Olimpiadi Internazionale di Matematica

Quattro medaglie d’argento e due di bronzo. In prima fila i giovani talenti italiani alla 59esima edizione delle Olimpiadi Internazionali di Matematica (IMO) che si sono appena concluse a Cluj-Napoca, in Romania.
Sei le medaglie in totale conquistate dalla squadra azzurra e un oro “sfiorato” (per un solo punto). Complessivamente i sei componenti della squadra italiana si sono classificati al 17esimo posto su 107 nazioni partecipanti (594 i concorrenti in totale, di cui 60 le ragazze).

A salire sul podio per la medaglia d’argento: Bernardo Tarini, del Liceo Scientifico “A. Gramsci” di Firenze (30 punti su 42, a un solo punto dall’oro); Federico Viola, del Liceo Scientifico “A. Righi” di Roma e Saro Passaro, del Liceo Scientifico “S. Volta” di Milano (entrambi con 29 punti); Andrea Ciprietti, del Liceo Scientifico “M. Curie” di Giulianova (26 punti).

Medaglie di bronzo per: Fabio Pruneri, del Liceo Scientifico “A. Volta” di Milano (24 punti, a un solo punto dall’argento) e Matteo Palmieri (16 punti), del Liceo Scientifico “G. Ferraris” di Torino.

La squadra italiana è stata scelta al termine di un percorso di un anno, scandito da gare e stage di formazione, organizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dall’Unione Matematica Italiana.

Orario di lavoro docenti, rischio modifiche peggiorative dall’Europa

da Orizzontescuola

Orario di lavoro docenti, rischio modifiche peggiorative dall’Europa

di Avv. Marco Barone

Come è noto, in base al DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66 che è quello che concerne l’attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.

(GU Serie Generale n.87 del 14-04-2003 – Suppl. Ordinario n. 61) all’articolo 1 comma 2 in materia di orario di lavoro così si scrive: Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.

Applicazione della normativa europea in materia di orario di lavoro e scuola

Però l’articolo 2 comma 3 del medesimo DLGS così si pronuncia: . Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Dunque si era giustamente nella convinzione che tale quadro normativo non trovasse applicazione per il personale della scuola. Ma è realmente così?

L’articolo 1 della direttiva 2003/88 dispone quanto segue: «1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

2. La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro; e b) a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.

3. La presente direttiva si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/391/CEE [del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1)], fermi restando gli articoli 14, 17, 18 e 19 della presente direttiva. 4. Le disposizioni della direttiva 89/391 (…) si applicano pienamente alle materie contemplate al paragrafo 2, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva».

4 L’articolo 2 della direttiva 2003/88, intitolato «Definizioni», prevede ai suoi punti 1 e 2: «Ai fini della presente direttiva si intende per: 1. “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali; 2. “periodo di riposo”: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro»

La Comunicazione interpretativa del Parlamento Europeo

Con una Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (2017/C 165/01) è emerso in modo chiaro che:

Secondo la Corte, benché alcuni servizi debbano affrontare eventi non prevedibili per definizione, le attività cui danno luogo in condizioni normali e che corrispondono, del resto, esattamente alla missione che è stata impartita a servizi del genere, possono comunque essere organizzate preventivamente, anche per quanto riguarda la prevenzione dei rischi per la sicurezza e/o per la salute (49). Di conseguenza l’esclusione dal campo di applicazione non dipende dall’appartenenza o meno dei lavoratori a uno dei settori di cui alla direttiva 89/391/CEE, ma piuttosto dalla natura specifica di taluni specifici incarichi esercitati dai dipendenti nell’ambito di tali settori. A causa della necessità di garantire un’efficace tutela della collettività tali incarichi giustificano una deroga alle regole previste dalla detta direttiva. La direttiva sull’orario di lavoro è pertanto applicabile alle attività delle forze armate, della polizia o dei servizi di protezione civile, nonché ad altre attività specifiche del pubblico impiego, quando vengono svolte in condizioni abituali. Nella sua giurisprudenza la Corte ha stabilito che la direttiva si applica alle attività del personale delle unità di pronto soccorso e del personale medico ed infermieristico in servizio nelle unità di pronto soccorso, nonché ad altri servizi che rispondono a emergenze come il personale medico e infermieristico in servizio nelle unità di pronto soccorso e in altri servizi che gestiscono emergenze esterne, agli operatori del pronto soccorso medico), alle unità di intervento dei vigili del fuoco pubblici, alla polizia municipale e al personale non civile delle amministrazioni nello svolgimento dei propri doveri in circostanze ordinarie .

