età anagrafica minima per lasciare il lavoro, è normale che il turn over si rallenti. Con i giovani, quindi, che non trovando occupazioni soddisfacenti sono costretti a cambiare lavoro continuamente.
Il problema, però riguarda anche già gli attuali pensionati. “Dobbiamo pensare ai nostri giovani”, ha ribadito Furlan, e “dare risposte con meccanismi di rivalutazione delle pensioni esistenti per i tanti anziani e le tante anziane del nostro Paese, per i quali spesso essere pensionati significa essere poveri”.

Parte la corsa per diventare maestro, tutte le info: test il 15 settembre, 6.399 posti

da La Tecnica della Scuola

Parte la corsa per diventare maestro, tutte le info: test il 15 settembre, 6.399 posti

Parte la corsa annuale per diventare maestro di scuola d’infanzia e primaria: il Miur ha pubblicato, col Decreto 475 del 28.6.2017, tutte le informazioni utili sui 6.399 posti in palio.

Si tratta, in particolare, delle “modalità e dei contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2017/2018”.

La maggior parte dei posti si assegneranno in Campania, Lazio e Lombardia.

Sempre il dicastero di Viale Trastevere, ha pubblicato, in allegato al decreto, i programmi sui contenuti che i candidati dovranno studiare, in occasione dei test selettivi, e la suddivisione dei posti a livello regionale (allegato A).

Nel decreto di “accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria”, firmato dalla ministra Valeria Fedeli”, è previsto il superamento di una apposita prova selettiva.

Ecco le principali indicazioni fornite in merito dal Miur:

La prova d’accesso mira a verificare l’adeguatezza della personale preparazione del candidato, con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.
La prova di cui al comma 2, predisposta da ciascuna Università, consiste nella soluzione di ottanta (80) quesiti che presentano quattro opzioni di risposta, tra le quali il candidato deve individuare quella corretta, sui seguenti argomenti, specificati nell’Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto:

  • Competenza linguistica e ragionamento logico;
  • Cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
  • Cultura matematico-scientifica.

I quesiti di cui al comma 3 sono così ripartiti: quaranta (40) quesiti di competenza linguistica e ragionamento logico, venti (20) quesiti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti (20) quesiti di cultura matematico-scientifica.

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 150 minuti.

Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

  • 1 punto per ogni risposta esatta
  • 0 punti per ogni risposta omessa o errata

La votazione di cui al comma 6 è integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese, di almeno Livello B1 del “Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue”, rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. n. 3889/2012 citato in premessa, ricompresi nell’elenco progressivamente aggiornato a cura della competente Direzione Generale del MIUR, a condizione che la Certificazione di competenza in lingua straniera abbia i requisiti di cui all’articolo 3 del predetto decreto, secondo il seguente punteggio:

  • B1: punti 3
  • B2: punti 5
  • C1: punti 7
  • C2: punti 10

In caso di possesso di più certificazioni prevale la certificazione di più alto livello, non potendosi sommare i punteggi tra loro.

La graduatoria degli aspiranti all’ammissione al corso di laurea magistrale è costituita dai candidati che hanno conseguito, nella prova di cui al comma 2, un punteggio non inferiore a 55/80.

È ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l’ordine della graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 6 e 7, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l’accesso indicato nel bando.

In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:

  • prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica;
  • in caso di ulteriore parità prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
  • in caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane.

La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in alcun caso integrata con altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero.

Per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, ciascuna Università, una volta completate le procedure per l’attivazione del corso e in base alla programmazione definita ai sensi dell’articolo 5 del D.M. n. 249/2010, emana il relativo bando, che:

  • indica il numero dei posti disponibili;
  • prevede disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indica i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni;
  • definisce le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell’identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova e, infine, le modalità in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto dei principi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. n. 686/1957, ove non diversamente disposto dagli atenei;
  • definisce le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.

