Lettera al capo di Gabinetto dell’istruzione

GLI SQUALI SENTONO IL SANGUE E PROVANO AD AZZANNARE:

 Lettera di DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf. al capo di Gabinetto dell’istruzione

Egregio dottor Luigi Fiorentino,

DIRIGENTISCUOLA Le dà atto della cortesia nell’aver mantenuto la Sua presenza nell’incontro del 6 u.s. con le sigle sindacali di Area, dopo che ministra e sottosegretaria, esaurito il richiesto giro di tavolo per ri-ascoltare i problemi della dirigenza scolastica, oramai prossimi alla putrefazione, avevano inteso congedarsi per improrogabili impegni.

Non hanno quindi sentito l’apprezzamento rivolto all’Amministrazione, doppiamente dovuto.

Dovuto, in primo luogo, per aver essa anteposto precise disposizioni di legge, in disparte il richiamo della Costituzione, alle assurde pretese dei sindacati del comparto, di trasformare i concorsi riservati per il reclutamento di docenti e ATA in una sanatoria mascherata, premiante l’esperienza di collaboratori scolastici che passano dalla ramazza alle incombenze istruttorie di ricostruzioni pensionistiche, predisposizione di atti negoziali, denunce d’infortunio, nomine di supplenti; e di assistenti amministrativi promossi sul campo a direttori. Esperienza che ha un indubbio valore, ma per chi dimostri che dall’esperienza abbia imparato, sia pure attraverso prove selettive non particolarmente cruente. E sempreché sia in possesso dei  titoli di studio e/o delle necessarie abilitazioni.

Dovuto, in secondo luogo e ancor più, per averlo fatto in condizioni di oggettiva debolezza, susseguente all’improvvido  spacchettamento del MIUR (con il fondato rischio di degradare l’Istruzione in una bad company), all’avvicendarsi di tre ministri in poco più di un anno e mezzo, alla persistenza di direzioni generali acefale: di cui si è dato mostra – addirittura con la proclamazione dello sciopero il 17 marzo – di volerne spregiudicatamente approfittare dilatando oltre misura l’istituto del confronto – e imponendo la sottoscrizione di intese  –  per la disapplicazione di norme imperative e laddove si tratti di neutralizzare i poteri della dirigenza scolastica controparte datoriale, in funzione di sempre più ramificate tutele impiegatizie del personale, facenti premio sulla funzionalità del servizio e sui diritti dell’utenza.

Da qui l’autentico saccheggio già consumatosi sugli istituti fondamentali della legge 107/15, sulla chiamata per competenze dei docenti in relazione alle peculiarità del Piano dell’offerta formativa, sulla gestione dell’organico dell’autonomia guidata da automatismi fatti di punteggi vari e di anzianità di servizio; con il prossimo, imminente, approdo della regolazione del bonus premiale, che si pretenderebbe cancellato, a effetti immediati, dalla legge di bilancio 2020, con i suoi pregressi superiori vincoli e insieme allo stesso Comitato di valutazione,  per essere utilizzato liberamente a favore di tutti i docenti e di tutto il personale ATA, a tempo indeterminato e a tempo determinato, secondo i criteri e le misure stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto alla stregua delle altre risorse del FIS: senza alcuna discrezionalità del dirigente.

Dovrebbe poi subito seguire lo sfarinamento delle sanzioni disciplinari direttamente irrogabili dal dirigente scolastico (non oltre la censura per il personale docente) sulla scorta di una recente ordinanza emessa dalla sezione lavoro della Corte di cassazione, che si è posta a giudice delle leggi sterilizzando, con una singolare interpretazione abrogatrice, la norma imperativa contenuta nel novellato articolo 55-bis, comma 9-quater, del D. Lgs. 165/01, a tenore della quale spetta al dirigente scolastico ex litteris il potere di disporre sanzioni disciplinari sino alla sospensione dal servizio per non più di dieci giorni indistintamente “al personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario”. Sicché la sua effettività è fatta dipendere dalla mera volontà delle organizzazioni sindacali del comparto di corrispondere a quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL 19 aprile 2018, che al comma 1 ripropone per i docenti la specifica sessione negoziale per la definizione della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni.

Si sarebbe dovuta concludere entro il mese di luglio 2018 e  invece, come del resto nel precedente CCNL, è anch’essa abortita, essendosi arrestata al primo e unico incontro del 18 dello stesso mese all’ARAN, al termine del quale le sigle sindacali  firmatarie del CCNL emisero un comunicato congiunto per ribadire in via pregiudiziale “la totale indisponibilità a definire la materia qualora dovesse permanere il vincolo della legge Madia (id est: art. 55-bis, comma 9-quater del D. Lgs. 165/01, come riformulato dal D. Lgs. 75/17), previsto peraltro solo nel comparto scuola, che assegna al dirigente scolastico la competenza a irrogare la sanzione disciplinare fino a 10 giorni di sospensione, mentre in tutti gli altri comparti pubblici l’irrogazione di tale sanzione è affidata a un apposito ufficio per i procedimenti disciplinari”; derivandone quindi “l’inopportunità di definire un codice disciplinare che, in assenza di un’auspicata e opportuna modifica del quadro normativo, non potrebbe tener conto debitamente delle particolarità e specificità del lavoro docente, a cui va garantita pienamente la libertà d’insegnamento”.

DIRIGENTISCUOLA ritiene che le predette problematiche non possono essere esclusivo affare di chi rappresenta il personale della scuola, dato che vanno a incidere pesantemente sulla esclusiva responsabilità ex lege di chi in ogni scuola deve organizzare al meglio il servizio da essa erogato.

