L’Autonomia scolastica per il successo formativo

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

L’Autonomia scolastica per il successo formativo
Documento di lavoro

Con Decreto Dipartimentale n. 479 del 24 maggio 2017 e successiva integrazione, è stato istituito un gruppo di lavoro presso il Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e formazione con il compito di individuare, sia in ambito organizzativo che metodologico-didattico, strategie di innovazione, ricerca e sperimentazione proprie dell’autonomia scolastica per il successo formativo di tutti e di ciascuno.

Il dossier in allegato sintetizza i lavori del gruppo e mette in evidenza la possibilità di utilizzare scelte strategiche organizzative che consentano di progettare curricoli inclusivi per personalizzare i percorsi, valorizzando le potenzialità di ogni studente ponendo la valutazione come una fondamentale leva di processo per innescare il cambiamento.

FACCIAMO CHIAREZZA SUI VACCINI

FACCIAMO CHIAREZZA SUI VACCINI

La confusione e l’incertezza sui vaccini è inaccettabile. Sia le famiglie che le scuole hanno bisogno di disposizioni chiare e giuridicamente fondate: al contrario il delicato tema delle vaccinazioni e dell’accesso alla scuola pubblica continua ad essere utilizzato per l’ennesima polemica ed è oggetto di pesanti strumentalizzazioni.

Noi crediamo che si debba fare rapidamente chiarezza eliminando ogni dubbio e incertezza interpretativa delle norme e degli indirizzi amministrativi.

Alla base deve esserci il rispetto del diritto allo studio e la buona gestione delle soluzioni che non debbono e non possono essere a carico delle scuole.

Riteniamo indispensabile che ogni disposizione organizzativa che pone oneri e responsabilità a carico dei dirigenti scolastici e delle segreterie delle scuole debba essere oggetto di informazione sindacale e per questo chiediamo di essere convocati al più presto.

Francesco Sinopoli

segr. gen. FLC CGIL

 

Roberta Fanfarillo

resp. dir. scol. FLC CGIL

Maddalena Gissi

segr. gen. CISL FSUR

 

Paola Serafin

resp. dir. scol. CISL FSUR

Giuseppe Turi

segr. gen. UIL RUA

 

Rosa Cirillo

resp. dir. scol. UIL RUA

CS INPS 14 agosto 2018

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Centrale Relazioni esterne
Ufficio Relazioni con i Media

Comunicato stampa

Roma, 14 agosto 2018

Nessuna prescrizione per la copertura previdenziale dei dipendenti pubblici

Si precisa che dal 1° gennaio 2019 i pubblici dipendenti potranno continuare a sistemare la loro posizione contributiva senza incorrere in alcuna conseguenza prescrittiva sul diritto al riconoscimento previdenziale dei periodi di lavoro presso la pubblica amministrazione.
Le novità introdotte dalla circolare INPS n. 169 del 15 novembre 2017 riguardano invece le amministrazioni pubbliche che verranno assoggettate alla stessa disciplina prevista per il lavoro privato in materia di prescrizione quinquennale dell’omesso pagamento dei contributi previdenziali.
A partire dal 1° gennaio 2019 il datore di lavoro pubblico non potrà più regolarizzare i versamenti dei contributi mancanti e prescritti secondo la prassi in uso nell’ex INPDAP, ma dovrà sostenere un onere parametrato a quello corrispondente alla rendita vitalizia in vigore nelle gestioni private dell’INPS.
Un’eccezione riguarda unicamente gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell’infanzia comunali.
Questi lavoratori sono iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), e nell’ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro può sostenere l’onere della rendita vitalizia, ma nel caso in cui non vi provveda, è direttamente il lavoratore che dovrà pagare il detto onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.
Si ricorda che i lavoratori dipendenti pubblici che vogliano comunque verificare la propria situazione contributiva, lo possono fare dal sito istituzionale accedendo, tramite PIN, all’estratto conto personale e verificarne la correttezza.
In caso riscontrassero lacune e/o incongruenze possono richiedere la variazione della posizione assicurativa (RVPA), istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio.