Invalsi 2018, tutte le novità delle prove. Esempi per i test di inglese del primo ciclo

da La Tecnica della Scuola

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Iscrizioni 2018/19, dal 9 gennaio la registrazione sul portale Miur. Le info utili

da La Tecnica della Scuola

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Istruzione professionale: possibile l’iscrizione on-line a tutti gli indirizzi dei nuovi percorsi

da La Tecnica della Scuola

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Invalsi 2018: esempi di prove d’inglese del primo ciclo

da La Tecnica della Scuola

Invalsi 2018: esempi di prove d’inglese del primo ciclo

Iscrizioni scuola dell’Infanzia 2018/19: tutto quello che c’è da sapere

da Tuttoscuola

Iscrizioni scuola dell’Infanzia 2018/19: tutto quello che c’è da sapere

Vengono fornite di seguito notizie essenziali per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia statale. Per maggiori approfondimenti è possibile consultare la circolare ministeriale emanata dal Ministero dell’Istruzione (nota 14659 del 13 novembre 2017).

Per i genitori che vogliono conoscere in modo più dettagliato la scuola scelta per il proprio figlio, il Miur e mette a disposizione l’applicazione “Scuola in chiaro”.

Iscrizioni a scuola: la struttura della scuola dell’infanzia statale

La scuola dell’infanzia statale – denominata scuola materna fino a vent’anni fa – è il settore educativo che precede la scuola dell’obbligo. È aperta a bambini della fascia di età 3-5 anni. Funziona da settembre fino al 30 giugno, seguendo le scansioni del calendario scolastico previste per tutti gli altri settori scolastici.

Ogni scuola dell’infanzia è inserita all’interno di una istituzione scolastica (circolo didattico o istituto comprensivo) che comprende anche scuole primarie (ex-elementari) e/o scuole secondarie di I grado (ex-scuole medie).

Responsabile dell’istituzione scolastica e, quindi, anche della scuola dell’infanzia è un dirigente scolastico che si avvale, tra l’altro, di una segreteria presso la quale viene presentata anche la domanda di iscrizione.

All’interno di ogni scuola dell’infanzia funzionano le sezioni (corrispondenti alle classi) affidate ciascuna a due insegnanti. Le attività didattiche vengono svolte in base alle Indicazioni nazionali definite a livello nazionale per orientare l’azione educativa degli insegnanti.

Anche nella scuola dell’infanzia statale, come negli altri settori, funziona un organo collegiale, il consiglio di intersezione, composto dal personale insegnante e da rappresentanti eletti dei genitori.

Iscrizioni a scuola: tempi e modalità

Le iscrizioni alle scuole statali di ogni ordine e grado si effettuano dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018.

A differenza degli altri ordini di scuola dove le iscrizioni si effettuano on line, per la scuola dell’infanzia le iscrizioni avvengono con la consueta modalità del modello cartaceo da presentare materialmente alla segreteria della scuola. Il Ministero dell’Istruzione ha predisposto un apposito modello da utilizzare per le iscrizioni, che viene riportato in calce a questa piccola guida.

Iscrizioni a scuola: età di ammissione

Possono essere iscritti alle scuole statali dell’infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2018. Possono essere iscritti anche bambini di età superiore ai tre anni e che non sono ancora in obbligo scolastico.

Poiché la scuola dell’infanzia non è ancora scuola dell’obbligo, l’iscrizione è consentita nel limite dei posti disponibili.

In caso di eccedenza del numero di domande in base ai posti disponibili, la precedenza di iscrizione tiene conto dei criteri stabiliti da ogni scuola e resi pubblici prima del termine delle iscrizioni.

Non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse.

I bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2018 hanno diritto di precedenza di iscrizione nei confronti di eventuali bambini anticipatari.

È consentita anche l’iscrizione di bambini che, come anticipatari,  compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2019. La data del 30 aprile è perentoria, prevista dalle legge, e non può essere elusa nemmeno per un solo giorno.

Per i bambini che compiono tre anni di età dopo il 30 aprile 2019 non è consentita alcuna iscrizione, anche se nella scuola risultano posti disponibili.

In questi casi l’ammissione a scuola dei bambini anticipatari avviene di norma a settembre 2018, in coincidenza con l’inizio delle attività didattiche, come avviene anche per tutti gli altri bambini in età regolare, ma, in taluni casi, in base alle regole stabilite dalle singole scuole, l’ammissione vera e propria a scuola può avvenire soltanto al momento del compimento del terzo anno di età.

Per i bambini regolarmente iscritti che attualmente frequentano la scuola i genitori non devono ripresentare domanda di iscrizione, in quanto – fatta salva diversa decisione delle famiglie – la loro iscrizione è confermata d’ufficio.

 Iscrizioni a scuola: il diritto di scelta

Al momento dell’iscrizione i genitori dei bambini possono effettuare scelte personali relative a due questioni: l’orario di partecipazione alle attività e l’eventuale scelta dell’insegnamento della religione cattolica.

L’orario ordinario delle attività didattiche è di 40 ore settimanali (mattino e pomeriggio), ma i genitori possono chiedere l’orario ridotto con frequenza soltanto delle attività educative del mattino.

I genitori possono anche richiedere l’orario prolungato fino a 50 ore settimanali.

Poiché l’orario normale di 40 ore settimanali corrisponde a 8 ore giornaliere su cinque giorni di attività, l’orario prolungato a 50 ore settimanali corrisponde a 10 ore giornaliere, cioè due ore in più per il prolungamento di orario.

In base alle norme concordatarie tra Stato italiano e Santa Sede, nella scuola è prevista la possibilità di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Non si tratta di una catechesi, bensì di un insegnamento ispirato ai valori del cattolicesimo. Al momento dell’iscrizione i genitori possono decidere, con opzione scritta su apposito modulo, di avvalersi di questo insegnamento oppure di optare per attività alternative o per nessuna attività. L’insegnamento della religione cattolica è affidato ad uno degli insegnanti della sezione oppure ad un docente appositamente individuato dal Vescovo.

Complessivamente nel corso dell’anno scolastico vengono svolte attività di questo insegnamento per complessive 60 ore, cioè poco meno di due ore in media a settimana.

Per le famiglie che decidono di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, l’eventuale rinuncia va presentata alla scuola per iscritto entro marzo nell’anno scolastico successivo.

Iscrizioni a scuola: obbligo vaccinale

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia è consentita esclusivamente ai bambini in regola con l’obbligo vaccinale.

A differenza di quanto avvenuto nell’anno scolastico in corso, quando entro l’11 settembre 2017 i genitori dovevano presentare la documentazione o l’autocertificazione attestante la situazione relativa all’obbligo vaccinale del bambino, invece per le iscrizioni relative al 2018 dovrebbe essere direttamente l’ASL a comunicare alle segreterie scolastiche lo stato di ciascun bambino relativamente a tale obbligo.

Sulla base di tale attestazione, il dirigente scolastico inviterà le famiglie non in regola a provvedere all’adempimento vaccinale entro l’inizio delle attività educative del settembre 2018.

Il bambino non potrà essere ammesso a scuola fino a quando la sua posizione non verrà regolarizzata.

Nel caso in cui l’ASL di riferimento non disponga ancora dell’anagrafe vaccinale e, pertanto, non sia in grado di fornire alle segreterie delle istituzioni scolastiche l’elenco dei bambini in regola con le vaccinazioni prescritte, i genitori dovranno provvedere personalmente a documentare o autocertificare la situazione vaccinale dei propri figli.

Sull’intervento dell’ASL dovrebbero essere fornite delucidazioni nei prossimi mesi.

Nel caso in cui la famiglia rifiuti di sottoporre il proprio figlio alle vaccinazioni obbligatorie, questi non potrà accedere ai servizi educativi per l’infanzia (nidi d’infanzia, sezioni primavera, scuole dell’infanzia).

Iscrizioni a scuola: bambini con disabilità

I genitori di bambini affetti da disabilità, al momento dell’iscrizione presentano alla scuola prescelta la certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dalle norme in materia.

Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola potrà procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

Iscrizioni a scuola: servizio di mensa e rette

La frequenza della scuola statale dell’infanzia è gratuita, ma taluni servizi aggiuntivi comportano il pagamento di una retta.

È il caso, ad esempio, della fruizione della mensa scolastica la cui gestione è normalmente affidata alla Amministrazione comunale locale.

Normalmente la retta a carico delle famiglie non copre l’intero ammontare della spesa di mensa, ma rappresenta piuttosto un contributo, commisurato, di norma, alla fascia di reddito della famiglia e ad altre condizioni definite dalle singole scuole.

Analogamente per chi si avvale di scuolabus comunale può essere previsto un contributo per la fruizione del servizio.

La regolamentazione dei servizi di mensa e di trasporto, nonché le modalità di pagamento dei contributi e delle rette non vengono determinate in sede di iscrizione, ma successivamente all’inizio dell’anno scolastico, secondo criteri fissati da ciascuna scuola.

Assenze e frequenza

Anche se non è scuola dell’obbligo, la scuola dell’infanzia richiede regolare frequenza alle attività, puntualità di ingresso. In caso di assenza per malattia di durata superiore a cinque giorni, il bambino può essere ammesso a scuola previa esibizione di certificato medico.

L’irregolare frequenza accompagnata da assenze non giustificate può comportare l’esclusione dal servizio, disposta dal dirigente scolastico.

La regolamentazione delle assenze non vengono determinate in sede di iscrizione, ma successivamente all’inizio dell’anno scolastico, secondo criteri e modalità fissati da ciascuna scuola.

Per capire meglio come funzionano le iscrizioni a scuola 2018/19, Tuttoscuola ha preparato una guida per i genitori con tutto quello che c’è da sapere, allo scopo di aiutarli nell’iscrizione dei propri figli alla scuola dell’Infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado e scaricabile gratuitamente in formato pdf.

Clicca qui e scarica il dossier ‘Iscrizioni a scuola 2018/19, la guida per le famiglie’

Legge di stabilità 2018: tutte le disposizioni relative alla scuola

da Tuttoscuola

Legge di stabilità 2018: tutte le disposizioni relative alla scuola

La legge di stabilità 2018, approvata definitivamente a ridosso del Natale anche con emendamenti minimi dell’ultima ora, contiene diverse disposizioni relative alla scuola qui di seguito sinteticamente presentate.

Legge di stabilità 2018: verso la perequazione per i DS

(comma 333) – Per i dirigenti scolastici è previsto un extra aumento contrattuale per ridurre la sperequazione con l’altra dirigenza pubblica. La legge prevede uno stanziamento di 37 milioni per il 2018, di 41 milioni per il 2019 e di 96 milioni. Le risorse vanno ad aggiungersi a quelle già previste dalla legge 107/15 per le medesime finalità. Complessivamente l’operazione perequazione (53 mila a testa in sei anni), come ricordato dalla relazione congressuale dell’ANP, è così sintetizzata:

anno Legge 107 Finanziaria 2018
2015   12 milioni  
2016   81 milioni  
2017   49 milioni  
2018   35 milioni   37 milioni
2019   35 milioni   41 milioni
2020   35 milioni   96 milioni
     
parziali 247 milioni 174 milioni
totale 421 milioni

 

Legge di stabilità 2018: incremento per i docenti del fondo per l’offerta formativa

(commi 333-bis e 333-ter) Per la valorizzazione della professionalità dei docenti statali sono stanziati, nell’ambito del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, 10 milioni di euro per il 2018, 20 milioni per il 2019 e 30 milioni dal 2020.

In sede di contrattazione le risorse saranno utilizzate per valorizzare l’impegno nelle attività di formazione e ricerca, nonché per la diffusione di modelli didattici per lo sviluppo delle competenze.

