Via a nuovi tavoli su precari, trasferimenti, nuovo contratto

da Il Sole 24 Ore

Via a nuovi tavoli su precari, trasferimenti, nuovo contratto

Ministero e sindacati si rivedranno, la prossima settimana, per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, e, soprattutto, per affrontare i temi più generali e specifici del mondo della scuola. Tra i primi temi di discussione, le immissioni in ruolo da completare entro il 31 agosto. Prima di ferragosto il Cdm aveva autorizzato il Miur ad assumere su oltre 57mila cattedre; le operazioni stanno andando un pò a rilento, anche per via dell’assenza di candidati per esaurimento delle graduatorie (su questi posti, poi, si nomineranno supplenti).

Trasferimenti
Altro nodo da affrontare sono i trasferimenti, per evitare, come accaduto negli ultimi anni (un pò meno lo scorso), un varo e proprio valzer di docenti, trasferiti dalla sede di assegnazione per via delle assegnazioni provvisorie.

Alternanza ed esame di Stato
Da decidere in fretta, poi, è la sorte di due importanti novità introdotte dalla legge 107, e che con il nuovo anno esplicheranno i loro effetti. Parliamo dell’alternanza obbligatoria che dal 2018/2019 diventa requisito di ammissione alla maturità; e, inoltre, dell’esame di Stato, destinato a cambiare a giugno 2019. Eventuali modifiche o correzioni di rotta andranno decise quanto presto, per dare ai ragazzi dell’ultimo anno il tempo necessario per assorbirle.

Nuovo contratto
Un pò più a medio termine, c’è il tema legato al rinnovo del contratto di lavoro, già disdettato e la cui scadenza è ormai imminente (dicembre 2018). È la Cisl Scuola a rilanciare l’argomento. «Un contratto di cui alcune premesse andranno poste già nei provvedimenti di carattere economico e finanziario, che come sempre incideranno in modo significativo nel determinare margini e spazi di manovra per la contrattazione», ha sottolineato ieri in una nota il sindacato guidato da Maddalena Gissi.

Vaccini, se l’autocertificazione è fasulla la responsabilità non ricade sul preside

da Il Sole 24 Ore

Vaccini, se l’autocertificazione è fasulla la responsabilità non ricade sul preside

di Cl. T.

Il ministero dell’Istruzione incontra i sindacati rappresentativi della dirigenza scolastica e chiarisce uno degli aspetti più insidiosi (e discussi) delle nuove regole vaccinali, vale a dire la responsabilità connessa ad autocertificazioni non veritiere.

La posizione del Miur
Il tema è delicato, e nasce dal fatto che dopo annunci e circolare a settembre, con l’avvio del nuovo anno, si conferma l’autocertificazione per frequentare la scuola. Dopo una prima presa di posizione dei presidi, contrari ad aggravi burocratici, è intervenuto anche il ministro Bussetti che le scorse settimane aveva chiarito come «certamente la dirigenza scolastica non può essere gravata di incombenze in materia sanitaria».

Dopo le polemiche, più o meno a distanza, ieri c’è stato l’atteso incontro con i sindacati dei dirigenti scolastici: durante la riunione, ha reso noto al termine del faccia a faccia il Miur, è stato affrontato il tema degli obblighi vaccinali, con specifico ed esclusivo riferimento agli adempimenti a carico dell’amministrazione scolastica. Il ministero ha chiarito che «eventuali responsabilità connesse ad autocertificazioni non veritiere ricadono esclusivamente sugli autori delle stesse e non sulla dirigenza scolastica». L’Anp ha subito apprezzato: «Il ministro ci ha garantito che le eventuali responsabilità connesse ad autocertificazioni non veritiere ricadranno esclusivamente sugli autori delle stesse», ha dichiarato il presidente Antonello Giannelli.

La posizione dell’Anp
Il sindacato dei presidi ribadisce la posizione già espressa nei giorni scorsi relativamente all’obbligo di vaccinazione ed al rischio di ammettere nelle scuole i bambini non vaccinati.
Naturalmente, finché resta in vigore l’attuale legge sugli obblighi vaccinali, per garantire la tutela della salute di tutti i bambini ed in particolare di quelli immunodepressi, dovranno essere effettuati i controlli previsti dall’articolo 71 del DPR 445/2000. L’Anp ritiene, quindi, che si debbano accettare le autocertificazioni solo ed esclusivamente laddove le Asl non siano in grado di rilasciare le certificazioni, circostanza che i genitori dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità.

I prossimi incontri
Il ministro Bussetti ha garantito un confronto costruttivo e costante con le sigle sindacali, annunciando una serie di confronti tecnici che ci saranno a partire dalla prossima settimana, sia per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, sia per affrontare i temi più generali e specifici del mondo della scuola.

Via a nuovi tavoli su precari, trasferimenti, nuovo contratto

da Il Sole 24 Ore

Via a nuovi tavoli su precari, trasferimenti, nuovo contratto 

Ministero e sindacati si rivedranno, la prossima settimana, per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, e, soprattutto, per affrontare i temi più generali e specifici del mondo della scuola. Tra i primi temi di discussione, le immissioni in ruolo da completare entro il 31 agosto. Prima di ferragosto il Cdm aveva autorizzato il Miur ad assumere su oltre 57mila cattedre; le operazioni stanno andando un pò a rilento, anche per via dell’assenza di candidati per esaurimento delle graduatorie (su questi posti, poi, si nomineranno supplenti).

Trasferimenti
Altro nodo da affrontare sono i trasferimenti, per evitare, come accaduto negli ultimi anni (un pò meno lo scorso), un varo e proprio valzer di docenti, trasferiti dalla sede di assegnazione per via delle assegnazioni provvisorie.

Alternanza ed esame di Stato
Da decidere in fretta, poi, è la sorte di due importanti novità introdotte dalla legge 107, e che con il nuovo anno esplicheranno i loro effetti. Parliamo dell’alternanza obbligatoria che dal 2018/2019 diventa requisito di ammissione alla maturità; e, inoltre, dell’esame di Stato, destinato a cambiare a giugno 2019. Eventuali modifiche o correzioni di rotta andranno decise quanto presto, per dare ai ragazzi dell’ultimo anno il tempo necessario per assorbirle.

Nuovo contratto
Un pò più a medio termine, c’è il tema legato al rinnovo del contratto di lavoro, già disdettato e la cui scadenza è ormai imminente (dicembre 2018). È la Cisl Scuola a rilanciare l’argomento. «Un contratto di cui alcune premesse andranno poste già nei provvedimenti di carattere economico e finanziario, che come sempre incideranno in modo significativo nel determinare margini e spazi di manovra per la contrattazione», ha sottolineato ieri in una nota il sindacato guidato da Maddalena Gissi.

Dal Miur stanziati 2,8 milioni per studenti sfollati

da Il Sole 24 Ore

Dal Miur stanziati 2,8 milioni per studenti sfollati

di Al. Tr.

Dal Miur arriva lo stanziamento di 2,8 milioni di euro per garantire la continuità didattica ai 100 studenti di scuola e università che hanno dovuto lasciare la propria casa a seguito del crollo di ponte Morandi a Genova. Previsti servizi di trasporto dedicati, un numero ad hoc per le informazioni alle famiglie e uno stop alle tasse universitarie per gli studenti sfollati.

«Mantenere riferimenti didattici e affettivi»
I fondi sono stati annunciati ieri dall’assessore regionale all’Istruzione Ilaria Cavo, dalla direttrice per il Diritto allo studio del Miur Giovanna Boda, dall’assessore comunale alle Politiche educative Francesca Fassio e dal prorettore dell’ateneo genovese Enrico Giunchiglia al termine del tavolo sull’emergenza per il diritto allo studio. «L’obiettivo è fare in modo che tutti gli studenti possano proseguire il percorso scolastico con i loro compagni e i loro insegnanti. Devono poter mantenere i loro riferimenti didattici e affettivi», dice l’assessore Cavo. Per informazioni sull’assistenza sono state attivate una linea telefonica e una email: 010/8331317 e genova@ripartiamodallascuola.it.

