CONSULTAZIONE AUTOGESTITA CCNL SCUOLA

CONSULTAZIONE AUTOGESTITA CCNL SCUOLA

I Sindacatoni [CGIL _ CISL_UIL] della scuola hanno sottoscritto un accordo [bozza, dicono loro] in cui sono previste briciole per tutto il personale docente ed ATA: dopo 10 anni di vacanza contrattuale, ci liquidano con pochi spiccioli. E’ una vergogna. Molti di noi hanno anche scioperato il 23 febbraio contro questo accordo.

 

CONTRATTO & DEMOCRAZIA

I Sindacatoni [CGIL _ CISL_UIL] della scuola hanno sottoscritto un accordo [bozza, dicono loro] in cui sono previste briciole per tutto il personale docente ed ATA: dopo 10 anni di vacanza contrattuale, ci liquidano con pochi spiccioli. E’ una vergogna. Molti di noi hanno anche scioperato il 23 febbraio contro questo accordo.

I Sindacatoni [più di tutti la CGIL] si è impegnata a sottoporre al giudizio dei lavoratori l’esito contrattuale: a parole. Nei fatti si indicono le solite assemblee dove gli iscritti e non possono o potranno votare. Ancora una volta chi ha la possibilità di esprimersi è una ESIGUA minoranza.

Noi proponiamo a TUTTI i lavoratori della scuola di inviare con la PROPRIA email istituzionale [es: pinco.pallino@istruzione.it] la valutazione SI o NO al contratto scuola da poco siglato, mettendo per oggetto della email CONSULTAZIONE AUTOGESTITA CCNL SCUOLA, nel testo: NON IN MIO NOME e di inviarla agli indirizzi email dei Sindacatoni e in copia conforme [Cc] al seguente indirizzo [consultazione.ccnlscuola@gmail.com] così ne avremo riscontro, di cui pubblicheremo i numeri a distanza di una settimana per la durata di 1 mese.

Questi gli indirizzi a cui inviare al email:

organizzazione@flcgil.it

cisl.scuola@cisl.it

uilscuola@uilscuola.it

consultazione.ccnlscuola@gmail.com

Vi chiediamo – se la ritenete uno strumente utile – di diffondere e far circolare l’iniziativa. Grazie.

COBAS – Comitati di base della scuola del Veneto

Scuola e università non bastano, ascensore sociale fermo in Italia

da la Repubblica

Scuola e università non bastano, ascensore sociale fermo in Italia

In un rapporto Ocse-Pisa siamo in fondo alla classifica quanto a i ragazzi che riescono a elevarsi dal livello sociale di partenza, raggiungendo un livello medio di cultura indispensabile per una posizione nel mondo del lavoro

di Salvo Intravaia

Ascensore sociale fermo, oltre che all’università, anche a scuola in Italia. A sostenerlo è l’Ocse – l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – che conta decine di paesi aderenti in tutti i continenti. Nel nostro Paese, la quota di quindicenni “provenienti da ambienti svantaggiati” capaci comunque di ottenere buoni risultati nel Pisa 2015 – il Programma di valutazione internazionale delle competenze degli studenti in lettura, matematica e scienze – è inferiore alla media Ocse e sotto il dato delle principali nazioni europee. Segno che la scuola italiana non riesce a fare abbastanza per gli alunni provenienti da ambienti deprivati. All’estero le cose vanno meglio. Basta scorrere i dati forniti dall’istituto con sede a Parigi nell’ultimo report (dal titolo Resilienza scolastica) messo a curato da quattro autori italiani: Tommaso Agasisti, Francesco Avvisati, Francesca Borgonovi e Sergio Longobardi.