Legge di stabilità 2018: in arrivo l’educatore socio-pedagogico e il pedagogista

(commi da 333-quater a 333-undecies) – Le norme definiscono il profilo dell’educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista, l’ambito in cui potrà operare, ivi compreso quello educativo e formativo e  quello scolastico, il titolo accademico per l’accesso differenziato in base al settore operativo di destinazione.
In particolare la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 per il settore 0-6 anni di cui al decreto legislativo 65/2017; la qualifica di pedagogista è attribuita a con diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50, LM-57 e LM-85 o LM-93.
In via transitoria la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico può essere conseguita previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti.
Tra gli altri, possono essere ammessi a tali corsi, a proprie spese, anche chi è in possesso di diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

Legge di stabilità 2018: autorizzate supplenze brevi per sostituire gli amministrativi

(comma 334) – Da oltre due anni, in applicazione della legge n. 190/2014, è stata soppressa la disposizione che consentiva di ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie, per il tempo strettamente necessario, per la sostituzione di assistenti amministrativi e tecnici.
Ora però le istituzioni scolastiche possono conferire supplenze brevi e saltuarie in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga alla norma del 2014.
Le supplenze, però, vengono conferite – a quanto sembra di capire – dopo i primi trenta giorni di assenza.
Stanziati appositamente quasi 20 milioni di euro.

Legge di stabilità 2018, concorso docenti: prolungate le graduatorie e congelato il 10%

(commi 334-bis e 334-ter) – Le graduatorie di merito del concorso docenti 2015, relative a tutti gli  ordini e gradi di scuola, da triennali diventano quadriennali, conservando pertanto la loro validità per un altr’anno e consentendo ad altri candidati, che si ritenevano ormai esclusi, di ottenere un posto da vincitori.
Per perfezionare una siffatta probabilità viene anche rimosso temporaneamente lo sbarramento del 10% che limitava l’accesso alle graduatorie di merito da parte di candidati idonei che avevano superato le prove del concorso senza collocarsi utilmente in graduatoria di merito entro il 10% dei posti a concorso.

Legge di stabilità 2018: bando di concorso per DSGA

(comma 335) – Entro il 2018 sarà bandito un concorso per la copertura dei posti di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).
I posti vacanti dovrebbero superare le 1.700 unità.
Per l’accesso a posti di DSGA la Tabella B del Contratto nazionale richiede il possesso di diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti.
Al concorso potranno partecipare anche gli assistenti amministrativi che negli ultimi otto anni hanno svolto le mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi per almeno tre anni; per loro non è richiesto il possesso del diploma di laurea di cui alla citata Tabella B del CCNL

Legge di stabilità 2018: sostegno alle istituzioni scolastiche per la gestione del contenzioso

(commi da 336-bis a 336-novies) Per aiutare le istituzioni scolastiche gravate sempre più dal contenzioso, è stata prevista una task-force di 258 esperti con la finalità di sostenere le scuole in gravami che esulano complessivamente dalle specifiche competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA. Oltre al sostegno in materia di contenzioso, le 258 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti di seconda fascia e 253 funzionari, area III, posizione economica F1, potranno offrire la loro consulenza per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio.
Per far fronte agli oneri di questo piano straordinario di reclutamento di questo personale la disposizione prevede uno stanziamento apposito per il 2018 che dal 2019 diventerà di oltre 10 milioni annui.

Legge di stabilità 2018: aumento del fondo per l’organico dell’autonomia

(comma 336-octies) Attualmente nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione è iscritto un fondo di 140 milioni di  euro  per  l’anno 2017 e di 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018,  da  destinare all’incremento dell’organico dell’autonomia previsto dalla legge 107/2015. La nuova disposizione prevede un incremento di 50 milioni per il 2018 e di ulteriori 150 milioni annui dal 2019.
Potrebbero servire alla costituzione dell’organico potenziato della scuola dell’infanzia, l’unico settore escluso dal potenziamento dell’organico dell’autonomia della legge 107/2015.

Legge di stabilità 2018: per infanzia e primaria vale di più l’abilitazione conseguita all’università

(336-novies) Nelle graduatorie d’istituto delle scuole dell’infanzia e primaria il titolo abilitante non potrà avere lo stesso peso. Nei prossimi aggiornamenti di tali graduatorie avrà maggior peso l’abilitazione conseguita in percorsi universitari rispetto a quella connessa al solo diploma magistrale.
L’aggiornamento riguarderà, sempre per questi due settori, anche le graduatorie per il sostegno.
Lo prevede la nuova disposizione, frutto, probabilmente della polemica che ha accompagnato in questi mesi la vicenda dei vecchi diplomati magistrali ante 2001-2002.

