La dispersione scolastica AA.SS. 2016/2017 e 2017/2018

MIUR – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica


Disponibile l’approfondimento statistico relativo alla dispersione scolastica nell’anno scolastico 2016/2017 e nel passaggio tra il 2016/2017 e il 2017/2018.

L’elaborazione analizza e quantifica il fenomeno dell’abbandono del sistema scolastico e formativo nella Scuola secondaria di I grado, nel passaggio tra cicli scolastici e nella Secondaria di II grado.

Dall’analisi complessiva, il fenomeno della dispersione scolastica si presenta in diminuzione. Tra il 2016/2017 e il 2017/2018, la percentuale di abbandono nella Secondaria di I grado risulta pari all’1,17%, mentre tra il 2015/2016 e il 2016/2017 era stata dell’1,35%.

La percentuale di abbandono nella Secondaria di II grado risulta pari al 3,82%, mentre tra il 2015/2016 e il 2016/2017 era stata del 4,31%.

L’approccio utilizzato per lo studio si basa sull’analisi dei cinque “tasselli della dispersione” che, congiuntamente, formano l’insieme degli studenti che escono dal sistema scolastico e formativo:

  1. alunni che frequentano la Scuola secondaria di I grado e che interrompono la frequenza senza valida motivazione prima del termine dell’anno scolastico (abbandono in corso d’anno);
  2. alunni che hanno frequentato l’intero anno scolastico (il I e il II anno di corso della Secondaria di I grado) e che non passano nell’anno successivo né al II e al III anno in regola, né al I e al II anno come ripetenti, né alla Secondaria di II grado (abbandono tra un anno e il successivo);
  3. alunni che hanno frequentato l’intero anno scolastico (il III anno di corso della scuola secondaria di I grado) e che non passano nell’anno successivo alla Scuola secondaria di II grado, in regola, né frequentano nuovamente la Secondaria di I grado, come ripetenti, il III anno di corso (abbandono tra un anno e il successivo nel passaggio tra cicli scolastici), né si iscrivono a percorsi IeFP;
  4. alunni che frequentano la Secondaria di II grado e che interrompono la frequenza senza valida motivazione prima del termine dell’anno (abbandono in corso d’anno);
  5. alunni che hanno frequentato l’intero anno scolastico (dal I al IV anno di corso della scuola secondaria di II grado), che non passano nell’anno successivo né al II, III, IV e V anno in regola, né al I, II, III e IV anno come ripetenti (abbandono tra un anno e il successivo).

In calo l’alternanza scuola-lavoro

da Il Sole 24 Ore

di Claudio Tucci

Doveva essere l’anno del decollo dell’alternanza, e, invece, nel 2017/2018 i programmi di scuola-lavoro si sono fortemente ridimensionati. Gli studenti coinvolti sono scesi a 754.135, il 52,3% del totale degli alunni frequentanti le classi terza, quarta e quinta. L’anno prima i ragazzi impegnati nella formazione “on the job” erano stati 937.976. A crollare sono stati i nuovi percorsi: al terzo anno infatti gli studenti in scuola-lavoro si sono pressoché dimezzati nel giro di 12 mesi. In discesa anche le scuole coinvolte passate dalle 4.937 del 2016/2017 alle 4.676 del 2017/2018.

Le novità normative
Sulla contrazione dell’alternanza, certificata dal Miur che ha fornito i dati, in risposta a una interrogazione dell’ex sottosegretario, ora deputato, Gabriele Toccafondi, hanno pesato gli annunci, in campagna elettorale, di smontaggio dello strumento; poi realizzato dal governo Conte nella scorsa manovra. L’alternanza ha cambiato nome: si chiama «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento» (è sparito il riferimento al «lavoro»). Le ore sono scese nei licei, da 200 a 90, nei tecnici da 400 a 150, nei professionali da 400 a 210. Le risorse alle scuole da 100 milioni a circa 50. In più, quest’anno, la scuola-lavoro non ha pesato per l’accesso alla maturità.

La posizione di Confindustria
Il restyling normativo doveva essere accompagnato da linee guida ministeriali per indirizzare presidi e docenti. A oggi è ancora tutto fermo. «Dimezzare ore e fondi all’alternanza ha significato dividere l’Italia in due – ha detto Gianni Brugnoli (Confindustria) -. Da un lato gli studenti che hanno avuto questa opportunità, anche grazie alla buona volontà di scuole e imprese, e dall’altro quelli che non hanno mai messo piede in azienda durante gli studi. I primi, rispetto ai secondi, avranno il doppio delle possibilità di entrare più facilmente nel mondo del lavoro. È un gap inaccettabile nel secondo Paese manifatturiero d’Europa».


