Scuola: 147mila posti liberi a settembre. Servono misure straordinarie. Il Governo approvi subito una fase transitoria per i precari
Roma, 28 febbraio – Scade oggi il termine per presentare le domande di pensionamento con i requisiti di Quota 100 nella scuola. Le domande pervenute finora sono circa 17mila tra docenti e ATA. A queste si aggiungono i 21mila posti che si libereranno a settembre prossimo per l’ordinario turn over e i circa 109mila posti liberi, tuttora coperti da supplenti
Numeri che ci allarmano e che fanno da controcanto alle rassicuranti dichiarazioni rese ieri dal Ministro Bussetti che, a proposito delle domande di Quota 100, afferma che: “La regolarità dell’avvio del prossimo anno scolastico sarà garantita grazie ad una serie di interventi, anche legislativi, che ho fortemente voluto in questi primi nove mesi del mio mandato”.
Il Ministro fa riferimento ai concorsi in fase di espletamento a quelli da bandire, alle Graduatorie ad Esaurimento e di Merito del concorso 2016 e al concorso per Direttore (DSGA), ma tace sul fatto che le graduatorie dei prossimi concorsi saranno pronte solo a settembre 2020, mentre quelle ad esaurimento e di merito del concorso 2016 non saranno sufficienti a coprire tutti i posti liberi.
E’ già accaduto nell’anno scolastico 2018/2019 che circa il 60% dei posti autorizzati siano rimasti scoperti per mancanza di canditati.
Ciò vuole dire che i 147mila posti liberi a settembre 2019 si potranno coprire solo con una fase transitoria e straordinaria. Basta la volontà politica che valorizzi le professionalità già esistenti nella scuola (docenti abilitati e supplenti con 3 annualità di servizio) e un piano straordinario per gli ATA. Si tratta di un’operazione necessaria, di buon senso, l’unica capace di farci uscire da questa emergenza.
Si rafforzano sempre di più le ragioni della giornata unitaria di mobilitazione programmata per il prossimo 12 marzo insieme a Cisl e Uil. La Scuola ha bisogno di risposte adeguate per le famiglie che chiedono continuità dell’insegnamento e del servizio.
Intelligenza Artificiale, Miur: al via il Gruppo di Lavoro
per una strategia nazionale
Nel FOE (Fondo per il funzionamento ordinario degli enti pubblici di ricerca) risorse dedicate per dottorati e progetti
Il 28 febbraio si è riunito al CNR il primo Gruppo di Lavoro sull’Intelligenza Artificiale (I.A.). Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha infatti incaricato il CNR, di raccogliere, in stretto raccordo con il Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca, le componenti più significative del mondo della ricerca scientifica italiana che si occupano di questo tema con l’obiettivo di elaborare una strategia nazionale di lungo periodo che metta a sistema tutte le eccellenze scientifiche presenti nel nostro Paese e strutturare un programma nazionale di dottorati di ricerca su questo tema.
Per il Ministero ieri è intervenuto in apertura dei lavori il Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca, il Professor Giuseppe Valditara, che ha annunciato che nel prossimo FOE (Fondo per il funzionamento ordinario degli enti pubblici di ricerca) saranno inserite risorse per finanziare dottorati di ricerca e progetti congiunti tra le diverse realtà coinvolte nel settore dell’Intelligenza Artificiale.
Cinque le aree tematiche individuate, ad oggi, per il programma nazionale di dottorati: Intelligenza Artificiale e data science, I.A. e cyber security, I.A. per salute e scienze della vita, I.A. e industria 4.0, I.A. per ambiente e agricoltura. Per proseguire i lavori, sarà creato un Comitato Direttivo e il Gruppo di lavoro, al quale hanno partecipato ieri circa 30 tra atenei, enti di ricerca e altre realtà del settore, si amplierà ulteriormente.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – CCI2014IT05M00P001 – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Comunicazione …
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l’esercizio finanziario …
Autorizzazione all’attivazione di percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella …
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Adeguamento dell’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova …
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo (FSE). Definizione della tempistica per …
Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni …
Specifiche tecniche e riparto somme destinate ai CPIA per la realizzazione di attività finalizzate ad innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta e a potenziarne le competenze, nonché …
Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019 a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata introdotte dal decreto-legge 28 gennaio …
Online il bando del Concorso Nazionale a premi “Cesare Cancellieri”, giunto alla sua 6° edizione.
