Sindacati convocati al MIUR il 23 aprile

Sindacati convocati al MIUR alla presenza del Presidente del Consiglio e del Ministro Bussetti per il 23 aprile

Convocazione al MIUR dei sindacati alla presenza del Presidente del Consiglio e del Ministro Bussetti per il 23 aprile 2019. Ci aspettiamo risposte concrete.

Roma, 19 aprile – Il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Marco Bussetti, ci ha convocati per il 23 aprile 2019 al ministero e all’incontro sarà presente il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. All’ordine del giorno i contenuti che sono alla base dello sciopero che abbiamo indetto per 17 maggio.

È cosa senz’altro positiva. Ci attendiamo, vista la presenza del Presidente del Consiglio, soluzioni concrete a questioni concrete.

Ad esempio, vogliamo una parola netta sull’autonomia differenziata. Il governo è disposto a recedere da posizioni che, attraverso la regionalizzazione dei contratti, della mobilità, delle assunzioni, dei ruoli e cioè dello stesso diritto all’apprendimento, renderebbero diseguale un diritto uguale quale è quello dell’istruzione?

La medesima nettezza di risposta ci attendiamo sul contratto – che non può essere fatto senza risorse visti gli stipendi ben lontani non solo dalla media europea, ma anche dalla copertura del semplice potere d’acquisto – come anche sulle stabilizzazioni e la fine del precariato docente e ATA, vera ferita che pesa sulla efficacia ed efficienza del nostro sistema scolastico.

Ci aspettiamo che si metta nero su bianco un impegno concreto per un piano di investimenti in Istruzione e Ricerca, in grado di avvicinarci alla media degli investimenti dei paesi europei.

Scuola, servizi per alunni con disabilità

Redattore Sociale del 19.04.2019

Scuola, servizi per alunni con disabilita’ fin da inizio anno: intesa Stato-Regioni

E’ stato approvato, in conferenza unificata, il riparto del Fondo per l’autonomia e la comunicazione per gli alunni con disabilità fisica o sensoriale. Potenziato da 75 a 100 milioni per tre anni, assicura servizi come il trasposto e l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione. Con l’anticipo del riparto, si potranno evitare i consueti ritardi.

ROMA. Da 225 a 300 milioni complessivi, da suddividere in tre anni: è l’ammontare complessivo del Fondo per l’autonomia e la comunicazione per gli alunni con disabilità fisica o sensoriale, potenziato nell’ultima manovra di Bilancio e ora perfezionato nella sua gestione e destinazione. E’ stata infatti raggiunta ieri, in conferenza Stato Regioni, l’intesa sul riparto delle risorse. Un accordo raggiunto in largo anticipo rispetto agli altri anni, per consentire alle regioni di attivare tempestivamente, fin dall’inizio dell’anno scolastico, servizi fondamentali per gli alunni con disabilità, evitando i ritardi registrati negli anni precedenti. Tra le attività finanziate dal fondo, ci sono il trasporto degli alunni con disabilità, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, la consulenza tiflologica e la distribuzione di materiale didattico e testi scolastici. 

“Ringrazio Erika Stefani e gli Affari Regionali – dice il ministro per le Disabilità, Lorenzo Fontana – per l’attenzione riservata agli studenti con disabilità. Dopo aver incrementato in legge di bilancio i fondi a ciò destinati, abbiamo lavorato per anticiparne la ripartizione tra le Regioni. Con l’inizio del nuovo anno scolastico vogliamo infatti che gli Enti Locali siano messi nelle migliori condizioni per poter erogare i necessari servizi. Il diritto allo studio si garantisce aumentando le risorse, ma non di meno migliorandone anche la gestione”. 

Secondo la tabella riportata su Orizzonte Scuola, sulla base del numero di studenti disabili, il maggior finanziamento spetta alla Lombardia, con 15,3 mln di euro, seguita dalla campania /12,5), Lazio con 11,1.

Nota Aran n. 2664/2019 del 04/04/2019

Spett. ARAN Agenzia
Direzione contrattazione I
UO Settore Conoscenza

Oggetto: Nota Aran n. 2664/2019 del 04/04/2019 – Direzione Contrattazione I – UO Settori conoscenza.

