Alternanza scuola lavoro: come valutare e certificare le competenze

da Orizzontescuola

Alternanza scuola lavoro: come valutare e certificare le competenze

di redazione

Con la fine dell’Anno Scolastico riemerge con forza il tema della valutazione e della certificazione delle competenze acquisite con l’Alternanza scuola lavoro. Oggi cercheremo di evidenziare le principali somiglianze e differenze fra questi passaggi che sono di fondamentale importanza al momento della conclusione dell’anno scolastico.

Già nel febbraio scorso, con l’insediamento dell’Osservatorio Nazionale sull’Alternanza scuola lavoro si era dibattuto della necessità di predisporre un sistema di monitoraggio e valutazione con nuove modalità di analisi e di indagine che consentissero un controllo sia durante che ex post delle esperienze di Alternanza di ogni singolo allievo o allieva.

Questo perché la valutazione rappresenta un elemento fondamentale sia in termini di verifica della qualità di apprendimento, sia in termini di rimessa in discussione di processi e problematiche, al di ridurre al minimo la possibilità di ripetere eventuali errori.

Sul fronte della valutazione delle competenze acquisite da studenti e studentesse in Alternanza, i passaggi fondamentali da approfondire sono i seguenti:

  • descrizione delle competenze attese effettuata all’inizio del percorso
  • accertamento delle competenze possedute dallo studente all’inizio del percorso
  • programmazione delle attività e delle esperienze di Alternanza in funzione delle competenze da acquisire
  • verifiche intermedie
  • accertamento delle competenze in uscita al termine del percorso

Su un altro piano si pone invece la certificazione delle competenze acquisite. A differenza della valutazione, la certificazione delle competenze, secondo la definizione che ne danno le Linee guida per la certificazione delle competenze redatte dal MIUR,, va intesa non “come semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, ma come valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. La certificazione non sostituisce quindi la valutazione disciplinare, ma la accompagna e la integra”. Inoltre, come stabilisce la Guida Operativa sull’Alternanza scuola lavoro del MIUR, la certificazione può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.

I modelli di certificazione devono essere elaborati e compilati d’intesa fra la scuola e i soggetti ospitanti, e devono riportare i seguenti elementi:

  • i dati anagrafici del destinatario
  • i dati dell’istituto scolastico
  • i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso in Alternanza
  • le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento all’ordinamento e all’indirizzo di studio
  • i dati relativi ai contesti di lavoro in cui il percorso si è svolto, le modalità di apprendimento e valutazione delle competenze
  • la lingua utilizzata nel contesto lavorativo

La Valutazione e la Certificazione delle competenze acquisite con l’Alternanza scuola lavoro, a prescindere dall’assenza dell’obbligatorietà rispetto agli esami di maturità per l’anno scolastico in conclusione, risulta essere un momento importante del percorso di studenti e studentesse sia dal punto di vista del Curriculum scolastico, sia per l’apporto che le esperienze di Alternanza possono portare nella scelta lavorativa futura.

Commissari esami maturità: se usano auto propria, calcolo compensi. Proroga supplenze per commissari

da Orizzontescuola

Commissari esami maturità: se usano auto propria, calcolo compensi. Proroga supplenze per commissari

di redazione

Si tratta di alcune delle domande che l’USR Piemonte ha raccolto in un file e alle quali ha risposto per venire incontro alle richieste di chiarimento provenienti dai docenti impegnati nelle operazioni degli esami di Stato.

Oggetto: Chiarimenti sulle trasferte
Il prof. X nominato fuori del proprio comune di servizio e di residenza (Torino) è stato nominato presidente su due classi in due Istituti diversi su due comuni diversi:
A) La prima classe di un Istituto raggiungibile dalla sede di servizio/residenza in un tempo non superiore a 30 minuti.
B) La seconda classe di un Istituto raggiungibile dalla sede di servizio/residenza in un tempo di percorrenza compreso tra 31 e 60 minuti.
Ai fini della trasferta quale dei due tempi di percorrenza va preso a riferimento? La riunione preliminare è stata effettuata nell’Istituto A con tutti i commissari.