Ecco il decreto salva precari

da ItaliaOggi

Alessandra Ricciardi

Il decreto legge, ad oggi nove articoli, è pronto. Dentro la norma salva precari, frutto di una estenuante trattativa con i sindacati dopo l’intesa di palazzo Chigi del 24 aprile scorso, che consentirà a tutti i docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi otto di ottenere l’abilitazione; e poi la ciambella di salvataggio per gli ispettori, l’eliminazione del ricorso al Mepa, il mercato elettronico per gli acquisti nella p.a., per gli enti di ricerca. Il pacchetto va sotto il titolo di misure di straordinaria necessità ed urgenza nei settori dell’istruzione, università e ricerca. Ed è atteso al consiglio dei ministri entro fine luglio.

Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, si dispone l’indizione, entro il 2019, di un ciclo di Pas, percorsi abilitativi straordinari, il cui superamento comporta l’abilitazione all’insegnamento per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Anche se si tratta di un percorso speciale e indetto solo per il 2019, lo stesso sarà realizzato in più cicli, fino a esaurire tutti i partecipanti. Obiettivo, consentire di assorbire la richiesta anche dove le università non fossero in grado su un solo anno di attrezzarsi per i corsi.

Sono necessari per accedervi tre anni di servizio negli ultimi otto, e sono ritenuti validi non solo gli anni delle statali ma anche delle paritarie e dei centri di formazione professionale. L’articolato ammette anche chi è in possesso del titolo di dottore di ricerca, in tal caso a prescindere dal requisito del servizio triennale. A maggior tutela dei precari, è stata inserita una specifica che consente a chi aveva già iniziato un percorso universitario abilitante, senza riuscire a portarlo a termine per malattia o maternità, di riprenderlo.

Frutto di trattativa con i sindacati la previsione, recepita nell’articolato ad oggi in bozza, del criterio di accesso ai nuovi Pas: sarà lo stesso ministro dell’istruzione e università Marco Bussetti a stabilire l’ordine di ingresso, dando priorità a chi non ha alcuna abilitazione e a quelli che avevano iniziato i percorsi in passato ma sono stati costretti a interrompere gli studi. Entreranno dunque in seconda battuta, se non ci posti subito disponibili, coloro che intendono abilitarsi in altra disciplina rispetto a quella per la quale sono già in possesso del titolo. I posti disponibili saranno stabiliti, con decreto del Miur, per ogni regione e per ogni ateneo.

L’abilitazione, precisa l’articolato, non dà ovviamente diritto all’assunzione a tempo indeterminato ma sana un difetto per il pieno accesso all’insegnamento. Finalizzato invece esclusivamente alle assunzioni il concorso straordinario disciplinato sempre dal dl. Concorso le cui graduatorie saranno utili per tre anni a copertura del 50% dei posti vacanti e disponibili utili alle immissioni. Vi potranno accedere coloro che hanno lavorato esclusivamente presso le scuole statali vista l’esigenza di ridurre la supplentite, in particolare al Nord, del sistema statale. Servirà avere alle spalle, secondo quanto risulta dalla bozza in lavorazione, almeno un anno di servizio. Si potrà concorrere per un solo posto e per la classe per la quale l’interessato ha avuto già un contratto da supplente. Eliminata la prova preselettiva, la selezione sarà per titoli ed esami, questi ultimi consisteranno in una prova scritta computer based e in un orale. Per i docenti diplomati magistrali licenziati spunta la proroga del contratto fino al 30 giugno 2020. Il tutto a garanzia della funzionalità del sistema.


Si vota la delega in bianco al governo su poteri presidi e organi collegiali

da ItaliaOggi

Marco Nobilio

Una delega in bianco al governo per riscrivere il Testo unico dell’istruzione e dare più potere ai dirigenti scolastici. Lo prevede il disegno di legge S1349 varato dal governo il 28 febbraio scorso, denominato: «Delega al governo per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, università, alta formazione artistica e musicale e coreutica e di ricerca».

Il testo è stato presentato in aula al senato il 10 luglio scorso, ha superato il vaglio della V commissione bilancio e prevede il riordino in un unico testo legislativo delle disposizioni si sono accumulate nel tempo, sull’istruzione, l’università, la ricerca, i conservatori e le accademie.

Per quanto riguarda l’istruzione, prevede la scrittura di un nuovo testo unico, che sostituirà quello del 1994 (decreto legislativo 297/94). In particolare, è prevista la riscrittura e l’abrogazione espressa delle disposizioni precedenti all’avvento dell’autonomia scolastica e della dirigenza scolastica. Il tutto con particolare riferimento alle norme che regolano le competenze degli organi collegiali. Fermo restando il principio di autonomia scolastica, il governo intende «revisionare la disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola» si legge nell’articolo 1, comma 1, lettera h) del provvedimento «in modo da definirne competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e sovrapposizione di funzioni, e ridefinendone la relazione rispetto al ruolo, alle competenze e alle responsabilità dei dirigenti scolastici, come attualmente disciplinati».

La ratio del riordino, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, sarebbe quella di evitare il ripetersi di non meglio precisate «criticità emerse dal contenzioso registratosi negli ultimi anni, soprattutto nella relazione tra organi collegiali e dirigente scolastico». La relazione, peraltro, non fa riferimento a pronunce né della magistratura di merito, né di quella di legittimità.

Attualmente il consiglio di istituto è competente in materia di definizione dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi. In particolare, l’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 297/94, dispone che spetti al consiglio d’istituto la definizione dei criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’ assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe. Mentre l’articolo 7, comma 2, lettera b), del medesimo decreto, assegna al collegio dei docenti il potere di formulare proposte al dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto.

L’articolo 25 del decreto legislativo 165/2001 ha coordinato queste disposizioni con l’istituto della dirigenza scolastica, stabilendo che le prerogative dirigenziali debbano essere esercitate «nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici». E l’avvocatura distrettuale dello stato di Venezia, con un parere emesso il 4 marzo 2013, su richiesta dell’Usr del Veneto, ha spiegato che «dal combinato disposto dell’art. 25 del Testo unico del Pubblico Impiego e dall’art. 7, dlgs 297/94», si legge nel parere 985-P, «si evince che ai dirigenti delle istituzioni scolastiche spettano determinati poteri, che tuttavia devono essere esercitati nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze del collegio dei docenti e degli altri organi collegiali della scuola».

A ciò va aggiunto il fatto che il punto di raccordo tra dirigente e organi collegiali è il dirigente stesso, che è membro di diritto del consiglio d’istituto e presiede il collegio dei docenti. Infine, l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle sezioni staccate che comportino movimenti dalla sede scolastica attuale ad altra sede ubicata in altro comune, trattandosi di veri e propri provvedimenti di mobilità, rientrano nella competenza della contrattazione integrativa di istituto, così come previsto dall’articolo 3, comma 5, del contratto nazionale integrativo del 6 marzo 2019.

Quanto all’attribuzione degli incarichi, la designazione delle funzioni strumentali al piano per l’offerta formativa, si tratta di incarichi istituiti dalla contrattazione collettiva, la cui designazione rientra attualmente nelle competenze del collegio dei docenti (si veda l’articolo 33 del contratto del 2007 ancora applicabile per effetto del rinvio operato dall’articolo1, comma 10 del nuovo contratto). Per quanto riguarda, infine, gli incarichi di staff, la legge 1097/2015 assegna tale prerogativa in via esclusiva al dirigente scolastico (si veda l’articolo 1, commi 18 e 19 della legge 107/2015).

Palazzo Spada salva i presidi

da ItaliaOggi

Via libera del Consiglio di stato alla prosecuzione delle prove orali del concorso a preside. I giudici della VI sezione, con due ordinanze gemelle, depositate il 12 luglio scorso, hanno posto nel nulla gli effetti della sentenza del Tar Lazio (8655/2019 sezione terza bis, si veda Italia Oggi del 9 luglio scorso). Che aveva annullato in toto la procedura concorsuale dopo avere accertato l’esistenza di gravi vizi nella composizione della commissione d’esame. I giudici di II grado hanno stabilito che «a prescindere dal merito delle questioni devolute in appello e da ogni valutazione sull’effettiva portata invalidante dei vizi dedotti (segnatamente dei vizi riscontrati dal primo giudice)» si legge nell’ordinanza 3514 «deve ritenersi preminente l’interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale, anche tenuto conto della tempistica prevista per la procedura di immissione in ruolo dei candidati vincitori e per l’affidamento degli incarichi di dirigenza scolastica con decorrenza dal 1° settembre 2019».

Sitratta di provvedimenti cautelari, di pronunce che non entrano nel merito della questione. E si limitano a disporre provvisoriamente la sospensione della sentenza del Tar che aveva cancellato il concorso a preside con un colpo di spugna. Il giudizio cautelare, però, prevede comunque che il giudice di II grado non si basi unicamente sull’incombenza del solo danno grave e irreparabile nelle more del giudizio di merito. Ma anche sull’esistenza di «profili, che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull’esito del ricorso (si veda l’articolo 55, comma 9 del codice del processo amministrativo)». Sebbene nell’ordinanza non vi sia traccia di valutazioni di merito, ancorché sommarie, è ragionevole ritenere che il Consiglio di stato abbia già valutato anche il merito. E che proprio per effetto di tale valutazione abbia deciso di accogliere il ricorso cautelare. Dunque, con ogni probabilità, nella fase di merito la sezione si pronuncerà definitivamente per l’accoglimento del ricorso. Tanto più che l’udienza è stata fissata al 17 ottobre prossimo: una data molto ravvicinata rispetto alla prassi invalsa.