Legge di stabilità 2018: il 5% dei posti del potenziamento nella primaria destinato alle discipline motorie

(comma 337-bis) Senza determinare alcun esubero, la disposizione prevede il potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, nell’ambito della dotazione organica dell’autonomia, prevista dalla legge 107/15.
La dotazione è quantificata nella misura del 5% dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa finalizzata alla promozione dell’educazione motoria nella scuola primaria.

Legge di stabilità 2018: proroga dei Co.Co.Co. (ex.LSU) come assistenti amministrativi

(comma 337). I contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, continuano a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018.
Si tratta di una proroga che riguarda circa 800 persone, appartenenti agli ex-Lsu (Lavoratori socialmente Utili) per i quali è prevista una procedura selettiva disciplinata dai commi 337-quinques e successivi.
Il provvedimento è motivato dall’esigenza di assicurare il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2017/2018 in attesa della possibile stabilizzazione dal 2018-19.

Legge di stabilità 2018: stabilizzazione ex-LSU mediante procedura selettiva

(commi 337-quinquies, 337-sexies e 337-septies). Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il Miur indìrà entro il 28 febbraio 2018 una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all’immissione in ruolo, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.
Il bando definirà requisiti, modalità e termini per la partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell’ambito dell’organico del personale assistente amministrativo e tecnico.

Legge di stabilità 2018: stabilizzazione collaboratori scolastici di Palermo

(commi 338, 339, 340, 341e e 343) Al fine di stabilizzare i collaboratori scolastici, già dipendenti comunali di Palermo e dopo il 1999 titolari di contratto nelle istituzioni scolastiche e tuttora in servizio il Miur attiverà un’apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.
In attesa dell’espletamento della selezione, i contratti restano attivi fino al 30 agosto 2018.

Legge di stabilità 2018: albo regionale del personale siciliano delle cooperative sociali

(comma 342) Viene istituito apposito albo regionale in Sicilia comprendente gli elenchi del personale registrato nella convenzione tra l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014.
Il personale che non rientra tra le assunzioni per la stabilizzazione dei collaboratori scolastici di Palermo (commi da 338 a 340), è iscritto in apposito albo, dal quale gli enti territoriali possono attingere per nuove assunzioni di personale, nel rispetto dell’analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria.

Legge di Bilancio 2018

A.N.Co.Di.S.
Associazione Nazionale Collaboratori Dirigenti Scolastici

Legge di Bilancio 2018: l’insoddisfazione dei Collaboratori dei DS. Appello alle forze politiche.
Finalmente si è arrivati al termine della Legislatura con l’ultimo atto che gli italiani attendevano: l’approvazione della Legge di Bilancio 2018.
Tante le misure previste per la Scuola ed, in particolare, l’istituzione di ulteriori posti di insegna-mento nell’organico di diritto delle scuole; la destinazione del 5% dei posti dell’organico per il po-tenziamento dell’offerta formativa per promuovere le discipline motorie presso le scuole primarie; lo stanziamento di 75 milioni di euro per l’assistenza alle alunne e agli alunni con disabilità; l’istituzione di un fondo (10 milioni nel 2018, 20 milioni nel 2019 e 30 milioni a decorrere dal 2020) finalizzato alla valorizzazione dei docenti che si impegneranno particolarmente nella formazione, nella ricerca, nella sperimentazione didattica o che raggiungeranno particolari risultati nella diffu-sione nelle scuole di modelli di didattica per lo sviluppo delle competenze; la proroga della validità delle graduatorie del concorso per docenti bandito nel 2016; l’assunzione in ruolo del personale che, dall’entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, lavora presso le scuole con contratti di co.co.co; la reintroduzione della possibilità di conferire supplenze brevi al personale ATA ed, infi-ne, lo stanziamento di 10 milioni nel 2018, 20 milioni nel 2019 e 35 milioni a partire dal 2020 per gli Istituti tecnici superiori (ITS).
Tutte misure che riteniamo necessarie ed opportune ma che non rispondono in alcun modo al problema – NON SECONDARIO – della governance della Scuola Italiana.
Non si è voluto in questa legislatura affrontare né l’emergenza delle reggenze né dare un impul-so innovativo alla gestione delle moderne I.S..