RISPOSTA
Le 2 classi di un’unica commissione d’esame possono appartenere ad istituti diversi, entrambi sede d’esame, talvolta ubicati in comuni diversi.
In tal caso per il periodo in cui tutti o parte dei membri della commissione operano anche nell’altra sede d’esame, la quota del compenso per trasferta deve essere rideterminata prendendo a riferimento i  tempi di percorrenza intercorrenti tra sede di servizio o di abituale dimora e la seconda sede d’esame. Il relativo compenso va attribuito in proporzione al periodo continuativo impiegato nella seconda sede, rispetto alla durata complessiva delle operazioni d’esame. (rif.  CM 104/99)

Esempio:
Durata dei lavori della commissione: dal 15 giugno al 6 luglio per un totale di 22 giorni.

La commissione opera per 5 giorni nella sede B (compenso per trasferta di €. 568,00) e per i restanti 17 giorni nella sede A (compenso per trasferta di €. 171,00).

Il calcolo della quota per trasferta è così determinato: 568,00/20X5 + 171,00/22X17

Oggetto:: Chiarimento in tema di trasferte esami di stato

La prof XXXXXXXX è insegnante all’istituto “A” di Ivrea dove risiede.
E’ stata nominata commissario di Economia aziendale presso l’istituto “B” di Ciriè (TO). Come si calcola il compenso per la trasferta?

RISPOSTA
Premesso che nel caso prospettato la sede di abituale dimora e quella di servizio coincidono, i tempi di percorrenza vanno valutati da Ivrea a Ciriè.
Essi “vanno tenuti in considerazione esclusivamente ai fini della determinazione della quota del compenso forfettario per trasferta e non assumono, pertanto, alcuna rilevanza i mezzi effettivamente utilizzati per l’espletamento dell’incarico.
La quota è determinata in base ai tempi di percorrenza desumibili dagli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci per raggiungere la sede d’esami in tempo utile, desumibile dal calendario dei lavori della commissione, per l’espletamento dell’incarico (per i centri abitati con più stazioni, deve essere presa a riferimento la stazione principale).
Ai fini dell’individuazione dei tempi di percorrenza, nell’ipotesi in cui esistano più mezzi di trasporto (treno e\o autobus) per raggiungere la sede d’esame in tempo utile per l’espletamento dell’incarico, va preso a riferimento il mezzo più veloce.
Circa la locuzione “mezzo più veloce” il Min-Tesoro (R.G.S. circ. n°70/1978) ha precisato che “il dipendente per il rientro giornaliero in sede dovrà servirsi del primo treno (regionale, interregionale, intercity, pendolino) o autobus extra-urbano, utilizzabile, che, in base all’orario ufficiale, impieghi il  minor tempo a percorrere la distanza fra la località di missione e la sede di servizio o di abituale dimora; ai fini del confronto, a nulla può valere la circostanza che il mezzo utilizzato comporti o meno trasbordi durante il percorso. I tempi di percorrenza vanno computati dalla stazione di partenza a quella di arrivo, tenendo conto degli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani. Non debbono essere conteggiati i  tempi impiegati per gli spostamenti nell’ambito del territorio comunale con mezzi urbani”.
Solo come base di calcolo per la determinazione della misura del compenso spettante riferito alla trasferta, nell’ipotesi in cui manchi il collegamento che consenta di raggiungere la sede d’esame in tempo utile, si fa riferimento al collegamento più veloce esistente nell’arco della giornata.
Nell’ipotesi in cui le località interessate siano raggiungibili solo con la combinazione di più mezzi di trasporto extra-urbani, il tempo di percorrenza da prendere a riferimento è dato esclusivamente dalla somma dei tempi risultanti dagli orari ufficiali.

Oggetto: proroga contratto esami di Stato

1 come si deve gestire il contratto di un supplente in servizio fino al 30 giugno presso la scuola A, nominato commissario esterno per gli esami di Stato presso la scuola B?

2 come si deve gestire il contratto di un supplente temporaneo nominato commissario per gli esami di Stato?

RISPOSTA AL QUESITO 1:
Il riferimento è la nota MIUR 14187/2007 confermata dalla nota 5986 del 17 giugno 2010: Al personale con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) – sia se nominato in base alle graduatorie permanenti, sia se nominato in base alle graduatorie di istituto – compete la proroga del relativo contratto fino al giorno conclusivo della sessione di esami. La proroga del contratto in questione viene disposta, dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d’esame del supplente interessato riguardi scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio.

