Assistenza alunni con disabilità

OrizzonteScuola.it del 09-03-2019

Assistenza alunni con disabilità

Assistenza alunni con disabilità, Nocera (FISH): collaboratori che si sottraggono ad ordine di servizio rischiano sanzioni.

Sono Salvatore Nocera, presidente del Comitato dei Garanti della f i s h. Ho letto sul Vostro Numero dell’8 Marzo 2019 la replica ad un mio articolo ( pubblicato anche su Superando della f i s h )di risposta ad un gruppo di Collaboratrici e Collaboratori scolastici a firma del Segretario della UIL Antonio Lacchei.

Assistenza igienica alunni con disabilità, UIL: non spetta al Collaboratore Scolastico

Egli, sostenendo la tesi dei suoi iscritti che dicono NO all’assistenza igienica agli alunni con disabilità, sostiene che il CCNL va “applicato e non interpretato “. E comunque nega lobbligo delle Collaboratrici e dei Collaboratori scolastici a prestare assistenzai igienica , affermando che tale compito spetti agli assistenti forniti dagli Enti locali, di cui però non è traccia nel CCNL.

Io che sono un avvocato e non un sindacalista mi permetto sommessamente di sostenere che i contratti prima di applicarli vanno correttamente interpretati e cercherò di dimostrarlo:
1.“ ART.47 – COMPITI DEL PERSONALE ATA.
1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività.”

Dunque l’art 47 al comma 1 lettera B prevede che le Collaboratrici ed i Collaboratori scolastici svolgano Mansioni dipendenti da incarichi specifici che comportano assunzioni di particolare responsabilità.

Il comma 2 precisa che tali incarichi vengano assegnati espressamente dal Dirigente scolastico.
2. La Tabella A elenca le varie aree di mansioni, tra le quali l’atrea a che è quella più elementare da Lei citata e quella immediatamente superiore AS in cui è espressamente prevista l’assistenza agli alunni con disabilità.
3. L’art 48 al comma 1 lettera Aa stabilisce che sia possibile passare da una mansione a quella superiore tramite concorso interno a spese dell’amministrazione.
4. LE OOSS ed il MIUR, prima di applicare il CCNL lo hanno interpretato come segue:
Hanno concordato che le Collaboratrici ed i Collaboratori scolastici che ricevono l’incarico dell’Assistenza igienica e la cura dell’igiene personale agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado, debbono frequentare un corso di aggiornamento di almeno 40 ore a spese dell’amministrazione, al termine del quale essi passano dalla qualifica A a quella AS; in forza di tale passaggio scatta il famoso art 7 col quale essi acquistano il diritto ad un aumento retributivo che, in forza della sequenza negoziale del 2007 entra a far parte della parte pensionabile dello stipendio.
5. Questo è quanto avviene anche da prima del 2006, e comunque sicuramente a partire dal CCNL del 2006.
6. Sino al 2017 le Collaboratrici ed i Collaboratori scolastici erano liberi di frequentare il corso di aggiornamento, dal momento che i CCBNL stipulati prima di tale data prevedevano il diritto ma non anche l’obbligo dell’aggiornamento in servizio.
7. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 66/17 le cose sono cambiate, poiché tale decreto prevede all’art 13 l’obbligo di aggiornamento in servizio per tutto il personale della scuola, direttivo, docente ed ATA, quindi anche per le Collaboratrici ed i Collaboratori scolastici.
8. Quindi le Collaboratrici ed i Collaboratori scolastici , se ricevono l’ordine di servizio del Dirigente scolastico dell’assistenza igienica e della cura dell’igiene personale agli alunni con disabilità, non possono sottrarsi a tale obbligo e quindi debbono frequentare il corso di aggiornamento, al termine del quale, ma anche prima, debbono svolgere queste mansioni.
9. Se uno di tale personale, a meno che non sia persona con disabilità esso stesso o abbia gravi motivi ritenuti validi dal Dirigente scolastico, si sottrae all’ordine di servizio, subisce le prescritte sanzioni disciplinari e può anche essere incriminato per inottemperanza ai propri doveri di ufficio, come ha deciso la Corte suprema di Cassazione con la sentenza citata nel mio articolo criticato da Voi. Anzi quelle Collaboratrici incriminate debbono ringraziare i tempi biblici della Giustizia italiana se sono stati assolti dall’incriminazione a causa della prescrizione del loro reato; ma non si sono potute sottrarre alla condanna di risarcimento dei 36000 E uro a causa dei danni arrecati alle due alunne con disabilità che si sono infettate a causa del loro rifiuto di prestare adempimento all’ordine di servizio del Dirigente scolastico.
10. Per questo nel mio 10 ° punto del mio precedente articolo avevo invitato i Sindacati a non sollecitare i propri iscritti ATA a sottrarsi all’ordine di servizio dei Dirigenti scolastici circa l’assistenza igienica agli alunni con disabilità, se non volevano mandarli allo sbaraglio come era avvenuto per le Collaboratrici oggetto della sentenza della Cassazione E per questo torno ad invitarLa a non fornire consigli di tal fatta ai Vostri iscritti nel loro interesse che sta a cuore pure a me ed alla f i s h, come ci sta a cuore l’interesse degli alunni con disabilità.

di Salvatore Nocera

L’ Isola Che Non C’è

<<L’ Isola Che Non C’è>>

di Paolo Manzelli
egocreanet2016@gmail.com  

<<L’ Isola Che Non C’è>>  .  L’ impatto della Quarta Rivoluzione Industriale 4.0 sul lavoro basata sulla robotizzazione e la  dematerializzazione digitale dello sviluppo rendera’ il lavoro tradizionale un qualcosa che, come l’ isola che non c’e , si cerca ma non si trova; questo accadra’ se non modificheremo alle radici il modello di sviluppo contemporaneo per dar vita a molte opportunita di lavoro socialmente innovativo e creativo.

Il Lavoro tradizionale con la nuova concezione di sviluppo della  industria 4.0 cambiera rapidamente  pertanto   lavoro socialmente creativo sara’ consapevolmente da innovare

In ogni momento storico di cambiamento si aprono alternative  che sbloccano le possibilita’ di rinnovare  obsolete modalita di concepire la realta’ evolutiva dello sviluppo sociale ed economico.

(1)-http://nuovadidattica.lascuolaconvoi.it/agire-educativo/2-la-mediazione-plurale-nel-lavoro-educativo/thomas-samuel-khun/

Purtroppo l’ uomo contemporaneo si comporta come colui che cerca il suo cappello ovunque e non lo trova perche’ lo tiene sulla sua testa  cosi che similmente non pensa che le radici della regressione progressiva della crescita economica e sociale  risiedono nelle modalita riduzioniste  incluse nella concezione meccanica della scienza e della cultura del progresso  industriale, la quale è  stata fondata sulla paradigma utile per la costruzione di macchine anziche sulla comprensione della evoluzione della vita biologicca e relazionale.

Pertanto al fine di evitare motivi irreversibili di crisi permanente diventa oggi necessario superare obsolete concezioni meccaniche che in primariamente determinano insanabili contraddizioni logiche.

La prima tra esse e il “Dualismo Kantiano tra Fenomeno e Noumeno” che rende trascendente il pensiero cosi da affermare un “Realismo Ingenuo” della concettualita’ meccanica per la quale si ritiene oggettivo cio’ che è solo una nostra rappresentazione del mondo esterno  costruita dal cervello.(2)- http://www.caosmanagement.it/n67/art67_03.html

Infatti dalla neuro-chimica  sappiamo che “non” ci sono occhi nella idea di un “soggetto isolato ed astratto” che al posto nostro percepisce oggettivamente la realta’ .  Diversamente sappiamo che quando gli occhi di una persona reale vengono temporaneamente accecati da un forte flash di luce i recettori fotochimici non emettono il segnale neuronale e pertanto rimaniamo temporaneamente come fossimo al buio malgrado la intensita’ luminosa esterna sia elevata.

 Cio significa che quando normalmente apriamo gli occhi non vediamo oggettivamente la luce esterna  cio’ i quanto  la sensazione di luce che percepiamo “non” e’ oggettivamente quella dei fotoni della luce interagenti nell’ ambiente esterno ma altresi proviene dalla sensazione cerebrale interiore che crea una immagine di luce diffusa che in realta’ è quella  prodotta dal cervello.

 Infatti sappiamo che  l’ impulso neuronale, generato dalla reazione fotochimica dei coni e bastoncelli della fovea, va a stimolare le sinapsi cerebrali, in particolare quelle bioelettriche che avvicinando il “gap” tra le cariche positive e negative emettono “sparks” di luce ( “biofotoni” ) ;  quindi è la produzione cerebrale di luce all’ interno del nostro cervello quella che genera la effettiva sensazione dei  luminosita che vediamo. (3)-   http://www.caosmanagement.it/n67/art67_03.html

Dallo sviluppo della storia delle conoscenze sappiamo come l “realtà percepita ” non sia  mai stata la stessa nel quadro del cambiamento dei paradigmi di sviluppo storico dei sapere sociale .

(4)- https://noemalab.eu/ideas/essay/tempo-–-bidimensionale-nell’arte

In seguito agli sviluppi della “Intelligenza Artificiale “ che  permettono la visione di una   “Realta’ Virtuale” oggi sappiamo che gli ologrammi   che osserviamo in tre dimenzioni (  3D ) sono fisicamente costituiti da immagini piatte che assumono la visione tri-dimensionale solo nel cervello che le osserva .

Si tratta senza ombra di dubbio che la terza dimensione in cui si esplica un ologramma nella visione cerebrale non è oggettiva , cio proprio  in quanto la nostra percezione del mondo esterno è stata biologicamente programmata per elaborare immagini visive tridimensionali poiche’ esse fanno seguito a costruzioni cognitive che si limitano a descrivere il mondo materiale  come reale oggettivazione della realta’ della  vita,  che in verita sappiamo essere  molto piu’ complessa per essere coerente con tutte le altre forme di energia che non vediamo.

(5)- https://dabpensiero.wordpress.com/2015/04/07/linterpretazione-quantistica-della-percezione-e-il-cambiamento-di-conoscenze-nella-scienza-e-nell-arte-contemporanea/

La organizzazione del lavoro sociale del futuro ,sulla base del riduzionismo meccanico della scienza, somiglia quindi “Isola che non c’e” in quanto in assenza di un netto cambiamento del paradigma della oggettivita della percezione materiale del mondo, la mancanza di lavoro  diverra una carenza effettiva  che provochera’ un regresso irreversibile della societa’ e dell’ ambiente . Di conseguenza  diviene una esigenza prioritaria rimodulare le nostre concezioni della creativita dello sviluppo in modo che esse non siano piu’ limitate da concezioni di oggettivita’ percettiva che come nel “Mito della Caverna di Platone” ci costringono ad essere prigionieri di una illusione materialistica di ombre olografiche come condizione di apparenza cerebrale ed inganno mentale che progressivamente ci condurra’ verso una irreversibile  catastrofe biologica e ambientale dei sistema vivente sul nostro Pianeta.

Simili considerazioni hanno dato origine al “Principio Olografico” sviluppato dall’ istituto Astronomico del FERMI-LAB – in USA  , dove si studia la Astrofisica Quantica , partendo dal fatto noto che suddividendo un ologramma piatto in due parti ,ogni meta e in grado di far vedere tutta la figura in 3D. Allora gli scienziati del FERMI LAB hanno ritenuto che fosse possibile suddividere il Quadrivettore della Energia dell’ Universo, definito come “HOLOMETER” in (4D) nelle varie dimensioni della  “matrix del cronotopo”  cosi da suddividerla in ( 4-1 )  dimensioni , che sono quelle del mondo materiale che percepiamo in 3D , per poi proiettarla in ( 4-2 ) cioe in due Dimensioni Olografiche, ma successivamente fosse possibile trasformarla anche in ( 4-3 ) dimensioni (2D) riducendo l’ Universo  in un campo  di onde/particelle i cui PIXEL QUANTICI fluttuano nella dimensione del “Quanto di azione di Plank” generando la fondamentale dimensione di uno spazio “non” continuo  perche quantistico , che è molto  diverso da quanto abbiamo ritenuto fino ad oggi assumendo come  oggettiva la illusione della nostra percezione visiva.

(6)-https://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/filippo-bonaventura/siamo-solo-ologrammi-2d/settembre-2014

à Di queste affascinanti probabilita’ fondanti il cambiamento futuro delle nostre conoscenze , discuteremo  al <<Seminario Anticipazione di un Futuro Migliore>> Firenze 30 .03. 2019 , c/o –Info-Point , Sala Multimediale “Visitor Centre” in Piazza della Stazione di Santa Maria Novella a Firenze.

Lo obiettivo del Seminario di Studi e Ricerca, Organizzato dal Cluster Egocreanet (NGO-Firenze)) è quello di promuovere una rinnovata consapevolezza per osservare lo sviluppo culturale e sociale  da un punto di vista piu ampio e creativo di quello ereditato dal riduzionismo meccanico in modo da riconoscere la effettiva opportunita’ del cambiamento di una nuova dimensione della vita finalizzata a reinterpretare la realta’ dello sviluppo eco-economico e sociale contemporaneo in modo da  rimodulare creativamente  il modello formativo tradizionale

Vedi il Programma  sul : Portale Giovani del Comune Firenze in :

https://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/news_publish/rubrica_pace_dettaglio.php?ID_REC=16714

RICERCA DI PARTNERS del Progetto:

“SFIDA CONTEMORANEA PER LA  FORMAZIONE CREATIVA E COSCIENTE”

Come Egocreanet Cluster (ONG no for profit) richiediamo  ai potenziali partners  la partecipazione al seminario nella intenzione di proseguire nella collaborazione del  Progetto di Formazione trans-disciplinare da condividere con giovani Talenti allo scopo di realizzare successivamente una progettazione formativa  del tipo “Job Coaching” tendente a creare nuovi profili professionali emergenti e percorsi di inclusione nell’ impresa sociale innovativa. In estrema sintesi riteniamo che per tale obiettivo si debbano superare le ormai obsolete concezioni del paradigma meccanico che con ogni evidenza non sono piu complementari allo sviluppo al tempo della  industria 4.0 .

Attendiamo pertanto proposte  di collaborazione e partecipazione.

Esami di Stato II grado: lunedì 11 marzo attesa l’ordinanza

da Orizzontescuola

di redazione

Lunedì 11 marzo il MIUR pubblicherà l’ordinanza degli Esami di Stato con le date relative alla presentazione delle domande per i commissari esterni. Lo scrive il Corriere.

Il Corriere spiega anche come va letta la seconda prova di indirizzo in base alle due materie di cui è composta: al classico si tradurrà dal latino o dal greco se la prova è di latino e greco?

La spiegazione l’ha data il MIUR: se la prova è latino e greco, significa che la traduzione sarà dal latino e le domande di cultura riguarderanno il programma di greco, scrive il Corriere.

Vale dunque l’ordine in cui sono annunciate le materie:”l’architettura della prova che sarà assegnata ai ragazzi a giugno e che prevede prima l’esercizio traduttivo e poi la risposta di domande di tipo culturale e linguistico. Dunque i ragazzi tradurranno dal latino mentre il secondo testo (già tradotto) sarà in greco”, spiega il Ministero.

Queste le date delle prossime simulazioni:

  • Simulazione prima prova scritta:  26 marzo.
  • Simulazioni seconda prova scritta:  2 aprile.

Fonte  


Trasferimento volontario: può essere disposto solo in una scuola richiesta

da Orizzontescuola

di Giovanna Onnis

Il docente può essere soddisfatto nella domanda volontaria di trasferimento solo in una scuola richiesta. Non è possibile assegnare d’ufficio una sede non inserita nelle preferenze

Un lettore ci scrive:

“Sono un insegnante di sostegno da 10 anni. Negli ultimi 5 anni ho lavorato in una scuola superiore di Roma. Nel caso volessi cambiare scuola,  sempre lavorando nel sostegno, deve esserci per forza una cattedra libera nelle scuole “papabili” ? Che tipo di movimento dovrei fare?” 

Il docente con una scuola di titolarità, quindi, non soprannumerario, può presentare domanda di mobilità volontaria, sia territoriale che professionale e per ottenere il movimento richiesto dovrà essere disponibile una cattedra in una delle scuole richieste con preferenza analitica o con preferenza sintetica

Mobilità volontaria: solo in una scuola richiesta

Considerando il quesito posto dal nostro lettore, che è interessato a chiedere trasferimento sempre sul sostegno dove è titolare e ha una scuola di titolarità, potrà ottenerlo solo in presenza di disponibilità in una delle preferenze inserite nella domanda.