La Corte di Giustizia Europea ha affermato con la Sentenza del 25.11.2010, causa C429/09 al punto 43 che “ Si deve ricordare che la direttiva 2003/88 intende fissare prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori mediante il ravvicinamento delle normative nazionali riguardanti, in particolare, la durata dell’orario di lavoro. Tale armonizzazione a livello dell’Unione europea in materia di organizzazione dell’orario di lavoro  è intesa a garantire una migliore protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, facendo godere a questi ultimi periodi minimi di riposo – in particolare giornaliero e settimanale – e periodi di pausa adeguati e prevedendo un limite massimo per la durata settimanale del lavoro  (v., in particolare, sentenze citate Pfeiffer e a., punto 76, nonché Fuß, punto 32)”.

Una Direttiva importante quella che ora si commenta non pienamente attuata in Italia. Ad esempio nel 2013 la Commissione Europea, in data 30 maggio emanava un provvedimento motivato secondo quanto previsto dall’art. 258, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, proprio in virtù del mancato recepimento nell’ordinamento giuridico nazionale degli articoli 3, 6 e 17, paragrafo 2 della direttiva 2003/88/CE, ad esempio. E l’Italia veniva invitata a rischio deferimento ad ottemperare il tutto.

No alle modifiche peggiorative in materia di orario di lavoro.

Con la Sentenza del 21 febbraio 2018 Nella causa C-518/15 la Corte di Giustizia Europea ha affermato che “ occorre comunque precisare che, se gli Stati membri non hanno il potere di modificare la definizione di «orario di lavoro» ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2003/88, essi, come è stato ricordato al punto 42 della presente sentenza, sono comunque liberi di adottare, nei rispettivi ordinamenti nazionali, disposizioni che prevedano periodi di orario di lavoro e periodi di riposo più favorevoli ai lavoratori, rispetto a quelli stabiliti in tale direttiva. Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione affermando che l’articolo 15 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri di adottare o mantenere una definizione della nozione di «orario di lavoro» meno restrittiva di quella contenuta all’articolo 2 di tale direttiva.”

36.700 i pensionamenti nel comparto scuola. Dati ufficiali

da Orizzontescuola

36.700 i pensionamenti nel comparto scuola. Dati ufficiali

di redazione

L’Inps ha dato i numeri dei pensionamenti a partire dal prossimo 1 settembre 2018. Le domande complessive erano state 41mila.

Da quest’anno – spiega l’Inps – l’Istituto per la prima volta ha assunto su di sé l’attività di certificazione del diritto a pensione per il personale del comparto Scuola, a differenza degli anni precedenti in cui la certificazione veniva effettuata dagli Uffici territoriali del Miur, salvo successiva verifica da parte dell’Inps in sede di liquidazione della pensione. La necessità di procedere ad una preventiva verifica del diritto a pensione deriva dalla peculiare esigenza del comparto scuola di poter garantire all’inizio di ogni anno scolastico la continuità didattica“.

Quest’anno sono pervenute oltre 41.000 domande di cessazione, con un aumento delle richieste di collocamento a riposo di oltre il 30% rispetto all’anno precedente. L’Inps ha certificato il riconoscimento del diritto a pensione, con decorrenza dal prossimo 1° settembre, per oltre 36.700 persone, mentre per le restanti 4.600, in linea con la percentuale dello scorso anno, tale diritto non è stato al momento riconosciuto. Per queste ultime posizioni l’Istituto, in stretta collaborazione con i competenti uffici ministeriali, sta provvedendo ad ulteriori approfondimenti“, prosegue l’Inps.

Gli esiti delle verifiche sono stati comunicati al Miur, tramite invii dei files contenenti gli elenchi, a partire dal 30 aprile scorso, con contestuale aggiornamento sulle lavorazioni via via effettuate dalle strutture territoriali dell’Istituto. Con riferimento alle notizie di stampa riguardanti le presunte diverse modalità di calcolo, si precisa che l’Istituto ha da sempre adottato il criterio dell’anno commerciale per la verifica del diritto a pensione. L’eventuale differente modalità di calcolo adottata dal Ministero in ogni caso può comportare esclusivamente limitate differenze con riferimento ai periodi pre-ruolo, riconosciuti con provvedimenti di competenza del Miur e, pertanto, il riferimento a potenziali differenze di circa ‘200 giorni’ è da ritenersi destituito di ogni fondamento

Valutazione dirigenti scolastici: time line, interlocuzione con il NEV, legame con la retribuzione

da Orizzontescuola

Valutazione dirigenti scolastici: time line, interlocuzione con il NEV, legame con la retribuzione. Compilazione Portfolio sino al 31 luglio

di redazione

Il Miur ha diramato la nota n. 6844 del 19 aprile 2018, volta ad impartire istruzioni riguardanti la valutazione dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2017-18.