RISPOSTA AL QUESITO 2:
Al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione  e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame; i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell’istituzione scolastica sede degli esami.

Al di fuori delle ipotesi sopra specificata e cioè quando la designazione e partecipazione quale componente di commissione riguardi docenti che abbiano avuto nell’anno scolastico …. lo status di supplente temporaneo o docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie di reclutamento, tali posizioni sono da considerarsi assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione e a tali docenti competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato, con esclusione di specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo.

Oggetto: Esami di Stato – Docente di sostegno supplente breve.

Il presidente di una commissione ha nominato, per un allievo HC, la docente di sostegno, in servizio presso la scuola A fino al termine delle lezioni in qualità di supplente temporanea. Ha diritto al contratto per i giorni di presenza agli esami e quindi alla relativa retribuzione o le compete esclusivamente il compenso di € 171,00?

RISPOSTA:
Al personale esperto utilizzato ai sensi dell’art. 22 dell’O.M. 26 del 15 marzo 2007 è corrisposto unicamente il compenso di € 171,00 assimilato al compenso, previsto per il commissario interno, della TAB. 1 Quadro B allegata al D.M. 24 maggio 2007. Non ha diritto alla stipula del contratto per i giorni di presenza.
QUESITO N° 5

Oggetto: Pagamenti indennità d’esame scuole paritarie

Come già chiarito con circolare ministeriale prot. n. 7054 del 2 luglio 2007 e successiva nota n. 248 del 9 gennaio 2008, i compensi spettanti ai componenti interni ed esterni delle commissioni di esame operanti presso scuole paritarie vengono corrisposti dalle scuole statali, designate dagli Uffici scolastici provinciali o regionali, alle quali saranno accreditate le relative risorse finanziarie.

Oggetto: richiesta autorizzazione uso auto propria

Riferimenti: DM 24/5/2007 NOTA – Prot. 7054 del 2/7/2007
L’attuale normativa in materia di trattamento al personale impegnato nelle commissioni per gli esami di stato non prevede in alcun caso l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio per l’espletamento dell’incarico.
Secondo quanto previsto dal D.M. 24.5.2007 art. 1 c. 1 “.. al presidente e ai commissari d’esame delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore spetta il compenso, onnicomprensivo e sostitutivo di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese,  di cui alla tab. 1, che allegata al presente decreto, ne costituisce parte integrante”.

Oggetto:  compensi per rinuncia/assenza commissario

Il presidente non si presenta alla riunione preliminare poiché in congedo per malattia. La sostituta è stata nominata in data successiva.
Con quali modalità e in quale misura si corrisponde il compenso al sostituto?

RISPOSTA
Al personale impegnato per periodi inferiori alla durata delle operazioni d’esame (componenti di commissione che, nel corso degli esami, siano impossibilitati allo svolgimento dell’incarico per grave, eccezionale e documentato motivo; personale nominato dal UST in sostituzione del componente assente) i compensi vanno corrisposti in proporzione al periodo continuativo di servizio prestato rispetto alla durata complessiva delle operazioni d’esame. (dalla CM 104/99).

Nelle commissioni di esami di Stato di questo Istituto, ci sono stati varie sostituzioni di commissari esterni. Alcuni dei quali sono arrivati in commissione dopo le prime due prove scritte.
L’inizio dell’incarico è da considerare la data di nomina, che non coincide con l’effettivo inizio o la data di insediamento in commissione?

RISPOSTA
Il riferimento è l’art. 2 del DM 24 maggio 2007: “Il compenso spetta in modo continuativo a decorrere dall’effettivo inizio dello svolgimento dell’incarico. In caso di interruzione dell’incarico, il compenso complessivo spettante viene corrisposto al componente uscente in proporzione ai giorni effettivamente prestati dallo stesso.
Al subentrante spetta, sempre in ragione dei giorni lavorativi prestati, il compenso complessivo di cui  alla Tabella 1 – Quadro A e B.”
Oggetto: riconoscimento compenso per funzione al Presidente/Commissario

Quale compenso è dovuto al Presidente/Commissario esterno di Commissione Esami di Stato operante su una sola classe?

RISPOSTA
Il riferimento è il DM 24 maggio 2007 art. 1 comma 3: Al presidente o commissario esterno che operi in una commissione impegnata per una sola classe il compenso di cui alla Tabella 1 – Quadro A, spetta ridotto della metà. Il compenso riferito alla trasferta spetta per intero.