In merito alla nota in oggetto le scriventi Organizzazioni sindacali manifestano il più totale dissenso di merito e di metodo.
Nel merito esprimono la seguente posizione:
La legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) è intervenuta modificando parzialmente la disciplina relativa alla fruizione delle ferie del personale docente ed educativo.
In particolare, l’art. 1, comma 54, ha previsto che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Tale articolo, nella prima parte interviene modificando la normativa contrattuale di cui all’articolo 13 comma 9, disponendo che le ferie si fruiscono durante i giorni di sospensione delle lezioni e non più delle attività didattiche; nella seconda parte, invece, riprende esattamente quanto già disposto dall’art. 13 del CCNL.
La finalità di tale modifica normativa si rinviene con assoluta chiarezza al successivo comma 55 della citata Legge 228 che, relativamente al compenso per le ferie non godute dal personale docente supplente breve o con contratto a T.D. fino al 30 giugno, prevede che tale compenso debba essere calcolato al netto delle giornate di sospensione delle lezioni ricadenti nella durata del contratto di supplenza. La disposizione, con obiettivi di risparmio di spesa nel settore pubblico, interviene per applicare il divieto di monetizzazione delle ferie introdotto dal D.L. 95/2012, ai supplenti ai quali, senza la modifica del comma 54, era sostanzialmente precluso usufruire delle ferie posto che la scadenza naturale dei contratti avviene prima della sospensione delle attività didattiche (luglio e agosto).
Peraltro, il menzionato comma 54 non ha introdotto alcuna limitazione rispetto a quanto previsto dall’articolo 15 del CCNL del comparto scuola del 29/11/2007, rubricato “Permessi retribuiti”. Non v’è alcuna traccia di ciò nemmeno nei testi della relazione illustrativa e tecnica e ciò a conferma che l’intento del legislatore era quello di intervenire solo sull’istituto delle ferie.
L’art. 15 del CCNL, rubricato “permessi retribuiti”, disciplina un diverso istituto rispetto alle “Ferie” prevedendo che “il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
Dalla ricostruzione normativa effettuata, deriva che è evidente che il comma 54 ha disapplicato l’articolo 13, comma 9, sostituendone il contenuto ma, non ha affatto interferito con e l’articolo 15, comma 2 che risulta tuttora vigente.
Da ciò deriva che i giorni di ferie utilizzati come permessi retribuiti non trovano limite se non nel fatto nel periodo che trattasi di 6 giorni fruibili anche nelle giornate in cui si svolgono le lezioni: una volta richiesti a tale titolo, infatti, non costituiscono più giorni di ferie ma giorni di permesso, e in quanto tali, pur sottratti al monte complessivo delle ferie fruibili annualmente da parte del personale docente, sono soggetti al regime giuridico dei permessi retribuiti.
Per quanto attiene al metodo, le scriventi O.S. esprimono profondo dissenso nel constatare che in relazione a questioni interpretative del Contratto nazionale di lavoro, codesta Agenzia si esprima unilateralmente, e, non del tutto convinta della risposta suggerisce di interpellare il Miur, garante della applicazione delle Leggi, trascurando che nel caso in questione trattasi anche e soprattutto di materia contrattuale, e che come tale debba vedere necessariamente coinvolte le OO.SS, unici soggetti prioritariamente e direttamente garanti della applicazione dei Contratti Collettivi.
Pertanto le scriventi OO.SS, nel merito della suddetta nota Aran, chiedono di rettificarne il contenuto mentre, nel metodo, richiedono un incontro urgente al fine di concordare modalità di interlocuzione tra le parti firmatarie in presenza di quesiti e dubbi interpretativi su materie contrattuali atte ad evitare risposte e prese di posizione, da parte di Codesta Agenzia, non condivise e foriere solo di contenzioso.
In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.
Flc CGIL
Francesco Sinopoli
CISL Scuola
Maddalena Gissi
UIL Scuola Rua
Giuseppe Turi
SNALS Confsal
Elvira Serafini
GILDA Unams
Rino Di Meglio

Decisa la ripartizione dei 100 milioni per il sostegno agli alunni con disabilità

da Il Sole 24 Ore

Decisa la ripartizione dei 10o milioni per il sostegno agli studenti con disabilità. In Conferenza unificata è stata raggiunta l’intesa sul decreto del ministero dell’Istruzione che distribuisce il “Fondo da assegnare alle Regioni per fronteggiare le spese relativa all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale”. Risorse che la legge di bilancio per il 2018 ha fatto crescere di 25 milioni per il triennio 2019, 2020 e 2021.

La ripartizione
La distribuzione del Fondo viene calcolata in proporzione al numero di alunni con disabilità censiti nelle varie Regioni. In testa con 15,3 milioni di euro troviamo la Lombardia. Alle sue spalle si piazza la Campania con 12,5 milioni. Completa il podio il Lazio con 11,1 milioni. E poi via via tutte le altre autonomie a statuto ordinario. Fino al Molise, fanalino di coda, con 700mila euro.

I destinatari
A loro volta le regioni dovranno poi “girare”i fondi ricevuti alle province e alle città metropolitane che si occupano dell’assistenza ai ragazzi con disabilità. A meno che la legge regionale non abbia attribuito questa funzione a un livello diverso di governo (ad esempio a se stessa o ai comuni). In questo caso dovrà indirizzare le risorse agli enti territoriali direttamente interessati.

