da OrizzonteScuola
Redatti i modelli del Piano di Integrazione degli apprendimenti e del Piano di Apprendimento individualizzato, ai sensi degli artt. 3 e 6 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020, è giunto il momento, in moltissime scuole italiane, di dare risposte alle molteplici richieste di interventi finalizzati a “recuperare” ciò che, a detta di molti docenti, non è stato possibile fare in corso d’anno, per la molteplicità di concause note a tutti. Questa operazione, però, ha un costo. Quante scuole potranno sostenerli? Anche in questo viaggio ci lasceremo accompagnare da un dirigente scolastico, più volte nostro ospite gradito. Il dirigente scolastico dell’istituto Statale di Istruzione Superiore della Bassa Friulana di Cervignano del Friuli, il prof. Oliviero Barbieri, apprezzato e stimato per la sua professionalità.
Il PIA
Il Piano di integrazione degli apprendimenti è il documento che i Consigli di Classe/docenti contitolari della classe hanno predisposto, in cui sono state individuate e progettate le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno ed i correlati obiettivi di apprendimento (ex art. 6 comma 2 dell’O.M. prot. 11 del 16/05/2020).
Il PAI
Il Piano di apprendimento individualizzato è stato predisposto dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe per gli alunni ammessi alla classe successiva, (tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado), in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi. Nel piano sono stati indicati, per ciascuna disciplina o aree disciplinari, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è stato allegato al documento di valutazione finale, (ex art. 6 comma 1 dell’O.M. prot. n.11 del 16/05/2020); – le attività relative sia al Piano di integrazione degli apprendimenti sia al Piano di apprendimento individualizzato integrano ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessari, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021 (ex art. 6 comma 3 dell’O.M. prot. n.11 del 16/05/2020) e costituiscono attività ordinaria (per gli alunni) a decorrere dal 1° settembre 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22; 2.
Non esistono due PAI: il Piano Annuale di Inclusione non esiste più da un anno
Il Decreto Legislativo n. 96/2019 denominato “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 015, n. 107», ha introdotto il Piano d’Inclusione, di fatto portando in soffitta il precedente PAI. Dunque, nessuna possibilità di sbagliare parlando di PAI. Il Decreto Legislativo introduce, prioritariamente, al di là dell’aggiustamento della nomenclatura: l’utilizzo dei criteri dell’ICF; l’entrata in funzione del Gruppo per l’Inclusione Territoriale in riferimento all’assegnazione delle risorse per il sostegno; la definizione delle misure di accompagnamento per la formazione in servizio del personale scolastico.
Declinazione modulare del tempo scuola
Così come previsto nel “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, gli strumenti di autonomia didattica e organizzativa previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR n. 275/99 possono consentire un diverso frazionamento del tempo di insegnamento, più funzionale alla declinazione modulare del tempo scuola anche in riferimento alle esigenze che dovessero derivare dall’effettuazione, a partire dal 1 settembre 2020 e in corso d’anno 2020-2021, delle attività relative ai Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI) e ai Piani di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) di cui all’OM 16 maggio 2020, n. 11. Con particolare riferimento alle attività da porre in essere a vantaggio degli alunni ammessi all’anno scolastico 2020-21 con Piano di Apprendimento Individualizzato ed alle indicazioni della OM già richiamata, le istituzioni scolastiche hanno l’opportunità di coinvolgere a partire dal 1 settembre, in percorsi di valorizzazione e potenziamento, anche gli alunni che, pur non essendo esplicitamente destinatari di progetti finalizzati al recupero, siano positivamente orientati al consolidamento dei contenuti didattici e delle competenze maturate nel corso dell’a.s. 2019-2020, ferma restando la data ufficiale di inizio delle lezioni che sarà individuata e successivamente comunicata, per i diversi territori, dalle competenti Giunte regionali sulla base di quanto stabilito dall’ordinanza ministeriale attuativa dell’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. 7 Tale programmazione sarà inserita nell’aggiornamento del Piano triennale dell’Offerta formativa per l’anno scolastico 2020-2021, nei termini già previsti dalla norma.