 

La prova di ammissione si svolgerà presso ciascuna sede universitaria il giorno 15 settembre 2017 alle ore 11:00.
I posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n.189, sono ripartiti tra le Università secondo la tabella di cui all’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Ai candidati stranieri residenti all’estero sono destinati i posti secondo la riserva determinata dalle Università.
Fermo restando il contingente complessivo dei posti disponibili di cui al comma 1, con successivo decreto sarà determinata in via definitiva la programmazione per singolo Ateneo.

Il nuovo Testo unico del Pubblico Impiego

IL NUOVO TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO E LA SUA INCIDENZA SULLE RELAZIONI SINDACALI NELLA SCUOLA (*)

di Francesco G. NUZZACI

I. Sono in vigore dal 22 giugno 2017 i decreti legislativi nn. 74 e 75 del 25 maggio 2017, licenziati in attuazione dell’articolo 16 della legge delega n. 124 del 7 agosto 2015, per la “semplificazione della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e dei “connessi profili di organizzazione amministrativa”, secondo i principi e i criteri direttivi elencati nel successivo articolo 17.

Con mirati interventi di ortopedia legislativa e, in qualche caso, di più organica novellazione, essi hanno ampiamente rivisitato sia il cosiddetto Testo unico del pubblico impiego, di cui al D. Lgs. 165/01 e s.m.i., che il D. Lgs. 150/09 (“Riforma Brunetta”) nella parte non inglobata nel primo: a partire dal sistema delle relazioni sindacali, con particolare attenzione a quelle incardinate a livello di istituzione scolastica.

L’analisi è necessariamente condotta secondo le coordinate giuridiche imposte dalle norme di diritto positivo, ancorché incroci l’Intesa stipulata il 30 novembre 2016 tra i titolari del Ministero per la semplificazione e la funzione pubblica e i vertici confederali di CGIL-CISL-UIL, cui è seguito l’Accordo di settore con il MIUR del 29 dicembre 2016: con i conclamati intenti delle sigle sindacali, di puntare, con l’una, alla sostanziale “delegificazione” del pubblico impiego e ripristino della signoria del contratto; con l’altro per mandare in soffitta gli elementi più innovativi della legge 107/15, quali la titolarità sugli ambiti territoriali, la cosiddetta chiamata dei docenti per competenza, la regolazione “ex lege” del “bonus” premiale e – sullo sfondo – la decisa compressione dei poteri disciplinari del dirigente scolastico.

II. In via preliminare e generale, è incontrovertibile che la nuova versione del Testo unico, in luogo di ribaltare il sistema delle fonti per affidare al contratto la disciplina di “tutti gli aspetti organizzativi connessi ai diritti e alle garanzie dei lavoratori”, tiene fermo l’assetto normativo ridisegnato dal D. Lgs. 150/09, seguito dal D. Lgs. 141/11 di interpretazione autentica, rispetto alle cosiddette prima (D. Lgs. 29/93) e seconda (D. Lgs. 165/01) privatizzazione del pubblico impiego.

E’ ben vero che i contratti o accordi collettivi nazionali possono ora “liberamente” – nel senso che non deve essere più la legge a concederlo in modo esplicito – derogare a disposizioni di legge (non qualificate imperative), regolamento o statuto che disciplinino rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche o a categorie di essi (con apposita modifica dell’art. 2 del D. Lgs. 165/01). Ma tale cedevolezza è possibile solo “nelle materie affidate alla contrattazione collettiva, ai sensi del primo comma dell’articolo 40″, oltre che “nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto”.

E l’articolo 40 ha una valenza, può dirsi, essenzialmente “sottrattiva”, confermando alla fonte pubblicistica tutti gli atti di macro organizzazione e ai dirigenti, in via esclusiva, gli atti di organizzazione degli uffici e, nel rispetto del principio delle pari opportunità, le misure inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

Sugli uni – gli atti di organizzazione degli uffici – e sulle altre – le misure inerenti alla gestione del rapporto di lavoro – vi è il solo generale obbligo di informativa ai sindacati, ovvero di corrispondere alle “ulteriori forme di partecipazione” se previste dai contratti.

E, tra le “ulteriori forme di partecipazione” figura l’ “esame congiunto”, di cui a breve si dirà.