Ai commissari interni della commissione formata su una sola classe spetta, ovviamente per intero, sia il compenso riferito alla funzione che quello riferito alla trasferta.
QUESITO N. 10

Oggetto: compenso ai commissari interni che operano su più di una classe

RISPOSTA:

Al commissario interno che svolga la funzione su più classi/commissione compete, per ogni ulteriore classe, il compenso forfettario, per la quota riferita alla funzione di cui alla tabella 1 – Quadro A, attribuito al medesimo per la prima commissione e, comunque, entro il limite massimo di due compensi aggiuntivi.

Al commissario interno che opera su più classi in due commissioni diverse o nella stessa commissione, spetta un compenso forfettario aggiuntivo di cui alla tabella 1 – quadro A – Il compenso riferito alla trasferta resta unico (nota di chiarimento MIUR 4901 del 24 luglio 2014).

QUESITO N. 11

Oggetto: compenso ai commissari nominati vice presidenti

RISPOSTA:

Al commissario delegato a sostituire il Presidente, ai sensi dell’art. 15, comma 1 dell’O.M. 11 del 29/5/2015, compete una maggiorazione del 10% del compenso relativo alla funzione di commissario previsto dalla tabella 1 – Quadro A.

QUESITO N. 12

Oggetto: competenza dei pagamenti ad un’unica commissione impegnata su due istituti (nota miur 7054 del 2/7/2007)

RISPOSTA:

I compensi spettanti ai componenti delle commisioni costituite con classi appartenenti ad istituti diversi sono corrisposti dall’istituto individuato quale sede di insediamento della commissione.

Tutto sugli esami di Stato

Contrattazione di Istituto: materie da negoziare, informazione, confronto e tempistica. Sintesi

da Orizzontescuola

Contrattazione di Istituto: materie da negoziare, informazione, confronto e tempistica. Sintesi

di redazione

Il CCNL 2016-18, , come abbiamo già riferito, ha novellato le relazioni sindacali, comprese quelle a livello di Istituzione scolastica.

Contratto, relazioni sindacali: informazione e confronto

Contrattazione di Istituto, le nuove materie da negoziare: dai compensi per il merito all’uso di strumenti tecnologici

Pubblichiamo, di seguito, una sintesi in 10 punti sulla contrattazione di Istituto, elaborata dall’Anquap:

  • Il DS trasmette alla RSU ed ai sindacati dati ed elementi conoscitivi per il confronto e la contrattazione integrativa. Quindi anche la scheda delle risorse finanziarie disponibili, predisposta dal DSGA. L’informazione è resa in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico (Art. 5).
  • Il Dsga predispone per il DS la scheda delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa (economie al 31 agosto e finanziamenti per l’anno scolastico 2018/19. Vanno indicati anche i finanziamenti per l’alternanza scuola-lavoro e per i progetti nazionali e comunitari destinati a remunerare il personale).
  • Il DS può proporre alla RSU ed ai sindacati l’apertura del confronto, contestualmente all’invio dell’informazione (Art. 6). Le materie di confronto sono contenute nell’art. 22, comma 8, lett. b (orario del personale e individuazione dello stesso per le attività da retribuire; assegnazione alle sedi di servizio; fruizione dei permessi per l’aggiornamento; promozione della legalità ecc. ecc.)
  • RSU e Sindacati a seguito dell’informazione – entro 5 gg – possono chiedere il confronto e di conseguenza il DS deve convocare l’incontro (Art. 6).
  • Il periodo del confronto non può essere superiore a 15 gg (Art. 6) ed al termine del confronto è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse (in pratica un verbale).
  • Nel periodo del confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso (Art. 8). Considerato il periodo del confronto ed i tempi congrui alle operazioni di avvio dell’anno scolastico, nonché l’obbligo di non assumere iniziative unilaterali durante il confronto è consigliabile che il DS proponga l’apertura del confronto contestualmente all’invio delle informazioni.
  •  Il DS convoca RSU e sindacati per l’avvio del negoziato entro il 15 settembre (Art. 22). La sessione negoziale non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre (Art. 22).
    Le materie oggetto di contrattazione sono indicate nell’art. 22, comma 4, lett. c, e nell’art. 23, comma 9, lett. b, oltre quelle già stabilite (e non modificate) dal CCNL 2007 (funzioni strumentali, incarichi specifici, collaboratori del DS, aree a rischio, attività complementari di educazione fisica ecc. ecc.).
  • L’ipotesi di contratto integrativo (di durata triennale con cadenza annuale relativamente alla ripartizione delle risorse) definita dalle parti, con la relazione illustrativa e quella tecnica, è inviata ai Revisori dei Conti entro 10 gg. dalla sottoscrizione. In caso di rilievi dei Revisori dei Conti la trattativa si riprende entro 5 gg. Trascorsi 15 gg. senza rilievi, il DS procede con RSU e sindacati alla sottoscrizione definitiva del contratto, il cui testo sottoscritto viene inviato all’ARAN ed al CNEL entro 5 gg. dalla sottoscrizione (la descritta fase procedurale è contenuta nell’ art. 7)
  • Il DS redige la relazione illustrativa sull’ipotesi di contratto integrativo (vedi punto 6 ed art. 7).
  • Il DSGA redige la relazione tecnica sull’ipotesi di contratto integrativo (vedi punto 6 ed art. 7).
  • Il mancato accordo che determini pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa può condurre il DS a provvedere in via provvisoria (art. 7); provvedere in via provvisoria vuol dire emanare un atto unilaterale (in argomento vedi anche l’art. 40, comma 3 ter, D.lgs. 165/2001 e s.m.i.)