Pertanto attende con urgenza un incontro per un ampio e costruttivo confronto sulle medesime, prima che l’Amministrazione formalizzi le proprie conclusive determinazioni.

ATA ex ENTI locali

UNICOBAS:DECIMA sentenza CORTE europea ATA ex ENTI locali ITALIA a rischio PROCEDURA infrazione 

La vicenda del personale Ata dipendente dagli Enti Locali e passato allo Stato 20 anni fa potrebbe arrivare ad una svolta a seguito di una importante decisione della Corte europea.

La storia è complicata, proviamo a riassumerla in breve.
Quando collaboratori scolastici e personale tecnico e amministrativo comunale e provinciale passò alle dipendenze dello Stato ci fu un accordo fra Governo e sindacati che – di fatto – precludeva il pieno riconoscimento dell’anzianità pregressa.
Molti ATA si rivolsero alla giustizia che riconobbe le buone ragioni dei soli ricorrenti ai quali lo Stato riconobbe il danno ma senza adeguamento degli stipendi o delle pensioni.
Successivamente, due Governi (uno di centro-destra e un altro di centro-sinistra) approvarono norme con le quali non solo si cancellavano le sentenze ma si imponeva al personale la restituzione dei risarcimenti ottenuti.
A difesa dei diritti di questi lavoratori si era costituito anche il Comitato Nazionale ATA-ITP ex Enti Locali che, insieme al sindacato Unicobas, decise di rivolgersi anche alla Corte europea, Corte che si è pronunciata a favore dei ricorrenti già in diverse situazioni.
L’ultima sentenza, la decima,  è stata resa nota a fine gennaio ed è assolutamente chiara: l’Amministrazione deve adeguare lo stipendio del personale, riconoscere gli arretrati e restituire eventuali somme recuperate.
“Per la verità – sottolinea Stefano d’Errico, segretario nazionale Unicobas – più volte in passato avevamo proposto all’Amministrazione una sorta di transazione: avremmo accettato anche il solo adeguamento dello stipendio senza la corresponsione degli arretrati. Rimanendo chiaro che non avremmo comunque accettato che si recuperassero somme riconosciute a coloro che avevano vinto ricorsi individuali o collettivi”.
“Ma adesso – aggiunge d’Errico – dopo questa ultima sentenza della Corte europea non siamo più disponibili per accordi al ribasso. La sentenza va rispettata e applicata anche perchè, in caso contrario, l’Unione europea potrebbe aprire una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano. Chiediamo quindi che i Ministri del Tesoro e dell’Istruzione aprano immediatamente un tavolo di confronto con noi e con il Comitato Nazionale”.
Conclude d’Errico: “Non possiamo accettare che a migliaia di lavoratori venga riservato questo vergognoso trattamento, in spregio alle leggi nazionali e alle sentenze della suprema Corte di Strasburgo”.

Rinnovo Contratto

Scuola: no Ministra, non ci sono le condizioni per rinnovare il Contratto

Ricordiamo alla Ministra Azzolina che il taglio del cuneo fiscale è una misura di equità sociale oltre che di redistribuzione della ricchezza, ottenuta grazie alle battaglie sindacali, Cgil in testa.  
Quindi di uno di quei sindacati che lei vorrebbe “stoppare”. 
Per noi anticipa una più complessiva riforma del fisco capace di aggredire l’evasione e  restituire ancora più risorse a chi lavora. 
Il rinnovo del CCNL invece, è un diritto che parla alle professioni e al salario della categoria. Per questo diciamo che le condizioni per iniziare il negoziato per il contratto dell’Istruzione per il triennio 2019-2021, ad oggi, non ci sono affatto.
E’ diventato ormai senso comune che l’istruzione e la formazione sono per il nostro Paese una emergenza.
Una delle ragioni e delle dimensioni caratterizzanti tale emergenza è costituita dalla rottura del patto educativo determinatosi negli ultimi anni fra scuola e società, a causa delle scelte recessive operate dai governi in termini di disinvestimento, riduzione del tempo scuola, ricorso al precariato, taglio agli organici e  blocco degli stipendi con il blocco del contratto per ben dieci anni (2007-2018). 
Uno degli elementi che rappresenta in modo lampante la rottura del patto scuola-società è proprio la sottovalutazione della questione salariale degli insegnanti, ma anche di tutto il personale scolastico, dal momento che il valore/lavoro incorporato nell’insegnamento non viene  adeguatamente riconosciuto, come di recente ha evidenziato lo stesso Papa.
L’attuale Presidente del Consiglio il 24 aprile 2019, in un testo con noi sottoscritto, si è impegnato  ad avviare un processo di avvicinamento degli stipendi del nostro personale scolastico alla media dei colleghi  europei.
Le stesse dichiarazioni del precedente Ministro parlavano di un aumento a tre cifre: ricordiamo che ciò potrebbe voler dire anche 200 euro, se si vuole davvero iniziare a risalire la china verso il ripristino di un rinnovato patto educativo.
Per questo le risorse finora stanziate vanno raddoppiate.
Per questo chiediamo rispetto degli impegni e ritorno alla realtà dei fatti.