La sola significativa modifica che subisce la norma base – il citato art. 40 del D. Lgs. 165/01 – concerne le modalità di determinazione della quota prevalente del salario accessorio, con l’eliminazione delle griglie prescritte dall’art. 19 del D. Lgs. 150/09 (in fatto rimaste virtuali, sia per la permanenza della moratoria contrattuale, sia per le difficoltà tecniche di applicare un rigido dispositivo uguale per tutte le diversificate amministrazioni pubbliche), che ne escludevano l’accessibilità al 25% del personale, dirigenti inclusi, per definizione “immeritevole.”

Si riconsegna pertanto qui al contratto una più libera, ma comunque “effettiva diversificazione dei trattamenti economici”, correlati non più alla sola “performance” individuale, ma anche a quella dell’intera struttura organizzativa.

Permane solo “consentita”, sempre “nei limiti previsti dalle norme di legge”, la regolazione contrattuale delle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni per la corresponsione del trattamento accessorio, alla mobilità: che così può integrare-precisare-dettagliare il contenuto della legge o, in senso lato, della fonte pubblicistica, purché non ne alteri la “ratio” o, addirittura, non si proponga “un’interpretazione alternativa”, come proveremo a chiarire in prosieguo.

E sempre dalla contrattazione permangono “escluse”, oltre alle materie attinenti all’organizzazione degli uffici (previsione già presente nella legge 421/92, della c.d. prima privatizzazione del pubblico impiego), quelle della partecipazione sindacale, del conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali, quelle concernenti le prerogative dirigenziali, di cui agli artt. 5, comma 2, 16 e 17 del Decreto: unitamente – per evidenti ragioni di ordine sistematico – alla norma speciale costituita dal successivo articolo 25, a sua volta richiamato dalla legge 107/15, che lo rinforza con altri espliciti “poteri” conferiti al dirigente per “la piena attuazione dell’autonomia scolastica” (comma 78): in particolare il potere di “definizione degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione per il PTOF”, poi elaborato dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio d’istituto (comma 4).

Parimenti, resta ferma la prerogativa dirigenziale di ricorrere all’emanazione dell’atto unilaterale provvisorio nelle materie oggetto di contrattazione (cioè di necessario accordo tra le parti, che così gli danno forza di legge: art. 1372, c.c.) qualora non si raggiunga l’accordo, e sino a quando non si raggiunga, per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, dovendosi solo allegare una puntuale motivazione circa “il pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa”, poi sottoposto al vaglio dell’apposito Osservatorio paritetico da istituire presso l’ARAN. Non è stata dunque soddisfatta la pretesa dei sindacati di porre un limite alla sua durata massima, che di per sé ne avrebbe vanificato la funzione.

In fatto, però, nel mentre sembrerebbe sbarrata la porta alle pretese dei sindacati di rimettere al contratto la regolazione di “tutti gli aspetti organizzativi connessi ai diritti e alle garanzie dei lavoratori”, il Legislatore ha allargato le finestre già aperte dall’articolo 2, comma 17 della legge 135/15 sulla “Spending review” (di conversione del decreto-legge 95/15), che opportunamente aveva corretto la disfunzionale rigidità della c.d. “Riforma Brunetta”, per contro accentuando la flessibilità del sistema delle relazioni sindacali tramite l’istituto del citato “esame congiunto”, sia pure limitato ai “rapporti di lavoro” ed ora esteso all’ “organizzazione degli uffici”.

In pratica ciò significa che il Sindacato può legittimamente interloquire su tutte le materie oggetto di contrattazione sino ad arrivare alla sottoscrizione di un’Intesa.

Certamente, per l’Amministrazione non sussiste l’obbligo giuridico di corrispondere alla richiesta. E in caso di sua positiva determinazione può poi concludere l’esame congiunto con la mera “verbalizzazione delle rispettive posizioni”. Ma se si raggiunge un’intesa le parti dovranno eseguirla secondo i principi, dotati di valenza normativa, della correttezza e della buona fede.

