La certificazione delle competenze…

La certificazione delle competenze è edificata sulle sabbie mobili

di Enrico Maranzana

 

Il Miur ha presentato la bozza dei modelli per la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione. L’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 107/2015 è il suo fondamento: “La revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo”.

Il decreto in lavorazione aderisce al mandato e ne sviluppa l’oggetto: “La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati”.

Perfetta la sovrapponibilità sia con i vigenti programmi della scuola media del 79, sia con i principi e i criteri che definiscono il sistema educativo di istruzione e formazione [legge 53/2003 art. 2 comma 1 lettera a)]:

• La “valutazione complessiva” presuppone lo “sviluppo unitario, articolato e ricco, di funzioni, conoscenze, capacità e orientamenti, indispensabili alla maturazione di persone responsabili e in grado di compiere scelte”;

• La “valutazione complessiva” implica il “coordinamento degli interventi delle singole discipline” in seno al consiglio di classe;

• La “capacità di utilizzare i saperi” riverbera in “sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità”;

• Lo “affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi” rimanda “all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea”.

La coincidenza d’intenti apre un campo ricco d’informazione, che il Miur non ha visitato: perché la scuola media è ufficialmente considerata l’anello debole della scuola italiana?

Perché la legge 53/2003 non ha prodotto effetti?

La scuola media è considerata l’anello debole perché gli alunni perdono motivazione, la dispersione è elevata, il livello culturale delle famiglie è una discriminante. Si tratta di criteri di giudizio superficiali: la scuola non è una scatola nera in cui l’input e l’output sono i soli elementi qualificanti. Se fosse stata scandagliata la gestione scolastica, sarebbe apparsa la generale indisponibilità all’assunzione di un’ottica sistemica: il fondamento del vigente programma scolastico.

La legge 53/2003, che delegava al governo la funzione legislativa, è stata progressivamente sterilizzata. Il DPR con i regolamenti di riordino, che scandiva le finalità elencando i traguardi sotto forma di competenze generali (capacità+conoscenza), è stato sovrascritto dal decreto ministeriale che specifica i traguardi delle singole discipline sotto forma di competenze specifiche (abilità + conoscenza).

La visione parcellizzata ha offuscato la visione d’insieme.

Un procedere razionale avrebbe presupposto l’accertamento della funzionalità del campo in cui le competenze sono promosse, prima della messa a punto della relativa certificazione.

“Nessuno puo’ volare”. Il tour di Simonetta Agnello Hornby

Redattore Sociale del 29-09-2017

“Nessuno puo’ volare”. Il tour di Simonetta Agnello Hornby per raccontare la disabilita’

Progetto editoriale di Simonetta Agnello Hornby per Feltrinelli e laF: accompagnata dal figlio George, l’autrice racconta la disabilità attraverso del lente della cultura, dell’arte e della storia, ma anche della propria storia familiare. Un libro, un tour e un documentario.

ROMA. Un’opera letteraria per raccontare la disabilità in tutte le sue declinazioni e sfumature, a partire dal linguaggio artistico e narrativo: si chiama “Nessuno può volare” ed è un libro, ma anche un viaggio e un documentario, tutti firmati Simonetta Agnello Hornby per Feltrinelli editore e LaF. L’autrice, accompagnata dal figlio George, racconta la disabilità, attraverso la lente della cultura, dell’arte, ma anche della propria storia familiare. E per raccontarla percorre l’Italia in lungo e in largo, alla ricerca di spunti, suggestioni, documenti, testimonianze. Ne nasce un libro, appena uscito in libreria, ma anche un una serie di incontri in tutta Italia e un film documentario, realizzato da Pesci Combattenti in coproduzione con EFFE TV, in onda mercoledì 25 ottobre alle ore 21.10 in prima tv assoluta su laF (canale 139 di Sky).