Alunni Bes, l’inclusione è il primo obiettivo

da Il Sole 24 Ore

di Laura Virli

Con la nota 562 del 3 aprile 2019 il dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione ha fornito alcuni chiarimenti e spunti di riflessione in merito agli alunni con bisogni educativi speciali (Bes) in modo da rispondere alle richieste pervenute dalle singole scuole.

La norma vigente
Numerose le norme (direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, Cm 8/2013, le note 1551/2013 e 2563/2013, legge 107, comma 7, lettera l) che delineano le strategie di intervento necessarie per gli alunni Bes e forniscono indicazioni in merito alla redazione del Piano didattico personalizzato (Pdp).

Il piano educativo personalizzato: funzione inclusiva
Le disposizioni vigenti hanno lo scopo di assicurare agli alunni Bes adeguati strumenti di supporto indispensabili per la loro partecipazione alla vita scolastica su un piano di uguaglianza con gli altri compagni di classe. L’azione educativa esplicata secondo l’applicazione di tali norme rende il sistema scolastico più equo ed inclusivo.

Chiaramente il Pdp non deve essere un semplice adempimento burocratico, ma uno strumento condiviso per consentire all’alunno Bes il raggiungimento degli obiettivi previsti secondo un certo ritmo e stile di apprendimento. Inoltre, il Pdp permette di dichiarare gli interventi educativi e didattici programmati, di coinvolgere attivamente la famiglia, di evidenziare la responsabilità del team di docenti, di garantire la verifica e il monitoraggio degli obiettivi raggiunti.

Bes nella scuola dell’infanzia
Nella scuola dell’infanzia, per i bambini individuati come Bes appare, invece, opportuno, fare riferimento, non a un vero Pdp, ma ad altro documento di lavoro che la scuola in propria autonomia potrà elaborare. In effetti, secondo i parametri della Consensus conference del 2010, la certificazione dei disturbi specifici dell’apprendimento non può essere rilasciata prima del termine del secondo anno di scuola primaria.

Alunni e studenti ad alto potenziale intellettivo
Numerosi sono i bambini ad alto potenziale intellettivo, definiti, in ambito internazionale, “gifted children”. A seguito dell’emanazione della direttiva del 27 dicembre 2012, molte istituzioni scolastiche hanno considerato tali alunni nell’ ambito dei Bes. Anche in questo caso, i consigli di classe o i team docenti della primaria, in presenza di eventuali situazioni di criticità con conseguenti manifestazioni di disagio, possono adottare metodologie didattiche specifiche in un’ottica inclusiva, sia a livello individuale sia di classe, valutando l’eventuale convenienza di un percorso di personalizzazione formalizzato in un Pdp.

Portale italiano per l’inclusione scolastica
La nota informa che è in fase di rinnovo il portale italiano per l’inclusione scolastica (bes.indire.it), realizzato in collaborazione con Indire. Il portale si articola in diverse aree, fra le quali: normativa, con la raccolta di tutte le disposizioni in materia di disabilità, dsa e altri bes; istituzioni, contenente i riferimenti dei vari organismi preposti all’inclusione scolastica; associazioni e famiglie, dove è possibile reperire informazioni utili e video lezioni ad esse dedicate; risorse, con il sito handitecno dedicato agli ausili per la disabilità e il nuovo portale S.D-Quadro, con circa sei mila schede che descrivono altrettanti software didattici, molti dei quali scaricabili gratuitamente.

Completano il portale l’area con la catalogazione delle esperienze condotte dalle scuole e una sezione informativa dedicata all’aggiornamento.

Esami di maturità 2018: oltre il 99% di diplomati, aumentano i voti alti

da Il Sole 24 Ore

Agli esami di maturità per l’anno scolastico 2017/2018 è stato ammesso il 96% degli scrutinati e il tasso di diplomati è stato in totale del 99,6%. Lo dicono i dati dell’ approfondimento statistico pubblicato on line dal Miur.

Le regioni con più ammessi
In tutte le Regioni la percentuale di promossi è superiore al 99% (con un 100% di diplomati in Valle d’Aosta), in linea con il 99,6% nazionale (era il 99,5% nel 2016/2017). Differenze più significative si riscontrano nelle percentuali di ammessi all’Esame. A fronte del 96% nazionale (96,1% l’anno precedente), le Regioni con la più alta percentuale di ammessi sono Valle d’Aosta (98,6%), Basilicata (97,9%), Molise (97,4%). In coda per numero di ammessi troviamo Trentino Alto Adige (94,5%), Liguria (93,6%), Sardegna (91,2%).