Il concorso è rivolto a docenti o gruppi di docenti di ogni ordine e grado di scuola che presentino lavori realizzati con gli studenti nell’ambito di una di queste tematiche: – Sezione A: didattica della matematica – Sezione B: valenza formativa dell’informatica – Sezione C: giochi matematici, logici e linguistici
Saranno assegnati tre premi, per complessivi 1.500 Euro.
Il materiale va presentato entro il 17 settembre 2019.
La premiazione dei vincitori si terrà a Mantova durante la settimana di MantovaScienza 2019
Il premio è intitolato a Cesare Cancellieri (1937-2002), insegnante di Scienze Matematiche, pionieristico sperimentatore a scuola delle nuove tecnologie e tra i fondatori dell’Associazione “Informatica e Didattica” di Mantova.
Sono 42.425 le domande inoltrate al 28 febbraio 2019. Di queste 16.913 riguardano “Quota 100”.
personale docente, ATA e educativo: 22.197, di cui 16.804 avvalendosi dei requisiti di Quota 100.
Considerato che entro la scadenza del 12 dicembre erano già pervenute 19.853 domande, i pensionamenti saranno complessivamente 42.050.
dirigenti scolastici: 375, di cui 109 con Quota 100.
La circolare riporta nel dettaglio i requisiti necessari e le indicazioni operative per aderire alle varie forme di pensionamento anticipato.
La domanda potrà essere presentata on line dal 4 al 28 febbraio 2019 attraverso il sistema Polis.
Nota 1 febbraio 2019, AOODGPER 4644
Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019 a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4. Indicazioni operative
Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione del 28 febbraio 2019, ha approvato dieci disegni di legge di delega al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore
SEMPLIFICAZIONE
Deleghe al Governo in materia di semplificazione e codificazione (disegni di legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte,
ha approvato dieci disegni di legge di delega al Governo per le
semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore. I
testi approvati, alcuni dei quali sono collegati alla legge di bilancio
per il 2019, fanno seguito e superano, ampliandone la portata, il
disegno di legge in materia di semplificazione approvato in via
preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 12 dicembre.
Di seguito le principali previsioni dei provvedimenti.
1. Deleghe al governo in materia di semplificazione e codificazione
La delega prevede che, al fine di migliorare la qualità e
l’efficienza dell’azione amministrativa, garantire la certezza dei
rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, ridurre gli oneri
regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività
del Paese, il Governo adotti una serie di decreti legislativi di
semplificazione e codificazione nei seguenti settori, con facoltà di
intervenire anche limitatamente a specifiche attività o gruppi di
attività intersettoriali:
attività economiche e sviluppo economico;
energia e fonti rinnovabili;
edilizia e governo del territorio;
ambiente;
acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;
cittadinanza e innovazione digitale;
servizio civile universale e soccorso alpino;
prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione;
giustizia tributaria e sistema tributario e contabile dello Stato;
tutela della salute
La delega prevede, inoltre, disposizioni per l’attuazione delle
politiche di semplificazione, con l’istituzione, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, di una Commissione permanente cui è
attribuito il compito di assicurare in concreto l’attuazione delle
misure di semplificazione, nonché il riordino dell’Unità per la
semplificazione.
2. Delega al Governo per la semplificazione, la
razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l’integrazione della
normativa in materia di contratti pubblici
Si delega il Governo al riassetto della materia dei contratti
pubblici, non solo nei settori ordinari e speciali ma anche nei settori
della difesa e della sicurezza. In particolare, la delega mira a rendere
la normativa più semplice e chiara, nonché a limitarne le dimensioni e i
rinvii alla normazione secondaria.
Dal punto di vista contenutistico, la delega promuove la
responsabilità delle stazioni appaltanti e mira ad assicurare
l’efficienza e la tempestività delle procedure di programmazione, di
affidamento, di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei
contratti di concessione, al fine di ridurre e rendere certi i tempi di
realizzazione delle opere pubbliche, razionalizzando inoltre i metodi di
risoluzione delle controversie, anche alternativi ai rimedi
giurisdizionali, riducendo, tra l’altro, gli oneri di impugnazione degli
atti delle procedure di affidamento.