BONUS MERITO

BONUS MERITO, GILDA: RIMANGA AI DOCENTI

“La norma della legge di Bilancio 2020 che trasforma il bonus merito in FIS, non è accettabile perché, come sosteniamo con forza, si tratta di somme stanziate specificamente per i docenti e a loro devono restare”. È quanto ribadisce la Gilda degli Insegnanti alla vigilia del nuovo incontro sul tema con i sindacati previsto per oggi al ministero dell’Istruzione, contestando l’assegnazione delle risorse anche al personale non docente.
“In questo modo si vanno ad alimentare ulteriormente le casse di quel Fondo di istituto nato nel 1995 nel corso di un rinnovo contrattuale non firmato dalla Gilda e che la nostra organizzazione sindacale ha sempre avversato perché considerato una sorta di trattenuta mascherata sullo stipendio per ricompensare attività che nulla hanno a che vedere con l’aspetto professionale. Non è raro, infatti, che le risorse del FIS vengano utilizzate dai Dirigenti scolastici per retribuire le funzioni di tipo organizzativo svolte dai loro staff, molte delle quali sarebbero di sua competenza”. 
“Come abbiamo più volte dichiarato, le somme del bonus merito devono confluire negli stipendi e in sede di rinnovo del CCNL la Gilda farà valere con forza questa rivendicazione, si tratta di un atto di giustizia e non di prevaricazione nei confronti degli altri lavoratori della scuola. Sottrarre ciò che era stato già assegnato ai docenti per distribuirlo ad altri non è un atto di democrazia ma la  dichiarazione che il docente è funzione residuale nel processo dell’insegnamento. Idea a cui la Gilda si è sempre opposta e sempre si opporrà”, conclude  il sindacato.

Nuove regole per gli alunni che rientrano dalla Cina, «assenza giustificata»

da Il Sole 24 Ore

di Redazione Scuola

Nuova circolare per le scuole sul coronavirus che rimette alle famiglie degli alunni «di ogni nazionalità» che arrivano dalle zone a rischio della Cina, la responsabilità della segnalazione ai presidi, con una “quarantena” volontaria di due settimane in casa, e «assenze giustificate».

Le nuove indicazioni
Indicazioni che riaccendono la polemica politica, con i governatori leghisti del Nord e Salvini che gridano vittoria dopo gli scontri dei giorni passati, ma soprattutto con l’Iv di Matteo Renzi che chiede al Governo di «scegliere» e di «non scaricare il peso» sulle famiglie. Mentre i presidi, vogliono ora da Viale Trastevere «nuove e certe indicazioni».

La permanenza volontaria a casa
La nuova circolare del ministero della Salute, che aggiorna quella del primo febbraio, prevede di avviare un monitoraggio con «permanenza volontaria a casa» per la «puntuale verifica della febbre e dei sintomi tipici del nuovo coronavirus 2019-nCoV». La richiesta interessa bambini e studenti che nei «14 giorni precedenti il loro arrivo in Italia siano stati nelle aree della Cina interessate dall’epidemia». La circolare è ispirata «al principio di massima precauzione»: «Fermo restando il diritto inalienabile di bambini e ragazzi di frequentare liberamente e regolarmente la scuola in assenza di evidenti e conclamate controindicazioni di carattere sanitario, in uno spirito di massima precauzione, il Dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento, favorisce una “permanenza volontaria fiduciaria” a casa sino al completamento del periodo di 14 giorni dalla partenza dalla Cina».

Il presidente dell’Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli «invita tutte le famiglie a collaborare serenamente con le scuole e ribadisce che al momento non ci sono elementi che giustifichino allarmismi di sorta. La lucidità è più che mai necessaria nelle situazioni di criticità».

Ecco i concorsi per i primi 49mila prof: quiz da 80 quesiti per i precari

da Il Sole 24 Ore

di Eugenio Bruno

Corsa contro il tempo per chiudere l’iter di approvazione e varare entro febbraio i due bandi (ordinario e per i precari con 3 anni di servizio): la ministra non ha dichiarato l’urgenza

La corsa contro il tempo è iniziata. Dal 4 febbraio il Consiglio superiore della pubblica istruzione (Cspi) ha ricevuto i due decreti ministeriali sui due concorsi per 49mila posti da insegnante. Poiché la ministra Azzolina non ha attivato la procedura di urgenza, il suo parere può arrivare entro 40 giorni. Ma c’è un gentlemen’s agreement per vararli entro febbraio così da provare ad avere i primi docenti in cattedra già a settembre. Per la procedura straordinaria destinata ai precari con 3 anni di servizio è previsto solo un quiz da 80 quesiti e la valutazione dei titoli; per quella ordinaria invece due scritti e un orale preceduti da una prova preselettiva nelle regioni con più candidati.

La procedura semplificata per i precari di lungo corso

I concorsi saranno banditi insieme come promesso più volte dalla ministra Azzolina e come del resto previsto dal decreto scuola convertito a dicembre. Ma la procedura straordinaria da 24mila posti per il prossimo triennio tra medie e superiori, per sua natura, avrà tempi più rapidi. Si articolerà in un’unica prova al Pc con 80 quesiti. Come conferma uno dei due decreti inviati al Cspi per il parere di rito. Che circoscrive la platea dei destinatari ai prof con 3 anni di insegnamento alle spalle tra l’anno scolastico 2008/2009 e il 2018/2019 (mentre chi li matura solo nel 2019/2020 sarà ammesso con riserva).

Le materie dei quiz
La prova scritta sarà così articolata: 45 quesiti per le competenze disciplinari relative alla classe di concorso richiesta; 30 per le competenze didattico/metodologiche e 5 per la conoscenza dell’ inglese.
Per il sostegno invece ci saranno: 15 quesiti normativi; 30 di ambito psicopedagogico e didattico; 30 su conoscenza delle disabilità e degli altri bisogni educativi speciali; 5 di inglese.

