Campionati studenteschi


Nota 21 novembre 2019, AOODGSIP 5174

Attività di avviamento alla pratica sportiva – Campionati Studenteschi a.s. 2019 – 2020


Le scuole possono iscriversi ai Campionati Studenteschi, organizzati dal MIUR in collaborazione con Sport e Salute SpA, con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e le Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute dal CONI, con le Federazioni Sportive e Discipline Sportive riconosciute dal CIP, con le Regioni e gli Enti locali, attraverso il portale www.campionatistudenteschi.it .

Sullo stesso portale è possibile scaricare ogni utile documentazione, comprese le Schede tecniche per ogni disciplina sportiva. La partecipazione è riservata ad alunni e studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, regolarmente iscritti e frequentanti

Scuola media: la valutazione degli studenti è “biennale”

da Orizzontescuola

di Laura Biarella

Le valutazioni degli alunni della scuola media devono essere effettuate su scala “biennale” tutte le volte che non vi siano irreversibili insufficienze. Lo stabilisce l’art. 6 del D.Lgs. n. 62 del 2017, e tale interpretazione è stata confermata sia da alcune Circolari Miur che dal Consiglio di Stato (Sezione VI, Sentenza27 agosto 2019, n. 5917).

Quando l’alunno delle medie può essere ammesso alla classe successiva. L’art. 6 del D.Lgs. 62 del 2017, al I comma, dispone che gli alunni della scuola media (rectius, secondaria di primo grado) sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, eccettuati alcuni casi specifici di grave sanzione disciplinare o di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. In quest’ultimo caso, come dispone il comma II, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.

Ammissibili gli alunni nonostante non abbiano raggiunto i necessari livelli di apprendimento. Le citate disposizioni, secondo l’interpretazione del Consiglio di Stato (Sezione VI, Sentenza 27 agosto 2019, n. 5917), consentono, in sede di giudizio di ammissione alla seconda media, con adeguata motivazione, di ammettere con riserva alla classe successiva anche gli alunni che non abbiano raggiunto i necessari livelli di apprendimento in una o più discipline, rinviandone la valutazione complessiva all’anno successivo, sulla base di un esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in tale più ampio periodo.

La valutazione del consiglio di classe. Va notato che nell’ipotesi indicata dalla norma, di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, al consiglio di classe compete un’ulteriore valutazione (rispetto a quella che ha condotto ad accertare il mancato raggiungimento di sufficienti livelli di apprendimento), al fine specifico e determinante di decidere se ammettere o meno l’alunno alla classe successiva, e ciò sulla base di criteri, necessariamente prestabiliti, circa le possibilità del singolo alunno di recupero nell’anno successivo: è infatti significativa e dirimente in tal senso l’espressione utilizzata dalla norma, secondo cui lo stesso consiglio può (e non certo deve, in via automatica) deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione.

Le strategie per migliorare i livelli di apprendimento. A conferma di quanto sopra esposto, il III comma dell’art. 6 aggiunge, con riferimento all’ipotesi di mancato raggiungimento dei necessari livelli di apprendimento in una o più discipline, che in ipotesi ove le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie deputate al miglioramento dei livelli di apprendimento (cioè le attività di recupero in itinere o in orario pomeridiano), il che non avrebbe senso se, nei casi considerati, si dovesse pervenire necessariamente ed unicamente alla ripetizione dell’anno scolastico nella classe di provenienza, tenuto presente oltretutto che la disposizione fa riferimento anche alle valutazioni finali, cioè a quelle al termine del secondo quadrimestre, oltre che a quelle periodiche.

L’equivalenza di metodo alle scuole professionali. Il metodo di valutare lo studente sulla base di periodi più ampi del singolo anno è ammesso in modo esplicito nella lett. c) della nota MIUR 4 giugno 2019 n. 11981 con riferimento agli studenti delle scuole professionali e, nelle specie, quando lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso il Consiglio di classe delibera che lo studente è ammesso con revisione del P.F.I. alla classe successiva, prevedendo per tempo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui:

  • partecipazione nell’anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei);
  • II. partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola durante i mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate.

La circolare MIUR 10/10/2017, n. 1865. La dizione della Circolare MIUR del 2017 risulta più specifica e diretta nel confermare l’esposta interpretazione dell’art. 6, come agevolmente si evince dal paragrafo riguardante la materia e la questione in esame (L’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado), là dove vi si stabilisce che “L’articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado. L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione”.

La valutazione avviene su periodi più ampi di un singolo anno. L’espressione della circolare Miur n. 1865 del 2017, secondo cui l’ammissione alle classi successive nella scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, riconosce dunque, in coerenza rispetto a quanto stabilito dall’art. 6, D.lgs. n. 62 del 2017, di poter valutare sulla base di periodi più ampi di un singolo anno scolastico l’alunno che, nella prima classe della scuola secondaria di primo grado, non abbia conseguito in tutto o in parte quei livelli.

La regola e l’eccezione. In definitiva, la disciplina esaminata sta ad indicare:

  • la regola dell’ammissione alla classe successiva: nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline,
  • l’eccezione della non ammissione alla classe successiva: può disporsi solo se siano stati adottati senza successo tutti gli accorgimenti previsti per evitare tale conclusione, quali appunto l’attivazione delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, come prescritto dall’art. 6, e soltanto se l’esito dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in un più ampio periodo scolastico sia irrimediabilmente sfavorevole.


Pensionamento d’ufficio, la domanda di cessazione va presentata o no?

da Orizzontescuola

di Patrizia Del Pidio

In caso di pensionamento d’ufficio va presentata domanda di cessazione dal servizio? Vediamo.

Buona sera,
Sono un Docente e visti il D.M. n. 1124 del 06/12/2019 e la tabella dei requisiti annessa, compiendo il 7 luglio 2020 67 anni, verrò collocato in pensione d’ufficio. Allora mi domando se devo presentare qualche istanza (es.: dimissioni) o se è l’Amministrazione  Scolastica che deve provvedere a collocarmi in pensione.
Grazie

Per i dipendenti della pubblica amministrazione scatta il pensionamento d’ufficio obbligatorio al compimento dei 65 anni se è stato raggiunto un qualsiasi diritto alla pensione (ad esempio per i lavoratori che al compimento di tale età hanno maturato 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini, o 41 anni e 10 mesi di contributi se donne).

In ogni caso il rapporto non può protrarsi oltre il compimento dei 67 anni per tutti i lavoratori delle pubbliche amministrazioni che hanno maturato almeno 20 anni di contributi.

L’amministrazione, quindi, è obbligata a collocare in pensione il dipendente che raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia.

Nel comparto scuola il pensionamento di ufficio scatta il 1 settembre di ogni anno, per i dipendenti con almeno 20 anni di contributi maturati che compiono i 67 anni entro il 31 agosto (per coloro che compiono i 67 anni tra il 1 settembre ed il 31 dicembre, in ogni caso, il pensionamento il 1 settembre dello stesso anno è consentito solo dietro presentazione di domanda di cessazione dal servizio).

Per lei, quindi, che compirà i 67 anni a luglio 2020 il pensionamento d’ufficio scatta il 1 settembre 2020.

In questo caso non è tenuto alla presentazione della domanda di cessazione dal servizio (che riguarda soltanto le cessazioni volontarie) ma in ogni caso deve presentare domanda di pensione poichè il trattamento pensionistico viene erogato soltanto dietro presentazione di domanda e non in automatico.

Qui per leggere la circolare MIUR.


Pensione di vecchiaia 2020: ecco chi deve presentare la domanda di cessazione dal servizio entro 30/12

da Orizzontescuola

di Patrizia Del Pidio

Chi deve presentare domanda di cessazione dal servizio per accedere al pensionamento il 1 settembre 2020?

Dopo la pubblicazione da parte del MIUR della circolare che rende nota la scadenza per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, la confusione su chi debba presentarla resta tanta. Cerchiamo, quindi, di chiarire per chi deve accedere alla pensione di vecchiaia il 1 settembre 2020, quando la domanda di cessazione va presentata entro il 30 dicembre 2019 e quando, invece, il pensionamento è d’ufficio.

Per chi ha compiuto dopo il 31 agosto 2019 i 67 anni (possedendo contestualmente i 20 anni di contributi necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia) non accedendo al pensionamento il 1 settembre di quest’anno la domanda di cessazione dal servizio entro il 30 dicembre 2019 non va presentata perchè l’accesso alla quiescenza è d’ufficio.

Anche per chi compirà i 67 anni, ed è in possesso dei 20 anni di contributi richiesti, tra il 1 gennaio 2020 e il 31 agosto 2020 la domanda non va presentata poichè il pensionamento è d’ufficio.

Per chi, invece, compie i 67 anni tra il 1 settembre ed il 31 dicembre 2020, per accedere al pensionamento il 1 settembre dello stesso anno deve presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 30 dicembre 2019 per potersi pensionare il prossimo anno.

Domanda pensioni 2020: ecco circolare, scadenza 30 dicembre 2019. Requisiti

Domande pensioni scuola: decreto Miur adeguato a scadenza al 30 dicembre

da Orizzontescuola

di redazione

Decreto Ministeriale n. 1137 del 12 dicembre 2019: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Proroga del termine per la presentazione delle domande di cessazione previsto dal D.M. n. 1124 del 06/12/2019.

A integrazione del D.M. n. 1124 del 06/12/2019, il Miur ha pubblicato il decreto 1137 informando che è prorogato al 30 dicembre 2019 il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle
domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2020.

Entro la stessa data, i soggetti che hanno già presentato le domande di
cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell’art.1,  comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i. possono presentare la relativa domanda di revoca.

E sempre entro il termine del 30 dicembre 2019, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione.

Domanda pensioni 2020: ecco circolare, scadenza 30 dicembre 2019. Requisiti

Ricostruzione carriera insegnanti: domande fino al 31 dicembre. Info utili

da Orizzontescuola

di redazione

In che modo la ricostruzione di carriera insegnanti può incidere nello stipendio del docente? Come si presenta la domanda

Per capirlo vediamo in primis in che cosa consiste la ricostruzione di carriera (chi può farla, quali anni ed esperienze di servizio contano per l’anzianità prima dell’immissione nel ruolo di appartenenza e la corrispondente fascia stipendiale).

Ricostruzione carriera insegnanti: quali periodi concorrono all’anzianità di servizio

Il riferimento normativo è all’articolo 485 del decreto legislativo n. 297/94 secondo cui: i primi quattro anni di servizio pre-ruolo o in altro ruolo sono da considerarsi per intero come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici; gli anni successivi ai primi quattro, invece, sono valutati per i due terzi ai fini giuridici ed economici e per un terzo ai fini esclusivamente economici.

Inoltre si specifica che:

  • l’anzianità di servizio da computare per determinare la fascia stipendiale che spetta al docente è solamente quella parte di anzianità riconosciuta valida sia a fini giuridici che economici;
  • l’’anzianità di servizio valida solo ai fini economici può essere invece computata solamente al compimento dell’anzianità giuridica indicata all’art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88;
  • il servizio civile sostitutivo di quello di leva e il servizio militare sono riconosciuti e valutati;
  • il servizio prestato nelle vesti di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università viene riconosciuto.

In pratica alla luce di alcuni interventi normativi, solamente l’anno 2013 attualmente non viene riconosciuto ai fini della progressione economia.

Servizi valutabili e titolo

Per essere ritenuti validi, i servizi valutabili devono essere stati prestati da soggetti in possesso del titolo prescritto.

Una regola particolare viene introdotta dall’artico 7 comma 2 della legge n. 124/99 per quanto concerne il riconoscimento del titolo per il ruolo di docente di sostegno: “il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all’articolo 485 del testo unico”.

Domanda ricostruzione di carriera, modalità e tempi: cosa sapere

Entriamo un po’ più nel tecnico della questione e vediamo come e in quale momento si può presentare domanda di ricostruzione carriera.

Quando si può chiedere la ricostruzione di carriera: tempistiche domanda e prescrizione

Prima di poter chiedere la ricostruzione di carriera, occorre che il docente abbia superato l’atto di conferma in ruolo (in altre parole il termine iniziale per la domanda di ricostruzione carriera prevede che sia trascorso un anno di prova).

Per quanto riguarda la prescrizione del diritto alla domanda di ricostruzione invece, una sentenza del Tribunale di Macerata ha smentito l’applicabilità del termine di prescrizione di 10 anni ex articolo 2946 del Codice Civile (termine che decorrerebbe dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, nello specifico quindi, dalla data della conferma in ruolo). Nel dispositivo della sentenza che ha accolto il ricorso di una docente che chiedeva la ricostruzione di carriera trascorso il periodo di 10 anni dall’immissione in ruolo, si legge che “l’anzianità di servizio del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti quali gli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico, che non ricade sotto il regime della prescrizione, con la conseguenza che anche nell’ipotesi di prescrizione dell’aumento retributivo derivante da uno o più scatti retributivi, il lavoratore ha comunque diritto che gli aumenti retributivi commisurati agli scatti successivi vengano liquidati come se gli scatti precedenti fossero stati corrisposti”.

La prescrizione è dunque di 10 anni di (5 per gli arretrati dovuti in caso di domanda tardiva) anche se tramite ricorso si potrebbe ottenere il rinvio.

Modalità di presentazione domanda ricostruzione: a chi va notificata?

La domanda di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità, la quale dovrà procedere con gli incrementi stipendiali.

La legge n. 107/2015 prevede che la domanda debba essere presentata dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico.

La modalità di invio è telematica, attraverso il servizio messo a disposizione dal MIUR sul portale Istanze Online. Il docente dovrà accedere alla funzione “Dichiarazione Servizi” e aggiungere l’elenco dei servizi espletati utili nell’ottica di una corretta ricostruzione di carriera. La scuola destinataria dell’istanza provvederà, entro il 28 Febbraio dell’anno successivo, a svolgere le dovute verifiche presso le amministrazioni e le istituzioni scolastiche alle quali l’istanza fa riferimento e, se queste confermano il servizio prestato, emette il decreto di ricostruzione a favore del docente richiedente.

Retribuzione insegnanti: fasce stipendiali in base agli anni di servizio

Di seguito riportiamo le fasce stipendiali per gli insegnanti.

Per i docenti assunti prima del 01/09/2011 le fasce stipendiali sono:

  • 0-2
  • 3-8
  • 9-14
  • 15-20
  • 21-27
  • 28-34
  • 35 e oltre

Per tutti i docenti assunti dopo il 01/09/2011 le fasce stipendiali sono invece:

  • 0-8
  • 9-14
  • 15-20
  • 21-27
  • 28-34
  • 35 e oltre

Graduatorie di istituto, quando il docente retrocede da seconda a terza fascia. Nota USR

da Orizzontescuola

di redazione

Graduatorie di istituto: l’USR Campania ha fornito dei chiarimenti in merito alla collocazione in terza fascia dei ricorrenti, portando come punto di riferimento la Sentenza del Consiglio di Stato n. 94/2019.

Viene innanzitutto ribadito che sono le istituzioni scolastiche, in virtù di quanto stabilito dal D.M. 374/2017 ad esser responsabili della gestione della domanda degli aspiranti supplenti e  competenti ad emanare ogni opportuno provvedimento di aggiornamento e rettifica delle graduatorie di circolo e di istituto di seconda e terza fascia.

A seguito dei provvedimenti giurisdizionali pertanto, le Istituzioni
Scolastiche sono tenute ad adottare gli atti necessari, quali: decreti di rettifica delle graduatorie e  revoca e/o riassegnazione degli incarichi di supplenza, tanto a tutela dell’Amministrazione scolastica  considerata nel suo complesso ed anche al fine di non incorrere in responsabilità erariali.

l’USR cita quindi un esempio riferito ai ricorsi AFAM: Laddove, infatti, uno dei proponenti il ricorso al TAR numero di registro generale 3630 del 2018, od  altro di pari contenuto, su cui sia intervenuta una pronuncia definitiva, del Consiglio di Stato, come  nel caso qui in esame, sia presente nelle graduatorie d’istituto, le Istituzioni Scolastiche dovranno  provvedere a collocarlo/a opportunamente in terza fascia prima di affidare un incarico di supplenza.

Parimenti, nel caso in cui uno dei predetti ricorrenti sia già stato individuato/a come supplente le  Istituzioni scolastiche dovranno provvedere a revocare l’incarico e riassegnarlo, previa opportuna
rettifica delle graduatorie.

Nel caso in cui, poi, questi aspiranti docenti dovessero portare in visione, per contestare i  provvedimenti adottati in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato in oggetto, copia di  provvedimenti giudiziari a loro favorevoli (ordinanza o sentenze) precedentemente adottati dal  Giudice del Lavoro, tale contrasto di giudicati andrà risolto dando applicazione al provvedimento  successivo, dovendosi riconoscere prevalenza al giudicato intervenuto per ultimo.

Il primo provvedimento, pertanto, s’intenderà inutiliter datum, dovendosi attribuire solo al secondo (e  cioè, con ogni probabilità, a quello molto recente del Consiglio di Stato), la efficacia di giudicato tra le parti, con conseguente obbligo conformativo a carico dell’Amministrazione che sarà tenuta,  quindi, ad adottare i già menzionati provvedimenti per attenersi alla decisione del Giudice  Amministrativo.

Tale conclusione invero è conforme al principio per il quale l’eventuale contrasto tra giudicati si  risolve con la prevalenza della sentenza emanata per ultima (Corte di Cassazione – ordinanza n.  28506 del 2018).

La circolare dell’USR Campania

Decreto scuola: tempi strettisimi, opposizione all’attacco in Senato

da La Tecnica della Scuola

L’iter parlamentare del decreto scuola è ormai legato strettamente ai tempi a disposizione per la conversione in legge del provvedimento (tutto si dovrà concludere entro il 29 dicembre).

Il decreto è all’esame del Senato

Per il momento il decreto, con numerose modifiche rispetto al testo originario, ha incassato il voto favorevole della Camera.
Nella settimana che si sta concludendo è iniziato il percorso nella Commissione Cultura del Senato dove l’opposizione, e soprattutto Mario Pittoni della Lega, ha presentato molti emendamenti con la speranza di farne approvare qualcuno in modo da rendere necessario un nuovo passaggio alla Camera.
Ma il tempo è davvero tiranno: intanto la Commissione Bilancio del Senato non ha ancora espresso il proprio parere, parere senza il quale la Commissione Cultura non può concludere il proprio lavoro.

Gli scenari possibili

A questo punto, le ipotesi sono due: fra lunedì e martedì la Commissione Cultura approva uno o più emendamenti e fra mercoledì e giovedì l’aula del Senato dà il via libera (eventualmente con il voto di fiducia, per evitare di dover riesaminare emendamenti non approvati in Commissione); oppure (altra ipotesi) il testo arriva in aula senza modifiche, e cioè nella versione già approvata alla Camera.
In questo secondo caso, prima di Natale il decreto verrà trasformato definitivamente in legge, mentre nel primo caso si dovrà ritornare alla Camera, ma – tenuto conto del calendario – resterebbero solo due giorni (venerdì 27 e sabato 28) per concludere l’operazione.
C’è però da ricordare che è molto probabile che nelle stesse due giornate alla Camera si dovrà anche esaminare la legge di bilancio e certamente la maggioranza farà di tutto per evitare questo ingorgo.

Le proposte di Pittoni (Lega)

Il senatore Mario Pittoni della Lega fa però osservare che al di là di questi tecnicismi c’è un problema di volontà politica della maggioranza che, a suo dire, dovrebbe rendersi conto che il provvedimento, così come è ora, scontenta l’intera platea dei precari: “La prossima settimana in Senato – afferma Pittoni – M5S e PD hanno l’occasione per limitare i danni che si sono autoinflitti con l’approvazione in prima lettura alla Camera del decreto Scuola.  I nostri emendamenti offrono pezze importanti per rendere meno indigesto un testo che da ‘salva precari’ si è trasformato in ‘ammazza precari’, con conseguente presa di distanza generale, a partire dai principali sindacati di settore per i quali era stato pensato”.
“I motivi di insoddisfazione – spiega Pittoni – sono più di uno per esempio non c’è più alcun percorso specifico per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale, così come non c’è traccia del corso di specializzazione per l’insegnamento di sostegno e neppure dei percorsi per conseguire l’abilitazione”.
E ancora: non si parla di un vero concorso riservato per gli insegnanti di religione, in attesa di entrare in ruolo anche da più di vent’anni e non viene affrontata in modo adeguato l’emergenza delle scuole prive di DSGA e non si corrisponde agli impegni presi in merito ai cosiddetti DSGA facenti funzione”.
Per rispondere alle richieste che in queste settimane sono arrivate da più parti del mondo della scuola, Pittoni ha predisposto un bel pacchetto di proposte di modifica che molto difficilmente potranno essere accolte.

Ma sa nei prossimi mesi – come molti osservatori prevedono – ci dovesse essere un cambio di Governo, una nuova maggioranza a guida Lega potrebbe rivedere nuovamente il decreto nella direzione voluta da Pittoni e dagli stessi sindacati.

Al via oltre 3 mila nuovi progetti PON

da La Tecnica della Scuola

Più di 2 milioni di studenti coinvolti, oltre 52.000 progetti finanziati, quasi 8.000 istituti interessati. E ancora: 3.157 nuovi progetti al via e circa 113 milioni di euro pronti a essere stanziati. Sono alcuni dei “numeri” del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020. Sono stati presentati questa mattina al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel corso dell’evento dedicato quest’anno al tema “Educare alla sostenibilità. Le storie del PON Scuola”. I lavori sono stati aperti da un saluto della Vice Ministra Anna Ascani.

Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” di cui è titolare il MIUR nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 ha una dotazione finanziaria complessiva di oltre 2,8 miliardi di euro. Di queste risorse, 1,99 miliardi di euro vanno a valere sugli stanziamenti PON FSE (il Fondo Sociale Europeo per il rafforzamento delle competenze degli studenti e adulti, iniziative di contrasto alla dispersione scolastica, di supporto all’inclusione e di sostegno al miglioramento della governance del sistema d’istruzione). Mentre 861 milioni di euro sono sui PON FESR (il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il miglioramento degli ambienti di apprendimento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici).

“La programmazione PON 2014-2020 ha consentito in questi anni di sostenere nel proprio percorso oltre 2,3 milioni di studenti e migliaia di scuole, in tutto il territorio nazionale e in base alle specifiche esigenze delle comunità scolastiche e locali – ha spiegato la Vice Ministra Anna Ascani -. Le risorse messe a disposizione hanno permesso di potenziare le competenze dei ragazzi, di contrastare la dispersione scolastica, di promuovere l’inclusione, di migliorare gli ambienti di apprendimento. Attraverso questo programma siamo riusciti a rafforzare la missione educativa del sistema scolastico, agendo strategicamente nelle realtà più svantaggiate e valorizzando le eccellenze. I risultati sono straordinari: lo dimostrano i lavori sulla sostenibilità presentati oggi al MIUR. Stiamo lavorando alla programmazione 2021-2027, convinti che sia nostro dovere attrarre sempre maggiori fondi per sostenere i nostri istituti nella loro azione e garantire maggiori e diverse occasioni di crescita ai nostri studenti”.

AL VIA 3.157 NUOVI PROGETTI

Sono 3.157 i nuovi progetti che vengono oggi autorizzati dal MIUR per un importo complessivo di oltre 113,5 milioni di euro, sempre a valere su risorse PON 2014-2020. I progetti riguardano 3 Avvisi del Fondo Sociale Europeo (FSE) per combattere l’abbandono scolastico e creare percorsi di inclusione sociale. Nel dettaglio si tratta dell’Avviso “Inclusione sociale e lotta al disagio”, che impegna ulteriori 63,7 milioni di euro per realizzare oltre 1.600 progetti in zone particolarmente disagiate. E lo farà coinvolgendo anche gli Enti Locali, così da poter offrire agli studenti e alle loro famiglie iniziative formative anche al di fuori dell’orario di lezione. Mentre 1.273 sono i progetti autorizzati per l’Avviso “Integrazione sociale e accoglienza” per contrastare la dispersione scolastica e con un importo complessivo di oltre 41 milioni di euro. Ulteriori 8,8 milioni sono destinati a 270 progettiper la “Formazione degli adulti”.

Ulteriori informazioni sulle graduatorie e sul Programma Operativo Nazionale e le modalità di attuazione sono disponibili sul sito web: https://www.istruzione.it/pon/

OLTRE 2 MILIONI DI STUDENTI COINVOLTI

Ad oggi il PON ha consentito a 7.882 istituti di promuovere 52.343 iniziative e progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa e il miglioramento degli ambienti di apprendimento. Complessivamente gli alunni coinvolti fino ad ora sono stati 2.392.176 (dalla Scuola dell’infanzia alla Secondaria di II grado) e 46.978 adulti.

LE “STORIE” DEL PON

Designer di arredi a impatto zero, biologi alle prese con l’analisi delle acque e dei siti contaminati da arsenico, esperti di riciclo della plastica, archivisti al lavoro con il censimento e il recupero del patrimonio scolastico. Gli studenti delle scuole italiane si sono trasformati per un anno in professionisti della sostenibilità: i progetti green realizzati tra i banchi sono stati al centro dell’evento annuale del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 che si è svolto oggi al MIUR. A Mogliano Veneto (TV), i ragazzi dell’Istituto Comprensivo n. 1 hanno avuto l’opportunità di prendersi cura dell’ambiente, di riscoprire e salvaguardare aree naturali e beni culturali del territorio realizzando un bosco igrofilo e recuperando l’archivio scolastico. A Camerino (MC) gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Costanza Varano” hanno effettuato prelievi delle acque dei fiumi della zona e analisi dei campioni in laboratorio per valutare i dati sull’inquinamento. Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Angius” diPortoscuso (CA) hanno condotto osservazioni della biodiversità di flora e fauna. A Roma, in collaborazione con l’Istituto di Biologia e Patologia Molecolari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e con l’Istituto Superiore di Sanità, le classi quarte e quinte dell’Istituto Superiore “Pascal” hanno sperimentato le tecniche per la valutazione dello stato di siti contaminati da arsenico nel Comune di Vetralla (VT). Ad Agrigento, l’Istituto Comprensivo “Salvatore Quasimodo” ha messo in piedi un laboratorio di teatro creativo e di drammatizzazione delle storie sul tema del riciclo e del recupero della plastica. Uno spazio espositivo all’interno del MIUR inoltre ha ospitato arredi scolastici innovativi in cartone, ceramiche, mosaici e riproduzioni in 3D dei monumenti realizzati dal Liceo artistico e linguistico “Pablo Picasso” di Pomezia (RM)dall’Istituto Comprensivo di Capaccio Paestum (SA) e dall’Istituto Comprensivo n. 2 di Chieti.