Corredo scolastico, Federconsumatori: torna stangata, spesa media di 526 euro

da Il Sole 24 Ore

Corredo scolastico, Federconsumatori: torna stangata, spesa media di 526 euro

L’approssimarsi della riapertura delle scuole coincide anche quest’anno con una stangata per le spese da sostenere per l’acquisto del corredo scolastico. Per il portafogli dei genitori, almeno stando ai calcoli dell’osservatorio nazionale di Federconsumatori, il ritorno nelle aule significherà un esborso di 526 euro a studente, vale a dire lo 0,8% in più rispetto a un anno fa per l’acquisto di astucci, diari, quaderni, blocchi da disegno.

Costi gravosi per i libri
Particolarmente gravosi, come sempre, i costi per i libri di testo. Nonostante sia stata rilevata un’ulteriore flessione che si aggiunge a quella dello scorso anno, le spese sono ancora elevate e mettono a dura prova i bilanci delle famiglie: nel 2018 mediamente per i libri e 2 dizionari si spenderanno 456,90 euro per ogni ragazzo, l’1,1% in meno rispetto allo scorso anno. Un calcolo effettuato da Federconsumatori prendendo in considerazione le diverse classi delle scuole medie inferiori, licei e istituti tecnici.

Budget più alto per le prime classi
Le spese sono particolarmente alte per gli alunni delle prime classi. Per esempio, per uno studente di prima media si spenderanno mediamente per libri di testo + 2 dizionari 428,80 euro (-0,1%). A questi vanno aggiunti 526 euro per il corredo scolastico e i ricambi durante l’intero anno, per un totale di 954,80 euro. Esemplare anche il caso di un ragazzo iscritto al primo liceo: la spesa per i libri di testo e per 4 dizionari ammonterà a 651,60 euro (-5,4% rispetto allo scorso anno) e a 522 euro per il corredo scolastico e i ricambi. Per un totale di 1.177,60 euro. Importi che, commenta Federconsumatori, «risultano proibitivi per molte famiglie» e quindi da questi dati «appare evidente la necessità di potenziare le agevolazioni per l’acquisto dei testi scolastici destinate alle famiglie meno abbienti». «Le conseguenze della povertà e del disagio sociale non devono compromettere in alcun modo il diritto allo studio, per questo è fondamentale predisporre sostegni mirati per tutelare i ragazzi e garantire loro un futuro», dichiara Emilio Viafora, Presidente di Federconsumatori.

«Il Miur attivi controlli rigidi»
In questo quadro, sottolinea Federconsumatori, «è opportuno che il ministero dell’Istruzione provveda ad avviare controlli rigidi sui tetti di spesa previsti per i libri, per evitare che vengano superati, e a intraprendere interventi mirati ad incentivare l’editoria elettronica». «Auspichiamo, inoltre .- dice ancora l’associazione – che vengano correttamente pubblicati online gli aggiornamenti per le nuove edizioni dei testi (in modo che chi acquista una vecchia edizione possa comunque utilizzarla grazie agli aggiornamenti) e ad ampliare i prestiti da parte di scuole e biblioteche comunali».