Come verrà attribuito il punteggio
Ogni risposta esatta varrà 1 punto mentre quella sbagliata varrà zero. A disposizione ci saranno 80 punti e per superare il test bisognerà ottenerne almeno 56. Chi supererà questa soglia, senza tuttavia ottenere una cattedra, potrà partecipare alla procedura di abilitazione prevista anch’essa dal decreto scuola (ma che verrà affidata a un successivo decreto).
A determinare il punteggio finale in centesimi interverrà anche la valutazione dei titoli. A disposizione ci saranno altri 20 punti di cui uno per ogni anno di servizio. Una scelta troppo risicata a sentire i sindacati che hanno già avviato la mobilitazione.

Il concorso ordinario
Sul tavolo del Cspi c’è anche il decreto che disciplina l’altro concorso in stand-by da mesi: quello da 25mila per medie e superiori. A cui potranno partecipare sia i prof già abilitati sia i neolaureati in possesso dei 24 Cfu richiesti dalla legge per insegnare. Sempre su base regionale e sempre sulla base dei posti che risulteranno disponibili.

L’articolazione delle prove
Trattandosi di un concorso ordinario gli scritti saranno due: uno curriculare e uno sulle metodologie didattiche. Entrambi attribuiranno 40 punti e ne serviranno almeno 28 per passare. Dopodiché si passerà all’orale che servirà ad accertare la capacità didattica e assegnerà altri 40 punti.
A sua volta, come per il concorso straordinario, la valutazione dei titoli attribuirà altri 20 punti. Il tutto, nelle regioni con un alto numero di domande, potrebbe essere preceduta da una prova preselettiva a risposta multipla.

Il fattore tempo
Diversi per destinatari e per articolazione delle prove i due concorsi dovrebbero arrivare al traguardo in tempi diversi: quell’ordinario solo a partire dall’anno scolastico 2021/22; quello straordinario già dal 2020/21. Ma per riuscirci il fattore tempo è cruciale. Per questo ha generato più di una curiosità la scelta della ministra di non attivare la procedura d’urgenza per il parere del Cspi. Che potrà dunque arrivare entro i 40 giorni canonici anziché i 15 giorni sprint.
Una scelta dettata dalla volontà di non esacerbare ancora di più gli animi con i sindacati e a cui – stando a quanto risulta al Sole 24Ore – sarebbe comunque seguito il gentlemen’s agreement di arrivare al parere in un tempo tale da consentire a Lucia Azzolina di presentare i bandi entro fine febbraio. Come promesso più volte.

Quanto guadagnano gli insegnanti in Italia e in Europa

da Il Sole 24 Ore

di Claudio Tucci

Le retribuzioni dei docenti italiani tornano di nuovo sotto i riflettori. Per Papa Francesco i professori sono mal pagati. Dai dati Ocse il gap più vistoso è alle medie e superiori. In attesa del nuovo Ccnl, dal 1° luglio scattano però gli effetti del decreto sul cuneo (per redditi fino a 40mila euro)

Le retribuzioni degli insegnanti italiani tornano di nuovo sotto i riflettori. A intervenire sul tema stavolta è Papa Francesco, che, nel rendere omaggio ai docenti, ha sottolineato come gli stessi continuino a essere «sempre mal pagati», nonostante, ha poi aggiunto, continuino «con coraggio e determinazione nella sfida educativa. Sono gli “artigiani” delle generazioni future».

Il nodo stipendi
Che le retribuzioni dei professori siano basse, nel confronto internazionale, lo dicono da tempo le principali statische sulla scuola. L’ultima in ordine di tempo è l’ultimo rapporto Education at glance 2019 curato dall’Ocse. Per un maestro delle ex-elementari il salario iniziale, in Italia, è di 30.403 dollari, contro una media Ocse di 31.276 dollari. Dopo 15 anni di esperienza in Italia i docenti della primaria arrivano a 36.604 dollari, contro una media Ocse di 42.078 dollari. A fine carriera si arriva a 44.468 dollari, contro una media Ocse di 55.364 dollari. Il divario sale per le medie e le superiori. Alle medie la retribuzione in ingresso per un professore è di 32.725 dollari a fronte di una media Ocse di 34.230 dollari. Dopo 15 anni il confronto è tra 39.840 dollari (Italia) e 47.675 dollari (media Ocse). A fine carriera tra 48.833 (Italia) e 57.990 (media Ocse). Alle superiori, a inizio carriera si confrontano 32.725 dollari, in Italia, contro 35.859 dollari (media Ocse); dopo 15 anni, 40.952 dollari (Italia) e 49.804 dollari (media Ocse), a fine carriera, 51.045 (Italia) e 60.677.

Al top la Germania
Tra i paesi nostri competitor, tra gli stipendi più elevati c’è la Germania. Alle medie, ad esempio, a inizio carriera un docente tedesco prende 60.507 dollari e a fine carriera arriva a 88.214; alle superiori parte da 70.749 dollari e termina la carriera a 96.736 dollari. Anche in Francia i salari sono in progressione più elevati: a medie e superiori l’ingresso segna una retribuzione di 32.492 dollari per arrivare a fine carriera a 56.283 dollari.

STIPENDI DEGLI INSEGNANTI PUBBLICI

In dollari, anno 2018

Meno ore d’insegnamento nette
Sempre dai dati Ocse emerge poi che le ore d’insegnamento nette dei docenti italiani sono, invece, più basse. All’infanzia in Italia si sta in classe 1.024 ore contro 1.613 della media Ocse. Alle ex-elementari le ore di insegnamento nette sono 783 contro le 1.612 della media Ocse. Alle medie si confrontano 709 ore (Italia) contro 1.634 (media Ocse); alle superiori 667 ore (Italia) contro 1.629 ore (media Ocse). Va poi detto che in Italia gli stipendi dei docenti crescono solo per anzianità (visto il sostanziale effetto nullo del bonus merito introdotto nel 2015); e la valutazione, finora, oltre a non essere mai realmente decollata, non ha effetti sulla retribuzione. A differenza di quanto invece accade, almeno in parte, a livello internazionale.