Illustriamo in questa scheda le indicazioni fornite dall’amministrazione tramite la succitata nota “Nota esplicativa 3”, evidenziando quelle che costituiscono le novità per il corrente anno scolastico, di cui abbiamo già parlato in  Valutazione dirigenti scolastici: esiti non influiranno sulla retribuzione, interlocuzioni con il Nev e modifica “anagrafe professionale”.

TIME LINE VALUTAZIONE

Ecco la tabella con le azioni, gli attori coinvolti e la relativa tempistica:

DIRIGENTI IN QUIESCENZA DAL 1° SETTEMBRE 2018

Considerato che tutte le attività riguardanti il procedimento di valutazione e i relativi esiti sono finalizzati al miglioramento professionale, non sono coinvolti nel processo valutativo i dirigenti che saranno in pensione dal prossimo 1° settembre.

INTERLOCUZIONE DIRIGENTE E NUCLEO DI VALUTAZIONE

Tra le novità, introdotte nel corrente anno scolastico, annoveriamo l’interlocuzione tra dirigente e nucleo di valutazione.

L’interlocuzione si svolge sia in forma di visita presso la scuola sede di servizio sia in forma di interlocuzione in presenza presso l’ USR di appartenenza o presso altre sedi appositamente individuate.

L’interlocuzione  si prefigge lo scopo di:

  • effettuare in maniera più incisiva la rilevazione delle azioni professionali, poste in essere dal dirigente scolastico,  in relazione agli obiettivi assegnati con l ‘incarico dirigenziale e ai risultati  ottenuti;
  • di approfondire il contributo specifico del dirigente “in relazione al perseguimento delle priorità e dei traguardi previsti nel RAV e
    nel piano di miglioramento dell ‘istituzione scolastica

Il dirigente illustrerà le azioni professionali, di cui sopra, servendosi  della documentazione ritenuta più significativa e raccolta attraverso il Portfolio.

PORTFOLIO

Tempistica

La compilazione del portfolio avverrà online, a partire dal 20 aprile, e le varie aree potranno essere aggiornate nel corso dell’anno scolastico, sino al 31 luglio 2018.

I dirigenti, che hanno compilato il Portfolio, al momento della riapertura della piattaforma per la valutazione relativa all’anno scolastico in
corso, troveranno già caricati alcuni dati e informazioni precedentemente inseriti. Dati e informazioni pre-caricati potranno essere modificati e/o integrati.

Modifiche al Portfolio

Il Portfolio, come suddetto, è stato oggetto di alcune modifiche:

  • introduzione, nella sezione Anagrafe professionale, del nuovo campo “Contributo alla partecipazione della scuola a progetti particolarmente significativi, a sperimentazioni, a concorsi”, in cui potranno essere descritte le attività più importanti poste in essere dal Dirigente per incentivare, sostenere e favorire la realizzazione di iniziative nella scuola di servizio, anche con riferimento a precedenti sedi diverse da quella attuale;
  • le dimensioni professionali, elencate nella sezione “Autovalutazione”, sono le stesse per le quali il dirigente scolastico indicherà le azioni professionali;
  • le “aree di processo” sono state eliminate;
  • i condizionamenti di contesto, che il dirigente può elencare e comunicare al nucleo, avranno un maggior peso;
  • il numero dei documenti, che il dirigente scolastico deve caricare a sistema, è stato ridotto.

Per la pubblicazione dei campi compilati e dei documenti eventualmente allegati sul sito del SNV, il dirigente dovrà dare il proprio assenso.

Struttura del Portfolio

Il portfolio si articola in quattro sezioni:

  1. Anagrafe professionale
  2. Autovalutazione
  3. Obiettivi e azioni professionali
  4. Documentazione della valutazione

Anagrafe professionale

L’Anagrafe professionale si propone di consentire al Dirigente scolastico una riflessione sul proprio ruolo e sui propri punti di forza e di debolezza, nell’ottica di dello sviluppo e del miglioramento professionale.