III. Trascorrendosi dalle notazioni di carattere generale alle relazioni sindacali d’Istituto, le nuove disposizioni normative non modificano pertanto la distribuzione delle materie – oggetto di informazione preventiva, di contrattazione, di informazione successiva – figuranti nell’attuale art. 6 del CCNL del 29 novembre 2009, come già reinterpretato alla luce dei menzionati decreti legislativi 150/09 e 141/11, con il conforto di una oramai consolidata giurisprudenza, e alla cui stregua andranno altresì analizzati i nuovi istituti della legge 107/15.

Però, sia su quelle originariamente oggetto d’informazione che su quelle “decontrattualizzate”, è ora azionabile – secondo i principi – l’esame congiunto, con le formalità ridotte all’essenziale; suscettibile di sfociare – ma non necessariamente – in un’ “intesa”, che le parti – lo si ricorda – dovranno eseguire secondo i principi di correttezza e buona fede.

IV. Occorre ora domandarsi se rispettano le regole e i criteri dei quali si è accennato, unitamente ai principi di correttezza e di buona fede, i recenti accordi sottoscritti tra il Miur e quattro dei cinque sindacati rappresentativi nel comparto Scuola-Università-Ricerca su due degli istituti più “sensibili” della plurimenzionata legge 107: la titolarità dei docenti incardinata negli ambiti territoriali e la loro chiamata per competenze da parte delle istituzioni scolastiche; con il preannuncio di replica sul “bonus” premiale e – ma la cosa è decisamente più complicata – sui poteri disciplinari del dirigente scolastico.

E, non meno, occorrerà considerare il loro riverbero sui tavoli negoziali delle istituzioni scolastiche.

IV.1. Si ricorderà che con il titolo anodino di “Accordo politico sulla mobilità dei docenti” è stata ripristinata – e si è regolarmente conclusa – la mobilità “selvaggia”, anche per i nuovi assunti, sia su ambito che su singole istituzioni scolastiche, svincolati dal loro obbligo di permanenza triennale nella sede già assegnata. Si è così aggirato il divieto del comma 73 della legge 107, al di cui inequivoco tenore “dall’anno scolastico 2016-2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”.

Può anche comprendersi, stimandola pure ragionevole o sensata, la giustificazione “politica”, di sua “validità esclusiva per il solo anno scolastico 2017-2018” – ma lo sarà davvero “per il solo anno scolastico 2017-2018? –, presumibilmente per sanarsi in qualche modo i guasti provocati lo scorso anno dall’ ”algoritmo” e per consentire alla tecnostruttura del MIUR di rendersi più efficiente. Sta però di fatto che qui la contrattazione collettiva, più che essere andata oltre “i limiti previsti dalle norme di legge”, ha sortito un effetto abrogativo della legge, senza essersi realizzata la condizione minima per potervi, sia pure in via eccezionale, derogare: di “essere tutti felici”. Perché è dubbio che lo siano i destinatari del servizio, pregiudicati nel loro diritto alla continuità didattica.

IV.2. Parrebbe invece in sofferenza il “separato accordo” parallelo a quello sulla mobilità, concernente la definizione dei criteri di individuazione dei docenti per competenze (c.d. chiamata diretta) “in un quadro di requisiti stabiliti a livello nazionale che valorizzino il Collegio dei docenti e le sue articolazioni, assicurando imparzialità e trasparenza”.

A distanza di tre mesi né il MEF né la Funzione Pubblica hanno reso la prescritta loro ratifica, ma l’Amministrazione è stata solerte nel fornire alle scuole le indicazioni per la sua anticipata applicazione.

Si consideri che i commi 79-82 della legge 107, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, attribuiscono al suo dirigente il potere di proporre gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, in coerenza con il PTOF e valutando gli allegati “curricula”, esperienze e competenze professionali, eventualmente integrabili con un colloquio.

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei “curricula” dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica.

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato se coerente con il PTOF.

Ora, “l’ipotesi di accordo” detta e restringe il novero dei requisiti professionali e dei titoli culturali sui quali – o parte dei quali – operare il vaglio per l’individuazione dei docenti e in più impone un’idonea motivazione delle scelte poi effettuate.

Attribuisce al Collegio dei docenti – che, è bene evidenziarlo, ha già elaborato il PTOF come necessario, e coerente, presupposto della chiamata per competenze – la facoltà di una formale deliberazione, obbligatoria ma non vincolante.