Finanche l’emendamento sull’esonero del Primo Collaboratore (ex Vicepreside) nelle oltre 2500 scuole affidate a reggenza è stato ritenuto dal legislatore né URGENTE né NECESSARIO visto la sua triste fine!
Dopo l’istituzione della Dirigenza Scolastica con il Decreto Legislativo 6 marzo 1998 n. 59 non si è vo-luto riconoscere che i DS – reggenti e non – assegnano tanti incarichi e deleghe ai loro collaboratori (Assistant Principal) i quali assolvono con professionalità, impegno e spirito di servizio il carico di lavoro loro affidato – ed oggi sempre più spesso – in associazione con l’incarico di docenza (cioè senza esonero).
E’ possibile non comprendere da parte delle forze politiche e sindacati il ruolo di tali professionisti che sono le prime figure di riferimento per docenti e non docenti, genitori ed alunni?
Con la Legge 107/2015 al comma 83 si stabilisce che ogni DS può individuare nell’organico dell’autonomia fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico.
Ed il Legislatore non è andato oltre: non ha voluto, infatti, stabilire modalità di accesso (ferme re-stando le prerogative dei DS), riconoscimento giuridico, valorizzazione nella carriera professionale, adeguato riconoscimento nei prossimi concorsi a partire da quello per DS.
In Italia, purtroppo, non esiste un riconoscimento giuridico formale, nonostante la fondamenta-le funzione organizzativa e gestionale!
Tutti i Collaboratori nominati ai sensi del comma 83 sono necessari per la funzione dirigenziale, fondamentali nelle I.S., ma per lo Stato Italiano non meritano alcun riconoscimento: anzi, rappre-sentano una categoria di lavoratori quasi in nero considerato il tempo e l’impegno che dedicano alla propria scuola!
Si tratta di figure professionali alle quali bisogna riconoscere il ruolo strategico – a partire dal pri-mo collaboratore – e le modalità di lavoro (tempi, carichi, deleghe) che si caratterizzano per com-petenze organizzative, di coordinamento, didattiche, gestionali, relazionali e di conduzione di gruppi di lavoro.
Ribadiamo che il servizio prestato nella collaborazione deve essere riconosciuto nella progressione di carriera secondo modalità da definire nel CCNL e con un maggiore punteggio, rispetto a quello già oggi previsto, fra i titoli per i futuri concorsi per dirigenti scolastici.
Per queste ragioni Ancodis sostiene con determinazione la necessità di procedere a delle innova-zioni giuridiche nell’ambito della governance della scuola ed, in particolare, al riconoscimento del-
la figura del Primo Collaboratore “alias Vicepreside” del dirigente scolastico ed al suo specifico profilo giuridico e professionale in considerazione dell’apporto significativo offerto alla gestione organizzativa e didattica della scuola.
Alle forze politiche ormai concentrate nella prossima campagna elettorale chiediamo di pronun-ciarsi con chiarezza su cinque urgenze:
– riconoscere giuridicamente tutti i Collaboratori ai sensi del comma 83 della Legge 107/2015;
– ripristinare il distaccamento dalle attività didattiche per il Primo collaboratore in tutte le scuole cosi come previsto dall’articolo 456 del D.lgs. n. 297/94 ed il riconoscimento della funzione vicaria in assenza del DS cosi come istituita dal D.P.R. 416/1974;
– prevedere in sede contrattuale un livello quadro intermedio tra docenti e DS con la defini-zione di una progressione di carriera che tenga conto dei ruoli che ciascun collaboratore – nelle specifiche funzioni – assolve;
– definire – ferme restando le prerogative del DS – modalità di accesso alla funzione che ten-gano conto di esperienza, formazione e valutazione con un riconoscimento economico ba-sato sulla complessità della scuola (n. alunni, numero di ordini e indirizzi funzionanti nell’istituto, presenza di plessi, numero di ore che il collaboratore è disponibile a prestare oltre le 18 ore di servizio, responsabilità degli incarichi assegnati) da definire all’interno di un quadro specifico contrattuale nazionale;
– stabilire che il servizio prestato nella collaborazione nelle diverse forme deve essere rico-nosciuto nella progressione di carriera secondo modalità da definire nel CCNL e con un maggiore punteggio, rispetto a quello già oggi previsto, fra i titoli per i futuri concorsi per dirigenti scolastici.
E’ ormai ineludibile l’istituzione chiara, stabile e definita di un quadro intermedio con specifiche funzioni e poteri, formalmente strutturato (anche in termini di procedure di reclutamento e pro-cessi di formazione) e disciplinato attraverso un contratto collettivo di riferimento: esso rappre-senta un’evoluzione necessaria in direzione di un moderno sistema educativo coerente con l’autonomia scolastica.
Siamo consapevoli che si tratta di “scelte politiche” che guardano alla scuola del 2020 con una prospettiva che non può restare ancorata ad una governance arcaica superata dalla legge 107.
Saremo rigorosi – quali cittadini consapevoli del ruolo che svolgiamo – nella lettura dei programmi e delle proposte avanzate e guarderemo con attenzione a quanti si mostreranno sensibili nella ri-cerca di soluzioni sostenibili e credibili.
Ed infine, ANCODIS – nel rinnovo del prossimo CCNL – auspica un lavoro costruttivo tra MIUR, As-sociazioni di categoria e rappresentanze sindacali ed accoglierà favorevolmente ogni proposta che guardi al miglioramento dell’aspetto organizzativo e gestionale delle moderne I.S..
Rosolino Cicero, Presidente ANCODIS Palermo
Renato Marino, Presidente ANCODIS Siracusa
Silvia Zuffanelli, Presidente ANCODIS Firenze
Cristina Picchi, Presidente ANCODIS Pisa
Mara Degiorgis, Presidente ANCODIS Cuneo
Antonella D’Agostino, Presidente ANCODIS Catania
Carla Federica Spoleti, Presidente ANCODIS Roma