Il libro. C’è Ninì, la cugina sordomuta; c’è Giuliana, la bambinaia ungherese zoppa; c’è il papà con una gamba malata e la zia Rosina, che è cleptomane. E poi arriva George, primo figlio di Simonetta Hornby, che non potrà mai camminare perché ha la sclerosi multipla. Sono alcuni dei volti della sua famiglia, che tornano nelle pagine del suo libro: sono loro che le hanno insegnato che “tutti normali, ma diversi, ognuno con le sue caratteristiche, talvolta un po’strane”. Ed è George, soprattutto, che le fa capire che “nessuno può volare”. E proprio “come noi non possiamo volare, così George non avrebbe più potuto camminare: questo non gli avrebbe impedito di godersi la vita in altri modi. Nella vita c’è di più del volare, e forse anche del camminare. Lo avremmo trovato, quel di più”. La voce di George si alterna, nel libro, a quella della madre, raccontando gli ostacoli che incontra ogni giorno, senza mai autocommiserarsi, ma sempre con un filo d’ironia. Dalla Sicilia arrivano a Londra, attraversando le bellezze d’Italia, madre e figlio, sorvolando pregiudizi e liberando il racconto sulla disabilità dai luoghi comuni. Il libro sarà presentato a Milano alla prima tappa del tour di Simonetta, martedì 3 ottobre a laFeltrinelli di piazza Duomo, ore 18.30.

Il documentario. “Nessuno può volare” è anche un documentario, che andrà in onda su laF (Sky 139) mercoledì 25 ottobre alle ore 21.10, realizzato da Pesci Combattenti in coproduzione con Effe Tv. Il film prende spunto da alcune domande che Simonetta Agnello Hornby si pone sulla condizione di suo figlio: se non fossimo nel terzo millennio ma anche solo 100 o 50 anni fa, cosa ne sarebbe di lui? Cosa ne sarebbe delle persone disabili? E oggi, cosa significa essere un disabile? Alla risposta, tutt’altro che semplice e definitiva, contribuiranno, lungo il viaggio, diversi testimoni:: il nuotatore Roberto Valori, nato senza gambe e senza un braccio, campione paralimpico a Barcellona 1992 e attualmente presidente della Finp (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico); Filippo Tenaglia, programmatore informatico amante dello sport diventato non vedente a causa di una malattia; Simona Anedda, infaticabile viaggiatrice malata di Sclerosi Multipla, che le ha tolto l’uso delle gambe ma non la voglia di vivere e di scoprire il mondo; Manuela Migliaccio, bellissima ragazza amica di George che ha perso l’uso delle gambe in seguito a un incidente; Daniele Regolo, imprenditore di successo non udente dalla nascita e velista, impegnato nell’aiutare i disabili a trovare l’impiego adatto alle loro attitudini. Il documentario sarà proiettato in anteprima nazionale mercoledì 11 ottobre, dalle ore 20.30, presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in Viale Pasubio 5 a Milano, alla presenza di Simonetta Agnello Hornby e di suo figlio George. L’evento è aperto al pubblico.

Sbloccata la situazione dei contratti integrativi regionali 2016/2017

Sbloccata la situazione dei contratti integrativi regionali 2016/2017

In data 25 settembre 2017 si è svolta una Conferenza di servizi, promossa dal MIUR ai sensi dell’art. 14 c. 1 della L. 241/1990 e a cui hanno partecipato il MEF, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’ARAN, per esaminare le criticità applicative rilevate per la  retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, in particolare per l’a.s. 2016/2017.

Le amministrazioni partecipanti, considerati gli esiti della precedente conferenza di servizi del 4 agosto 2016, hanno ritenuto opportuno continuare, esclusivamente per l’anno scolastico 2016/2017, a distribuire le risorse della retribuzione di posizione parte variabile in ragione dei dirigenti scolastici in servizio e di retribuire le reggenze a valere sulla retribuzione di risultato. Hanno affermato l’esigenza di definire, in sede di CCNL o – qualora quest’ultimo non si sia concluso in tempo utile – in sede di CCNI, la disciplina regolativa della materia.

Gli esiti della conferenza di servizi del 25 settembre 2017 consentono finalmente di avviare di fatto le contrattazioni integrative regionali relative all’a.s. 2016/2017.