L’Italia fanalino di coda
In Italia, soltanto il 20,4 per cento dei quindicenni provenienti da famiglie in situazione di svantaggio socio-economico riescono a ottenere risultati soddisfacenti nei test Ocse-Pisa. La media Ocse si attesta sul 25,2 per cento. Mentre oltralpe siamo a quota 24,1 per cento, in Germania al 32,3 e in Finlandia al 39,1 per cento. In pratica, la scuola italiana fa poco per gli studenti più sfortunati. Perché è evidente che il retroterra culturale e socio-economico degli alunni influenza le performance. Per questa ragione l’Invalsi, che conduce in Italia indagini sulle competenze in Lettura e Matematica di oltre un milione e mezzo di alunni ha recentemente inaugurato il “valore aggiunto”: quanto le scuole riescono ad incidere sugli alunni durante il loro percorso scolastico.

Indagare le cause dell’ennesima bocciatura della scuola italiana, poco efficace con gli ultimi della classe, non è semplice. A preoccupare anche il confronto con il dato del 2012, quando la quota di studenti che, nonostante lo svantaggio, riuscivano a cavarsela dignitosamente era del 24,7 per cento, oltre quattro punti superiore rispetto al dato di tre anni dopo. L’indagine si sofferma anche sulle condizioni che nei vari paesi membri influenzano la quota di studenti resilienti. Nel Belpaese a giocare un ruolo positivo solo due aspetti: il clima scolastico in classe e le assenze degli studenti. Meno assenze “strategiche” durante il corso dell’anno scolastico e un clima in classe più sereno aumentano le probabilità di successo degli alunni meno attrezzati. Incidono relativamente poco invece quantità di dotazioni tecnologiche (computer e tablet) e numero di attività parascolastiche svolte durante l’anno.

Migrazione delle istituzioni scolastiche dal dominio “gov.it” a quello “edu.it”

da Orizzontescuola

Migrazione delle istituzioni scolastiche dal dominio “gov.it” a quello “edu.it”

di redazione

MIUR – L’Agenzia per l’Italia Digitale ha emanato, come noto, la determina n. 36 del 12 febbraio 2018, in coerenza con quanto stabilito dal Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, prevedendo di riservare il dominio “gov.it” alle sole Amministrazioni centrali dello Stato, in conformità a quanto già avviene in altri paesi dell’Unione Europea.

Le istituzioni scolastiche in possesso del dominio “gov.it” sono, pertanto, interessate dalla determina di Agid con la conseguente necessità di migrare i loro servizi sul nuovo dominio “edu.it”, appositamente riservato alle scuole medesime.

Il provvedimento Agid fornisce altresì indicazioni sulla residua possibilità di continuare a utilizzare temporaneamente il dominio, assicurando al contempo di reindirizzare automaticamente gli utenti dal vecchio dominio gov.it al nuovo indirizzo edu.it.

Nella consapevolezza che un tale processo comporta impatti significativi sulle scuole, l’Amministrazione sta definendo, in accordo con Agid, una serie di iniziative per rendere l’attività di migrazione più semplice anche con l’obiettivo di migliorare la visibilità e la sicurezza dei siti delle istituzioni scolastiche.
Inoltre, sono in corso di definizione con i maggiori gestori del settore attività di accompagnamento necessarie a traghettare le istituzioni scolastiche verso questo nuovo dominio senza oneri aggiuntivi, come il pagamento di canoni supplementari per la relativa gestione.

È anche in corso di elaborazione un percorso affinché venga garantita la migliore riconoscibilità dei siti web delle scuole, mirando altresì ad assicurare maggiori servizi offerti dagli stessi.
Entro il corrente mese di marzo saranno prevedibilmente comunicati ulteriori elementi sui tempi e le fasi operative del processo per la migrazione dell’attuale dominio “gov.it” a quello nuovo “edu.it”, nell’ottica di semplificare quanto più possibile questo passaggio per le scuole.

Ad ogni buon conto, l’Amministrazione si impegna affinché questa fase di cambiamento possa trasformarsi in una opportunità di miglioramento e crescita per tutte le istituzioni scolastiche.