Le scuole “papabili”, infatti,  sono soltanto quelle da lui richieste con preferenza analitica o sintetica.  Avendo una scuola di titolarità, non potrà essere trasferito d’ufficio in una scuola non richiesta.

Se non otterrà il trasferimento, rimarrà, quindi, nella scuola di attuale titolarità senza alcuna conseguenza

Organici 2019/20, posti di potenziamento restano invariati: 48.812

da Orizzontescuola

di redazione

Sugli organici il Miur ha presentato una prima informativa ai sindacati, da cui emerge uno scenario di calo degli alunni al quale si fa fronte con un ampliamento dei posti per il personale docente.

I docenti in più sono stati determinati dalle novità introdotte nella Legge di Bilancio 2019:

  • 2.000 posti in più per il tempo pieno La norma
  • 1.169 per l’introduzione della riforma nel II anno dei nuovi Istituti Professionali Leggi tutto
  • 400 posti di Strumento musicale Nuovi quadri orario

Dall’a.s. 2016/17 tutto l’organico è definito “organico dell’autonomia”

” istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.”

Il numero dei posti cosiddetti di “potenziamento” rimarrà invariato anche nell’a.s. 2019/20:48812.

Il Miur fornirà numerosi altri dettagli nella annuale circolare sugli organici, di prossima pubblicazione.

Docente soprannumerario: può presentare domanda di trasferimento condizionata o volontaria

da Orizzontescuola

di Giovanna Onnis

Il docente dichiarato soprannumerario può presentare domanda di trasferimento oltre i termini. La domanda può essere condizionata o volontaria

Un lettore ci scrive:

“Sono un docente di scuola secondaria di secondo grado di ruolo e con titolarità su scuola. Causa il calo di iscrizioni nel mio istituto, rischio di essere “perdente posto”. I miei quesiti sono i seguenti:

  1. Quando e come (con quale modalità) saprò se sarò perdente posto?
  2. Nel caso in cui fossi nella situazione di cui sopra, cosa dovrò fare? Quale domanda e quando?”

L’individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata dal Dirigente scolastico sulla base della graduatoria interna di istituto e della posizione in essa occupata dai docenti

Graduatorie interne di istituto: chi le predispone

In ogni istituzione scolastica autonoma vengono predisposte, per ogni classe di concorso e tipologia di posto presenti nell’organico della scuola, graduatorie distinte dove vengono inseriti tutti i docenti titolari nella scuola, compresi coloro che risultano in servizio in altra scuola per utilizzazione o assegnazione provvisoria.

I docenti saranno inseriti in base al punteggio, che deve essere valutato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità. Possono essere valutati tutti i titoli acquisiti entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di mobilità

Fanno eccezione solo i docenti  arrivati nella scuola per mobilità volontaria o per immissione in ruolo con decorrenza dal precedente primo settembre, che, come “ultimi arrivati”, saranno inseriti, nell’anno di arrivo nella scuola,  in coda nella graduatoria a prescindere dal punteggio

Le graduatorie interne di istituto devono essere predisposte e pubblicate all’albo della scuola entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità

Graduatoria interna di istituto: individuazione dei soprannumerari

I Dirigenti scolastici, sulla base del nuovo organico, pubblicato dall’Ufficio scolastico provinciale per il successivo anno scolastico,  e delle graduatorie interne di istituto, devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero.

I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento.

Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata come docente soprannumerario sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo.

Soprannumerari e domanda trasferimento: può essere condizionata o volontaria

Il docente dichiarato soprannumerario può condizionare la domanda, compilando una specifica casella del modulo, dove chiede che la sua domanda venga annullata se in fase di mobilità dovesse liberarsi una cattedra per la classe di concorso o posto di titolarità nella scuola. In questo caso il docente sarà automaticamente riassorbito nella scuola senza modificare la sua titolarità

Se il docente soprannumerario non condiziona la domanda la sua richiesta di trasferimento sarà volontaria e non potrà essere riassorbito nella scuola anche se dovesse liberarsi una cattedra durante i movimenti

Se il soprannumerario non presenterà domanda di trasferimento, sarà trasferito d’ufficio in una scuola disponibile nel comune di titolarità, oppure, in assenza di disponibilità, in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità, sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà  predisposta e pubblicizzata prima dell’effettuazione dei movimenti.