In ogni caso, per effetto delle due ordinanze, il ministero dell’istruzione avrà titolo a portare a termine le operazioni di assunzione in ruolo dei nuovi dirigenti scolastici. E qualora il giudizio di merito dovesse risultare sfavorevole per l’amministrazione, frattanto, i nuovi dirigenti si saranno già insediati e il governo avrà il tempo per disporre una sanatoria per via legislativa. Come già accaduto in passato. Ciò che potrebbe mutare, invece, è la situazione giuridica dei commissari che sono stati ritenuti incompatibili dal Tar del Lazio. Se il Consiglio di stato riterrà inesistente la situazione di incompatibilità dei commissari, i medesimi non andranno incontro ad alcuna conseguenza. Se invece i giudizi di palazzo Spada dovessero ritenere esistente la situazione di incompatibilità, i commissari incompatibili potrebbero andare incontro anche alla responsabilità penale.

All’atto dell’accettazione dell’incarico, infatti, gli interessati dichiarano di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità. E tale dichiarazione potrebbe integrare il reato di falsità ideologica (si veda l’art. 483 del codice penale). Ipotesi che però potrebbe sussistere solo se nella dichiarazione fatta sottoscrivere gli interessati fossero state riportate tutte le ipotesi tassative previste dalla legge ai fini della sussistenza dell’incompatibilità (Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, sentenza 384/2009). In via residuale sarebbe ipotizzabile anche il reato di truffa, per via dell’ingiusto guadagno relativo alle eventuali retribuzioni percepite in qualità di commissario. Ma anche in questo caso la giurisprudenza ha chiarito che il reato non sussiste. Perché la relativa retribuzione si configurerebbe come retribuzione di fatto, comunque dovuta (Cassazione penale 25956 del 1° luglio 2011). Si tratta dunque di rischi piuttosto remoti, che non dovrebbero concretizzarsi in alcuna conseguenza apprezzabile. Salvo l’onere di dovere sostenere a proprie spese un eventuale processo penale comunque improbabile. Resta, però, l’incognita derivante dalla eventuale costituzione dei ricorrenti vittoriosi davanti al Tar. Che avrebbero tutto il tempo per costituirsi in vista dell’udienza di merito davanti al Consiglio di stato, facendo valere tutti gli altri motivi del ricorso in I grado.

Motivi che non sono stati considerati dal Tar, che ha ritenuto assorbente l’esistenza della situazione di incompatibilità. E che potrebbero essere accolti dal Consiglio di stato capovolgendo la decisione assunta in sede cautelare. Ma l’amministrazione avrebbe comunque il tempo di conferire gli incarichi dirigenziali ai vincitori del concorso. E il legislatore, in caso di sentenza negativa, potrebbe sanare la situazione dei presidi di fatto, istituendo ed indicendo un corso loro riservato (come già accaduto in passato) sanando definitivamente la questione.

Allarme scuole materne, crollano gli iscritti Oltre 90 mila bambini under4 non la frequentano

da ItaliaOggi

Emanuela Micucci

Diminuiscono i bambini italiani iscritti alla scuola dell’infanzia: -4,5% in nove anni. Eppure, una buona istruzione pre-primaria migliora l’intero sistema scolastico ed ha effetti positivi anche sulla crescita economica del Paese. Tanto che l’Unicef ha chiesto ai governi di dedicare all’istruzione prescolare almeno il 10% dei loro bilanci scolastici nazionali e ha stabilito l’obiettivo che almeno un anno di scuola dell’infanzia sia universale. In Italia la scuola materna sembra entrata in crisi. Più di 90 mila bambini di 4-5 anni non la frequenta, come rivela il rapporto Bes (benessere equo e sostenibile) dell’Istat riferendosi al periodo tra il 2008 e il 2017. Anzi. In nove anni sono diminuiti gli iscritti alla scuola dell’infanzia, passando dal 95,6% dei bambini di 4-5- anni al 91,1%. Tanto che l’Italia è vicina alla soglia del 90% di copertura minima, fissato dall’Unione europea a Barcellona nel 2002. Obiettivo superato da Belgio (98,6%), Svezia (96,6%), Danimarca (95,9%), ma anche Spagna (95,2%), Francia (93,9%) e Germania (91,8%). Un recente approfondimento di Openpolis e Con i Bambini illustra, dati alla mano, l’importanza strategica dell’investimento nell’istruzione pre-primaria. Non solo aver frequentato la scuola dell’infanzia produce risultati positivi sugli apprendimenti successivi, contribuendo anche a ridurre le diseguaglianze, quindi, contrastando la povertà educativa.

Andare alla materna, infatti, significa arrivare alla primaria con un vocabolario più ampio, più abilità matematiche ed attitudine alle relazioni sociali. Ma anche ridurre bocciature, ritardi, abbandoni precoci. Ed ha effetti positivi sulla crescita del Paese, perché aiuta a sviluppare competenze che serviranno nel mercato del lavoro, riduce lo svantaggio educativo dei ragazzi delle famiglie povere e rende più concreta la possibilità dei genitori di lavorare, con conseguenze positive sul reddito familiare.