Voti alti in aumento
Secondo i dati Miur diminuiscono i voti bassi e aumentano quelli al di sopra del 70. Il 35,6% degli studenti si è diplomato con un punteggio superiore a 80/100 (era il 33,9% nel 2016/2017). Le lodi sono stabili all’1,3% (erano l’1,2% un anno prima). Aumentano i 100, dal 5,3% al 5,7%. I voti 91-99 salgono al 9% rispetto all’8,5%; gli 81-90 passano dal 18,9% al 19,6%. Crescono anche i voti 71-80, dal 28,6% al 28,9%. Diminuiscono sensibilmente i 61- 70, dal 29% al 27,7%, e i 60, dall’8,5% al 7,8%. Tra i percorsi di studio si registrano più lodi nei licei (2,2%). Seguono i tecnici (0,6%) e i professionali (0,2%). La più alta percentuale regionale di 100 e 100 e lode si registra tra gli studenti della Calabria (11,1%), seguita da Puglia (10,8%) e Umbria (9,5%). Le sole lodi vedono invece in testa Puglia (3%), Umbria (2,3%), Calabria (2,2%).

Le ragazze sono oltre la metà dei diplomati (e le più brillanti)
Le ragazze, che costituiscono il 50,4% dei promossi, secondo il Miur si confermano le più rave. Sul 96% totale, è stato ammesso all’esame il 97,8% delle studentesse, a fronte del 95,6% degli studenti. Così come, nel 99,6% totale dei promossi, c’è un leggero scarto a favore delle diplomate (99,7%) rispetto ai diplomati (99,4%). L’indirizzo di studio con la più alta percentuale di diplomati sono i licei (99,8%). In questo ambito il primato è per il classico e per il linguistico (99,9% entrambi). Seguono a pari merito i tecnici e i professionali, al 99,4%.

La scelta della prima prova
Per lo svolgimento della prima prova dell’esame il 18,2% dei maturandi ha svolto la Tipologia A – Analisi del testo (scelta soprattutto nei Licei, con il 20,6%); il 65,5% ha scelto uno dei quattro ambiti della Tipologia B – Saggio breve o Articolo di giornale (anche su questa traccia sono primi i Licei, con il 69,7% delle scelte). La Tipologia C – Tema di argomento storico è stata scelta dall’1,3% (il primato è degli indirizzi tecnici con l’1,7%), mentre ha optato per la Tipologia D – Tema di ordine generale il 15% (la traccia più scelta nei Professionali, con il 23,4%).

Graduatorie ad esaurimento, date aggiornamento ufficiose: dal 26 aprile al 16 maggio

da Orizzontescuola

di redazione

Queste le date presenti nella bozza del decreto di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento presentate ai sindacati. Si attende ancora il parere del CSPI.

Triennio vigenza e utilizzo graduatorie
Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e sono utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato, per supplenze annuali fino al 31 agosto e supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Le novità

  • possibilità di trasferirsi in province in cui le graduatorie sono già vuote
  • possibilità di reinserimento per i docenti depennati per non aver presentato domanda di aggiornamento
  • valutazione servizio sezioni primavera docenti scuola dell’infanzia e primaria

Le operazioni possibili

E’ possibile chiedere

  • permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
  • reinserimento in graduatoria (docenti depennati per non aver presentato domanda di aggiornamento)
  • conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa.
    il trasferimento da una provincia ad un’altra, anche per i docenti inseriti con riserva
    La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

Aggiornamento punteggio

Al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 10 maggio 2014 ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 10 maggio 2014. I servizi svolti, successivamente, a quest’ultima data, debbono essere dichiarati solo se l’aspirante non abbia raggiunto, per l’anno scolastico 2013/2014, il punteggio massimo consentito.

Diplomati magistrale inseriti con riserva

I docenti ancora inseriti con riserva possono aggiornare il punteggio, cambiare provincia o esprimere l’opzione di permanenza come i docenti inseriti a pieno titolo.

In forza di quanto disposto dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017 n. 11 e del 27 febbraio 2019 n. 5, i docenti in possesso di diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli, non potranno presentare istanza di aggiornamento.

Aggiornamento graduatorie di istituto

In contemporanea si aggiorneranno anche le graduatorie di istituto di I fascia.

TFA sostegno, Miur deciderà nuova data per prove annullate

da Orizzontescuola

di redazione

TFA sostegno: a causa di errori tecnici alcune Università hanno annullato alcune prove. L’avviso dell’Università della Calabria.