I vantaggi del taglio al cuneo
Sulle retribuzioni degli insegnanti italiani pesano, adesso, due partite, che probabilmente saranno destinate a incrociarsi. La prima è il rinnovo del Ccnl, con la promessa dei precedenti ministri di garantire ai docenti aumenti “a tre cifre” (vale a dire di almeno 100 euro). Al momento tuttavia con le risorse stanziate in manovra si arriva a circa 80 euro. O poco più. A questa (delicata) partita se ne aggiunge un’altra che è invece già definita: parliamo del taglio al cuneo fiscale, il cui decreto legge è stato appena pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Ma che nel mondo della scuola, finora, non sembra aver avuto una grande enfasi. Ebbene, il provvedimento, invece, si applica, a partire dal 1° luglio, ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, quindi docenti compresi.

Gli aumenti per gli insegnanti dal 1° luglio
La misura, pertanto, interessa direttamente anche la stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici, in primis gli insegnanti, con redditi annui fino a 40mila euro. Come funzionerà? Dal 1° luglio, come detto, il bonus Renzi di 80 euro aumenta a 100 euro netti mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi. Chi, invece, percepisce un reddito da 26.600 euro a 28mila, finora escluso dunque dal bonus Irpef, beneficerà per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga. Oltre questa soglia, l’importo del beneficio deecresce fino ad azzerarsi a ridosso dei 40mila euro. In sintesi per i docenti si prospettano aumenti di busta paga non proprio secondari, fino a 100 euro al mese (e a prescindere dal futuro Ccnl).

Dal trattamento dei dati personali, agli alunni con Dsa: le Faq del Garante per la privacy

da Il Sole 24 Ore

di Redazione Scuola

Spesso tutto quanto riguarda l’attività di un istituto scolastico incrocia il nodo della protezione dei dati personali. Dai momenti più espliciti come la pubblicazione di elenchi o la stessa documentazione in possesso della scuola, a situazioni apparentemente più semplici ma altrettanto articolate come le rappresentazioni teatrali o le foto di classe, il Garante è intervenuto in maniera diretta e specifica per tutelare gli alunni. E, nella prospettiva di una comunicazione semplificata, proprio sul sito online dell’Autorità è stato pubblicata una serie di 15 domande e risposte che offrono indicazioni chiare e concrete a dirigenti scolastici, insegnanti e famiglie. Vediamole una ad una.

1) La scuola deve rendere l’informativa?
Sì. Tutte le scuole – sia quelle pubbliche, sia quelle private – hanno l’obbligo di far conoscere agli “interessati” (studenti, famiglie, professori e altri) come vengono trattati i loro dati personali. Devono cioè rendere noto – attraverso un’adeguata informativa con le modalità ritenute più opportune, eventualmente anche online – quali dati raccolgono, come li utilizzano e a quale fine.

2) È possibile accedere ai propri dati personali detenuti dagli istituti scolastici?
Sì. Ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di farle rettificare se erronee o non aggiornate. Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al “titolare del trattamento” (in genere l’istituto scolastico di riferimento). Se la scuola non risponde o il riscontro non è adeguato, è possibile rivolgersi al Garante o alla magistratura ordinaria.

3) È possibile accedere alla documentazione relativa ad alunni e studenti in possesso della scuola?
Sì. È possibile accedere agli atti e ai documenti amministrativi detenuti dalla scuola ai sensi dalla legge 241 del 1990 (articoli 22 e successivi).

4) In caso di delega per prelevare il proprio figlio a scuola, è necessario fornire copia della carta d’identità del delegante e del delegato?
Sulla base del principio generale di accountability, è facoltà delle istituzioni scolastiche regolare e modulare tale modalità, assicurando al tempo stesso le cautele necessarie a garantire l’identificabilità dei soggetti coinvolti e che i dati eventualmente raccolti siano protetti (da accessi abusivi, rischi di perdita o manomissione) con adeguate misure di sicurezza.

5) Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici?
Sì. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Miur. Nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico deve evitare, però, di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute, ad esempio, dagli studenti con disturbi specifici di apprendimento (Dsa) non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.

6) Le scuole possono trattare le categorie particolari di dati personali?
Le scuole possono trattare le categorie particolari di dati personali (ad esempio, dati sulle convinzioni religiose, dati sulla salute) solo se espressamente previsto da norme di legge o regolamentari. In ogni caso non possono essere diffusi i dati relativi alla salute: non è consentito, ad esempio, pubblicare online una circolare contenente i nomi degli studenti con disabilità oppure quegli degli alunni che seguono un regime alimentare differenziato per motivi di salute.

7) Nelle comunicazioni scuola-famiglia possono essere inseriti dati personali degli alunni?
No, nelle circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni non rivolte a specifici destinatari non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni (ad esempio, quelli coinvolti in casi di bullismo o quelli cui siano state comminate sanzioni disciplinari o interessati da altre vicende delicate).

8) Chi può trattare i dati degli allievi disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa)?
La conoscenza di tali dati è limitata ai soli soggetti a ciò legittimati dalla normativa scolastica e da quella specifica di settore, come ad esempio i docenti, i genitori e gli operatori sanitari che congiuntamente devono predisporre il piano educativo individualizzato (legge 104/92, legge 328/2000 e Dlgs 66/2017).