Il trasferimento d’ufficio potrà essere disposto anche per i docenti soprannumerari che presentano domanda condizionata o volontaria e che non possono essere soddisfatti per nessuna delle preferenze espresse nella domanda

Tutto sulla Mobilità 2019

Anno prova neoassunti, laboratori formativi: durata, metodologie e tematiche

da Orizzontescuola

di redazione

I docenti neoassunti e con passaggio di ruolo sono attualmente impegnati a svolgere le attività previste dal DM 850/2015.  Sono in fase di avvio o già avviati i laboratori formativi.

Ricordiamo quali attività devono svolgere i summenzionati docenti, soffermandoci sui predetti laboratori.

Anno prova neoassunti: attività

Le attività, che i neoassunti sono chiamati a svolgere, sono le seguenti:

  • bilancio iniziale delle competenze – 3 ore;
  • incontro propedeutico – 3 ore;
  • laboratori formativi e/o visite in scuole innovative – 12 ore;
  • attività di peer to peer – 12 ore;
  • formazione on-line – 14 ore;
  • bilancio finale delle competenze – 3 ore;
  • incontro di restituzione finale – 3 ore.

Anno prova neoassunti: laboratori formativi

Durata

I laboratori formativi hanno una durata complessiva pari a 12 ore di formazione e sono strutturati in incontri a piccoli gruppi, con la guida operativa di un tutor-formatore.

La durata di dei moduli, leggiamo nella nota Miur del 2 agosto 2018, è variabile e può essere di 3 ore, 6 ore o più (il DM 850/2015 prevede  di norma 3  ore).

Sottolineiamo che le 12 ore potrebbe ridursi in parte o in tutto, perché sostituite da visite in scuole innovative.

Progettazione

Le attività di formazione sono progettate a livello territoriale tenendo conto del bilancio iniziale di competenze dei neoimmessi e della conseguente rilevazione dei bisogni formativi.

Metodologie

Le attività si caratterizzano per l’adozione di metodologie laboratoriali (scambio professionale, ricerca-azione, rielaborazione e produzione di sequenze didattiche).

Nell’ambito dei laboratori è prevista l’elaborazione di documentazione e attività di ricerca, validata dal docente coordinatore del laboratorio.

Tematiche

Le tematiche dei laboratori sono indicate nell’articolo 8 del DM n. 850/15:

a. nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;
b. gestione della classe e problematiche relazionali;
c. valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);
d. bisogni educativi speciali;
e. contrasto alla dispersione scolastica;
f. inclusione sociale e dinamiche interculturali;
g. orientamento e alternanza scuola-lavoro;
h. buone pratiche di didattiche disciplinari.

Altri temi, inoltre, possono essere affrontati in base ai bisogni formativi specifici dei diversi contesti territoriali e con riferimento alle diverse tipologie di insegnamento.

La nota Miur dello scorso anno scolastico, infine, prevedeva che almeno uno dei laboratori formativi fosse dedicato al temi dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile e alla Cittadinanza Globale. Indicazione non riportata nella nota del 2 agosto 2018 che, sulla base di indagini con i docenti, indica invece i temi graditi agli stessi, quali: didattiche innovative, uso delle nuove tecnologie, educazione alla sostenibilità, forme di inclusione e di integrazione.

Mobilità 2019, pubblicata ordinanza ministeriale con tutte le date

da La Tecnica della Scuola

Di Andrea Carlino

L’Ordinanza Ministeriale 203 dell’8 marzo 2019 (personale docente, educativo e ATA) e l’Ordinanza Ministeriale 202 dell’8 marzo 2019 (insegnanti di religione cattolica), danno attuazione alle norme contrattuali ed avviano le procedure di presentazione delle domande e definiscono il calendario di tutte le operazioni connesse.

Per la presentazione delle diverse domande

  • Tutto il personale docente: dall’11 marzo al 5 aprile 2019
  • Personale educativo: dal 3 maggio al 28 maggio 2019
  • Personale Ata: dal 1° aprile al 26 aprile 2019

Termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili personale docente: 25 maggio 2019

Pubblicazione movimenti docenti per tutti i gradi di scuola: 20 giugno 2019

Mobilità professionale e territoriale verso le discipline specifiche dei Licei musicali.