Infine, si introducono principi e criteri direttivi volti ad
alleggerire gli oneri burocratici e di regolazione, semplificando il
carico degli adempimenti gravanti sugli operatori economici.
3. Delega al Governo per la revisione del Codice civile
Si delega il Governo alla revisione e integrazione del Codice civile.
Si prevede di intervenire, tra l’altro, in materia di contratti, di
rapporti tra le parti, di successione, di responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale.
In particolare:
in materia di associazioni e fondazioni, (escluse le fondazioni
di origine bancaria), effettuando il coordinamento con la disciplina del
terzo settore con particolare riferimento alle procedure per il
riconoscimento, ai limiti allo svolgimento di attività lucrative e alle
procedure di liquidazione degli enti;
in materia di rapporti tra parti, compresi nubendi e coniugi,
prevedendo che possano stipulare accordi per regolare i rapporti
personali e patrimoniali, anche in previsione dell’eventuale crisi del
rapporto, nonché a stabilire i criteri per l’indirizzo della vita
familiare e l’educazione dei figli;
in materia si successione, prevedendo la possibilità di trasformare
la quota riservata ai legittimari (ai sensi degli articoli 536 e
seguenti del codice civile) in una quota del valore del patrimonio
ereditario; prevedendo la possibilità di stipulare patti relativi alla
ripartizione dei beni, compreso quello che prevede la rinuncia
all’eredità (resta inderogabile la quota di riserva prevista dagli
articoli 536 e seguenti del codice civile); introducendo misure di
semplificazione ereditaria, in conformità al certificato successorio
europeo;
in materia di contratti prevedendo, tra l’altro, il diritto delle
parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali
ed imprevedibili, di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona
fede ovvero, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio
l’adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che venga
ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta
dalle parti.
4. Delega al Governo di semplificazione e codificazione in materia di agricoltura
Si delega il Governo, tra l’altro:
alla revisione e semplificazione degli adempimenti
amministrativi a carico delle imprese agricole connessi all’erogazione
dell’aiuto ovvero al sostegno regionale, nazionale e europeo nell’ambito
della Politica agricola comune;
a prevedere, per i procedimenti amministrativi di competenza degli
enti territoriali, il ricorso a procedure pattizie con l’obiettivo di
facilitare in particolare l’avvio dell’attività economica in materia di
agricoltura;
alla revisione e semplificazione della normativa in materia di
regolazione dei mercati al fine di assicurare un corretto funzionamento
delle regole di concorrenza del mercato ed un’equa ripartizione dei
margini lungo la filiera;
al potenziamento del sistema di rilevazione dei prezzi e dei costi
di produzione delle imprese al fine di assicurare una maggiore
trasparenza nelle relazioni di mercato;
a favorire la crescita dimensionale delle imprese agricole, lo
sviluppo dell’imprenditoria giovanile e l’ammodernamento delle filiere
agroalimentari con l’obiettivo anche di assicurare un maggiore
coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti;
al riordino della disciplina delle frodi agroalimentari nonché
revisione della disciplina sanzionatoria vigente in materia di regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
all’istituzione di un sistema unico di controlli al fine di evitare
duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli
ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza.
5. Delega al Governo in materia di turismo
La delega mira alla riorganizzazione e al coordinamento delle
disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di
attività mediante l’aggiornamento del Codice che disciplina
l’ordinamento e il mercato del turismo.
Tra le principali disposizioni, si introducono: la semplificazione e
l’aggiornamento del linguaggio normativo; il riordino e revisione della
normativa in materia di turismo, con particolare riferimento alle
professioni turistiche, alla revisione della classificazione delle
strutture alberghiere e del sistema premiale per le strutture e le
imprese turistico ricreative e, infine, l’individuazione di un sistema
di monitoraggio della domanda e dell’offerta turistica al fine di
migliorare la qualità dei servizi offerti e per la realizzazione di un
codice identificativo nazionale.