Colpisce, allora, che in Italia il 91% degli studenti 15enni che hanno frequentato l’educazione pre-primaria per almeno due anni abbia un background socio-economico svantaggiato rispetto al 92% che lo ha avvantaggiato. Un gap, ma piccolo. Soprattutto se confrontato con quello di altri Paesi europei. Come la Germania: 87% contro il 94%. La Francia: 89% rispetto 97%. La Svezia. 83% contro 93%. La Spagna: 88% contro 96%. Il Regno Unito: 63% rispetto a 70%. La situazione cambia se si analizza la spesa annuale per bambino nella scuola dell’infanzia nei Paesi Ocse. Primo posto assoluto al Lussemburgo con 19.233 dollari all’anno, seguito da Svezia con 12.833 dollari e Germania con 9.167 dollari. Sopra la media Osce di 8.070 dollari annui anche Austria, Regno Unito, Paesi Bassi. Leggermente sotto Belgio con 7.576 dollari e Francia con 7.507. L’Italia si ferma a 6.233 dollari anni. Spese che rappresentano parte del prodotto interno lordo (pil) di ciascun Paese. Si tratta, nel 2013, dell’1,4% del pil per la Svezia, seguita dalla Finlandia con 0.9%.La Francia con lo 0.70% è leggermente sopra la media Osce dello 0,60% del pil. Percentuale su cui si assestano Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Lussemburgo.

L’Italia è sotto la media Osce con lo 0.40% del pil per la scuola pre-primaria. Tra i maggiore Pesi europei il Regno Unito è quello dove l’istruzione pre-primaria è più finanziata dal settore privato: un 1/3. All’estremo opposto Francia e Italia, dove la spesa pubblica supera il 90% del totale (rispettivamente 925 e 93%), nettamente sopra la media Ocse dell’83%.

Diplomati magistrale, proroga contratti al 30 giugno 2020

da Orizzontescuola

di redazione

Nel pacchetto “Misure di straordinaria necessità ed urgenza nei settori dell’istruzione, università e ricerca” che il Consiglio dei Ministri esaminerà entro fine luglio, c’è anche la “ciambella di salvataggio” per i contratti dei diplomati magistrali.

Anche per l’a.s. 2019/20 si ripropone in parte lo scenario già visto nel precedente anno scolastico.

Diplomati magistrale con titolo conseguito entro l’a.s. 2001/02, inseriti con riserva in GaE, accettano il ruolo o la supplenza.

Nel corso dell’anno scolastico arriva la sentenza di merito. Qualora questa sia negativa, la norma permette di completare l’anno scolastico con contratto fino al 30 giugno 2020, per salvaguardare la continuità didattica.

Il termine “proroga” va intesa in questo senso, proroga di un contratto ricevuto nell’a.s. 2019/20 e che poi viene revocato in seguito alla sentenza.

La questione dei diplomati magistrale si è arenata in attesa della decisione della Corte di Cassazione, dopo le pronunce negative dell’Adunanza Plenaria del consiglio di Stato che per tre volte si è espressa in maniera negativa sull’inserimento dei docenti con diploma magistrale nelle Graduatorie ad esaurimento, dopo una certa data.

E dunque anche in questo caso è necessario – come lo scorso anno con il Decreto Dignità – di un intervento del Parlamento per non lasciare le classi scoperte nel corso dell’anno scolastico.

Nulla invece trapela circa la proposta di un concorso straordinario bis, riservato a diplomati magistrale e laureati in Scienze della formazione primaria con un anno di servizio nella scuola statale.

Stipendio dirigenti scolastici, aumenti e arretrati nel cedolino di agosto

da Orizzontescuola

di redazione

L’8 luglio scorso, com’è noto, è stato firmato il CCNL Area Istruzione e Ricerca, riguardante anche i dirigenti scolastici.

Il Contratto, come riferito, ha portato con sé sostanziali aumenti degli stipendi dei dirigenti scolastici, che ancora devono percepire.

A quando gli aumenti?

Fonti ministeriali ci informano che i dirigenti del comparto Istruzione e ricerca, compresi dunque i dirigenti scolastici, riceveranno gli aumenti e gli arretrati del nuovo contratto sul cedolino di agosto.

Stipendio tabellare

Attualmente, lo stipendio tabellare annuo lordo dei dirigenti scolastici, comprensivo della tredicesima mensilità, definito dal CCNL Area V del 2010, ammonta a € 43.310,90.

Il predetto stipendio tabellare è incrementato, sulla base della tempistica di sotto riportata, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

  • dal 1° gennaio 2016 di € 16,00
  • dal 1° gennaio 2017 in € 48,50
  • dal 1° gennaio 2018 in € 125,00

L’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta a partire 2010, inoltre, a decorrere dal 31 dicembre 2018, cessa di essere erogata come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare.

Alla luce di quanto detto sopra, lo stipendio tabellare annuo lordo dei dirigenti scolastici a regime sarà di 45.260,73.

Retribuzione di posizione parte fissa

Il valore della retribuzione di posizione parte fissa, compresa la tredicesima mensilità, è rideterminata alle decorrenze e nei valori annui lordi di seguito indicati:

  • dal 1 gennaio 2018, in Euro 6.159,72;
  • dal 31 dicembre 2018 e a valere dall’anno successivo in Euro 12.565,11.

