Notte Nazionale del Liceo Classico

Spettacoli teatrali, musica, dibattiti, cineforum, degustazioni a tema ispirate al mondo antico e quant’altro la fantasia e l’energia di studenti e docenti saprà mettere in atto.
Venerdì 11 gennaio, dalle ore 18 fino alla mezzanotte, in 433 Licei classici in ogni parte d’Italia prenderà vita la quinta edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. Si tratta di uno degli eventi più innovativi ideati dalla scuola per promuovere il valore della cultura umanistica e l’attualità del suo studio, che la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione sostiene e incoraggia. L’iniziativa nasce nell’anno scolastico 2014/15 da un’idea di Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT).

Nel corso del tempo la Notte Nazionale del Liceo Classicoha dimostrato la vitalità del curricolo del classico, frequentato da studenti motivati, dotati di talento e passione, che riescono a coinvolgere la cittadinanza e l’opinione pubblica nelle loro performances, interpretate e realizzate con immaginazione e creatività, a partire proprio dai loro studi. E, per certi versi, l’iniziativa ha contribuito a orientare ragazzi, genitori e famiglie verso questo indirizzo liceale, come attesta l’incremento delle iscrizioni registrato negli ultimi anni a livello nazionale.

La quinta edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico vede nascere un partenariato tra il suo Coordinamento Nazionale, RAI Cultura e RAI Scuola, che effettueranno un collegamento in diretta con le attività del Liceo classico “Giulio Cesare” di Roma.

Inoltre, la Notte di quest’anno punta ad assumere una prospettiva internazionale, attraverso la collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Atene e il patrocinio della Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche in Italia e della Cattedra di Lingua e Letteratura Neogreca di Sapienza Università di Roma.

Talento e sguardo al futuro: così si decide per la scuola giusta

da Il Sole 24 Ore

di Eugenio Bruno

Uno studente su sette fugge dai banchi prima del tempo. E più o meno altrettanti ripetono il primo anno delle superiori. Bastano questi due numeri a riassumere la delicatezza della scelta che 500mila ragazzi e ragazze stanno compiendo in questi giorni. A loro e ai loro genitori Il Sole 24 Ore ha scelto di dedicare questa guida con tutte le informazioni utili per prendere una decisione informata. E soprattutto consapevole. Pensando al presente e magari proiettandosi già al futuro. Senza fretta, perché la procedura online – che è partita lunedì scorso e si concluderà alle ore 20 del 31 gennaio – non è un click day e, dunque, iscriversi prima degli altri non dà alcun vantaggio. Ma anche senza panico perché, come vedremo tra breve, per correre ai ripari c’è tempo.

Degli 1,5 milioni di alunni italiani che sono chiamati a iscriversi in prima classe circa un terzo deve farlo alle superiori. Preparandosi così ad affrontare la lunga salita che in cinque anni – o quattro per chi vuole tenterà la carta del diploma in quattro anni offerta da 189 scuole sparse lungo la penisola – li porterà dinanzi a un bivio ancora più importante. E cioè se proseguire gli studi, all’università o magari in un Its, oppure se cercare immediatamente lavoro. Arrivarci avendo già in testa che cosa “fare da grandi” e attraverso quale percorso potrebbe offrire un vantaggio competitivo. Anche al Paese. Che deve fare ancora i conti con la terza disoccupazione giovanile più alta d’Europa e il penultimo posto per numero di laureati nella fascia d’età 30-34 anni.

Come spieghiamo nelle pagine seguenti le scelte a disposizione non mancano. Che si opti per un liceo classico dalla solida tradizione formativa o per un istituto tecnico già proiettato nel mondo di Industria 4.0 in teoria cambia poco. L’importante è individuare una strada – anche grazie alla miriade di dati che sono reperibili in rete e che possono arricchire di valore aggiunto il tradizionale “passaparola” – e poi seguirla. Aggiungendo, se possibile, tutte quelle soft skill trasversali che possono arricchire il bagaglio di competenze e conoscenze tradizionali: dalle lingue, ad esempio, usufruendo della possibilità di svolgere un anno all’estero, ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, che escono ridimensionati ma non sconfitti dalla manovra di fine anno.

Il consiglio che ci sentiamo di dare ai ragazzi coinvolti e alle loro famiglie è prendersi tutto il tempo che serve. Nonostante le scuole fossero tenute a dare entro il 10 dicembre il loro “consiglio informativo” agli studenti di terza media è risaputo che non tutte l’abbiano fatto. Stesso discorso per gli “open day” che chiunque ormai organizza ma difficilmente bastano a fugare i dubbi degli indecisi. Da qui il nostro invito a scandagliare il web e confrontare tutto il confrontabile. Usando ad esempio il portale “Scuola in chiaro” del Miur che è fruibile tramite app e che consente di paragonare fino a sei scuole. Numero di alunni, risultati scolastici, docenti di ruolo, rapporti di autovalutazione, aule, laboratori, tassi occupazionali dei diplomati sono solo alcuni dati disponibili. A cui si possono anche aggiungere quelli riaggregati dal portale Eduscopio della Fondazione Agnelli che si è presa la briga di verificare come sono andati all’università o sul mercato del lavoro 1,26 milioni di diplomati italiani di tre diverse annualità.