L’Anagrafe si focalizza sulle azioni che il Dirigente scolastico realizza e/o favorisce nell’istituzione scolastica rispetto alle seguenti dimensioni professionali:

1. Definizione del modello organizzativo;
2. Gestione e valorizzazione del personale;
3. Apprezzamento dell’operato;
4. Contributo all’autovalutazione, valutazione e rendicontazione;
5. Direzione unitaria.

Il dirigente si auto valuta, in relazione alle suddette dimensioni, attribuendosi una valutazione che va da 1 (livello massimo) a 4 (livello minimo). La valutazione attribuitasi potrà essere motivata nel campo “Motivazione dei livelli attribuiti”.

Al termine dell’Autovalutazione si genererà automaticamente un diagramma di Kiviat che avrà una forma “a stella” e permetterà al dirigente di visualizzate gli esiti della medesima autovalutazione.

Obiettivi e azioni professionali

Il dirigente scolastico, in questa sezione, documenta le azioni che ritiene maggiormente significative e specifiche della propria professionalità, collegandole a quelle azioni che evidenziano il valore aggiunto del proprio operato a scuola.

Le azioni professionali scelte vanno esplicitamente collegate alle dimensioni professionali e agli obiettivi elencati nella lettera di incarico.

La presente sezione del Portfolio è strutturata nelle seguenti sezioni:

• Lettera di incarico e Elementi che hanno condizionato l’azione dirigenziale
• Documenti
• Obiettivi
• Dimensioni professionali e azioni
• Integrazione del Portfolio
• Sintesi
• Repertorio

Documentazione della valutazione

La sezione “Documentazione della valutazione” è riservata al Nucleo di valutazione. In essa il dirigente  potrà consultare e/o scaricare il provvedimento conclusivo di valutazione predisposto dal Direttore
dell’USR.

L’esito del procedimento di valutazione, per l’ a.s. 2017/18, sarà accompagnato da un feedback, al fine di sostenere il progressivo miglioramento del profilo professionale della dirigenza scolastica.

VALUTAZIONE E RETRIBUZIONE

Anche per il corrente anno scolastico, come riferito dai sindacati, la retribuzione di risultato dei dirigenti non sarà legata alla valutazione, secondo quanto previsto dalla legge n. 107/15 e dalla successiva direttiva Miur n. 36/2016, come già anticipato dalla nostra redazione.

nota Miur

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2018/19, tutti i modelli di domanda

da Orizzontescuola

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2018/19, tutti i modelli di domanda

di redazione

Da domani e sino al 23 luglio, i docenti di scuola dell’infanzia e primaria possono presentare le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Pubblichiamo tutti i modelli di domanda, compresi quelli che i docenti si troveranno su Istanze Online e che dovranno inoltrare telematicamente, ricordando chi e quando presenta domanda online e chi cartacea.

Tempistica e Modalità

Le domande vanno presentate tramite Istanze OnLine dai docenti:

  • della scuola primaria e dell’infanzia: 13 – 23 luglio
  • della scuola secondaria di primo e secondo grado: 16 – 25 luglio

Vanno presentate in modalità cartacea da:

  • il personale utilizzato nelle discipline specifiche dei licei musicali: 16 – 25 luglio
  • il personale educativo e docenti di religione cattolica: 16 – 25 luglio
  • il personale ATA: 23 luglio – 3 agosto.

Modelli di domanda

Questi i modelli di domanda:

 

Istituti tecnici superiori, 23 milioni di euro per l’ampliamento dei percorsi formativi

da La Tecnica della Scuola

Istituti tecnici superiori, 23 milioni di euro per l’ampliamento dei percorsi formativi

Il pasticcio dei vaccini: a pagare sono solo le famiglie

da La Tecnica della Scuola

Il pasticcio dei vaccini: a pagare sono solo le famiglie

Toccafondi: “Nell’idea di istruzione di Bussetti c’è una grande assente: la scuola paritaria”

da La Tecnica della Scuola

Toccafondi: “Nell’idea di istruzione di Bussetti c’è una grande assente: la scuola paritaria”

Competenze di cittadinanza globale – Autorizzazioni all’avvio dei progetti

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione progetti.

Nota del 13 luglio 2018

Cittadinanza europea – Autorizzazioni all’avvio dei progetti

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” – “Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea; Mobilità transnazionale – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base. Autorizzazione progetti.

Nota del 13 luglio 2018