Save Research!

Save Research!
con Elena Cattaneo, Fabio Mussi, Giorgio Parisi
Mercoledi 19 luglio ore 11
Piazza Capranica 72

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Mercoledì 19 luglio 2017, alle ore 11 “Save Research”  il futuro senza tagli e precariato. Con la senatrice a vita Elena Cattaneo, l’ex ministro dell’università e ricerca Fabio Mussi, il fisico Giorgio Parisi, il sen. Fabrizio Bocchino, la responsabile scuola di Sinistra Italiana Claudia Pratelli.
Intervengono tra gli altri esponenti dell’UdU, di Link, Rete della Conoscenza, Adi, Flc Cgil, Arted , Crnsu, Precari Uniti Cnr.
L’incontro pubblico si svolgerà presso la sala dell’Istituto Santa Maria in Aquiro – Senato della Repubblica in Piazza Capranica 72.

Raggirata la Dirigenza scolastica!

Raggirata la Dirigenza scolastica!
Ovvero, come ti attuo una strategia di distrazione di massa

Francesco G. Nuzzaci

 

I. Riflettendo sull’eterno ritorno dell’Identico, ci siamo ricordati del nostro primo saggio, La “specificità” della dirigenza scolastica tra legge e contratto, pubblicato nella Rivista giuridica della scuola nel gennaio del 2003.

Ma questa volta vorremmo sorprendere i nostri quattro(?)lettori, provando ad essere, ragionevolmente, brevi.

Al momento non risultano disponibili documenti di fonte diretta, né ufficiali né ufficiosi. E non possiamo escludere qualche lieta novella in articulo mortis. Facciamo perciò affidamento ai comunicati sindacali sulle – riferite – linee d’indirizzo del MIUR per il rinnovo del CCNL dell’area dirigenziale Istruzione e Ricerca: che appena costituita la si vorrebbe subito spacchettare, con il concorso della maggioranza dei componenti dei conclusi – o forse no – tavoli tecnici, in dirigenza delle Università, dirigenza degli Enti di ricerca e dirigenza delle Istituzioni scolastiche, così rieditando la riserva indiana dell’ex Area V per farvi permanere gli scarti della dirigenza pubblica.

Le notizie sono, allora, un po’ queste, maturate nello stesso giorno – ironia della Storia – che duecentoventotto anni fa segnò la gloriosa presa della Bastiglia e che ora pone una pietra tombale sulla speranza dei dirigenti scolastici di diventare dirigenti veri.

I.1. Il primigenio solenne proposito della ministra Fedeli, della perequazione retributiva della cruciale dirigenza scolastica con tutte le altre dirigenze pubbliche, e l’obiettivo di risolvere – in questa tornata contrattuale – l’intollerabile emergenza salariale, su cui il granitico cartello formato da CGIL-CISL-UIL-SNALS aveva dato mostra di essere disposto anche ad immolarsi, si sono mirabilmente saldati – e sfaldati – nell’impegno a muoversi in direzione di una progressiva armonizzazione delle retribuzioni: perfetta stucchevole replica dell’ipocrita formula delle inoffensive dichiarazioni congiunte apposte in calce ai tre precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre nel frattempo la più rognosa tra tutte le dirigenze pubbliche si è ulteriormente gravata delle responsabilità portate in dono dalla legge 107/15 e del potenziale contenzioso insito nei poteri di diretta irrogazione ai propri dipendenti, docenti inclusi per espressa statuizione del D. Lgs. 75/17, di sanzioni disciplinari sino a dieci giorni di sospensione dal servizio e dallo stipendio, mentre tutti gli altri dirigenti non aggettivati difficilmente avranno motivo di particolari angosce, non potendo direttamente procedere oltre l’evanescente rimprovero verbale, che neanche richiede la contestazione degli addebiti;

I.2. sarà ridefinito il profilo professionale della dirigenza scolastica, che pure sembrava sepolto per l’unanime opposizione di tutte le sigle sindacali rappresentative, ora inopinatamente motivandosene la necessità alla luce delle innovazioni normative in atto, nello stile politically correct. O, lacerandosi la coltre dei convenevoli e della detestabile compostezza, giusto per prendere tempo;

I.3. si provvederà – almeno questa è l’intenzione dichiarata – a una diversa ripartizione del FUN, micragnoso Fondo unico nazionale riservato ai dirigenti scolastici, con cui remunerare posizione variabile, risultato e, de residuo, parte delle reggenze, presumibilmente per una sua riparametrazione interna a favore della prima delle due voci, pensionabile e buonuscibile, rispetto alla seconda, né pensionabile né buonuscibile: che – c’è da giurarlo – verrebbe venduta come una grande conquista!