Supplente per 10 anni, il Tribunale: «Gli siano pagati tutti i mesi estivi»

da Il Messaggero

Supplente per 10 anni, il Tribunale: «Gli siano pagati tutti i mesi estivi»

Il professore di matematica e informatica, supplente in vari istituti tecnici a Brescia, Bologna e Catania, per far valere i suoi diritti aveva presentato ricorso al Tribunale di Brescia

In cattedra per dieci anni da supplente, per insegnare formule matematiche e l’uso del pc ai suoi studenti: un lavoro quotidiano e continuato nel tempo, portato avanti con contratti che si rinnovavano di anno in anno. Il docente, poi diventato di ruolo, verrà risarcito dal ministero per tutti i mesi in cui non veniva retribuito, si tratta quindi di luglio e agosto in attesa che ricominciassero le lezioni, e gli verranno riconosciuti anche gli scatti di anzianità. Il professore di matematica e informatica, supplente in vari istituti tecnici a Brescia, Bologna e Catania, per far valere i suoi diritti aveva presentato ricorso al Tribunale di Brescia. I giudici del lavoro nel 2016, dichiararono illegittima la reiterazione dei rapporti a tempo determinato e condannarono il ministero dell’istruzione a versare al professore, come risarcimento dovuto, una somma pari alle mensilità non corrisposte con riconoscimento degli scatti di anzianità maturati nel corso del tempo. Ma il risarcimento non è arrivato, se non per poche centinaia di euro. Così il professore, assistito dall’avvocato Nunzio Condorelli Caff, ha fatto ricorso al Tar per chiedere l’ottemperanza da parte del ministero del verdetto del tribunale di Brescia: sostenendo che gli sono stati versati solo poco più di 700 euro rispetto agli oltre 25 mila euro richiesti. Ora il ministero dovrà risarcire completamente il docente anche se il Tar ha precisato che sarà compito dell’Ufficio scolastico della Lombardia calcolare esattamente la somma maturata nei 10 anni di lavoro da precario. Il tribunale amministrativo ha precisato che devono essere retribuiti i mesi di luglio e agosto ma anche i restanti mesi non inseriti in un rapporto di lavoro.

L.Loi.

Docente di ruolo ha professionalità superiore rispetto al precario. A dirlo il Tar

da Orizzontescuola

Docente di ruolo ha professionalità superiore rispetto al precario. A dirlo il Tar

di Avv. Marco Barone

Quella del TAR Lazio, Sentenza n. 7643-2018 del 09 luglio 2018, è una pronuncia che offre uno spunto di riflessione molto interessante.

Fatto:

La questione riguardava l’impugnazione del bado al concorso per DS, nello specifico l’articolo 6 quando si prevedeva la partecipazione del solo “ personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, purché in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni, ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

Il TAR Lazio, respingendo le eccezioni sollevate dai ricorrenti rimasti incluso, in sostanza coloro che non avevano ancora superato l’anno di prova o perché da poco immessi in ruolo o perché precari di lungo servizio affermava:

Dipendente confermato in ruolo ha professionalità superiore

“L’orientamento in questione, tuttavia, non ha ricevuto l’avallo del Consiglio di Stato (Cons. Stato 2343/2018; Cons. Stato 2859/2018) il quale ha, diversamente e con orientamento che il collegio ritiene di condividere, osservato che la scelta, dovuta direttamente al legislatore – perché espressa dall’art. 1 comma 217 della l. 208/2015 – di riservare la partecipazione al concorso ai dipendenti con una data anzianità di servizio, purché confermati in ruolo, appare non manifestamente irragionevole in particolare sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza. Com’ è noto infatti la “conferma in ruolo” del personale docente ovvero educativo non si risolve in un mero adempimento burocratico, ma presuppone, al termine del cd anno di prova, una valutazione positiva di tutto il percorso svolto dall’interessato, relativamente agli aspetti culturali, disciplinari, progettuali, didattici e relazionali delle diverse attività svolte ed esperienze maturate ai sensi degli artt. 4 e 16 del D.M. 27 ottobre 2015 n.850. Pertanto, al dipendente confermato in ruolo si riconosce secondo logica una professionalità superiore, perché specificamente accertata, rispetto a quello che abbia semplicemente prestato un servizio, anche se per lungo periodo. Analoghe considerazioni portano ad escludere il contrasto con la normativa europea a protezione dei lavoratori a termine, dato che il servizio precario, che corrisponde appunto a contratti di tal tipo, è valutato al pari del servizio prestato a tempo indeterminato per conseguire il requisito dell’anzianità quinquennale richiesta, e quindi non viene discriminato. Ciò posto, la scelta di richiedere anche l’ulteriore requisito della conferma in ruolo appare costituire “ragione obiettiva” per un diverso trattamento, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia, per tutte sez. V 9 novembre 2014 C 98/15.