“Si avvisano gli interessati che hanno sostenuto in data 16/04/2019 il test preliminare di accesso ai corsi di sostegno 2018/19 per il grado di scuola “Secondaria di 1° grado” che in seguito all’annullamento di tale prova sarà il MIUR a stabilire la nuova data in cui si effettuerà il test preliminare in sostituzione della prova annullata.” L’avviso

L’Università di Bari, in cui è stata annullata la prova per la scuola primaria ha comunicato “Il test preliminare della selezione per la Scuola Primaria svolto il giorno 15 aprile 2019 è stato annullato.
Questa Amministrazione è in attesa della emanazione di un provvedimento ministeriale reativo alla nuova data di svolgimento del test preliminare. Ogni informazione a riguardo sarà pubblicata su questa pagina web.” L’avviso

Nel frattempo è consigliabile consultare anche le date programmate per le prove scritte

Stipendio aprile 2019: Mef paga indennità vacanza contrattuale uguale per tutti i gradoni

da Orizzontescuola

di redazione

Il cedolino di aprile è stato caricato su NoiPa e il 23 del mese lo stipendio sarà accreditato ai docenti di ruolo e con contratto al 31/08.

Stipendio aprile: erogazione indennità di vacanza contrattuale

Nello stipendio vi sarà un aumento dovuto all’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale, scattata in quanto sono passati tre mesi dalla scadenza del CCNL 2016/18.

Stipendio aprile, IVC: non si applicano tabelle RGS

Per il mese di aprile, l’indennità di vacanza contrattuale sarà la medesima per tutti, senza differenziazione in base ai gradoni. Pertanto, non sono applicate per il mese predetto le tabelle della Ragioneria Generale dello Stato del 05/04/2019

Pubblichiamo una scheda per immagini del prof. Boninsegna, dalla quale si evince che dovrebbe avere ragione la R.G.S. in quanto applica correttamente  l’art.2 -comma 6°- ultimo CCNL DEL 19/04/2018.

La scheda

Maturità 2019, quanto guadagneranno Presidente, commissario interno ed esterno

da Orizzontescuola

di redazione

Esami di Stato secondaria II grado: tabella compensi per Presidente, commissario esterno ed interno. Le retribuzioni sono state stabilite nel 2007 e mai modificate. Quest’anno il carico di lavoro derivante dal nuovo Esame porterà ad una riformulazione?

Compensi stabiliti nel 2007

I compensi per commissari e Presidenti impegnati negli Esami di Stato delle scuole secondarie di II grado sono quelli stabiliti nel 2007. Finora non si è parlato di modifiche per l’a.s. 2017/18.

I compensi rimangono disciplinati dal decreto del 24 maggio 2007 e dalla nota del 2 luglio 2007.

Quanto guadagnano Presidente, commissario interno ed esterno
A Presidente, commissario eterno e commissario interno compete innanzitutto un compenso legato al profilo (non conta il numero degli alunni da esaminare).

Clicca per ingrandire

Come si sceglie se va preso in considerazione il luogo di residenza o di servizio?

Posto che sede di servizio o di residenza devono essere intese quelle dichiarate dagli interessati in occasione della presentazione delle domande, la scelta è semplice: va presa in considerazione, in termini di tempo di percorrenza, quella più vicina alla sede d’esame.

In caso di nomina di personale non in servizio o estraneo all’amministrazione (ad es. su domanda di messa a disposizione) vanno prese a riferimento, come sede di servizio, la sede dell’Ufficio scolastico provinciale di appartenenza dell’istituzione scolastica, ovvero la sede di residenza dell’interessato (sempre calcolando il danno minore per l’Amministrazione).

Ad essere rilevante è dunque il tempo di percorrenza.

Il compenso più basso è quindi quello del commissario interno che svolge gli esami in una sede raggiungibile in non più di 30 minuti (570 euro lorde), quello più alto quello del Presidente nominato in sede esterna a comune di servizio/residenza raggiungibile in tempo superiore a 100 minuti, con un guadagno di 3.519 euro lorde.

N.B. le classi abbinate in una unica commissione d’esame possono appartenere ad istituti diversi entrambi sede d’esame, talvolta ubicati in comuni diversi. Pertanto per i periodi nei quali tutti o parte dei membri della commissione operano anche nell’altra sede d’esame, la quota del compenso per trasferta deve essere rideterminata prendendo a riferimento i tempi di percorrenza intercorrenti tra sede di servizio o di residenza e la seconda sede d’esame. Il relativo compenso spetta in proporzione al periodo continuativo impiegato nella seconda sede, rispetto alla durata complessiva delle operazioni d’esame.

Commissario interno su più commissioni

Inoltre, al commissario interno che svolge la funzione su più commissioni compete, per ogni ulteriore commissione, il compenso forfetario per la quota riferita alla funzione, di cui alla tabella 1- quadro A, attribuito al medesimo per la prima commissione e, comunque, entro il limite massimo di due compensi aggiuntivi.

Commissario delegato

Al commissario delegato a sostituire il presidente è attribuita una maggiorazione del 10% del compenso previsto per la funzione di commissario.