II. Non già per i protagonisti e comprimari di questa invereconda pantomima – che lo sanno benissimo – ma per chi è autorecluso nel proprio bunker a rincorrere le inarrestabili urgenze quotidiane fino a dismettere anche la lettura della sua fascetta stipendiale, vorremmo partecipare alcune riflessioni correlate ai tre punti poc’anzi evidenziati.

II.1. In primo luogo, l’atteso(?) nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro – due anni dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 178/15 che ne ha sancito l’obbligo – dovrà concretizzare quel giusto bilanciamento tra le esigenze di riequilibrio della finanza pubblica (imposte dal riscritto articolo 81 della Carta fondamentale) e la piena attuazione del principio della proporzionalità della retribuzione, ponendosi come strumento di garanzia della parità di trattamento, dunque non potendosi più continuare a remunerare in misura deteriore un soggetto avente qualifica dirigenziale: di modo che, alla quarta tornata negoziale, e decorsi più di tre lustri dal conferimento della qualifica dirigenziale ai già capi d’istituto, non può riproporsi l’estenuante, ed irritante, litania consacrata nelle dichiarazioni a verbale e negli ordini del giorno pure votati all’unanimità dal Parlamento della Repubblica, che l’ equiparazione retributiva si concorda – sempre – di rinviarla al prossimo giro!

Sull’abbrivo della pronuncia della Consulta, la piena equiparazione retributiva va dunque soddisfatta nel triennio di vigenza contrattuale 2016-2018.

Provvedervi è diventato un obbligo giuridico per le parti contraenti. Perché un datore di lavoro non può lucrare un sinallagma che persiste alterato per un tempo indefinito, avvalendosi di una riconosciuta prestazione dirigenziale e continuando a corrisponderle una retribuzione da quadro, cioè la metà di una retribuzione dirigenziale.

E’ un obbligo che, se necessario, sarà sanzionato da un Tribunale della Repubblica ed occorrendo, una volta che si siano infruttuosamente esauriti i gradi di giudizio interni, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Ad ogni buon fine, il mantra delle diverse aree dirigenziali, che di per sé varrebbe a giustificare palesi sperequazioni disancorate dai dati di realtà, giuridica e fattuale, non può più essere opposto. In conseguenza del Contratto collettivo nazionale quadro del 13 luglio 2016, nella stessa Area sono adesso collocati i – non più specifici – dirigenti delle Istituzioni scolastiche e formative e i dirigenti – mai teorizzati specifici – delle Università e degli Enti di ricerca, allo scopo, testuale, di armonizzarne e integrarne le (pregresse) discipline contrattuali.

Accanto a questa parte comune sono possibili eventuali parti speciali o sezioni, dirette a normare taluni peculiari aspetti del rapporto di lavoro che non siano pienamente o immediatamente uniformabili o che necessitino di una distinta disciplina. Le stesse possono anche disciplinare specifiche professionalità che continuino a richiedere, anche nel nuovo contesto, una peculiare regolamentazione (art. 8, comma 2, CCNQ).

Alla lettera: parti speciali o apposite sezioni non sono obbligate ma eventuali. E riguarderebbero solo alcuni peculiari aspetti normativi, non già i trattamenti economici, che sono la fondamentale, immediata e diretta conseguenza dell’integrazione e armonizzazione delle discipline contrattuali; ad iniziare dall’identica retribuzione di posizione fissa, attualmente pari a euro 12.155,61 per i nuovi commensali provenienti dalla soppressa Area VII dell’Università e Ricerca e inchiodata a euro 3.556,67 per i loro acquisiti parenti poveri.

Non possono dunque abusivamente reintrodursi, dilatando a dismisura le parti o sezioni speciali, le barriere, anche economiche, che formalmente si vogliono smantellare; e che pure potrebbero non dispiacere al ben più corposo numero delle dirigenze forti.

