Congedo straordinario retribuito- La convivenza

da SuperAbile

Congedo straordinario retribuito- La convivenza

Il requisito della convivenza si intende soddisfatto quando risulta la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione.

Il requisito della convivenza è richiesto per il coniuge e i componenti dell’unione civile, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il terzo grado, non è invece richiesto per i genitori, anche adottivi, dei figli con disabilità grave (D.Lgs 119/2011 art. 4 comma 1).
Relativamente ai figli, la sentenza della Corte Costituzionale 7 dicembre 2018, 232 ha disposto che il figlio, qualora al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ha l’obbligo di instaurarla per poter legittimamente fruire del beneficio in oggetto ma, nel frattempo può legittimamente fare richiesta del beneficio.
Pertanto, quando manchino i familiari conviventi indicati in via prioritaria dalla legge e vi sia solo un figlio, all’origine non convivente, pronto a impegnarsi per prestare la necessaria assistenza questi potrà legittimamente fare richiesta del beneficio in oggetto.
Il requisito della convivenza si intende soddisfatto quando risulta la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione.Questo requisito deve essere provato mediante produzione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/20000 artt. 46 e 47.
Già il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Lettera circolare n. 3884 del 18 febbraio 2010, si era espresso sull’argomento per precisare che la residenza nel medesimo stabile, sia pure in interni diversi, non pregiudica in alcun modo l’effettività e la continuità dell’assistenza al genitore disabile. Il concetto di “convivenza”, pertanto, non viene più ricondotto alla coabitazione, ma a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste hanno la residenza nello stesso Comune, allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni (appartamenti) diversi. 
Questo nuovo orientamento era stato recepito dall’INPS nel Messaggio n. 6512 del 4 marzo 2010. Infatti, alla luce delle nuove indicazioni ministeriali, l’Istituto previdenziale aveva confermato che l’accertamento del requisito della “convivenza”, nei casi di specie, deve essere effettuato ritenendo sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso appartamento. 
La disposizione ministeriale è vincolante per il comparto pubblico e per il comparto privato. Nelle ultime circolari INPS 32 del 6 marzo 2012 e Dipartimento della Funzione Pubblica 1 del 3 febbraio 2012, al fine di tutelare i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, e in linea con gli ultimi orientamenti espressi nelle precedenti circolari,
il requisito della convivenza si intende soddisfatto anche nei casi in cui vi sia la dimora temporanea, risultante dall’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. 223/1989. Le amministrazioni saranno deputate ai controlli del caso (D.P.R. 445/2000 art. 71).
INPS sin dalla Circolare n. 32 del 6/3/2012 e successivamente nella Circolare n. 159 del 15/11/2013 specifica che “il requisito della “convivenza” sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea …,  ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.”
In questo caso è quindi necessario che la dimora temporanea sia richiesta precedentemente (ovvero “previo”, cioè preliminarmente) alla domanda di congedo straordinario.

COME ERA IN PRECEDENZA
Precedentemente, in riferimento all’esatta portata del termine “convivenza” l’INPS (previo parere del Ministero del Lavoro), con il Messaggio n. 19583 del 2 settembre 2009, aveva chiarito che:
“alla luce della necessità di una assistenza continuativa, per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 c.c., non potendo ritenersi conciliabile con la predetta necessità la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall’art. 47 c.c.”.

Dimora temporanea
Per dimora si intende la permanenza in un luogo per un certo periodo di tempo (ad esempio per motivi di studio, lavoro, salute, famiglia). La dimora non deve però essere abituale, altrimenti il cittadino dovrebbe fissare in quel luogo la residenza, e neppure occasionale (ad esempio per turismo), altrimenti il cittadino non potrebbe essere considerato temporaneo.
Può chiedere l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, chi dimora da almeno 4 mesi nel territorio del comune, ma non è ancora in grado di stabilire qui la propria residenza, per sé e per gli eventuali componenti del proprio nucleo familiare.
L’iscrizione avviene a domanda dell’interessato o d’ufficio.
Solitamente quando la permanenza nel comune supera i 12 mesi, il cittadino non può più essere considerato temporaneo e deve quindi chiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente. Se non provvede personalmente è l’ufficiale d’anagrafe che, verificato il sussistere della dimora abituale, lo iscriverà d’ufficio.
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche. Viene rilasciato solo un attestato comprovante l’avvenuta iscrizione.

Normativa di riferimento 

  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;Messaggio INPS 2 settembre 2009, n. 19583 – Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito – “Chiarimenti sul concetto di “convivenza”, espresso nella sentenza n. 19/2009, in caso di richiesta di congedo straordinario di cui all’art. 42,  comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001″;
  • Circolare 18 febbraio 2010, Prot. 3884 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali– “D.lgs. 151/01 art. 42 comma 5 – Sentenza Corte Costituzionale n. 19/2009 – inclusione del figlio convivente nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo. Chiarimenti sul concetto di “convivenza”;
  • Messaggio INPS 4 marzo 2010, n. 6512 – “Sentenza Corte Costituzionale n. 19/2009. Inclusione del figlio convivente nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario di cui all’art. 42, 5° comma, del D.Lgs. n. 151/2001. Chiarimenti sul concetto di convivenza”;
  • Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 – “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”;
  • Circolare INPDAP 28 dicembre 2011, n. 22 – “Art. 42, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto legislativo 151/2001 – Retribuzione e copertura contributiva per periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap. Chiarimenti”;
  • Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 3 febbraio 2012, n1 – “Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l’assistenza alle persone con disabilità – d.lgs. 18 luglio 2011, n.119”;
  • Circolare INPS 6 Marzo 2012, n. 32 – “Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”. Modifica alla disciplina  in materia di congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità.
  • Circolare INPS del 15 Novembre 2013, n. 159  – “Sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013 – Estensione del diritto al congedo di cui all’ art. 42, comma 5,  decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave.”;
  • Sentenza della Corte Costituzionale 7 dicembre 2018, 232 – “Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53)”.