Periodi inferiori durata esame

Al personale impegnato per periodi inferiori alla durata delle operazioni d’esame (componenti di commissione che, nel corso degli esami, siano impossibilitati allo svolgimento dell’incarico per grave, eccezionale e documentato motivo; personale nominato dal provveditore in sostituzione del componente assente) i compensi vanno corrisposti in proporzione al periodo continuativo di servizio prestato rispetto alla durata complessiva delle operazioni d’esame.

Commissari in due classi della stessa commissione

Reintrodotta invece con nota del 24 luglio 2014 la retribuzione aggiuntiva anche per gli insegnanti – commissari in due classi della stessa commissione.

Pagamenti

Di solito avvengono a partire dal mese di agosto, fermo restando che ai componenti le commissioni d’esame nominati in comuni diversi da quello di servizio o di abituale dimora, possono essere concessi anticipi, a richiesta degli interessati, fino al 50% dei compensi forfetari lordi complessivamente spettanti.

Compensi bloccati da  anni

Compensi che seppure non aggiornati da 8 anni, fanno certamente comodo agli insegnanti (tranne ripercuotersi contro in sede di conguaglio fiscale!), soprattutto per i precari, che si organizzano anche con specifiche domande di messa a disposizione per la sostituzione di commissari esterni assenti

Organici insegnanti di religione, funzioni SIDI disponibili fino al 20 aprile

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Con messaggio su SIDI del 16 aprile scorso il Miur ha comunicato che le funzioni per l’acquisizione dei dati di organico degli insegnanti di religione sono disponibili con il seguente calendario:

  • fino al 20 aprile: Istituzioni scolastiche;
  • 23 aprile -25 maggio: Uffici Provinciali.

Inoltre fino al 22 giugno sono disponibili le funzioni di acquisizione organico del personale educativo.

Il Miur raccomanda di concludere tutte le operazioni nelle date fissate, al fine di permettere al Ministero l’emanazione del decreto interministeriale sulla consistenza degli organici per l’insegnamento della religione cattolica relativi all’a.s. 2019/2020.

Prove Invalsi 2019 primaria: manuali, verbali e scadenze

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Nel prossimo mese di maggio si svolgeranno le prove Invalsi nella scuola primaria. Le somministrazioni saranno svolte in modalità tradizionale, su carta.

In particolare, per le classi II le prove saranno:

  • Italiano: 6 maggio 2019
  • Prova di lettura solo per le classi campione6 maggio 2019
  • Matematica: 7 maggio 2019

Per la classe V primaria invece:

  • Inglese: 3 maggio 2019
  • Italiano: 6 maggio 2019
  • Matematica: 7 maggio 2019

Posticipi

Le classi autorizzate al posticipo di V primaria sostengono la prova di Inglese il 10 maggio 2019, le classi di II e V primaria sostengono la prova di Italiano 13 maggio 2019, mentre le classi di II e V primaria sostengono la prova di Matematica 14 maggio 2019.

Manuali e verbali

In proposito, l’Invalsi ha appena pubblicato i seguenti materiali:

Il restante materiale informativo è disponibile qui

Calendario trasmissione dati

Di seguito riportiamo anche il calendario di trasmissione dei dati per le classi II e V scuola primaria NON campione

Regione Inizio Fine
Emilia Romagna – Friuli-Venezia Giulia – Liguria – Lombardia – Piemonte –
Provincia Autonoma di Bolzano (lingua ladina e tedesca) – Provincia Autonoma di Trento –
Valle d’Aosta – Veneto
08/05/2019 10/05/2019
Basilicata – Calabria – Campania – Puglia – Sardegna – Sicilia 10/05/2019 11/05/2019
Abruzzo – Lazio – Marche – Molise – Toscana – Umbria 13/05/2019 14/05/2019
Tutte le classi in posticipo 15/05/2019 16/05/2019

Abilitazione, può cambiare tutto dopo la sentenza del Tribunale di Roma?

da La Tecnica della Scuola

Di Fabrizio De Angelis

La sentenza del Tribunale di Roma dello scorso 22 marzo 2019, potrebbe sconvolgere gli scenari relativi all’accesso a scuola come insegnante. Infatti, il foro romano ha stabilito che l’abilitazione all’insegnamento può essere considerata valida con la laurea magistrale ed i 24 CFU.

A partire dalla pubblicazione di questa sentenza, sono in tantissimi i lettori che hanno chiesto spiegazioni sulla vicenda, intravedendo delle speranze che per chi volesse entrare nelle graduatorie di istituto e più in generale diventare docente.

Va detto subito che si tratta di una sentenza di un Tribunale del Lavoro, destinata a probabili seguiti, ma che riguarda solo il caso di un docente, che si è rivolto all’associazione MSA per ottenere giustizia a suo parere.
Esiste la possibilità che un Tribunale influente come quello capitolino possa dare l’avvio ad una giurisprudenza orientata in tal senso, ma al momento siamo molto lontani dal poter affermare ciò.