Vaccini, restano autocertificazioni. Miur: dichiarazioni mendaci ricadono solo sui genitori

da Orizzontescuola

Vaccini, restano autocertificazioni. Miur: dichiarazioni mendaci ricadono solo sui genitori

di redazione

Si è svolto il previsto incontro Miur-Sindacati, alla presenza del Ministro Bussetti, nel corso del quale si è parlato di vaccini e delle indicazioni che dovranno seguire in merito le scuole.

Scontro Miur-ANP

Come abbiamo più volte riferito, l’ANP ha dichiarato di non voler seguire le indicazioni fornite nella circolare Miur-Ministero della Salute, in quanto nella medesima si indica che, in merito all’obbligo vaccinale, è sufficiente l’autocertificazione da parte dei genitori, mentre nelle legge Lorenzin, tuttora vigente, è prevista la presentazione della documentazione dell’ASL.

Vaccini, ANP: senza certificati Asl stop a scuola, “no” alle classi differenziali

Indicazioni scaturite dall’incontro di oggi

Come comunicato dal Ministero: Il MIUR ha chiarito che eventuali responsabilità connesse ad autocertificazioni non veritiere ricadono esclusivamente sugli autori delle stesse e non sulla dirigenza scolastica.

Da quanto riferito, dunque, per il Miur la circolare suddetta mantiene la propria validità e i genitori potranno presentare le autocertificazioni, consapevoli del fatto che le dichiarazioni mendaci sono perseguite penalmente.

Vaccini e iscrizioni a.s.2018/19, indicazioni Miur-Ministero Salute. Facciamo il punto

Avvio anno scolastico

L’incontro di oggi, come affermato da Bussetti, è stato il primo di una serie di confronti tecnici che ci saranno a partire dalla prossima settimana, sia per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, sia per affrontare i temi più generali e specifici del mondo della scuola.

Privacy: entro dicembre formazione DS, vicario e DSGA

da Orizzontescuola

Privacy: entro dicembre formazione DS, vicario e DSGA

di redazione

Il Miur ha diramato la nota n. 24534 del 22 agosto 2018, avente per oggetto i corsi di formazione in materia di privacy.

Formazione

Nella nota si ricorda che il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali introduce l’obbligo della formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, quindi anche delle scuole, in tale ambito.

Richiesta snodi formativi territoriali

Le attività formative sulla privacy, secondo quanto previsto dal succitato regolamento, potranno essere svolte dagli Snodi Formativi Territoriali, individuati con l’Avviso “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico per l’individuazione degli Snodi formativi territoriali, sedi della formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa- Prot. n. 2670 del 08/02/2016.”

Il Miur, pertanto, chiede agli Snodi di confermare la disponibilità ad organizzare una attività di formazione in materia di protezione dei dati personali.

Tempistica

La succitata attività di formazione dovrà essere svolta entro la prima decade del mese di dicembre 2018.

Destinatari

L’attività di formazione potrà essere rivolta ad un massimo di 4 partecipanti per ciascuna istituzione scolastica, tra cui, necessariamente,  il Dirigente Scolastico (DS),  il vicario, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).