9) L’utilizzo degli smartphone all’interno delle scuole è consentito?
Spetta alle istituzioni scolastiche disciplinare l’utilizzo degli smartphone all’interno delle aule o nelle scuole stesse. In ogni caso, laddove gli smartphone siano utilizzati per riprendere immagini o registrare conversazioni, l’utilizzo dovrà avvenire esclusivamente per fini personali e nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte.

10) Violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici?
No. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di diffusione di immagini dei minori diventa infatti indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale.

11) È possibile registrare la lezione da parte dell’alunno?
Sì. È lecito registrare la lezione per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro consenso.

12) Gli allievi con Dsa possono utilizzare liberamente strumenti didattici che consentano loro anche di registrare (cosiddetti “strumenti compensativi e aumentativi”)?
Sì. La specifica normativa di settore (legge 170/2010) prevede che gli studenti che presentano tali disturbi hanno il diritto di utilizzare strumenti di ausilio per una maggiore flessibilità didattica. In particolare, viene stabilito che gli studenti con diagnosi Dsa possono utilizzare gli strumenti di volta in volta previsti dalla scuola nei piani didattici personalizzati che li riguardano (compreso il registratore o il pc). In questi casi non è necessario richiedere il consenso delle persone coinvolte nella registrazione.

13) Gli istituti scolastici possono pubblicare sui propri siti internet le graduatorie di docenti e personale Ata?
Sì. Questo consente a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e il proprio punteggio. Tali liste devono però contenere solo il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria. È invece eccedente la pubblicazione dei numeri di telefono e degli indirizzi privati dei candidati.

14) Si possono installare telecamere all’interno degli istituti scolastici?
Sì, ma l’eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso le scuole deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza. Può risultare ammissibile l’utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l’edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate. È inoltre necessario segnalare la presenza degli impianti con cartelli. Le telecamere che inquadrano l’interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche. Se le riprese riguardano l’esterno della scuola, l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. (Progetti di revisione della disciplina sull’utilizzo degli strumenti di videosorveglianza negli istituti scolastici sono attualmente all’attenzione del Parlamento).

15) Le scuole possono consentire a soggetti legittimati di svolgere attività di ricerca tramite questionari, da sottoporre agli alunni, contenenti richieste di informazioni personali?
Sì, ma soltanto se i ragazzi e, nel caso di minori, chi esercita la responsabilità genitoriale, siano stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e sulle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati personali degli alunni e, ove previsto, abbiano acconsentito al trattamento dei dati. Ragazzi e genitori devono, comunque, avere sempre la facoltà di non aderire all’iniziativa.

Dalla Lega un ddl per superare il numero chiuso a Medicina

da Il Sole 24 Ore

«Inserire l’indirizzo biomedico tra le opzioni dei licei classici e scientifici come primo passo verso il superamento del numero chiuso nell’accesso ai corsi universitari di medicina. Lo prevede il nostro disegno di legge sottoscritto da tutti i senatori leghisti».

Il ddl
Ad annunciarlo è il senatore della Lega Mario Pittoni, presidente della commissione Istruzione del Senato, da sempre sostenitore della sperimentazione avviata dal liceo Leonardo da Vinci di Reggio Calabria e primo firmatario del ddl. «I ragazzi – spiega Pittoni – possono verificare quanto sono portati a tale tipo di studi. Si tratta di un filtro qualitativo in grado da una parte di contenere i numeri e dall’altra di giustificare nuovi investimenti, così da non dover escludere chi merita».

Ricci (Invalsi): dispersione scolastica al Sud? Non esiste nei fatti sistema scolastico nazionale

da Orizzontescuola

di redazione

Gli studenti sono i primi a non credere più nella scuola come ascensore sociale.

E’ una delle considerazioni a cui si è arrivati durante il Forum Education, che si è svolto nei giorni scorsi.

Fra gli invitati, a discutere sull’abbandono scolastico, c’erano anche il direttore nazionale delle prove Invalsi Roberto Ricci e l’ex ministro dell’Istruzione e oggi direttore all’Unesco Stefania Giannini.

Come riportato dal quotidiano Repubblica, secondo il direttore nazionale dell’Invalsi, “Non esiste nei fatti un sistema scolastico nazionale”.

Ricci è arrivato a questa considerazione, mettendo in risalto che gli studenti della Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna che abbandonano la scuola rappresentano una misura compresa fra un quinto e un quarto del totale. Sono livelli record in Europa.

Il condizionamento sociale . ha spiegato Ricci – è così forte che dopo otto anni fra i banchi i figli di genitori laureati hanno un vantaggio medio sui figli di genitori con licenza elementare che equivale a un anno intero di scuola”.

Il ragionamento si è concentrato sulla ricerca dei motivi per i quali famiglie e ragazzi non vedano più nell’educazione il loro futuro. Si sarebbe rotto il contatto fra le famiglie e le scuole. Tuttavia resta da decifrare anche per gli specialisti come mai si sia tornati a livelli così alti di abbandoni scolastici in Italia anche quando il Paese non è in recessione.

Concorso straordinario, Azzolina: sindacati scioperano per avere prima le domande, ma non è merce di scambio

da Orizzontescuola

di redazione

Concorso straordinario secondaria: la Ministra Azzolina ribadisce la sua posizione. Niente batteria di domande per conoscere in anticipo le risposte dell’unica prova prevista.