6. Delega al Governo di semplificazione e codificazione in materia di disabilità
Si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al
fine di promuovere, tutelare e garantire il pieno ed eguale godimento
dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte della persona
con disabilità e porre le condizioni affinché sia effettivamente rimosso
qualsiasi ostacolo che ne limiti o impedisca la piena e libera
partecipazione alla vita economica, sociale e culturale della Nazione.
La delega prevede l’intervento su più settori, tra i quali: definizione
della condizione di disabilità, disciplina dei benefici, promozione
della vita indipendente e contrasto dell’esclusione sociale, inserimento
nel mondo del lavoro e tutela dei livelli occupazionali ed infine,
accessibilità e diritto alla mobilità.
7. Delega al Governo per la semplificazione e il riassetto in materia di lavoro
Si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di
semplificazione e riassetto delle norme in materia di lavoro, al fine di
creare un sistema organico di disposizioni in materia e di rendere più
chiari i principi regolatori delle disposizioni già vigenti e costruire
un complesso armonico di previsioni di semplice applicazione, a tutela
dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Tra le principali previsioni:
si pone l’attenzione sulla materia dell’apprendistato al fine di
semplificare gli adempimenti posti in capo al datore di lavoro in
ordine agli obblighi di formazione;
si interviene in materia di servizi per l’impiego, compreso il
collocamento mirato, e di politiche del lavoro, nonché dei relativi
sistemi informativi di supporto, al fine di razionalizzare le funzioni e
i compiti in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
alle politiche del lavoro;
si razionalizzano e riorganizzano le agenzie, gli enti o gli
organismi facenti capo all’amministrazione statale che svolgono compiti
in materia di servizi per l’impiego e politiche del lavoro, ivi compresi
quelli preposti all’analisi delle politiche pubbliche, anche attraverso
il loro accorpamento;
si eliminano i livelli di regolazione superiori a quelli minimi
richiesti per l’adeguamento alla normativa europea e si prevede
l’obbligo per l’amministrazione di rendere facilmente conoscibili e
accessibili le informazioni e i dati in materia (oltre alla relativa
modulistica), assicurando al contempo l’integrazione e lo scambio di
dati tra le amministrazioni dello Stato e altri soggetti pubblici e
privati.
8. Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione
in materia di istruzione, università, alta formazione artistica
musicale e coreutica e di ricerca
Si delega il Governo alla semplificazione e alla codificazione delle
disposizioni vigenti in materia di istruzione, università, alta
formazione artistica musicale e coreutica e ricerca, con riguardo ad
alcuni settori che richiedono interventi di coordinamento e di
sistematizzazione. Tra gli altri, gli obiettivi della delega sono:
organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;
razionalizzare, eventualmente anche attraverso fusioni o
soppressioni, enti, agenzie, organismi comunque denominati, ivi compresi
quelli preposti alla valutazione di scuola e università, ovvero
trasformare gli stessi in ufficio dello Stato o di altra amministrazione
pubblica, salvo la necessità di preservarne l’autonomia, ovvero
liquidazione di quelli non più funzionali all’assolvimento dei compiti e
delle funzioni cui sono preposti, ferma restando la salvaguardia del
personale in carico ai suddetti soggetti, qualora incardinato nel
rispetto della disciplina normativa sulle assunzioni, ferma restando la
neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica;
ridurre il numero di componenti degli organi collegiali degli enti
sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e razionalizzazione e omogeneizzazione dei poteri di
vigilanza ministeriale;
fermo restando il principio di autonomia scolastica, revisionare la
disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola, in modo da
definirne competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e
sovrapposizione di funzioni, e ridefinendone la relazione rispetto al
ruolo, competenze e responsabilità dei dirigenti scolastici, come
attualmente disciplinati;
riallocare le funzioni e i compiti amministrativi in tema di
cessazioni dal servizio, progressioni e ricostruzioni di carriera,
trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché di
ulteriori compiti e funzioni non strettamente connessi alla gestione
della singola istituzione scolastica, al fine di incrementare
l’efficienza nell’uso delle risorse e l’efficacia dei risultati
conseguiti. Dall’attuazione del predetto principio non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
riordinare e promuovere l’attività sportiva studentesca in ogni
ciclo di istruzione, tramite la previsione, nel rispetto dell’autonomia
scolastica, di centri sportivi studenteschi e di una federazione
nazionale dello sport scolastico. Dall’attuazione del predetto principio
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare
Si delega il Governo alla razionalizzazione, alla semplificazione e
al riassetto delle disposizioni dell’ordinamento militare, con
l’obiettivo di migliorare la qualità della regolazione e rendere
effettiva la semplificazione organizzativa e procedimentale
dell’amministrazione. Tra le principali direttrici di azione, si possono