Rende residuale ed eventuale il ricorso a parametri automatici: essenzialmente il punteggio utilizzato/utilizzabile per la mobilità allargata, anche se lo suggerisce.

Conferma infine la possibilità per il dirigente scolastico, e/o adesso pure del Collegio dei docenti, di rimettere l’intera partita al direttore generale dell’USR, che procederebbe con il seguente ordine di priorità: docenti già di ruolo provenienti dalle operazioni di mobilità; docenti immessi nei ruoli da graduatorie di merito concorsuali; docenti immessi nei ruoli dalle graduatorie ad esaurimento.

Orbene, questo secondo accordo – a differenza del primo, che lo sembra invece palesemente – non può, a nostro avviso, dirsi “contra legem”, esso piuttosto assicurando un’opportuna integrazione della norma primaria: imperativa sì, ma, nel caso di specie, non autoconsistente.

Esso rende esplicitamente compartecipi gli OO.CC., e qui il Collegio dei docenti in particolare e senza intestargli la volizione finale e/o attribuirgli un diritto di veto, in ordine ai quali la legge 107 ripetutamente impone al dirigente scolastico di rispettarne le competenze e comunque di valorizzarli. E corrisponde allo spirito e a puntuali norme della trasparenza e dell’anticorruzione, allineandosi al contenuto della delibera dell’ANAC, n. 430 del 13.04.16, che per il contrasto di possibili fattori corruttivi suggeriva la consultazione degli organi collegiali, la pubblicazione sul sito della scuola dei “criteri oggettivi” nell’individuazione dei nominativi dei docenti, la determina dirigenziale motivata nell’assegnazione dell’incarico.

Sicché, ad una disamina “frigido pacatoque animo” dell’accordo stipulato, non può sostenersi che risulta alterata la “ratio” della legge o che è stata posta in essere una sua interpretazione abrogatrice.

Pertanto non vi è ragione di considerarlo “tam quam non esset”, per attenersi scrupolosamente al solo testo della legge ed instaurando una gratuita prova di forza nei confronti della propria Amministrazione. Sarebbe, quanto meno, un atteggiamento non collaborativo e di sicuro provocherebbe nell’istituzione scolastica un conflitto, “politicamente” perdente, con i sindacati e la RSU.

IV.3. Un’ “ipotesi di accordo” appare, per contro, problematica in tema di attribuzione del “bonus” premiale: quanto meno se la si volesse intendere come vincolo contrattuale, dato che l’istituto – benché importi l’(eventuale) erogazione di un “salario accessorio” – è organicamente disciplinato da norme imperative (commi 126-129 della legge 107), con un procedimento complesso che investe soggetti pubblicistici collegiali (Consiglio d’istituto, Collegio dei docenti) e individuali: dunque, tecnicamente, non nella libera disponibilità del dirigente scolastico.

Se pure, a livello di informativa, potrebbe esserci un momento di confronto con la parte “rappresentativa dei lavoratori” (sindacati provinciali delle sigle sottoscrittrici del CCNL e RSU d’Istituto), non si comprenderebbe la fase temporale in cui collocarlo né come si potrebbe dar seguito a quanto eventualmente convenuto.

IV.4. Da ultimo, il riformulato art. 55-bis del Testo unico non sembra lasciar margine alcuno per stemperare in via pattizia il potere disciplinare del dirigente scolastico.

Se il comma 1 è recessivo nel ridurre la competenza del “responsabile della struttura” – sia egli un dirigente o un funzionario – “in cui il dipendente presta servizio alla sola sanzione del rimprovero verbale”, con “l’applicazione della disciplina stabilita dal contratto collettivo”, il comma 9-quater, derogatorio, dispone che “per il personale docente e ATA presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso della qualifica dirigenziale”. E il procedimento “si svolge secondo le disposizioni del presente articolo”: che è espressamente qualificato norma imperativa.