ATA: anche i precari riceveranno aumento di stipendio

da Orizzontescuola

ATA: anche i precari riceveranno aumento di stipendio

di redazione

Ricordiamo che gli incrementi degli stipendi determinati dal nuovo contratto della scuola 2016/18 riguarderanno anche i precari, sia docenti che personale ATA.

Si tratta di somme che probabilmente verranno accreditate nello stipendio di aprile 2018, anche se il contratto non è stato ancora sottoscritto in via definitiva, per cui bisogna attendere che l’iter sia concluso.

L’incremento lordo sarà di 37 – 38 euro lordi, a seconda il profilo.

Siti web delle scuole: da .gov.it a .edu.it

da La Tecnica della Scuola

Siti web delle scuole: da .gov.it a .edu.it

Vaccinazioni obbligatorie: da lunedì stop ai bambini non in regola

da La Tecnica della Scuola

Vaccinazioni obbligatorie: da lunedì stop ai bambini non in regola

Bonus merito, i criteri per l’assegnazione non devono essere rivisti ogni anno

da La Tecnica della Scuola

Bonus merito, i criteri per l’assegnazione non devono essere rivisti ogni anno

Sciopero scuola 23 marzo: per ora ci sono Anief e Cobas

da La Tecnica della Scuola

Sciopero scuola 23 marzo: per ora ci sono Anief e Cobas

Contratto scuola: la “comunità educante” un punto importante di qualificazione per il lavoro

da La Tecnica della Scuola

Contratto scuola: la “comunità educante” un punto importante di qualificazione per il lavoro

Carta docente, riaperte funzioni SIDI per rendicontazione somme spese tra 1° settembre e 30 novembre 2016

da La Tecnica della Scuola

Carta docente, riaperte funzioni SIDI per rendicontazione somme spese tra 1° settembre e 30 novembre 2016.

Mobilità 2018/19: le date per presentare la domanda

da Tuttoscuola

Mobilità 2018/19: le date per presentare la domanda 

Sottoscritta lo scorso mercoledì, 7 marzo, la proroga del CCNI dello scorso anno che rimarrà vigente in materia di mobilità del personale docente, educativo e ATA anche per l’anno scolastico 2018/2019.

Definita come “accordo ponte”, l’intesa convenuta tra il MIUR e FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS CONFSAL il 21 dicembre scorso ha visto importanti ragioni di opportunità, tenuto conto del contesto parallelo in cui si stava svolgendo il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro; obiettivo principale è quello di disciplinare, in via transitoria, la mobilità territoriale e professionale del personale, garantendo un regolare avvio delle lezioni nel rispetto dei tempi stabiliti.

Nel corso della riunione, il Miur ha presentato il testo dell’Ordinanza Ministeriale, ora alla firma della ministra e prima della pubblicazione: sono state accolte le richieste di integrazione proposte nel lavoro interlocutorio e finalizzate a chiarire alcuni aspetti, rivelatisi problematici, nelle modalità di applicazione dello scorso anno.

Vengono confermate le date inizialmente comunicate per la presentazione delle domande:

Personale docente: dal 3 aprile al 26 aprile 2018
Personale ATA: dal 23 aprile al 14 maggio 2018
Personale educativo: dal 3 maggio al 28 maggio 2018.

Riguardo alle ultime notizie sollevate da riviste di settore circa il blocco triennale per coloro che, a domanda volontaria, risultassero soddisfatti nella preferenza su scuola, come prevede l’ipotesi di CCNL 2016/2018, è bene far chiarezza: secondo quanto riporta il sito di Flc Cgil non esiste alcun aggiornamento forzato del testo del CCNI che rimane, pertanto, in piena validità e la materia sarà interamente oggetto di contrattazione nel prossimo rinnovo.

Concorso docenti 2018 abilitati, pubblicate le FAQ del Miur

da Tuttoscuola

Concorso docenti 2018 abilitati, pubblicate le FAQ del Miur

Diverse domande relative al concorso docenti abilitati 2018 finalmente trovano una risposta. Dopo l’annuncio nei giorni scorsi, infatti, il Miur ha pubblicato sul sito dedicato al concorso le FAQ, utili per i candidati. A breve, è previsto un altro aggiornamento, ma intanto pubblichiamo di seguito quelle presenti anche su http://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-docenti-2018/.