Avevamo affrontato l’argomento dopo l’incontro Miur – Sindacati svoltosi il 2 agosto u.s.: Privacy: da ottobre il corso di formazione nelle scuole. Chi partecipa

nota Miur

Licenziamento, i nuovi termini del procedimento disciplinare. Un sistema peggiorativo per i lavoratori

da Orizzontescuola

Licenziamento, i nuovi termini del procedimento disciplinare. Un sistema peggiorativo per i lavoratori

di Avv. Marco Barone

Con il Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 , entrato in vigore il 22 giugno 2017, è stata innovata profondamente la materia dei procedimenti disciplinari nel Pubblico Impiego, ivi incluso il settore della scuola. Un decreto passato inosservato e che modifica diverse disposizioni del DLGS 165 del 2001.

Disposizioni che,come ha disposto (con l’art. 22, comma 13) il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, si applicheranno agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero a partire dal 22 giugno 2017. Vediamo come cambia l’articolo 55 bis del Dlgs 165 del 2001 in alcuni suoi aspetti fondamentali.
Infrazioni di minori gravità:
Per le infrazioni di minore gravita’, per le quali e’ prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare e’ di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali e’ previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
Individuazione ufficio competente:
Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione, individua l’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarita’ e responsabilita’.
Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica
 
Avvio procedimento disciplinare per sanzioni superiori al richiamo verbale:
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali e’ prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente puo’ farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilita’ di depositare memorie scritte, il dipendente puo’ richiedere che l’audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall’articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonche’ l’eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall’ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all’Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso e’ sostituito da un codice identificativo.
Comunicazione procedimento disciplinare:
La comunicazione di contestazione dell’addebito al dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare, e’ effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all’uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell’addebito, e’ consentita la comunicazione tra l’amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.
 
Istruttoria ed acquisizione informazioni:
Nel corso dell’istruttoria, ((l’Ufficio per i procedimenti disciplinari puo’ acquisire da altre amministrazioni pubbliche)) informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attivita’ istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne’ il differimento dei relativi termini.((…)) Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa ((o a una diversa)) amministrazione pubblica dell’incolpato ((…)), che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta ((dall’Ufficio disciplinare)) procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, e’ soggetto all’applicazione, da parte dell’amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravita’ dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
 
Trasferimento del dipendente e procedimento disciplinare avviato:
In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e’ avviato o ((concluso e)) la sanzione e’ applicata presso quest’ultima. ((In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l’ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell’amministrazione presso cui il dipendente e’ trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare e’ interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio disciplinare dell’amministrazione presso cui il dipendente e’ trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l’amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell’illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all’Ufficio per i procedimenti disciplinari dell’amministrazione presso cui il dipendente e’ stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell’addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all’amministrazione di provenienza del dipendente.))
 
Cessazione del rapporto di lavoro e procedimento disciplinare:
((La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l’infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.))
 
Rapporti con altre fonti:
Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l’irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.))
 
Violazione dei termini nel procedimento disciplinare:
La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l’eventuale responsabilita’ del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall’azione disciplinare ne’ l’invalidita’ degli atti e della sanzione irrogata, purche’ non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalita’ di esercizio dell’azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestivita’. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell’addebito e il termine per la conclusione del procedimento.))
 
Il DS può sospendere fino a 10 giorni:
Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali e’ prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni e’ di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piu’ gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.))

Come si può vedere diverse sono le novità, peggiorative, per i lavoratori poiché viene meno la decadenza dell’azione disciplinare nel caso di violazione della procedura, cosa che veniva spesso eccepita nelle dovute sedi, vengono incrementati i termini entro i quali il Dirigente può formulare la contestazione, con una flessibilità estrema, il procedimento disciplinare si dovrà chiudere entro 120 giorni, e soprattutto, stante i diversi contenziosi emersi in materia che hanno visto quasi sempre l’Amministrazione soccombente, si riscrive la norma con la quale si riconosce il potere di sospensione nei confronti dei docenti ed ATA fino a 10 giorni a favore dei DS.
Un decreto che non corre certamente nella direzione di garantire un buon diritto di difesa a favore dei lavoratori, inasprisce la procedura ed incrementa i poteri sanzionatori dei Dirigenti.