In conseguenza degli aumenti succitati, i nuovi valori minimo e massimo a regime della retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici saranno quelli di seguito riportati:

– da un minimo di € 12.565,11, coincidente con la retribuzione
di posizione parte fissa (come sopra determinata) fino ad un
massimo di € 46.134,81.

Posti quota 100: no per i ruoli, vanno ad assegnazioni provvisorie e supplenze

da Orizzontescuola

di redazione

I posti che i docenti che dal 1° settembre 2019 andranno in pensione con Quota 100 (e assimilati) non saranno utilizzati per le immissioni in ruolo. Chiusura da parte del Ministero.

Secondo quanto risulta alla nostra redazione, nelle istruzioni operative – che oggi saranno illustrate ai Dirigenti USR – Ministero e sindacati hanno concordato che dei posti autorizzati dal MEF saranno utilizzati solo quelli inseriti al SIDI entro la data del 29 maggio 2019.

Come saranno utilizzati i posti di Quota 100

Fermo restando che i titolari saranno collocati in pensione dal 1° settembre, i posti che non rientrano nel contingente delle immissioni in ruolo saranno utilizzati per:

  • utilizzazione docenti di ruolo
  • assegnazioni provvisorie docenti di ruolo
  • supplenze al 31 agosto

Ci saranno quindi più posti per le assegnazioni provvisorie, ma anche più supplenze, fino ad arrivare alla cifra record di 170 mila.

Dibattito politico sindacale

Sui posti di quota 100 si apre un ampio dibattito politico sindacale.

I sindacati, di fronte al no del Miur, hanno chiesto un incontro politico.

Alcuni Senatori del PD hanno presentato una interrogazione parlamentare.

Al momento nessuna risposta da Bussetti.

Di fatto le procedure per le immissioni in ruolo avranno inizio a fine luglio, ma senza i posti di Quota 100.

Prove Invalsi, certificazioni ultimo anno delle superiori: disponibili dal 23 luglio

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

L’Invalsi ha informato che le certificazioni riferite alle prove 2019 degli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di II grado saranno disponibili dal 23 luglio 2019.

Il link al quale collegarsi è il seguente: https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=accesso

Bisognerà accedere all’area riservata con ruolo “Studente”.

Codice Appalti, istruzioni MIUR aggiornate al decreto Sblocca cantieri

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Il Miur ha pubblicato la versione aggiornata a giugno 2019 del Quaderno 1 contenente Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016).

Il volume, come illustrato dallo stesso Ministero con nota 16056/2019, contiene gli ultimi aggiornamenti relativi soprattutto al cd. decreto Sblocca cantieri (D.L. 32/2019, convertito con modifiche dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, entrata in vigore il 18 giugno 2019).

Le principali novità riguardano:

  • l’adozione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore dalla predetta disposizione, di un regolamento “unico” di esecuzione, attuazione e integrazione del D.Lgs. 50/2016 che, subentrerà alle Linee Guida A.N.AC e ai DD.MM vigenti;
  • le modifiche apportate alle procedure sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, del Codice;
  • i criteri di aggiudicazione degli appalti, tenendo conto che, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice, nelle procedure sotto soglia, le Stazioni Appaltanti godono di piena discrezionalità nella scelta del criterio di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 97;
  • la sospensione, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, dell’obbligo di selezionare i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituto presso l’A.N.AC. di cui all’art. 78 del Codice;
  • l’applicabilità ai settori ordinari, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, della disposizione di cui all’art. 133, comma 8 del Codice, la quale prevede per le Stazioni Appaltanti la possibilità, ove prevista negli atti di gara, di esaminare prima le Buste B (offerta tecnica) e C (offerta economica) e, solo in un secondo momento, la Busta A (documentazione amministrativa);
  • i criteri di fissazione delle soglie di anomalia di cui all’art. 97 del Codice;
  • l’introduzione, all’art. 36 del Codice, del comma 6-ter, secondo il quale, nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante verifica, oltre ai requisiti speciali, anche il possesso dei requisiti generali qualora l’Aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione nell’ambito del Mercato Elettronico;
  • l’introduzione, all’art. 80, comma 5, della lettera c-quater), la quale prevede l’esclusione dalle gare dell’operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
  • la sospensione, in via sperimentale, dell’obbligo di indicazione delle terna dei subappaltatori in sede di offerta, nonché di effettuare le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del
    Codice, riferite al subappaltatore. E’ previsto, altresì, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di indicare il subappalto nel bando di gara che, in
    ogni caso, non può superare il 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Scuola digitale, bando per 120 docenti: domande dal 17 al 31 luglio 2019

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Come abbiamo già comunicato, il Miur ha pubblicato un bando con cui è indetta una procedura selettiva pubblica mediante comparazione per titoli, esperienze professionali e colloquio, finalizzata a individuare, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, un numero massimo di 120 docenti di ruolo e in servizio, a tempo indeterminato, presso le istituzioni scolastiche statali delle regioni ricomprese nella tabella A allegata all’avviso, da esonerare dall’esercizio delle attività didattiche.