indicare:
la riduzione delle disposizioni legislative previste dal Codice
dell’ordinamento militare e successive modificazioni, ri-codificando al
livello primario le disposizioni che disciplinano materie coperte da
riserva di legge;
la ricognizione delle disposizioni previste dal Codice
dell’ordinamento militare aventi natura attuativa e integrativa di norme
generali regolatrici delle materie, nonché di quelle che disciplinano
materie non coperte da riserva di legge, anche relativa;
una “deregolamentazione” consistente nella revisione complessiva del
Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
10. Delega al Governo per il riordino della materia dello
spettacolo e per la modifica del Codice dei beni culturali e paesaggio
Si delega il Governo a:
introdurre, attraverso la redazione di un “Codice dello
spettacolo”, una nuova disciplina complessiva dello spettacolo dal vivo
nelle sue diverse espressioni, al fine di conferire al settore un
assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione
delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a
migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone
la produzione, l’innovazione, nonché la fruizione da parte della
collettività;
adottare disposizioni di modifica del Codice dei beni culturali e
del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), al fine di
consentire un riordino sistematico della materia e del necessario
adeguamento alle riforme intervenute successivamente all’emanazione del
Codice, come il Codice dei contratti pubblici e quello del terzo
settore.
Disegno di legge recante delega per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca.
ART. 1
(Delega in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca)
Il Governo è delegato ad adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specitiche attività o gruppi di attività assicurando l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;
b) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando le opportune moditiche volte a garantite o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e intervenendo laddove possibile mediante novellazione e aggiornamento dei testi unici di settore già esistenti;
c) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
d) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
e) rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica, anche adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio;
f) razionalizzare, eventualmente anche attraverso fusioni o soppressioni, di enti, agenzie; organismi comunque denominati, ivi compresi quelli preposti alla valutazione di scuola e università, ovvero trasformazione degli stessi in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, salvo la necessità di preservarne l’autonomia, ovvero liquidazione di quelli non più funzionali all’assolvimento dei compiti e delle funzioni cui sono preposti, ferma restando la salvaguardia del personale in carico ai suddetti soggetti, qualora incardinato nel rispetto della disciplina normativa sulle assunzioni, nonché la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica;
g) ridurre il numero di componenti degli organi collegiali degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e razionalizzazione e omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale;
h) fermo restando il principio di autonomia scolastica, revisionare la disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola, in modo da definirne competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e sovrapposizione di funzioni, e ridefinendone la relazione rispetto al ruolo, competenze e responsabilità dei dirigenti scolastici, come attualmente disciplinati;
l) riallocare le funzioni e i compiti amministrativi in tema di cessazioni dal servizio, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché di ulteriori compiti e funzioni non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, al fine di incrementare l’efficienza nell’uso delle risorse e l’efticacia dei risultati conseguiti. Dall’attuazione del predetto principio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
m) riordinare e promuovere l’attività sportiva studentesca in ogni ciclo di istruzione, tramite la previsione, nel rispetto dell’autonomia scolastica, di centri sportivi studenteschi e di una federazione nazionale dello sport scolastico. Dall’attuazione del predetto principio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti. Sugli schemi di decreti legislativi sono acquisiti il parere della Conferenza Uniticata e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso, il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
ART. 2 (Disposizioni finanziarie)
Dall’attuazione della delega di cui all’articolo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai relativi decreti legislativi il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si provvede attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione al medesimo. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Decreto Ministeriale 28 febbraio 2019
Riparto delle risorse attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, riguardante il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. (19A02554) (GU n.93 del 19-4-2019)
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Visto l’art. 117 della Costituzione;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio triennale 2017-2019»;