Procedimento disciplinare, la legge prevede nuovi termini

da La Tecnica della Scuola

Procedimento disciplinare, la legge prevede nuovi termini

Il Tar bacchetta il Miur: al precario spettano i contributi e i mesi senza lavoro

da La Tecnica della Scuola

Il Tar bacchetta il Miur: al precario spettano i contributi e i mesi senza lavoro

Diplomati magistrali, incombe nuovamente la mina. Possibili contraccolpi politici

da Tuttoscuola

Diplomati magistrali, incombe nuovamente la mina. Possibili contraccolpi politici 

Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo”.

Il principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato nella nota sentenza n. 11 del 20 dicembre 2017 sembra non lasciare dubbi: nessun vecchio diplomato magistrale, in possesso soltanto del diploma conseguito entro il 2001-02, può entrare nelle GAE né può rimanervi iscritto.

Nonostante questa chiara massima, l’esclusione di oltre 40 mila diplomati dalle GAE è tuttora condizionata dalle pronunce dei tribunali (che dovranno conformarsi alla sentenza del CdS); pronunce che non potranno trovare applicazione – come ha disposto la legge ‘dignità’ – prima che siano trascorsi 120 giorni (entro metà di dicembre 2018).

Nel frattempo le graduatorie ad esaurimento (da cui attingere per le immissioni in ruolo) e le graduatorie d’istituto (da cui attingere per le supplenze annuali o fino al 30 giugno) non sono state depurate dai diplomati magistrali interessati alla sentenza del Consiglio di Stato.

Le graduatorie sono ancora quelle dello scorso anno e, proprio come l’anno scorso, serviranno per replicare nomine (con riserva) in ruolo o in supplenza annuali o fino al 30 giugno per migliaia di diplomati magistrali (già esclusi dal Consiglio di Stato), proprio come era avvenuto l’anno scorso prima della sentenza n.11/2017.

Ma mentre allora erano rimasti, comunque, al loro posto fino al termine dell’anno, questa volta, invece, cancellati definitivamente dalle GAE, dovrebbero interrompere il contratto in atto.

Prima di Natale, concluso il periodo di congelamento della sentenza del Consiglio di Stato, si prospettano, quindi, due rischi con possibili contraccolpi politici.

Tutti i contratti a tempo indeterminato o determinato conferiti per il 2018-19 ai diplomati magistrali ex-GAE potrebbero essere annullati con effetto immediato, interrompendo la continuità didattica a seguito di nuovi contratti ai docenti avente titolo.

Sarebbe clamorosamente vanificato l’obiettivo di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni che aveva giustificato l’intervento straordinario (art. 4) del decreto legge ‘dignità’.

Si salverebbero da questo azzeramento dei contratti in corso d’anno soltanto i 9.300 docenti salvati dalla legge ‘dignità’ (circa 6.650 già di ruolo e quasi 2.650 già supplenti annuali nel 2017-18) che potranno lavorare fino al 30.giugno 2019.

Questo della discontinuità didattica potrebbe essere il primo rischio che, come si può intuire, coinvolgendo non meno di 40 mila docenti diplomati di primaria e infanzia e altrettanti classi coinvolte, provocherebbe un contraccolpo negativo nei due settori interessati, con imprevedibili effetti politici e sindacali.

Di fronte a tale rischio, il Governo e il Ministro potrebbero essere tentati di prorogare i contratti fino al termine dell’anno scolastico, in nome della continuità didattica. Si tratterebbe di una proroga che tuttavia, allo stato attuale, non avrebbe alcuna legittimazione giuridica.

Una eventuale decisione politica di questo genere, ancorché di evidente forzatura normativa, si esporrebbe, comunque, ad un contenzioso infinito da parte dei docenti controinteressati che avrebbero titolo a subentrare agli ex-GAE non legittimati a rimanere in servizio fino al termine dell’anno scolastico.