Concorso docenti abilitati 2018, domande e risposte

1. Il Bando prevede il pagamento di un diritto di segreteria di 5 euro. Io sono abilitato in più classi di concorso della scuola secondaria. Come devo effettuare il pagamento?

Il pagamento deve essere effettuato, distintamente per ogni procedura a cui si partecipa. Quindi, se si partecipa per più classi di concorso, il pagamento deve essere effettuato per ciascuna classe di concorso/posto per cui si concorre. Anche per la partecipazione ad una classe di concorso ricompresa in un ambito disciplinare verticale, il pagamento deve essere effettuato per ciascuna classe di concorso ricompresa nell’ambito.

2. Ho conseguito l’abilitazione con una procedura che dà accesso ad un ambito disciplinare verticale. Ho verificato che l’istanza consente di comunicare la richiesta di partecipazione solo per le singole classi facenti parte dell’ambito. Posso dichiarare due volte la stessa abilitazione?

Sì, la stessa abilitazione può essere spesa sia per la classe di concorso di scuola secondaria di primo grado che per quella del secondo grado. Le due classi possono essere richieste entrambe. Non è possibile chiedere l’ambito, ma le singole classi di concorso facenti parte dell’ambito.

3. Nel Menù Procedura di conseguimento dell’abilitazione che differenza c’è tra TFA D.M. 249/2010 art. 3 comma 3 e TFA D.M. 249/2010 art.15 comma 1 e 17?

L’art. 3, com.3 del D.M. 249/2010 fa riferimento esclusivamente ai corsi di abilitazione nelle discipline artistiche, musicali e coreutiche. Indicare l’ art. 15 comma 1 e 17 del D.M. 249/2010 per tutte le altre abilitazioni conseguite con corsi TFA ordinari

4. Quali sono i titoli di abilitazione che danno diritto al bonus di 19 punti previsto in Tabella? (Punti A.1.2. – A.2.2 e A.3.2.)

Sono quelli riportati al punto A.4 della tabella di valutazione di titoli di II fascia delle graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo, allegata quale Tabella A al D.M. 1 giugno 2017 n. 374.

5. Per le abilitazioni che necessitano di titoli congiunti (A023, A053, A055, A063, A064), il riferimento al 31 maggio 2017 è relativo al solo titolo di specializzazione o si estende anche ai titoli congiunti?

Anche i titoli congiunti devono essere posseduti alla data del 31 maggio 2017.

6. Per il titolo di specializzazione in Italiano L2, richiesto per l’accesso alla classe di concorso A023, il D.M. 92/2016 fa riferimento ai soli titoli conseguiti entro l’anno accademico 2015/16. I titoli conseguiti successivamente non sarebbero quindi validi?

Il riferimento all’a. s. 2015/2016 era relativo al concorso per titoli ed esami del 2016. Ai fini della presente procedura sono validi anche i titoli acquisiti successivamente, purché entro il 31 maggio 2017.

7. Al punto B.5.1. della Tabella è prevista l’attribuzione di 5 punti per il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi pubblici…. “per altra classe di concorso o tipologia di posto”. Vale anche per i Concorsi per la scuola primaria, per la scuola dell’infanzia, per il personale educativo e per i posti di sostegno?

Si.

8. È valutabile il titolo di specializzazione sul sostegno da acquisire con il III ciclo di TFA (punto B.5.7.)?

No, in quanto sono valutabili soltanto i titoli posseduti alla data di scadenza della domanda. Il titolo di specializzazione non ancora conseguito ma da conseguirsi entro il 30 giugno 2018 vale solo come requisito di accesso con riserva.