  • Presentazione delle domande cartacee ai sensi dei commi 2, 7 e 10 dell’art. 5 del Ccni: dal 12 marzo al 5 aprile 2019.
  • Comunicazione al SIDI dei posti disponibili: 4 maggio 2019.
  • Pubblicazione movimenti ai sensi commi 3 e 5 dell’art. 5: 13 maggio 2019
  • Pubblicazione movimenti ai sensi del comma 7 art. 5: 16 maggio 2019
  • Pubblicazione movimenti ai sensi dei commi 8 e 9 dell’art. 5: 20 maggio 2019
  • Pubblicazione movimenti ai sensi del comma 10 dell’art. 5: 23 maggio 2019

Personale educativo

  • Termine ultimo comunicazione SIDI delle domande e dei posti disponibili: 22 giugno 2019
  • Pubblicazione movimenti: 10 luglio 2019

Personale Ata

  • Termine ultimo comunicazione SIDI delle domande e dei posti disponibili: 6 giugno 2019
  • Pubblicazione movimenti: 1° luglio 2019.

Insegnanti di religione cattolica

  • Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: 19 giugno 2019
  • Pubblicazione dei movimenti: 1° luglio 2019

SCARICA  IL PDF DEL CCNI MOBILITA’ (clicca qui)

Classi pollaio, sopra i 26 alunni per classe si rischia: il Tar ordina di garantire i livelli di sicurezza

da La Tecnica della Scuola

Di Alessandro Giuliani

L’eccessivo numero di alunni per classe, oltre a non garantire la qualità della didattica, viola la normativa sulla sicurezza e prevenzione antincendio e aggrava i rischi per l’incolumità pubblica: a ribadirlo è stato il Tar della Sicilia con l’ordinanza n. 252/2019. E noi lo abbiamo sempre sostenuto, hanno commentato i Cobas Scuola.

La sentenza del Tar Sicilia

La sentenza è stata necessaria dopo che alcuni genitori degli studenti di un istituto superiore della provincia di Palermo, rappresentati e difesi dall’avvocata Mariachiara Garacci, hanno deciso di impugnare un provvedimento con cui la dirigente scolastica aveva disposto “la formazione, per l’anno scolastico 2018/2019, della classe (omissis) con un numero di alunni, in presenza di disabili, eccedente e in contrasto con le disposizioni normative vigenti”.

Il Tribunale ha acquisito il dato della capienza dell’aula che ospita la classe in questione e ha verificato che questa assicura solamente “una superficie netta per occupante di 1,265 mq” che quindi “non rispetta i limiti di densità previsti dal d.m. 18 dicembre 1975” che invece prevedono 1,96 mq per alunno nel caso di attività didattiche “normali”.

Tra dicembre 2018 e gennaio 2019 il TAR ha anche richiesto all’istituto dei chiarimenti per quanto riguarda le norme antincendio, ma anche in questo caso “nei chiarimenti resi dall’amministrazione resistente non è stato delineato il puntuale rispetto dell’art. 5 del d.m. 26 agosto 1992” che riguarda l’affollamento previsto dalle norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.

Cosa dice la normativa

A tal proposito, si ricorda che il D.M. 26 agosto 1992  indica al punto 5.6 comma 3 che “le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi nel senso dell’esodo quando il numero massimo di persone presenti nell’aula sia superiore a 25”.

Alla luce di queste violazioni della normativa sulla sicurezza e prevenzione antincendio, il Tribunale ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti nonché il rischio per l’incolumità degli studenti e del personale che un eventuale ritardo potrebbe determinare e quindi ha ordinato “all’amministrazione resistente di adottare – entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza – le misure idonee a garantire i livelli di sicurezza previsti dalla normativa”.

Il ministero dell’Istruzione è stato anche condannato al pagamento delle spese.

Il commento dei Cobas

“Come Cobas – commenta il sindacato che ha patrocinato il ricorso – continueremo a sostenere il diritto alla sicurezza degli alunni e di tutto il personale e invitiamo l’amministrazione e i dirigenti scolastici a garantire che in tutte le scuole siano rispettate almeno le condizioni essenziali di vivibilità previsti dalla normativa vigente riguardo al numero di alunni per classe e alla capienza delle aule”.

Cosa bisogna fare?

Ma cosa bisogna fare quando in una scuola si supera il parametro delle 26 alunni e persone per aula, docenti e personale educativo compreso?

Vediamo cosa “dice” la normativa.