PON 2014-2020, al via oltre 3.000 progetti

da La Tecnica della Scuola

Sono oltre 3.000, per l’esattezza 3.157, i nuovi progetti autorizzati dal MIUR per un importo complessivo di oltre 113,5 milioni di euro, a valere sulle risorse PON 2014-2020.

Si tratta di progetti riguardanti tre avvisi per combattere l’abbandono scolastico e creare percorsi di inclusione sociale.

In particolare, gli avvisi sono:

  • “Inclusione sociale e lotta al disagio”, che impegna ulteriori 63,7 milioni di euro per realizzare oltre 1.600 progetti in zone particolarmente disagiate.
  • “Integrazione sociale e accoglienza” per contrastare la dispersione scolastica, con un importo complessivo di oltre 41 milioni di euro per 1.273 sono i progetti autorizzati per
  • “Formazione degli adulti”, con 8,8 milioni destinati a 270 progetti.

Secondo quanto comunicato dal Miur, ad oggi il PON ha consentito a 7.882 istituti di promuovere 52.343 iniziative e progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa e il miglioramento degli ambienti di apprendimento. Complessivamente gli alunni coinvolti fino ad ora sono stati 2.392.176 (dalla Scuola dell’infanzia alla Secondaria di II grado) e 46.978 adulti.

Scuola e privacy: le faq del Garante

da La Tecnica della Scuola

Il Garante per la protezione dei dati personali torna a parlare di scuola e lo fa con 15 faq riguardanti vari aspetti della vita scolastica: dall’accesso ai dati e ai documenti degli alunni agli esiti di scrutini ed esami, dal trattamento dei dati degli allievi disabili all’uso di smartphone, dalle riprese con foto e video alla pubblicazione delle graduatorie del personale.

Riportiamo di seguito le domande e le relative risposte.

1) La scuola deve rendere l’informativa?

Sì. Tutte le scuole – sia quelle pubbliche, sia quelle private – hanno l’obbligo di far conoscere agli “interessati” (studenti, famiglie, professori, etc.) come vengono trattati i loro dati personali. Devono cioè rendere noto – attraverso un’adeguata informativa con le modalità ritenute più opportune, eventualmente anche online – quali dati raccolgono, come li utilizzano e a quale fine.

2) È possibile accedere ai propri dati personali detenuti dagli istituti scolastici?

Sì. Ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di farle rettificare se erronee o non aggiornate. Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al “titolare del trattamento” (in genere l’istituto scolastico di riferimento). Se la scuola non risponde o il riscontro non è adeguato, è possibile rivolgersi al Garante o alla magistratura ordinaria.

3) È possibile accedere alla documentazione relativa ad alunni e studenti in possesso della scuola?

Sì. È possibile accedere agli atti e ai documenti amministrativi detenuti dalla scuola ai sensi dalla legge n. 241 del 1990 (artt. 22 ss.)

4) In caso di delega per prelevare il proprio figlio a scuola, è necessario fornire copia della carta d’identità del delegante e del delegato?

Sulla base del principio generale di accountability, è facoltà delle istituzioni scolastiche regolare e modulare tale modalità, assicurando al tempo stesso le cautele necessarie a garantire l’identificabilità dei soggetti coinvolti e che i dati eventualmente raccolti siano protetti (da accessi abusivi, rischi di perdita o manomissione) con adeguate misure di sicurezza.

5) Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici?

Sì. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal MIUR. Nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico deve evitare, però, di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute, ad esempio, dagli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.

6) Le scuole possono trattare le categorie particolari di dati personali?

Le scuole possono trattare le categorie particolari di dati personali (es. dati sulle convinzioni religiose, dati sulla salute) solo se espressamente previsto da norme di legge o regolamentari. In ogni caso non possono essere diffusi i dati relativi alla salute: non è consentito, ad esempio, pubblicare online una circolare contenente i nomi degli studenti con disabilità oppure quegli degli alunni che seguono un regime alimentare differenziato per motivi di salute.

7) Nelle comunicazioni scuola-famiglia possono essere inseriti dati personali degli alunni?

No, nelle circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni non rivolte a specifici destinatari non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni (ad esempio, quelli coinvolti in casi di bullismo o quelli cui siano state comminate sanzioni disciplinari o interessati da altre vicende delicate).

8) Chi può trattare i dati degli allievi disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)?

La conoscenza di tali dati è limitata ai soli soggetti a ciò legittimati dalla normativa scolastica e da quella specifica di settore, come ad esempio i docenti, i genitori e gli operatori sanitari che congiuntamente devono predisporre il piano educativo individualizzato (L. n. 104/92, L. n. 328/2000 e D.Lgs. n. 66/2017).