Nella piena consapevolezza che ogni scelta potrà essere comunque implementata o modificata in corso d’opera. Prima dell’inizio dell’anno scolastico sarà comunque possibile cambiare scuola o indirizzo. E anche a lezioni iniziate. In realtà, un termine preciso per i “pentimenti” non c’è. La circolare sulle iscrizioni, pubblicata a novembre dal ministero dell’Istruzione, circoscrive genericamente ai «primi mesi dell’anno» il termine massimo entro cui è possibile optare per un altro indirizzo o una scuola diversa. Presentando una richiesta motivata di nullaosta che deve essere tendenzialmente accolta. A meno che il trasferimento non comporti l’attivazione di nuove classi a carico del bilancio dello Stato. In quel caso tra il bene del singolo e quello della “patria” prevarrebbe il secondo.

Legge di Bilancio 2019, le risorse destinate agli edifici scolastici

da Il Sole 24 Ore

di Amedeo Di Filippo

Acquisto dei servizi esternalizzati di pulizia nelle scuole, con annessa stabilizzazione del personale impegnato dal 1999. Finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione delle scuole. Posticipo di un anno del termine per il pagamento degli interventi effettuati con l’iniziativa “scuole sicure”. Sono le risorse che la legge di Bilancio 145/2018 mette a disposizione per il mantenimento degli edifici scolastici.

Servizi di pulizia
Il comma 757 aumenta da 96 a 190 milioni di euro lo stanziamento per l’esercizio finanziario 2019 destinato all’acquisto di servizi esternalizzati di pulizia e di mantenimento del decoro nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, così da consentirne la prosecuzione fino al 31 dicembre 2019. Viene quindi previsto, al comma 760, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 le istituzioni svolgano i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici. I corrispondenti posti accantonati sono resi nuovamente disponibili in misura corrispondente al limite di spesa (49,8 milioni a decorrere dal 2015) integrato, per l’acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Viene impegnato il Miur ad avviare un’apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di questi servizi.

Incrementato anche il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui al comma 601 della legge 296/2006, di 174,31 milioni di euro per l’anno 2020 e di 79,81 milioni per il 2021.

Manutenzioni
Il comma 889 attribuisce alle Province delle Regioni a statuto ordinario un contributo di 250 milioni di euro annui dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo è ripartito con decreto del ministro dell’Interno, dopo l’intesa in Conferenza Stato-città, da emanare entro il 20 gennaio 2019:

– per il 50% tra le province che presentano una diminuzione della spesa per la manutenzione di strade e di scuole nel 2017 rispetto alla spesa media con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012 e in proporzione a tale diminuzione;
– per il restante 50% in proporzione all’incidenza determinata al 31 dicembre 2018 dalla manovra di finanza pubblica rispetto al gettito dell’anno 2017 dell’imposta sull’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell’imposta provinciale di trascrizione nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio.

Per consentire le attività conseguenti all’incremento di risorse, la legge di bilancio recupera la possibilità, concessa da quella dell’anno scorso (legge 205/2017), di procedere all’assunzione di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica. Specificamente per quest’ultima, viene ora indicato che le assunzioni devono riguardare «figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici».

Edifici scolastici
L’articolo 18 del Dl 69/2013 – “scuole sicure” – aveva autorizzato la spesa di 150 milioni di euro al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto. Interventi per i quali i sindaci e i presidenti delle province interessati hanno operato in qualità di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente. Le risorse descritte sono state ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all’uso scolastico sulla base del numero degli edifici e degli alunni presenti in ciascuna regione e della situazione del patrimonio edilizio scolastico, a fronte della presentazione di progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria.

Il Miur provvede al trasferimento delle risorse agli Enti locali per permettere i pagamenti entro un termie che il comma 1138 della legge 145/2018 sposta dal 31 dicembre 2018 allo stesso giorno del 2019.

Bussetti “siamo già oltre la Buona Scuola”

da Orizzontescuola

di redazione

“Abbiamo un nostro programma di Governo e lo stiamo seguendo.” Bussetti parla delle modifiche già apportate alla Buona Scuola, legge 107/2015 del Governo Renzi.

Le modifiche apportate sono state illustrate dal Ministro in una intervista a La Prealpina:

  1. eliminata la chiamata diretta degli insegnanti
  2. rimodulata l’alternanza scuola lavoro
  3. sostegno: sarà priorità nel 2019
  4. introdurremo docente specializzato per ed. motoria nella primaria

Obiettivo del Ministero guidato da Bussetti: semplificare regole e burocrazia, mettendo al centro gli studenti.