ANP è impegnata ad accelerare le iniziative negoziali in tutte le regioni per evitare il permanere di una situazione di stallo non giustificata e lesiva degli interessi dei dirigenti scolastici.

Discrezionalità assoluta del Dirigente scolastico nell’attribuzione del bonus premiale?

Discrezionalità assoluta del Dirigente scolastico nell’attribuzione del bonus premiale? Nemmeno per sogno! *

Il parere del 13 luglio scorso accoglie il ricorso di una docente che s’era visto negare il Bonus premiale. Cadono un po’ di certezze

La “Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi” della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un parere del 13 luglio scorso, ha accolto il ricorso di una docente a cui le era stato negato non solo il Bonus premiale, ma anche l’accesso agli atti. Il provvedimento rafforza il principio che, in merito all’attribuzione o non attribuzione del Bonus in questione, non vi è discrezionalità assoluta del Dirigente Scolastico

di Agata Scarafilo

Con il parere, del 13 luglio scorso, della “Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi” della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DICA 0015182 P-4.8.1.8.3), cadono un po’ di certezze sull’insindacabilità dell’attribuzione o della non attribuzione del Bonus premiale ai docenti (comma 129 dell’art. 1 Legge 107/2015) da parte del Dirigente Scolastico.

Grazie ad un ricorso alla citata Commissione, da parte di un docente non assegnatario del bonus, si apprende che, previa informativa ai contro interessati, chiunque ne sia stato escluso dall’attribuzione ha il diritto di vedersi accolta la richiesta di accessi agli atti ai sensi della Legge 241/1990.

Le polemiche al riguardo non sono mancate perché è sembrato abbastanza paradossale che per un diritto di accesso, riconosciuto da una legge dell’ordinamento italiano, sia stato addirittura necessario ricorrere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tuttavia, il dato non deve stupire più di tanto in considerazione del fatto che c’è comunque chi crede che la Legge 107/2015 abbia dato poteri nelle mani dei Dirigenti Scolastici tali da consentire perfino di superare o derogare ai basilari principi sanciti dalla norma e dalla Carta costituzionale a cui, è è superfluo rimarcare, continuano ad essere assoggettate le PA, nelle quali vi sono ovviamente anche le Scuole.

Voglio ricordare a tale riguardo che l’art. 97 esige che la Pubblica Amministrazione agisca secondo il principio del buon andamento e dell’imparzialità. Alla Costituzione si aggiunge, poi, la Carta di Nizza che riconosce, con l’art. 41, il diritto ad una buona amministrazione.

Così, il buon andamento della Pubblica Amministrazione, in cui è annoverata anche la Scuola (art. 1 comm. 2 del D.Lgs 165/2001), richiede, pertanto, legalità e imparzialità, nonché obbligo di motivazione, di ascolto, di sollecitudine, di accesso e perfino obbligo di scrupolo, se è vero come è vero che è ancora valido il principio sancito dal Codice Civile del comportamento diligente da assumere come il “buon padre di famiglia”.

D’altronde la stessa Legge 241/1990, che si ricordi essere ancora in vigore, non è superata dalla Legge 107/2015. La legge sul procedimento amministrativo si occupa esplicitamente del buon andamento, delineando quello che è il procedimento che consente ad ogni singola persona legittimamente interessata di conoscere ed in caso di intervenire a tutela di vizi di forma o di merito che possano in un certo qual modo inficiare i propri diritti e con essi il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Mi preme ricordare, altresì, che proprio la Legge 241/1990, alla quale ha fatto esplicito riferimento la Commissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella fattispecie del bonus premiale, indica chiaramente con l’art 24, i casi di esclusione del diritto, e tra questi non vi è, e non poteva esserci, il caso del bonus premiale.

Così, al fine di non tediare il lettore su una legge palesemente chiara, ritorno sull’argomento del contendere.

La Commissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiaramente evidenziato nel provvedimento che la mancata erogazione del bonus alla ricorrente, conferisce a quest’ultima, una posizione di interesse qualificato all’ostensione dei documenti relativi a quanti (i docenti a tempo indeterminato) siano stati destinatari del bonus.