Attività didattica ordinaria per gli studenti, non per i docenti
Le attività relative al Piano di Integrazione degli Apprendimenti, nonché al Piano di Apprendimento Individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria per gli studenti e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020 e integrano, ove necessario, il primo quadrimestre e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021.
Resta l’obbligo della certificazione delle competenze alla fine della classe quinta primaria e terza secondaria di I grado (DM 742/2017). Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI) come eventualmente rivisto nel corso dell’anno che può essere integrato con il piano di apprendimento individualizzato in caso di carenze negli apprendimenti. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati la valutazione degli apprendimenti e legata al PDP, lo stesso per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati ma con PDP; per entrambe le categorie il PDP può essere integrato dal piano di apprendimento individualizzato.
Chi paga le attività?
Orizzonte scuola aveva già espresso una valutazione in merito nell’articolo “Corsi di recupero 1° settembre, attività da retribuire? Come? Il Collegio docenti decide modalità, strategie e attività” dell’Avv. Marco Barone, il quale, in esordio, si domandava proprio: “Cosa si intende per attività didattica ordinaria? E quale il personale coinvolto? E’ attività funzionale o aggiuntiva?”.
L’avvocato Barone rappresentava, giustamente, che “Il comma 3 dell’OM del 16 maggio afferma che “Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020”. Il DL del 22 aprile afferma: Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria”. Sarà necessaria una interpretazione autentica della norma? Si intende forse come attività funzionale del personale docente ai sensi dell’articolo 29 del CCNL scuola? Si intende attività obbligatoria per i soli studenti? Si intende attività obbligatoria che deve garantire la sola istituzione scolastica? E quale il personale che deve essere coinvolto in questa attività? Il docente che ha predisposto il piano di recupero o sulle discipline? E sulla base di quale criterio verrà individuato il personale docente? Se è attività funzionale, non potrebbe essere previsto alcun tipo di compenso accessorio, anche sotto forma di bonus per il personale coinvolto, se invece è da intendersi come attività aggiuntiva, che implica la necessità della disponibilità del personale coinvolto, andrà invece riconosciuta una forma di compenso prendendo anche in via analogica come riferimento la tabella 5 allegata al CCNL del 2006/2009. Nulla osta sul punto che in sede di contrattazione integrativa si possa disporre anche in tal senso. Da ribadire che il comma 5 dell’OM apre alla massima flessibilità con il personale interno della scuola e pertanto: Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali. Pertanto, si potrebbe desumere che sia necessaria la disponibilità del personale coinvolto a svolgere tale attività e che spetta comunque una pianificazione collegiale e non dirigenziale”.
Le attività vanno retribuite e a deliberare deve essere il Collegio del Docenti
Riteniamo, come il dirigente scolastico dell’istituto Statale di Istruzione Superiore della Bassa Friulana di Cervignano del Friuli, il prof. Oliviero Barbieri, che le attività finalizzate all’attivazione dei corsi PIA e PAI vanno retribuite e che i docenti, nell’approvazione del Piano delle attività devono assolutamente prevedere che i corsi siano da intendersi a pagamento e a prestazione volontaria, come d’altronde sono indirizzati la maggior parte delle scuole italiane, tranne che non si voglia articolare gli stessi all’interno del monte orario settimanale previsto per ciascun grado e ordine di scuola e per ciascun istituto, in piena autonomia organizzativa.
Norme contrattuali violate dall’OM 11
Il CCNL non inquadra i corsi di recupero PAI e PIA nella didattica ordinaria. Anzi, di più, li prevede giustamente come attività di insegnamento aggiuntiva e, dunque, non obbligatoria. L’introduzione del PAI e del PIA, se non remunerate, potrebbero violare il contratto di Lavoro e di fatto introdurre un nuovo servizio obbligatorio che aprirà, certamente, a contenziosi infiniti. L’unica via d’uscita è la delibera del Collegio dei docenti e del CdI, una revisione della contrattazione decentrata e, naturalmente, un inizio postergato dei corsi.
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