Anticipo procedure per avvio anno scolastico 2019/20

Un altro obiettivo del Ministro è quella di garantire la regolare e serena riapertura dell’anno scolastico 2019/20. Per far ciò tutte le operazioni ad essa collegate, saranno anticipate. Si è già cominciato con le iscrizioni alle classi prime, avviate dal 7 gennaio.

Lo stesso sarà fatto per la mobilità, dato che il contratto è già stato stipulato.

Lo stesso sarà fatto con il concorso Dirigenti Scolastici. I vincitori saranno assunti già dal 1° settembre 2019.

Pensioni, presentazione domanda maestre infanzia esonerate dall’aumento dei requisiti

da Orizzontescuola.

di redazione

L’Inps, come riferito, ha fornito istruzioni per la presentazione della domanda di pensione con esonero dall’aumento dei cinque mesi per aspettativa di vita, da parte di coloro i quali svolgono lavori gravosi, tra cui le maestre della scuola dell’infanzia, come previsto dalla legge n. 205/2017.

Qui tutte le categorie interessate

Pensione di vecchiaia e anticipata

Il blocco di 5 mesi, per chi svolge lavori gravosi, riguarda sia la pensione di vecchiaia che quella anticipata, per cui i predetti lavoratori potranno andare in pensione con:

  • 66 anni e 7 mesi d’età (pensione di vecchiaia);
  • 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini, con 41 e 10 mesi le donne, indipendentemente dall’età (pensione anticipata; ricordiamo che il decreto di prossima emanazione su quota 100 introdurrà il blocco anche per le altre categorie di lavoratori).

Presentazione domanda

La domanda di pensione, unitamente alla documentazione di seguito indicata, deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, tramite:

  • WEB, se in possesso di un PIN INPS, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto;
  • Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Alla domanda va allegata una dichiarazione del datore di lavoro, utilizzando l’apposito modello Inps (vai sul sito dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato/pensionato”). Il modello per i dipendenti pubblici è contrassegnato dal codice AP116.

Il datore di lavoro deve dichiarare:

  • i periodi di svolgimento delle professioni considerate attività gravose di cui all’allegato A) del decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze;
  • il contratto di lavoro applicato;
  • il livello di inquadramento attribuito;
  • le mansioni svolte con i relativi codici professionali attribuiti, laddove previsti, come individuati dall’allegato A) del citato decreto 5 febbraio 2018.

Personale scuola

Considerato che per il personale della scuola ossia per la maestre dell’infanzia, il termine ultimo di presentazione delle domande di cessazione è scaduto il 12 dicembre scorso,  il Miur – scrive la Cisl Scuola – fornirà a breve indicazioni con i termini e le modalità di presentazione.

Messaggio Inps

Bando per la selezione di Dirigenti scolastici da destinare all’estero

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Oltre al bando per docenti e ATA (Dsga e Assistenti amministrativi), sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2019 è stato pubblicato un bando di concorso per la selezione di Dirigenti scolastici da destinare all’estero.

Chi può partecipare

Possono partecipare dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunti con contratto a tempo indeterminato che all’atto della domanda abbiano maturato, dopo il periodo di prova, un servizio effettivo di almeno tre anni in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza. Non si valuta l’anno scolastico in corso.

Non sono ammessi alla selezione coloro che:

  • nell’arco dell’intera carriera abbiano già svolto due periodi all’estero ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l’effettiva assunzione in servizio, e i due periodi non siano separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale;
  • non possano assicurare alla data di pubblicazione della procedura di selezione a normativa vigente la permanenza in servizio all’estero per sei anni scolastici a decorrere dal 2019/2020. Di anno in anno, in occasione dell’individuazione dei candidati per la destinazione all’estero, saranno successivamente depennati dalla graduatoria coloro che non potranno assicurare la permanenza all’estero per i successivi sei anni.

Inoltre, è necessario possedere i requisiti culturali e professionali di cui all’articolo 4.

Domanda

Gli interessati dovranno produrre apposita istanza esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema POLIS a partire dalle ore 9,00 del giorno 12 gennaio 2019 e fino alle ore 23,59 del giorno 28 gennaio 2019.

Il bando (clicca qui)

Manovra bocciata, sindacati in piazza il 9 febbraio a Roma ma la Scuola non sembra una priorità

da La Tecnica della Scuola

Di Alessandro Giuliani

Bocciata. La Legge di Bilancio viene giudicata male dai sindacati Confederali, che decidono di scendere in piazza sabato 9 febbraio a Roma: “per sostenere le proposte unitarie contenute nella piattaforma sottoposta ai lavoratori da Cgil, Cisl, Uil, per cambiare le scelte dell’Esecutivo e per aprire un confronto serio e di merito” le tre organizzazioni sindacali “organizzeranno una grande manifestazione nazionale che si svolgerà a Roma sabato 9 febbraio”.