I 120 docenti esonerati dal servizio andranno a formare le équipe territoriali formative istituite per garantire la diffusione di azioni legate al Piano nazionale per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.

Alla procedura sono ammessi a partecipare i docenti di ruolo e in
servizio, a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova.

Il candidato può concorrere per la sola regione in cui si trova la
propria sede di titolarità nell’anno scolastico 2019/2020.

I candidati devono presentare la domanda di partecipazione alla procedura di selezione esclusivamente attraverso il portale Istanze on-line.

Le funzioni apriranno domani, 17 luglio 2019, alle ore 12, e chiuderanno sempre alle 12 del 31 luglio 2019.

Mobilità, lotta agli abusi della legge 104: “Visite negli ospedali militari per la massima trasparenza”

da La Tecnica della Scuola

Di Fabrizio De Angelis

La mobilità docenti è già conclusa: a settembre, tutti coloro che hanno ottenuto il trasferimento, dovranno prendere servizio nella scuola indicata.

Vi sono stati annullamenti e rettifiche che hanno generato alcune polemiche. Esiti che comunque sono stati ristabiliti con la pubblicazione delle destinazioni corrette.

Trasferimenti docenti: le precedenze con la legge 104

Anche quest’anno, come negli ultimi anni, si è però infiammata la polemica relativa alle precedenze. Esiste la precedenza per il docente non vedente (art. 3 L.28/3/91 N.120), per i docenti emodializzati (art. 61 L. 270/82), per il docente che usufruisce della precedenza prevista dall’art. 21 della L. 104/92 ( tale docente deve avere un’invalidità superiore ai 2/3 e avere almeno l’art.3 comma 1 della legge 104, per i docenti aventi necessità di cure a carattere continuativo.

Abbiamo la precedenza per il docente che usufruisce del beneficio previsto dall’art. 33, comma 6, della L. 104/92.

Ancora, il docente può chiedere il diritto di precedenza per la provincia dove assiste il figlio disabile o il coniuge disabile dall’ art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 (nei limiti previsti dall’art.13, comma 1, punto IV del contratto mobilità), tale precedenza solo per la mobilità provinciale si applica anche per assistere, oltre il figlio o il coniuge disabili, il genitore in stato di gravità art.3 comma 3 della legge 104/92 senza rivedibilità.

Trasferimenti e precedenze con la 104: troppi dubbi dopo gli esiti

La polemica risiede nel fatto che in alcune regioni pare ci siano state troppe precedenze con la legge 104/92, esattamente come negli ultimi anni. A lanciare l’allarme, il gruppo Facebook “Docenti immobilizzati“, che scrivono: “molti docenti sono rimasti ancora una volta delusi, nonostante punteggi stratosferici o svariati anni di lavoro lontani da casa alle spalle. Spesso, le ragioni di questa difficoltà risiedono nelle precedenze di cui sono in possesso alcuni colleghi e riguardano il possesso dei requisiti rientranti nelle misure della legge 104“.

Se si guardano i numeri dei movimenti, proseguono i docenti, però, sorgono molti dubbi rispetto al possibile abuso della legge, dato che, in alcuni territori, ad essere trasferiti sono pressoché solo docenti in possesso delle precedenze riconducibili alla legge 104“.

Mobilità legge 104: visite negli ospedali militari

Per questo motivo i docenti immobilizzati chiedono maggiori controlli: “la legge 104 e’ una legge importante e preziosa per tutti coloro che hanno dei seri e gravi problemi di salute, sia personali sia dei propri familiari, e proprio per questo deve essere difesa e non deve essere strumentalizzata per finalità diverse, come, sembra, stia accadendo. Per questo crediamo che debbano essere fatti degli accertamenti seri e sistematici, e non soltanto a campione, per accertare le eventuali irregolarità“.
Tuttavia, il gruppo si fa portatore di una proposta: “Chiediamo, inoltre, che le visite vengano effettuate in ospedali militari, in modo da garantire trasparenza e oggettività. Chi non ha nulla da temere verrà comunque tutelato, ma chi sta abusando di un diritto è giusto che abbia una revoca nell’immediato“. In questo modo, si darebbe una risposta per garantire chiarezza per la mobilità legge 104

Trasferimenti docenti con la 104: anche il M5S lancia l’allarme a Bussetti

Abbiamo già riferito che il M5S, ha presentato un’interrogazione al ministro Bussetti, a prima firma Elisabetta Barbuto, per avviare delle verifiche su tali situazioni:“Abbiamo presentato al Ministro Bussetti un’interrogazione urgente per sollecitare un’attenta e puntuale disamina di quanto sta accadendo in merito alle procedure di trasferimento provinciale ed interprovinciale dei docenti”, scrive la deputata del M5S Villani, che prosegue: “Ci insospettisce, infatti, il boom di richieste arrivate in forza alla Legge 104, la conseguenza che si verifica è che docenti che non vantano alcun servizio preruolo, con pochissimi punti o addirittura esclusivamente con i punti di un concorso superato diversi anni fa, hanno sorpassato e continuano a sorpassare docenti con una consistente anzianità di servizio e ciò per il terzo anno consecutivo”.