La chiarezza della lettera, che immette nell’ordinamento giuridico una “tipica ed autonoma” sanzione – per l’appunto, la sospensione dal servizio e della retribuzione sino a dieci giorni anche per il personale docente – risolve in radice quello stravagante filone giurisprudenziale che, alimentatosi di una serie di pronunce in fotocopia, ha ritenuto preclusa al dirigente scolastico la comminazione di sanzioni che andassero oltre la censura, attese la tipicità e la tassatività delle fattispecie disciplinari riferibili ai docenti, contenute negli artt. 492-508 del D. Lgs. 297/94; che, dopo la censura, contemplano la (ritenuta) non scindibile sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese, che pertanto – secondo la poc’anzi riferita giurisprudenza – sarebbe interamente attratta alla competenza del dirigente dell’ufficio scolastico regionale (art. 503, decr. ult. cit.).

Il prossimo contratto dovrà dunque limitarsi ad armonizzare anche per i docenti la materia disciplinare, uniformandola ai comuni canoni “privatistici”, dettagliando, in un apposito allegato codice disciplinare, le singole fattispecie e correlandole alle sanzioni irrogabili, tra un minimo e un massimo che consideri le circostanze oggettive e il profilo soggettivo del dipendente inciso, fatte salve le fattispecie, con relative sanzioni, già compiutamente definite “ex lege”.


(*) Si offre qui al lettore che possa avere un immediato intereresse una sintesi del più ampio articolo in pubblicazione nel numero di settembre 2017 della rivista “Scienza dell’amministrazione scolastica”, Euroedizioni, Torino

Trasferimenti e legge 104: se ci sono furbetti vanno trovati

da Tuttoscuola

Trasferimenti e legge 104: se ci sono furbetti vanno trovati 

Ci troviamo di fronte a un fenomeno di ampia dimensione che, come si sa, si replica anche in corso d’anno con i tre giorni di permesso mensile per l’assistenza a familiari in base alla 104.

La domanda da porsi è: siamo sicuri che tutti coloro che si sono avvalsi della precedenza per la 104 avessero titolo? Sarebbe compito di un’efficiente amministrazione accertarlo – al nord, al centro, al sud – e, nel caso, restituire il diritto al trasferimento a chi ha anzianità di servizio e punteggio da far valere.

Occorre distinguere gli aventi diritto dai furbetti. Ciò che colpisce (e insospettisce) – ripetiamo – è la diversa distribuzione territoriale.

Una P.A. efficiente dovrebbe individuare gli eventuali furbetti. A tutela prima di tutto di chi si trova da anni lontano da casa, magari con situazioni familiari difficili, e pur avendo il punteggio per ottenere il trasferimento, viene regolarmente scavalcato da chi si avvale della precedenza prevista dalla legge 104: situazione accettabile se la disabilità che ha fatto scattare la precedenza è veritiera, inaccettabile se ci fossero delle truffe.

Anche in sede di rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, compreso quello della scuola, è lecito attendersi un segnale di cambiamento.

L’interrogazione del deputato leghista Grimoldi potrebbe servire a riprendere in modo più approfondito l’indagine su questo fenomeno sociale dietro il quale, forse più al sud che altrove, si nascondono irregolarità e corruzioni come dimostrò l’inchiesta dello scorso anno della procura di Agrigento con circa 400 indagati per aver approfittato illecitamente della legge 104. Su questo fenomeno l’ex-sottosegretario al Miur, Davide Faraone, aveva avviato una prima forma di rilevazione che, a quanto se ne sa, non ha avuto un seguito operativo, limitandosi a registrare, un po’ più in dettaglio, la situazione del ricorso alla 104. Un po’ poco.

Mobilità: trasferiti grazie alla Legge 104

da Tuttoscuola

Mobilità: trasferiti grazie alla Legge 104

Un maestro su 5 per trasferirsi in un’altra provincia si è avvalso della precedenza per assistenza a familiari con disabilità. Uno su 100 al nord, più di uno su 2 nel Meridione. In Sicilia oltre 7 su 10. In Calabria solo un quinto dei posti disponibili per trasferimenti va a chi non si avvale della legge 104.
Tutto ciò a scapito di docenti settentrionali? No. Di altri docenti meridionali che, pur avendo maggior punteggio, non hanno familiari da assistere.