La palese autorizzazione all’accesso agli atti è, secondo la Commissione, ma io aggiungo secondo la Legge, ancor di più rafforzata dal fatto che i controinteressati, informati secondo le procedure previste dalla norma, non hanno ravvisato motivi ostativi alla richiesta di accesso.

In base al comma 127 della Legge 107/2015, il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo, di cui al comma 126 del medesimo riferimento normativo, sulla base di motivata valutazione.

Detto ciò, ci si chiede: il DS, nell’assegnare il Bonus, ma anche eventualmente nel non assegnarlo, ha discrezionalità assoluta?

Direi proprio di no, non solo alla luce dell’accoglimento del ricorso di cui si è trattato, ma soprattutto alla luce delle regole sulla trasparenza e sull’imparzialità amministrativa che consentono perfino di sindacare leggi che non le garantiscano a sufficienza o di sindacare provvedimenti che non le rispettano concorrendo ad implementare il controllo sulla gestione dell’attività di chi rappresenta la Pubblica Amministrazione, tra cui le scuole.

Così, è utile chiarire che intanto i criteri rappresentano, sulla base del disposto della Legge 107/2015, la cornice all’interno della quale esercita una discrezionalità “relativa” il Dirigente Scolastico, ossia una discrezionalità che si pone in relazione con tutto il resto (criteri, documentazione, rilevazione dei dati, motivazione ecc). Se lo spirito della legge in questione non fosse stato questo, allora mi si dovrebbe spiegare perché avrebbe previsto un organo collegiale come il Comitato di Valutazione con funzione precipua di stabilire detti criteri. Il legislatore avrebbe potuto, più semplicemente, demandare tutto l’iter all’unico Dirigente Scolastico, ma ciò non è avvenuto.

Così, i criteri assumono la veste di “parametri oggettivi di indirizzo” e non di semplice indicatori lasciati alla libera e facoltativa applicazione dei Dirigenti Scolasti.

A supporto della tesi, la Legge 107/2015 evidenzia che il giudizio deve essere, altresì, motivato. Dunque, una motivazione generica, aleatoria, non circostanziata, sia relativamente all’attribuzione che alla non attribuzione, potrebbe essere già motivo di accoglimento di ricorso.

A tutto ciò si aggiunge l’esplicitazione degli strumenti utilizzati dal Dirigente Scolastico per rilevare le prestazioni dei docenti che si configurano come prova e giustificazione di quel miglioramento previsto dai tre “ambiti” indicati dalla norma in questione e che hanno generato l’attribuzione del bonus. Pertanto, l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. Inoltre, si coglie l’occasione per rimarcare che l’attribuzione e la relativa pubblicazione dei dati in forma aggregata, non sottrae il Dirigente Scolastico dalla comunicazione al Comitato di valutazione delle motivazioni delle sue scelte proprio per una continua regolazione e qualificazione del processo (faq n. 20 del MIUR). Insomma, per quanto le leggi ( Legge n. 59/97, Legge 165/2001, legge 150/209, legge 190/2012, Legge 107/2015, ecc) abbiano riconosciuto ai Dirigenti Scolastici ampi poteri, non bisogna mai tuttavia dimenticare che non sono posti a capo di imprese private, ma di Istituzioni Scolastiche che, ancora ad oggi, sono annoverate tra le Pubbliche Amministrazioni e quindi soggette al controllo e alle limitazioni previste dalle leggi dell’ordinamento italiano ed europeo e soprattutto dalla Costituzione.


*da Scuola e Amministrazione

Nota 29 settembre 2017, AOODGOSV 12025

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio 9°
Valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione

Ai Direttori degli Uffici scolastici regionali
Ai Coordinatori dei Nuclei di valutazione
Al Gruppo di lavoro interistituzionale Pro.DI.S
e p.c. Al Capo di Gabinetto
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Nota 29 settembre 2017, AOODGOSV 12025

Oggetto: Valutazione Dirigenti scolastici – precisazioni in merito al procedimento di valutazione nei confronti dei Dirigenti scolastici con il Portfolio non compilato