La legge di Bilancio ha lasciato troppe questioni irrisolte

La manovra di fine anno, scrivono in una nota congiunta, “ha lasciato irrisolte molte questioni fondamentali per lo sviluppo del Paese, a partire dai temi del lavoro, delle pensioni, del fisco, degli investimenti per le infrastrutture, delle politiche per i giovani, per le donne e per il Mezzogiorno. Temi sui quali Cgil, Cisl e Uil hanno avanzato indicazioni e proposte credibili e realizzabili che non hanno trovato riscontro nella legge di stabilità avanzata dal Governo”.

I lavoratori chiedevano altro

I tre sindacati lamentano, inoltre, che a seguito del confronto svolto in tantissimi luoghi di lavoro, nei mesi scorsi, avevano consegnato delle proposte lo “scorso mese di dicembre al Presidente del Consiglio che si era impegnato a dare continuità al confronto”: ma quel confronto non è “mai avvenuto”, almeno sui “capitoli indicati dal sindacato”.

Camusso (Cgil): l’avevamo promesso

“È stata fatta una legge di bilancio che mi pare evidente a tutti che non tiene conto di quegli orientamenti. Avevamo detto che avremmo reagito con la mobilitazione e lo abbiamo fatto”, ha avuto modo di spiegare Susanna Camusso, segretaria generale della Cgil, a margine del congresso dello Spi.

“È innanzitutto una mobilitazione a sostegno della nostra piattaforma che chiede il cambiamento delle scelte che sono state fatte in particolare sul lavoro, sugli investimenti, sul fisco, che sono lontane da ciò che avevamo chiesto”, ha concluso la Camusso.

Scuola solo in senso lato

Né la nota congiunta, né la leader del primo sindacato nazionale, però, parla di scuola o di istruzione: il comparto sul quale, a detta anche dei sindacati di categoria, non ci sarebbe stato un seguito rispetto alle aspettative e alle tante emergenze messe nei mesi scorsi bene in evidenza anche dai partiti che ora stanno al Governo (stipendi, organici, sostegno, assunzioni dei tanti precari, solo per citarne alcuni).

Certo, potrebbero rientrare comunque nelle mancate “politiche per i giovani”, nelle “infrastrutture” o negli “investimenti” non fatti. Ma un settore che coinvolge un milione di dipendenti e otto milioni di “utenti”, più le rispettive famiglie, forse meritava maggiore attenzione.

Quella che, a caldo, subito dopo l’approvazione della Legge di Bilancio, non era mancata alla segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, nel dire che “le risorse per gli investimenti, già limitate, sono drasticamente ridotte, bloccando così gli interventi in infrastrutture materiali e sociali a partire da sanità ed istruzione”.

Martina (Pd): servivano risorse per la scuola

A citare la scuola è stato anche Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd: “La notizia della manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil per sabato 9 febbraio è molto importante – ha detto il democratico – e sicuramente noi saremo in piazza con loro perché il mondo del lavoro e i pensionati italiani non si possono prendere in giro come sta facendo questo governo che nella manovra ha fatto un disastro tagliando le pensioni, gli investimenti, le politiche sociali, le risorse per la scuola. Sono scelte inique che vanno combattute con una mobilitazione larga nel paese”.

Campionati studenteschi, il Miur annuncia le città in cui si svolgeranno le finali

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Nella mattinata di oggi, 9 gennaio 2018, il Ministro Bussetti ha dato l’annuncio delle città in cui si svolgeranno le finali dei Campionati studenteschi a.s. 2018/2019 per gli studenti delle scuole secondarie di II grado.

Si tratta di:

  • Gubbio (PG) per la corsa campestre (20-22 marzo)
  • Catania per la danza sportiva (10-13 aprile)
  • Bari per la pallavolo (7-11 maggio)
  • Terni per il tennis da tavolo (13-16 maggio)
  • Giulianova (TE) per il calcio a 5 (14-18 maggio),
  • Maracalagonis (CA) per il badminton (20-24 maggio)
  • Treviso per il basket 3×3 (27-30 maggio).

In totale sono 5.154 gli istituti partecipanti e ben 1.417.762 gli studenti ad oggi iscritti.

Durante l’incontro sono state annunciate anche le città in cui si terranno i Campionati Mondiali: Castel di Sangro (AQ) per il tennis (2-9 giugno) e San Vito Lo Capo (TP) per il beach volley (3-10 ottobre). Sarà invece Marina di Massa (MS) ad accogliere gli studenti delle scuole secondarie di primo grado per la Festa Nazionale dello Sport dal 20 al 24 maggio. I ragazzi si sfideranno nelle seguenti discipline: vela, rugby, corsa campestre, basket 3×3, ultimate frisbee, volley S3.