L’assistenza a familiari con la legge 104 è la via facile per il trasferimento degli insegnanti al Sud?

Se lo è chiesto il deputato della Lega Nord, Paolo Grimoldi, che ha presentato in proposito un’interrogazione parlamentare al ministro dell’istruzione per sapere se sono state fatte verifiche scrupolose per controllare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 104 del 1992.

“Possibile  – si è chiesto il deputato leghista – che 530 insegnanti su 1000 abbiano potuto ottenere il trasferimento al sud grazie a quanto previsto dalla legge 104 sulla tutela dei disabili?”

Grimoldi ha riportato alcuni dati a riprova della sua denuncia e Tuttoscuola ha voluto approfondire l’intera questione, esaminando i recenti trasferimenti dei docenti della primaria, partendo, innanzitutto, dal contratto sulla mobilità, che prevede la precedenza a favore dei docenti che documentano o la propria disabilità oppure l’“assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”.

Il contratto precisa inoltre che la precedenza per l’assistenza ad altri familiari disabili (che non ricadano quindi nelle casistiche sopra indicate) non vale per i trasferimenti, ma può essere richiesta in sede di domanda di assegnazione provvisoria.

I dati sui trasferimenti interprovinciali di docenti di scuola primaria per l’a.s. 2017-18

Quest’anno ci sono stati trasferimenti di docenti di scuola primaria da provincia a provincia in tutti i territori.

In tutto hanno chiesto il trasferimento interprovinciale circa 3 mila maestri (2.902 per la precisione), più o meno equamente distribuiti tra nord, centro e sud. In alcuni casi si tratta di spostamento da una provincia a un’altra della stessa regione, in molti a un’altra regione o area del paese.

Non è stata invece omogenea sul territorio la richiesta di trasferimento attraverso l’utilizzo della legge 104.

Quanti tra coloro che hanno chiesto il trasferimento in Veneto si sono avvalsi della precedenza per assistenza a familiari ai sensi della 104? Lo 0,7%: solo una maestra tra i 143 trasferiti in Veneto. Non si è andati oltre lo 0,9% in Piemonte e Marche. In Toscana si è arrivati all’1% e in Lombardia all’1,2% (4 maestri su 339), poco meno dell’Emilia Romagna (1,5%).

In generale, l’utilizzo della legge 104 nelle richieste di trasferimento è un fenomeno marginale in tutto il nord: 1%, decimale più, decimale meno.

E in Campania? Qui su 317 trasferimenti, ben 211 (66,6%, due su tre) si sono avvalsi della precedenza per l’assistenza ai familiari con disabilità.

In Sicilia sono stati 153 su 210 (72,9%) i maestri trasferiti grazie alla precedenza per assistenza a familiari.

Ma il primato in termini percentuali si è registrato in Calabria con il 79,5% di docenti che hanno fruito della precedenza della 104 (101 su 127, cioè quattro docenti su cinque hanno fruito della 104).

Come dire che trasferirsi su un posto libero in Calabria è statisticamente molto difficile, se non si ha un parente disabile da assistere, attraverso il quale scavalcare la concorrenza.

Nel Lazio, dove vi è stato il maggior numero in assoluto di trasferimenti da altra provincia (470) si sono avvalsi della precedenza della legge 104 soltanto in 43 (9,1%); in generale al centro il fenomeno torna ad essere fisiologico, con il 5,2% di richieste di trasferimento con legge 104.

Ecco i dati per area geografica e per Regione.