II.2. Non sussiste alcuna necessità, logica e giuridica, di disegnare un nuovo profilo della dirigenza scolastica; a meno che non ci si proponga di resuscitare il Capo d’istituto, gentiliana vigile scolta dell’Amministrazione e suo anello gerarchico terminale, o il presumibile Coordinatore didattico, primus inter pares nella versione edulcorata e riduttiva di quella libera, conviviale e partecipativa comunità scolastica, interagente con la più vasta comunità sociale e civica, introdotta dai c.d. decreti delegati del 1974 e trasfusa nel D. Lgs. 297/94: in una scuola comunque alle dipendenze del Signor provveditore agli studi (o del direttore dell’Ufficio scolastico regionale).

Naturalmente, seguirebbe la stipula del CCNL all’interno del comparto scuola per un profilo professionale non assimilabile, perché diverso o profondamente altro, alla generale – cioè a tutta – la dirigenza pubblica regolata dal Testo unico del pubblico impiego (D. Lgs. 165/01, con le ultime modifiche recate dai decreti legislativi n. 74 e n. 75 del 25.06.17): né più né meno la formula dell’art. 32 del CCNL Scuola del 03.04.1995!

Dopodiché, questa nuova figura o nuovo profilo professionale, lungi dall’essere liberato dalle molestie burocratiche e dedicarsi allo svolgimento in forma differenziata della funzione docente – una castroneria che di tanto in tanto rifà capolino, con un linguaggio riverniciato, in convegni e seminari –, per il sol fatto di essere soggetto di vertice di un ufficio della Pubblica Amministrazione manterrebbe – per di più gratis – tutte le attuali responsabilità, pure penalmente sanzionabili, tranne due o poco più (citiamo a memoria: impossibilità di rappresentare l’Amministrazione nel giudizio di primo grado davanti il TAR in materia di diniego di accesso agli atti, impossibilità di irrogare sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale), qualora dovesse venir meno anche il mero nomen iuris di dirigente.

In realtà non si deve riscrivere nessun nuovo profilo perché esso è agevolmente desumibile dalle disposizioni di diritto positivo, tramite quell’interpretazione sistematica che si insegna allo studente al primo anno di Giurisprudenza, dettate in particolare negli articoli 4 (indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità), 5 (Potere di organizzazione), 17 (Funzione dei dirigenti), 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche) del D. Lgs. 165/01 e s.m.i., cit., da ultimo ripresi – per implicito, tranne l’art. 25, richiamato alla lettera – dalla legge 107/15, al cui comma 78 si legge che il dirigente scolastico svolge i compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio…nonché della valorizzazione delle risorse umane.

II.3. Se quanto sinteticamente argomentato con il conforto delle norme di legge e della pronuncia della Corte costituzionale, nonché della giurisprudenza delle corti superiori e della più attenta dottrina, ha un minimo di plausibilità, il FUN, in luogo di essere diversamente ripartito, va cancellato come autonoma e distinta identità, per confluire nel più generoso FUA, Fondo unico nazionale da cui attingono le dirigenze non scolastiche; che a giudizio di tutti i maggiori studiosi giuslavoristici (cfr. i diversi articoli e saggi presenti sul sito eticapa), più che essere correlato all’effettiva complessità delle strutture organizzative della P.A., è il lascito di negoziazioni strappate in posizioni di forza ovvero dell’affiliazione politica e delle relazioni amicali. Dunque, non si tratta di diritti acquisiti bensì di privilegi, in ordine ai quali il menzionato D. Lgs. 75/17 prescrive – qui sì e giustamente – un’armonizzazione.

III. In un Paese normale coloro che dovessero indursi a firmare il nuovo contratto sulla scorta di quanto partorito dall’infausto 14 luglio 2017 dovrebbero scappare nottetempo in territori stranieri, dopo essersi assicurati che non abbiano stipulato con l’Italia un trattato di estradizione.

Poiché non siamo in un Paese normale, spetterebbe alla sacrosanta indignazione dei – di tutti i – dirigenti scolastici spingere gli artefici di tanta aberrazione nel cono d’ombra e da lì sprofondare negli abissi della memoria.