All’indomani dell’appello del Partito Democratico affinché il Ministero riconosca che i precari in tutti questi anni hanno contribuito a mandare avanti la scuola italiana, la Ministra – parlando dell’attrito con i sindacati – conferma in una intervista a La Stampa

Scioperano perché vogliono avere prima le domande del quiz del concorso. Ma quella non è una merce di scambio. Certe richieste non le posso prendere in considerazione

Azzolina: meritocrazia non può essere messa in secondo piano

“Da ministro – conclude Azzolina –  devo avere una visione complessiva della scuola, che comprende anche alunni e famiglie, non solo tarata sul corpo docente. La meritocrazia non può essere messa in secondo piano”

Quindi ancora un no alla batteria di test per superare la prova scritta selettiva computer based con quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche

Non sappiamo se potranno esserci invece margini di modifica per gli altri punti su cui il PD ha chiesto al Ministero di riprendere il confronto: come ad esempio l’apertura delle procedure di selezione anche ai docenti con servizio su sostegno senza titolo specifico, no ad 80 quesiti in  80 minuti.

Personale Ata ex Enti locali: una sentenza europea segna una svolta decisiva nella vicenda

da La Tecnica della Scuola

La vicenda del personale Ata dipendente dagli Enti Locali e passato allo Stato 20 anni fa potrebbe arrivare ad una svolta a seguito di una importante decisione della Corte europea.

La storia è complicata, proviamo a riassumerla in breve.
Quando collaboratori scolastici e personale tecnico e amministrativo comunale e provinciale passò alle dipendenze dello Stato ci fu un accordo fra Governo e sindacati che – di fatto – precludeva il pieno riconoscimento dell’anzianità pregressa.
Molti ATA si rivolsero alla giustizia che riconobbe le buone ragioni dei soli ricorrenti ai quali lo Stato riconobbe il danno ma senza adeguamento degli stipendi o delle pensioni.
Successivamente, due Governi (uno di centro-destra e un altro di centro-sinistra) approvarono norme con le quali non solo si cancellavano le sentenze ma si imponeva al personale la restituzione dei risarcimenti ottenuti.
A difesa dei diritti di questi lavoratori si era costituito anche il Comitato Nazionale ATA-ITP ex Enti Locali che, insieme al sindacato Unicobas, decise di rivolgersi anche alla Corte europea, Corte che si è pronunciata a favore dei ricorrenti già in diverse situazioni.
L’ultima sentenza, la decima,  è stata resa nota a fine gennaio ed è assolutamente chiara: l’Amministrazione deve adeguare lo stipendio del personale, riconoscere gli arretrati e restituire eventuali somme recuperate.
“Per la verità – sottolinea Stefano d’Errico, segretario nazionale Unicobas – più volte in passato avevamo proposto all’Amministrazione una sorta di transazione: avremmo accettato anche il solo adeguamento dello stipendio senza la corresponsione degli arretrati. Rimanendo chiaro che non avremmo comunque accettato che si recuperassero somme riconosciute a coloro che avevano vinto ricorsi individuali o collettivi”.
“Ma adesso – aggiunge d’Errico – dopo questa ultima sentenza della Corte europea non siamo più disponibili per accordi al ribasso. La sentenza va rispettata e applicata anche perchè, in caso contrario, l’Unione europea potrebbe aprire una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano. Chiediamo quindi che i Ministri del Tesoro e dell’Istruzione aprano immediatamente un tavolo di confronto con noi e con il Comitato Nazionale”.
Conclude d’Errico: “Non possiamo accettare che a migliaia di lavoratori venga riservato questo vergognoso trattamento, in spregio alle leggi nazionali e alle sentenze della suprema Corte di Strasburgo”.

Ricostruzione carriera, non c’è prescrizione: per la Cassazione la domanda si può presentare anche dopo 10 anni dal ruolo

da La Tecnica della Scuola

Buone notizie per chi non ha mai presentato domanda di ricostruzione di carriera: secondo la Corte di Cassazione non ci sono vincoli temporali per farlo. Quindi, non sussiste il termine dei 10 anni di prescrizione previsto dall’ex articolo 2946 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, quindi dalla data della conferma in ruolo del lavoratore assunto.

L’Ordinanza della Corte Suprema

La Suprema Corte lo ha detto, con l’Ordinanza 2232/2020 del 30 gennaio scorso, sostenendo che ad essere prevalente è la logica dell’interesse ad agire da parte del lavoratore ricorrente, “in ordine all’azionabilità dei singoli diritti di cui l’anzianità di servizio costituisce il presupposto di fatto”.

La decisione della Cassazione potrebbe ora avere dei riflessi sugli stipendi, perché andando a rivedere l’anzianità di servizio, comprendente gli anni di supplenze precedenti all’immissione in ruolo, ne consegue che il dipendente scolastico potrebbe ritrovarsi in uno “scaglione” superiore.

Dal 1° settembre 2011, le fasce stipendiali sono le seguenti: 0-8 anni, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre.

Permane, invece, il limite dei cinque anni di prescrizione quinquennale relativa al diritto alla retribuzione, ovvero il quantum della somma dovuta al dipendente: si tratta degli arretrati derivanti dai mancati compensi assegnati.

Il paio con altre sentenze

Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief, d’ora in poi, “con l’ordinanza della Cassazione, tutti coloro che possono vantare periodi di pre-ruolo anche oltre il primo quadriennio previsto sempre dal Testo unico della scuola, hanno ora facoltà di presentare la domanda in qualsiasi momento”, anche “diversi anni dopo il primo quinquennio”.

“Se a questo si aggiunge la recente decisione, sempre della Cassazione, di disapplicare il decreto legislativo 297/94, insieme alle norme contrattuali, poiché in contrasto con la clausola 4 della direttiva UE n. 70/99, la stessa che ha riconosciuto la parità di trattamento economica tra il personale di ruolo e precario, possiamo senza dubbio dire – conclude il sindacalista – che siamo dinanzi ad svolta storica, che può andare ad innalzare lo stipendio di almeno 400 mila docenti e Ata”.