9) L’utilizzo degli smartphone all’interno delle scuole è consentito?

Spetta alle istituzioni scolastiche disciplinare l’utilizzo degli smartphone all’interno delle aule o nelle scuole stesse. In ogni caso, laddove gli smartphone siano utilizzati per riprendere immagini o registrare conversazioni, l’utilizzo dovrà avvenire esclusivamente per fini personali e nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte.

10) Violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici?

No. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di diffusione di immagini dei minori diventa infatti indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale.

11) È possibile registrare la lezione da parte dell’alunno?

Sì. È lecito registrare la lezione per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro consenso.

12)  Gli allievi con DSA possono utilizzare liberamente strumenti didattici che consentano loro anche di registrare (c.d. “strumenti compensativi e aumentativi”)?

Sì. La specifica normativa di settore (L. n. 170/2010) prevede che gli studenti che presentano tali disturbi hanno il diritto di utilizzare strumenti di ausilio per una maggiore flessibilità didattica. In particolare, viene stabilito che gli studenti con diagnosi DSA possono utilizzare gli strumenti di volta in volta previsti dalla scuola nei piani didattici personalizzati che li riguardano (ivi compreso il registratore o il pc). In questi casi non è necessario richiedere il consenso delle persone coinvolte nella registrazione.

13) Gli istituti scolastici possono pubblicare sui propri siti internet le graduatorie di docenti e personale ATA?

Sì. Questo consente a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e il proprio punteggio. Tali liste devono però contenere solo il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria. È invece eccedente la pubblicazione dei numeri di telefono e degli indirizzi privati dei candidati.

14) Si possono installare telecamere all’interno degli istituti scolastici?

Sì, ma l’eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso le scuole deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza. Può risultare ammissibile l’utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l’edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate. È inoltre necessario segnalare la presenza degli impianti con cartelli. Le telecamere che inquadrano l’interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche. Se le riprese riguardano l’esterno della scuola, l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. [Progetti di revisione della disciplina sull’utilizzo degli strumenti di videosorveglianza negli istituti scolastici sono attualmente all’attenzione del Parlamento.]

15) Le scuole possono consentire a soggetti legittimati di svolgere attività di ricerca tramite questionari, da sottoporre agli alunni, contenenti richieste di informazioni personali?

Sì, ma soltanto se i ragazzi e, nel caso di minori, chi esercita la responsabilità genitoriale, siano stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e sulle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati personali degli alunni e, ove previsto, abbiano acconsentito al trattamento dei dati. Ragazzi e genitori devono, comunque, avere sempre la facoltà di non aderire all’iniziativa.

Neo dirigenti scolastici, formazione e prova: nomina e ruolo del tutor

da La Tecnica della Scuola

Gli Uffici Scolastici Regionali stanno provvedendo in questi giorni ad assegnare i tutor ai dirigenti scolastici entrati in servizio nell’a.s. 2019/20.

Si tratta di una figura prevista per il periodo di formazione e prova dei neo-ds le cui linee operative sono state diffuse il 27 novembre 2019 dal MIUR con nota n. 48961.

Il riferimento normativo per la formazione e prova dei DS è il D.M. n. 956/2019 che all’art. 6 prevede che “all’inizio di ogni anno scolastico il direttore generale dell’USR designa un dirigente scolastico con il compito di svolgere le funzioni di tutor per i dirigenti scolastici neo assunti. Salvo motivata impossibilità nel reperimento di risorse professionali, un tutor segue tre dirigenti scolastici neo-assunti”.

Il Tutor a cui viene riconosciuto un compenso economico per l’attività svolta nell’ambito delle risorse assegnate che per l’anno in corso dovrebbe essere di circa 350 euro, “esercita ogni ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’azione dirigenziale. La funzione di tutor si esplica nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione e nell’ attività di accompagnamento ai principali compiti connessi alla funzione dirigenziale” anche rispetto a quanto disposto all’articolo 4 del DM in questione che disciplina l’attività di accompagnamento e cronoprogramma del periodo di formazione e prova. L’attività di tutoraggio viene riconosciuta e attestata al DS tutor, arricchisce il suo curriculum e diventa parte integrante del fascicolo personale.

Valutazione e inclusione: ecco perché sono due facce della stessa medaglia

da Tuttoscuola

Valeria Caricaterra

Si parla sempre con maggior frequenza di valutazione nel sistema scolastico. Il binomio valutazione/qualità è, di fatto, ai primi posti in un’ipotetica top – ten del pedagogically correct. Sembra che nessuna azione educativa, nessun percorso di insegnamento/ apprendimento possa essere significativo senza un’adeguata valutazione, ma siamo sicuri di sapere realmente di cosa si stia parlando?

In effetti a scuola si valuta da sempre. Dalla Casa delle Tavolette sumera fino ai giorni nostri, l’apprendimento è stato oggetto (mai soggetto, poiché l’allievo non aveva voce in capitolo) di valutazione. È vero sono cambiate le modalità, gli stili, gli strumenti, le ricadute della valutazione, ma l’azione in sé ha accompagnato e continua ad accompagnare la vita delle giovani generazioni.