Concorso IRC, sindacati: prevedere procedura riservata per i precari. Chiesto incontro al Miur

da Orizzontescuola

Concorso IRC, sindacati: prevedere procedura riservata per i precari. Chiesto incontro al Miur

di redazione

Le organizzazioni sindacali hanno scritto al Miur per chiedere un incontro urgente avente per oggetto il concorso per i docenti di religione cattolica.

I sindacati chiedono che anche per gli insegnanti di religione si avvii una procedura riservata come quelle prevista dal D.lgs. 59/2017 per i docenti della scuola secondaria.

La richiesta unitaria

Oggetto: richiesta incontro urgente. Procedura di assunzione docenti precari di religione settore infanzia/primaria e secondaria di I e II grado.

 Egregio Direttore,

con la presente torniamo ad evidenziare la necessità di dare una risposta urgente ai docenti precari di religione che sia definita secondo le medesime modalità con le quali si sta affrontando il problema dei docenti precari di scuola secondaria.

Come noto in questi ultimi mesi si è lavorato per predisporre un bando di concorso per i docenti di religione precari. Tale bozza di bando, però, non prevede alcun beneficio per coloro che pur avendo superato il concorso del 2004 non sono stati assunti in ruolo e per coloro che vantano molti anni di servizio (anche più di 10 anni).

Per tali ragioni, riteniamo che la modalità di selezione sin qui predisposta non risponda alle legittime aspettative dei precari di religione, che invece potrebbero essere soddisfatte con l’applicazione delle procedure semplificate di assunzione che sono state attivate a seguito della legge 107/2015 e del Dl 59/2017 per gli altri docenti di scuola secondaria oppure con un concorso per soli titoli.

Per le problematiche indicate le scriventi organizzazioni sindacali chiedono alla S.V. un incontro urgente per esporre gli indispensabili interventi a favore dei circa 15.000 docenti precari di religione.

Certi di un sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti.

Perdente posto ATA: come si individua e sequenza operazioni mobilità 2018/19

da Orizzontescuola

Perdente posto ATA: come si individua e sequenza operazioni mobilità 2018/19

di Giovanni Calandrino

Dopo la scadenza della mobilità ATA si procede con l’individuazione dell’eventuale perdente posto, di seguito la guida con la sequenza delle operazioni, utile per le segreterie che per il personale individuato in esubero.

Domanda di trasferimento per il personale ATA sovrannumerario

In seguito alla formulazione della graduatoria interna che, doveva essere pubblicata entro i successivi 15 giorni dalla scadenza delle domande di mobilità ovvero entro il 29.05.2018 (in cui deve risultare la data di nascita ed i punteggi analitici: anzianità di servizio, continuità, esigenza di famiglia, titoli generali, ecc…), il personale individuato soprannumerario è tenuto a presentare domanda di trasferimento.