Nel caso in cui in un edificio scolastico si superi tale parametro (DM Interno 26.8.92, punto 5.0), è consigliabile:

  • Conservare agli atti (ad esempio all’interno dello stesso DVR) una dichiarazione del diverso affollamento delle aule
  • Garantire sia la presenza di uscite idonee dalle aule, sia una capacità di deflusso delle vie d’esodo adeguata alle situazioni di maggior affollamento (valutando l’affollamento dei piani dell’edificio, definendo adeguati criteri di assegnazione delle aule alle classi e rivedendo, all’occorrenza, le modalità d’allarme e di esodo delle persone dall’edificio)
  • L’aggiornamento periodico della valutazione del rischio incendio (anche in relazione alle eventuali modifiche del carico d’incendio)
  • L’aggiornamento periodico del piano d’emergenza e la sua attuazione mediante esercitazioni antincendio e d’evacuazione

I numeri su cui agire

Per la scuola primaria il numero di classi “pollaio”, superiori a 26 alunni, è di circa 1.800: il dato è stato fornito alcune settimane fa dal viceministro dell’istruzione Lorenzo Fioramonti  alla Commissione Cultura della Camera che sta esaminando e discutendo il disegno di legge Azzolina in materia di “classi pollaio”.

Poi, però, ci sarebbero da considerare anche le scuole dell’infanzia e la secondaria.

Autonomia scolastica: il Regolamento compie 20 anni. E’ servito a migliorare la scuola?

da La Tecnica della Scuola

Di Reginaldo Palermo

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche compie 20 anni esattamente l’8 marzo: per la verità la data è in un certo senso “virtuale” in quanto il DPR, pur essendo datato 8 marzo 1999, venne pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto dello stesso anno ed entrò in vigore il giorno 25, giusto in tempo per poter essere applicato a partire dall’anno scolastico 1999/2000.

Un regolamento pressochè intatto a 20 anni di distanza

L’anomalia sulle date è dovuta al fatto che il regolamento era un provvedimento previsto dalla delega contenuta nella legge 59 del 15 marzo 1997, delega che scadeva appunto 24 mesi dopo.
Per evitare di far scadere i termini di legge il Governo licenziò il provvedimento nel corso del Consiglio dei Ministri del 25 febbrario; l’8 marzo il decreto venne controfirmato dal Presidente Oscar Luigi Scalfaro e, dopo il visto della Corte dei Conti nel mese di luglio, venne infine pubblicato nella Gazzetta.
Da allora il Regolamento non ha più subito modifiche sostanziali ad eccezione di quelle relative all’articolo 3 in materia di Piano dell’offerta formativa introdotte dalla legge 107 del 2015.

Come il Regolamento ha cambiato la scuola italiana

Fra le novità principali previste dal Regolamento vanno segnalate in particolare quelle relative alla facoltà attribuita alle scuole di gestire con ampi margini di autonomia l’organizzazione, la didattica e, conseguentemente, il curricolo e l’offerta formativa.
Altro elemento di particolare rilievo riguarda il fatto che con le nuove regole sulla autonomia i programmi scolastici hanno cessato di essere prescrittivi per essere sostituiti dalle Indicazioni nazionali che si limitano a fornire la “mappa” delle conoscenze, delle abilità e delle competenze che lo studente deve raggiungere al termine di ciascun percorso formativo.
A 20 anni di distanza il bilancio dell’autonomia mette in evidenza aspetti positivi ma anche elementi negativi.
E’ certamente posivito che ciascuna istituzione scolastica possa definire in modo autonomo il proprio piano dell’offerta formativa ma forse in questi 20 anni il Ministero avrebbe potuto (e dovuto) fornire un supporto serio alle scuole stesse, anche dal punto di vista finanziario (i fondi per l’autonomia, dal 1999 in poi, non solo non sono mai aumentati ma addirittura sono stati ridotti).
La stessa novità introdotta dalla legge 107, e cioè l’oganico di potenziamento, non ha dato i risultati che ci si aspettava a causa di un meccanismo che, di fatto, non ha tenuto conto quasi per nulla delle effettive esigenze (a scuole che chiedevano docenti di scienze sono arrivati insegnanti di educacazione fisica e a chi chiedeva docenti di matematica sono stati assegnati insegnanti di musica).