Valutare dal punto di vista etimologico non significa solo stimare ma anche attribuire valore. È proprio questa seconda accezione che dovrebbe guidare l’azione valutativa dei docenti. Fare la stima, infatti, comporta un atteggiamento statico, quello di un osservatore che, in quanto esperto, “a occhio”, cioè in modo soggettivo, tira le somme di quanto sapere è passato al discente. Attribuire valore invece, rimanda a un atteggiamento dinamico in cui l’esperto non si limita a osservare e quantificare, ma in primis conosce l’allievo, le sue caratteristiche, i suoi stili di apprendimento, i suoi punti di forza e le sue criticità e, alla luce di tutto questo, predispone modi e strumenti valutativi congrui a rilevare la qualità, oltre che la quantità, dei saperi che il discente ha acquisito. Non solo, l’attribuzione di valore comporta anche la consapevolezza e la partecipazione attiva del soggetto valutato, perché l’atto del valutare è, in questa accezione, uno strumento formidabile di potenziamento dei costrutti di autostima e di autoefficacia, fondamentali per la motivazione ad apprendere.

Intesa in questo senso la valutazione è per sua natura inclusiva, poiché risponde allo stesso tempo sia all’istanza di individualizzazione che a quella di personalizzazione. Nell’accezione di attribuzione di valore, in effetti, la valutazione si connota più che mai come premessa, base, supporto, certificazione e rendicontazione dei processi di insegnamento/apprendimento. Ciò significa che l’atto valutativo non può prescindere dalle caratteristiche specifiche del contesto, sia per quel che riguarda l’autovalutazione d’istituto, che per quel che riguarda la valutazione degli studenti. È soltanto in questo modo, infatti, che essa mutua, assumendoli come criteri, i concetti che ispirano l’azione didattica, ovvero come si diceva, il principio di individualizzazione e quello di personalizzazione. È proprio nel tener conto di tali principi che le due istanze prioritarie da essi rappresentate: uguaglianza sociale, attraverso la garanzia di pari opportunità educative, come stabilito dalla Costituzione, e centralità della persona, nella sua complessa e molteplice unicità non replicabile, vengono rispettate e concretizzate. In tal modo si rendono di fatto i processi valutativi processi inclusivi, ancorati al paradigma della complessità auspicato da Morin. Appare quindi chiaro come, in questa ottica, l’atto valutativo si faccia estremamente delicato, poiché si articola in una pluralità di sfaccettature senza “appiattirsi” sulla monodimensionalità del mero controllo quantitativo, di per sé utile, ma certamente non sufficiente ed esaustivo. Ecco allora che i diversi livelli valutativi: dalla valutazione dell’apprendimento a quella d’istituto e di sistema, assumono realmente le caratteristiche delineate dalle norme, sia il DPR 122/2009 che il DM 254/2012, per finire con la bozza dello schema di D lgs 384, riguardante appunto la valutazione e la certificazione delle competenze in base a quanto previsto dalla L 107/2015, in quanto diventano base per la progettazione, il miglioramento continuo e la riflessione critica sui processi messi in atto.

La valutazione dunque come alfa e omega dei processi di insegnamento/apprendimento, in una logica certamente non meramente lineare, come purtroppo accade ancora oggi, ma che potremmo definire a spirale in quanto consente il monitoraggio costante e dunque l’aggiustamento continuo della progettazione educativo – didattica, non solo per garantire l’efficacia dei processi, ma soprattutto per garantire lo sviluppo integrale di ciascuno nel rispetto di ogni diversità. Avremo una scuola realmente inclusiva solo quando questa logica sarà pervasiva dell’intero sistema d’istruzione, perché, solo allora, il valutare sarà funzionale al progetto di vita di ciascun discente e al suo benessere e non sarà più soltanto un atto dovuto o, peggio, un’arma impropria con cui tenere a bada i ragazzi.

ERA Tour des Capitales

Parte da Roma il ‘Tour des Capitales’ per un’Europa unita nella ricerca scientifica e nell’innovazione

Lunedì 16 al MIUR la prima tappa del viaggio della Commissione Europea con il Ministro Fioramonti e il Direttore Generale alla Ue Paquet

Sarà l’Italia ad ospitare la prima tappa di ‘ERA Tour des Capitales’, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea, insieme agli Stati Membri dell’Unione, per rilanciare l’idea di un’area europea comune – lo Spazio Europeo della Ricerca – che favorisca la circolazione di ricercatori, la cooperazione scientifica e tecnologica. La prima tappa di ‘ERA Tour des Capitales’ si svolgerà a Roma, lunedì 16 dicembre 2019, alle 14.30, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), nella Sala ‘Aldo Moro’. 

Saranno presenti il Ministro Lorenzo Fioramonti e il Direttore Generale della Ricerca e Innovazione della Commissione Europea, Jean-Eric Paquet. Parteciperanno anche i rappresentanti delle istituzioni, del mondo della ricerca e della società civile. L’incontro sarà moderato da Valerio Rossi Albertini, divulgatore scientifico del CNR (il Consiglio Nazionale delle Ricerche).

L’evento sarà preceduto da un incontro multilaterale – dalle 10.30 alle 13.00 – che metterà a confronto attori istituzionali, esperti e rappresentanti del mondo della ricerca e dell’innovazione per lanciare proposte, idee e iniziative che la Commissione e gli Stati Membri saranno chiamati ad attuare nei prossimi anni. All’incontro anche il Ministro Fioramonti e il Direttore Paquet.