Con l’occasione, è stato fatto anche il punto sulla sperimentazione didattica “Studenti-Atleti”, che il MIUR porta avanti insieme al CONI, alla Lega Serie A e al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), per permettere a studentesse e studenti impegnati nello sport agonistico di rimanere al passo con gli studi. Al momento, sono 20 le regioni coinvolte nel progetto per l’anno scolastico 2018/2019 e 7.611 i giovani iscritti al programma, rispetto ai 1.505 del 2017/2018.

Si è parlato, inoltre, delle azioni in campo per promuovere lo sport a scuola, anche con riferimento agli alunni con disabilità.

Il Governo – ha dichiarato Bussetti – ha il chiaro obiettivo di ridare dignità allo sport all’interno del sistema educativo, insistendo sul ruolo decisivo che riveste nello sviluppo della personalità individuale di ciascun giovane. La scuola sarà un punto di riferimento chiave, affinché l’attività motoria di base sia al centro delle prospettive di crescita dei ragazzi”.

Concorso Dsga 2019, quando è prevista la prova preselettiva?

da La Tecnica della Scuola

Di Fabrizio De Angelis

Come scritto in precedenza, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del concorso per Dsga nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale 863 del 18 dicembre 2018, recante le indicazioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi. In palio 2004 posti

Fino al 28 gennaio 2019 sarà possibile presentare domanda di partecipazione.

Quando sarà la prova preselettiva?

Come sappiamo, il decreto ministeriale 863 del 18 dicembre 2018, all’articolo 3, comma 5, riporta che è prevista lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove, qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili.

In base a quanto previsto dal bando di concorso, il calendario comprensivo del giorno e dell’ora di svolgimento della prova preselettiva sarà reso noto con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – del 15 marzo 2019, negli albi e nei siti internet degli USR competenti a gestire la procedura, nonché sul sito internet del Ministero, è reso noto.
La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

In seguito, l’elenco delle sedi della prova preselettiva, l’esatta ubicazione, l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti sulla base della regione per la quale hanno presentato la domanda di partecipazione e le ulteriori istruzioni operative, sono comunicati almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero e degli USR competenti. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

La prova preselettiva: come si svolgerà

La prova preselettiva sarà computer-based e unica per tutto il territorio. Pertanto, i candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva avranno a disposizione una postazione informatica.

Questa prova si svolgerà nelle sedi individuate dagli USR e consiste nella somministrazione di cento quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta;
L’ordine dei cento quesiti somministrati è diversificato per ciascun candidato.

La prova avrà una durata massima di cento minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La prova si può svolgere in più sessioni.

Correzione e valutazione prova preselettiva

La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. I quesiti sono estratti da una banca dati di quattromila quesiti resa nota tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero, almeno venti giorni prima dell’avvio della prova preselettiva.

La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. Il punteggio della prova preselettiva è restituito al termine della stessa.

All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione.

Sono ammessi inoltre tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all’art. 20, comma 2 -bis , della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di preselezione secondo le indicazioni contenute nell’avviso di cui al comma 3 del bando, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso.

Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento di una o più sessioni della prova preselettiva nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.

Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, né avvalersi di codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, appunti di qualsiasi natura, strumenti di calcolo, telefoni portatili e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

È vietato inoltre ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal concorso.

Infine, è bene ricordare che la prova preselettiva non può aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

IL BANDO (clicca qui)

Ferie solidali: sì per i presidi, no per i docenti. Le info utili

da La Tecnica della Scuola

Di Andrea Carlino

Per offrire una tutela ulteriore ai lavoratori che, in particolari periodi della propria vita si ritrovino ad affrontare problemi legati alle condizioni di salute dei propri figli, il legislatore ha provveduto ad introdurre nell’ordinamento italiano il meccanismo delle ferie solidali.

Così come previsto dalla Costituzione italiana, all’articolo 36, si prevede esplicitamente il diritto dei dipendenti “al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite”.

Tuttavia vi è la possibilità di rinuncia, su base volontaria ed esclusivamente per la componente eccedente, quanto il numero dei giorni di ferire sia superiore al minimo legale (art.10 Dlgs 8 aprile 2003 n.63, cioè un mese).

All’interno di questo quadro legislativo si inserisce il sistema delle cosiddette ferie solidali, stabilito, con il Jobs Act, promulgato dal governo Renzi nel 2015.

In Italia funziona così

All’articolo 24 del Dlgs n.151/2015, si nota che al lavoratore sia concesso di “cedere” – a titolo gratuito – “i riposi e le ferie” dallo stesso maturati “ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro”, affinché questi possano “assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti”.

La misura è valida sia per i lavoratori del settore privato che per quelli del pubblico impiego.