Visto l’art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito Fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l’anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l’anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l’anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell’Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita’, mobilita’ sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilita’ delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attivita’ industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle citta’ metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche;
Vista la nota prot. n. 24549 del 23 dicembre 2016 con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha richiesto, a tutti i ministeri, di indicare gli interventi da finanziare a valere sul suddetto Fondo;
Viste le note prot. n. 1254 del 16 gennaio 2017 e prot. n. 3624 del 2 febbraio 2017 con cui sono state trasmesse, al Ministero dell’economia e finanze, le proposte di riparto del fondo di cui all’art. 1, comma 140, lettera c), della summenzionata legge n. 232/2016, relative, rispettivamente, al finanziamento dei programmi opzionali sottoscritti in occasione del Consiglio ministeriale dell’Agenzia spaziale europea del 2016, alla previsione di un finanziamento aggiuntivo per il FIRST e, infine, alla proposta di realizzazione dell’infrastruttura di ricerca Elettra 2.0;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017 recante «Riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui al citato art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232», che attribuisce al Ministero dell’istruzione, universita’ e ricerca, nell’allegato 1, lettera c), l’importo complessivo di € 1.270.000.000, di cui € 65.000.000 per il 2017, € 115.000.000 per il 2018, € 180.000.000 per il 2019 ed € 910.000.000 a partire dal 2020 e fino al 2026 (Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 226 del 27 settembre 2017);
Vista la nota prot. n. 1147 dell’11 ottobre 2017 con cui il Capo Dipartimento per la formazione e per la ricerca pro tempore, prof. Marco Mancini, ha comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze, Ispettorato generale del bilancio, la definitiva formulazione delle assegnazioni proposte ai fini dell’adozione del provvedimento di riparto di cui alla gia’ citata legge n. 232/2016, art. 1, comma 140, per il settore di intervento relativo alla lettera «c) ricerca»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e finanze del 16 ottobre 2017, n. 177410 che, in considerazione della suddetta ripartizione, ha disposto le variazioni di bilancio per l’anno 2017;
Vista la nota prot. 189581 del 19 ottobre 2017 con la quale il Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha comunicato al Ministero dell’istruzione, universita’ e ricerca le conseguenti variazioni di bilancio per l’anno finanziario 2017, nonche’ l’istituzione dei seguenti nuovi capitoli di spesa: 7231 concernente «Contributo dell’Italia all’ESA per sviluppo di vari programmi opzionali nel settore aerospaziale per l’esplorazione spaziale, per osservazione della terra, per le telecomunicazioni, le applicazioni integrate e per i lanciatori»; 7245/2 concernente «Finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca di interesse nazionale presentati dalle Universita’ (PRIN)»; 7445 concernente «Finanziamento per la realizzazione del programma Elettra 2.0»;
Visto il decreto n. 3190 del 14 novembre 2017 con cui il Capo Dipartimento per la formazione e per la ricerca pro tempore, prof. Marco Mancini, ha assegnato, al direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l’esercizio dei poteri di spesa, in termini di residui, competenza e cassa, dei summenzionati capitoli di nuova istituzione;
Considerata la sentenza della Corte costituzionale del 13 aprile 2018 n. 74 che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 140, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un’Intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale;
Visto l’art. 13 comma 1 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, secondo il quale «all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l’intesa puo’ essere raggiunta anche successivamente all’adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018»;
Ravvisata, pertanto, la necessita’ di acquisire l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul riparto del fondo di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Vista l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, acquisita nella seduta del 13 febbraio 2019 (Repertorio atti n. 23/CSR del 13 febbraio 2019);
Decreta:
Art. 1 Le risorse stanziate a valere sulle risorse del Fondo di cui all’art. 1, comma 140, lettera «c) ricerca», della legge 11 dicembre 2016, n. 232, attribuite al MIUR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017 recante «Riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui al citato art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232», pari a € 1.270.000.000,00 sono ripartite come segue:
Art. 2 Le risorse sono erogate sulla base degli importi assegnati con il decreto del Ministro dell’economia e finanze 16 ottobre 2017 n. 177410 e dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Roma, 28 febbraio 2019
Il Ministro: Bussetti
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-500
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