Niente discriminazione tra docenti di ruolo e precari

Il riferimento del sindacalista autonomo è alla sentenza 28 novembre 2019, n. 31149, con cui la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha preso posizione sulla questione riguardante l’applicazione del principio di non discriminazione tra docenti di ruolo e precari in merito alle disposizioni del d.lvo n. 297/94.

La Cassazione ha confermato che il lavoro svolto a tempo determinato deve essere parificato, in sede di ricostruzione di carriera, a quello a tempo indeterminato in quanto la disparità di trattamento, tra docenti ab origine a tempo indeterminato e docenti immessi in ruolo dopo un servizio di precariato, non può essere giustificata dalla precedente natura non di ruolo del rapporto di impiego, né dalla pretesa novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente o dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico.

In pensione a 62 anni, parte il confronto: i sindacati spingono, ma senza tagliare l’assegno del 30%

da La Tecnica della Scuola

Una soluzione meno costosa di Quota 100, dunque più vantaggiosa per le casse dello Stato: è quella che lunedì 10 febbraio chiederanno di potare avanti i rappresentanti del Governo ai sindacati, nel corso dell’incontro tecnico programmato sulla flessibilità in uscita dal lavoro.

Il Governo: meno soldi di Quota 100

Il confronto dovrebbe servire a capire quale strada intraprendere dopo che la sperimentazione di Quota 100 si sarà esaurita, a fine 2021 (anche se non è da escludere l’ipotesi di chiudere Quota 100 un anno prima).

Il pacchetto complessivo, ha anticipato Marco Leonardi professore Di Economia politica e tecnico del Governo sul dossier previdenza, dovrà essere meno oneroso di quanto previsto per Quota 100, pari a circa otto miliardi l’anno. Bisognerà capire se si ragiona su quanto stanziato per Quota 100 o quanto speso (la differenza potrebbe aggirarsi sui 6-7 miliardi in tre anni) e se si porterà ad esaurimento la sperimentazione.

I costi non sarebbero alti

“Tra le richieste che i sindacati presenteranno – scrive l’Ansa – ci sarà il pensionamento flessibile a partire dai 62 anni”.

Un problema non da poco rimane quello del finanziamento dell’operazione. Il segretario confederale Cgil Roberto Ghiselli chiede che bastino “20 anni di contributi a fronte di 62 anni di età e sottolinea che l’anno prossimo si esaurirà gran parte della platea che ha il metodo retributivo fino al 2011 e che quindi il costo per lo Stato sarebbe inferiore rispetto alle stime circolate nelle ultime settimane”.

Assegno ridotto?

Uno dei nodi più difficili da scogliere rimane quello del calcolo dell’assegno di quiescenza: se il Governo dovesse dare l’assenso per l’uscita a partire dai 62 anni di età (come avviene oggi con Quota 100), il pericolo per i pensionandi è infatti quello di una riduzione eccessiva, per via del metodo di calcolo interamente contributivo. Come avviene oggi con Opzione donna.

“Non c’è disponibilità comunque – confema Ghiselli – a fare uno scambio tra anticipo pensionistico e calcolo dell’intera pensione con il metodo contributivo come accade con Opzione donna”, che porterebbe alla perdita fino “al 30% dell’assegno”.

Via tutti con 41 anni di contributi?

“Per fare una riforma strutturale il Governo deve postare risorse adeguate – dice il segretario confederale della Uil Domenico Proietti – la legge Fornero ha risparmiato 80 miliardi in dieci anni, una parte di queste risorse deve tornare nel sistema. È una questione di equità”.

Cgil, Cisl e Uil riproporranno la richiesta di uscita per tutti (donne e uomini) con 41 anni di contributi a qualsiasi età ma anche lo stop all’automatismo dell’aumento dell’età di vecchiaia legato alla speranza di vita: nei giorni scorsi l’Inps ha detto che non scatterà prima del 2023, dopo che nel 2021 è stato congelato poiché la speranza di vita è rimasta ferma.

“Scivoli” alle donne e per i lavori gravosi

Al tavolo si parlerà anche delle deroghe: i cosiddetti “scivoli”. Sono, ad esempio, le misure sui lavori gravosi e i vantaggi in termini contributivi per chi ha fatto lavoro di cura e assistenza: è in questo quadro che rientra un anno di “bonus” sui versamenti alle donne per ogni figlio (come proposto anche dalla sottosegretaria al Lavoro Francesca Puglisi) e senza vincoli di numero (due anni per due figli, tre anni per tre figli e così via).

Si discuterà anche della necessità di allargare le tutele previste per le categorie protette con l’Ape social, che anticipa di quasi quattro anni il pensionamento e senza quasi alcuna decurtazione.

In questo ambito rientrano i disoccupati e i lavoratori che sono stati a lungo impegnati in attività gravose: una richiesta, quella della collocazione tra le professioni usuranti, che molti docenti gradirebbero non poco, a causa delle alte percentuali di burnout presenti nella categoria.

Nota 10 febbraio 2020, AOODGSIP 586

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico

agli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
all’Intendenza Scolastica per la Lingua Italiana di BOLZANO
all’Intendenza Scolastica per la Lingua Tedesca di BOLZANO
all’Intendenza Scolastica per la Lingua Ladina di BOLZANO
alla Provincia di Trento Servizio Istruzione TRENTO
alla Sovrintendenza Agli Studi per la Regione Autonoma della Valle D’Aosta AOSTA
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado LORO SEDI

Oggetto: Concorso per gli studenti Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri – 25 marzo 2020.