La misura è valida anche per il settore dell’università ed enti di ricerca, così come stabilito dal contratto collettivo nazionale 2016-2018, sottoscritto all’Aran lo scorso 19 aprile, all’articolo 46 (università) e 71 (enti di ricerca).

Potranno donarsi ferie soltanto i lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro e che svolgano mansioni di pari livello e categoria.

La cessione dovrà avvenire soltanto allo scopo di fornire cura e assistenza a figli minori che hanno bisogno della presenza dei genitori per le particolari condizioni di salute, quindi le giornate di ferie potranno essere donate a colleghi che hanno figli affetti da grave patologia o handicap.

Occorrerà presentare apposita richiesta all’amministrazione di riferimento, che provvederà a renderla nota – ancora una volta in maniera anonima – al resto del personale.

I dipendenti possono presentare specifica richiesta all’amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda.

Le ferie solidali non riguardano i docenti

Per quanto riguarda i docenti e Ata, è bene precisare, che, ad oggi, non è applicabile.

Lo ha confermato l’Aran con l’orientamento applicativo dello scorso 8 novembre: “Il nuovo CCNL del 19 aprile 2018, come precisato all’art. 1, è articolato in una parte comune, che contiene le disposizioni applicabili a tutti i lavoratori del comparto e quattro specifiche sezioni (Scuola, Università, Ricerca e AFAM) ciascuna delle quali disciplina gli istituti giuridici ed economici destinati esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni ricomprese nella Sezione stessa. Pertanto, poiché nella Sezione dedicata alle Istituzioni scolastiche, non viene disciplinato l’istituto delle ferie e dei riposi solidali, tale disposizione non potrà essere applicata al personale della Scuola”.

Tra le novità contenute nell’ipotesi di contratto del personale dirigente sottoscritta all’ARAN il 13 dicembre scorso segnaliamo alcune novità in materia di ferie, congedi e permessi.

Sì per i presidi

Nell’ipotesi di contratto del personale dirigente, l’art 14 introduce, anche per i presidi, le ferie e i riposi solidali (al momento non riguardano invece il restante personale della scuola).

Su base volontaria ed a titolo gratuito, i dirigenti possono cedere, in tutto o in parte, ad un altro dirigente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:

a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire; tali giornate eccedenti sono quantificate in 8 giorni sia nel caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni sia nel caso di articolazione su 6 giorni;

b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse.

Il dirigente che si trovi nelle suddette condizioni di necessità può presentare specifica richiesta all’amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

Ricevuta la richiesta, l’amministrazione rende tempestivamente nota a tutti i dirigenti l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.

Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

Materie maturità 2019: quando escono e tutte le novità

da Tuttoscuola

È la domanda del giorno, quella a cui  maturandi, i loro insegnanti e qualche genitore in ansia cerca disperatamente una risposta dal web. Ci siamo certo, il periodo è questo. Ogni anno il Ministero dell’Istruzione rende note le materie oggetto della seconda prova dell’esame di Stato entro il 31 gennaio. Probabilmente quindi, a breve tanti avranno la risposta che stanno aspettando. Ma quando precisamente? 

Materie maturità 2019: quando si sapranno?

In realtà, sottolineiamo, non esiste alcun vincolo temporale per il Miur che lo obbliga a comunicare le materie della maturità entro il 31 gennaio. Questo esiste invece per la diffusione delle materie che saranno invece affidate ai commissari esterni dell’esame di Stato, mentre per quelle oggetto del secondo scritto potremmo aspettare verosimilmente anche fino ad aprile. Negli ultimi anni, comunque, le materie oggetto della seconda prova maturità e quelle affidate ai commissari esterni sono state rese note nello stesso momento. Ricordiamo che per la prima volta, quest’anno, i maturandi potrebbero affrontare una prova a carattere multidisciplinare.

Materie maturità 2019: entro il 31 gennaio la risposta

Consuetudine vuole quindi che le materie della maturità siano comunicate dal ministero dell’Istruzione insieme a quelle affidate ai commissari esterni. Quando questo avverrà, sarà possibile trovare tutte le informazioni sulle materie maturità 2019 e sui commissari esterni maturità 2019 anche qui su Tuttoscuola e sul sito del Miur.

Ma quando sono uscite le materie maturità negli anni passati? Vediamolo insieme:

Maturità 2007: 17 Gennaio
Maturità 2008: 08 Gennaio
Maturità 2009: 21 Gennaio
Maturità 2010: 15 Gennaio
Maturità 2011: 31 Gennaio
Maturità 2012: 20 Gennaio
Maturità 2013: 28 Gennaio
Maturità 2014: 31 Gennaio
Maturità 2015: 27 Gennaio
Maturità 2016: 28 gennaio
Maturità 2017: 30 gennaio
Maturità 2018: 31 gennaio

Congedo parentale a ore: come funziona?

da Tuttoscuola

Sono una docente di ruolo di scuola superiore e madre di una bambina di due anni. Ho letto su alcune riviste che posso fruire del congedo parentale ad ore. Il personale di segreteria del mio istituito e lo stesso dirigente scolastico, interpellati in merito, mi hanno fornito riposte evasive e, a volte, contrastanti. Mi rivolgo a Lei per avere corrette e puntali delucidazioni su tale tipologia di congedo. Attendo, con ansia materna, la sua autorevole risposta.