Nel formulare le suddette graduatorie si prendono in considerazione servizi e titoli in possesso alla data di scadenza delle domande di trasferimento, comprese eventuali esigenze di legge 104/92. Anche in questo caso devono essere acquisite alla data di scadenza ordinaria dei trasferimenti.

Una volta esaminata la nuova tabella organica, inviata dall’amministrazione competente e suddivisa per profilo, il DS procede con l’individuazione dei perdenti posto. Preliminarmente sono individuati i perdenti posto tra i titolari entrati a far parte dell’organico dal 1 settembre 2017 per mobilità volontaria e poi tra quelli titolari dagli anni precedenti o che sono stati trasferiti d’ufficio dal primo settembre. Per gli assistenti tecnici l’individuazione dell’esubero avviene in relazione a ciascuna area di riferimento. Non può essere perdente posto chi usufruisce di una delle precedenze di cui ai punti I, II, IV e VII dell’art. 40, a meno che il numero dei perdenti posto sia tale da rendere necessario ricorrere anche a lui. Qualora la scuola di titolarità sia in comune (o distretto sub-comunale) diverso da quello dell’assistito, è obbligatorio avere presentato domanda di trasferimento volontaria per beneficiare del diritto di esclusione dalla graduatoria interna e non essere, quindi, individuati perdenti posto.

La notifica

Appurato quanto sopra, il DS comunica agli interessati, la notifica di personale in esubero con invito a presentare domanda di trasferimento entro 5 giorni. Nel caso in cui sia già stata presentata una domanda volontaria, la nuova sostituisce la precedente. Qualora non si presenti alcuna domanda (non è un obbligo), i dati saranno comunicati direttamente dalla scuola e il trasferimento avverrà d’ufficio.

P.S. Se ci si vuole avvalere del diritto a rientrare nella scuola attuale con precedenza nei successivi 8 anni, mantenendo anche il punteggio della continuità, è obbligatorio presentare domanda di trasferimento “condizionata”.

Pertanto la domanda presentata come perdente posto annulla la domanda di mobilità eventualmente presentata in precedenza. Il perdente posto si muove come tutti gli altri e senza ulteriori diritti per le preferenze espresse. Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse, viene trasferito d’ufficio nelle altre scuole, prima nel comune poi nei comuni viciniori della provincia, con priorità rispetto alle domande di mobilità volontaria tra comuni diversi.

Il perdente posto che presenta domanda condizionata e che intende indicare tra le preferenze anche scuole di altri comuni, è obbligato ad esprimere, prima di questa preferenza, il codice dell’intero comune (o distretto sub-comunale) dove è ubicata la scuola attuale, pena l’annullamento di queste altre preferenze.

Autismo, il TAGteach come didattica. Ecco come funziona

da La Tecnica della Scuola

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Esami di Stato libere professioni 2018, domande per le commissioni

da La Tecnica della Scuola

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Docente aggredito a Roma, il preside: “Daremo le pagelle con la scorta”

da La Tecnica della Scuola

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Neet: Italia maglia nera in Europa

da Tuttoscuola

Neet: Italia maglia nera in Europa

Tra i giovani in età compresa fra i 18 e i 24 anni ci sono, soprattutto in Italia, molti neet (not in education, employment or training), giovani che non studiano e non cercano lavoro.

Secondo un’indagine di Eurostat l’anno scorso in Italia erano il 25,7%, cioè un giovane su quattro, contro una media europea pari al 14,3%, cioè uno su sette.

A livello Ue, nel 2017 circa 5,5 milioni di giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni (pari al 14,3%) non erano né occupati né stavano seguendo un percorso di istruzione o formazione.

Una percentuale simile a quella italiana si è registrata a Cipro, dove i Neet sono il 22,7%; seguono la Grecia (21,4%), la Croazia (20,2%), la Romania (19,3%) e la Bulgaria (18,6%).

Un tasso neet superiore alla media europea è stato registrato anche in Spagna (17,1%), in Francia (15,6%) e nella Slovacchia (15,3%).

Per contro, la percentuale di Neet più bassa tra i Paesi dell’Unione si registra nei Paesi Bassi (5,3%), davanti a Slovenia (8%), Austria (8,1%), Lussemburgo e Svezia (entrambi a 8,2%), Repubblica Ceca (8,3 %), Malta (8,5%), Germania (8,6%) e Danimarca (9,2%).