9. Ho letto che la certificazione C1 in lingua straniera vale 6 punti; avendo due certificazioni C1, sono solo 6 punti o si sommano e ne sono 12? Posso inserirle entrambe (punto B.5.10)?

La funzione POLIS permette l’inserimento di più di una certificazione linguistica purché, se di pari livello, relative a lingue diverse.

10. Il punto B.5.10 della tabella fa riferimento in modo generico alle “Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera”. Pertanto sono valutabili tutte le certificazioni linguistiche oppure soltanto quelle relative alle lingue Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco?

Sono valutabili tutte le lingue straniere. Infatti il D.M. 7 marzo 2012, prot. 3889, sulle certificazioni non fa distinzioni tra lingue comunitarie e non.

11. Al punto D.1.2. della Tabella è prevista la valutazione del servizio di insegnamento prestato “su altra classe di concorso o tipologia di posto..”. Quindi è valutabile anche il servizio prestato sulla scuola primaria, sulla scuola dell’infanzia e come personale educativo?

Si.

12. Posso inserire un servizio non specifico o scegliere su quale classe di concorso caricare il punteggio dei miei servizi?

Nella dichiarazione dei titoli di servizio non si deve indicare se si tratti di servizio specifico o non specifico. Tutti i servizi dichiarati sono valutati in base a ciascuna classe di concorso per cui si partecipa.

13. È possibile inserire per ogni anno scolastico il servizio prestato contemporaneamente in più classi di concorso per le quali si concorre? Oppure per ogni anno si è obbligati a scegliere una sola classe di concorso?

Per ogni anno scolastico è possibile inserire il servizio prestato su più classi di concorso /tipologia posto.

14. Chi raggiunge i 180 giorni di servizio negli ultimi giorni prima della scadenza può comunque dichiararli pur presentando la domanda prima della maturazione dell’effettivo servizio o deve attendere di averli raggiunti?

Ai fini del raggiungimento dei 180 giorni è consentito dichiarare il servizio sino al 22 marzo 2018 anche se la domanda di partecipazione al presente concorso viene inoltrata in data anteriore. Purché il sevizio venga effettivamente svolto e sia coperto da contratto. Si ricorda, altresì, che il servizio prestato non è un requisito di accesso al concorso ma titolo valutabile.

15. Cosa si intende per 180 giorni continuativi? Quali contratti sono valutabili?

È necessario un unico contratto o proroga del medesimo contratto ,che comprenda un periodo di servizio continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, oppure che il servizio sia stato prestato con contratto sino all’avente diritto e trasformato in altro contratto fino al raggiungimento dei 180 gg, oppure che il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1°febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio.

16. Per servizio continuativo si intende anche il servizio prestato senza interruzione ma con contratti diversi anche su scuole diverse?

No, fatto salvo quanto specificato nella faq precedente.

17. È valido il servizio prestato con un contratto sino all’avente diritto trasformato in altro contratto fino al raggiungimento di 180 giorni?

Sì, a condizione che il servizio sia continuativo e non vi sia stata interruzione tra i contratti.

18. Eventuali assenze interrompono il conteggio dei 180 giorni continuativi, o fa fede la durata del contratto?

Si considera valido il servizio giuridico in costanza di contratto. Tra le tipologie più frequenti sono ricomprese ad esempio l’assenza per malattia, congedo per maternità o parentale.

19. Non sono certo che un titolo in mio possesso sia tra quelli richiesti dalla Tabella dei titoli, chi può darmi conferma? Quale punteggio avrò?

Il Candidato può dichiarare tutti i titoli in suo possesso, è esclusiva competenza delle Commissioni di Concorso valutare i titoli in base alla tabella punteggi allegata al DM 995/2017. Non rappresenta falsa dichiarazione dichiarare titoli effettivamente posseduti che si rivelino a giudizio delle Commissioni non valutabili. Per qualsiasi precisazione o dichiarazione titoli che non possa essere indicata nei campi previsti del modello di domanda, si invita a utilizzare la sezione NOTE.