La giovane associazione MSA ha chiesto ai legali Palo Zinzi e Antonio Rosario Bongarzone di seguire la vicenda legale. A La Tecnica della Scuola, gli avvocati Zinzi e Bongarzone rispondono ad alcune domande che abbiamo rivolto per approfondire alcuni aspetti della sentenza che mette in discussione l’abilitazione insegnamento.

Quali gli scenari possibili dopo la sentenza del Tribunale di Roma? Si prevedono effetti a cascata?

Un effetto a cascata è un’ipotesi realmente probabile oltreché quella più sperata. La sentenza esecutiva del Tribunale di Roma, rappresenta il momento più alto dell’applicazione della normativa dell’Unione Europea, in Italia, nonché l’effettività dell’attuazione del diritto comunitario e del concetto stesso di Europa. Tuttavia, non si parla solo di Europa, ma anche della normativa interna e dei vari decreti ministeriali che si sono succediti nel tempo e che consentono di stabilire il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 Cfu.

Possiamo riassumere in tre punti i motivi che hanno spinto il giudice verso questa pronuncia?

1) La decisione del giudice si basa su un’interpretazione costituzionalmente orientata e riflette principi consolidati nello spazio Schengen. Il quadrilatero europeo, infatti, non si sottrae a qualificare come docenti i laureati che abbiano conoscenze psico-pedagigche, privi di una ulteriore abilitazione. Nell’Unione Europea sono molti gli insegnanti che conseguono lauree già di per sé abilitanti – magistrali o specialistiche e, in alcuni casi, anche triennali – che consentono l’inserimento nelle apposite graduatorie. Invero l’abilitazione all’insegnamento (intesa come Tfa, Pas e SSIS) è un certificato che consente al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di “programmare gli accessi” e non rappresenta secondo la definizione legislativa, un titolo utile all’esercizio della professione di docente”. Se conseguire l’abilitazione risulta essere tassello dell’iter procedurale amministrativo utile per il solo smistamento di lavoratori, risulta difficile comprendere come il conseguimento di esami – risultato dello studio di tecniche e materie antropologiche, pedagogiche, sociali – oltreché l’accrescimento delle proprie competenze non possa conferire qualifiche abilitanti per l’esercizio della docenza.

2) La direttiva 2005/36/CE ed il relativo decreto attuativo impongono il possesso di una idonea qualifica al fine dell’esercizio della professione docente nel sistema scolastico pubblico italiano; la docenza infatti è considerata “professione regolamentata”. Il possesso di tale requisito è condizione necessaria – ma anche sufficiente – per l’esercizio dell’insegnamento; “i titoli conseguiti in Italia in quanto Stato Membro dell’UE rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all’esercizio della professione regolamentata”. È paradossale ergere un iter procedurale a titolo abilitante mentre si declassa l’acquisizione di competenze in materie inerenti allo studio del mutamento del substrato socio-antropologico.

3) L’interpretazione costituzionalmente orientata che il giudice del lavoro del Tribunale di Roma ha fornito è sostanzialmente imposta dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare cosi come sostenuto; compito dell’organo giudicante nazionale è infatti quello di conformarsi alla cornice sovranazionale o rimettere la decisione alla Consulta.

Il Ministero può impugnare la sentenza?

Il Miur ha di certo la possibilità di procedere con il gravame contro la sentenza. Tuttavia, l’esecutività della sentenza emessa in primo grado non muterà le sorti del ricorrente fintantoché in sede di appello non verrà emanata una sentenza definitiva. Nondimeno, alla luce della chiara giurisprudenza formatasi sul punto, ritieniamo che l’attenta Corte d’Appello di Roma, qualora il Miur decidesse di proporre appello, confermerà la sentenza di primo grado.

Al prossimo concorso per la scuola secondaria, sarà sufficiente avere la laurea magistrale ed i 24 CFU. Non potrebbe questo rappresentare un fatto rilevante alla decisione finale del Giudice?

Il sedimentarsi di una giurisprudenza innovativa è sempre particolarmente delicato. Ci si imbatte in dottrine discordanti, mutamenti legislativi, mutamenti governativi, e per questo non è mai un risultato facilmente raggiungibile. La decisione di aprire le porte dei futuri concorsi ai laureati con 24 cfu invoglia gli organi giudicanti a valutare questi crediti non solo come abilitanti, ma soprattutto come condizione conferente una qualifica effettiva per la docenza. Essendo diventati solo da pochi anni un requisito necessario (e a breve anche a tutti gli effetti sufficiente), i 24 crediti formativi universitari non sempre si conseguono in corso di laurea; ciò in virtù di un’impossibilità di adeguamento dei curricula accademici. I più attuali percorsi di studio prevedono i 24cfu come materie opzionali che integrano le competenze nei vari settori, altre carriere accademiche invece non li includono e costringono molto spesso a conseguirli una volta conclusa la formazione universitaria.