La risposta dell’esperto

Il congedo parentale (già astensione facoltativa) è stato oggetto, nel 2015, di alcune importanti modifiche. Per coglierle puntualmente richiameremo, prima, la precedente disciplina, poi, in una sorta di contrappasso, illustreremo le novità intervenute con specifico riferimento alle lavoratrici madri che operano in ambito scolastico.

La disciplina previgente

Il precedente regime prevedeva un periodo di congedo parentale pari, complessivamente, a 6 mesi, che la lavoratrice madre poteva utilizzare sino agli 8 anni di età del minore, nel rispetto delle seguenti modalità retributive:

– sino a 3 anni di età del minore, la retribuzione era del 100% per il primo mese e del 30% per gli altri 5 mesi;

– dai 3 ai 6 anni di età del minore, la retribuzione poteva essere corrisposta – secondo gli importi dianzi evidenziati – solo ed unicamente se il reddito della madre richiedente risultava inferiore di 2,5 al minimo pensionabile corrisposto dall’Inps;

– dai 6 agli 8 anni di età del minore, la retribuzione non veniva – in ogni caso – corrisposta.

La disciplina vigente

Con il d.lgs. 15.06.2015, n. 80, che modifica, tra l’altro, gli artt. 32 e 34 del d.lgs. n. 151/2001, il congedo parentale rileva due importanti innovazioni, dapprima introdotte in via temporanea o sperimentale, successivamente rese definitive con altra disposizione legislativa (d.lgs. n.148/2015, art.43,comma 2).

La prima innovazione – che, però, lascia immutato il periodo massimo di fruizione di 6 mesi – concerne il più ampio lasso temporale entro cui la lavoratrice madre può fruire del congedo, elevato sino al compimento del 12° anno di età del minore.

Di conseguenza, vengono rideterminati anche i periodi di indennizzabilità ( cfr. Aran, Orientamento appl.vo SCU_098 del 5.04.2016), ovvero:

– sino al compimento del 6° anno di età del minore, la retribuzione per la lavoratrice madre della scuola è del 100% per il 1°mese e del 30% per gli altri 5 mesi;

– dal 6° all’8° anno del minore, la retribuzione è possibile, in misura identica a quella di cui al punto precedente, subordinatamente al reddito della lavoratrice richiedente, che deve essere inferiore di 2,5 all’importo previsto dal trattamento minimo pensionabile dell’Inps;

– dall’8° al 12° anno del minore non è prevista alcuna forma di retribuzione.

La seconda innovazione introduce la modalità di fruizione oraria del congedo parentale anche per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni che, in passato, ne erano esclusi.

Di seguito, gli aspetti di maggiore rilevanza.

  1. La lavoratrice madre, aggiuntivamente alle modalità già previste (giornaliere, plurigiornaliere o mensili), può fruire del congedo parentale ad ore in misura pari, di norma, alla metà dell’orario medio giornaliero, definito, a sua volta, sulla base dell’orario settimanale di servizio. Nella applicazione di tale criterio, riteniamo possibile – ove il permesso giornaliero ad ore risulti costituito da frazioni orarie, di difficile gestione in ambito scolastico – accordare alla lavoratrice la facoltà di utilizzare permessi orari giornalieri differenziati, senza comunque eccedere il tetto massimo consentito, ovvero la metà dell’orario settimanale di lavoro.
  2. In assenza della contrattazione collettiva, intesa a definire il criterio di calcolo della base oraria e della equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, il computo del congedo avviene, a tutt’oggi, su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria. Come dire, un permesso giornaliero di 2 ore corrisponde ad una giornata intera che concorre, a sua volta, a determinare il periodo massimo del congedo di 6 mesi. Resta, invece, rapportata al periodo orario di congedo parentale fruito la relativa corresponsione economica.
  3. La lavoratrice, nel fruire del congedo parentale può utilizzare le diverse modalità previste: giornate o mesi di congedo possono essere alternate da periodi di permesso orario. Tuttavia, al fine di evitare una fruizione, per cosi dire, “selvaggia”, in grado di indurre disfunzioni nella erogazione del servizio, il legislatore ha previsto la possibilità di addivenire ad un accordo tra il datore di lavoro ( per la scuola, il dirigente scolastico ) e la lavoratrice.
  4. La lavoratrice che articola la propria prestazione di servizio dal lunedì al venerdì e chieda, per tale periodo, il permesso ad ore con prosecuzione anche nella giornata del lunedì successivo, non vede computati d’ufficio anche il sabato e la domenica come congedo parentale, cosa che avviene, invece, per il congedo parentale richiesto a giornate intere. La spiegazione è semplice: nel congedo parentale orario, il sabato e la domenica risultano interposti da giornate ( venerdì e lunedì) in cui viene comunque effettuata l’attività lavorativa, pur se in maniera ridotta.
  5. Il congedo parentale orario – per espresso dettato normativo ( cfr. novellato art. 32, comma 1-ter, d.lgs. n. 151/2001) non è cumulabile, nelle medesime giornate, con altri permessi o riposi previsti dallo stesso Corpus normativo ( il D.lgs. n. 151/2001) e di cui sono parte integrante le innovate disposizioni in commento. In particolare, la lavoratrice madre, nel mentre utilizza il congedo parentale orario, è impedita dal fruire:

– del congedo parentale orario per altro figlio;

– dei permessi per allattamento, anche per altro figlio;

– dei permessi orari (di norma, due ore giornaliere ), in alternativa al prolungamento del congedo parentale a giorni, per l’assistenza ai figli disabili fino al compimento dei tre anni di vita.

Risultano cumulabili, in quanto disciplinati da altre fonti normative:

  • i 3 giorni di permesso mensile fruiti in modalità oraria per assistere parenti e affini con disabilità grave ( La maniera frazionata ad ore delle tre giornate di permesso mensile, però, non è prevista per il personale della scuola. – Cfr. Circ. Funzione pubblica, n.8/2008);
  • i permessi orari giornalieri di 2 ore al giorno, fruiti per se stesso, da parte del lavoratore in situazione di disabilità grave.

Tutto quanto evidenziato ha carattere provvisorio. Toccherà, infatti, alla contrattazione collettiva definire – anche in maniera diversa da quelli attuali – i criteri di compatibilità e incompatibilità per la fruizione del congedo parentale orario.

  1. L’ultima notazione riguarda i termini entro cui presentare la domanda per la fruizione del congedo. Per il congedo parentale a giorni, rimangono validi i termini previsti dal vigente Ccnl, ovvero:
  • in via ordinaria, 15 giorni prima della decorrenza;
  • 48 ore prima dell’astensione dal lavoro, a fronte di particolari situazioni personali da documentare.

Per il congedo parentale ad ore, il termine di preavviso è, invece, di 2 giorni.

Nuove Palestre

50 milioni di euro per palestre e strutture sportive
Pubblicato il 12 dicembre 2018 l’avviso pubblico


Sono 93 gli interventi per la costruzione di nuove palestre e per la messa in sicurezza di quelle esistenti che verranno finanziati con i 50 milioni di euro stanziati dal MIUR nell’ambito della programmazione triennale nazionale per l’edilizia 2018-2020. L’avviso pubblico per la presentazione dei progetti è stato pubblicato lo scorso 13 dicembre. Da ieri è disponibile l’elenco dei progetti che hanno ottenuto il finanziamento. In particolare, 77 progetti riguardano la messa in sicurezza delle strutture esistenti, soprattutto dal punto di vista antisismico, i restanti 16 prevedono la realizzazione di nuovi edifici.

“Il nostro lavoro di rilancio dello sport all’interno della scuola italiana prosegue con costanza e determinazione – commenta il Ministro Marco Bussetti -. La pubblicazione dell’elenco dei progetti di nuova costruzione e di messa in sicurezza degli edifici esistenti è un altro passo importante, che guarda non solo all’aspetto didattico ma anche a quello della sicurezza, altro punto fermo del nostro operato”.

I finanziamenti più cospicui andranno alla Lombardia (oltre 6,6 milioni di euro), alla Campania (5 milioni), alla Sicilia (4,6 milioni), al Lazio (4,1 milioni) e al Veneto (3,8 milioni). Sardegna ed Emilia Romagna, rispettivamente con 16 e 12 progetti, sono le Regioni nelle quali si realizzeranno più interventi; seguite da Basilicata, Campania e Lazio, tutte con 7 interventi ciascuna.

Sono nove le Regioni nelle quali verranno realizzate le 16 nuove palestre, che in alcuni casi sostituiranno edifici ormai inutilizzabili: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria.

L’elevato tasso di dispersione scolastica, l’assenza di strutture sportive e le condizioni di forte deprivazione territoriale sono stati, insieme al livello di progettazione, alcuni dei criteri utilizzati per l’individuazione dei progetti da finanziare.

Nota 10 gennaio 2019, AOODGSIP 75

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA
Ai Dirigenti degli Ambiti Scolastici Territoriali
LORO SEDI

Oggetto: Concorso nazionale “Un patrimonio da salvare”.