Post Alternanza Scuola Lavoro: gli incentivi per le assunzioni

da Tuttoscuola

Post Alternanza Scuola Lavoro: gli incentivi per le assunzioni 

Sono confermati i benefici per le aziende che ospitano in Alternanza o apprendistato formativo studenti dei percorsi di IeFP, di Istruzione, così come degli ITS e dei percorsi universitari. La Legge di Bilancio per il 2018 n. 205/2017, ha previsto la possibilità per le imprese che assumono giovani lavoratori di fruire di uno sgravio contributivo del 50% per tre anni, che viene elevato al 100% nel caso di datori di lavoro che assumono studenti dei corsi di istruzione e di IeFP, dopo averli ospitati in Alternanza Scuola Lavoro o apprendistato formativo. Ne abbiamo parlato in un articolo nel numero di marzo di Tuttoscuola firmato da Eugenio Gotti, esperto di Sistemi Formativi.

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2018. L’esonero spetta anche per le assunzioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2017, ferma restando la decorrenza del 1° gennaio 2018 e la durata triennale del beneficio a partire dalla stessa data. La decontribuzione riguarda le assunzioni di giovani fino a 35 anni. Tale limite di età scende a 30 anni dal primo gennaio 2019.

Il bonus consiste in un esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) nei limiti di 3.000 euro su base annua. L’esonero ha una durata massima di 3 anni.

Il bonus è elevato al 100% dei contributi per tre anni, per un importo massimo pari a €3.000 annui, per i datori di lavoro che assumono, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoropari almeno al 30%:

  • delle ore di alternanza previste dalla L.107/2015 (400 ore per gli istituti tecnici e professionali e 200 ore per i licei);
  • del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di IeFP;
  • del monte ore previsto per le attività di alternanza negli istituti tecnici superiori;
  • del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

Lo stesso bonus viene riconosciuto alle aziende che assumono gli studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

La legge introduce il principio di “portabilità” del bonus, per cui nel caso in cui l’incentivo sia fruito solo parzialmente e il lavoratore venga assunto da un nuovo datore di lavoro, il beneficio è riconosciuto al nuovo datore di lavoro per l’importo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del giovane alla data della nuova assunzione.

Nel numero di marzo di Tuttoscuola abbiamo inoltre parlato anche della fruizione dell’incentivo per il datore di lavoro.

Vaccini, c’è tempo fino a domani per mettersi in regola. Ma per i 16enni quando scatta l’obbligo?

da Tuttoscuola

Vaccini, c’è tempo fino a domani per mettersi in regola. Ma per i 16enni quando scatta l’obbligo?

Vi è incertezza tra i capi d’istituto e i genitori degli studenti dei licei e degli istituti tecnici e professionali sull’obbligo vaccinale per i 16enni. La legge parla di obbligo per i minori “di età compresa tra zero e sedici anni”.

L’interrogativo riguarda proprio il termine “sedici anni”. L’età in che momento va computata? Vi possono essere diverse interpretazioni che determinano effetti diversi.

1. Se l’obbligo riguarda tutti gli studenti che al momento dell’entrata in vigore della legge 119 (8 agosto) avevano già 16 anni compiuti, vi sarebbe un’estensione (forse impropria) anche a coloro che compiono 17 anni successivamente.
2. Se il 16° anno è computato in coincidenza l’inizio dell’anno scolastico l’obbligo riguarderebbe sia i gli studenti che hanno compiuto 16 anni sia coloro che li compiranno in corso d’anno. E ovviamente riguarderebbe anche gli studenti che compiranno i 17 anni entro il prossimo giugno.
3. Se il 16° anno è computato in coincidenza con il 31 ottobre scorso, termine per produrre la documentazione, forse dovrebbero essere esclusi coloro che entro tale data hanno già compiuto i 17 anni.

Forse un chiarimento tempestivo potrebbe mettere tranquilli presidi e genitori ed evitare inutili contenziosi.