Concorso DS: l’inspiegabile silenzio sui voti degli scritti che non c’è su altri concorsi

da Tuttoscuola

Non sappia la destra…
Con decreto direttoriale prot. 663 di ieri, 17 aprile, 2019, la Direzione Generale per le risorse Umane del Miur ha pubblicato l’elenco nominativo dei 50 candidati al concorso per dirigenti amministrativi (5 posti a bando), ammessi all’orale per avere superato le prove scritte. E, accanto ai nominativi, il decreto ha riportato espressamente anche i voti conseguiti nelle due prove, secondo un più che condivisibile principio di trasparenza.

Non sappia la destra – dicevamo – perché lo stesso Ministero (Direzione Generale del personale), circa tre settimane fa, per un altro concorso per dirigenti – quelli scolastici – ha pubblicato l’elenco dei candidati ammessi, senza, però riportare il voto conseguito.

Nel decreto con cui quell’elenco di soli nominativi veniva pubblicato si precisava che il voto conseguito sarebbe stato comunicato esclusivamente a ciascun candidato ammesso, a mezzo posta elettronica.

Un peso, due misure. Non sappia la Direzione Generale del personale quel che fa la Direzione sorella delle risorse umane all’interno dello stesso palazzo.

Piena trasparenza in una Direzione, molta riservatezza nell’altra, come se la valutazione dei candidati in un concorso pubblico fosse considerato un dato sensibile da tutelare con la privacy.

Ma c’è un altro aspetto inspiegabile. A tutt’oggi non è nemmeno stato comunicato privatamente, come invece era previsto, il voto conseguito da ciascun candidato.

A rendere inspiegabile la situazione c’è un altro silenzio-ritardo.

Il 21 marzo scorso, nell’incontro con i sindacati dei dirigenti scolastici, i funzionari ministeriali, nel fornire diverse anticipazioni sul concorso DS e sulla pubblicazione degli ammessi, riferivano anche che attraverso la piattaforma POLIS presente sul sito web del MIUR ciascun partecipante, utilizzando il proprio codice di accesso, avrebbe potuto visionare il proprio elaborato, la griglia di valutazione e il verbale delle operazioni relative alla correzione, senza bisogno di formulare alcuna richiesta di accesso.

Invece, a distanza di tre settimane dalla pubblicazione dei nominativi ammessi, non vi è stata nessuna comunicazione di apertura della piattaforma POLIS per visionare elaborati e griglie di valutazione. Un top secret inspiegabile, come se griglie di valutazione, elaborati e verbali fossero ancora da approntare.

Il prolungato silenzio ministeriale sta dando adito, come si può riscontrare sui social, a congetture e ipotesi disparate, arrivando anche a paventare errori e disguidi.

Per far cadere timori e sospetti, è augurabile che il Miur batta un colpo.

Concorso DS, ombre sulla prova scritta. Presentato esposto alla Magistratura

da Tuttoscuola

Sono 271 i candidati al concorso DS che con un esposto hanno deciso di portare all’attenzione della Magistratura alcune circostanze considerate dubbie sullo svolgimento del concorso DS. 

L’esposto sottopone all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria diverse violazioni regolamentari riguardanti soprattutto il mancato espletamento della prova scritta del concorso DS in data unica e in contemporanea, alla divulgazione in tempi diversi dei quadri di riferimento, alla diversa formulazione dei quesiti rispetto a quelli stabiliti dal bando di concorso DS, ai criteri di attribuzione delle prove nel procedimento di correzione, ai criteri di abbinamento codice/candidato, alle diverse percentuali di ammessi Regione per Regione, alle effettive modalità di espletamento della prova scritta nelle diverse sedi e ai differenti controlli ivi espletati, alla composizione e ai mutamenti delle commissioni esaminatrici, ai corsi di formazione, alle possibili fughe di notizie e al software Cineca.

Gli esponenti hanno richiesto che venga svolta un’indagine volta ad accertare le eventuali responsabilità penali “correlabili – si legge nell’esposto – alle violazioni e ai vantaggi in oggetto. Ciò allo scopo di comprendere le ragioni per le quali si sia inteso connotare di oscurità un concorso pubblico improntato per legge ai parametri di legalità e trasparenza e determinare evidenti e inaccettabili disparità di trattamento tra i candidati”.

Prima di presentare l’esposto i firmatari hanno aspettato lo scorso 10 aprile, data in cui votazioni ed elaborati del concorso DS avrebbero dovuto già essere stati resi noti. Ma così non è stato. A oggi, 17 aprile, infatti è ancora disponibile solo un elenco di ammessi alla prova orale.