Decreto Direttoriale 28 dicembre 2017, AOODPIT 1568

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Decreto Direttoriale 28 dicembre 2017, AOODPIT 1568

Procedura di selezione delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritarie, autorizzate, dall’anno scolastico 2018/2019, alla sperimentazione di un percorso di studi quadriennale per una sola sezione, a partire dalla classe prima. (Avviso prot. n. 820 del 18 ottobre 2017)

Alternanza scuola-lavoro: approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5
Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali.

Prot. 38386 del 28 dicembre 2017

Scioglimento delle Camere

Il Consiglio dei Ministri, riunito giovedì 28 dicembre 2017, alle ore 18.43 a Palazzo Chigi, prendendo atto della decisione del Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere, ha approvato tre decreti del Presidente della Repubblica per le elezioni politiche del 2018.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di proporre al Capo dello Stato la data di domenica 4 marzo 2018 per la convocazione dei comizi elettorali per la Camera e il Senato, nonché quella di venerdì 23 marzo 2018 per la prima riunione delle nuove Camere, come da intesa con i Presidenti dei due rami del Parlamento.

Gli ulteriori due decreti presidenziali determinano, in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, recante la “Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell’articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165”, l’assegnazione del numero dei seggi per l’elezione della Camera dei deputati (circoscrizioni elettorali e collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione; circoscrizione Estero) e del Senato della Repubblica (regioni e collegi plurinominali di ciascuna regione; circoscrizione Estero).


Il Presidente Mattarella ha firmato il decreto di scioglimento delle Camere

(Quirinale, 28 dicembre 2017) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Subito dopo, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, si è recato dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati per comunicare il provvedimento di scioglimento delle Camere.