Trasferimenti docenti di scuola primaria a. 2017-2018

Aree Trasferimenti interprovinciali di cui precedenza legge 104
Nord Ovest 509 7 1,4%
Nord Est 449 5 1,1%
Centro 925 48 5,2%
Sud 753 406 53,9%
Isole 266 158 59,4%
Totale 2.902 624 21,5%
Mezzogiorno 1.019 564 55,3%

Elaborazione Tuttoscuola su dati Miur

Trasferimenti interprovinciali a.s. 2017-18

Regione interprov. precedenza 104
Abruzzo 73 9 12,3%
Basilicata 33 10 30,3%
Calabria 127 101 79,5%
Campania 317 211 66,6%
Emilia R. 274 4 1,5%
Friuli VG 32 0 0,0%
Lazio 470 43 9,1%
Liguria 58 2 3,4%
Lombardia 339 4 1,2%
Marche 108 1 0,9%
Molise 20 7 35,0%
Piemonte 112 1 0,9%
Puglia 183 68 37,2%
Sardegna 56 5 8,9%
Sicilia 210 153 72,9%
Toscana 302 3 1,0%
Umbria 45 1 2,2%
Veneto 143 1 0,7%
Totale 2.902 624 21,5%

Elaborazione Tuttoscuola su dati Miur

In media nelle regioni meridionali i trasferimenti interprovinciali sono avvenuti in oltre la metà dei casi grazie alla precedenza per assistenza a familiari ai sensi della 104.

In questo modo i docenti titolari della 104 hanno ottenuto lo spostamento a scapito di altri docenti provvisti di maggior punteggio ma senza familiare da assistere.

A scapito di docenti settentrionali? No. Nel Mezzogiorno i tanti docenti trasferiti grazie alla 104 hanno preceduto altrettanti docenti meridionali che, pur avendo maggior punteggio, non avevano familiari da assistere.

Diversamente da quanto ha ipotizzato il deputato leghista, il ricorso alla legge 104 – anche se si accertasse l’insussistenza dei requisiti – non avrebbe favorito i docenti meridionali, perché, comunque, su quei posti sarebbero stati trasferiti altri docenti meridionali senza 104.

Chiariamoci bene. E’ un’ingiustizia l’utilizzo della precedenza per l’assistenza a familiari disabili? Assolutamente no. Il riconoscimento previsto dalla legge 104 è un segno di civiltà e di progresso, la tutela di un diritto sacrosanto, che sostiene chi affronta disagi e si fa carico di condizioni di disabilità. Ciò che colpisce l’attenzione – e che merita di essere approfondito – è la diversa (marcatamente diversa) distribuzione sul territorio del fenomeno.

G. Lo Storto, EroStudente

Giovanni Lo Storto, EroStudente
Il desiderio di prendere il largo
Rubbettino Editore, 114 pagine

Il mondo è cambiato e i nostri occhi ne sono testimoni entusiasti. È cambiato il modo in cui comunichiamo, in cui acquistiamo, in cui interagiamo più in generale. È cambiato tutto, ma inspiegabilmente la formazione è rimasta a un secolo fa.

I giovani, oggi, sono molto diversi da quelli delle generazioni precedenti. Sono ancor più di nativi digitali. Gli strumenti di formazione tradizionali non bastano più per loro che sono pronti a essere apprendisti e apprenditori più che semplici studenti, a toccare con mano il sapere e a ricercare da soli le risposte alle loro domande.

In un orizzonte estremamente largo di informazioni e di nozioni non sono più sufficienti una, due o tre dimensioni di apprendimento in una traiettoria formativa. Occorre massimizzare ogni volta, in tutte le occasioni possibili, tutto l’apprendimento possibile. Renderlo inclusivo, ampio, largo. Largo, ma non ingombrante. Agilmente largo, sorprendentemente ricco. Sappiamo già che ci formeremo per tutta la vita.

Ora abbiamo bisogno di pratica, di visione, di emozione e desiderio di apprendimento. Abbiamo bisogno di un modello formativo che, come il progetto dell’alternanza scuola-lavoro, unisca la formazione teorica all’esperienza pratica. Il lifelong learning si completa ed evolve in life largelearning nel senso di un apprendimento il più ricco, il più ampio, il più largo possibile. Che si allarga per ospitare nuove opportunità e diventa fonte generosa di crescita.

Questo libro vuole offrire la prospettiva di una formazione più ampia, tanto teorica quanto pratica, che riscopre le abilità ancora poco esplorate degli studenti, dando voce agli stessi ragazzi che l’hanno sperimentata sulla loro pelle. Si sono abituati all’umanità, alla lentezza e all’incontro con la diversità, che è forse un allenamento tra i più difficili per l’essere umano.