Abuso trasferimenti legge 104: condanne e rinvii a giudizio

Non è u problema nuovo per il mondo della scuola: ad Agrigento, il tribunale ha emesso le prime sentenze di condanna e ha rinviato a giudizio decine e decine di docenti, ata, medici e funzionari.

Nella provincia siciliana il problema era noto da anni e in più circostanze aveva sollevato persino le proteste di altri docenti che non riuscivano ad ottenere il trasferimento in quanto sistematicamente dai “beneficiari” della legge 104.

Clamorosa fu la protesta dell’estate 2015, ripetutasi nell’estate successiva, quando i docenti a Ata occuparono la sede del Provveditorato agli Studi di Agrigento.

In passato la nostra testata era intervenuta più di una volta sull’argomento scatenando anche le rimostranze di docenti appartenenti al fronte del “NO-107” secondo cui articoli del genere sarebbero serviti solamente a ridurre i diritti garantiti dalla legge 104.

Concorso DS: prima la pubblicazione dei titoli, poi la graduatoria?

da Tuttoscuola

Concorso DS: voci ufficiose raccolte in ambienti vicini al Ministero dell’Istruzione danno come possibile la pubblicazione dei titoli prima di passare alla graduatoria vera e propria. La pubblicazione potrebbe avvenire già domani, 17 luglio, o dopodomani al massimo, accompagnata dai termini per i possibili reclami (di norma cinque giorni).

I titoli sono quelli dell’allegato B del Regolamento del concorso DS e danno diritto a massimo 30 punti che vanno ad aggiungersi a punti ottenuti nello scritto del concorso DS (da 70 a 100) e all’orale (da 70 a 100).

Sui titoli vi sono state sempre molte incertezze interpretative che il Miur non ha completamente chiarito nelle FAQ pubblicate a suo tempo.

La pubblicazione consentirà finalmente di chiarire, con la speranza che non si inneschi, come al solito, l’ennesimo contenzioso.

Trascorso il tempo per i reclami, il Miur avrà alcuni giorni di tempo per la decisione poi procederà alla graduatoria generale che, a questo punto, dovrebbe essere definitiva.

Nuovo anno scolastico: un esercito di 160 mila supplenti in cattedra

da Tuttoscuola

Si annuncia ancora una volta – e forse più degli anni scorsi – un avvio di anno scolastico all’insegna della precarietà. Una precarietà riferita soprattutto all’aumento del numero di posti privi di docenti titolari, molti dei quali dovranno essere coperti da insegnanti precari. Infatti a settembre sarà in cattedra 1 docente supplente ogni 5.

Come segnala anche Repubblica.it, rispetto al normale turn over che ogni anno registra circa 20 mila pensionamenti di docente, quest’anno per effetto di quota 100 se ne sono aggiunti altri 22 mila (esattamente 22.197), acuendo un fabbisogno non immediatamente colmabile con nuove assunzioni.

Al termine della mobilità del personale docente, secondo i dati elaborati da Flc-Cgil, dopo gli accantonamenti per le immissioni in ruolo, sono rimasti vacanti nella scuola dell’infanzia 4.082 posti di cui 2.939 comuni e 1.143 di sostegno, nella scuola primaria 12.399 posti di cui 6.897 comuni e 5.502 di sostegno, nella secondaria di I grado 24.586 cattedre di cui 17.317 comuni e 7.269 di sostegno, nella secondaria di II grado 23.082 cattedre di cui 20.617  comuni e 2.465 di sostegno.

Il totale complessivo è quindi di 64.149 posti di cui 47.770 comuni e 16.379 di sostegno.

A questi posti vacanti nell’organico di diritto dovranno essere aggiunti altri posti in organico di fatto: circa 17mila spezzoni di cattedra e circa 77 mila posti di sostegno in deroga.

Il fabbisogno complessivo di docenti con contratto a tempo determinato arriverà, pertanto, alla ragguardevole cifra di oltre 158 mila unità tra supplenti annuali e supplenti fino al 30 giugno.

A questo totale da record dovranno essere aggiunti altri 2 mila supplenti annui che dovranno ricoprire altrettanti posti lasciati liberi dal 1° settembre p.v. dai vincitori del concorso DS.

Sarà alla fine un esercito di 160 mila precari quello che nei primi mesi del prossimo anno scolastico sarà nominato per assicurare (purtroppo e ancora una volta non dal primo giorno di scuola) la ‘normalità’ del servizio.